Regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione dell’8 dicembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden
Regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione dell’8 dicembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/340 of 8 December 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 as regards conservation measures in Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank and Östliche Deutsche Bucht, and in Klaverbank, Friese Front and Centrale Oestergronden
Testo normativo
16.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 48/1
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/340 DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat»)
(
2
)
, dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Uccelli»)
(
3
)
e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»)
(
4
)
.
(2)
L’articolo 6 della direttiva Habitat dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti.
(3)
L’articolo 4 della direttiva Uccelli dispone che gli Stati membri stabiliscano misure speciali di conservazione per quanto riguarda i tipi di habitat elencati nell’allegato I della direttiva e le specie elencate nell’allegato II della stessa che sono presenti nei siti. Esso prevede inoltre che gli Stati membri adottino misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.
(4)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure, ivi incluse misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
(5)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorre adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.
(6)
Il regolamento delegato (UE) 2017/118
(
5
)
stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in talune zone del Mare del Nord (
GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10
).
(7)
Il 4 febbraio 2019, dopo aver consultato il consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Germania, unitamente a Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nel settore della pesca in quattro siti Natura 2000 nella zona economica esclusiva (ZEE) tedesca del Mare del Nord: DE1209-301 Sylter Aussenriff, DE2104-301 Borkum-Riffgrund, DE1003-301 Doggerbank e la zona di protezione speciale DE1011-401 Östliche Deutsche Bucht.
(8)
La raccomandazione comune contiene misure di gestione della pesca volte a proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat 1110) e le scogliere (tipo di habitat 1170) nei siti Sylter Aussenriff e Borkum-Riffgrund dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo, a proteggere la focena nei siti Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund e Doggerbank e a proteggere sei specie di uccelli marini nell’Östliche Deutsche Bucht dalla cattura e/o dall’uccisione in reti da imbrocco e in reti da posta impiglianti, al fine di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat e all’articolo 4 della direttiva Uccelli. La raccomandazione comune contiene inoltre misure di gestione della pesca volte a proteggere le zone di fondale marino comprendenti il tipo di biotopo «fondali ghiaiosi, sabbie grossolane e ghiaia di conchiglie ricchi di specie» nei siti Sylter Aussenriff e Borkum-Riffgrund dall’impatto delle attività di pesca, al fine di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
(9)
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato e valutato la raccomandazione comune durante la sessione plenaria tenutasi dal 25 al 29 marzo 2019
(
6
)
e ha concluso che le misure di conservazione proposte rappresentano un primo passo avanti per evitare un ulteriore degrado dell’ambiente marino e ridurre gli effetti negativi delle attività di pesca sugli habitat dei banchi di sabbia e delle scogliere, sul biotopo «fondali ghiaiosi, sabbie grossolane e ghiaia di conchiglie ricchi di specie», sulla focena e su alcune popolazioni di uccelli marini. Sebbene lo CSTEP abbia dichiarato che il congelamento dello sforzo di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non ne ridurrà l’impatto, il fatto stesso che l’intensità di pesca non possa aumentare in futuro avrà già un effetto positivo sugli habitat e sulle specie nelle zone protette. Lo CSTEP ha inoltre sollevato alcuni punti specifici riguardanti il controllo, l’esecuzione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure proposte, che potrebbero essere ulteriormente migliorati.
(10)
La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e ha invitato il gruppo regionale degli Stati membri del Mare del Nord («gruppo di Scheveningen») a prendere in considerazione ulteriori miglioramenti delle misure di conservazione proposte. Le richieste della Commissione e le relative modifiche sono state discusse con gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto e la raccomandazione comune riveduta è stata presentata alla Commissione il 17 giugno 2021.
(11)
Il 2 marzo 2022 la Commissione ha presentato l’atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura cui ha partecipato il Parlamento europeo in qualità di osservatore.
