Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure
Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 23-02-2026
Messaggio n. 639
OGGETTO: Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per
l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico
introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure
1. Premessa
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha riformato i
criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva
all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. Dal 1° gennaio 2025, ai
sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024, è stata avviata una prima fase
sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia,
Salerno, Sassari e Trieste (cfr. l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106). A partire dal 30 settembre
2025, ai sensi dell’articolo 19-quater del decreto-legge n. 202/2024, la sperimentazione è stata
estesa, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo,
Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma
di Trento.
L’articolo 7 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, a decorrere dal 1° marzo 2026, ha
esteso la sperimentazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024 a ulteriori 40
province, riportate nella seguente tabella:
Regione Provincia/province
Abruzzo Chieti
Basilicata Potenza
Calabria Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania Caserta
Emilia-Romagna Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia Pordenone, Udine
Lazio Roma
Liguria La Spezia, Savona
Lombardia Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche Ancona, Ascoli Piceno
Molise Campobasso
Piemonte Asti, Cuneo, Torino
Puglia Brindisi
Sardegna Cagliari
Sicilia Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen
Umbria Terni
Veneto Treviso, Venezia, Verona
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per la profilazione dei medici
certificatori al fine di consentire l'accesso al servizio di presentazione del nuovo “certificato
medico introduttivo”. In particolare, si comunica che le istruzioni operative sulla profilazione dei
medici certificatori, fornite per l’avvio della prima fase sperimentale con il messaggio n. 4364
del 19 dicembre 2024, si applicano anche alle province coinvolte nella terza fase sperimentale
di cui alla tabella sopra indicata.
Si precisa che le indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori non sono
applicabili nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige in quanto l’Istituto non
è coinvolto nella gestione dell’accertamento della condizione di disabilità.
2. Nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 prevede che: “Costituisce presupposto
per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un
certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle
malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di
medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio
sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici
in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS ai sensi del comma
2”.
Pertanto, il possesso del profilo di medico certificatore rappresenta un requisito indispensabile
per la compilazione e la trasmissione del “certificato medico introduttivo”, che deve avvenire
unicamente tramite il servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” disponibile sul
sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, accedendo con la
propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS).
Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai
fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’INPS, anche nel fascicolo
sanitario elettronico”.
3. Indicazioni per i medici certificatori già abilitati
A decorrere dal 1° marzo 2026, i medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in
loro possesso per acquisire i nuovi “certificati medici introduttivi” per i soggetti residenti o
domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione.
4. Indicazioni operative per i medici che accedono per la prima volta al servizio di
compilazione del nuovo “certificato medico introduttivo”
I medici certificatori che si profilano per la prima volta devono richiedere l’abilitazione ai servizi
telematici compilando il modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per
medici certificatori” e trasmettendolo, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Struttura
territorialmente competente dell’INPS.
Il modulo “AP110” è scaricabile, in formato .pdf editabile, dal sito istituzionale www.inps.it,
nella sezione “Moduli”. L’indirizzo PEC della Struttura competente è disponibile nella sezione
“Sedi e Contatti” del medesimo sito. Una volta abilitato, il medico certificatore può accedere
alla procedura, compilare e trasmettere il “certificato medico introduttivo”.
4.1 Requisiti necessari per i medici di cui al secondo periodo del comma 1
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024
Il comma 2 del citato articolo 8 prevede che: “L'INPS, secondo le modalità indicate dal
Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata,
nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni
internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di
accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei
medici di cui al secondo periodo del comma 1”.
Su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito formativo di cui al citato comma
2, per i medici di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 8 del decreto
legislativo n. 62/2024 (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti
ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi
professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate), si intende soddisfatto
attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).
Tale documentazione, relativa alla formazione effettuata, deve essere necessariamente
acquisita dall’INPS seguendo le modalità previste dal Ministero della Salute. In tale ambito, il
Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), quale Ente
responsabile dell’Anagrafica nazionale dei crediti ECM, è tenuto a trasmettere all’Istituto, in
modalità telematica, l’esito della formazione svolta dai medici di cui al secondo periodo del
citato comma 1 dell’articolo 8, al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni di
responsabilità rese dai medici certificatori.
Al primo accesso alla nuova procedura di compilazione del “certificato medico introduttivo”, i
medici certificatori vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico”, nella
quale occorre spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità ai fini
dell’acquisizione del certificato medico introduttivo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del
D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025
ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma
digitale”.
4.2 Indicazioni per i medici di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del
decreto legislativo n. 62/2024
Diversamente, i medici indicati al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto
legislativo n. 62/2024 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle
malattie rare) devono selezionare nella procedura del nuovo “certificato medico introduttivo” la
Struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di
cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.
5. Tutorial per l’utilizzo del servizio per la compilazione del certificato medico
introduttivo
Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, si comunica, inoltre, che sul portale
dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo
- Invalidità civile” raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per
disabili/invalidi/inabili”, sono disponibili i seguenti tutorial, che guidano i medici certificatori
all’utilizzo della procedura di compilazione e trasmissione del nuovo “certificato medico
introduttivo":
tutorial sulla compilazione del nuovo “certificato medico introduttivo” e del certificato
integrativo;
tutorial sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria;
tutorial sull’apposizione della firma digitale;
vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS.
Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale sperimentazionedisabilita@inps.it,
riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova
valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n.
62/2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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