Regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 della Commissione, dell’8 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 della Commissione, dell’8 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/45 of 8 January 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitely collecting the provisional duty imposed on imports of mobile access equipment originating in the People's Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/45
9.1.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/45 DELLA COMMISSIONE
dell’8 gennaio 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 13 novembre 2023 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili (mobile access equipment, "MAE") originarie della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC") a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
("avviso di apertura").
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2023 dalla "Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector" ("CMAE") ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione delle MAE ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3)
Il 27 marzo 2024 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
1.2.
Registrazione
(4)
Il 15 gennaio 2024 e il 12 marzo 2024 il denunciante ha presentato domande di registrazione delle importazioni di MAE originarie della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(5)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 del 23 maggio 2024
(
4
)
("regolamento di registrazione") la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di MAE originarie della RPC.
1.3.
Misure provvisorie
(6)
In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Le osservazioni sono state trattate ove opportuno.
(7)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 dell'11 luglio 2024 della Commissione
(
5
)
("regolamento provvisorio"), il 12 luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MAE originarie della RPC.
1.4.
Fase successiva della procedura
(8)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio ("divulgazione provvisoria delle informazioni"), il governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC"), il denunciante, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettrici ("CCCME")
(
6
)
, i produttori esportatori Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. ("Sinoboom"), Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. ("JLG"), Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. ("Terex") e Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. ("Dingli"), un utilizzatore, Construct Machines S.R.L., e un operatore commerciale, Norbert Wienold GmbH, hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(9)
Oltre alle osservazioni sulle misure provvisorie, il denunciante ha fatto riferimento al considerando 343 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha concluso in via provvisoria che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di fornire un'ulteriore divulgazione delle risultanze relative all'applicazione della regola del dazio inferiore prima della divulgazione finale delle informazioni. Ha sostenuto che l'applicazione della regola del dazio inferiore era un elemento cruciale che ha avuto un impatto enorme sia sui produttori che sugli esportatori dell'Unione e che la Commissione, non divulgando risultanze dettagliate, ha impedito al denunciante di fornire ulteriori elementi di prova e ha violato i suoi diritti di difesa.
(10)
La Commissione ha ritenuto che una divulgazione anticipata al denunciante delle risultanze in merito all'applicazione della regola del dazio inferiore non sia giustificata in quanto opererebbe una discriminazione tra le parti interessate. Una divulgazione anticipata a tutte le parti interessate sulla stessa questione comporterebbe un trattamento discriminatorio delle preoccupazioni espresse dalle diverse parti e darebbe adito ad altre richieste di divulgazione anticipata, mentre il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni è di natura statutaria (articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base)
(
7
)
. Con l'indicazione, nel documento di divulgazione finale delle informazioni, dei motivi in base ai quali si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, non erano soddisfatte, e con l'invito al denunciante e a tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tali risultanze, i diritti di difesa di tutte le parti sono stati rispettati.
(11)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, la CCCME e le società Sinoboom, JLG, Terex e Dingli. Il 10 giugno 2024 Sinoboom ha presentato una richiesta di audizione al consigliere-auditore. La richiesta è stata ritirata il 18 giugno 2024 alla luce di un'audizione analoga organizzata con il gruppo incaricato del caso. Sinoboom è stata informata del suo diritto di rivolgersi al consigliere-auditore qualora dalla riunione con il gruppo incaricato del caso non fosse emersa una soluzione soddisfacente. Si sono svolte audizioni con Dingli il 29 agosto 2024, con la CCCME e con Terex, rispettivamente, il 5 settembre 2024, con JLG il 6 settembre 2024 e con Sinoboom il 9 settembre 2024.
(12)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(13)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di MAE originarie della RPC ("divulgazione finale delle informazioni"). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(14)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni, rispettivamente, con Dingli e il denunciante il 15 novembre 2024 e con JLG e Terex il 19 novembre 2024.
(15)
In seguito alle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha rivisto il dazio antidumping definitivo applicabile a Dingli, ad altre società che hanno collaborato di cui all'allegato e a tutte le altre società. I relativi calcoli del dumping sono stati nuovamente comunicati e Dingli ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Anche le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sui nuovi dazi antidumping definitivi calcolati. Non sono pervenute ulteriori osservazioni tali da modificare le risultanze della Commissione.
1.5.
Argomentazioni relative all'apertura
(16)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCME ha contestato le risultanze della Commissione di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, secondo cui la CCCME, a proprio nome, non aveva alcun diritto di difesa. La CCCME ha ribadito le proprie osservazioni già trattate nel considerando 14 del regolamento provvisorio e ha aggiunto che, se la Commissione avesse respinto lo status di parte interessata della CCCME, avrebbe dovrebbe respingere anche quello della CMAE.
(17)
La Commissione ha confermato le proprie risultanze e conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, ma ha chiarito che la CCCME era considerata una parte interessata nella misura in cui rappresentava i produttori esportatori che le hanno conferito una procura. In tal senso, lo status della CCCME non era diverso da quello della CMAE.
1.6.
Campionamento
(18)
In assenza di osservazioni sul campionamento dei produttori dell'Unione, degli importatori e dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato i considerando da 16 a 23 del regolamento provvisorio.
1.7.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(19)
Come indicato alla sezione 1.6 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell'inchiesta
(20)
Come indicato ai considerando 33 e 34 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da attrezzature di accesso mobili ("MAE") costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato ("prodotto oggetto dell'inchiesta"), attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10).
(21)
Nella definizione del prodotto rientrano le macchine utilizzate per il sollevamento di persone in un'ampia gamma di diverse applicazioni, tra cui i sollevatori a braccio articolato, i sollevatori a braccio telescopico, i sollevatori a forbice e le piattaforme a colonna verticale.
(22)
Le sezioni, preassemblate o pronte per l'assemblaggio, comprendono in particolare quattro categorie: 1) telaio, 2) torretta o piattaforma girevole, 3) piattaforma o cesti, 4) meccanismo di sollevamento per MAE. Il meccanismo di sollevamento comprende bracci (telescopici e/o articolati, orientabili o meno) per il sollevatore a braccio telescopico, il sollevatore a braccio articolato o la piattaforma a colonna verticale e bracci a forbice per il sollevatore a forbice. Non sono comprese le singole componenti se presentate separatamente.
2.2.
Prodotto in esame
(23)
Come indicato al considerando 35 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito dalle attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese ("prodotto in esame").
2.3.
Prodotto simile
(24)
Nei considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione erano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Non è stata ricevuta alcuna osservazione in merito a questa conclusione.
2.4.
Obiezioni relative alla definizione del prodotto
(25)
La CCCME e il produttore esportatore Sinoboom hanno presentato osservazioni sulla definizione del prodotto. In risposta alle osservazioni della CCCME e di Sinoboom, il denunciante ha sostenuto che la definizione del prodotto dovrebbe rimanere invariata.
2.4.1.
Richiesta di esclusione delle MAE elettriche
(26)
La CCCME ha contestato il rigetto, da parte della Commissione, della richiesta sintetizzata nei considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio di escludere le MAE elettriche e ibride dalla definizione del prodotto. Essa ha ribadito che vi era una chiara ed evidente differenza in termini di caratteristiche fisiche e tecniche tra le MAE convenzionali e quelle elettriche o ibride. La CCCME ha inoltre ribadito che queste due categorie di MAE presentavano differenze di base nelle componenti meccaniche, utilizzavano sistemi di propulsione diversi e avevano funzioni tecniche e usi diversi. Ha altresì sostenuto che erano utilizzate da industrie diverse, quali edilizia, manutenzione, magazzinaggio o industria manifatturiera. La CCCME ha fornito un esempio di sollevatori diesel a forbice che a suo parere sono tendenzialmente utilizzati come attrezzature da esterno, per via del fatto che tali macchine dispongono di motori, pneumatici e telai più grandi e possono quindi essere facilmente spostate su terreni disomogenei. Al contrario, i sollevatori elettrici a forbice tendono a suo avviso a essere utilizzati come attrezzature da interno, in quanto sono più piccoli, più agili e meno potenti, ragion per cui sono più adatti all'impiego in spazi ristretti e circoscritti. Per tali motivi la CCCME ha ritenuto che queste due categorie non condividessero le stesse caratteristiche essenziali e non costituissero prodotti omogenei.
(27)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito l'argomentazione sulla differenza tra i tipi convenzionali ed elettrici di MAE. Essa ha sostenuto che la posizione della Commissione secondo cui le MAE elettriche "possono" trovare progressivamente impiego in ambienti o in settori che in precedenza utilizzavano le MAE con propulsione convenzionale era di natura speculativa. Ha inoltre affermato che la stessa industria dell'Unione ha riconosciuto esplicitamente che la differenza essenziale tra le due categorie di prodotti risiedeva nel motore di propulsione, il quale determinava le condizioni d'uso, che i motori a combustione erano destinati a usi esterni su terreno accidentato e i motori elettrici ad applicazioni industriali interne. La CCCME ha altresì sostenuto che l'argomentazione, riferendosi al futuro, era irrilevante per il periodo dell'inchiesta. Ha quindi affermato che la definizione del prodotto era stata erroneamente stabilita fin dall'inizio e che le risultanze sul pregiudizio basate su una definizione errata del prodotto erano pertanto discutibili.
(28)
La Commissione ha osservato che la CCCME non ha presentato ulteriori argomentazioni o elementi di prova che giustificassero l'esclusione delle MAE elettriche. Pertanto, come spiegato nei considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio, essa ha sostenuto che entrambe le categorie (MAE convenzionali e MAE elettriche o ibride) condividevano le stesse caratteristiche essenziali e che era giustificato che facessero entrambe parte della definizione del prodotto. La Commissione ha inoltre osservato che il mercato delle MAE è in costante evoluzione e che, tra l'altro alla luce delle preoccupazioni ambientali, le MAE elettriche possono trovare progressivamente impiego in ambienti o in settori che in precedenza utilizzavano le MAE con propulsione convenzionale. Non vi sarebbe quindi alcuna motivazione per escludere le MAE elettriche dalla definizione del prodotto, sulla base, tra l'altro, del fatto che già durante il periodo dell'inchiesta erano per lo più utilizzate per applicazioni interne. Cosa ancora più importante, indipendentemente dall'uso interno o esterno, sia le MAE elettriche che quelle convenzionali presentano le stesse caratteristiche e gli stessi usi di base principali e rientrano entrambe nella definizione del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto ritenuto che la definizione del prodotto fosse stata correttamente stabilita.
2.4.2.
Richiesta di esclusione delle MAE con altezza di lavoro pari o superiore a 28 metri
(29)
In risposta alle risultanze provvisorie e come ribadito dopo la divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha inoltre sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la sua richiesta di escludere le MAE ibride o elettriche con altezza di lavoro pari o superiore a 28 metri, non prodotte dall'industria dell'Unione, era fondata. Ha inoltre ritenuto che il fatto che la Commissione abbia indicato che tali MAE avrebbero potuto essere prodotte in futuro non fosse pertinente in quanto, se le MAE in questione non fossero state importate durante il periodo in esame, le risultanze relative al pregiudizio sarebbero state distorte visto che questi tipi di MAE non avrebbero potuto danneggiare l'industria dell'Unione. La CCCME ha sostenuto che le società Dinolift e Manitou potevano produrre solo MAE con altezza di lavoro fino a 28 metri.
(30)
La Commissione ha osservato che, effettivamente, le informazioni contenute nella pagina web della società Dinolift e nella relazione annuale di Manitou indicavano che esse potevano produrre MAE con altezza di lavoro fino a 28 metri. Ciò non dimostrava tuttavia che questi produttori o altri produttori presenti sul mercato non fossero in grado di produrre MAE con altezza di lavoro superiore a 28 metri, qualora vi fosse una domanda, o che non avrebbero iniziato a produrle nel prossimo futuro. Come già osservato dalla Commissione al considerando 337 del regolamento provvisorio, il fatto che la produzione di determinati tipi di prodotto fosse diminuita non poteva portare alla conclusione che tali tipi di prodotto non siano in concorrenza con le importazioni dalla Cina, ma piuttosto che si trattava dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping o della scarsa domanda di tali tipi di prodotto. La Commissione ha inoltre ritenuto che il fatto che durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione non abbiano venduto tutti i tipi di prodotto esistenti sul mercato, o che i produttori dell'Unione non abbiano affatto venduto alcuni tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta, non abbia influito sulle conclusioni generali sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto sostenuto che non vi era motivo di escludere nessuno dei tipi di prodotto dalla definizione del prodotto e ha mantenuto le proprie conclusioni di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.
2.4.3.
Richiesta di esclusione delle sezioni di MAE e, se non escluse, di inserimento delle stesse nel dispositivo del regolamento
(31)
In risposta alle risultanze provvisorie e in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito che l'inclusione di sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio era ingiustificata: in assenza di un libero mercato per le sezioni di MAE nell'Unione, le importazioni cinesi del prodotto simile non avrebbero potuto arrecare alcun pregiudizio notevole ai produttori dell'Unione di sezioni di MAE. La CCCME ha inoltre chiesto alla Commissione di elencare esplicitamente le sezioni interessate (ossia il telaio, la piattaforma girevole, il meccanismo di sollevamento e la piattaforma) nella definizione del prodotto nella parte esecutiva delle misure, al fine di garantire la coerenza dell'attuazione ed evitare qualsiasi confusione in merito all'ambito di applicazione.
(32)
La Commissione ha ritenuto che la CCCME non abbia presentato ulteriori argomentazioni suffragate per escludere le sezioni. Ha pertanto mantenuto le conclusioni di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio, secondo cui le sezioni dovrebbero rimanere parte della definizione del prodotto.
(33)
D'altro canto, ha ritenuto giustificata la richiesta della CCCME di elencare esplicitamente le sezioni nella definizione del prodotto nella parte esecutiva delle misure e ha adeguato di conseguenza il dispositivo del regolamento.
2.4.4.
Richiesta di esclusione dei sollevatori a ragno
(34)
Il produttore esportatore Sinoboom ha chiesto che i sollevatori a ragno fossero esclusi dalla definizione del prodotto. Esso ha sostenuto che il sollevatore a ragno è un tipo molto particolare di MAE, caratterizzato dalla capacità di passare attraverso varchi stretti e da un peso e una pressione sul suolo inferiori rispetto ad altri tipi di MAE. Ha sostenuto che un sollevatore a ragno può essere utilizzato su terreni e in contesti diversi, ma è unico nella sua capacità di accedere a spazi ristretti, il che lo rende particolarmente utile per i luoghi chiusi come centri commerciali, stadi, stazioni ferroviarie, alberghi e aeroporti. Sinoboom ha inoltre sostenuto che nell'Unione vi era una produzione molto limitata di questi tipi. Per tutti questi motivi, essa ha ritenuto che i sollevatori a ragno provenienti dalla Cina non fossero in concorrenza con quelli prodotti nell'Unione e che l'istituzione di dazi sulle sue importazioni avrebbe penalizzato sia gli importatori che gli utilizzatori a valle e i consumatori.
(35)
La Commissione ha ritenuto che la richiesta non fosse fondata. I sollevatori a ragno, nonostante le loro peculiarità, condividevano le stesse caratteristiche essenziali degli altri tipi di MAE. La stessa Sinoboom ha sottolineato l'esistenza di due produttori di sollevatori a ragno, cosa che dimostrava la presenza nell'Unione di una produzione di tali sollevatori. Il meccanismo di sollevamento, la forma o il fatto di poter accedere a spazi ristretti non ne modificava l'uso, che era consentire ai lavoratori di lavorare in altezza in modo sicuro. I sollevatori a ragno importati dalla Cina erano pertanto in concorrenza con quelli prodotti nell'Unione. L'affermazione secondo cui la produzione nell'Unione non era in grado di soddisfare la domanda non è stata suffragata da alcun elemento di prova. E anche se lo fosse stata, il fatto che l'industria dell'Unione non sia in grado soddisfare la domanda non è un criterio pertinente per escludere un tipo di prodotto dalla definizione del prodotto; l'istituzione di dazi mirava a far sì che le MAE fossero importate a un prezzo equo e non a impedire le importazioni di tali sollevatori o di altre MAE. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta.
2.4.5.
Conclusioni in merito alla definizione del prodotto
(36)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di mantenere le conclusioni di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
(37)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal governo della RPC, da Dingli, Terex, JLG, Sinoboom e dalla CCCME in merito alle risultanze provvisorie relative al dumping.
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(38)
La CCCME e Sinoboom hanno contestato la decisione della Commissione di selezionare le piattaforme montate su autocarri come prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle MAE. La CCCME ha sostenuto che il rigetto di un produttore malese di gru quale fonte adeguata per stabilire valori di riferimento per le SGAV e i profitti esenti da distorsioni era privo di fondamento. Entrambe le parti interessate di cui sopra hanno sottolineato importanti differenze tra le piattaforme mobili montate su autocarri e le MAE, sostenendo che le caratteristiche tecniche e il processo di produzione delle prime sono diversi da quelli delle MAE e hanno un notevole impatto sul loro costo di produzione.
(39)
La CCCME ha sostenuto che la Commissione, volendo scegliere il Brasile, dovrebbe selezionare un produttore di attrezzature di sollevamento diverso da Madal Palfinger S.A. ("Madal Palfinger") come fonte adeguata per stabilire valori di riferimento per le SGAV e i profitti esenti da distorsioni. Sinoboom ha proposto un produttore di gru mobili e cingolate come produttore brasiliano alternativo.
(40)
Né la Commissione né le parti interessate sono state in grado di individuare un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina in cui fossero prodotte MAE. Sulla base delle caratteristiche distintive del prodotto oggetto dell'inchiesta la Commissione ha pertanto selezionato un prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle MAE, come indicato alla sezione 2 dell'avviso di apertura
(
8
)
, vale a dire attrezzature di sollevamento mobili, semoventi e utilizzate per il sollevamento di persone. Essa ha pertanto escluso le gru fisse utilizzate per la movimentazione dei materiali. Per quanto riguarda le gru mobili cingolate, dal momento che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta esclude esplicitamente la movimentazione di materiali
(
9
)
, esse non possono essere considerate un prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle MAE.
(41)
Le piattaforme mobili montate su autocarri sono ovviamente mobili e utilizzate principalmente per il sollevamento di persone. L'unica differenza rispetto alle MAE è il meccanismo di propulsione, che nel caso di queste ultime è incorporato, mentre per le piattaforme mobili montate su autocarri è installato su un veicolo. La Commissione ha ribadito la sua conclusione nella seconda nota sui fattori produttivi ("seconda nota") secondo cui, alla luce delle analogie per quanto riguarda le loro caratteristiche distintive e l'uso, il processo di produzione e i fattori produttivi, le piattaforme mobili montate su autocarri rientrano nella stessa categoria generale delle MAE. Le differenze addotte dalla CCCME e da Sinoboom non erano tali da compromettere le sostanziali analogie nelle caratteristiche distintive dei due prodotti. L'argomentazione è stata respinta.
