Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/379 of 26 February 2025 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmark portfolios, reporting templates and reporting instructions to be applied in the Union for the reporting referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/379
12.3.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/379 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2025
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
(
1
)
, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni sono tenuti a presentare alla rispettiva autorità competente, con una frequenza adeguata e almeno una volta all'anno, i risultati dei calcoli degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri nell'ambito dei loro metodi interni per le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento, al fine di consentire a tale autorità competente di valutare la qualità di tali metodi interni («esercizio di analisi comparativa»). A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva, l'Autorità bancaria europea (ABE) deve elaborare una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni degli enti, sulla base dei risultati dell'esercizio di analisi comparativa. Gli obblighi di segnalazione per l'esercizio di analisi comparativa sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione
(
2
)
, modificato più volte. Per tenere conto dei cambiamenti nell'orientamento delle valutazioni delle autorità competenti e delle relazioni dell'ABE, e alla luce delle modifiche legislative nel settore del rischio di mercato, è necessario aggiornare nuovamente i portafogli di riferimento, unitamente agli obblighi di segnalazione stabiliti in tale regolamento di esecuzione.
(2)
Per l'analisi comparativa del rischio di credito, le istruzioni dovrebbero essere modificate per specificare la natura obbligatoria della segnalazione dei parametri di rischio relativi alla probabilità di default (PD) e alla perdita in caso di default (LGD) per quanto riguarda le componenti del margine di cautela (MoC), della maggiorazione regolamentare e della recessione (DWT), che possono essere una fonte di variabilità nei modelli. È inoltre opportuno specificare che gli enti sono tenuti a segnalare l'identificativo dei modelli assegnato dall'autorità competente, semplificando da un punto di vista operativo l'assegnazione dei dati segnalati.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione
(
3
)
ha rinviato la data di applicazione dei nuovi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. I modelli per l'attuale metodo dei modelli interni non sono pertanto sostituiti per questo esercizio. I modelli per la convalida del metodo standardizzato dovrebbero essere invece ampliati per includere portafogli aggiuntivi rispetto all'esercizio 2024, nel quale rientravano solo gli strumenti correlati a tassi di interesse. L'obiettivo è garantire una vigilanza adeguata e un'agevole attuazione del nuovo metodo standardizzato, utilizzato per il calcolo dell'output floor.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
(5)
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
(6)
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 è così modificato:
1)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
2)
l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
3)
l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento;
4)
l'allegato VII è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento;
5)
l'allegato X è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (
GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj
).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
RISULTATI DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
C 101 -
Dettagli sulle esposizioni nei Low default portfolios (LDP) per controparte
C 102 -
Dettagli sulle esposizioni nei Low default portfolios (LDP)
C 103 -
Dettagli sulle esposizioni negli High default portfolios (HDP)
C 105.01 –
Definizione dei modelli interni
C 105.02 –
Corrispondenza tra modelli interni e portafogli
C 105.03 –
Corrispondenza tra modelli interni e paesi
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.
Le informazioni sono fornite solo per le controparti e i portafogli per i quali alla data di riferimento esiste un'esposizione effettiva sotto forma di esposizione originaria o di esposizione dopo CRM (attenuazione del rischio di credito). Le controparti e i portafogli per i quali alla data di riferimento non esiste esposizione non sono oggetto di segnalazione.
2.
Le informazioni sono fornite solo per le esposizioni per le quali l'autorità competente ha approvato un modello interno per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWA). Nel modello C 101 non sono segnalati i codici di controparte che terminano con "STDA". Per i codici di controparte restanti del modello C 101 dell'allegato I e per i portafogli di riferimento di cui ai modelli C 102 e C 103 sono escluse le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato e le esposizioni per le quali l'autorità competente pertinente ha autorizzato in via temporanea o permanente l'utilizzo parziale del metodo standardizzato.
3.
Le caselle riguardanti informazioni non applicabili o mal definite devono essere lasciate in bianco oppure è inserita la dicitura "NULL". Lo stesso vale per i quantitativi ponderati per l'EAD o i parametri che non possono essere calcolati. Analogamente, i campi di dati la cui segnalazione non è obbligatoria possono essere lasciati in bianco o presentati come "NULL". Indicare valori pari a zero solo se l'intenzione è di indicare effettivamente un quantitativo o parametro pari a zero. Non lasciare la casella in bianco né indicare "NULL" per comunicare quantitativi o parametri pari a zero.
4.
Gli importi monetari sono indicati come per il calcolo dei requisiti di fondi propri a una specifica data di riferimento come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione
(
1
)
.
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
C 101 -
Dettagli sulle esposizioni nei Low default portfolios (LDP) per controparte
Sono escluse le esposizioni da finanziamenti specializzati.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Codice della controparte
Modello C 101, colonna 0010, dell'allegato I
È indicato il codice della controparte, di cui al modello C 101, colonna 0010, dell'allegato I, assegnato alla controparte compresa nel campione di Low default portfolios ("LDP"). Tale codice è un identificativo di riga ed è unico per ogni riga del modello.
0020
Classe di esposizione
Allegato II, punto 76, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Ogni controparte è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
a)
banche centrali e amministrazioni centrali;
b)
enti;
c)
imprese - PMI (piccole e medie imprese);
d)
imprese - finanziamenti specializzati;
e)
imprese - altro;
f)
settore al dettaglio - garantite da beni immobili, PMI;
g)
settore al dettaglio - garantite da beni immobili, non PMI;
h)
settore al dettaglio - rotative qualificate;
i)
settore al dettaglio - altro, PMI;
j)
settore al dettaglio - altro, non PMI;
k)
non applicabile.
Utilizzare la menzione "non applicabile" quando nessuna delle risposte indicate nell'elenco è corretta; è questo il caso in cui le esposizioni verso una controparte sono classificate in diverse classi di esposizioni, nessuna delle quali è chiaramente prevalente.
0040
Rating
È segnalato il grado del rating interno assegnato alla controparte all'interno della scala di rating interna applicabile dell'ente. Deve seguire l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc., dal rischio più basso al rischio più elevato, esclusi i default con PD corrispondente al 100 %.
Se un ente utilizza una scala continua di rating conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, si utilizzano le classi di rating indicate nella colonna 0005 del modello C 08.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Se le esposizioni verso una controparte sono state assegnate a più classi di rating conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), punto i) o iii), del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalata la classe di rating zero (0).
0050
Data del rating più recente della controparte
Indicare la data del rating più recente della controparte.
0060
PD
Modello C 08.01, colonna 0010, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
È segnalata la PD assegnata alla controparte. La PD è quella utilizzata per il calcolo dell'RWA, escludendo gli effetti delle misure adottate a norma dell'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013. La PD è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
0070
Status in relazione al default
È segnalato lo stato in materia di default della controparte. Si tratta di uno dei seguenti a norma dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013:
a)
in stato di default;
b)
non in stato di default.
0080
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione
Modello C 08.01, colonna 0020, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore dell'esposizione originaria prima di tener conto delle rettifiche di valore, degli accantonamenti, degli effetti dovuti alle tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione.
0090
Esposizione dopo gli effetti di sostituzione dell'attenuazione del rischio di credito prima dell'applicazione dei fattori di conversione
Modello C 08.01, colonna 0090, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Si comunica l'importo al quale si applicano fattori di conversione del credito (CCF) al fine di determinare l'EAD (colonna 0110). A tal fine tenere conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.
0100
CCF
Articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare le media ponderata dei CCF. I fattori di ponderazione da utilizzare sono gli importi ai quali sono applicati i CCF per determinare l'EAD.
Per le controparti aventi unicamente linee (facility) per gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, la media ponderata segnalata dei CCF si basa su tutte le linee.
Per le controparti aventi unicamente linee (facility) che non rientrano tra gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, i CCF sono lasciati in bianco o è inserita la dicitura "NULL".
Per le controparti con linee (facility) corrispondenti agli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e linee che non rientrano tra gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del medesimo regolamento, la media ponderata segnalata del CCF si basa solo sulle linee corrispondenti agli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare le linee corrispondenti ad elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 10, del medesimo regolamento non sono considerate nel calcolo.
Se l'ente applica stime interne dei CCF per gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali CCF sono utilizzati per calcolare la media ponderata dei CCF. Se l'ente non applica stime interne dei CCF per gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, si utilizzano i CCF regolamentari di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il CCF è espresso da un valore compreso tra 0 e 1.
0110
EAD
Modello C 08.01, colonna 0110, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore dell'esposizione.
0120
Valore delle garanzie
Modello C 08.01, colonne da 0150 a 0210, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore di mercato delle garanzie.
0130
LGD ipotetica di primo rango (senior) non garantita senza garanzia negativa
Articolo 161 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare le stime interne ipotetiche della perdita in caso di default (LGD) che l'ente applicherebbe alle esposizioni verso la controparte secondo quanto segue:
(a)
l'ambito di applicazione riguardo alle esposizioni è lo stesso del valore della LGD indicato nella colonna 0150;
(b)
le esposizioni sono di primo rango (senior) e non garantite;
(c)
non vigono clausole di garanzia negativa.
Una clausola di garanzia negativa stipula che il debitore o l'emittente di debito non costituirà in pegno nessuna delle sue attività a favore di un terzo.
0140
LGD ipotetica di primo rango (senior) non garantita con garanzia negativa
Articolo 161 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare le stime interne ipotetiche della LGD che l'ente applicherebbe alle esposizioni verso la controparte secondo quanto segue:
(a)
l'ambito di applicazione riguardo alle esposizioni è lo stesso del valore della LGD indicato nella colonna 0150;
(b)
le esposizioni sono di primo rango (senior) e non garantite;
(c)
vige una clausola di garanzia negativa.
Una clausola di garanzia negativa stipula che il debitore o l'emittente di debito non costituirà in pegno nessuna delle sue attività a favore di un terzo.
0150
LGD
Modello C 08.01, colonne 0230 e 0240, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
È segnalata la media ponderata per l'EAD dei valori della LGD delle esposizioni verso la controparte.
Le LGD sono quelle utilizzate per il calcolo degli RWA. Nello specifico, se l'ente ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD, le LGD si basano sulle stime interne dell'ente, altrimenti le LGD si basano sui valori regolamentari della LGD tenendo conto dell'attenuazione del rischio applicabile.
Sono incluse le LGD per i soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e i soggetti finanziari non regolamentati.
È escluso l'effetto delle misure adottate a norma dell'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
La LGD è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
0160
Durata
Modello C 08.01, colonna 0250, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare la durata ponderata per l'EAD delle esposizioni verso la controparte. Il valore è espresso in numero di giorni.
0170
RWA
Modello C 08.01, colonna 0260, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
È segnalato l'RWA dopo l'applicazione dei fattori di sostegno (fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture). L'RWA non include l'effetto delle potenziali misure di cui all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
C 102 -
Dettagli sulle esposizioni nei Low default portfolios (LDP)
Per i portafogli di cui all'allegato I con uno status in relazione alla garanzia diverso da "non applicabile", le seguenti informazioni possono essere omesse, se il modello approvato non consente di calcolare la LGD separatamente per la parte garantita e per quella non garantita dell'esposizione: LGD (colonna 0130), LGD senza misure di vigilanza (colonna 0131), LGD senza margine di cautela (MoC) e misure di vigilanza (colonna 0132), LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione (colonna 0133), importo della perdita attesa (colonna 0150) e RWA (colonna 0170).
Per portafogli con il metodo regolamentare "Criteri di assegnazione dei finanziamenti specializzati", le seguenti informazioni sono omesse: PD (colonna 0060), PD senza misure di vigilanza (colonna 0061), PD senza MoC e misure di vigilanza (colonna 0062), LGD (colonna 0130), LGD senza misure di vigilanza (colonna 0131), LGD senza MoC e misure di vigilanza (colonna 0132), LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione (colonna 0133).
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
ID del portafoglio
Modello C 102, colonna 0010, dell'allegato I
Indicare l'ID del portafoglio della colonna 0010 del modello C 102 dell'allegato I che definisce il portafoglio. Tale ID è un identificativo di riga ed è unico per ogni riga del modello.
L'assegnazione delle esposizioni agli ID di portafoglio non è esclusiva: le esposizioni o parti di esposizioni sono segnalate nell'ambito di ciascun ID di portafoglio applicabile.
0040
Numero di debitori
Indicare il numero di debitori.
Esso si basa sui debitori che hanno un valore strettamente positivo segnalato nella colonna 0080 o nella colonna 0090. Se si applica una piena sostituzione per effetto di una tecnica di attenuazione del rischio di credito, il debitore originario è aggiunto al "Numero di debitori" del suo portafoglio originario e il garante è aggiunto al "Numero di debitori" del portafoglio del garante.
0060
PD
Modello C 08.01, colonna 0010, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
La PD è quella utilizzata per il calcolo dell'RWA, escludendo gli effetti delle eventuali misure adottate a norma dell'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per i portafogli corrispondenti ad una singola classe o un singolo pool, indicare la PD assegnata alla specifica classe o allo specifico pool di debitori. Per i portafogli corrispondenti a un'aggregazione di classi o pool di debitori indicare la media ponderata per l'EAD delle PD assegnate alle esposizioni incluse nell'aggregazione. La PD è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
0061
PD senza misure di vigilanza
La PD senza misure di vigilanza è la PD basata sui requisiti degli articoli 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, incluso il MoC aggiunto dall'ente ma escluse le misure imposte dalle autorità competenti (fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure simili che aumentano direttamente la PD).
Per i portafogli corrispondenti ad una singola classe o un singolo pool, occorre indicare la PD per tale classe che include il MoC ma non le misure di vigilanza. Per i portafogli corrispondenti a un'aggregazione di debitori di diverse classi o pool, indicare la media ponderata per l'EAD delle PD assegnate alle rispettive esposizioni che includono il MoC ma non le misure di vigilanza.
La PD senza misure di vigilanza è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
Qualora l'ente non sia in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, si applica la parte I, punto 3.
0062
PD senza MoC e misure di vigilanza
La PD senza MoC e misure di vigilanza è la PD che non include né il MoC aggiunto dall'ente a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, né l'effetto delle misure imposte dalle autorità competenti (fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure simili che aumentano direttamente la PD).
Per i portafogli corrispondenti ad una singola classe o un singolo pool, occorre indicare la PD per tale classe senza il MoC e le misure di vigilanza. Per i portafogli corrispondenti a un'aggregazione di debitori di diverse classi o pool, indicare la media ponderata per l'EAD delle PD delle rispettive esposizioni senza i MoC e senza le misure di vigilanza.
La PD senza MoC e misure di vigilanza è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
Qualora l'ente non sia in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, si applica la parte I, punto 3.
0080
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione
Modello C 08.01, colonna 0020, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore dell'esposizione originaria prima di tener conto delle rettifiche di valore, degli accantonamenti, degli effetti dovuti alle tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione.
0090
Esposizione dopo gli effetti di sostituzione dell'attenuazione del rischio di credito prima dell'applicazione dei fattori di conversione
Modello C 08.01, colonna 0090, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare l'importo al quale si applicano fattori di conversione del credito (CCF) al fine di determinare l'EAD (colonna 0110). A tal fine tenere conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.
0100
CCF
Articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare le media ponderata dei CCF. I fattori di ponderazione da utilizzare sono gli importi ai quali sono applicati i CCF per determinare l'EAD.
Per i portafogli aventi unicamente linee (facility) per gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, la media ponderata segnalata dei CCF si basa su tutte le linee.
Per i portafogli per i quali nessuna delle linee (facility) incluse rientra tra gli elementi di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013, il CCF è lasciato in bianco o è inserita la dicitura "NULL".
Per i portafogli che includono linee (facility) corrispondenti agli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e linee che non rientrano tra gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del medesimo regolamento, la media ponderata segnalata del CCF si basa solo sulle linee corrispondenti agli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare le linee corrispondenti ad elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 10, del medesimo regolamento non sono considerate nel calcolo.
Se l'ente applica stime interne dei CCF per gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali CCF sono utilizzati per calcolare la media ponderata dei CCF. Se l'ente non applica stime interne dei CCF per gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, si utilizzano i CCF regolamentari di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il CCF è espresso da un valore compreso tra 0 e 1.
0110
EAD
Modello C 08.01, colonna 0110, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore dell'esposizione.
0120
Valore delle garanzie
Modello C 08.01, colonne da 0150 a 0210, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore di mercato delle garanzie.
0130
LGD
Modello C 08.01, colonne 0230 e 0240, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
È segnalata la media ponderata per l'EAD dei valori della LGD delle esposizioni nel rispettivo portafoglio.
Le LGD sono quelle utilizzate per il calcolo degli RWA. Nello specifico, se l'ente ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD, le LGD si basano sulle stime interne dell'ente, altrimenti le LGD si basano sui valori regolamentari della LGD tenendo conto dell'attenuazione del rischio applicabile.
Sono incluse le esposizioni e le rispettive LGD per i soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e i soggetti finanziari non regolamentati.
È escluso l'effetto delle misure adottate a norma dell'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
La LGD è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
0131
LGD senza misure di vigilanza
La LGD senza misure di vigilanza è la LGD basata sui requisiti degli articoli 179 e 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, incluso il MoC aggiunto dall'ente ma escluse le misure imposte dalle autorità competenti (fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure simili che aumentano direttamente la LGD).
Per i portafogli corrispondenti ad una singola classe o un singolo pool, occorre indicare la LGD per tale classe che include il MoC ma non le misure di vigilanza.
Per i portafogli corrispondenti a un'aggregazione di debitori di diverse classi o pool, indicare la media ponderata per l'EAD delle LGD assegnate alle rispettive esposizioni che includono il MoC ma non le misure di vigilanza.
La LGD senza misure di vigilanza è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
Qualora l'ente non sia in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, si applica la parte I, punto 3.
0132
LGD senza MoC e misure di vigilanza
La LGD senza MoC e misure di vigilanza è la LGD che non include né il MoC aggiunto dall'ente a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, né l'effetto delle misure imposte dalle autorità competenti (fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure simili che aumentano direttamente la LGD).
Per i portafogli corrispondenti ad una singola classe o un singolo pool, occorre indicare la LGD per tale classe senza il MoC e le misure di vigilanza. Per i portafogli corrispondenti a un'aggregazione di debitori di diverse classi o pool, indicare la media ponderata per l'EAD delle LGD delle rispettive esposizioni senza il MoC e senza le misure di vigilanza.
La LGD senza MoC e misure di vigilanza è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
Qualora l'ente non sia in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, si applica la parte I, punto 3.
0133
LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione,
La LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione è la LGD che non include né il MoC aggiunto dall'ente a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, né l'effetto delle misure imposte dalle autorità competenti (fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure simili che aumentano direttamente la LGD), né la componente recessione richiesta all'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
Per i portafogli corrispondenti ad una singola classe o un singolo pool, occorre indicare la LGD per tale classe senza il MoC, le misure di vigilanza e la componente recessione. Per i portafogli corrispondenti a un'aggregazione di debitori di diverse classi o pool, indicare la media ponderata per l'EAD delle LGD delle rispettive esposizioni senza i MoC, le misure di vigilanza e la componente recessione.
La LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
Qualora l'ente non sia in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, si applica la parte I, punto 3.
0140
Durata
Modello C 08.01, colonna 0250, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare la durata ponderata per l'EAD. Il valore è espresso in numero di giorni.
Non occorre segnalare questa informazione per le esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo dell'RWA. In particolare, la scadenza non va segnalata per i portafogli che rappresentano esposizioni della classe di esposizioni "settore al dettaglio".
0150
Importo delle perdite attese
Modello C 08.01, colonna 0280, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare l'importo delle perdite attese.
0160
Accantonamenti per esposizioni in stato di default
Modello C 09.02, colonne 0050, 0055 e 0060, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare gli accantonamenti per le esposizioni in stato di default. Comprendono tutte le rettifiche di valore su crediti generali e specifiche sulle esposizioni in stato di default di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore su crediti (una tantum) che un ente applica in relazione alle modifiche nell'attuazione della definizione di default (DoD) sono segnalate come registrate nella banca dati dell'ente.
0170
RWA
Modello C 08.01, colonna 0260, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
È segnalato l'RWA dopo l'applicazione dei fattori di sostegno (fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture). L'RWA non include l'effetto delle potenziali misure di cui all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0180
RWA secondo il metodo standardizzato
Parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'RWA secondo il metodo standardizzato è l'importo RWA ipotetico ottenuto applicando alle esposizioni il metodo standardizzato per il rischio di credito, anziché il metodo IRB.
C 103 -
Dettagli sulle esposizioni negli High default portfolios (HDP)
Per i portafogli di cui all'allegato I con uno status in relazione alla garanzia diverso da "non applicabile", le seguenti informazioni possono essere omesse se il modello approvato non consente di calcolare la LGD separatamente per la parte garantita e per quella non garantita dell'esposizione: LGD (colonna 0130), LGD senza misure di vigilanza (colonna 0131), LGD senza MoC e misure di vigilanza (colonna 0132), LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione (colonna 0133), importo della perdita attesa (colonna 0150) e RWA (colonna 0170), tasso di perdita ultimo anno (colonna 0210) e tasso di perdita ultimi 5 anni (colonna 0220).
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
ID del portafoglio
Indicare l'ID del portafoglio della colonna 0010 del modello C 103 dell'allegato I che definisce il portafoglio. Tale ID è un identificativo di riga ed è unico per ogni riga del modello.
L'assegnazione delle esposizioni agli ID di portafoglio non è esclusiva: le esposizioni o parti di esposizioni sono segnalate nell'ambito di ciascun ID di portafoglio applicabile.
0040
Numero di debitori
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0040 del modello C 102 dell'allegato I.
0060
PD
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0060 del modello C 102 dell'allegato I.
0061
PD senza misure di vigilanza
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0061 del modello C 102 dell'allegato I.
0062
PD senza MoC e misure di vigilanza
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0062 del modello C 102 dell'allegato I.
0080
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0080 del modello C 102 dell'allegato I.
0090
Esposizione dopo gli effetti di sostituzione CRM prima dell'applicazione dei fattori di conversione
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0090 del modello C 102 dell'allegato I.
0100
CCF
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0100 del modello C 102 dell'allegato I.
0110
EAD
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0110 del modello C 102 dell'allegato I.
0120
Valore delle garanzie
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0120 del modello C 102 dell'allegato I.
0130
LGD
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0130 del modello C 102 dell'allegato I.
0131
LGD senza misure di vigilanza
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0131 del modello C 102 dell'allegato I.
0132
LGD senza MoC e misure di vigilanza
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0132 del modello C 102 dell'allegato I.
0133
LGD senza MoC, misure di vigilanza e componente recessione
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0133 del modello C 102 dell'allegato I.
0140
Durata
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0140 del modello C 102 dell'allegato I.
0150
Importo delle perdite attese
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0150 del modello C 102 dell'allegato I.
0160
Accantonamenti per esposizioni in stato di default
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0160 del modello C 102 dell'allegato I.
0170
RWA
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0170 del modello C 102 dell'allegato I.
0180
RWA secondo il metodo standardizzato
Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0180 del modello C 102 dell'allegato I.
0190
Tasso di default dell'ultimo anno
Indicare il tasso di default dell'anno più recente. A tal fine il tasso di default è rappresentato dal rapporto tra i valori seguenti:
a)
la somma delle esposizioni (esposizione originaria, colonna 0080, misurata alla data di riferimento meno un anno) che non erano in stato di default esattamente un anno prima della data di riferimento e entrate in stato di default tra la data di riferimento meno un anno e la data di riferimento;
b)
la somma delle esposizioni (esposizione originaria, colonna 0080, misurata alla data di riferimento meno un anno) che non erano in stato di default alla data di riferimento meno un anno.
Non vanno incluse le nuove esposizioni generate nel corso dell'anno precedente la data di riferimento. Le esposizioni entrate in stato di default che sono tornate in bonis nel corso dell'anno precedente la data di riferimento vanno incluse sia al numeratore che al denominatore. I default multipli riferiti allo stesso debitore vanno inclusi soltanto una volta.
Questa informazione va comunicata unicamente per gli ID di portafoglio relativi alle esposizioni non in stato di default; è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
I default e le date di default sono utilizzati come registrati nell'ambito dell'attuazione della DoD applicabile al momento dell'evento, vale a dire che un ente considera che si sia verificato un default in relazione alla DoD che era stata applicata dall'ente al momento della registrazione dell'evento. Le modifiche della DoD sono considerate solo prospetticamente a partire dalla loro data di attuazione, mentre non deve essere utilizzata l'applicazione retroattiva delle modifiche della DoD dopo l'evento di default in esame (simulazione retrospettiva).
0200
Tasso di default degli ultimi 5 anni
Indicare la media ponderata dei tassi di default osservati negli ultimi 5 anni precedenti la data di riferimento. Si applica la definizione di tasso di default di cui alla colonna 0190. I fattori di ponderazione da utilizzare sono le esposizioni non in stato di default utilizzate per il calcolo del tasso di default secondo le indicazioni per la colonna 0190.
Se non è in grado di calcolare il tasso di default degli ultimi 5 anni precedenti la data di riferimento a norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), o dell'articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente elabora una variabile proxy utilizzando la serie più lunga di dati storici fino a 5 anni precedenti la data di riferimento e fornisce alla propria autorità competente la documentazione che espone i calcoli in dettaglio.
Questa informazione va comunicata unicamente per gli ID di portafoglio relativi alle esposizioni "non in stato di default"; è espressa da un valore compreso tra 0 e 1.
I default e le date di default sono utilizzati come registrati nell'ambito dell'attuazione della DoD applicabile al momento dell'evento, vale a dire che un ente considera che si sia verificato un default in relazione alla DoD che era stata applicata dall'ente al momento della registrazione dell'evento. Le modifiche della DoD sono considerate solo prospetticamente a partire dalla loro data di attuazione, mentre non deve essere utilizzata l'applicazione retroattiva delle modifiche della DoD dopo l'evento di default in esame (simulazione retrospettiva).