(12)
La raccomandazione comune presentata dalla Germania come Stato membro che ha preso l’iniziativa e dagli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto propone le seguenti misure di gestione in quattro siti Natura 2000 (Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht) nella zona economica esclusiva tedesca del Mare del Nord:
—
divieto di esercitare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, SX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, DRB, DRH e HMD) in alcune zone di gestione in tre siti Natura 2000 (Sylter Aussenriff, Östliche Deutsche Bucht e Borkum-Riffgrund), ad eccezione degli attrezzi TBB_CRU_16-31 in alcune zone dell’area orientale del sito Sylter Aussenriff, per proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat 1110), le scogliere (tipo di habitat 1170) e/o le zone di fondale marino comprendenti il tipo di biotopo «zone di ghiaia ricche di specie, sabbia grossa e ghiaia e conchiglie»;
—
divieto di esercitare qualsiasi tipo di attività di pesca nel 55 % della zona di Amrum Bank (tipo di habitat 1110) nel sito Natura 2000 Sylter Aussenriff, per proteggere le zone di fondale marino comprendenti il tipo di biotopo «fondali ghiaiosi, sabbie grossolane e ghiaia di conchiglie ricchi di specie»;
—
divieto di esercitare attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (GN, GNS, GND, GNC, GTR e GTN) in alcune zone di due siti Natura 2000 (parte orientale del Sylter Aussenriff e dell’Östliche Deutsche Bucht), per proteggere le focene e sei specie principali di uccelli marini;
—
chiusura stagionale per le attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (GN, GNS, GND, GNC, GTR e GTN) nella parte occidentale del sito Natura 2000 Sylter Aussenriff dal 1
o
marzo al 31 ottobre, per proteggere le focene dalle catture accessorie nelle fasi di elevata aggregazione durante la stagione dell’accoppiamento e del parto;
—
limitazione delle attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (GN, GNS, GND, GNC, GTR e GTN) al livello medio registrato negli ultimi sei anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento delegato in due siti Natura 2000 (Borkum-Riffgrund e Doggerbank), per proteggere le focene.
(13)
Il 17 giugno 2019, dopo aver consultato il Consiglio consultivo per il Mare del nord, i Paesi Bassi, unitamente a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Regno Unito, hanno presentato alla Commissione tre raccomandazioni comuni riguardanti misure di gestione della pesca in due siti Natura 2000, più precisamente la zona speciale di conservazione NL2008002 Klaverbank, la zona di protezione speciale NL2016166 Friese Front, e nelle zone marine protette Friese Front e Centrale Oestergronden, situate nel Mare del Nord. Le raccomandazioni contengono misure di gestione della pesca volte a proteggere le scogliere (tipo di habitat 1170) dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo nel Klaverbank, a proteggere l’uria comune dalla cattura e/o dall’uccisione in reti da imbrocco e in reti da posta impiglianti nel Friese Front e a proteggere parti fondamentali del fondale marino dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo. Tali misure contribuiranno a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat, all’articolo 4 della direttiva Uccelli e all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
(14)
Lo CSTEP ha esaminato e valutato tali raccomandazioni comuni nell’agosto 2019
(
7
)
e ha concluso che le misure di conservazione proposte rappresentano un passo avanti concreto nell’evitare un ulteriore degrado dell’ambiente marino e nel ridurre gli effetti negativi delle attività di pesca sulle scogliere, sull’uria comune e su zone fondamentali del fondale marino. Benché secondo lo CSTEP sia opportuno valutare l’opportunità di introdurre un divieto totale delle attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti durante il periodo di chiusura, il fatto stesso che l’intensità di pesca non possa aumentare in futuro avrà già un effetto positivo sugli habitat e sulle specie nelle zone protette. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all’efficacia del controllo, dell’esecuzione e del monitoraggio delle misure proposte, che, a suo parere, potrebbero essere ulteriormente migliorati.
(15)
La Commissione ha chiesto altri chiarimenti e ha invitato il gruppo di Scheveningen a prendere in considerazione ulteriori miglioramenti delle misure di conservazione proposte. Le richieste della Commissione e le successive modifiche sono state discusse con gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto e le raccomandazioni comuni rivedute sono state presentate alla Commissione il 1
o
luglio 2021.