(42)
Le parti interessate non hanno proposto alcun produttore di piattaforme mobili montate su autocarri come fonte adeguata per stabilire valori di riferimento per le SGAV e i profitti esenti da distorsioni. Pertanto Madal Palfinger, un produttore brasiliano individuato dalla Commissione nella seconda nota, è stata l'unica società presa in considerazione per un'ulteriore analisi.
(43)
La CCCME e Sinoboom hanno sostenuto che i conti di Madal Palfinger non possono essere considerati attendibili ai fini della costruzione del valore normale in quanto tale produttore è di proprietà di una società con sede nell'UE (Austria) e alcune delle operazioni rilevate nei suoi conti non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Esse hanno fatto riferimento alla nota integrativa al bilancio 2023 di Madal Palfinger in cui si afferma che anche le difficili condizioni economiche e politiche in America latina hanno avuto un impatto sulla produzione. Le capacità sono state adeguate di conseguenza, soprattutto in Brasile. Le relazioni di approvvigionamento interno con i siti produttivi negli Stati Uniti sono state ampliate ed è stato portato avanti il processo di standardizzazione [...]
(
10
)
.
(44)
La Commissione ha ritenuto che l'attendibilità delle operazioni nei conti di Madal Palfinger ai fini della costruzione del valore normale non sia stata compromessa dall'adeguamento delle capacità all'interno del gruppo Palfinger menzionato nella nota integrativa al bilancio 2023, in quanto, in termini di vendite, spese generali e profitti, la maggior parte delle operazioni di Madal Palfinger sul mercato interno e internazionale è rimasta attendibile.
(45)
La Commissione ha ribadito la sua conclusione di cui al considerando 197 del regolamento provvisorio, secondo cui la proprietà di Madal Palfinger era irrilevante ai fini dell'inchiesta. I dati finanziari reperiti presso Madal Palfinger riflettono le operazioni di vendita effettuate dal produttore brasiliano e non dal suo proprietario europeo.
(46)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito le argomentazioni relative all'inattendibilità dei conti di Madal Palfinger a causa di operazioni infragruppo. La CCCME ha inoltre citato una dichiarazione contenuta nella relazione 2023 del gruppo Palfinger
(
11
)
relativa all'Argentina
(
12
)
anziché al Brasile. Queste argomentazioni sono già state trattate ai considerando 44 e 45.
(47)
Sono state quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 58 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(48)
L'esistenza di distorsioni significative è stata illustrata in dettaglio nella sezione 3.3 del regolamento provvisorio.
(49)
In seguito all'istituzione dei dazi provvisori, il 29 luglio 2024 il governo della RPC ha presentato una serie di osservazioni in cui affermava quanto segue: i) la relazione presenta carenze; ii) l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l'accordo antidumping dell'OMC ("accordo antidumping"); iii) le pratiche di inchiesta della Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono incoerenti con la legislazione dell'OMC; iv) la Commissione dovrebbe esaminare in modo esaustivo se vi siano distorsioni nel mercato del paese rappresentativo e nel proprio mercato. Lo stesso giorno la CCCME ha presentato osservazioni in cui rilevava quanto segue: i) l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli accordi dell'OMC e con la decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC nel caso Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina
(
13
)
; ii) nel settore delle MAE in Cina non vi sono distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(50)
Più specificamente, il governo della RPC ha sostenuto che, in primo luogo, la relazione aggiornata perpetua il problema della relazione continuando a effettuare una valutazione soggettiva, unilaterale ed errata dell'economia di mercato della Cina. Secondo il governo della RPC, ciò è dovuto in particolare ai motivi seguenti: a) la Cina ha creato un'economia di mercato socialista in linea con la propria realtà specifica, l'economia di mercato socialista cinese è stata costantemente migliorata e sviluppata, il mercato svolge un ruolo decisivo nell'assegnazione delle risorse e il governo della RPC ha migliorato il proprio ruolo nello stimolare appieno la vitalità dell'economia. Non esiste un solo modello di economia di mercato e l'economia di mercato dovrebbe essere indissolubilmente legata alla storia, alla cultura e alle realtà di ciascun paese; b) il contenuto della relazione aggiornata è errato, unilaterale e si discosta significativamente dalla realtà oggettiva, utilizzando i legittimi vantaggi competitivi delle industrie cinesi e le normali differenze istituzionali tra la Cina e l'Europa come base per determinare se vi sia una distorsione significativa del mercato, evitando completamente la questione dell'esistenza o meno di distorsioni significative del mercato all'interno della stessa UE; c) la Commissione ha pubblicato documenti di lavoro dei servizi della Commissione solo su Cina e Russia, dando adito al sospetto che ciò sia dettato da considerazioni politiche e suscitando preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita; d) la Commissione accetta le asserzioni di distorsione significativa formulate dalle industrie nazionali, utilizzando la relazione (aggiornata) come principale elemento di prova e avvantaggiando in tal modo le industrie dell'UE. Sulla base della relazione, la Commissione decide di avviare casi, condurre inchieste e formulare conclusioni, il che fa sì che essa consideri in modo più favorevole gli elementi di prova presentati dalle industrie dell'UE, una pratica incompatibile con i principi giuridici fondamentali di equità e giustizia.
(51)
La Commissione ha espresso disaccordo. Poiché le specificità storiche e culturali della Cina sono ben al di fuori del contesto dell'analisi delle distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la relazione aggiornata, che è un documento completo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi nonché altre fonti indipendenti affidabili, si concentra sui casi che suggeriscono l'esistenza di distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Le distorsioni pertinenti sono state descritte in dettaglio nelle sezioni da 3.3.2 a 3.3.8 del regolamento provvisorio, tenendo conto non solo della relazione aggiornata ma anche dell'insieme degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, e il governo della RPC non ha aggiunto alcuna informazione specifica che mettesse in discussione tale analisi. Al contrario, per quanto riguarda l'affermazione del governo della RPC secondo cui il mercato svolge un ruolo decisivo nell'assegnazione delle risorse nell'ambito del modello di economia di mercato socialista, la Commissione ha sottolineato che anche i documenti strategici cinesi pertinenti più recenti dimostrano la mancanza di una tale assegnazione di risorse basata sul mercato. In particolare, la risoluzione del comitato centrale del partito comunista cinese ("PCC") sull'ulteriore approfondimento globale della riforma per far progredire la modernizzazione cinese, adottata in occasione della terza sessione plenaria del 20
o
comitato centrale del PCC il 18 luglio 2024 ("risoluzione della 3
a
sessione plenaria"), afferma inequivocabilmente che il marxismo-leninismo è la filosofia guida alla base della politica economica del governo della RPC e si impegna esplicitamente a perseguire politiche contrarie all'assegnazione delle risorse sulla base dei principi di mercato
(
14
)
.
(52)
Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha inoltre pubblicato una relazione sulle distorsioni in Russia nel 2020 e ha aggiornato la relazione sulla Cina nel 2024. Se del caso, possono seguire altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base descrive le condizioni per la pubblicazione di relazioni per paese da parte della Commissione, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base i denuncianti non sono obbligati a utilizzare la relazione, né l'esistenza di una relazione per paese rappresenta una condizione per aprire un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, sono sufficienti per avviare un'inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme riguardanti le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.
(53)
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui, pubblicando relazioni sulle distorsioni, la Commissione avvantaggerebbe le industrie dell'UE, la Commissione ha ribadito la sua posizione secondo cui la relazione (aggiornata) è un documento basato su elementi di prova (cfr. considerando 51). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell'inchiesta affinché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sui fatti o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Come osservato al considerando 55 del regolamento provvisorio, il governo della RPC ha scelto di non presentare argomentazioni o elementi di prova che confutassero le fonti incluse nella relazione. Di conseguenza non è la Commissione che ha adottato una prassi incompatibile con i principi giuridici fondamentali di equità e giustizia, ma il governo della RPC che non ha esercitato i propri diritti procedurali nei suoi confronti.
(54)
In secondo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è compatibile con la legislazione dell'OMC, in particolare per i motivi seguenti: a) il concetto di distorsioni significative non figura nell'accordo antidumping dell'OMC ("accordo antidumping"). L'articolo 2.2 dell'accordo antidumping contiene invece un elenco esaustivo delle situazioni in cui è possibile determinare il valore normale utilizzando il metodo del valore normale costruito o il metodo dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Una "distorsione significativa del mercato" non rientra in nessuna di tali situazioni; b) l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping prevede che il valore normale sia costruito utilizzando il costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili. L'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping chiarisce inoltre che i costi sono calcolati sulla base delle scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e di distribuzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base va pertanto oltre le norme dell'OMC per il ricorso al valore normale costruito.
(55)
Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. La Commissione ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea nell'ambito dell'OMC, comprese le possibilità di costruire il valore normale di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473
(
15
)
, la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. Secondo quanto ricordato dalla Commissione a tale riguardo, una volta accertato che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è costruito in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo di costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano esenti da distorsioni. Tuttavia, nelle sezioni da 3.3.2 a 3.3.8 del regolamento provvisorio, la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni nel settore delle MAE e che non vi era alcun elemento di prova positivo a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni. La questione se i documenti contabili delle società cinesi fossero tenuti a norma dei principi contabili generalmente riconosciuti della Cina o se esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta non può quindi incidere sulla conclusione relativa all'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(56)
In terzo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che le pratiche di inchiesta della Commissione sono incoerenti con la legislazione dell'OMC, nella misura in cui la Commissione non ha esaminato se i documenti contabili degli esportatori cinesi fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti del paese esportatore o esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì ha respinto i documenti degli esportatori cinesi in virtù di una cosiddetta distorsione significativa del mercato, il che è incoerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e con le risultanze dell'organo d'appello e del panel, i quali, rispettivamente nel caso DS473 e nel caso DS494, hanno sottolineato che ai sensi dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, fintanto che i costi del produttore rispecchiano in modo preciso e affidabile tutti i costi effettivamente sostenuti e sono realmente associati alla produzione e vendita del prodotto in esame, si ritiene che tali costi diano "una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame" e l'autorità incaricata dell'inchiesta utilizza tali documenti per determinare i costi di produzione dell'impresa oggetto dell'inchiesta. Il governo della RPC ha pertanto invitato la Commissione a correggere la sua prassi per renderla coerente con tali prescrizioni dell'OMC.
(57)
La Commissione ha dovuto respingere tali argomentazioni. Per quanto riguarda la conformità dei documenti contabili degli esportatori cinesi con i principi contabili generalmente riconosciuti, tale argomentazione è già stata affrontata nei considerando da 54 a 56. In merito al caso DS494, la Commissione ha altresì ricordato che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate dall'organo di conciliazione con una decisione dei membri dell'OMC. In ogni caso nella relazione del panel in merito a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia.
(58)
In quarto luogo, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha accettato i dati del paese rappresentativo e li ha utilizzati per sostituire il costo dei produttori cinesi senza valutare in modo esauriente l'eventuale esistenza di distorsioni significative in Brasile conformemente ai sei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Secondo il governo della RPC, la Commissione dovrebbe indagare in modo proattivo per dimostrare l'esistenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anziché limitarsi ad attendere passivamente che le parti coinvolte nel caso presentino elementi di prova. Inoltre, nonostante le osservazioni dei produttori esportatori cinesi in merito alle misure antidumping e/o compensative sui materiali in acciaio in Brasile, la Commissione non ha esaminato se tali misure restrittive all'importazione in Brasile avessero distorto i prezzi dei produttori brasiliani pertinenti, bensì ha arbitrariamente respinto le argomentazioni dei produttori esportatori cinesi. Sempre per quanto riguarda i dati sui costi in Brasile, il governo della RPC ha ritenuto che, poiché la Commissione aveva riscontrato distorsioni significative nei prodotti delle imprese cinesi sulla base di operazioni infragruppo, al momento della selezione delle imprese rappresentative la Commissione avrebbe dovuto anche esaminare e dimostrare se i prezzi delle imprese selezionate in Brasile non fossero "distorti" a causa di operazioni infragruppo. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe esaminare in modo esaustivo se vi siano distorsioni nel mercato interno dell'UE. Esso ritiene che sia questo il caso, ad esempio perché le istituzioni e gli Stati membri dell'UE hanno adottato una serie di approcci simili a quelli della Cina per orientare le loro economie e industrie, tra cui, ma non solo, l'emanazione di orientamenti da parte delle autorità, l'obbligo per il sistema finanziario, in particolare per le banche commerciali, di assumersi la responsabilità sociale, l'attuazione di programmi di sostegno economico e la formulazione di politiche energetiche che incoraggino e guidino il settore energetico.
(59)
La Commissione non ha ritenuto che tali argomentazioni fossero corrette. Per quanto riguarda la valutazione dei dati nel paese rappresentativo, la Commissione ha ricordato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione procede alla costruzione del valore normale sulla base di dati diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno (a meno che non sia positivamente accertato che tali costi sono esenti da distorsioni) del paese esportatore solo se stabilisce che tali dati sono appropriati per rispecchiare prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a utilizzare solo dati esenti da distorsioni. A tale riguardo, lungi dall'attendere passivamente, la Commissione effettua la propria analisi e invita le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta, segnatamente attraverso le note sulle fonti esenti da distorsioni che intende utilizzare, pubblicate all'inizio del procedimento. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di tutte le osservazioni trasmesse dalle parti, nonché delle ricerche della stessa Commissione. Tutti gli aspetti pertinenti dell'analisi sono descritti in dettaglio nella sezione 3.4 del regolamento provvisorio, compreso nel considerando 199 per quanto riguarda le operazioni infragruppo e nel considerando 201 per quanto riguarda le misure antidumping e compensative in Brasile. Per quanto riguarda le presunte distorsioni nell'UE, al considerando 179 del regolamento provvisorio la Commissione ha già sottolineato, in risposta a un'argomentazione analoga sollevata dalla CCCME, che le politiche dell'UE non sono pertinenti nel contesto di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha ribadito che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, ad esempio nell'UE, non rientrano nella presente analisi.
(60)
Per quanto riguarda le argomentazioni sollevate dalla CCCME, in primo luogo, l'associazione ha ribadito la sua precedente argomentazione secondo cui né l'accordo antidumping, né il protocollo di adesione della Cina all'OMC, né la decisione dell'organo di conciliazione consentono alla Commissione di discostarsi dal metodo generale di determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2.2.1 dell'accordo antidumping - ossia l'utilizzo dei costi e dei prezzi del produttore esportatore o di quelli esistenti nel paese di esportazione - sulla base del fatto che sono state riscontrate distorsioni significative nel paese esportatore. La CCCME ha sostenuto al riguardo che la sua argomentazione in tal senso, presentata il 3 gennaio 2024, non è stata trattata dalla Commissione.
(61)
Dato che l'argomentazione della CCCME è in gran parte identica a quella sollevata dal governo della RPC e affrontata nei considerando da 54 a 57, la Commissione ha fatto riferimento alla sua posizione esposta in tali considerando.
(62)
In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta assenza di distorsioni significative nel settore delle MAE in Cina, la CCCME ha affermato quanto segue: a) negli ultimi sette anni la Cina ha aperto il proprio sistema finanziario e ha accolto con favore gli investimenti esteri sul suo territorio, anche da parte di produttori americani ed europei di MAE; b) la Cina ha compiuto progressi significativi nel rafforzamento della protezione della propria proprietà intellettuale e ha inoltre realizzato importanti riforme del quadro delle imprese di proprietà dello Stato, che riducono le sovraccapacità e ne aumentano la competitività; c) il quattordicesimo piano quinquennale si riferisce solo al settore dei macchinari per l'edilizia, mentre il settore delle MAE, vale a dire l'industria delle attrezzature industriali con piattaforme di lavoro aereo, non è neppure menzionato in tale piano. Il fatto che le MAE siano spesso utilizzate nel contesto dei lavori di costruzione giustifica, secondo la CCCME, l'approccio della Commissione di considerare il settore delle MAE come parte dell'industria dei macchinari per l'edilizia; d) il ragionamento della Commissione relativo alla presenza statale nelle imprese è ipocrita in quanto nessuna delle società menzionate dalla Commissione, come XCMG o Liugong, è inclusa nel campione della presente inchiesta e pertanto esse non rappresentano la forza principale dell'industria cinese. Inoltre, se ritiene che la partecipazione statale nei produttori di MAE sia il motivo della distorsione del mercato, la Commissione dovrebbe anche concludere che gli Stati membri dell'UE, come la Francia, la Germania o la Polonia, distorcono a loro volta il mercato possedendo azioni di società quotate in borsa.
(63)
La Commissione non ha potuto accogliere tali argomentazioni. La CCCME non ha fornito elementi di prova specifici che confutino l'analisi della Commissione di cui alle sezioni 3.3.2, 3.3.5 e 3.3.7 del regolamento provvisorio; una semplice dichiarazione che gli investimenti esteri sono accolti con favore in Cina o che sono state realizzate riforme del quadro delle imprese di proprietà dello Stato non può modificare la valutazione della Commissione a tale riguardo. La Commissione ha inoltre sottolineato che i recenti documenti strategici cinesi, come la risoluzione della 3
a
sessione plenaria, dimostrano che il processo di riforma delle imprese di proprietà dello Stato mira principalmente a consolidare e rafforzare la presenza di tali imprese nei settori strategici
(
16
)
. Per quanto riguarda il fatto che il settore delle MAE non è specificamente menzionato nel quattordicesimo piano quinquennale, nei considerando da 130 a 138 del regolamento provvisorio la Commissione ha descritto il sistema di pianificazione cinese che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi per le autorità a livello di amministrazioni centrali, provinciali e locali, compreso il modo in cui tale sistema, nonostante l'assenza di una menzione specifica del settore delle MAE nel quattordicesimo piano quinquennale nazionale, prevede disposizioni esplicite per il prodotto in esame a livello subcentrale. Per quanto riguarda gli Stati dell'UE che possiedono azioni di società, la Commissione ha già sottolineato la mancanza di pertinenza di questa argomentazione nel considerando 59. La Commissione ha inoltre stabilito ai considerando da 107 a 111 e 171 del regolamento provvisorio che il controllo dello Stato sui produttori cinesi di MAE in questione va ben oltre la proprietà e costituisce una distorsione significativa a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base.
(64)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito le sue argomentazioni relative all'incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, con l'accordo dell'OMC. Le argomentazioni sono già state trattate ai considerando da 51 a 61.
(65)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni cui è giunta nella sezione 3.3 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(66)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che, poiché nessun altro paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina produce MAE, la Commissione avrebbe dovuto selezionare un paese diverso dal Brasile che sia produttore di un prodotto simile appartenente alla stessa categoria generale. La CCCME ha ribadito la sua proposta di selezionare la Malaysia come paese rappresentativo alternativo.
(67)
Al considerando 60 del regolamento provvisorio la Commissione ha già confutato tale argomentazione, aggiungendo ulteriori elementi al considerando 41 di cui sopra.
(68)
Le conclusioni riportate nel considerando 203 del regolamento provvisorio sono state confermate.