0210
Tasso di perdita dell'ultimo anno
Il tasso di perdita osservato nell'anno più recente è segnalato unicamente per gli ID di portafoglio relativi alle esposizioni "non in stato di default" e "in stato di default".
Per i portafogli non in stato di default il tasso di perdita è dato dalla somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni applicate, nell'anno precedente la data di riferimento, alle esposizioni che non erano in stato di default esattamente un anno prima della data di riferimento ma che sono entrate in stato di default durante l'anno precedente la data di riferimento, divisa per la somma dell'EAD, misurata esattamente un anno prima della data di riferimento, delle esposizioni che non erano in stato di default esattamente un anno prima della data di riferimento ma che sono entrate in stato di default durante l'anno precedente la data di riferimento.
Il numeratore del tasso di perdita include tutte le rettifiche di valore su crediti e le cancellazioni relative alle esposizioni entrate in stato di default nell'anno precedente il riferimento, comprese le rettifiche di valore su crediti applicate prima della data di default.
Non vanno incluse le nuove esposizioni generate nel corso dell'anno precedente la data di riferimento. Le esposizioni entrate in stato di default che sono tornate in bonis durante l'anno precedente la data di riferimento vanno incluse nel denominatore del tasso di perdita; al numeratore del tasso di perdita vanno inserite le rettifiche di valore su crediti e le cancellazioni per tali esposizioni. I default multipli riferiti allo stesso debitore vanno inclusi una volta sola.
Per i portafogli in stato di default, il tasso di perdita considera le esposizioni che erano in stato di default esattamente un anno prima della data di riferimento. È pari alla somma dei seguenti elementi:
a)
rettifiche di valore su crediti di tali esposizioni un anno prima della data di riferimento, e
b)
rettifiche di valore su crediti e cancellazioni applicate nell'anno precedente la data di riferimento,
divisa per la somma dell'EAD, misurata esattamente un anno prima della data di riferimento delle esposizioni in esame.
I nuovi default avvenuti nell'anno precedente la data di riferimento non vanno inclusi. Le esposizioni tornate nuovamente in bonis durante l'anno precedente la data di riferimento vanno incluse nel denominatore del tasso di perdita; al numeratore del tasso di perdita vanno inserite le rettifiche di valore su crediti e le cancellazioni per tali esposizioni. I default multipli riferiti allo stesso debitore vanno inclusi soltanto una volta.
Il tasso di perdita è espresso da un valore compreso tra 0 e 1.
I default e le date di default sono utilizzati come registrati nell'ambito dell'attuazione della DoD applicabile al momento dell'evento, vale a dire che un ente considera che si sia verificato un default in relazione alla DoD che era stata applicata dall'ente al momento della registrazione dell'evento. Le modifiche della DoD sono considerate solo prospetticamente a partire dalla loro data di attuazione, mentre non deve essere utilizzata l'applicazione retroattiva delle modifiche della DoD dopo l'evento di default in esame (simulazione retrospettiva).
0220
Tasso di perdita degli ultimi 5 anni
La media ponderata per l'EAD dei tassi di perdita osservati negli ultimi cinque anni precedenti la data di riferimento è segnalata unicamente per gli ID di portafoglio relativi alle esposizioni "non in stato di default" e "in stato di default". Si utilizza la definizione di tasso di perdita di cui alla colonna 0210.
Il tasso di perdita degli ultimi cinque anni si basa sui tassi di perdita annuali degli ultimi cinque anni, laddove tali tassi di perdita annuali siano definiti in analogia con la definizione del tasso di perdita di cui alla colonna 0210; in particolare, i tassi di perdita annuali non includono ulteriori variazioni delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni intervenute dopo l'orizzonte di osservazione (anno civile) di ciascun tasso di perdita annuale.
Se non è tenuto ad utilizzare dati degli ultimi 5 anni precedenti la data di riferimento a norma dell'articolo 181, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente elabora una variabile proxy utilizzando la serie più lunga di dati storici fino a 5 anni precedenti la data di riferimento e fornisce alla propria autorità competente la documentazione che espone i calcoli in dettaglio.
Il tasso di perdita è espresso da un valore compreso tra 0 e 1.
I default e le date di default sono utilizzati come registrati nell'ambito dell'attuazione della DoD applicabile al momento dell'evento, vale a dire che un ente considera che si sia verificato un default in relazione alla DoD che era stata applicata dall'ente al momento della registrazione dell'evento. Le modifiche della DoD sono considerate solo prospetticamente a partire dalla loro data di attuazione, mentre non deve essere utilizzata l'applicazione retroattiva delle modifiche della DoD dopo l'evento di default in esame (simulazione retrospettiva).
0250
RWA-
Gli enti calcolano e segnalano l'RWA- per i portafogli di cui all'allegato I, modello 103, con i seguenti ID di portafoglio:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_ ***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_ ***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA- è l'RWA ipotetico, dopo aver applicato i fattori di sostegno, ottenuto applicando i valori PD- invece dei valori PD dell'ente, per ogni esposizione. Gli altri parametri necessari per il calcolo non sono soggetti a modifiche.
PD- si basa su un calcolo eseguito separatamente per ogni classe di debitore, ricorrendo alle classi di debitori indicate nella colonna 0005 del modello C 08.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (per le istruzioni cfr. allegato II, modello C 08.01, colonna 0010, e modello C 08.02, di tale regolamento).
Per ogni classe di debitore,
è il valore positivo minimo che soddisfa l'equazione
e
dove
.
Qui,
=
funzione inversa della distribuzione normale standard (cumulativa);
q
=
il livello di confidenza del 90 %;
DR
1
y
=
il tasso di default ponderato per i casi dell'anno precedente la data di riferimento, vale a dire il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento e che sono entrati in stato di default durante l'anno più recente, diviso per il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento;
n
=
il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento.
Per ogni debitore, PD- è pari a
, dove
è calcolato secondo la formula di cui al quarto comma per la classe di debitore assegnata al debitore.
0260
RWA+
Gli enti calcolano e segnalano l'RWA+ per i portafogli di cui all'allegato I, modello 103, con il seguente ID di portafoglio:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA+ è l'RWA ipotetico, dopo aver applicato i fattori di sostegno, ottenuto applicando i valori PD+ invece dei valori PD dell'ente, per ogni esposizione. Gli altri parametri necessari per il calcolo non sono soggetti a modifiche.
PD+ si basa su un calcolo eseguito separatamente per ogni classe di debitore, ricorrendo alle classi di debitori indicate nella colonna 0005 del modello C 08.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (per le istruzioni cfr. allegato II, modello C 08.01, colonna 0010, e modello C 08.02, di tale regolamento).
Per ogni classe di debitore,
è il valore positivo massimo che soddisfa l'equazione
In questa equazione,
=
funzione inversa della distribuzione normale standard (cumulativa);
q
=
il livello di confidenza del 90 %;
DR
1
y
=
il tasso di default ponderato per i casi dell'anno precedente la data di riferimento, vale a dire il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento e che sono entrati in stato di default durante l'anno più recente, diviso per il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento;
n
=
il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento.
Per ogni debitore, PD+ è pari a
, dove
è calcolato secondo la formula di cui al quarto comma per la classe di debitore assegnata al debitore.
0270
RWA--
Gli enti calcolano e segnalano l'RWA-- per i portafogli di cui all'allegato I, modello 103, con il seguente identificativo di portafoglio (ID):
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA-- è l'RWA ipotetico, dopo aver applicato i fattori di sostegno, ottenuto applicando i valori PD-- invece dei valori PD dell'ente, per ogni esposizione. Gli altri parametri necessari per il calcolo non sono soggetti a modifiche.
PD-- si basa su un calcolo eseguito separatamente per ogni classe di debitore, ricorrendo alle classi di debitori indicate nella colonna 0005 del modello C 08.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (per le istruzioni cfr. allegato II, modello C 08.01, colonna 0010, e modello C 08.02, di tale regolamento).
Per ogni classe di debitore,
è il valore positivo minimo che soddisfa l'equazione
e
dove
Qui,
=
funzione inversa della distribuzione normale standard (cumulativa);
q
=
il livello di confidenza del 90 %;
DR
5
y
=
il tasso di default degli ultimi 5 anni per la classe di debitore, calcolato come media semplice di 5 tassi di default su 1 anno ponderati per i casi;
n
=
il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento.
Per ogni debitore, PD-- è pari a
, dove
è calcolato secondo la formula di cui al quarto comma per la classe di debitore assegnata al debitore.
0280
RWA++
Gli enti calcolano e segnalano l'RWA++ per i portafogli di cui all'allegato I, modello 103, con il seguente ID di portafoglio:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA++ è l'RWA ipotetico, dopo aver applicato i fattori di sostegno, ottenuto applicando i valori PD++ invece dei valori PD dell'ente, per ogni esposizione. Gli altri parametri necessari per il calcolo non sono soggetti a modifiche.
PD++ si basa su un calcolo eseguito separatamente per ogni classe di debitore, ricorrendo alle classi di debitori indicate nella colonna 0005 del modello C 08.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (per le istruzioni cfr. allegato II, modello C 08.01, colonna 0010, e modello C 08.02, di tale regolamento).
Per ogni classe di debitore,
è il valore positivo massimo che soddisfa l'equazione
dove
=
funzione inversa della distribuzione normale standard (cumulativa);
q
=
il livello di confidenza del 90 %;
DR
5
y
=
il tasso di default degli ultimi 5 anni per la classe di debitore, calcolato come media semplice di 5 tassi di default su 1 anno ponderati per i casi;
n
=
il numero di debitori che non erano in stato di default e a cui era stata assegnata la classe di debitore in questione esattamente un anno prima della data di riferimento.
Per ogni debitore, PD++ è pari a
, dove
è calcolato secondo la formula di cui al quarto comma per la classe di debitore assegnata al debitore.
C 105.01 –
Definizione dei modelli interni
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
ID del modello interno
L'ente segnala l'ID del modello interno assegnato dall'autorità competente. In caso di indisponibilità, l'ente segnala l'ID del modello interno assegnato dall'ente stesso. L'ID del modello interno fa riferimento in modo univoco a un modello interno approvato dall'autorità competente e utilizzato per il calcolo dell'RWA. È un identificativo di riga ed è unico per ogni riga del modello.
0020
Nome del modello
Indicare il nome assegnato al modello interno dall'ente segnalante.
0030
Parametro di rischio del metodo IRB
Il parametro di rischio del metodo IRB è uno dei seguenti:
a)
PD;
b)
LGD;
c)
CCF.
Per un modello interno per esposizioni verso imprese – finanziamenti specializzati a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 ("Criteri di assegnazione dei finanziamenti specializzati"), il campo è lasciato vuoto o è inserito "NULL".
0040
EAD
Modello C 08.01, colonna 0110, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore aggregato delle esposizioni rientranti nell'ambito di applicazione del modello di rating.
0050
Tasso medio di default ponderato per l'EAD per la calibrazione
Indicare la media ponderata per l'EAD dei tassi di default annuali se utilizzati nella calibrazione dei modelli PD. Informazione da comunicare solo per i modelli PD. Sono utilizzati i dati usati per la calibrazione dei parametri del modello. Se non esistono dati interni e se la calibrazione si basa su dati esterni, sono comunicati i dati esterni.
0060
Tasso medio di default ponderato per i casi per la calibrazione
Indicare la media semplice dei tassi annuali di default ponderati per i casi utilizzati nella calibrazione dei modelli PD. Informazione da comunicare solo per i modelli PD.
Sono utilizzati i dati usati per la calibrazione dei parametri del modello. Se non esistono dati interni e se la calibrazione si basa su dati esterni, sono comunicati i dati esterni.
0070
PD di lungo periodo
Indicare la tendenza centrale utilizzata dall'ente nella calibrazione dei modelli che incorpora tutti gli aggiustamenti prudenti della media semplice ponderata per i casi dei tassi annuali di default utilizzati nella calibrazione dei modelli PD. Informazione da comunicare solo per i modelli PD.
0080
Tasso di rientro in bonis (cure rate) delle attività in stato di default
Il tasso di rientro in bonis (cure rate) è la percentuale dei default che tornano in bonis entro un periodo di 12 mesi.
L'ente che per un dato modello non calcola il tasso di rientro in bonis ne calcola una variabile proxy, tenendo presente la definizione fornita. L'ente segnala l'utilizzo della variabile proxy all'autorità competente. Informazione da comunicare solo per i modelli LGD.
0090
Tasso di recupero delle attività pignorate non tornate in bonis
Indicare il tasso medio di recupero, ponderato per i casi, per i default non tornati in bonis inclusi nella serie temporale utilizzata dall'ente per la calibrazione dei modelli LGD sulle attività non in stato di default.
Sono utilizzati i dati usati per la calibrazione dei parametri del modello. Se non esistono dati interni e se la calibrazione si basa su dati esterni, sono comunicati i dati esterni. Se non dispone del tasso specifico di recupero per default non tornati in bonis, a causa di una procedura di recupero non completata, l'ente calcola una variabile proxy tenendo conto dei recuperi osservati e delle stime dei recuperi per le rinegoziazioni non completate. L'ente segnala l'utilizzo della variabile proxy all'autorità competente. Informazione da comunicare solo per i modelli LGD.
0100
Durata del periodo di recupero delle attività pignorate non tornate in bonis
Indicare la durata media ponderata per i casi del periodo di recupero (dall'inizio dello stato di default alla data di completamento delle procedure di recupero) per i default non tornati in bonis inclusi nella serie temporale utilizzata dall'ente per la calibrazione dei modelli LGD sulle attività non in stato di default. La lunghezza media ponderata per i casi è espressa in numero di giorni.
Sono utilizzati i dati usati per la calibrazione dei parametri del modello. Se non esistono dati interni e se la calibrazione si basa su dati esterni, sono comunicati i dati esterni.
Se non dispone della durata specifica del periodo di recupero per default non tornati in bonis, a causa di una procedura di recupero non completata, l'ente calcola una variabile proxy tenendo presente la definizione fornita. L'ente segnala l'utilizzo della variabile proxy all'autorità competente. Informazione da comunicare solo per i modelli LGD.
0110
Decisione congiunta
Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala l'eventuale esistenza di una decisione congiunta sui requisiti prudenziali dell'autorità competente su base consolidata e dell'autorità competente del paese ospitante in merito all'autorizzazione a utilizzare il metodo IRB per il calcolo dei requisiti prudenziali per le esposizioni detenute da filiazioni dell'ente nei portafogli di riferimento segnalati.
0120
Autorità di vigilanza su base consolidata
Articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013
Si comunica il codice ISO del paese di origine dell'autorità competente incaricata di esercitare la vigilanza su base consolidata dell'ente che utilizza il metodo IRB.
0130
RWA
Modello C 08.01, colonna 0260, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Segnalare l'RWA aggregato dopo l'applicazione dei fattori di sostegno (fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture) delle esposizioni rientranti nell'ambito di applicazione del modello di rating.
0140
Maggiorazioni RWA
Le maggiorazioni RWA sono una sottoposizione ("di cui") dell'RWA (modello C 105.01, colonna 0130) e comprendono:
a)
l'RWA aggiunto all'RWA derivante dall'applicazione dei parametri di rischio del modello a causa di ulteriori misure interne di prudenza applicate direttamente all'RWA, se del caso;
b)
l'RWA aggiunto all'RWA derivante dall'applicazione dei parametri di rischio del modello a causa di misure di vigilanza applicate direttamente all'RWA, se del caso.
Gli importi di cui alle lettere a) e b) non comprendono misure che sono già riflesse in PD (colonna 0060 dei modelli C 102 e C 103), CCF (colonna 0100 dei modelli C 102 e C 103) o LGD (colonna 0130 dei modelli C 102 e C 103), bensì si limitano alle misure direttamente applicate all'RWA e, se del caso, in aggiunta ai margini di cautela e alle misure di vigilanza (fattori moltiplicativi, maggiorazioni, soglie minime o misure simili) che aumentano i parametri di rischio.
Le maggiorazioni RWA non includono l'effetto delle potenziali misure di cui all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Qualora l'ente non sia in grado di isolare i pertinenti adeguamenti prudenziali, si applica la parte I, punto 3.
C 105.02 –
Corrispondenza tra modelli interni e portafogli
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
ID del portafoglio
Modello C 102, colonna 0010, e modello C 103, colonna 0010
Indicare l'ID del portafoglio che identifica in modo univoco il portafoglio conformemente ai modelli C 102 e C 103 dell'allegato I.
Le colonne 0010 e 0020 sono un identificatore di riga composito e la loro combinazione deve essere unica per ogni riga del modello.
0020
ID del modello interno
Modello C 105.01, colonna 0010
Indicare l'ID assegnato al modello interno dall'ente segnalante.
Le colonne 0010 e 0020 sono un identificatore di riga composito e la loro combinazione deve essere unica per ogni riga del modello C 105.02.
0030
EAD
Modello C 08.01, colonna 0110, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare il valore aggregato dell'esposizione per le esposizioni incluse nel portafoglio definito nella colonna 0010 e nell'intervallo di applicazione del modello di rating definito nella colonna 0020. Se tutte le esposizioni di un dato portafoglio sono trattate con lo stesso specifico modello, il valore delle esposizioni è identico all'importo indicato per lo stesso portafoglio nella colonna 0110 del modello C 102 o C 103 a seconda del caso.
0040
RWA
Modello C 08.01, colonna 0260, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
Indicare l'RWA aggregato dopo l'applicazione dei fattori di sostegno per le esposizioni incluse nel portafoglio definito nella colonna 0010 e nell'intervallo di applicazione del modello di rating definito nella colonna 0020. Se tutte le esposizioni di un dato portafoglio sono trattate con lo stesso specifico modello, l'RWA è identico all'importo indicato per lo stesso portafoglio nella colonna 0170 del modello C 102 o C 103 a seconda del caso.
C 105.03 –
Corrispondenza tra modelli interni e paesi
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0005
ID della riga
Tale codice è un identificativo di riga ed è unico per ogni riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
0010
ID del modello interno
Modello C 105.01, colonna 0010
Indicare l'ID assegnato al modello interno dall'ente segnalante. Se un ID di modello interno è associato a diversi paesi, compilare righe diverse per ogni combinazione di "ID del modello interno" e "ubicazione dell'ente". Le colonne 0010 e 0020 sono un identificatore di riga composito e la loro combinazione deve essere unica per ogni riga della tabella.
0020
Ubicazione dell'ente
Articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare il codice ISO della sede legale di ciascuna filiazione per la quale sono rilevate le esposizioni IRB segnalate per ogni portafoglio di riferimento, a prescindere dall'autorizzazione ad applicare il metodo IRB concessa dall'autorità di vigilanza del paese ospitante.
»
(
1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (
GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
).
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
STRUMENTI E PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO PER IL RISCHIO DI MERCATO
Sezione 1 -
Istruzioni
Sezione 2 -
Strumenti
Sezione 3 -
Portafogli individuali — Strumento singolo
Sezione 4 -
Portafogli individuali — Multistrumento
Sezione 5 -
Portafogli aggregati
Sezione 6 -
Specifiche aggiuntive per gli strumenti
Sezione 7 -
Portafogli di convalida dell'SBM
Sezione 1 -
Istruzioni
(a)
Ai fini del presente allegato si intende per:
(i)
"data di inserimento in portafoglio": la data e l'ora in cui gli enti registrano le operazioni ai fini dell'esercizio di analisi comparativa;
(ii)
"valutazione iniziale di mercato" o "IMV": il valore a prezzi di mercato degli strumenti di cui alla sezione 2 del presente allegato, alla data e all'ora di riferimento dell'IMV;
(iii)
"data di riferimento dell'IMV": la data e l'ora in riferimento alle quali gli enti determinano l'IMV delle operazioni nel portafoglio di riferimento;
(iv)
"data di invio dell'IMV": la data entro la quale gli enti trasmettono i risultati dell'IMV delle operazioni nel portafoglio di riferimento;
(v)
"VaR": il valore a rischio;
(vi)
"sVaR": il valore a rischio in condizioni di stress;
(vii)
"IRC": la copertura patrimoniale per il rischio incrementale;
(viii)
"CTP": il portafoglio di negoziazione di correlazione;
(ix)
"APR": tutti i rischi di prezzo calcolati conformemente all'articolo 377, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(x)
"misure di rischio" o "RM": il valore del VaR, dello sVaR e, se richiesto, dell'IRC e dell'APR per i portafogli, come stabilito nelle sezioni 3, 4 e 5 del presente allegato, tra la data di riferimento iniziale delle RM e la data di riferimento finale delle RM;
(xi)
"data di riferimento iniziale delle RM": la data alla quale gli enti iniziano a calcolare i valori delle RM;
(xii)
"data di riferimento finale delle RM": la data alla quale gli enti finiscono di calcolare i valori delle RM;
(xiii)
"data di invio delle RM": la data entro la quale gli enti trasmettono i risultati delle RM delle operazioni nel portafoglio di riferimento;
(xiv)
"valore attuale" o "PV": il valore a prezzi di mercato dei portafogli, di cui alla sezione 3 del presente allegato, alla data di riferimento finale delle RM;
(xv)
"ATM": "at the money" (a valore intrinseco nullo) in termini di posizione relativa del prezzo corrente o futuro dell'attività sottostante di un derivato rispetto al prezzo di esercizio di tale derivato;
(xvi)
"OTM": "out of the money" (a valore intrinseco negativo) in termini di posizione relativa del prezzo corrente o futuro dell'attività sottostante di un derivato rispetto al prezzo di esercizio di tale derivato;
(xvii)
"ITM": "in the money" (a valore intrinseco positivo) in termini di posizione relativa del prezzo corrente o futuro dell'attività sottostante di un derivato rispetto al prezzo di esercizio di tale derivato;
(xviii)
"lungo": "acquistato" e "corto": "venduto";
(xix)
"CDS": credit default swap;
(xx)
per i CDS, "lungo": "protezione acquistata" e "corto": "protezione venduta";
(xxi)
"Mln": milioni;
(xxii)
"OTC": over-the-counter;
(xxiii)
"ASA": metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(xxiv)
"SBM": metodo basato sulle sensibilità di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(xxv)
"DRC": requisito per il rischio di default di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(xxvi)
"RRAO": maggiorazione per i rischi residui di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
(b)
Per l'esercizio di analisi comparativa si applicano le seguenti date:
(i)
la data di inserimento in portafoglio è il 30 gennaio 2025;
(ii)
la data di riferimento dell'IMV (e dell'SBM iniziale) è il 6 febbraio 2025 (ore 17:30 CET);
(iii)
la data di invio dell'IMV (e dell'SBM iniziale e della convalida dell'SBM) è il 28 febbraio 2025;
(iv)
la data di riferimento iniziale delle RM è il 2 giugno 2025;
(v)
la data di riferimento finale delle RM (e dell'ASA finale) è il 13 giugno 2025;
(vi)
la data di invio delle RM (e dell'ASA finale) è il 18 luglio 2025.
(c)
Salvo diversamente specificato nella sezione 2 del presente allegato, tutte le posizioni sono registrate alla data di inserimento in portafoglio di cui alla lettera b), punto i), della presente sezione. Una volta registrate le posizioni, ciascun portafoglio matura per la durata dell'esercizio di analisi comparativa ed è calcolato partendo dall'ipotesi che l'ente non intraprenderà in alcun modo azioni di gestione del portafoglio per l'intera durata dell'esercizio. Salvo diversa indicazione esplicita nelle specifiche di un particolare strumento, i prezzi di esercizio delle posizioni in opzioni sono determinati in relazione ai prezzi del sottostante osservati alla chiusura del mercato alla data di inserimento in portafoglio.
(d)
Ai fini della valutazione iniziale di mercato, la valutazione di ciascuno strumento deve essere trasmessa all'autorità competente per l'ente entro la data di invio dell'IMV. Entro tale data gli enti trasmettono una nota esplicativa che accompagna i risultati, conformemente alla lettera e). L'IMV è fornita, ove possibile, conformemente alla valutazione di front office dell'ente. Nel caso in cui le IMV non siano fornite dal front office dell'ente, quest'ultimo specifica nella nota esplicativa chi è il fornitore della fonte di dati dell'IMV.
(e)
La nota esplicativa che gli enti sono tenuti a trasmettere insieme all'IMV comprende tutti i seguenti elementi per ciascuno strumento:
(i)
i fattori di rischio utilizzati per calcolare l'IMV dello strumento;
(ii)
il modello di determinazione dei prezzi utilizzato per calcolare l'IMV dello strumento e una descrizione di tale modello;
(iii)
i fattori di rischio inclusi nel modello VaR per lo strumento;
(iv)
i fattori di rischio inclusi nel modello VaR che sono anche input di valutazione per l'IMV dello strumento;
(v)
le specifiche del modello VaR in relazione allo strumento;
(vi)
i dati di riferimento disponibili per lo strumento nel formato proprio dell'ente;
(vii)
gli aspetti di cui alle lettere h), i), k), m), n), o), v), w), y), gg) e kk) della presente sezione.
(f)
Ai fini della lettera e), punto v), sono indicati tutti i seguenti elementi:
(i)
una descrizione concisa del modello VaR;
(ii)
i metodi di rivalutazione applicati;
(iii)
il modulo funzionale applicato per modellizzare i rendimenti (assoluti, relativi, altri metodi);
(iv)
informazioni qualitative sulle serie temporali utilizzate per calibrare il modello VaR in relazione allo strumento (ad esempio fonte, metodologia per la normalizzazione, categorie applicate, altre informazioni ritenute pertinenti dagli enti per spiegare i risultati forniti).
(g)
La nota esplicativa di cui alla lettera d) è aggiornata con ogni nuova trasmissione di qualsiasi valore, riflettendo le variazioni tra trasmissioni. La nota esplicativa contiene una sezione in cui sono elencate tutte le date di trasmissione e i motivi delle nuove trasmissioni.
