Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0291/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 13/02/2025 In vigore dal: 13/02/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per determinare l'esistenza di dumping e applicare dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla Cina, in particolare nel caso della carta?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/291 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Cina, applicando la procedura prevista dal Regolamento di base (UE) 2016/1036. La Commissione europea ha aperto un'inchiesta a seguito di una denuncia presentata da quattro produttori dell'Unione, verificando l'esistenza di dumping (vendita a prezzi inferiori al valore normale) e di pregiudizio all'industria dell'Unione. Un aspetto cruciale della procedura è l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6bis, del Regolamento di base, che consente di determinare il valore normale utilizzando prezzi di riferimento esenti da distorsioni quando nel paese esportatore (in questo caso la Cina) esistono distorsioni significative dovute a interventi pubblici sostanziali. La Commissione ha concluso che in Cina sussistono distorsioni significative nel sistema economico (controllato dal Partito Comunista Cinese), nei costi delle materie prime (pasta di legno e TiO2), nell'energia, nei finanziamenti e nel diritto fallimentare. Di conseguenza, ha utilizzato la Thailandia come paese rappresentativo per calcolare il valore normale, anziché basarsi sui costi interni cinesi. La procedura ha incluso campionamento dei produttori dell'Unione, dei produttori esportatori cinesi e degli importatori, visite di verifica presso le sedi delle società, e raccolta di questionari. Il dazio provvisorio è stato fissato sulla base di un margine di dumping compreso tra il 35-45%, calcolato come media ponderata rispetto al paese rappresentativo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/291 of 13 February 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of decor paper originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/291 14.2.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/291 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 14 giugno 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 maggio 2024 da quattro produttori dell’Unione di carta decorativa («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di carta decorativa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. (6) Si sono svolte audizioni con i denuncianti (Felix Schoeller, Koehler Paper, Malta Decor & Munksjö Paper), LamiGraf SA e Interprint GmbH. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (7) La China National Forest Products Industry Association (CNFPIA), LamiGraf SA, Kastomonu Italia S.p.a., Kastamonu Romania SA, Kastamonu Bulgaria AD (di seguito «gruppo Kastamonu») e Marburger Tapetenfabrik hanno presentato osservazioni sull’apertura. Tali osservazioni riguardavano la legittimazione ad agire dei denuncianti, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base e gli elementi di prova di distorsioni significative, la scelta del paese rappresentativo nella denuncia, le distorsioni relative alle materie prime, gli indicatori di pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tutte le osservazioni sono trattate di seguito nelle sezioni pertinenti del presente regolamento. (8) Dopo l’apertura, la CNFPIA ha affermato che Felix Schoeller e Munksjö, due dei quattro denuncianti, erano collegati a società cinesi e che uno dei due effettuava anche importazioni dalla Cina dalla propria società collegata. La CNFPIA ha sostenuto che, in base alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, le due società avrebbero quindi dovuto essere escluse dall’industria dell’Unione. Alla luce di quanto precede, la CNFPIA ha aggiunto che i requisiti per la legittimazione ad agire di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base potrebbero non essere soddisfatti. (9) In relazione a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), come confermato dalla Corte di giustizia, compete alla Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, esaminare se essa debba escludere dall’industria dell’Unione i produttori aventi legami con gli esportatori o gli importatori o che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti ( 4 ) . Dato che entrambe le società collegate nella RPC servivano principalmente il loro mercato interno e che i quantitativi importati dai produttori dell’Unione dalle loro società collegate nella RPC erano trascurabili o inesistenti, la Commissione ha ritenuto che l’esclusione di Felix Schoeller e Munksjö dalla definizione di industria dell’Unione fosse ingiustificata. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (10) La CNFPIA ha affermato che le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento di base per la determinazione del pregiudizio non erano state soddisfatte, sostenendo che durante il periodo in esame non vi erano elementi di prova dell’esistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. (11) La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, un’inchiesta può essere avviata se la denuncia contiene elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Il denunciante ha sostenuto nella denuncia che le importazioni oggetto di dumping di carta decorativa dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A sostegno della sua argomentazione, il denunciante ha utilizzato la Thailandia come paese rappresentativo per calcolare una media ponderata del margine di dumping compresa nell’intervallo [35-45 %] e ha analizzato il consumo, la redditività, le vendite e la quota di mercato, il volume di produzione e il costo di produzione dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che questi fossero elementi pertinenti per la sua valutazione del merito del fascicolo e che, insieme ad altre informazioni fornite dal denunciante, costituissero elementi di prova sufficienti, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per l’apertura dell’inchiesta. L’argomentazione della CNFPIA è stata pertanto respinta. (12) LamiGraf ha presentato argomentazioni analoghe sulle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio, sostenendo che fattori economici più generali, quali la pandemia di COVID-19, l’instabilità geopolitica e la crisi energetica, hanno inciso in modo significativo sui risultati finanziari dell’industria e pertanto il pregiudizio non avrebbe potuto essere attribuito principalmente alle importazioni cinesi. LamiGraf ha aggiunto che le fluttuazioni del consumo dell’Unione possono essere attribuite alla situazione economica legata all’isolamento domiciliare determinata dalla pandemia, seguita da una correzione del mercato, e non possono essere imputate alle importazioni cinesi, e che le vendite complessive e le vendite all’esportazione dei denuncianti hanno risentito fortemente delle sanzioni nei confronti della Russia. Le condizioni del 2021 hanno determinato una crescita della domanda di carta decorativa, che ha comportato una diversificazione e un conseguente aumento delle importazioni dalla Cina. La competitività dei prezzi cinesi deriva dall’uso di apparecchiature efficienti sotto il profilo dei costi, contrariamente ai produttori denuncianti. Allo stesso tempo LamiGraf ha affermato tuttavia che gli ingenti investimenti effettuati dai denuncianti non indicano un pregiudizio notevole. (13) La Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, comprese le valutazioni circa gli effetti della pandemia di COVID-19 sul consumo dell’Unione, l’impatto della crisi energetica e l’aumento del costo delle materie prime, nonché l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le conseguenti sanzioni commerciali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 1.5. Campionamento (14) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (15) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’UE tra il 1 o aprile 2023 e il 31 marzo 2024 e all’ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 60 % del volume totale di produzione stimato e il 61 % delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione provvisorio. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. Campionamento degli importatori indipendenti (16) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (17) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (18) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della RPC presso l’UE di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all’inchiesta. (19) Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (20) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (21) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter , del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo un questionario supplementare al governo della RPC. (22) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione, ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, agli importatori e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 5 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: produttori dell’Unione — Felix Schoeller GmbH & Co. Kg, Osnabrück, Germania; — Malta Decor Sp. z o.o., Poznań, Polonia; — Munksjö Tolosa S.A.U., Berastegi, Spagna; utilizzatori — LamiGraf SA, Barcellona, Spagna; — Interprint GmbH, Arnsberg, Germania; produttori esportatori nella RPC — Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd (HUAWANG) — Kingdecor Zhejiang Co. Ltd., (KINGDECOR). 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (24) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2023 e il 31 marzo 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (25) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da carta decorativa con le seguenti caratteristiche: — peso compreso tra 30 e 150 g/m 2 ; tenore di ceneri compreso tra il 5 % e il 50 %; — assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina compreso tra il 20 % e il 200 %; — resistenza alla trazione a umido compresa tra 6 e 12 Newton (N)/15 mm; — permeabilità all’aria (metodo Gurley) compresa tra 3 e 80 secondi/100 ml; — liscio (metodo Bekk) compreso tra 20 e 300; — in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm; — anche preimpregnata con una combinazione di lattici o di leganti naturali (come l’amido); — escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili; — escluse le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (26) Esistono cinque tipi di prodotto principali, in base alle caratteristiche fisiche: carta decorativa base da stampa, carta monocolore, carta di supporto, carta foil e carta decorativa preimpregnata. — La carta decorativa base da stampa è una carta base per la stampa venduta a stampatori e appositamente progettata per essere stampata con disegni diversi (ad esempio legno, venature, marmo); — la carta monocolore è una carta decorativa monocromatica satura di colore. È caratterizzata dalla sua idoneità ai processi di penetrazione e impregnazione. Il colore è incorporato nella fase di fabbricazione della carta; — la carta di supporto è caratterizzata da particolari qualità di impregnazione e resistenza alla trazione. È applicata sul retro del substrato per evitare deformazioni durante il processo di laminazione; — la carta foil è un tipo di carta decorativa utilizzata come base per produrre fogli di finitura (finish foil), ossia strati di carta con una superficie laccata, colorati o stampati; e — la carta decorativa preimpregnata («PRIP») è una carta decorativa che è già stata impregnata di resina nella cartiera per mezzo di una pressa collante. (27) La carta decorativa è utilizzata come materiale di superficie per applicazioni decorative. La carta decorativa trova il suo impiego finale principalmente nei settori dei mobili, della progettazione di interni, delle costruzioni e delle ristrutturazioni come laminato su un materiale di supporto. 2.2. Prodotto in esame (28) Il prodotto in esame è la carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, attualmente classificata con i codici NC ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 (codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 e 4811 60 00 10) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). 2.3. Prodotto simile (29) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (30) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (31) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (32) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di carta decorativa. Due produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (33) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (34) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (35) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (36) Il 2 ottobre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota» o «prima nota sui fattori produttivi») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione della carta decorativa. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato. (37) La CNFPIA ha formulato le seguenti osservazioni generali in risposta alla «prima nota sui fattori produttivi»: 1) «in Cina non esistono distorsioni significative relative al prodotto in esame, né sono state dimostrate dalla Commissione»; 2) «solo i fattori produttivi di cui è stata dimostrata la distorsione dovrebbero essere sostituiti»; 3) «l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base nel caso di specie e la metodologia che ne deriva sono incoerenti con l’accordo antidumping dell’OMC». Nessun’altra parte ha presentato osservazioni circa la prima nota sui fattori produttivi. L’osservazione sull’esistenza di distorsioni significative, è trattata alla sezione 3.2.1. in cui la Commissione ha descritto le distorsioni significative pertinenti. Per quanto riguarda l’osservazione relativa ai fattori produttivi, la Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, una volta che la Commissione abbia constatato l’esistenza di distorsioni significative, è possibile utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. Per quanto riguarda infine la presunta incoerenza dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base nel presente caso e della metodologia che ne deriva con l’accordo antidumping dell’OMC, la Commissione rimanda alle sezioni 3.2.1.9 e 3.2.1.10. (38) Il 6 dicembre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Thailandia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base di quattro società, SIAM KRAFT INDUSTRY CO LTD, DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY, THAI CONTAINERS GROUP CO LTD e SIG COMBIBLOC CO LTD. Non sono pervenute osservazioni sulla seconda nota entro il termine stabilito. 3.2. Valore normale (39) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (40) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (41) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (42) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base dispone che [p]» er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (43) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. (44) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (45) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base stabilisce che "[s] e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ». (46) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina («relazione») ( 6 ) che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in determinati settori (ad esempio il settore dei prodotti a base di legno). