Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0036/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/36 della Commissione, del 9 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America

Pubblicato: 09/01/2025 In vigore dal: 09/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/36 della Commissione, del 9 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/36 of 9 January 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of certain polyvinyl chloride originating in Egypt and the United States

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/36 10.1.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/36 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 15 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC») originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America («paesi interessati») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 ottobre 2023 da Polyvinyl Chloride Trade Committee («denuncianti»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di S-PVC ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Misure provvisorie (3) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (4) Alla Commissione sono pervenute diverse osservazioni dalle parti interessate. (5) Foamalite Ltd («Foamalite»), un utilizzatore di S-PVC avente sede in Irlanda, ha espresso preoccupazione per un «problema specifico dell’Irlanda», in quanto il suo principale concorrente ha sede in Irlanda del Nord e può importare S-PVC con dazi inferiori e far fronte a una maggiore concorrenza da parte di un utilizzatore al di fuori dell’Unione, in particolare la Turchia. Foamalite esporta circa un terzo della propria produzione al di fuori dell’Unione, in gran parte verso il Regno Unito. La Commissione osserva che il ricorso al regime di perfezionamento attivo dell’Unione consentirebbe l’importazione di S-PVC senza dazi in caso di riesportazione della merce trasformata. In tal modo la competitività di Foamalite al di fuori dell’Unione non sarebbe influenzata dai dazi. Per quanto riguarda la concorrenza con un concorrente avente sede in Irlanda del Nord, la Commissione rileva che nell’Unione il concorrente dell’Irlanda del Nord sarà soggetto alle stesse misure di Foamalite, come previsto all’articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) . (6) La Commissione ha chiarito che le osservazioni formulate da TCI Sanmar e da Foamalite non riguardavano l’esattezza dei calcoli relativi al dumping e al pregiudizio ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Pertanto la Commissione non ha trattato tali osservazioni nel regolamento provvisorio; esse sono però analizzate ai considerando 35 e 36. (7) Formosa Plastics Corporation («Formosa»), un produttore statunitense, ha affermato che la Commissione, nei propri calcoli, aveva commesso vari errori materiali. Queste osservazioni sono analizzate al considerando 60. (8) Nel luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile («PVC») originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 della Commissione ( 4 ) («regolamento provvisorio»). 1.3. Fase successiva della procedura (9) In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, i governi dell’Egitto e degli Stati Uniti, TCI Sanmar Chemicals S.A.E. («TCI Sanmar»), Formosa, Oxy Vinyls, LP («Oxy Vinyls»), Westlake Corporation («Westlake») e i denuncianti hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. (10) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Il 3 ottobre 2024 si è svolta un’audizione con Oxy Vinyls. (11) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (12) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di S-PVC originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Il governo degli Stati Uniti, TCI Sanmar, Formosa, Oxy Vinyls, Westlake, Shin-tech, Tricon Dry Chemicals e la European PVC Window Profiles Association (EPPA) hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito. (13) Le osservazioni presentate in merito al regolamento provvisorio e ribadite dalle parti nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, senza nuovi elementi sostanziali, sono trattate una sola volta nel presente regolamento. 1.4. Campionamento (14) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto dai governi dell’Egitto e degli Stati Uniti e da Formosa osservazioni sulla rappresentatività del campione di produttori dell’Unione. Le parti hanno contestato la rappresentatività di un campione dell’Unione che equivaleva approssimativamente al 25 % della produzione stimata di S-PVC e al 26 % delle vendite dell’Unione. A tale proposito il governo degli USA ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello dell’OMC in CE – Elementi di fissaggio, secondo la quale un’industria nazionale equivalente al 27 % della produzione totale stimata del prodotto simile non soddisfaceva la soglia quantitativa ed era incompatibile con l’articolo 4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC ( 5 ) . (15) In primo luogo la Commissione rileva che nessuna delle parti interessate aveva presentato osservazioni sul campione dei produttori dell’Unione quando esso era stato annunciato nella fase di apertura. In secondo luogo la causa menzionata dal governo degli USA riguarda la definizione di «proporzione maggioritaria» e l’apertura, di cui rispettivamente agli articoli 4.1 e 5.4 dell’accordo antidumping, e non il campionamento. Tali articoli pertanto non sono applicabili alla selezione del campione. Di conseguenza l’osservazione è stata respinta. (16) Il governo degli USA ha inoltre chiesto alla Commissione di spiegare in che modo aveva selezionato il campione. Come indicato nell’avviso di apertura ( 6 ) , la Commissione ha selezionato un campione provvisorio al momento dell’apertura delle inchieste e le relative informazioni erano reperibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate ( 7 ) . Nella nota al fascicolo sono indicati i nomi delle società inserite nel campione e i criteri utilizzati per la loro selezione, vale a dire il volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Alle parti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul campione provvisorio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni e ha confermato il campione provvisorio. (17) Il governo degli Stati Uniti d’America e Formosa hanno inoltre contestato l’inserimento nel campione di due partner del contratto in conto lavorazione. Certamente INOVYN Manufacturing Belgium SA e Vynova Wilhelmshaven GmbH producono S-PVC nell’ambito di contratti in conto lavorazione. La Commissione ritiene che la produzione di S-PVC nell’ambito di un contratto in conto lavorazione non implichi che queste due entità inserite nel campione non siano produttori, bensì il contrario. Come ha affermato inoltre l’industria dell’Unione nella risposta a queste osservazioni, l’inserimento dei partner del contratto in conto lavorazione era necessario per coprire i vari modelli commerciali applicabili nell’Unione. Le due entità che producono S-PVC nell’ambito di contratti in conto lavorazione sono tra i maggiori produttori di S-PVC nell’Unione. Contrariamente a quanto afferma il governo degli Stati Uniti, la Commissione ha preso in considerazione l’intero costo di produzione dei produttori, dopo aver ottenuto a tal fine l’accesso ai documenti contabili degli imprenditori. (18) Formosa ha sostenuto che il fascicolo pubblico non conteneva informazioni sufficienti sui precisi accordi vigenti tra i partner del contratto in conto lavorazione e i relativi imprenditori affinché le parti interessate potessero valutare la rappresentatività del campione. (19) Formosa non ha tuttavia presentato osservazioni sul campione dell’industria dell’Unione che era stato proposto, quando questo è stato reso disponibile nel fascicolo pubblico, e non ha neppure presentato osservazioni sulla completezza del fascicolo pubblico nel corso dell’inchiesta. In ogni caso il fascicolo pubblico dell’inchiesta conteneva dettagli sufficienti per identificare i partner del contratto in conto lavorazione in una fase precedente del procedimento, comprese le loro diverse strutture di vendita; le parti interessate hanno quindi avuto la possibilità di valutare la rappresentatività del campione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (20) A parere del governo degli USA e di Formosa la Commissione non avrebbe tenuto conto della distribuzione geografica dell’industria dell’Unione nel selezionare il campione. In risposta a tale osservazione la Commissione ha ribadito che il campione dei produttori dell’Unione è stato selezionato in piena conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, in quanto è composto dai tre maggiori produttori dell’Unione in termini di produzione e di vendite nell’Unione. Tutti questi produttori dell’Unione sono inoltre situati in Stati membri diversi (Belgio, Germania e Paesi Bassi), e ciò assicura una buona distribuzione geografica che tiene conto del peso degli Stati membri produttori. Tali osservazioni sono state pertanto respinte. (21) Le osservazioni sulla rappresentatività del campione dell’Unione sono state pertanto respinte. (22) In assenza di ulteriori osservazioni relative al campionamento, si confermano i considerando da 8 a 15 del regolamento provvisorio. 1.5. Esame individuale (23) In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 16 del regolamento provvisorio. 1.6. Osservazioni in merito all’apertura (24) Il governo degli Stati Uniti ha criticato l’«eccessivo numero di omissis» inseriti nei documenti da parte dei denuncianti, che a suo parere ha ostacolato la capacità delle parti statunitensi di presentare osservazioni su elementi chiave della denuncia. Ciò costituirebbe una violazione degli articoli 6.4 e 6.5 dell’accordo antidumping dell’OMC. (25) La Commissione ha esaminato la questione, e ha constatato che il governo degli Stati Uniti ha dato una rappresentazione errata della situazione nell’affermare che «tutti gli allegati alla denuncia sono riservati nella loro interezza», mentre non è così. Per molti allegati la versione consultabile è identica alla versione riservata. Per molti altri la versione non riservata riflette correttamente le informazioni fornite nella versione riservata, tenendo debitamente conto delle informazioni sensibili attinenti alla società. In alcuni casi specifici non era possibile presentare un riassunto non riservato, data la natura delle informazioni in questione. In tali casi le parti che hanno comunicato le informazioni hanno fornito una giustificazione, e la domanda di trattamento riservato è stata valutata e accolta dalla Commissione. La Commissione ha pertanto concluso che la versione non riservata della denuncia era conforme alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base e degli articoli 6.4 e 6.5 dell’accordo antidumping dell’OMC. (26) Il governo degli Stati Uniti ha pure lamentato il fatto che la Commissione avrebbe ignorato le osservazioni di Oxy Vinyls relative all’eccessivo numero di omissis presente nel materiale fornito dall’industria dell’UE. A tale riguardo si osserva che, a seguito delle osservazioni di Oxy Vinyls, la Commissione ha contattato il produttore dell’Unione inserito nel campione che ha poi presentato entro il termine indicato dalla Commissione una versione riveduta non riservata delle sue risposte al questionario. (27) Alla luce delle conclusioni di cui sopra, si confermano i considerando da 17 a 29 del regolamento provvisorio. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (28) Sono pervenute osservazioni dal governo degli Stati Uniti e da Formosa in merito alle limitate proroghe concesse ai produttori esportatori per rispondere al questionario antidumping, nonché alla mancanza di flessibilità nella definizione del calendario delle verifiche; ciò comporta inutili difficoltà per i rispondenti statunitensi. A sostegno di tali argomentazioni il governo degli Stati Uniti ha citato il lasso di tempo intercorso tra la proroga del termine per la risposta al questionario e l’istituzione di misure provvisorie, nonché tra lo svolgimento di una verifica in loco e la pubblicazione della relazione di tale verifica. (29) La Commissione ha respinto tali argomentazioni e ha giudicato non pertinenti gli esempi citati; essa infatti aveva concesso ai produttori esportatori la possibilità di rispondere al questionario dopo i 37 giorni previsti nell’avviso di apertura, a causa dei giorni festivi della Commissione, e aveva compilato scrupolosamente il calendario delle verifiche per soddisfare le preferenze dei produttori esportatori per quanto possibile. Ha inoltre sottolineato che l’intera procedura d’inchiesta richiede tempo e che i produttori esportatori, dopo aver risposto al questionario, hanno avuto varie altre opportunità di fornire dati mancanti e/o aggiuntivi, fino alle verifiche in loco e anche durante le stesse. (30) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio. 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (31) Oxy Vinyls ha affermato che il periodo dell’inchiesta selezionato dalla Commissione dava luogo al risultato peggiore possibile per gli esportatori statunitensi dal punto di vista del pregiudizio, come dimostra il delta tra i prezzi contrattuali USA e quelli dell’Unione. La Commissione ha osservato che il periodo dell’inchiesta è stato scelto conformemente alla sua prassi costante e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (32) In assenza di ulteriori osservazioni si conferma il considerando 32 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (33) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 33 a 38 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Egitto 3.1.1. Valore normale (34) In assenza di ulteriori osservazioni la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 50 a 58 del regolamento provvisorio. 