Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0501/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione, del 18 marzo 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione, del 18 marzo 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/501 of 18 March 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of glass fibre yarns originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/501 19.3.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/501 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 16 febbraio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2024 da Glass Fibre Europe («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di filati in fibra di vetro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Misure provvisorie (3) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 16 settembre 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (4) Non sono pervenute osservazioni in ordine all’accuratezza dei calcoli. (5) Il 15 ottobre 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione ( 3 ) («regolamento provvisorio»). 1.3. Fase successiva della procedura (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. — Il denunciante; — gli utilizzatori Proxim Plewka I Wspolnicy Spolka Komandytowa («Proxim»), Kelteks d.o.o. («Kelteks»), Rymatex sp. z o. o. («Rymatex»), Tolnatext Fonalfeldolgozó es Műszakiszövet-gyártó Bt. («Tolnatext») e Vitrulan Holding GmbH («Vitrulan»); — l’importatore indipendente FIBKO Sp. z o.o. («FIBKO»). (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con gli utilizzatori Proxim e Kelteks. (8) Un terzo utilizzatore ha presentato una comunicazione scritta e ha partecipato a un’audizione. Tale utilizzatore ha però chiesto che le sue osservazioni ricevessero un trattamento riservato e non ha presentato un riassunto non riservato delle proprie osservazioni e dell’audizione. Di conseguenza, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, nella sua analisi la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni fornite da tale utilizzatore poiché non è stato possibile dimostrare adeguatamente in base a fonti attendibili che tali informazioni fossero corrette. (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (11) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Solidian & Kelteks e Rymatex. 1.4. Argomentazioni in merito all’apertura (12) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 1 e 2 del regolamento provvisorio. 1.5. Campionamento (13) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha osservato che nel considerando 8 il nome di uno dei produttori dell’Unione era scritto in modo errato. La Commissione riconosce che il nome corretto è Valmieras Stikla Skiedra AS. (14) In assenza di altre osservazioni in merito al campionamento, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 7 a 18 del regolamento provvisorio. 1.6. Esame individuale (15) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un produttore esportatore cinese, Schaeffler Friction Products (Suzhou) Co., Ltd, ha presentato richiesta di esame individuale. Tuttavia tale società, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, non aveva risposto al questionario per i produttori esportatori entro il termine indicato nell’avviso di apertura. La richiesta è stata pertanto respinta. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (16) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si sono svolte visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso locali degli utilizzatori Proxim in Polonia e RELATS, S.A.U. in Spagna. (17) Il denunciante ha osservato che anche nel considerando 24 del regolamento provvisorio il nome di uno dei produttori dell’Unione era scritto in modo errato. La Commissione ha riconosciuto che è opportuno correggere il nome in Valmieras Stikla Skiedra AS, Valmiera, Lettonia. 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (18) In assenza di osservazioni, è stato confermato il considerando 25 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (19) Il considerando 26 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85). (20) I cavi in fibra che, insieme agli stoppini e ai filati tagliati in fibra di vetro, non rientrano nella definizione del prodotto sono strutture resistenti in fibra di vetro tessile ottenute mediante torcitura, ritorcitura, ritorcitura su ritorto ( câblage ) o intreccio di filamenti o filati di fibre in fiocco. (21) In merito alla definizione del prodotto, il 13 novembre 2024 l’utilizzatore P-D Glasseiden GmbH Oschatz («P-D Glasseiden») ha chiesto per un prodotto denominato Compofil, una combinazione di vetro e fibre termoplastiche, l’esclusione dalla definizione del prodotto. Tale prodotto è attualmente importato con il codice NC 7019 19 00 . (22) Sulla scorta di elementi di prova forniti dalla società P-D Glasseiden e delle proprie ricerche, la Commissione ha concluso che il Compofil presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base diverse da quelle del prodotto in esame e pertanto non rientra nella definizione del prodotto in esame. L’industria dell’Unione si è dichiarata d’accordo con tale conclusione. (23) Sulla base di tali considerazioni la Commissione ha chiarito che la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta non include il Compofil. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (24) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base nel presente caso. (25) Le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 41 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2. Valore normale (26) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni sul considerando 43 che cita le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (27) Le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 43 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (28) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni sull’esistenza di distorsioni rilevanti. Le risultanze provvisorie di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2.2. Paese rappresentativo (29) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni per quanto riguarda la selezione del paese rappresentativo. Le risultanze provvisorie di cui al considerando 92 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni 3.2.3.1.   