Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 08-03-2019
Messaggio n. 968
OGGETTO: Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni
economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate
dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte).
Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione
delle prestazioni
1. Premessa
A seguito dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di
Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (in seguito ATPO), con il presente messaggio si
forniscono ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per
una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità
civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della
CTU.
2. Eccezioni e formale dissenso
La Suprema Corte nelle sentenze n. 8533, n. 8878 e n. 8932 del 2015, dopo aver ribadito che
non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti
che indichino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto soggettivo, ha
affermato che il giudice di merito dovrà accertare sommariamente, oltre alla propria
competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla
procedura di cui all’articolo 445-bis c.p.c.
In tale ambito il giudice dovrà, pertanto, accertare prioritariamente, anche d’ufficio, la
presentazione della domanda amministrativa, la tempestività del ricorso per ATPO e la
sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente sottostante all’istanza di accertamento del
requisito sanitario.
La mancanza di tali requisiti, infatti, determina l’inammissibilità del ricorso.
Nello specifico, i requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita nella fase
dell’accertamento tecnico preventivo sono i seguenti:
mancata presentazione della domanda amministrativa;
decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (proposizione della domanda dopo sei
mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);
mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto
dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività
lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.
Il richiamato quadro giurisprudenziale impone, quindi, al funzionario difensore dell’Istituto di
sollevare le diverse eccezioni (che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause
di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso) nella memoria di costituzione in fase di
ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.
Ove però, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la
CTU medico legale, il funzionario, nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, dovrà
depositare in cancelleria formale dissenso (cfr. in tal senso, le ordinanze della Corte di
Cassazione n. 19767/2017 e n. 14764/18 e, nel merito, la recentissima ordinanza del Tribunale
di Firenze dell’8 gennaio 2019, R.G. 2948/2018).
Ciò in ragione dell’acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è
esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la
proposizione del dissenso che impedisce che la CTU sia omologata dal giudice.
Quanto sopra trova conferma nell’articolo 445-bis c.p.c. nella parte in cui dispone
espressamente la non impugnabilità del decreto di omologa se non con riferimento alle spese.
Si raccomanda, quindi, di esprimere il necessario dissenso avverso la relazione del consulente
tecnico d’ufficio sfavorevole all’Istituto nel caso in cui il giudice, nonostante l’eccezione
sollevata da parte del funzionario Inps, abbia comunque dato corso alla perizia.
3. Liquidazione della prestazione
La Corte di Cassazione ha precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non
incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal
momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente
obbligo dell'INPS di erogarla” (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).
I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa,
nell’ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la
presenza dei requisiti amministrativi.
Come già precisato nel messaggio n. 4818/2015, pur in presenza del presupposto sanitario,
non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la
domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con
riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per
ATPO, nonché il successivo dissenso.
In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la
prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche
nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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