3.1.2. Prezzo all’esportazione (35) TCI Sanmar ha sostenuto che era stato commesso un grave errore di calcolo: i valori cif comunicati e utilizzati dalla Commissione non erano prezzi franco frontiera dell’Unione, in quanto i costi di trasporto e i costi associati per tutte le operazioni effettuate sui prezzi FAS o FCA non erano riportati nelle tabelle di vendita. (36) La Commissione osserva che, in linea con la sua prassi costante e al fine di raccogliere i dati necessari per valutare i prezzi all’esportazione e i margini di dumping conformemente alle disposizioni applicabili a norma del regolamento di base, i produttori esportatori sono tenuti a comunicare per ogni operazione di esportazione non solo il prezzo effettivo fatturato, ma anche un prezzo cif distinto della stessa operazione. Se il termine di consegna dell’operazione sottostante non è cif, tale valore cif deve essere stimato dal produttore esportatore. Nel caso di specie la Commissione si è infatti basata sui valori cif forniti da TCI Sanmar. Laddove il termine di consegna dell’operazione sottostante era cif, la Commissione ha allineato il valore cif erroneamente comunicato da TCI Sanmar al valore effettivo fatturato. L’osservazione e il chiarimento della Commissione riguardavano anche, mutatis mutandis, il prezzo cif utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio (cfr. considerando 129 e 130 del regolamento provvisorio). (37) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, TCI Sanmar ha ripreso le sue precedenti osservazioni sulla questione e ha affermato che la Commissione si è basata su valori cif inadeguati e che il conseguente errore di calcolo è emerso in parte a causa delle richieste della Commissione di modificare i dati originariamente presentati da TCI Sanmar nella sua risposta al questionario. TCI Sanmar ha aggiunto che i dati Eurostat indicavano un valore cif di 926 EUR per tonnellata, che era notevolmente superiore al valore utilizzato dalla Commissione nei suoi calcoli, anche perché i valori cif di Eurostat includevano il margine dell’operatore commerciale (tra gli altri costi), a differenza dei valori cif utilizzati dalla Commissione. (38) La Commissione chiarisce che, secondo la sua prassi consueta, i dati comunicati dalle singole imprese nelle risposte al questionario, comprese le risposte alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, prevalgono sui dati statistici generali e pubblici, in particolare se sono utilizzati per il calcolo specifico di un’impresa. I dati statistici non sono specifici di un’impresa, né sono disponibili per ogni singola operazione. La Commissione ha inoltre chiarito che in ultima analisi la responsabilità di comunicare dati accurati spetta a ciascuna parte oggetto dell’inchiesta. (39) In assenza di ulteriori osservazioni la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio. 3.1.3. Confronto (40) Si ricorda che a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale, e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come illustrato in dettaglio più avanti, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. (41) Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di imballaggio. (42) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio. Sono stati effettuati adeguamenti per il costo del credito laddove tali costi incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità (cfr. anche il considerando 47 del presente regolamento e il considerando 67 del regolamento provvisorio). (43) Dopo l’istituzione delle misure provvisorie TCI Sanmar ha ribadito le argomentazioni precedenti, affermando che i valori normali dovrebbero essere adeguati al ribasso in considerazione degli effetti di una crisi valutaria sull’economia egiziana durante il periodo dell’inchiesta. A tal fine TCI Sanmar ha fatto riferimento al considerando 64 del regolamento provvisorio, in cui si sintetizzava una precedente argomentazione di TCI Sanmar, che in sostanza intendeva utilizzare il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale d’Egitto («CBE») il 6 marzo 2024 ai fini del calcolo del dumping per quanto riguarda le operazioni effettuate durante il periodo dell’inchiesta, vale a dire tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. A parere di TCI Sanmar le circostanze alla base della svalutazione dell’EGP dimostravano che, durante il periodo dell’inchiesta, il valore reale dell’EGP era notevolmente inferiore al tasso pubblicato dalla CBE. Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni, TCI Sanmar ha affermato che nel regolamento provvisorio la Commissione non aveva risposto all’argomentazione di TCI Sanmar. (44) Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie il governo dell’Egitto ha presentato un’osservazione che faceva riferimento all’argomentazione di TCI Sanmar citata nel considerando 43, e ha aggiunto che gli elementi di prova presentati (adeguamento del tasso di cambio del 6 marzo 2024) erano pertinenti ai fini della presente inchiesta. Nelle sue osservazioni il governo dell’Egitto si è richiamato in maniera piuttosto vaga a una relazione dell’organo d’appello dell’OMC su Argentina — Piastrelle in ceramica , in cui l’organo d’appello dell’OMC aveva stabilito che gli elementi di prova emersi successivamente al periodo dell’inchiesta, e direttamente connessi a operazioni svolte nel periodo dell’inchiesta, non dovrebbero essere respinti in quanto irrilevanti. (45) La Commissione fa riferimento ai considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio in cui tali osservazioni erano state adeguatamente analizzate e confutate. La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione del governo dell’Egitto fosse viziata dal fatto che la CBE aveva fissato tassi di cambio applicabili per tutto il periodo dell’inchiesta, che dovrebbero pertanto essere applicati alle operazioni effettuate in tale periodo. Ovviamente un tasso di cambio fissato il 6 marzo 2024 non dovrebbe essere applicato alle operazioni effettuate nel periodo dell’inchiesta, compreso tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. A tale riguardo l’utilizzo del tasso di cambio proposto da TCI Sanmar non sembra in linea con i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. (46) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, TCI Sanmar ha nuovamente sostenuto che i tassi di cambio ufficiali fissati dalla Banca centrale d’Egitto (CBE) per il periodo dell’inchiesta non riflettevano la realtà del mercato. La Commissione osserva che l’argomentazione ribadita non era tale da modificare la precedente valutazione della Commissione, di cui ai considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio e al considerando 45 del presente regolamento. (47) TCI Sanmar ha presentato una seconda argomentazione relativa al confronto tra i valori normali e i prezzi all’esportazione, cui la Commissione aveva fatto riferimento al considerando 67 del regolamento provvisorio. Data la natura sensibile dei fatti alla base del caso di specie, la Commissione ha affrontato tale argomentazione solo con TCI Sanmar. (48) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, TCI Sanmar ha ribadito l’argomentazione di cui al considerando precedente, relativa a un adeguamento per i costi del credito. Ancora una volta, data la natura sensibile dei fatti alla base del caso di specie, la Commissione ha confermato la confutazione di tale argomentazione solo nei confronti di TCI Sanmar. (49) Il governo dell’Egitto ha ribadito l’argomentazione avanzata da TCI Sanmar e menzionata al considerando 47, limitandosi ad affermare che, sulla base degli elementi di prova presentati, occorreva effettuare un adeguamento al rialzo dei prezzi all’esportazione praticati dall’esportatore egiziano TCI Sanmar. L’argomentazione di TCI Sanmar era volta ad aumentare il prezzo all’esportazione, ma l’analisi dell’argomentazione effettuata dalla Commissione aveva determinato un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione. Il governo dell’Egitto ha ritenuto che il rifiuto della Commissione di concedere un adeguamento al rialzo dei prezzi all’esportazione di TCI Sanmar fosse contrario all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, che prevede il principio di un confronto equo tra i valori normali e i prezzi all’esportazione. A tale riguardo il governo dell’Egitto ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello dell’OMC, in CE – Elementi di fissaggio (Cina) , che si è pronunciata sulla necessità di un confronto equo ai sensi dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping. (50) La Commissione conferma di aver garantito un confronto equo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione. Per motivi di riservatezza è stato possibile condividere direttamente i dettagli sottostanti soltanto con TCI Sanmar. (51) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando da 61 a 68 del regolamento provvisorio. 3.1.4. Margini di dumping (52) In assenza di argomentazioni accolte riguardanti il calcolo del margine di dumping, si conferma il considerando 72 del regolamento provvisorio. (53) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 86,1 % Egyptian Petrochemicals Company 109,5 % Tutte le altre società 109,5 % 3.2. Stati Uniti d’America 3.2.1. Valore normale (54) Nella sua risposta al questionario Westlake ha fornito il costo consolidato per la produzione di cloro e soda caustica e ha dedotto il reddito generato dalla vendita di soda caustica. Nella fase provvisoria la Commissione ha respinto tale adeguamento. I motivi di tale approccio erano stati illustrati in dettaglio nella divulgazione di informazioni individuale fatta a Westlake, come segue: i) il cloro e l’etilene sono le materie prime utilizzate per la produzione di CVM, il materiale di base utilizzato per produrre S-PVC. La soda caustica e il cloro sono coprodotti del processo cloro-soda. La soda caustica non è pertanto né un sottoprodotto né un coprodotto nella produzione di S-PVC, che è un processo di produzione completamente separato e a monte del processo di produzione della soda caustica; ii) la Commissione aveva individuato diverse informazioni fornite da Westlake, in cui si spiegava che il cloro e la soda caustica sono coprodotti di un processo elettrochimico in cui si utilizzano come materie prime il cloruro di sodio (sale) e l’elettricità. In tale relazione si illustra il processo pienamente integrato da cloro-soda a S-PVC (il cosiddetto processo CAV) e la soda caustica è definita come coprodotto nel processo cloro-soda e non come sottoprodotto; iii) in un fascicolo presentato da Westlake, i risultati operativi della soda caustica e del cloro erano stati tenuti separati, il che dimostra che gli EBIT della soda caustica e del cloro sono due attività distinte, con costi e redditi propri; iv) in un altro fascicolo presentato da Westlake, la società aveva chiaramente separato le due distinte attività economiche del cloro e della soda caustica, comunicando i costi di produzione dei due coprodotti; v) vi è consenso generale sul fatto che un coprodotto è prodotto intenzionalmente insieme al prodotto primario. (55) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Westlake ha contestato l’approccio della Commissione su tale questione, giudicando fondamentale rispecchiare il fatto che la produzione dell’S-PVC e quella della soda caustica sono strettamente connesse e basate sul profitto comune. Per corroborare quest’affermazione Westlake ha fatto riferimento alla descrizione della produzione di PVC fornita dalla Commissione nella sua decisione sull’inchiesta in materia di concentrazioni INEOS/Solvay/JV ( 8 ) . In tale decisione la Commissione ha descritto la soda caustica come un sottoprodotto della produzione di PVC. (56) La Commissione ha osservato in primo luogo che Westlake non ha presentato alcuna argomentazione tale da confutare i punti da ii) a iv) del considerando 54, che erano stati inseriti nella divulgazione di informazioni individuale. La società si è limitata a commentare il punto v) (e quindi implicitamente anche il punto i)], esprimendo disaccordo sulla definizione della soda caustica come coprodotto. Westlake ha sostenuto che la soda caustica si dovrebbe invece considerare un sottoprodotto, come la Commissione aveva rilevato nella suddetta inchiesta in materia di concentrazioni. (57) Per quanto riguarda il caso INEOS/Solvay/JV, la Commissione ha osservato che le decisioni adottate nelle inchieste in materia di concentrazioni dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione non sono vincolanti per le inchieste di difesa commerciale condotte dalla direzione generale del Commercio in base a un differente insieme di norme. In ogni caso la decisione pubblicata in relazione al caso INEOS/Solvay/JV conferma che la soda caustica è un sottoprodotto dell’elettrolisi del sale e dell’acqua, e non dell’S-PVC. In essa si afferma inoltre che la soda caustica è il sottoprodotto economicamente più rilevante nella catena verticale del PVC, e non del solo S-PVC ( 9 ) . (58) Sulla base di quanto precede l’argomentazione di Westlake relativa all’adeguamento per la soda caustica è stata respinta. (59) Formosa ha presentato una serie di argomentazioni in merito al calcolo del valore normale. La prima argomentazione