(16)
Le tre raccomandazioni comuni presentate dai Paesi Bassi come Stato membro che ha preso l’iniziativa e dagli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto propongono le seguenti misure di gestione in due siti Natura 2000 (Klaverbank e Friese Front) e nelle zone marine protette Friese Front e Centrale Oestergronden nel Mare del Nord:
—
divieto di esercitare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, SX, SDN, SSC, SPR, SV, DRB e HMD) in determinate zone di gestione del sito Natura 2000 Klaverbank per proteggere le scogliere (tipo di habitat 1170);
—
limitazione delle attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (GN, GNS, GND, GNC, GTR e GTN) durante la chiusura stagionale sulla base del numero medio di giorni in mare nel periodo di riferimento 2012-2016 nel sito Natura 2000 Friese Front per proteggere l’uria comune;
—
divieto di esercitare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, SX, SDN, SSC, SPR, SV, DRB e HMD) nelle zone marine protette Friese Front e Centrale Oestergronden per proteggere parti fondamentali dell’ecosistema del fondale marino.
(17)
In tutte le raccomandazioni comuni presentate dalla Germania e dai Paesi Bassi in quanto Stati membri che hanno preso l’iniziativa e dagli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, il controllo e l’esecuzione delle attività di pesca nelle zone di gestione proposte sono effettuati principalmente attraverso il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) installato a bordo di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(18)
Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, si propone un’ulteriore misura di controllo ed esecuzione tenuto conto della necessità di localizzare efficacemente i pescherecci nelle zone relativamente piccole oggetto di alcune misure di gestione proposte. In queste zone la frequenza delle comunicazioni VMS dovrebbe essere aumentata a una volta ogni 10 minuti, in assenza di un riferimento generale di frequenza per le zone marine protette.
(19)
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 e le raccomandazioni comuni presentate dalla Germania e dai Paesi Bassi quali paesi che hanno preso l’iniziativa contemplano soltanto gli attrezzi mobili di fondo. A fini di chiarezza è pertanto opportuno modificare tale regolamento per definire cosa si intende per attrezzi mobili di fondo.
(20)
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere le misure di conservazione proposte nella raccomandazione comune presentata dalla Germania il 17 giugno 2021 e nelle tre raccomandazioni comuni presentate dai Paesi Bassi il 1
o
luglio 2021.
(21)
Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
(
8
)
, e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo.
(22)
Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle disposizioni pertinenti e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi previsti dalla legislazione ambientale pertinente dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
(1)
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE.
2. Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mare del Nord.»
;
(2)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione
(
*1
)
e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*2
)
si applicano le definizioni seguenti:
a)
«attrezzi mobili di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti a strascico per gamberi (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), sciabiche da spiaggia (SB), draghe tirate da natanti (DRB), draghe a mano utilizzate a bordo di una nave (DRH) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);
b)
«reti da imbrocco e reti da posta impiglianti», uno dei seguenti attrezzi: reti da imbrocco (GN), reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS), reti derivanti (GND), reti da posta circuitanti (GNC), tramagli (GTR) e reti combinate (da imbrocco e tramagli) (GTN);
c)
«zone 1»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84, o dalle linee di separazione tra due zone economiche esclusive o dalla linea di delimitazione delle acque territoriali di cui all’allegato I;
d)
«zone 2»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84, o dalla linea di delimitazione delle acque territoriali di cui all’allegato II;
e)
«zone 3»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato IV, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
f)
«zone 4»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato VI, misurate in base al sistema di coordinate WGS84, o dalle linee di separazione tra due zone economiche esclusive o dalla linea di delimitazione delle acque territoriali di cui all’allegato VI;
g)
«Bratten»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
h)
«zone AIS»: le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato V, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
i)
«zone di controllo»: le zone geografiche elencate come zone di controllo negli allegati I, II e VI, che coprono quattro miglia nautiche intorno a ciascuna zona di gestione, istituite unicamente per avvisare le autorità competenti dei pescherecci in procinto di avvicinarsi a determinate zone protette e in cui le attività di pesca non sono vietate;
j)
«Stati membri interessati»: il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (
GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1
)."
