Regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/270 of 4 February 2026 imposing provisional anti-dumping duties on imports of 1,4-Butanediol originating in the People’s Republic of China, the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/270
5.2.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/270 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2026
che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, ("regolamento di base"), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 6 giugno 2025 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di 1,4-butandiolo ("BDO") originario della Repubblica popolare cinese ("RPC" o "Cina"), del Regno dell’Arabia Saudita ("Arabia Saudita") e degli Stati Uniti d’America ("USA" e, congiuntamente a Cina e Arabia Saudita, "paesi interessati") sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
("avviso di apertura").
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2025 da INEOS Solvents SA ("denunciante" o "Ineos"). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di BDO ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 della Commissione, ("regolamento di registrazione")
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate invitandoli a partecipare.
(5)
Qore LLC, un produttore di BDO negli Stati Uniti, ha chiesto di essere registrata come parte interessata nel procedimento in quanto, a suo avviso, il procedimento potrebbe incidere su di essa. A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, per parti interessate si intendono i produttori dell’Unione, i sindacati, gli importatori e gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, le organizzazioni degli utilizzatori e dei consumatori, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Non avendo effettuato esportazioni nell’UE, Qore non soddisfaceva i criteri per essere considerata una parte interessata di cui al regolamento di base. La sua richiesta è stata quindi respinta. Qore e il governo federale degli Stati Uniti ("governo degli USA") hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe accettare Qore come parte interessata indipendentemente dall’attività di esportazione, sostenendo che quest’ultima non è un requisito per essere considerata parte interessata ai sensi dell’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ("accordo antidumping"). La Commissione ha rilevato che nulla nell’accordo antidumping dell’OMC o nella giurisprudenza dell’OMC contraddice la decisione della Commissione di rifiutare lo stato di parte interessata ai produttori che non esportano nell’Unione. L’articolo 6.11 dell’accordo antidumping impone infatti di includere due categorie di produttori nella definizione di "parti interessate" ai sensi dell’accordo: un produttore straniero di un prodotto oggetto dell’inchiesta (articolo 6.11, punto i), dell’accordo antidumping) e un produttore del prodotto simile nell’importatore membro (articolo 6.11, punto ii), del medesimo accordo). Qore LLC, in veste di produttore straniero di un prodotto simile, non rientra in nessuna delle due categorie. Il governo degli USA non ha pertanto dimostrato il motivo per cui la Commissione dovrebbe accettare Qore come parte interessata ai sensi della normativa che disciplina il presente procedimento, ossia il regolamento di base.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(7)
Lyondell Chemie Nederland B.V. ("LYB"), Sahara International Petrochemical Co. ("Sipchem"), Helm AG ("Helm"), Qore LLC ("Qore"), il governo del Regno dell’Arabia Saudita ("governo dell’Arabia Saudita") e il governo degli USA hanno presentato osservazioni in merito alla denuncia e all’apertura dell’inchiesta.
(8)
La Commissione ha innanzitutto osservato di aver effettuato l’esame della denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e aver concluso che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta erano soddisfatte, vale a dire che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l’inchiesta.
(9)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell’apertura di un’inchiesta (elementi di prova "sufficienti") è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione preliminare o definitiva dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.
(10)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, una denuncia si considera "
presentata dall’industria dell’Unione, o per suo conto
" se è sostenuta dai produttori dell’Unione la cui produzione complessiva rappresenta oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria dell’Unione che ha espresso la propria posizione in merito alla denuncia, indipendentemente dal fatto che si tratti di sostegno od opposizione, e, in secondo luogo, se è sostenuta da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria dell’Unione.
(11)
LYB ha contestato l’analisi della Commissione relativa al grado di sostegno alla denuncia ("analisi della legittimazione ad agire"). In concreto, ha asserito che l’inchiesta non avrebbe dovuto essere aperta nei confronti dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, in quanto il denunciante non soddisfaceva il requisito della legittimazione ad agire di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, dato che LYB da sola rappresentava oltre la metà della produzione del prodotto in esame tra i produttori dell’Unione che hanno espresso la loro posizione in merito all’inchiesta ed espresso una posizione "
neutrale
" in merito all’apertura dell’inchiesta, vale a dire non ha espresso preoccupazioni per quanto concerne le importazioni dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti e si è dichiarata favorevole all’inchiesta sulle importazioni originarie della Cina.
(12)
Sipchem ha asserito altresì che l’inchiesta dovrebbe essere sospesa per quanto riguarda le importazioni di BDO dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. Concretamente, Sipchem ha sostenuto che la Commissione aveva commesso due errori nella sua analisi della legittimazione ad agire: innanzitutto, ritenendo LYB neutrale rispetto all’inchiesta per quanto riguarda le importazioni di BDO dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti e, in secondo luogo, concludendo che la denuncia era conforme all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Sipchem ha pertanto concluso che l’inchiesta era stata aperta erroneamente per quanto riguarda le importazioni di BDO dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti e, di conseguenza, ha chiesto alla Commissione di chiuderla immediatamente, fatta eccezione per la Cina.
(13)
Il governo dell’Arabia Saudita ha asserito altresì che il denunciante non ha dimostrato di rappresentare una quota maggioritaria della produzione dell’Unione di BDO durante il periodo dell’inchiesta ("PI") e pertanto non ha rispettato la prescrizione relativa alla legittimazione ad agire. Il governo dell’Arabia Saudita ha sottolineato che lo stesso denunciante aveva dichiarato di rappresentare il 39,1 % della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Ne consegue che, in assenza di elementi di prova che dimostrino la posizione degli altri due produttori dell’Unione, ossia LBY e Novamont, non si può presumere, secondo il governo dell’Arabia Saudita, che la soglia del 50 % per l’esercizio della legittimazione ad agire sia stata raggiunta.
(14)
Per quanto concerne l’analisi della legittimazione ad agire, il 2 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una nota per il fascicolo relativo alla legittimazione ad agire ("nota sulla legittimazione ad agire"), consultabile dalle parti interessate. Dall’analisi è emerso che nel 2024 le società che sostenevano la denuncia rappresentavano tra il 45 % e il 46 % della produzione totale dell’UE, che nessun produttore si è manifestato opponendosi e che un produttore ha espresso una posizione neutrale. La Commissione ha pertanto concluso che erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base per ritenere che una denuncia dovesse essere presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto. LYB ha formulato espressamente una posizione neutrale. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(15)
In secondo luogo, secondo LYB, le importazioni dagli Stati Uniti dovrebbero essere trattate separatamente da quelle provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Cina, in quanto queste presumibilmente non erano soggette alle medesime condizioni di concorrenza e pertanto non dovrebbero essere cumulate con le importazioni originarie dagli Stati Uniti. Secondo LYB: i) le importazioni di BDO originarie degli USA sono state effettuate esclusivamente da due produttori dell’Unione, ossia LYB stessa e BASF; ii) la maggior parte di tali importazioni era probabilmente destinata a un consumo vincolato da parte dell’industria dell’Unione; e iii) i volumi rimanenti non sono stati importati per la vendita diretta ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione. Sipchem ha presentato argomentazioni analoghe per quanto concerne le importazioni dall’Arabia Saudita.
(16)
La Commissione ha constatato che erano soddisfatte le condizioni per il cumulo dei paesi interessati nella fase della denuncia sulla base delle informazioni e delle statistiche disponibili
(17)
I margini di dumping indicati nella denuncia sono risultati superiori al livello minimo. Come risulta dalle statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili, le importazioni oggetto di dumping non erano trascurabili in termini di volumi per tutti i paesi interessati. Inoltre le condizioni di concorrenza sono state considerate simili, in quanto:
a)
vi era una sovrapposizione generale in termini di presenza geografica tra i prodotti dei paesi interessati e il prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione;
b)
i prezzi praticati da tutti i paesi interessati erano inferiori ai livelli dei prezzi e dei costi totali dell’industria dell’Unione;
c)
durante il periodo in esame le importazioni da tutti i paesi interessati, in termini assoluti o relativi, avevano registrato una presenza significativa sul mercato.
(18)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui le importazioni dai paesi interessati non avrebbero dovuto essere cumulate all’atto dell’apertura dell’inchiesta. Le osservazioni sul cumulo sono state inoltre trattate nella sezione 4.3 "Importazioni dai paesi interessati" del presente regolamento.
(19)
LYB ha sostenuto che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato direttamente dalle importazioni di BDO dalla Cina. Di conseguenza LYB ha sostenuto che la politica di fissazione dei prezzi dell’industria cinese di BDO era responsabile della situazione dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione aveva quindi soltanto potuto seguire il comportamento in termini di fissazione dei prezzi dell’industria cinese di BDO, al fine di non essere inondata dall’impennata di importazioni cinesi di BDO. Secondo LYB, vi è stata una diretta coincidenza temporale tra l’impennata delle importazioni cinesi di BDO nel 2023 e, parallelamente, un calo significativo della produzione dell’industria dell’Unione, andamento che si è poi invertito nel 2024, quando l’industria dell’Unione ha iniziato a riprendersi. Per quanto riguarda il calo delle importazioni cinesi di BDO, LYB ha affermato che non si trattava di un cambiamento sistematico delle pratiche di dumping dell’industria cinese, quanto piuttosto della decisione di BASF di cedere le proprie partecipazioni nelle sue imprese comuni in Cina. In particolare, LYB ha sostenuto che il calo delle importazioni cinesi accompagnava il flusso relativamente stabile delle importazioni dagli Stati Uniti nel 2023 e nel 2024, dato che, per superare la perdita di approvvigionamento dalla Cina, BASF aveva dovuto ricorrere a BDO importato dagli Stati Uniti. LYB ha tuttavia sottolineato che tale tendenza era artificiosa, dato che BASF utilizzava le importazioni di BDO dagli Stati Uniti soltanto per il consumo vincolato.
(20)
La Commissione non contesta il fatto che le importazioni cinesi oggetto di dumping e la relativa politica dei prezzi abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, sulla base della denuncia presentata, non è stato possibile concludere che la colpa fosse attribuibile esclusivamente alle importazioni cinesi. La denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti del ruolo delle importazioni dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita nel causare un pregiudizio all’industria dell’Unione, come ad esempio il notevole aumento del volume delle importazioni e delle quote di mercato nell’Unione, unitamente a prezzi notevolmente e costantemente bassi delle importazioni dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita nel periodo utilizzato nella denuncia. Inoltre, sulla base della denuncia, la Commissione ha potuto rilevare pratiche di underselling, undercutting e dumping da parte dei paesi interessati. Infine, tali osservazioni sono state ulteriormente analizzate nel contesto della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità.
(21)
LYB ha sostenuto che misure antidumping nei confronti degli Stati Uniti danneggerebbero direttamente l’interesse dell’Unione, in quanto detta impresa ha ritenuto che la fornitura di BDO da parte degli Stati Uniti fosse un’"
ancora di salvezza vitale per l’industria dell’Unione
", dato che era strettamente integrata con la produzione dell’UE, servendo BASF per l’uso vincolato e LYB in circostanze eccezionali al fine di colmare carenze in termini di produzione. Qore ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di BDO dagli USA danneggerebbe gli utilizzatori a valle dell’Unione. Chimica Organica Industriale Milanese S.p.a. ("COIM"), un utilizzatore dell’Unione del prodotto in esame, ha sollevato argomentazioni analoghe, ossia ha asserito che l’istituzione di misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione in quanto: i) avrebbe un impatto negativo dovuto al cumulo con potenziali dazi antidumping sull’acido adipico originario della Cina; ii) arrecherebbe pregiudizio all’industria a valle dell’Unione; iii) renderebbe gli utilizzatori dell’Unione dipendenti dal denunciante; e iv) pregiudicherebbe la posizione degli utilizzatori dell’Unione nei confronti di concorrenti di paesi terzi. In considerazione della presunta mancanza di interesse dell’Unione, COIM ha invitato la Commissione a chiudere l’inchiesta senza istituire misure.
(22)
Le considerazioni relative all’interesse dell’Unione sono irrilevanti ai fini dell’apertura di un’inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto trattate nella sezione 7.3 "Interesse degli utilizzatori" del presente regolamento.
(23)
LYB ha affermato che la Commissione dovrebbe garantire che la realtà economica delle importazioni di BDO dagli Stati Uniti sia presa adeguatamente in considerazione ai fini della determinazione del margine di pregiudizio. LYB ha sostenuto che la Commissione dovrebbe stabilire il margine di pregiudizio al livello del margine di undercutting e, di conseguenza, non dovrebbe adeguare il prezzo all’esportazione di BDO degli Stati Uniti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, né costruire un prezzo all’esportazione artificioso e del tutto ipotetico
(
4
)
alla frontiera dell’Unione. Di conseguenza LYB ha concluso che il confronto dei prezzi dovrebbe essere effettuato attraverso il prezzo effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nell’UE.
(24)
Tale argomentazione era irrilevante ai fini dell’apertura dell’inchiesta. Di conseguenza è stata respinta.
(25)
Qore ha asserito che: i) l’industria dell’Unione non aveva subito alcun pregiudizio notevole; ii) il denunciante non aveva dimostrato che le importazioni di BDO dagli USA avessero danneggiato l’industria dell’Unione; e iii) le tendenze in termini di prezzi e volumi presentate nella denuncia sono spiegate meglio dalle decisioni interne dell’industria dell’Unione stessa, dai cambiamenti del mercato a valle e dalla volatilità dovuta ai costi.
(26)
Qore non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria argomentazione, che è pertanto risultata non essere suffragata. Inoltre, sulla base della denuncia, vi erano sufficienti elementi di prova circa l’esistenza di un pregiudizio, quali ad esempio la significativa riduzione dei volumi, delle quote di mercato e dei prezzi di vendita, associata a una notevole redditività negativa dovuta alle importazioni oggetto di dumping. Le argomentazioni di Qore sono state pertanto respinte.
(27)
Il governo dell’Arabia Saudita ha sostenuto che la denuncia non soddisfaceva le prescrizioni per l’avvio di un’inchiesta antidumping in quanto mancavano elementi di prova sufficienti in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità.
(28)
Dall’analisi degli elementi di prova forniti dai denuncianti è emerso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione al BDO sul mercato dell’UE. In effetti, la denuncia aveva fornito elementi di prova sufficienti in merito tanto ai valori normali quanto ai prezzi all’esportazione per tutti i paesi interessati e, su tale base, aveva stabilito margini di dumping dell’87 % per la RPC, del 27 % per l’Arabia Saudita e dal 57 % al 78 % per gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il pregiudizio e il nesso di causalità, conformemente ai principi di cui all’articolo 2 del regolamento di base, la denuncia ha fornito elementi di prova prima facie del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione imputabile alle importazioni oggetto di dumping dei paesi utilizzati nella denuncia, ad esempio una perdita sostanziale della quota di mercato dell’Unione è stata accompagnata da un aumento sostanziale della quota di mercato dei paesi interessati nell’Unione, offerta a prezzi costantemente bassi nel periodo in esame. Tale circostanza ha determinato prezzi che sono inferiori al costo di produzione e perdite significative da parte dei produttori dell’Unione. La denuncia ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti dell’underselling e dell’undercutting.
(29)
Il governo degli USA ha asserito che la Commissione aveva commesso un errore nell’includere il BDO a base biologica nella definizione del prodotto insieme al BDO a base fossile in considerazione delle differenze fondamentali tra i due. Il governo degli USA ha fatto riferimento alle osservazioni presentate da Qore e BASF, che hanno entrambe chiesto alla Commissione di escludere il BDO a base biologica dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Infine il governo degli USA ha sostenuto che il BDO a base biologica dovrebbe essere esaminato come un prodotto interno simile distinto dal BDO. COIM, un utilizzatore dell’Unione del prodotto in esame, ha sottolineato innanzitutto che il BDO a base biologica differisce in maniera sostanziale dal BDO a base fossile. La richiesta di esclusione del BDO a base biologica dalla definizione del prodotto è trattata nella sezione 2.4 "Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto" del presente regolamento.
(30)
All’apertura dell’inchiesta, COIM aveva sostenuto che l’industria dell’Unione non subisce alcun pregiudizio notevole in quanto ha affermato che non vi sono differenze significative in termini di prezzi tra il BDO prodotto nell’Unione e il BDO importato dai paesi interessati. In ogni caso, l’eventuale presunto pregiudizio non è attribuibile alle importazioni di BDO dai paesi interessati, ma unicamente all’aumento dei costi di produzione dell’industria dell’Unione.
(31)
La Commissione ha preso nota delle argomentazioni di COIM. Tuttavia COIM non ha fornito elementi di prova per nessuna delle argomentazioni da essa sollevate. Conformemente ai principi di cui all’articolo 3 del regolamento di base, la denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi in esame, ad esempio una notevole perdita di quota di mercato dell’Unione è stata accompagnata da un sostanziale aumento della quota di mercato dei paesi interessati nell’Unione, offerta a prezzi costantemente ridotti nel periodo in esame. La denuncia ha inoltre fornito elementi di prova prima facie dell’underselling e dell’undercutting. Di conseguenza le argomentazioni di COIM sono state respinte.
1.5.
Campionamento
(32)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(33)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione era costituito da tutti e tre i produttori dell’Unione che hanno partecipato al processo di campionamento. Tali società erano:
—
BASF SE, Ludwigshafen, Germania (BASF);
—
INEOS Solvents Marl GmbH, Marl, Germania (INEOS);
—
Lyondell Chemie Nederland B.V., Rotterdam, Paesi Bassi (LCN).
(34)
I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano più del 70 % dei quantitativi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Il campione è stato ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(35)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(36)
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Gli utilizzatori industriali/importatori che si sono manifestati nel contesto di questo processo in quanto parti interessate sono stati invitati a compilare i questionari per gli utilizzatori. In considerazione di ciò, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.
Campionamento dei produttori esportatori
(37)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina e degli USA a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(38)
Per quanto concerne la Cina, sei produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Un produttore esportatore, Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd. ("Shandong Yuanli"), ha chiesto, mediante osservazioni presentate unitamente alla sua risposta al questionario per il campionamento, di essere inserito nel campione in considerazione delle specificità del BDO da esso prodotto. La Commissione ha analizzato la richiesta e la risposta al questionario per il campionamento e ha concluso che detta richiesta non era giustificata dato che tali specificità, se considerate congiuntamente al volume delle esportazioni nell’Unione di Shandong Yuanli, non giustificherebbero l’inserimento di Shandong Yuanli in un campione scelto sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(39)
In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della Cina sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(40)
Per quanto riguarda gli USA, due produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
(41)
Il 23 giugno 2025 la Commissione ha informato i due produttori esportatori statunitensi in merito alla propria decisione di non definire un campione, concedendo loro 30 giorni per presentare le loro risposte al questionario.
1.6.
Esame individuale
(42)
Nessun produttore esportatore cinese, saudita o statunitense ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(43)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC") un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(44)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai produttori esportatori noti degli USA e dell’Arabia Saudita, agli importatori e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
5
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(45)
L’8 luglio 2025 uno dei produttori esportatori statunitensi, BASF Corporation (USA), ha informato la Commissione che non avrebbe risposto al questionario. Il termine per la presentazione delle risposte al questionario era stato fissato al 23 luglio 2025. Il 1
o
agosto 2025 la Commissione ha inviato una lettera a BASF Corporation informandola della propria intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(46)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori dell’Unione
—
BASF SE, Ludwigshafen, Germania;
—
INEOS Solvents Marl GmbH, Marl, Germania;
—
Lyondell Chemie Nederland B.V., Rotterdam, Paesi Bassi;
Utilizzatori
—
Envalior BV, Geleen, Paesi Bassi;
—
Envalior Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germania;
produttori esportatori cinesi:
—
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd., Korla;
—
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd., Meishan;
produttori esportatori in Arabia Saudita:
—
International Diol Company ("IDC"), Al Khobar;
produttore esportatore negli Stati Uniti:
—
Lyondell Chemical Company, Houston;
operatori commerciali collegati:
—
Wanhua Chemical (Sichuan) Sales Co., Ltd., Meishan, Cina;
—
Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd., Meishan, Cina;
—
Sipchem Marketing Company ("SMC"), Al Khobar, Arabia Saudita;
importatori collegati:
—
Lyondell Chemie Nederland B.V., Rotterdam, Paesi Bassi;
—
Sipchem Europe SA ("SESA"), Losanna, Svizzera.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(47)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 ("periodo dell’inchiesta"). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta ("periodo in esame").
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(48)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da BDO, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (
Chemical Abstracts Service
) 110-63-4 e solitamente classificato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5 e attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 ("prodotto oggetto dell’inchiesta").
(49)
Tra i principali processi di produzione di BDO figurano: i) processo Reppe con acetilene; ii) processo n-butano/anidride maleica, che converte l’anidride maleica in butandiolo o n-butano in anidride maleica; iii) processo con ossido di propilene, che utilizza l’ossido di propilene per formare alcole allilico; iv) processo biologico che utilizza zuccheri, biomassa o altri composti a base di carbonio.
(50)
Il BDO è utilizzato nella produzione di un’ampia serie di prodotti chimici a valle, tra cui il tereftalato di polibutilene (PBT), il tereftalato di polibutilene adipato (PBAT), il poliuretano (PU), il poliestere saturo (SAT), il tetraidrofurano (THF), l’n-metilpirrolidone (NMP), il copoliestere termoplastico (TPC) e il gamma-butirrolattone (GBL), che sono successivamente utilizzati in un’ampia serie di applicazioni, tra cui quelle nel settore automobilistico, della difesa, dei prodotti tessili, della plastica, dell’elettronica, dell’edilizia, delle batterie, dei prodotti farmaceutici e di quelli cosmetici.
2.2.
Prodotto in esame
(51)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina, dell’Arabia Saudita e degli USA, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (
Chemical Abstracts Service
) 110-63-4 e solitamente classificato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5 e attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 ("BDO a base biologica") e 2905 39 28 ("BDO di altro tipo" o "BDO a base fossile").
2.3.
Prodotto simile
(52)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, dell’Arabia Saudita e degli USA; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(53)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(54)
BASF, Helm AG, COIM e Qore hanno presentato osservazioni chiedendo l’esclusione del BDO con un contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa, classificato con il codice NC 2905 39 26 o "BDO a base biologica", dal prodotto oggetto dell’inchiesta e quindi dall’ambito di applicazione delle misure. Tali parti hanno sottolineato diverse differenze tra BDO a base biologica e BDO a base fossile.
(55)
Le differenze principali addotte sono le seguenti:
—
processi di produzione diversi e materie prime diverse, ad esempio fonti non fossili;
—
caratteristiche chimiche diverse;
—
l’esistenza di percezioni da parte dei consumatori e usi finali diversi; e
—
il BDO a base biologica presenta costi e prezzi di vendita più elevati.
(56)
Nel contesto dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato che il BDO è ottenuto mediante numerosi processi di produzione diversi, con un uso diverso delle materie prime, anche per il BDO a base biologica e BDO di altro tipo. Ad esempio, in genere il BDO a base biologica è prodotto utilizzando la fermentazione degli zuccheri con metodi, ad esempio, che usano batteri
E. coli
, furfurolo o acido succinico e può essere prodotto utilizzando un’ampia serie di materie prime diverse, tra cui granoturco, rifiuti agricoli, canna da zucchero o frumento. Il BDO di altro tipo è prodotto in genere utilizzando materiali a base fossile, con molteplici processi di fabbricazione, quali il processo di Reppe che utilizza acetilene, il processo di n-butano/anidride maleica che converte l’anidride maleica in butandiolo o l’n-butano in anidride maleica o il processo con ossido di propilene, che utilizza l’ossido di propilene per formare alcole allilico. Le parti hanno sostenuto che il processo di produzione e il diverso uso delle materie prime per il BDO a base biologica incidono sulle caratteristiche fisiche, sulle caratteristiche chimiche e sull’uso previsto del BDO e che le differenze in termini di processo di produzione sono di importanza critica, dato che determinano conseguenti differenze fondamentali in termini di caratteristiche fisiche, percezione da parte dei consumatori e usi finali tra i due prodotti (BDO a base biologica e BDO di altro tipo).
