Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021, e successive modificazioni. Applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura
Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021, e successive modificazioni. Applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-02-2023
Messaggio n. 724
OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto
legislativo n. 230/2021, e successive modificazioni. Applicazione
della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da
lavoro, nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione
della misura
Con il presente messaggio, relativamente all’Assegno unico e universale per i figli a carico (di
seguito, Assegno o AUU), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si
forniscono nuove indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione
prevista dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. bonus per il secondo
percettore di reddito (di seguito, anche bonus).
La disposizione citata stabilisce che: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito
da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale
importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE
superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad
annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a
40.000 euro la maggiorazione non spetta[1]”.
Al riguardo, va preliminarmente considerato che la finalità del bonus in esame è incentivare
l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non
può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo
genitore anche se lavoratore (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714
del 20 aprile 2022).
Tanto rappresentato, alla luce del disposto del citato articolo 4, comma 8, tenuto conto della
maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito
ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di
competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Al riguardo, si precisa altresì che, al fine di
beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in
capo agli utenti interessati.
Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere
erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.
Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno;
pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno
non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.lgs n. 230/2021, gli importi dell’Assegno e le
relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
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