3.2.3.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.2.3.1. Fattori produttivi
(69)
Sinoboom ha sostenuto che il ricorso al Global Trade Atlas (GTA)
(
17
)
ha portato a un risultato irragionevole per alcuni fattori produttivi, come i motori e altri materiali
(
18
)
|, per i quali la società ha rivendicato sostanziali differenze di prezzo tra i propri costi e il valore di riferimento. La società ha sostenuto che, per ottenere valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione dovrebbe utilizzare i dati comunicati da Sinoboom o un metodo alternativo.
(70)
La Commissione ha ritenuto che i dati di Sinoboom fossero soggetti a distorsioni significative accertate per la RPC, come stabilito nella sezione 3.2.1 e nei considerando da 64 a 185 del regolamento provvisorio. Pertanto non è stato possibile utilizzarli nel calcolo del valore normale costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha quindi respinto anche l'argomentazione secondo cui l'esistenza di differenze tra i prezzi soggetti a distorsioni dei fattori produttivi utilizzati dalla società e i prezzi di riferimento ricavati dal GTA dimostrerebbe che i prezzi del GTA sono "non rappresentativi".
(71)
Sinoboom ha sostenuto che i codici SA selezionati dalla Commissione per alcuni fattori produttivi differiscono da quelli comunicati durante la verifica della sua risposta al questionario. La società ha chiesto che fossero usati i codici SA comunicati.
(72)
La Commissione ha rivisto i valori di riferimento per i fattori produttivi di cui al considerando 71 al fine di garantire la coerenza con i codici SA comunicati da Sinoboom. Ha tuttavia osservato che l'uso di codici SA alternativi richiedeva occasionalmente il ricorso a un'unità di misura diversa. La Commissione ha convertito i rispettivi valori di riferimento sulla base della tabella di conversione fornita dalla società. I codici SA utilizzati, unitamente agli adeguamenti, sono stati comunicati a Sinoboom.
(73)
Sinoboom ha sostenuto che, per alcuni fattori produttivi, nella divulgazione provvisoria delle informazioni i prezzi erano espressi in unità di misura diverse da quelle comunicate per i materiali corrispondenti nella risposta al questionario. La società ha sostenuto che un cambiamento nell'unità di misura può creare evidenti distorsioni nella costruzione del valore normale di Sinoboom, in quanto tali valori di riferimento saranno applicati ai tassi di consumo dei materiali calcolati sulla base di unità di misura diverse. Secondo Sinoboom, il risultato era un disallineamento delle informazioni sui costi. La società ha sostenuto che, nel caso di tali fattori produttivi, la Commissione avrebbe dovuto ricorrere a una banca dati alternativa.
(74)
La Commissione ha ritenuto l'affermazione priva di fondamento e ha respinto l'argomentazione secondo cui avrebbe dovuto ricorrere a una banca dati alternativa, in quanto ha garantito l'uso corretto di un'unità di misura equivalente in linea con quella comunicata da Sinoboom basandosi sull'unità secondaria
(
19
)
indicata nel GTA. Ove giustificato dalle specificità di alcuni fattori produttivi, la Commissione ha utilizzato un'unità di misura alternativa e ha convertito di conseguenza il valore di riferimento.
(75)
Sinoboom ha sostenuto che vi erano incoerenze nei prezzi di quattro fattori produttivi tra diversi allegati del documento diffuso prima della divulgazione delle informazioni
(
20
)
. Il prezzo unitario di riferimento indicato negli allegati 4.1 e 2.2 del documento diffuso prima della divulgazione delle informazioni è diverso. Sinoboom ha chiesto alla Commissione di riesaminare la discrepanza e di rettificarla.
(76)
Nella fase definitiva la Commissione ha divulgato un nuovo allegato 4.1 che rettificava l'errore materiale e la conseguente incoerenza tra i prezzi dei fattori produttivi.
(77)
Dingli ha sostenuto che la Commissione aveva utilizzato un valore di riferimento errato per un fattore produttivo che rappresentava una quota significativa dei suoi costi. La società ha suggerito di utilizzare un altro valore di riferimento.
(78)
La Commissione ha esaminato l'argomentazione e l'ha accolta. Ha quindi ricalcolato il valore normale per la società, cosa che ha determinato una riduzione dello stesso.
(79)
Terex ha osservato che, per rettificare un errore materiale commesso dalla Commissione, occorrerebbe modificare i prezzi di due fattori produttivi
(
21
)
. La società ha sostenuto che nella fase provvisoria, a causa di un errore materiale, la Commissione ha indicato in modo scorretto un fattore produttivo e ha utilizzato un valore di riferimento errato per un altro.
(80)
La Commissione ha riconosciuto l'errore materiale e ha accolto l'argomentazione relativa al primo fattore produttivo e rettificato il valore di riferimento di conseguenza. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al prezzo del secondo fattore produttivo, la Commissione l'ha respinta e ha chiarito che il valore di riferimento utilizzato si basava sull'unità secondaria pubblicata nel GTA. La Commissione ha pertanto adeguato il valore normale.
(81)
La CCCME ha nuovamente presentato la sua argomentazione secondo cui non è opportuno raggruppare materiali che rappresentano meno dell'1 % del costo totale di produzione nella categoria dei materiali di consumo, sostenendo che per alcuni produttori inclusi nel campione tali fattori produttivi possono rappresentare fino a un quinto del costo totale di produzione.
(82)
La Commissione ha osservato che la CCCME non ha contestato la sua prassi costante di esprimere i materiali di consumo come percentuale delle materie prime sulla base dei dati sui costi comunicati dai produttori. Poiché le principali voci di costo, come motori, batterie, valvole, pneumatici e imbracature, che rappresentano più dell'80 % del costo totale di produzione, non sono state raggruppate, la metodologia utilizzata è stata considerata appropriata. La Commissione ha inoltre ritenuto che il numero di fattori produttivi fosse eccezionalmente elevato, fino a 200 elementi, e che quindi l'individuazione di valori di riferimento per ciascuno di essi avrebbe aggiunto inutili complessità all'inchiesta e non avrebbe portato a un risultato diverso, tenuto conto delle distorsioni generali applicabili nel mercato della RPC. La Commissione ha osservato che persino uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha raggruppato i fattori produttivi nella sua risposta al questionario. Di conseguenza l'argomentazione di cui sopra è stata respinta.
(83)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che il valore di riferimento per due fattori produttivi
(
22
)
doveva essere rettificato.
(84)
Nel caso del primo valore di riferimento, Dingli ha presentato elementi di prova a dimostrazione del fatto che il fattore produttivo utilizzato nel suo processo di produzione rientrava in un codice doganale diverso da quello utilizzato dalla Commissione. La Commissione ha accettato l'argomentazione e ha modificato il valore di riferimento. Il nuovo valore di riferimento è stato comunicato a Dingli. Nel caso del secondo valore di riferimento, non sono stati tuttavia forniti elementi di prova a sostegno dell'argomentazione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
3.2.3.2. Materie prime
(85)
La CCCME ha chiesto alla Commissione di comunicare a tutte le parti interessate i dati originali del GTA estratti dalla banca dati dei valori di riferimento brasiliani, che mostrano l'abbinamento automatico effettuato dall'algoritmo tra codici doganali di giurisdizioni diverse, utilizzato per calcolare il valore esente da distorsioni delle materie prime.
(86)
La richiesta è stata accolta e la Commissione ha incluso i dati richiesti nella divulgazione delle informazioni alle parti interessate.
(87)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che i dati del GTA comunicati come indicato al considerando 86 non erano sufficienti per esercitare i suoi diritti di difesa. La Commissione ha respinto l'argomentazione, in quanto i dati comunicati consentivano a tutte le parti interessate di vedere quale metodologia e quali valori (di riferimento) sono stati utilizzati.
(88)
Sinoboom ha sostenuto che, per le componenti acquistate sul mercato interno, la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi fob deducendo dal prezzo cif i costi di trasporto, assicurazione ecc., come indicato nel GTA. Sinoboom ha acquistato materie prime e altri fattori produttivi dal mercato interno, con prezzi fob che non comprendono i costi nel nolo marittimo, l'assicurazione e i dazi all'importazione. I prezzi all'importazione del GTA utilizzati dalla Commissione comprendevano i costi del nolo marittimo, i costi di assicurazione e, in alcuni casi, i dazi all'importazione.
(89)
Per la costruzione del valore normale la Commissione ha utilizzato i costi di produzione e le spese di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base
(
23
)
. Tali prezzi, ricavati dal GTA, comprendono il trasporto, l'assicurazione e i dazi e sono stati ritenuti corrispondenti ai costi di produzione nel paese rappresentativo. La Commissione osserva inoltre che il fatto che i produttori esportatori cinesi acquistino da fonti nazionali determinati fattori produttivi per la fabbricazione di MAE non significa che anche i produttori brasiliani acquistino gli stessi fattori produttivi sul mercato interno brasiliano. La Commissione ha respinto l'argomentazione.
3.2.3.3. Lavoro
(90)
Dingli e la CCCME hanno nuovamente presentato la loro argomentazione secondo cui per il calcolo del costo del lavoro dovrebbe essere utilizzata la versione 1.1 della tabella delle statistiche sul lavoro Pesquisa Industrial Anual ("PIA") in Brasile
(
24
)
anziché la tabella 2.2
(
25
)
, in quanto i dati del settore industriale 28.22 riguardanti la fabbricazione di macchine, apparecchiature e attrezzature per il trasporto e il sollevamento di carichi e persone, unitamente ai dati specificamente correlati alle attività di produzione, erano prontamente disponibili in tale versione.
(91)
L'argomentazione è stata respinta nel considerando 223 del regolamento provvisorio, dove si sostiene che la tabella 2.2 dell'indagine PIA fornisce dati su categorie di attività molto più specifiche. Dingli e la CCCME hanno fornito elementi di prova del fatto che tale distinzione era possibile anche utilizzando la tabella 1.1 dell'indagine PIA, pertanto l'argomentazione è stata accettata. La Commissione ha rivisto il calcolo del costo del lavoro utilizzando i dati della tabella PIA 1.1 per il 2022.
(92)
La CCCME ha nuovamente presentato la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe limitare i costi previdenziali ai contributi all'Instituto Nacional do Seguro Social ("INSS") e al Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FGTS"), perché nella nota 17 dei rendiconti finanziari di Madal Palfinger
(
26
)
sono stati presi in considerazione solo i diritti INSS e FGTS ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.
(93)
Al considerando 225 del regolamento provvisorio la Commissione ha respinto in via provvisoria la stessa argomentazione in quanto dall'inchiesta è emerso che in Brasile esistevano altri tipi di contributi previdenziali e che le loro aliquote possono variare. La CCCME non ha presentato ulteriori elementi sostanziali che dimostrino che, contrariamente alla conclusione provvisoria della Commissione al considerando 225 del regolamento provvisorio, non vi erano altri possibili contributi previdenziali in Brasile diversi dai diritti INSS e FGTS. La Commissione ha confermato il rigetto dell'argomentazione.
(94)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito la sua argomentazione secondo cui solo i diritti INSS e FGTS dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi previdenziali. L'argomentazione è già stata trattata al considerando 93.
(95)
Dingli ha sostenuto che per il calcolo del costo del lavoro dovrebbero essere presi in considerazione solo gli oneri sociali versati dal datore di lavoro per il personale addetto alla produzione e che gli oneri sociali versati per il personale non addetto alla produzione dovrebbero essere detratti. L'assegnazione del contributo dovrebbe basarsi sul rapporto tra la retribuzione totale del personale addetto alla produzione e quella del personale non addetto alla produzione.
(96)
La Commissione ha ritenuto che l'argomentazione di Dingli fosse pertinente, in quanto solo i costi relativi alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del valore di riferimento per il costo del lavoro, e ha ricalcolato l'importo degli oneri sociali di conseguenza.
(97)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che, sebbene la Commissione abbia accettato l'argomentazione di cui al considerando 96, ciò non trovava riscontro nel nuovo calcolo dell'importo degli oneri sociali.
(98)
La Commissione ha respinto l'argomentazione perché gli oneri sociali sono stati ricalcolati dopo la pubblicazione delle misure provvisorie. La Commissione ha calcolato il valore dei contributi e lo ha diviso per il numero di dipendenti nella produzione, senza di fatto considerare le persone non coinvolte nella produzione.
(99)
Dingli ha sottolineato che, nel convertire il costo orario del lavoro da real brasiliani ("BRL") a renminbi-yuan ("CNY"), la Commissione non ha applicato il tasso di cambio per il 2021. Nei calcoli provvisori, il tasso di cambio utilizzato per la conversione da BRL a euro ("EUR") si riferisce all'anno 2022; il tasso di cambio utilizzato per la conversione da EUR a CNY si riferisce al periodo dell'inchiesta. Nella fase definitiva, per arrivare al costo orario del lavoro nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha applicato l'indice del costo del lavoro per il 2023 agli ultimi dati disponibili del 2022. Il costo del lavoro risultante è stato quindi convertito in CNY utilizzando i tassi di cambio nel periodo dell'inchiesta.
(100)
La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui avrebbe dovuto applicare il tasso di cambio del 2021, in quanto questo era diventato irrilevante nella fase definitiva dato che erano stati utilizzati i dati del 2022.
(101)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che, adeguando i costi del lavoro brasiliani del 2022 ai dati del 2023 e convertendoli in CNY al tasso di cambio applicabile durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha conteggiato l'inflazione due volte. Dingli ha affermato che i tassi di cambio relativi al periodo dell'inchiesta dovrebbero essere utilizzati senza adeguamento oppure, in caso di adeguamento, si dovrebbero utilizzare i tassi di cambio del 2022.
(102)
La Commissione ha respinto l'argomentazione perché Dingli non è riuscita a dimostrare che la variazione dell'indice del costo del lavoro dal 2022 al 2023 fosse legata esclusivamente all'inflazione. L'indice del costo del lavoro brasiliano non mostra la variazione di valore dei salari, bensì il costo totale dell'impiego della forza lavoro su base oraria che può essere influenzato da fattori diversi dall'inflazione. Inoltre l'adeguamento parallelo dell'indice del 2022 e l'utilizzo del tasso di cambio durante il periodo dell'inchiesta non hanno pertanto comportato un doppio conteggio. Al contrario, gli adeguamenti hanno garantito che il valore di riferimento rispecchiasse il costo del lavoro dovuto durante il periodo dell'inchiesta sulla base delle informazioni disponibili.
(103)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente utilizzato l'indice dei prezzi al consumo per adeguare il costo del lavoro del 2022 a quello del periodo dell'inchiesta. Secondo la CCCME era più appropriato utilizzare l'indice di reddito medio.
(104)
La Commissione ha utilizzato il prezzo medio al consumo nazionale nel periodo dell'inchiesta, ricavato dalle statistiche dell'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(
27
)
(IBGE), per indicizzare il costo del lavoro. La CCCME non ha presentato elementi di prova che dimostrassero perché tale metodo non fosse accurato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(105)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che il metodo di calcolo delle ore di lavoro annuali era errato. La Commissione, invece di moltiplicare la media delle ore settimanali effettivamente lavorate relative alla categoria di attività economica 28, fabbricazione di macchinari e apparecchiature, ottenuta dall'ILOSTAT, per il numero totale di settimane in un anno civile, ha dapprima calcolato le ore di lavoro giornaliere dividendo le ore settimanali per 5 giorni lavorativi a settimana e ha quindi moltiplicato le ore di lavoro giornaliere così calcolate per gli asseriti 220 giorni lavorativi disponibili all'anno.
(106)
La Commissione ha fatto riferimento ai calcoli messi a disposizione delle parti interessate, in cui erano illustrate in dettaglio le modalità di calcolo del valore di riferimento relativo al costo del lavoro. In particolare, la Commissione ha utilizzato il costo totale annuo del lavoro per dipendente per le imprese con più di 30 dipendenti e lo ha adeguato utilizzando la media dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'anno 2022 rispetto alla media del periodo dell'inchiesta. Le statistiche dell'OIL sono state utilizzate per calcolare la media settimanale delle ore lavorate in Brasile nel settore (ISIC livello 2 attività 28) per il 2022. Il costo medio annuo per dipendente legato alla produzione (indicizzato) è stato diviso per la suddetta media delle ore settimanali, giungendo così al valore del costo del lavoro. Su tale base, e in assenza di osservazioni più specifiche, l'argomentazione è stata respinta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha fissato il costo orario del lavoro a 70,60 CNY nel paese rappresentativo.
3.2.3.4. Energia elettrica e gas naturale
(107)
La CCCME e Dingli hanno nuovamente presentato la loro argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe sottrarre l'IVA al 17,5 % dal costo dell'energia elettrica e del gas e hanno fatto riferimento alla recente prassi della Commissione in cui tale argomentazione è stata accolta.
(108)
La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha sottratto l'importo dell'IVA dal costo dell'energia elettrica e del gas naturale, in quanto ha constatato che le società brasiliane avevano diritto a crediti d'imposta per l'ICMS
(
28
)
sull'energia elettrica e sul gas utilizzati per la produzione industriale.
(109)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CMAE ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le aliquote ICMS applicabili per il gas e l'energia elettrica nello Stato di Rio Grande do Sul, dove si trovava Madal Palfinger.
(110)
La Commissione ha stabilito che ciascuna merce, se trasportata in un altro Stato all'interno del Brasile, ha una propria aliquota ICMS in base alla sua origine. Le aliquote ICMS di Rio Grande do Sul per il gas e l'energia elettrica provenienti da una rete nazionale non sono state pertanto considerate pertinenti per questi fattori produttivi. Inoltre gli elementi di prova presentati dalla CMAE a sostegno dell'affermazione secondo cui l'ICMS per l'energia elettrica era pari al 17 % indicavano che nel 2024 tale aliquota non si applicava all'energia elettrica per uso industriale
(
29
)
. La Commissione ha pertanto utilizzato un'aliquota ICMS media per il Brasile nel suo complesso, pari al 17,5 % sia per l'energia elettrica che per il gas, che è stata considerata accurata. L'argomentazione è stata respinta.
(111)
Su tale base, la Commissione ha fissato il prezzo dell'energia elettrica per uso industriale a 0,89 CNY/kWh e il prezzo del gas per uso industriale a 0,452 CNY/kWh nel paese rappresentativo.
3.2.3.5. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(112)
La CCCME ha nuovamente presentato la sua argomentazione secondo cui l'"adeguamento al valore attuale", eliminato per le spese finanziarie di Madal Palfinger non potendo queste essere considerate sostenute nel normale svolgimento delle attività, dovrebbe essere eliminato anche dai redditi finanziari. La CCCME ha ritenuto che tale trattamento asimmetrico sia errato. La Commissione ha accolto tale argomentazione.
(113)
Dingli ha nuovamente presentato la sua argomentazione secondo cui, poiché il prezzo all'esportazione dei produttori cinesi è stato stabilito franco fabbrica, considerando che la Commissione è in possesso di dati prontamente disponibili riguardanti i costi di spedizione, l'assicurazione marittima e le commissioni, tali dati dovrebbero essere rimossi dalle SGAV di Madal Palfinger per garantire che il valore normale costruito sia stabilito in modo corrispondente a livello franco fabbrica. Dingli ha sostenuto che l'obbligo di confrontare i prezzi franco fabbrica sussiste indipendentemente dall'affermazione della Commissione di cui al considerando 245 del regolamento provvisorio, secondo cui essa non disponeva di informazioni sufficienti per individuare le entrate e i costi relativi alla spedizione, all'assicurazione marittima e alle commissioni in modo da consentire di separare i costi relativi alle vendite sul mercato interno da quelli relativi alle vendite all'esportazione.