(57)
La Commissione ha tuttavia rilevato che, secondo le osservazioni di BASF, entrambi i prodotti BDO possono essere utilizzati in modo intercambiabile, in quanto tanto il BDO di altro tipo quanto il BDO a base biologica sono chimicamente identici (C
4
H
10
O
2
) e condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, ossia sono incolori, liquidi viscosi con un odore lieve e nessuna differenza di peso, nonostante il diverso processo di produzione o il diverso utilizzo di materie prime. INEOS ha sostenuto inoltre, come confermato dalle osservazioni di Novamont, che sebbene il BDO possa effettivamente essere prodotto con materie prime diverse e attraverso processi di produzione diversi, tali differenze di produzione non incidono in alcun modo sul risultato finale del prodotto a valle. BASF, INEOS e Novamont hanno confermato inoltre che esiste una piena interoperabilità tra BDO a base biologica e il BDO di altro tipo per i prodotti a valle, essendo chimicamente identici. Nonostante l’ampia differenza tra le materie prime e il processo di produzione osservata per il BDO (tanto per il BDO a base biologica che il BDO di altro tipo), durante l’inchiesta la Commissione ha constatato che i prodotti sono utilizzati in modo intercambiabile, condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e hanno gli stessi usi finali.
(58)
BASF ha sostenuto che la sostituzione del BDO a base biologica con il BDO di altro tipo comporterebbe la perdita del "
contenuto in origine biologica
" del prodotto finale, ad esempio nelle bioplastiche e nel PBAT. Analogamente Qore ha sostenuto che il prodotto BDO a base biologica non è intercambiabile con il BDO a base fossile senza invalidare le dichiarazioni dei consumatori a valle. Helm AG, a sua volta, ha sostenuto che il BDO a base biologica e il BDO di altro tipo non sono prodotti intercambiabili e che
il BDO a base biologica è essenziale per applicazioni specializzate che richiedono caratteristiche sostenibili per le quali non si può utilizzare il BDO convenzionale
. Tuttavia la Commissione ha constatato, come sostenuto anche da Novamont, che entrambi i prodotti di BDO possono essere utilizzati in modo intercambiabile e con livelli diversi di miscela per produrre una serie di prodotti a valle nell’Unione, compresi prodotti classificati come PBAT o bioplastiche. Tali parti non hanno fornito alcun altro esempio specifico sul modo in cui i consumatori a valle e/o i prodotti potrebbero essere interessati dal diverso uso di BDO e BDO a base biologica. La Commissione ha tuttavia rilevato che il BDO a base biologica e lil BDO di altro tipo condividono le stesse molecole e le stesse funzioni di base e sono intercambiabili, nonostante gli acquirenti a valle preferiscano miscele BDO diverse per la loro progettazione di prodotti a valle o per loro motivi di commercializzazione. Inoltre le stesse osservazioni presentate da BASF chiariscono che tanto il BDO a base biologica quanto il BDO di altro tipo possono essere utilizzati per produrre PBAT o plastiche biodegradabili. In ogni caso, come spiegato da INEOS, il BDO a base fossile potrebbe essere tecnicamente prodotto con un’impronta di carbonio complessivamente inferiore rispetto al BDO a base biologica, con conseguenti applicazioni più ampie e un consumo potenzialmente inferiore di CO
2
da parte degli utilizzatori a valle del BDO.
(59)
Helm AG ha sostenuto che il BDO a base biologica gode di una percezione da parte dei consumatori completamente diversa rispetto a quella del BDO convenzionale e, in tale contesto, il BDO a base biologica è commercializzato come fattore produttivo "verde" a base biologica a basse emissioni di carbonio e il BDO di altro tipo è commercializzato principalmente come sostanza chimica di base ed è utilizzato in un’ampia serie di applicazioni industriali nelle quali il contenuto a base biologica o la tracciabilità non costituiscono una questione rilevante. Qore ha sostenuto che il mercato del BDO a base biologica esiste nell’Unione, non soltanto come preferenza volontaria dei consumatori, ma anche in considerazione di contratti vincolanti con gli acquirenti o del diritto dell’UE per i quali il BDO non costituisce un sostituto del BDO a base biologica, in quanto perturberebbe
le specifiche di sostenibilità o invaliderebbe le dichiarazioni sui prodotti basate sulla certificazione
. Le parti hanno rilevato che in genere il BDO a base biologica non è in concorrenza con il BDO di altro tipo. La Commissione ha tuttavia rilevato che il BDO da fonti fossili e il BDO a base biologica sono utilizzati in modo intercambiabile per la produzione di vari prodotti a valle, compresi i prodotti certificati o biodegradabili, e che gli utilizzatori adeguano il mix di BDO ove necessario. Di conseguenza tanto il BDO a base biologica quanto il BDO di altro tipo hanno lo stesso uso, rientrano nel medesimo processo di fabbricazione per i prodotti a valle e sono in concorrenza tra loro nell’Unione.
(60)
BASF, Helm AG e Qore hanno sostenuto che il BDO a base biologica presenta un processo di produzione diverso, che comporta maggiori costi e quindi prezzi di vendita più elevati, il che può tradursi in consumatori e usi diversi rispetto a BDO di altro tipo, nonché in un’assenza di concorrenza tra i due prodotti (BDO a base biologica e di altro tipo) in ragione di una fissazione diversa dei prezzi. Tuttavia la Commissione ha rilevato che anche la divergenza osservata in termini di prezzo può cambiare in futuro ed essere temporanea: i) come spiegato da BASF e Qore, una nuova capacità di produzione di BDO a base biologica è in fase di installazione e può comportare un aumento della fornitura per l’Unione, nonché riduzione dei prezzi, in quanto utilizzerà tecnologie di produzione nuove; ii) una parte significativa del costo dipende dalla volatilità di un’ampia serie di materie prime, come indicato da BASF, e dal momento che le materie prime sono soggette a variazioni di prezzo a causa della natura volatile di tali prezzi, questi possono anche portare, rispetto al processo di produzione del BDO fossile, a un prezzo inferiore in futuro. In effetti la Commissione ha rilevato che, come indicato nelle osservazioni presentate da Novamont, il BDO a base biologica è già diventato economicamente più vantaggioso rispetto al BDO di altro tipo in alcuni archi di tempo del periodo 2021-2023, quando i prezzi del gas e del petrolio hanno registrato un’impennata. In ogni caso, la sola differenza di prezzo non giustifica l’esclusione del BDO a base biologica dalla definizione del prodotto.
(61)
BASF, Helm AG e Qore hanno inoltre affermato che, in considerazione del fatto che il BDO a base biologica non è prodotto dal denunciante, INEOS, dovrebbe essere escluso dall’inchiesta. Helm AG ha asserito altresì che il BDO a base biologica non è importato nell’Unione dai paesi interessati, né prodotto al di fuori dell’Unione e non può pertanto essere oggetto di dumping. La Commissione ha tuttavia rilevato che il BDO a base biologica è stato importato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, come confermato in occasione delle visite di verifica. Inoltre il BDO a base biologica è prodotto anche dal produttore dell’industria dell’Unione Novamont.
(62)
Helm AG ha infine sostenuto che la distinzione tra BDO a base biologica e BDO di altro tipo si rispecchia nella rispettiva classificazione doganale, il che significa che tali prodotti sono classificati come due prodotti diversi in ragione dell’uso di codici NC diversi. Tuttavia entrambi i codici NC fanno riferimento esclusivamente al BDO e, come spiegato in precedenza, una distinzione nel processo di produzione non è sufficiente per escludere uno dei due tipi di BDO dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(63)
In conclusione, la Commissione non contesta l’esistenza di differenze tra il BDO biologico e il BDO di altro tipo per quanto riguarda le materie prime utilizzate come fattori produttivi e i processi di produzione. Tuttavia, dato che il BDO a base biologica e quello a base fossile condividono le stesse caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche di base e i loro usi sono ampiamente intercambiabili, le differenze evidenziate dalle parti interessate non sono state considerate determinanti e i prodotti dovrebbero essere considerati come un unico prodotto. Inoltre tali metodi di produzione e tali differenze relative alle materie prime sono presenti anche nella classificazione dei prodotti del BDO a base biologica e del BDO di altro tipo. Un prodotto a bassa impronta di carbonio (verde) può altresì essere ottenuto tecnicamente anche da fonti fossili, il che significa che gli acquirenti che necessitano di un prodotto verde possono essere riforniti anche con BDO di altro tipo. I prodotti BDO a base biologica possono avere costi e prezzi di vendita più elevati, ma tali costi e prezzi di vendita variano e possono convergere o diventare persino più economici. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra volte a escludere il BDO a base biologica dalla definizione del prodotto.
3.
DUMPING
3.1.
Cina
3.1.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(64)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(65)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di BDO. Due produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(66)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute osservazioni sull’uso dei dati disponibili dal governo della RPC.
(67)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Malaysia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(68)
Il 18 luglio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota ("nota") in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione di BDO. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Brasile e la Malaysia come paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota dal denunciante, da LYB, e da Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. insieme alle sue società collegate ("gruppo Wanhua").
(69)
La Commissione ha esaminato in dettaglio le osservazioni ricevute nella sezione 3.1.2.4.1. Sulla base delle osservazioni pervenute, la Commissione ha individuato le fonti che intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. La stessa ha concluso altresì che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per il periodo dell’inchiesta per Rhodia Brasil SA ("Rhodia Brasil"), un produttore brasiliano.
3.1.2.
Valore normale
(70)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base,
"il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore"
.
(71)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "
[q]ualora sia accertato … che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
" e "
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
" (le "
spese generali, amministrative e di vendita
" sono di seguito denominate "SGAV").
(72)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.
3.1.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(73)
In recenti inchieste concernenti il settore chimico nella RPC
(
6
)
la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(74)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
7
)
. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
8
)
ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
9
)
. La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
10
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti di uso dei terreni nella RPC
(
11
)
. Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
12
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale degli attori societari nella RPC
(
13
)
.
(75)
Come in precedenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
14
)
("relazione"), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito.
(76)
Nella denuncia si sosteneva l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese del BDO. Si faceva riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico della RPC è un’"economia di mercato socialista", così come al ruolo attivo del partito comunista cinese ("PCC") tanto nel settore pubblico quanto in quello privato nella RPC
(
15
)
.
(77)
Più specificamente, nella denuncia è stato evidenziato quanto segue:
—
l’industria cinese del BDO può essere caratterizzata dalla proprietà statale e da un elevato livello di controllo/ingerenza dello Stato. Diversi produttori di BDO hanno stretti legami con il governo della RPC e con le amministrazioni regionali o locali, direttamente o tramite associazioni;
—
il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che consentono loro di esercitare un’influenza e un controllo costanti sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. In generale il governo della RPC formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole società, così come partecipa al processo decisionale operativo attraverso la rotazione dei quadri tra autorità governative e società, la presenza di membri del PCC negli organi esecutivi e la definizione della struttura aziendale
(
16
)
;
—
i produttori cinesi di BDO ricevono sovvenzioni e finanziamenti da agenzie governative a diversi livelli, hanno un accesso preferenziale ai finanziamenti e ai fattori produttivi e sono protetti dalla concorrenza
(
17
)
;
—
si registra l’esistenza di politiche o misure pubbliche applicabili all’industria cinese del BDO che favoriscono in modo discriminatorio fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Specificamente, l’industria chimica è considerata un settore strategico dal governo della RPC, come spiegato nel quattordicesimo piano quinquennale
(
18
)
. L’industria chimica è considerata un settore strategico anche nell’ambito della tabella di marcia dell’iniziativa "Made in China 2025", che consente ai produttori cinesi di accedere a meccanismi di sostegno strategico;
—
in Cina i costi praticamente di tutti i fattori produttivi del BDO sono soggetti a distorsioni, e di conseguenza i costi e i prezzi cinesi non sono determinati dalle forze di mercato
(
19
)
. Diverse materie prime impiegate per la produzione di BDO, tra cui il carburo di calcio e il metanolo, sono materie prime chimiche soggette alle medesime distorsioni dell’industria stessa del BDO. Inoltre il governo della RPC interviene in modo significativo e sistematico nel mercato cinese dell’energia, cosicché anche i prezzi dell’energia sono distorti. L’energia (gas naturale e carbone) rappresenta un costo significativo per la produzione delle principali materie prime del BDO e per la produzione stessa di BDO
(
20
)
. Le politiche statali riducono inoltre il costo delle attrezzature e dei macchinari per i settori incentivati, come l’industria chimica, in cui rientra l’industria del BDO. Il governo della RPC copre spesso anche i costi relativi alla ricerca e allo sviluppo nel settore chimico attraverso programmi strategici. Infine i produttori di sostanze chimiche sono generalmente soggetti a distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria del diritto patrimoniale e dei costi salariali nella RPC
(
21
)
. Alla luce di quanto precede, si può concludere che il governo della RPC esercita un’influenza significativa sulla fissazione dei prezzi e sullo sviluppo dell’industria del BDO nella RPC;
—
nella RPC l’accesso ai finanziamenti e al capitale nell’industria chimica, compresa l’industria del BDO, è concesso da istituzioni, spesso di proprietà dello Stato, che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. I rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti e gli oneri finanziari per i prestiti sono mantenuti artificiosamente bassi per stimolare la crescita degli investimenti
(
22
)
. Infine il diritto fallimentare cinese non è applicato rigorosamente nel settore chimico, di cui fa parte l’industria del BDO, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese in stato di insolvenza.
(78)
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, ivi compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.
(79)
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame.
(80)
A tale riguardo la Commissione ha innanzitutto valutato se il settore del BDO nella RPC sia servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Il settore del prodotto in esame è servito da società private quali Shandong Yuanli
(
23
)
,
(
24
)
, Inner Mongolia Dongjing Bioenvironmental Protection Ltd
(
25
)
., detenuta al 100 % dalla società privata Inner Mongolia Dongyuan Science and Technology Group Co., Ltd.
(
26
)
,
(
27
)
, nonché da società private aventi una partecipazione statale minoritaria quali Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
(
28
)
,
(
29
)
e da imprese di proprietà dello Stato quali Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
(
30
)
, Henan Kaixiang Fine Chemical Co. Ltd.
(
31
)
, Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co. Ltd
(
32
)
o il gruppo Sinopec
(
33
)
. Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato del BDO. La Commissione ha tuttavia constatato che diversi produttori sono direttamente controllati dallo Stato. Tra gli esempi figurano Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
(
34
)
e Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co. Ltd.
(
35
)
, entrambe controllate in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato della regione autonoma uigura dello Xinjiang. Inoltre il gruppo Sinopec è un’impresa centrale controllata dalla commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato ("SASAC")
(
36
)
del Consiglio di Stato e Sinopec produce tanto BDO quanto carburo di calcio, un fattore produttivo utilizzato per produrre BDO
(
37
)
.
(81)
Inoltre gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private
(
38
)
e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(82)
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di categoria che comprende il settore chimico è la China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF, Federazione cinese dell’industria petrolifera e chimica)
(
39
)
e più in particolare il Chemical New Materials Professional Committee
(
40
)
(Comitato professionale per i nuovi materiali nel settore chimico). La CPCIF aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito
(
41
)
. Inoltre, "
l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili
"
(
42
)
e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano "
l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche
"
(
43
)
.
(83)
Il gruppo Sinopec e Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd. che è la holding di Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. sono entrambi membri della CPCIF
(
44
)
.
(84)
Più specificamente, dall’inchiesta è emerso che un’altra associazione di categoria nazionale che rappresenta i produttori di BDO è la China Chemical Fibers Association ("CCFA", associazione cinese per le fibre chimiche). La CCFA aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito
(
45
)
. Inoltre, "
l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili
"
(
46
)
e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CCFA figurano "
l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche
"
(
47
)
.
(85)
Wanhua Chemical Group Co. Ltd e varie entità del gruppo Sinopec sono membri della CCFA
(
48
)
.
(86)
Tanto le società pubbliche quanto quelle private nel settore chimico sono soggette a supervisione strategica e a orientamento. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, secondo cui il governo della RPC intende "
accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave come i prodotti chimici
"
(
49
)
.
(87)
Più specificamente il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale
(
50
)
("parere orientativo") stabilisce altresì che il governo della RPC "
accelererà la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali, svilupperà vigorosamente nuovi materiali chimici e prodotti della chimica fine e promuoverà la transizione della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a forte potenza petrolchimica e chimica. [...] Entro il 2025 [...] [l]a concentrazione della produzione di prodotti chimici di base sarà ulteriormente migliorata e il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 %
"
(
51
)
. Inoltre il governo della RPC intende promuovere l’adeguamento della struttura industriale, rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria nonché controllare in maniera rigorosa la nuova capacità produttiva in settori quali quelli del carburo di calcio, oltre ad accelerare l’uscita da una capacità produttiva inefficiente e obsoleta, promuovere lo sviluppo dell’industria chimica del carbone di fascia alta, diversificato e a basse emissioni di carbonio, e sviluppare in modo costante e ordinato un’industria chimica del carbone moderna, conformemente alle esigenze della priorità ecologica, della produzione basata sull’acqua, del controllo totale della quantità e dello sviluppo di distretti
(
52
)
.
(88)
Analogamente, la comunicazione sulla promozione dello sviluppo sano di un’industria chimica moderna del carbone
(
53
)
stabilisce che conformemente alla configurazione moderna dell’industria chimica del carbone delineata nel quattordicesimo piano quinquennale e conformemente alle principali strategie regionali e alle strategie di sviluppo coordinate a livello regionale, il governo della RPC rafforzerà ulteriormente gli orientamenti in materia di pianificazione, ottimizzerà la configurazione industriale e promuoverà l’attuazione accelerata di miglioramenti delle tecnologie e delle attrezzature avanzate per i moderni progetti chimici esistenti nel settore del carbone
(
54
)
.
(89)
Inoltre il piano di lavoro per la crescita costante dell’industria chimica e petrolchimica (2025-2026)
(
55
)
("il piano di lavoro") mira a realizzare in modo adeguato progetti di conversione del carbone in petrolio e del carbone in sostanze chimiche, nonché dimostrazioni dell’applicazione industriale dell’industria chimica del carbone in associazione a nuove fonti energetiche, materiali, tecnologie e attrezzature avanzati e sistemi operativi industriali
(
56
)
, nonché a coltivare e rafforzare distretti manufatturieri avanzati e distretti industriali specifici di piccole e medie imprese e imprese leader nei settori dei prodotti petrolchimici, dei prodotti chimici del carbone, dei prodotti chimici a base di fosforo, dei prodotti biochimici e dei prodotti della chimica fine
(
57
)
.
(90)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore del BDO sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica volto a promuovere a tutto tondo il potenziamento delle fondazioni industriali e la modernizzazione della catena industriale, accelerare l’eliminazione della capacità produttiva arretrata e inefficiente e promuovere lo sviluppo dei prodotti chimici verso la funzionalizzazione, il perfezionamento e la differenziazione. Tale piano intende inoltre orientare le imprese a fondere, riorganizzare e ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale, nonché a migliorare l’efficienza e la redditività della produzione
(
58
)
. Stabilisce inoltre che il governo della RPC si affiderà a parchi chimici fondamentali, ottimizzerà l’assegnazione delle risorse, costruirà una serie di grandi progetti e creerà un modello di sviluppo del settore chimico di fascia alta che produrrà notevoli vantaggi tecnici e un coordinamento regionale ordinato; inoltre il governo della RPC sfrutterà appieno i vantaggi dell’industria chimica del carbone di base e accelererà la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti della chimica fine a base di carbone a valle
(
59
)
.
(91)
Più specificamente, il repertorio delle industrie incentivate nelle regioni occidentali (2025)
(
60
)
elenca il BDO come industria incentivata in diverse province quali Ningxia, Guizhou e Xinjiang.
(92)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale in seno alle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che il presidente di Shandong Yuanli funge anche da segretario della sezione del partito e si dice segua il principio secondo cui l’edificazione del partito impartisce all’impresa la direzione e il partito e la società sono fortemente integrati
(
61
)
.
(93)
Dall’inchiesta è inoltre emerso che Dongyuan Science and Technology Group Co. Ltd. è regolarmente coinvolta in attività di edificazione del partito in modo da guidare quadri e lavoratori nel comprendere la grandezza del partito
(
62
)
.
(94)
Il presidente e un direttore di Wanhua Chemical Group Co. Ltd fungono anche, rispettivamente, da segretario e vicesegretario del comitato di partito
(
63
)
.
(95)
Inoltre anche il direttore generale di Zhongtai Chemical, la società madre che detiene Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd., funge da vicesegretario del comitato di partito.
(96)
Analogamente il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio fungono da vicesegretari del comitato di partito
(
64
)
. Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito "autorivoluzionario" del partito, rafforzare la leadership e l’edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese
(
65
)
.
(97)
Non è stato possibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori cinesi di BDO e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 74, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(98)
Nel settore del BDO inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti che dimostrano che l’industria del BDO beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che il BDO rappresenta un sottosettore del settore chimico.
(99)
L’industria chimica è considerata costantemente un settore chiave dal governo della RPC
(
66
)
. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti i prodotti chimici, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l’industria chimica interventi di ottimizzazione e ammodernamento
(
67
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC "
ottimizzerà la struttura organizzativa, ossia renderà le principali imprese più grandi e più forti. [...] [S]pingerà le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, svilupperà inoltre un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base
"
(
68
)
.
(100)
Più specificamente, la provincia di Shandong ha pubblicato un piano d’azione di svolta per lo sviluppo di alta qualità dell’industria chimica di fascia alta (2021-2022)
(
69
)
e ha selezionato 10 catene dell’industria chimica di fascia alta quali prodotti chimici a base di carbone, materiali contenenti fluoro, poliuretano, nylon e prodotti chimici elettronici e ha scelto 25 imprese come leader della catena industriale. Il BDO è una delle catene industriali selezionate e la provincia di Shandong utilizzerà premi finanziari, promuoverà esperienze, concederà priorità e utilizzerà altri metodi per promuovere Wanhua Chemical Group Co. Ltd. e altre imprese per rafforzare i loro vantaggi di base e creare una serie di imprese leader di grandi dimensioni, che presentano una buona efficienza e una forte capacità di innovazione
(
70
)
.
(101)
Inoltre nel 2022 il comune di Wuhai ha promosso la costruzione di progetti chiave, ha prontamente risolto le difficoltà esistenti nel processo di promozione dei progetti, ha preparato vari fattori produttivi e ha garantito che i progetti avanzassero come previsto. Grazie all’attenzione rivolta alla costruzione di energie nuove e materiali nuovi, in quell’anno è stata infatti promossa rapidamente la costruzione di una serie di progetti chiave a Wuhai. Dopo oltre un anno di costruzione intensa, di recente Inner Mongolia Dongjing Bioenvironmental Protection Technology Co., Ltd. ha commissionato con successo il progetto da 280 000 tonnellate di 1,4-butandiolo (BDO) che prevede una produzione annua di 280 000 tonnellate. Dopo l’entrata in funzione ufficiale del progetto, Dongyuan Technology Co., Ltd. disporrà di una produzione annua di 380 000 tonnellate di capacità produttiva di BDO, diventando la più grande base di produzione per il BDO e l’intera catena industriale dei prodotti di trasformazione profonda a valle in Cina
(
71
)
.
(102)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.
(103)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(104)
Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 74. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC)
(
72
)
.
(105)
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre forniti elementi di prova attestanti che il settore del BDO non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di "
migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione (...) e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche
"
(
73
)
, esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(106)
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(107)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(108)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
3.1.2.2.
Argomentazioni formulate dalle parti interessate in merito all’esistenza di distorsioni significative
(109)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
(110)
La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alle distorsioni significative che incidono sull’industria del BDO dal gruppo Wanhua. Il gruppo Wanhua ha sostenuto che l’asserzione contenuta nella denuncia relativa alle "
distorsioni significative
" in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base dovrebbe essere confermata dalla Commissione nel procedimento specifico e non dovrebbe diventare una conclusione prestabilita.
(111)
Alla luce di quanto precede, l’inchiesta della Commissione ha riscontrato elementi di prova dell’esistenza di distorsioni significative che incidono sull’industria cinese del BDO, il che giustifica l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base ai fini della costruzione del valore normale. L’asserzione del gruppo Wanhua è stata pertanto respinta.
3.1.2.3.
Conclusioni sull’esistenza di distorsioni significative
(112)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso per stabilire il valore normale non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.1.2.4.
Paese rappresentativo
3.1.2.4.1. Osservazioni generali
(113)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
74
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(114)
Come illustrato al considerando 68, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Sulla base delle osservazioni pervenute, la Commissione ha considerato il Brasile un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(115)
Nella nota la Commissione ha spiegato che, secondo la Banca mondiale, il prodotto oggetto dell’inchiesta non sembrava essere fabbricato in alcun paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Il denunciante ha inoltre indicato che BASF Petronas Chemical aveva prodotto BDO in Malaysia fino al marzo 2021 e ha pertanto proposto di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo.
