Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma
Testo normativo
17.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 15/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/67 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2019
che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 16 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda dall'Italia a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012 (di seguito «il regolamento SPG»). Nella domanda si invitava ad adottare misure di salvaguardia riguardanti il riso del tipo «Indica» originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania. Altri Stati membri dell'Unione produttori di riso, ossia Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria e Ungheria, hanno perorato la domanda presentata dall'Italia.
(2)
Avendo stabilito che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che il riso Indica originario del Myanmar/Birmania e della Cambogia veniva importato in volumi e a prezzi che causavano gravi difficoltà all'industria dell'Unione, il 16 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato, dopo aver informato gli Stati membri, un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia
(
2
)
.
(3)
Al fine di raccogliere le informazioni necessarie a effettuare una valutazione approfondita, la Commissione ha informato i produttori noti («industrie produttrici») dei prodotti simili o direttamente concorrenti nell'Unione e la relativa associazione, nonché le industrie produttrici esportatrici note e le relative federazioni, compresi i governi, invitandoli a partecipare all'inchiesta.
1.2.
Campionamento
(4)
In considerazione dell'elevato numero di produttori, industrie produttrici esportatrici e importatori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di singole industrie produttrici dell'Unione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delelgato (UE) n. 1083/2013 della Commissione
(
3
)
, la Commissione ha basato l'inchiesta sulla selezione di un campione rappresentativo.
(5)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver selezionato in via provvisoria un campione di industrie produttrici dell'Unione in base al massimo volume rappresentativo della produzione del prodotto simile, assicurando al contempo la distribuzione geografica. Il riso è coltivato in otto Stati membri, ma la produzione è maggiormente concentrata in Italia e in Spagna: questi due paesi rappresentano l'80 % della produzione totale di riso nell'Unione (circa il 50 % in Italia e il 30 % in Spagna) e sono quindi rappresentativi dell'industria dell'Unione. Su questa base la Commissione ha ritenuto giustificato l'invio di questionari a tre industrie produttrici italiane e a una spagnola.
(6)
Una parte ha messo in dubbio il fatto che il campione fosse rappresentativo, chiedendo alla Commissione di confermare la quota di produzione rappresentata dalle industrie produttrici inserite nel campione rispetto alla produzione totale dell'Unione e l'andamento della loro situazione rispetto all'industria dell'Unione. Come illustrato al considerando 5, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo della produzione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Le tre industrie produttrici italiane inserite nel campione rappresentavano il 50 % della produzione italiana durante la campagna di commercializzazione 2016/2017, mentre l'industria produttrice spagnola inserita nel campione rappresentava il 17 % della produzione spagnola nell'ambito della stessa campagna. Nel complesso, le industrie produttrici inserite nel campione rappresentavano il 26 % della produzione totale dell'Unione. Inoltre, nel periodo dell'inchiesta, ossia dal 1
o
settembre 2012 al 31 agosto 2017, la produzione delle società inserite nel campione ha registrato un andamento simile alla produzione dell'intera industria. La produzione è diminuita del 36 % per i produttori inseriti nel campione e del 38 % per l'intera industria dell'Unione. Tali dati avvalorano la conclusione che il campione è realmente rappresentativo.
(7)
Sono stati inviati i questionari anche ad alcuni coltivatori («agricoltori») ma, data l'elevata frammentazione del settore (circa 4 000 unità), tali dati offrono solo un quadro molto limitato della situazione
(
4
)
.
(8)
Per quanto riguarda la selezione degli esportatori, per il campionamento la Commissione ha ricevuto complessivamente 13 risposte da industrie produttrici esportatrici della Cambogia e 15 risposte da industrie produttrici esportatrici del Myanmar/Birmania. Il campionamento era quindi necessario e tutte le parti sono state opportunamente informate. Sulla base delle informazioni ricevute dalle industrie produttrici esportatrici, la Commissione ha inizialmente selezionato un campione di tre esportatori della Cambogia e di tre esportatori del Myanmar/Birmania. La selezione si basava sul volume maggiore di esportazioni nell'Unione. Tuttavia, a seguito di ulteriori valutazioni e osservazioni ricevute dalla
Cambodian Rice Federation
, due esportatori della Cambogia non erano in grado di collaborare e quindi sono stati sostituiti. Solo una società ha dunque risposto al questionario. Per quanto riguarda il Myanmar/Birmania, infine hanno risposto al questionario tutte e tre le società selezionate.
(9)
In risposta all'avviso di apertura, si sono manifestati quattro importatori indipendenti. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, non è stato ritenuto necessario ricorrere al campionamento. La Commissione ha inviato il questionario a tutte e quattro le società; tuttavia non tutte hanno fornito risposte complete.
1.3.
Visite di verifica
(10)
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per le inchieste. A norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
a)
industrie produttrici:
—
Riso Scotti S.p.a. e la società collegata (Riso Scotti Danubio), Italia;
—
Curti S.r.l. e la società collegata (Riso Ticino Soc. Coop.), Italia;
—
Riso Viazzo S.r.l., Italia;
—
Herba Ricemills S.L., Spagna.
b)
associazioni:
—
Ente Nazionale Risi (Enterisi), Italia
1.4.
Periodo dell'inchiesta
(11)
L'inchiesta ha riguardato le ultime cinque campagne di commercializzazione, ossia il periodo compreso tra il 1
o
settembre 2012 e il 31 agosto 2017 («periodo dell'inchiesta»).