(114)
A seguito di tale argomentazione, la Commissione ha individuato nella nota 17 dei rendiconti finanziari 2023 di Madal Palfinger valori specifici per i costi di nolo e le commissioni
(
30
)
. Per giungere a un livello franco fabbrica per il valore normale, la Commissione ha sottratto le spese di nolo e per commissioni dalle spese di vendita utilizzate per il calcolo delle SGAV.
(115)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CMAE ha sostenuto che i costi di trasporto e per commissioni non dovrebbero essere dedotti dalle spese di vendita utilizzate per determinare le SGAV nella costruzione del valore normale.
(116)
La Commissione non ha riscontrato che l'argomentazione fosse suffragata da elementi di prova e non ha modificato la conclusione di cui al considerando 113. Le spese di vendita di Madal Palfinger comprendevano un importo a copertura delle spese di nolo e per commissioni che doveva essere dedotto per garantire il confronto tra un prezzo all'esportazione franco fabbrica e un valore normale costruito franco fabbrica. L'argomentazione è stata respinta.
(117)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CMAE ha sostenuto che la Commissione, se avesse deciso di escludere i costi di trasporto dei fattori produttivi, avrebbe dovuto adeguare anche il costo delle merci vendute per il calcolo delle SGAV sottraendo dal costo delle merci e dei servizi venduti, indicato da Madal Palfinger, l'importo dei costi di trasporto per l'acquisto di materie prime e fattori produttivi dei produttori esportatori.
(118)
L'argomentazione è stata respinta perché, come spiegato al considerando 115, la Commissione ha confrontato il valore normale costruito con il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Nella costruzione del valore normale franco fabbrica, poiché questo deve mostrare i costi all'uscita dalla fabbrica, non possono essere prese in considerazione le spese relative al trasporto del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre la CMAE non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che i costi di trasporto si riferissero anche ai fattori produttivi. Di fatto i costi di trasporto della materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono una voce di costo pura che deve essere presa in considerazione nella costruzione del valore normale e che è di norma associata al costo dei fattori produttivi e non indicata separatamente.
(119)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CMAE ha sostenuto che, poiché il bilancio di Madal Palfinger non consentiva di distinguere tra vendite sul mercato interno e vendite all'esportazione, i costi di trasporto e per commissioni non dovrebbero essere dedotti dalle SGAV.
(120)
La Commissione ha respinto l'argomentazione perché il valore normale doveva essere stabilito a livello franco fabbrica, per cui tali spese dovevano essere dedotte per stabilire le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo, indipendentemente dalla destinazione delle merci vendute.
(121)
La CCCME ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare una percentuale calcolata dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e una percentuale delle spese generali di produzione rispetto ai costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori cinesi per estrapolare il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo e delle spese generali. La CCCME ha inoltre sostenuto che la Commissione è incorsa in errore quando ha espresso i costi di trasporto effettivi dei produttori esportatori cinesi per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di ciascuna materia prima e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni della stessa materia prima per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La CCCME ha messo in discussione l'esito dell'applicazione di tale metodo sostenendo che esso porta inevitabilmente a un valore di riferimento distorto, in quanto è espresso sotto forma di percentuale di un costo asseritamente distorto delle materie prime o di costi diretti. La Commissione dovrebbe individuare il valore di riferimento dei materiali di consumo, delle spese generali di produzione e dei costi di trasporto separatamente dalle altre materie prime o accettare il costo effettivo dei produttori esportatori cinesi per i materiali di consumo, le spese generali di produzione e i costi di trasporto.
(122)
La CCCME ha contestato l'argomentazione della Commissione di cui al considerando 237 del regolamento provvisorio, secondo cui l'aggiunta di una percentuale per le spese generali di produzione al costo di produzione esente da distorsioni calcolato sulla base della quota delle spese generali espressa nel costo di produzione dei produttori esportatori che hanno collaborato porta a risultati più precisi rispetto all'assunzione del valore delle spese generali dai rendiconti finanziari di Madal Palfinger. La CCCME ha aggiunto che lo stesso può dirsi per le SGAV e i profitti e che la Commissione dovrebbe calcolare allo stesso modo anche l'importo esente da distorsioni delle SGAV e dei profitti dei produttori esportatori inclusi nel campione, anziché basarsi sui dati finanziari di Madal Palfinger.
(123)
La Commissione ha osservato al considerando 82 che le voci di costo di valore trascurabile, come dichiarate dai produttori esportatori, sono state raggruppate in materiali di consumo. Le spese generali sono state espresse sotto forma di percentuale del valore dichiarato dai produttori esportatori per tutti i costi diretti. I costi di trasporto sono stati espressi come percentuale del costo delle materie prime dichiarato.
(124)
La Commissione ha respinto la proposta di utilizzare i costi dichiarati dai produttori esportatori per i materiali di consumo, le spese generali di produzione e il trasporto in quanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base
(
31
)
, i costi sul mercato interno possono essere utilizzati solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Ciò non è stato accertato nel caso di specie.
(125)
L'argomentazione della CCCME non conteneva alcun valido argomento che dimostrasse per quale motivo la Commissione dovrebbe discostarsi dalla sua prassi consolidata di ottenere i dati finanziari dai produttori individuati nel paese rappresentativo. Dato che i produttori esportatori hanno operato in un contesto economico distorto, non si può ritenere che la percentuale delle loro SGAV e dei loro profitti rispecchi condizioni operative normali. L'argomentazione è stata quindi respinta.
3.3.
Calcolo
3.3.1.
Valore normale
(126)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto allo stadio commerciale franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base
(
32
)
, come descritto ai considerando da 247 a 251 del regolamento provvisorio.
(127)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto ai considerando precedenti, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Madal Palfinger.
(128)
Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 20,37 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,62 %. La Commissione ha ritenuto che tali importi fossero congrui ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per lo stadio commerciale franco fabbrica.
(129)
Al considerando 26 del regolamento provvisorio la Commissione ha deciso in via provvisoria di applicare in parte i dati disponibili alla costruzione del valore normale di JLG, in quanto durante la visita di verifica non era stata in grado di verificare che i dati forniti nella risposta al questionario derivassero dal sistema contabile della società. A seguito di ulteriori spiegazioni fornite da JLG e di un'ulteriore verifica dei suoi conti in loco, la Commissione ha accertato che le informazioni inizialmente fornite nella risposta al questionario di JLG derivavano direttamente dal sistema contabile della società. Alla luce di questo ulteriore esame, la Commissione non ha applicato i dati disponibili.
(130)
Per Sinoboom, come spiegato al considerando 25 del regolamento provvisorio, durante la visita di verifica è emerso un problema relativo alla comunicazione delle parti strutturali autoprodotte e acquistate. La Commissione ha concluso che i dati relativi ai costi presentati da Sinoboom non riflettevano fedelmente i costi effettivamente sostenuti.
(131)
La Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie di cui ai considerando 25 e 27 del regolamento provvisorio sull'applicazione parziale dell'articolo 18 del regolamento di base
(
33
)
a determinati dati che non hanno potuto essere verificati nella risposta al questionario di Sinoboom. Il metodo utilizzato è stato illustrato al considerando 267 del regolamento provvisorio.
3.3.2.
Prezzo all'esportazione
(132)
Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio al considerando 252 del regolamento provvisorio. La Commissione ha fornito dettagli specifici di tale calcolo nella divulgazione delle informazioni relative alla società dopo l'istituzione dei dazi provvisori. Nessuna parte interessata ha sollevato questioni al riguardo. Le risultanze provvisorie di cui al considerando 252 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.
(133)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che, sulla base di una relazione sui prezzi di trasferimento presentata in allegato alla risposta al questionario di Magni Germania
(
34
)
, il livello di profitto comunicato da quest'ultima società rifletteva le operazioni a condizioni di mercato e pertanto il margine di profitto comunicato da Magni Germania doveva essere utilizzato per calcolare il prezzo all'esportazione.
(134)
La Commissione ha respinto l'argomentazione, in quanto la relazione sui prezzi di trasferimento addotta a sostegno riguardava l'anno 2021 e non il periodo dell'inchiesta. Inoltre la relazione si basava su informazioni condivise dalla dirigenza di Magni e non era stata verificata. L'articolo 2, paragrafo 9, richiede inoltre che il prezzo all'esportazione sia costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. In tal caso il prezzo deve essere adeguato nuovamente alla frontiera dell'Unione deducendo il profitto di un importatore indipendente. Nel caso in esame Magni Germania non si qualificava come importatore indipendente.
(135)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che quando Magni Italia rivendeva a Magni Germania si doveva applicare un margine di profitto inferiore al 5 %, in quanto la prima non era coinvolta nello sdoganamento, nel deposito e nel trasporto delle merci. Magni Germania svolgeva essa stessa queste funzioni.
(136)
La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto non sono stati forniti elementi di prova che consentissero una differenziazione del profitto da dedurre in base alle funzioni effettivamente svolte dall'importatore collegato. Su tale base la Commissione ha ritenuto che un profitto del 5 % fosse una stima ragionevole basata sul margine degli importatori indipendenti utilizzato in casi analoghi.
(137)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che, per le rivendite da parte di Magni Italia ad acquirenti indipendenti in cui era l'acquirente a effettuare lo sdoganamento, la Commissione doveva basarsi sul prezzo di vendita tra Magni Italia e l'acquirente per stabilire il prezzo cif.
(138)
In assenza di elementi di prova relativi al valore cif dichiarato dagli acquirenti indipendenti di Magni Italia, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
(139)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dingli ha sostenuto che il valore cif da utilizzare per le operazioni effettuate tramite Magni Germania verso utilizzatori finali dovrebbe basarsi sul valore dichiarato in dogana da Magni Germania. Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione ha accettato l'argomentazione e ha adeguato di conseguenza il prezzo all'esportazione e il margine di dumping.
3.3.3.
Confronto
(140)
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 253 e 263 del regolamento provvisorio. La Commissione ha fornito dettagli specifici di tale calcolo nella divulgazione delle informazioni relative alla società dopo l'istituzione dei dazi provvisori.
(141)
Dingli ha sostenuto che, anziché utilizzare un margine di profitto del 5 %, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il margine di profitto ragionevole per le società che effettuano operazioni simili nel gruppo Dingli. La Commissione ha respinto tale argomentazione adducendo che il margine di profitto suggerito relativo alle operazioni tra parti collegate non poteva essere utilizzato.
(142)
Le risultanze provvisorie di cui al considerando 253 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.
3.3.4.
Adeguamenti
(143)
L'argomentazione secondo cui le varie entità Terex coinvolte nella produzione e nella vendita di MAE operano come un'entità economica unica è stata respinta in via provvisoria al considerando 263 del regolamento provvisorio.
(144)
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Terex ha sostenuto che le sue affiliate coinvolte nelle vendite di MAE all'UE sono sotto controllo comune, che tutta la produzione e le vendite del gruppo Terex per l'UE sono dirette da TGG, una società con sede in Svizzera, e che i rischi finanziari sono a carico di TGG. Terex ha presentato la tesi dell'entità economica unica per l'intero gruppo di società costituito da Terex Changzhou, TGG e da due operatori commerciali collegati con sede nell'UE: Genie France e Terex Italia.
(145)
Terex ha inoltre presentato osservazioni sui motivi esposti nei considerando da 258 a 262 del regolamento provvisorio per respingere in via provvisoria la sua richiesta di status di entità economica unica.
(146)
Nella fase provvisoria la Commissione ha concluso che né Terex Changzhou e TGG né TGG e i due distributori correlati (Genie France e Terex Italia) costituiscono rispettivamente un'entità economica unica, in quanto i loro contratti prevedono il pagamento di un margine di profitto, una clausola che dispone che le parti agiscono in qualità di contraenti indipendenti, una clausola relativa alla scelta della legge e del foro competente in caso di controversia e una clausola che definisce il rapporto tra le parti quali "venditore e acquirente".
(147)
Terex ha sostenuto che l'obbligo e la prassi di Terex Changzhou di rimborsare TGG in caso di prodotti che non soddisfano le specifiche necessarie sono molto limitati, che la risoluzione delle controversie mediante procedimento esterno tra le diverse entità Terex è dovuta all'uso di un modello di contratto standard e che non è mai stato fatto ricorso a tale procedimento, nonostante nei contratti fosse concordato un importo basato sul mercato, che la remunerazione tra TGG e Terex Changzhou è un margine di profitto garantito sotto forma di costo maggiorato, che TGG non vende nell'UE MAE fabbricate da entità indipendenti e che Terex Changzhou non ha alcun rapporto contrattuale diretto con le società di vendita affiliate nell'UE, Terex Italia e Genie France.
(148)
La Commissione ha preso in considerazione le spiegazioni di cui al considerando 146, ma ha ritenuto che queste, anziché dimostrare l'esistenza di un'entità economica unica tra le società del gruppo Terex, sottolineassero che Terex Changzhou, TGG, Genie France e Terex Italia sono società strettamente collegate appartenenti allo stesso gruppo che condividono diversi protocolli interni di gestione e contabilità. Tuttavia ciò non è mai stato contestato dalla Commissione. Questi protocolli condivisi di gestione e contabilità possono benissimo esistere tra società collegate dello stesso gruppo senza che esse costituiscano un'entità economica unica.
(149)
Per quanto riguarda l'affermazione di Terex secondo cui i rimborsi sono rari e il ricorso alla risoluzione delle controversie è inesistente nel rapporto economico tra Terex Changzhou e TGG, la Commissione ha osservato che nonostante tale pratica il quadro contrattuale tra tali entità consente i rimborsi (che, sebbene rari, hanno pur sempre luogo per ammissione della società stessa) e la risoluzione delle controversie e sottolinea che il loro rapporto è diverso da quello tra un produttore e il suo "ufficio vendite". Infatti le clausole pertinenti dimostravano che vi era una mancanza di solidarietà tra le parti.
(150)
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui, anziché i prezzi di mercato menzionati nel contratto tra le entità, la realtà economica durante il periodo dell'inchiesta dimostrava che Terex Changzhou riceveva da TGG una commissione di produzione per i costi e un margine di profitto per i suoi prodotti, la Commissione ha ritenuto che un profitto garantito e il conseguente trasferimento finanziario interno tra le diverse entità coinvolte nelle vendite possano essere una caratteristica di un partenariato che non presuppone necessariamente un'entità economica unica. Inoltre l'esistenza di prezzi regolarmente rinegoziati nel contratto tra le entità, come descritto al considerando 146, non è invalidata dalla precedente prassi in materia di costo maggiorato tra di esse.
(151)
La Commissione ha verificato e accettato l'argomentazione secondo cui TGG non vende nell'UE MAE fabbricate da entità indipendenti, ma ha osservato che, oltre a quelle prodotte da Terex Changzhou in Cina, TGG vende anche MAE prodotte da società collegate in Messico, Italia, Stati Uniti e India. Per la Commissione si tratta di un'indicazione di un partenariato molto stretto tra le diverse società collegate del gruppo piuttosto che di un rapporto in cui TGG, Genie France e Terex Italia sono gli "uffici vendite" esclusivi di Terex Changzhou.
(152)
L'affermazione secondo cui è TGG e non Terex Changzhou ad avere un rapporto contrattuale diretto con le società di vendita affiliate nell'UE Terex Italia e Genie France, era poco chiara e priva di fondamento. Da un lato, Terex ha sostenuto che tutte queste entità costituiscono un'entità economica unica, dall'altro suggerisce che il rapporto contrattuale esistente tra TGG e Terex Italia e Genie France non abbia alcuna incidenza sulla determinazione dello status di entità economica unica tra di esse.
(153)
Alla luce dei considerando da 147 a 151, l'argomentazione secondo cui le varie entità Terex coinvolte nella produzione e nella vendita di MAE operano come un'entità economica unica è stata respinta.
(154)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Terex ha sostenuto che la Commissione deve guardare oltre le formalità che rendono giuridicamente distinte le entità collegate e considerare la "realtà economica" della relazione nel valutare una richiesta di riconoscimento come entità economica unica.
(155)
La Commissione ha respinto l'argomentazione. La Commissione ha analizzato le disposizioni contrattuali tra le entità e ha concluso per l'assenza di solidarietà economica tra di esse. Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito al rapporto contrattuale tra le entità. Inoltre non è stata addotta alcuna prova del fatto che tale rapporto, quale descritto nell'accordo contrattuale, fosse inesatto. La Commissione ha dunque concluso che i contratti pertinenti contenevano disposizioni che erano incompatibili con l'argomentazione secondo cui la realtà economica del rapporto fra l'operatore commerciale collegato e il produttore rifletteva il rapporto tra un produttore e un ufficio vendite interno.
(156)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Terex ha ribadito le proprie argomentazioni in merito alle clausole di garanzia e risoluzione delle controversie nei contratti tra i membri del gruppo, alla remunerazione tra le entità Terex e alle vendite da parte di TGG di MAE prodotte da produttori Terex diversi da Terex Changzhou. Ha inoltre chiarito le sue precedenti osservazioni sul rapporto tra Terex Changzhou e, rispettivamente, Genie France e Terex Italia. Per ciascun punto ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi sulla realtà economica e non sui dettagli dei contratti per valutare l'impatto di tali dettagli sulla tesi dell'entità economica unica.
(157)
Le argomentazioni specifiche sono già state trattate ai considerando da 148 a 151. La realtà del rapporto tra le diverse entità era caratterizzata dalle disposizioni contrattuali applicabili tra loro. Inoltre non è stata addotta alcuna prova del fatto che tale rapporto, quale descritto nell'accordo contrattuale, fosse inesatto. Su tale base la Commissione ha respinto l'argomentazione.
(158)
Un'altra richiesta di considerare diverse società come un'entità economica unica è stata presentata da JLG. La società ha affermato che JLG Industries, Inc., JLG EMEA, JLG Tianjin e le affiliate con funzione di ufficio vendite e servizi nell'UE
(
35
)
coinvolte nelle vendite all'UE operano come un'entità economica unica, in quanto le affiliate JLG coinvolte nelle vendite di MAE all'UE sono sotto controllo comune, tutta la produzione e le vendite del gruppo JLG sono dirette da JLG Industries, Inc. dalla sua sede centrale negli Stati Uniti e i rischi finanziari sono a carico di JLG Industries, Inc.
(159)
JLG Tianjin produce MAE vendute a JLG Industries (con sede negli Stati Uniti). In caso di vendite nell'UE, JLG Industries rivende tali MAE a JLG EMEA nei Paesi Bassi. Quest'ultima vende ad acquirenti finali indipendenti o agli operatori commerciali collegati: JLG Deutschland GmbH, JLG France, JLG Sverige AB, JLG Industries (Italia) e Plataformas Elevadoras (JLG Spagna). La società ha affermato che tutte le entità coinvolte nella produzione e nella vendita di MAE costituiscono un'entità economica unica.