(
*2
)
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1
).»;"
(3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Divieto di pesca
1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle seguenti parti corrispondenti delle zone 1 di cui all’allegato I:
a)
nelle zone da 1(1) a 1(13), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) e 1(13.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (
Crangon
spp.) nella zona 1(10)(b);
b)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(13), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az) e 1(13.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);
c)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(11), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az) e 1(11.az), sono vietati i seguenti attrezzi: sciabiche da spiaggia (SB) e draghe a mano utilizzate a bordo di una nave (DRH).
2. È vietato effettuare:
a)
attività di pesca nelle zone da 2(1) a 2(24) e 2(28) delle zone 2, ad eccezione della rispettiva zona di controllo 2(28az.);
b)
operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) delle zone 2.
3. La pesca sarà autorizzata nelle zone 3 unicamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
a)
attrezzi portatili come lenze e canne (LHP);
b)
reti da traino pelagiche (OTM e PTM);
c)
nasse e trappole (FPO e FIX) per la pesca di crostacei;
d)
reti da imbrocco e tramagli (GTN), purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza («REM»), fra cui l’uso a bordo di telecamere a circuito chiuso («CCTV») e di dati di posizione.
Per quanto riguarda il presente paragrafo, primo comma, lettera d), gli Stati membri interessati esaminano i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ogni anno ed effettuano una valutazione degli stessi entro il 31 dicembre 2024. Questi dati, ovvero ogni nuovo dato appropriato, sono utilizzati per adeguare il ricorso alla pesca con rete nelle zone di cui trattasi conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. Il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3 si applicano anche alla pesca ricreativa.
5. È vietata qualsiasi attività di pesca con reti da imbrocco (GN, GNS, GND e GNC) e reti da posta impiglianti (GTR e GTN) nelle seguenti parti corrispondenti delle zone 4 di cui all’allegato VI:
a)
nella zona 4(1), fatta eccezione per la rispettiva zona di controllo 4(1.az), è vietata per tutto l’anno qualsiasi attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti;
b)
nella zona 4(2), fatta eccezione per la rispettiva zona di controllo 4(2.az), è vietata qualsiasi attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti durante la chiusura stagionale dal 1
o
marzo al 31 ottobre;
c)
nella zona 4(3), fatta eccezione per la rispettiva zona di controllo 4(3.az), il numero totale annuo di giorni di attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non può superare il numero medio annuo di giorni di pesca durante i quali tali attrezzi sono stati utilizzati in tale zona nei sei anni precedenti l’8 marzo 2023;
d)
nella zona 4(4), durante la chiusura stagionale dal 1
o
giugno al 30 novembre, il numero totale annuo di giorni di attività di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non può superare il numero medio annuo di giorni di pesca durante i quali tali attrezzi sono stati utilizzati in tale zona tra il 1
o
giugno e il 30 novembre nel periodo 2012-2016.
6. Qualora siano autorizzate attività di pesca con attrezzi diversi da quelli vietati a norma dei paragrafi 1, 3 e 5, gli attrezzi vietati sono fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
(4)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Transito
1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(13), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az) e 1(13.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. I pescherecci possono transitare nelle zone da 2(1) a 2(28) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(13), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az) e 1(13.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli, conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero.»
;
(5)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Sistema di identificazione automatica e sistema di controllo dei pescherecci
1. I pescherecci indicati di seguito devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di rendimento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione:
a)
tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten;
b)
tutti i pescherecci che operano con attrezzi mobili di fondo all’interno delle zone AIS come specificato al punto 1 dell’allegato V del presente regolamento;
c)
tutti i pescherecci presenti nelle zone AIS come specificato al punto 2 dell’allegato V del presente regolamento.
2. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri aumentano la frequenza di trasmissione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) a una volta ogni 10 minuti ogniqualvolta:
a)
intendano entrare o transitare nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone da 4(1) a 4(4) (allegato VI), comprese le rispettive zone di controllo da 1(10.az) a 1(13.az), 2(28.az) e da 4(1.az) a 4(3.az);
b)
tengano a bordo attrezzi vietati durante il periodo di chiusura della pesca (dal 1
o
giugno al 30 novembre) nella zona 4(4) (allegato VI);
c)
tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone 1(12) e 1(13) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az) e 1(13.az).
3. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che entrano nelle zone di controllo registrano nel giornale di bordo elettronico sia gli attrezzi da pesca tenuti a bordo sia gli attrezzi da pesca utilizzati, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
(6)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Riesame
«A decorrere dall’8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all’attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.»
;
(7)
l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato del presente regolamento;
(8)
l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato del presente regolamento;
(9)
l’allegato VI è modificato conformemente al punto 3 dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
).
(
2
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
).
(
3
)
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7
).
(
4
)
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (
GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord
(
6
)
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 60
a
riunione plenaria (PLEN-19-01). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-02904-5, doi:10.2760/56785, JRC116423.
(
7
)
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Revisione delle raccomandazioni comuni per i siti Natura 2000 Doggerbank, Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden (STECF-19-04). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-11227-3, doi: 10.2760/422631, JRC117963.
(
8
)
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, firmato il 30 dicembre 2020 (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
).
ALLEGATO
1.
Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono aggiunti i seguenti punti (tutte le coordinate sono misurate secondo il sistema di coordinate WGS84):
«
1(10.a)
: zona centrale del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
Zona di gestione A nella zona centrale di Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 55,234408° N 7,210530° E a 55,141825° N 7,735990° E;
b)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M1a-A01
55,141825 °
7,735990 °
M1a-A02
54,945932 °
7,791085 °
M1a-A03
54,945951 °
7,726601 °
M1a-A04
55,029500 °
7,519153 °
M1a-A05
55,029500 °
7,190752 °
M1a-A06
55,048333 °
7,256667 °
M1a-A07
55,234408 °
7,210530 °
Zona di gestione B nella zona centrale di Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M1a-B01
55,042270 °
6,700000 °
M1a-B02
54,957222 °
6,938056 °
M1a-B03
54,993919 °
7,066298 °
M1a-B04
54,979165 °
7,207458 °
M1a-B05
54,898781 °
7,443912 °
M1a-B06
54,898779 °
7,630254 °
M1a-B07
54,538889 °
7,778333 °
M1a-B08
54,538889 °
7,020278 °
M1a-B09
54,727328 °
6,700000 °
M1a-B01
55,042270 °
6,700000 °
1(10.b)
: zona orientale del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
Zona di gestione C nella zona orientale di Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 55,141825° N 7,735990° E a 55,099172° N 8,044370° E;
b)
dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 55,099172° N 8,044370° E a 54,906728° N 7,944550° E;
c)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M1b-C01
54,906728 °
7,944550 °
M1b-C02
54,906673 °
7,853855 °
M1b-C03
54,945913 °
7,853922 °
M1b-C04
54,945932 °
7,791085 °
M1b-C05
55,141825 °
7,735990 °
Zona di gestione D nella zona orientale di Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 54,800580° N 7,936317° E a 54,498738° N 8,038533° E;
b)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M1b-D01
54,498738 °
8,038533 °
M1b-D02
54,538889 °
7,778333 °
M1b-D03
54,898779 °
7,630254 °
M1b-D04
54,898779 °
7,710663 °
M1b-D05
54,800568 °
7,806460 °
M1b-D06
54,800580 °
7,936317 °
1(10.az)
: zone di controllo di 4 miglia nautiche intorno alle quattro zone di gestione nella zona centrale e orientale del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
1(11)
: sito Natura 2000 DE2104-301 Borkum-Riffgrund
La zona geografica delimitata:
a)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M5-01
54,016833 °
6,095963 °
M5-02
54,016389 °
6,351944 °
M5-03
53,914722 °
6,490000 °
M5-04
53,914722 °
6,673611 °
M5-05
53,863476 °
6,731941 °
b)
dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 53,863476° N 6,731941° E a 53,724495° N 6,345843° E;
c)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E.