1.5.
Divulgazione delle informazioni
(12)
Dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ricevuto otto comunicazioni, comprese quelle di Italia e Spagna. La Commissione ha ricevuto comunicazioni anche da tre società e da un'associazione che non erano parti interessate. Sebbene tali parti non fossero registrate come parti interessate, le loro osservazioni sono state ampiamente prese in considerazione e recepite nelle conclusioni della Commissione, poiché erano per lo più conformi alle osservazioni formulate dalle parti interessate registrate.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENTE
2.1.
Prodotto in esame
(13)
Il «prodotto in esame» è costituito dal riso Indica semilavorato o lavorato, originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, paesi beneficiari di un'esenzione dai dazi doganali a norma del regolamento SPG, ed è attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.
(14)
Il prodotto in esame è importato nell'Unione alla rinfusa, per un'ulteriore trasformazione (lavorazione, pulitura e confezionamento), o in sacchetti di massimo 5 kg o di peso compreso tra 5 kg e 20 kg, che possono essere venduti direttamente dai dettaglianti senza ulteriore trasformazione.
2.2.
Prodotto simile o direttamente concorrente
(15)
Indica e Japonica sono i due principali tipi di riso. Il primo tipo corrisponde al riso a grani lunghi che non si attaccano dopo la cottura. Il secondo tipo, Japonica, è un riso a grani piuttosto tondi, che restano attaccati, e viene utilizzato per preparare piatti come la paella o il risotto.
(16)
Al momento della raccolta il riso presenta una lolla e viene denominato «risone». Dopo la raccolta, il riso passa attraverso una serie di processi di lavorazione. Il «riso semigreggio» è il riso dal quale è stata asportata la lolla. Per ottenere il «riso semilavorato» o il «riso lavorato» è necessaria un'ulteriore lavorazione.
(17)
In questa valutazione la Commissione ha stabilito che il riso Indica lavorato o semilavorato prodotto nell'Unione è simile o direttamente concorrente rispetto al prodotto in esame.
(18)
In effetti, il riso Indica lavorato o semilavorato, sia prodotto nell'Unione sia importato, presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Ha gli stessi usi ed è venduto allo stesso tipo di clienti tramite canali di vendita simili o identici. Tali clienti sono dettaglianti o trasformatori nell'Unione.
2.3.
Osservazioni delle parti
(19)
Dopo la divulgazione delle informazioni, varie parti interessate
(
5
)
hanno dichiarato che il riso Indica aromatico dovrebbe essere escluso dall'ambito dell'inchiesta poiché presenta caratteristiche diverse rispetto ad altri tipi di riso Indica e non è in concorrenza con il riso prodotto nell'Unione. Esse hanno anche affermato che dal 2017 il riso aromatico è classificato con un codice NC diverso, il che avvalorerebbe la conclusione secondo cui questo tipo di riso è diverso dagli altri.
(20)
In primo luogo, come confermato dalle varie parti interessate, il riso Indica comprende una vasta gamma di tipi e varietà di riso specifici, tra cui il riso «fragrant» o aromatico. Nonostante le lievi differenze, ad esempio nel gusto e nella struttura, tutti questi tipi presentano comunque le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base.
(21)
Inoltre tutti questi diversi tipi sono destinati alla stessa utilizzazione finale, vengono lavorati dalle stesse industrie produttrici, venduti attraverso gli stessi canali commerciali e sono in concorrenza tra loro. Il fatto che dal 2017 esista un codice NC specifico per il riso aromatico non è pertinente poiché, come riportato nell'avviso di apertura, i codici NC sono forniti soltanto a titolo informativo e non costituiscono un elemento decisivo per definire un prodotto nell'ambito di un'inchiesta di difesa commerciale. Pertanto le argomentazioni sono state respinte.
3.
ESISTENZA DI GRAVI DIFFICOLTÀ
3.1.
Definizione di industria dell'Unione
(22)
Secondo il regolamento SPG, l'industria pertinente dovrebbe essere costituita dalle industrie produttrici di prodotti simili o direttamente concorrenti. In questo caso, la Commissione ritiene che l'industria dell'Unione sia costituita da industrie produttrici di riso. Tali industrie trasformano il riso coltivato/prodotto nell'Unione, che è direttamente concorrente con il riso Indica lavorato o semilavorato esportato dal Myanmar/Birmania o dalla Cambogia.
(23)
Nella sua domanda l'Italia affermava che, data la stretta interrelazione tra agricoltori e industrie produttrici, per la valutazione del pregiudizio si dovrebbero esaminare sia le industrie produttrici sia gli agricoltori. Sebbene anche la situazione degli agricoltori possa essere fortemente influenzata dalle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, essi dovrebbero piuttosto essere considerati fornitori di materie prime e non produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti.
3.2.
Consumo dell'Unione
(24)
Il consumo di riso Indica nell'Unione è stato accertato sulla base dei dati raccolti dalla Commissione presso gli Stati membri e delle statistiche sulle importazioni rese disponibili attraverso Eurostat
(
6
)
.
(25)
Il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)
1 061 793
1 146 701
1 090 662
1 040 969
993 184
Indice (2012/13 = 100)
100
108
103
98
94
Fonte:
dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri e da Eurostat - equivalente riso lavorato Indica
(26)
Nel periodo dell'inchiesta il consumo di riso Indica nell'Unione è diminuito del 6 %. Il consumo massimo si è raggiunto nella campagna 2013/14 (+ 8 %), in concomitanza con un rilevante aumento delle importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, che ha portato alla saturazione del mercato. Nelle seguenti campagne di commercializzazione il consumo ha registrato una tendenza al ribasso.