(160)
La Commissione ha ritenuto che l'accordo di distribuzione tra JLG EMEA e JLG Industries contenga disposizioni che indicano l'assenza di un'entità economica unica tra di esse, ad esempio i loro contratti prevedono clausole compromissorie e le parti del contratto hanno il diritto di esperire tutti i mezzi di ricorso disponibili, compresi tutti i mezzi di ricorso giuridici. JLG EMEA è autorizzata a svolgere tutte le sue funzioni di distributore per la vendita di MAE nell'ambito del contratto in modo indipendente ed esercitando la propria discrezionalità e garantirà che i suoi acquirenti siano consapevoli del fatto che essa opera e vende a proprio nome. La designazione di JLG EMEA come distributore è non esclusiva, e nulla di quanto contenuto nel contratto impedisce a JLG Industries di designare altri distributori per il mercato dell'Unione. JLG EMEA può fornire a terzi servizi non in concorrenza per proprio conto o per conto di terzi.
(161)
Inoltre la Commissione ha ritenuto che l'accordo di distribuzione standard tra JLG EMEA e gli uffici vendite e servizi contenga disposizioni che indicano l'assenza di solidarietà e quindi di un'entità economica unica. A titolo di esempio: una clausola compromissoria secondo la quale l'arbitrato deve essere effettuato conformemente al regolamento dell'Istituto di arbitrato dei Paesi Bassi, un listino prezzi raccomandato da JLG EMEA ad uso dei distributori, che sono però liberi di applicare prezzi diversi, o ancora una percentuale fissa di compensazione cui i distributori hanno diritto per ogni vendita, indipendentemente dal prezzo finale.
(162)
La Commissione ha ritenuto che la spiegazione relativa al controllo comune, alla direzione delle vendite e al rischio finanziario sopportato da JLG Industries, Inc. dimostri l'esistenza di uno stretto partenariato economico tra le entità interessate, senza che queste ultime costituiscano necessariamente un'entità economica unica. Il tipo di comando e controllo descritto da JLG può esistere tra società collegate appartenenti allo stesso gruppo aventi responsabilità predefinite come operatore commerciale, produttore e distributore.
(163)
JLG ha sostenuto che le confutazioni delle argomentazioni di cui ai considerando da 258 a 262 del regolamento provvisorio, che respingono la tesi dell'entità economica unica di Terex, non erano applicabili a JLG.
(164)
La Commissione non ha esaminato in dettaglio l'affermazione secondo cui i motivi del rigetto dell'argomentazione di Terex relativa all'entità economica unica non sarebbero applicabili a JLG. Le argomentazioni alla base del rigetto dell'argomentazione di JLG sono a sé stanti e specifiche per la società, come descritto dettagliatamente nei considerando 159, 160 e 161.
(165)
Alla luce dei considerando 159, 160 e 161, l'argomentazione secondo cui le varie entità JLG coinvolte nella produzione e nella vendita di MAE operano come un'entità economica unica è stata respinta.
(166)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, JLG ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il gruppo JLG operava come entità economica unica. JLG ha insistito sulla "realtà economica" all'interno del funzionamento del gruppo e ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe considerare le disposizioni contrattuali tra le diverse entità del gruppo.
(167)
La Commissione ha respinto l'argomentazione. Le disposizioni contrattuali sono state liberamente concordate dalle parti. JLG non ha fornito alcuna giustificazione per non applicarle. La Commissione ha analizzato tali disposizioni contrattuali tra le entità e ha concluso a favore dell'assenza di solidarietà economica tra di esse. Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito al rapporto contrattuale tra le entità. Inoltre non è stata addotta alcuna prova del fatto che tale rapporto, quale descritto nell'accordo contrattuale, fosse inesatto. La Commissione ha dunque concluso che i contratti pertinenti contenevano disposizioni incompatibili con l'argomentazione secondo cui la realtà economica del rapporto fra l'operatore commerciale collegato e il produttore rifletteva il rapporto tra un produttore e un ufficio vendite interno.
3.3.5.
Margini di dumping
(168)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
49,3 %
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd
66,7 %
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd
48,7 %
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd
20,6 %
Altre società che hanno collaborato
48,1 %
Tutte le altre società
66,7 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Argomentazione relativa a un'analisi distinta del pregiudizio e del nesso di causalità per le MAE con motori elettrici o ibridi e convenzionali
(169)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCME ha ribadito che i fattori pregiudizio e nesso di causalità nell'inchiesta avrebbero dovuto essere valutati separatamente per le MAE con motori elettrici o ibridi e convenzionali come sottogruppi o segmenti di sottomercato, sostenendo che tali MAE non erano intercambiabili a causa delle loro differenze sostanziali nelle caratteristiche del prodotto, nell'uso finale e nella percezione del mercato. Ha inoltre sostenuto che la Commissione, non avendo effettuato una tale valutazione distinta, non ha garantito un esame obiettivo degli elementi di pregiudizio, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La CCCME ha ribadito l'argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni senza aggiungere alcun nuovo elemento a sostegno.
(170)
Come illustrato in dettaglio nella sezione 2.4.1, la Commissione ha concluso che entrambe le categorie (MAE convenzionali e MAE elettriche o ibride) condividevano le stesse caratteristiche essenziali e che era pertanto giustificato che facessero entrambe parte della definizione del prodotto e fossero valutate come uno stesso segmento di mercato. Le differenze tra le due categorie non erano tali da giustificare un'analisi distinta del pregiudizio e del nesso di causalità, in quanto i prodotti erano in concorrenza. Come spiegato nella sezione 2.4.1, in futuro sempre più MAE con motore convenzionale potrebbero essere progressivamente sostituite da MAE elettriche o ibride e utilizzate in misura maggiore all'esterno. Pertanto l'ambito d'impiego di queste due categorie di MAE era in evoluzione, il che costituiva un ulteriore argomento contro una valutazione distinta. La Commissione ha pertanto concluso che non era giustificato effettuare una valutazione distinta dei fattori pregiudizio e nesso di causalità per le due categorie di MAE.
4.2.
Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(171)
In assenza di osservazioni riguardo alla definizione dell'industria dell'Unione, i considerando 273 a 275 del regolamento provvisorio sono stati confermati.
4.3.
Consumo dell'Unione
(172)
In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, i considerando da 276 a 278 del regolamento provvisorio sono stati confermati.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(173)
In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, i considerando da 279 a 281 del regolamento provvisorio sono stati confermati.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi
(174)
Nei considerando da 286 a 288 del regolamento provvisorio, la Commissione ha illustrato in dettaglio il metodo per determinare l'undercutting dei prezzi e ha concluso che i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e ne provocavano la contrazione.
(175)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, JLG ha sostenuto che, per quanto riguarda JLG EMEA, il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il valore cif non consentiva un confronto equo tra i prezzi di vendita di JLG nell'UE e i prezzi dell'industria dell'UE. Poiché tutte le attività di vendita collegate all'UE erano solo organizzate da JLG EMEA, la Commissione non dovrebbe dedurre i profitti e le SGAV di quest'ultima nel calcolo del prezzo all'esportazione. JLG ha inoltre sostenuto che il prezzo di trasferimento applicato da JLG Tianjin copriva solo i costi di produzione, le spese generali degli impianti e un margine di profitto del 7 % (basato sui costi) e non corrispondeva al prezzo indicativo dell'industria dell'UE stabilito sulla base del profitto di riferimento e delle SGAV effettive, espressi come percentuale dei prezzi di vendita.
(176)
La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto, per stabilire un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere costruito utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per effettuare tale ricostruzione, le norme sulla costruzione del prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono pertinenti e sono applicate per analogia. L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base impone all'autorità incaricata dell'inchiesta di stabilire un prezzo all'esportazione attendibile alla frontiera dell'Unione adeguando tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché i profitti. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.
(177)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Terex ha sostenuto che, per quanto riguarda TGG, la Commissione non dovrebbe dedurre i profitti e le SGAV nella costruzione del prezzo all'esportazione al fine di consentire un confronto equo tra il prezzo di vendita di Terex nell'UE e il prezzo dell'industria dell'UE. Il prezzo di trasferimento tra Terex Changzhou e TGG copriva solo i costi di produzione, le spese generali degli impianti e un profitto. Tale prezzo non corrispondeva al prezzo indicativo dell'industria dell'UE stabilito sulla base del profitto di riferimento e delle SGAV effettive, espresse come percentuale dei prezzi di vendita.
(178)
La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto, per stabilire un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere costruito utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per effettuare tale ricostruzione, le norme sulla costruzione del prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono pertinenti e sono applicate per analogia. L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base impone all'autorità incaricata dell'inchiesta di stabilire un prezzo all'esportazione attendibile alla frontiera dell'Unione adeguando tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché i profitti. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.
4.4.2.1. Stadio commerciale
(179)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante, la CCCME, Sinoboom e Dingli hanno affermato che dalla divulgazione provvisoria delle informazioni non era chiaro se, nel calcolare l'undercutting (e l'underselling) dei prezzi, la Commissione avesse adeguato il prezzo dei produttori dell'Unione quando questi vendevano tramite entità collegate, come aveva fatto per il prezzo dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
(180)
La Commissione ha chiarito che sono stati effettuati gli stessi adeguamenti sia per i produttori esportatori della Cina che per i produttori dell'Unione e che pertanto ha confrontato i prezzi allo stesso stadio commerciale.
4.4.2.2. Adeguamento dei dazi doganali
(181)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto adeguare sistematicamente il prezzo all'esportazione applicando il 4,5 % del dazio doganale in quanto le importazioni con il codice TARIC 8428 90 90 20 non erano affatto soggette a dazi. Ha affermato che l'adeguamento dovrebbe essere effettuato solo per le esportazioni soggette a dazi sulla base dei dati presentati dai produttori esportatori che hanno collaborato e, nel caso in cui le informazioni non fossero state comunicate, sulla base dei dati successivi all'apertura dell'inchiesta, individuando la percentuale di importazioni soggette a dazi rispetto alle importazioni per le quali i dazi erano pari a zero. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha ridotto di conseguenza il prezzo all'esportazione.
(182)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi sui dati effettivi sulle esportazioni di ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione piuttosto che sui dati relativi alle importazioni nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. La Commissione ha chiarito che l'adeguamento era basato sui dati effettivi dei produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta, che hanno consentito di stabilire se le vendite all'esportazione fossero soggette o meno al dazio doganale.
4.4.2.3. Comparabilità dei prodotti
(183)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sinoboom e il denunciante hanno presentato osservazioni sulla classificazione e sulla comparabilità dei prodotti.
(184)
Sinoboom ha fatto riferimento alla divulgazione provvisoria delle informazioni e al fatto che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, la Commissione ha accorpato numeri di controllo del prodotto ("NCP"), il che ha avuto come conseguenza che la Commissione ha confrontato sollevatori a braccio con altezze di lavoro significativamente diverse, il che avrebbe portato a una sovrastima del margine di pregiudizio.
(185)
La Commissione ha accolto tale argomentazione, ha effettuato il confronto secondo il metodo NCP per NCP e ha adeguato i calcoli di conseguenza. Pertanto il margine di pregiudizio è diminuito.
(186)
Sinoboom ha inoltre sottolineato che il suo margine di dumping provvisorio era superiore ai margini di altri produttori esportatori. Secondo Sinoboom tale differenza poteva essere causata dal metodo adottato dalla Commissione per il confronto dei prezzi e l'analisi del margine di pregiudizio. Sinoboom ha fatto riferimento alla divulgazione della classificazione NCP e ha sostenuto che le parti interessate non hanno avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni sul confronto degli NCP presentato dalle parti solo un giorno prima del termine per la presentazione di osservazioni sulle misure provvisorie. Ha ritenuto che vi fossero irregolarità nella classificazione NCP da parte dei produttori dell'Unione e ha indicato i tipi di prodotto che erano stati possibilmente classificati in modo errato o per i quali non ha potuto verificare la classificazione corretta sulla base della descrizione dei tipi di prodotto.
(187)
In reazione alle osservazioni della CCCME, il denunciante ha invece ritenuto che le argomentazioni fossero infondate in quanto i prodotti erano correttamente classificati o non erano stati fabbricati o utilizzati per il confronto.
(188)
La Commissione ha verificato le presunte classificazioni errate e ha constatato che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione aveva effettivamente segnalato due tipi di MAE con un NCP errato. La Commissione ha rettificato di conseguenza la classificazione NCP.
(189)
Sinoboom ha inoltre sostenuto che alcuni tipi di prodotto avrebbero potuto essere venduti dai produttori dell'Unione in volumi non rappresentativi, il che avrebbe potuto determinare prezzi artificialmente elevati per tali prodotti. Se così fosse, la Commissione dovrebbe riclassificare le vendite in questione e includerle negli NCP distinti più vicini per i quali i produttori dell'Unione avevano vendite rappresentative nel periodo dell'inchiesta.
(190)
La Commissione ha verificato e confermato che i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'Unione e confrontati con gli stessi tipi di prodotto venduti da Sinoboom non si riferivano a quantitativi non rappresentativi. Non vi era quindi alcuna necessità di riclassificare gli NCP.
(191)
Il denunciante ha ritenuto che vi fosse un evidente errore di classificazione di alcuni tipi di prodotto dichiarati da JLG per quanto riguarda l'uso industriale o su terreno accidentato di determinati bracci e l'altezza di lavoro di alcune piattaforme a colonna verticale.
(192)
Durante il processo di verifica delle società collegate nella fase definitiva, le società hanno accettato la riclassificazione di tali prodotti negli NCP corretti.
4.4.2.4. Conclusioni sui prezzi delle importazioni e sulla contrazione dei prezzi
(193)
Dopo le rettifiche apportate ai calcoli del margine di undercutting (e di underselling), come spiegato sopra e nella sezione 3.3.2, la Commissione ha stabilito una media ponderata del margine di undercutting dell'11,9 %.
(194)
Oltre all'undercutting dei prezzi, anche i margini di underselling per produttore esportatore incluso nel campione sono rimasti significativi. Su tale base la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 288, secondo cui le importazioni cinesi hanno provocato una forte contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione, che durante il periodo dell'inchiesta ha dovuto vendere a prezzi inferiori ai costi.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
(195)
Nel regolamento provvisorio (sezione 4.5) la Commissione ha illustrato in dettaglio gli indicatori macroeconomici e microeconomici dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Al considerando 320 del regolamento provvisorio, ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
(196)
La Commissione non ha ricevuto osservazioni sul livello degli indicatori macroeconomici e microeconomici. In assenza di osservazioni in merito al livello di tali indicatori, i considerando da 289 a 316 del regolamento provvisorio sono confermati.
4.5.1.
Conclusioni relative al pregiudizio
(197)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCME, il governo della RPC e il denunciante hanno presentato osservazioni sulle conclusioni della Commissione per quanto riguarda la valutazione degli indicatori di pregiudizio e del pregiudizio.
(198)
La CCCME ha ritenuto che gli indicatori di pregiudizio mostrassero che l'industria dell'Unione di MAE stava crescendo e che non vi fossero prove positive di un pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Ha fatto riferimento alla crescita della produzione del 100 % e all'aumento dell'utilizzo degli impianti dell'88 % e dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione del 62 %. Ha inoltre sostenuto che l'aumento dei prezzi del 16 % era superiore all'aumento dei costi, pari al 14 %. Ha altresì affermato che l'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata del 40 %, la produttività del 43 % e che le scorte finali della produzione sono diminuite del 35 %. La CCCME ha ribadito argomentazioni analoghe in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e ha sostenuto che i dati sugli indicatori di pregiudizio comunicati alle parti interessate non fornivano un quadro convincente di un pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia non ha fornito nuovi elementi a sostegno dell'argomentazione.
(199)
La CCCME ha anche fatto riferimento alle relazioni finanziarie di Manitou, che indicavano un notevole aumento dei profitti e delle vendite nell'Europa settentrionale e meridionale
(
36
)
, e a due articoli che menzionavano l'aumento delle vendite di Haulotte
(
37
)
. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha aggiunto che i rendiconti finanziari di Manitou facevano riferimento a una
divisione prodotti
che includeva le MAE e che, secondo quanto riportato,
beneficiava pienamente dell'effetto degli aumenti dei prezzi, che hanno contribuito per il 13 % alla crescita delle vendite nel 2023
. Ha inoltre sostenuto che i rendiconti menzionavano anche che
tutti i mercati e i settori di attività erano estremamente forti
(
38
)
.
(200)
Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento all'aumento della capacità produttiva, del volume di produzione, del volume delle vendite, del numero di dipendenti, dei prezzi di vendita e di altri indicatori dei produttori dell'Unione. Ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione le cause reali del calo della redditività dell'industria dell'Unione.
(201)
Il denunciante, d'altro canto, ha ritenuto normale che anche un'industria che aveva subito un pregiudizio registrasse un certo aumento della produzione e del volume delle vendite, in quanto una stagnazione o un calo nel contesto di un consumo in aumento del 122 % avrebbe reso improbabile la sopravvivenza dell'industria. Di conseguenza ha sostenuto che occorreva prendere in considerazione l'importante boom del mercato.
(202)
Il denunciante ha inoltre sottolineato che dal 2020 al periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cina sono aumentate di oltre il 226 %, aumentando quindi più del consumo, e che la quota di mercato è aumentata del 47 %, il che dimostrerebbe l'arrivo rapido e aggressivo delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione. Pertanto, nonostante l'aumento della produzione dell'industria dell'Unione tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, la sua situazione è rimasta pregiudizievole. Il denunciante ha inoltre sostenuto che ciò era dovuto al fatto che il 2020 era stato influenzato dalla situazione pandemica e che la produzione in tale anno era stata bassa. Il successivo aumento della produzione è rimasto ben al di sotto dell'aumento del consumo, il che significa che l'industria dell'Unione non è stata in grado di produrre e vendere in linea con la domanda del mercato. Il denunciante ha inoltre sottolineato che l'occupazione è cresciuta meno della produzione, a causa della necessità di ridurre i costi.
(203)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che i rendiconti finanziari citati dalla CCCME riguardavano l'intera attività di Manitou, mentre il prodotto in esame rappresentava solo l'11,6 % delle sue attività nel 2023. Ha altresì affermato che, nell'articolo che menzionava l'aumento delle vendite di Haulotte, era anche indicato che Haulotte non poteva pagare i suoi debiti, che non era in grado di fissare i prezzi a un livello di pareggio e che i produttori cinesi erano la causa dei problemi finanziari e di vendita di Haulotte.
(204)
L'industria dell'Unione ha inoltre sottolineato che il 2022 è stato un anno drammatico senza precedenti per il pregiudizio subito dall'Unione e che il lieve miglioramento registrato nel 2023 non ha dimostrato che non vi fosse più alcun pregiudizio.