riguardava un presunto errore commesso dalla Commissione, dapprima quando, nel periodo di comunicazione preventiva, ha riesaminato i redditi finanziari e le spese riportati nella tabella della redditività di Formosa; e successivamente quando, al momento dell’istituzione delle misure provvisorie, essa non ha preso in considerazione le osservazioni comunicate da Formosa in merito a tale riesame. Il secondo presunto errore riguardava la valutazione dei costi connessi al trasporto riportati nella stessa tabella. La terza argomentazione riguardava il trattamento degli sconti sulle vendite. La quarta argomentazione riguardava il calcolo delle SGAV al momento della costruzione del valore normale. L’ultima argomentazione riguardava il metodo di calcolo delle vendite remunerative della società nel calcolo del dumping. (60) Quattro di queste argomentazioni sono state respinte e una è stata accolta. I motivi del rifiuto di tutte le argomentazioni tranne una sono stati comunicati soltanto alla società, in quanto le osservazioni non erano state riassunte in una versione consultabile. (61) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando da 73 a 81 del regolamento provvisorio. (62) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Formosa ha ribadito due argomentazioni riguardanti il calcolo del valore normale di cui al considerando 59: in particolare l’argomentazione relativa alla richiesta di rivedere la ripartizione dei redditi e delle spese di natura finanziaria indicati nella tabella della redditività e l’argomentazione metodologica sul modo in cui la Commissione dovrebbe calcolare la percentuale di SGAV. (63) La Commissione ha respinto entrambe le argomentazioni sulla base delle spiegazioni già fornite nell’allegato III degli specifici documenti di divulgazione delle informazioni inviati a Formosa il 29 ottobre 2024 ( 10 ) . In sintesi per la prima argomentazione la Commissione si è basata su dati verificati. Per quanto riguarda la seconda argomentazione la Commissione ha confermato che la percentuale delle SGAV è stata calcolata conformemente al consueto metodo di calcolo del dumping come percentuale del fatturato delle vendite franco fabbrica indicato nella tabella della redditività. 3.2.2. Prezzo all’esportazione (64) Come illustrato al considerando 83 del regolamento provvisorio, per le vendite indirette effettuate tramite operatori commerciali indipendenti negli USA, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto in esame è stato venduto a tali operatori commerciali. (65) Westlake ha sostenuto che, al momento della vendita a tali operatori commerciali indipendenti, non sapeva se i beni specifici venduti fossero destinati all’Unione, o quali volumi di essi vi fossero destinati. Pertanto i prezzi di queste vendite non erano specifici per il mercato dell’Unione, ed esse non si potevano considerare tali da riflettere i prezzi all’esportazione verso l’Unione. Westlake ha pertanto sostenuto che nel calcolo del dumping non si sarebbe dovuto tener conto di tali vendite. La Commissione ha ricordato che, nel corso dell’inchiesta, aveva ottenuto informazioni che le consentivano di stabilire che l’UE era la destinazione di un gran numero di operazioni con tali operatori commerciali indipendenti; nel calcolo del prezzo all’esportazione sono state incluse soltanto le operazioni per le quali era possibile stabilire l’UE come destinazione. Dal calcolo del dumping sono state escluse le vendite indirette all’esportazione per le quali non è stato possibile confermare l’UE come destinazione. Come ha constatato la Commissione, il fatto che Westlake fosse o meno a conoscenza della destinazione finale di tali vendite all’esportazione, al momento della vendita all’operatore commerciale nazionale indipendente, era irrilevante. I fatti hanno dimostrato che tali operazioni di vendita erano vendite nell’Unione; esse pertanto sono state incluse nel calcolo del dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (66) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando 82 e 83 del regolamento provvisorio. 3.2.3. Confronto (67) Si ricorda che a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale, e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come illustrato in dettaglio più avanti, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. (68) Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di movimentazione e carico e di quelle accessorie, nonché dei costi di trasporto e assicurazione. Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito, spese di imballaggio, sconti e altri adeguamenti, se del caso. (69) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di movimentazione e carico e di quelle accessorie, nonché dei costi di trasporto e assicurazione. Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito, spese di imballaggio e sconti, se del caso. (70) In assenza di osservazioni si confermano i considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio. 3.2.4. Margini di dumping (71) Il fatto che una delle argomentazioni di Formosa sia stata in parte accolta ha comportato una lieve modifica del suo margine di dumping, che è passato dal 70,3 %, indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio al 71,2 %. (72) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Formosa Plastics Corporation 71,2 % Westlake Chemicals 58,0 % Altre società che hanno collaborato 62,3 % Tutte le altre società 77,0 % 4. PREGIUDIZIO (73) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Formosa ha sostenuto che l’attendibilità di vari indicatori di pregiudizio era messa in dubbio dal fatto che essi si basavano su stime. (74) In risposta a tale osservazione la Commissione ha osservato di aver stimato i macroindicatori per la valutazione del pregiudizio (come il volume della produzione e delle vendite ecc.) sulla base delle informazioni ricevute dai produttori dell’Unione inseriti e non inseriti nel campione e da Eurostat, come essenzialmente si spiega al considerando 100 del regolamento provvisorio. Formosa inoltre non ha precisato gli specifici problemi di tali stime, né ha fornito stime alternative. (75) Sulla base di quanto precede, le osservazioni di Formosa sono state respinte. 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (76) In assenza di osservazioni relative a questa sezione si confermano i considerando da 92 a 93 del regolamento provvisorio. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (77) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Westlake e Oxy Vinyls hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui nell’analisi del pregiudizio si dovrebbero prendere in considerazione le entrate e i profitti della soda caustica, e d’altra parte la produzione e i mercati dell’S-PVC e della soda caustica sono interconnessi. In particolare, a parere di Oxy Vinyls, la Commissione non avrebbe fornito motivazioni sufficienti quando si è rifiutata di prendere in considerazione anche il settore della soda caustica nella valutazione del pregiudizio. Westlake ha aggiunto che i produttori di S-PVC integrati nella produzione di cloro si basano sul profitto comune. (78) La Commissione osserva che Westlake e Oxy Vinyls non hanno fornito ulteriori elementi di prova tali da mettere in discussione le risultanze di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio e le risultanze provvisorie illustrate ai considerando da 55 a 58 del presente regolamento. In ogni caso la Commissione ricorda che non tutti i produttori dell’Unione sono impegnati nella produzione di cloro. L’S-PVC e la soda caustica inoltre sono coprodotti del processo cloro-soda; la soda caustica non è un coprodotto né un sottoprodotto della produzione di S-PVC e pertanto dovrebbe essere trattata separatamente. (79) Oxy Vinyls ha osservato che la Commissione non ha fornito motivazioni sufficienti per l’esclusione della soda caustica dall’analisi del pregiudizio, è stata estremamente vaga e non ha specificato i fattori pertinenti che avrebbero esercitato un impatto sull’industria dell’Unione, a causa di tale esclusione. La Commissione non concorda con la suddetta dichiarazione di Oxy Vinyls per i motivi seguenti. Ai considerando 96 e 97 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato chiaramente il processo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei diversi produttori dell’Unione inseriti nel campione e la pertinenza della soda caustica in tale processo. La Commissione osserva ancora una volta che tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno acquistato cloro da entità giuridiche distinte, collegate o indipendenti. Pertanto la produzione di soda caustica era separata rispetto al processo di produzione dell’S-PVC e non incideva sul costo di produzione né sulla redditività del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Oxy Vinyls ha sostenuto altresì che la Commissione aveva il dovere di analizzare la segmentazione del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta. A tale riguardo la Commissione ha constatato che non vi era alcuna segmentazione del mercato per l’S-PVC, come illustrato in dettaglio ai considerando 98 e 99 del regolamento provvisorio. Il produttore esportatore non ha presentato nuovi elementi di prova suscettibili di mettere in discussione la conclusione provvisoria sulla segmentazione del mercato; tale argomentazione è stata pertanto respinta. (80) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 94 a 99 del regolamento provvisorio. (81) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto trattare il PVC e la soda caustica come industrie integrate, cosa che giustificava la presa in considerazione cumulativa nella valutazione del pregiudizio. A sostegno di tale argomentazione Oxy Vinyls ha fatto sostanzialmente riferimento alla descrizione della produzione di PVC fornita dalla Commissione nella sua decisione sull’inchiesta in materia di concentrazioni INEOS/Solvay/JV. (82) In considerazione di quanto precede la Commissione mantiene la propria posizione, illustrata al considerando 57. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4.3. Consumo dell’Unione (83) In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 100 a 103 del regolamento provvisorio. 4.4. Importazioni dai paesi interessati 4.4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati (84) Il governo dell’Egitto, TCI Sanmar e Westlake hanno contestato la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dall’Egitto e dagli USA, in quanto secondo la loro valutazione la quota di mercato delle importazioni egiziane era trascurabile. A sostegno della loro argomentazione Westlake e TCI Sanmar hanno inoltre fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Eurofer/Commissione ( 11 ) , in cui la Corte ha chiarito che il requisito dell’1 %, di cui all’articolo 5, paragrafo 7, e all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, non è una soglia perentoria al di sopra della quale la Commissione non può concludere che le importazioni da un determinato paese siano trascurabili. (85) La Commissione ribadisce che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte. La Commissione osserva inoltre che anche le importazioni dai paesi interessati superavano la soglia di trascurabilità stabilita nell’accordo antidumping dell’OMC ( 12 ) . La Commissione ha ricordato che nel periodo dell’inchiesta le importazioni dall’Egitto hanno raggiunto una quota di mercato dell’1,92 %, nettamente superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella causa Eurofer/Commissione inoltre la Corte di giustizia ha affermato che una quota di mercato che superi «molto leggermente» l’1 % può essere considerata trascurabile, lasciando alla Commissione un certo margine di discrezionalità per valutare ciò che si dovrebbe considerare trascurabile in ciascun caso. In questa particolare inchiesta la quota di mercato dell’1,92 % rilevata durante il periodo dell’inchiesta non superava «molto leggermente» l’1 % e pertanto è stata considerata non trascurabile. (86) Sulla base di quanto precede, si confermano i considerando da 104 a 107 del regolamento provvisorio. (87) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni TCI ha ribadito la sua richiesta di non cumulazione, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Eurofer/Commissione . La Commissione ritiene di aver debitamente esaminato tale argomentazione, come illustrato al considerando 85. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (88) Westlake ha contestato il metodo scelto dalla Commissione per stimare il volume delle importazioni di E-PVC di cui al codice NC 3904 10 00 . In particolare Westlake ha contestato il metodo che ha condotto alla conclusione secondo cui il 4 % del volume delle importazioni con detto codice NC rappresentava il volume delle importazioni di E-PVC nell’UE. A tale riguardo, come illustrato al considerando 102 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato la ripartizione delle importazioni aventi il codice NC 3904 10 00 tra i due tipi di PVC sulle informazioni di mercato incluse nella denuncia. La Commissione ha aggiunto che Westlake non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che le stime della Commissione fossero errate, né ha offerto un metodo alternativo e più appropriato per calcolare la quota di E-PVC. Inoltre il semplice fatto di esprimere dubbi senza individuare alcun problema non è sufficiente a mettere in discussione l’approccio della Commissione basato sulle informazioni di mercato. Oxy Vinyls ha sostenuto che le importazioni oggetto di dumping dagli USA non erano aumentate in misura significativa, giacché durante tutto il periodo dell’inchiesta le importazioni avevano mostrato una traiettoria discendente. La Commissione osserva che tale argomentazione si basa sui dati trimestrali relativi alle importazioni dagli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta; poiché le importazioni durante l’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta hanno raggiunto il livello minimo, essa ha concluso che le importazioni hanno mostrato una traiettoria discendente. La tabella 1 mostra l’andamento trimestrale delle importazioni. Durante tutti i quattro trimestri del periodo dell’inchiesta, le importazioni dai paesi interessati sono state superiori alle importazioni trimestrali osservate un anno prima. Tabella 1 Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate), andamento trimestrale 12 mesi precedenti al PI PI Anno 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Egitto 1 176 8 676 7 443 10 116 18 327 21 176 11 798 10 702 USA 9 787 10 590 30 744 33 087 53 291 88 610 86 199 39 290 Totale 10 964 19 266 38 187 43 203 71 619 109 786 97 997 49 992 Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (Tn, A/Tn, A-1) 553 % 470 % 157 % 16 % Fonte: Eurostat (89) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha respinto le osservazioni e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio. (90) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto alla sua asserzione relativa al presunto trasbordo delle importazioni statunitensi nel Regno Unito attraverso gli Stati membri dell’UE, che ha provocato la registrazione di volumi di importazioni più elevati dagli USA nel presente procedimento. (91) La Commissione ha osservato che i dati sulle importazioni ricavati da Eurostat non comprendono le merci che arrivano nei porti dell’Unione e sono poi trasbordate verso altre destinazioni mediante il regime di transito, ma registrano le merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (92) Oxy Vinyls ha aggiunto che non vi è stato un reale aumento delle importazioni oggetto di dumping dagli USA; tutti gli aumenti hanno coinciso con periodi di forza maggiore, per cui è evidente che tali importazioni servivano semplicemente a far fronte all’insufficienza dell’offerta sul mercato dell’Unione. (93) A tal proposito la Commissione ha constatato che la maggior parte degli eventi di forza maggiore si è verificata all’inizio del periodo in esame, ossia nel 2020 e nel 2021; pertanto tali eventi non possono spiegare il pregiudizio rilevato nel periodo dell’inchiesta dopo l’impennata delle importazioni oggetto di dumping a partire dalla seconda metà del 2022. (94) Alla luce di tali considerazioni, le argomentazioni di Oxy Vinyls successive alla divulgazione finale delle informazioni sono state respinte. 4.4.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi (95) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, TCI Sanmar ha sostenuto che il fatto che i prezzi all’importazione fossero inferiori ai prezzi dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non era sufficiente a dimostrare che l’industria dell’Unione avesse subito un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta. La società ha invitato la Commissione a seguire lo stesso approccio adottato nella decisione relativa al pentaeritritol ( 13 ) e a chiudere l’inchiesta. (96) Il caso citato da TCI Sanmar non era affatto applicabile all’inchiesta in esame, in quanto la situazione di fatto nella decisione sul pentaeritritol era molto diversa. In tale inchiesta i volumi delle importazioni oggetto di dumping erano aumentati dell’8 % durante il periodo dell’inchiesta, mentre nella presente inchiesta l’aumento delle importazioni oggetto di dumping tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta è stato del 91 %, poiché durante il periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni si sono moltiplicati di due volte (dal 2020 al 2022 il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato di 131 286 tonnellate, mentre dal 2022 al periodo dell’inchiesta il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato di ulteriori 157 119 tonnellate). In ogni caso i fatti di ciascun procedimento antidumping sono esaminati a parte e la Commissione non è vincolata a seguire le conclusioni raggiunte in altri casi. ( 14 ) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (97) Oxy Vinyls ha inoltre chiesto una valutazione dinamica dell’undercutting per l’intero periodo in esame sostenendo che la valutazione effettuata dalla Commissione non era appropriata in quanto statica. Per corroborare la sua richiesta, Oxy Vinyls ha citato una serie di relazioni dell’OMC ( 15 ) , e ha sostenuto che vi era una notevole differenza tra i prezzi a pronti e i prezzi contrattuali praticati dai produttori statunitensi e da quelli dell’Unione; la Commissione inoltre avrebbe dovuto effettuare i confronti tra prezzi pregiudizievoli e prezzi di dumping utilizzando la stessa serie di prezzi. (98) Il governo degli USA ha infine sostenuto che l’analisi dell’undercutting dei prezzi effettuata dalla Commissione si basava unicamente sui prezzi cif comunicati dai produttori statunitensi inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta, e che il fatto di basarsi sullo stesso periodo di 12 mesi sia per l’analisi dell’undercutting dei prezzi, sia per il calcolo del margine di dumping, non rifletteva le differenze fondamentali tra le due analisi. (99) La Commissione osserva di aver effettuato l’analisi dell’undercutting in linea con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre effettuato un confronto dei prezzi per l’intero periodo in esame analizzando l’andamento dei prezzi e combinandolo con i calcoli dettagliati dell’undercutting e dell’underselling, sulla base di dati specifici per società concernenti sia il produttore esportatore che l’industria dell’Unione, per il periodo dell’inchiesta. Come illustrato ai considerando da 115 a 116 del regolamento provvisorio, il calcolo del margine di undercutting è stato effettuato per tipo di prodotto, e nei questionari destinati ai produttori esportatori e ai produttori dell’Unione inseriti nel campione la Commissione ha chiesto a tali parti di fornire i dati sulle vendite basati sui tipi di prodotto solo per il periodo dell’inchiesta. Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sul questionario, né ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto chiedere ai produttori esportatori e ai produttori dell’Unione inseriti nel campione di comunicare i dati sulle vendite per tipo di prodotto per l’intero periodo in esame, e neppure ha presentato osservazioni sul fatto che la struttura del numero di controllo del prodotto (NCP) non richiedeva una distinzione tra vendite a pronti e vendite a contratto. Sulla base di quanto precede, le osservazioni sull’undercutting sono state respinte. (100) Oxy Vinyls e Westlake hanno sostenuto altresì che non vi erano elementi di prova della correlazione tra i prezzi dell’industria dell’Unione e le importazioni, ma che i produttori dell’Unione avevano dovuto diminuire i prezzi a causa delle dinamiche di mercato piuttosto che dell’effetto delle importazioni. TCI Sanmar e Oxy Vinyls hanno aggiunto che non vi erano elementi di prova relativi a una contrazione dei prezzi. A parere del governo degli USA la Commissione avrebbe riscontrato che le importazioni dall’Egitto e dagli Stati Uniti avevano provocato una contrazione dei prezzi del prodotto simile soltanto durante il periodo dell’inchiesta. (101) La Commissione ha rilevato una chiara correlazione tra l’aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati e il graduale calo dei prezzi all’importazione nel periodo in esame. Di conseguenza l’industria dell’Unione non è stata in grado di vendere a prezzi che avrebbero coperto i suoi costi di produzione, e pertanto ha iniziato a registrare perdite nel periodo dell’inchiesta. Tale correlazione in effetti emerge chiaramente dalle variazioni registrate tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, quando le importazioni sono aumentate del 91 % in termini di volume e del 116 % in termini di quota di mercato, causando un calo del 28 % dei prezzi dell’industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (102) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 117 del regolamento provvisorio. (103) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha ribadito la sua precedente argomentazione relativa alla valutazione dinamica dell’undercutting. La Commissione conferma le proprie risultanze di cui al considerando 99. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (104) Oltre a diverse osservazioni su specifici indicatori di pregiudizio che erano state trattate in ciascuna sezione, la Commissione ha ricevuto osservazioni da Formosa in merito alla sua analisi generale del pregiudizio. Formosa ha sostenuto che la Commissione non ha fornito solidi elementi di prova del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, in quanto diversi indicatori di pregiudizio come la capacità produttiva, i prezzi e la redditività non hanno mostrato un andamento negativo, ma sono rimasti invece positivi o almeno stabili. Inoltre il calo della quota di mercato si può considerare puramente marginale, giacché l’industria dell’Unione è rimasta al di sopra dell’80 % anche durante il periodo dell’inchiesta. (105) La Commissione non ha preso in considerazione i vari indicatori singolarmente, ma ha esaminato il complesso di tutti gli indicatori di pregiudizio, e contrariamente a quanto sostenuto da Formosa la maggior parte di questi indicatori ha mostrato una tendenza negativa. L’esistenza di una tendenza negativa per tutti gli indicatori di pregiudizio non costituisce d’altra parte un requisito giuridico per stabilire il pregiudizio notevole. (106) In assenza di altre osservazioni specifiche su questa sezione, si confermano i considerando da 118 a 122 del regolamento provvisorio. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (107) Il governo degli Stati Uniti ha criticato la Commissione che ha utilizzato in via provvisoria le statistiche ufficiali del 2022 per stimare la produzione di S-PVC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (108) La Commissione ha utilizzato i più recenti dati statistici disponibili per stimare la produzione di S-PVC dell’Unione. Il governo degli Stati Uniti da parte sua non ha fornito alcun elemento di prova tale da mettere in discussione l’attendibilità dei dati utilizzati dalla Commissione, né ha comunicato dati più recenti per la stima della produzione. (109) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Eurostat ha pubblicato i dati più recenti relativi alla produzione del prodotto in esame per il 2023 ( 16 ) . Dopo tale aggiornamento il peso relativo dei produttori di S-PVC ha raggiunto il 65 % della produzione totale nel periodo dell’inchiesta. In conclusione l’analisi effettuata dalla Commissione sulla base dei dati del 2022, in cui il peso dei produttori di S-PVC era pari al 66 %, è rimasta valida ai fini della determinazione della produzione dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (110) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 127 del regolamento provvisorio. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (111) A parere di TCI Sanmar l’industria dell’Unione non avrebbe perso il suo status di quasi monopolio sul mercato dell’Unione a causa del dumping pregiudizievole, ma semplicemente in seguito a un normale processo concorrenziale e alla natura ciclica dell’industria, con fluttuazioni della domanda e variazioni della quota di offerta. TCI Sanmar ha sostenuto che nella sentenza Hubei ( 17 ) il Tribunale ha ritenuto che una diminuzione della quota di mercato dovrebbe essere considerata in connessione con il fatto che l’industria disponeva di una quota di mercato rilevante. (112) La Commissione ricorda che le circostanze dell’inchiesta cui si riferiva la sentenza Hubei non erano le stesse del caso in esame. In particolare la sentenza citata afferma che, come «sostiene in sostanza, giustamente, la ricorrente, eccezion fatta per l’evoluzione della quota di mercato dell’industria comunitaria, i fattori economici riportati precedentemente sono tutti positivi e tracciano, nel loro insieme, il profilo di un’industria in situazione di forza e non di fragilità, o di vulnerabilità» ( 18 ) . A parere della Commissione pertanto da tale sentenza non è possibile dedurre che la valutazione del Tribunale per quanto riguarda la quota di mercato sarebbe pertinente ai fini della presente inchiesta, in cui diversi fattori negativi dimostravano il pregiudizio, oltre alla perdita di quota di mercato e al fatto che, contrariamente alla produzione di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, il PVC è un’industria ciclica che, inoltre, nel caso di specie ha mantenuto una capacità produttiva stabile, come ricordato ai considerando 126-127 e 187 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (113) Sulla base di quanto precede, si confermano i considerando da 128 a 132 del regolamento provvisorio. 4.5.2.3.   Crescita (114) Non sono pervenute osservazioni in merito a questo indicatore. Si conferma pertanto il considerando 133 del regolamento provvisorio. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (115) Non sono pervenute osservazioni in merito a questi indicatori. Si confermano pertanto i considerando da 134 a 138 del regolamento provvisorio. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (116) Non sono pervenute osservazioni in merito all’entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Si confermano pertanto i considerando da 139 a 140 del regolamento provvisorio. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (117) Il governo degli USA ha fatto riferimento agli elementi di prova offerti da Oxy Vinyls in merito al fatto che il costo dell’etilene sul mercato dell’UE è aumentato di quasi il 50 %, e nella prima metà del 2023 era più del triplo del costo dell’etilene sul mercato statunitense; ha aggiunto che tale aspetto non è stato trattato nel regolamento provvisorio. Nel contempo Oxy Vinyls ha riconosciuto che il cospicuo aumento dei costi dell’etilene nell’Unione ha raggiunto il picco nel 2022. (118) A tale proposito si ricorda che l’etilene, principale materia prima nella produzione di S-PVC, è stato debitamente preso in considerazione insieme ad altri fattori produttivi nella tabella 7 del regolamento provvisorio. Poiché tuttavia il pregiudizio è diventato più visibile nel periodo dell’inchiesta, quando le importazioni dai paesi interessati sono quasi raddoppiate rispetto al 2022, il picco raggiunto dall’etilene nel 2022 non è stato il fattore negativo alla base della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Si osserva poi che, se non fosse stato per le importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di aumentare i prezzi per recuperare i costi (per maggiori dettagli sull’andamento delle importazioni dai paesi interessati nel corso di un trimestre cfr. tabella 1). (119) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha sostenuto che i costi dell’etilene hanno continuato ad aumentare nel 2023, esercitando una forte pressione sui produttori dell’Unione. Oxy Vinyls non ha fornito alcun elemento di prova a tale riguardo, ma la Commissione, accedendo alle statistiche pubblicamente disponibili, ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio dell’etilene a livello mondiale era inferiore del 16 % rispetto al prezzo medio del 2022 ( 19 ) . Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (120) Secondo Oxy Vinyls i produttori dell’Unione non si sono adeguati ai prezzi in essere nel periodo dell’inchiesta; in tale periodo piuttosto essi sono stati costretti a diminuire i prezzi a causa delle dinamiche di mercato. Oxy Vinyls ha affermato che, dopo tre anni di costante aumento dei prezzi, i produttori dell’Unione rischiavano ormai di alienare la propria clientela, che operava in un mercato in continua contrazione. Si è constatato che durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi per coprire i costi a causa dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping e non di altre dinamiche di mercato né dell’alienazione di clienti, come sostenuto da Oxy Vinyls. Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (121) Non sono pervenute osservazioni concernenti il costo del lavoro. Si confermano pertanto i considerando da 144 a 146 del regolamento provvisorio. 4.5.3.3.   Scorte (122) Non sono pervenute osservazioni concernenti le scorte. Si confermano pertanto i considerando da 147 a 148 del regolamento provvisorio. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (123) Il governo degli USA, Oxy Vinyls e TCI Sanmar hanno sostenuto che il pregiudizio osservato dall’industria dell’Unione si spiegava con gli elevati investimenti effettuati nel periodo dell’inchiesta. Hanno aggiunto che tali investimenti hanno avuto conseguenze negative sui costi di produzione e sui profitti dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (124) La Commissione ha riconosciuto che la necessità di garantire il rispetto della normativa applicabile (in altre parole, di rimanere in attività) ha imposto cospicui investimenti. Il pregiudizio riscontrato non si può tuttavia attribuire a tali investimenti, che sono ammortizzati su lunghi periodi e non hanno aumentato i costi di ammortamento correnti; pertanto non hanno contribuito al pregiudizio osservato, da cui sono dipese le perdite registrate dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (125) Al fine di illustrare l’errore contenuto nell’argomentazione formulata da queste parti, la tabella seguente indica gli importi degli investimenti e dei costi di ammortamento nel periodo in esame. La tabella mostra che, mentre gli investimenti sono aumentati, nel periodo in esame l’ammortamento totale del costo di produzione dell’S-PVC per i produttori inseriti nel campione è diminuito di 14 punti percentuali, in quanto le società hanno rinviato gli investimenti. Ciò dimostra che non è possibile collegare le perdite subite dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta al livello degli investimenti effettuati. Tabella 2 Investimenti e costi di ammortamento (EUR) 2020 2021 2022 PI Investimenti 64 616 015 61 243 727 82 005 921 141 483 932 Indice 100 95 127 219 Ammortamento totale del prodotto simile 6 730 575 8 316 453 5 295 182 5 763 630 Indice 100 124 79 86 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (126) Sulla base di quanto precede, si confermano i considerando da 149 a 154 del regolamento provvisorio. (127) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha sostenuto che l’aumento dei costi di conformità associati a numerosi sforzi ambientali e sociali dell’Unione è un fattore sostanziale dell’eventuale pregiudizio che l’industria dell’Unione potrebbe subire; ha chiesto quindi che tale elemento fosse adeguatamente rispecchiato nella valutazione della Commissione. Ha aggiunto che i produttori dell’Unione hanno allocato risorse a fini di conformità verso la fine del periodo in esame, in cui ha avuto inizio il presunto pregiudizio. Oxy Vinyls ha affermato altresì che tali costi hanno contribuito al calo dell’utile sul capitale investito per i produttori dell’Unione alla fine del periodo in esame. (128) La Commissione fa riferimento in primo luogo ai considerando 124 e 125, in cui si analizzano i costi di conformità sotto forma di ammortamento. Il loro effetto sugli investimenti è stato preso in debita considerazione nell’analisi del pregiudizio. L’utile sul capitale investito è stato valutato ai considerando 153 e 159 del regolamento provvisorio, da cui è emerso chiaramente che esso ha registrato un andamento negativo alla luce della situazione di perdita dei produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (129) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha sostenuto che la sua argomentazione, presentata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui l’incapacità dei produttori dell’Unione di ottenere capitale non si poteva ragionevolmente attribuire alle importazioni dagli Stati Uniti, non era stata trattata nella divulgazione finale delle informazioni. (130) Come indicato al considerando 154 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato la situazione particolare delle società inserite nel campione e ha individuato vari motivi che hanno reso difficile per tali società beneficiare di una riassegnazione delle risorse a livello di gruppo. Come osservato al considerando 154 del regolamento provvisorio, sono stati indicati il dare priorità ad investimenti in altre regioni del mondo, la mancata gestione delle strozzature nel processo di produzione, i tagli di bilancio straordinari in corso e altri aspetti. È però impossibile ignorare il ruolo delle importazioni oggetto di dumping, a causa dei loro effetti sulla situazione di perdita di questi produttori durante il periodo dell’inchiesta e dell’incertezza che ne deriva per il futuro. L’argomentazione di Oxy Vinyls è stata pertanto respinta. 4.5.4. Conclusioni sul pregiudizio (131) Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. La Commissione ha pertanto concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base; si confermano pertanto i considerando da 155 a 161 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (132) TCI Sanmar ha contestato che le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione sostenendo che i) il «forte» aumento dei volumi delle importazioni era stato misurato partendo da una base iniziale estremamente bassa, pari a una quota di mercato dell’1 %, e che durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha mantenuto una schiacciante quota di mercato dell’80 %; ii) i prezzi delle importazioni non erano pregiudizievoli e l’industria era redditizia durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del periodo dell’inchiesta; e iii) la causa delle perdite subite dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta era l’elevato livello di investimenti. La Commissione ha ritenuto che questi elementi fossero stati analizzati in altre sezioni: cfr. i considerando 85, 96, 99, 124 e 125. (133) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 163 a 170 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (134) Formosa ha contestato il fatto che le importazioni da paesi terzi fossero rimaste relativamente stabili e ha chiesto alla Commissione di esaminare con maggiore attenzione l’andamento delle importazioni. (135) La Commissione ha confermato che le importazioni da tutti i paesi terzi tranne i paesi interessati sono rimaste stabili nel periodo dell’inchiesta come nel 2020 (322 205 tonnellate nel periodo dell’inchiesta rispetto a 317 781 tonnellate nel 2020 in cifre assolute) e che la loro quota di mercato è aumentata solo moderatamente (dall’8 % nel 2020 al 10 % nel periodo dell’inchiesta). La Commissione osserva inoltre che Formosa non ha spiegato quali elementi esattamente la Commissione avrebbe dovuto analizzare diversamente, e non ha neppure fornito elementi di prova tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi. Quest’argomentazione di Formosa è stata pertanto respinta. (136) A parere di TCI Sanmar le importazioni dal Messico erano significative ed era difficile comprendere come la Commissione potesse ritenere che le importazioni dai paesi interessati avessero un effetto di contrazione dei prezzi, ma quelle del Messico non lo avessero. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni dal Messico sono stati leggermente superiori a quelli delle importazioni dall’Egitto, ma comunque inferiori al prezzo dell’industria dell’Unione. TCI Sanmar ha invitato la Commissione a valutare adeguatamente, cosa che aveva omesso di fare, la possibilità che le importazioni dal Messico, il secondo maggiore esportatore verso l’Unione, effettuate durante il periodo dell’inchiesta abbiano attenuato il nesso di causalità. (137) La Commissione fa riferimento alla tabella 11 del regolamento provvisorio, da cui emerge chiaramente che il volume delle importazioni dal Messico nel periodo dell’inchiesta era inferiore del 9 % rispetto al 2020 e che la quota di mercato di quel paese è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame. Alla luce di queste tendenze la Commissione sostiene che le importazioni dal Messico e da paesi diversi dai paesi interessati non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. (138) TCI Sanmar ha osservato altresì che nel periodo in esame le importazioni dalla Corea del Sud sono aumentate, passando dallo 0 % nel 2020 al 2 % nel periodo dell’inchiesta. TCI Sanmar ha segnalato che l’aumento del volume e della quota di mercato è simile all’aumento delle importazioni egiziane e che la Commissione non ha esaminato in misura sufficientemente approfondita l’aumento delle importazioni dalla Corea del Sud. (139) La Commissione rileva che in effetti nel periodo in esame le importazioni dalla Corea del Sud sono aumentate di 48 368 tonnellate, ottenendo una quota di mercato dell’1,6 % nel periodo dell’inchiesta. Osserva d’altra parte che i prezzi all’importazione dalla Corea del Sud nel periodo dell’inchiesta, benché inferiori del 14 % rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, erano superiori del 7 % rispetto ai prezzi all’importazione dai paesi interessati. Allo stesso tempo i prezzi all’importazione dalla Corea del Sud sono stati costantemente superiori ai prezzi dei produttori dell’Unione in tutti gli altri momenti del periodo in esame. Pur riconoscendo la possibilità che le importazioni sudcoreane, in particolare alla luce dell’aumento della loro quota di mercato durante il periodo in esame, abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione conferma la conclusione di cui al considerando 175 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni da paesi terzi (compresa la Corea del Sud) non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (140) Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 171 a 175 del regolamento provvisorio. (141) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, TCI Sanmar ha espresso disaccordo con la valutazione della Commissione secondo cui le importazioni dalla Corea del Sud non hanno attenuato il nesso di causalità: in primo luogo perché durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione dalla Corea del Sud erano inferiori a quelli dei produttori dell’Unione, e in secondo luogo perché la Commissione si è basata su dati relativi a periodi diversi dal periodo dell’inchiesta. (142) Come segnalato al considerando 139, la Commissione aveva riconosciuto la possibilità che le importazioni sudcoreane avessero contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione; ha confermato però che il loro singolo impatto non si può considerare significativo in termini di volumi e prezzi e non può aver attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (143) Formosa e Oxy Vinyls hanno anche affermato che il riferimento alle esportazioni verso la Svizzera