(h)
I rischi delle posizioni sono calcolati senza tenere conto dei costi di finanziamento (funding). Se del caso, gli enti utilizzano il tasso overnight della valuta dello strumento come tasso di sconto. Si ritiene che esista un contratto di garanzia per gli strumenti derivati di cui alla sezione 2 del presente allegato. Qualora ciò non sia possibile, i motivi sono forniti nella nota esplicativa di cui alla lettera d).
(i)
Il rischio di controparte e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) non sono presi in considerazione nella valutazione dei rischi dei portafogli. Qualora ciò non sia possibile, i motivi sono forniti nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. Gli enti indicano i casi in cui altre tipologie di aggiustamento della valutazione sono incluse nell'IMV e spiegano per ciascuno strumento finanziario la metodologia e l'impatto nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione.
(j)
Per le operazioni che comprendono posizioni lunghe in CDS, gli enti ipotizzano che una commissione iniziale sia pagata immediatamente per aprire la posizione, secondo gli standard e le convenzioni di mercato. Le date di scadenza di tutti i CDS corrispondono alle date di scadenza trimestrali convenzionali.
(k)
Le specifiche aggiuntive necessarie per effettuare il calcolo dei prezzi obbligatorio per le posizioni in CDS sono coerenti con gli standard e le convenzioni di mercato utilizzati abitualmente e sono illustrate nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione.
(l)
La data di scadenza deve garantire che l'operazione si approssimi il più possibile alla durata residua specificata conformemente agli standard e alle convenzioni di mercato.
(m)
Per quanto riguarda i dettagli degli strumenti non menzionati nella sezione 2 del presente allegato, gli enti forniscono nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione le ipotesi utilizzate, compresa la convenzione sul conteggio dei giorni e la scelta di uno strumento negoziabile e liquido, ove consentito, unitamente ai risultati.
(n)
Gli enti che ritengono che ipotesi aggiuntive rispetto a quelle specificate nella presente sezione siano rilevanti per l'interpretazione dei risultati dell'esercizio, tra cui l'orario di chiusura delle attività, i coupon rolls, la corrispondenza con indici e altri, presentano una descrizione di tali ipotesi nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione.
(o)
La nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione comprende spiegazioni sui rischi che sfuggono al modello per gli strumenti di cui alla sezione 2 del presente allegato.
(p)
Tutte le opzioni sono trattate come se fossero negoziate fuori borsa (OTC), salvo diversa indicazione esplicita.
(q)
Devono essere seguite le convenzioni standard di determinazione dell'orario per le opzioni OTC. La vita residua di un'opzione a "n mesi" è di n mesi. Se le opzioni scadono in un giorno non lavorativo, gli enti riparametrano la data di scadenza su un giorno lavorativo, secondo gli standard e le convenzioni di mercato.
(r)
Tutte le opzioni OTC vanno trattate come se fossero:
i)
americane, per strumenti di capitale "single-name" e merci;
ii)
europee, per indici di azioni, valute estere e swaptions.
(s)
Tutte le opzioni OTC sono considerate "scoperte" in modo che il premio sia escluso dalla valutazione iniziale di mercato.
(t)
Per quanto riguarda i CTP, gli enti ai quali è consentito utilizzare il modello APR per i CTP forniscono i dettagli relativi alle loro ipotesi più pertinenti e agli standard e alle convenzioni di mercato relativi agli strumenti CTP di cui alla sezione 2 del presente allegato, compresi i rapporti di copertura calcolati per rendere gli strumenti CTP CS01 neutri alla data di inserimento in portafoglio.
(u)
L'IMV per ciascuno strumento è fornita nella valuta dello strumento dell'ABE specificata nella sezione 2 del presente allegato per lo strumento stesso.
(v)
Per i portafogli composti da uno o più strumenti denominati in valute di strumenti dell'ABE diverse dalla valuta di portafoglio dell'ABE, il risultato è convertito nella valuta di portafoglio dell'ABE segnalata utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE alla data pertinente. Il risultato convertito è spiegato nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione.
(w)
Nell'inserire in portafoglio le posizioni, gli enti seguono le opportune convenzioni di mercato salvo diversa istruzione nelle descrizioni degli strumenti (sezione 2 del presente allegato).
(x)
Se lo strumento o il sottostante del derivato è soggetto ad un evento societario che incide sull'esercizio di analisi comparativa (ad esempio un richiamo dell'emittente, un default o un altro evento simile), gli enti escludono lo strumento dall'esercizio unitamente a eventuali CDS o opzioni correlati.
(y)
Per quanto riguarda una serie di indici, "on-the-run" si riferisce alla serie più liquida e commerciabile di tale indice disponibile sul mercato. Gli enti spiegano la loro scelta della serie "on-the-run" insieme ai relativi risultati nella nota esplicativa di accompagnamento di cui alla lettera d) della presente sezione.
(z)
Se non diversamente specificato, gli enti applicano il regolamento UE sugli indici di riferimento per il tasso di interesse al fine di inserire nel portafoglio gli strumenti di cui alla sezione 2 del presente allegato. Gli enti specificano il tasso applicato, ad eccezione di quelli di cui alla sezione 2 del presente allegato, nella nota esplicativa di cui alla lettera d) delle presenti istruzioni.
(aa)
Le misure di rischio per i portafogli di cui alle sezioni 3, 4 e 5, unitamente al valore attuale, sono calcolate dalla "data di riferimento iniziale delle RM" alla "data di riferimento finale delle RM". Le misure del rischio dell'ASA nell'ambito del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) (SBM, DRC e RRAO) sono computate per la "data di riferimento finale delle RM". Gli enti trasmettono i risultati di tali calcoli alla loro autorità competente entro la data di invio delle RM. L'IMV e l'SBM sono indicati per ciascuno strumento. Le misure di rischio, l'SBM, il DRC, la RRAO e il valore attuale, se del caso, sono indicati per ciascun portafoglio, sia individuale che aggregato. L'SBM, il DRC e la RRAO, se del caso, sono segnalati almeno per gli stessi portafogli per i quali sono segnalate le misure di rischio.
(bb)
Per i portafogli di cui alla sezione 7, gli enti segnalano i risultati dell'SBM e li trasmettono in linea con le date di riferimento della trasmissione IMV.
(cc)
Solo gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione a modellizzare il rischio specifico degli strumenti di debito indicano i portafogli di spread creditizi. Per i portafogli di tassi di interesse che includono rischi associati a determinati strumenti, i portafogli individuali e aggregati sono modellizzati dagli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione a modellizzare il rischio generico di tasso di interesse e dagli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione a modellizzare il rischio generico e il rischio specifico di tasso di interesse.
(dd)
I risultati per i portafogli sia individuali che aggregati sono presentati solo contestualmente ai risultati degli strumenti che ne fanno parte.
(ee)
Nella sezione 2 del presente allegato (Strumenti) per "anno T" si intende 2025 e per "anno T + X" si intende 2025 + X, con X come specificato nella sezione 2.
(ff)
Nella sezione 2 del presente allegato (Strumenti), gli enti determinano il giorno di scadenza/la scadenza conformemente alle seguenti istruzioni:
(i)
se la data è specificata, deve essere utilizzata tale data specifica;
(ii)
se la data non è specificata, deve essere utilizzata la convenzione di mercato, ove disponibile; se, ad esempio, esiste una convenzione di mercato secondo cui il giorno di scadenza/la scadenza è il terzo venerdì del mese, per "giugno anno T" si intende il terzo venerdì del mese dell'anno T;
(iii)
alla fine del mese, se è indicato "fine di", si intende l'ultimo giorno di calendario del mese;
(iv)
per un periodo di tempo fisso successivo alla "data di inserimento in portafoglio", se il periodo è definito in giorni, è l'ultimo giorno del periodo. Se il periodo è definito in settimane, mesi o anni, è lo stesso giorno della settimana, del mese o dell'anno successivo rispetto alla data di inserimento in portafoglio o, se l'ultimo mese o anno del periodo è più breve, l'ultimo giorno di tale mese o anno; se la "data di inserimento in portafoglio + periodo x" è un giorno festivo, selezionare il giorno lavorativo successivo;
(v)
salvo altrimenti specificato, si utilizzano le seguenti ipotesi: convenzione di conteggio dei giorni: giorni effettivi/360, calendario dei giorni festivi: Target2.
(gg)
Nella sezione 2 del presente allegato (Strumenti), per tutti i CDS, salvo esplicita indicazione contraria, si applicano i seguenti requisiti:
(i)
frequenza della cedola: trimestrale;
(ii)
cedola (punti base): 100;
(iii)
conteggio dei giorni: giorni effettivi/360;
(iv)
anno secondo le definizioni ISDA: 2014;
(v)
clausola di ristrutturazione: Modified-Modified Restructuring (MMR);
(vi)
scadenza: dicembre anno T+4;
(vii)
tipo di debito: senior;
(viii)
durata (tenor): 5 anni;
(ix)
la data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio;
(x)
la curva di attualizzazione e il tasso di recupero utilizzati sono indicati nella nota esplicativa di cui alla lettera d) del presente allegato.
(hh)
L'IMV degli strumenti obbligazionari comprende gli interessi maturati.
(ii)
Gli enti forniscono le informazioni relative al momento della valutazione del PV, menzionandone l'ora nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. Ove possibile, la valutazione del PV è calcolata alla chiusura delle attività lavorative.
(jj)
Le misure di rischio dei portafogli sono calcolate nella stessa valuta del portafoglio, ad esclusione di qualsiasi rischio di cambio, anche in relazione alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Il rischio di cambio è considerato solo se intrinsecamente incluso negli strumenti. Se i risultati relativi alla valuta di segnalazione e di portafoglio sono segnalati nell'ambito dell'esercizio, per i dati ASA i risultati calcolati nella valuta di segnalazione dell'ente sono convertiti nella valuta del portafoglio dell'ABE mediante conversione a pronti utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE associato alla data del calcolo. La conversione nella valuta di portafoglio dell'ABE non implica una variazione dei fattori di rischio del rischio di cambio.
(kk)
Nei casi in cui si applica l'articolo 325 octodecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ("metodo della valuta di base"), nell'effettuare i calcoli dell'SBM e segnalare le sensibilità dell'SBM, gli enti tengono conto dei fattori di rischio del rischio di cambio derivanti dall'applicazione del metodo della valuta di base. I valori segnalati non sono espressi nella valuta di base scelta, bensì nella valuta di segnalazione dell'ente applicando la conversione a pronti utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE associato alla data pertinente.
Sezione 2 -
Strumenti
Gli enti forniscono l'IMV, conformemente alle istruzioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, per gli strumenti finanziari che seguono, per i quali gli enti forniscono misure di rischio e il valore attuale dei portafogli specificati nelle sezioni 3 e 4.
AZIONI
101.
Posizione lunga su future indice EURO STOXX 50 (Ticker: FESX)
Importo nozionale: equivalente al valore dell'indice per 1 000 EUR
Borsa: Eurex
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
102.
Posizione lunga su 10 000 azioni BAYER (Ticker: BAYN GR)
Borsa: Xetra
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
103.
Posizione corta su Futures BAYER (Ticker: BAYN GR).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Borsa: Eurex
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
104.
Posizione corta su Futures STELLANTIS (Ticker: STLA FP).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Borsa: Euronext
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
105.
Posizione corta su Futures ALLIANZ (Ticker: ALV GR).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Borsa: Eurex
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
106.
Posizione corta su Futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Borsa: Eurex
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: GBP
107.
Posizione corta su Futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Borsa: Eurex
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
108.
Posizione corta su Futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Borsa: Euronext
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
109.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
110.
Posizione corta su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: dicembre anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
111.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
112.
Posizione lunga su opzioni put. Sottostante PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
113.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: dicembre anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
114.
Posizione corta su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
115.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: dicembre anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: GBP
116.
Posizione lunga su opzioni put. Sottostante AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni).
Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell'attività sottostante
Data di scadenza: dicembre anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: GBP
117.
Posizione corta su Futures NIKKEI 225 (Ticker NKY).
Importo nozionale: equivalente al valore dell'indice per 20 000 JPY
Borsa: CME
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: JPY
118.
Prodotto azionario con meccanismo di rimborso automatico (auto-callable).
Posizione lunga
Inserimento alla "data di inserimento in portafoglio"
Importo nozionale ("capitale"): 1 000 000 EUR
Sottostante: indice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Scadenza: 5 anni
Pagamento (pay-out) annuale e osservazione annuale ("Data di inserimento in portafoglio + 1 anno", "Data di inserimento in portafoglio + 2 anni", "Data di inserimento in portafoglio + 3 anni", "Data di inserimento in portafoglio + 4 anni", "Data di inserimento in portafoglio + 5 anni"). Il pagamento (pay-out) è effettuato 10 giorni dopo la data di riferimento.
Cedola: 6 %
Livello di attivazione del rimborso automatico ("valore iniziale"): fine giornata data di inserimento in portafoglio + 1 mese
Barriera pagamento cedola: 60 % del livello di attivazione del rimborso automatico
Barriera di protezione: 55 % del livello di attivazione del rimborso automatico
—
capitale non garantito se l'indice è inferiore alla barriera di protezione (il capitale rimborsato il quinto anno sarà calcolato su base proporzionale se il livello è inferiore alla barriera di protezione: ad esempio, se l'indice SX5E = 40 % del suo livello iniziale, il capitale restituito è pari al 40 %);
—
se SX5E ≥ 60 % (barriera pagamento cedola) del valore iniziale alla fine di un dato anno, è pagata una cedola del 6 %;
—
se SX5E ≥ 100 % del valore iniziale alla fine di un dato anno, il prodotto è rimborsato ed è effettuato un pagamento costituito dalla cedola più il capitale (100 %);
—
se SX5E < 60 % (barriera pagamento cedola) del valore iniziale alla fine di un dato anno, non viene pagata alcuna cedola;
—
se SX5E < 55 % (barriera di protezione) del valore iniziale alla fine del quinto anno, il capitale è versato solo su base proporzionale. Altrimenti, se SX5E >= 55 % (barriera di protezione) del valore iniziale alla fine del quinto anno, il capitale è versato per intero.
119.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante EURO STOXX 50 index (Ticker: SX5E), ATM.
Importo nozionale: equivalente al valore dell'indice per 1 000 EUR
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
120.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante EURO STOXX 600 index (Ticker: SXXP), ATM.
Importo nozionale: equivalente al valore dell'indice per 10 000 EUR
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
121.
Posizione lunga su opzioni call. Sottostante VIX (CBOE), ATM.
Importo nozionale: equivalente al valore dell'indice per 100 000 USD
Data di scadenza: giugno anno T
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
Tassi di interesse (IR)
201.
Swap su tassi d'interesse (IRS) a 5 anni EUR - riceve tasso fisso e paga tasso variabile.
Gamba fissa: riceve annualmente.
Tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, paga semestralmente. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360.
Importo nozionale: 10 000 000 EUR
Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio)
Scadenza: settembre anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
202.
Swaption biennale EUR su IRS 5 anni EUR — paga tasso fisso e riceve tasso variabile.
Importo nozionale: 10 000 000 EUR.
L'ente è il venditore dell'opzione sullo swap. La controparte dell'ente acquista il diritto di stipulare un contratto swap con l'ente; se esercita il diritto, la controparte riceve il tasso fisso, mentre l'ente riceve il tasso variabile.
Swaption con scadenza a 2 anni (data di inserimento in portafoglio + 2 anni) sullo swap su tassi di interesse definito come segue: Gamba fissa - paga annualmente; tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, paga semestralmente; importo nozionale: 10 000 000 EUR; convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard; Data di efficacia dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 2 anni.
Scadenza dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 7 anni
Premio pagato alla data di inserimento in portafoglio (data di inserimento in portafoglio). Liquidazione in contanti
Il prezzo di esercizio si basa sul tasso ATM dello swap forward-starting definito in questo strumento.
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
203.
IRS a 5 anni USD. Riceve tasso fisso e paga tasso variabile
gamba fissa - riceve annualmente
Tasso variabile: tasso SOFR a 3 mesi in USD, paga trimestralmente
Importo nozionale: 1 000 000 USD
Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio)
Data di scadenza: settembre anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
204.
IRS a 2 anni GBP. Riceve tasso fisso e paga tasso variabile
Gamba fissa: riceve annualmente
Tasso variabile: tasso (overnight) SONIA composto e pagato trimestralmente; conteggio dei giorni: Giorni effettivi/365
Importo nozionale: 10 000 000 GBP
Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio)
scadenza: data di inserimento in portafoglio + 2 anni
Valuta dello strumento dell'ABE GBP
205.
Collared 10y floating rate note (obbligazione a tasso variabile a 10 anni con collar) venduta da UBS.
Importo (del capitale) nozionale: 1 000 000 USD
Le obbligazioni a tasso variabile ("notes") sono obbligazioni non garantite di primo rango (senior) di UBS AG ("UBS").
Valuta dello strumento dell'ABE USD
—
Le obbligazioni producono interessi a un tasso annuale uguale al SOFR a 3 mesi in USD più l'1,5 % l'anno (il "tasso di interesse variabile"), entro i limiti di un tasso di interesse massimo del 7,5 % l'anno (il "tasso d'interesse massimo") e un tasso di interesse minimo del 2,5 % l'anno (il "tasso d'interesse minimo").
—
Tutti i pagamenti sulle obbligazioni, compresi gli interessi e il capitale alla scadenza, sono soggetti al merito di credito di UBS AG. Gli enti sono tenuti a utilizzare una curva di attualizzazione adeguata che devono motivare nella nota esplicativa.
—
Proventi: le obbligazioni producono interessi su base trimestrale a un tasso pari al tasso di interesse variabile alle seguenti condizioni: se, alla data di determinazione della cedola, i) il tasso di interesse variabile è inferiore al tasso di interesse minimo, il tasso di interesse applicabile per il periodo di interesse in questione sarà uguale al tasso di interesse minimo; oppure, se alla data di determinazione della cedola ii) il tasso di interesse variabile è superiore al tasso di interesse massimo, il tasso di interesse applicabile per il periodo di interesse in questione sarà uguale al tasso di interesse massimo.
Importo di pagamento degli interessi
L'importo degli interessi da pagare sulle obbligazioni per un periodo di interesse è pari al prodotto a) dell'importo del capitale delle obbligazioni, b) del tasso di interesse applicabile per tale periodo di interesse e c) di una frazione, il cui numeratore è il numero di giorni del periodo di interesse (calcolato sulla base di un anno di 360 giorni di dodici mesi di 30 giorni) e il cui denominatore è 360.
Data di negoziazione e di liquidazione
"Data di inserimento nel portafoglio"
Date di pagamento degli interessi
Trimestralmente, alla data di inserimento in portafoglio + 3 mesi, data di inserimento in portafoglio + 6 mesi, data di inserimento in portafoglio + 9 mesi e data di inserimento in portafoglio + 1 anno, a partire dalla data di inserimento in portafoglio + 3 mesi, per la durata delle obbligazioni (fatti salvi gli adeguamenti descritti di seguito).
Data di scadenza
Valuta
data di inserimento in portafoglio + 10 anni
USD
Convenzione di conteggio dei giorni:
30/360
Convenzione sui giorni lavorativi
Giorno successivo, non adeguato
Data di determinazione della cedola
Per ciascun periodo di interesse, il secondo giorno di operatività delle banche a Londra precedente la data di interesse pertinente.
Con l'espressione "giorno di operatività delle banche a Londra" si fa riferimento al giorno in cui le banche commerciali a Londra sono aperte per esercitare le loro attività (comprese le operazioni di cambio e i depositi in valuta estera) e in cui le operazioni in dollari statunitensi sono effettuate sul mercato interbancario londinese.
206.
Posizione lunga su titoli di Stato della Germania (indicizzati all'inflazione) (GERMANY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030583)
Scadenza: 15 aprile 2033
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
207.
Posizione corta su titoli di Stato della Germania (GERMANY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030708).
Scadenza: 15 agosto 2030
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
208.
Posizione lunga su titoli di Stato dell'Italia (indicizzati all'inflazione) (ITALY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN IT0005138828).
Scadenza: 15 settembre 2032
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
209.
Posizione lunga su titoli di Stato dell'Italia (ITALY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN IT0005340929).
Scadenza: 1° dicembre 2028
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
210.
Posizione lunga su titoli di Stato della Spagna (SPAIN GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN ES00000127A2).
Scadenza: 30 luglio 2030
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
211.
Posizione corta su titoli di Stato della Francia (FRANCE GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN FR0012993103).
Scadenza: 25 maggio 2031
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
212.
Posizione corta su titoli di Stato della Germania (GERMANY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN DE0001135176).
Scadenza: 4 gennaio 2031
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
213.
Posizione lunga su titoli di Stato del Regno Unito (UNITED KINGDOM GOVT), 1 000 000 GBP (ISIN GB0004893086).
Scadenza: 7 giugno 2032
Valuta dello strumento dell'ABE: GBP
214.
Posizione lunga su titoli di Stato del Portogallo (PORTUGAL GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024).
Scadenza: 15 giugno 2029
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
215.
Posizione corta su titoli di Stato degli Stati Uniti (UNITED STATES GOVT), 1 000 000 USD (ISIN US91282CAV37).
Scadenza: 15 novembre 2030
Valuta dello strumento dell'ABE USD
216.
Posizione lunga su titoli di Stato del Brasile (callable) (BRAZIL GOVT), 1 000 000 USD (ISIN US105756BZ27).
Scadenza: 13 gennaio 2028
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
217.
Posizione lunga su titoli di Stato del Messico (callable) (MEXICO GOVT), 1 000 000 USD (ISIN US91087BAT70).
Scadenza: 19 maggio 2033
Valuta dello strumento dell'ABE USD
218.
IRS a 10 anni EURO - riceve tasso variabile e paga tasso fisso
Gamba fissa: paga annualmente
Tasso variabile: EURIBOR a 3 mesi, riceve trimestralmente. Conteggio dei giorni: Giorni effettivi/360
Importo nozionale: 10 000 000 EUR
Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli alla chiusura del mercato alla data di inserimento in portafoglio).
Scadenza: data di inserimento in portafoglio + 10 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
219.
IRS a 5 anni EURO - riceve tasso variabile e paga tasso fisso
Gamba fissa: paga annualmente
Tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, riceve ogni 6 mesi. Conteggio dei giorni: Giorni effettivi/360
Importo nozionale: 10 000 000 EUR
Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli alla chiusura del mercato alla data di inserimento in portafoglio).
scadenza: data di inserimento in portafoglio + 5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
220.
SWAP su valute EUR/USD a 5 anni a valore di mercato (MtM). Riceve USD e paga EUR.
EUR: ESTER a 3 mesi, paga trimestralmente, composto, con un ritardo di pagamento di 2 giorni. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360
USD: SOFR a 3 mesi, riceve trimestralmente, composto, con un ritardo di pagamento di 2 giorni. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360
Gamba 1 – USD: nozionale equivalente 10 000 000 EUR adeguato su base trimestrale
Gamba 2 – EUR: nozionale 10 000 000 EUR
Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio + 6 mesi
Scadenza: data di inserimento in portafoglio + 5,5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Cfr. anche la sezione 6 del presente allegato – Specifiche aggiuntive dello strumento
221.
IRS a 10 anni EURO - riceve ESTER e paga EURIBOR.
Gamba ESTER: riceve annualmente. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360
Gamba EURIBOR: EURIBOR a 3 mesi + base, paga trimestralmente. Conteggio dei giorni: Giorni effettivi/360
Importo nozionale: 10 000 000 EUR
convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard
La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio)
Scadenza: settembre anno T + 9 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
222.
Posizione lunga su titoli di Stato dell'Italia (indicizzati all'inflazione) (ITALY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN IT0005387052).
Scadenza: 15 maggio 2030
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
223.
Swap sull'inflazione senza cedola 5 anni EUR – riceve rendimento indicizzato all'inflazione e paga tasso fisso (r).
Indice di inflazione: CPI (HICPxT)
Gamba fissa (Paga fisso):
Riceve rendimento indicizzato all'inflazione
Importo nozionale: 10 000 000 EUR
Data fixing di base: giugno anno T-1
Fixing finale: agosto anno T+4
scadenza: settembre anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
224.
Swaption biennale EUR su IRS 5 anni EUR – riceve tasso fisso e paga tasso variabile.
Importo nozionale: 10 000 000 EUR.
L'ente è il venditore dell'opzione sullo swap. La controparte dell'ente acquista il diritto di stipulare un contratto swap con l'ente; se esercita il diritto, la controparte riceve il tasso variabile, mentre l'ente riceve il tasso fisso.
Swaption con scadenza a 2 anni (data di inserimento in portafoglio + 2 anni) sullo swap su tassi di interesse definito come segue: gamba fissa - riceve annualmente; tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, paga ogni 6 mesi; importo nozionale: 10 000 000 EUR; convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard; Data di efficacia dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 2 anni.
Scadenza dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 7 anni
Premio pagato alla data di inserimento in portafoglio (data di inserimento in portafoglio). Liquidazione in contanti
Il prezzo di esercizio si basa sul tasso ATM dello swap forward-starting definito in questo strumento + 100 punti base
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
FX
301.
Contratto forward a 6 mesi USD/EUR. Liquidazione in contanti. Posizione lunga USD – posizione corta EUR; nozionale 10 000 000 USD; forward strike: 100 % del pertinente tasso di riferimento a pronti della BCE rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
302.
Contratto forward a 6 mesi EUR/GBP. Liquidazione in contanti. Posizione lunga EUR – posizione corta GBP; nozionale 10 000 000 GBP; forward strike: 100 % del pertinente tasso di riferimento a pronti della BCE rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
303.
Posizione lunga, 10 000 000 USD in contanti.
Posizione in contanti. Da considerare come una posizione avente un rischio di cambio intrinseco come descritto al paragrafo (kk).
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
304.
Posizione lunga su opzione call in EUR/USD (EUR lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
305.
Posizione lunga su opzione call in EUR/USD (EUR lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Prezzo di esercizio: 90 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
306.