(205)
La Commissione ha esaminato le argomentazioni delle diverse parti. Essa ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CCCME e dal governo della RPC, il fatto che alcuni indicatori quali la produzione, l'utilizzo degli impianti, i volumi delle vendite, il prezzo e l'occupazione dell'industria dell'Unione abbiano mostrato, durante il periodo in esame, una tendenza positiva non potesse essere interpretato isolatamente come segno di un'industria in crescita e in buono stato. La Commissione ha fatto riferimento al considerando 318 del regolamento provvisorio, in cui ha spiegato che tutti gli indicatori dell'industria dell'Unione sono stati influenzati, come quelli di molti altri settori, dalla situazione pandemica nel 2020. La produzione, l'utilizzo degli impianti, le vendite e l'occupazione dell'industria dell'Unione hanno quindi registrato un aumento perché nell'anno di riferimento 2020 si erano attestati a un livello eccezionalmente basso.
(206)
Per illustrare quanto precede, prima della pandemia, nel 2019, il volume di produzione e la capacità produttiva dell'industria dell'Unione erano superiori a quelli del 2020 e a un livello analogo a quello del periodo dell'inchiesta. Nel 2019 la produzione dell'industria dell'Unione era pari a 34 669 unità rispetto a 35 402 unità nel periodo dell'inchiesta e nello stesso anno le vendite dell'industria dell'Unione erano pari a 27 765 unità rispetto a 23 794 unità nel periodo dell'inchiesta. Il valore delle vendite ha quindi subito un calo del 14 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Analogamente, tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta l'occupazione è diminuita del 7 %.
(207)
La Commissione ha pertanto ritenuto che il fatto che alcuni indicatori tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta abbiano mostrato un aumento non fosse segno di una sana crescita dell'industria, quanto piuttosto di un ritorno ai livelli pre-COVID, in particolare in un mercato in cui il consumo, tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, è aumentato del 122 %, passando da 28 481 unità nel 2020 a 63 086 unità nel periodo dell'inchiesta. In condizioni di mercato normali, le vendite dell'industria dell'Unione aumenterebbero in linea con la crescita del consumo. Tuttavia ciò non è avvenuto, visto che tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta le vendite sono aumentate solo del 62 % rispetto a un aumento del consumo del 122 %. Il livello di occupazione, pur essendo aumentato del 40 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, è stato inferiore del 60 % rispetto all'aumento della produzione, che nello stesso periodo è cresciuta del 100 %.
(208)
La Commissione ha inoltre ricordato che tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha subito notevoli perdite. Anche se le perdite sono diminuite tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta, l'industria ha continuato a trovarsi in una situazione di perdita, mentre in condizioni di mercato normali, con un mercato delle MAE in espansione, avrebbe dovuto tornare a una situazione redditizia.
(209)
La Commissione ha inoltre ritenuto che i rendiconti finanziari del gruppo Manitou trattassero tutte le attività del gruppo, di cui le MAE rappresentavano solo una piccola parte, e non riguardassero specificamente le vendite di MAE. Essa ha valutato e verificato tutti i dati relativi al periodo dell'inchiesta riguardanti specificamente le MAE per ciascun produttore dell'Unione incluso nel campione. Pertanto questo tipo di dichiarazioni nei rendiconti finanziari di Manitou non era pertinente per la valutazione degli indicatori economici verificati e valutati in relazione al prodotto in esame e specificamente al periodo dell'inchiesta (che non coincideva con l'esercizio finanziario della società). Non era pertanto possibile trarre conclusioni da tali rendiconti per quanto riguarda il prodotto in esame. Lo stesso vale per le informazioni comunicate sul gruppo Haulotte. La Commissione ha basato le proprie risultanze sui dati verificati forniti da entrambe le società, che riflettono la situazione economica solo in relazione alla produzione e alle vendite di MAE nel periodo in esame.
(210)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha inoltre sostenuto che il riferimento della Commissione agli indicatori nel 2019 riguardava solo gli indicatori macroeconomici e non i dati microeconomici e che pertanto vi era una chiara incoerenza nel periodo di tempo della valutazione del pregiudizio. Pertanto, a suo parere, non si poteva escludere che l'analisi degli indicatori di pregiudizio relativi a un periodo in esame incoerente portasse a un quadro di pregiudizio distorto. La CCCME ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il periodo vicino al periodo dell'inchiesta perché tale valutazione indicherebbe con la massima precisione se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta, nonché perché il dumping, l'undercutting e l'underselling sono stati stabiliti solo per il periodo dell'inchiesta.
(211)
Tuttavia il fatto che la Commissione abbia fatto riferimento alla situazione dell'industria dell'Unione nel 2019 non costituiva un'estensione del periodo in esame, né implicava che sia stato utilizzato un periodo diverso per la valutazione degli indicatori microeconomici e macroeconomici. Il riferimento alla situazione nel 2019 è stato aggiunto a sostegno delle conclusioni sulla situazione nel periodo dell'inchiesta e nel periodo in esame, in particolare in considerazione del fatto che l'anno 2020 preso come riferimento per l'analisi era stato influenzato dalla situazione pandemica. Il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, sulla base dei quali sono state tratte le conclusioni, sono rimasti invariati (cfr. sezione 1.7). La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(212)
In considerazione delle notevoli perdite subite dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame, della considerevole perdita di quota di mercato (circa 14 punti percentuali) e del deterioramento di altri indicatori finanziari quali il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito (cfr. considerando 313 del regolamento provvisorio), non si poteva ritenere che l'industria dell'Unione delle MAE fosse un'industria sana.
(213)
La Commissione ha pertanto confermato la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(214)
Al considerando 323 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Cina.
(215)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCME, il governo della RPC e il denunciante hanno presentato osservazioni in merito a tale conclusione.
(216)
La CCCME ha sostenuto che se il 2020, anno che ha risentito della situazione pandemica, non fosse preso in considerazione, la quota di mercato delle importazioni cinesi rimarrebbe piuttosto stabile, con un lieve aumento di 3 punti percentuali, mentre il livello dei prezzi aumenterebbe di quasi il 50 %. Essa ha affermato che nello stesso periodo gli indicatori dell'industria dell'Unione sono aumentati. Escludendo il 2020 come anno anomalo colpito dalla pandemia, la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel restante periodo in esame rimarrebbe piuttosto stabile, con un lieve calo di 2 punti percentuali. Allo stesso tempo, la quota di mercato delle importazioni cinesi rimarrebbe stabile e il relativo prezzo aumenterebbe di quasi il 50 %.
(217)
La Commissione ha innanzitutto osservato che, in effetti, l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 2021 al periodo dell'inchiesta è stato solo di 3 punti percentuali. Tuttavia, tenuto conto del notevole aumento del consumo nello stesso periodo, in termini assoluti, l'aumento di 3 punti percentuali della quota di mercato rappresentava un aumento delle importazioni sostanziale, del 104 %, da 23 124 unità importate nel 2021 a 33 946 unità importate nel periodo dell'inchiesta. Inoltre il fatto che, in termini di quota di mercato delle importazioni cinesi, l'aumento principale si sia verificato all'inizio e non alla fine del periodo in esame non ha attenuato il nesso di causalità, ma ha piuttosto spiegato il motivo per cui l'industria dell'Unione ha registrato perdite durante l'intero periodo in esame.
(218)
Inoltre, rispetto all'anno precedente la pandemia, nel 2019 il volume delle importazioni dalla Cina era di circa 8 800 unità. Pertanto tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 285 %, da 8 800 unità nel 2019 a 33 946 unità nel periodo dell'inchiesta, registrando un aumento molto significativo. Pur essendo effettivamente aumentati, i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti ben al di sotto dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.
(219)
Per quanto riguarda la redditività, la CCCME ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha registrato profitti negativi dall'inizio del periodo in esame. Essa ha ritenuto che l'affermazione secondo cui la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione era già influenzata dall'aumento delle importazioni cinesi iniziato nel 2018 non fosse suffragata da alcun elemento di prova e che fosse pertanto priva di fondamento.
(220)
Come indicato al considerando 281 del regolamento provvisorio, all'inizio del periodo in esame nel 2020 le importazioni dalla Cina erano già significative e ammontavano a oltre 10 000 unità. Anche i dati forniti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione indicavano un volume simile di importazioni nel 2019. Ciò dimostrava chiaramente che l'industria dell'Unione risentiva delle importazioni a basso prezzo già dal 2018.
(221)
La CCCME ha inoltre ritenuto che l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione sia stato volatile durante tutto il periodo in esame, in quanto nel 2021 è salito notevolmente fino al 35-40 % ed è poi sceso a livelli negativi nel 2022, prima di registrare un lieve miglioramento nel periodo dell'inchiesta. Essa ha sottolineato che il notevole aumento dell'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione ha avuto luogo nell'anno in cui anche le importazioni cinesi sono aumentate in misura significativa, mentre il calo dell'utile sul capitale investito si è verificato nell'anno fino al periodo dell'inchiesta, quando la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta piuttosto stabile. La CCCME ha pertanto sostenuto che non si poteva concludere che tale scarso rendimento sia stato causato dall'aumento delle importazioni dalla Cina.
(222)
La Commissione ha ritenuto che il fatto che tra il 2020 e il 2021 vi sia stato un aumento dell'utile sul capitale investito, avvenuto nello stesso anno dell'aumento sostanziale delle importazioni cinesi, non incidesse sulla conclusione della Commissione secondo cui le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione, in quanto l'impatto delle importazioni cinesi non si rifletterebbe necessariamente sull'utile sul capitale investito dello stesso anno e dovrebbe essere considerato su un orizzonte temporale più lungo. La Commissione ha concluso che tale andamento era una conseguenza delle importazioni cinesi negli anni precedenti e del fatto che l'industria dell'Unione non era stata redditizia nello stesso periodo. Nel complesso l'utile sul capitale investito è diminuito di oltre il 400 % nel periodo in esame. Inoltre, come indicato al considerando 313 del regolamento provvisorio, dal 2020 il livello degli investimenti dei produttori dell'Unione ha subito un calo significativo, del 64 %.
(223)
Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che durante il periodo dell'inchiesta la redditività dell'industria dell'Unione è notevolmente migliorata rispetto al 2022, registrando una ripresa di circa 10 punti percentuali. Esso ha sostenuto che ciò dimostrava che i prezzi cinesi delle importazioni non erano la causa del calo della redditività dell'industria dell'Unione.
(224)
La Commissione ha ribadito che il fatto che tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta le perdite siano diminuite passando da [(-15 %) - (-10 %)] a [(-5 %) - (0 %)] non poteva essere considerato un segno di ripresa. Secondo i dati dell'industria dell'Unione, il calo della redditività dell'industria dell'Unione nel 2022 era dovuto all'aumento del 25-30 % dei costi delle materie prime e al fatto che le società non hanno potuto aumentare i prezzi degli ordini già negoziati. Pertanto le perdite nel 2022 sono state eccezionalmente elevate. Tuttavia, come indicato in precedenza, il fatto che tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta le perdite siano successivamente diminuite non poteva essere considerato un segno di ripresa, in quanto l'industria dell'Unione ha continuato a subire perdite significative dovute principalmente alla contrazione dei prezzi causata dalle importazioni cinesi a basso prezzo. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Costi di produzione elevati
(225)
La CCCME ha ritenuto che l'aumento dei prezzi delle materie prime e di altri costi, come il costo del lavoro, fosse la causa del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
(226)
Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che il calo della redditività delle società dell'Unione nel 2022 non poteva essere spiegato dai prezzi dei prodotti importati, soprattutto perché tali prezzi non hanno subito drastiche oscillazioni. Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione l'impatto negativo del continuo aumento dei prezzi delle materie prime durante il periodo dell'inchiesta sulla redditività dei produttori dell'Unione e ha erroneamente attribuito il pregiudizio alle importazioni cinesi.
(227)
Il denunciante ha invece sostenuto che i prezzi hanno subito un'impennata durante il periodo dell'inchiesta, a livello mondiale e sul mercato dell'Unione, a causa dell'aumento dei costi e che l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire l'aumento dei costi ai suoi acquirenti a causa della pressione esercitata dagli esportatori cinesi. Ha tuttavia ritenuto che l'aumento dei costi non fosse di per sé pregiudizievole per le società in caso di parità di condizioni. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping ha impedito ai produttori dell'Unione di aumentare i prezzi in misura sufficiente, di rinegoziare i contratti esistenti e di coprire l'aumento dei costi. Di conseguenza l'industria era in perdita.
(228)
Nella sua analisi la Commissione ha preso in considerazione l'impatto negativo del costante aumento dei prezzi delle materie prime, ma ha concluso che tale aumento non attenuava il nesso di causalità. In condizioni di mercato normali, un calo della redditività potrebbe verificarsi per un periodo di tempo limitato in cui l'industria non sia in grado di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi a causa dei contratti esistenti, ma dopo un certo periodo di tempo i contratti potrebbero essere rinegoziati per coprire almeno i costi, in particolare in un mercato in espansione come nel caso di specie. Tuttavia, dato che i prezzi delle importazioni cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione durante tutto il periodo in esame e visto il massiccio aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping nello stesso periodo, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'aumento dei costi non potesse attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato causato principalmente dall'aumento delle importazioni a basso prezzo.
5.3.
Altre argomentazioni
(229)
Il governo della RPC ha sostenuto che, poiché i prezzi medi all'esportazione dell'industria dell'Unione erano inferiori ai suoi prezzi di vendita sul mercato dell'Unione e tali vendite all'esportazione erano remunerative, non vi era alcuna base per sostenere che le importazioni cinesi a basso prezzo costringessero l'industria dell'Unione a vendere prodotti MAE a prezzi bassi, con conseguenti ripercussioni sulla loro redditività.
(230)
La Commissione ha tuttavia ritenuto che dal fatto che i prezzi all'esportazione fossero inferiori ai prezzi di vendita sul mercato interno, ma remunerativi, non si potesse concludere che le importazioni cinesi a basso prezzo non abbiano inciso sulla redditività dell'industria dell'Unione. Il motivo delle vendite all'esportazione prevalentemente remunerative era la differenza nel mix di prodotti tra le vendite all'esportazione e quelle sul mercato interno nello stesso periodo. In ogni caso, essendo remunerative, le vendite all'esportazione non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(231)
La CCCME ha inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione non era in grado di offrire una gamma completa di MAE elettriche, in particolare MAE elettriche di altezza massima superiore.
(232)
Il denunciante, d'altro canto, ha ritenuto che le affermazioni secondo cui i produttori dell'Unione non potevano soddisfare la domanda di MAE elettriche fossero infondate e false. Esso ha sostenuto che non è vero che i produttori cinesi si concentrino in particolare sulle MAE elettriche: anche i produttori dell'Unione producevano e vendevano MAE elettriche in grandi quantità. Ad esempio, oltre il 70 % delle macchine vendute da Haulotte tra il 2020 e il 2022 (i dati pubblicamente disponibili più recenti) era di tipo elettrico. Il denunciante ha sostenuto che Haulotte offriva un'ampia gamma di macchine elettriche: le sue piattaforme a colonna verticale, ad esempio, erano disponibili solo in formati elettrici e i suoi sollevatori a forbice e articolati sia in versione elettrica che con motore a combustione interna.
(233)
Come indicato al considerando 336 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ribadito che dal confronto tra i tipi di prodotto importati dai produttori esportatori inseriti nel campione e i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'Unione è emerso che, in termini generali, oltre il 90 % dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione era comparabile ai tipi di prodotto importati dalla Cina. Inoltre durante il periodo dell'inchiesta oltre il 60 % delle vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione riguardava MAE elettriche. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mix di prodotti venduto dai produttori esportatori fosse comparabile al mix di prodotti venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Eventuali presunte differenze nel mix di prodotti non avrebbero quindi potuto essere la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(234)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito che l'industria dell'Unione non era competitiva a causa della sua gamma limitata di MAE elettriche. Essa ha fatto riferimento a una dichiarazione contenuta in una relazione del produttore cinese Xiamen Liteng Engineering Machinery Co., Ltd, in cui si afferma che le società stavano lottando per tenere il passo con la domanda del mercato di nuove macchine, in particolare quelle professionali ed elettriche, e con tempi di consegna più lunghi nel contesto della ripresa dalla pandemia. La CCCME ha inoltre fatto riferimento alla relazione del 2022 di Manitou, che nello stesso contesto (ripresa dalla pandemia di COVID-19) menzionava le interruzioni dell'approvvigionamento e le difficoltà di trasporto, e di Haulotte, in cui si menzionavano le difficoltà della catena di approvvigionamento, l'inflazione, il ritardo nella produzione e il valore delle scorte come rischi per la società.
(235)
La Commissione ha innanzitutto osservato che la dichiarazione del produttore cinese si riferiva a un mercato globale e non al mercato dell'Unione in particolare. Inoltre, analogamente alle relazioni citate di Manitou e Haulotte, ha fatto riferimento a un periodo compreso tra il 2020 e il 2022 influenzato dall'impatto della situazione pandemica in tutto il mondo, che tuttavia ha avuto una durata solo limitata. Come illustrato in precedenza, durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione avevano una gamma completa di prodotti elettrici e la pandemia non ha più avuto alcun impatto sulla loro situazione economica. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui la situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era il risultato della sua mancanza di competitività.
(236)
La CCCME ha inoltre ritenuto che un'altra causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse la sua incapacità di tenere il passo con gli ordini, il che avrebbe causato (lunghi) tempi di consegna e un rallentamento del mercato delle costruzioni dell'Unione. Essa ha ribadito l'argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni e ha fatto riferimento a dichiarazioni contenute nelle relazioni finanziarie di Manitou in cui si menzionava una sospensione temporanea degli ordini. La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni non fossero suffragate da elementi di prova. Al contrario, come indicato al considerando 277 del regolamento provvisorio, tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta il consumo è aumentato del 122 %, il che dimostra che la domanda di MAE era in forte aumento e non risentiva del presunto rallentamento del mercato delle costruzioni dell'Unione. Inoltre la relazione finanziaria di Manitou e gli articoli di stampa cui fa riferimento la CCCME indicavano chiaramente che i tempi di consegna più lunghi riguardavano il periodo successivo alla pandemia di COVID-19, che era solo temporaneo
(
39
)
. Conclusioni relative al nesso di causalità
(237)
La Commissione ha valutato l'incidenza di tutti gli altri fattori noti, tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate, e ha concluso che tali fattori non attenuavano il nesso di causalità. Pertanto ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 339 e 340 del regolamento provvisorio secondo cui esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che non è stato attenuato dai fattori summenzionati.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(238)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
(239)
Nel caso di specie il denunciante ha asserito che esistevano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al considerando 343 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito in via provvisoria che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La valutazione della presenza di distorsioni relative alle materie prime è spiegata di seguito in dettaglio.
6.1.
Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione
6.1.1.
Margine di pregiudizio
(240)
Nel regolamento provvisorio (considerando da 347 a 354) la Commissione ha illustrato in dettaglio il metodo utilizzato per stabilire margini adeguati per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(241)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che, poiché Haulotte France e Haulotte Arges in Romania vendevano entrambe quasi esclusivamente tramite società distributrici collegate, al prezzo indicativo dovrebbero essere aggiunte le SGAV generate da tali entità di vendita collegate. Ha inoltre affermato che al prezzo indicativo non è stata aggiunta alcuna SGAV di Haulotte Arges.