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. Tale relazione ( 7 ) è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta all’atto dell’apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. (47) Più nello specifico, il denunciante si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione per sottolineare la presenza di distorsioni significative sistemiche nell’economia della RPC, una «economia di mercato socialista» in cui il partito comunista cinese («PCC») guida sia il settore pubblico che quello privato. (48) Il denunciante ha spiegato che la produzione di carta decorativa nella RPC è influenzata da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base e che, di conseguenza, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. I denuncianti hanno sostenuto in particolare la presenza di distorsioni significative nei costi delle materie prime utilizzate per produrre carta decorativa nella RPC, principalmente pasta di legno e TiO2, nonché distorsioni nel costo dell’energia ( 8 ) . (49) A sostegno di tale posizione, il denunciante si è basato in larga misura sugli elementi di prova contenuti nella relazione, nonché sulle risultanze di precedenti casi della Commissione. (50) I denuncianti hanno rilevato che l’industria della carta decorativa rientra nei settori cinesi della silvicoltura e dei prodotti del legno, e hanno ricordato gli elementi seguenti che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative. (51) In primo luogo, il settore della carta decorativa è soggetto alle distorsioni dei costi delle materie prime di base utilizzate per la fabbricazione della carta decorativa, principalmente pasta di legno e TiO2: — nella sua relazione per paese del 2017 sulla Cina, la Commissione ha concluso che «la Cina utilizza un’ampia gamma di strumenti che le consentono di influenzare in modo significativo i prezzi delle materie prime. Aumentando o abbassando artificialmente il livello di approvvigionamento delle materie prime, o semplicemente fissando i prezzi a livello centrale, il governo della RPC può orientare i prezzi verso l’alto o verso il basso» ( 9 ) . Tale conclusione si applica sia alle materie prime a base di legno che alle sostanze chimiche, come indicato espressamente nella relazione ( 10 ) . — Gli utilizzatori nazionali di pasta di legno inoltre godono di un vantaggio comparativo sleale grazie all’istituzione di dazi all’esportazione su diversi tipi di pasta di legno e all’incoraggiamento degli investimenti esteri nell’industria cinese di trasformazione del legno ( 11 ) . — Il governo della Cina («governo della RPC») sottolinea, nel suo quattordicesimo piano quinquennale, l’urgenza di sostenere e sviluppare le industrie cartaria e chimica, affermando che « trasformerà e aggiornerà le industrie tradizionali […] accelererà la trasformazione e il potenziamento delle imprese in settori chiave come l’industria chimica e la produzione di carta e migliorerà il sistema di produzione verde » ( 12 ) . Lo stesso vale per l’industria forestale, dove « migliorerà le infrastrutture delle aziende forestali di proprietà dello Stato e delle zone forestali » ( 13 ) . — Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale del 2019 fissa obiettivi di produzione specifici per varie forme di pasta di legno e indica vari settori di produzione della carta e della pasta di legno da eliminare se non raggiungono le capacità annue ( 14 ) . Tale sostegno si inserisce perfettamente nel sistema di pianificazione nella RPC, orientando le risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti ( 15 ) . — Analogamente al quattordicesimo piano quinquennale per la silvicoltura, che mira a sostenere l’uso del legno come materia prima ( 16 ) , anche il settore chimico è soggetto all’intervento pubblico. Oltre la metà della produzione totale di sostanze chimiche nella RPC è fornita da imprese di proprietà dello Stato ( 17 ) . (52) In secondo luogo, il settore della carta decorativa è soggetto alle distorsioni dei costi energetici: — la Commissione ha riferito che «le normali considerazioni di mercato non prevalgono sul mercato cinese dell’energia, dato il significativo intervento statale nella produzione e nella fissazione dei prezzi» ( 18 ) . Nella RPC circa il 50 % della capacità di generazione di energia è di proprietà dello Stato e l’intera rete elettrica è controllata da due imprese statali: State Grid Corporation of China e China Southern Power Grid ( 19 ) . I prezzi dell’energia sono fissati a livello centrale dal dipartimento dei prezzi della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, utilizzando strategie di differenziazione dei prezzi a vantaggio dei «settori incentivati» ( 20 ) , compresa l’industria cartaria. A livello provinciale si applicano inoltre ulteriori politiche di differenziazione dei prezzi ( 21 ) . L’intervento del governo della RPC comporta spesso la fornitura di energia a tariffe sovvenzionate o con riduzioni ( 22 ) . — I produttori di carta decorativa, tra cui Zhejiang Kingdecor Paper e Hangzhou Huawang New Material Technology, inoltre possono beneficiare di tariffe elettriche preferenziali applicate in alcune zone industriali alle quali appartengono i loro impianti di produzione ( 23 ) . In alcune aree inoltre le autorità hanno iniziato ad acquistare e vendere autonomamente l’energia elettrica ( 24 ) . — I costi dell’energia nella RPC sono indirettamente distorti anche dalla decisione del governo di abbassare i prezzi dell’energia elettrica dal carbone. L’intento era controllare la crescita eccessiva della capacità derivante dalle precedenti sovvenzioni sostanziali alla produzione di carbone ( 25 ) . (53) In terzo luogo, i produttori nel settore della carta decorativa hanno accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. — Nella relazione la Commissione ha descritto la continuità tra il governo e tutti i principali aspetti del sistema finanziario della RPC, concludendo che « ciò riflette una situazione distorta che di fatto non è paragonabile ad altre economie di mercato » ( 26 ) . — Il sistema finanziario in quanto tale richiede anche alle banche private di sostenere i settori incentivati conformemente ai piani politici governativi. Ad esempio, l’articolo 34 della legge sulle banche commerciali n. 34 del 2015 dispone che « le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato ». — Come confermato dalla Commissione in diverse inchieste, lo sviluppo dei settori incentivati, come l’industria cartaria, è attivamente perseguito dal governo della RPC come obiettivo di politica pubblica, anche attraverso prestiti agevolati ( 27 ) . (54) In quarto luogo, come altri settori dell’economia cinese, anche il settore della carta decorativa è soggetto alle distorsioni derivanti da politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato ( 28 ) . (55) In quinto luogo, il settore della carta decorativa è soggetto alle distorsioni derivanti dall’assenza, o da un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale ( 29 ) . (56) In sesto luogo, i costi salariali sono soggetti a distorsioni anche nel settore della carta decorativa ( 30 ) . (57) In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore della carta decorativa sono presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (58) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. (59) Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina. 3.2.1.1.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina (60) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla « proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori » ( 31 ) . (61) L’economia pubblica è la « forza trainante dell’economia nazionale » e lo Stato ha il mandato di garantirne « il consolidamento e la crescita » ( 32 ) . Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (62) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 33 ) . (63) Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (64) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. (65) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, "[i] l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese » è stata inserita una seconda frase, che recita: "[l] ’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese » ( 34 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. (66) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (67) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 35 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (68) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. (69) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. (70) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). (71) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ( 36 ) . (72) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ( 37 ) . (73) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 38 ) . (74) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 39 ) . (75) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 40 ) . (76) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 41 ) . 3.2.1.2.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione (77) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (78) Il settore del prodotto in esame è principalmente servito da società private, quali Hangzhou Huawang New Material Technology (denominata anche «Huawon») ( 42 ) , Zhejiang Kingdecor Paper ( 43 ) , Qifeng New Materials ( 44 ) , o Zhejiang Hengda New Materials ( 45 ) . (79) L’inchiesta ha tuttavia stabilito che le principali materie prime utilizzate per la produzione di carta decorativa, ossia pasta di legno e TiO2, sono fornite da imprese di proprietà dello Stato. Ad esempio il settore della pasta di legno è servito da diverse società controllate dallo Stato, quali Fujian Qingshan Paper Industry Co. ( 46 ) e Shandong Chenming Paper Holding Co ( 47 ) . (80) Inoltre nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese («TiO2») ( 48 ) , la Commissione ha stabilito che il settore del TiO2 è servito anche da una serie di società controllate dallo Stato, quali Pangang Group Vanadium and Titanium Resources, Ltd. ( 49 ) («Pangang») appartenente a Pangang Group, una controllata del gruppo di imprese di proprietà dello Stato Anshan Iron and Steel Group («Ansteel») ( 50 ) , che presenta un livello significativo di proprietà dello Stato (oltre il 54 %) ( 51 ) . (81) Fujian Qingshan Paper Industry Co. afferma che « nella nuova fase di sviluppo, la società sarà guidata dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era » ( 52 ) . Inoltre l’articolo 98 dello statuto della società stabilisce che « il comitato di partito della società esercita le proprie funzioni conformemente alla costituzione del partito e altre regolamentazioni del partito: i) garantire la supervisione delle politiche del partito e dello Stato e l’attuazione delle decisioni e delle disposizioni del comitato centrale del partito, del Consiglio di Stato, del comitato del partito provinciale e del governo provinciale nella società » ( 53 ) . Analogamente, il comitato di partito di Shandong Chenming Paper Holding Co. afferma che "[o] vunque si sviluppi l’impresa sarà istituita un’organizzazione del partito, quali che siano i punti chiave sarà ampliato il lavoro di edificazione del partito, in modo da conseguire risonanza, integrazione reciproca e progressi tra edificazione del partito e produzione, funzionamento e gestione » ( 54 ) . (82) Inoltre gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private ( 55 ) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. Di fatto l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato fino a che punto le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina. (83) Anche il settore della carta decorativa è soggetto a varie politiche governative, in quanto il settore della pasta di legno figura tra le industrie incentivate nel repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 ( 56 ) e nella sua versione aggiornata del 2024 ( 57 ) . Analogamente, e come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese ( 58 ) , la versione del 2024 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria si riferisce direttamente al settore del TiO2, elencando il processo di produzione del TiO2 a base di acido solforico come industria soggetta a restrizioni, mentre nella versione del 2019 il procedimento con cloruro figura tra i settori incentivati ( 59 ) . (84) Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035 inoltre stabilisce l’obiettivo seguente: « Trasformare e aggiornare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione della configurazione e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime quali petrolchimica, acciaio, metalli non ferrosi e materiali da costruzione, ampliare l’offerta di prodotti di alta qualità come l’industria leggera e i tessili, accelerare la trasformazione e il potenziamento di industrie chiave come la chimica e la fabbricazione della carta ( 60 ) ". (85) Il parere orientativo del 2022 sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria leggera ( 61 ) inoltre impone di « accelerare gli avanzamenti nelle tecnologie chiave: per quanto riguarda i collegamenti deboli in settori quali la produzione cartaria […] sarà esaminata, elaborata e pubblicata […] una serie di tabelle di marcia per l’innovazione tecnologica in settori chiave […] la ricerca e lo sviluppo tecnologici, l’ingegneria e l’industrializzazione saranno approfonditi e promossi, la creazione di sistemi tecnologici fondamentali sarà accelerata e il livello tecnologico dell’industria sarà innalzato ( 62 ) " e « sarà promossa una serie di scenari eccellenti per la produzione intelligente in settori quali […] l’industria cartaria ( 63 ) ". (86) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore ( 64 ) . Ad esempio la China National Forest Products Industry Association («CNFPIA») ha istituito una commissione speciale sulla carta decorativa ( 65 ) . A norma dell’articolo 3 dello statuto societario della CNFPIA, l’organizzazione « accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale » ( 66 ) . (87) Hangzhou Huawang New Material Technology è membro della CNFPIA e svolge la funzione di vicepresidente della commissione speciale della CNFPIA sulla carta decorativa ( 67 ) . (88) Anche Zhejiang Kingdecor Paper è membro della CNFPIA e svolge la funzione di direttore della commissione speciale della CNFPIA sulla carta decorativa ( 68 ) . (89) Di conseguenza persino i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. 3.2.1.3.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (90) Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. (91) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 69 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. (92) Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 70 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 71 ) . (93) Già nel 2018 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 73 % dei 2,57 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola nelle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 72 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (94) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («Orientamenti») ( 73 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (95) La sezione II.4 degli orientamenti recita: "[o] ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo »; la sezione III.6 recita: "[o] ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri ». Gli orientamenti sottolineano dunque e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 74 ) . (96) La presente inchiesta ha confermato che esistono sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC/l’esercizio di funzioni all’interno del partito nel settore della carta decorativa. A titolo di esempio, un membro del consiglio di amministrazione di Xianhe, la holding di Kingdecor, funge anche da segretario di partito della società ( 75 ) . Come riscontrato nell’inchiesta, Xianhe « ha risposto all’invito del comitato centrale del partito e si è attivamente integrata nel nuovo modello di sviluppo » ( 76 ) . (97) Un altro esempio di tale sovrapposizione tra posizioni dirigenziali e iscrizione al PCC/esercizio di funzioni nel partito è il caso di Qifeng New Material, il cui presidente del consiglio di amministrazione è membro del PCC ( 77 ) . Nel 2023 Qifeng New Material « ha aderito agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e, sotto la forte leadership del comitato di partito e del consiglio di amministrazione della società, [la società] ha esplorato attivamente sia i mercati internazionali che quelli nazionali » ( 78 ) . (98) Un ulteriore esempio è stato individuato in Fujian Qingshan Paper Industry Co., dove il presidente del consiglio di amministrazione funge anche da segretario del comitato di partito ( 79 ) . Nel primo semestre del 2024 la società « ha aderito agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, ha rafforzato in generale l’edificazione del partito, [e] ha promosso attivamente la profonda integrazione dell’edificazione del partito con le attività di produzione e gestione » ( 80 ) . (99) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 81 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore della carta decorativa e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.2.1.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (100) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (101) Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 82 ) . (102) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore della carta decorativa. (103) Ad esempio, nel suo quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, la provincia di Shandong intende « ottimizzare e migliorare le industrie tradizionali: […] ottimizzare e perfezionare le industrie classiche quali tessili e abbigliamento, prodotti alimentari, cartiere, […]" ( 83 ) . (104) Il quattordicesimo piano quinquennale speciale della provincia di Fujian sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera richiede inoltre di « concentrarsi sul miglioramento della qualità della carta per uso domestico, della carta e del cartone da imballaggio, nonché della carta e del cartone speciali, ottimizzando la struttura varietale, la ricerca e lo sviluppo e l’utilizzo completo delle risorse di pasta di carta e fibre di carta » ( 84 ) . (105) A livello provinciale inoltre il piano speciale di Fujian per lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera durante il periodo del quattordicesimo piano quinquennale specifica che per « l’industria cartaria e i prodotti di carta: [il governo] guida […] Qingshan Paper e altre imprese per rafforzare lo sviluppo delle capacità di innovazione a livello locale, aumentare le capacità di integrazione della progettazione e migliorare il livello del processo di produzione, della tecnologia e delle attrezzature ( 85 ) ". (106) Nella provincia di Zhejiang inoltre l’inchiesta ha confermato l’esistenza di politiche preferenziali delle autorità pubbliche e delle banche statali nei confronti dei produttori di carta, in quanto la provincia « guida gli istituti finanziari della contea di Longyou nel miglioramento del contesto finanziario delle imprese chiave, continua a ottimizzare i servizi finanziari e ad aumentare il sostegno all’economia reale, in particolare all’industria della carta ( 86 ) ". (107) Anche i fattori produttivi utilizzati per produrre carta decorativa sono soggetti alle politiche governative. Più specificamente, è il caso della pasta di legno che rientra nel quattordicesimo piano quinquennale della RPC sullo sviluppo della silvicoltura e della praticoltura (2021-2025) ( 87 ) («quattordicesimo piano quinquennale per la silvicoltura») che richiede, per quanto riguarda « la produzione di pasta di legno e carta: [di] accelerare l’eliminazione della capacità produttiva obsoleta e ridurre le emissioni inquinanti [e] promuovere la trasformazione tecnologica e migliorare l’utilizzo dell’energia e delle materie prime ». Dall’inchiesta nel settore del TiO2 è emerso inoltre che il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore ( 88 ) . (108) Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte. (109) In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.2.1.5.