Regolamento di esecuzione (UE) 2019/398 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/398 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/398 of 8 March 2019 amending Regulation (EC) No 616/2007 as regards some additional tariff quotas in the sector of poultrymeat and derogating from that Regulation for the quota year 2018/2019
Testo normativo
13.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 71/18
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/398 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)
Il 18 settembre 2018 l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese («Cina») hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («l'accordo») nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata con decisione del Consiglio (UE) 2018/1252
(
2
)
e la sua conclusione con decisione del Consiglio (UE) 2019/143
(
3
)
.
(2)
A norma dell'accordo, l'Unione europea aprirà alcuni contingenti tariffari per taluni prodotti a base di carni di pollame.
(3)
Il regolamento (CE) n. 616/2007
(
4
)
della Commissione prevede l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di altri paesi terzi.
(4)
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 per tener conto dei contingenti tariffari aperti a norma dell'accordo.
(5)
L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1
o
aprile 2019. Pertanto, per l'anno contingentale 2018/2019 i quantitativi di prodotti a base di carni di pollame per i contingenti tariffari da mettere a disposizione a norma dell'accordo dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1
o
luglio 2019 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di carni di pollame previsti dall'accordo.
(6)
Considerato che alcuni contingenti per i prodotti a base di carne di pollame assegnati alla Cina devono essere gestiti su base trimestrale e che il periodo di presentazione delle domande per il trimestre che ha inizio il 1
o
aprile 2019 sarà scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, i quantitativi di cui all'accordo per il periodo compreso tra il 1
o
aprile e il 30 giugno 2019 dovrebbero essere resi disponibili a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere quella dell'entrata in vigore dell'accordo.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 616/2007
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:
(1)
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
«1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l'Unione e il Brasile, tra l'Unione e la Thailandia e tra l'Unione e la Cina, approvati con decisione 2007/360/CE, con decisione 2012/792/UE
(
*1
)
e con decisione 2019/143/UE
(
*2
)
del Consiglio.
I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1
o
luglio al 30 giugno.
(
*1
)
Decisione del Consiglio 2012/792/UE, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 (
GU L 351 del 20.12.2012, pag. 47
)."
(
*2
)
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (
GU L 27 del 31.1.2019, pag. 2
).»
"
(2)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:
a)
30 % nel sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre;
b)
30 % nel sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre;
c)
20 % nel sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo;
d)
20 % nel sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno.
2. Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non è suddiviso in sottoperiodi.
3. I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5 A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»
(3)
L'articolo 4 è così modificato:
a)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna a un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.»
b)
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura “sì” è contrassegnata con una crocetta.»
(4)
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:
«2. Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5 A e 5B.»
(5)
All'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.».
(6)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità della Cina (per i gruppi 9 e 10), il Brasile (per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7) o la Thailandia (per i gruppi 2, 5 A e 5B) a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
*3
)
.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8.
(
*3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).»
"
(7)
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007 per l'anno contingentale 2018/2019
1. In deroga al regolamento (CE) n. 616/2007, per quanto riguarda i contingenti corrispondenti ai gruppi 6C, 6D, 9 e 10 di cui all'allegato I di tale regolamento, modificato dall'articolo 1, punto 7, i seguenti quantitativi proporzionali sono messi a disposizione per l'anno contingentale 2018/2019:
a)
per il numero d'ordine 09.4266: 15 tonnellate;
b)
per il numero d'ordine 09.4267: 15 tonnellate;
c)
per il numero d'ordine 09.4268: 1 250 tonnellate;
d)
per il numero d'ordine 09.4269: 1 500 tonnellate;
e)
per il numero d'ordine 09.4283: 150 tonnellate.
2. In deroga al regolamento (CE) n. 616/2007, per quanto riguarda i contingenti corrispondenti ai gruppi 6C, 6D, 9 e 10 di cui all'allegato I di tale regolamento, modificato dall'articolo 1, punto 7, per l'anno contingentale 2018/2019 si applicano le seguenti norme:
a)
le domande di titoli d'importazione per i gruppi 6C e 10 sono presentate tra l'8
o
e il 15
o
giorno di calendario successivo alla data di applicazione del presente regolamento, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles);
b)
le domande di titoli d'importazione in relazione al sottoperiodo 1
o
aprile - 30 giugno per i gruppi 6D e 9 sono presentate tra l'8
o
e il 15
o
giorno di calendario successivo alla data di applicazione del presente regolamento, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles);
c)
gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti e la rispettiva ripartizione per numero d'ordine e origine entro il settimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo per la presentazione delle domande di cui ai punti a) e b);
d)
i titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al punto c);
e)
gli Stati membri notificano alla Commissione tra il 16 e il 31 maggio 2019 i quantitativi previsti dai titoli di importazione che hanno rilasciato.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (
GU L 237 del 20.9.2018, pag. 2
).