3.3.
Andamento delle importazioni
(27)
Le importazioni nell'Unione del prodotto in esame dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania hanno registrato il seguente andamento:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Cambogia
tonnellata
163 337
228 878
251 666
299 740
249 320
indice
100
140
154
184
153
Myanmar/Birmania
tonnellata
2 075
28 856
52 680
36 088
62 683
indice
100
1 391
2 539
1 739
3 021
Totale
tonnellata
165 412
257 734
304 346
335 828
312 003
indice
100
156
184
203
189
Fonte:
statistiche Eurostat (semilavorato convertito in equivalente lavorato e dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri). Ai fini della conversione delle quantità relative alle varie fasi di trasformazione del riso (risone, semigreggio, semilavorato o lavorato), la Commissione ha fissato il tasso di conversione nel regolamento (CE) n. 1312/2008, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (
GU L 344 del 20.12.2008, pag 56
). Ad esempio, il tasso di conversione del riso Indica semigreggio in riso Indica lavorato è pari a 0,69. Esso si applica sia alle importazioni sia al riso prodotto nell'Unione.
(28)
I volumi delle importazioni dalla Cambogia sono aumentati da 163 000 a 249 000 tonnellate. Fino alla campagna 2015/2016 sono aumentati in modo significativo e poi leggermente diminuiti in concomitanza con una diminuzione del consumo registrata nella campagna 2016/2017. Nonostante la diminuzione, le importazioni sono rimaste maggiori del 50 % rispetto alla campagna 2012/2013. Alla fine del periodo dell'inchiesta, la Cambogia rappresentava il 25 % delle importazioni totali.
(29)
Per quanto riguarda le importazioni dal Myanmar/Birmania, anch'esse sono aumentate notevolmente nel periodo dell'inchiesta, passando da 2 000 a 62 000 tonnellate. Tuttavia sono rimaste ad un livello inferiore rispetto alla Cambogia. Alla fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni dal Myanmar/Birmania rappresentavano il 6,3 % delle importazioni totali di riso nell'Unione (cfr. la tabella sulla quota di mercato, cfr. sotto).
(30)
In termini di quote di mercato, le importazioni hanno registrato il seguente andamento:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Quota di mercato della Cambogia (in %)
15,4
20,0
23,1
28,8
25,1
Quota di mercato del Myanmar/Birmania (in %)
0,2
2,5
4,8
3,5
6,3
Totale
15,6
22,5
27,9
32,3
31,4
Fonte:
Eurostat e dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri in equivalente lavorato
(31)
La Cambogia ha notevolmente incrementato la propria quota di mercato (dal 15,4 % al 25,1 %), mentre la quota di mercato del Myanmar/Birmania è aumentata dallo 0,2 % al 6,3 %.
(32)
L'andamento dei prezzi ha evidenziato le seguenti tendenze:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Prezzo all'importazione dalla Cambogia (in EUR/tonnellata)
588,4
512,8
562,6
547,4
552,2
Indice (2012/13 = 100)
100
87
96
93
94
Prezzo all'importazione dal Myanmar/Birmania (in EUR/tonnellata)
420,0
366,5
414,7
410,1
405,4
Indice (2012/13 = 100)
100
87
99
98
97
MEDIA ponderata
586,3
496,2
536,7
532,6
523,1
Indice (2012/13 = 100)
100
85
92
91
89
Fonte:
Eurostat
(33)
I prezzi all'importazione della Cambogia sono diminuiti complessivamente del 6 %, mentre il prezzo all'importazione del Myanmar/Birmania è calato del 3 %. Nonostante il limitato calo dei prezzi all'importazione dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, basato sul confronto tra il prezzo medio all'importazione e i prezzi unitari di vendita dell'industria dell'Unione (cfr. il considerando 64), i prezzi all'importazione dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania (basati sui dati Eurostat) sono risultati entrambi notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione (rispettivamente del 22 % e del 43 %).
(34)
Dopo la divulgazione delle informazioni, il ministero del Commercio della Cambogia (di seguito «la Cambogia») ha contestato la metodologia adottata dalla Commissione per calcolare i margini di vendita a prezzi inferiori. Ha affermato che, per calcolare il prezzo all'esportazione della Cambogia, non sono stati sommati i costi successivi all'importazione e che l'applicazione di prezzi inferiori si basava su un confronto tra prezzi medi, senza considerare il diverso stadio commerciale. La Cambogia ha anche messo in dubbio che i dati forniti dagli esportatori che hanno collaborato siano stati utilizzati per la determinazione del pregiudizio.
(35)
Alla luce delle argomentazioni ricevute dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha deciso di riesaminare i calcoli relativi all'applicazione di prezzi inferiori al fine di, per quanto possibile, includere i costi di trasporto o i costi successivi all'importazione pertinenti, rispecchiare le differenze di stadio commerciale che incidono sulla comparabilità dei prezzi e utilizzare i dati forniti dagli esportatori che hanno collaborato.
