Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 28-02-2019
Messaggio n. 818
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese
assicuratrici e delle società di assistenza. Programmi formativi:
disciplina delle modalità di accesso
L’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 78459/2014 prevede che il Fondo intersettoriale di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza
provveda, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
Come precisato con la circolare n. 25/2017, l’accesso al finanziamento dei suddetti programmi
avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, alla Struttura
INPS territorialmente competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori in
formazione o, per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo di unicità della posizione
contributiva di cui alla circolare n. 80/2014, alla Struttura competente per la matricola di
accentramento contributivo.
Il Comitato amministratore del Fondo, in conformità ai poteri riconosciutigli dall’articolo 5 del
citato decreto n. 78459/2014, nell’ottica di garantire un monitoraggio più puntuale dei costi
effettivamente sostenuti da ciascuna azienda per l’effettuazione dei programmi formativi, con
la delibera n. 15 del 5 febbraio 2019 (Allegato n. 1) ha delineato ulteriormente la disciplina
della materia, regolamentando le modalità e le tempistiche per la presentazione delle istanze.
In attuazione della citata delibera n. 15, le domande di accesso al finanziamento, di cui al
citato articolo 6, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto, possono riguardare esclusivamente i
programmi formativi che alla data di presentazione delle domande stesse risultino già conclusi.
Il Comitato amministratore del Fondo, pertanto, prenderà in esame solo le domande
presentate a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo
per il quale viene richiesto il finanziamento.
Unica eccezione alla predetta regola riguarda le domande, riferite a programmi formativi
ancora in corso di svolgimento, che risultino già presentate alla data del 5 febbraio 2019. Tali
domande potranno essere esaminate solo nell’ipotesi in cui, nelle more dell’adozione della
deliberazione da parte del Comitato, la formazione si sia conclusa e previa dichiarazione di
responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
5 febbraio 2019
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