(116)
Nella nota la Commissione ha indicato che, in considerazione del fatto che tutti i paesi in cui è prodotto il BDO presentano un livello di sviluppo economico diverso rispetto a quello della RPC e dato che il BDO non è più prodotto in Malaysia, la Commissione ha preso in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato la produzione di glicole monoetilenico (MEG), un prodotto simile al BDO, per stabilire un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In effetti, come illustrato nella nota, il MEG è un diolo che, come nel caso di BDO, ha un punto di ebollizione relativamente elevato, una viscosità simile ed è anche miscibile con l’acqua. Inoltre, come nel caso di alcune delle modalità di produzione del BDO, il MEG si basa su una conversione catalitica in più fasi dei prodotti petrolchimici. Inoltre il MEG è prodotto a partire dall’etilene che, a sua volta, può essere ottenuto, ad esempio, dal gas naturale di cracking, dall’etano o dalla nafta, alcune delle quali sono le stesse materie prime necessarie per produrre il BDO in alcune delle possibili filiere di fabbricazione. Inoltre i processi di fabbricazione del BDO e del MEG sono ad alta intensità energetica. In termini di applicazioni, il BDO e il MEG possono essere utilizzati per la produzione di polimeri, come solventi, prodotti chimici intermedi, componenti antigelo o agenti umidificanti. In sintesi, entrambi i prodotti hanno strutture chimiche comparabili, possono condividere materie prime a base di combustibili fossili e i loro processi di fabbricazione possono comportare processi chimici e ad alta intensità energetica comparabili.
(117)
La Commissione ha riscontrato una produzione di MEG nei seguenti paesi aventi un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC: Brasile, Indonesia, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia.
(118)
In seguito alla nota, il gruppo Wanhua ha chiesto se i fattori produttivi utilizzati per la produzione di MEG potessero essere considerati rappresentativi di quelli utilizzati per la produzione di BDO.
(119)
La Commissione ha rilevato che, nel determinare il valore normale, ha preso in considerazione soltanto i fattori produttivi utilizzati per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta (nel caso di specie il BDO). Di conseguenza il MEG è stato individuato come prodotto appartenente alla stessa categoria generale del BDO soltanto ai fini della selezione di un paese rappresentativo appropriato in grado di fornire valori di riferimento esenti da distorsioni e SGAV e profitti rappresentativi di un produttore di BDO. Pertanto i valori di riferimento sono stati ricercati soltanto per i fattori produttivi utilizzati per produrre il BDO e non per il MEG. Inoltre il gruppo Wanhua non ha proposto alcun prodotto alternativo appartenente alla stessa categoria generale o allo stesso settore del BDO. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(120)
Il denunciante ha sostenuto l’approccio della Commissione e la scelta del MEG, prodotto in Malaysia e in Brasile, i paesi rappresentativi più appropriati a suo parere.
(121)
LYB ha inoltre concordato con la Commissione circa il fatto che le sostanze chimiche dioliche rientravano nella stessa categoria generale del BDO. Tuttavia ha asserito che anche i precursori della produzione chimica di diolo, quali l’etilene e il propilene, nonché solventi quali il dietilenglicole, il propilenglicole o il tetraidrofurano, rientravano nella stessa categoria generale del BDO. Sulla base di tale ipotesi, LYB ha studiato i dati finanziari disponibili per il 2024 di società redditizie che fabbricano tali prodotti, ma non è stata in grado di trovarli in Indonesia, Messico e Thailandia. Inoltre LYB non ha proposto società aggiuntive per la Malaysia. Al contrario, LYB ha proposto un produttore di solventi e propilene in Brasile o di ricorrere ai dati settoriali del settore chimico in Turchia.
(122)
La Commissione ha esaminato i prodotti aggiuntivi presumibilmente appartenenti alla stessa categoria generale o allo stesso settore del BDO proposti da LYB. La Commissione ha rilevato che l’etilene e il propilene sono materie prime per la produzione di BDO. Mentre il propilene è utilizzato da LYB stessa nella produzione di BDO come ossido di propilene, in genere l’etilene è utilizzato come ossido di etilene nella produzione di MEG, come indicato nella nota. Ciò dimostra che, mentre il BDO e il MEG condividono la stessa posizione nella catena di produzione e hanno quindi una struttura dei costi simile, il propilene e l’etilene si trovano un po’ più a monte della catena di produzione, il che allontana ulteriormente la loro struttura dei costi rispetto a quella del BDO. Ne consegue che il MEG è un prodotto più specifico e appropriato nella stessa categoria generale o nello stesso settore generale del BDO rispetto all’etilene e al propilene. La Commissione ha pertanto ritenuto che il MEG fosse un prodotto più appropriato appartenente alla stessa categoria generale o allo stesso settore generale del BDO. La Commissione ha inoltre analizzato solventi quali il dietilenglicole, il propilenglicole o il tetraidrofurano. La stessa ha riscontrato che il dietilenglicole è un sottoprodotto della produzione di MEG
(
75
)
ed è pertanto prodotto negli stessi paesi del MEG. Il propilenglicole sembra avere un uso significativo nel settore alimentare e dei medicinali, ossia presente applicazioni notevolmente diverse da quelle del BDO. Il tetraidrofurano è invece un derivato del BDO e si colloca pertanto a un livello diverso della catena del valore rispetto al BDO, di conseguenza non poteva costituire un’approssimazione adeguata per il BDO stesso considerando anche il rischio che i suoi produttori si rifornissero di BDO dalla Cina. Di conseguenza il MEG è rimasto il prodotto più appropriato nella stessa categoria generale o nello stesso settore generale del BDO. La Commissione non ha pertanto esaminato ulteriormente la produzione di tali prodotti alternativi in paesi aventi il medesimo livello di sviluppo della Cina, in particolare in Brasile e Turchia.
Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(123)
Nella sua nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori di MEG, ossia Brasile, Indonesia, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia, la disponibilità dei dati necessari doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori di MEG.
(124)
Inoltre, in seguito alla risposta alle informazioni sui fattori produttivi per i produttori esportatori e alla nota, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno comunicato un ulteriore fattore produttivo, che è stato poi verificato dalla Commissione in occasione delle visite di verifica, ossia la formaldeide. Di conseguenza la formaldeide è stata presa anch’essa in considerazione dalla Commissione nella sua analisi riportata di seguito.
—
Brasile
(125)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo delle importazioni di ossigeno, idrossido di sodio e azoto in Brasile era anormalmente elevato, in quanto superava il suo prezzo di acquisto effettivo. Al contrario, il denunciante non ha asserito alcuna distorsione per quanto concerne i fattori dei prezzi alla produzione in Brasile.
(126)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, ha considerato l’idrossido di sodio e l’azoto come materiali di consumo, come illustrato ai considerando da 180 a 182. L’osservazione formulata dal gruppo Wanhua non era pertanto più pertinente a tale riguardo. La Commissione ha sottolineato altresì che il gruppo Wanhua non aveva spiegato il motivo per cui il prezzo all’importazione dell’ossigeno in Brasile non dovrebbe essere preso in considerazione come valore di riferimento esente da distorsioni. Il fatto che fosse superiore al prezzo di acquisto del gruppo Wanhua non costituiva un elemento di prova del fatto che il prezzo all’importazione in Brasile non possa essere considerato un valore di riferimento esente da distorsioni. La Commissione ha pertanto deciso di basarsi sul prezzo all’importazione dell’ossigeno in Brasile.
(127)
Mentre il denunciante ha ritenuto attendibili i dati del 2022 relativi alle SGAV e ai profitti dei produttori di MEG individuati in Brasile, il gruppo Wanhua e LYB hanno sostenuto che i dati finanziari di Oxiteno SA Industria e Comercio erano obsoleti e LYB ha aggiunto che nel 2023 la società aveva registrato perdite.
(128)
Il gruppo Wanhua e LYB hanno inoltre asserito che i dati finanziari di Rhodia Brasil erano obsoleti in quanto riguardavano l’esercizio finanziario 2022. Inoltre il gruppo Wanhua ha sostenuto che Solvay SA ("Solvay"), il gruppo proprietario di Rhodia Brasil, produceva un numero notevole di prodotti e che il suo conto economico non rispecchiava la situazione del BDO o del MEG e pertanto tale società non poteva essere considerata rappresentativa. LYB ha invece concordato con l’uso dei dati dei gruppi. LYB ha tuttavia sostenuto che i dati forniti dalla Commissione erano diversi da quelli riportati nel bilancio per il 2024 di Solvay. Di conseguenza LYB ha proposto di basarsi sulla versione pubblicata dei conti, ripartita in base alla quota delle entrate del segmento "sostanze chimiche ad alte prestazioni".
(129)
La Commissione ha osservato che i dati finanziari di Rhodia Brasil per il periodo dell’inchiesta erano nel frattempo divenuti disponibili
(
76
)
. Per questo motivo la Commissione ha deciso di basarsi sui dati di Rhodia Brasil per il periodo dell’inchiesta e pertanto le osservazioni relative a Solvay sono diventate irrilevanti.
(130)
Nella nota la Commissione ha osservato che la scelta del Brasile come paese rappresentativo appropriato è stata oggetto di un’ulteriore analisi del basso volume delle importazioni di idrogeno e dell’elevata quota di importazioni di carburo di calcio dalla Cina (80 %) in Brasile.
(131)
A tale proposito LYB ha sostenuto che le importazioni di idrogeno in Brasile erano basse in quanto tale paese è un importante produttore di idrogeno. LYB ha suggerito di utilizzare come parametro di riferimento alternativo per l’idrogeno un parametro di riferimento all’interno del Brasile o il prezzo medio all’esportazione dell’idrogeno dal Brasile verso tutti i paesi.
(132)
La Commissione ha riconosciuto che i sei metri cubi di idrogeno importati in Brasile durante il periodo dell’inchiesta erano un volume insufficiente per stabilire un valore di riferimento esente da distorsioni. Per questo motivo la Commissione ha deciso di ricorrere a un valore di riferimento internazionale rappresentato dall’indice dei prezzi dell’idrogeno grigio per la regione europea pubblicato da Business Analytiq come valore di riferimento esente da distorsioni
(
77
)
.
(133)
LYB ha rilevato che la Commissione aveva proposto di indagare ulteriormente sulla quota elevata di importazioni di carburo di calcio dalla Cina in Brasile e ha proposto di utilizzare come valore di riferimento il prezzo medio all’importazione in tutti i paesi. Il denunciante ha rilevato che la quota delle importazioni cinesi di carburo di calcio in Brasile era notevolmente inferiore rispetto a quella in Malaysia e che pertanto i dati relativi alle importazioni di carburo di calcio avrebbero potuto essere considerati meno influenzati da distorsioni rispetto a qualsiasi altro paese proposto.
(134)
La Commissione ha sottolineato che tutti i potenziali paesi rappresentativi, fatta eccezione per la Turchia, avevano comunicato quote elevate di importazioni di carburo di calcio dalla Cina. Ad eccezione della Turchia, le quote delle importazioni cinesi di carburo di calcio in altri potenziali paesi rappresentativi erano superiori alle quote delle importazioni cinesi di carburo di calcio in Brasile. La Commissione ha pertanto ritenuto che il carburo di calcio sia un prodotto di base in genere acquistato dalla Cina in tutti i potenziali paesi rappresentativi e che le importazioni in Brasile rappresentino il valore di riferimento più appropriato, tenendo conto anche del fatto che i) la Turchia non può essere considerata un paese rappresentativo appropriato, come illustrato ai considerando da a 166 a 174; ii) il prezzo delle importazioni cinesi in Brasile è in linea con il prezzo delle importazioni da altri paesi; e iii) fatta eccezione per la Turchia, il Brasile presenta la quota più bassa di importazioni cinesi di carburo di calcio tra i possibili paesi rappresentativi.
(135)
La Commissione ha inoltre analizzato i dati sulle importazioni di formaldeide in Brasile. La Commissione ha individuato un volume trascurabile di importazioni di formaldeide in Brasile, corrispondente a poche operazioni, il che sembrerebbe rendere il prezzo all’importazione non rappresentativo. Per questo motivo la Commissione ha utilizzato il prezzo medio all’esportazione dal Brasile nel periodo dell’inchiesta, desunto dal Global Trade Atlas ("GTA")
(
78
)
.
(136)
In conclusione, la Commissione ha concluso che il Brasile costituiva il paese rappresentativo più appropriato.
—
Indonesia
(137)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo delle importazioni di ossigeno e idrossido di sodio in Indonesia era elevato in misura anomala, in quanto superava il suo prezzo di acquisto effettivo.
(138)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, ha considerato l’idrossido di sodio come materiale di consumo, come illustrato ai considerando da 180 a 182. L’osservazione formulata dal gruppo Wanhua non era pertanto più pertinente a tale riguardo. La Commissione ha sottolineato altresì che il gruppo Wanhua non aveva spiegato il motivo per cui riteneva che il prezzo all’importazione dell’ossigeno in Indonesia non dovrebbe essere preso in considerazione come valore di riferimento esente da distorsioni. Il fatto che fosse superiore al prezzo di acquisto del gruppo Wanhua non costituisce un elemento di prova del fatto che il prezzo all’importazione in Indonesia non possa essere considerato un valore di riferimento esente da distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(139)
Il denunciante e il gruppo Wanhua hanno asserito che i dati finanziari disponibili per PT Polychem Indonesia Tbk erano obsoleti e che la società era in perdita. I suoi dati non potevano pertanto essere utilizzati dalla Commissione.
(140)
La Commissione ha ribadito di non aver ritenuto ragionevole tale profitto.
(141)
LYB ha inoltre sostenuto che l’Indonesia dovrebbe essere scartata come possibile paese rappresentativo in considerazione dell’elevata quota di importazioni dalla Cina per una serie di fattori produttivi e delle restrizioni all’esportazione di carbone individuate nella nota, in associazione alla quota elevata di importazioni di carbone dalla Russia. Analogamente, il denunciante ha sostenuto che l’Indonesia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato a causa della quota elevata di importazioni di carbone dalla Russia, dato il pacchetto di sanzioni imposte dall’Unione nei confronti della Russia e il fatto che i prezzi dell’energia in Russia erano fortemente influenzati dallo Stato.
(142)
La Commissione ha concluso che l’Indonesia non poteva essere selezionata come paese rappresentativo appropriato in considerazione della quota elevata di importazioni dalla Cina di carburo di calcio (superiore al 99 %) e di catalizzatori (superiore all’82 %), delle distorsioni del mercato individuate per il carbone nella nota e dell’assenza di dati finanziari ragionevoli. Non essendo stato possibile considerare l’Indonesia un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario affrontare altre argomentazioni relative all’Indonesia.
—
Malaysia
(143)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo delle importazioni di ossigeno, idrossido di sodio e azoto in Malaysia era anormalmente elevato, in quanto superava il suo prezzo di acquisto effettivo.
(144)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, ha considerato l’idrossido di sodio e l’azoto come materiali di consumo, come illustrato ai considerando da 180 a 182. L’osservazione formulata dal gruppo Wanhua non era pertanto più pertinente a tale riguardo. La Commissione ha sottolineato altresì che il gruppo Wanhua non aveva spiegato il motivo per cui riteneva che il prezzo all’importazione dell’ossigeno in Malaysia non dovrebbe essere preso in considerazione come valore di riferimento esente da distorsioni. Il fatto che fosse superiore al prezzo di acquisto del gruppo Wanhua non costituisce un elemento di prova del fatto che il prezzo all’importazione in Malaysia non possa essere considerato un valore di riferimento esente da distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(145)
Il gruppo Wanhua e LYB hanno sostenuto che Pengerang Petrochemical Company Sdn. Bhd ha comunicato una perdita per il 2023 e pertanto tali dati finanziari non dovrebbero essere utilizzati. Inoltre LYB ha sostenuto che i dati risalgono al 2023.
(146)
La Commissione ha ribadito che tale profitto non può essere considerato ragionevole.
(147)
Il denunciante ha ritenuto che i dati del 2023 di Petronas Chemicals Glycols Sdn. Bhd fossero affidabili. Il gruppo Wanhua ha asserito che i dati finanziari di Petronas Chemicals Group Berhad ("gruppo Petronas"), il gruppo proprietario di Petronas Chemicals Glycols Sdn. Bhd non fossero rappresentativi in quanto erano collegati al 2023 e le sue attività andavano oltre il BDO o il MEG. LYB non si è opposta all’uso dei dati del gruppo Petronas, ma ha proposto di non separare i dati nei segmenti relativi alle olefine e ai derivati, in quanto ciò porterebbe a un profitto pari all’1 %.
(148)
La Commissione ha rilevato che, come indicato nella nota, i dati finanziari per il gruppo Petronas erano disponibili per il 2024, ossia il periodo dell’inchiesta. Tuttavia i dati finanziari del gruppo Petronas non potevano essere ulteriormente ripartiti al fine di rispondere alle preoccupazioni del gruppo Wanhua. I dati finanziari del gruppo Petronas per il 2024 sono rimasti i dati più granulari disponibili per la Malaysia. Erano tuttavia meno granulari rispetto ai dati finanziari comparabili disponibili per il periodo dell’inchiesta per Rhodia Brasil in Brasile, in quanto il gruppo Petronas è solo la società madre di un produttore di MEG in Malaysia, mentre Rhodia Brasil è la società che produce MEG in Brasile, pertanto i dati finanziari di Rhodia Brasil sono più direttamente collegati alla produzione di MEG.
(149)
La Commissione ha rilevato che la selezione della Malaysia come paese rappresentativo appropriato è stata oggetto di un’ulteriore analisi della quota elevata cinese delle importazioni di carburo di calcio in Malaysia.
(150)
A tale proposito, il denunciante ha sostenuto che il fatto che soltanto un fattore produttivo, il carburo di calcio, fosse influenzato da una quota elevata di importazioni dalla Cina, rendeva la Malaysia un paese rappresentativo più appropriato rispetto agli altri, che presentavano più fattori produttivi importati dalla Cina o dalla Russia o non disponevano di dati prontamente disponibili. Per quanto riguarda la quota elevata di importazioni di carburo di calcio dalla Cina, LYB ha suggerito di utilizzare come valore di riferimento il prezzo medio all’importazione in tutti i paesi.
(151)
La Commissione ha sottolineato che tutti i potenziali paesi rappresentativi, fatta eccezione per la Turchia, avevano comunicato quote elevate di importazioni di carburo di calcio dalla Cina e tra di essi il Brasile rappresentava il paese con la quota più bassa. In particolare, la quota delle importazioni cinesi di carburo di calcio detenuta dalla Malaysia superava il 98 %. L’argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta.
(152)
La Commissione ha pertanto concluso che la Malaysia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato in considerazione del fatto che la quota delle importazioni cinesi di carburo di calcio è superiore a quella del Brasile, che le importazioni di catalizzatori sono influenzate anche da una quota significativa di importazioni cinesi pari a circa il 61 % e che i dati finanziari prontamente disponibili in Malaysia sono meno accurati rispetto ai dati finanziari disponibili per il periodo dell’inchiesta in Brasile.
—
Messico
(153)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo delle importazioni di idrossido di sodio in Messico era elevato in misura anomala, in quanto superava il suo prezzo di acquisto effettivo.
(154)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, ha considerato l’idrossido di sodio come materiale di consumo, come illustrato ai considerando da 180 a 182. L’osservazione formulata dal gruppo Wanhua non era pertanto più pertinente a tale riguardo.
(155)
Il gruppo Wanhua ha sottolineato che non erano prontamente disponibili dati finanziari per la società messicana. Data l’assenza di dati prontamente disponibili per questo fattore produttivo, il denunciante ha sostenuto che il Messico non poteva essere considerato un paese rappresentativo.
(156)
La Commissione ha ribadito di non aver potuto reperire le informazioni finanziarie disponibili per Idesa Petroquimica SA de CV.
(157)
Il Messico non ha pertanto potuto essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
—
Thailandia
(158)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo delle importazioni di ossigeno e idrossido di sodio in Thailandia era elevato in misura anomala, in quanto superava il suo prezzo di acquisto effettivo.
(159)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, ha considerato l’idrossido di sodio come materiale di consumo, come illustrato ai considerando da 180 a 182. L’osservazione formulata dal gruppo Wanhua non era pertanto più pertinente a tale riguardo. La Commissione ha sottolineato altresì che il gruppo Wanhua non aveva spiegato il motivo per cui riteneva che il prezzo all’importazione dell’ossigeno in Thailandia non dovrebbe essere preso in considerazione come valore di riferimento esente da distorsioni. Il fatto che fosse superiore al prezzo di acquisto del gruppo Wanhua non costituisce un elemento di prova del fatto che il prezzo all’importazione in Thailandia non possa essere considerato un valore di riferimento esente da distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(160)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il profitto di GC Polyols Company Limited dovrebbe essere respinto.
(161)
La Commissione ha ribadito di non poter considerare tale profitto come una redditività ragionevole.
(162)
Il gruppo Wanhua ha asserito altresì che il profitto del 2,9 % realizzato da Indorama Petrochem Co., Ltd poteva essere considerato ragionevole. A tale proposito il gruppo Wanhua ha rilevato che il profitto di riferimento del 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base è utilizzato soltanto nel contesto dei calcoli del margine di pregiudizio. Di contro, il denunciante ha sostenuto che un profitto molto basso, pari al 2,9 %, rappresentava un rischio per quanto concerne l’affidabilità delle informazioni prontamente disponibili in tale paese.
(163)
La Commissione ha rilevato che, indipendentemente dalla soglia distinta del 6 % per il profitto di riferimento nel contesto della determinazione del margine di pregiudizio, un profitto del 2,9 % non poteva essere considerato ragionevole in quanto troppo basso rispetto ai profitti delle altre società redditizie individuate nella nota, che erano almeno pari al 7,1 %.
(164)
Il denunciante e LYB hanno inoltre sostenuto che la Thailandia dovrebbe essere scartata come possibile paese rappresentativo in considerazione della quota elevata di importazioni dei fattori produttivi dalla Cina.
(165)
La Commissione ha concluso che la Thailandia non poteva essere selezionata come paese rappresentativo appropriato in considerazione della quota elevata di importazioni dalla Cina di carburo di calcio e ossigeno, come indicato nella nota, e della mancanza di dati prontamente disponibili per stabilire un congruo livello di profitto in Thailandia.
—
Turchia
(166)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo delle importazioni di ossigeno e azoto in Turchia era elevato in misura anomala, in quanto superava il suo prezzo di acquisto effettivo.
(167)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, ha considerato l’azoto come materiale di consumo, come illustrato ai considerando da 180 a 182. L’osservazione formulata dal gruppo Wanhua non era pertanto più pertinente a tale riguardo. La Commissione ha sottolineato altresì che il gruppo Wanhua non aveva spiegato il motivo per cui riteneva che il prezzo all’importazione dell’ossigeno in Turchia non dovrebbe essere preso in considerazione come valore di riferimento esente da distorsioni. Il fatto che fosse superiore al prezzo di acquisto del gruppo Wanhua non costituisce un elemento di prova del fatto che il prezzo all’importazione in Turchia non possa essere considerato un valore di riferimento esente da distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(168)
Il gruppo Wanhua e il denunciante hanno sottolineato che non erano prontamente disponibili dati finanziari per il produttore turco di MEG. Per questo motivo il denunciante ha sostenuto che la Turchia non poteva essere un paese rappresentativo.
(169)
La Commissione ha ribadito di non aver potuto reperire le informazioni finanziarie disponibili per Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi.
(170)
LYB ha sostenuto che la quota del 34 % delle importazioni cinesi di catalizzatori non era sufficientemente significativa da non tenere conto del prezzo all’importazione in Turchia. In ogni caso, in alternativa, la Commissione potrebbe utilizzare il prezzo all’importazione in qualsiasi altro paese a reddito medio-alto indicato nella nota.
(171)
LYB ha sostenuto inoltre che la Commissione poteva utilizzare un valore di riferimento internazionale per il carbone, influenzato da importazioni significative dalla Russia, come il prezzo all’esportazione australiano del carbone. Il denunciante ha invece sostenuto che la Turchia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato proprio a causa della quota elevata di importazioni di carbone dalla Russia, dato il pacchetto di sanzioni imposto dall’Unione nei confronti della Russia e il fatto che i prezzi dell’energia in Russia erano fortemente influenzati dallo Stato.
(172)
In assenza di dati finanziari prontamente disponibili in Turchia, la Commissione non ha preso in considerazione l’approccio proposto da LYB per il catalizzatore e il carbone.