a un prezzo inferiore al valore di mercato e l’asserzione secondo cui le importazioni statunitensi ed egiziane «a basso costo» starebbero inondando mercati di paesi terzi come il Regno Unito e la Svizzera erano infondati. (144) Tale risultanza si basava però sulla valutazione dei dati sulle vendite forniti dai produttori statunitensi e dagli operatori commerciali indipendenti e faceva riferimento alle statistiche sulle importazioni della Svizzera e del Regno Unito. Inoltre l’inchiesta in corso nel Regno Unito, in particolare dopo la decisione sulla registrazione delle importazioni a partire dal 26 luglio 2024 ( 20 ) , ha confermato che le conclusioni della Commissione non erano infondate. (145) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 176 a 184 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Sovraccapacità nell’industria dell’S-PVC (146) Westlake ha sostenuto che il motivo del basso utilizzo degli impianti da parte dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e le eventuali conseguenze negative subite, dipendevano dal fatto che l’industria dell’Unione disponeva di una capacità molto superiore a quella che il mercato interno poteva assorbire. Westlake ha affermato che la capacità installata dell’industria dell’Unione è rimasta ben al di sopra della domanda dell’Unione anche quando la domanda ha raggiunto un picco nel 2021, anno caratterizzato da una forte ripresa economica nell’UE; in quell’anno la capacità dei produttori dell’Unione ha superato del 22,5 % la domanda dell’Unione e tale costante sovraccapacità era destinata ad avere effetti negativi per i produttori dell’Unione, ma non poteva costituire un’indicazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. (147) Analogamente Oxy Vinyls ha sostenuto che la Commissione, pur ammettendo il «livello relativamente elevato di sovraccapacità», ha tralasciato questo problema in quanto irrilevante per la situazione dell’industria dell’Unione, adducendo la vaga motivazione che tale sovraccapacità era in qualche modo normale. Oxy Vinyls ha affermato che non è possibile percepire con sospetto e contrastare la sovraccapacità all’estero, e considerare invece con favore la sovraccapacità a livello nazionale. (148) A tale riguardo la Commissione ha rilevato che le osservazioni di Westlake non tengono conto, nella misurazione della sovraccapacità, dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Di conseguenza sono respinte, in quanto misurano la sovraccapacità solo in relazione alla domanda dell’Unione. I dati presentati nell’argomentazione di Westlake erano inoltre inesatti. Per quanto riguarda le osservazioni di Oxy Vinyls, la Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione non presentava segni di bassi tassi di utilizzo degli impianti prima dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping alla fine del 2022 ( 21 ) , e che il livello relativamente elevato di sovraccapacità dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta era il risultato diretto dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping e della temporanea contrazione economica che è stata esaminata separatamente nella sezione 5.2.5. (149) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 185 a 190 del regolamento provvisorio. 5.2.4. Crisi energetica nell’Unione (150) A parere del governo degli Stati Uniti, al considerando 192 del regolamento provvisorio la Commissione avrebbe riconosciuto che l’aumento dei prezzi del prodotto simile nel 2022 era attribuibile alla crisi energetica di quell’anno. Il governo degli Stati Uniti ha aggiunto che nel 2022 l’industria dell’Unione è stata colpita da una crisi energetica, che ha provocato un aumento dei prezzi del prodotto simile. (151) Il governo dell’Egitto ha affermato che la Commissione non ha preso adeguatamente in considerazione i significativi effetti della crisi energetica e della contrazione economica sul mercato dell’Unione, in quanto la conclusione della Commissione secondo cui i prezzi all’importazione hanno causato un pregiudizio non è corroborata da elementi di prova; infatti i produttori dell’Unione hanno subito un aumento dei costi a causa della crisi energetica, ma li hanno trasferiti sui clienti senza subire un pregiudizio notevole. (152) Formosa ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua valutazione e di considerare l’impatto pregiudizievole della crisi energetica senza attribuire tale pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping. Formosa ha aggiunto che la Commissione ha fatto eccessivo affidamento sui dati del 2021 e del primo semestre del 2022, e ha indebitamente ignorato l’impatto della crisi energetica nei mesi successivi del 2022 e all’inizio del 2023. (153) In merito a quanto precede, la Commissione ha osservato che la sua dichiarazione di cui al considerando 193 del regolamento provvisorio faceva riferimento al fatto che nel 2022 l’industria dell’Unione era stata in grado di trasferire agli utilizzatori i costi più elevati, compresi i maggiori costi dell’energia. Come illustrato però al considerando 142 del regolamento provvisorio, la situazione non era la stessa alla fine del 2022, quando i produttori dell’Unione inseriti nel campione avevano difficoltà a far assorbire tutti i costi dai prezzi di vendita. (154) La Commissione ha ribadito che la crisi energetica ha inciso sui costi dell’industria dell’Unione a partire dal 2022. L’industria dell’Unione è stata tuttavia in grado di trasferire tali costi più elevati fino all’impennata delle importazioni oggetto di dumping alla fine del 2022 e nel 2023 (ossia nel periodo dell’inchiesta). A parere della Commissione l’analisi delle importazioni da paesi terzi ha confermato che se il pregiudizio fosse stato causato dalla crisi energetica, e non dalle importazioni oggetto di dumping, dal momento che l’industria dell’Unione era in grado di trasferire tali costi energetici, sarebbe stato logico attendersi aumenti significativi della quota di mercato per le importazioni da altri paesi. Tali aumenti significativi della quota di mercato sono stati però osservati solo per le importazioni oggetto di dumping. (155) Westlake ha contestato la dichiarazione dei denuncianti secondo cui la crisi energetica si sarebbe conclusa alla fine del 2022. A tale riguardo la Commissione rileva che, mentre i denuncianti e la Commissione hanno considerato la crisi energetica il periodo durante il quale i prezzi dell’energia sono costantemente aumentati, a parere di Westlake e altri produttori statunitensi come Formosa la crisi energetica è stata il periodo durante il quale i prezzi dell’energia nell’Unione erano notevolmente superiori a quelli degli Stati Uniti. La Commissione non ha contestato che i prezzi dell’energia negli Stati Uniti fossero, e continuino ad essere, inferiori a quelli dell’Unione, ma rimane il fatto che nell’Unione i prezzi dell’energia hanno smesso di aumentare. La Commissione ha osservato che, grazie all’azione comune degli Stati membri, verso la fine del 2022 il prezzo del gas (la fonte di energia più colpita dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina) «è diminuito notevolmente ed è rimasto relativamente stabile nel 2023» ( 22 ) . La Commissione ha pertanto ribadito che sui dati relativi al periodo dell’inchiesta non ha inciso un continuo aumento dei prezzi dell’energia nell’Unione. Al contrario la stabilizzazione dei prezzi ha confermato che le variazioni dei prezzi dell’energia non hanno inciso sui dati relativi al periodo dell’inchiesta. (156) Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 191 a 194 del regolamento provvisorio. 5.2.5. Contrazione economica, dinamiche di mercato (157) Oxy Vinyls ha sostenuto che un eventuale presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sarebbe causato dalla contrazione del mercato dell’Unione. Ha chiesto alla Commissione di chiudere l’inchiesta per questo motivo, in linea con la prassi precedente. Formosa ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua valutazione e di considerare l’impatto pregiudizievole della contrazione economica generale dell’industria, senza attribuire tale pregiudizio alle importazioni asseritamente oggetto di dumping. TCI Sanmar, da parte sua, ha sostenuto che le risultanze della Commissione mettevano in discussione la sua valutazione e dimostravano che la Commissione stessa non aveva debitamente valutato se la contrazione della domanda attenuasse il nesso di causalità. (158) Come illustrato al considerando 196 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame la domanda di S-PVC sul mercato dell’Unione è diminuita del 18 %. Al considerando 197 la Commissione ha illustrato ulteriormente che tale diminuzione si spiega con la combinazione dell’inflazione elevata e degli elevati costi di assunzione di prestiti che hanno inciso sull’economia in generale e hanno limitato la domanda del settore delle costruzioni, ossia il principale mercato del PVC. Al considerando 200 del regolamento provvisorio si è inoltre riconosciuto che la contrazione ha avuto un impatto limitato, ma non ha interrotto né attenuato il nesso di causalità. Di fatto a tale riguardo si può sottolineare che il pregiudizio è stato osservato nel periodo dell’inchiesta e che la contrazione della domanda rispetto al 2022 è stata dell’11 %, mentre nello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping dall’Egitto e dagli USA sono aumentate del 91 % in volume assoluto e del 116 % in termini di quota di mercato; i loro prezzi inoltre erano inferiori del 20 % rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione. Queste cifre dimostrano chiaramente che, anche se la contrazione della domanda può aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la causa principale del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione è stata l’aumento delle importazioni oggetto di dumping; la contrazione della domanda d’altra parte non ha attenuato tale nesso. (159) Westlake ha sostenuto che la possibile diminuzione della produzione dell’Unione durante il periodo in questione non è indicativa del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, ma è semplicemente la logica conseguenza del calo della domanda registrato nell’Unione a partire dal 2022. (160) L’argomentazione di Westlake era in contrasto con il fatto che, di fronte a una contrazione della domanda del 18 %, le importazioni dai paesi interessati si sono moltiplicate otto volte, con un aumento della quota di mercato di 9,2 punti percentuali nel periodo in esame, mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 28 %. Inoltre la produzione dell’Unione è diminuita di quattro punti percentuali in più rispetto al calo del consumo, e tale circostanza è dovuta alla perdita di quota di mercato a vantaggio delle importazioni oggetto di dumping. (161) La Commissione ha osservato che tali tendenze confermano la sua valutazione per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping in un contesto di contrazione della domanda. (162) Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 195 a 200 del regolamento provvisorio. (163) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha sostenuto che l’industria dell’Unione aveva alienato la propria clientela con una strategia di fissazione dei prezzi caratterizzata da aumenti dei prezzi back-to-back fino al 2022, ed era stata costretta a ridurre i prezzi in quanto i clienti non erano disposti ad accettare ulteriori aumenti. Oxy Vinyls ha inoltre affermato che questa combinazione di prezzi elevati e di contrazione della domanda comporta in ultima analisi perdite per le vendite dell’industria dell’Unione. Ha corroborato tale affermazione citando una sentenza della Corte relativa alla necessità di valutare il comportamento dei produttori dell’Unione nella determinazione del pregiudizio ( 23 ) . (164) A tale proposito la Commissione ha osservato di aver tenuto conto della contrazione della domanda durante il periodo dell’inchiesta ai considerando da 195 a 200 del regolamento provvisorio, e ha riconosciuto che tale contrazione aveva inciso in una certa misura sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Per quanto riguarda i prezzi però, contrariamente a quanto sostiene Oxy Vinyls, la Commissione ha stabilito che in effetti essi stavano diminuendo notevolmente nel periodo dell’inchiesta (- 28 %), in coincidenza con la significativa impennata delle importazioni oggetto di dumping (+ 91 %) rispetto al 2022. Per quanto riguarda gli elementi di prova dell’alienazione forniti da Oxy Vinyls, l’argomentazione non è comprovata e ignora il fatto che l’industria dell’Unione non si compone di un unico produttore. Infine, poiché l’industria dell’Unione è costituita da vari produttori, l’argomentazione di Oxy Vinyls sembra suggerire che essi fossero coinvolti collettivamente in pratiche lesive della concorrenza. (165) Sulla base di quanto precede, le osservazioni di Oxy Vinyls successive alla divulgazione finale delle informazioni sono state respinte. 5.2.6.   