Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/479 of 22 March 2019 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2018 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2018/1969
Testo normativo
25.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 82/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/479 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2019
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio
(
2
)
,
—
regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio
(
3
)
,
—
regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio
(
4
)
e
—
regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio
(
5
)
.
(2)
I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio,
—
regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio
(
6
)
,
—
regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio
(
7
)
e
—
regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio
(
8
)
.
(3)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione
(
9
)
ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
(5)
Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di pesca eccessiva poiché nel 2018 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
(6)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile effettuare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, le detrazioni possono essere applicate ad altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione n. 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
10
)
, tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.
(7)
Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
(8)
In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
11
)
consentono di effettuare detrazioni dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969.
(9)
Il 17 ottobre 2018 la Spagna ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture di pesce spada effettuate nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N) nel 2017 contenevano errori. Dalle rettifiche trasmesse il 3 dicembre 2018 dalla Spagna nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta che le catture di pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N sono inferiori al contingente assegnato per il 2017. È pertanto opportuno sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969.
(10)
Il 23 novembre 2018 la Spagna ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC). Gli ultimi dati aggiornati trasmessi dalla Spagna il 13 dicembre 2018 indicano un superamento del contingente assegnato a tale paese per il 2017 per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC). È pertanto opportuno aggiungere la detrazione corrispondente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969.
(11)
Inoltre, alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2018 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo pescato in eccesso non sia stato pienamente compensato.
(12)
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969.
(13)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 che applica detrazioni dai contingenti di pesca per gli stessi stock nel 2018,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (
GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (
GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (
GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (
GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (
GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (
GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (
GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L 316 del 13.12.2018, pag. 12
).
(
10
)
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (
GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27
).
(
11
)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
).
ALLEGATO I
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2018 PER ALTRI STOCK
STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO
ALTRI STOCK
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2018 per lo stock oggetto di superamento (in kg)
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2018 per l'altro stock (in kg)
DK
NOP
04-N.
Busbana norvegese
Acque norvegesi della zona IV
24 447
DK
NOP
2A3A4.
Busbana norvegese
3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4
24 447
DK
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone I e II
9 979
DK
HER
1/2-
Aringa
Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
9 979
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone I e II
9 508
DK
HER
1/2-
Aringa
Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
9 508
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone I e II
25 335
ES
RED
1N2AB.
Scorfano
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
25 335
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone I e II
1 650
ES
RED
1N2AB.
Scorfano
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
1 650
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone I e II
6 868
FR
RED
1N2AB.
Scorfano
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
6 868
IE
HKE
8ABDE.
Nasello
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe
1 300
IE
HKE
571214
Nasello
6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14
1 300
NL
WHG
56-14
Merlano
VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
18 648
NL
WHG
2AC4.
Merlano
4; acque dell'Unione della zona 2a
18 648
ALLEGATO II
«ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2018
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2017 (in kg)
Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in kg)
(
1
)
Totale catture 2017 (quantitativo in kg)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)
Fattore moltiplicatore
(
2
)
Fattore moltiplicatore addizionale
(
3
)
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018
(
6
)
e gli anni successivi (quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento
(
7
)
(in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 per altri stock in conformità all'allegato I del regolamento (UE) 2019/479
(
8
)
(quantitativo in kg)
Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2019 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)
BE
RJU
07D.
Razza ondulata
Acque dell'Unione della zona VIId
2 000
2 000
5 648
282,40 %
3 648
1,00
/
/
3 648
1 031
/
2 617
BE
SRX
07D.
Razze
Acque dell'Unione della zona VIId
96 000
91 353
95 695
104,75 %
4 342
/
/
/
4 342
4 342
/
/
BE
SRX
67AKXD
Razze
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
762 000
907 100
919 333
101,35 %
12 233
/
/
/
12 233
12 233
/
/
DK
MAC
2A34.
Sgombro
IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32
22 031
17 525 756
17 992 741
102,66 %
466 985
/
/
/
466 985
466 985
/
/
DK
MAC
2A4 A-N
Sgombro
Acque norvegesi delle zone IIa e IVa
16 004
14 538 090
14 801 414
101,81 %
263 324
/
/
/
263 324
263 324
/
/
DK
MAC
2CX14-
Sgombro
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
/
5 341 916
5 342 930
100,02 %
1 014
/
/
/
1 014
1 014
(
12
)
/
/
DK
NOP
04-N.