(173)
In conclusione la Turchia non può essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
(174)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo appropriato e Rhodia Brasil ai fini della determinazione di SGAV e profitti esenti da distorsioni, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
Livello di protezione sociale e ambientale
(175)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.1.2.4.2. Conclusioni
(176)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.1.2.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(177)
Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori inseriti nel campione e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(178)
Al fine di costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le materie prime. Inoltre, come illustrato ai considerando 132 e 135, la Commissione si è basata sull’indice dei prezzi dell’idrogeno grigio per la regione europea pubblicato da Business Analytiq
(
79
)
al fine di stabilire il costo esente da distorsioni dell’idrogeno e sul prezzo medio all’esportazione dal Brasile nel periodo dell’inchiesta, ottenuto dal GTA, al fine di stabilire il costo esente da distorsioni della formaldeide.
(179)
La Commissione ha inoltre utilizzato le statistiche pubblicate dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE") per stabilire i costi del lavoro
(
80
)
esenti da distorsioni, le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale pubblicate dal ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia (
Ministério de Minas e Energia
)
(
81
)
, il prezzo del gas naturale per gli utenti industriali in Brasile pubblicato dal ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia
(
82
)
, il prezzo del carbone in Brasile pubblicato dal ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia
(
83
)
e la tariffa dell’acqua applicata dalla Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ("SABESP")
(
84
)
per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per l’energia elettrica, il gas naturale, il carbone e l’acqua.
(180)
A causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, tali elementi trascurabili sono stati raggruppati sotto la voce "materiali di consumo". In particolare, tra tali materiali di consumo figuravano: azoto, idrossido di sodio, soda caustica, acido solforico, catalizzatori di nichel e alluminio, aria compressa, vapore e altri fattori produttivi di peso individuale inferiore allo 0,1 % del costo totale di produzione.
(181)
La Commissione ha considerato anche alcuni sottoprodotti come materiali di consumo. Tra essi figurano: solfato di ammonio, azoto liquido, catrame, argon liquido, nerofumo, gas desorbito da PSA, vapore e altri sottoprodotti di peso individuale inferiore allo 0,1 % del costo totale di produzione.
(182)
Collettivamente, i fattori produttivi considerati materiali di consumo hanno rappresentato meno del 2,5 % del costo totale di produzione, mentre i sottoprodotti considerati materiali di consumo hanno rappresentato un valore assoluto pari allo [0,5-2] %. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.1.2.5.1. Fattori produttivi
(183)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi del BDO
Fattore produttivo
Codice della merce
Fonti di dati
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Materie prime
Gas naturale
2711 21
Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
4,25
CNY/m
3
Carburo di calcio
2849 10
GTA
7,31
CNY/kg
Carbone
2701 12
Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
1,26
CNY/kg
Metanolo
2905 11
GTA
2,97
CNY/kg
Idrogeno
2804 10
Business Analytiq
2,01
CNY/m
3
Ossigeno
2804 40
GTA
17,04
CNY/m
3
Catalizzatori di rame
3815 19
GTA
311,19
CNY/kg
Formaldeide/formaldeide (45 %)
2912 11
GTA (esportazioni dal Brasile)
3 504,19
CNY/tonnellata
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
n.d.
IBGE
97,98
CNY/ora
Energia
Energia elettrica
n.d.
Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
0,97
CNY/kWh
Acqua
n.d.
SABESP
23,10
CNY/m
3
Sottoprodotti
N-butanolo semifinito
2905 13
GTA
9,33
CNY/kg
Gas di coda di acetilene
2901 29
Pro rata sulla base del parametro di riferimento per il gas naturale
(
85
)
1,42
CNY/m
3
Metanolo
2905 11
GTA e pro rata sulla base del parametro di riferimento per il gas naturale
(
85
)
4,42
CNY/kg
(184)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, applicate ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando da 205 a 207.
Materie prime
(185)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime (diverse da carbone, idrogeno e formaldeide) consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
86
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al considerando 112 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.
(186)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 180 e 182.
(187)
Per quanto concerne i dazi all’importazione, la Commissione ha consultato la mappa dell’accesso al mercato del Centro internazionale per il commercio al fine di determinare i dazi all’importazione applicabili per ciascun codice di merce e paese di origine
(
87
)
. I dazi all’importazione sono stati aggiunti al valore CIF registrato nelle statistiche brasiliane sulle importazioni disponibili nella banca dati GTA.
(188)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
Sottoprodotti
(189)
Come indicato al considerando 181, la Commissione ha considerato taluni sottoprodotti come materiali di consumo.
(190)
Per i restanti sottoprodotti, la Commissione ha analizzato le pratiche contabili dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione relative ai sottoprodotti. Su tale base la Commissione si è basata sui dati sulle importazioni del GTA al fine di stabilire un valore di riferimento per l’n-butanolo semifinito in quanto venduto agli acquirenti. Per il gas di coda di acetilene, che un produttore esportatore inserito nel campione aveva utilizzato internamente, la Commissione ha preso in considerazione il rapporto tra il prezzo nella RPC del gas di coda di acetilene e il prezzo nella RPC del principale fattore produttivo, ossia il gas naturale, come comunicato dal produttore esportatore. Tale rapporto è stato applicato al prezzo del gas naturale in Brasile, ricavato dalla fonte indicata al considerando 179, al fine di calcolare il parametro di riferimento per questo sottoprodotto. Per il metanolo, che il produttore esportatore pertinente aveva in parte venduto agli acquirenti e in parte utilizzato internamente, la Commissione ha utilizzato un valore composito ricavato dai dati sulle importazioni del GTA e dal valore risultante dal metodo descritto per il gas di coda di acetilene.
Lavoro (manodopera)
(191)
La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall’IBGE al fine di stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni
(
88
)
. La Commissione si è basata sulle informazioni dettagliate sui salari presso imprese con 30 o più dipendenti per le ultime statistiche disponibili relative al 2023, per l’attività economica 20.2 — "
Fabricação de produtos químicos orgânicos
" secondo la classificazione NACE Rev. 2. Le statistiche IBGE forniscono informazioni sui salari totali annuali e sugli oneri connessi, nonché sul numero di dipendenti nel settore della fabbricazione di sostanze chimiche organiche per l’anno 2023. Il valore del 2023 è stato debitamente adeguato al fine di tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi al consumo sul mercato interno pubblicato dallo stesso IBGE
(
89
)
al fine di adeguarlo al periodo dell’inchiesta (anno 2024).
Energia elettrica
(192)
Il prezzo dell’energia elettrica per utenti industriali in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
90
)
nel suo bollettino mensile. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell’inchiesta.
(193)
Le tariffe pubblicate nei bollettini mensili comprendevano l’
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
("ICMS"), un’imposta prelevata a livello statale sulla circolazione di merci e sulla fornitura di servizi di trasporto e di comunicazione interstatali e intercomunali. Tale imposta è recuperabile dagli utilizzatori industriali e, di conseguenza, è stata dedotta dal valore di riferimento stabilito.
(194)
Dato che l’ICMS è stata applicata con aliquote comprese tra il 17 % e il 18 % a seconda dello Stato in questione
(
91
)
, la Commissione ha applicato una detrazione media pari al 17,5 % per l’ICMS ai fini del ricalcolo del parametro di riferimento.
(195)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il valore di riferimento per l’energia elettrica non era stato incluso nella nota.
(196)
La Commissione ha rilevato che, nella nota, sono stati comunicati soltanto valori di riferimento per le materie prime sulla base dei dati sulle importazioni. La Commissione ha incluso il parametro di riferimento per l’energia elettrica nella comunicazione preventiva.
Gas naturale
(197)
Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
92
)
. La Commissione ha utilizzato la fascia di consumo in metri cubi relativa al periodo dell’inchiesta. Le tariffe pubblicate nei bollettini mensili per il 2024 comprendevano la stessa imposta ICMS illustrata sopra per l’energia elettrica e la Commissione ha trattato tale imposta allo stesso modo di quella applicata per l’energia elettrica.
(198)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che i dati di riferimento per il gas naturale non figuravano nell’allegato II della nota, nonostante l’importanza di tale fattore produttivo nel costo totale di produzione.
(199)
La Commissione ha rilevato che, come indicato nell’allegato I della nota, non intendeva utilizzare i dati sulle importazioni di gas naturale come valore di riferimento esente da distorsioni e per questo motivo il gas naturale non era stato incluso nell’allegato II. Di contro, come indicato in precedenza, la Commissione si è basata sui bollettini mensili del ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile per il gas. La Commissione ha incluso il parametro di riferimento per il gas naturale nella comunicazione preventiva.
Carbone
(200)
La Commissione ha utilizzato il prezzo del carbone in Brasile pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
93
)
nei suoi bollettini mensili.
Acqua
(201)
La Commissione ha utilizzato la tariffa dell’acqua applicata da SABESP
(
94
)
, responsabile dell’approvvigionamento idrico, nonché della raccolta e del trattamento delle acque reflue nello Stato di San Paolo. Le informazioni hanno consentito di individuare le tariffe applicabili agli utenti industriali nel luglio 2024 in una zona sotto l’abbreviazione OJ comprendente la città di Paulínia, dove è situato il principale impianto di produzione di Rhodia Brasil in Brasile.
Vapore
(202)
La Commissione ha rilevato che, a seguito della verifica, il vapore è stato considerato un materiale di consumo, come indicato al considerando 180. La Commissione non ha pertanto stabilito un valore di riferimento per il vapore.
(203)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che i dati di riferimento per il vapore non figuravano nell’allegato II della nota.
(204)
La Commissione ha rilevato che, come indicato nell’allegato I della nota, non intendeva utilizzare i dati sulle importazioni di vapore come valore di riferimento esente da distorsioni e per questo motivo il vapore non era stato incluso nell’allegato II.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(205)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(206)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(207)
Al fine di stabilire un importo congruo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 relativi a Rhodia Brasil estratti da Data Mercantil
(
95
)
.
Calcolo
(208)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(209)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore inserito nel campione. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto ai considerando da 177 a 204.
(210)
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato ai considerando da 205 a 207, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni.
(211)
Ai costi di produzione stabiliti con la modalità di cui al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Rhodia Brasil. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,6 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,0 %.
(212)
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.1.3.
Prezzo all’esportazione
(213)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate come utilizzatori.
(214)
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(215)
Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione a una società collegata operante non soltanto come importatore ma anche come utilizzatore, dato che il prodotto in esame non è stato rivenduto nello stato in cui era stato importato, il prezzo all’esportazione ha dovuto essere costruito su base equa a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. L’inchiesta ha consentito di stabilire che il prodotto in esame costituiva una parte molto esigua del costo di produzione del prodotto che è stato infine venduto al primo acquirente indipendente nell’Unione dall’utilizzatore collegato. Di conseguenza la Commissione non ha potuto stabilire un prezzo all’esportazione attendibile basato sulle vendite del prodotto finale al primo acquirente indipendente per tali vendite. La Commissione ha costruito il prezzo all’esportazione utilizzando la media mensile dei prezzi ai quali lo stesso produttore esportatore inserito nel campione ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per il mese per il quale il produttore esportatore inserito nel campione in questione non ha comunicato vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione, la Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione sulla base del prezzo medio delle vendite del produttore esportatore ad acquirenti indipendenti nell’Unione durante tutto il periodo dell’inchiesta.
3.1.4.
Confronto
(216)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato,
incidono
sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.1.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(217)
Come spiegato al considerando 212, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
3.1.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(218)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(219)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e, per uno dei due produttori esportatori inseriti nel campione, commissioni.
(220)
Un produttore esportatore inserito nel campione ha esportato nell’Unione tramite una società collegata al di fuori dell’Unione. L’inchiesta ha consentito di stabilire che le funzioni dell’operatore commerciale collegato erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In effetti tale operatore commerciale collegato ha ottenuto un profitto per i suoi servizi e ha commercializzato un’ampia gamma di beni diversi dal prodotto in esame. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto della maggiorazione ricevuta dall’operatore commerciale collegato.
(221)
L’adeguamento della commissione costruita si è basato sulle SGAV sostenute dall’operatore commerciale collegato e, dato il rapporto tra le due società e il fatto che nessun importatore indipendente ha collaborato alla presente inchiesta, su un profitto teorico del 6,89 % ritenuto ragionevole in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di un altro prodotto chimico, ossia gli alcoli polivinilici ("PVA") originari della Cina
(
96
)
. Tale livello di profitto del 6,89 % è stato considerato ragionevole in via provvisoria anche nel caso di specie, in quanto è stato realizzato da importatori indipendenti coinvolti nel commercio di sostanze chimiche.
3.1.5.
Margine di dumping
(222)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(223)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
311,9
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd.
522,4
(224)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(225)
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 362,8 %.
(226)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat.
(227)
Il livello di collaborazione in Cina è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito l’85 % circa delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato in Cina al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato in ciascun paese.
(228)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
311,9
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd.
522,4
Altre società che hanno collaborato in Cina
362,8
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
522,4
3.2.
Arabia Saudita
(229)
L’unico produttore esportatore dell’Arabia Saudita, International Diol Company ("IDC"), ha esportato nell’Unione esclusivamente attraverso il suo operatore commerciale collegato Sipchem Marketing Company ("SMC"), avente sede in Arabia Saudita. A sua volta, SMC ha esportato nell’Unione esclusivamente attraverso la sua controllata al 100 % Sipchem Europe SA ("SESA"), stabilita in Svizzera. Le tre società fanno parte del gruppo Saudi International Petrochemical Company ("Sipchem").
3.2.1.
Valore normale
(230)
Nel periodo dell’inchiesta IDC non ha effettuato vendite di BDO destinate al consumo interno. Di conseguenza la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.
(231)
Il valore normale franco fabbrica è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta gli elementi seguenti:
(a)
la media ponderata delle SGAV sostenute da IDC per le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione durante il PI; e
(b)
la media ponderata dei profitti realizzati nel 2024 dalle società dell’Arabia Saudita attive nella produzione di prodotti di cui al codice NACE 20.1
(
97
)
, secondo quanto comunicato dalla banca dati ORBIS di Moody’s
(
98
)
. La Commissione ha ritenuto che non vi sia alcun motivo per ritenere che le vendite sul mercato interno di tali prodotti siano meno redditizie rispetto a quelle all’esportazione e che pertanto è soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), secondo cui il profitto utilizzato non sarebbe superiore al profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(232)
Come illustrato al considerando 229, IDC ha esportato nell’Unione esclusivamente tramite SMC, il suo operatore commerciale collegato stabilito in Arabia Saudita. A sua volta, SMC ha esportato nell’Unione esclusivamente attraverso la sua controllata al 100 % SESA, stabilita in Svizzera. Per tali vendite SESA ha agito in veste di importatore per il mercato dell’Unione, sostenendo i costi pertinenti e realizzando profitti.
(233)
In considerazione di ciò, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta da SESA ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. L’adeguamento è stato effettuato utilizzando le SGAV effettive sostenute da SESA e, per i motivi illustrati al considerando 221, un profitto teorico pari al 6,89 %.
(234)
Sipchem ha sostenuto che le sue vendite a un determinato produttore e rivenditore di BDO dell’Unione dovrebbero essere escluse dal calcolo del prezzo all’esportazione, in quanto il prezzo di tali vendite era decisamente inferiore ai prezzi medi di Sipchem e costituiva il risultato di difficili trattative.
(235)
La Commissione ha ricordato che, ai fini della determinazione del margine di dumping, occorre prendere in considerazione tutte le vendite all’esportazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.
Confronto
(236)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.2.3.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(237)
Come spiegato al considerando 231, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(238)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti dall’unico produttore esportatore che ha collaborato.
3.2.3.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(239)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(240)
Sono stati applicati adeguamenti per il seguente fattore che incide sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito e commissioni.
(241)
Dato che tutte le vendite dell’Unione sono state effettuate tramite un operatore commerciale collegato in Arabia Saudita (SMC) e tale società ha svolto funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni e ha ricevuto una commissione per tali vendite, è stato effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L’adeguamento è stato effettuato utilizzando le SGAV effettive sostenute da SMC e, dato il rapporto tra le società, un profitto teorico pari al 6,89 %, come indicato al considerando 221.
(242)
Nella sua risposta al questionario, la società aveva sostenuto che IDC, SMC e SESA costituiscono un’entità economica unica e che pertanto tale adeguamento non sarebbe giustificato. A sostegno della propria affermazione, la società ha sostenuto che SMC/SESA è stata incaricata da IDC, che non svolge funzioni di vendita proprie, di compiti che di norma rientrano nell’ambito delle responsabilità di un ufficio vendite interne centralizzato (SMC) e di un ufficio esportazioni (SESA). Tuttavia la Commissione ha constatato l’esistenza di un contratto molto dettagliato stipulato tra IDC e SMC, che stabiliva le commissioni corrisposte da IDC e includeva anche una clausola di arbitrato, circostanze queste che dimostrano una limitata solidarietà economica tra le due società. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha ritenuto giustificato l’adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
3.2.4.
Margini di dumping
(243)
Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(244)
Dato che vi era un solo produttore esportatore che copriva la totalità delle esportazioni dall’Arabia Saudita nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, non è stato necessario calcolare una media ponderata del margine di dumping che sarebbe stato normalmente applicato alle società che hanno collaborato non inserite nel campione.
(245)
Per tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping al livello del margine di dumping del produttore che ha collaborato.
(246)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
International Diol Company
52,4
Tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita
52,4
3.3.
USA
3.3.1.
Valore normale
(247)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative.
(248)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.
(249)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto non erano rappresentative per il produttore esportatore.
(250)
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(251)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
(a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
(b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(252)
Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI.
(253)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:
(a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
(b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(254)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che l’[8 %–12 %] di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.
3.3.2.
Prezzo all’esportazione
(255)
Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell’Unione tramite una società collegata che operava in qualità di importatore.
(256)
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.
(257)
La Commissione si è basata sulle SGAV effettive dichiarate dall’importatore collegato. Per quanto concerne il profitto, la Commissione ha utilizzato un profitto teorico pari al 6,89 % per i motivi di cui al considerando 221, ossia il rapporto tra le società e la mancanza di collaborazione degli importatori indipendenti nella presente inchiesta.
3.3.3.
Confronto
(258)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.3.3.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(259)
Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: nolo, movimentazione, carico, spese accessorie e assicurative, nonché spese per assistenza tecnica e servizi.
(260)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: commissioni, costi del credito e spese bancarie.
3.3.3.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(261)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(262)
Sono stati applicati adeguamenti per il seguente fattore che incide sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito.
3.3.4.
Margini di dumping
(263)
Su tale base, il margine di dumping per Lyondell Chemical Company, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è stato pari a 135,7 %.
(264)
Il livello di collaborazione negli USA è basso, perché le importazioni dal produttore esportatore che ha collaborato hanno costituito il 17 % circa delle esportazioni totali nell’Unione durante il PI.
(265)
La Commissione ha ricordato che la sezione 10 dell’avviso di apertura
(
99
)
aveva informato le parti interessate del fatto che l’omessa collaborazione, o una collaborazione solo parziale, avrebbe potuto condurre a conclusioni basate sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, determinando potenzialmente esiti meno favorevoli per tali parti. Dato che le parti interessate sono state avvisate in maniera chiara delle conseguenze dell’omessa collaborazione nell’avviso di apertura e nel procedimento, come indicato al considerando 45, e che il livello di collaborazione nel caso di specie è stato particolarmente scarso, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il dazio antidumping residuo sulla base di un sottoinsieme rappresentativo di vendite del gruppo Lyondell Chemical che, a sua volta, rappresentava oltre il 47 % delle vendite della società e l’8 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione di tutte le società inserite nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tali vendite sono state considerate un’approssimazione ragionevole e rappresentativa delle pratiche di dumping degli esportatori che non hanno collaborato.
(266)
Su tale base il margine di dumping residuo per gli USA è stato stabilito a 142,5 %.
(267)
I margini di dumping provvisori per gli USA, espressi come percentuale del prezzo CIF nella frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
USA
Lyondell Chemical Company
135,7
Tutte le altre importazioni originarie degli USA
142,5
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(268)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da quattro produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’"industria dell’Unione" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(269)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 189 700 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione: BASF SE ("BASF"), INEOS Solvents Marl GmbH ("INEOS") e Lyondell Chemie Nederland BV ("LCN") e della risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornita da Novamont S.p.A. ("Novamont"). I tre produttori inseriti nel campione producevano BDO a base fossile, mentre Novamont produceva BDO a base biologica. Come indicato al considerando 34, i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 70 % della produzione totale e delle vendite totali dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(270)
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.
(271)
Il BDO è utilizzato come materiale intermedio per la produzione di un’ampia serie di prodotti chimici a valle, tra cui figurano: PBT, PBAT, TPU, THF e GBL. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato. Il modello commerciale dei produttori dell’Unione e il loro grado di integrazione verticale variava. Ciò nonostante l’industria dell’Unione può essere considerata nel complesso un’industria caratterizzata da un grado elevato di integrazione verticale, essendo stato constatato che i produttori dell’Unione erano allo stesso tempo produttori, importatori, venditori e utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta e di altri prodotti chimici.
(272)
Il BDO è stato spesso trasferito a costo all’interno della stessa società per un’ulteriore trasformazione a valle. I produttori dell’Unione potevano rifornirsi di BDO da altri produttori dell’Unione indipendenti, da importazioni o dalla propria produzione interna, successivamente trasformata ulteriormente in un’ampia serie di prodotti a valle e/o rivenduta, e alle condizioni di mercato esistenti nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta i produttori dell’Unione hanno fatto ricorso a molteplici metodi di approvvigionamento di BDO. Le parti collegate erano inoltre libere di acquistare il BDO da fornitori collegati o indipendenti, all’interno o all’esterno dell’Unione. Inoltre il BDO era spesso prodotto presso parchi del settore chimico che comprendevano prodotti a valle e altri prodotti chimici.
(273)
Tenendo presente che, nelle condizioni di mercato esistenti nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, il prodotto per uso vincolato poteva essere acquistato da parti collegate o da fornitori indipendenti, all’interno o all’esterno dell’Unione, e che le vendite da parti collegate sono state fissate ai prezzi del mercato internazionale, è stato considerato che le vendite vincolate facessero parte del mercato libero. Questa constatazione corrobora la tesi secondo cui il consumo totale dovrebbe essere utilizzato per calcolare le quote di mercato nel caso di specie. Tuttavia, per fini di completezza, nella sua analisi la Commissione ha evidenziato altresì altre tendenze relative alle quote di mercato. Di conseguenza, dato che il produttore dell’Unione si rifornisce di BDO per la produzione a valle tanto dalla produzione propria quanto dal mercato libero, a seconda dei prezzi e del costo del prodotto in esame, la Commissione ha ritenuto che il consumo totale (mercato libero più mercato vincolato) costituisca l’indicatore migliore ai fini dell’analisi del pregiudizio.
4.3.
Consumo dell’Unione
(274)
L’industria dell’Unione è integrata verticalmente e il prodotto oggetto dell’inchiesta è considerato un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle a valore aggiunto. I consumi del mercato vincolato e del mercato libero sono stati analizzati separatamente.
(275)
La Commissione ha stabilito il consumo totale dell’Unione sommando il mercato libero e quelli vincolati.
(276)
La Commissione ha stabilito il mercato vincolato sulla base dell’uso vincolato dell’industria dell’Unione e dell’uso sul mercato libero sulla base della produzione venduta dall’industria dell’Unione a terzi più le importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi.
(277)
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Mercato vincolato
264 489
183 604
134 693
163 036
Indice
100
69
51
62
Mercato libero
159 456
138 725
150 534
184 036
Indice
100
87
94
115
Consumo totale dell’Unione
423 944
322 329
285 226
347 072
Indice
100
76
67
82
Fonte:
Risposte ai questionari per i produttori, statistiche doganali all’importazione nell’Unione
(278)
Il consumo del mercato vincolato in tonnellate è diminuito dal 2021 al 2023, registrando un calo sostanziale del 31 % nel 2022 e del 49 % nel 2023 rispetto al consumo del 2021. Nel PI il consumo del mercato vincolato è aumentato rispetto al 2023, pur rimanendo al di sotto dei livelli del 2021, con un calo del 38 % nel periodo in esame. Di conseguenza il consumo sul mercato vincolato è sceso a 163 036 tonnellate nel PI, rispetto alle 264 489 tonnellate del 2021.
(279)
Il consumo sul libero mercato ha registrato un lieve calo nel 2022 e nel 2023, con un calo del 13 % nel 2022 e del 6 % nel 2023 rispetto al 2021. Tuttavia il consumo complessivo del mercato libero è cresciuto notevolmente nel periodo in esame, facendo registrare un aumento del 15 % nel PI rispetto al 2021. Ciò ha comportato un aumento da 159 456 tonnellate nel 2021 a 184 036 tonnellate nel PI.