Posizione corta su opzione call in EUR/USD (EUR corta, USD lunga). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Prezzo di esercizio: 100 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
307.
Posizione corta su opzione call in EUR/GBP (EUR corta, GBP lunga). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/GBP rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/GBP rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
308.
Posizione lunga su opzione put in EUR/JPY (EUR corta, JPY lunga). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/JPY rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/JPY rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
309.
Posizione corta su opzione put in EUR/AUD (EUR lunga, AUD corta). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/AUD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/AUD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
310.
Contratto forward a 6 mesi EUR/DKK (EUR lunga, DKK corta). Liquidazione in contanti; nozionale 10 000 000 EUR; tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/DKK rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio per determinare il tasso forward.
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
311.
Contratto forward non deliverable a 6 mesi EUR/BRL (EUR lunga, BRL corta); nozionale 10 000 000 EUR; tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/BRL rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio per determinare il tasso forward.
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
MERCI
401.
Posizione lunga su forward oro Londra a 6 mesi su 3 500 once troy (oro lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 6 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
402.
Posizione corta su forward oro Londra a 12 mesi su 3 500 once troy (oro corta, USD lunga). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 12 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio.
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
403.
Posizione lunga su opzione call su 30 000 barili di greggio Brent (WTI lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 12 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi
Valuta dello strumento dell'ABE USD
404.
Posizione corta su opzione put su 30 000 barili di greggio Brent (WTI lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 12 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi
Valuta dello strumento dell'ABE USD
405.
Posizione lunga su opzione call su 5 000 once troy di oro Londra (oro lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 18 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 18 mesi
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
SPREAD CREDITIZIO
501.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), CDS 1 000 000 USD sul PORTOGALLO
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
502.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sull'ITALIA
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
503.
Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 USD CDS sulla SPAGNA
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
504.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sul MESSICO
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
505.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sul BRASILE
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
506.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sul REGNO UNITO
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
507.
Posizione corta (ossia vendere protezione) per 1 000 000 EUR CDS su Telefonica (Ticker TEF SM)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
508.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 EUR CDS su Telefonica (Ticker TEF SM)
Scadenza: dicembre anno T+2
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
509.
Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su Aviva (Ticker AV LN)
Anno delle definizioni ISDA 2003
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
510.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 EUR CDS su Aviva (Ticker AV LN)
Anno delle definizioni ISDA 2003
Scadenza: dicembre anno T+2
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
511.
Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su Vodafone (Ticker VOD LN)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
512.
Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su ENI SpA (Ticker ENI IM)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
513.
Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 USD CDS su Eli Lilly (Ticker LLY US)
Clausola di ristrutturazione: nessuna ristrutturazione (XR14)
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
514.
Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su Unilever (Ticker UNA NA)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
515.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 EUR CDS su Total SA (Ticker FP FP)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
516.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) di 1 000 000 EUR CDS su Volkswagen Group (Ticker VOW GR)
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
517.
Posizione lunga su obbligazioni della TURCHIA (TURKEY Govt.), 1 000 000 USD (ISIN US900123CT57)
Scadenza: 26 aprile 2029
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
518.
Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sulla TURCHIA La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio.
Clausola di ristrutturazione: PIENA
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
519.
Posizione lunga su obbligazioni Telefonica per 1 000 000 EUR (ISIN XS1681521081)
Scadenza: 12 gennaio 2028
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
520.
Posizione lunga su obbligazioni Volkswagen Group, 1 000 000 EUR (ISIN XS2234567233)
Scadenza: 22 settembre 2028
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
521.
Posizione corta su obbligazioni Volkswagen Group, 1 000 000 EUR (ISIN XS1167667283)
Scadenza: 16 gennaio 2030
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
522.
Posizione lunga su obbligazioni Total SA, 1 000 000 EUR (ISIN XS1856281834)
Scadenza: 11 luglio 2033
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
523.
Posizione lunga su titoli di Stato dell'Austria (AUSTRIA GOVT) per 1 000 000 EUR (ISIN AT0000A04967)
Scadenza: 15 marzo 2037
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
524.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 USD CDS sull'AUSTRIA
Scadenza: giugno anno T+15
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
525.
Posizione lunga su titoli di Stato dei Paesi Bassi (NETHERLANDS GOVT) per 1 000 000 EUR (ISIN NL0013552060)
Scadenza: 15 gennaio 2040
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
526.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 USD CDS sui PAESI BASSI
Scadenza: giugno anno T+20
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
527.
Posizione lunga su titoli di Stato del Belgio (BELGIUM GOVT) per 1 000 000 EUR (ISIN BE0000348574)
Scadenza: 22 giugno 2050
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
528.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 USD CDS sul BELGIO
Scadenza: giugno anno T+30
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
529.
Posizione lunga (comprare protezione) 10 000 000 EUR CDS sulla serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Scadenza: giugno anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
530.
Posizione corta su opzione put. 10 000 000 EUR. Sottostante serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe index (stesso strumento di 529).
Prezzo di esercizio: ATM
Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
531.
Posizione lunga su AXA SA (callable), 1 000 000 EUR (ISIN XS1799611642)
Scadenza: 28 maggio 2049
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
532.
Posizione lunga su obbligazioni AT&T (callable), 1 000 000 USD (ISIN US00206RFW79)
Scadenza: 15 agosto 2037
Valuta dello strumento dell'ABE: USD
533.
Posizione lunga su BAYER AG (callable), 1 000 000 EUR (ISIN XS2199266268)
Scadenza: 6 gennaio 2030
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
534.
Posizione lunga su obbligazioni ORANGE SA (callable), 1 000 000 EUR (ISIN FR0013323870)
Scadenza: 20 marzo 2028
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
CTP
601.
Posizione corta (ossia vendere protezione) sulla serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Punto di attacco (attachment point): 3 %
Punto di distacco (detachment point): 6 %
Importo nozionale: 5 000 000 EUR
Scadenza: 5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
602.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Scadenza: giugno anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Aggiustamento nozionale per coprire completamente CS01 di601 senza necessità di ricopertura
603.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) sulla serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Punto di attacco (attachment point): 3 %
Punto di distacco (detachment point): 6 %
Importo nozionale: 5 000 000 EUR
Scadenza: 5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
604.
Posizione corta (ossia vendere protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Scadenza: giugno anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Aggiustamento nozionale per coprire completamente CS01 di603 senza necessità di ricopertura
605.
Posizione corta (ossia vendere protezione) sulla serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Punto di attacco (attachment point): 12 %
Punto di distacco (detachment point): 100 %
Importo nozionale: 5 000 000 EUR
Scadenza: 5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
606.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Scadenza: giugno anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Aggiustamento nozionale per coprire completamente CS01 di605 senza necessità di ricopertura
607.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) sulla serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Punto di attacco (attachment point): 12 %
Punto di distacco (detachment point): 100 %
Importo nozionale: 5 000 000 EUR
Scadenza: 5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
608.
Posizione corta (ossia vendere protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Scadenza: giugno anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Aggiustamento nozionale per coprire completamente CS01 di607 senza necessità di ricopertura
609.
Posizione corta (ossia vendere protezione) sulla serie on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Punto di attacco (attachment point): 3 %
Punto di distacco (detachment point): 6 %
Importo nozionale: 5 000 000 EUR
Scadenza: 5 anni
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Tasso di recupero: 40 % fisso.
610.
Posizione lunga (ossia comprare protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell'indice iTraxx Europe
Scadenza: giugno anno T+4
Valuta dello strumento dell'ABE: EUR
Aggiustamento nozionale per coprire completamente CS01 di609 senza necessità di ricopertura
Sezione 3 -
Portafogli individuali — Strumento singolo
Gli enti forniscono le misure di rischio prescritte, insieme al valore attuale, dei seguenti portafogli individuali:
Porta-foglio
Combinazione di strumenti
La prima cifra rappresenta lo strumento (di cui alla sezione 2 del presente allegato).
La seconda cifra rappresenta la quantità di ciascuno strumento o il numero di contratti, a seconda dei casi.
Valuta del porta-foglio dell'ABE
Misure di rischio prescritte
1001
101 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1002
102 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1003
103 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1004
104 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1005
105 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1006
106 – 1 strumento
GBP
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1007
107 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1008
108 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1009
109 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1010
110 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1011
111 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1012
112 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1013
113 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1014
114 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1015
115 – 1 strumento
GBP
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1016
116 – 1 strumento
GBP
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1017
117 – 1 strumento
JPY
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1018
118 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1019
119 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1020
120 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1021
121 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2001
201 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2002
202 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2003
203 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2004
204 – 1 strumento
GBP
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2005
205 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2006
206 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2007
207 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2008
208 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2009
209 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2010
210 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2011
211 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2012
212 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2013
213 – 1 strumento
GBP
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2014
214 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2015
215 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2016
216 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2017
217 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2018
218 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2019
219 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2020
220 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2021
221 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2022
222 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2023
223 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2024
224 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3001
301 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3002
302 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3003
303 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3004
304 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3005
305 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3006
306 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3007
307 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3008
308 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3009
309 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3010
310 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3011
311 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4001
401 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4002
402 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4003
403 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4004
404 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4005
405 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
5001
501 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5002
502 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5003
503 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5004
504 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5005
505 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5006
506 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5007
507 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5008
508 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5009
509 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5010
510 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5011
511 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5012
512 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5013
513 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5014
514 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5015
515 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5016
516 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5017
517 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5018
518 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5019
519 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5020
520 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5021
521 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5022
522 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5023
523 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5024
524 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5025
525 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5026
526 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5027
527 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5028
528 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5029
529 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5030
530 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5031
531 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5032
532 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5033
533 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5034
534 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
6001
601 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6002
602 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6003
603 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6004
604 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6005
605 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6006
606 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6007
607 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6008
608 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6009
609 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6010
610 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
Sezione 4 -
Portafogli individuali — Multistrumento
Gli enti forniscono le misure di rischio prescritte, insieme al valore attuale, dei seguenti portafogli individuali:
Porta-foglio
Combinazione di strumenti
La prima cifra rappresenta lo strumento (di cui alla sezione 2 del presente allegato).
La seconda cifra rappresenta la quantità di ciascuno strumento o il numero di contratti, a seconda dei casi.
Valuta del porta-foglio dell'ABE
Misure di rischio prescritte
1101
103 – 1 strumento
104 – 1 strumento
105 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1102
113 – 1 strumento
110 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1103
115 – 1 strumento
116 – 1 strumento
GBP
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1104
109 – 1 strumento
110 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1105
111 – 1 strumento
112 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1106
102 – 1 strumento
114 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1107
106 – 1 strumento
107 – 1 strumento
108 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1108
101 – 1 strumento
103 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1109
101 – 1 strumento
103 – 1 strumento
104 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
1110
102 – 1 strumento
104 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2201
206 – 1 strumento
207 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2202
206 – 1 strumento
207 – 1 strumento
208 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2203
206 – 1 strumento
207 – 1 strumento
208 – 1 strumento
209 – 1 strumento
210 – 1 strumento
211 – 1 strumento
212 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2204
201 – 1 strumento
218 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2205
201 – 1 strumento
219 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2206
218 – 1 strumento
219 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2207
201 – 1 strumento
202 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2208
215 – 1 strumento
216 – 1 strumento
217 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2209
203 – 1 strumento
215 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
2210
208 – 1 strumento
209 – 1 strumento
210 – 1 strumento
214 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2211
209 – 1 strumento
219 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
2212
201 – 1 strumento
223 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3301
301 – 1 strumento
302 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3302
303 – 1 strumento
304 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3303
304 – 1 strumento
305 – 1 strumento
306 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
3304
307 – 1 strumento
308 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4401
401 – 1 strumento
402 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4402
403 – 1 strumento
404 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
4403
401 – 1 strumento
404 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
5501
501 – 1 strumento
502 – 1 strumento
503 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5502
504 – 1 strumento
505 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5503
507 – 1 strumento
508 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5504
503 – 1 strumento
504 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5505
509 – 1 strumento
510 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5506
511 – 1 strumento
512 – 1 strumento
514 – 1 strumento
515 – 1 strumento
516 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5507
517 – 1 strumento
518 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5508
519 – 1 strumento
520 – 1 strumento
522 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5509
520 – 1 strumento
521 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5510
519 – 1 strumento
508 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5511
515 – 1 strumento
522 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5512
520 – 1 strumento
521 – 1 strumento
516 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5513
506 – 1 strumento
503 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5514
502 – 1 strumento
209 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5515
504 – 1 strumento
217 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5516
505 – 1 strumento
216 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5517
504 – 1 strumento
217 – 1 strumento
505 – 1 strumento
216 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5518
502 – 1 strumento
209 – 1 strumento
219 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5519
523 – 1 strumento
525 – 1 strumento
527 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5520
524 – 1 strumento
526 – 1 strumento
528 – 1 strumento
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5521
523 – 1 strumento
524 – 1 strumento
525 – 1 strumento
526 – 1 strumento
527 – 1 strumento
528 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
5522
529 – 1 strumento
530 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
6601
601 – 1 strumento
602 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6602
603 – 1 strumento
604 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6603
605 – 1 strumento
606 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6604
607 – 1 strumento
608 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
6605
609 – 1 strumento
610 – 1 strumento
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
Sezione 5 -
Portafogli aggregati
Gli enti forniscono le misure di rischio prescritte, insieme al valore attuale, dei portafogli finanziari aggregati che seguono.
Portafoglio aggregato
Descrizione
Combinazione di portafogli individuali
(portafogli individuali come indicati dal rispettivo numero di cui alle sezioni 3 e 4 del presente allegato)
Valuta del porta-foglio dell'ABE
Misure di rischio prescritte
10000
ALL-IN no CTP
1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
11000
AZIONI - cumulativo
1001, 1101, 1104, 1106
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
12000
Tassi di interesse - cumulativo
2001, 2002, 2203, 2206
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
13000
Cambi - cumulativo
3301, 3303, 3304
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
14000
Merci - cumulativo
4401, 4402
USD
VaR; VaR in condizioni di stress; SBM; DRC; RRAO
15000
Spread creditizio - cumulativo
5503, 5506, 5508, 5521
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; IRC; SBM; DRC; RRAO
16000
CTP - cumulativo, EUR
6601, 6602
EUR
VaR; VaR in condizioni di stress; APR; SBM; DRC; RRAO
Sezione 6 -
Specifiche aggiuntive per gli strumenti
Gli enti applicano le seguenti specifiche aggiuntive agli strumenti finanziari descritti nella sezione 2 del presente allegato.
Strumento
220
Descrizione
SWAP su valute EUR/USD a 5 anni a valore di mercato (MtM)
Riceve USD e paga EUR
Importo nozionale: 10 000 000 EUR, USD (10 000 000 EUR * FX USD/EUR)
Paga
Gamba variabile 2
Riceve
Gamba variabile 1
Scambio e revisione del nozionale
Alla data di efficacia e alla data di scadenza. Inoltre, a ogni data di pagamento della cedola, viene effettuato un pagamento aggiuntivo corrispondente all'adeguamento del valore nozionale in USD sulla gamba variabile 2. Il valore nozionale in USD è adeguato a 10 000 000 EUR, al tasso a pronti, 2 giorni lavorativi prima della data di pagamento.
Saldo in contanti
Incluso
Gamba variabile 1
importo nozionale:
Equivalente 10 000 000 EUR convertiti in USD a pronti alla data di efficacia, equivalente aggiustato su base trimestrale
Data di efficacia
Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi
Data di scadenza
Data di inserimento in portafoglio + 5,5 anni
Generazione della data di pagamento
Dalla data di efficacia in avanti
Frequenza di pagamento della cedola
Trimestrale
Tasso della cedola
SOFR a 3 mesi + 0 punti base
Frequenza di revisione del tasso della cedola
Trimestrale
Convenzione relativa alla fissazione del tasso della cedola
Composto quotidianamente nel periodo di 3 mesi
Frequenza di composizione del tasso della cedola
Interesse semplice
Conteggio dei giorni
Giorni effettivi/360
Giorno lavorativo di pagamento
LON, NYC, TARGET
Convezione relativa al giorno lavorativo di pagamento
Giorno successivo modificato
Giorno lavorativo di revisione del nozionale
LON, NYC, TARGET
Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del nozionale
Precedente
Giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola
LON, NYC, TARGET
Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola
Precedente
Gamba variabile 2
importo nozionale:
10 000 000 EUR
Data di efficacia
Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi
Data di scadenza
Data di inserimento in portafoglio + 5,5 anni
Generazione della data di pagamento
Dalla data di efficacia in avanti
Frequenza di pagamento della cedola
Trimestrale
Tasso della cedola
ESTER a 3 mesi + 0 punti base
Frequenza di revisione del tasso della cedola
Trimestrale
Convenzione relativa alla fissazione del tasso della cedola
Composto quotidianamente nel periodo di 3 mesi
Frequenza di composizione del tasso della cedola
Interesse semplice
Conteggio dei giorni
Giorni effettivi/360
Giorno lavorativo di pagamento
LON, NYC, TARGET
Giorno lavorativo di pagamento
Giorno successivo modificato
Giorno lavorativo di revisione del nozionale
LON, NYC, TARGET
Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del nozionale
Precedente
Giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola
LON, NYC, TARGET
Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola
Precedente"
Sezione 7 -
Portafogli di convalida dell'SBM
(a)
Gli enti forniscono la misura del rischio SBM dei portafogli definiti nell'allegato X (portafogli di convalida SBM) nell'ambito della trasmissione IMV e li trasmettono in linea con le date di riferimento della trasmissione IMV.
(b)
Per la trasmissione dei risultati corrispondenti ai portafogli di convalida dell'SBM si applica quanto segue:
i.
gli enti presentano solo il modello C 120.02 e limitano le segnalazioni di questo modello ai risultati nella valuta di segnalazione (ossia la colonna 0060 del modello C 120.02 non deve essere compilata e, per i portafogli di convalida dell'SBM, i modelli C 106.00 e C 106.01 non devono essere presentati);
ii.
gli enti presuppongono che le sensibilità al rischio e le posizioni di rischio di curvatura definite dagli strumenti specificati nell'allegato X siano espresse nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e che le informazioni siano fornite nel formato specificato nelle istruzioni per la segnalazione per il modello C 106.01/C 120.01 e nella corrispondente tabella contenente indicazioni per la presentazione di tali modelli nell'allegato VI (istruzioni per il modello).
»
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
RISULTATI DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
C 106.00 –
Valutazione iniziale di mercato e motivo dell'esclusione
57
C 106.01 –
SBM. Sensibilità al rischio per strumento
57
C 107.01 –
VaR e sVaR non CTP. Dettagli
61
C 107.02 –
VaR, sVaR e PV - non CTP. Risultati nella valuta del portafoglio ABE
63
C 108.00 –
Serie temporali di profitti e perdite
64
C 109.01 –
IRC. Dettagli del modello
65
C 109.02 –
IRC. Dettagli per portafoglio
65
C 109.03 –
IRC. Importo per portafoglio/data
66
C 110.01 –
CT. Dettagli del modello
67
C 110.02 –
CT. Dettagli per portafoglio
68
C 110.03 –
CT. APR per portafoglio/data
69
C 120.01 –
SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
69
C 120.02 –
SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
72
C 120.04 –
DRC. VALORI DI MERCATO E IMPORTI JTD LORDI PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
74
C 120.05 –
DRC. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
80
C 120.06 –
ASA. OFR
82
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
C 106.00 –
Valutazione iniziale di mercato e motivo dell'esclusione
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Numero dello strumento
Allegato V, sezione 2
Segnalare il numero dello strumento tratto dall'allegato V.
0020
Strumento modellizzato per VaR e sVaR (TRUE/FALSE)
Indicare TRUE (vero) o FALSE (falso).
0030
Strumento modellizzato per IRC (TRUE/FALSE)
Indicare TRUE (vero) o FALSE (falso).
0040
Strumento modellizzato per la negoziazione di correlazione (TRUE/FALSE)
Indicare TRUE (vero) o FALSE (falso).
0050
Motivo dell'esclusione
Articolo 3, paragrafo 2
Si comunica uno dei motivi seguenti:
(a)
modello non autorizzato dall'autorità di regolamentazione;
(b)
strumento o sottostante non autorizzati internamente;
(c)
sottostante o caratteristica di modellizzazione non contemplati internamente;
(d)
altro motivo dell'esclusione. Precisarlo nella colonna 0060.
0060
Riquadro di testo libero
In questa colonna l'ente può fornire ulteriori informazioni.
0070
Valutazione iniziale di mercato (IMV)
Il valore a prezzi di mercato di ciascuno strumento alla data di riferimento alle ore 17.30 CET (di cui all'allegato V, sezione 1, lettera b)).
La casella non va compilata se l'ente non desidera fornire una valutazione iniziale di mercato (IMV) per un determinato portafoglio (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero).
C 106.01 –
SBM. Sensibilità al rischio per strumento
Gli enti segnalano le sensibilità nei confronti dei fattori di rischio ai quali lo strumento è esposto. Compilare una riga per fattore di rischio/sensibilità al rischio. La posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVRk+) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVRk-), come specificato all'articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalata in singole righe. Tutti i valori si riferiscono alla "data di riferimento dell'IMV (e SBM iniziale)" come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento. Gli enti segnalano ogni combinazione di numero dello strumento, identificativo del rischio (colonna 0010), categoria (colonna 0020) e identificativo aggiuntivo (colonna 0030) una sola volta.
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Numero dello strumento
ìAllegato V, sezione 2
Segnalare il numero dello strumento tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Identificativo del fattore di rischio
Articoli 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies e 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalato l'identificativo del fattore di rischio come specificato nella tabella alla fine del presente allegato.
0020
Categoria
Articolo 325 quinquies, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio, deve essere indicata la categoria:
—
rischio generico di tasso di interesse (GIRR), la risposta è il nome della valuta del pertinente tasso privo di rischio, fattore di rischio inflazione o fattore di rischio di base cross currency (secondo la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio "EUR");
—
rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 6 dell'articolo 325 octotricies del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio azionario, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 8 dell'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di posizione in merci, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 9 dell'articolo 325 sexquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di cambio e componenti delta o curvatura, la risposta è il nome della valuta (ad esempio "USD", i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217);
—
rischio di cambio e componente vega, la risposta è il nome della coppia di valute (ad esempio "EUR_USD", i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217).
0030
Identificativo aggiuntivo 1
Articoli da 325 terdecies a 325 octodecies e articolo 325 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono segnalate le seguenti informazioni che distinguono il fattore di rischio a livello intra-categoria. Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio:
—
rischio generico di tasso di interesse e componente delta, la risposta è il nome della curva priva di rischio o un altro identificativo univoco corrispondente;
—
rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione o il rischio di differenziali creditizi per classe di rischio inerente a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il nome dell'emittente o un altro identificativo univoco corrispondente ed è identica per due qualsiasi sensibilità segnalate rispetto a due fattori di rischio che ricevono un parametro di correlazione ρ
kl
(nome)
pari a 1 conformemente all'articolo 325 sextricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il nome del segmento o un altro identificativo univoco corrispondente;
—
rischio azionario, la risposta è il nome dell'emittente di strumenti di capitale o un identificativo univoco corrispondente;
—
rischio di posizione in merci, la risposta è il nome della merce o un altro identificativo univoco corrispondente.
Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile.
0050
Sensibilità al rischio (risultati nella valuta di segnalazione)
Articolo 325 quinquies, punto 2, e articoli 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies e 325 unquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013
Le sensibilità al rischio (sensibilità delta/vega e posizioni di rischio di curvatura) sono segnalate a livello di ciascuno strumento per tutti i fattori di rischio pertinenti, come specificato nelle colonne da 0010 a 0030. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde a:
—
componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità netta al fattore di rischio (S
k
) come specificato all'articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare le definizioni alternative delle sensibilità al rischio delta conformemente all'articolo 325 unvicies, paragrafo 5, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali definizioni alternative per la segnalazione;
—
componente di rischio vega del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità al rischio vega di un'opzione a un dato fattore di rischio (S
k
) come specificato all'articolo 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013; Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare modalità di calcolo alternative delle sensibilità al rischio vega conformemente all'articolo 325 unvicies, paragrafo 6, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali modalità di calcolo alternative per la segnalazione. Indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi la definizione di cui all'articolo 325 vicies o una modalità di calcolo alternativa a norma dell'articolo 325 unvicies, paragrafo 6, di tale regolamento, la sensibilità è segnalata previa ponderazione per la volatilità implicita corrispondente;
—
componente di rischio di curvatura del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVR
k
+
) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVR
k
-
), come specificato all'articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di due decimali.
Indicare valori pari a zero solo se il risultato del calcolo è effettivamente pari a zero.
0060
Valuta di segnalazione
È segnalato il nome della valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio "EUR").
0070
Sensibilità al rischio (risultati nella valuta dello strumento ABE)
Allegato V, sezione 2, del presente regolamento e articolo 325 quinquies, punto 2, e articoli 325 octies, 325 novodecies e 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013
I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0050 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta dello strumento come definito nell'allegato V, sezione 2, del presente regolamento.
0080
Modello di determinazione del prezzo
Articolo 325 unvicies del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente specifica quale modello di determinazione del prezzo si applica per ricavare le sensibilità. Si comunica uno dei metodi seguenti:
(a)
"modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza" (ai sensi dell'articolo 325 unvicies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013);
(b)
"metodo dei modelli interni dell'ente" (ai sensi dell'articolo 325 unvicies, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento).
0090
Definizione delle sensibilità
Articoli 325 novodecies, 325 vicies e 325 unvicies del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente specifica quale definizione di sensibilità è applicata nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.
Si comunica una delle seguenti:
(a)
la definizione di sensibilità di cui agli articoli 325 novodecies e 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013;
(b)
la definizione di sensibilità di cui all'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nel caso in cui l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponda alla componente del rischio di curvatura del metodo basato sulle sensibilità, è segnalato il valore di cui alla lettera b) se una qualsiasi delle sensibilità utilizzate nel calcolo della posizione di rischio di curvatura indicata si basa su una definizione di sensibilità a norma dell'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; negli altri casi è segnalato il valore di cui alla lettera a).