1(11.az)
: zona di controllo di 4 miglia nautiche intorno al sito Natura 2000 DE2104-301 Borkum-Riffgrund
1(12)
: sito Natura 2000 NL2008002 Klaverbank
Le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Zona di gestione 1 nel Klaverbank
Punto
Latitudine N
Longitudine E
1-01
54°16,428′
2°58,813′
1-02
54°16,237′
3°09,634′
1-03
54°17,609′
3°19,076′
1-04
54°15,828′
3°19,060′
1-05
54°12,399′
3°03,013′
1-06
54°12,330′
2°59,445′
Zona di gestione 2 nel Klaverbank
Punto
Latitudine N
Longitudine E
2-01
54°12,717′
3°17,402′
2-02
54°02,162′
3°16,451′
2-03
53°56,917′
3°12,180′
2-04
53°57,077′
3°08,453′
2-05
54°00,109′
3°05,336′
2-06
54°11,148′
3°06,759′
Zona di gestione 3 nel Klaverbank
Punto
Latitudine N
Longitudine E
3-01
54°11,259′
2°48,729′
3-02
54°09,725′
2°58,211′
3-03
54°05,298′
2°59,430′
3-04
53°59,037′
2°59,598′
3-05
53°59,085′
2°55,967′
3-06
54°05,252′
2°50,152′
Zona di gestione 4 nel Klaverbank
Punto
Latitudine N
Longitudine E
4-01
53°59,302′
2°51,534′
4-02
53°56,072′
2°57,737′
4-03
53°53,177′
3°03,056′
4-04
53°51,095′
3°03,775′
4-05
53°51,186′
2°53,928′
4-06
53°58,168′
2°51,813′
1(12.az)
: zona di controllo di 4 miglia nautiche intorno alle quattro zone di gestione del sito Natura 2000 NL2008002 Klaverbank
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
AZ-01
54°22,717′
3°25,970′
AZ-02
54°17,585′
3°25,910′
AZ-03
54°15,804′
3°25,889′
AZ-04
54°13,017′
3°25,856′
AZ-05
54°12,673′
3°24,228′
AZ-06
54°12,502′
3°24,212′
AZ-07
54°01,948′
3°23,232′
AZ-08
54°01,149′
3°23,159′
AZ-09
54°00,428′
3°22,568′
AZ-10
53°55,187′
3°18,287′
AZ-11
53°52,730′
3°16,288′
AZ-12
53°52,930′
3°11,687′
AZ-13
53°53,001′
3°10,022′
AZ-14
53° 51,891′
3°10,402′
AZ-15
53°47,009′
3°12,069′
AZ-16
53°47,098′
3°03,661′
AZ-17
53°47,189′
2°53,829′
AZ-18
53°47,235′
2°48,260′
AZ-19
53°50,481′
2°47,273′
AZ-20
53°57,460′
2°45,141′
AZ-21
53°57,525′
2°45,121′
AZ-22
53°57,590′
2°45,105′
AZ-23
53°58,725′
2°44,822′
AZ-24
54°09,495′
2°42,127′
AZ-25
54°09,411′
2°42,289′
AZ-26
54°10,704′
2°41,979′
AZ-27
54°16,716′
2°40,532′
AZ-28
54°15,113′
2°50,536′
AZ-29
54°14,845′
2°52,203′
AZ-30
54°16,065′
2°52,011′
AZ-31
54°20,550′
2°51,304′
AZ-32
54°20,424′
2°59,010′
AZ-33
54°20,250′
3°08,899′
AZ-34
54°21,489′
3°17,435′
AZ-35
54°22,717′
3°25,970′
AZ-36
54°17,609′
3°19,076′
AZ-37
54°16,237′
3°09,634′
AZ-38
54°16,428′
2°58,813′
AZ-39
54°12,330′
2°59,445′
AZ-40
54°12,399′
3°03,013′
AZ-41
54°15,828′
3°19,060′
AZ-42
54°17,609′
3°19,076′
AZ-43
54°12,717′
3°17,402′
AZ-44
54°11,148′
3°06,759′
AZ-45
54°00,109′
3°05,336′
AZ-46
53°57,077′
3°08,453′
AZ-47
53°56,917′
3°12,180′
AZ-48
54°02,162′
3°16,451′
AZ-49
54°12,717′
