Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0468/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/468 della Commissione, del 12 marzo 2025, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica del Cile

Pubblicato: 12/03/2025 In vigore dal: 12/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/468 della Commissione, del 12 marzo 2025, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica del Cile EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/468 of 12 March 2025 opening and providing for the management of Union tariff quotas for certain processed agricultural products originating in the Republic of Chile

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/468 13.3.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/468 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2025 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica del Cile LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma della decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio ( 2 ) , l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile è stato concluso il 13 dicembre 2024 ( 3 ) . (2) L’accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Cile siano ridotti o soppressi conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all’allegato 2 dell’accordo. L’allegato 2 dispone che per talune merci originarie del Cile la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari. (3) L’allegato 2, sezione B, dell’accordo dispone che l’Unione gestisca tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione gestisce tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ) . (4) L’accordo è entrato in vigore il 1 o febbraio 2025. Per garantire l’effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell’ambito dell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Cile che figurano nell’allegato. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all’allegato sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o febbraio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269, del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj . ( 3 ) Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ( GU L, 2024/2953, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj ) ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343, 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente. Numero d’ordine Codice NC Designazione Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio applicabile (riduzione in %) 09.1931 1704 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 10 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Dall’1.2.2025 al 31.12.2025: 366,67 tonnellate e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12: 400 tonnellate 100 09.1932 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 31 00 1806 32 1806 90 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Dall’1.2.2025 al 31.12.2025: 366,67 tonnellate e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12: 400 tonnellate 100 09.1933 1905 31 1905 32 1905 90 45 Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini Dall’1.2.2025 al 31.12.2025: 458,34 tonnellate e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12: 500 tonnellate 100 09.1936 1604 14 21 1604 14 26 1604 14 28 1604 14 31 1604 14 36 1604 14 38 1604 14 41 1604 14 46 1604 14 48 1604 19 31 1604 19 39 1604 20 70 Preparazioni e conserve di pesci Dall’1.2.2025 al 31.12.2025: 229,17 tonnellate e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12: 250 tonnellate 100 09.1952 2208 40 11 2208 40 39 2208 40 51 2208 40 99 Rum Dall’1.2.2025 al 31.12.2025: 458,34 ettolitri (equivalente alcole puro) e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12: 500 ettolitri (equivalente alcole puro) 100 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/468/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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