Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0368/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 04/03/2019 In vigore dal: 04/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/368 of 4 March 2019 repealing Implementing Regulation (EU) No 444/2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/368 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2019 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 ( 3 ) , la Commissione ha classificato un prodotto ottenuto da semi di soia sgrassati dopo l'estrazione dell'olio e ulteriormente sottoposto a estrazione con acqua ed etanolo per eliminare carboidrati e minerali solubili (il «prodotto interessato») alla sottovoce 2309 90 31 della nomenclatura combinata come «altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali». (3) Per quanto riguarda l'amido nei prodotti di cui alla voce 2309, occorre verificare l'eventuale presenza di un amido applicando un criterio qualitativo (reazione amido-iodio; analisi microscopica). Una volta verificata l'eventuale presenza di amido, viene determinato il tenore di amido di ciascuno dei prodotti di cui alla voce 2309 mediante il metodo polarimetrico (metodo Ewers) di cui all'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 4 ) . Nei casi in cui non possa essere applicato il metodo polarimetrico, ad esempio a causa della presenza di quantità significative delle sostanze specifiche elencate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione ( 5 ) , occorre applicare il metodo di analisi enzimatico di cui all'allegato del suddetto regolamento. (4) Al momento dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013, l'unico metodo di analisi da applicare al prodotto interessato era il metodo polarimetrico. (5) Con la sentenza nella causa C-144/15 («Customs Support Holland BV») ( 6 ) , la Corte ha statuito che un concentrato di proteine di soia che è stato reso idoneo per essere utilizzato come mangime debba essere classificato alla voce 2309. Il concentrato di proteine di soia di cui trattasi nel procedimento principale di tale causa è descritto come ottenuto da fave di soia decorticate, macinate e cotte al vapore di soia che vengono prima sottoposte a un procedimento di estrazione dell'olio. Ciò che rimane è la cosiddetta farina di soia. Tale farina viene quindi trattata con etanolo e acqua per estrarre il grasso residuo, ridurre il tenore di componenti diversi dalle proteine, soprattutto carboidrati o fibre alimentari, ed eliminare talune sostanze nocive. Il concentrato di proteine di soia così ottenuto non contiene tracce dell'etanolo utilizzato e comprende, tra l'altro, proteine e amido. (6) Il prodotto di cui al procedimento principale nella causa C-144/15 e il prodotto interessato sono sufficientemente simili, in quanto entrambi sono mangimi a base di prodotti di soia, che devono essere classificati alla voce 2309. In entrambi i casi i prodotti non costituiscono un residuo della voce 2304 direttamente derivante dall'estrazione dell'olio di soia, bensì il risultato di un processo in cui il materiale vegetale da cui i prodotti sono stati ottenuti ha perso le sue caratteristiche essenziali. (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione ( 7 ) ha aggiunto i «prodotti a base di soia» all'elenco di materie prime per mangimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 per le quali il tenore di amido delle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (voce 2309) deve essere determinato utilizzando il metodo di analisi enzimatico. (8) Pertanto, nell'interesse della certezza del diritto per quanto riguarda la classificazione tariffaria dei prodotti di cui alla voce 2309 basati su prodotti a base di soia e al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea, il regolamento (UE) n. 444/2013 deve essere abrogato. (9) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 444/2013 per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 è abrogato. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 444/2013 per le merci interessate dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 130 del 15.5.2013, pag. 19 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione, dell'11 febbraio 2008, che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309) ( GU L 37 del 12.2.2008, pag. 3 ). ( 6 ) ECLI: UE: C 2016:133. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione, del 9 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309) ( GU L 9 del 13.1.2017, pag. 4 ).

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