(36)
Al fine di garantire un confronto equo, la Commissione ha deciso di adeguare i prezzi all'importazione come sostenuto dalla Cambogia, tenendo conto dei costi successivi all'importazione. D'altro canto, la Commissione ha ritenuto che anche i prezzi dell'industria dell'Unione dovessero essere adeguati per tenere conto dei costi di trasporto del riso dall'Europa meridionale (in questo caso Italia e Spagna) all'Europa settentrionale, poiché la concorrenza per il riso Indica semilavorato e lavorato si concentra prevalentemente nell'Europa settentrionale. Sulla base delle informazioni disponibili (dati ricevuti nel quadro di una precedente inchiesta relativa a un altro prodotto alimentare: i satsuma), la Commissione ha stimato i costi successivi all'importazione intorno al 2 % del prezzo all'importazione e i costi di trasporto nell'Unione in 49 EUR/tonnellata, a seguito delle informazioni riportate nella denuncia e verificate durante l'inchiesta in loco.
(37)
Inoltre, al fine di rispecchiare le differenze di stadi commerciali, la Commissione ha confrontato il prezzo di vendita del riso lavorato alla rinfusa e in pacchetti. Si noti che, sulla base delle statistiche derivate dai codici NC, mentre la Cambogia esporta il riso alla rinfusa e in pacchetti, il Myanmar/Birmania esporta il riso quasi esclusivamente alla rinfusa.
(38)
Infine si è deciso di determinare il prezzo all'esportazione sulla base delle risposte al questionario ricevute dai produttori esportatori. Nel caso della Cambogia, dato che solo 1 esportatore cambogiano ha risposto al questionario, l'esercizio di campionamento non ha avuto successo. Poiché l'esportatore che ha collaborato all'inchiesta rappresenta soltanto una piccolissima parte delle importazioni dalla Cambogia, la Commissione ha dovuto avvalersi dei migliori dati disponibili, a norma dell'articolo 13 del regolamento delelgato (UE) n. 1083/2013. Pertanto, nel caso della Cambogia, si sono utilizzati i prezzi Eurostat. Per il Myanmar/Birmania sono stati utilizzati invece i prezzi ricavati dalle risposte al questionario.
(39)
Sulla base di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che l'applicazione di prezzi inferiori per le vendite alla rinfusa è del 13 % per la Cambogia e del 43 % per il Myanmar/Birmania. Per quanto riguarda il confronto dei prezzi del riso confezionato, per la Cambogia l'applicazione di prezzi inferiori accertata è stata del 14 %.
(40)
Tale differenza di prezzo tra il riso importato e quello prodotto nell'Unione è quindi significativa, in particolare se si considera che il riso è generalmente un prodotto sensibile ai prezzi. In generale, i consumatori non operano alcuna distinzione tra le varie origini.
(41)
La Cambogia ha anche dichiarato che le gravi difficoltà determinate dalla Commissione si basavano su una valutazione cumulativa del volume e dell'effetto sui prezzi delle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania. Tuttavia tale argomentazione è respinta, poiché l'analisi di cui sopra distingue chiaramente la situazione della Cambogia da quella del Myanmar/Birmania.
(42)
In conclusione, nel periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania sono notevolmente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Sebbene nella campagna 2016/2017 sia leggermente diminuito, nel complesso il volume totale delle importazioni si è attestato su livelli molto più elevati rispetto all'inizio del periodo dell'inchiesta. Inoltre, nel periodo dell'inchiesta, la media ponderata combinata dei prezzi all'importazione di entrambi i paesi è diminuita e risulta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi dell'Unione.
3.4.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
3.4.1.
Note generali
(43)
A norma dell'articolo 23 del regolamento SPG, si considera che esistano gravi difficoltà qualora le industrie produttrici dell'Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l'eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto degli elementi elencati all'articolo 23, concernenti le industrie produttrici dell'Unione, ove tali informazioni siano disponibili.
(44)
Come già indicato al considerando 5, la Commissione ha usato il campionamento per determinare le gravi difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.
(45)
La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici [quota di mercato, produzione e scorte (le importazioni sono analizzate sopra)] sulla base dei dati generali di mercato raccolti mensilmente, fondati sulla produzione di riso convertita in equivalente riso lavorato. Dati affidabili sui fallimenti e sull'occupazione nell'industria dell'Unione non sono disponibili e pertanto non hanno potuto essere inseriti nell'analisi.
(46)
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi e redditività) sulla base dei dati verificati a livello del campione. In mancanza di dati a livello macro, anche la capacità di produzione è stata analizzata a livello di campione.
3.4.2.
Indicatori macroeconomici
(47)
Nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Quote di mercato (in %)
61,4
54,8
46,7
40,5
39,3
Indice (2012/13 = 100)
100
101
80
66
62
Fonte:
dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri
(48)
Anche le quote di mercato si sono notevolmente ridotte (dal 61 % al 39 %), con una diminuzione di oltre il 20 %.
(49)
Nel periodo dell'inchiesta, anche la produzione di riso Indica dell'industria dell'Unione ha evidenziato una significativa tendenza al ribasso:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Volume di produzione (in tonnellate)
685 183
692 740
547 908
449 313
423 962
Indice (2012/13 = 100)
100
101
80
66
62
Fonte:
dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri
(50)
La produzione è diminuita di quasi il 40 %, passando da 685 000 a 424 000 tonnellate.
(51)
Nel periodo dell'inchiesta, le scorte di riso lavorato nell'Unione sono aumentate del 4 %, passando da 255 000 tonnellate a 265 000 tonnellate. Dapprima sono aumentate notevolmente, dell'11 %, per poi diminuire lievemente.
