Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Testo normativo
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-02-2025
Messaggio n. 698
OGGETTO: Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per
carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
L’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio
2025), ha introdotto le seguenti novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia,
modificando l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR):
al comma 1, lettera c) del citato articolo 12, con riferimento ai figli a carico, la detrazione
per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi
previsti, nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge
deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore
a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità
accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
al comma 1, lettera d), del medesimo articolo, la detrazione fiscale è riconosciuta, nella
misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 750 euro, da ripartire pro
quota tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il
contribuente;
è aggiunto all’articolo 12, il comma 2-bis, il quale prevede che: “Le detrazioni di cui al
comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico
europeo in relazione ai familiari residenti all’estero”.
Al riguardo, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha
proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito
rappresentato:
azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30
anni e non sono disabili;
revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la
possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il
contribuente.
In merito al comma 2-bis dell’articolo 12, inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della
legge di Bilancio 2025, si fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni
operative. Si ritiene, tuttavia, utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non
residenti c.d. Schumacker prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.
Si rappresenta, infine, che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dichiarare di avere diritto alle
detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni
al sostituto di imposta.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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