(280)
Nel complesso il consumo totale dell’Unione è diminuito nel periodo in esame. Dapprima è diminuito del 24 % nel 2022 e poi del 33 % nel 2023 rispetto al consumo totale dell’Unione nel 2021. Nonostante un aumento del consumo totale dell’Unione durante il PI rispetto al 2023, nel PI il consumo totale dell’Unione è rimasto inferiore del 18 % rispetto al 2021. Ciò è dovuto al fatto che un aumento del consumo del mercato libero nel PI non è stato sufficiente a compensare il calo del consumo del mercato vincolato dell’Unione, con un conseguente calo del consumo totale dell’Unione del prodotto in esame, passato da 423 944 tonnellate nel 2021 a 347 072 tonnellate nel PI.
(281)
Nel 2021 il consumo totale dell’Unione è stato elevato in considerazione dell’elevata domanda nel contesto delle numerose industrie a valle della catena del valore del BDO, in gran parte legata a problemi connessi alla COVID-19. Il consumo ha registrato fluttuazioni tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta ed è di fatto aumentato dell’8 % nel corso di tale periodo. L’industria dell’Unione ha spiegato che, nel prevedibile lungo periodo, la domanda di BDO a livello mondiale e nell’Unione è stabile.
(282)
Dalla tabella 2 emerge un contrasto tra l’andamento del mercato vincolato, che ha registrato un calo del 38 % nel periodo in esame, e quello del mercato libero, che è aumentato del 15 %. Tenendo conto delle conclusioni di cui al considerando 273, l’importante consumo totale dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta è stato fornito in misura minore dalla produzione dell’Unione e in misura maggiore dalle importazioni oggetto di dumping. Tali sviluppi sono ulteriormente analizzati nelle sezioni "pregiudizio" e "nesso di causalità".
4.4.
Importazioni dai paesi interessati
4.4.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(283)
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di BDO originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(284)
Come stabilito nella sezione 3, il margine di dumping stabilito per le importazioni dalla Cina, dall’Arabia Saudita e dagli USA si è attestato su valori superiori alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Come indicato nella tabella 3, nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato (del mercato totale dell’Unione) sono state pari rispettivamente a circa il 7 %, l’11 % e il 7 %.
(285)
Per quanto concerne le condizioni di concorrenza, LCN ha sostenuto che le importazioni di BDO dagli Stati Uniti non sono soggette alle stesse condizioni di concorrenza delle importazioni provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Cina. LCN ha sottolineato che le importazioni originarie degli Stati Uniti consistevano esclusivamente in forniture intrasocietarie all’interno dei gruppi Lyondell Basell e BASF. Ha asserito altresì che, mentre le forniture di LCN dagli USA erano commercializzate sul mercato dell’Unione, le importazioni di BASF dovevano essere utilizzate dalla società per fabbricare prodotti a valle.
(286)
La Commissione non contesta i fatti relativi alle importazioni statunitensi di cui alle osservazioni di LCN, ma non concorda circa il fatto che alle importazioni statunitensi si applichino condizioni di concorrenza diverse rispetto alle importazioni provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Cina. Di fatto le importazioni originarie di tutti e tre i paesi sono state utilizzate dai produttori dell’Unione per fabbricare prodotti a valle e/o commercializzate sul mercato libero e la frequenza è variata nel corso del periodo in esame. Lo stesso vale per la produzione dei produttori dell’Unione. Questo prodotto simile è stato utilizzato in modo vincolato o venduto a utilizzatori industriali (a condizioni contrattuali analoghe a quelle delle importazioni) sul mercato dell’Unione. Le importazioni provenienti dai paesi interessati sono state tutte in concorrenza tra loro e con la produzione dell’Unione, in quanto sono state effettuate utilizzando condizioni di prezzo contrattuali analoghe impiegando gli indici di ICIS
(
100
)
come parametro di riferimento. Tutte le importazioni hanno riguardato BDO avente le stesse caratteristiche di base, il che significa che erano pienamente intercambiabili. Inoltre erano spesso in concorrenza per lo stesso uso, ossia la fornitura di BDO per la domanda vincolata dell’Unione e/o la domanda del libero mercato, compresa la rivendita di BDO importato.
(287)
Sipchem, INEOS e Will and Co. hanno presentato osservazioni in merito al cumulo delle importazioni per quanto concerne l’Arabia Saudita. In relazione alle condizioni di concorrenza, Sipchem ha sostenuto che le importazioni di BDO dall’Arabia Saudita non sono soggette alle stesse condizioni di concorrenza delle importazioni provenienti dagli USA e dalla Cina. Sipchem ha sottolineato che dalle vendite di Sipchem a INEOS è evidente che il comportamento di mercato di Sipchem è diverso da quello degli esportatori cinesi di BDO, che effettuano numerose vendite opportunistiche a pronti, e da quello degli esportatori statunitensi di BDO, che vendono per lo più a soggetti collegati nell’Unione per un uso a valle a integrazione della loro produzione di BDO nell’UE. Will e Co. ha sostenuto altresì che le importazioni dall’Arabia Saudita seguono i prezzi fissati dalla Cina per il BDO e, per questo motivo, non dovrebbero essere cumulate. INEOS ha espresso disaccordo in merito alle osservazioni di Sipchem e Will and Co., sottolineando che durante il periodo in esame esistevano per le importazioni dall’Arabia Saudita accordi sulla fissazione dei prezzi analoghi a quelli applicati ad altre importazioni e alle vendite dell’industria dell’Unione in generale.
(288)
Ancora una volta, la Commissione non si è detta concorde circa il fatto che alle importazioni dall’Arabia Saudita si applichino condizioni di concorrenza diverse rispetto a quelle provenienti dagli USA e dalla Cina e che i metodi di produzione, i costi di produzione e i prezzi di vendita nell’Unione dei paesi in esame siano diversi. Le importazioni da tutti e tre i paesi sono state utilizzate in modo vincolato dai produttori dell’Unione e/o commercializzate sul libero mercato e la frequenza è variata durante il periodo dell’inchiesta. Lo stesso vale per la produzione dei produttori dell’Unione. Questo prodotto simile è stato utilizzato nei prodotti a valle o venduto a utilizzatori industriali (a condizioni analoghe a quelle delle importazioni) sul mercato dell’Unione. Le importazioni dai paesi interessati sono state tutte in concorrenza tra loro in quanto sono state effettuate utilizzando condizioni di prezzo contrattuali analoghe ricorrendo agli indici ICIS come parametro di riferimento. Inoltre il prodotto importato presentava le stesse caratteristiche di base, il che significa che era pienamente intercambiabile.
(289)
Di conseguenza le condizioni di concorrenza erano simili per le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile. Più specificamente, il BDO importato è stato in concorrenza con le varie importazioni e con il BDO prodotto nell’Unione, essendo i prodotti venduti attraverso gli stessi canali di vendita, avendo gli stessi usi ed essendo stati in definitiva venduti agli stessi acquirenti.
(290)
Di conseguenza tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dai tre paesi interessati sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.
4.4.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(291)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle statistiche sulle importazioni dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base alle statistiche sulle importazioni dell’Unione confrontate con il consumo totale dell’Unione come da tabella 2.
(292)
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Quantitativo delle importazioni e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
CINA
Quantitativo delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)
10 220
17 415
36 725
23 776
Quota di mercato della Cina (in %)
2
5
13
7
ARABIA SAUDITA
Quantità delle importazioni dall’Arabia Saudita (in tonnellate)
26 183
35 928
28 474
39 821
Quota di mercato dell’Arabia Saudita (in %)
6
11
10
11
USA
Quantità delle importazioni dagli USA (in tonnellate)
12 415
15 719
39 283
25 449
Quota di mercato degli USA (in %)
3
5
14
7
TOTALE PAESI INTERESSATI
Quantità delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)
48 818
69 062
104 483
89 047
Indice
100
141
214
182
Quota di mercato dei paesi interessati (in %)
12
21
37
26
Indice
100
186
318
223
Fonte:
Eurostat per i quantitativi delle importazioni, mentre le quote di mercato sono state ottenute confrontando i quantitativi delle importazioni con il consumo totale dell’Unione di cui alla tabella 2.
(293)
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate nel periodo in esame, passando da circa 48 800 tonnellate nel 2021 a circa 89 000 tonnellate nel PI, registrando un aumento dell’82 %. Le importazioni sono diminuite nel PI rispetto al 2023, ma tale calo è in parte attribuito alla crisi nel Mar Rosso
(
101
)
, che ha inciso sulla capacità di importare il BDO nell’Unione. LCN ha inoltre affermato che le importazioni dalla Cina nel 2024 sarebbero diminuite a causa della decisione strategica di BASF di cedere la sua partecipazione nella joint venture in Cina nel quarto trimestre 2023, riducendo in tal modo le importazioni totali dalla Cina.
(294)
Le quote di mercato dei paesi interessati hanno seguito un andamento analogo a quello delle importazioni; nel PI la quota di mercato è diminuita rispetto al 2023, passando dal 37 % al 26 %. Tuttavia, durante l’intero periodo in esame, la quota di mercato è più che raddoppiata, passando dal 12 % nel 2021 al 26 % nel PI, registrando un aumento di 14 punti percentuali.
4.5.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting dei prezzi e depressione dei prezzi
(295)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dai produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, dai produttori esportatori dell’Arabia Saudita e degli USA che hanno collaborato e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(296)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
CINA
Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina
3 007
3 230
1 590
1 351
Indice
100
107
53
45
ARABIA SAUDITA
Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Arabia Saudita
2 390
3 652
1 611
1 188
Indice
100
153
67
50
USA
Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti
2 130
4 477
2 477
1 211
Indice
100
210
116
57
PAESI INTERESSATI
Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati
2 453
3 733
1 929
1 238
Indice
100
152
79
50
Fonte:
dati Eurostat.
(297)
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati è dapprima aumentato del 52 % nel 2022, attestandosi a circa 3 700 EUR/tonnellata, per poi diminuire notevolmente nel 2023, attestandosi a circa 1 900 EUR/tonnellata. Nel complesso, il prezzo medio si è ridotto significativamente del 50 % durante il periodo in esame, passando da circa 2 400 EUR/tonnellata nel 2021 a circa 1 200 EUR/tonnellata nel PI.
(298)
La fluttuazione dei prezzi è stata influenzata principalmente dall’andamento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia, in combinazione con ingenti investimenti nella capacità, l’aumento delle importazioni nell’Unione e la capacità inutilizzata dai paesi interessati durante il periodo in esame. Inoltre le vendite all’importazione sono state soggette a contratti collegati ai prezzi di riferimento ICIS.
(299)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
(a)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
(b)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione e dei produttori dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(300)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato del 6,9 % imputabile ai paesi interessati sul mercato dell’Unione. Non vi è stato undercutting per i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. La Commissione fa tuttavia riferimento ad altri effetti sui prezzi (depressione) nella sezione 4.6.3.1 del presente regolamento (cfr. ad esempio i considerando da 331 a 334). Era inoltre evidente che i prezzi tanto delle importazioni quanto quelli praticati dall’industria dell’Unione hanno avuto una tendenza analoga, dato che l’inchiesta ha consentito di stabilire che i contratti con gli utilizzatori industriali impiegavano i prezzi ICIS come valore di riferimento, come constatato al considerando 331.
(301)
LCN ha sostenuto che le importazioni dagli USA non sono state oggetto di undercutting né hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione, in quanto le importazioni sono state effettuate tanto da LCN quanto da BASF e, se vendute (o utilizzate in modo vincolato) sul mercato dell’Unione, sarebbero state vendute (o consumate) agli stessi prezzi (o costi) della produzione dell’Unione venduta (o consumata) sul mercato dell’Unione. Tuttavia, come constatato nella sezione 4.6.3.1 del presente regolamento, i prezzi di vendita dell’Unione sono stati oggetto di una depressione notevole e tale depressione dei prezzi è stata di fatto una delle principali cause del pregiudizio. Inoltre le importazioni dagli USA sono state in media effettuate a prezzi inferiori a quelli di vendita dell’industria dell’Unione. L’undercutting delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti è stato pertanto un fattore significativo nell’inchiesta relativa al pregiudizio.
(302)
Sipchem e Will and Co. hanno sostenuto che le importazioni dall’Arabia Saudita non sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione né hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, in quanto hanno aiutato quest’ultima a mantenere la sua posizione sul mercato dell’Unione. Tuttavia, come constatato nella sezione 4.6.3.1 del presente regolamento, i prezzi di vendita dell’Unione sono stati oggetto di una grave depressione e tale depressione dei prezzi è stata di fatto una delle principali cause del pregiudizio. Inoltre le importazioni dagli USA sono state in media effettuate a prezzi inferiori a quelli di vendita dell’industria dell’Unione. L’undercutting delle importazioni provenienti dall’Arabia Saudita è stato pertanto un fattore significativo nell’inchiesta relativa al pregiudizio.
(303)
Sipchem ha inoltre fornito dati sulle sue esportazioni dopo il periodo dell’inchiesta (2025) verso un acquirente indipendente dell’Unione. Sipchem ha sostenuto che il volume e i prezzi di tali esportazioni corroboravano il suo punto di vista secondo cui le vendite nel periodo dell’inchiesta dovrebbero essere escluse dai calcoli dei prezzi all’esportazione per il calcolo del dumping e del pregiudizio. Ciò è dovuto al fatto che Sipchem si adeguava ai prezzi in essere sul mercato dell’Unione. Tuttavia, dato che le condizioni per il cumulo sono soddisfatte per quanto riguarda le importazioni dall’Arabia Saudita, non sarebbe opportuno né giustificato escludere le vendite dai calcoli dei prezzi all’esportazione. Dalle "conclusioni sul pregiudizio" risulta inoltre che le importazioni dall’Arabia Saudita hanno svolto un ruolo nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Inoltre i dati relativi al periodo successivo all’inchiesta non dovrebbero essere presi in considerazione nell’analisi del dumping e del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(304)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(305)
Come indicato al considerando 33, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(306)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da tutti e quattro i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(307)
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, l’uso vincolato, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping.
(308)
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, i costi unitari, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(309)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e quote di uso vincolato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantitativo di produzione (in tonnellate)
345 847
210 509
112 400
189 714
Indice
100
61
32
55
Capacità produttiva (in tonnellate)
467 198
465 434
470 271
470 271
Indice
100
100
101
101
Utilizzo degli impianti (in %)
74 %
45 %
24 %
40 %
Indice
100
61
32
54
Fonte:
risposte dei produttori al questionario.
(310)
La produzione dell’Unione è diminuita significativamente durante il periodo considerato. Dapprima si è ridotta del 39 % nel 2022 rispetto al 2021, per poi diminuire nuovamente del 68 % nel 2023 rispetto ai quantitativi di produzione del 2021. I quantitativi di produzione hanno registrato una ripresa nel PI rispetto al 2023, ma nel complesso sono diminuiti nel periodo in esame, risultando inferiori del 45 % nel PI rispetto al 2021. Tale aumento della produzione durante il PI rispetto al 2023 è stato osservato principalmente a causa della necessità di produrre il BDO dei produttori dell’Unione per l’uso vincolato e le vendite, al fine di compensare una limitazione temporanea dell’Unione alle importazioni di BDO come indicato al considerando 293 e di mantenere gli impegni esistenti verso gli acquirenti e la reputazione nell’Unione. Inoltre i livelli di produzione hanno potuto essere ridotti soltanto a un determinato livello minimo da ciascun produttore dell’Unione, in ragione dei costi fissi e di altro tipo derivanti dalla gestione degli impianti, anche se i produttori dell’Unione desideravano ridurre ulteriormente i volumi a causa del prezzo di vendita e del volume inferiori. Tale calo del volume e dei prezzi delle vendite è stato determinato dalla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi delle importazioni dal periodo in esame sono stati notevolmente inferiori al costo di produzione dei produttori dell’Unione nel 2023 e nel PI.
(311)
La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame attestandosi a circa 470 000 tonnellate.
(312)
Di conseguenza l’utilizzo degli impianti ha seguito andamenti molto simili a quelli del volume di produzione, scendendo dapprima nel 2022 al 45 % e poi nuovamente nel 2023 al 24 % dell’utilizzo totale, per poi aumentare nel PI rispetto al 2023. Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è diminuito di 34 punti percentuali, passando dal 74 % nel 2021 al 40 % nel PI.
(313)
La riduzione della produzione è stata dovuta al fatto che i costi di produzione nell’Unione sono diventati non competitivi rispetto al prezzo molto basso delle importazioni oggetto di dumping.
4.6.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(314)
Nel periodo in esame la quantità delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Quantitativi delle vendite, uso vincolato e quote di mercato dell’industria dell’Unione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
A.
Quantitativo di produzione venduto sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
117 513
67 577
58 979
107 252
Indice
100
58
50
91
B.
Uso vincolato (in tonnellate) (come da tabella 2)
264 489
183 604
134 693
163 036
Indice
100
69
51
62
A+B
Produzione venduta più uso vincolato (in tonnellate)
382 002
251 180
193 672
270 288
Indice
100
66
51
71
Produzione venduta in % del mercato libero
74 %
49 %
39 %
58 %
Indice
100
66
53
79
Uso vincolato in % del consumo totale dell’Unione
62
57
47
47
Indice
100
91
76
76
Produzione venduta più uso vincolato in % del consumo totale dell’Unione
90
78
68
78
Indice
100
86
75
86
Fonte:
risposte dei produttori ai questionari e dati Eurostat.
(315)
L’inchiesta ha consentito di dimostrare, come illustrato al considerando 273, che quando le condizioni di mercato si sono deteriorate, l’uso vincolato derivante dalla produzione propria è stato sostituito dalle importazioni perché queste ultime hanno causato una depressione notevole dei prezzi e sono state effettuate a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, date le condizioni di mercato create dalle importazioni oggetto di dumping, non era economicamente redditizio per i produttori dell’Unione continuare a produrre a tali livelli, nemmeno per l’uso vincolato, come indicato nella tabella 6. Dato che l’uso vincolato è stato sostituito dalle importazioni, la Commissione ha esaminato separatamente le quote di mercato nella presente inchiesta tanto in percentuale del mercato totale quanto in percentuale del mercato libero e del mercato vincolato. La Commissione ha analizzato sia la produzione venduta sul mercato libero sia quella venduta più l’uso vincolato come percentuale del mercato totale. Quest’ultimo indicatore ha mostrato la posizione di mercato complessiva dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nel periodo in esame.
(316)
Il quantitativo di produzione dell’industria dell’Unione venduta sul mercato libero è diminuito notevolmente nel 2022, per poi scendere nuovamente nel 2023 al 50 % del valore del 2021, ma è risalita quindi in una certa misura durante il PI pur rimanendo al di sotto del livello del 2021. Durante tutto il periodo analizzato il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione è diminuito del 9 % durante il periodo in esame, passando da circa 117 500 tonnellate a circa 107 000 tonnellate.
(317)
Anche la quantità della produzione dell’industria dell’Unione venduta più l’uso vincolato è diminuita notevolmente nel 2022 e poi nuovamente nel 2023, raggiungendo il 49 % del valore del 2021, ma è risalita quindi in una certa misura durante il PI pur rimanendo al di sotto del livello del 2021. Durante tutto il periodo analizzato il volume delle vendite dell’industria dell’Unione più l’uso vincolato nell’Unione è diminuito del 14 % durante il periodo in esame, passando da circa 382 000 tonnellate a 270 000 tonnellate.
(318)
La quota di mercato della produzione dell’industria dell’Unione venduta sul mercato libero dell’Unione è diminuita di 16 punti percentuali nel periodo in esame. Nel 2022 è stata registrata una prima riduzione di 25 punti percentuali rispetto al valore del 2021, seguita poi da un calo di 35 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2021. Tale dato è poi aumentato di 19 punti percentuali, passando dal 39 % nel 2023 al 58 % nel PI, principalmente a causa di un livello più elevato di produzione e di vendite nel PI rispetto al 2023, come spiegato al considerando 310, associato a un calo del consumo totale di BDO nell’Unione. La quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione rispetto al consumo totale è diminuita di 15 punti percentuali nel periodo in esame. Nel 2022 è stata registrata una prima riduzione di 5 punti percentuali rispetto al valore del 2021, seguita poi da una seconda riduzione di 15 punti percentuali nel 2023 rispetto al valore del 2021, e rimasta a questo livello fino al PI.
(319)
La Commissione ha quindi considerato tanto la produzione venduta quanto l’uso vincolato dell’industria dell’Unione (cumulativamente) espressi come percentuale rispetto al consumo totale e ha constatato che la conclusione generale in merito alla quota di mercato era evidenziata in modo più lampante in quanto comprendeva tanto le attività economiche dell’industria dell’Unione, ossia la vendita sul mercato libero dei produttori, quanto l’uso vincolato di BDO. Sulla scorta di questo parametro, la quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta di 12 punti percentuali nel 2022 e di 22 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2021. Su tale base, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 12 punti percentuali nel periodo in esame, passando dal 90 % nel 2021 al 78 % nel PI.
(320)
In un periodo di contrazione dei prezzi di mercato, la produzione dell’Unione è stata sostanzialmente sostituita dalle importazioni provenienti principalmente dai paesi interessati. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che soltanto esaminando le vendite sul mercato libero insieme all’uso vincolato fosse possibile valutare l’impatto effettivo che l’aumento delle importazioni ha avuto sul mercato dell’Unione.
4.6.2.3.
Crescita
(321)
Tenendo presente il calo complessivo della quota di mercato illustrato al considerando 318, l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame, ma di fatto ha avuto una posizione peggiore sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta rispetto a quella che aveva nel 2021.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(322)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
508
499
507
505
Indice
100
98
100
99
Produttività (in tonnellate/dipendente)
681
422
222
376
Indice
100
62
33
55
Fonte:
risposte dei produttori ai questionari.
(323)
Il numero di dipendenti è rimasto stabile durante il periodo in esame, con una riduzione complessiva dell’1 %. I produttori dell’Unione hanno mantenuto un numero minimo di dipendenti per poter continuare a gestire gli impianti di produzione in modo efficiente e sicuro. Il numero di dipendenti non è variato a seconda del livello di produzione.
(324)
Tuttavia una riduzione notevole della produzione, combinata con un numero stabile di dipendenti, ha fatto sì che la produttività dei produttori dell’Unione si sia notevolmente ridotta del 45 % nel periodo in esame, passando da 681 tonnellate per dipendente nel 2021 a 376 tonnellate per dipendente nel PI.
4.6.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(325)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
(326)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
(327)
Gli indicatori microeconomici dell’industria dell’Unione sono stati desunti dalle risposte verificate al questionario dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione. Tuttavia, in ragione del grado di integrazione verticale, gli indicatori microeconomici sono stati desunti in gran parte soltanto da due produttori. Dato che la pubblicazione delle cifre effettive porterebbe a rivelare dati sensibili dei produttori pertinenti dell’industria dell’Unione, la Commissione ha utilizzato intervalli di valori e indici in questa parte della valutazione del pregiudizio al fine di tutelare la riservatezza.
4.6.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(328)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero (in EUR/tonnellata)
[2 100 – 2 800 ]
[3 000 – 3 900 ]
[1 400 – 1 900 ]
[1 000 – 1 400 ]
Indice
100
136
67
48
Costo unitario di produzione venduta (in EUR/tonnellata)
[1 600 – 2 000 ]
[2 800 – 3 400 ]
[2 600 – 3 100 ]
[1 900 – 2 400 ]
Indice
100
171
156
121
Fonte:
risposte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione al questionario.
(329)
I prezzi di vendita sul libero mercato dei produttori dell’Unione sono inizialmente aumentati nel 2022, del 36 % rispetto al 2021. Tuttavia il prezzo di vendita si è poi notevolmente ridotto nel 2023, passando da 3 000-3 900 EUR/tonnellata nel 2022 a 1 400-1 800 EUR/tonnellata nel 2023. Nel periodo in esame i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione sono diminuiti notevolmente del 52 %. I produttori dell’Unione hanno potuto trasferire i costi di produzione più elevati nel 2022, tuttavia non sono stati in grado di farlo nel 2023 e nel PI, a causa della maggiore concorrenza nell’Unione derivante da un volume molto più elevato di importazioni oggetto di dumping e a prezzi sempre più bassi.
