Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023. Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei giornalisti professionisti
Un giornalista professionista che ha ottenuto il prepensionamento può continuare a lavorare presso altre aziende mantenendo la pensione?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 644/2023 chiarisce le regole sulla compatibilità tra la pensione di prepensionamento per giornalisti professionisti (prevista dalla legge 416/1981) e lo svolgimento di attività lavorativa successiva. La normativa si applica ai giornalisti iscritti all'INPGI che hanno già liquidato la pensione anticipata. In pratica, il pensionato può continuare a lavorare presso datori di lavoro diversi da quello che ha concesso il prepensionamento, mantenendo il trattamento pensionistico senza revoca. Tuttavia, se il giornalista continua a lavorare presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso altre aziende dello stesso gruppo editoriale, la pensione viene revocata dal primo mese di ripresa dell'attività. Per quanto riguarda il cumulo economico, a partire dal 1° luglio 2022 la pensione è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo presso altri datori di lavoro, secondo le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Se il pensionato svolge nuova attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, i contributi versati riducono il supplemento di pensione spettante, fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al momento del prepensionamento.
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Riferimento normativo
Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023. Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei giornalisti professionisti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10-02-2023
Messaggio n. 644
OGGETTO: Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023. Chiarimenti in merito allo
svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento
di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, in favore dei giornalisti professionisti
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla formulazione degli ultimi due
capoversi del paragrafo 2.5 della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 con riferimento allo
svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all’articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il presente messaggio si
forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Attività lavorativa presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento ovvero
appartenente al medesimo gruppo editoriale
A fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1,
lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e
autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al
prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.
Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge
l’attività lavorativa presso tali aziende.
2. Attività lavorativa presso altri datori di lavoro
La pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del
1981, è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi da quelli di cui al
paragrafo 1.
L’articolo 37, comma 4, della legge n. 416 del 1981 prevede che: “Agli effetti del cumulo del
trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme
relative alla pensione di anzianità”. Come chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28
luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del
trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del
“Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21
febbraio 2017.
Alla luce delle disposizioni citate si chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento
derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di
lavoro dipendente o autonomo.
In caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, trova
applicazione l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 416 del 1981, il quale
prevede che: “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della
maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.
Pertanto, in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di
iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della legge 23
aprile 1981, n. 155, è corrisposto nella misura pari alladifferenza tra il montante risultante
dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di
maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare n. 10 del 2023, per
il relativo coefficiente di trasformazione.
Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere
respinta.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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La disciplina del prepensionamento per giornalisti professionisti si basa sulla legge 416/1981 e sulla compatibilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro, applicando le norme del cumulo della pensione di anzianità e del FPLD. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'incompatibilità assoluta con l'azienda di provenienza e il gruppo editoriale, il cumulo libero con altri datori di lavoro, e il riassorbimento dei contributi successivi fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta.
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