Forza maggiore (166) Oxy Vinyls ha affermato che l’aumento delle importazioni statunitensi tra il biennio 2021-2022 e il periodo 2022-PI ha coinciso con un periodo di ripetute dichiarazioni di forza maggiore da parte dei produttori dell’Unione, e che pertanto le importazioni statunitensi si limitavano a colmare una lacuna nell’approvvigionamento di S-PVC per gli utilizzatori dell’Unione. A parere di TCI Sanmar le dichiarazioni di forza maggiore possono aver inciso negativamente sul rapporto di fiducia tra i clienti e i produttori dell’Unione, spingendo i clienti a cercare partner commerciali affidabili nei paesi interessati. (167) La Commissione ha ricordato che le parti dell’inchiesta non avevano fornito elementi di prova in merito a tali argomentazioni. La Commissione ha osservato che gli eventi di forza maggiore non erano insoliti nell’industria dell’S-PVC, che era distribuita in una molteplicità di siti nell’Unione e faceva ricorso alle industrie a monte per le materie prime critiche; non erano però ancora stati forniti elementi di prova tali da collegare gli eventi di forza maggiore all’impennata delle importazioni oggetto di dumping. Gran parte degli eventi di forza maggiore si è verificata nel 2020 e nel 2021, ben prima dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (168) Per dimostrare la debolezza delle asserzioni, la Commissione ha inoltre osservato che tutti e tre i produttori statunitensi di S-PVC hanno dichiarato eventi di forza maggiore nel 2021 ( 24 ) , confermando che queste dichiarazioni non erano specifiche per l’industria dell’Unione e indicando che tali eventi non possono influenzare il rapporto tra utilizzatori e produttori. Come indicato inoltre chiaramente al considerando 203 del regolamento provvisorio, la maggior parte degli eventi di forza maggiore dell’industria dell’Unione (dichiarati nel 2020 e nel 2021) ha avuto luogo all’inizio del periodo in esame, ben prima dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping nel periodo dell’inchiesta. (169) Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 201 a 206 del regolamento provvisorio. (170) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha segnalato alcune dichiarazioni di forza maggiore del 2022 e del 2023, sostenendo che, contrariamente alla posizione della Commissione, esse non riguardavano soltanto il 2020 e il 2021. La Commissione ha riconosciuto che gli eventi di forza maggiore non sono insoliti in un’industria caratterizzata da una molteplicità di siti di produzione; resta però il fatto che gran parte degli eventi di forza maggiore è stata dichiarata nel 2020 e nel 2021, prima dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping, come hanno riferito anche gli importatori che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta ( 25 ) . (171) In considerazione della sovraccapacità dell’industria dell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione interessati da eventi di forza maggiore sono riusciti a utilizzare la capacità produttiva dei rispettivi produttori collegati (cfr. considerando 205 del regolamento provvisorio). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 5.2.7. Conclusioni sul nesso di causalità (172) Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. Sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso pertanto che le importazioni oggetto di dumping dall’Egitto e dagli Stati Uniti hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato né interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (173) A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3 e per tenere conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio. (174) Sulla base dei dati di Eurostat durante il periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dall’Egitto e dagli Stati Uniti d’America sono stati inferiori del 35 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva. (175) La Commissione non ha pertanto adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo. (176) I governi dell’Egitto e degli USA hanno presentato osservazioni in merito all’adeguamento successivo all’importazione. La Commissione ha effettuato i suoi calcoli prendendo in considerazione una stima prudente dei costi successivi all’importazione pari all’1,0 % del valore cif come comunicato agli esportatori inseriti nel campione; non sono pervenute osservazioni su questo aspetto della determinazione del margine di pregiudizio. (177) La Commissione ha ricevuto dal governo degli USA e dal produttore esportatore che ha collaborato osservazioni che evidenziano un profitto di riferimento eccessivo. Secondo tali argomentazioni il profitto di riferimento del 13,1 % non corrisponderebbe a un profitto di riferimento che potrebbe essere ragionevolmente conseguito in normali condizioni di concorrenza, in quanto i risultati superiori alla norma ottenuti nel 2021 sono proseguiti per la maggior parte del 2022. Westlake ha sviluppato ulteriormente le critiche secondo cui nel 2022 le importazioni dall’Egitto e dagli Stati Uniti avevano già iniziato ad aumentare in volume. (178) In risposta a tali argomentazioni la Commissione ribadisce in primo luogo le argomentazioni formulate nei considerando da 217 a 219 del regolamento provvisorio, vale a dire che il profitto realizzato nel 2022 è il profitto più adatto da utilizzare come profitto di riferimento per gli anni interessati dal periodo in esame. La Commissione osserva inoltre che la ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19 ha dominato il 2021 e si è conclusa entro il 2022. La Commissione riconosce inoltre che le importazioni oggetto di dumping erano già presenti sul mercato nel 2022 e potrebbero aver influenzato il profitto realizzato dall’industria dell’Unione. Se però hanno inciso sul livello di profitto realizzato, si è trattato di un impatto negativo che ha ridotto i profitti: ciò potrebbe essere vantaggioso per i produttori esportatori soltanto qualora essi utilizzino tale profitto per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio. (179) A parere di TCI Sanmar nel 2022 l’industria ha beneficiato di una forte ripresa post-COVID e pertanto i profitti registrati in tale anno non si dovrebbero utilizzare come profitto di riferimento. La Commissione non concorda con tale affermazione in quanto il volume del consumo è diminuito del 18,3 % nel 2022. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (180) Westlake e TCI Sanmar hanno proposto di utilizzare il profitto dell’industria dell’Unione rilevato nel 2019. La Commissione non comprende perché utilizzare un profitto di riferimento basato su risultati al di fuori del periodo in esame sarebbe più appropriato che utilizzare il margine di profitto del 2022, un anno in cui l’industria dell’Unione stava attraversando la crisi energetica e iniziava a subire l’impatto delle importazioni oggetto di dumping. (181) Sulla base di quanto precede, si confermano i considerando da 216 a 224 del regolamento provvisorio. (182) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, TCI Sanmar ha sostenuto che il prezzo non pregiudizievole di 1 405,48 EUR/tonnellata era fortemente gonfiato, con riferimento alle relazioni Platts sul PVC per il periodo gennaio 2014-marzo 2024. Ha inoltre ribadito l’argomentazione sull’inadeguatezza del profitto di riferimento del 2022, nonché la proposta di utilizzare il profitto del 2019. (183) La Commissione ha osservato che il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies , del regolamento di base, e non può fondarsi su relazioni o altri tipi di fonti esterne. (184) Per quanto riguarda il profitto di riferimento, oltre al ragionamento di cui al considerando 180, la Commissione ha constatato che nel 2019 l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di perdita e pertanto il 2019 non era idoneo a tale scopo. (185) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Oxy Vinyls ha sostenuto che il motivo dell’elevato margine di pregiudizio per gli esportatori statunitensi era il fatto che la Commissione ha confrontato i prezzi a pronti all’esportazione statunitensi con i prezzi contrattuali dell’Unione, o ha stabilito un prezzo indicativo che include il margine di profitto «più elevato» per i prezzi contrattuali. (186) Oxy Vinyls ha sostenuto altresì che il prezzo indicativo utilizzato dalla Commissione era gonfiato perché superava i prezzi di vendita dell’Unione nel 2020, nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta. Ha proposto quindi di utilizzare un margine di profitto e un costo di produzione medi per tutti e quattro i momenti del periodo in esame, con un costo di produzione di 1 040 EUR/tonnellata e un margine di profitto del 7,9 %. (187) In primo luogo la Commissione ricorda che il prezzo non pregiudizievole è stato costruito sulla base del costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, e che tale esercizio non ha comportato alcun confronto dei prezzi. Inoltre il profitto di riferimento non può basarsi su periodi con perdite, come nel caso del periodo dell’inchiesta suggerito da Oxy Vinyls. (188) In secondo luogo, per quanto riguarda il profitto di riferimento, la Commissione ha osservato che anche utilizzando il profitto minimo del 6 %, di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base, anziché il 13,1 %, i margini di dumping per tutti gli esportatori statunitensi sarebbero inferiori ai rispettivi margini di pregiudizio. Ciò significa che non vi sarebbe stata alcuna modifica del livello dei dazi antidumping applicabili agli esportatori statunitensi. (189) Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente: Paese Società Margine di pregiudizio (%) Egitto Egyptian Petrochemicals Company 100,1 TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 74,2 Tutte le altre società 100,1 USA Formosa Plastics Corporation 90,6 Westlake Chemicals 87,2 Altre società che hanno collaborato 88,3 Tutte le altre società 90,6 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (190) Non sono pervenute osservazioni in merito all’interesse dell’industria dell’Unione. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 227 a 232 del regolamento provvisorio. 7.2. Importatori (191) In assenza di osservazioni riguardanti l’interesse degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 233 a 235 del regolamento provvisorio. 7.3. Utilizzatori (192) TCI Sanmar ha sostenuto che la Commissione non aveva preso in considerazione l’effetto negativo dell’istituzione di dazi sugli utilizzatori, sostenendo che i produttori dell’Unione godono di una posizione quasi monopolistica nell’offerta sul mercato dell’Unione e sono stati in grado di aumentare i prezzi notevolmente al di sopra dei costi durante il periodo di ripresa successivo alla pandemia di COVID-19; TCI Sanmar ha aggiunto che i dazi limiteranno la capacità degli utilizzatori di rifornirsi dai paesi interessati per mantenere una certa pressione concorrenziale sui produttori dell’Unione. (193) La Commissione ribadisce che per gli utilizzatori sarebbe in ultima analisi vantaggioso disporre di un mercato dell’Unione competitivo con vari produttori di S-PVC, ma questa situazione sarebbe possibile solo se si affrontasse la questione della concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping. Si ricorda inoltre che l’industria dell’S-PVC nell’Unione comprende dodici produttori e che le caratteristiche del prodotto rendono il mercato estremamente competitivo. Nel mercato dell’Unione sono altresì disponibili fonti alternative, come le importazioni dal Messico, dalla Corea del Sud, dalla Norvegia e dal Regno Unito. In ogni caso lo scopo dei dazi non è di far cessare le importazioni dai paesi interessati, bensì di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell’Unione. (194) TCI Sanmar ha fatto riferimento a una posizione quasi monopolistica nell’offerta di S-PVC sul mercato dell’Unione. La Commissione osserva che tale affermazione contraddice le osservazioni di TCI Sanmar sul margine di profitto di riferimento, in quanto l’S-PVC è un prodotto di base; contrasta anche con il fatto che i tre maggiori siti o entità giuridiche che producono S-PVC nell’Unione controllano solo un quarto della produzione dell’Unione. Esistono inoltre fonti di approvvigionamento da altri paesi terzi, come indicato al considerando 171 del regolamento provvisorio. (195) A parere di Westlake l’istituzione di dazi così elevati ha sicuramente esercitato un impatto molto negativo sugli utilizzatori e sulle industrie a valle che dipendono dal PVC nell’UE. Westlake ha ripreso le osservazioni precedentemente formulate da Rehau Industries SE &Co (Rehau), uno degli utilizzatori che hanno presentato osservazioni dopo l’apertura, in merito al danno subito dalle industrie a valle dell’Unione per le quali l’S-PVC è il principale materiale, soprattutto a causa dei prezzi elevati praticati dall’industria dell’Unione e delle interruzioni dell’approvvigionamento. Oxy Vinyls ha formulato osservazioni analoghe che sottolineano l’importanza delle importazioni statunitensi per garantire l’approvvigionamento di S-PVC. (196) A tale riguardo la Commissione riconosce che, soprattutto a causa delle pratiche di dumping, gli utilizzatori hanno potuto acquistare S-PVC dai paesi interessati a prezzi inferiori. La Commissione giudica però incoerente sostenere da un lato il vantaggio di questi prezzi più bassi, e dall’altro la necessità di evitare interruzioni dell’approvvigionamento. La Commissione ribadisce che proprio l’interesse delle industrie a valle ad avere un approvvigionamento sicuro di S-PVC rende necessario affrontare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. In assenza di misure correttive le prospettive per l’industria dell’Unione sarebbero indubbiamente negative, e gli utilizzatori si troverebbero di fronte a un minor numero di produttori nell’Unione e a un approvvigionamento concentrato in un numero inferiore di produttori. Tale calo del numero di produttori dell’Unione potrebbe di fatto comportare un problema per la sicurezza dell’approvvigionamento di S-PVC nell’Unione. (197) Quindici importatori/utilizzatori, la European PVC