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (110) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. (111) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, esercitando spesso un’influenza diretta sull’esito dei procedimenti ( 89 ) . (112) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 90 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 91 ) . Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 92 ) . (113) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore della silvicoltura e della lavorazione del legno, e pertanto al settore della carta decorativa. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (114) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. 3.2.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (115) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’OIL, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 93 ) . (116) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 94 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. (117) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 95 ) . (118) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore della carta decorativa non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro cinese). 3.2.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (119) L’accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (120) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 96 ) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 97 ) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (121) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 98 ) . Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (122) Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 99 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti « rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale », e in particolare come « rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti » ( 100 ) . (123) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo ( 101 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 102 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (124) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (125) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 103 ) . Recentemente i media ufficiali della Cina hanno riferito che il PCC ha invitato a « orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti » ( 104 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (126) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (127) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (128) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.1.8.   Natura sistemica delle distorsioni descritte (129) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione. (130) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte in dettaglio sopra, in particolare ai considerando da 51 a 128. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di carta decorativa sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. (131) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. (132) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (133) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.2.1.9.   Argomentazioni avanzate dalle parti interessate (134) In primo luogo, la CNFPIA ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base non è applicabile a motivo della sua incompatibilità con gli accordi OMC e con la decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC («DSB»). (135) In particolare, la CNFPIA ha sostenuto quanto segue: a) poiché alcune disposizioni del protocollo di adesione della Cina all’OMC pertinenti per il calcolo del dumping sono scadute l’11 dicembre 2016, l’UE è tenuta a rispettare i corrispondenti obblighi a suo carico a norma della legislazione dell’OMC; b) in linea con le risultanze dell’organo d’appello nella controversia DS473 ( 105 ) , ai fini del calcolo dei costi per ottenere il valore normale del prodotto in esame quando il prezzo sul mercato interno nel paese esportatore non può essere utilizzato, alle autorità incaricate dell’inchiesta non è consentito valutare i costi indicati nei documenti contabili dell’esportatore/del produttore basandosi su un valore di riferimento non connesso ai costi di produzione nel paese d’origine. (136) In secondo luogo, la CNFPIA ha sostenuto che le presunte distorsioni non sono sufficientemente comprovate e, anche qualora esistessero, non hanno inciso sul prodotto in esame. (137) La CNFPIA ha inoltre dichiarato quanto segue: a) le asserzioni contenute nella denuncia sono di carattere generale e riguardano la struttura economica della Cina piuttosto che il settore del prodotto in esame. Si basano in larga misura sulla relazione e su precedenti inchieste della Commissione. Il valore probatorio e la rilevanza dei presunti fattori trasversali esistenti nell’economia cinese e ritenuti distorsivi dalla relazione sono opinabili. In particolare, la relazione non rivela collegamenti con l’industria cinese della carta decorativa. Per quanto riguarda la precedente inchiesta della Commissione, il fatto che il denunciante si basi sulle risultanze nel caso relativo al legno compensato di okoumé è discutibile, in quanto gli elementi di prova in tale caso sono diversi da quelli pertinenti per la presente inchiesta; inoltre le determinazioni concernenti gli interventi pubblici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, derivanti dal caso relativo al legno compensato di okoumé, non possono essere considerate tali da incidere presumibilmente allo stesso modo sul mercato della carta decorativa; b) il denunciante non ha fornito elementi di prova adeguati per dimostrare che il mercato della carta decorativa è servito «in ampia misura» da imprese che operano sotto il controllo dello Stato, o che vi sarebbe stata una presenza statale nelle imprese «che consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi». Né ha specificato quale sia il numero totale di produttori cinesi di carta decorativa e la quota di mercato delle società asseritamente controllate dal governo della RPC. A tale riguardo le parti hanno sottolineato che l’impresa di proprietà dello Stato Jilin Group, cui fa riferimento il denunciante, rappresenta da sola il 10 % circa delle esportazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’UE nel periodo dell’inchiesta. Le parti hanno inoltre sostenuto che il denunciante non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare la presenza del PCC nel loro ambito. (138) Per quanto riguarda le argomentazioni delle parti concernenti la compatibilità con la legislazione dell’OMC, la Commissione ha ricordato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi. (139) Per quanto attiene al riferimento delle parti alla controversia DS473, la Commissione ha ricordato che la relazione dell’organo d’appello nella controversia DS473 non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, bensì una disposizione specifica nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso, la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dall’organo d’appello nella controversia DS473, consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove tale adeguamento sia necessario e motivato. Di fatto, l’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. Pertanto le argomentazioni delle parti non hanno potuto essere accolte. (140) Per quanto concerne le argomentazioni delle parti in merito alla sufficienza degli elementi di prova a dimostrazione dell’esistenza di distorsioni significative, la Commissione ha ricordato innanzitutto che, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera e), del regolamento di base, qualora ritenga che gli elementi di prova presentati dai denunciati in merito alle distorsioni significative siano sufficienti, la Commissione può avviare l’inchiesta su tale base. In tale contesto la Commissione ha sottolineato che, come confermato dal Tribunale nella sentenza Viraj Profiles , la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell’accertamento preliminare o definitivo dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità ( 106 ) . La denuncia soddisfaceva pertanto le norme di cui all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera d). Come indicato nell’avviso di apertura ( 107 ) , nella fase di apertura la Commissione ha effettivamente ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che, date le distorsioni significative che incidono su prezzi e costi, non sarebbe appropriato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, giustificando così l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (141) La Commissione ha quindi dimostrato tali distorsioni. A tal fine la Commissione, in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera e), del regolamento di base, ha raccolto i dati necessari per determinare l’esistenza e l’incidenza di distorsioni significative e per ricorrere quindi al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. I dati raccolti dalla Commissione e le conclusioni che ne derivano, in merito alla presenza di società di proprietà dello Stato nel settore del prodotto in esame o ai collegamenti con il PCC, sono presentati in dettaglio al punto 6.3 del presente regolamento. Pertanto le argomentazioni delle parti sugli elementi di prova contenuti nella denuncia non hanno potuto essere accolte. 3.2.1.10.   Conclusioni (142) Dall’analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime e dei fattori produttivi, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. (143) Su tale base la Commissione ha concluso che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. (144) La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. 3.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.1.   Osservazioni generali (145) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 108 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — l’esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (146) Come illustrato ai considerando da 36 a 38, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi del 2 ottobre 2024 («prima nota») e la seconda nota sui fattori produttivi del 6 dicembre 2024 («seconda nota»). (147) Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. (148) Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (149) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Thailandia, Brasile, Indonesia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (150) Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota. Esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo (151) Nella seconda nota la Commissione ha rilevato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Thailandia, Brasile, Indonesia e Turchia, la disponibilità di dati prontamente disponibili doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (152) La Commissione ha esaminato la presenza di produttori di carta decorativa in ciascuno dei quattro potenziali paesi rappresentativi e ha cercato dati finanziari prontamente disponibili di società produttrici del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione non ha potuto individuare siffatte società nei quattro potenziali paesi rappresentativi. (153) La Commissione ha poi esaminato i produttori di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta in ciascuno dei quattro potenziali paesi rappresentativi, che comprende anche la carta speciale (principalmente imballaggi ed etichette flessibili) e la carta da stampa. In tale categoria non sono state individuate società con dati finanziari prontamente disponibili. Nella denuncia i denuncianti hanno individuato una società thailandese (Thai Paper Mill) rientrante in tale categoria e hanno fornito documenti, presumibilmente relativi ai dati finanziari del 2022. Il periodo di riferimento tuttavia non comprendeva nemmeno in parte il periodo dell’inchiesta e i dati erano un’estrazione Excel non ufficiale da una banca dati ( 109 ) . Di conseguenza la Commissione non è stata in grado di confermare i dati finanziari da fonti prontamente disponibili. (154) La Commissione ha poi esaminato altri prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta («produttori di carta e imballaggi») ( 110 ) , in quanto l’imballaggio è menzionato anche nella descrizione dei quattro codici SA interessati ( 111 ) , escludendo la pasta di legno, che è un prodotto a monte/una materia prima di natura completamente diversa dal prodotto in esame. La Commissione ha individuato dati finanziari prontamente disponibili in Orbis per i produttori thailandesi, vale a dire: SIAM KRAFT INDUSTRY CO LTD; DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY; THAI CONTAINERS GROUP CO LTD e SIG COMBIBLOC CO LTD. menzionate anche in seguito nella sezione 3, che evidenziavano una redditività per il 2023. La Thailandia era l’unico paese rappresentativo possibile, per il quale sono stati individuati dati finanziari prontamente disponibili di produttori di carta e imballaggi. Per gli altri potenziali paesi rappresentativi la Commissione ha riscontrato in Orbis informazioni concernenti alcune società che registravano perdite nell’esercizio finanziario 2023 o che non disponevano di dati finanziari per il periodo dell’inchiesta. (155) Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito. Una parte, KINGDECOR, ha presentato osservazioni dopo la scadenza del termine, che saranno trattate nella fase definitiva. Livello di protezione sociale e ambientale (156) Avendo stabilito che la Thailandia può essere considerata un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario valutare il livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.2.2.   Conclusioni (157) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (158) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (159) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») ( 112 ) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche pubblicate dall’Ufficio statistico nazionale tramite la Banca di Thailandia ( 113 ) , la biblioteca dell’OCSE ( 114 ) e la pubblicazione «COST of Doing Business in Thailand 2023» ( 115 ) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dall’autorità metropolitana dell’energia elettrica della Thailandia ( 116 ) per l’energia elettrica. (160) Nella seconda nota la Commissione ha spiegato la sua intenzione di calcolare il prezzo del vapore in Thailandia utilizzando come base il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ( 117 ) . Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per produrlo con il gas naturale. A tal fine, la Commissione intendeva utilizzare il gas naturale come input di calore e quindi il prezzo del gas naturale in Thailandia pubblicato dal ministero dell’Energia thailandese ( 118 ) . Poiché questo metodo calcola solo il costo del combustibile per la produzione del vapore, la Commissione adeguerebbe tale costo per l’acqua, i materiali di consumo, gli altri costi, le SGAV e i profitti. (161) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che il gas, l’aria compressa e l’acqua rappresentano complessivamente meno dello 0,3 % del costo totale di produzione e che pertanto sarebbero stati inseriti nei materiali di consumo. La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale dei fattori produttivi e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. (162) Il totale dei fattori produttivi che sono stati incorporati nei materiali di consumo rappresentava circa il 3 % del costo totale di produzione, pertanto, in conclusione, è considerato materiale di consumo circa il 4 % del costo totale di produzione. 3.2.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.2.4.1.   