Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle el
Quali sono i dati che i contribuenti devono comunicare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale nel 2021 e come devono essere trasmessi?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 175/2021 stabilisce quali dati economici, contabili e strutturali i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni devono dichiarare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) a partire dal periodo d'imposta 2021. Questi dati includono quelli già previsti negli indici vigenti per il 2020, quelli oggetto di revisione dai modelli del 2019 e ulteriori elementi specificati nell'allegato 1 del provvedimento. La comunicazione avviene tramite 175 modelli approvati che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2021) e devono essere trasmessi per via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari delegati. I contribuenti interessati sono quelli che nel 2020 hanno esercitato prevalentemente attività nei settori agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali e commercio per cui risultano approvati gli ISA, oppure coloro che, pur esclusi dall'applicazione, devono comunque presentare i modelli per specifiche ragioni (esercizio di più attività, partecipazione a gruppi IVA, diminuzione ricavi superiore al 33%, apertura partita IVA dal 2019 o esercizio di attività escluse). La trasmissione dei dati deve rispettare le caratteristiche tecniche specificate e gli intermediari delegati devono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli indici, incluso il calcolo del punteggio di affidabilità.
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Riferimento normativo
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle el
Testo normativo
Prot. n. 27444/2021
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle
modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di
affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021
1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2021, da dichiarare da parte
dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di
approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2020, quelli per
la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
utilizzati per il periodo d’imposta 2019 approvati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020, oltre quelli indicati
nell’allegato 1 al presente provvedimento.
2
1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
partire dal periodo di imposta 2021, a seguito della relativa approvazione
con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al
precedente punto 1.1.
1.3 Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 148, comma 1, lettera b) del
decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50,
valutate le proposte delle organizzazioni di categoria e degli ordini
professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto
articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno
essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore
valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del
COVID-19.
2. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2020 e della relativa evoluzione
2.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte
Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e
da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il
richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della
dichiarazione dei redditi.
2.2 Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo
d’imposta 2020 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività
economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle
attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle
Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti
all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione
degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in
quanto:
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo
indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi
dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo
all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei
ricavi dichiarati;
3
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un
gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui
all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo
d’imposta precedente;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai
codici attività riportati nella Tabella 2 – ELENCO DEI CODICI
ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata
alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE” approvata con il presente
provvedimento.
2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
3.1 I modelli di cui al punto 2.1 sono resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati
prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in
fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al
presente provvedimento.
3.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a
condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste
dall’allegato n. 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati
nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 2.1, nel rispetto delle
caratteristiche tecniche di cui all’allegato 2 al presente provvedimento.
4. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2020
4.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di
affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per
il periodo d’imposta 2020 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei
successivi punti 5 e 6 del presente provvedimento.
4
5. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il
periodo di imposta 2020 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione
telematica
5.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente
5.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, trasmettono
all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file
contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla
consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per
ciascun delegante, la dichiarazione (inserita nelle modalità, definite nelle
specifiche tecniche citate al successivo punto 5.1.2) di possesso della
delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è subordinata
alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale
dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
La data a partire dalla quale è possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5.1.2 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che
devono rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con
successivo provvedimento, utilizzando il software di controllo reso
disponibile dall’Agenzia delle entrate.
5.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento consultando
il proprio cassetto fiscale.
5.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti
di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
5.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento,
acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in
corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato
elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve
essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
5
5.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /
negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.
5.2.3 I soggetti di cui al punto 5.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,
attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati di cui al punto
4 del presente provvedimento.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
ciascun delegante, i seguenti elementi:
- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero
tutore del delegante;
- numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo
punto 5.2.6;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della
delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2020 –
anno d’imposta 2019 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai
fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2020
- Periodo d’imposta 2019, presentata da ciascun soggetto delegante,
indicati in allegato 3 al presente provvedimento.
Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver
ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 4
del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono
conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti
e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli
originali delle deleghe.
L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 4 del presente
provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di
riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
6
5.2.4 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che
devono rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con
successivo provvedimento, utilizzando il software di controllo reso
disponibile dall’Agenzia delle entrate.
5.2.5 I soggetti di cui al punto 5.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente
alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o più
responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione
Digitale.
5.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
5.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche
presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a
campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto
5.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,
tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora
fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra
l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la
responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.
5.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento consultando
il proprio cassetto fiscale.
5.3 Ricevute
5.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione
Ricevute dell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie
credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo
telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente
l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la
relativa diagnostica.
5.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta
di cui al punto 5.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 4 del
7
presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti
punti 5.1.1 e 5.2.3, contenente i dati corretti.
5.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio
telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto
5.3.1, della richiesta che si intende annullare.
