Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0094/2019

Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

Pubblicato: 30/10/2018 In vigore dal: 30/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/94 of 30 October 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 807/2014 supplementing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions

Testo normativo

22.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19/5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/94 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ( 2 ) integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Pertanto, gli elementi non essenziali che integrano tali norme generali dovrebbero essere modificati di conseguenza. (2) Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state inserite norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), dello stesso regolamento è stata aggiunta la definizione di «data di insediamento». (3) Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato inserito un nuovo articolo 39 bis , che prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore. (4) Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate, con l'obiettivo di armonizzare le norme settoriali in materia di ammissibilità per i progetti di investimento sostenuti dal FEASR con le norme comuni applicabili a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, è stata introdotta una deroga a determinate norme generali in materia di ammissibilità applicabili agli investimenti nell'ambito del FEASR, stabilite all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferma restando l'applicabilità della legislazione ambientale pertinente. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014. (6) Poiché il regolamento (UE) 2017/2393 ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1 o gennaio 2018, è opportuno rendere applicabili a decorrere dalla stessa data le corrispondenti modifiche del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è così modificato: (1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Giovani agricoltori 1.   Le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un'azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell'azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. 2.   Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori. Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola. 3.   Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.»; (2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.»; (3) all'articolo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie ( GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale ( GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15 ).

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