Fattori produttivi (163) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi della carta decorativa Fattori produttivi Codice della merce Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare Unità di misura Costo unitario CNY/unità MATERIE PRIME Paste di legno - diverse da quelle di conifere 470329 Global Trade Atlas (GTA) Kg 4,66 Paste di legno – di conifere 470321 Global Trade Atlas (GTA) Kg 6,11 Diossido di titanio 32061110 32061190 Global Trade Atlas (GTA) Kg 24,94 Caolino 250700000020 Global Trade Atlas (GTA) Kg 2,83 Agente di resistenza in umido / resina di poliammide epicloridrina (PAE) / ausiliario di ritenzione 380992 Global Trade Atlas (GTA) Kg 7,30 Silicato doppio sale / silicato di alluminio e sodio 284210 Global Trade Atlas (GTA) Kg 25,39 Pigmenti in serie di ferro / pigmenti di ossido di ferro (giallo-nero-rosso-marrone) 282110000010 Global Trade Atlas (GTA) Kg 10,74 Talco in polvere 25262010 252620900010 252620900020 MATERIALI DI CONSUMO --- Inchiostro e pigmenti organici / pasta colorante 32041710 32041790 MATERIALI DI CONSUMO --- Agente antischiumogeno / detergente 380992 MATERIALI DI CONSUMO --- Amido 1108 MATERIALI DI CONSUMO --- Lattice 4002 11 MATERIALI DI CONSUMO --- Diatomite 251200 MATERIALI DI CONSUMO --- Nerofumo bianco 281122 MATERIALI DI CONSUMO --- Ipoclorito di sodio 282890 MATERIALI DI CONSUMO --- Soda caustica liquida 281512 MATERIALI DI CONSUMO --- Solfato di alluminio 283322 MATERIALI DI CONSUMO --- Battericida 380892 MATERIALI DI CONSUMO --- Bentonite 250810 MATERIALI DI CONSUMO --- Idrossido di sodio 281511 MATERIALI DI CONSUMO --- Carbonato di sodio 283620 MATERIALI DI CONSUMO --- Cascami / carta riciclata --- MATERIALI DI CONSUMO --- SOTTOPRODOTTI Cascami / carta riciclata --- MATERIALI DI CONSUMO --- ENERGIA Energia – energia elettrica --- Autorità metropolitana dell’energia elettrica - Thailandia kWh 0,91 Energia – gas --- MATERIALI DI CONSUMO --- Energia – acqua --- MATERIALI DI CONSUMO --- Energia – vapore --- Ministero dell’Energia - Thailandia TM 228,35 Energia - aria compressa --- MATERIALI DI CONSUMO --- LAVORO (MANODOPERA) Lavoro (manodopera) --- Ufficio statistico nazionale e Banca di Thailandia Ora di lavoro 20,32 (164) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente spiegato di seguito, nella sezione Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti. Materie prime e fattori produttivi (165) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. (166) Per quanto riguarda la pasta di legno (eucalipto), un tipo di legno non comune in Cina o nei paesi vicini, che è la seconda materia prima per la produzione di carta decorativa, durante la verifica i due produttori cinesi hanno dimostrato di acquistare esclusivamente da fonti non cinesi da fornitori indipendenti. I loro prezzi all’importazione sono stati pertanto accettati e non sostituiti. (167) Per quanto riguarda la principale materia prima, il diossido di titanio, KINGDECOR ha affermato e dimostrato durante la verifica di aver importato un quantitativo limitato del suo diossido di titanio da fornitori indipendenti, al di fuori della Cina. Si trattava di qualità non disponibili in Cina. Per questa percentuale di diossido di titanio i suoi prezzi all’importazione sono stati accettati e non sostituiti. (168) Per tutte le altre materie prime il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 119 ) . (169) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi. Lavoro (manodopera) (170) La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili dell’Ufficio statistico nazionale tramite la Banca di Thailandia, la biblioteca dell’OCSE e la pubblicazione «COST of Doing Business in Thailand 2023», indicizzate al periodo dell’inchiesta, relativamente al costo medio del lavoro nel settore manifatturiero thailandese ( 120 ) . Energia elettrica (171) Il prezzo dell’energia elettrica applicato alle imprese (utenze industriali) in Thailandia è pubblicato dall’autorità metropolitana dell’energia elettrica della Thailandia ( 121 ) . La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica industriale nella fascia di consumo corrispondente in THB/kWh pubblicati periodicamente per ogni mese del periodo dell’inchiesta. Vapore (172) Come descritto nella sezione 3.2.3, la Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Thailandia utilizzando come base il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ( 122 ) . Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per la produzione. A tal fine, la Commissione ha utilizzato il gas naturale come input di calore e quindi il prezzo del gas naturale in Thailandia pubblicato dal ministero dell’Energia thailandese ( 123 ) . Poiché questo metodo calcola solo il costo del combustibile per la produzione del vapore, la Commissione ha adeguato tale costo per l’acqua, i materiali di consumo, gli altri costi, le SGAV e i profitti. La Commissione ha ritenuto ragionevole un tasso globale che coprisse tali costi e profitti. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate su questo punto della seconda nota. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (173) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (174) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (175) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari delle quattro società thailandesi, SIAM KRAFT INDUSTRY CO LTD, DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY, THAI CONTAINERS GROUP CO LTD e SIG COMBIBLOC CO LTD. estratti da Orbis. (176) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’11,38 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 9,29 %. La Commissione ha ritenuto che tali tassi, se applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, comporterebbero un importo per il profitto che sarebbe congruo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, per lo stadio commerciale franco fabbrica. Calcolo (177) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (178) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati verificati dalla Commissione. La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.4.1. (179) La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato al considerando 174, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni. (180) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le percentuali delle SGAV e dei profitti calcolate ai sensi dei considerando 175 e 176. (181) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (182) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate. (183) Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (184) Un produttore esportatore ha in parte esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite un utilizzatore collegato operante in veste di importatore che ha ulteriormente trasformato il prodotto in esame. Il produttore esportatore non ha fornito informazioni dettagliate sul costo dell’ulteriore trasformazione e sul prezzo di vendita finale, pertanto la Commissione ha deciso in via provvisoria di utilizzare per tali operazioni il prezzo all’esportazione praticato all’utilizzatore collegato. La Commissione ha richiesto i dati relativi al costo di trasformazione e al prezzo di vendita finale, che saranno poi utilizzati nella fase definitiva per stabilire il prezzo all’esportazione in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 3.4. Confronto (185) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (186) Come spiegato al considerando 177, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (187) Salvo un adeguamento dell’IVA per tenere conto dell’IVA non rimborsabile, la Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti dai produttori esportatori inseriti nel campione. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (188) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, riduzioni annuali, movimentazione, carico, spese accessorie e spese di imballaggio. (189) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie. 3.5. Margini di dumping (190) Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (191) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Hangzhou HUAWANG New Material Technology Co., Ltd 34,9  % KINGDECOR (Zhejiang) Co., Ltd. 31,0  % (192) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto né dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base. (193) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 33,6 %. (194) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base a Eurostat. (195) Il livello di collaborazione nel presente caso era alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 90 % circa delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato. (196) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Hangzhou HUAWANG New Material Technology Co., Ltd 34,9  % KINGDECOR (Zhejiang) Co., Ltd. 31,0  % Altre società che hanno collaborato 33,6  % Tutte le altre importazioni 34,9  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (197) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da sette produttori dell’Unione ( 124 ) . Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (198) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 473 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali la risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici trasmesso dal denunciante e verificato dalla Commissione. Come indicato al considerando 15, i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 60 % della produzione totale stimata dell’UE e il 61 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’UE. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (199) Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. (200) Come spiegato al considerando 27, la carta decorativa è utilizzata come materiale di superficie per applicazioni decorative. La carta decorativa è utilizzata come prodotto intermedio, successivamente laminato su pannelli a base di legno, quali pannelli di fibre a media densità o pannelli di trucioli, mediante alte temperature e pressione o, in alternativa, mediante adesivi. La carta decorativa trova il suo impiego finale principalmente nei settori dei mobili, della progettazione di interni o delle costruzioni. (201) Durante il periodo in esame non sono state effettuate vendite vincolate del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato dell’Unione. Uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione faceva parte di un grande gruppo di società che acquistavano carta decorativa da una parte collegata e la utilizzavano per la fabbricazione di altri prodotti a valle. La Commissione ha analizzato le operazioni di vendita collegate e i relativi documenti e ha considerato le vendite effettuate a società collegate come vendite sul libero mercato, in quanto tali vendite a entità giuridiche distinte erano effettuate all’incirca allo stesso prezzo di quelle praticate a parti indipendenti e tali entità potevano scegliere liberamente il fornitore. (202) Anche un produttore dell’Unione non compreso nei denuncianti faceva parte di un gruppo più ampio di società coinvolte nell’ulteriore trasformazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Data la sua mancanza di collaborazione tuttavia la Commissione non è stata in grado di accertare le condizioni di vendita a parti collegate per questo produttore. In assenza di informazioni dettagliate, nell’analisi del consumo dell’Unione e del volume delle vendite dell’Unione sul mercato dell’Unione la Commissione ha considerato il volume stimato delle vendite nell’Unione fornito dal denunciante come vendite sul mercato libero. (203) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. 4.3. Consumo dell’Unione (204) I codici NC pertinenti comprendevano anche altri tipi di carta speciale non rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per calcolare il consumo dell’Unione, la Commissione ha confrontato le statistiche sulle importazioni successive al periodo dell’inchiesta al livello sia del codice NC a 8 cifre sia del codice addizionale TARIC a 10 cifre ricavate dalla banca dati Surveillance. I codici TARIC sono stati disponibili solo dopo l’apertura dell’inchiesta e riguardavano esclusivamente il prodotto oggetto dell’inchiesta. Dal confronto è emerso che per il periodo compreso tra luglio 2024 e novembre 2024 i volumi di carta decorativa importati nell’Unione a livello TARIC rappresentavano circa il 30 % dei volumi complessivi importati dalla Cina con i corrispondenti codici NC. Escludendo la Cina, le importazioni di carta decorativa dal resto del mondo a livello TARIC rappresentavano circa il 15 % dei volumi totali delle importazioni a livello NC. (205) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: — il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e del questionario sugli indicatori macroeconomici presentato dai denuncianti; — le importazioni nell’Unione del prodotto in esame dalla RPC, sulla base dei quantitativi di vendita verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato e adeguati per riflettere il volume totale stimato delle importazioni dalla RPC per il periodo in esame ( 125 ) ; e — le importazioni nell’Unione del prodotto in esame da paesi terzi sulla base di un coefficiente applicato alle statistiche di Eurostat ( 126 ) . (206) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 430 260 501 495 416 247 369 929 371 822 Indice 100 117 97 86 86 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori esportatori dell’Unione inseriti nel campione, questionario sugli indicatori macroeconomici, Eurostat ( ) . (207) Il consumo dell’Unione ha registrato un’impennata del 17 % tra il 2020 e il 2021. Il motivo principale è stato l’aumento della domanda del mercato di materiali da costruzione dovuto alla pandemia di COVID-19. La pandemia ha comportato misure di lockdown e ha stimolato il mercato delle ristrutturazioni domestiche, con la conseguenza di una maggiore domanda di carta decorativa, in quanto questa è utilizzata principalmente nella produzione di mobili e pavimenti laminati. (208) Dopo il 2021 il consumo dell’Unione è diminuito drasticamente del 17 %, mentre nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di un ulteriore 11 %. 4.4. Importazioni dal paese interessato 4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (209) La Commissione ha stabilito i volumi delle importazioni sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati considerati rappresentativi di quasi il 90 % delle importazioni nell’Unione. (210) La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 2. (211) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) 4 618 11 885 14 673 24 436 24 800 Indice 100 257 318 529 537 Quota di mercato % 1 2 4 7 7 Indice 100 221 328 615 621 Fonte: dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione ( ) . (212) Le importazioni cinesi nel 2020 erano limitate a circa 4 600 tonnellate all’inizio del periodo in esame, con una quota di mercato dell’1 %. Nel 2021 però le importazioni sono aumentate esponenzialmente del 157 %; questa netta tendenza al rialzo è proseguita per tutto il resto del periodo in esame. Durante l’intero periodo in esame le importazioni sono aumentate del 437 %, superando le 24 000 tonnellate. Durante il periodo in esame le importazioni cinesi sono aumentate di 6 punti percentuali. (213) La quota di mercato ha seguito lo stesso forte incremento del volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, aumentando del 521 % durante il periodo in esame. La quota di mercato cinese inoltre è aumentata di tre punti percentuali, passando dal 4 % al 7 % nell’arco di un anno, tra il 2022 e il 2023. 4.5. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (214) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati considerati rappresentativi di quasi il 90 % delle importazioni nell’Unione. (215) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Repubblica popolare cinese 1 496 1 694 1 853 1 793 1 711 Indice 100 113 124 120 114 Fonte: dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. (216) I prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati nel 2021 e nel 2022, seguendo un andamento analogo a quello dei prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione riportati nella tabella 8. Durante l’intero periodo in esame tuttavia i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti ben al di sotto dei prezzi medi di vendita dell’Unione, che sono aumentati a un livello di 2 220 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. (217) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e (2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. (218) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 9,3 % e il 10,9 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. (219) La Commissione ha inoltre stabilito l’esistenza di una contrazione dei prezzi a partire dal 2022, quando l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento del costo di produzione dovuto ai maggiori costi delle materie prime e dell’energia. L’industria dell’Unione però non è stata in grado di aumentare i propri prezzi in misura sufficiente a compensare gli aumenti del costo di produzione a causa della contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni cinesi, iniziata nel 2022 e proseguita per tutto il periodo in esame. 4.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.6.1. Osservazioni generali (220) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (221) Come indicato al considerando 15, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (222) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi a tutti i produttori dell’Unione, sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante, dei dati adeguati dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e dei dati adeguati di Eurostat sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da paesi terzi, come spiegato al considerando 204 e alle note 125 e 126. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici, relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione, sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (223) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping. (224) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.6.2. Indicatori macroeconomici 4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (225) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume di produzione (in tonnellate) 547 775 635 842 511 674 464 523 473 850 Indice 100 116 93 85 87 Capacità produttiva (in tonnellate) 686 031 688 531 683 948 659 396 642 729 Indice 100 100 100 96 94 Utilizzo degli impianti % 80 92 75 70 74 Indice 100 116 94 88 92 Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante. (226) Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 13 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta, in linea con l’andamento del volume delle vendite illustrato nella tabella 8. L’aumento temporaneo dei volumi di produzione nel 2021 potrebbe essere attribuito al rialzo della domanda causato, come spiegato al considerando 207, dalla situazione economica legata all’isolamento domiciliare durante i periodi di lockdown in seguito alla pandemia di COVID-19. A partire dal 2022 tuttavia i volumi di produzione hanno iniziato a diminuire. Il calo era dovuto alla flessione della domanda di carta decorativa nel mercato dell’Unione, ulteriormente aggravata dagli elevati livelli di scorte accumulati lungo la catena di approvvigionamento, come spiegato ai considerando 245 e 246. Inoltre in seguito all’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che riguardavano principalmente la carta decorativa commerciale (come i bianchi, i colori chiari e i marroni), per mantenere la propria quota di mercato diversi produttori dell’Unione hanno dovuto concentrare la produzione su colori più intensi, che comportavano una preparazione e una manutenzione più lunghe e frequenti delle macchine per la carta, con il conseguente allungamento dei tempi di interruzione della produzione. (227) La capacità totale dell’Unione ha oscillato durante tutto il periodo in esame. Nel corso del 2021 la capacità produttiva dichiarata è aumentata a causa dei periodi intercorrenti più lunghi previsti per la manutenzione programmata delle macchine per carta decorativa. A partire dal 2022 la capacità ha iniziato a diminuire. Le cause sono state principalmente la cessazione della produzione di carta decorativa alla fine del 2022 di un produttore dell’Unione e l’insolvenza di un altro produttore dell’Unione a partire dalla fine del 2023. (228) L’aumento dell’utilizzo degli impianti osservato nel 2021 è stato determinato dall’aumento dei volumi netti di produzione dovuto all’aumento della domanda del mercato di carta decorativa durante la pandemia di COVID-19. I volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta sono stati di gran lunga inferiori ai livelli precedenti al 2022, in conseguenza del calo complessivo della domanda di mercato di carta decorativa e dell’intensificazione della concorrenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping. 4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (229) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 399 241 449 781 365 243 334 737 335 333 Indice 100 113 91 84 84 Quota di mercato % 93 90 88 90 90 Indice 100 97 95 98 97 Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante, dati adeguati dei produttori cinesi che hanno collaborato e dati adeguati di Eurostat, come spiegato al considerando 204 e alle note 125 e 126. (230) Nel 2021 il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato di 13 punti percentuali rispetto al 2020, principalmente a causa del summenzionato aumento della domanda determinato dalle misure di lockdown dovute alla COVID-19 (cfr. considerando 207). Come già spiegato in precedenza, la domanda di carta decorativa ha iniziato a diminuire nel 2022, dopo il picco nel 2021. L’aumento delle importazioni cinesi in termini assoluti e in termini di quote di mercato a partire dalla seconda metà del 2021 ha comportato un calo significativo dei volumi delle vendite dell’Unione. (231) La quota di mercato è scesa dal 93 % al 90 % durante il periodo in esame. L’ulteriore calo all’88 % nel 2022 può essere attribuito a un aumento della quota di mercato dei paesi terzi, che si è ridotto nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. 4.6.2.3.   Crescita (232) Come spiegato in precedenza, a causa del boom della ristrutturazione delle abitazioni dovuto alle misure di lockdown durante la pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione ha potuto trarre vantaggio dall’elevato livello della domanda e dai prezzi di vendita superiori al costo di produzione, per cui il 2021 è stato l’unico anno redditizio del periodo in esame. Tale situazione tuttavia si è invertita a partire dal 2022, quando l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a una contrazione della domanda, associata alla concorrenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping, con la conseguenza di prezzi inferiori al costo di produzione, come indicato nella tabella 8. 4.6.2.4.   Occupazione e produttività (233) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 2 288 2 323 2 300 2 234 2 218 Indice 100 102 101 98 97 Produttività (in unità per ETP) 240 274 223 208 214 Indice 100 114 93 87 89 Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante. (234) Dopo un leggero aumento del 2 % del numero di dipendenti nel 2021, l’industria dell’Unione ha ridotto la sua forza lavoro dal 2021 al periodo dell’inchiesta, con la diminuzione dei volumi di produzione e di vendita. Inoltre alcuni produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno dovuto ricorrere alla riduzione dell’orario lavorativo durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e nel periodo compreso tra la fine del 2022 e il periodo dell’inchiesta, a causa della mancanza di ordini e dei conseguenti frequenti fermi delle macchine. Tale situazione tuttavia non si è riflettuta nel numero totale di dipendenti, in quanto i dipendenti interessati erano comunque impiegati dalle società e mantenuti nei rispettivi libri paga. (235) La produttività ha seguito un andamento in linea con l’evoluzione dei volumi di produzione. È diminuita dell’11 % nel periodo in esame, con un aumento temporaneo nel 2021, grazie all’aumento della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione dovuto alle suddette condizioni eccezionalmente favorevoli in quell’anno. La modifica del mix di prodotti e il conseguente aumento della manutenzione delle macchine e dei tempi di avviamento, illustrati al considerando 226, hanno ulteriormente ridotto la produttività per ETP a partire dal 2022. 4.6.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (236) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (237) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.6.3. Indicatori microeconomici 4.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (238) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 1 714 1 892 2 398 2 353 2 220 Indice 100 110 140 137 130 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 1 809 1 853 2 521 2 406 2 272 Indice 100 102 139 133 126 Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (239) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita hanno seguito una curva a campana, con un picco nel 2022 e un calo nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta. Il prezzo di vendita unitario ha seguito lo stesso andamento del costo di produzione. Nel 2020 l’industria dell’Unione ha iniziato a trovarsi in una posizione economica sfavorevole a causa di riduzioni temporanee della produzione e del numero di macchine in funzione e non ha potuto mantenere il prezzo medio unitario di vendita al di sopra del costo di produzione. Dopo la seconda metà dell’anno, la domanda si è ripresa poiché la situazione economica legata all’isolamento domiciliare, determinata dalla pandemia, ha spinto le persone a investire il reddito disponibile nelle ristrutturazioni domestiche. Il 2021 è stato l’unico anno in cui l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i suoi prezzi al di sopra del costo di produzione. Tale tendenza si è rapidamente invertita negli anni successivi, quando l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere i prezzi di vendita al di sopra del costo di produzione. (240) Il costo di produzione era determinato principalmente dai costi delle materie prime e dell’energia. In particolare, l’andamento del costo di produzione ha seguito da vicino l’andamento dei prezzi delle due principali materie prime, il diossido di titanio («TiO2») e la pasta di legno. Nel 2022 inoltre l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato un forte aumento dei costi dell’energia, che è proseguito per tutto il 2023 e il periodo dell’inchiesta. (241) Come indicato nella tabella 4 inoltre, i prezzi cinesi durante il periodo in esame sono stati costantemente inferiori rispetto al costo di produzione dell’industria dell’Unione, con una differenza di prezzo compresa tra il 9 % durante il picco del 2021 e circa il 25 % nel resto del periodo in esame, compreso il periodo dell’inchiesta. Pertanto, durante la maggior parte del periodo in esame l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in misura sufficiente a coprire i costi di produzione, a dimostrazione del fatto che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno provocato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. 4.6.3.2.   Costo del lavoro (242) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP) 53 553 57 911 57 759 56 913 57 544 Indice 100 108 108 106 107 Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (243) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 7 % nel periodo in esame. 4.6.3.3.   Scorte (244) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in tonnellate) 25 570 33 788 33 767 39 015 39 140 Indice 100 132 132 153 153 Scorte finali in percentuale della produzione % 8,43 9,22 11,83 15,00 14,31 Indice 100 109 140 178 170 Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (245) Il livello delle scorte in termini assoluti e in percentuale della produzione è aumentato rispettivamente del 53 % e del 70 %. Nel 2021 il picco della domanda dei consumatori e della produzione, combinato con l’aumento delle richieste lungo tutta la catena di approvvigionamento, ha innescato un effetto frusta. Tale situazione ha determinato l’accumulo di scorte nei magazzini dei produttori dell’Unione e dei loro clienti, con alcuni casi di call-off tardivi di quantitativi prodotti, durante tutto il periodo successivo. (246) Il settore della carta decorativa opera principalmente sulla base di ordini e accordi di call-off stock. Uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha inoltre messo in atto un sistema caratterizzato da una combinazione di scorte su ordinazione e scorte espresso, rese disponibili per ordini dell’ultimo minuto dei tipi di carta decorativa più comunemente venduti. L’accumulo delle scorte, unito al calo della domanda e della produzione, ha determinato l’aumento delle scorte finali durante il periodo in esame, che successivamente ha comportato anche un aumento delle scorte finali in percentuale della produzione. (247) Dato che la maggior parte dei tipi del prodotto simile erano fabbricati dall’industria dell’Unione sulla base di ordini specifici degli utilizzatori, il livello delle scorte non è stato considerato un indicatore di pregiudizio significativo per tale industria. 4.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (248) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) –1,8 6,1 0,3 –1,5 –1,6 Indice 100 334 15 85 90 Flusso di cassa (in EUR) 25 782 599 68 211 077 25 816 186 8 194 398 16 361 914 Indice 100 265 100 32 63 Investimenti (in EUR) 14 675 504 13 502 987 19 605 557 11 004 427 7 873 781 Indice 100 92 134 75 54 Utile sul capitale investito % –6,9 31,2 4,2 4,6 6,5 Indice 100 552 160 167 194 Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (249) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (250) Negli anni precedenti il periodo in esame, dal 2014 al 2019, l’industria dell’Unione era redditizia (cfr. considerando 281). All’inizio del periodo in esame, tuttavia, i risultati dell’industria dell’Unione sono stati negativi a causa della recessione economica del 2020 causata dalla pandemia di COVID-19 e della conseguente perdita di domanda durante il primo semestre di tale anno. Tale contrazione del mercato ha determinato un calo delle vendite e un aumento dei costi, principalmente a causa dei frequenti fermi delle macchine e del ricorso alla riduzione dell’orario lavorativo da parte di alcuni produttori dell’Unione, come spiegato al considerando 234. Nel 2021 la redditività ha registrato un picco a causa del boom delle ristrutturazioni domestiche a seguito della pandemia di COVID-19 e ha iniziato a deteriorarsi nel 2022, raggiungendo livelli di redditività negativi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Come già indicato nella tabella 11, l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere i suoi prezzi al di sopra del costo di produzione solo nel 2021. (251) Lo squilibrio tra il costo di produzione e la contrazione dei prezzi si è tradotto in un’erosione della redditività a partire dal 2022. (252) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha oscillato durante il periodo in esame, registrando un forte aumento nel 2021 dovuto alle circostanze favorevoli per l’industria della carta decorativa create dagli effetti dei lockdown. Nel 2022 il flusso di cassa è tornato agli stessi livelli del 2020, prima di subire un brusco calo nel 2023. A causa delle differenze di periodo esistenti tra gli anni precedenti il periodo dell’inchiesta e l’inchiesta, il calcolo della variazione delle scorte non ha potuto essere considerato un quadro attendibile delle reali posizioni del flusso di cassa di una delle società dell’UE inserite nel campione. La ripresa evidenziata durante il periodo dell’inchiesta può pertanto essere considerata gonfiata artificialmente. In ogni caso, anche considerando per intero il flusso di cassa nel periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha comunque registrato un calo del 37 % durante il periodo in esame. (253) Gli investimenti sono diminuiti dell’8 % nel 2021, sono aumentati del 42 % nel 2022, per poi diminuire drasticamente del 59 % e del 21 % rispettivamente nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. L’aumento registrato nel 2022 può essere attribuito a diversi investimenti effettuati in seguito all’elevata domanda di mercato e ai margini di profitto del 2021. (254) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nonostante fosse negativo nel 2020, l’utile sul capitale investito si è più che quadruplicato nel 2021, per poi diminuire nuovamente nel 2022 e nel 2023. Durante il periodo dell’inchiesta l’utile sul capitale investito ha raggiunto il 6,5 %, segnando un aumento del 94 % rispetto al 2020. Va inoltre ricordato che l’utile sul capitale investito è calcolato sulla redditività complessiva del prodotto oggetto dell’inchiesta, includendo quindi anche le vendite sui mercati di esportazione. Come spiegato al considerando 239, mentre i prezzi sul mercato dell’Unione erano generalmente inferiori al costo di produzione (ad eccezione del 2021), i prezzi sul mercato di esportazione erano generalmente più alti e superiori al costo di produzione, come indicato nella tabella 13. L’utile sul capitale investito è quasi raddoppiato tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta, mentre altri indicatori, come gli investimenti e il flusso di cassa, hanno continuato a evidenziare un andamento negativo per il periodo in esame. (255) Si è pertanto ritenuto che la capacità di ottenere capitali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione dell’industria dell’Unione sia stata compromessa dall’erosione della redditività e del flusso di cassa subita nel periodo in esame. 4.7. Conclusioni sul pregiudizio (256) La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha messo in luce una tendenza negativa durante il periodo in esame. Sebbene la situazione dell’industria dell’Unione sia temporaneamente migliorata nel 2021, gli indicatori di pregiudizio quali il volume della produzione, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione e la redditività sono diminuiti nel 2022, per poi ridursi ulteriormente nel periodo dell’inchiesta. (257) Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 16 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale calo è stato più significativo del calo del consumo dell’Unione, che è diminuito del 14 % durante il periodo in esame. In particolare, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha registrato un calo più marcato nel 2022 (9 %) e nel periodo compreso tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta (16 %) rispetto al calo del consumo (3 % nel 2022 e 14 % nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta). (258) L’industria dell’Unione, pur partendo nel 2020 da una posizione economica sfavorevole a causa dei frequenti fermi delle macchine e del ricorso di diversi produttori alla riduzione dell’orario lavorativo per effetto del crollo della domanda allo scoppio della pandemia di COVID-19 (considerando 250), nel 2021 è stata in grado di migliorare la propria situazione economica grazie all’aumento della domanda del mercato di carta decorativa nei primi tempi della pandemia di COVID-19. Questa tendenza positiva si è tuttavia invertita nel 2022 e nel periodo successivo, quando i produttori dell’Unione hanno subito, oltre a una diminuzione della domanda, anche un aumento della concorrenza dei volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping in rapida crescita. (259) Inoltre, come già sottolineato al considerando 219, a partire dal 2022 l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento del costo di produzione dovuto principalmente ai maggiori costi delle materie prime e dell’energia. L’industria dell’Unione non ha tuttavia potuto aumentare i propri prezzi di vendita in misura sufficiente a compensare questi consistenti aumenti dei costi a causa della contrazione dei prezzi determinata dalle importazioni cinesi. Il divario tra i costi di produzione e i prezzi di vendita nell’Unione è stato del 4 % circa nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, con un conseguente netto calo della redditività rispetto al 2021. (260) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (261) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, le importazioni da paesi terzi, gli effetti del calo del consumo sul mercato dell’Unione, nonché l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (262) Come indicato nella tabella 3, le importazioni cinesi sono aumentate costantemente durante il periodo in esame, passando da una quota di mercato dell’1 % nel 2020 al 7 % nel periodo dell’inchiesta. I volumi delle importazioni cinesi inoltre sono quasi raddoppiati nell’arco di un anno, tra il 2022 e il 2023. I prezzi cinesi allo sbarco sono rimasti al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, anche nel 2021, quando la domanda di mercato di carta decorativa nell’Unione è aumentata notevolmente. La quota di mercato cinese ha anche evidenziato una forte tendenza al rialzo, con un aumento del 521 % durante il periodo in esame (considerando 213), passando dall’1 % al 7 %. (263) La Commissione ha inoltre constatato che i prezzi delle importazioni cinesi erano costantemente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione, provocando una contrazione dei prezzi durante il periodo in esame. Poiché nel 2022 la domanda è diminuita e l’industria dell’Unione ha iniziato a confrontarsi con la maggiore concorrenza in rapida crescita delle importazioni cinesi oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non è stata in grado di fissare i propri prezzi al di sopra del costo di produzione. (264) Le importazioni cinesi oggetto di dumping sul mercato dell’Unione hanno provocato una contrazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. (265) Come già indicato al considerando 218, la Commissione ha inoltre stabilito un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 9,3 % e il 10,9 % per le importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, che coincide nel tempo con il crescente deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. (266) Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata soprattutto verso la seconda metà del periodo in esame, in concomitanza con un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, a prezzi che sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tali importazioni, in ogni caso, hanno causato una notevole contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento del costo di produzione e nel periodo dell’inchiesta ha persino dovuto ridurre i prezzi al di sotto del costo di produzione. (267) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi. 5.2. Effetti di altri fattori (268) La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti, individualmente o collettivamente, fossero in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping al punto da rendere tale nesso non autentico e reale. 