(52)
Dopo la divulgazione delle informazioni, la Cambogia ha affermato che i dati sulla produzione dell'Unione sono errati poiché questi ultimi, detratti i dati di vendita, non corrispondono alle scorte finali sotto riportate. In effetti, la Commissione ha fornito solo un calcolo parziale poiché i dati non rispecchiano le scorte iniziali, l'uso del riso come semente ecc. Tuttavia il calcolo è in linea con i calcoli di bilancio utilizzati dalla Commissione (cfr. il considerando 24).
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Scorte finali (in tonnellate)
255 301
280 507
283 126
272 136
264 766
Indice (2012/13 = 100)
100
110
111
107
104
Fonte:
dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri
(53)
In mancanza di dati relativi alla capacità di produzione a livello macro, la Commissione ha esaminato tali dati a livello del campione. Nell'Unione, tuttavia, la superficie adibita alla coltivazione di riso Indica dà un'indicazione abbastanza buona sul riso Indica a disposizione delle industrie produttrici e, di conseguenza, sul potenziale utilizzo degli impianti. Nel periodo dell'inchiesta, tale superficie è generalmente diminuita del 37 % e ha registrato il seguente andamento:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Superficie (in ettari)
145 781
145 783
124 270
101 865
91 685
Indice (2012/13 = 100)
100
100
85
70
63
Fonte:
dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri
3.4.3.
Indicatori microeconomici
(54)
Sulla base delle risposte al questionario ricevute dalle industrie produttrici dell'Unione, i prezzi e la redditività hanno registrato il seguente andamento:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Prezzo (in EUR/tonnellata)
667,3
649,5
693,3
728,3
711,5
Indice (2012/13 = 100)
100
97
104
109
107
Redditività
1,4 %
0,1 %
1,5 %
4,3 %
1,2 %
Indice (2012/13 = 100)
100
8
107
312
88
Fonte:
risposte al questionario (I dati forniti dalle industrie produttrici si riferiscono agli anni civili e non alle campagne di commercializzazione. Tuttavia, data la marcata sovrapposizione tra questi periodi, le tendenze restano comunque rappresentative per il periodo dell'inchiesta)
(55)
Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi unitari delle industrie produttrici inserite nel campione sono aumentati del 7 %. Dai risultati delle verifiche effettuate dalla Commissione emerge che, data la crescente pressione delle importazioni a basso prezzo, le industrie produttrici dell'Unione inserite nel campione hanno deciso, quando possibile, di concentrare le vendite su volumi minori di riso Indica semilavorato e lavorato e di focalizzarsi su prodotti di marca piuttosto che vendere ai distributori prodotti a marchio privato.
(56)
Variando il loro mix di prodotti originario, le industrie produttrici dell'Unione sono state quindi in grado di mantenere un livello stabile di redditività a scapito della loro quota di mercato, che si è drasticamente ridotta. Tale variazione del mix di prodotti potrebbe tuttavia essere stata di ausilio, in particolare nella campagna 2015/2016 (quando la redditività è addirittura aumentata), ma nella campagna 2016/2017 i livelli di profitto sono nuovamente diminuiti. In un contesto in cui, nella campagna 2016/2017, i prezzi all'importazione sono risultati notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione (rispettivamente del 22 % e del 43 %), tale strategia può rappresentare solo una soluzione a breve termine. Nel prossimo futuro le industrie produttrici dovranno affrontare una pressione crescente con bassi prezzi all'importazione. In effetti, la Cambogia è già in parte passata dalle vendite alla rinfusa alle vendite di prodotti in pacchetti destinati ai dettaglianti. Questo canale è più remunerativo delle vendite alla rinfusa ed è probabile che la Cambogia aumenti le proprie vendite entrando in concorrenza con l'industria dell'Unione a questo livello, anche sui mercati di nicchia.
(57)
La redditività si è mantenuta a un livello relativamente stabile ma basso, poiché l'aumento del prezzo è riuscito a compensare la perdita di volumi. Inoltre un livello di redditività dell'1 %-2 % è di gran lunga inferiore al 6 %, ritenuto il livello adeguato di redditività necessario a coprire pienamente costi e investimenti, attività di ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione.
(58)
Dopo la divulgazione delle informazioni, una parte ha richiesto ulteriori informazioni sul 6 % indicato nel paragrafo precedente. Nel 2018, con l'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale dell'UE, la pertinente legislazione ha stabilito che, nel calcolare il margine di pregiudizio, il livello di profitto previsto in condizioni di concorrenza normali non è inferiore al 6 %
(
7
)
. Questo parametro di riferimento adottato nelle inchieste di difesa commerciale è pertinente anche alle inchieste di salvaguardia. Ciò spiega il motivo per cui la Commissione lo ha adottato anche nel presente caso.
(59)
La capacità dell'industria dell'Unione di produrre prodotti simili, ossia il riso Indica, è difficile da valutare poiché l'industria di trasformazione può utilizzare gli impianti per lavorare sia il riso Indica sia il Japonica, importato o coltivato nell'Unione. Inoltre non sono disponibili dati macro (cfr. sopra). In base al campione, l'utilizzo degli impianti, come indicato di seguito, è diminuito dal 22 % al 14 %. Tali percentuali possono sembrare relativamente basse, in quanto sono basate su un confronto tra la produzione del prodotto simile (riso Indica) e la capacità di produzione stabilita per tutti i tipi di riso.
