Indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca
Indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-02-2023
Messaggio n. 635
OGGETTO: Indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto-
legge n. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n.
144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi,
assegnisti e dottorandi di ricerca
L’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e l’articolo 19, comma 11, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, hanno previsto il riconoscimento di un’indennità una
tantum,rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro, a favore dei titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile,
nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.
Le richiamate disposizioni normative individuano, tra i requisiti di accesso alle predette
indennità una tantum, che i collaboratori/assegnisti/dottorandi siano iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Al riguardo, si evidenzia che l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata, ai
sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, a cura del lavoratore
(collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti
dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.
L’Istituto, nel rispetto delle predette disposizioni, è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti
le indennità in commento siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della
iscrizione alla Gestione separata.
All’esito delle verifiche effettuate su quest’ultimo requisito per il riconoscimento dell’indennità
pari a 200 euro (articolo 32, comma 11, del decreto Aiuti) è, tuttavia, emerso che un numero
considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato
l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati
forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi. Questo ha comportato
numerosi provvedimenti di reiezione alle domande presentate dalle predette categorie di
lavoratori.
Tuttavia, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’Istituto, su conforme parere del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della finalità dell’intervento e della
contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa
all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente, procederà al pagamento delle
menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.
In ragione di quanto sopra rappresentato, esclusivamente per le domande di indennità una
tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del
requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio – in
presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza
antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e
della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di
collaboratori/assegnisti/dottorandi - e al conseguente riconoscimento della misura, ove
presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.
In ragione di tutto quanto sopra, si fa presente che per il riconoscimento dell’indennità in
questione l’Istituto prescinderà dalla formalizzazione della iscrizione alla Gestione Separata da
parte dei lavoratori interessati (collaboratori/assegnisti/dottorandi) e, pertanto, il presente
messaggio supera quanto previsto al riguardo al paragrafo 3.1 del messaggio n. 4314/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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