5.2.1. Calo del consumo (269) Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato un’impennata nel 2021 grazie alle condizioni di mercato favorevoli nei settori dell’edilizia e delle ristrutturazioni create dalla pandemia di COVID-19. A seguito dell’allentamento delle misure connesse alla COVID-19 nel 2022, la domanda per applicazioni basate sulla carta decorativa è diminuita di conseguenza. Questa tendenza al ribasso è iniziata nel 2022 e si è protratta per tutto il 2023 e il periodo dell’inchiesta. (270) Il rallentamento della domanda tuttavia non può annullare il nesso di causalità tra l’afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, poiché la quantità delle vendite dell’industria dell’UE sul mercato dell’UE ha registrato un calo più marcato nel 2022 (9 %) e nel periodo che comprende il 2023 e il periodo dell’inchiesta (16 %) rispetto al calo del consumo (3 % nel 2022 e 14 % nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta). Inoltre, come già evidenziato nella tabella 3, gli esportatori cinesi sono stati in grado di aumentare notevolmente le loro esportazioni verso l’UE durante il periodo in esame e di arrivare quasi a raddoppiare la loro quota di mercato in un solo anno (dal 2022 al 2023); l’andamento del consumo deve pertanto essere considerato non solo nel contesto di un calo accertato della domanda nel mercato dell’Unione, ma anche tenendo conto della tendenza delle importazioni cinesi, con un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping che ha inciso negativamente sul volume delle vendite dell’industria dell’Unione. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (271) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Regno Unito Volume (in tonnellate) 5 477 5 998 4 309 3 573 6 496 Indice 100 110 79 65 119 Quota di mercato % 1 1 1 1 2 Prezzo medio 1 308 661 915 798 560 Indice 100 51 138 87 70 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 20 923 33 830 32 022 7 183 5 193 Indice 100 162 95 22 72 Quota di mercato % 5 7 8 2 1 Prezzo medio 436 574 578 690 758 Indice 100 132 101 120 110 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Volume (in tonnellate) 26 401 39 828 36 331 10 756 11 689 Indice 100 151 138 41 44 Quota di mercato % 6 8 9 3 3 Prezzo medio 617 587 617 726 648 Indice 100 95 100 118 105 Fonte: dati Eurostat adeguati, come spiegato al considerando 204 e nelle note 125 e 126. (272) Come spiegato ai considerando 204-205, a causa dell’inclusione di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta nei pertinenti codici NC e in assenza di fonti di informazioni più precise, la Commissione ha dovuto applicare un coefficiente alle importazioni indicate da Eurostat, basato sulla differenza tra le importazioni effettive del prodotto oggetto dell’inchiesta dopo l’apertura dell’inchiesta registrate con i rispettivi codici TARIC a 10 cifre e le importazioni complessive dell’Unione con i corrispondenti codici NC. Pertanto i dati provenienti da paesi terzi sono forniti principalmente come indicazione delle tendenze del mercato in termini di volume e quota di mercato e non ai fini della definizione dei prezzi all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (273) La Commissione ha constatato che, di tutti i paesi che esportano carta decorativa nell’Unione, solo il Regno Unito deteneva una quota di mercato superiore all’1 %. Sulla base delle informazioni di mercato ottenute dalla Commissione nel corso dell’inchiesta antidumping e dai denuncianti, nel Regno Unito tuttavia non esistevano produttori noti di carta decorativa. (274) Un aumento della quota di mercato dei paesi terzi è stato registrato solo nel 2021, un periodo caratterizzato da una domanda elevata e da elevati margini di profitto, e nel 2022, quando si è mantenuta in via residuale una domanda di mercato dall’anno precedente. Entro 2023 e durante il periodo dell’inchiesta la quota di mercato è diminuita di 6 punti percentuali. In ogni caso, la quota di mercato complessiva del Regno Unito nell’UE è rimasta piuttosto stabile durante il periodo in esame (circa 1 – 2 %), mentre la quota di mercato di altri paesi terzi in realtà è diminuita dal 5 % all’1 %. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (275) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2020 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) 129 475 144 305 112 099 94 076 92 321 Indice 100 111 87 73 71 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 698 2 043 2 571 2 542 2 463 Indice 100 120 151 150 145 Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante per il volume delle esportazioni e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione per il prezzo medio. (276) Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito il volume delle sue esportazioni del 29 %, seguendo lo stesso andamento delle vendite sul mercato dell’Unione. I volumi delle esportazioni hanno raggiunto un picco nel 2021, poiché le misure di lockdown connesse alla pandemia di COVID-19 hanno innescato un aumento della domanda di carta decorativa a livello mondiale. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da un calo costante dei volumi delle esportazioni. (277) Durante il periodo in esame i prezzi medi all’esportazione sono aumentati del 45 %. I prezzi all’esportazione hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita nell’Unione; i prezzi all’esportazione erano comunque superiori al costo medio di produzione, ad eccezione del 2020. Questo ha anche consentito all’industria dell’Unione di recuperare una parte delle perdite sul mercato dell’UE. (278) L’industria dell’Unione è stata in grado di applicare prezzi più elevati per le sue vendite all’esportazione, ma i suoi volumi di esportazione, già limitati, sono ulteriormente diminuiti del 29 % nel periodo in esame. Poiché i volumi delle esportazioni, benché limitati, erano comunque redditizi, l’andamento delle vendite all’esportazione non ha attenuato il nesso di causalità. 5.2.4. Motivi della situazione pregiudizievole nel 2020 (279) Nel 2020 il mercato dell’Unione ha registrato un calo della domanda, guidato dall’incertezza del mercato per lo scoppio della pandemia di COVID-19. Ne sono conseguite riduzioni temporanee della produzione e del numero di macchine in funzione. Di conseguenza, in tale periodo l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere i suoi prezzi di vendita al di sopra dei costi di produzione e ha subito perdite (considerando 239). La domanda del mercato ha tuttavia iniziato a migliorare nella seconda metà dell’anno, raggiungendo un picco nel 2021 a causa del boom delle ristrutturazioni domestiche (considerando 250). Come già indicato nella tabella 11, il 2021 è stato l’unico anno per il quale l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere i suoi prezzi al di sopra dei costi di produzione, in quanto la situazione economica dell’Unione si è deteriorata nel 2022 e negli anni successivi, come anche nel periodo dell’inchiesta. (280) Mentre all’inizio del periodo in esame le importazioni cinesi nell’Unione erano trascurabili in termini di volume e di quota di mercato e l’industria dell’Unione ha comunque registrato una recessione economica, si deve considerare che la contrazione del mercato e l’erosione della redditività verificatesi nel 2020 siano state determinate dall’incertezza legata allo scoppio della pandemia di COVID-19. Tutti questi motivi non hanno tuttavia attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito durante il periodo dell’inchiesta. (281) Dall’analisi della redditività storica nell’Unione per le vendite ad acquirenti indipendenti è di fatto emerso che, negli anni precedenti al 2020, l’industria dell’Unione si trovava in una situazione finanziaria generalmente positiva, con margini di profitto ponderati compresi tra il 2,3 % e il 6,5 % nel periodo tra il 2014 e il 2019, quando le importazioni cinesi di carta decorativa nell’Unione erano trascurabili o inesistenti. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (282) Come già spiegato al considerando 250, l’industria dell’Unione risentiva già negativamente del calo della domanda. Il rapido afflusso di importazioni cinesi oggetto di dumping, la cui quota di mercato è raddoppiata tra il 2022 e il 2023, ha costretto l’industria dell’Unione a fissare i propri prezzi di vendita nell’Unione al di sotto del costo di produzione al fine di restare competitiva rispetto ai prezzi cinesi e mantenere la propria presenza sul mercato. (283) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stato stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che non è stato attenuato dai fattori summenzionati. (284) Dopo l’apertura, la CNFPIA ha affermato che il pregiudizio era causato dalle importazioni da altri paesi e dall’efficienza produttiva dei denuncianti. A sostegno della sua affermazione, la CNFPIA ha utilizzato i dati di Eurostat per dimostrare che il prezzo all’importazione dalla Cina è superiore a quello da altri paesi e che il prezzo all’importazione da altri paesi è inferiore al prezzo all’importazione nell’UE dagli Stati membri dell’UE. (285) La Commissione ha ritenuto che, come già spiegato al considerando 267 e alla sezione 4.3, i codici NC comunicati all’apertura comprendano un paniere di prodotti diversi al di fuori del prodotto in esame. Sebbene i prezzi medi riportati nella tabella 12 siano inferiori ai prezzi cinesi, i dati dei paesi terzi sono forniti principalmente come indicazione delle tendenze del mercato in termini di volume e quota di mercato e non ai fini della definizione dei prezzi all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In ogni caso, anche se i prezzi riportati nella tabella 12 fossero i prezzi effettivi all’importazione, tali importazioni non causerebbero pregiudizio, dati i volumi e la quota di mercato modesti. In particolare, la quota di mercato delle importazioni dal Regno Unito pari al 2 % era piuttosto limitata, mentre il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito drasticamente nel 2023. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 6. LIVELLO DELLE MISURE (286) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. considerando 296). 6.1. Margine di underselling (287) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies , del regolamento di base. (288) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (289) Il denunciante ha affermato che, sulla base dei risultati precedenti dell’industria dell’Unione, in condizioni normali di mercato si dovrebbe prendere in considerazione un margine di profitto ragionevole del 10 %. Tale livello del profitto di riferimento non è stato tuttavia dimostrato né suffragato dalle risultanze dell’inchiesta. (290) Le informazioni relative alla determinazione del profitto normale sono state inoltre incluse nel questionario inviato ai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati comprendevano la redditività del prodotto simile per i dieci anni precedenti il periodo dell’inchiesta. (291) Come primo passo, la Commissione ha stabilito un profitto di base a copertura dei costi totali in condizioni di concorrenza normali sulla base di una media ponderata dei margini di profitto ottenuti dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione nel 2014, un anno redditizio caratterizzato da un periodo economico favorevole nel settore delle costruzioni e prima dell’arrivo delle importazioni cinesi oggetto di dumping nel 2020. Tale margine di profitto è stato calcolato al 6,5 % (292) L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni sulla base di piani di investimento e progetti respinti e rinviati che dimostravano che tali investimenti erano realmente pianificati. Le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è stata fissata tra lo 0,5 % e l’1,3 % per ciascuna delle società inserite nel campione. (293) Tali percentuali sono state aggiunte al profitto di base del 6,5 % di cui al considerando 291, con il risultato di profitti di riferimento compresi tra il 7,0 % e il 7,8 % in base alle circostanze di ciascuna società. (294) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di 2 361 EUR/tonnellata del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 291) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , in relazione ad ogni tipo. (295) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. (296) Il margine di underselling per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie della RPC» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando 192). Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di underselling (in %) Repubblica popolare cinese Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 34,9 29,0 Repubblica popolare cinese Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 31,0 23,0 Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato 33,6 27,0 Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 34,9 29,0 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (297) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. 6.3. Distorsioni relative alle materie prime (298) Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che nella RPC esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, il diossido di titanio e la pasta di legno, che rappresentano ciascuno più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, sono soggetti a obblighi di licenza per l’esportazione nella RPC. (299) La Commissione ha pertanto esaminato le presunte distorsioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, come annunciato nell’avviso di apertura. (300) La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate da ciascun produttore esportatore inserito nel campione per la produzione del prodotto in esame. Sono state considerate materie prime principali quelle che possono rappresentare almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha stabilito che sia il diossido di titanio che la pasta di legno rappresentavano almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. Ai fini di tale calcolo è stato utilizzato un prezzo esente da distorsioni della materia prima stabilito in Thailandia. L’inchiesta ha tuttavia accertato che la pasta di legno non era acquisita sul mercato interno, bensì importata dai produttori esportatori inseriti nel campione, per cui non è stato necessario esaminare ulteriormente tale materia prima. (301) La Commissione ha quindi esaminato se il prezzo del diossido di titanio risultasse distorto da una delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all’esportazione, sovrattasse all’esportazione, contingenti all’esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all’esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha utilizzato un elenco di merci soggette a licenze di esportazione gestito dal governo della RPC (ministero del Commercio e i suoi servizi locali competenti). Gli elenchi del 2023 e del 2024 precisavano che il diossido di titanio (TiO2) e altri prodotti connessi al titanio sono soggetti ad obblighi di licenza per l’esportazione. (302) Successivamente, la Commissione ha confrontato il prezzo del diossido di titanio con i prezzi sui mercati internazionali rappresentativi. È emerso che il prezzo unitario del diossido di titanio nella RPC, indicato dai produttori esportatori inseriti nel campione, era quasi la metà del prezzo unitario nei paesi rappresentativi, tra cui la Thailandia, che era considerata un paese rappresentativo appropriato. Ciò è stato confermato anche dai prezzi all’importazione del diossido di titanio comunicati da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione, che acquistava circa il 10 % del diossido di titanio fuori dalla RPC. (303) La Commissione ha concluso che il diossido di titanio è soggetto a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter , del regolamento di base (304) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter , del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che era nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell’Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione ha analizzato le domande specifiche nei questionari presentati dagli utilizzatori che hanno collaborato e ha organizzato visite di verifica presso LamiGraf e Interprint e audizioni con entrambi gli utilizzatori (considerando 6). 