(242)
La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che per stabilire un prezzo indicativo adeguato avrebbe dovuto aggiungere ulteriori SGAV dei distributori collegati. Nella costruzione del prezzo indicativo vengono aggiunte solo le SGAV del produttore e non quelle delle entità collegate. Non sono state aggiunte al prezzo all'esportazione neppure le SGAV delle entità di vendita dei produttori esportatori e pertanto l'aggiunta di ulteriori spese per i produttori dell'Unione inciderebbe su un confronto equo. D'altro canto, inizialmente Haulotte Arges non ha comunicato le SGAV per livello di NCP al fine di calcolare il prezzo indicativo e pertanto tali spese non sono state provvisoriamente incluse. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento per aggiungere al prezzo indicativo per NCP le SGAV comunicate da Haulotte Arges nella parte generale della risposta al questionario, che è stata verificata.
(243)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che le SGAV comunicate da Haulotte Arges riguardavano solo i costi di trasporto e pertanto non dovrebbero essere prese in considerazione. Esso ha suggerito di utilizzare invece le SGAV comunicate da Haulotte France, che erano più elevate.
(244)
La Commissione ha ritenuto che il prezzo indicativo per Haulotte Arges dovesse basarsi sui dati forniti e sui costi sostenuti da Haulotte Arges e non sui dati di un'altra società, anche se quest'ultima faceva parte dello stesso gruppo. Ha pertanto contestato la necessità di utilizzare i dati di Haulotte France per stabilire le SGAV di Haulotte Arges. In ogni caso, anche nel caso in cui gli importi fossero aumentati al livello indicato da Haulotte France, l'impatto di tale modifica sul margine di underselling sarebbe irrilevante. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(245)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione ha stabilito il profitto di riferimento al livello di redditività prima dell'aumento delle importazioni dalla Cina, ossia nel 2018. Esso ha ritenuto che ciò fosse contrario al regolamento di base, nel quale era stabilito che il livello di redditività doveva essere pari a quello necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e che avrebbe dovuto consentire alla società di innovare, investire e crescere. Il denunciante ha ritenuto che il livello di redditività nel 2018 fosse inadeguato, in quanto il mercato dell'Unione era strutturalmente cambiato tra il 2018 e il 2023. Ha inoltre fornito esempi di diverse altre industrie, a monte e a valle, per sostenere che il 7 % stabilito dalla Commissione era troppo basso. Ha altresì affermato che negli ultimi anni l'industria delle MAE ha dovuto sostenere investimenti e costi operativi storicamente elevati a causa della trasformazione verde e digitale, come lo sviluppo di nuove tecnologie quali le batterie al litio e l'elettrificazione delle MAE. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che tali investimenti erano necessari e prenderli in considerazione al momento di stabilire il prezzo indicativo.
(246)
La Commissione ha espresso disaccordo. Il profitto di riferimento si basava sui dati forniti dall'industria stessa ed era considerato un profitto prima che l'industria subisse un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping e pertanto, in una situazione normale, avrebbe dovuto coprire i costi degli investimenti, della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione. L'evoluzione costante dei tipi di MAE non era specifica di questo settore e si applicava anche a molti altri settori, pertanto non poteva giustificare un profitto di riferimento più elevato, senza alcun legame con i profitti realizzati in passato. Inoltre l'argomentazione del denunciante era generica e le società non hanno presentato elementi di prova che avrebbero consentito alla Commissione di basare il proprio profitto di riferimento su una base diversa. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(247)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che il profitto di riferimento utilizzato dalla Commissione si basava sul valore del fatturato dei prezzi di vendita effettivi delle merci, dopo la distribuzione, ma era effettivamente applicato a un costo di produzione sostenuto dal produttore incluso nel campione che non includeva i costi di distribuzione. Il denunciante ha pertanto ritenuto che i costi di distribuzione non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo del profitto di riferimento. La Commissione ha accolto tale argomentazione. Il profitto di riferimento rettificato ammontava al 7,7 %.
(248)
Il denunciante ha inoltre presentato osservazioni sui futuri costi sociali e ambientali. Ha ritenuto che l'importo dei futuri costi sociali e ambientali aggiunti dalla Commissione al prezzo indicativo fosse troppo basso e che la Commissione avrebbe dovuto includere i costi della CO2 incorporati nella produzione di energia elettrica e i costi derivanti dall'attuazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
(249)
La Commissione ha ribadito che nella presente inchiesta ha preso in considerazione i costi indiretti della CO2 nel consumo di energia, ma non i costi per i quali le società non hanno fornito elementi di prova sufficienti circa gli importi effettivi, ad esempio i costi indiretti incorporati nella produzione dell'acciaio o i costi che non derivavano da alcuna prescrizione obbligatoria nell'ambito di un accordo ambientale multilaterale o da convenzioni dell'OIL. È questo il caso dei costi per la produzione di MAE elettriche e dei costi relativi all'attuazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. La Commissione ha tuttavia apportato rettifiche agli errori materiali e l'importo complessivo dei futuri costi sociali e ambientali aggiunti al prezzo indicativo è risultato compreso tra 2,1 e 41,5 EUR/unità a seconda dell'impresa.
(250)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto accettare anche i costi legati ai costi della CO2 incorporati nella produzione di acciaio e comunicati da Manitou, perché per determinare tali costi il denunciante ha utilizzato la stessa fonte di informazioni utilizzata per determinare la CO2 nell'energia (agenzia pubblica francese responsabile dell'ambiente ADEME) e perché i costi della CO2 nell'energia sono stati accettati dalla Commissione.
(251)
La Commissione ha ritenuto che il fatto che ADEME abbia comunicato i costi della CO2 sia nella produzione di energia che nella produzione di acciaio non giustificasse l'approccio suggerito dal denunciante. Mentre l'energia era consumata direttamente da Manitou e il suo consumo poteva essere calcolato, l'acciaio era un materiale impiegato nelle parti utilizzate nella produzione di MAE. La società non poteva quindi dimostrare in modo sufficiente a quanto ammontassero i costi dell'acciaio e se tali costi siano stati trasferiti a Manitou o se siano stati assorbiti dai produttori delle parti che acquistano l'acciaio.
(252)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sinoboom ha affermato che vi era un errore materiale in una delle tabelle presentate al momento della divulgazione finale. La Commissione ha rettificato l'errore, che tuttavia non incideva sul margine di pregiudizio di Sinoboom.
(253)
Come indicato al considerando 353 del regolamento provvisorio, la Commissione ha quindi determinato il livello del margine di underselling sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei singoli produttori esportatori inseriti nel campione nella RPC che hanno collaborato, stabilita per calcolare l'undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto nel mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
6.1.2.
Confronto tra margine di dumping e margine di underselling
(254)
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima verificato se il margine di dumping provvisoriamente accertato fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio all'industria dell'Unione. A tal fine la Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato con il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue:
Società
Margine di dumping (%)
Margine di pregiudizio (%)
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
49,3
54,9
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
66,7
22,5
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
48,7
22,9
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
20,6
47,6
Altre società che hanno collaborato
48,1
30,1
Tutte le altre società
66,7
54,9
(255)
Poiché il margine di underselling per i produttori esportatori JLG e Terex era inferiore rispetto al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
6.2.
Esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base
(256)
La Commissione ha stabilito in via provvisoria, al considerando 375 del regolamento provvisorio, che non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
(257)
Il denunciante, in seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, ha osservato che in Cina i settori del ferro o dell'acciaio sono soggetti a distorsioni, che vi è una notevole differenza di prezzo tra i prodotti siderurgici cinesi e quelli dell'UE e che il ferro e l'acciaio sono il principale fattore produttivo nelle MAE, rappresentando oltre il 17 % del costo di produzione. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche il ferro e l'acciaio incorporati in un altro fattore produttivo o componente del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(258)
La Commissione ha ritenuto che le osservazioni del denunciante estendessero al ferro e all'acciaio, in generale, l'ambito di applicazione dell'argomentazione relativa a distorsioni delle materie prime derivante dall'acciaio laminato a caldo, di cui al punto 4.2 dell'avviso di apertura
(
40
)
.
(259)
Al fine di valutare se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base fossero soddisfatte, la Commissione ha innanzitutto individuato, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, l'esistenza di fattori produttivi indicati con i codici SA 720837, 720851, 720852, 720853 e 7208 54 (ossia prodotti di acciaio laminati a caldo) e ha quindi confrontato il loro valore totale, sulla base dei valori di riferimento brasiliani, con il costo di produzione verificato per ciascuna società. La Commissione ha stabilito che l'acciaio laminato a caldo utilizzato nella produzione di MAE rappresentava meno del 17 % del rispettivo costo di produzione di tutti e quattro i produttori esportatori inclusi nel campione. Non sono state riscontrate altre distorsioni relative alle materie prime per alcuno dei fattori produttivi che rappresentano oltre il 17 % del costo di produzione.
(260)
La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il ferro e l'acciaio incorporati in un altro fattore produttivo o componente del prodotto dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base
(
41
)
, in quanto tale articolo stabilisce chiaramente che una specifica materia prima, e non una categoria generale di prodotti, deve rappresentare non meno del 17 % del costo.
(261)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non erano soddisfatte.
(262)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CMAE ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato adeguatamente le distorsioni relative alle materie prime per il ferro e l'acciaio e che nel valutare la soglia del 17 % avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i prodotti di acciaio laminati a caldo incorporati in altri fattori produttivi, come parti o componenti.
(263)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo ha valutato i prodotti che rientrano nel capitolo 72 del sistema armonizzato ("SA") "ferro e acciaio" e nel capitolo 73 "lavori di ghisa, ferro o acciaio". A tale riguardo ha esaminato i materiali dichiarati come fattori produttivi dai produttori esportatori inclusi nel campione. In secondo luogo la Commissione ha verificato se tali materiali fossero soggetti alle distorsioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi constatato che nel fascicolo non vi erano elementi di prova del fatto che una materia prima, compreso l'acciaio laminato a caldo incorporato in parti e componenti acquistate dai produttori esportatori inclusi nel campione presso i loro fornitori, rappresentasse oltre il 17 % del costo di produzione dei produttori, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
(264)
Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, il denunciante, il governo della RPC, la CCCME, una società utilizzatrice Construct Machines S.R.L. e un rivenditore/grossista, la società Norbert Wienold GmbH, hanno presentato osservazioni sull'interesse dell'Unione.
7.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(265)
Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che non vi erano indicazioni del fatto che l'istituzione di dazi antidumping da parte della Commissione avrebbe avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Essa ha ritenuto che i dati presentati dalla Commissione dimostrassero che l'industria dell'Unione stava registrando una crescita significativa ed era pertanto in espansione.
(266)
La Commissione ha fatto riferimento alla sezione 4.3 in cui ha concluso che, nonostante l'andamento positivo di alcuni degli indicatori di pregiudizio, l'industria dell'Unione ha risentito negativamente delle importazioni cinesi oggetto di dumping. L'assenza di misure potrebbe avere ulteriori e significativi effetti negativi sull'industria dell'Unione in termini di minori volumi di vendita e produzione e di utilizzo degli impianti, di un'ulteriore contrazione dei prezzi, con un ulteriore deterioramento finanziario della situazione economica dell'industria dell'Unione in termini di redditività e investimenti. L'insieme di queste circostanze comprometterebbe la redditività dell'industria dell'Unione.
(267)
Alla luce di quanto precede e in assenza di altre argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 356 a 360 del regolamento provvisorio.
7.2.
Interesse dei fornitori a monte
(268)
Alla luce di quanto precede e in assenza di altre argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 361 e 362.
7.3.
Interesse di utilizzatori, distributori, importatori indipendenti e operatori commerciali
(269)
La CCCME ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping non era nell'interesse degli importatori e degli utilizzatori finali dell'Unione ad avere un'ampia scelta di produttori e anche di prezzi. Essa ha ritenuto che l'istituzione di misure antidumping limiterebbe ulteriormente l'accesso delle società di noleggio alla gamma completa di tipi di MAE a costi e con tempi di consegna ragionevoli. La CCCME ha inoltre sostenuto che limitare l'accesso ai prodotti cinesi, che si concentra essenzialmente sui modelli ad alimentazione elettrica, comprometterebbe il conseguimento dell'obiettivo di transizione verde di questo settore industriale, in quanto a suo parere l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di colmare il divario. La CCCME ha ribadito l'argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. Ha inoltre ritenuto che, data la mancanza di forniture di MAE sul mercato dell'Unione, in particolare dei modelli elettrici, la sicurezza delle condizioni di lavoro in quota non fosse garantita.
(270)
Il governo della RPC ha ritenuto che le misure avrebbero un effetto negativo sul livello di concorrenza nel mercato dell'Unione, in quanto causerebbero l'uscita dei concorrenti cinesi da detto mercato. Ha inoltre affermato che l'istituzione delle misure avrebbe un impatto negativo sugli importatori e sugli utilizzatori a valle e farebbe sì che le società di noleggio aumentino i loro prezzi e trasferiscano quindi tale aumento ai consumatori. Ha altresì sostenuto che la presenza dei produttori esportatori cinesi offrirebbe alle industrie a valle e ai consumatori maggiori possibilità di scelta e prodotti e servizi migliori. Ha anche ritenuto che le misure non fossero coerenti con le politiche dell'Unione in materia di sviluppo verde e di rafforzamento della competitività delle industrie.
(271)
Il denunciante ha invece sostenuto che i dazi non avrebbero l'effetto di escludere le MAE cinesi dal mercato dell'Unione, ma solo di eliminare gli effetti delle pratiche commerciali sleali. Ha inoltre ritenuto che, come dimostrato nella denuncia, l'approvvigionamento da paesi terzi diversi dall'Unione e dalla Cina fosse ricco e variegato.
(272)
L'utilizzatore, la società Construct Machines S.R.L., ha sostenuto che le MAE hanno sostanzialmente migliorato le norme di sicurezza. Ha ritenuto che l'istituzione di misure comporterebbe un aumento dei prezzi di noleggio delle MAE che avrebbe un impatto negativo sulle società di medie dimensioni. La società non ha tuttavia collaborato all'inchiesta e non ha risposto al questionario.
(273)
La società Norbert Wienold GmbH, un rivenditore/grossista di MAE prodotte da Sinoboom, ha ritenuto che l'industria dell'Unione non producesse un volume adeguato di bracci telescopici/articolati standard ad alto livello (altezza di lavoro 12-24 m) e sollevatori a forbice (altezza di lavoro 6-16 m) e che l'industria dell'Unione non fosse competitiva.
(274)
Norbert Wienold GmbH ha inoltre sostenuto che le misure antidumping provvisorie sulle importazioni di MAE avrebbero un impatto significativo sui risultati dei rivenditori, delle società di noleggio di piccole e medie dimensioni e sugli acquirenti finali, a fronte di vantaggi pressoché inesistenti per l'industria dell'Unione. Essa ha sostenuto che, in caso di istituzione di misure, i prezzi delle MAE in tutta Europa aumenterebbero, il che inciderebbe sulla catena di approvvigionamento, ossia sui rivenditori, sulle società di noleggio e sugli utilizzatori finali. La società non ha tuttavia collaborato all'inchiesta né ha risposto al questionario.
(275)
L'unico utilizzatore che ha collaborato, Kiloutou, non ha presentato osservazioni sulle misure provvisorie.
(276)
La Commissione ha ritenuto che l'argomentazione relativa al presunto volume non adeguato prodotto dall'industria dell'Unione di bracci telescopici/articolati standard ad alto livello (altezza di lavoro 12-24 m) e sollevatori a forbice (altezza di lavoro 6-16 m) non fosse suffragata da elementi di prova e che la società stessa abbia indicato che entrambi i tipi erano fabbricati dai produttori dell'Unione Manitou e Haulotte.
(277)
La Commissione ha inoltre fatto riferimento alle sue conclusioni di cui ai considerando da 364 a 373 del regolamento provvisorio. Essa ha ribadito che, sebbene il livello complessivo dei prezzi delle MAE sarebbe prevedibilmente aumentato, l'impatto sugli utilizzatori, che erano principalmente società di noleggio, era meno significativo di quanto non sarebbe stato nel caso di consumatori diretti. Un eventuale aumento del prezzo delle MAE si tradurrebbe direttamente in un aumento delle attività di queste ultime e il fatto che le macchine fossero utilizzate per un periodo più lungo riduceva, secondo la Commissione, anche l'effetto negativo di un potenziale aumento dei prezzi.
(278)
Su tale base la Commissione ha concluso che le misure non avrebbero un effetto sproporzionato sulle società di noleggio e che i vantaggi complessivi delle misure superano il potenziale impatto negativo per gli importatori e gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre ritenuto che, poiché i dazi sono intesi a ripristinare condizioni di parità, si prevede che avranno un effetto positivo sul livello di concorrenza nel mercato dell'Unione ed è altresì importante per i principali utilizzatori, le società di noleggio, che la produzione di MAE continui a essere realizzata nel mercato dell'Unione, al fine di diversificare le flotte. Pertanto l'istituzione dei dazi non comprometterebbe il conseguimento dell'obiettivo di transizione verde di questo settore industriale.
(279)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sinoboom ha affermato che alcuni aspetti del caso, relativi alla definizione estremamente ampia del prodotto oggetto dell'inchiesta e alle differenze significative nei portafogli di MAE dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione, sollevavano gravi preoccupazioni in merito al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione che non sono state affrontate. Essa ha sostenuto che il basso livello di partecipazione degli utilizzatori dell'Unione impediva una discussione più significativa sull'impatto previsto delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in quanto i fornitori cinesi offrivano una gamma di prodotti più ampia, in particolare in termini di modelli, altezza di lavoro e produzione di energia, rispetto ai produttori dell'Unione, il che rendeva essenziale l'effettiva presenza delle società cinesi sul mercato dell'Unione.
(280)
Sinoboom ha inoltre ritenuto che la Commissione non fosse stata in grado di raggiungere e contattare adeguatamente le società di noleggio potenzialmente interessate a partecipare appieno all'inchiesta in qualità di parti interessate e che una delle società di noleggio che ha presentato osservazioni scritte e ha partecipato a un'audizione non sia stata menzionata nel documento generale di divulgazione delle informazioni. Ha altresì affermato che l'utilizzatore ha spiegato che i margini strutturalmente compressi e l'impegno a lungo termine delle società di noleggio le metterebbero in una situazione estremamente precaria a seguito dell'istituzione delle misure antidumping.
(281)
All'apertura dell'inchiesta la Commissione ha contattato quattordici utilizzatori individuati nella denuncia. Ad eccezione di una società (Kiloutou), nessun utilizzatore ha collaborato all'inchiesta. Nessun altro utilizzatore, compresa la società menzionata da Sinoboom, ha presentato osservazioni per il fascicolo consultabile da tutte le parti entro il termine per la presentazione delle osservazioni dopo la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni. Nella sua analisi dell'interesse dell'Unione, la Commissione ha tuttavia preso in considerazione il fatto che potrebbe esserci un impatto sulle società di noleggio e sui loro margini. Per quanto riguarda la scelta dei tipi di MAE, la Commissione ha ritenuto che i dazi siano applicati per ripristinare condizioni di parità e non per impedire le importazioni di MAE dalla RPC.
