Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0387/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/387 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante

Pubblicato: 11/03/2019 In vigore dal: 11/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/387 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/387 of 11 March 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil as a novel food and the change of the designation and of the specific labelling requirement of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

12.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/387 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2019 che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( 1 ) , in particolare l'articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 2 ) che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione ( 3 ) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , l'immissione sul mercato dell'Unione di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in diversi alimenti. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione ( 5 ) ha esteso l'autorizzazione dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (T18) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 alle puree di frutta/verdura. (6) Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguardava l'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta e di verdura. (7) L'estensione proposta dell'uso del nuovo alimento non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione dell'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) alle puree di frutta e di verdura disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 né suscita preoccupazioni per la sicurezza. Tenuto conto di tali considerazioni, l'estensione dell'uso proposta è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. (8) Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione della modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguarda la soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA-9695)» dalla denominazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e dall'etichettatura degli alimenti che lo contengono. (9) Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione e dei requisiti in materia di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium (ATCC PTA-9695) sia necessaria in quanto l'indicazione del ceppo «(ATCC PTA-9695)» sull'etichettatura degli alimenti che contengono l'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) non è né comprensibile né pertinente per i consumatori. (10) Gli oli derivati da Schizochytrium sp. attualmente autorizzati e figuranti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti sono quattro. L'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) è tuttavia l'unico per cui si deve specificare il ceppo sull'etichetta. La modifica della denominazione e dell'etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) assicurerà quindi coerenza nella denominazione e nell'etichettatura di tutti gli oli derivati da Schizochytrium sp. autorizzati come nuovi alimenti senza determinare un impatto negativo sulla salute umana o sugli interessi dei consumatori. (11) Tenuto conto della soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA 9695)» dalla denominazione del nuovo alimento e dai requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), sarebbe opportuno che le specifiche riportassero la dicitura «(ATCC PTA 9695)» in quanto essa è necessaria per una corretta identificazione del nuovo alimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le specifiche della voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» di cui all'allegato, tabella 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (12) La Commissione non ha chiesto un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, in quanto un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) e il conseguente aggiornamento dell'elenco dell'Unione non possono avere un effetto sulla salute umana. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento. 2.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 90 del 2.4.2015, pag. 7 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ( GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9 ). ALLEGATO L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato: 1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è sostituita dalla seguente: Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura Altri requisiti « Olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) Categoria dell'alimento specificato Livelli massimi di DHA La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.”» Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte 200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande 200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g Grassi spalmabili e condimenti 600 mg/100 g Cereali da prima colazione 500 mg/100 g Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE 250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale 450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso 250 mg/pasto Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia 200 mg/100 g Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) 200 mg/100 g Barrette ai cereali 500 mg/100 g Grassi da cucina 360 mg/100 g Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) 80 mg/100 ml Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 200 mg/100 g Purea di frutta/verdura 100 mg/100 g 2) nella tabella 2 (Specifiche) la voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è sostituita dalla seguente: Nuovo alimento autorizzato Specifiche « Olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) Il nuovo alimento è ottenuto dal ceppo ATCC PTA-9695 della microalga Schizochytrium sp. Indice di perossido (PV) ≤ 5,0 meq/kg di olio Insaponificabili: ≤ 3,5 % Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % Acido docosapentaenoico (DPA) n-6: ≤ 7,5 % Tenore di DHA: ≥ 35 %»

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