Regolamento di esecuzione (UE) 2019/99 della Commissione, del 22 gennaio 2019, che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/99 della Commissione, del 22 gennaio 2019, che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/99 of 22 January 2019 terminating the absorption reinvestigation concerning imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) originating in India without amending the measures in force
Testo normativo
23.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 20/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/99 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2019
che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione
(
2
)
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369
(
3
)
.
(2)
Il prodotto in esame è altresì soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione
(
4
)
. Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta.
1.2.
Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento
(3)
La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure antidumping in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
(4)
La richiesta è stata presentata il 16 marzo 2018 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España SA e Duktus (Production) GmbH («il richiedente»), quattro produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di tubi di ghisa duttile.
(5)
Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta antidumping. Il richiedente ha affermato che i prezzi di rivendita agli acquirenti indipendenti nell'Unione erano diminuiti in seguito al periodo dell'inchiesta originaria e all'istituzione del dazio antidumping, e che ciò ha compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella richiesta indicavano che la diminuzione dei prezzi di rivendita non poteva essere imputata ad altri fattori, quali le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.
1.3.
Riapertura dell'inchiesta antidumping
(6)
Il 30 aprile 2018 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(«l'avviso di riapertura»)
(
5
)
.
(7)
La nuova inchiesta riguardava il dazio antidumping in vigore del 14,1 % istituito nei confronti di Jindal Saw Limited («Jindal») e delle sue società collegate nonché di «tutte le altre società», a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388.
1.4.
Parti interessate
(8)
Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.
(9)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Jindal ha richiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione.
1.5.
Produttori esportatori oggetto della nuova inchiesta
(10)
La Commissione ha inviato un questionario alla società Jindal e alle sue società collegate e ha invitato gli altri produttori esportatori a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di riapertura.
(11)
Un produttore esportatore indiano, Electrosteel Castings Limited, si è manifestato entro il termine stabilito ma la società non era oggetto della nuova inchiesta in quanto non soggetta a un dazio antidumping definitivo sulla base dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388.
(12)
Altri due produttori esportatori indiani, Electrotherm (India) Ltd e Tata Metaliks Limited, si sono manifestati dopo la scadenza del termine. Queste società sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388, fissata nell'inchiesta originaria al 14,1 % e pari all'aliquota individuale del dazio antidumping per Jindal. Nel periodo della nuova inchiesta antiassorbimento, le vendite nell'Unione di entrambe le società erano trascurabili. Poiché queste società si sono manifestate troppo tardi, la Commissione non ha inviato loro il questionario.
1.6.
Campionamento degli importatori indipendenti
(13)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. Nessuno si è manifestato.
1.7.
Risposte al questionario
(14)
La Commissione ha inviato un questionario alla società Jindal, la quale ha risposto.
1.8.
Visite di verifica
(15)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della nuova inchiesta. È stata effettuata una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso la sede della società seguente: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, Italia («Jindal Italia»). Jindal Italia è l'unica società collegata a Jindal nell'Unione (si veda la sezione 3.1).
1.9.
Divulgazione delle informazioni
(16)
Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha inviato a tutte le parti interessate un documento di divulgazione delle informazioni contenente i principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione ha proposto di chiudere la nuova inchiesta. Le parti interessate sono state informate del termine entro cui potevano presentare osservazioni su tale divulgazione delle informazioni. Due soggetti, il richiedente e Jindal, hanno risposto al documento di divulgazione. Il richiedente ha richiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.
1.10.
Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento
(17)
Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1
o
aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Il periodo in esame era compreso tra il 1
o
aprile 2016 e il 31 marzo 2018. Il periodo dell'inchiesta originaria («PIO») era compreso tra il 1
o
ottobre 2013 e il 30 settembre 2014.
2.
PRODOTTO IN ESAME
(18)
Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010, 7303009010) («il prodotto in esame»).
3.
RISULTATI
(19)
Una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione del prodotto in esame siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'Unione. In una seconda fase, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell'articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti.