3°17,402′
AZ-50
53°56,072′
2°57,737′
AZ-51
53°59,302′
2°51,534′
AZ-52
53°58,168′
2°51,813′
AZ-53
53°51,186′
2°53,928′
AZ-54
53°51,095′
3°03,775′
AZ-55
53°53,177′
3°03,056′
AZ-56
53°56,072′
2°57,737′
AZ-57
53°59,085′
2°55,967′
AZ-58
53°59,037′
2°59,598′
AZ-59
54°05,298′
2°59,430′
AZ-60
54°09,725′
2°58,211′
AZ-61
54°11,259′
2°48,729′
AZ-62
54°05,252′
2°50,152′
AZ-63
53°59,085′
2°55,967′
1(13)
: zone marine protette Friese Front e Centrale Oestergronden
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Zona di gestione 1 nel Friese Front
Punto
Latitudine N
Longitudine E
1-01
53°48,229′
4°59,978′
1-02
53°48,216′
5°18,190′
1-03
53°37,436′
5°18,130′
1-04
53°37,449′
4°59,995′
Zona di gestione 2 nel Friese Front
Punto
Latitudine N
Longitudine E
2-01
53°35,227′
4°38,324′
2-02
53°48,525′
4°22,820′
2-03
53°54,659
4°37,815′
2-04
53°41,330′
4°53,278′
Zona di gestione nei Centrale Oestergronden
Punto
Latitudine N
Longitudine E
3-01
54°56,921′
4°14,985′
3-02
54°35,372′
4°14,985′
3-03
54°35,335′
3°51,791′
3-04
54°56,884′
3°51,589′
1(13.az)
: zona di controllo di 4 miglia nautiche intorno alle tre zone di gestione delle zone marine protette Friese Front e Centrale Oestergronden.
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
AZ-01
53°56,926′
4°43,393′
AZ-02
53°48,455′
4°53,224′
AZ-03
53°52,219′
4°53,209′
AZ-04
53°52,226′
4°59,971′
AZ-05
53°52,213′
5°18,212′
AZ-06
53°52,196′
5°24,975′
AZ-07
53°48,200′
5°24,941′
AZ-08
53°37,420′
5°24,853′
AZ-09
53°33,423′
5°24,820′
AZ-10
53°33,439′
5°18,107′
AZ-11
53°33,451′
5°00,001′
AZ-12
53°33,444′
4°53,288′
AZ-13
53°36,485′
4°53,275′
AZ-14
53°31,935′
4°42,132′
AZ-15
53°29,667′
4°36,609′
AZ-16
53°32,956′
4°32,797′
AZ-17
53°46,242′
4°17,277′
AZ-18
53°49,521′
4°13,416′
AZ-19
53°51,807′
4°18,961′
AZ-20
53°57,949′
4°33,967′
AZ-21
54°00,218′
4°39,550′
AZ-22
53°56,926′
4°43,393′
AZ-23
53°48,525′
4°22,820′
AZ-24
53°35,227′
4°38,324′
AZ-25
53°41,330′
4°53,278′
AZ-26
53°54,659′
4°37,815′
AZ-27
53°48,525′
4°22,820′
AZ-28
53°48,229′
4°59,978′
AZ-29
53°37,449′
4°59,995′
AZ-30
53°37,436′
5°18,130′
AZ-31
53°48,216′
5°18,190′
AZ-32
53°48,229′
4°59,978′
AZ-33
54°56,918′
4°21,929′
AZ-34
54°35,368′
4°21,867′
AZ-35
54°31,371′
4°21,856′
AZ-36
54°31,375′
4°14,984′
AZ-37
54°31,338′
3°51,829′
AZ-38
54°31,313′
3°44,957′
AZ-39
54°35,310′
3°44,909′
AZ-40
54°56,859′
3°44,645′
AZ-41
55°00,856′
3°44,596′
AZ-42
55°00,881′
3°51,550′
AZ-43
55°00,918′
4°14,986′
AZ-44
55°00,914′
4°21,941′
AZ-45
54°56,918′
4°21,929′
AZ-46
54°56,884′
3°51,589′
AZ-47
54°35,335′
3°51,791′
AZ-48
54°35,372′
4°14,985′
AZ-49
54°56,921′
4°14,985′
AZ-50
54°56,884′
3°51,589′"
2.
Nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono aggiunti i seguenti punti (tutte le coordinate sono misurate secondo il sistema di coordinate WGS84):
«
2(28)
: Amrum Bank (55 % della zona nelle parti centrali e settentrionali del banco) nel sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 54,666667° N 7,943486° E a 54,583333° N 7,976132° E;
b)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M2-01
54,583333 °
7,976132 °
M2-02
54,583333 °
7,875000 °
M2-03
54,666667 °
7,875000 °
M2-04
54,666667 °
7,943486 °
2(28.az)
: zona di controllo di 4 miglia nautiche intorno all’Amrum Bank (55 % della zona nelle parti centrali e settentrionali dell’Amrum Bank) nel sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff».
3.
Al regolamento delegato (UE) 2017/118 è aggiunto il seguente allegato (tutte le coordinate sono misurate secondo il sistema di coordinate WGS84):
«ALLEGATO VI
Coordinate delle ‘zone 4’
Zone 4(1)
: sito Natura 2000 DE1011-401 Östliche Deutsche Bucht e parti orientali del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 55,234408° N 7,210530° E a 55,099172° N 8,044370° E;
b)
dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 55,099172° N 8,044370° E a 54,389485° N 7,796776° E;
c)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M3-01
54,389485 °
7,796776 °
M3-02
54,538889 °
7,778333 °
M3-03
54,538889 °
7,500000 °
M3-04
54,590341 °
7,500000 °
M3-05
54,733056 °
7,334722 °
M3-06
55,048333 °
7,256667 °
M3-07
55,234408 °
7,210530 °
4(1.az)
: zona di controllo di 4 miglia nautiche del sito Natura 2000 DE1011-401 Östliche Deutsche Bucht e parti orientali del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
Zona 4(2):
parte occidentale del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M4-01
54,947500 °
6,323889 °
M4-02
55,068333 °
6,626944 °
M4-03
54,957222 °
6,938056 °
M4-04
55,048333 °
7,256667 °
M4-05
54,733056 °
7,334722 °
M4-06
54,590341 °
7,500000 °
M4-07
54,538889 °
7,500000 °
M4-08
54,538889 °
7,020278 °
M4-01
54,947500 °
6,323889 °
4(2.az)
: zone di controllo di 4 miglia nautiche intorno alla parte occidentale del sito Natura 2000 DE1209-301 Sylter Aussenriff
Zone 4(3)
: sito Natura 2000 DE2104-301 Borkum-Riffgrund e sito Natura 2000 DE1003-301 Doggerbank
Zona di gestione A del Borkum-Riffgrund
La zona geografica delimitata:
a)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
M7-A01
54,016833 °
6,095963 °
M7-A02
54,016389 °
6,351944 °
M7-A03
53,914722 °
6,490000 °
M7-A04
53,914722 °
6,673611 °
M7-A05
53,863476 °
6,731941 °
b)
dalla linea di delimitazione in direzione del mare delle acque territoriali tedesche da 53,863476° N 6,731941° E a 53,724495° N 6,345843° E;
c)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E.
Zona di gestione B nel Doggerbank
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese da 55,810118° N 4,019211° E a 55,439805° N 4,699856° E;
b)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine (N)
Longitudine (E)
M7-B01
55,439805 °
4,699856 °
M7-B02
55,365081 °
4,260850 °
c)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E;
d)
dalla lossodromia che collega in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine (N)
Longitudine (E)
M7-B03
55,645558 °
3,637590 °
M7-B04
55,810118 °
4,019211 °
4(3.az)
: zone di controllo di 4 miglia nautiche intorno al sito Natura 2000 DE2104-301 Borkum-Riffgrund e al sito Natura 2000 DE1003-301 Doggerbank
Zona 4(4)
: sito Natura 2000 NL2016166 Friese Front
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N
Longitudine E
4-01
53°49,712′
5°13,602′
4-02
53°24,922′
4°12,963′
4-03
53°47,936′
4°12,890′
4-04
54°13,337′
5°13,998′
»
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0340/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.