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Utilizzo degli impianti (in %)
22,1
21,1
19,0
13,0
14,0
Indice (2012/13 = 100)
100
96
86
59
64
Fonti:
risposte al questionario
3.4.4.
Conclusione
(60)
In conclusione, la situazione economica dell'industria dell'Unione si è deteriorata. Sebbene le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania siano notevolmente aumentate in termini assoluti, l'industria dell'Unione ha perso circa il 6 % della quota di mercato rispetto al Myanmar/Birmania e il 10 % rispetto alla Cambogia. L'industria dell'Unione è stata anche vittima di una significativa applicazione di prezzi inferiori (del 22 % e del 43 %). La produzione nell'Unione è ulteriormente diminuita del 38 %. Nel periodo dell'inchiesta, le difficoltà economiche si sono quindi concretizzate principalmente in termini di volume. Le industrie produttrici dell'Unione hanno deciso di non diminuire il loro livello dei prezzi nonostante la concorrenza delle importazioni a basso prezzo e hanno mantenuto un certo livello di profitto. Laddove possibile, le industrie produttrici dell'Unione hanno effettivamente deciso di variare il loro mix di prodotti e di concentrarsi su segmenti di nicchia e prodotti di marca al fine di mantenere il loro livello di profitto, nonostante la diminuzione dei loro volumi di vendita e di produzione. Tuttavia, si tratta solo di una soluzione temporanea, poiché le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania si sono già spostate, anche se in misura limitata, dalle vendite alla rinfusa alle vendita in pacchetti, sempre in concorrenza con l'industria dell'Unione a livello di vendita al dettaglio. Si prevede che entrambi i paesi aumenteranno le importazioni a basso prezzo attraverso questo canale di vendita più remunerativo ed entreranno in concorrenza anche sui mercati di nicchia e per quanto riguarda i prodotti di marca, con conseguenze negative anche per la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
4.
NESSO DI CAUSALITÀ
(61)
La Commissione ha stabilito l'esistenza di un nesso di causalità tra il volume delle importazioni del prodotto in esame, da una parte, e le gravi difficoltà incontrate dalle industrie produttrici dell'Unione, dall'altra, sulla base dei seguenti elementi. La Commissione ha anche esaminato se le gravi difficoltà non siano imputabili a elementi diversi dalle importazioni e dai prezzi.
4.1.
Effetti delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania
(62)
Il grafico sottostante stabilisce chiaramente una coincidenza temporale tra le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, dimostrato da una sostanziale perdita di quote di mercato, che ha causato gravi difficoltà alle industrie produttrici dell'Unione.
Cambogia/Myanmar/Birmania
UE
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2016/2017
Quote di mercato
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
Fonte:
Eurostat e dati raccolti dalla Commissione sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri
(63)
La Commissione ritiene che le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania abbiano provocato gravi difficoltà anche a livello individuale. In effetti, sia le importazioni dalla Cambogia sia quelle dal Myanmar/Birmania sono aumentate tanto in volume assoluto (rispettivamente del 53 % e di oltre il 2 000 %) quanto in termini di quote di mercato (rispettivamente di 9,7 e di 6,1 punti percentuali). Inoltre i prezzi all'importazione dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania erano individualmente inferiori ai prezzi dell'Unione (rispettivamente del 22 % e del 43 % circa). Si può quindi concludere che anche le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania hanno provocato gravi difficoltà all'industria dell'Unione.
(64)
La rapida crescita delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania è riconducibile al basso livello dei prezzi, notevolmente inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il riso Indica è un prodotto sensibile ai prezzi, soprattutto perché, generalmente, i consumatori non fanno differenze tra prodotti dell'Unione e prodotti importati. Ai consumatori che acquistano riso presso i dettaglianti, l'origine del riso è in gran parte sconosciuta. Ciò vale, in particolare, quando il riso viene venduto a marchio privato, ossia con il marchio del rivenditore. Fornendo riso a un prezzo molto basso, come mostrato dai livelli di applicazione di prezzi inferiori di cui al considerando 33, la Cambogia e il Myanmar/Birmania sono riusciti ad accrescere in modo rapido e significativo le loro esportazioni di riso verso il mercato dell'Unione. Inoltre la Cambogia, che era solita a esportare principalmente riso alla rinfusa per l'ulteriore trasformazione nell'Unione, vende sempre più riso confezionato direttamente ai dettaglianti dell'Unione, il che esercita un'ulteriore pressione sui prezzi e aumenta la concorrenza a livello delle industrie produttrici nell'Unione.
4.2.
Altri elementi
(65)
Sono stati valutati anche altri elementi che potrebbero aver contribuito alle gravi difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione.
4.2.1.
Importazioni da altri paesi terzi
(66)
Nel periodo dell'inchiesta, anche le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate dal 23 % al 29,3 % (+ 6,3 %) in termini di quota di mercato.
Quota di mercato (in %)
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Unione
61,4
54,8
46,7
40,5
39,3
Cambogia
15,4
20,0
23,1
28,8
25,1
Myanmar/Birmania
0,2
2,5
4,8
3,5
6,3
Cambogia e Myanmar/Birmania
15,6
22,5
27,9
32,3
31,4
Thailandia
12,2
11,5
11,8
12,9
13,8
India
4,7
4,0
5,8
6,8
7,3
Pakistan
2,5
2,9
3,3
3,3
3,2
Altri paesi
3,7
4,4
4,5
4,3
5,1
Tutti gli altri paesi nel loro complesso
(esclusi Cambogia e Myanmar/Birmania)
23,0
22,8
25,4
27,3
29,3
Fonte:
Eurostat
(67)
Sebbene le importazioni da altri paesi terzi possano spiegare parzialmente la diminuzione delle quote di mercato dell'Unione, l'aumento della quota di mercato di questi paesi, anche cumulativamente, è molto più limitato rispetto a quello registrato dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania (+ 15 %).