3.1.
Cambiamenti intervenuti nel modello aziendale di Jindal e nelle sue vendite nell'Unione
(20)
In seguito all'istituzione delle misure, le vendite di Jindal nell'Unione sono diminuite di circa il 90 % rispetto al PIO. Le vendite di Jindal nell'Unione, a [meno di 2 000 tonnellate metriche], rappresentano oggi [meno dello 0,5 %] del consumo dell'Unione.
(21)
In seguito al PIO sono inoltre intervenuti cambiamenti nella struttura delle vendite di Jindal. Durante il PIO Jindal deteneva tre società di vendita collegate - nel Regno Unito, in Spagna e in Italia - mentre, al momento del PIA, risulta soltanto la società collegata in Italia. Jindal Italia effettua la maggior parte delle vendite di Jindal nell'Unione mentre le esportazioni dirette sono limitate.
(22)
Inoltre, durante il PIA, Jindal ha effettuato vendite a un numero nettamente inferiore di clienti ([meno della metà rispetto al PIO]) e in un numero inferiore di Stati membri ([meno della metà rispetto al PIO]) rispetto all'inchiesta originaria. Jindal ha inoltre venduto un numero molto inferiore di tipi di prodotto (numero di controllo del prodotto — NCP): [meno della metà rispetto al PIO].
3.2.
Analisi dell'evoluzione dei prezzi
(23)
Nel valutare se vi sia stato un calo dei prezzi all'esportazione, la Commissione in genere stabilisce per ciascun produttore esportatore esaminato i prezzi all'esportazione nel corso del PIA e li confronta con i prezzi all'esportazione corrispondenti stabiliti nel PIO. Tuttavia, a causa dei volumi estremamente limitati di vendite dirette all'esportazione già descritti al considerando 21, non è stato possibile procedere a un confronto significativo dei prezzi diretti all'esportazione applicati da Jindal nell'Unione ad acquirenti indipendenti. Poiché l'analisi dei prezzi dovrebbe essere basata sul prezzo praticato al primo acquirente indipendente e tenuto conto del fatto che le società collegate di Jindal in Spagna e nel Regno Unito non esistono più, la Commissione ha basato la propria analisi solo sul prezzo di rivendita praticato da Jindal Italia al primo acquirente indipendente.
(24)
Alla luce dei volumi molto limitati presi in considerazione nonché dei cambiamenti intervenuti nei tipi di prodotto ed evidenziati alla sezione 3.1, il confronto NCP su NCP non sarebbe stato rappresentativo e non avrebbe quindi potuto produrre un'analisi significativa.
(25)
Per condurre un'analisi indicativa, la Commissione ha effettuato un confronto basato sul prezzo medio ponderato globale per chilogrammo di tutti i tipi di prodotto in relazione alle vendite effettuate da Jindal Italia al primo acquirente indipendente. È emerso che il prezzo di rivendita di Jindal è aumentato in media [più del 10 %] nel periodo compreso tra il PIA e il PIO, mostrando quindi una traslazione del dazio antidumping del 14,1 % pari a [più dell'80 %].
(26)
Inoltre una parte delle vendite di Jindal durante il PIA è stata effettuata sulla base di prezzi fissati nell'ambito di gare precedenti all'istituzione delle misure. Non ci si può aspettare che i prezzi di tali vendite siano variati e un confronto di prezzo sarebbe quindi di scarsa rilevanza.
(27)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha addotto diverse argomentazioni. In primo luogo, il richiedente ha sostenuto che la Commissione dovrebbe tener conto di tre fattori esterni: il dazio compensativo dell'8,7 %, il dazio doganale convenzionale del 3,2 % e il tasso di cambio tra l'euro e la rupia indiana.