0100
Riquadro di testo libero
L'ente può fornire informazioni aggiuntive in questa colonna in merito al modello di determinazione del prezzo e alla definizione di sensibilità applicati.
0110
Identificativo aggiuntivo 2
Articolo 325 septdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio "Rischio di posizione in merci" e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è la serie di termini giuridici relativi al luogo di consegna o un altro identificativo univoco corrispondente.
Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile.
0120
Categoria di classe di merito di credito
Articolo 325 quaterdecies, paragrafo 1, e articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio "Rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione" e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è una delle seguenti:
(a)
"CQS 1";
(b)
"CQS 2";
(c)
"CQS 3";
(d)
"CQS 4";
(e)
"CQS 5";
(f)
"CQS 6";
(g)
"Nessuna CQS assegnata (senza rating)".
Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile.
C 107.01 –
VaR e sVaR non CTP. Dettagli
Riga
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010 - 0060
VaR
0010
Metodologia
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
simulazione storica;
(b)
simulazione Monte Carlo;
(c)
metodologia parametrica;
(d)
combinazione / altra metodologia (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione d) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020.
0020
Calcolo su un orizzonte di 10 giorni
Articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
1 giorno riportato a 10 giorni;
(b)
10 giorni con periodi sovrapposti;
(c)
10 giorni, altra metodologia.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0030
Durata del periodo di osservazione
Articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
fino a 1 anno;
(b)
tra 1 anno e 2 anni;
(c)
tra 2 anni e 3 anni;
(d)
più di 3 anni.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0040
Ponderazione dei dati
Articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
non ponderato (ponderazione dei dati VaR);
(b)
ponderato (ponderazione dei dati VaR);
(c)
il più elevato tra ponderato e non ponderato (ponderazione dei dati VaR) di cui alle lettere a) e b).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0050
Maggiorazione per i test retrospettivi
Articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Per "maggiorazione per i test retrospettivi" si intende l'addendo, di valore compreso tra 0 e 1, di cui alla tabella 1 dell'articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0060
Maggiorazione regolamentare VaR
Articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ("almeno 3")
Per "maggiorazione regolamentare VaR" si intende il valore che l'autorità competente impone di aggiungere al fattore moltiplicativo per il VaR (almeno 3) a norma dell'articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione regolamentare VaR è la somma della maggiorazione per i test retrospettivi e della maggiorazione qualitativa, se applicabile, superiore a 3.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0070-0100
sVaR (ossia VaR in condizioni di stress)
0070
Metodologia
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
simulazione storica;
(b)
simulazione Monte Carlo;
(c)
metodologia parametrica;
(d)
combinazione / altra metodologia (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione d) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020.
0080
Calcolo su un orizzonte di 10 giorni
Articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
1 giorno riportato a 10 giorni;
(b)
10 giorni con periodi sovrapposti;
(c)
10 giorni, altra metodologia.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0090
Maggiorazione regolamentare sVaR
Articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Per "maggiorazione regolamentare" si intende il valore che l'autorità competente impone di aggiungere al fattore moltiplicativo per lo sVaR (almeno 3) a norma dell'articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione regolamentare è la somma di 3, della maggiorazione per i test retrospettivi e della maggiorazione qualitativa (se applicabile).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0100
Periodo sVaR
Articolo 365, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti:
(a)
calcolo giornaliero del VaR in condizioni di stress calibrato per un periodo continuato di 12 mesi a partire dalla data specificata nella colonna 0020;
(b)
calcolo settimanale del VaR in condizioni di stress calibrato per un periodo continuato di 12 mesi a partire dalla data specificata nella colonna 0020;
(c)
calcolo giornaliero del VaR in condizioni di stress calibrato per differenti periodi continuati di 12 mesi alle date di segnalazione del VaR in condizioni di stress indicate nella colonna 0010 del modello C 107.02, a partire dalle date specificate nella colonna 0020;
(d)
calcolo settimanale del VaR in condizioni di stress calibrato per differenti periodi continuati di 12 mesi alle date di segnalazione del VaR in condizioni di stress indicate nella colonna 0010 del modello C 107.02, a partire dalle date specificate nella colonna 0020;
(e)
massimo dei calcoli giornalieri del VaR in condizioni di stress calibrati per un periodo superiore a 12 mesi;
(f)
massimo dei calcoli settimanali del VaR in condizioni di stress calibrati per un periodo superiore a 12 mesi;
(g)
altre opzioni per la calibrazione del VaR in condizioni di stress (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per indicare la data di inizio nel formato "gg/mm/aaaa" nel caso delle opzioni a) o b) di cui alla colonna 0010 e le date di inizio nel formato "gg/mm/aaaa" utilizzate per ciascun calcolo del VaR in condizioni di stress nel caso delle opzioni c) o d) indicate nella colonna 0010. L'ente utilizza la colonna 0020 anche per fornire maggiori chiarimenti sul periodo di 12 mesi utilizzato per ciascun calcolo del VaR in condizioni di stress nel caso in cui nella colonna 0010 siano state specificate le opzioni e), f) e g).
C 107.02 –
VaR, sVaR e PV - non CTP. Risultati nella valuta del portafoglio ABE
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Data
I risultati riguardanti il VaR, lo sVaR e il valore attuale (PV) sono comunicati per tutti i 10 giorni lavorativi tra la "data di riferimento iniziale delle RM" e la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b). Per indicare le date è adottata la convenzione "gg/mm/aaaa".
0020
VaR
Articolo 365 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare il VaR regolamentare a 10 giorni ottenuto per ogni portafoglio, senza applicare il fattore moltiplicativo regolamentare di «almeno 3».
Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l'ente non calcola un VaR alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero).
0030
sVaR
Articolo 365 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare lo sVaR regolamentare a 10 giorni ottenuto per ogni portafoglio, senza applicare il fattore moltiplicativo regolamentare di «almeno 3».
Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l'ente non calcola uno sVaR alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero).
0040
PV
Indicare il valore attuale (PV) per ogni portafoglio.
Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l'ente non calcola un PV alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero).
C 108.00 –
Serie temporali di profitti e perdite
Il modello C 108.00 ("Serie temporali di profitti e perdite") deve essere compilato solo dagli enti che calcolano il VaR utilizzando una simulazione storica.
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Data
Articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
Ogni giorno lavorativo, in base al calendario vigente nel paese dell'ente, gli enti devono trasmettere le serie di dati su profitti e perdite utilizzate per calcolare il VaR nella colonna 0010 del modello C 107.02, con un minimo di 250 osservazioni a partire dalla data di riferimento finale delle RM (e ASA finale), come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), punto v), andando a ritroso.
0020
Profitti e perdite giornalieri
Gli enti che calcolano il VaR applicando la simulazione storica compilano l'intera serie storica utilizzata, e almeno la serie annuale di dati, inserendo la variazione della valutazione del portafoglio (vale a dire profitti e perdite giornalieri) verificatasi utilizzando le variazioni quotidiane del fattore di rischio simulate storicamente (ovvero le serie quotidiane di profitti e perdite utilizzate per derivare il VaR regolamentare di 1 giorno).
Se uno dei giorni in questione è festivo nella giurisdizione pertinente, la casella non va compilata (vale a dire che un valore profitti e perdite pari a zero va indicato solo se non vi è stata alcuna variazione del valore ipotetico del portafoglio in un dato giorno lavorativo).
C 109.01 –
IRC. Dettagli del modello
Riga
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Numero di fattori di modellizzazione
EBA/GL/2012/3
Indicare il numero dei fattori di modellizzazione a livello generale di modello IRC. La risposta è una delle seguenti:
(a)
1 fattore di modellizzazione;
(b)
2 fattori di modellizzazione;
(c)
più di 2 fattori di modellizzazione.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0020
Fonte delle LGD
EBA/GL/2012/3
Comunicare la fonte delle LGD a livello generale di modello IRC. La risposta è una delle seguenti:
(a)
convenzione di mercato;
(b)
LGD usata nel metodo IRB;
(c)
altra fonte di LGD (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione c) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna.
C 109.02 –
IRC. Dettagli per portafoglio
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesta l'IRC.
Riga
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Orizzonte di liquidità
Articolo 374, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
EBA/GL/2012/3
Comunicare l'orizzonte di liquidità applicato a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
fino a 3 mesi;
(b)
tra 3 e 6 mesi;
(c)
tra 6 e 9 mesi;
(d)
tra 9 e 12 mesi.
0020
Fonte delle PD
EBA/GL/2012/3
Indicare la fonte delle PD applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
agenzie di rating;
(b)
IRB;
(c)
PD implicite di mercato;
(d)
altra fonte di PD (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione d) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna 0020.
0030
Fonte delle matrici di transizione
EBA/GL/2012/3
Comunicare la fonte delle matrici di transizione applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
agenzie di rating;
(b)
IRB;
(c)
matrici di transizione implicite di mercato;
(d)
altre fonti di matrici di transizione (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione d) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna 0020.
C 109.03 –
IRC. Importo per portafoglio/data
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesta l'IRC.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Data
L'IRC va comunicata per tutti i 10 giorni lavorativi tra la "data di riferimento iniziale delle RM" e la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)", come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b). Per indicare le date è adottata la convenzione "gg/mm/aaaa".
0020
IRC
Articoli da 372 a 376 del regolamento (UE) n. 575/2013
EBA/GL/2012/3
Indicare l'IRC regolamentare ottenuta per ogni portafoglio.
Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l'ente non calcola l'IRC alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero).
C 110.01 –
CT. Dettagli del modello
Riga
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Numero di fattori di modellizzazione
Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare il numero di fattori di modellizzazione a livello generale di modello per la negoziazione di correlazione. La risposta è una delle seguenti:
(a)
1 fattore di modellizzazione;
(b)
2 fattori di modellizzazione;
(c)
più di 2 fattori di modellizzazione.
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010.
0020
Fonte delle LGD
Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare la fonte delle LGD a livello generale di modello per la negoziazione di correlazione. La risposta è una delle seguenti:
(a)
convenzione di mercato;
(b)
LGD usata nel metodo IRB;
(c)
altre fonti di LGD (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione c) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna.
C 110.02 –
CT. Dettagli per portafoglio
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesto l'APR.
Riga
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Orizzonte di liquidità
Articolo 377, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Comunicare l'orizzonte di liquidità applicato a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
fino a 3 mesi;
(b)
tra 3 e 6 mesi;
(c)
tra 6 e 9 mesi;
(d)
tra 9 e 12 mesi.
0020
Fonte delle PD
Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare la fonte delle PD applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
agenzie di rating;
(b)
IRB;
(c)
PD implicite di mercato;
(d)
altra fonte di PD (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione d) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020.
0030
Fonte delle matrici di transizione
Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare la fonte delle matrici di transizione applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
agenzie di rating;
(b)
IRB;
(c)
matrici di transizione implicite di mercato;
(d)
altra fonte di matrici di transizione (specificare).
L'ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell'opzione d) nella colonna 0010, l'ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020.
C 110.03 –
CT. APR per portafoglio/data
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesto l'APR.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Data
Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'APR (tutti i rischi di prezzo) va comunicato per tutti i 10 giorni lavorativi tra la "data di riferimento iniziale delle RM" e la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)", come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b). Per indicare le date è adottata la convenzione "gg/mm/aaaa".
0060
APR
Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare i risultati ottenuti applicando il modello regolamentare di negoziazione di correlazione ad ogni portafoglio.
Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l'ente non usa un modello di negoziazione di correlazione alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero).
C 120.01 –
SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
Gli enti segnalano, strumento per strumento, le sensibilità nei confronti dei fattori di rischio ai quali lo strumento è esposto. Compilare una riga per fattore di rischio/sensibilità al rischio. La posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVRk+) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVRk-), come specificato all'articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalata in singole righe. Tutti i valori si riferiscono alla "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (ai sensi dell'allegato V, sezione 1, lettera b), punto v), del presente regolamento). Gli enti segnalano ogni combinazione di numero del portafoglio, numero dello strumento (colonna 0010), identificativo del rischio (colonna 0020), categoria (colonna 0030) e identificativo aggiuntivo (colonna 0040) una sola volta.
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Numero dello strumento
Allegato V, sezione 2
Segnalare il numero dello strumento tratto dall'allegato V.
0020
Identificativo del fattore di rischio
Articoli 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies e 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalato l'identificativo del fattore di rischio come specificato nella tabella alla fine del presente allegato.
0030
Categoria
Articolo 325 quinquies, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde alla classe di rischio, deve essere indicata la categoria:
—
rischio generico di tasso di interesse, la risposta è il nome della valuta del pertinente tasso privo di rischio, fattore di rischio inflazione o fattore di rischio di base cross currency (secondo la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio "EUR");
—
rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 6 dell'articolo 325 octotricies del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio azionario, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 8 dell'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di posizione in merci, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 9 dell'articolo 325 sexquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di cambio e componenti delta o curvatura, la risposta è il nome della valuta (ad esempio "USD", i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217);
—
rischio di cambio e componente vega, la risposta è il nome della coppia di valute (ad esempio "EUR_USD", i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217).
0040
Identificativo aggiuntivo 1
Articoli da 325 terdecies a 325 octodecies e articolo 325 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono segnalate le seguenti informazioni che distinguono il fattore di rischio a livello intra-categoria. Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde alla classe di rischio:
—
rischio generico di tasso di interesse e componente delta, la risposta è il nome della curva priva di rischio o un altro identificativo univoco corrispondente;
—
rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione o il rischio di differenziali creditizi per classe di rischio inerente a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il nome dell'emittente o un altro identificativo univoco corrispondente ed è identica per due qualsiasi sensibilità segnalate rispetto a due fattori di rischio che ricevono un parametro di correlazione ρ
kl
(nome)
pari a 1 conformemente all'articolo 325 sextricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il nome del segmento o un altro identificativo univoco corrispondente;
—
rischio azionario, la risposta è il nome dell'emittente di strumenti di capitale o un identificativo univoco corrispondente;
—
rischio di posizione in merci, la risposta è il nome della merce o un altro identificativo univoco corrispondente.
Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile.
0060
Sensibilità al rischio (Risultati nella valuta di segnalazione)
Articolo 325 quinquies, punto 2, e articoli 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies e 325 unquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013
Le sensibilità al rischio (sensibilità delta/vega e posizioni di rischio di curvatura) sono segnalate a livello di ciascuno strumento per tutti i fattori di rischio pertinenti, come specificato nelle colonne da 0020 a 0040. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde a:
—
componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità netta al fattore di rischio (S
k
) come specificato all'articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare i calcoli alternativi delle sensibilità al rischio delta conformemente all'articolo 325 unvicies, paragrafo 5, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali definizioni alternative per la segnalazione;
—
componente di rischio vega del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità al rischio vega di un'opzione a un dato fattore di rischio (S
k
) come specificato all'articolo 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013; Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare modalità di calcolo alternative delle sensibilità al rischio vega conformemente all'articolo 325 unvicies, paragrafo 6, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali modalità di calcolo alternative per la segnalazione. Indipendentemente dal fatto che l'ente utilizzi la modalità di calcolo di cui all'articolo 325 vicies o una modalità di calcolo alternativa a norma dell'articolo 325 unvicies, paragrafo 6, di tale regolamento, la sensibilità è segnalata previa ponderazione per la volatilità implicita corrispondente;
—
componente di rischio di curvatura del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVR
k
+
) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVR
k
-
), come specificato all'articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di due decimali.
Indicare valori pari a zero solo se il risultato del calcolo è effettivamente pari a zero.
0070
Valuta di segnalazione
È segnalato il nome della valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio "EUR").
0080
Sensibilità al rischio (risultati nella valuta del portafoglio ABE)
Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articolo 325 quinquies, punto 2, e articoli 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies e 325 unquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013
I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0060 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell'allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento.
0090
Fattore di ponderazione del rischio
Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare il fattore di ponderazione del rischio corrispondente al fattore di rischio specificato nelle colonne da 0020 a 0040. Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde alla componente del rischio di curvatura, indicare il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per determinare lo spostamento relativo applicabile.
Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di quattro decimali.
0110
Identificativo aggiuntivo 2
Articolo 325 septdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio "Rischio di posizione in merci" e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è la serie di termini giuridici relativi al luogo di consegna o un altro identificativo univoco corrispondente.
Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile.
0120
Categoria di classe di merito di credito
Articolo 325 quaterdecies, paragrafo 1, e articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio "Rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione" e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è una delle seguenti:
(a)
"CQS 1";
(b)
"CQS 2";
(c)
"CQS 3";
(d)
"CQS 4";
(e)
"CQS 5";
(f)
"CQS 6";
(g)
"Nessuna CQS assegnata (senza rating)".
Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile.
C 120.02 –
SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Classe di rischio
Articolo 325 quinquies, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Segnalare la classe di rischio. La risposta è una delle seguenti:
(a)
"rischio generico di tasso di interesse (GIRR)";
(b)
"rischio di spread creditizio. CSR non inerente a cartolarizzazione" (rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione);
(c)
"rischio di spread creditizio. CSR non-ACTP (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP));
(d)
"rischio di spread creditizio. CSR ACTP" (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP));
(e)
"rischio azionario";
(f)
"rischio di posizione in merci";
(g)
"rischio di cambio".
0020
Componente
Articolo 325 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Segnalare la componente del metodo basato sulle sensibilità. La risposta è una delle seguenti:
(a)
"Rischio delta";
(b)
"Rischio Vega";
(c)
"Rischio di curvatura";
0030
Scenario delle correlazioni
Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013
Segnalare lo scenario delle correlazioni. La risposta è una delle seguenti:
(a)
"Scenario delle correlazioni medie";
(b)
"Scenario delle correlazioni alte";
(c)
"Scenario delle correlazioni basse".
0040
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione)
Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013
I valori dei requisiti di fondi propri sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio per tutte le pertinenti combinazioni di classe di rischio, componente e scenario delle correlazioni. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali.
0050
Valuta di segnalazione
È segnalata la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217).
0060
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE)
Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013
I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0040 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell'allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento.
0070
Posizioni senza opzionalità soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
Articolo 325 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la componente della colonna 0020 corrisponde al rischio di curvatura:
(a)
indicare "TRUE" se l'ente applica il metodo di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare il risultato segnalato nelle colonne 0040 e 0060.
(b)
Negli altri casi indicare "FALSE".
Anche nel caso in cui non ricorra nessuno di questi casi, deve essere indicata la dicitura "FALSE" (falso).
0080
Metodo della valuta di base applicato al delta e alla curvatura del rischio di cambio
Articolo 325 octodecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la classe di rischio della colonna 0010 corrisponde al rischio di cambio e la componente della colonna 0020 corrisponde al rischio delta o al rischio di curvatura:
(a)
indicare "TRUE" se l'ente applica il metodo di cui all'articolo 325 octodecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare il risultato segnalato nelle colonne 0040 e 0060.
(b)
Negli altri casi indicare "FALSE".
Anche nel caso in cui non ricorra nessuno di questi casi, deve essere indicata la dicitura "FALSE" (falso).
0090
Divisione per scalare delle componenti del rischio di curvatura per il rischio di cambio
Articolo 325 octodecies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la classe di rischio della colonna 0010 corrisponde al rischio di cambio e la componente della colonna 0020 corrisponde al rischio di curvatura:
(a)
indicare "TRUE" se l'ente applica il metodo di cui all'articolo 325 octodecies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare il risultato segnalato nelle colonne 0040 e 0060.
(b)
Negli altri casi indicare "FALSE".
Anche nel caso in cui non ricorra nessuno di questi casi, deve essere indicata la dicitura "FALSE" (falso).
0095
Trasmissione dei risultati del portafoglio di convalida dell'SBM
Articolo 325 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se il portafoglio per il quale sono segnalate le informazioni è un portafoglio di convalida dell'SBM di cui all'allegato V, sezione 7:
a)
indicare "Trasmesso" se l'ente trasmette i risultati corrispondenti a tale portafoglio;
b)
indicare "Non trasmesso - nessuna esposizione al fattore di rischio" se l'ente sceglie di non trasmettere i risultati per il pertinente portafoglio di convalida dell'SBM, in quanto la dirigenza dell'ente non ha approvato internamente che l'ente operi in strumenti che genererebbero esposizioni verso il fattore di rischio pertinente.
Indicare "Non applicabile" se il portafoglio per il quale sono segnalate le informazioni è un portafoglio di cui all'allegato V, sezione 3, 4 o 5.
0100
Riquadro di testo libero
In questa colonna l'ente può fornire ulteriori informazioni.
C 120.04 –
DRC. VALORI DI MERCATO E IMPORTI JTD LORDI PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
Gli enti segnalano, strumento per strumento, le esposizioni corrispondenti allo strumento. Compilare una riga per esposizione. Tutti i valori si riferiscono alla "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (ai sensi dell'allegato V, sezione 1, lettera b), punto v), del presente regolamento). Le esposizioni sono segnalate prima di qualsiasi compensazione, ma dopo le fasi di replicazione o scomposizione (quali definite agli articoli 325 septvicies e 325 tricies del regolamento (UE) n. 575/2013), se del caso.
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Numero dello strumento
Allegato V, sezione 2
Segnalare il numero dello strumento tratto dall'allegato V.
0020
Classe di rischio
Articolo 325 tervicies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare la classe di rischio per la quale è segnalato il requisito per il rischio di default (DRC) nelle colonne 0030 e 0040. La risposta è uno dei seguenti tipi di strumenti:
(a)
"Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione";
(b)
"Posizioni verso la
cartolarizzazione
che non sono incluse nell'ACTP";
(c)
"Posizioni verso la
cartolarizzazione
che sono incluse nell'ACTP".
0030
Categoria 1
Articolo 325 sexvicies, paragrafo 3, articolo 325 octovicies, paragrafo 4, e articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalata la categoria.
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a
"Strumenti non inerenti a cartolarizzazione",
la risposta è una delle seguenti:
(a)
"Imprese";
(b)
"Emittenti sovrani";
(c)
"Amministrazioni locali/comuni".
Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a
"Posizioni
verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP", la risposta è la risposta a) di cui sopra o una delle seguenti:
(d)
"ABCP - Asia";
(e)
"ABCP - Europa";
(f)
"ABCP - Nordamerica";
(g)
"ABCP - resto del mondo";
(h)
"Acquisto o leasing di automobili - Asia";
(i)
"Acquisto o leasing di automobili - Europa";
(j)
"Acquisto o leasing di automobili - Nordamerica";
(k)
"Acquisto o leasing di automobili - resto del mondo";
(l)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Asia";
(m)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Europa";
(n)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Nordamerica";
(o)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - resto del mondo";
(p)
"Collateralised loan obligations - Asia";
(q)
"Collateralised loan obligations - Europa";
(r)
"Collateralised loan obligations - Nordamerica";
(s)
"Collateralised loan obligations - resto del mondo";
(t)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Asia";
(u)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Europa";
(v)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Nordamerica";
(w)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - resto del mondo";
(x)
"Carte di credito - Asia";
(y)
"Carte di credito - Europa";
(z)
"Carte di credito - Nordamerica";
(aa)
"Carte di credito - resto del mondo";
(bb)
"Altre attività al dettaglio - Asia";
(cc)
"Altre attività al dettaglio - Europa";
(dd)
"Altre attività al dettaglio - Nordamerica";
(ee)
"Altre attività al dettaglio - resto del mondo";
(ff)
"Altre attività all'ingrosso - Asia";
(gg)
"Altre attività all'ingrosso - Europa";
(hh)
"Altre attività all'ingrosso - Nordamerica";
(ii)
"Altre attività all'ingrosso - resto del mondo";
(jj)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Asia";
(kk)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Europa";
(ll)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Nordamerica";
(mm)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - resto del mondo";
(nn)
"Piccole e medie imprese (PMI) - Asia";
(oo)
"Piccole e medie imprese (PMI) - Europa";
(pp)
"Piccole e medie imprese (PMI) - Nordamerica";
(qq)
"Piccole e medie imprese (PMI) - resto del mondo";
(rr)
"Prestiti destinati agli studenti - Asia";
(ss)
"Prestiti destinati agli studenti - Europa";
(tt)
"Prestiti destinati agli studenti - Nordamerica";
(uu)
"Prestiti destinati agli studenti - resto del mondo".
Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a
"Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP",
la risposta è "Posizioni verso la
cartolarizzazione
che sono incluse nell'ACTP".
0040
Categoria 2
Articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a
"Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP",
la risposta è il nome dell'indice; negli altri casi indicare "NULL" .
0050
Debitore
Articolo 325 tervicies, paragrafo 2, articolo 325 quinvicies, paragrafo 1, e articoli 325 septvicies e 325 tricies del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano le informazioni relative al debitore. Se la classe di rischio indicata nella colonna 0020 corrisponde a:
—
"Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione", la risposta è il nome del debitore;
—
"
Posizioni verso la cartolarizzazione
che non sono incluse nell'ACTP", la risposta è il nome del debitore o un identificativo unico che indichi il portafoglio di attività sottostanti e il segmento;
—
"
Posizioni verso la cartolarizzazione
che sono incluse nell'ACTP", la risposta è un identificativo unico che indichi la famiglia, la serie e il segmento di indici.
0060
Categoria di classe di merito di credito
Articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2, articolo 325 octovicies, paragrafo 1, e articolo 325 untricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti comunicano la classe di merito di credito. La risposta è una delle seguenti:
(a)
"CQS 1";
(b)
"CQS 2";
(c)
"CQS 3";
(d)
"CQS 4";
(e)
"CQS 5";
(f)
"CQS 6";
(g)
"Nessuna CQS assegnata (senza rating)";
(h)
"Nessuna CQS assegnata (in stato di default)";
(i)
"Nessuna CQS assegnata (fattore di ponderazione del rischio dello 0 %)".
