Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0148/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/148 della Commissione del 20 gennaio 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Pubblicato: 20/01/2023 In vigore dal: 20/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/148 della Commissione del 20 gennaio 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/148 of 20 January 2023 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198

Testo normativo

23.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/26 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/148 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ( 3 ) , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese. (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 ( 4 ) . (4) Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198, come sostituito dall’allegato I del regolamento (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (6) Conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 l’allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame, b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) Il 30 ottobre 2020 Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. («Jinde» o il «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte le tre condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198. (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, il 6 aprile 2021 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente e ha consultato varie banche dati online, tra cui Orbis ( 5 ) e Qichacha ( 6 ) . Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. C. ANALISI DELLA RICHIESTA (11) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente effettivamente non aveva esportato nell’Unione durante tale periodo. Jinde è stata fondata nel dicembre 1995 e la società esporta sin dalla sua costituzione. Tuttavia nel suo registro delle vendite non compare alcuna operazione di esportazione verso l’Unione eseguita durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Inoltre i libri contabili di Jinde durante tale periodo erano in linea con i rendiconti finanziari forniti e non vi erano tracce o ulteriori elementi di prova del fatto che il richiedente avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione prima del gennaio 2012, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Nelle sue osservazioni iniziali l’industria dell’Unione ha sottolineato il fatto che il richiedente, sin dalla sua costituzione nel 1995, è stato coinvolto in attività di esportazione, ma non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che Jinde non soddisfacesse la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. Vi sono pertanto elementi di prova sufficienti del fatto che il richiedente non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale. (12) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dallo stesso regolamento, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che Jinde non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Secondo Qichacha, gli azionisti di Jinde detengono azioni in tre società diverse da Jinde, nessuna delle quali è soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) 2019/1198. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione. (13) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato una fattura, un ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine emesso nel 2019 da una società in Francia. Oltre a tale spedizione, tra il 2012 e il 2019 vi sono state altre spedizioni del prodotto in esame verso la Francia, per le quali il richiedente ha fornito anche i documenti giustificativi. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione. (14) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (15) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (16) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e l’industria dell’Unione se ne è avvalsa. (17) In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che un rendiconto finanziario sottoposto a revisione è un obbligo legale per le società di investimento estero in Cina, che riguarda anche il richiedente. L’industria dell’Unione ha inoltre chiesto di ricevere il nome della società collegata al fine di presentare osservazioni sulle attività commerciali di quest’ultima. (18) La Commissione ha verificato le informazioni fornite dal richiedente in merito all’esistenza di un obbligo legale di presentare un rendiconto finanziario sottoposto a revisione per le società di investimento estero in Cina. Nel 2009 l’ufficio tributario di Qiandong dell’amministrazione fiscale nazionale della contea di Raoping a Chaozhou ha emesso un avviso nei confronti del richiedente con il quale lo ha esentato dall’obbligo di presentare relazioni sottoposte a revisione. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che non esisteva un obbligo legale né prima né dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha inoltre fornito all’industria dell’Unione il nome della società collegata al richiedente. Non sono pervenute ulteriori osservazioni. (19) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione: Società Codice addizionale TARIC Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. C879 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 . ( 3 ) GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1 . ( 4 ) GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139 . ( 5 ) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie. ( 6 ) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.

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