(28)
Per quanto riguarda il dazio compensativo, il richiedente ha affermato che l'aumento del prezzo di rivendita deve essere attribuito in primo luogo al dazio compensativo in misura dell'8,7 %. La Commissione ha osservato che la nuova inchiesta è limitata al presunto assorbimento del dazio antidumping. Ad ogni modo, i risultati della presente inchiesta dimostrano che Jindal Italia ha aumentato i propri prezzi oltre il livello del dazio compensativo istituito nel 2016. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(29)
Per quanto riguarda il dazio doganale convenzionale, il richiedente ha osservato che, nel periodo intercorso tra il PIO e il PIA, il dazio doganale convenzionale per il prodotto in esame è passato dallo 0 % al 3,2 %. In effetti, i prodotti corrispondenti alla categoria S-15a del sistema delle preferenze generalizzate, che comprende i prodotti contemplati nel capitolo 73, tra cui il prodotto in esame, sono attualmente soggetti a un dazio doganale convenzionale del 3,2 %. Il richiedente ha affermato che si dovrebbe tenere conto di tale cambiamento nella valutazione dell'aumento del prezzo di rivendita. La Commissione ha confermato che il dazio era già stato preso in considerazione nell'analisi divulgata alle parti interessate. La Commissione ha tuttavia osservato che, laddove non si fosse tenuto conto dell'aumento del dazio doganale convenzionale, l'aumento dei prezzi constatato sarebbe stato più elevato. Poiché nessuno dei due approcci modificherebbe i risultati sulla rilevanza dell'aumento dei prezzi, la Commissione ha lasciato aperta la questione relativa all'opportunità o meno di tenere conto del dazio doganale convenzionale nel confronto dei prezzi in questo caso.
(30)
Per quanto riguarda il tasso di cambio, il richiedente ha sostenuto che si dovrebbe tenere conto della variazione del tasso di cambio tra l'euro e la rupia indiana. Il richiedente ha affermato che, poiché il valore della rupia indiana rispetto all'euro è cresciuto, la competitività in termini di prezzi delle esportazioni indiane è diminuita. La Commissione ha ritenuto che le oscillazioni dei tassi di cambio possono essere un elemento da prendere in considerazione nel caso in cui le fatture siano emesse in una valuta estera. In questo caso il confronto è stato però effettuato sulla base del prezzo di rivendita, che è stato fatturato in euro sia nel PIO sia nel PIA; la stima dell'importo dell'aumento di prezzo è stata pertanto effettuata sulla base della stessa valuta. Eventuali adeguamenti dovuti alle variazioni del tasso di cambio tra l'euro e la rupia indiana non erano pertanto giustificati e la richiesta è stata respinta.
(31)
In secondo luogo, il richiedente ha anche sostenuto che le vendite mediante gara non sono non rappresentative e dovrebbero essere incluse. La Commissione ha chiarito che tali vendite non erano state escluse nel confronto dei prezzi (si veda il considerando 26 precedente).
(32)
In terzo luogo, il richiedente ha sostenuto che, per poter essere considerata significativa, la variazione del prezzo di rivendita avrebbe dovuto essere almeno equivalente al livello del dazio istituito. La Commissione ha osservato che la valutazione è specifica per ogni singolo caso e che la soglia di legge per rilevare l'assorbimento non dipende dal fatto che la variazione di prezzo sia significativa o meno, bensì dal fatto che la variazione del prezzo di rivendita sia stata irrilevante o nulla, annullando così l'effetto del dazio antidumping. In questo caso la Commissione ha ritenuto che un aumento del prezzo superiore al 10 % non possa essere considerato irrilevante.
(33)
In quarto luogo, il richiedente ha chiesto alla Commissione di esaminare i prodotti importati da Jindal Italia dallo stabilimento Jindal negli Emirati arabi uniti o da qualsiasi altra fonte, per confermare che tali importazioni non fossero originarie dell'India o non fossero state classificate erroneamente in altro modo. La Commissione ha osservato che questa argomentazione fa riferimento piuttosto a un'eventuale elusione, che non rientra nell'oggetto di una nuova inchiesta antiassorbimento.