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a
"Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP"
o "
Posizioni verso la cartolarizzazione
che non sono incluse nell'ACTP", la risposta è una tra quelle indicate sopra o una tra le seguenti:
(j)
"CQS 7";
(k)
"CQS 8";
(l)
"CQS 9";
(m)
"CQS 10";
(n)
"CQS 11";
(o)
"CQS 12";
(p)
"CQS 13";
(q)
"CQS 14";
(r)
"CQS 15";
(s)
"CQS 16";
(t)
"CQS 17";
(u)
"Tutte le altre CQS".
0070
Fattore di ponderazione del rischio di default
Articolo 325 tervicies, paragrafo 1, lettera f), articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2, articolo 325 octovicies, paragrafo 1, e articolo 325 untricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il pertinente fattore di ponderazione del rischio. I fattori di ponderazione del rischio applicati alle esposizioni verso la cartolarizzazione sono segnalati dopo essere stati moltiplicati per l'8 % conformemente all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080
Rango
Articolo 325 quatervicies, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare il rango dell'esposizione. Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione" o "Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP", la risposta è una tra le seguenti:
(a)
"Strumenti di capitale";
(b)
"Strumenti di debito non di primo rango (non-senior)";
(c)
"Strumenti di debito di primo rango (senior)";
(d)
"Obbligazioni garantite".
Se non ricorre nessuno di questi casi, la casella è lasciata in bianco.
0090
Scadenza
Articoli 325 quinvicies, 325 septvicies e 325 tricies del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare la data di scadenza dell'esposizione. Per indicare la data è adottata la convenzione "gg/mm/aaaa".
0100
Tasso di recupero
Articolo 325 tervicies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti comunicano il tasso di recupero. Il tasso di recupero è calcolato utilizzando la perdita in caso di default (LGD) applicabile come tasso di recupero = 1 - LGD.
Il tasso di recupero comunicato è espresso in valore decimale, tra 0 e 1, con una precisione minima di quattro decimali.
0110
Direzione
Articolo 325 tervicies, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano la direzione dell'esposizione conformemente alle definizioni di cui all'articolo 325 tervicies, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013. La risposta è una delle seguenti:
(a)
"Esposizione corta";
(b)
"Esposizione lunga".
0120
Punto di attacco (attachment point) %
Articoli 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'esposizione segnalata si riferisce a un segmento, gli enti segnalano il punto di attacco del segmento.
Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di quattro decimali.
0130
Punto di distacco (detachment point) %
Articoli 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013
Se l'esposizione segnalata si riferisce a un segmento, gli enti segnalano il punto di distacco del segmento.
Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di quattro decimali.
0140-0170
Risultati nella valuta di segnalazione
I valori sono segnalati con riferimento alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali, ove applicabile.
0140
Valore nozionale
Articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione", gli enti segnalano l'importo nozionale dello strumento. Il valore corrisponde al termine V
nozionale
di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al termine V di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, del medesimo regolamento, a seconda del tipo di esposizione.
La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l'ente non calcola o non utilizza esplicitamente l'importo da segnalare in questa colonna per stimare l'importo lordo del Jump-to-default (JTD).
0150
P&L + Aggiustamento
Articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano la somma di P&L e aggiustamento per ciascuna esposizione:
—
se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione" e l'esposizione segnalata è un'esposizione lunga, gli enti indicano la somma di P&L
lunga
e aggiustamento
lunga
a norma dell'articolo 325 quatervicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione" e l'esposizione segnalata è un'esposizione corta, gli enti indicano la somma di P&L
corta
e aggiustamento
corta
a norma dell'articolo 325 quatervicies, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l'ente non calcola o non utilizza esplicitamente l'importo da segnalare in questa colonna per stimare l'importo lordo del JTD.
0160
Importo JTD lordo
Articolo 325 tervicies, paragrafo 1, lettera c), articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, articolo 325 septvicies, paragrafo 1, e articolo 325 tricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano l'importo lordo del JTD per l'esposizione specifica.
0170
Valuta
È segnalata la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217).
0180-0200
Risultati nella valuta del portafoglio ABE
Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articoli 325 sexvicies, 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013
I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0030 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell'allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento.
0180
Valore nozionale
Articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione", gli enti segnalano l'importo nozionale dello strumento. Il valore corrisponde al termine V
nozionale
di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al termine V di cui all'articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, del medesimo regolamento, a seconda del tipo di esposizione.
La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l'ente non calcola o non utilizza esplicitamente l'importo da segnalare in questa colonna per stimare l'importo lordo del JTD.
0190
P&L + Aggiustamento
Articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano la somma di P&L e aggiustamento per ciascuna esposizione:
—
se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione" e l'esposizione segnalata è un'esposizione lunga, gli enti indicano la somma di P&L
lunga
e aggiustamento
lunga
a norma dell'articolo 325 quatervicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione" e l'esposizione segnalata è un'esposizione corta, gli enti indicano la somma di P&L
corta
e aggiustamento
corta
a norma dell'articolo 325 quatervicies, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l'ente non calcola o non utilizza esplicitamente l'importo da segnalare in questa colonna per stimare l'importo lordo del JTD.
0200
Importo JTD lordo
Articolo 325 tervicies, paragrafo 1, lettera c), articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, articolo 325 septvicies, paragrafo 1, e articolo 325 tricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano l'importo lordo del Jump-to-default (JTD) per l'esposizione specifica.
C 120.05 –
DRC. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
Istruzioni relative ai fogli (asse z)
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
Portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Classe di rischio
Articolo 325 tervicies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Indicare la classe di rischio per la quale è segnalato il requisito per il rischio di default nelle colonne 0030 e 0040. La risposta è uno dei seguenti tipi di strumenti:
(a)
"Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione";
(b)
"Posizioni verso la
cartolarizzazione
che non sono incluse nell'ACTP";
(c)
"Posizioni verso la
cartolarizzazione
che sono incluse nell'ACTP".
0020
Categoria 1
Articolo 325 sexvicies, paragrafo 3, articolo 325 octovicies, paragrafo 4, e articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalata la categoria.
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a "Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione", la risposta è una delle seguenti:
(a)
"Imprese";
(b)
"Emittenti sovrani";
(c)
"Amministrazioni locali/comuni".
Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a
"Posizioni
verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP", la risposta è una delle seguenti:
(d)
"ABCP - Asia";
(e)
"ABCP - Europa";
(f)
"ABCP - Nordamerica";
(g)
"ABCP - resto del mondo";
(h)
"Acquisto o leasing di automobili - Asia";
(i)
"Acquisto o leasing di automobili - Europa";
(j)
"Acquisto o leasing di automobili - Nordamerica";
(k)
"Acquisto o leasing di automobili - resto del mondo";
(l)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Asia";
(m)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Europa";
(n)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Nordamerica";
(o)
"CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - resto del mondo";
(p)
"Collateralised loan obligations - Asia";
(q)
"Collateralised loan obligations - Europa";
(r)
"Collateralised loan obligations - Nordamerica";
(s)
"Collateralised loan obligations - resto del mondo";
(t)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Asia";
(u)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Europa";
(v)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Nordamerica";
(w)
"CMBS (commercial mortgage-backed securities) - resto del mondo";
(x)
"Carte di credito - Asia";
(y)
"Carte di credito - Europa";
(z)
"Carte di credito - Nordamerica";
(aa)
"Carte di credito - resto del mondo";
(bb)
"Altre attività al dettaglio - Asia";
(cc)
"Altre attività al dettaglio - Europa";
(dd)
"Altre attività al dettaglio - Nordamerica";
(ee)
"Altre attività al dettaglio - resto del mondo";
(ff)
"Altre attività all'ingrosso - Asia";
(gg)
"Altre attività all'ingrosso - Europa";
(hh)
"Altre attività all'ingrosso - Nordamerica";
(ii)
"Altre attività all'ingrosso - resto del mondo";
(jj)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Asia";
(kk)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Europa";
(ll)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Nordamerica";
(mm)
"Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - resto del mondo";
(nn)
"Piccole e medie imprese (PMI) - Asia";
(oo)
"Piccole e medie imprese (PMI) - Europa";
(pp)
"Piccole e medie imprese (PMI) - Nordamerica";
(qq)
"Piccole e medie imprese (PMI) - resto del mondo";
(rr)
"Prestiti destinati agli studenti - Asia";
(ss)
"Prestiti destinati agli studenti - Europa";
(tt)
"Prestiti destinati agli studenti - Nordamerica";
(uu)
"Prestiti destinati agli studenti - resto del mondo".
Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a
"Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP",
la risposta è "Posizioni verso la
cartolarizzazione
che sono incluse nell'ACTP".
0030
Categoria 2
Articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a
"Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP",
la risposta è il nome dell'indice; negli altri casi indicare "NULL" .
0040
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione)
Articoli 325 sexvicies, 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per il rischio di default sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento). I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali.
0050
Valuta di segnalazione
È segnalata la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217).
0060
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE)
Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articoli 325 sexvicies, 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013
I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0030 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell'allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento.
C 120.06 –
ASA. OFR
Colonna
Intestazione
Riferimenti giuridici
Istruzioni
0010
Numero del portafoglio
Allegato V, sezioni 3, 4 e 5
Segnalare il numero del portafoglio tratto dall'allegato V.
0020-0040
Risultati nella valuta di segnalazione
Allegato V, sezioni 3 e 4
0020
OFR SBM
Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio.
0030
OFR DRC
Articolo 325 tervicies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per il requisito per il rischio di default del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio.
0040
OFR RRAO
Articolo 325 duovicies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per la maggiorazione per i rischi residui del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio.
0050-0070
Risultati nella valuta del portafoglio ABE
Allegato V, sezioni 3 e 4
Quando la valuta di segnalazione dell'ente è diversa dalle valute del portafoglio ABE specificate nell'allegato V, sezioni 3 e 4, gli enti convertono la valuta di segnalazione al tasso di cambio a pronti BCE applicabile.
0050
OFR SBM
Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio.
0060
OFR DRC
Articolo 325 tervicies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per il requisito per il rischio di default del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio.
0070
OFR RRAO
Articolo 325 duovicies del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti di fondi propri per la maggiorazione per i rischi residui del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la "data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)" (come specificato nell'allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio.
Tabella - Orientamenti per la segnalazione dei modelli 106.01 (colonna 0010) e 120.01 (colonna 0020)
—
La colonna "classe di rischio" si riferisce all'articolo 325 quinquies, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per indicare le classi di rischio sono utilizzati i seguenti acronimi:
a)
"GIRR" (rischio generico di tasso di interesse);
b)
"CSR_NON_SEC" (rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione);
c)
"CSR_SEC_NON_ACTP" (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP));
d)
"CSR_SEC_ACTP" (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP));
e)
"EQ" (rischio azionario);
f)
"CM" (rischio di posizione in merci);
g)
"FX" (rischio di cambio).
—
La colonna "componente" si riferisce all'articolo 325 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per indicare le componenti del metodo basato sulle sensibilità sono utilizzati i seguenti acronimi:
a)
"DELTA" (rischio delta);
b)
"VEGA" (rischio vega);
c)
"CURVATURE" (rischio di curvatura).
—
La colonna "scadenza" si riferisce alla scadenza del fattore di rischio, dove i fattori di rischio sono definiti in base a specifici vertici conformemente agli articoli 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies e 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Per i fattori del rischio generico di tasso di interesse vega specificati all'articolo 325 terdecies, paragrafo 7, del medesimo regolamento, due scadenze sono indicate e separate da un trattino (ad esempio "0,5 anni - 0,5 anni"), la prima si riferisce alla scadenza dell'opzione e la seconda alla durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.
—
La colonna "Specifiche aggiuntive" specifica ulteriormente il rispettivo fattore di rischio per quanto riguarda la distinzione tra il fattore di rischio inflazione e il fattore di rischio di base cross currency ai sensi dell'articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, la distinzione tra i fattori di rischio relativi agli strumenti di debito e i fattori di rischio relativi ai credit default swap a norma degli articoli 325 quaterdecies e 325 quindecies del medesimo regolamento, la distinzione tra il fattore di rischio del prezzo a pronti di strumenti di capitale e il fattore di rischio del tasso di pronti contro termine su strumenti di capitale a norma dell'articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e la distinzione tra la posizione di rischio di curvatura netta verso l'alto di tale fattore di rischio (CVRk+) o la posizione di rischio di curvatura netta verso il basso di tale fattore di rischio (CVRk-), come specificato all'articolo 325 octies del medesimo regolamento.
Classe di rischio
Componente
Scadenza
Specifiche aggiuntive
Identificativo del fattore di rischio
Riferimenti giuridici
CM
DELTA
0 anni
CM_D_00.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
0,25 anni
CM_D_00.25
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
0,5 anni
CM_D_00.50
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
1 anno
CM_D_01.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
2 anni
CM_D_02.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
3 anni
CM_D_03.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
5 anni
CM_D_05.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
10 anni
CM_D_10.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
15 anni
CM_D_15.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
20 anni
CM_D_20.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
DELTA
30 anni
CM_D_30.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
VEGA
0,5 anni
CM_V_00.50
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
VEGA
1 anno
CM_V_01.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
VEGA
3 anni
CM_V_03.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
VEGA
5 anni
CM_V_05.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
VEGA
10 anni
CM_V_10.00
Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
CM_CU
Articoli 325 septdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CM
CURVATURA
Spostamento verso il basso
CM_CD
Articoli 325 septdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
0,5 anni
Strumento di debito
CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
1 anno
Strumento di debito
CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
3 anni
Strumento di debito
CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
5 anni
Strumento di debito
CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
10 anni
Strumento di debito
CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
0,5 anni
Credit default swap
CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
1 anno
Credit default swap
CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
3 anni
Credit default swap
CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
5 anni
Credit default swap
CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
DELTA
10 anni
Credit default swap
CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
VEGA
0,5 anni
CSR_NON_SEC_V_00.50
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
VEGA
1 anno
CSR_NON_SEC_V_01.00
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
VEGA
3 anni
CSR_NON_SEC_V_03.00
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
VEGA
5 anni
CSR_NON_SEC_V_05.00
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
VEGA
10 anni
CSR_NON_SEC_V_10.00
Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
CSR_NON_SEC_CU
Articoli 325 quaterdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_NON_SEC
CURVATURA
Spostamento verso il basso
CSR_NON_SEC_CD
Articoli 325 quaterdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
0,5 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
1 anno
Strumento di debito
CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
3 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
5 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
10 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
0,5 anni
Credit default swap
CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
1 anno
Credit default swap
CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
3 anni
Credit default swap
CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
5 anni
Credit default swap
CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
DELTA
10 anni
Credit default swap
CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
VEGA
0,5 anni
CSR_SEC_ACTP_V_00.50
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
VEGA
1 anno
CSR_SEC_ACTP_V_01.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
VEGA
3 anni
CSR_SEC_ACTP_V_03.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
VEGA
5 anni
CSR_SEC_ACTP_V_05.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
VEGA
10 anni
CSR_SEC_ACTP_V_10.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
CSR_SEC_ACTP_CU
Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_ACTP
CURVATURA
Spostamento verso il basso
CSR_SEC_ACTP_CD
Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
0,5 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
1 anno
Strumento di debito
CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
3 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
5 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
10 anni
Strumento di debito
CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
0,5 anni
Credit default swap
CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
1 anno
Credit default swap
CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
3 anni
Credit default swap
CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
5 anni
Credit default swap
CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
DELTA
10 anni
Credit default swap
CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
VEGA
0,5 anni
CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
VEGA
1 anno
CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
VEGA
3 anni
CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
