Articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”. Esclusione dal versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
Articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”. Esclusione dal versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-02-2025
Messaggio n. 639
OGGETTO: Articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Norme in
materia di risoluzione del rapporto di lavoro”. Esclusione dal
versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni per la compilazione del flusso
Uniemens
Premessa
La legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 303 del 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12
gennaio 2025, all’articolo 19, rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”,
introduce una nuova fattispecie di risoluzione di rapporto di lavoro.
In particolare, il citato articolo 19 della legge n. 203/2024 introduce all’articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il comma 7-bis, il quale dispone che: “In caso di assenza
ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a
quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, che può' verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto
di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal
presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra
l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di
comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
In base a quanto previsto dalla norma in argomento, in caso di assenza ingiustificatadel
lavoratore protratta oltre il termineprevisto dal contratto collettivo nazionale di lavoroapplicato
al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di
lavoroha l’obbligo di darne comunicazionealla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del
lavoro (INL), che può verificarne la veridicità.
In tale fattispecie, quindi, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e nonsi
applicano le formalità previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015per le
dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena
di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso.
L’effetto risolutivo del rapporto può tuttavia non essere applicato laddove il lavoratore dimostri
“l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di
comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in
capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì
l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in
ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità, per causa di forza
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la
sua assenza, ma anche nell’ipotesi in cui la Sede territoriale dell’INL accerti autonomamente la
non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto
risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del comma 7-bis dell’articolo 26 del
decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024.
Solo in tale fattispecie, la Sede territoriale dell’INL provvede a comunicare l’inefficacia della
risoluzione sia al lavoratore, il quale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove
il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al
datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC
ricevuta (cfr. la nota dell’INL n. 579 del 22 gennaio 2025).
A seguito della comunicazione della Sede territoriale dell’INL al datore di inefficacia della
risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.
1. Riflessi sulla NASpI
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis dell’articolo 26
del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, il
lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie
non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. la circolare n. 94/2015).
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell’articolo 26
del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, si
riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al
versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cfr. la
circolare n. 22 marzo 2013), in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in
capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le
interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità descritte nei paragrafi precedenti
devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione>
“1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre
2015, n. 151, comma 7 bis”.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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