(
3
)
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (
GU L 27 del 31.1.2019, pag. 2
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (
GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3
).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Carni di pollame salate o in salamoia
(
1
)
Paese
Numero del gruppo
Periodicità della gestione
Numero d'ordine
Codice NC
Dazio doganale
Quantitativi annui
(tonnellate)
Quantitativo minimo per domanda
Quantitativo massimo per domanda
Brasile
1
Trimestrale
09.4211
ex 0210 99 39
15,4 %
170 807
100 t
10 %
Thailandia
2
Trimestrale
09.4212
ex 0210 99 39
15,4 %
92 610
100 t
5 %
Altri
3
Annuale
09.4213
ex 0210 99 39
15,4 %
828
10 t
10 %
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Paese
Numero del gruppo
Periodicità della gestione
Numero d'ordine
Codice NC
Dazio doganale
Quantitativi annui
(tonnellate)
Quantitativo minimo per domanda
Quantitativo massimo per domanda
Brasile
4 A
Trimestrale
09.4214
1602 32 19
8 %
79 477
100 t
10 %
09.4251
1602 32 11
630 EUR/t
15 800
100 t
10 %
09.4252
1602 32 30
10,9 %
62 905
100 t
10 %
4B
Annuale
09.4253
1602 32 90
10,9 %
295
10 t
100 %
Thailandia
5 A
Trimestrale
09.4215
1602 32 19
8 %
160 033
100 t
10 %
09.4254
1602 32 30
10,9 %
14 000
100 t
10 %
09.4255
1602 32 90
10,9 %
2 100
10 t
10 %
09.4256
1602 39 29
10,9 %
13 500
100 t
10 %
5B
Annuale
09.4257
1602 39 21
630 EUR/t
10
10 t
100 %
09.4258
ex 1602 39 85
(
2
)
10,9 %
600
10 t
100 %
09.4259
ex 1602 39 85
(
3
)
10,9 %
600
10 t
100 %
Altri
6 A
Trimestrale
09.4216
1602 32 19
8 %
11 443
10 t
10 %
09.4260
1602 32 30
10,9 %
2 800
10 t
10 %
6B
Annuale
09.4261
(
4
)
1602 32 11
630 EUR/t
340
10 t
100 %
09.4262
1602 32 90
10,9 %
470
10 t
100 %
09.4263
(
5
)
1602 39 29
10,9 %
220
10 t
100 %
09.4264
(
5
)
ex 1602 39 85
(
2
)
10,9 %
148
10 t
100 %
09.4265
(
5
)
ex 1602 39 85
(
3
)
10,9 %
125
10 t
100 %
6C
Annuale
09.4266
(
6
)
1602 39 29
10,9 %
60
10 t
100 %
09.4267
(
6
)
1602 39 85
10,9 %
60
10 t
100 %
Erga omnes
6D
Trimestrale
09.4268
1602 32 19
8 %
5 000
10 t
10 %
Cina
9
Trimestrale
09.4269
1602 39 29
10,9 %
6 000
10 t
10 %
Cina
10
Annuale
09.4283
1602 39 85
10,9 %
600
10 t
100 %
Preparazioni di carne di tacchino
Paese
Numero del gruppo
Periodicità della gestione
Numero d'ordine
Codice NC
Dazio doganale
Quantitativi annui
(tonnellate)
Quantitativo minimo per domanda
Quantitativo massimo per domanda
Brasile
7
Trimestrale
09.4217
1602 31
8,5 %
92 300
100 t
10 %
Altri
8
Trimestrale
09.4218
1602 31
8,5 %
11 596
10 t
10 %
»
(
1
)
L'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207.
(
2
)
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.
(
3
)
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.
(
4
)
Altri, escluso il Brasile e inclusa la Thailandia.
(
5
)
Altri, esclusa la Thailandia e incluso il Brasile.
(
6
)
Altri, esclusa la Cina.
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