7.1.1.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore (305) Sulla base delle informazioni fornite dai denuncianti ( 129 ) , la capacità produttiva inutilizzata di carta decorativa in Cina era stimata nel 2022 a circa [600 000 – 650 000] tonnellate. In linea con tali informazioni, la Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta i due produttori esportatori cinesi inseriti nel campione disponevano di capacità produttive pari a [550 000 – 600 000] tonnellate e di capacità inutilizzate pari a [40 000 – 60 000] tonnellate. Per contro, tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta le dimensioni del mercato dell’Unione erano pari a [370 000 – 420 000] tonnellate. In termini relativi, le capacità inutilizzate in Cina sono pertanto di notevole entità. (306) La Commissione ha pertanto concluso che in Cina esisteva una notevole capacità inutilizzata e che, se utilizzata, tale capacità aveva il potenziale di aumentare l’offerta globale del prodotto oggetto dell’inchiesta, di abbassare i prezzi e, di conseguenza, di compromettere l’efficacia della misura, se non era stabilita al livello di dumping. 7.1.1.2.   Concorrenza per le materie prime (307) Per quanto riguarda la concorrenza per le materie prime, la Commissione ha stabilito che il TiO2, che rappresenta oltre il 17 % dei costi di produzione esenti da distorsioni, è soggetto a obblighi di licenza per l’esportazione e che il prezzo unitario di tale materia prima in Cina, come indicato dai produttori esportatori inseriti nel campione, era solo circa la metà del prezzo unitario in tutti i possibili paesi rappresentativi presi in considerazione nella prima nota sui fattori produttivi, ossia Brasile, Indonesia, Malaysia, Thailandia e Turchia. Come indicato nella sezione 6.3, si è ritenuto che il mercato cinese del TiO2 fosse interessato da distorsioni. (308) Gli obblighi di licenza per l’esportazione del TiO2 in Cina impongono alle società esportatrici di ricevere l’autorizzazione preventiva del governo sotto forma di licenze o permessi per esportare il prodotto. (309) Tali procedure non solo conferiscono al governo il controllo degli esportatori e dei quantitativi di merci esportate, ma possono anche aumentare i costi di transazione o impedire agli esportatori di reagire rapidamente alle opportunità di vendita all’estero a causa dei lunghi tempi di gestione delle richieste. (310) Aumentando artificiosamente il livello dell’offerta di materie prime, il governo della RPC esercita una pressione al ribasso sui prezzi del TiO2 nazionale. Per l’industria dell’Unione ne risulta uno svantaggio comparativo rispetto ai produttori esportatori cinesi. 7.1.1.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione (311) Come spiegato al considerando 27, la carta decorativa è utilizzata principalmente nei settori dei mobili, della progettazione di interni e delle costruzioni e delle ristrutturazioni come laminato su un materiale di supporto. I principali utilizzatori a valle sono stampatori, impregnatori e laminatori. Gli stampatori riproducono un disegno particolare su carta decorativa (ad esempio legno, venature, marmo); gli impregnatori generalmente impregnano la carta decorativa con resina sintetica, come la resina melamminica o ureica, mentre i laminatori laminano la carta decorativa su pannelli a base di legno, come pannelli di fibre a media densità o pannelli di trucioli, mediante alte temperature e pressione o, in alternativa, mediante adesivi. (312) Nella presente inchiesta non si sono manifestati importatori e operatori commerciali indipendenti. Due società si sono inizialmente manifestate come importatori indipendenti, ma entrambe sono state considerate utilizzatori dato il grado di lavorazione della carta decorativa nei rispettivi processi di produzione. (313) In totale, quattro utilizzatori hanno partecipato alla presente inchiesta, opponendosi all’istituzione di dazi. Di questi, due stampatori hanno risposto al questionario. Gli altri hanno presentato osservazioni. (314) I due utilizzatori che hanno collaborato hanno sostenuto che, in caso di istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi, gli utilizzatori sul mercato dell’Unione potrebbero incorrere in costi più elevati che si ripercuoterebbero anche sui consumatori finali. Entrambi gli utilizzatori hanno inoltre sottolineato che, in caso di istituzione dei dazi, il mercato turco diventerebbe più competitivo, spingendo stampatori e impregnatori indipendenti a spostare la produzione al di fuori dell’Unione. (315) Un utilizzatore ha inoltre sostenuto che, in caso di istituzione di dazi antidumping elevati, le importazioni cinesi di carta decorativa nell’Unione saranno praticamente sospese e l’UE rimarrebbe l’unico fornitore possibile a causa delle elevate barriere all’ingresso di nuovi operatori nel settore della carta decorativa, in particolare forti investimenti in nuovi progetti, ostacoli ambientali, dato che i produttori di carta decorativa hanno tradizionalmente bisogno di accedere a una fonte idrica, nonché ostacoli in termini di know-how e qualità. Questa combinazione indurrebbe i produttori dell’Unione ad aumentare i prezzi a seguito della mancanza di concorrenza. (316) In primo luogo, la Commissione ha analizzato la redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato e ha ritenuto che si trovino in una situazione economica difficile. Tuttavia, anche se gli utilizzatori subirebbero un aumento del costo di approvvigionamento della carta decorativa dalla Cina, la differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio (circa 8 punti percentuali, in media) non è tale per cui un dazio fissato al livello inferiore del margine di pregiudizio determinerebbe un miglioramento significativo della loro situazione economica. Data la mancanza di collaborazione da parte di altri utilizzatori inoltre la situazione dei due utilizzatori potrebbe non essere rappresentativa di altri utilizzatori attivi in altri segmenti di mercato come gli impregnatori e i laminatori. La Commissione ha infatti ricordato che nessun impregnatore o laminatore si è manifestato nella presente inchiesta. (317) In secondo luogo, sebbene la possibilità di rifornirsi di carta decorativa da altri paesi terzi sia limitata, l’industria dell’Unione non funzionava ancora a pieno regime e sarebbe in grado di soddisfare la futura domanda del mercato e i futuri aumenti della domanda, anche alla luce della rinuncia a investimenti in capacità produttiva supplementare nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta da parte dei produttori dell’Unione. (318) In particolare, uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha segnalato un mancato investimento nell’installazione di un macchinario per la carta preimpregnata. Oltre all’aumento della capacità supplementare, questo comporterebbe anche una diversificazione delle fonti di carta decorativa preimpregnata e un aumento della concorrenza sul mercato dell’Unione. Si tratta di un aspetto importante, in quanto uno degli utilizzatori, Interprint, ha affermato nel corso della sua audizione che questo tipo specifico di carta decorativa è prodotto solo da due società in tutto il mondo. (319) L’istituzione di dazi consentirebbe quindi all’industria dell’Unione di investire nella capacità di espansione e nella diversificazione del suo mix di prodotti, offrendo in tal modo maggiori opzioni di diversificazione anche agli utilizzatori. Nel caso in cui le misure antidumping siano istituite al livello dei margini di dumping, l’impatto sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti sarebbe pertanto limitato e non superiore ai vantaggi per l’industria dell’Unione, che necessita di tale livello di protezione in considerazione del pregiudizio accertato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e tenendo conto delle distorsioni relative alle materie prime di cui sopra. 7.1.1.4.   Altri fattori (320) LamiGraf ha sostenuto che le differenze nei costi delle materie prime tra la Cina e l’UE sono influenzate da vari fattori che dovrebbero essere presi in considerazione per la valutazione del livello delle misure e che la non applicazione della regola del dazio inferiore richiesta dai denuncianti limiterebbe l’offerta concorrenziale di carta decorativa all’interno dell’Unione. Il gruppo Kastamonu ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di carta decorativa dalla Cina limiterebbe la disponibilità di un’offerta adeguata di carta decorativa per soddisfare le esigenze degli utilizzatori dell’UE. (321) La Commissione ha ricordato che il pregiudizio accertato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, tenendo conto anche delle distorsioni relative alle materie prime di cui sopra, giustifica l’istituzione di misure. Contrariamente a quanto sostenuto da LamiGraf, in assenza di misure l’offerta concorrenziale sarebbe limitata, in quanto l’industria dell’Unione non sarebbe più in grado di soddisfare la domanda dell’industria utilizzatrice, che richiede una situazione economica redditizia dell’industria dell’Unione, che non può essere raggiunta se non sono ripristinate condizioni di parità. 7.1.2. Conclusioni sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (322) Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, è nell’interesse dell’Unione fissare il livello dei dazi provvisori sulla base del livello di dumping, fatte salve le ulteriori considerazioni nel contesto dell’articolo 21 di cui al punto 7.2. 7.2. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base 7.2.1. Interesse dell’industria dell’Unione (323) Si ricorda che l’industria dell’Unione è costituita da sette produttori, che durante il periodo dell’inchiesta impiegavano più di 2 000 lavoratori. (324) Nonostante il fatto che nel 2020 l’industria dell’Unione abbia subito una recessione economica per la contrazione del mercato legata alla pandemia di COVID-19, seguita da una forte ripresa della redditività, dei volumi delle vendite, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito nel 2021, le vendite e la redditività dell’industria dell’Unione si sono notevolmente deteriorate durante la seconda metà del periodo in esame, con un conseguente impatto negativo sui volumi di produzione, sugli investimenti e sul flusso di cassa. La Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato (cfr. considerando 174). (325) Con tutta probabilità l’assenza di misure avrebbe un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore contrazione dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività. Le misure consentirebbero all’industria dell’Unione di raggiungere il proprio potenziale sul mercato dell’Unione, di effettuare investimenti mancati e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali. (326) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e dei suoi fornitori a monte. 7.2.2. Interesse di utilizzatori, importatori indipendenti e operatori commerciali (327) Come spiegato al considerando 312, nessun importatore o operatore commerciale indipendente si è manifestato per partecipare all’inchiesta. Due società si sono inizialmente manifestate come importatori indipendenti ma, dato il grado di lavorazione della carta decorativa, sono state entrambe considerate quali utilizzatori. Entrambe le società operavano come stampatori di carta decorativa. Come spiegato al considerando 316, nessun impregnatore o laminatore si è manifestato nella presente inchiesta e la Commissione non è stata quindi in grado di stimare l’impatto dei dazi su questi tipi di utilizzatori. (328) La Commissione ha verificato le risposte al questionario dei due utilizzatori che hanno collaborato e ha tenuto audizioni con entrambi (considerando 6). La carta decorativa rappresentava circa il [75 – 85] % del loro costo totale delle materie prime e circa il [40 – 50] % del loro costo totale di produzione. In media entrambi gli stampatori hanno acquistato dalla RPC il [15 – 25] % del prodotto oggetto dell’inchiesta e rappresentavano una quota di mercato stimata del [10 – 20] % in termini di consumo dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Entrambi gli utilizzatori hanno inoltre dimostrato di operare in perdita nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha stimato che, se i dazi fossero istituiti al livello proposto, e a parità di tutte le altre condizioni, il loro costo di produzione aumenterebbe di un valore medio ponderato di meno del 2 % ( 130 ) . Inoltre, come già riconosciuto al considerando (314), sebbene la possibilità di rifornirsi di carta decorativa da altri paesi terzi sia limitata, l’istituzione di dazi non comporterebbe un rischio di scarsità del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato dell’Unione, in quanto l’industria dell’Unione non funziona a pieno regime e sarebbe in grado di soddisfare l’aumento della domanda di mercato. (329) La Commissione ha pertanto confermato la sua valutazione secondo cui l’impatto dei dazi sugli utilizzatori sarebbe limitato e non superiore ai vantaggi per l’industria dell’Unione (considerando 319). 7.2.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (330) Gli effetti delle misure sui produttori dell’Unione sarebbero positivi. I rischi di un potenziale impatto negativo sugli utilizzatori e sugli importatori/operatori commerciali indipendenti, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento, sarebbero attenuati dalle capacità che si renderebbero disponibili nell’industria dell’Unione e dall’ulteriore espansione futura della capacità produttiva. Il ripristino della concorrenza leale e delle condizioni di parità, in assenza di importazioni oggetto di dumping, favorirebbe il sano sviluppo del mercato nel suo complesso e consentirà all’industria dell’Unione di far fronte ai costi derivanti dagli obblighi dell’Unione e degli Stati membri assunti nel quadro di accordi internazionali. (331) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano fondati motivi per giungere alla conclusione che l’istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di carta decorativa originaria della RPC era contraria all’interesse dell’Unione. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (332) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (333) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 322 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. (334) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Repubblica popolare cinese Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 34,9  % Repubblica popolare cinese Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 31,0  % Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato 33,6  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 34,9  % (335) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (336) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». (337) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (338) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (339) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (340) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta. (341) In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (342) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (343) Kingdecor ha osservato che la Commissione, per il suo calcolo, non dovrebbe tenere conto di una riga duplicata nella tabella transazione per transazione. Inoltre, il volume dei prodotti difettosi per i quali sono state emesse note di credito dovrebbe essere detratto dalle rispettive fatture e portare a un nuovo calcolo del margine di dumping. Infine, la Commissione dovrebbe applicare un valore di riferimento diverso per il TiO2 e ricalcolare di conseguenza il margine di dumping. (344) La Commissione conferma di aver già escluso dal calcolo la riga duplicata, che corrisponde a un valore di 0. La seconda e la terza osservazione non fanno riferimento a un errore materiale e saranno trattate nella fase definitiva. 11. DISPOSIZIONI FINALI (345) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (346) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa, attualmente classificata con i codici NC ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 (codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10, 4802 55 25 10 e 4811 60 00 10), con le seguenti caratteristiche: — peso compreso tra 30 e 150 g/m 2 ; tenore di ceneri compreso tra il 5 % e il 50 %; — assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina compreso tra il 20 % e il 200 %; — resistenza alla trazione a umido compresa tra 6 e 12 Newton (N)/15 mm; — permeabilità all’aria (metodo Gurley) compresa tra 3 e 80 secondi/100 ml; — liscio (metodo Bekk) compreso tra 20 e 300; — in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm; — anche preimpregnata con una combinazione di lattici o di leganti naturali (come l’amido); — escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili; — escluse le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti, e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd 34,9  % 89LJ Repubblica popolare cinese Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. 