(330)
I prezzi di vendita sul mercato dell’Unione del BDO sono dominati da contratti quadro che fissano quantità concordate e in genere i prezzi sono stati regolarmente aggiornati su base mensile, sulla base dei dati di ICIS. I dati mensili di ICIS sono stati disponibili tanto per il mercato cinese quanto per quello dell’Unione. Nel periodo in esame i prezzi di vendita nell’Unione sono stati influenzati: i) dalla crescente concorrenza con le importazioni oggetto di dumping, in termini tanto di aumento dei volumi quanto di riduzione dei prezzi; ii) dal continuo abbassamento dei prezzi ICIS del BDO. I prezzi ICIS nell’Unione sono stati a loro volta influenzati dai prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. In particolare, nel caso della Cina si osserva un aumento sostanziale della capacità produttiva nuova e della capacità inutilizzata in relazione al BDO nel paese, per il quale i produttori dell’Unione hanno stimato che la capacità installata sia pari ad almeno nove volte quella dell’Unione durante il PI e sia di gran lunga la maggiore capacità installata a livello mondiale. Tale capacità installata e tale capacità inutilizzata di livello notevole hanno consentito alla Cina di fungere da riferimento per i prezzi del BDO a livello globale e di influenzare tali prezzi, come avvenuto nell’Unione, determinando una forte correlazione tra il prezzo ICIS per il BDO prodotto in Cina e il prezzo ICIS per il BDO prodotto in Europa o i corrispondenti prezzi di vendita nell’Unione. Inoltre i prezzi di vendita dell’Unione sono stati altresì influenzati direttamente dai prezzi ICIS del BDO prodotto in Cina, che sono stati talvolta utilizzati direttamente nei contratti di vendita per i principali acquirenti nell’Unione.
(331)
Di conseguenza le importazioni oggetto di dumping e i prezzi ICIS praticati sul mercato cinese hanno determinato la fissazione dei prezzi sul mercato dell’Unione e i prezzi tanto dell’industria dell’Unione quanto delle importazioni da tutti gli altri paesi hanno dovuto competere con tali prezzi ICIS.
(332)
Il costo della produzione venduta dai produttori dell’Unione è aumentato notevolmente nel 2022, del 71 % rispetto al 2021, principalmente a causa di un aumento dei costi delle materie prime (ad esempio gas naturale, nafta, idrogeno o vapore) e dei prezzi dell’energia elettrica. Il costo di produzione è quindi diminuito passando da [2 800-3 400] EUR/tonnellata nel 2022 a [2 600-3 100] EUR/tonnellata nel 2023, ma è rimasto superiore del 58 % rispetto al valore del 2021. Nel PI i costi di produzione sono diminuiti notevolmente rispetto al 2023, raggiungendo [1 900-2 400] EUR/tonnellata. Tale cambiamento è stato dovuto principalmente a una riduzione dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia elettrica. Nel complesso, tuttavia, il costo di produzione è aumentato del 21 % nel periodo in esame, in quanto, oltre all’andamento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, i produttori dell’Unione hanno registrato costi fissi unitari più elevati a causa dei livelli di produzione notevolmente inferiori.
(333)
Di conseguenza il costo di produzione dei produttori dell’Unione è stato superiore al prezzo di vendita dei produttori dell’Unione per il 2023 e il PI. I produttori dell’Unione hanno subito una depressione dei prezzi, derivante dal calo dei prezzi di vendita al livello delle importazioni oggetto di dumping, a scapito della vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta a prezzi inferiori ai costi di produzione, in particolare durante il 2023 e il PI.
(334)
La Commissione ha analizzato i prezzi di vendita e i costi dell’industria dell’Unione (come indicato nella tabella 8), unitamente alla redditività di quest’ultima (tabella 11) e ai prezzi all’importazione e ai quantitativi delle importazioni cumulate (tabelle 2 e 3). Da tale analisi è risultato evidente che nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta si è verificata una gravissima depressione dei prezzi sul mercato dell’Unione. Nel 2022 i costi più elevati dell’industria dell’Unione (rispetto al 2021) sono stati trasferiti agli acquirenti, ma nel 2023 e nel PI non è stato più possibile recuperare i costi a causa della pressione sui prezzi esercitata dai crescenti volumi di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi e tendenti al ribasso.
4.6.3.2.
Costo del lavoro
(335)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[100 000 – 120 000 ]
[100 000 – 120 000 ]
[100 000 – 120 000 ]
[100 000 – 120 000 ]
Indice
100
103
102
102
Fonte:
risposte dei produttori inseriti nel campione al questionario.
(336)
Il costo medio per dipendente è leggermente aumentato durante il periodo in esame, del 2 %, in quanto il numero di dipendenti è rimasto stabile per poter mantenere attivi gli impianti di produzione e i salari e gli altri costi per i dipendenti sono leggermente aumentati durante il periodo in esame, passando da circa 100 000 EUR a 120 000 EUR.
(337)
Il costo del lavoro è stato pari a circa il (7 %–15 %) del costo totale di produzione indicato nella tabella 8 durante il PI.
4.6.3.3.
Scorte
(338)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
[7 000 – 10 000 ]
[9 000 – 13 000 ]
[5 000 – 9 000 ]
[11 000 – 15 000 ]
Indice
100
130
73
150
Scorte finali in percentuale della produzione (%)
3
5
6
7
Fonte:
risposte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione al questionario.
(339)
Le scorte finali in tonnellate sono aumentate del 50 % durante il periodo in esame, passando da circa 7 000-10 000 tonnellate nel 2021 a 11 000-15 000 tonnellate nel PI. Nel complesso, le scorte finali sono aumentate nel periodo in esame rispetto ai volumi di produzione, passando dal 3 % nel 2021 al 6 % nel 2023, per poi raggiungere il 7 % nel PI.
(340)
Tuttavia il BDO è una sostanza chimica costosa da stoccare in condizioni di sicurezza e che deve essere conservata in speciali serbatoi a temperatura controllata. Di conseguenza l’industria dell’Unione tendeva a controllare i volumi di produzione piuttosto che ad aumentare/ridurre i livelli delle scorte, che sono limitati nell’Unione. Per questo motivo la Commissione non ha ritenuto che l’aumento delle scorte finali fosse un indicatore importante di pregiudizio.
4.6.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(341)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[20 – 40 ]
[10 – 25 ]
[-70 – -30 ]
[-90 – -50 ]
Indice
100
54
- 178
- 198
Flusso di cassa (in 000 EUR)
[100 000 – 200 000 ]
[40 000 – 120 000 ]
[-40 000 – -10 000 ]
[- 100 000 – -50 000 ]
Indice
100
46
-19
-58
Investimenti (in 000 EUR)
[30 000 – 60 000 ]
[50 000 – 90 000 ]
[10 000 – 40 000 ]
[50 000 – 90 000 ]
Indice
100
132
50
93
Utile sul capitale investito (in %)
[20 – 40 ]
[10 – 25 ]
[-30 – -10 ]
[-50 – -20 ]
Indice
100
58
-84
- 122
Fonte:
risposte dei produttori inseriti nel campione al questionario.
(342)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel 2021 e nel 2022 i produttori dell’Unione sono riusciti a conseguire la redditività, in quanto hanno dovuto far fronte a una minore concorrenza da parte delle importazioni oggetto di dumping e sono stati in grado di trasferire i costi di produzione più elevati ai loro acquirenti. Tuttavia nel 2023 la redditività si è attestata al [- 70 % – - 30 %], per poi raggiungere un livello minimo pari al [- 90 % – - 50 %] durante il PI. Nonostante un costo di produzione inferiore rispetto a quello del 2022 per i produttori dell’Unione e una stabilizzazione dei costi dell’energia elettrica e delle materie prime nell’Unione durante il 2023 e il PI, i prezzi di vendita dell’Unione hanno continuato a diminuire ulteriormente a causa della pressione sui prezzi esercitata dai crescenti volumi di importazioni oggetto di dumping, con prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli del 2022 che hanno determinato una depressione dei prezzi. Occorre ricordare che i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati sono diminuiti del 50 % nel periodo in esame, come illustrato nella tabella 4 e spiegato al considerando 297. I prezzi di vendita del produttore dell’Unione sono stati quindi spinti verso il basso e i produttori dell’Unione hanno potuto vendere il prodotto oggetto dell’inchiesta soltanto a un profitto marcatamente negativo, in quanto il prezzo di vendita nell’Unione è crollato al di sotto del costo di produzione nel 2023 e nel PI.
(343)
Il flusso di cassa ha seguito livelli di vendita inferiori e la redditività negativa del 2023 e del PI, con un conseguente flusso di cassa che ha raggiunto circa [-100 000 – - 50 000] milioni di EUR nel PI, a partire da un flusso di cassa positivo di [100 000 – 200 000] milioni di EUR nel 2021.
(344)
Gli investimenti hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame. L’industria dell’Unione ha spiegato che la pianificazione degli investimenti veniva effettuata periodicamente (ogni 4-5 anni) sotto forma di una somma forfettaria per ciascun produttore. Di conseguenza, durante il periodo in esame, gli investimenti totali sono variati notevolmente da un anno all’altro, a seconda della tempistica degli investimenti in base ai tempi di arresto per manutenzione. Gli investimenti nel periodo in esame hanno riguardato principalmente gli investimenti minimi necessari per mantenere i livelli di produzione esistenti conformemente alle norme di sicurezza e di protezione ambientale in vigore. Gli investimenti sono aumentati del 32 % nel 2022, per poi scendere significativamente nel 2023 al 50 % rispetto al valore del 2021. Durante il PI gli investimenti sono stati leggermente inferiori a quelli del 2011, attestandosi a - 7 %.
(345)
L’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è il profitto espresso in percentuale rispetto al valore contabile netto degli investimenti e ha seguito lo stesso andamento della redditività, con un utile sul capitale investito positivo nel 2021 e nel 2022. Tuttavia tali risultati sono stati seguiti da perdite notevoli nel 2023 e nel PI.
(346)
La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitale è stata limitata nel 2023 e nel PI, a causa dei notevoli flussi di cassa in uscita per una redditività profondamente negativa; sono state infatti investite soltanto spese in conto capitale minime per mantenere condizioni minime di sicurezza per produrre il BDO e riattivare gli impianti. Inoltre i produttori dell’Unione hanno esteso i tempi di arresto per la manutenzione o hanno preso in considerazione la possibilità di chiudere gli impianti a causa della redditività marcatamente negativa di cui sopra.
4.7.
Conclusioni sul pregiudizio
(347)
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole in quanto tutti gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati hanno registrato significativi andamenti negativi, in particolare nel 2023 e nel PI. I precedenti anni del periodo in esame (2021 e 2022) hanno dimostrato ciò che può essere conseguito dall’industria dell’Unione in condizioni di concorrenza più normali, anche in periodi di costi elevati delle materie prime o dell’energia. I produttori dell’Unione hanno tuttavia dovuto ridurre drasticamente la produzione a livelli minimi, in quanto quest’ultima è diventata non competitiva a causa dei quantitativi crescenti di importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati nel 2023 e nel periodo in esame. Nel 2023 e nel PI la depressione dei prezzi ha creato una grave situazione pregiudizievole, che non ha consentito all’industria dell’Unione di fissare i prezzi a livelli tali da consentirle di recuperare i costi di produzione né di realizzare eventuali profitti. Le perdite registrate dai produttori dell’Unione sono state comprese tra il 30 % e il 70 % del fatturato nel 2023 e tra il 50 % e il 90 % nel periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 11.
(348)
I produttori dell’Unione sono sopravvissuti a tale periodo di perdite elevate soltanto perché avevano realizzato profitti nel 2021 e nel 2022 e perché le società in questione fanno parte di grandi gruppi. L’aumento delle importazioni oggetto di dumping e la costante diminuzione dei prezzi hanno impedito aumenti adeguati dei prezzi e hanno inciso negativamente sulla produzione di BDO e sui quantitativi di vendita di quest’ultimo. Tale situazione non ha consentito ai produttori dell’Unione di ridurre i loro costi fissi di produzione, come sarebbe avvenuto con livelli di utilizzo più normali, né di aumentare i prezzi a un livello sostenibile. Di fatto, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta i prezzi e i costi dei produttori dell’Unione erano talmente dissociati tra loro e le perdite dei produttori dell’Unione erano a livelli talmente elevati che la situazione dell’industria del BDO è diventata così grave da rappresentare una grave minaccia per la sua esistenza nel breve termine. Nel 2023 i volumi delle importazioni dai paesi in questione sono aumentati del 51 % e i prezzi sono diminuiti del 48 % rispetto ai livelli del 2022. Nel periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni sono diminuiti del 15 %, ma i prezzi sono diminuiti di un ulteriore 36 % rispetto ai livelli del 2023. Tali dati sono riportati nelle tabelle 2 e 3.
(349)
L’evidente depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping nell’Unione è spiegata nei considerando da 330 a 333. Tale depressione dei prezzi e le perdite registrate nel 2023 e nel PI hanno inoltre causato un pregiudizio grave in termini di altri indicatori di risultato, quali il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito (come indicato nella tabella 11) nonché la capacità di ottenere capitale. Pur mantenendo in essere gli investimenti al fine di soddisfare le prescrizioni in materia di protezione ambientale e di sicurezza, durante il PI l’industria dell’Unione si è trovata chiaramente in una situazione decisamente peggiore, motivo per cui la sua capacità di ottenere capitale era diminuita. Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione nel 2023 e nel PI si è verificato nonostante un aumento dell’8 % del consumo di BDO nell’Unione rispetto al 2022.
(350)
La tabella 6 mostra l’andamento delle quote di mercato nel contesto della presente inchiesta. Un confronto tra le vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato e l’uso vincolato rispetto al consumo totale fornisce la migliore indicazione della posizione dell’industria dell’Unione sul mercato complessivo. Sulla base di tale unità di misura, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel corso del periodo in esame. Tuttavia, durante il PI, la quota di mercato ha registrato una parziale ripresa, in quanto l’industria dell’Unione ha aumentato la produzione a fronte della riduzione dei quantitativi importati dovuta alla crisi nel Mar Rosso. Nel periodo compreso tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione stava tutelando i contratti di vendita esistenti, la sua reputazione e la sua posizione sul mercato dell’Unione. Tale aumento della produzione e delle vendite ha tuttavia comportato gravi perdite dovute alla depressione dei prezzi che ha costretto l’industria dell’Unione a vendere in perdita, come spiegato in precedenza.
(351)
Tutti i produttori dell’Unione hanno aumentato le importazioni di BDO al fine di poter continuare a rifornire gli acquirenti chiave e soddisfare il loro fabbisogno vincolato, in considerazione delle sostanziali riduzioni della produzione nel periodo in esame. La pratica di sostituire la produzione con le importazioni ha avuto luogo anche nel 2022, quando i costi delle materie prime e dell’energia sono aumentati, come dimostrano i costi di produzione di cui alla tabella 8. Tuttavia i prezzi di vendita di BDO non erano così bassi nel 2022 e nel 2023 si è verificata una marcata impennata delle importazioni oggetto di dumping. Questo è il motivo per cui il pregiudizio notevole si è verificato a partire dal 2023, come dimostrato dagli indicatori di prestazione molto pregiudizievoli per il 2023 e il PI.
(352)
Sebbene il pregiudizio nel contesto della presente inchiesta fosse piuttosto evidente negli indicatori di prezzo e di prestazione, l’industria dell’Unione ha subito altresì un calo e un pregiudizio significativi in relazione agli indicatori di volume, ossia il volume di produzione, l’utilizzo degli impianti, la produttività, l’uso vincolato e le vendite sul mercato dell’Unione, tutti dati che sono diminuiti in modo significativo nel periodo in esame.
(353)
Gli indicatori relativi all’occupazione, al costo del lavoro e alla capacità sono rimasti stabili nel periodo in esame, dimostrando la disponibilità dell’industria a una ripresa in presenza di condizioni di mercato. L’indicatore delle scorte non è stato considerato determinante nel contesto della valutazione del pregiudizio, come illustrato al considerando 344.
(354)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(355)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono illustrati di seguito. Si tratta in particolare di importazioni da paesi terzi, dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, dell’incidenza del consumo, dell’uso vincolato, delle importazioni dell’industria dell’Unione e degli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(356)
Come indicato nella tabella 3, il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è aumentato, passando da circa 49 000 tonnellate nel 2018 a circa 89 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un incremento dell’82 %. In termini di quota di mercato (in relazione al mercato totale), nello stesso periodo l’aumento è stato dal 12 % al 26 %, ossia pari a un aumento del 123 %. Tenendo presente che le conclusioni sul pregiudizio hanno riscontrato che il pregiudizio notevole ha avuto luogo nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha analizzato anche l’andamento delle importazioni in tali due anni: dal 2022 al periodo dell’inchiesta, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di circa 20 000 tonnellate, pari a un aumento del 29 %. In termini di quota di mercato (in relazione al mercato totale), l’aumento dal 2022 al periodo dell’inchiesta è stato pari a circa quattro punti percentuali, corrispondente a circa il 20 %.
(357)
Dal 2021 al periodo dell’inchiesta il quantitativo di vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero più l’uso vincolato è diminuito del 29 %, come indicato nella tabella 6. In termini di quota di mercato complessiva, l’industria dell’Unione ha registrato un calo nel 2023 e nel PI, scendendo a circa il 78 % e il 68 % rispetto al 90 % del PI.
(358)
Come illustrato ai considerando 347 e 349, le importazioni dai paesi interessati hanno causato una depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione, che ha subito un’accelerazione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. In tale periodo i produttori dell’Unione non sono più stati in grado di adeguare i loro prezzi in modo tale da consentire loro di coprire i costi e nel PI hanno registrato perdite significative. Questa situazione grave e insostenibile si è verificata tanto nel 2023 quanto nel PI.
(359)
Per il periodo dell’inchiesta è stata effettuata inoltre un’analisi dell’undercutting dei prezzi per tipo di prodotto. Da tale analisi è emerso che la concorrenza tra l’industria dell’Unione e le importazioni dai paesi interessati era marcata.
(360)
I prezzi di vendita nell’Unione sono stati influenzati dall’aumento della concorrenza in ragione delle importazioni oggetto di dumping, in termini tanto di aumento dei volumi oggetto di dumping quanto di riduzione dei prezzi. Ciò è stato possibile a causa della natura del mercato del BDO, nel quale i prezzi ICIS per il BDO sono stati utilizzati come parametro di riferimento nella maggior parte dei contratti di vendita. L’ICIS cinese costituisce un riferimento per i prezzi del BDO a livello globale e ha influenzato questi ultimi prezzi anche nell’Unione, come illustrato al considerando 330. Inoltre le importazioni verso il mercato statunitense erano decisamente diminuite a seguito dell’aumento dei dazi all’importazione imputabili a varie modifiche della legislazione statunitense. Le importazioni nell’Unione provenienti dall’Arabia Saudita sono aumentate a causa del limitato accesso al mercato statunitense e della penetrazione delle importazioni cinesi in altri mercati tradizionali di esportazione sauditi (quali quelli dell’Asia).
(361)
Infine, come spiegato in precedenza, i problemi di approvvigionamento dei produttori esportatori hanno temporaneamente ridotto la pressione sull’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Ciò ha consentito all’industria dell’Unione di aumentare i quantitativi di produzione e di vendita, ma tali vendite sono state comunque altamente non redditizie a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni.
(362)
L’industria dell’Unione è stata pertanto costretta a cercare di mantenere la propria posizione sul libero mercato e sul mercato vincolato dell’Unione abbassando i prezzi a livelli insostenibili e registrando gravi perdite. L’unica alternativa praticabile è stata quella di abbandonare il mercato dell’Unione e di lasciarlo alle importazioni oggetto di dumping.
(363)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(364)
Nel periodo in esame i quantitativi, il prezzo medio e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi hanno registrato l’andamento illustrato di seguito. Le quote di mercato sono espresse in percentuale rispetto al mercato totale dell’Unione.
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Taiwan
Quantitativo (in tonnellate)
3 467
19 531
13 157
6 771
Indice
100
563
379
195
Quota di mercato (%)
0,8
6,1
4,6
2,0
Indice
100
741
564
239
Prezzo medio
3 252
3 712
1 823
1 274
Indice
100
114
56
39
Altri paesi terzi
Quantitativo (in tonnellate)
2 075
184
1 735
1 773
Indice
100
9
84
85
Quota di mercato (%)
0,5
0,1
0,6
0,5
Indice
100
12
124
104
Prezzo medio
2 763
4 307
1 738
1 389
Indice
100
156
63
50
Totale di tutti i paesi terzi
Quantitativo (in tonnellate)
5 542
19 716
14 893
8 544
Indice
100
356
269
154
Quota di mercato
1,3 %
6,1 %
5,2 %
2,5 %
Indice
100
468
399
188
Prezzo medio
3 069
3 718
1 813
1 298
Indice
100
121
59
42
Fonte:
Eurostat.
(365)
I volumi delle importazioni da Taiwan sono aumentati di oltre il 400 % nel 2022, per poi diminuire nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. In termini di volume, sono aumentate passando da circa 3 500 tonnellate nel 2021 a 6 800 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni (in% rispetto al consumo totale) ha raggiunto il 6,1 % nel 2022, ma è scesa al 2 % nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio delle importazioni da Taiwan ha registrato fluttuazioni in modo analogo e a un livello simile a quello delle importazioni dai paesi interessati. La loro quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta è scesa al 2 %.
(366)
I volumi delle importazioni da altri paesi terzi (principalmente Corea del Sud nel periodo dell’inchiesta) sono scesi da circa 2 000 tonnellate nel 2021 a 1 700 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni (in % rispetto al consumo totale) è stata sempre inferiore all’1 %. Il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi ha registrato fluttuazioni in modo analogo e a un livello simile a quello delle importazioni dai paesi interessati.
(367)
Tenendo presente che le importazioni da Taiwan e da altri paesi terzi presentavano una quota di mercato esigua e prezzi leggermente più elevati rispetto alle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(368)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha seguito l’andamento illustrato nella tabella 13. La tabella 13 mostra altresì il prezzo medio delle esportazioni verso parti indipendenti dell’industria dell’Unione inserita nel campione.
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
[20 000 – 25 000 ]
[15 000 – 20 000 ]
[1 000 – 2 000 ]
[2 000 – 5 000 ]
Indice
100
77
7
16
Prezzo medio EXW (franco fabbrica) (in EUR/tonnellata)
[2 000 – 3 000 ]
[4 000 – 5 000 ]
[1 000 - 3 000 ]
[1 000 – 2 000 ]
Indice
100
152
72
54
Fonte:
risposte dell’industria dell’Unione al questionario.
(369)
Nel periodo in esame il quantitativo delle esportazioni dell’industria dell’Unione è diminuito dell’84 %. I quantitativi esportati rappresentavano circa il 10 % delle vendite dell’industria dell’Unione (compreso l’uso vincolato) nel 2021, ma sono scesi a circa l’1 % nel periodo dell’inchiesta.
(370)
I prezzi di vendita di tali esportazioni hanno fluttuato in linea con le vendite sul mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 8, ossia a causa dell’influenza delle importazioni in tali mercati e dei prezzi delle materie prime. È evidente che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è peggiorato nel periodo in esame. Tuttavia, dato che l’industria dell’Unione non è stata uno dei principali fornitori dei mercati di esportazione, il deterioramento dell’andamento delle esportazioni non è stato considerato un fattore importante nella valutazione complessiva della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(371)
La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, né è stato in grado di attenuare il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati.
5.2.3.
Aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia
(372)
I produttori dell’Unione inseriti nel campione disponevano di tecnologie di produzione diverse, che utilizzavano materie prime diverse. Tuttavia i costi delle principali materie prime e dell’energia hanno seguito tendenze analoghe e per tutti e tre i produttori inseriti nel campione i costi delle materie prime e dell’energia hanno rappresentato oltre il 50 % del loro costo totale di produzione.
(373)
Come si evince dalla tabella 8, i costi sono aumentati del 94 % nel 2022 per poi diminuire nel 2023 (del 19 %) e diminuire nuovamente nel periodo dell’inchiesta (di un ulteriore 29 %). Nonostante la riduzione dei costi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, i costi erano rimasti comunque superiori del 13 % nel periodo dell’inchiesta rispetto ai valori del 2021.
