Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0183/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/183 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico destinato a determinate categorie di suini e pollame

Pubblicato: 31/01/2025 In vigore dal: 31/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/183 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico destinato a determinate categorie di suini e pollame EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/183 of 31 January 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2017/53 as regards the recommended maximum content of the active substance in complete feedingstuff of a feed additive consisting of nonanoic acid for certain pig and poultry categories

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/183 3.2.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/183 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico destinato a determinate categorie di suini e pollame (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione. (2) L’acido nonanoico è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (UE) 2017/53 della Commissione ( 2 ) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (3) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di esprimere un parere per confermare se l’autorizzazione dell’acido nonanoico come additivo per mangimi sarebbe ancora conforme alle condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 qualora i termini di tale autorizzazione fossero modificati. La modifica riguarda un aumento del tenore massimo raccomandato di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti. (4) Nel suo parere del 1 o febbraio 2024 ( 3 ) l’Autorità ha concluso che l’acido nonanoico è sicuro per tutto il pollame da ingrasso, per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, per tutti i suidi da ingrasso e per i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi in una concentrazione pari a 100 mg/kg di mangime. Essa ha inoltre concluso che la modifica dell’attuale autorizzazione dell’additivo non modificherebbe le conclusioni sulla sicurezza per i consumatori e per l’ambiente raggiunte nel parere del 5 aprile 2013 ( 4 ) . Dato che l’acido nonanoico è riconosciuto come aroma per gli alimenti e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potere di irritazione cutanea e oculare dell’additivo né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’autorizzazione del preparato di acido nonanoico come additivo per mangimi soddisfi ancora le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 anche aumentando, da 5 a 100 mg/kg di mangime completo, il livello massimo di inclusione di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico destinato a tutto il pollame da ingrasso, a tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, a tutti i suidi da ingrasso e ai suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, alla voce relativa all’acido nonanoico, ottava colonna «Altre disposizioni», il punto 3 «Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.» è sostituito dal seguente: «Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % è: — 100 mg per tutto il pollame da ingrasso; — 100 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 100 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi; — 100 mg per tutti i suidi da ingrasso; — 5 mg per altre specie e categorie di animali.». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenoato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L 13 del 17.1.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/53/oj ). ( 3 ) EFSA Journal 2024;22(2):e 8642. ( 4 ) EFSA Journal 2013;11(4):3169. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/183/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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