VEGA
5 anni
CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
VEGA
10 anni
CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00
Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
CSR_SEC_NON_ACTP_CU
Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP
CURVATURA
Spostamento verso il basso
CSR_SEC_NON_ACTP_CD
Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
DELTA
Prezzo a pronti
EQ_D_SPOT
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
DELTA
Tasso pronti contro termine
EQ_D_REPO
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
VEGA
0,5 anni
EQ_V_00.50
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
VEGA
1 anno
EQ_V_01.00
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
VEGA
3 anni
EQ_V_03.00
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
VEGA
5 anni
EQ_V_05.00
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
VEGA
10 anni
EQ_V_10.00
Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
EQ_CU
Articoli 325 sexdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
EQ
CURVATURA
Spostamento verso il basso
EQ_CD
Articoli 325 sexdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
DELTA
FX_D
Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
VEGA
0,5 anni
FX_V_00.50
Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
VEGA
1 anno
FX_V_01.00
Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
VEGA
3 anni
FX_V_03.00
Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
VEGA
5 anni
FX_V_05.00
Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
VEGA
10 anni
FX_V_10.00
Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
FX_CU
Articoli 325 octodecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
FX
CURVATURA
Spostamento verso il basso
FX_CD
Articoli 325 octodecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
0,25 anni
GIRR_D_00.25
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
0,5 anni
GIRR_D_00.50
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
1 anno
GIRR_D_01.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
2 anni
GIRR_D_02.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
3 anni
GIRR_D_03.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
5 anni
GIRR_D_05.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
10 anni
GIRR_D_10.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
15 anni
GIRR_D_15.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
20 anni
GIRR_D_20.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
30 anni
GIRR_D_30.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
Inflazione
GIRR_D_INF
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
Base cross currency (su EUR)
GIRR_D_CRO_EUR
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
DELTA
Base cross currency (su USD)
GIRR_D_CRO_USD
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni - 0,5 anni
GIRR_V_00.50_00.50
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno - 0,5 anni
GIRR_V_01.00_00.50
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni - 0,5 anni
GIRR_V_03.00_00.50
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni - 0,5 anni
GIRR_V_05.00_00.50
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni - 0,5 anni
GIRR_V_10.00_00.50
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni - 1 anno
GIRR_V_00.50_01.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno - 1 anno
GIRR_V_01.00_01.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni - 1 anno
GIRR_V_03.00_01.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni - 1 anno
GIRR_V_05.00_01.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni - 1 anno
GIRR_V_10.00_01.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni - 3 anni
GIRR_V_00.50_03.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno - 3 anni
GIRR_V_01.00_03.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni - 3 anni
GIRR_V_03.00_03.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni - 3 anni
GIRR_V_05.00_03.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni - 3 anni
GIRR_V_10.00_03.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni - 5 anni
GIRR_V_00.50_05.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno - 5 anni
GIRR_V_01.00_05.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni - 5 anni
GIRR_V_03.00_05.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni - 5 anni
GIRR_V_05.00_05.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni - 5 anni
GIRR_V_10.00_05.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni - 10 anni
GIRR_V_00.50_10.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno - 10 anni
GIRR_V_01.00_10.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni - 10 anni
GIRR_V_03.00_10.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni - 10 anni
GIRR_V_05.00_10.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni - 10 anni
GIRR_V_10.00_10.00
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni
Inflazione
GIRR_V_00.50_INF
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno
Inflazione
GIRR_V_01.00_INF
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni
Inflazione
GIRR_V_03.00_INF
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni
Inflazione
GIRR_V_05.00_INF
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni
Inflazione
GIRR_V_10.00_INF
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni
Base cross currency (su EUR)
GIRR_V_00.50_CRO_EUR
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno
Base cross currency (su EUR)
GIRR_V_01.00_CRO_EUR
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni
Base cross currency (su EUR)
GIRR_V_03.00_CRO_EUR
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni
Base cross currency (su EUR)
GIRR_V_05.00_CRO_EUR
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni
Base cross currency (su EUR)
GIRR_V_10.00_CRO_EUR
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
0,5 anni
Base cross currency (su USD)
GIRR_V_00.50_CRO_USD
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
1 anno
Base cross currency (su USD)
GIRR_V_01.00_CRO_USD
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
3 anni
Base cross currency (su USD)
GIRR_V_03.00_CRO_USD
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
5 anni
Base cross currency (su USD)
GIRR_V_05.00_CRO_USD
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
VEGA
10 anni
Base cross currency (su USD)
GIRR_V_10.00_CRO_USD
Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
CURVATURA
Spostamento verso l'alto
GIRR_CU
Articoli 325 terdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
GIRR
CURVATURA
Spostamento verso il basso
GIRR_CD
Articoli 325 terdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013
»
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VII –
RISULTATI DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA RISCHIO DI MERCATO
RISULTATI DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO - RISCHIO DI MERCATO
Numero del modello
Codice del modello
Nome del modello/gruppo di modelli
Abbreviazione
VALUTAZIONE INIZIALE DI MERCATO
106,1
C 106.00
VALUTAZIONE INIZIALE DI MERCATO E MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
IMV
106,2
C 106.01
SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO
SENSIBILITÀ
VaR, sVaR e PV
107,1
C 107.01
DETTAGLI
VaR&SVaR 1
107,2
C 107.02
RISULTATI NELLA VALUTA DEL
PORTAFOGLIO ABE
VaR&SVaR 2
SERIE TEMPORALI DI PROFITTI E PERDITE
108
C 108.00
SERIE TEMPORALI DI PROFITTI E PERDITE
PROFITTI E PERDITE
COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE (IRC)
109,1
C 109.01
IRC. DETTAGLI DEL MODELLO
IRC 1
109,2
C 109.02
IRC. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO
IRC 2
109,3
C 109.03
IRC. IMPORTO PER PORTAFOGLIO/DATA
IRC 3
NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (CT)
110,1
C 110.01
CT. DETTAGLI DEL MODELLO
CT 1
110,2
C 110.02
CT. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO
CT 2
110,3
C 110.03
CT. IMPORTO PER PORTAFOGLIO/DATA
CT 3
ASA (SBM & DRC)
120,1
C 120.01
SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
SBM 1
120,2
C 120.02
SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
SBM 2
120,4
C 120.04
DRC. VALORI DI MERCATO E IMPORTI JTD LORDI PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
DRC 1
120,5
C 120.05
DRC. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
DRC 2
120,6
C 120.06
ASA. OFR PER PORTAFOGLIO
OFR ASA
C 106.00 – VALUTAZIONE INIZIALE DI MERCATO E MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
Numero dello strumento
Strumento modellizzato per VaR + sVaR (True/False)
Strumento modellizzato per IRC (True/False)
Strumento modellizzato per la negoziazione di correlazione (True/False)
Motivo dell'esclusione
Riquadro di testo libero
Valutazione iniziale di mercato
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
C 106.01 - SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO
Numero dello strumento
Identificativo del fattore di rischio
Categoria
Identificativo aggiuntivo
Sensibilità al rischio (Risultati nella valuta di segnalazione)
Valuta di segnalazione
Sensibilità al rischio (risultati nella valuta dello strumento ABE)
Modello di determinazione del prezzo
Definizione delle sensibilità
Riquadro di testo libero
Identificativo aggiuntivo2
Categoria di classe di merito di credito
0010
0020
0030
0050
0060
0070
0080
0090
0100
110
120
C 107.01 - VaR, sVaR e PV. DETTAGLI
Opzione
Riquadro di testo libero
0010
0020
VaR
0010
Metodologia
0020
Calcolo dell'orizzonte di 10 giorni
0030
Durata del periodo di osservazione
0040
Ponderazione dei dati
0050
Maggiorazione per i test retrospettivi
0060
Maggiorazione regolamentare VaR
sVaR
0070
Metodologia
0080
Calcolo dell'orizzonte di 10 giorni
0090
Maggiorazione regolamentare sVaR
0100
Periodo sVaR
C 107.02 - VaR e SVaR NON CTP. RISULTATI NELLA VALUTA DEL PORTAFOGLIO ABE
Portafoglio
Data
VaR
sVaR
PV
0010
0020
0030
0040
C 108.00 - SERIE TEMPORALI DI PROFITTI E PERDITE
Portafoglio
Data
Profitti e perdite giornalieri
0010
0020
C 109.01 - IRC. DETTAGLI DEL MODELLO
Opzione
Riquadro di testo libero
Riga
Voce
0010
0020
0010
Numero di fattori di modellizzazione
0020
Fonte delle LGD
C 109.02 - IRC. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO
Portafoglio
Opzione
Riquadro di testo libero
Riga
Voce
0010
0020
0010
Orizzonte di liquidità
0020
Fonte delle PD
0030
Fonte delle matrici di transizione
C 109.03 - IRC. IMPORTO PER PORTAFOGLIO/DATA
Portafoglio
Data
IRC
0010
0020
C 110.01 – CT. DETTAGLI DEL MODELLO
Opzione
Riquadro di testo libero
Riga
Voce
0010
0020
0010
Numero di fattori di modellizzazione
0020
Fonte delle LGD
C 110.02 – CT. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO
Portafoglio
Opzione
Riquadro di testo libero
Riga
Voce
0010
0020
0010
Orizzonte di liquidità
0020
Fonte delle PD
0030
Fonte delle matrici di transizione
C 110.03 – CT. APR PER PORTAFOGLIO/DATA
Portafoglio
Data
APR
0010
0060
C 120.01 – SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO
Portafoglio
Numero dello strumento
Identificativo del fattore di rischio
Categoria
Identificativo aggiuntivo
Sensibilità al rischio
(Risultati nella valuta di segnalazione)
Valuta di segnalazione
Sensibilità al rischio
(Risultati nella valuta del portafoglio ABE)
Fattore di ponderazione del rischio
Identificativo aggiuntivo2
Categoria di classe di merito di credito
0010
0020
0030
0040
0060
0070
0080
0090
110
120
C 120.02 – SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
Portafoglio
Classe di rischio
Componente di rischio
Scenario delle correlazioni
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione)
Valuta di segnalazione
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE)
Posizioni senza opzionalità soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
Metodo della valuta di base applicato al delta e alla curvatura del rischio di cambio
Divisione per scalare delle componenti del rischio di curvatura per il rischio di cambio
Trasmissione dei risultati del portafoglio di convalida dell'SBM
Riquadro di testo libero
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0950
0100
C 120.04 - DRC. Valori di mercato e importi JTD lordi per strumento/portafoglio
Portafoglio
Numero intero
Numero dello strumento
Classe di rischio
Categoria1
Categoria2
Debitore
Categoria di classe di merito di credito
Fattore di ponderazione del rischio di default
Rango
Durata
Tasso di recupero
Direzione
Punto di attacco (attachment point) %
Punto di distacco (detachment point) %
Risultati nella valuta di segnalazione
Risultati nella valuta del portafoglio ABE
Valore nozionale
P&L + Aggiustamento
Importo JTD lordo
Valuta
Valore nozionale
P&L + Aggiustamento
Importo JTD lordo
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
C 120.05 - DRC. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO
Portafoglio
Numero intero
Classe di rischio
Categoria1
Categoria2
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione)
Valuta di segnalazione
Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE)
0010
0020
0030
0040
0050
0060
C 120.06 - ASA. OFR
Numero del portafoglio
Risultati nella valuta di segnalazione
Risultati nella valuta del portafoglio ABE
OFR SBM
OFR DRC
OFR RRAO
OFR SBM
OFR DRC
OFR RRAO
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
»
ALLEGATO V
«ALLEGATO X –
Portafogli di convalida dell'SBM
Nome dello sheet
Descrizione
Strumenti
Strumenti (sensibilità e posizioni di rischio di curvatura) ai fini della convalida dell'SBM
Portafogli
Portafogli di convalida dell'SBM definiti come combinazioni degli strumenti definiti nel presente allegato
Strumento
Identificativo del fattore di rischio
Categoria
Identificativo aggiuntivo
Identificativo aggiuntivo2
Categoria di classe di merito di credito
Sensibilità al rischio
S_IRV_b25#
GIRR_V_10.00_10.00
USD
400,00
S_IRV_b24#
GIRR_V_10.00_05.00
USD
200,00
S_IRV_b23#
GIRR_V_10.00_03.00
USD
– 900,00
S_IRV_b22#
GIRR_V_10.00_01.00
USD
950,00
S_IRV_b21#
GIRR_V_10.00_00.50
USD
– 350,00
S_IRV_b20#
GIRR_V_05.00_10.00
USD
1 000,00
S_IRV_b19#
GIRR_V_05.00_05.00
USD
– 300,00
S_IRV_b18#
GIRR_V_05.00_03.00
USD
50,00
S_IRV_b17#
GIRR_V_05.00_01.00
USD
300,00
S_IRV_b16#
GIRR_V_05.00_00.50
USD
–50,00
S_IRV_e3#
GIRR_V_03.00_CRO_USD
BRL
500,00
S_IRV_b15#
GIRR_V_03.00_10.00
USD
– 400,00
S_IRV_b14#
GIRR_V_03.00_05.00
USD
700,00
S_IRV_b13#
GIRR_V_03.00_03.00
USD
– 800,00
S_IRV_b12#
GIRR_V_03.00_01.00
USD
700,00
S_IRV_b11#
GIRR_V_03.00_00.50
USD
– 100,00
S_IRV_e2#
GIRR_V_01.00_INF
BRL
750,00
S_IRV_b10#
GIRR_V_01.00_10.00
USD
500,00
S_IRV_b9#
GIRR_V_01.00_05.00
USD
50,00
S_IRV_b8#
GIRR_V_01.00_03.00
USD
– 500,00
S_IRV_b7#
GIRR_V_01.00_01.00
USD
200,00
S_IRV_b6#
GIRR_V_01.00_00.50
USD
900,00
S_IRV_b5#
GIRR_V_00.50_10.00
USD
100,00
S_IRV_c5#
GIRR_V_00.50_10.00
CLP
– 100,00
S_IRV_d5#
GIRR_V_00.50_10.00
EUR
–2 000,00
S_IRV_b4#
GIRR_V_00.50_05.00
USD
100,00
S_IRV_c4#
GIRR_V_00.50_05.00
CLP
100,00
S_IRV_d4#
GIRR_V_00.50_05.00
EUR
1 500,00
S_IRV_b3#
GIRR_V_00.50_03.00
USD
– 500,00
S_IRV_c3#
GIRR_V_00.50_03.00
CLP
– 300,00
S_IRV_d3#
GIRR_V_00.50_03.00
EUR
1 000,00
S_IRV_b2#
GIRR_V_00.50_01.00
USD
400,00
S_IRV_c2#
GIRR_V_00.50_01.00
CLP
150,00
S_IRV_d2#
GIRR_V_00.50_01.00
EUR
3 750,00
S_IRV_a1#
GIRR_V_00.50_00.50
USD
– 100,00
S_IRV_b1#
GIRR_V_00.50_00.50
USD
700,00
S_IRV_c1#
GIRR_V_00.50_00.50
CLP
300,00
S_IRV_d1#
GIRR_V_00.50_00.50
EUR
–4 750,00
S_IRV_e1#
GIRR_V_00.50_00.50
BRL
– 500,00
S_IRD_b11#
GIRR_D_INF
USD
–50 000,00
S_IRD_d11#
GIRR_D_INF
CLP
95 000,00
S_IRD_e11#
GIRR_D_INF
EUR
DE
–65 000,00
S_IRD_e13#
GIRR_D_INF
EUR
FR
– 100 000,00
S_IRD_d12#
GIRR_D_CRO_USD
CLP
10 500,00
S_IRD_e12#
GIRR_D_CRO_USD
EUR
–85 000,00
S_IRD_b12#
GIRR_D_CRO_EUR
USD
–65 000,00
S_IRD_b10#
GIRR_D_30.00
USD
OIS
–50 000,00
S_IRD_c10#
GIRR_D_30.00
USD
Libor3m
10 000,00
S_IRD_d10#
GIRR_D_30.00
CLP
OIS
15 000,00
S_IRD_e10#
GIRR_D_30.00
EUR
OIS
– 120 000,00
S_IRD_b9#
GIRR_D_20.00
USD
OIS
200 000,00
S_IRD_c9#
GIRR_D_20.00
USD
Libor3m
–30 000,00
S_IRD_d9#
GIRR_D_20.00
CLP
OIS
90 000,00
S_IRD_e9#
GIRR_D_20.00
EUR
OIS
100,00
S_IRD_b8#
GIRR_D_15.00
USD
OIS
30 000,00
S_IRD_c8#
GIRR_D_15.00
USD
Libor3m
10 000,00
S_IRD_d8#
GIRR_D_15.00
CLP
OIS
70 000,00
S_IRD_e8#
GIRR_D_15.00
EUR
OIS
100,00
S_IRD_b7#
GIRR_D_10.00
USD
OIS
2 000,00
S_IRD_c7#
GIRR_D_10.00
USD
Libor3m
– 100 000,00
S_IRD_d7#
GIRR_D_10.00
CLP
OIS
–25 000,00
S_IRD_e7#
GIRR_D_10.00
EUR
OIS
100,00
S_IRD_b6#
GIRR_D_05.00
USD
OIS
–90 000,00
S_IRD_c6#
GIRR_D_05.00
USD
Libor3m
–35 000,00
S_IRD_d6#
GIRR_D_05.00
CLP
OIS
–5 000,00
S_IRD_e6#
GIRR_D_05.00
EUR
OIS
100,00
S_IRD_b5#
GIRR_D_03.00
USD
OIS
85 000,00
S_IRD_c5#
GIRR_D_03.00
USD
Libor3m
55 000,00
S_IRD_d5#
GIRR_D_03.00
CLP
OIS
– 100 000,00
S_IRD_e5#
GIRR_D_03.00
EUR
OIS
100,00
S_IRD_b4#
GIRR_D_02.00
USD
OIS
–10 000,00
S_IRD_c4#
GIRR_D_02.00
USD
Libor3m
10 000,00
S_IRD_d4#
GIRR_D_02.00
CLP
OIS
5 000,00
S_IRD_e4#
GIRR_D_02.00
EUR
OIS
100,00
S_IRD_b3#
GIRR_D_01.00
USD
OIS
–65 000,00
S_IRD_c3#
GIRR_D_01.00
USD
Libor3m
70 000,00
S_IRD_d3#
GIRR_D_01.00
CLP
OIS
10 000,00
S_IRD_e3#
GIRR_D_01.00
EUR
OIS
–50 000,00
S_IRD_b2#
GIRR_D_00.50
USD
OIS
15 000,00
S_IRD_c2#
GIRR_D_00.50
USD
Libor3m
–40 000,00
S_IRD_d2#
GIRR_D_00.50
CLP
OIS
45 000,00
S_IRD_e2#
GIRR_D_00.50
EUR
OIS
100,00
S_IRD_a1#
GIRR_D_00.25
USD
OIS
30 000,00
S_IRD_b1#
GIRR_D_00.25
USD
OIS
20 000,00
S_IRD_c1#
GIRR_D_00.25
USD
Libor3m
–30 000,00
S_IRD_d1#
GIRR_D_00.25
CLP
OIS
–30 000,00
S_IRD_e1#
GIRR_D_00.25
EUR
OIS
100,00
S_IRD_f1#
GIRR_D_00.25
DKK
OIS
100,00
S_IRC_a1#
GIRR_CU
USD
–18 466,83
S_IRC_b1#
GIRR_CU
USD
92 233,09
S_IRC_c1#
GIRR_CU
CLP
–1 270,00
S_IRC_d1#
GIRR_CU
EUR
– 253,12
S_IRC_e1#
GIRR_CU
VND
–11 950,00
S_IRC_a1#
GIRR_CD
USD
18 647,66
S_IRC_b1#
GIRR_CD
USD
–93 178,71
S_IRC_c1#
GIRR_CD
CLP
450,00
S_IRC_d1#
GIRR_CD
EUR
–3 237,08
S_IRC_e1#
GIRR_CD
VND
–4 030,00
S_FXV_b4#
FX_V_5.00
EUR_CLP
200,00
S_FXV_d4#
FX_V_5.00
CHF_VND
1 500,00
S_FXV_b3#
FX_V_3.00
EUR_CLP
– 400,00
S_FXV_d3#
FX_V_3.00
CHF_VND
1 000,00
S_FXV_b5#
FX_V_10.00
EUR_CLP
150,00
S_FXV_d5#
FX_V_10.00
CHF_VND
–2 000,00
S_FXV_b2#
FX_V_1.00
EUR_CLP
300,00
S_FXV_d2#
FX_V_1.00
CHF_VND
3 750,00
S_FXV_a1#
FX_V_0.50
EUR_CLP
– 100,00
S_FXV_b1#
FX_V_0.50
EUR_CLP
700,00
S_FXV_c1#
FX_V_0.50
AUD_JPY
450,00
S_FXV_d1#
FX_V_0.50
CHF_VND
–4 800,00
S_FXD_a1#
FX_D
GBP
5 000,00
S_FXD_b1#
FX_D
GBP
–8 000,00
S_FXD_c1#
FX_D
CLP
3 000,00
S_FXD_d1#
FX_D
DKK
1 000,00
S_FXD_f1#
FX_D
BGN
1 000,00
S_FXC_a1#
FX_CU
EUR
–16 037,91
S_FXC_b1#
FX_CU
EUR
80 159,24
S_FXC_c1#
FX_CU
CLP
– 800,00
S_FXC_d1#
FX_CU
JPY
–1 472,88
S_FXC_e1#
FX_CU
VND
–3 400,00
S_FXC_f1#
FX_CU
DKK
–48,61
S_FXC_a1#
FX_CD
EUR
16 162,18
S_FXC_b1#
FX_CD
EUR
–80 723,02
S_FXC_c1#
FX_CD
CLP
700,00
S_FXC_d1#
FX_CD
JPY
–1 324,35
S_FXC_e1#
FX_CD
VND
–2 100,00
S_FXC_f1#
FX_CD
DKK
48,61
S_EQV_a5#
EQ_V_5.00
1
EMITTENTE A
100,00
S_EQV_aa4#
EQ_V_5.00
5
EMITTENTE AA
1 200,00
S_EQV_ac1#
EQ_V_5.00
7
EMITTENTE AC
–50,00
S_EQV_ae4#
EQ_V_5.00
9
EMITTENTE AE
600,00
S_EQV_af4#
EQ_V_5.00
10
EMITTENTE AF
375,00
S_EQV_b4#
EQ_V_5.00
1
EMITTENTE B
50,00
S_EQV_f4#
EQ_V_5.00
5
EMITTENTE F
450,00
S_EQV_j4#
EQ_V_5.00
9
EMITTENTE J
– 200,00
S_EQV_k4#
EQ_V_5.00
10
EMITTENTE K
– 825,00
S_EQV_m1#
EQ_V_5.00
11
EMITTENTE M
– 700,00
S_EQV_n4#
EQ_V_5.00
12
INDICE N
850,00
S_EQV_o4#
EQ_V_5.00
12
INDICE O
150,00
S_EQV_y1#
EQ_V_5.00
3
EMITTENTE Y
700,00
S_EQV_a4#
EQ_V_3.00
1
EMITTENTE A
– 500,00
S_EQV_aa3#
EQ_V_3.00
5
EMITTENTE AA
– 850,00
S_EQV_ad1#
EQ_V_3.00
8
EMITTENTE AD
300,00
S_EQV_ae3#
EQ_V_3.00
9
EMITTENTE AE
– 450,00
S_EQV_af3#
EQ_V_3.00
10
EMITTENTE AF
– 725,00
S_EQV_b3#
EQ_V_3.00
1
EMITTENTE B
– 500,00
S_EQV_f3#
EQ_V_3.00
5
EMITTENTE F
250,00
S_EQV_j3#
EQ_V_3.00
9
EMITTENTE J
– 900,00
S_EQV_k3#
EQ_V_3.00
10
EMITTENTE K
– 975,00
S_EQV_n3#
EQ_V_3.00
12
INDICE N
–1 250,00
S_EQV_o3#
EQ_V_3.00
12
INDICE O
100,00
S_EQV_x1#
EQ_V_3.00
2
EMITTENTE X
– 200,00
S_EQV_z1#
EQ_V_3.00
4
EMITTENTE Z
– 800,00
S_EQV_a6#
EQ_V_10.00
1
EMITTENTE A
100,00
S_EQV_aa5#
EQ_V_10.00
5
EMITTENTE AA
– 300,00
S_EQV_ab1#
EQ_V_10.00
6
EMITTENTE AB
– 400,00
S_EQV_ae5#
EQ_V_10.00
9
EMITTENTE AE
– 850,00
S_EQV_af5#
EQ_V_10.00
10
EMITTENTE AF
525,00
S_EQV_b5#
EQ_V_10.00
1
EMITTENTE B
500,00
S_EQV_f5#
EQ_V_10.00
5
EMITTENTE F
600,00
S_EQV_j5#
EQ_V_10.00
9
EMITTENTE J
150,00
S_EQV_k5#
EQ_V_10.00
10
EMITTENTE K
300,00
S_EQV_n5#
EQ_V_10.00
12
INDICE N
225,00
S_EQV_o5#
EQ_V_10.00
12
INDICE O
– 200,00
S_EQV_q1#
EQ_V_10.00
13
INDICE Q
– 800,00
S_EQV_a3#
EQ_V_1.00
1
EMITTENTE A
400,00
S_EQV_aa2#
EQ_V_1.00
5
EMITTENTE AA
– 400,00
S_EQV_ae2#
EQ_V_1.00
9
EMITTENTE AE
– 250,00
S_EQV_af2#
EQ_V_1.00
10
EMITTENTE AF
–1 150,00
S_EQV_b2#
EQ_V_1.00
1
EMITTENTE B
200,00
S_EQV_f2#
EQ_V_1.00
5
EMITTENTE F
– 750,00
S_EQV_j2#
EQ_V_1.00
9
EMITTENTE J
350,00
S_EQV_k2#
EQ_V_1.00
10
EMITTENTE K
1 050,00
S_EQV_n2#
EQ_V_1.00
12
INDICE N
– 800,00
S_EQV_o2#
EQ_V_1.00
12
INDICE O
400,00
S_EQV_a1#
EQ_V_0.50
1
EMITTENTE A
– 100,00
S_EQV_a2#
EQ_V_0.50
1
EMITTENTE A
700,00
S_EQV_aa1#
EQ_V_0.50
5
EMITTENTE AA
950,00
S_EQV_ae1#
EQ_V_0.50
9
EMITTENTE AE
50,00
S_EQV_af1#
EQ_V_0.50
10
EMITTENTE AF
– 300,00
S_EQV_b1#
EQ_V_0.50
1
EMITTENTE B
900,00
S_EQV_c1#
EQ_V_0.50
2
EMITTENTE C
– 500,00
S_EQV_d1#
EQ_V_0.50
3
EMITTENTE D
600,00
S_EQV_e1#
EQ_V_0.50
4
EMITTENTE E
– 800,00
S_EQV_f1#
EQ_V_0.50
5
EMITTENTE F
1 000,00
S_EQV_g1#
EQ_V_0.50
6
EMITTENTE G
– 400,00
S_EQV_h1#
EQ_V_0.50
7
EMITTENTE H