(374)
Tenendo conto dei costi delle materie prime e dell’energia, era evidente che l’andamento dei costi aveva svolto un ruolo importante nell’industria del BDO nel periodo in esame. La tabella 8 mostra tuttavia che, quando i costi erano ai massimi livelli nel 2022, l’industria dell’Unione è stata comunque in grado di trasferire tali aumenti dei costi ai propri acquirenti. Tuttavia, a partire dal 2023, nonostante il calo dei costi delle materie prime e dell’energia elettrica, l’industria dell’Unione non ha potuto vendere a un livello redditizio o superiore ai costi di produzione. Ciò è stato dovuto alla pressione sui prezzi esercitata dall’aumento dei volumi delle importazioni, che ha fatto sì che i costi si dissociassero dai prezzi nell’Unione.
(375)
Inoltre i costi fissi unitari sono aumentati drasticamente a causa della minore produzione dell’Unione dovuta alle minori vendite generate dall’Unione in ragione della concorrenza sleale esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Ciò ha contribuito altresì all’aumento dei costi di produzione unitari per l’industria dell’Unione e ha aumentato, ad esempio, i costi dell’energia, dell’acqua o altri costi fissi unitari. Inoltre i costi dell’energia presentavano in genere una componente fissa significativa che doveva essere ripartita su livelli di produzione elevati da parte dei produttori dell’Unione e ciò non è stato possibile a causa della riduzione delle vendite imputabile alla pressione esercitata sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping.
(376)
Celanese ha asserito che tra il 2020 e il 2022 è stato registrato un marcato aumento dei prezzi del BDO a livello globale, dovuto alle conseguenze della crisi COVID-19 e alle carenze di BDO, associate alla crisi energetica. Tuttavia, a partire dal 2023, i mercati del BDO si sono stabilizzati e qualsiasi diminuzione dei prezzi costituisce piuttosto un segno di normalizzazione piuttosto che di pregiudizio. Celanese ha pertanto asserito che sono gli elevati costi dell’energia e l’inflazione a causare piuttosto sfide all’industria dell’Unione e non le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. La Commissione ha tuttavia contestato tale punto di vista in quanto, innanzitutto, sebbene i prezzi dell’energia per il BDO nell’Unione fossero in calo durante il periodo in esame, il prezzo delle importazioni oggetto di dumping è diminuito più drasticamente e non ha consentito all’industria dell’Unione di vendere a prezzi superiori al costo di produzione. In secondo luogo, non sembra esservi stata alcuna carenza di BDO a livello globale durante il periodo in esame, ma sembra esserci stato piuttosto un aumento sostanziale della capacità ampiamente riconosciuto, nell’entità dei multipli della domanda di BDO globale nel periodo in esame, che ha comportato un notevole eccesso di capacità e la riduzione dei prezzi del BDO. In terzo luogo, il costo di produzione è influenzato anche dal costo fisso di produzione per il quale l’Unione risente di un aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati nel periodo in esame, che non ha consentito all’industria di aumentare le vendite e quindi i volumi di produzione, con conseguenti ulteriori costi di produzione per unità di BDO indipendentemente dai costi delle materie prime. Infine, l’aumento dei volumi e il calo dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dei paesi interessati hanno generato una depressione dei prezzi del BDO nel 2023 e nel PI a livelli tali che la produzione dell’Unione di BDO non è sostenibile nemmeno a breve termine, nonostante la notevole riduzione dei costi di produzione in termini di energia elettrica, gas naturale e altre materie prime rispetto al 2022.
(377)
Inoltre, per quanto concerne i costi, diverse parti interessate hanno osservato che l’industria dell’Unione semplicemente non era sufficientemente competitiva a causa dei suoi costi elevati. Anche questa argomentazione è stata respinta in quanto l’industria era redditizia nel 2021 e nel 2022. Inoltre i presunti costi elevati non sono stati la causa del pregiudizio nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, in quanto tali costi erano in calo in tale periodo.
(378)
La Commissione ha concluso che gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia hanno fornito un contesto per il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La causa principale del pregiudizio è stata tuttavia l’aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, che ha depresso i prezzi del BDO a livelli tali da non consentire all’industria dell’Unione di recuperare i costi e ha accresciuto il costo di produzione per unità dell’Unione a causa dei livelli inferiori di vendita e produzione.
(379)
La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia non ha causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.
5.2.4.
Importazioni effettuate dai produttori dell’Unione
(380)
Tutti i produttori dell’Unione hanno importato quantitativi significativi di BDO dai paesi interessati. Diverse parti interessate hanno osservato che ciò è stato una causa del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto valutato il motivo per cui tali importazioni hanno avuto luogo dato che tutti i produttori dell’Unione disponevano di capacità inutilizzata nell’Unione e avrebbero quindi potuto produrre essi stessi tali quantitativi.
(381)
I produttori dell’Unione hanno osservato che, in condizioni di concorrenza normali, le importazioni dai paesi interessati avrebbero luogo per far fronte a problemi di produzione a breve termine con la capacità installata. Non è efficiente sotto il profilo dei costi stoccare grandi quantitativi di BDO, in quanto tale stoccaggio deve avvenire in serbatoi di grandi dimensioni e a temperatura controllata, il che significa che le consegne agli acquirenti sono di norma effettuate subito dopo la produzione. Il livello di produzione verrebbe pertanto adeguato al fine di far fronte alle esigenze degli utilizzatori industriali e a quelle dell’uso vincolato.
(382)
Tuttavia nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta le importazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate perché i prezzi del BDO sul mercato dell’Unione sono stati depressi dalle importazioni oggetto di dumping e i costi dell’industria dell’Unione, sebbene in calo rispetto ai livelli del 2022, erano superiori al basso livello dei prezzi depressi nell’Unione.
(383)
Le importazioni sono state inoltre effettuate per contrastare eventuali problemi di produzione o periodi di inattività per interventi di manutenzione durante il periodo in esame, al fine di continuare a adempiere i contratti con gli acquirenti o a produrre prodotti a valle in ragione delle scarse capacità di stoccaggio nell’Unione.
(384)
Le importazioni dell’industria dell’Unione hanno costituito pertanto una misura di difesa a breve termine per poter mantenere la propria posizione e reputazione sul mercato dell’Unione rifornendo in modo affidabile gli utilizzatori industriali e continuando nel contempo a effettuare la produzione vincolata.
(385)
La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta erano un sintomo del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping piuttosto che una causa di pregiudizio in sé.
5.2.5.
Andamento del consumo
(386)
La Commissione ha valutato l’impatto del consumo sul mercato dell’Unione esaminando l’uso vincolato e le vendite sul mercato libero e valutando l’andamento del consumo totale utilizzando i dati che figurano nella tabella 2.
(387)
L’uso vincolato è diminuito del 38 % nel periodo in esame. La maggior parte di tale calo ha avuto luogo nel 2022, con circa 81 000 tonnellate ossia il 31 %. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta l’uso vincolato è diminuito di circa 20 000 tonnellate, pari all’11 %.
(388)
Nel periodo in esame il consumo del mercato libero è aumentato di circa 25 000 tonnellate ossia del 15 %. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta tali vendite sono aumentate di circa 25 000 tonnellate ossia del 33 %.
(389)
Se valutati cumulativamente, l’uso vincolato e le vendite sul mercato libero sono diminuiti di circa 77 000 tonnellate, ossia del 18 %, nel periodo in esame. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta il consumo totale è tuttavia aumentato di circa 25 000 tonnellate, corrispondenti all’8 %.
(390)
Il calo cumulativo delle vendite nell’Unione e dell’uso vincolato nel periodo chiave dal 2022 al periodo dell’inchiesta (considerando 389) rappresenta un problema quantitativo per l’industria dell’Unione. Tuttavia il pregiudizio principale nel contesto della presente inchiesta riguarda la depressione dei prezzi e le conseguenti marcate perdite in termini di utile sul fatturato e di altri indicatori di prestazione.
(391)
La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento del consumo sul mercato dell’Unione non ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(392)
I produttori dell’Unione di BDO nell’Unione nel periodo dell’inchiesta hanno venduto a diversi utilizzatori industriali in numerosi settori utilizzatori. Dall’inchiesta è emerso che la presenza di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo provenienti dai paesi interessati, con quantitativi significativi e crescenti, ha avuto l’effetto di deprimere i prezzi nel periodo in esame, in particolare nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Tale andamento ha avuto l’effetto di dissociare gravemente i prezzi del BDO dal costo di produzione e di incidere sui livelli delle vendite e della produzione. Di conseguenza la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato perdite notevoli nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Tali perdite sono chiaramente insostenibili e minacciano la sopravvivenza dell’industria dell’Unione anche a breve termine.
(393)
Altri fattori esaminati sono stati le importazioni da altre fonti, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’andamento del consumo, compreso l’uso vincolato, le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione e l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.
(394)
La Commissione ha pertanto distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno dei fattori, congiuntamente o singolarmente, ha influito in modo significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione in misura sufficiente a rimettere in discussione la conclusione secondo cui le importazioni provenienti dai paesi interessati stavano causando un pregiudizio notevole.
(395)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il pregiudizio consiste principalmente nella depressione dei prezzi e nell’inadeguatezza della redditività, dell’utile sul capitale investito, del flusso di cassa e della capacità di ottenere capitale.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(396)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(397)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(398)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(399)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Ciò è stato ottenuto dalla redditività dell’industria dell’Unione nel 2022, anno più recente prima dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping nel 2023. Nel 2021 è stato raggiunto un dato di redditività molto più elevato; tuttavia tale anno è stato considerato un anno di forte espansione per l’industria a causa dell’elevato consumo dell’Unione dovuto alla pandemia di COVID-19. Il margine di profitto nel 2022 è stato fissato al [10 % – 25 %], come indicato nella tabella 11.
(400)
Due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni utilizzando piani di investimento che dovevano essere attuati nel periodo in esame ma che sono stati annullati a causa dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Pertanto le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari a 0,30 %.
(401)
Tale percentuale dello 0,3 % è stata aggiunta al margine di profitto di base del [10 % – 25 %] indicato al considerando 399, il che ha portato a un profitto di riferimento pari al [10,30 % – 25,30 %].
(402)
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è di [2 000 – 2 800] EUR/tonnellata, risultante dall’applicazione del suddetto margine di profitto del [10,30 % – 25,30 %] al costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(403)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che i suoi costi nel contesto del sistema EU ETS e di programmi nazionali analoghi aumenterebbero durante il periodo di applicazione delle misure. Tale aumento dei costi deriverebbe dal fatto che l’industria dell’Unione riceverebbe meno quote gratuite nel contesto dell’ETS dal 2026 al 2030 (in media) rispetto al periodo dell’inchiesta. Inoltre da un’estrazione dei future ETS provenienti da Bloomberg (disponibile nel fascicolo) è emerso che nel periodo 2026-2030 si prevede un aumento del prezzo per tonnellata di CO
2
emessa. La Commissione ha accolto le argomentazioni e ha aggiunto il costo pari a 25 EUR per tonnellata al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 402.
(404)
I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno inoltre affermato che i costi indiretti del CO
2
derivanti dai futuri costi supplementari associati al CO
2
emesso dall’energia elettrica acquistata e consumata dovrebbero essere presi in considerazione come costi futuri a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata respinta in via provvisoria in quanto i costi dichiarati non erano stati direttamente sostenuti dal produttore dell’Unione interessato e non erano suffragati da elementi di prova.
(405)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole pari a [2 000 – 2 800] per tonnellata del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base in relazione ad ogni tipo.
(406)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.
(407)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre importazioni originarie di ciascun paese interessato" è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni.
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
311,9
105,6
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd
522,4
113,7
Altre società che hanno collaborato in Cina
362,8
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
522,4
113,7
Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
127,8
Tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita
52,4
127,8
USA
Lyondell Chemical Company
135,7
148,3
Tutte le altre importazioni originarie degli USA
142,5
153,4
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(408)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
105,6
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd
113,7
Altre società che hanno collaborato in Cina
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
113,7
Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
Tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita
52,4
USA
Lyondell Chemical Company
135,7
Tutte le altre importazioni originarie degli USA
142,5
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(409)
Nell’industria dell’Unione vi sono quattro società produttrici di BDO che impiegano direttamente circa 500 dipendenti. I produttori hanno sede in Germania, nei Paesi Bassi e in Italia. Tutti e quattro i produttori dell’Unione hanno collaborato pienamente all’inchiesta rispondendo al questionario.
(410)
Il BDO è un prodotto chimico intermedio avente diversi prodotti chimici a valle, tra cui PBT, PBAT, TPU, THF e GBL, che sono poi utilizzati in ultima analisi in un’ampia serie di applicazioni, tra cui quelle nel settore automobilistico, della difesa, dei prodotti tessili, della plastica, dell’elettronica, dell’edilizia, delle batterie e dei cosmetici ("catena del valore del BDO") nel mercato dell’Unione. Circa il 47 % del BDO è stato utilizzato in modo vincolato dall’industria dell’Unione e il 53 % è stato venduto sul mercato libero durante il PI. Pertanto la stessa industria dell’Unione è anch’essa una grande utilizzatrice di BDO. A prescindere dal fatto che il BDO sia utilizzato in modo vincolato o venduto sul mercato, i principali prodotti a valle sono spesso essi stessi prodotti chimici intermedi che possono essere venduti sul mercato dell’Unione o utilizzati in modo vincolato.
(411)
I produttori dell’Unione hanno sostenuto l’apertura dell’inchiesta e dalle loro osservazioni successive all’apertura è emerso che, in termini generali, essi sostengono l’istituzione di misure antidumping. Tuttavia LCN non sostiene le misure nei confronti degli Stati Uniti, dove tale società ha una produzione di gruppo, mentre Novamont Italia ha espresso preoccupazioni per quanto concerne l’impatto dei dazi sui propri prodotti a valle, in quanto è una grande importatrice dalla Cina. Nel complesso i produttori dell’Unione hanno sostenuto l’istituzione di dazi sui principali prodotti a valle, oltre a dazi su BDO, in quanto temono di perdere competitività rispetto ai concorrenti cinesi nella catena del valore del BDO una volta istituiti i dazi sul BDO. Inoltre, come discusso nella sezione 2.4 "Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto" di cui al presente regolamento, BASF ha sostenuto che il BDO a base biologica dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(412)
Alla luce della risultanza sull’esistenza di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione di cui alla sezione 4.2 "Conclusioni sul pregiudizio" di cui al presente regolamento, l’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di migliorare la propria redditività avvicinandosi a livelli sostenibili, di aumentare gli investimenti e di riguadagnare così una posizione competitiva sul suo mercato principale. L’industria dell’Unione sarebbe inoltre in grado di recuperare la quota di mercato perduta, aumentando i volumi di produzione e di vendita sul mercato dell’Unione.
(413)
L’assenza di misure potrebbe avere ulteriori effetti negativi e significativi sull’industria dell’Unione. La grave situazione descritta nella sezione "Conclusioni sul pregiudizio" minaccia l’esistenza dell’intera industria dell’Unione, in quanto le perdite sostanziali e crescenti registrate nel periodo in esame e intensificatesi nel periodo dell’inchiesta non sono sostenibili a breve termine e minacciano la capacità di continuare a produrre BDO nell’Unione tanto per l’uso vincolato quanto per l’uso sul libero mercato. Sebbene i prezzi delle materie prime e dell’energia siano diminuiti nel 2024, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a ulteriori riduzioni dei prezzi di vendita del BDO e all’aumento delle importazioni oggetto di dumping con prezzi costantemente più bassi, il che ha comportato l’incapacità di aumentare i prezzi e di coprire i costi di produzione inferiori. Tale depressione dei prezzi continuerà in assenza di misure, anche a causa dell’aumento e della già notevole capacità inutilizzata nei paesi interessati, il che comporterà un ulteriore deterioramento finanziario e del volume per l’industria dell’Unione e ne comprometterà il futuro e l’occupazione a breve termine. L’industria dell’Unione ha istituito una catena integrata per il BDO, che comprende ad esempio il PBAT e l’attività di miscelazione di origine biologica, che è mantenuta grazie agli investimenti effettuati nel corso degli anni in varie parti della catena del valore. La capacità di produzione di BDO e la relativa catena di approvvigionamento sono sufficienti a soddisfare la domanda di BDO nell’Unione. L’industria dell’Unione è già stata costretta a sostituire parte della propria produzione con importazioni a basso costo dai paesi interessati. L’industria dell’Unione ha dovuto procedere in tal modo al fine di mantenere la propria posizione e reputazione sul mercato dell’Unione per poter continuare a fornire BDO alla catena del valore del BDO vincolato e agli utilizzatori dell’Unione, nonché rifornire altri produttori chiave che utilizzano tale sostanza nell’Unione. Tuttavia l’approvvigionamento di importazioni a basso costo dai paesi interessati non è sostenibile per l’industria dell’Unione, che ha una grande capacità di produzione di BDO e una lunga storia di produzione di BDO sul mercato dell’Unione, e investe nel contempo per mantenere l’efficienza dei suoi impianti di produzione, la produzione integrata verticale di sostanze chimiche e il rispetto delle norme in materia di protezione ambientale e di sicurezza. In altre parole, la situazione rilevata durante il PI è insostenibile in quanto non ci si può aspettare che l’industria dell’Unione continui a difendersi sostituendo la propria produzione con importazioni oggetto di dumping o vendendo nell’Unione al fine di mantenere in vita i principali rapporti con gli acquirenti di BDO, registrando nel contempo perdite significative. In assenza di misure, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a chiudere i suoi impianti di produzione di BDO e a dipendere esclusivamente dalle importazioni.
(414)
L’istituzione di dazi consentirebbe all’industria dell’Unione di procurarsi BDO per uso vincolato dalla propria produzione o dall’aumento della produzione all’interno dell’Unione, con la conseguenza di proteggere gli investimenti esistenti e recenti in infrastrutture di produzione verticalmente integrate, competenze e posti di lavoro e nell’ampio ecosistema di produzione correlato al BDO all’interno dell’Unione, compresa la produzione di PBT, PBAT, TPU, THF e GBL, per i quali i produttori dell’Unione di BDO costituiscono anche i principali produttori dell’Unione e, per quanto concerne alcuni prodotti chimici, l’unico fornitore nell’Unione. Le misure consentirebbero l’approvvigionamento di BDO per uso vincolato all’interno dell’industria dell’Unione, data la limitata capacità dell’Unione di stoccare BDO o di disporre di quantitativi significativi di BDO sotto forma di scorte, che devono essere acquistate anche con mesi di anticipo e solitamente nell’ambito di contratti di vendita piuttosto che di acquisti a pronti. Le misure si tradurrebbero pertanto in un approvvigionamento dell’Unione più stabile, resiliente e sicuro da parte dei produttori dell’Unione, attenuando i rischi di approvvigionamento o logistici, come osservato al considerando 293, che hanno già inciso sull’approvvigionamento dell’Unione di BDO nel 2024 e che avrebbero rischiato di compromettere la capacità di mantenere in essere o persino di produrre prodotti vincolati dell’industria dell’Unione nell’ambito della catena del valore del BDO, qualora la produzione dell’Unione del prodotto simile fosse stata inferiore o inesistente.
(415)
Novamont, BASF, INEOS e diversi utilizzatori di BDO hanno inoltre presentato osservazioni in merito alla necessità di proteggere la catena del valore del BDO e cercare di istituire dazi per ulteriori prodotti nell’ambito della stessa catena e non soltanto per il prodotto in esame, al fine di proteggere gli investimenti sostanziali esistenti a favore di impianti di produzione verticali nonché l’uso vincolato dell’Unione e l’ecosistema del settore chimico generale all’interno dell’Unione. La protezione dell’industria dell’Unione consentirebbe di proseguire il funzionamento efficiente degli impianti di produzione chimica integrata, permettendo di continuare a condividere i costi fissi quali rifiuti, energia elettrica, trasporti, acqua o vapore con la produzione e gli impianti per altre sostanze chimiche, compreso l’uso a valle del BDO, che costituisce un aspetto fondamentale al fine di mantenere l’efficienza complessiva dei costi di produzione del settore chimico nell’industria dell’Unione.
(416)
Le misure consentirebbero inoltre agli utilizzatori vincolati di continuare a rifornirsi di BDO nell’Unione. I produttori dell’Unione hanno sostenuto che la produzione dell’Unione di BDO genera meno CO
2
e che non comporterebbe un’ulteriore produzione di CO
2
per il trasporto marittimo, ferroviario e di altro tipo.
(417)
L’istituzione di misure in relazione al BDO proveniente dai paesi interessati è pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(418)
La maggior parte delle importazioni di BDO nel periodo in esame è stata effettuata direttamente a utilizzatori industriali o a società collegate nell’Unione quali BASF, LCN e BorsodChem. Alcuni acquisti di BDO da parte di utilizzatori industriali sono stati effettuati da importatori od operatori commerciali indipendenti. Tuttavia non è pervenuta alcuna collaborazione da parte di importatori/operatori commerciali indipendenti.
(419)
Diversi utilizzatori che sono anche importatori di BDO, anche nel contesto di importazioni provenienti dai paesi in esame, hanno presentato osservazioni. Tuttavia, dato che la loro attività economica principale consisteva piuttosto nell’utilizzare il BDO per la produzione, le loro osservazioni sono trattate di seguito alla voce "Interesse degli utilizzatori".
(420)
Will & Co, un distributore di materie prime tra cui il BDO di Sipchem, ha presentato osservazioni ma non ha fornito informazioni minime, comprese quelle richieste agli importatori, tali da consentire di stabilire l’impatto che l’istituzione di misure avrebbe sulle sue attività. Will & Co ha sostenuto che vi era un eccesso di offerta di BDO dalla Cina e che i produttori cinesi e taiwanesi avevano offerto prezzi aggressivi, anche inferiori ai costi di produzione, durante il periodo in esame. È stato inoltre affermato che il periodo 2021-2022 rappresentava un periodo in cui nell’Unione figuravano minori importazioni da tali paesi e per il quale i prezzi di mercato nell’Unione per il BDO erano a un livello sostenibile. Tuttavia, a partire dal 2023, l’aumento della concorrenza da parte dei produttori cinesi e i prezzi molto aggressivi hanno fatto sì che i prezzi del BDO nell’Unione siano crollati a livelli insostenibili, principalmente a causa della costruzione di nuovi impianti di produzione e dell’aumento della capacità supplementare nella RPC, che è già superiore alla domanda mondiale totale di BDO, e in particolare negli ultimi due anni per i quali la sola Cina ha aggiunto una capacità produttiva che coprirebbe diverse volte la domanda globale di BDO. Will & Co ha inoltre affermato che è molto importante che Sipchem continui a rifornire l’Unione ai fini della stabilità del mercato e che le importazioni dell’Arabia Saudita non dovrebbero essere cumulate. Quest’ultimo punto è già stato trattato nella sezione 4.3 "Importazioni dai paesi interessati".
(421)
Helm AG ha inoltre presentato osservazioni in merito all’esclusione del BDO a base biologica, che sono state trattate nella sezione 2.4 "Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto".
(422)
La Commissione non disponeva di informazioni per stabilire con precisione l’incidenza dell’istituzione di misure sulle attività degli importatori/operatori commerciali indipendenti. L’assenza di collaborazione lascia supporre che gli importatori non ritengano che l’istituzione di misure antidumping inciderebbe in modo significativo sulla loro attività. È probabile che gli importatori siano importatori generali di prodotti chimici piuttosto che importatori che si concentrano esclusivamente sul BDO. Inoltre, anche se in una prima fase si potrebbe osservare una riduzione delle importazioni e della rivendita di beni interessati dalle misure, qualsiasi effetto negativo sul fatturato potrebbe essere in ultima analisi compensato da un aumento della rivendita di prodotti acquistati da altre fonti quali la Corea del Sud o Taiwan.
(423)
Per questi motivi, la Commissione è giunta alla conclusione che l’impatto delle misure non sarebbe sproporzionato per gli importatori/operatori commerciali.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(424)
Indipendentemente dal fatto che il BDO sia utilizzato in modo vincolato o venduto sul mercato, i principali utilizzatori dell’Unione di BDO sono i produttori di prodotti immediatamente a valle quali il tereftalato di polibutilene (PBT), il tereftalato di polibutilene adipato (PBAT), il poliuretano (PU), il poliestere saturo (SAT), il tetraidrofurano (THF), l’n-metilpirrolidone (NMP), il copoliestere termoplastico (TPC) e il gamma-butirrolattone (GBL). Si tratta a loro volta di prodotti intermedi che possono essere venduti sul mercato dell’Unione o utilizzati in modo vincolato. Le industrie utilizzatrici finali del BDO sono numerose e diversificate e tra esse figurano l’agricoltura, l’industria automobilistica, nonché il settore chimico, quello dei prodotti cosmetici, dei prodotti farmaceutici, della plastica e dei prodotti tessili.