(68)
Inoltre, come illustrato nella tabella che segue, l'aspetto più importante è che la media ponderata dei prezzi delle altre importazioni nel periodo dell'inchiesta è molto più elevata rispetto alle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e a quelle dell'Unione
(
8
)
. Dal confronto del prezzo delle importazioni dalla Thailandia con quello delle importazioni dal Myanmar/Birmania risulta una differenza dell'85 %. Confrontando i prezzi delle importazioni dall'India con quelli delle importazioni dalla Cambogia, la differenza è del 72 %. Anche questi dati avvalorano la conclusione sopra riportata, secondo cui i prezzi inferiori hanno consentito al Myanmar/Birmania e alla Cambogia di accrescere rapidamente le loro esportazioni nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Unione
667,3
649,5
693,3
728,3
711,5
Cambogia
588,4
512,8
562,6
547,4
552,2
Myanmar/Birmania
420,0
366,5
414,7
410,1
405,4
Thailandia
946,7
863,5
896,8
825,7
751,1
India
925,7
1 054,1
1 061,0
893,0
949,2
Pakistan
924,3
999,7
996,0
846,3
926,3
Fonte:
Eurostat e risposte al questionario
4.2.2.
Difficoltà strutturali nel settore risiero italiano
(69)
Nella sua comunicazione all'apertura della procedura, la
Cambodian Rice Federation
ha asserito che le difficoltà incontrate dal settore del riso italiano sono generalmente peggiori rispetto a quelle del resto dell'Unione e che quindi non possono essere attribuite solamente all'aumento delle importazioni.
(70)
Le risposte al questionario e la verifica hanno effettivamente dimostrato che la situazione dell'industria dell'Unione è peggiore in Italia rispetto alla Spagna. Ciò è in parte dovuto al fatto che il mercato del riso spagnolo è organizzato in modo diverso ed è quindi più resiliente sia in termini di domanda e offerta sia in termini di tariffazione. La Commissione ha tuttavia condotto, a livello di Unione, un'inchiesta basata sulla situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso e su un campione rappresentativo. Come spiegato sopra, l'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di generali difficoltà per l'industria dell'Unione.
4.2.3.
Importazioni di «risone» dalla Guyana
(71)
Le parti interessate hanno anche affermato che a causare le gravi difficoltà ha contribuito l'aumento delle importazioni di riso dalla Guyana. Il riso importato dalla Guyana non viene lavorato (trattasi del cosiddetto «risone») e quindi non rientra nell'ambito dell'inchiesta né è compreso nelle succitate statistiche sulle importazioni e non è pertinente al caso in questione.
4.2.4.
Esportazioni dell'industria dell'Unione
(72)
Il governo cambogiano ha asserito che uno degli aspetti trascurati nel contesto del nesso di causalità è l'orientamento all'esportazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia tale argomentazione non è stata comprovata e, sebbene nel periodo dell'inchiesta le esportazioni siano effettivamente aumentate dal 3 % al 7 % della produzione totale, esse rappresentano comunque una percentuale molto ridotta della produzione dell'Unione. Inoltre l'aumento delle esportazioni (+ 11 000 tonnellate) è molto inferiore all'aumento delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania (+ 147 000 tonnellate).
4.2.5.
La minore produzione di Indica è dovuta a una maggiore produzione di Japonica
(73)
Il governo della Cambogia ha anche asserito che la produzione di riso Indica nell'Unione non è stata influenzata dalle importazioni, ma è semplicemente soggetta a una variazione ciclica tra il riso Japonica e il riso Indica in base alla decisione dei coltivatori dell'Unione.
(74)
È vero che i coltivatori possono variare la produzione tra il riso Indica e il riso Japonica. Tuttavia tale variazione si basa su considerazioni d'ordine economico, comprendenti la domanda e il prezzo di mercato. In questo contesto l'inchiesta ha confermato che, di fronte all'aumentata concorrenza delle importazioni a basso prezzo di riso Indica, alcuni coltivatori non avevano effettivamente altra alternativa che quella di passare alla produzione di riso Japonica. Non si tratta quindi né di una variazione ciclica né di una scelta deliberata, ma di un atto di autodifesa. A medio termine, tuttavia, nemmeno questa opzione è praticabile, dal momento che il passaggio dalla produzione di Indica a quella di Japonica ha a sua volta causato un'offerta eccedentaria di riso Japonica sul mercato e una pressione sui prezzi per questo tipo di riso. Pertanto gli agricoltori si trovano in generale in una situazione difficile.
(75)
L'argomentazione di cui sopra presenta tuttavia una rilevanza limitata poiché l'industria dell'Unione è costituita da industrie produttrici di riso e non da coltivatori, che sono i fornitori della materia prima.
4.2.6.