5.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
5.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati
di cui al punto 4 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
5.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto
5.4.1, sono resi disponibili, nell’area autenticata del sito internet dei
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la
richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati di cui al punto 4 del
presente provvedimento entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le
richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 5.4.1, i file
sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente
è reso disponibile:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
5.4.3 I file contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento sono
resi disponibili secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con
successivo provvedimento.
5.4.4 L’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare dall’area autenticata del sito
internet dei servizi telematici i file contenenti i dati di cui al punto 4 del
presente provvedimento, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono
stati resi disponibili.
6. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020,
da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati
6.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 4 del presente
provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle
entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità
8
indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
- Carta d’Identità Elettronica (CIE), di cui all’articolo 66, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
6.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del
soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il
prelievo del file contenente i dati di cui al punto 4 del presente
provvedimento.
7. Modalità per la trasmissione dei dati
7.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla
dichiarazione dei redditi.
7.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata
direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero
avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con
successivo provvedimento.
7.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al
contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi
all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli
relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi
modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per
struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.
8. Asseverazione
8.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che
gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione
e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra
documentazione idonea.
8.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
9
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione
contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
9. Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità
fiscale
9.1 Nell’allegato 4 sono individuate le attività economiche per le quali è
prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
9.2 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono
applicati a partire dal periodo d’imposta 2021, a seguito di approvazione
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
10. Trattamento dei dati
10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli
6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9-bis del decreto legge del
24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Tale norma ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli
esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Gli indici, come previsto dal comma 1 del citato articolo 9-bis, hanno la
finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare
l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di
rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria,
anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle
scadenze fiscali.
Il medesimo comma prevede altresì che gli indici siano elaborati con una
metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi
d'imposta.
L’articolo 9-bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:
- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della
costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle
dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti
informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali,
10
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del
lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di
consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici,
contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base
di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e
metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato;
- l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli
intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo
delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi
programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione
dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti
dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
10.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati
in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione
degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale,
inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del partner metodologico
SOSE al quale sono affidate le attività di elaborazione degli indici, entrambi
designati per queste attività Responsabili del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
10.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo5
par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali.
10.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo5, par.1, lett. f
del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione
venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 7
del presente provvedimento.
Motivazioni
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come
convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i
contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,
anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,
contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto
11
previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal
regime di determinazione del reddito utilizzato.
Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano
gli indici, sono individuati tali dati.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1,
i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,
rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di
imposta 2021.
Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.
In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
dichiarativi Redditi.
Viene, altresì, previsto che tenuto conto di quanto disposto all’articolo 148,
comma 1, lettera b) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto previsto
all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile
2017, n. 50, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di
categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui
al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una
migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del
COVID-19.
Al punto 2 del presente provvedimento, tenuto conto del parere favorevole
espresso dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 9 e 18 dicembre
2020, sono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia
delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2020 e della loro successiva evoluzione.
I modelli, approvati con il presente provvedimento costituiscono parte
integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi
2021.
Altresì il presente provvedimento, ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, definisce,
rispettivamente, la modalità per la “Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla
stampa”, le “Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2020” e le “Modalità per la trasmissione dei dati”.
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Nei punti 4, 5 e 6, sono indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate
rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, tali ulteriori dati.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica
risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia
dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di
fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento
già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
aprile 2020 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il
Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il
provvedimento n. 77 del 23 aprile 2020.
Inoltre, al punto 8 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli
indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18
dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.
Al punto 9, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
comma 2 del citato articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017,
individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di
imposta 2021.
Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne
effettuata la revisione».
Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori
attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica
prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici
di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019 non ancora revisionati.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione degli
esperti nella riunione del 18 dicembre 2020, con il presente provvedimento si
individuano, nell’allegato 4, le attività economiche per le quali devono essere
elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di
approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire
dall’annualità di imposta 2021.
Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti
possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o
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più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro
sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo
71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma
1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
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degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020:
individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2020;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 gennaio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento di controllo e collaborazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate, disciplinato dall'articolo 9-bis del decreto legge 50/2017. La normativa riguarda la comunicazione telematica di dati contabili e strutturali per imprese, professionisti e commercianti, con particolare attenzione alla dichiarazione dei redditi, ai regimi di determinazione del reddito e alle modalità di acquisizione massiva dei dati tramite cassetto fiscale. Commercialisti e intermediari fiscali devono gestire le deleghe per l'accesso ai dati, verificare la corrispondenza tra elementi dichiarati e scritture contabili (asseverazione), e trasmettere i modelli rispettando le specifiche tecniche dell'Agenzia delle entrate.
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