31,0  % 89LK Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 33,6  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 34,9  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione, del 24 ottobre 2024. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/3695, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3695/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2718, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2718/oj ). ( 4 ) Sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings plc/Consiglio e Commissione delle Comunità europee , C-156/87, ECLI:EU:C:1990:116, punto 43. ( 5 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2734 . ( 6 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final). Tale relazione ha aggiornato il precedente documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 20 dicembre 2017, (SWD(2017)483). ( 7 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», del 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2). ( 8 ) La pasta di legno e le sostanze chimiche sono i principali fattori produttivi per la produzione di carta decorativa, e la pasta di legno rappresenta tra il 15 e il 30 % del costo totale della produzione di carta decorativa. TiO2 e riempitivi (ad esempio Flexonyl o ossido di ferro) sono le principali sostanze chimiche utilizzate e rappresentano fino al 50 % dei costi di produzione della carta decorativa. ( 9 ) Relazione, pag. 358. ( 10 ) Relazione, pag. 320. ( 11 ) Relazione, pag. 357. ( 12 ) Quattordicesimo piano quinquennale del governo della Cina, pag. 26, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf (consultato il 21 novembre 2024). ( 13 ) Quattordicesimo piano quinquennale del governo della Cina, pagg. 9 e 85, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf (consultato il 21 novembre 2024). ( 14 ) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale del 2019, pag. 38 e sezione III.12. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2023/1648 della Commissione, del 21 agosto 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento antidumping 2023 sulla carta fine patinata»), ( GU L 207 del 22.8.2023, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1648/oj ) considerando 67. ( 15 ) Regolamento antidumping 2023 sulla carta fine patinata, considerando 65. ( 16 ) Piano di sviluppo settoriale per la silvicoltura e la praticoltura del governo della RPC (2021-2025), pagg. 9 e 10. ( 17 ) Relazione, pag. 101. ( 18 ) Relazione, pag. 294. ( 19 ) Relazione, pag. 265. ( 20 ) Relazione, pag. 265. ( 21 ) Relazione, pag. 265. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1 o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (regolamento antisovvenzioni 2017 sui pannelli solari) ( GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/367/oj ) considerando 464 e 465. ( 23 ) Relazione, pag. 275. ( 24 ) Relazione, pag. 278. ( 25 ) Relazione, pag. 289. ( 26 ) Relazione, pag. 180. ( 27 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («regolamento antisovvenzioni 2011 sulla carta fine patinata»), ( GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/452/oj ) considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento antisovvenzioni 2017 sulla carta fine patinata»), ( GU L 171 del 4.7.2017, pag. 134 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1187/oj ) considerando 52; regolamento antidumping 2023 sulla carta fine patinata, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione, del 21 agosto 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento antisovvenzioni 2023 sulla carta fine patinata») ( GU L 207 del 22.8.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1647/oj ) considerando da 55 a 72. ( 28 ) Relazione, pag. 2. ( 29 ) Ibidem. ( 30 ) Ibidem. ( 31 ) Relazione, capitolo 2, pag. 7. ( 32 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 7-8. ( 33 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 10 e 18. ( 34 ) Cfr. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.html (consultato il 18 novembre 2024). ( 35 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 29-30. ( 36 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 57 e 92. ( 37 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 149-150. ( 38 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 153 -171. ( 39 ) Relazione, capitolo 7, pagg. 204-205. ( 40 ) Relazione, capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243. ( 41 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pagg. 69 e 99-100, capitolo 5, pagg. 130-131. ( 42 ) Cfr.: https://www.hwpaper.cn/ (consultato il 15 novembre 2024). ( 43 ) Cfr.: https://www.kingdecor.cn/sort_8.html (consultato il 15 novembre 2024). ( 44 ) Cfr.: http://www.qifeng.cn/ (consultato il 15 novembre 2024). ( 45 ) Cfr.: https://cn.hengdaxincai.com/tzzgx.html (consultato il 15 novembre 2024). ( 46 ) Cfr. pag. 79, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-02/9935660.PDF (consultato il 18 novembre 2024). ( 47 ) Cfr. pag. 144, disponibile all’indirizzo: http://www.chenmingpaper.com/Uploadfile/pdf/202403291007003469.pdf (consultato il 15 novembre 2024). ( 48 ) Cfr. considerando 133 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese, disponibile all’indirizzo: ( GU L 2024/1923 del 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj ). ( 49 ) Cfr. https://www.pgvt.cn/index.php?s=Home/Article/lists/art_type/strat_index (consultato il 30 aprile 2024). ( 50 ) Cfr. http://www.ansteel.cn/yewubankuai/fantaichanye/2016-11-18/5.html (consultato il 30 aprile 2024). ( 51 ) Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 73, disponibile all’indirizzo: https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-03-26/1219403167.PDF (consultato il 30 aprile 2024). ( 52 ) Cfr.: http://www.qingshanpaper.com/intro/12.html (consultato il 15 novembre 2024). ( 53 ) Cfr.: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-4/2018-04-17/4241785.PDF (consultato il 15 novembre 2024). ( 54 ) Cfr.: http://www.chenmingpaper.com/about/djgz.aspx (consultato il 15 novembre 2024). ( 55 ) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. anche la relazione, capitolo 3, pagg. 47-50. ( 56 ) Cfr. sezione I.19.1, pag. 43, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 15 novembre 2024). ( 57 ) Cfr. sezione I.19.1, pag. 44, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (consultato il 15 novembre 2024). ( 58 ) Cfr. considerando 159 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923. ( 59 ) Per il metodo del procedimento a base di acido solforico, cfr. il repertorio di riferimento 2024, pag. 88 (in vigore dal 1 o febbraio 2024) disponibile all’indirizzo https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (consultato il 18 novembre 2024). Il metodo era indicato come soggetto a restrizioni anche nel repertorio di riferimento del 2019, pag. 84. Per il metodo del procedimento con cloruro, cfr. il repertorio di riferimento 2019, pag. 15 (in vigore fino al 31 gennaio 2024), disponibile all’indirizzo https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 18 novembre 2024). ( 60 ) Cfr. sezione III.8, disponibile all’indirizzo: http://www.xinhuanet.com/2021-03/13/c_1127205564.htm (consultato il 15 novembre 2024). ( 61 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/19/content_5696665.htm (consultato il 15 novembre 2024). ( 62 ) Ibidem, punto 3. ( 63 ) Ibidem, punto 12. ( 64 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 24-27. ( 65 ) Cfr.: http://www.cnfpia.org/sf_8A67D37C5FBF469EB7F2E8CEFF0B36E5_297_4AAFEFB7475.html (consultato il 19 novembre 2024). ( 66 ) Cfr. http://www.cnfpia.org/about-law.html (consultato il 15 novembre 2024). ( 67 ) Cfr. relazione annuale 2023 di Hangzhou Huawang New Material Technology, pag. 11, disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-29/10136207.PDF (consultato il 19 novembre 2024). ( 68 ) Cfr. https://www.kingdecor.cn/list_269.html (consultato il 19 novembre 2024). ( 69 ) Relazione, capitolo 3, pag. 40. ( 70 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: «The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster»; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 71 ) Relazione, capitolo 3, pag. 41. ( 72 ) Cfr. https://merics.org/en/comment/who-ccp-chinas-communist-party-infographics (consultato il 18 ottobre 2024). ( 73 ) Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, cfr. al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 21 ottobre 2024). ( 74 ) Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», cfr. al seguente indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 21 ottobre 2024). ( 75 ) Cfr. relazione annuale 2023 di Xianhe, pag. 47, disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-27/10119843.PDF (consultato il 25 novembre 2024). ( 76 ) Cfr. relazione semestrale 2024 di Xianhe, pag. 22, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-8/2024-08-15/10375049.PDF (consultato il 25 novembre 2024). ( 77 ) Cfr. relazione annuale 2023 di Qifeng, pag. 27, disponibile all’indirizzo 2 : http://www.qifeng.cn/public/upload/file/20240417/1713317915129159.pdf (consultato il 25 novembre 2024). ( 78 ) Cfr. relazione annuale 2023 di Qifeng, pag. 13, disponibile all’indirizzo: http://www.qifeng.cn/public/upload/file/20240417/1713317915129159.pdf (consultato il 25 novembre 2024). ( 79 ) Cfr.: http://www.qingshanpaper.com/news/10237.html (consultato il 25 novembre 2024), nonché la relazione semestrale 2024 della società, pag. 49, disponibile all’indirizzo: https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600103_20240820_CTDO.pdf (consultato il 25 novembre 2024). ( 80 ) Cfr.: http://www.qingshanpaper.com/news/10237.html (consultato il 25 novembre 2024), nonché la relazione semestrale 2024 della società, pag. 11, disponibile all’indirizzo: https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600103_20240820_CTDO.pdf (consultato il 25 novembre 2024). ( 81 ) Relazione, capitolo 12. ( 82 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100. ( 83 ) Cfr. sezione IV.12, pag. 27, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202105/P020210513602621066980.pdf (consultato il 19 novembre 2024). ( 84 ) Cfr.: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210707/1162695.shtml (consultato il 18 novembre 2024). ( 85 ) Cfr. https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210707/1162695.shtml (consultato il 26 novembre 2024). ( 86 ) Cfr. https://jxt.zj.gov.cn/art/2022/12/19/art_1229123455_5040362.html (consultato il 26 novembre 2024). ( 87 ) Cfr. riquadro 8.3, pag. 39, http://www.forestry.gov.cn/c/www/lczc/44287.jhtml (consultato il 19 novembre 2024). ( 88 ) Cfr. i considerando da 153 a 172 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese, disponibile all’indirizzo: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj . ( 89 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 171-179. ( 90 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 260-261. ( 91 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 257-260. ( 92 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 252-254. ( 93 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370. ( 94 ) Relazione, capitolo 13, pag. 366. ( 95 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 370-373. ( 96 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 137-140. ( 97 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 146-149. ( 98 ) Relazione, capitolo 6, pag. 149. ( 99 ) Cfr. il documento «Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022)», pubblicato il 28 agosto 2020 dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC» – commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa); disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 21 ottobre 2024). Il piano dispone di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: "[r] enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ». ( 100 ) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali, pubblicata dalla CBIRC il 15 dicembre 2020, disponibile all’indirizzo: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 21 ottobre 2024). ( 101 ) Relazione, capitolo6, pagg. 157-158. ( 102 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171. ( 103 ) OCSE(2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, cfr. all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 21 ottobre 2024). ( 104 ) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 21 ottobre 2024). ( 105 ) WT/DS473 - European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Argentina, disponibile all’indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds473_e.htm . ( 106 ) Sentenza dell’11 luglio 2017 del Tribunale, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98. ( 107 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, pubblicato il 14 luglio 2024 (C/2024/3695). Cfr.: l’ avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese . ( 108 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 109 ) https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/vScPNww_dec61eAs8SfIvBpRIrRb0ZQTkaQ5FAs7U l1gSCofJO0PTqqcpWa511Vv. ( 110 ) NACE Rev. 2: 1723 - Fabbricazione di carta e cartone quale settore industriale più ristretto contenente il codice NC a 6 cifre del prodotto oggetto dell’inchiesta - Il cartone comprende sia il cartone flessibile/leggero (ad esempio cartone speciale) sia il cartone rigido. ( 111 ) Codici SA: 4802 54 , 4802 55 , 4805 91 , 4811 60 . ( 112 ) Global Trade Atlas: https://connect.ihsmarkit.com/ , http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 113 ) https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=912&language=ENG . ( 114 ) https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-thailand-2023_4815cb4b-en.html . ( 115 ) https://www.boi.go.th/upload/content/Cost_of_Doing_Business.pdf . ( 116 ) Autorità metropolitana dell’energia elettrica all’indirizzo https://www.mea.or.th/en/statistics/energy-sales . ( 117 ) US Department of Energy: «Benchmark the Fuel COST of Steam Generation». Disponibile all’indirizzo: https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation . ( 118 ) https://public.tableau.com/app/profile/epposite/viz/_16516675014300/sheet0 . ( 119 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 120 ) Indagine sulle forze di lavoro, Ufficio nazionale di statistica del ministero dell’Economia digitale e della società thailandese httpss// www.nso.go.th/nsoweb/storage/survey_detail/2024/20240521125659_79859.pdf . ( 121 ) https://www.mea.or.th/en/statistics/energy-sales . ( 122 ) US Department of Energy: «Benchmark the Fuel COST of Steam Generation». Disponibile all’indirizzo: https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation . ( 123 ) https://public.tableau.com/app/profile/epposite/viz/_16516675014300/sheet0 . ( 124 ) Uno dei produttori noti dell’UE ha fabbricato il prodotto simile durante il periodo in esame, ma ha cessato la produzione di carta decorativa alla fine del 2022. Un altro produttore è coinvolto in una procedura di insolvenza dal 2023. ( 125 ) Sulla base delle informazioni sui volumi delle importazioni contenute nella denuncia, si è stimato prudenzialmente che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentassero quasi il 90 % dei volumi delle importazioni nell’Unione dalla RPC. Il volume delle importazioni è stato quindi adeguato aggiungendo il 10 % ai valori presentati dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. ( 126 ) La Commissione ha applicato un coefficiente del 15 % sulla base del confronto effettuato in Surveillance tra NC e codici addizionali TARIC, come spiegato al considerando 204. ( 127 ) Il coefficiente e il metodo specifici applicati per le importazioni dalla Cina e da paesi terzi sono stati trattati nel considerando 204 e nelle note 125 e 126. ( 128 ) I valori delle importazioni sono stati adeguati applicando un aumento del 10 % ai valori presentati dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, come spiegato nella nota 125. ( 129 ) Cfr. allegato 7a della denuncia, diapositive 35-37. ( 130 ) L’aumento del costo di produzione è stato calcolato tenendo conto, ove possibile, dei diversi margini di dumping dei produttori esportatori cinesi. ALLEGATO Altre società che hanno collaborato Paese Società Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese SUNSHINE OJI (Shouguang) Specialty Paper Co., Ltd 89LL Repubblica popolare cinese ZIBO OU-MU Special Paper CO., Ltd 89LM Repubblica popolare cinese WINBON TECHNOCEL New Materials Co., Ltd. 89LN ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/291/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/291 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale di carta decorativa e deve comprendere i meccanismi di protezione commerciale dell'Unione europea. Importatori, esportatori cinesi e produttori dell'UE devono conoscere i concetti di dumping, valore normale, pregiudizio all'industria dell'Unione, distorsioni significative secondo l'articolo 2, paragrafo 6bis, e paese rappresentativo. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per questioni di dazi antidumping, classificazione tariffaria (codici NC e TARIC), margini di dumping, e conformità alle procedure di registrazione delle importazioni. La procedura antidumping è rilevante anche per valutare l'interesse dell'Unione e le eccezioni previste dal regolamento di base.

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