Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 698/2025

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Pubblicato: 25/02/2025 In vigore dal: 25/02/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Testo normativo

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-02-2025 Messaggio n. 698 OGGETTO: Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 L’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha introdotto le seguenti novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): al comma 1, lettera c) del citato articolo 12, con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; al comma 1, lettera d), del medesimo articolo, la detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente; è aggiunto all’articolo 12, il comma 2-bis, il quale prevede che: “Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero”. Al riguardo, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato: azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili; revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente. In merito al comma 2-bis dell’articolo 12, inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della legge di Bilancio 2025, si fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Si ritiene, tuttavia, utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti c.d. Schumacker prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR. Si rappresenta, infine, che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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