Regolamento di esecuzione (UE) 2025/329 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che revoca l’esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette concessa a Solo International Oy
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/329 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che revoca l’esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette concessa a Solo International Oy
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/329 of 19 February 2025 revoking the exemption from the anti-dumping duty on essential bicycle parts granted to Solo International Oy
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/329
20.2.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/329 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2025
che revoca l’esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette concessa a Solo International Oy
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96
(
2
)
, in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese
(
3
)
,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
(
4
)
(«regolamento di esenzione»), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure esistenti ed esenzione
(1)
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 71/97 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45.
(2)
In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione
(
5
)
, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione
(
6
)
, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy con il codice addizionale TARIC B940 sono esentate dal pagamento dei dazi antidumping di cui al considerando 1.
1.2.
Apertura d’ufficio
(3)
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 9 del regolamento di esenzione, la Commissione ha avviato un’inchiesta di riesame per stabilire se Solo International Oy avesse ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione o se avesse effettuato false dichiarazioni in dogana, e per sottoporre a registrazione le sue importazioni (codice addizionale TARIC B940) a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(4)
L’inchiesta è stata aperta il 10 settembre 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384 della Commissione
(
7
)
(«regolamento di apertura»).
1.3.
Prodotto oggetto del riesame
(5)
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97, dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940).
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame
(6)
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»).
1.5.
Inchiesta
(7)
La Commissione ha ufficialmente informato Solo International Oy e le autorità doganali finlandesi dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inviato questionari a Solo International Oy e alle autorità doganali finlandesi.
(8)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
2.
REVOCA DELL’ESENZIONE
(9)
L’8 ottobre 2024 Solo International Oy ha informato la Commissione di aver presentato istanza di fallimento il 7 ottobre 2024 e di aver interrotto le operazioni di assemblaggio.
(10)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l’autorizzazione di esenzione concessa a Solo International Oy dovrebbe essere revocata a decorrere dal 7 ottobre 2024, in conformità dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.
(11)
Ne consegue che l’inchiesta dovrebbe essere chiusa. Non dovrebbero essere riscossi dazi antidumping sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento di apertura.
3.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(12)
Il 2 dicembre 2024 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alla conclusione di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(13)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’esenzione dal dazio antidumping sulle parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97, vale a dire:
—
telai verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciati a smalto (codice NC ex 8714 91 10 , codici TARIC 8714 91 10 31, 8714 91 10 35 e 8714 91 10 39)
—
forcelle frontali verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto (codice NC ex 8714 91 30 , codici TARIC 8714 91 30 35 e 8714 91 30 39)
—
deragliatori (codice NC ex 8714 99 50 , codici TARIC 8714 99 50 91 e 8714 99 50 99)
—
pedaliere (codice NC ex 8714 96 30 , codice TARIC 8714 96 30 90)
—
ruota libera - ruote dentate (codice NC ex 8714 93 00 , codice TARIC 8714 93 00 19) presentati insieme in complessi o no
—
altri freni (codice NC ex 8714 94 20 , codice TARIC 8714 94 20 99)
—
leve dei freni (codice NC ex 8714 94 90 , codice TARIC 8714 94 90 19) presentati insieme in complessi o no
—
ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni (codice NC ex 8714 99 90 , codice TARIC 8714 99 90 19)
—
manubri (codice NC ex 8714 99 10 , codici TARIC 8714 99 10 89 e 8714 99 10 99), presentati o no con braccia, freno e/o leva del cambio
concessa a Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940) è revocata con effetto dal 7 ottobre 2024.
2. Non sono riscossi dazi antidumping sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55
.
(
3
)
GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17
.
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (
GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (
GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2384 della Commissione, del 9 settembre 2024, che avvia un riesame di un soggetto esentato a norma del regolamento (CE) n. 88/97 e che sottopone a registrazione le importazioni del soggetto esentato (
GU L, 2024/2384, 10.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2384/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/329/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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