(34)
In quinto luogo, il richiedente ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto confrontare il prezzo di rivendita di Jindal Italia durante il PIA non solo con il prezzo di Jindal Italia nel PIO ma anche con il prezzo di rivendita delle ex controllate di Jindal in Spagna e nel Regno Unito durante il PIO. Il richiedente ha affermato che tale approccio sarebbe giustificato in quanto il dazio antidumping si riferisce a tutte le vendite di Jindal.
(35)
La Commissione ha ritenuto che un tale confronto non sarebbe appropriato e non produrrebbe risultati significativi, in particolare a causa delle differenze in termini di gamma di prodotti, di termini di spedizione e di valute di fatturazione. Ha quindi confermato che l'unico valore di riferimento idoneo fosse il confronto dei prezzi riferiti alle vendite di Jindal Italia. Per completezza, la Commissione ha tuttavia effettuato una simulazione in cui ha messo a confronto il prezzo di rivendita di Jindal Italia durante il PIA con il prezzo di rivendita di tutte le controllate di Jindal nel PIO. Tale simulazione ha evidenziato che, in media, il prezzo di rivendita sarebbe ulteriormente aumentato (di [più del 13 %]) tra il PIA e il PIO. Tale analisi, per quanto di rilevanza ridotta, avrebbe quindi rafforzato la conclusione della Commissione nella presente nuova inchiesta.
(36)
Infine, il richiedente ha chiesto informazioni circa le vendite dirette di Jindal nell'Unione. La Commissione ha rilevato che i volumi non potevano essere considerati significativi ([meno di 300 tonnellate]) e che dette vendite erano soggette peraltro a termini di spedizione diversi rispetto all'inchiesta originaria. Non sarebbe quindi possibile effettuare un confronto significativo. Di conseguenza, tali vendite sono state escluse dal confronto dei prezzi.
3.3.
Conclusioni
(37)
Alla luce dei volumi limitati e della mancanza di comparabilità, la Commissione non ha potuto effettuare un'analisi dei prezzi dettagliata e definitiva nei confronti di Jindal. Ciononostante, come indicato nel considerando 25, la Commissione ha constatato che, nel complesso, i prezzi di rivendita di Jindal Italia sono aumentati rispetto al PIO e che le misure hanno pertanto determinato una variazione dei prezzi positiva in una misura analoga al dazio in questione. Inoltre, data la notevole diminuzione dei volumi, la Commissione ha concluso che l'effetto delle misure non è stato compromesso.
(38)
In assenza di cooperazione e in considerazione dei volumi trascurabili ([meno dello 0,1 %] del consumo dell'Unione) venduti da altri produttori esportatori indiani oggetto della presente nuova inchiesta, la Commissione ha ritenuto che i risultati di cui sopra si debbano applicare anche a «tutte le altre società». A questo proposito la Commissione ha osservato che i dati statistici disponibili per «tutte le altre società» non potevano essere considerati significativi in ragione dei volumi limitati e della mancanza di informazioni sui canali di vendita da parte degli altri produttori esportatori indiani oggetto della presente nuova inchiesta. La Commissione ha tuttavia osservato, a titolo indicativo, che i dati sui prezzi di detti volumi di vendite trascurabili estratti dalla banca dati sulle statistiche delle importazioni istituita all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, mostrano un prezzo medio per «tutte le altre società» simile al prezzo medio di Jindal.
(39)
La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano prodotto un effetto relativamente a Jindal e a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388.
(40)
Alla luce di tali risultati, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere a un nuovo calcolo del dazio.
4.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI E CONCLUSIONI
(41)
Come indicato alla sezione 1.9 precedente, la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva chiudere la nuova inchiesta antiassorbimento. Le osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.
(42)
Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la nuova inchiesta antiassorbimento dovrebbe essere chiusa senza modificare le misure in vigore.
(43)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (
GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (
GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (
GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1
).
(
5
)
GU C 151 del 30.4.2018, pag. 57
.
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