Regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
Regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/29 of 30 October 2024 repealing Delegated Regulation (EU) 2021/1235 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/29
15.1.2025
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/29 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2024
recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
(
1
)
, in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, esso modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.
(2)
Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. È quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione
(
5
)
integra il regolamento (UE) 2019/787, tra l’altro, con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro. Nel nuovo quadro dell’Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2021/1235 sono integralmente sostituite, in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
(
6
)
, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con norme riguardanti, tra l’altro, le procedure relative alle modifiche dell’Unione, nonché all’approvazione e alla comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore delle bevande spiritose è pertanto opportuno che il regolamento delegato (UE) 2021/1235, ormai obsoleto, sia abrogato in quanto le disposizioni in esso contenute sarebbero in conflitto con quelle adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2025/27, che si applicano anche al settore delle bevande spiritose,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/1235 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (
GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235/oj
).
(
6
)
Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (
GU L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/29/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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