(282)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli importatori e gli utilizzatori e ha pertanto confermato le conclusioni di cui ai considerando da 363 a 368 del regolamento provvisorio.
7.4.
Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(283)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 373 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di MAE originarie della RPC.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(284)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(285)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha segnalato un errore materiale nel considerando 233 del documento generale di divulgazione delle informazioni, che indicava erroneamente il dazio antidumping per "tutte le altre società", in quanto questo non corrispondeva al livello più basso del margine di pregiudizio e del margine di dumping fissato per "tutte le altre società". Il considerando 205 mostrava che il margine di pregiudizio era pari al 54,9 % e il margine di dumping al 66,7 %. La Commissione ha accettato l'argomentazione e ha adeguato di conseguenza l'aliquota del dazio per "tutte le altre società".
(286)
In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi, espressi sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere fissati come segue in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
49,3
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
22,5
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
22,9
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
20,6
Altre società che hanno collaborato
30,1
Tutte le altre società
54,9
(287)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".
(288)
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione
(
42
)
. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(289)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società".
(290)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(291)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e la conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(292)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della RPC dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
(293)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.
(294)
Le statistiche relative alle MAE sono spesso espresse in unità. Tale unità statistica supplementare non esiste tuttavia per le MAE nella nomenclatura combinata pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(
43
)
. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche i pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(295)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.
8.3.
Riscossione retroattiva
(296)
Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(297)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha fatto riferimento alle conclusioni del regolamento di registrazione, in cui a suo parere si concludeva che la Commissione riteneva soddisfatti i criteri per la riscossione retroattiva. A suo avviso, l'aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta era massiccio e non rispondeva ad alcuna logica della domanda di mercato. Il denunciante ha fornito stime che indicano un aumento dal 33 % al 121 % e immagini delle scorte di MAE a dimostrazione della costituzione di scorte in atto.
(298)
La CCCME, d'altro canto, ha ritenuto che l'analisi delle importazioni effettuata dal denunciante non fosse corretta e che l'aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta rispetto al periodo dell'inchiesta non fosse sostanziale. Essa ha sostenuto che la produzione di MAE si basava su ordini personalizzati per un acquirente specifico e che pertanto non aveva alcun senso pratico che gli operatori costituissero scorte. In secondo luogo, la CCCME ha sostenuto che il lasso di tempo che intercorre tra l'ordine e la consegna era molto importante per la corretta valutazione dei dati nella presente inchiesta, in quanto il ciclo di inoltro dell'ordine, processo di produzione, spedizione e consegna nell'Unione richiede normalmente tra quattro e sei mesi e pertanto il picco delle importazioni, essendosi verificato tra gennaio e marzo 2024, non era collegato all'apertura dell'inchiesta, ma piuttosto al lungo portafoglio ordini costituito ben prima dell'apertura dell'inchiesta.
(299)
La Commissione ha valutato i dati raccolti durante la fase definitiva dell'inchiesta per analizzare se fossero soddisfatti i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi.
(300)
La Commissione ha valutato in particolare se vi sia stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore delle misure definitive, come prescritto dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
(301)
In particolare, la Commissione ha confrontato il volume medio mensile delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta (da ottobre 2022 a settembre 2023) con il volume medio mensile delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta (da novembre 2023 a luglio 2024). Ha inoltre confrontato il volume medio mensile delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta (da novembre 2023 a luglio 2024) con il volume medio mensile delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta basato sugli stessi mesi (da novembre 2022 a luglio 2023) per entrambi i periodi, per tenere conto della stagionalità. Per il periodo dell'inchiesta la Commissione ha utilizzato i dati dei produttori esportatori che hanno collaborato
(
44
)
e per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta i dati contenuti nella banca dati Surveillance
(
45
)
.
(302)
I dati verificati dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno dimostrato che i volumi delle importazioni variavano notevolmente a seconda del mese dell'anno. Ad esempio, nel periodo dell'inchiesta le importazioni in mesi quali dicembre, marzo e aprile sono state più di tre volte superiori alla media delle importazioni da luglio a settembre. Pertanto, per tenere conto di tali variazioni e dell'impatto della stagionalità, la Commissione non ha ritenuto opportuno confrontare la media mensile del periodo dell'inchiesta basata su 12 mesi con la media mensile successiva al periodo dell'inchiesta basata su 8 mesi. Il volume delle importazioni nel periodo successivo all'apertura della presente inchiesta fino all'istituzione delle misure provvisorie (da novembre 2023 a luglio 2024) è stato quindi confrontato con il volume delle importazioni dello stesso periodo nel periodo dell'inchiesta (da novembre 2022 a luglio 2023). Su tale base la Commissione ha calcolato che nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni è diminuito del 3 %. I prezzi delle MAE sono rimasti stabili in entrambi i periodi.
(303)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che dopo l'apertura dell'inchiesta il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina non è aumentato.
(304)
Inoltre ulteriori elementi del fascicolo corroborano la conclusione secondo cui non si è verificata una sostanziale costituzione di scorte dopo l'apertura dell'inchiesta. Come indicato nel regolamento provvisorio, i produttori dell'Unione producevano solo su ordinazione e non tenevano scorte significative di MAE finite. Ciò è dovuto al fatto che durante il periodo dell'inchiesta è stato stimato che una percentuale compresa tra il 75 % e il 90 % delle MAE sia stata venduta sul mercato dell'Unione a società di noleggio che richiedono MAE personalizzate (verniciate nei colori dell'impresa con un logo). Pertanto la Commissione ha ritenuto altamente improbabile la costituzione di scorte di MAE non personalizzate e non destinate a un acquirente specifico, in quanto tali MAE non corrisponderebbero alla domanda del mercato.
(305)
Nel valutare i dati è stato inoltre preso in considerazione il lasso di tempo che intercorre tra l'ordine e la consegna di MAE, che normalmente va da quattro a sei mesi: le consegne di febbraio e marzo 2024 sarebbero state molto probabilmente ordinate prima dell'apertura dell'inchiesta nel novembre 2023. Inoltre i due mesi di febbraio e marzo 2024 sono stati quelli con le importazioni più elevate; dopo questi mesi le importazioni hanno iniziato a diminuire. Pertanto le importazioni più elevate di questi mesi sono state molto probabilmente il risultato degli ordini risalenti a prima dell'apertura dell'inchiesta e non sono state effettuate ai fini della costituzione di scorte.
(306)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che, in considerazione del calo delle importazioni nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, della limitata possibilità di costituzione di scorte a causa dei lunghi tempi di consegna e della produzione su ordinazione, l'effetto riparatore delle misure definitive non sia stato gravemente compromesso dall'evoluzione delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che la riscossione retroattiva dei dazi non era giustificata.
(307)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che non esistevano elementi di prova sufficienti sulla stagionalità delle importazioni. Ha inoltre sostenuto che per il periodo dell'inchiesta la Commissione ha erroneamente utilizzato una media mensile meno rappresentativa basata su 8 mesi, anziché una media mensile più appropriata basata su 12 mesi. Il denunciante ha altresì affermato che, per valutare le importazioni durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha utilizzato un periodo errato in quanto ha confrontato le importazioni in base alla data di vendita e ha valutato le consegne tra marzo 2023 e novembre 2023, anziché tra novembre 2022 e luglio 2023.
(308)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto dell'effetto distorsivo della minaccia della registrazione e della registrazione effettiva. A suo parere la Commissione avrebbe anche sovrastimato i tempi di consegna in quanto la consegna dalla RPC all'Unione richiedeva da 30 a 45 giorni.
(309)
Il denunciante ha inoltre sostenuto di aver dimostrato che aveva luogo una costituzione di scorte. Ha affermato che la Commissione ha erroneamente ritenuto che, poiché i produttori dell'Unione non costituivano scorte, non lo facessero neppure i produttori cinesi. Ha inoltre sostenuto che i dati più recenti di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione indicavano che la grande maggioranza delle MAE vendute nell'Unione non era personalizzata. Il denunciante ha anche affermato che il volume di MAE importato dopo la registrazione era ancora considerevole. Ha inoltre sostenuto che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, nei casi in cui la Commissione non abbia registrato le importazioni, il margine di pregiudizio dovrebbe riflettere il pregiudizio aggiuntivo causato dall'aumento delle importazioni dopo l'apertura. Pertanto, per compensare l'effetto supplementare derivante dalla massiccia costituzione di scorte, la Commissione dovrebbe riesaminare il margine di pregiudizio per tenere conto della costituzione di scorte.
(310)
La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che avrebbe dovuto confrontare la media mensile sulla base del periodo di 12 mesi durante il periodo dell'inchiesta con un periodo di 8 mesi dopo il periodo dell'inchiesta. Come riconosciuto anche dal denunciante, i volumi delle importazioni tra i diversi mesi variavano in modo significativo e pertanto la Commissione ha ritenuto più accurato confrontare periodi della stessa durata, piuttosto che confrontare un periodo di 12 mesi con uno di 8 mesi. In tale contesto e tenuto conto delle notevoli variazioni di volume tra le importazioni nei diversi mesi, il confronto tra i periodi della stessa durata è servito a escludere qualsiasi stagionalità. La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che avrebbe dovuto dimostrare un modello ricorrente e fisso per spiegare il motivo per cui ha utilizzato un confronto basato su un'importazione media in periodi della stessa lunghezza.
(311)
Per quanto riguarda l'utilizzo del periodo durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione si è effettivamente basata sui dati dei produttori esportatori che hanno menzionato le esportazioni nell'Unione a partire dalla data della fattura, essendo questi i dati più accurati disponibili per tale periodo. Il periodo di 8 mesi utilizzato dalla Commissione era sufficientemente lungo per tenere conto anche dell'effetto dell'eventuale registrazione delle importazioni, in vigore solo durante un mese e mezzo (tra il 23 maggio 2024 e il 12 luglio 2024). A partire da tale momento la consegna di MAE ha tuttavia richiesto, secondo le parti, compreso il denunciante, tra i 30 e i 45 giorni. Tenuto conto di questo lasso di tempo limitato, il confronto effettuato dalla Commissione si è basato sulle migliori informazioni disponibili ed è stato ritenuto sufficientemente accurato per stabilire se vi sia stato o meno un aumento sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta.
(312)
La Commissione ha inoltre ritenuto di non poter trarre conclusioni sull'esistenza di una costituzione di scorte sulla base di elementi di prova aneddotici costituiti da immagini o messaggi di posta elettronica presentati dal denunciante. Piuttosto, si è basata sulle statistiche sulle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta e su tutti gli altri dati disponibili nel fascicolo, compresi quelli di utilizzatori e importatori, che non indicavano una costituzione di scorte tale da compromettere gli effetti riparatori dei dazi. Pertanto, nonostante il fatto che secondo il denunciante una delle società incluse nel campione vendesse per la maggior parte MAE non personalizzate, ciò non ha influito sulla conclusione secondo cui non si è verificato un aumento massiccio delle importazioni.
(313)
La Commissione ha inoltre ritenuto che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicassero. Le importazioni sono state registrate e si è concluso che non vi è stato alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta.
(314)
Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la riscossione retroattiva dei dazi non fosse giustificata.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(315)
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509
(
46
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(316)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, composte da 1) telaio, 2) torretta o piattaforma girevole, 3) piattaforma o cesti, 4) meccanismo di sollevamento per attrezzature di accesso mobili (compresi bracci (telescopici e o articolati, orientabili o meno) per sollevatori a braccio telescopico, sollevatori a braccio articolato o piattaforme a colonna verticale e bracci a forbice per sollevatori a forbice), escluse le singole componenti delle sezioni se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
49,3 %
89DL
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
22,5 %
89DM
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
22,9 %
89DN
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
20,6 %
89DO
Altre società che hanno collaborato in allegato
30,1 %
Cfr. allegato
Tutte le altre società
54,9 %
8999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "
Il sottoscritto certifica che il (volume nell'unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.
" Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC.
4. Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di unità dei prodotti importate deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione della massa netta e del numero di unità immesse in libera pratica con i codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L'allegato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1
o
ottobre 2022 al 30 settembre 2023);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili ("MAE") originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, 2023/783, 13.11.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/783/oj
).
(
3
)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili ("MAE") originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, 2024/2362, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2362/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1450, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1450/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1915, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1915/oj
).
(
6
)
La CCCME è stata autorizzata, mediante procura, a rappresentare otto produttori esportatori nella presente inchiesta.
(
7
)
Cfr. nota 1.
(
8
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili ("MAE") originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, 2023/783, 13.11.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/783/oj
).
(
9
)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da attrezzature di accesso mobili
costruite per il sollevamento di persone
...", sezione 2, ibidem.
(
10
)
Cfr. pag. 28 dei conti annuali 2023 di Madal Palfinger,
https://assets.palfinger.com/importdata/corporate/newsroom/en/reports/2023/PALFINGER_GB2023_EN_open.pdf
.
(
11
)
Ibidem. Palfinger | Relazione annuale 2023 | Download disponibili all'indirizzo
https://i-report.palfinger.ag/2023/en/downloads
.
(
12
)
Ibidem, pag. 28: le relazioni interne di approvvigionamento con i siti di produzione negli Stati Uniti sono state ampliate e il processo di standardizzazione e di ottimizzazione della produzione
presso lo stabilimento di Rio Tercero in Argentina
è proseguito. Grassetto aggiunto.
(
13
)
Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina, relazione dell'organo d'appello, WT/DS473/AB/R, punto 6.23.
(
14
)
Cfr. ad esempio le sezioni II.5. o III.8. della risoluzione della 3
a
sessione plenaria.
(
15
)
Relazione dell'organo d'appello, Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina, WT/DS473/AB/R e add. 1, adottata il 26 ottobre 2016, DSR 2016:VI, pag. 2871, punto 7.10.
(
16
)
Cfr. la sezione II.5. della risoluzione della 3
a
sessione plenaria: "
Approfondiremo la riforma del capitale statale e delle imprese di proprietà dello Stato migliorando le istituzioni e i meccanismi di gestione e controllo, rafforzando il coordinamento strategico tra i dipartimenti amministrativi competenti e lavorando per perfezionare l'impostazione del settore statale e adeguarne la struttura. Tutto questo aiuterà il capitale statale e le imprese di proprietà dello Stato a rafforzarsi, a migliorare e a crescere.
(...)
Il capitale statale sarà indirizzato verso le principali industrie e i settori chiave che sono essenziali per la sicurezza nazionale e costituiscono la linfa vitale dell'economia nazionale.
(...)
Istituiremo un sistema per valutare i risultati delle imprese di proprietà dello Stato nell'adempimento delle loro missioni strategiche
(...)."
(
17
)
Dati sulle operazioni internazionali relative all'importazione e all'esportazione:Global Trade Atlas | S&P Global (spglobal.com)
,
https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/solutions/products/maritime-global-trade-atlas
.
(
18
)
Considerando che l'argomentazione riguarda i costi di alcuni fattori produttivi di Sinoboom, i fattori produttivi specifici non sono indicati per motivi di riservatezza commerciale.
(
19
)
L'"unità secondaria" o la "quantità secondaria" è spesso utilizzata per fornire informazioni di misurazione aggiuntive oltre all'unità di misura primaria per un particolare prodotto. In questo caso l'unità secondaria erano sempre i chilogrammi. Quando l'unità primaria erano numeri o pezzi, il GTA forniva il valore anche in chilogrammi.
(
20
)
I fattori produttivi specifici non sono indicati per motivi di riservatezza commerciale. Sinoboom ha qualificato i fattori produttivi specifici come informazioni commerciali riservate non riassumibili perché il loro prezzo era sostanzialmente diverso da un valore di riferimento reso pubblico, e ciò avrebbe comportato la divulgazione di costi specifici per la società.
(
21
)
I fattori produttivi specifici non sono menzionati per motivi di riservatezza commerciale.
(
22
)
I fattori produttivi specifici sono stati dichiarati informazioni commerciali riservate.
(
23
)
Cfr. nota 1.
(
24
)
Tabella delle statistiche sul lavoro Pesquisa Industrial Anual
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=downloads
.
(
25
)
Ibidem.
(
26
)
https://ads.clicrbs.com.br/PUBLICIDADE-LEGAL/PIO/Publicidade_Legal_PIO_290324_madalpalfinger.pdf
.
(
27
)
IBGE | Portal do IBGE | IBGE,
https://www.ibge.gov.br/
.
(
28
)
ICMS è l'abbreviazione di
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual de Intermunicipal e de Comunicações
. Si tratta di un'imposta sulle vendite e sui servizi che si applica alla circolazione delle merci, al trasporto, ai servizi di comunicazione e ad altre cessioni generali di beni. È versata da persone fisiche e da
soggetti giuridici
che commercializzano beni; da coloro che importano prodotti; da coloro che acquistano
merci sequestrate dalle autorità doganali
; e da coloro che acquistano prodotti petroliferi dall'estero.
(
29
)
ICM RS 2024 — Tabela atualizada — Tax Group
— Energia elétrica (
exceto
para consumo em iluminação de vias públicas,
industrial
, rural e, até 50 KW por mês, residencial),
https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-rs-2024-tabela-atualizada/
.
(
30
)
Cfr. nota 26.
(
31
)
Cfr. nota 1.
(
32
)
Ibidem.
(
33
)
Ibidem.
(
34
)
La relazione è classificata come sensibile e non può essere menzionata o citata.
(
35
)
JLG Svezia, JLG Spagna, JLG Italia, JLG Francia, JLG Germania.
(
36
)
20240415_URD_EN.pdf (manitou-group.com)
disponibile all'indirizzo
https://www.manitou-group.com/wp-content/uploads/2024/06/20240415_URD_EN.pdf
.
(
37
)
Record start for Haulotte | Vertikal.net
;
https://vertikal.net/en/news/story/42361/first-half-boom-for-haulotte
.
(
38
)
Relazione annuale 2023 del gruppo Manitou all'indirizzo
https://www.manitou-group.com/wp-content/uploads/2024/06/20240415_URD_EN.pdf
, pag. 28.
(
39
)
https://www.optionfinance.fr/info-financiere-en-continu/d/2024-04-26-manitou-devisse-apres-son-retour-a-la-normale.html
.
(
40
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili ("MAE") originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, 2023/783, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/783/oj
).
(
41
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
42
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. E-mail:
Trade-defence-complaints@ec.europa.eu
.
(
43
)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31987R2658
.
(
44
)
I produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 100 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta.
(
45
)
Per quanto riguarda i dati successivi al periodo dell'inchiesta basati sulla banca dati Surveillance, per uno dei tre codici con cui vengono importati due terzi delle MAE la banca dati Surveillance non fornisce dati in pezzi (solo peso e valore). Le importazioni in unità nell'ambito del terzo codice sono state pertanto stimate sulla base del valore medio unitario dei due codici per i quali esistevano dati in unità.
(
46
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del lunedì 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/45/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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