Conclusione sul nesso di causalità
(76)
La Commissione ha accertato l'esistenza di un nesso di causalità tra le gravi difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione e le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e ha anche individuato gli altri elementi che hanno contribuito a queste difficoltà, in particolare le importazioni da paesi terzi e le importazioni di risone dalla Guyana. Tuttavia questi elementi non sono tali da attenuare il nesso di causalità, nemmeno considerando i loro eventuali effetti combinati. Di conseguenza risulta che l'eventuale incidenza dei suddetti elementi sulla situazione dell'industria dell'Unione non attenua il nesso tra il volume delle importazioni e i prezzi praticati dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e le gravi difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione.
5.
CONCLUSIONI E ADOZIONE DI MISURE PRATICHE
(77)
Si è concluso che il riso Indica proveniente dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania è importato in volumi e a prezzi che causano gravi difficoltà all'industria dell'Unione e che, di conseguenza, le misure di salvaguardia sono giustificate.
(78)
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG, si ripristinano quindi i dazi della tariffa doganale comune, pari a 175 EUR/tonnellata.
(79)
A norma dell'articolo 28 del regolamento SPG, le misure di salvaguardia sono ristabilite qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e finanziaria delle industrie produttrici dell'Unione. Tuttavia il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.
(80)
La Commissione ritiene che, in questo caso, le misure debbano essere introdotte per un periodo di tre anni al fine di consentire all'industria dell'Unione di riprendersi completamente dagli effetti delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania.
(81)
Tuttavia la Commissione è del parere che in tale periodo le misure di salvaguardia debbano essere progressivamente liberalizzate per i motivi che seguono.
(82)
Il regolamento SPG ha l'obiettivo prioritario di sostenere i paesi in via di sviluppo nel loro impegno a ridurre la povertà nonché a promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a generare soprattutto occupazione, industrializzazione ed entrate aggiuntive grazie al commercio internazionale. L'accordo speciale «Tutto tranne le armi» [
Everything But Arms
(EBA)], come stabilito nel regolamento SPG, aiuta i paesi più poveri e deboli del mondo a sfruttare le opportunità commerciali. Questi paesi condividono in gran parte un profilo economico simile. Sono vulnerabili a causa delle importazioni ridotte e non diversificate e godono quindi di alcune tutele a norma del regolamento SPG, quali, ad esempio, l'esenzione dalla graduazione dei prodotti e dall'applicazione di salvaguardie automatiche.
(83)
Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, per i beneficiari dell'EBA fosse giustificata una riduzione progressiva dell'aliquota del dazio nell'arco di tre anni, come indicato di seguito.
(84)
Una riduzione progressiva sarebbe sufficiente anche a contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria delle industrie produttrici dell'Unione. D'altra parte, la Cambogia e il Myanmar/Birmania non sarebbero soggetti a dazi pieni per tutti e tre gli anni, il che renderebbe le esportazioni più difficoltose, bensì potrebbero esportare gradualmente maggiori quantità di riso Indica nell'Unione.
(85)
Di conseguenza, è previsto il seguente ripristino del dazio tariffario per un periodo di tre anni:
anno 1
anno 2
anno 3
Dazio tariffario (in EUR/tonnellata)
175
150
125
(86)
L'aliquota attualmente applicata del dazio della tariffa doganale comune, pari a 175 EUR/tonnellata, è potenzialmente soggetta ad adeguamenti al ribasso a norma dell'articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
. Qualora, a seguito di tali adeguamenti, i dazi applicati della tariffa doganale comune risultassero inferiori ai dazi di cui al considerando 85, questi ultimi dovranno essere allineati in modo che nel periodo di imposizione delle misure non superino mai il dazio applicato della tariffa doganale comune. Le misure di salvaguardia applicabili corrispondono quindi al dazio più basso tra i dazi doganali adeguati e il dazio applicabile di cui al considerando 85.
(87)
Infine, per garantire la certezza del diritto agli importatori dei prodotti in esame, le varie parti interessate hanno chiesto che le misure di cui sopra non riguardino i prodotti già avviati verso l'Unione. In linea con la sua prassi attuale in materia di salvaguardia, la Commissione ritiene che, nel presente caso, tale «clausola relativa alle spedizioni» sia effettivamente giustificata e pertanto le argomentazioni sono state accettate.
(88)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I dazi della tariffa doganale comune sono ripristinati in via temporanea sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.
2. Il dazio applicabile in EUR per tonnellata del prodotto di cui al paragrafo 1 è pari a 175 per il primo anno, a 150 per il secondo anno e a 125 per il terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Qualora la Commissione adegui il dazio della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il dazio tariffario di cui al paragrafo 2 è fissato al livello più basso tra la tariffa doganale comune adeguata e il dazio tariffario di cui al paragrafo 2.
Articolo 2
Le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, già avviati verso l'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggette al dazio specificato nell'articolo 1, paragrafo 2, purché la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 100 del 16.3.2018, pag. 30
.
(
3
)
Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (
GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16
).
(
4
)
I questionari e le visite di verifica hanno riguardato i seguenti coltivatori: Laguna de Santaolalla S.L., Spagna, Vercellino Flavio e Paolo S.S., Italia, Coppo e Garrione Società Agricola S.S., Italia, Maro Giovanni, Paolo e Pietro, Italia, Locatelli Francesco, Italia.
(
5
)
Tali parti interessate erano Haudecoeur, Amru Rice, il governo della Cambogia e la
Myanmar Rice Federation
(MRF).
(
6
)
I dati sono disponibili al pubblico sul sito web Europa: https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/trade_it.
(
7
)
Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1
).
(
8
)
Tali prezzi non comprendono né i costi successivi all'importazione né i costi di trasporto.
(
9
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
).
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