Window Profiles Association (EPPA) e tutti i produttori esportatori si sono manifestati dopo l’istituzione delle misure provvisorie, sostenendo che sarebbero stati esposti a prezzi molto elevati sul mercato dell’UE, in quanto le importazioni in esame sarebbero state escluse dal mercato e i produttori dell’Unione sarebbero stati protetti da qualsiasi effettiva concorrenza estera. Hanno aggiunto che le misure avrebbero inciso anche sulla disponibilità di S-PVC sul mercato dell’UE, perché negli ultimi anni i produttori dell’Unione sono diventati inefficienti, hanno chiuso vari siti di produzione e in genere non sono sufficientemente attenti alle esigenze dei clienti. (198) Le argomentazioni di cui sopra corrispondono ad argomentazioni precedenti già trattate e respinte nel regolamento provvisorio, in particolare indicando che l’industria dell’S-PVC nell’Unione comprende dodici produttori e che le caratteristiche del prodotto rendono il mercato estremamente competitivo. In particolare l’argomentazione relativa alla chiusura dei siti di produzione è già stata trattata ai considerando da 126 a 127 e al considerando 187 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la concorrenza estera inoltre, nel mercato dell’Unione sono disponibili anche fonti alternative, come le importazioni dal Messico, dalla Corea del Sud, dalla Norvegia e dal Regno Unito. In ogni caso lo scopo dei dazi non è di far cessare le importazioni dai paesi interessati, bensì di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell’Unione. (199) Le osservazioni formulate in merito all’interesse degli utilizzatori sono state respinte. Si confermano pertanto i considerando da 236 a 241 del regolamento provvisorio. (200) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EPPA ha sostenuto che il livello di misure proposto è proibitivo, e ha proposto un livello di dazio non superiore al 25 %. Ha aggiunto di non poter garantire le forniture a causa delle misure introdotte, alla luce degli eventi di forza maggiore che coinvolgono i produttori dell’Unione e del fatto che gli altri paesi produttori non sono interessati al mercato dell’UE o mirano principalmente a rifornire i propri mercati interni. L’EPPA ha affermato altresì che secondo le sue stime i prezzi sul mercato interno dell’Unione cresceranno del 40 %-50 % e raggiungeranno livelli senza precedenti. (201) A sostegno di tali argomentazioni ha citato gli eventi di forza maggiore del 2021 e le statistiche sulle esportazioni di PVC per il Messico e la Corea del Sud. Per la Corea del Sud ha inoltre fornito un articolo di stampa secondo cui costi di trasporto più elevati e tempi di realizzazione più lunghi rendono meno redditizio per gli acquirenti europei rifornirsi di PVC dall’Asia. (202) In risposta a queste argomentazioni la Commissione osserva che gli eventi di forza maggiore sono stati debitamente trattati ai considerando da 168 a 171 del presente regolamento e ai considerando da 201 a 206 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la Corea del Sud, la Commissione ha osservato che le destinazioni europee erano ben rappresentate nelle sue statistiche sulle esportazioni di PVC, mentre il Messico poteva vantare una presenza costante e stabile sul mercato dell’Unione, come si è constatato per l’intero periodo in esame (cfr. tabella 11 del regolamento provvisorio). Infine le stime dell’EPPA relative ai presunti elevati aumenti dei prezzi dell’Unione non erano suffragate da elementi di prova. (203) L’EPPA ha aggiunto che gli aumenti dei prezzi dell’S-PVC legati ai dazi si tradurranno in un aumento dei costi di costruzione, in una minore accessibilità economica degli alloggi e in ritardi dei progetti di edilizia abitativa. (204) Come illustrato al considerando 202, queste argomentazioni non sono state suffragate da elementi di prova e sono state pertanto respinte. 7.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (205) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui al considerando 242. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE (206) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (207) In considerazione dell’interesse degli utilizzatori, Westlake ha invitato la Commissione a prendere in considerazione un tipo di misura meno proibitivo, e più specificamente un dazio ad valorem limitato da un prezzo minimo all’importazione («PMI»). I denuncianti hanno contestato l’opportunità di tale misura, affermando che i PMI non sarebbero una misura appropriata alla luce della volatilità dei costi di produzione delle materie prime dell’S-PVC, che costituiscono circa l’80 % del costo di produzione, del rischio di elusione e assorbimento dovuto alla presenza di vendite indirette attraverso operatori commerciali indipendenti e dell’ampia capacità inutilizzata nell’Unione, che garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento per gli utilizzatori. (208) La Commissione ha convenuto che un PMI non sarebbe adeguato, in quanto i prezzi dell’S-PVC sono influenzati dalla volatilità dei prezzi dell’energia che rende volatile il prezzo delle materie prime. A parere della Commissione inoltre tale prezzo minimo non fornirebbe certezze agli utilizzatori e ai produttori in merito alla disponibilità dell’S-PVC, in quanto non rispecchierebbe le dinamiche del mercato. (209) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Westlake, insieme ad altri tre produttori esportatori (Oxy Vinyls, Shin-tech e Tricon), ha precisato tale richiesta, specificando che il PMI originario sarebbe fissato al livello della media ponderata del valore normale, compresi i costi di trasporto dei due produttori statunitensi inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta, e sarebbe applicabile a tutte le importazioni dagli USA. Le importazioni al di sotto del PMI sarebbero soggette al dazio ad valorem individuale per la differenza tra il prezzo all’importazione e il PMI. Per tener conto della volatilità dei prezzi delle materie prime utilizzate per la produzione di PVC e riflettere le dinamiche del mercato, Westlake e gli altri tre produttori esportatori hanno proposto alla Commissione di indicizzare periodicamente il PMI (con scadenza trimestrale o semestrale) sulla base dei prezzi dell’etilene nell’Europa occidentale pubblicati da Chemical Market Analytics. (210) Hanno aggiunto che i differenziali di prezzo tra i prezzi a pronti all’esportazione statunitensi e i prezzi a pronti dell’UE sono sensibilmente aumentati nel 2022 e nel PI, mentre nel periodo successivo all’inchiesta sono tornati ai livelli precedentemente consueti. Hanno chiesto infine l’avvio automatico di un riesame intermedio entro due anni qualora siano istituite misure. (211) La Commissione ha esaminato la richiesta, e ha constatato che un PMI unico per produttori con margini di dumping notevolmente diversi non rifletterebbe i diversi livelli di dumping riscontrati per le parti e potrebbe quindi compromettere l’efficienza delle misure. Il tipo di misura proposto sarebbe molto difficile da attuare in quanto richiederebbe un cospicuo numero di aggiornamenti amministrativi e legislativi ricorrenti. Su tale base non è stato possibile accogliere la proposta in via definitiva. (212) Per quanto riguarda la richiesta di avvio automatico di un riesame intermedio tra due anni, la Commissione ha osservato che essa si basa su informazioni relative al periodo successivo all’inchiesta che non era possibile verificare in modo adeguato. In ogni caso, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, qualsiasi esportatore o importatore può chiedere un riesame intermedio a condizione che sia trascorso un anno dall’istituzione delle misure definitive. (213) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo (%) Egitto Egyptian Petrochemicals Company 100,1 TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 74,2 Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto 100,1 USA Formosa Plastics Corporation 71,2 Westlake Chemicals 58,0 Oxy Vinyls, LP 62,3 Shintech Incorporated 62,3 Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America 77,0 (214) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto o degli Stati Uniti d’America». (215) Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione ( 26 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (216) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto o degli Stati Uniti d’America». (217) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (218) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (219) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. 8.1. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (220) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 9. DISPOSIZIONI FINALI (221) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (222) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC»), non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904 10 00 15 e 3904 10 00 80) e originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Egitto Egyptian Petrochemicals Company 100,1 89BA TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 74,2 89BB Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto 100,1 8999 USA Formosa Plastics Corporation 71,2 89BC Westlake Chemicals 58,0 89BD Oxy Vinyls, LP 62,3 89BE Shintech Incorporated 62,3 89BF Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America 77,0 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il volume in tonnellate di cloruro di polivinile in sospensione ( « S-PVC » ) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC»), non miscelato con altre sostanze, originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America, sono riscossi in via definitiva. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato cloruro di polivinile («PVC») originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America ( GU C, C/2023/1033, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1033/oj ). ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile («PVC») originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America ( GU L, 2024/1896, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1896/oj ). ( 5 ) Relazione dell’organo di appello, «European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China», doc. WTO WT/DS397/AB/R (15 luglio 2011), punti 430 e 468. ( 6 ) Cfr. nota 2. ( 7 ) t23.005593. ( 8 ) Caso M.6905 — Ineos/Solvay/JV (2014). ( 9 ) Caso M.6905 — Ineos/Solvay/JV, punto 83. ( 10 ) t24.009617. ( 11 ) Sentenza della Corte di giustizia del 24 febbraio 2022, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL/Commissione europea, C-226/20P, EU:C:2022:122, punto 90. ( 12 ) Articolo 5.8 dell’accordo antidumping dell’OMC. ( 13 ) Decisione della Commissione 2007/214/CE, del 3 aprile 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell’Ucraina e degli Stati Uniti d’America ( GU L 94 del 4.4.2007, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/214/oj ). ( 14 ) In ogni caso, la Commissione ricorda che la legittimità dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping deve essere valutata con riferimento alle norme giuridiche applicabili e non alla prassi amministrativa passata. Cfr. la sentenza del 12 marzo 2020, Eurofer/Commissione , T-835/17, EU:T:2020:96, punto 76 (« la legittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping o, come nel caso di specie, che chiude il procedimento senza istituire dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme giuridiche e, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base, e non sulla base dell’asserita prassi decisionale anteriore della Commissione e del Consiglio »). ( 15 ) Relazione dell’organo d’appello, Cina — HP-SSST (Giappone/UE), punto 5.159, relazione del panel, Cina — GOES, punto 7.528. ( 16 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ds-056121__custom_12544654?lang=en . ( 17 ) Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=40954BAF1F62AA7A028721CFC94C10D9?text=&docid=147002&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1702873 . ( 18 ) Sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio , T-528/09, EU:T:2014:35, punto 61. ( 19 ) Prezzi mensili dell'etilene a livello mondiale nel 2024 | Statista (ultima consultazione il 13 novembre 2024). ( 20 ) Trade remedies notice 2024/07: registration of imports on suspension poly (vinyl chloride) from the United States of America — GOV.UK . ( 21 ) Tasso di utilizzo degli impianti pari al 91 % nel 2020 e nel 2021 (cfr. tabella 4 del regolamento provvisorio). ( 22 ) Cfr. la pagina web del Consiglio dell’Unione europea per ulteriori informazioni sull’argomento ( https://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-prices-and-security-of-supply/#:~:text=In%20December%202023%2C%20one%20megawatt,energy%20imports%20away%20from%20Russia ). ( 23 ) Causa C-10/12 P Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG/Consiglio dell’Unione europea, punto 13. ( 24 ) Oxy Vinyls ( https://www.chemorbis.com/en/plastics-news/Production-News-Oxy---America---PVC-/2021/02/17/810029#reportH ), Westlake ( Westlake lifts US PVC force majeure: letter | S&P Global ) e Formosa ( https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/chemicals/070621-formosa-plastics-usa-lifts-february-force-majeure-on-pvc-letter ). ( 25 ) Audizione di Meraxis e Rehau del 24 aprile 2024, diapositive da 7 a 9. ( 26 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 27 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/36/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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