Busbana norvegese e catture accessorie connesse
Acque norvegesi della zona IV
0
0
16 298
N.P.
16 298
1,00
A
/
24 447
/
24 447
/
DK
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone I e II
/
0
9 979
N.P.
9 979
1,00
/
/
9 979
/
9 979
/
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone I e II
/
0
9 508
N.P.
9 508
1,00
/
/
9 508
/
9 508
/
ES
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
14 981 130
13 961 453
13 940 306
99,85 %
– 21 147
(
10
)
/
/
189 117
(
11
)
189 117
189 117
/
/
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone I e II
/
19 200
36 090
187,97 %
16 890
1,00
A
/
25 335
/
25 335
/
ES
GHL
N3LMNO
Ippoglosso nero
NAFO 3LMNO
4 067 000
4 061 001
4 072 229
100,28 %
11 228
/
C
(
9
)
/
11 228
11 228
/
/
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone I e II
/
86 500
88 150
101,91 %
1 650
/
/
/
1 650
/
1 650
/
ES
YFT
IOTC
Tonno albacora
Zona di competenza della IOTC
45 682 000
45 682 000
48 147 520
105,40 %
2 465 520
/
/
/
2 465 520
327 060
/
2 138 460
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone I e II
/
0
6 868
N.P.
6 868
1,00
/
/
6 868
/
6 868
/
FR
YFT
IOTC
Tonno albacora
Zona di competenza della IOTC
29 501 000
29 651 000
29 960 730
101,04 %
309 730
/
/
/
309 730
309 730
/
/
IE
HKE
8ABDE.
Nasello
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe
/
0
1 300
N.P.
1 300
1,00
C
(
9
)
/
1 300
/
1 300
/
IE
MAC
2CX14-
Sgombro
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
86 426 000
86 319 537
86 520 982
100,23 %
201 445
/
/
/
201 445
201 445
/
/
NL
WHG
56-14
Merlano
VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
/
0
18 648
N.P.
18 648
1,00
/
/
18 648
/
18 648
/
PL
COD
3BC+24
Merluzzo bianco
Sottodivisioni 22-24
654 000
915 170
947 501
103,53 %
32 331
/
C
(
9
)
/
32 331
0
/
32 331
PT
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 413 800
2 332 800
2 564 017
109,91 %
231 217
/
/
/
231 217
231 217
/
/
PT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
182 000
182 626
185 582
101,62 %
2 956
/
/
/
2 956
2 956
/
/
PT
ANE
9/3411
Acciuga
IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
6 522 000
8 992 936
9 141 377
101,65 %
148 441
/
/
/
148 441
148 441
/
/
PT
BUM
ATLANT
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
52 320
51 259
56 271
109,78 %
5 012
/
/
/
5 012
5 012
/
/
PT
LEZ
8C3411
Lepidorombi
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
36 000
139 400
142 316
102,09 %
2 916
/
/
/
2 916
2 916
/
/
PT
SBR
09-
Occhialone
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX
37 000
72 027
75 905
105,38 %
3 878
/
/
/
3 878
3 878
/
/
PT
SRX
89-C.
Razze
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX
1 156 000
1 132 824
1 211 808
106,97 %
78 984
/
/
/
78 984
78 984
/
/
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 170 830
1 738 532
1 854 956
106,70 %
116 424
/
/
/
116 424
116 424
/
/
UK
MAC
2CX14-
Sgombro
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
237 677 000
222 116 471
224 288 943
100,98 %
2 172 472
/
A
(
9
)
/
2 172 472
2 172 472
/
/
»
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Detrazioni da effettuare nel 2018.
(
7
)
Detrazioni da effettuare nel 2018 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 20 dicembre 2018.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 (
GU L 82 del 25.3.2019, pag. 6
).
(
9
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
10
)
La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N.
(
11
)
Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 kg prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.
(
12
)
La Danimarca, che in origine non disponeva di un contingente per questo stock oggetto di superamento, ha concluso scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per cui è possibile effettuare detrazioni dallo stesso stock.
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