(425)
Nove utilizzatori industriali dell’Unione, oltre a tre produttori integrati dell’Unione inseriti nel campione, che hanno utilizzato BDO in modo vincolato, hanno collaborato pienamente all’inchiesta rispondendo al questionario e rendendo note le loro osservazioni in merito all’interesse dell’Unione. Tali utilizzatori industriali hanno rappresentato circa il 25 % del consumo totale di BDO nell’Unione durante il PI, mentre gli utilizzatori di BDO che sono anche produttori di BDO rappresentano il 100 % del quantitativo di BDO utilizzato in modo vincolato nell’Unione durante il PI. Nel complesso, gli utilizzatori industriali che hanno collaborato insieme ai produttori dell’Unione che utilizzano il BDO vincolato hanno rappresentato circa il 65 % del consumo totale di BDO dell’Unione durante il PI. Tali utilizzatori si sono riforniti di BDO dalla propria produzione, da produttori dell’Unione e/o da importazioni. La maggior parte delle importazioni effettuate dagli utilizzatori proveniva dai paesi interessati.
(426)
I dodici utilizzatori in questione sono i seguenti:
(a)
produttori/utilizzatori vincolati integrati di BDO:
—
BASF SE;
—
INEOS Solvents Marl GmbH;
—
Novamont;
(b)
utilizzatori industriali:
—
BorsodChem z.r/t, Ungheria (un utilizzatore collegato a un produttore esportatore cinese);
—
Chimica Organica Industriale Milanese spa – (COIM), Italia;
—
Dow Europe GmbH, Svizzera (approvvigionamento da produttori di BDO dell’Unione e tramite impianti di produzione nell’Unione);
—
Elachem SpA, Italia;
—
Envalior BV, Paesi Bassi;
—
Envalior GmbH, Germania;
—
Performance Solutions Luxembourg Sarl ("Celanese"), Lussemburgo;
—
Dubay Polymer GmbH, Germania (impresa comune tra Celanese ed Envalior);
—
Tosoh Europe BV, Paesi Bassi.
(427)
Diversi utilizzatori hanno presentato osservazioni sull’interesse dell’Unione nell’ambito delle loro comunicazioni. Elachem SpA, Envalior BV ed Envalior GmbH si sono dichiarate contrarie all’istituzione di misure principalmente perché le misure nei confronti del BDO non includerebbero altri prodotti chimici derivati dal BDO e in particolare il successivo uso a valle del BDO, il che inciderebbe sul costo delle materie prime di tali prodotti a valle e ridurrebbe di conseguenza la competitività di tali prodotti nei confronti delle importazioni. Ciò è dovuto a un potenziale aumento del costo del BDO nell’Unione a seguito dell’istituzione delle misure. Performance Solutions Luxembourg Sarl ha riconosciuto l’importanza di un’industria dell’Unione del BDO resiliente e competitiva, ma ha esortato la Commissione a prendere in considerazione l’intera catena del valore del BDO nell’Unione, in quanto i dazi aumenterebbero drasticamente i costi di fabbricazione nell’industria a valle dell’UE, aumentando nel contempo la concorrenza delle importazioni. Ciò è dovuto al fatto che i produttori dei paesi interessati si sposterebbero un gradino più in basso della catena di produzione del valore del BDO e praticherebbero piuttosto il dumping su tali importazioni nell’Unione, qualora i prodotti a tale livello della catena di produzione non fossero soggetti a misure. Tali soggetti hanno sostenuto altresì che i costi non possono essere trasferiti agli acquirenti a causa della natura globale e competitiva di tali mercati a valle del BDO, circostanza che minaccia la redditività finanziaria dei produttori dell’Unione; detti soggetti hanno asserito altresì che all’interno dell’Unione non vi è una capacità sufficiente per soddisfare la domanda di BDO. Hanno affermato inoltre che le vendite dei produttori dell’Unione avvenivano a un livello di prezzo insostenibilmente elevato e che l’approvvigionamento di BDO da paesi diversi da quelli considerati è inadeguato. COIM e BorsodChem si sono dichiarate contrarie a tutte le misure. Tali argomentazioni e i punti di vista degli utilizzatori sono esaminati nell’ambito dell’analisi dell’interesse degli utilizzatori.
Analisi degli utilizzatori industriali
(428)
Sulla base dei dati forniti dai nove utilizzatori industriali dell’Unione che hanno collaborato, durante il PI tali soggetti hanno acquistato circa due terzi del loro BDO dall’industria dell’Unione e circa un terzo da importazioni, principalmente provenienti dai paesi interessati.
(429)
L’importanza del BDO per gli utilizzatori industriali è variata notevolmente, anche a seconda del tipo di prodotto e della sua applicazione durante il PI. Ad esempio, alcuni prodotti a valle utilizzavano meno BDO di altri: un quantitativo maggiore di BDO è stato utilizzato per prodotti immediatamente a valle, come quelli solitamente classificati come sostanze chimiche "ad alte prestazioni", mentre un quantitativo minore di BDO è stato utilizzato nei segmenti chimici "specializzati". In generale, l’importanza dei prodotti derivati del BDO rispetto al fatturato totale variava notevolmente a seconda dell’utilizzatore. Di conseguenza, per un numero limitato di utilizzatori industriali non diversificati, un prodotto derivato del BDO costituiva l’unico prodotto o superava il 70 % delle vendite totali. Tuttavia per gli utilizzatori industriali tipici, che solitamente disponevano di un portafoglio di prodotti ad alte prestazioni e specializzati, l’uso dei prodotti derivati del BDO variava dallo 0,1 % al 25 % circa delle vendite totali della società. In media, le vendite di prodotti contenenti BDO hanno rappresentato il 57 % del fatturato totale degli utilizzatori industriali dell’Unione che hanno collaborato.
(430)
In alcuni casi il BDO è stato utilizzato per fabbricare prodotti a valle, che nel PI sono stati in parte esportati in paesi terzi dagli utilizzatori. Tali vendite non sarebbero interessate dai dazi sul BDO purché siano soddisfatte le condizioni per il regime di perfezionamento attivo.
(431)
Anche il costo del BDO come materia prima rispetto ai costi totali dei prodotti a valle è variato durante il PI. Dai dati presentati dagli utilizzatori industriali e dai produttori/utilizzatori vincolati è stato stimato che il BDO rappresentava una percentuale importante del costo di produzione di THF, PBT, PBAT e NMP (quest’ultimo è un derivato del GBL). Tuttavia il costo totale di BDO potrebbe ridursi in modo significativo a seconda del grado di specializzazione del prodotto, ad esempio se i derivati richiedessero un contributo più elevato delle attività di ricerca e sviluppo o se il BDO fosse combinato con altre materie prime per la sua produzione. Tali prodotti erano in genere presenti nei segmenti dei prodotti "specializzati" e "ad alte prestazioni". In media il costo del BDO come materia prima è stato pari al 14 % del costo totale del prodotto per gli utilizzatori che hanno collaborato, ma per alcuni derivati poteva essere molto più elevato.
(432)
I margini di redditività degli utilizzatori industriali (per i prodotti che incorporano il BDO), se forniti, variavano tra il 40 % e il - 11 % circa, con una redditività media pari al 10 % durante il PI. La redditività di taluni prodotti a valle era negativa, ma per la maggior parte era positiva. I prodotti più redditizi si trovavano solitamente nel segmento dei prodotti "specializzati", per il quale la sensibilità ai prezzi era meno importante e i margini potevano essere elevati, in quanto le vendite non erano prodotti di base ed erano soggette a una minore concorrenza anche se i quantitativi venduti erano in generale più limitati. Tuttavia i dati sulla redditività forniti dagli utilizzatori industriali che hanno collaborato non sempre facevano riferimento a prodotti contenenti BDO e la redditività di due utilizzatori non è stata suffragata da elementi di prova durante la visita di verifica. Pertanto, nella fase provvisoria dell’inchiesta, gli utilizzatori che hanno collaborato non hanno dimostrato la loro redditività in relazione ai prodotti contenenti BDO. La questione della redditività degli utilizzatori sarà quindi ulteriormente esaminata nella fase definitiva dell’inchiesta.
(433)
Per quanto riguarda l’effetto delle misure sugli utilizzatori che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto che i loro profitti sarebbero influenzati dall’istituzione di misure nei confronti del BDO, fatto salvo il caso in cui gli aumenti dei costi di acquisto di BDO potessero essere trasferiti agli acquirenti. Ciò è dovuto all’importanza del BDO nel costo di produzione dei derivati, in particolare per alcuni derivati immediati che sono essi stessi prodotti di base. È tuttavia probabile che alcuni fattori attenuino l’impatto delle misure sui prodotti a valle. Innanzitutto, come spiegato in precedenza, gli utilizzatori industriali producevano anche prodotti che non contenevano BDO, in quanto i prodotti a valle del BDO costituivano in media solo il 57 % circa delle loro vendite totali, ma la maggior parte degli utilizzatori presentava attività diversificate e l’uso dei prodotti derivati dal BDO variava dallo 0,1 % al 25 % circa delle vendite totali della società. In secondo luogo, gli utilizzatori industriali hanno acquistato più della metà del loro BDO dall’Unione e meno della metà dai paesi interessati e da paesi terzi, quali la Corea del Sud o Taiwan. Sebbene sia probabile che i prezzi del BDO sul mercato dell’Unione aumenteranno a causa delle misure, detti soggetti potrebbero cambiare fonti di approvvigionamento al fine di ridurre al minimo l’impatto di misure e potrebbero quindi optare per la Corea del Sud o Taiwan. Inoltre non si prevede un notevole aumento dei prezzi dell’Unione, dato che il sostanziale aumento supplementare del volume di produzione derivante dalle misure consentirebbe di gestire gli impianti in modo più efficiente e di ridurre i costi unitari di produzione del BDO. Inoltre le vendite di BDO nell’Unione sono in genere effettuate nell’ambito di contratti a lungo termine che fanno riferimento anche ai prezzi ICIS, compresi in alcuni casi i prezzi ICIS per la Cina. I prezzi dei contratti di vendita di BDO dell’Unione seguono pertanto i prezzi del BDO globali e una notevole deviazione dei prezzi consentirebbe alle importazioni, non provenienti dai paesi considerati, di diventare più competitive nell’Unione e di aumentare le loro vendite a favore degli utilizzatori. In terzo luogo, il BDO, in quanto materia prima, rappresentava soltanto circa il 14 % del costo totale di produzione dei prodotti a valle, variava poi in base al tipo di prodotto e tendeva ad essere decisamente meno importante per alcuni prodotti del segmento dei "prodotti specializzati" e persino del segmento "ad alte prestazioni", per i quali i costi del BDO rappresentavano una percentuale molto inferiore del costo totale di produzione. In quarto luogo, taluni utilizzatori industriali sono stati redditizi nella produzione di prodotti di BDO a valle nel periodo dell’inchiesta e sarebbero stati in grado di assorbire gli aumenti dei costi o di trasferirli ai loro acquirenti, in particolare per i prodotti che non erano sensibili al prezzo (o non standardizzati), che presentavano margini elevati e per i quali il BDO, in percentuale rispetto al costo totale, era limitato, il che è stato solitamente riscontrato nel segmento dei "prodotti specializzati". In quinto luogo, la capacità totale dell’industria dell’Unione di produrre BDO è pari a circa 470 200 tonnellate e l’attuale uso totale è stato di circa 347 000 tonnellate durante il PI; tali dati consentono pertanto all’industria dell’Unione di soddisfare agevolmente l’intera domanda dell’Unione e agli utilizzatori di rifornirsi di BDO all’interno dell’Unione e di non essere soggetti alle misure. Infine alcuni utilizzatori hanno talvolta esportato la maggior parte dei prodotti contenenti BDO verso paesi terzi, il che significa che sarebbero in grado di evitare gli effetti dei dazi antidumping grazie al regime di perfezionamento attivo nei confronti delle autorità doganali dell’Unione. A causa di tali misure di attenuazione, è stato previsto che l’effetto delle misure sugli utilizzatori non sarebbe sproporzionato.
(434)
Date le importanti perdite subite dall’industria dell’Unione e la depressione dei prezzi sul mercato, si può ragionevolmente presumere che i prezzi del BDO aumenteranno dopo l’istituzione delle misure. Tuttavia l’impatto che le misure potrebbero avere su alcuni utilizzatori dovrebbe essere valutato tenendo conto del rischio di cessazione dell’attività dell’industria dell’Unione, in quanto la situazione attuale non è sostenibile. La mancata istituzione di misure porterà a una cessazione della produzione nell’Unione e a fonti di approvvigionamento di BDO molto meno affidabili, resilienti e stabili, quindi inevitabilmente a un aumento dei prezzi del BDO a fronte di una maggiore incertezza nell’approvvigionamento della produzione a valle di BDO sul mercato dell’Unione, che dipenderà quindi soltanto dalle spedizioni per entrare nell’Unione, unitamente a una capacità molto limitata di stoccaggio del BDO in modo sicuro ed economico nell’Unione. La cessazione delle attività dell’industria dell’Unione ostacolerebbe quindi a sua volta la sostenibilità della produzione di prodotti del BDO a valle nell’Unione, in quanto i fabbricanti di tali prodotti dovrebbero rifornirsi di BDO in tempo utile, in modo economicamente sostenibile, con un approvvigionamento continuo resiliente e con una base di approvvigionamento diversificata (anche dell’Unione), al fine di essere in grado di produrre a livelli continui e soddisfare un volume minimo di produzione efficiente per i prodotti a valle, consentendo a loro volta a questi ultimi di soddisfare tempestivamente le esigenze degli acquirenti.
(435)
La Commissione ha inoltre constatato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è sufficiente a soddisfare l’intero consumo sul mercato dell’UE. Durante il PI l’industria dell’Unione disponeva di circa il 40 % della capacità inutilizzata e, in caso di ripristino di condizioni di concorrenza leale, i produttori dell’Unione potrebbero aumentare la produzione e ridurre il costo di produzione distribuendo i costi fissi su quantitativi maggiori, al fine di soddisfare la domanda nell’Unione. Inoltre, come indicato in precedenza, gli utilizzatori industriali potrebbero cambiare fonte di approvvigionamento e optare per Corea del Sud e Taiwan.
(436)
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure antidumping non comporterebbe una carenza di approvvigionamento di BDO sul mercato dell’Unione.
(437)
Infine, per quanto concerne gli utilizzatori totali del prodotto in esame, ossia gli utilizzatori industriali più l’uso vincolato di BDO da parte dell’industria dell’Unione, il 62 % dell’uso totale di BDO nell’Unione che ha collaborato alla presente inchiesta si è detto a favore dell’istituzione di dazi, gli utilizzatori dell’industria dell’Unione si sono espressi a favore delle misure, come spiegato ulteriormente nella sezione relativa all’interesse dell’industria dell’Unione.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(438)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione, in questa fase dell’inchiesta, l’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(439)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(440)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto originario dei paesi interessati, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping come illustrato al considerando 407. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(441)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
105,6
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd
113,7
Altre società che hanno collaborato in Cina
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
113,7
Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
Tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita
52,4
USA
Lyondell Chemical Company
135,7
Tutte le altre importazioni originarie degli USA
142,5
(442)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato". Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(443)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del paese interessato".
(444)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(445)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame (se del caso, può essere indicata una percentuale, sebbene non sia consigliabile), tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(446)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(447)
In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(448)
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(449)
Lyondell Chemical Company ha presentato osservazioni sui calcoli. Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha riveduto i propri calcoli del dumping e del pregiudizio per Lyondell Chemical Company. Il resto delle osservazioni presentate dalle parti interessate non riguardava l’accuratezza dei calcoli ma la metodologia impiegata dalla Commissione e pertanto non rientrava nell’ambito della fase di divulgazione preliminare delle informazioni.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(450)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(451)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (
Chemical Abstracts Service
) 110-63-4 e solitamente classificato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 e originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
105,6
88AL
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd
113,7
88AM
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
113,7
8999
Regno dell’Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
88AN
Tutte le altre importazioni originarie del Regno dell’Arabia Saudita
52,4
8999
Stati Uniti d’America
Lyondell Chemical Company
135,7
88AO
Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America
142,5
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "
Il sottoscritto certifica che il (volume in chilogrammi) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
". Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato applicabile.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a porre fine alla registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America (
GU C, C/2025/3135, 6.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3135/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 della Commissione, del 5 agosto 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America (
GU L, 2025/1718, 6.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1718/oj
).
(
4
)
Presentazione di LYB in occasione dell’audizione del 17 luglio 2025.
(
5
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2800
.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 100, 13.4.2023, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 85, 12.3.2021, pag. 154
, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 72 a 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66.
(
14
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione "On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations" (SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024), disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it
, compresa la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione "On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations" (SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017), disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it
.
(
15
)
Cfr. pag. 18 della denuncia (versione consultabile).
(
16
)
Cfr. pagg. 19-23 della denuncia (versione consultabile).
(
17
)
Cfr. pagg. 20-22 della denuncia (versione consultabile).
(
18
)
Cfr. pag. 23 della denuncia (versione consultabile).
(
19
)
Cfr. pagg. 22-23 della denuncia (versione consultabile).
(
20
)
Cfr. pag. 24 della denuncia (versione consultabile).
(
21
)
Cfr. pagg. 26-27 della denuncia (versione consultabile).
(
22
)
Cfr. pagg. 24-26 della denuncia (versione consultabile).
(
23
)
Cfr.:
https://en.yuanlichem.com.cn/
(consultato il 4 novembre 2025).
(
24
)
Cfr. relazione annuale di Shandong Yuanli, pag. 69, disponibile all’indirizzo:
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603217_20250425_I1XA.pdf
(consultato il 4 novembre 2025).
(
25
)
Cfr.:
http://www.dongyuantech.com/page101?article_id=74
(consultato il 4 novembre 2025).
(
26
)
Cfr.:
http://www.dongyuantech.com/
(consultato il 5 novembre 2025).
(
27
)
Cfr.:
http://www.wuhai.gov.cn/wuhai/whyw75/qyjj/1932832/index.html
(consultato il 5 novembre 2025).
(
28
)
Cfr.:
https://www.whchem.com/column/84/
(consultato il 4 novembre 2025).
(
29
)
Cfr. relazione annuale 2024 di Wanhua Chemical Group Co., Ltd., pag. 5, disponibile all’indirizzo:
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600309_20250415_5QB0.pdf
(consultato il 4 novembre 2025).
(
30
)
Cfr.:
http://www.markor.com.cn/
(consultato il 4 novembre 2025).
(
31
)
Cfr.:
https://finance.sina.com.cn/roll/2024-11-14/doc-incvzfqs1332548.shtml
(consultato il 4 novembre 2025).
(
32
)
Cfr.:
https://www.lanshantunhe.com/
(consultato il 4 novembre 2025).
(
33
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/en/000/000/041/41558.shtml
(consultato il 4 novembre 2025).
(
34
)
Cfr. Xinjiang Zhongtai Group Ltd., relazione annuale 2024, pagg. 13 e 106, disponibile all’indirizzo:
https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/nb/202504/t20250425_1577647.html
(consultato il 4 novembre 2025).
(
35
)
Cfr.:
https://www.lanshantunhe.com/
nonché:
https://www.xj-inv.com/jianjie/
(consultato il 4 novembre 2025).
(
36
)
Cfr.:
http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html
(consultato il 4 novembre 2025).
(
37
)
Cfr.:
http://lyxs.sinopec.com/lyxs/pro_presentation/profile/
(consultato il 4 novembre 2025).
(
38
)
Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
39
)
Cfr.:
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-11-03/doc-infwckpi5523797.shtml?froms=ggmp
(consultato il 5 novembre 2025).
(
40
)
Cfr.:
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de581c4001c
e anche:
http://www.cpcif.org.cn/detail/e7d79e3b-8a8d-441e-b862-9836210774a3
(consultato il 4 novembre 2025).
(
41
)
Cfr. statuto di CPCIF, articolo 3, disponibile all’indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 5 novembre 2025).
(
42
)
Ibidem.
(
43
)
Cfr. statuto di CPCIF, articolo 36, disponibile all’indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 5 novembre 2025).
(
44
)
Cfr.:
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010
(consultato il 20 ottobre 2025).
(
45
)
Cfr. statuto della CCFA, articolo 3, disponibile all’indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html
(consultato il 5 novembre 2025).
(
46
)
Ibidem.
(
47
)
Cfr. statuto della CCFA, articolo 36, disponibile all’indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html
(consultato il 5 novembre 2025).
(
48
)
Cfr.:
https://www.ccfa.com.cn/11/202404/4264.html
(consultato il 5 novembre 2025).
(
49
)
Cfr. sezione III.8.3 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035.
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
(consultato il 5 novembre 2025).
(
50
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultato il 5 novembre 2025).
(
51
)
Ibidem, sezione I.3.
(
52
)
Ibidem, sezione III.4.
(
53
)
Cfr.:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202307/t20230727_1358715.html
(consultato il 5 novembre 2025).
(
54
)
Ibidem, sezione II.
(
55
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7042418.htm
(consultato il 5 novembre 2025).
(
56
)
Ibidem, sezione III.2.
(
57
)
Ibidem, sezione III.4.
(
58
)
Cfr. sezione II.2.4, disponibile all’indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml
(consultato il 5 novembre 2025).
(
59
)
Ibidem, sezione III.
(
60
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6990315.htm
(consultato il 5 novembre 2025).
(
61
)
Cfr.:
http://wfrb.wfnews.com.cn/content/20210624/Articel05006TB.htm
(consultato il 5 novembre 2025).
(
62
)
Cfr.:
http://www.dongyuantech.com/page111?article_id=80
(consultato il 5 novembre 2025).
(
63
)
Cfr. relazione annuale 2024 di Wanhua Chemical Group Co. Ltd., pag. 37, disponibile all’indirizzo:
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600309_20250415_CQ5Z.pdf
(consultato il 5 novembre 2025).
(
64
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml
, (consultato il 5 novembre 2025).
(
65
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml
(consultato il 5 novembre 2025).
(
66
)
Relazione, parte III, capitolo 16.
(
67
)
Ibidem, sezione 16.3.
(
68
)
Cfr. sezione IV.1.3, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultato il 5 novembre 2025).
(
69
)
Cfr.:
http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/9/13/art_310618_10320587.html
(consultato il 5 novembre 2025).
(
70
)
Ibidem.
(
71
)
Cfr.:
https://www.sohu.com/a/606540835_121106854
(consultato il 5 novembre 2025).
(
72
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 153 a 157; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 82 a 84; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 67.
(
73
)
Cfr. sezione VIII.16, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultato il 20 ottobre 2025).
(
74
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
75
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita (
GU L 402 del 15.11.2021, pag. 17
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1976/oj
), considerando 222.
(
76
)
https://datamercantil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/05-08-2025-Data-Mercantil-certificado.pdf
.
(
77
)
https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/grey-hydrogen-price-index/
.
(
78
)
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/
.
(
79
)
https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/grey-hydrogen-price-index/
.
(
80
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques
.
(
81
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
82
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
83
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
84
)
https://www.sabesp.com.br/assets/pdf/servicos/para-voce/comunicado-sabesp-2-24.pdf
.
(
85
)
Cfr. la spiegazione del metodo di cui al considerando 190.
(
86
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
87
)
https://www.macmap.org/
.
(
88
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques
.
(
89
)
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads
.
(
90
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
91
)
https://mrsadvogados-com.translate.goog/lei-complementar-no-194-2022-icms-gas-natural-energia-eletrica-comunicacoes-e-transporte-coletivo-servicos-essenciais-e-indispensaveis/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
.
(
92
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
93
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
94
)
https://www.sabesp.com.br/assets/pdf/servicos/para-voce/comunicado-sabesp-2-24.pdf
.
(
95
)
https://datamercantil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/05-08-2025-Data-Mercantil-certificado.pdf
.
(
96
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj
), considerando 352.
(
97
)
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie.
(
98
)
https://orbis-r1.bvdinfo.com/
.
(
99
)
Cfr. il considerando 1.
(
100
)
ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) fornisce, a pagamento, informazioni specialistiche per i mercati delle sostanze chimiche, dell’energia, del gas, del carbonio e del carbone.
(
101
)
The Deepening Red Sea Shipping Crisis: Impacts and Outlook
,
documento della Banca mondiale
, consultato il 16.10.2025.
ALLEGATO
Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd.
88AP
Inner Mongolia Dongjing Biological Green Technology Co., Ltd.
88AQ
Henan Kaixiang Fine Chemical Co., Ltd.
88AR
Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co., Ltd.
88AS
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/270/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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