Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0479/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969

Pubblicato: 22/03/2019 In vigore dal: 22/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/479 of 22 March 2019 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2018 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2018/1969

Testo normativo

25.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/479 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2019 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ( 2 ) , — regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ( 3 ) , — regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio ( 4 ) e — regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ( 5 ) . (2) I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, — regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ( 6 ) , — regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio ( 7 ) e — regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 8 ) . (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione ( 9 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di pesca eccessiva poiché nel 2018 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock. (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile effettuare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, le detrazioni possono essere applicate ad altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione n. 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 10 ) , tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche. (7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. (8) In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) consentono di effettuare detrazioni dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. (9) Il 17 ottobre 2018 la Spagna ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture di pesce spada effettuate nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N) nel 2017 contenevano errori. Dalle rettifiche trasmesse il 3 dicembre 2018 dalla Spagna nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta che le catture di pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N sono inferiori al contingente assegnato per il 2017. È pertanto opportuno sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. (10) Il 23 novembre 2018 la Spagna ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC). Gli ultimi dati aggiornati trasmessi dalla Spagna il 13 dicembre 2018 indicano un superamento del contingente assegnato a tale paese per il 2017 per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC). È pertanto opportuno aggiungere la detrazione corrispondente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. (11) Inoltre, alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2018 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo pescato in eccesso non sia stato pienamente compensato. (12) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. (13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 che applica detrazioni dai contingenti di pesca per gli stessi stock nel 2018, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 ( GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 ( GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero ( GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ( GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ( GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero ( GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ( GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 316 del 13.12.2018, pag. 12 ). ( 10 ) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) ( GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27 ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2018 PER ALTRI STOCK STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2018 per lo stock oggetto di superamento (in kg) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2018 per l'altro stock (in kg) DK NOP 04-N. Busbana norvegese Acque norvegesi della zona IV 24 447 DK NOP 2A3A4. Busbana norvegese 3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 24 447 DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone I e II 9 979 DK HER 1/2- Aringa Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 9 979 DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II 9 508 DK HER 1/2- Aringa Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 9 508 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II 25 335 ES RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone 1 e 2 25 335 ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II 1 650 ES RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone 1 e 2 1 650 FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II 6 868 FR RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone 1 e 2 6 868 IE HKE 8ABDE. Nasello VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe 1 300 IE HKE 571214 Nasello 6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 1 300 NL WHG 56-14 Merlano VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV 18 648 NL WHG 2AC4. Merlano 4; acque dell'Unione della zona 2a 18 648 ALLEGATO II «ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2018 Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2017 (in kg) Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2017 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Fattore moltiplicatore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 ( 6 ) e gli anni successivi (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento ( 7 ) (in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 per altri stock in conformità all'allegato I del regolamento (UE) 2019/479 ( 8 ) (quantitativo in kg) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2019 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg) BE RJU 07D. Razza ondulata Acque dell'Unione della zona VIId 2 000 2 000 5 648 282,40 % 3 648 1,00 / / 3 648 1 031 / 2 617 BE SRX 07D. Razze Acque dell'Unione della zona VIId 96 000 91 353 95 695 104,75 % 4 342 / / / 4 342 4 342 / / BE SRX 67AKXD Razze Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k 762 000 907 100 919 333 101,35 % 12 233 / / / 12 233 12 233 / / DK MAC 2A34. Sgombro IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 22 031 17 525 756 17 992 741 102,66 % 466 985 / / / 466 985 466 985 / / DK MAC 2A4 A-N Sgombro Acque norvegesi delle zone IIa e IVa 16 004 14 538 090 14 801 414 101,81 % 263 324 / / / 263 324 263 324 / / DK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV / 5 341 916 5 342 930 100,02 % 1 014 / / / 1 014 1 014 ( 12 ) / / DK NOP 04-N. Busbana norvegese e catture accessorie connesse Acque norvegesi della zona IV 0 0 16 298 N.P. 16 298 1,00 A / 24 447 / 24 447 / DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone I e II / 0 9 979 N.P. 9 979 1,00 / / 9 979 / 9 979 / DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II / 0 9 508 N.P. 9 508 1,00 / / 9 508 / 9 508 / ES ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 14 981 130 13 961 453 13 940 306 99,85 % – 21 147 ( 10 ) / / 189 117 ( 11 ) 189 117 189 117 / / ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II / 19 200 36 090 187,97 % 16 890 1,00 A / 25 335 / 25 335 / ES GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 4 067 000 4 061 001 4 072 229 100,28 % 11 228 / C ( 9 ) / 11 228 11 228 / / ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II / 86 500 88 150 101,91 % 1 650 / / / 1 650 / 1 650 / ES YFT IOTC Tonno albacora Zona di competenza della IOTC 45 682 000 45 682 000 48 147 520 105,40 % 2 465 520 / / / 2 465 520 327 060 / 2 138 460 FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II / 0 6 868 N.P. 6 868 1,00 / / 6 868 / 6 868 / FR YFT IOTC Tonno albacora Zona di competenza della IOTC 29 501 000 29 651 000 29 960 730 101,04 % 309 730 / / / 309 730 309 730 / / IE HKE 8ABDE. Nasello VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe / 0 1 300 N.P. 1 300 1,00 C ( 9 ) / 1 300 / 1 300 / IE MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV 86 426 000 86 319 537 86 520 982 100,23 % 201 445 / / / 201 445 201 445 / / NL WHG 56-14 Merlano VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV / 0 18 648 N.P. 18 648 1,00 / / 18 648 / 18 648 / PL COD 3BC+24 Merluzzo bianco Sottodivisioni 22-24 654 000 915 170 947 501 103,53 % 32 331 / C ( 9 ) / 32 331 0 / 32 331 PT ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 2 413 800 2 332 800 2 564 017 109,91 % 231 217 / / / 231 217 231 217 / / PT ALF 3X14- Berici Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV 182 000 182 626 185 582 101,62 % 2 956 / / / 2 956 2 956 / / PT ANE 9/3411 Acciuga IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 6 522 000 8 992 936 9 141 377 101,65 % 148 441 / / / 148 441 148 441 / / PT BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico 52 320 51 259 56 271 109,78 % 5 012 / / / 5 012 5 012 / / PT LEZ 8C3411 Lepidorombi VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 36 000 139 400 142 316 102,09 % 2 916 / / / 2 916 2 916 / / PT SBR 09- Occhialone Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX 37 000 72 027 75 905 105,38 % 3 878 / / / 3 878 3 878 / / PT SRX 89-C. Razze Acque dell'Unione delle zone VIII e IX 1 156 000 1 132 824 1 211 808 106,97 % 78 984 / / / 78 984 78 984 / / PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 170 830 1 738 532 1 854 956 106,70 % 116 424 / / / 116 424 116 424 / / UK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV 237 677 000 222 116 471 224 288 943 100,98 % 2 172 472 / A ( 9 ) / 2 172 472 2 172 472 / / » ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2018. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2018 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 20 dicembre 2018. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 ( GU L 82 del 25.3.2019, pag. 6 ). ( 9 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 10 ) La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N. ( 11 ) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 kg prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg. ( 12 ) La Danimarca, che in origine non disponeva di un contingente per questo stock oggetto di superamento, ha concluso scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per cui è possibile effettuare detrazioni dallo stesso stock.

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Provvedimento AdE 246924/2025
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Provvedimento AdE 10/2014
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Altre normative del 2019

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