–50,00
S_EQV_i1#
EQ_V_0.50
8
EMITTENTE I
300,00
S_EQV_j1#
EQ_V_0.50
9
EMITTENTE J
50,00
S_EQV_k1#
EQ_V_0.50
10
EMITTENTE K
– 300,00
S_EQV_l1#
EQ_V_0.50
11
EMITTENTE L
1 000,00
S_EQV_n1#
EQ_V_0.50
12
INDICE N
750,00
S_EQV_o1#
EQ_V_0.50
12
INDICE O
– 500,00
S_EQV_p1#
EQ_V_0.50
13
INDICE P
40,00
S_EQD_a1#
EQ_D_SPOT
1
EMITTENTE A
16 500,00
S_EQD_a2#
EQ_D_SPOT
1
EMITTENTE A
–35 000,00
S_EQD_b1#
EQ_D_SPOT
1
EMITTENTE B
20 000,00
S_EQD_c1#
EQ_D_SPOT
2
EMITTENTE C
66 000,00
S_EQD_d1#
EQ_D_SPOT
3
EMITTENTE D
1 700,00
S_EQD_e1#
EQ_D_SPOT
4
EMITTENTE E
1 100,00
S_EQD_f1#
EQ_D_SPOT
5
EMITTENTE F
25 000,00
S_EQD_g1#
EQ_D_SPOT
5
EMITTENTE G
8 400,00
S_EQD_h1#
EQ_D_SPOT
6
EMITTENTE H
22 500,00
S_EQD_i1#
EQ_D_SPOT
7
EMITTENTE I
–12 300,00
S_EQD_j1#
EQ_D_SPOT
8
EMITTENTE J
– 450,00
S_EQD_k1#
EQ_D_SPOT
9
EMITTENTE K
– 143,00
S_EQD_l1#
EQ_D_SPOT
9
EMITTENTE L
– 143,00
S_EQD_m1#
EQ_D_SPOT
10
EMITTENTE M
– 100,00
S_EQD_n1#
EQ_D_SPOT
10
EMITTENTE N
– 100,00
S_EQD_o1#
EQ_D_SPOT
11
EMITTENTE O
–19 600,00
S_EQD_q1#
EQ_D_SPOT
12
INDICE Q
1 100,00
S_EQD_r1#
EQ_D_SPOT
12
INDICE R
–40 000,00
S_EQD_s1#
EQ_D_SPOT
13
INDICE S
–1 950,00
S_EQD_s2#
EQ_D_SPOT
13
INDICE S
280,00
S_EQD_t2#
EQ_D_SPOT
13
INDICE T
3 150,00
S_EQD_u1#
EQ_D_SPOT
9
EMITTENTE U
–57,00
S_EQD_v1#
EQ_D_SPOT
10
EMITTENTE V
– 100,00
S_EQD_a3#
EQ_D_REPO
1
EMITTENTE A
50 000,00
S_EQD_aa1#
EQ_D_REPO
6
EMITTENTE AA
79 000,00
S_EQD_ab1#
EQ_D_REPO
7
EMITTENTE AB
31 000,00
S_EQD_ac1#
EQ_D_REPO
8
EMITTENTE AC
–10 000,00
S_EQD_b2#
EQ_D_REPO
1
EMITTENTE B
–39 000,00
S_EQD_f2#
EQ_D_REPO
5
EMITTENTE F
90 000,00
S_EQD_g2#
EQ_D_REPO
5
EMITTENTE G
60 000,00
S_EQD_k2#
EQ_D_REPO
9
EMITTENTE K
–14 250,00
S_EQD_l2#
EQ_D_REPO
9
EMITTENTE L
– 150 000,00
S_EQD_m2#
EQ_D_REPO
10
EMITTENTE M
–85 000,00
S_EQD_n2#
EQ_D_REPO
10
EMITTENTE N
–72 000,00
S_EQD_p1#
EQ_D_REPO
11
EMITTENTE P
48 000,00
S_EQD_q2#
EQ_D_REPO
12
INDICE Q
85 000,00
S_EQD_r2#
EQ_D_REPO
12
INDICE R
–40 000,00
S_EQD_t1#
EQ_D_REPO
13
INDICE T
– 125 000,00
S_EQD_x1#
EQ_D_REPO
2
EMITTENTE X
75 000,00
S_EQD_y1#
EQ_D_REPO
3
EMITTENTE Y
4 800,00
S_EQD_z1#
EQ_D_REPO
4
EMITTENTE Z
–15 000,00
S_EQC_a1#
EQ_CU
1
EMITTENTE A
–37 820,00
S_EQC_a2#
EQ_CU
1
EMITTENTE A
77 655,00
S_EQC_aa1#
EQ_CU
2
EMITTENTE AA
39 300,00
S_EQC_ab1#
EQ_CU
4
EMITTENTE AB
17 262,00
S_EQC_ac1#
EQ_CU
5
EMITTENTE AC
7 139,60
S_EQC_ad1#
EQ_CU
6
EMITTENTE AD
–3 642,50
S_EQC_ae1#
EQ_CU
7
EMITTENTE AE
3 900,00
S_EQC_af1#
EQ_CU
8
EMITTENTE AF
41 550,00
S_EQC_ag1#
EQ_CU
9
EMITTENTE AG
36 860,00
S_EQC_ah1#
EQ_CU
10
EMITTENTE AH
22 150,00
S_EQC_b1#
EQ_CU
1
EMITTENTE B
20 677,50
S_EQC_c1#
EQ_CU
2
EMITTENTE C
–31 440,00
S_EQC_d1#
EQ_CU
3
EMITTENTE D
6 238,00
S_EQC_e1#
EQ_CU
4
EMITTENTE E
–21 605,00
S_EQC_f1#
EQ_CU
5
EMITTENTE F
–2 850,00
S_EQC_g1#
EQ_CU
6
EMITTENTE G
–3 642,50
S_EQC_h1#
EQ_CU
7
EMITTENTE H
–7 800,00
S_EQC_i1#
EQ_CU
8
EMITTENTE I
–29 550,00
S_EQC_j1#
EQ_CU
9
EMITTENTE J
– 216 320,00
S_EQC_k1#
EQ_CU
10
EMITTENTE K
1 950,00
S_EQC_q1#
EQ_CU
11
EMITTENTE Q
–19 142,00
S_EQC_r1#
EQ_CU
11
EMITTENTE R
28 713,00
S_EQC_s1#
EQ_CU
3
EMITTENTE S
–17 025,00
S_EQC_t1#
EQ_CU
12
EMITTENTE T
7 466,67
S_EQC_u1#
EQ_CU
13
EMITTENTE U
11 160,00
S_EQC_v1#
EQ_CU
12
EMITTENTE V
–39 200,00
S_EQC_w1#
EQ_CU
13
EMITTENTE W
–58 590,00
S_EQC_y1#
EQ_CU
1
EMITTENTE Y
–23 930,00
S_EQC_z1#
EQ_CU
1
EMITTENTE Z
–47 860,00
S_EQC_a1#
EQ_CD
1
EMITTENTE A
39 157,50
S_EQC_a2#
EQ_CD
1
EMITTENTE A
–80 349,00
S_EQC_aa1#
EQ_CD
2
EMITTENTE AA
–30 600,00
S_EQC_ab1#
EQ_CD
4
EMITTENTE AB
–9 826,00
S_EQC_ac1#
EQ_CD
5
EMITTENTE AC
–5 414,60
S_EQC_ad1#
EQ_CD
6
EMITTENTE AD
2 617,50
S_EQC_ae1#
EQ_CD
7
EMITTENTE AE
–2 720,00
S_EQC_af1#
EQ_CD
8
EMITTENTE AF
–28 250,00
S_EQC_ag1#
EQ_CD
9
EMITTENTE AG
–30 935,00
S_EQC_ah1#
EQ_CD
10
EMITTENTE AH
–15 025,00
S_EQC_b1#
EQ_CD
1
EMITTENTE B
– 238 910,00
S_EQC_c1#
EQ_CD
2
EMITTENTE C
24 480,00
S_EQC_d1#
EQ_CD
3
EMITTENTE D
–6 068,00
S_EQC_e1#
EQ_CD
4
EMITTENTE E
12 310,00
S_EQC_f1#
EQ_CD
5
EMITTENTE F
2 160,00
S_EQC_g1#
EQ_CD
6
EMITTENTE G
2 617,50
S_EQC_h1#
EQ_CD
7
EMITTENTE H
5 440,00
S_EQC_i1#
EQ_CD
8
EMITTENTE I
20 050,00
S_EQC_j1#
EQ_CD
9
EMITTENTE J
181 560,00
S_EQC_k1#
EQ_CD
10
EMITTENTE K
–2 900,00
S_EQC_q1#
EQ_CD
11
EMITTENTE Q
20 052,00
S_EQC_r1#
EQ_CD
11
EMITTENTE R
–30 078,00
S_EQC_s1#
EQ_CD
3
EMITTENTE S
–9 435,00
S_EQC_t1#
EQ_CD
12
EMITTENTE T
–7 400,00
S_EQC_u1#
EQ_CD
13
EMITTENTE U
–11 040,00
S_EQC_v1#
EQ_CD
12
EMITTENTE V
38 850,00
S_EQC_w1#
EQ_CD
13
EMITTENTE W
57 960,00
S_EQC_y1#
EQ_CD
1
EMITTENTE Y
13 590,00
S_EQC_z1#
EQ_CD
1
EMITTENTE Z
27 180,00
S_CNV_a5#
CSR_NON_SEC_V_5.00
1
EMITTENTE A
100,00
S_CNV_b4#
CSR_NON_SEC_V_5.00
1
EMITTENTE B
50,00
S_CNV_c4#
CSR_NON_SEC_V_5.00
3
EMITTENTE C
150,00
S_CNV_hb1#
CSR_NON_SEC_V_5.00
9
EMITTENTE HA
– 750,00
S_CNV_a4#
CSR_NON_SEC_V_3.00
1
EMITTENTE A
– 500,00
S_CNV_ab1#
CSR_NON_SEC_V_3.00
2
EMITTENTE AB
325,00
S_CNV_b3#
CSR_NON_SEC_V_3.00
1
EMITTENTE B
– 500,00
S_CNV_c3#
CSR_NON_SEC_V_3.00
3
EMITTENTE C
100,00
S_CNV_v1#
CSR_NON_SEC_V_3.00
20
INDICE V
500,00
S_CNV_a6#
CSR_NON_SEC_V_10.00
1
EMITTENTE A
100,00
S_CNV_b5#
CSR_NON_SEC_V_10.00
1
EMITTENTE B
500,00
S_CNV_c5#
CSR_NON_SEC_V_10.00
3
EMITTENTE C
– 200,00
S_CNV_a3#
CSR_NON_SEC_V_1.00
1
EMITTENTE A
400,00
S_CNV_b2#
CSR_NON_SEC_V_1.00
1
EMITTENTE B
200,00
S_CNV_c2#
CSR_NON_SEC_V_1.00
3
EMITTENTE C
400,00
S_CNV_a1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
1
EMITTENTE A
– 100,00
S_CNV_a2#
CSR_NON_SEC_V_0.50
1
EMITTENTE A
700,00
S_CNV_b1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
1
EMITTENTE B
900,00
S_CNV_c1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
3
EMITTENTE C
– 500,00
S_CNV_d1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
4
EMITTENTE D
700,00
S_CNV_e1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
5
EMITTENTE E
– 800,00
S_CNV_f1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
6
EMITTENTE F
700,00
S_CNV_g1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
7
EMITTENTE G
– 400,00
S_CNV_h1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
8
EMITTENTE H
–50,00
S_CNV_i1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
10
EMITTENTE I
300,00
S_CNV_j1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
11
EMITTENTE J
50,00
S_CNV_k1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
12
EMITTENTE K
– 300,00
S_CNV_l1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
13
EMITTENTE L
1 000,00
S_CNV_m1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
14
EMITTENTE M
– 350,00
S_CNV_n1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
15
EMITTENTE N
950,00
S_CNV_o1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
16
EMITTENTE O
– 900,00
S_CNV_p1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
17
EMITTENTE P
200,00
S_CNV_q1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
18
EMITTENTE Q
400,00
S_CNV_r1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
18
EMITTENTE R
– 300,00
S_CNV_s1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
19
INDICE S
850,00
S_CNV_t1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
20
INDICE T
– 650,00
S_CNV_u1#
CSR_NON_SEC_V_0.50
19
INDICE U
– 350,00
S_CND_hb2#
CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT
9
EMITTENTE HB
–17 000,00
S_CND_t1#
CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT
3
EMITTENTE T
–6 000,00
S_CND_y1#
CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT
20
INDICE Y
9 000,00
S_CND_ab2#
CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS
2
EMITTENTE AC
14 000,00
S_CND_b2#
CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS
1
EMITTENTE B
–17 000,00
S_CND_w1#
CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT
10
EMITTENTE W
CQS 1
9 000,00
S_CND_a4#
CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT
1
EMITTENTE A
–10 000,00
S_CND_s1#
CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT
3
EMITTENTE S
–6 000,00
S_CND_x1#
CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS
19
INDICE X
–18 500,00
S_CND_a1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
1
EMITTENTE A
20 000,00
S_CND_a2#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
1
EMITTENTE A
–30 000,00
S_CND_b1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
1
EMITTENTE B
12 000,00
S_CND_c1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
3
EMITTENTE C
–6 000,00
S_CND_d1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
4
EMITTENTE D
25 000,00
S_CND_e1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
5
EMITTENTE E
–4 000,00
S_CND_f1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
6
EMITTENTE F
–8 000,00
S_CND_g1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
7
EMITTENTE G
8 000,00
S_CND_h1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
8
EMITTENTE H
3 000,00
S_CND_hb1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
9
EMITTENTE HA
–23 000,00
S_CND_i1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
10
EMITTENTE I
CQS 2
–5 000,00
S_CND_j1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
11
EMITTENTE J
2 000,00
S_CND_k1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
12
EMITTENTE K
7 000,00
S_CND_l1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
13
EMITTENTE L
–9 000,00
S_CND_m1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
14
EMITTENTE M
10 000,00
S_CND_n1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
15
EMITTENTE N
–20 000,00
S_CND_o1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
16
EMITTENTE O
5 000,00
S_CND_p1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
17
EMITTENTE P
–3 000,00
S_CND_q1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
18
EMITTENTE Q
10 000,00
S_CND_r1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT
18
EMITTENTE R
–5 000,00
S_CND_a3#
CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS
1
EMITTENTE A
15 000,00
S_CND_ab1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS
2
EMITTENTE AB
21 000,00
S_CND_u1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS
19
INDICE U
–32 000,00
S_CND_v1#
CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS
20
INDICE V
–13 000,00
S_CND_x2#
CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS
19
INDICE X
52 500,00
S_CNC_a1#
CSR_NON_SEC_CU
1
EMITTENTE A
–2 338,64
S_CNC_a2#
CSR_NON_SEC_CU
1
EMITTENTE A
35 116,67
S_CNC_aa1#
CSR_NON_SEC_CU
10
EMITTENTE AA
CQS 1
–1 212,50
S_CNC_ab1#
CSR_NON_SEC_CU
2
EMITTENTE AB1
– 247,47
S_CNC_b1#
CSR_NON_SEC_CU
1
EMITTENTE B
890,91
S_CNC_c1#
CSR_NON_SEC_CU
3
EMITTENTE C
– 500,00
S_CNC_d1#
CSR_NON_SEC_CU
4
EMITTENTE D
415,00
S_CNC_e1#
CSR_NON_SEC_CU
5
EMITTENTE E
–1 050,00
S_CNC_f1#
CSR_NON_SEC_CU
6
EMITTENTE F
– 150,00
S_CNC_g1#
CSR_NON_SEC_CU
7
EMITTENTE G
– 318,75
S_CNC_h1#
CSR_NON_SEC_CU
8
EMITTENTE H
– 425,00
S_CNC_hb1#
CSR_NON_SEC_CU
9
EMITTENTE HB1
– 500,00
S_CNC_i1#
CSR_NON_SEC_CU
10
EMITTENTE I
CQS 2
– 937,50
S_CNC_j1#
CSR_NON_SEC_CU
11
EMITTENTE J
–4 650,00
S_CNC_k1#
CSR_NON_SEC_CU
12
EMITTENTE K
– 425,00
S_CNC_l1#
CSR_NON_SEC_CU
13
EMITTENTE L
–27 660,00
S_CNC_m1#
CSR_NON_SEC_CU
14
EMITTENTE M
– 488,00
S_CNC_n1#
CSR_NON_SEC_CU
15
EMITTENTE N
13 237,50
S_CNC_o1#
CSR_NON_SEC_CU
16
EMITTENTE O
–1 127,50
S_CNC_p1#
CSR_NON_SEC_CU
17
EMITTENTE P
–5 775,00
S_CNC_q1#
CSR_NON_SEC_CU
18
EMITTENTE Q
–7 842,00
S_CNC_r1#
CSR_NON_SEC_CU
18
EMITTENTE R
15 684,00
S_CNC_s1#
CSR_NON_SEC_CU
4
EMITTENTE S
– 750,00
S_CNC_t1#
CSR_NON_SEC_CU
19
EMITTENTE T
3 550,00
S_CNC_u1#
CSR_NON_SEC_CU
20
EMITTENTE U
1 660,00
S_CNC_v1#
CSR_NON_SEC_CU
19
EMITTENTE V
–18 637,50
S_CNC_w1#
CSR_NON_SEC_CU
20
EMITTENTE W
–8 715,00
S_CNC_x1#
CSR_NON_SEC_CU
3
EMITTENTE X
– 500,00
S_CNC_y1#
CSR_NON_SEC_CU
1
EMITTENTE Y
– 249,95
S_CNC_z1#
CSR_NON_SEC_CU
1
EMITTENTE Z
– 249,95
S_CNC_a1#
CSR_NON_SEC_CD
1
EMITTENTE A
2 363,38
S_CNC_a2#
CSR_NON_SEC_CD
1
EMITTENTE A
–35 314,65
S_CNC_aa1#
CSR_NON_SEC_CD
10
EMITTENTE AA
CQS 1
1 150,00
S_CNC_ab1#
CSR_NON_SEC_CD
2
EMITTENTE AB1
247,47
S_CNC_b1#
CSR_NON_SEC_CD
1
EMITTENTE B
–5 543,43
S_CNC_c1#
CSR_NON_SEC_CD
3
EMITTENTE C
500,00
S_CNC_d1#
CSR_NON_SEC_CD
4
EMITTENTE D
– 385,00
S_CNC_e1#
CSR_NON_SEC_CD
5
EMITTENTE E
575,00
S_CNC_f1#
CSR_NON_SEC_CD
6
EMITTENTE F
75,00
S_CNC_g1#
CSR_NON_SEC_CD
7
EMITTENTE G
287,50
S_CNC_h1#
CSR_NON_SEC_CD
8
EMITTENTE H
400,00
S_CNC_hb1#
CSR_NON_SEC_CD
9
EMITTENTE HB1
500,00
S_CNC_i1#
CSR_NON_SEC_CD
10
EMITTENTE I
CQS 2
750,00
S_CNC_j1#
CSR_NON_SEC_CD
11
EMITTENTE J
4 100,00
S_CNC_k1#
CSR_NON_SEC_CD
12
EMITTENTE K
387,50
S_CNC_l1#
CSR_NON_SEC_CD
13
EMITTENTE L
22 130,00
S_CNC_m1#
CSR_NON_SEC_CD
14
EMITTENTE M
160,00
S_CNC_n1#
CSR_NON_SEC_CD
15
EMITTENTE N
–23 437,50
S_CNC_o1#
CSR_NON_SEC_CD
16
EMITTENTE O
1 246,25
S_CNC_p1#
CSR_NON_SEC_CD
17
EMITTENTE P
6 225,00
S_CNC_q1#
CSR_NON_SEC_CD
18
EMITTENTE Q
8 752,00
S_CNC_r1#
CSR_NON_SEC_CD
18
EMITTENTE R
–17 504,00
S_CNC_s1#
CSR_NON_SEC_CD
4
EMITTENTE S
– 250,00
S_CNC_t1#
CSR_NON_SEC_CD
19
EMITTENTE T
–3 500,00
S_CNC_u1#
CSR_NON_SEC_CD
20
EMITTENTE U
–1 540,00
S_CNC_v1#
CSR_NON_SEC_CD
19
EMITTENTE V
18 375,00
S_CNC_w1#
CSR_NON_SEC_CD
20
EMITTENTE W
8 085,00
S_CNC_x1#
CSR_NON_SEC_CD
3
EMITTENTE X
500,00
S_CNC_y1#
CSR_NON_SEC_CD
1
EMITTENTE Y
– 226,77
S_CNC_z1#
CSR_NON_SEC_CD
1
EMITTENTE Z
– 226,77
S_CMV_a5#
CM_V_5.00
1
CARBONE
– 300,00
S_CMV_b4#
CM_V_5.00
1
URANIO
450,00
S_CMV_a4#
CM_V_3.00
1
CARBONE
800,00
S_CMV_b3#
CM_V_3.00
1
URANIO
800,00
S_CMV_a6#
CM_V_10.00
1
CARBONE
100,00
S_CMV_b5#
CM_V_10.00
1
URANIO
– 250,00
S_CMV_a3#
CM_V_1.00
1
CARBONE
– 200,00
S_CMV_b2#
CM_V_1.00
1
URANIO
– 750,00
S_CMV_d1#
CM_V_1.00
2
WTI
– 175,00
S_CMV_f1#
CM_V_1.00
3
FWD ENERGIA ELETTRICA NE
– 450,00
S_CMV_h1#
CM_V_1.00
4
PANAMAX
–5 500,00
S_CMV_j1#
CM_V_1.00
5
RAME
– 200,00
S_CMV_l1#
CM_V_1.00
6
GAS NATURALE LIQUEFATTO
1 000,00
S_CMV_n1#
CM_V_1.00
7
ARGENTO
500,00
S_CMV_p1#
CM_V_1.00
8
MAIS
–1 000,00
S_CMV_r1#
CM_V_1.00
9
SIERO DI LATTE
– 125,00
S_CMV_t1#
CM_V_1.00
10
GOMMA
–50,00
S_CMV_v1#
CM_V_1.00
11
POTASSA
–1 800,00
S_CMV_a1#
CM_V_0.50
1
CARBONE
1 000,00
S_CMV_a2#
CM_V_0.50
1
CARBONE
– 350,00
S_CMV_b1#
CM_V_0.50
1
URANIO
150,00
S_CMV_c1#
CM_V_0.50
2
BRENT
200,00
S_CMV_e1#
CM_V_0.50
3
SPOT ENERGIA ELETTRICA SE
– 300,00
S_CMV_g1#
CM_V_0.50
4
SUPRAMAX
–5 000,00
S_CMV_i1#
CM_V_0.50
5
ACCIAIO
550,00
S_CMV_k1#
CM_V_0.50
6
GAS NATURALE
400,00
S_CMV_m1#
CM_V_0.50
7
ORO
– 200,00
S_CMV_o1#
CM_V_0.50
8
SEMI DI SOIA
– 750,00
S_CMV_q1#
CM_V_0.50
9
PESCE
250,00
S_CMV_s1#
CM_V_0.50
10
CACAO
350,00
S_CMV_u1#
CM_V_0.50
11
VETRO PIANO
3 000,00
S_CMV_w1#
CM_V_0.50
4
SUPRAMAX
–5 000,00
S_CMV_x1#
CM_V_0.50
4
PANAMAX
15 000,00
S_CMD_p1#
CM_D_30.00
8
MAIS
OKLAHOMA
–10 000,00
S_CMD_f1#
CM_D_3.00
3
FWD ENERGIA ELETTRICA NE
TEXAS
–4 500,00
S_CMD_h1#
CM_D_3.00
4
PANAMAX
NEW ORLEANS
–68 750,00
S_CMD_n1#
CM_D_20.00
7
ARGENTO
EU1
5 000,00
S_CMD_r1#
CM_D_20.00
9
SIERO DI LATTE
NEWCASTLE
–1 250,00
S_CMD_d1#
CM_D_2.00
2
WTI
OKLAHOMA
–1 750,00
S_CMD_l1#
CM_D_15.00
6
GAS NATURALE LIQUEFATTO
OKLAHOMA
10 000,00
S_CMD_t1#
CM_D_15.00
10
GOMMA
NEWCASTLE
– 500,00
S_CMD_j1#
CM_D_10.00
5
RAME
OKLAHOMA
–2 000,00
S_CMD_v1#
CM_D_10.00
11
POTASSA
NEWCASTLE
–18 000,00
S_CMD_b1#
CM_D_1.00
1
URANIO
OKLAHOMA
1 500,00
S_CMD_g1#
CM_D_1.00
4
SUPRAMAX
SANTOS
–62 500,00
S_CMD_w1#
CM_D_1.00
4
SUPRAMAX
SANTOS
–62 500,00
S_CMD_x1#
CM_D_1.00
4
PANAMAX
NEW ORLEANS
187 500,00
S_CMD_a4#
CM_D_0.50
1
CARBONE
NEWCASTLE
8 000,00
S_CMD_a1#
CM_D_0.00
1
CARBONE
NEWCASTLE
10 000,00
S_CMD_a2#
CM_D_0.00
1
CARBONE
NEWCASTLE
–3 500,00
S_CMD_a3#
CM_D_0.00
1
CARBONE
LONDRA
–2 000,00
S_CMD_c1#
CM_D_0.00
2
BRENT
LE HAVRE
2 000,00
S_CMD_e1#
CM_D_0.00
3
SPOT ENERGIA ELETTRICA SE
LONDRA
–3 000,00
S_CMD_i1#
CM_D_0.00
5
ACCIAIO
LE HAVRE
5 500,00
S_CMD_k1#
CM_D_0.00
6
GAS NATURALE
LE HAVRE
4 000,00
S_CMD_m1#
CM_D_0.00
7
ORO
UK1
–2 000,00
S_CMD_o1#
CM_D_0.00
8
SEMI DI SOIA
LE HAVRE
–7 500,00
S_CMD_q1#
CM_D_0.00
9
PESCE
LONDRA
2 500,00
S_CMD_s1#
CM_D_0.00
10
CACAO
LONDRA
3 500,00
S_CMD_u1#
CM_D_0.00
11
VETRO PIANO
LONDRA
30 000,00
S_CMC_a1#
CM_CU
1
CARBONE
17 335,00
S_CMC_a2#
CM_CU
1
CARBONE
36 936,00
S_CMC_b1#
CM_CU
1
URANIO
6 635,00
S_CMC_c1#
CM_CU
2
BRENT
–11 600,00
S_CMC_d1#
CM_CU
2
WTI
–36 900,00
S_CMC_e1#
CM_CU
3
SPOT ENERGIA ELETTRICA SE
8 563,00
S_CMC_f1#
CM_CU
3
FWD ENERGIA ELETTRICA NE
–27 250,00
S_CMC_g1#
CM_CU
4
SUPRAMAX
–36 880,00
S_CMC_h1#
CM_CU
4
PANAMAX
29 472,00
S_CMC_i1#
CM_CU
5
ACCIAIO
–5 850,00
S_CMC_j1#
CM_CU
5
RAME
14 644,80
S_CMC_k1#
CM_CU
6
GAS NATURALE
–6 147,50
S_CMC_l1#
CM_CU
6
GAS NATURALE LIQUEFATTO
–6 147,50
S_CMC_m1#
CM_CU
7
ORO
–1 486,67
S_CMC_n1#
CM_CU
7
ARGENTO
743,33
S_CMC_o1#
CM_CU
8
SEMI DI SOIA
–14 535,00
S_CMC_p1#
CM_CU
8
MAIS
20 475,00
S_CMC_q1#
CM_CU
9
PESCE
–19 900,00
S_CMC_r1#
CM_CU
9
SIERO DI LATTE
3 387,00
S_CMC_s1#
CM_CU
10
CACAO
1 005,00
S_CMC_t1#
CM_CU
10
GOMMA
10 892,20
S_CMC_u1#
CM_CU
11
VETRO PIANO
–13 790,00
S_CMC_v1#
CM_CU
11
POTASSA
20 685,00
S_CMC_x1#
CM_CU
9
LATTE
–6 300,00
S_CMC_y1#
CM_CU
1
URANIO
–65 864,00
S_CMC_z1#
CM_CU
4
PANAMAX
29 472,00
S_CMC_a1#
CM_CD
1
CARBONE
–18 260,00
S_CMC_a2#
CM_CD
1
CARBONE
–37 630,00
S_CMC_b1#
CM_CD
1
URANIO
–70 460,00
S_CMC_c1#
CM_CD
2
BRENT
8 320,00
S_CMC_d1#
CM_CD
2
WTI
3 550,00
S_CMC_e1#
CM_CD
3
SPOT ENERGIA ELETTRICA SE
–8 233,00
S_CMC_f1#
CM_CD
3
FWD ENERGIA ELETTRICA NE
16 370,00
S_CMC_g1#
CM_CD
4
SUPRAMAX
29 110,00
S_CMC_h1#
CM_CD
4
PANAMAX
–15 256,00
S_CMC_i1#
CM_CD
5
ACCIAIO
4 080,00
S_CMC_j1#
CM_CD
5
RAME
–10 219,80
S_CMC_k1#
CM_CD
6
GAS NATURALE
4 222,50
S_CMC_l1#
CM_CD
6
GAS NATURALE LIQUEFATTO
4 222,50
S_CMC_m1#
CM_CD
7
ORO
1 353,33
S_CMC_n1#
CM_CD
7
ARGENTO
– 676,67
S_CMC_o1#
CM_CD
8
SEMI DI SOIA
10 435,00
S_CMC_p1#
CM_CD
8
MAIS
–14 735,00
S_CMC_q1#
CM_CD
9
PESCE
6 700,00
S_CMC_r1#
CM_CD
9
SIERO DI LATTE
–3 012,00
S_CMC_s1#
CM_CD
10
CACAO
–1 415,00
S_CMC_t1#
CM_CD
10
GOMMA
–7 817,20
S_CMC_u1#
CM_CD
11
VETRO PIANO
14 200,00
S_CMC_v1#
CM_CD
11
POTASSA
–21 300,00
S_CMC_x1#
CM_CD
9
LATTE
–4 700,00
S_CMC_y1#
CM_CD
1
URANIO
–66 344,00
S_CMC_z1#
CM_CD
4
PANAMAX
–22 856,00
Portafoglio
Classe di rischio
Componente
Strumenti
G000
GIRR
DELTA
S_IRD_a1#
G001
GIRR
DELTA
S_IRD_b1#
G002
GIRR
DELTA
S_IRD_b2#
G003
GIRR
DELTA
S_IRD_b3#
G004
GIRR
DELTA
S_IRD_b4#
G005
GIRR
DELTA
S_IRD_b5#
G006
GIRR
DELTA
S_IRD_b6#
G007
GIRR
DELTA
S_IRD_b7#
G008
GIRR
DELTA
S_IRD_b8#
G009
GIRR
DELTA
S_IRD_b9#
G010
GIRR
DELTA
S_IRD_b10#
G011
GIRR
DELTA
S_IRD_b11#
G012
GIRR
DELTA
S_IRD_b12#
G013
GIRR
DELTA
S_IRD_d1#
G014
GIRR
DELTA
S_IRD_d2#
G015
GIRR
DELTA
S_IRD_d3#
G016
GIRR
DELTA
S_IRD_d4#
G017
GIRR
DELTA
S_IRD_d5#
G018
GIRR
DELTA
S_IRD_d6#
G019
GIRR
DELTA
S_IRD_d7#
G020
GIRR
DELTA
S_IRD_d8#
G021
GIRR
DELTA
S_IRD_d9#
G022
GIRR
DELTA
S_IRD_d10#
G023
GIRR
DELTA
S_IRD_d11#
G024
GIRR
DELTA
S_IRD_d12#
G025
GIRR
DELTA
S_IRD_a1# S_IRD_b1#
G026
GIRR
DELTA
S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#
G027
GIRR
DELTA
S_IRD_b1# S_IRD_c1#
G028
GIRR
DELTA
S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#
G029
GIRR
DELTA
S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#
G030
GIRR
DELTA
S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#
G031
GIRR
DELTA
S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#
G032
GIRR
DELTA
S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#
G033
GIRR
DELTA
S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#
G034
GIRR
DELTA
S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#
G035
GIRR
VEGA
S_IRV_b1#
G036
GIRR
VEGA
S_IRV_a1# S_IRV_b1#
G037
GIRR
VEGA
S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#
G038
GIRR
VEGA
S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21#
G039
GIRR
VEGA
S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#
G040
GIRR
VEGA
S_IRV_e1# S_IRV_e2#
G041
GIRR
VEGA
S_IRV_e1# S_IRV_e3#
G042
GIRR
VEGA
S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G043
GIRR
VEGA
S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5#
G044
GIRR
VEGA
S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G045
GIRR
VEGA
S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3#
G046
GIRR
CURVATURA
S_IRC_b1#
G047
GIRR
CURVATURA
S_IRC_c1#
G048
GIRR
CURVATURA
S_IRC_a1# S_IRC_b1#
G049
GIRR
CURVATURA
S_IRC_d1#
G050
GIRR
CURVATURA
S_IRC_b1# S_IRC_c1#
G051
GIRR
CURVATURA
S_IRC_c1# S_IRC_e1#
G052
GIRR
CURVATURA
S_IRC_d1# S_IRC_e1#
G053
GIRR
CURVATURA
S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#
G054
GIRR
TUTTI
S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#
G055
GIRR
DELTA
S_IRD_e11# S_IRD_e13#
G056
GIRR
DELTA
S_IRD_e1# S_IRD_f1#
E001
EQ
DELTA
S_EQD_a2#
E002
EQ
DELTA
S_EQD_c1#
E003
EQ
DELTA
S_EQD_d1#
E004
EQ
DELTA
S_EQD_e1#
E005
EQ
DELTA
S_EQD_f1#
E006
EQ
DELTA
S_EQD_h1#
E007
EQ
DELTA
S_EQD_i1#
E008
EQ
DELTA
S_EQD_j1#
E009
EQ
DELTA
S_EQD_k1#
E010
EQ
DELTA
S_EQD_m1#
E011
EQ
DELTA
S_EQD_o1#
E012
EQ
DELTA
S_EQD_q1#
E013
EQ
DELTA
S_EQD_s1#
E014
EQ
DELTA
S_EQD_a3#
E015
EQ
DELTA
S_EQD_x1#
E016
EQ
DELTA
S_EQD_y1#
E017
EQ
DELTA
S_EQD_z1#
E018
EQ
DELTA
S_EQD_f2#
E019
EQ
DELTA
S_EQD_aa1#
E020
EQ
DELTA
S_EQD_ab1#
E021
EQ
DELTA
S_EQD_ac1#
E022
EQ
DELTA
S_EQD_k2#
E023
EQ
DELTA
S_EQD_m2#
E024
EQ
DELTA
S_EQD_p1#
E025
EQ
DELTA
S_EQD_q2#
E026
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CSR_NON_SEC
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N104
CSR_NON_SEC
TUTTI
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CURVATURA
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/379/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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