Materie prime (30) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante, citando il considerando 105 del regolamento provvisorio, ha ribadito la richiesta di un chiarimento della Commissione in merito all’inserimento dell’ossigeno tra i materiali di consumo. Il denunciante ha inoltre chiesto un trattamento distinto per l’ossigeno, asserendo che tale elemento rappresenta un fattore di costo significativo. (31) La Commissione ha confermato di aver preso in considerazione per il calcolo del valore normale tutti i fattori produttivi, separatamente oppure in forma aggregata come materiali di consumo. I dati verificati forniti da Henan Guangyuan hanno dimostrato che l’ossigeno non rappresenta un costo notevole nella produzione. Inoltre il denunciante non ha fornito elementi di prova che dimostrino il contrario. Di conseguenza la richiesta è stata respinta. (32) Non sono pervenute altre osservazioni in merito alle materie prime. Sono state pertanto confermate le risultanze provvisorie e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 98 a 107 del regolamento provvisorio. 3.2.3.2.   Altri fattori produttivi (33) Non sono pervenute osservazioni in merito agli altri fattori produttivi (manodopera, elettricità, gas naturale, gas naturale liquefatto, vapore e acqua). Sono state pertanto confermate le risultanze provvisorie e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 108 a 116 del regolamento provvisorio. 3.2.3.3.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti (34) Non sono pervenute osservazioni per quanto riguarda le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Sono state pertanto confermate le risultanze e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 117 a 125 del regolamento provvisorio. 3.2.4. Calcolo del valore normale (35) Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del valore normale. I considerando da 126 a 130 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati. 3.2.5. Prezzo all’esportazione (36) Non sono pervenute osservazioni in merito al prezzo all’esportazione. I considerando da 131 a 134 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati. 3.2.6. Confronto (37) Non sono pervenute osservazioni in merito al confronto. Il considerando 135 del regolamento provvisorio è stato pertanto confermato. 3.2.7. Margine di dumping (38) Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del margine di dumping. Il considerando 146 del regolamento provvisorio è stato pertanto confermato. (39) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Henan Guangyuan New Material Co., Ltd 26,3  % Tutte le altre importazioni originarie della Cina 56,1  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (40) In assenza di osservazioni riguardanti la definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (41) In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione del mercato pertinente dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 149 a 154 del regolamento provvisorio. 4.3. Consumo dell’Unione (42) In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 155 a 158 del regolamento provvisorio. 4.4. Importazioni dal paese interessato (43) In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 159 a 163 del regolamento provvisorio. 4.4.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (44) In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo delle importazioni dal paese interessato, l’undercutting e la compressione dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 162 a 167 del regolamento provvisorio. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (45) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 168 a 171 del regolamento provvisorio. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (46) In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 172 a 175 del regolamento provvisorio. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (47) In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio. 4.5.2.3.   Crescita (48) In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 179 del regolamento provvisorio. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (49) In assenza di osservazioni riguardanti l’occupazione e la produttività, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 180 e 181 del regolamento provvisorio. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (50) In assenza di osservazioni riguardanti l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 182 e 183 del regolamento provvisorio. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (51) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 184 a 186 del regolamento provvisorio. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (52) In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 187 e 188 del regolamento provvisorio. 4.5.3.3.   Scorte (53) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 189 e 190 del regolamento provvisorio. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (54) In assenza di osservazioni riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 191 a 196 del regolamento provvisorio. 4.5.4. Conclusioni sul pregiudizio (55) Sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 197 a 199 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (56) Come indicato al considerando 203 del regolamento provvisorio, gli importatori cinesi avevano incrementato notevolmente la propria quota di mercato nel periodo in esame e l’avevano mantenuta a un livello elevato durante il periodo dell’inchiesta, vendendo il prodotto a prezzi pregiudizievoli. Inoltre, come spiegato al considerando 203 del regolamento provvisorio, il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che gli utilizzatori stavano accumulando volumi elevati di scorte nel 2022 e hanno iniziato ad approvvigionarsi in misura minore presso l’industria dell’UE nel 2023. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, nessuna delle parti ha contestato le informazioni di cui a tale considerando. La Commissione ha comunque ritenuto che tutti gli altri elementi disponibili nel fascicolo erano sufficienti a confermare la conclusione che le importazioni cinesi oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. (57) Come già accertato nella fase provvisoria, la quota di mercato cinese è aumentata in modo significativo durante l’intero periodo in esame e si è mantenuta elevata nel periodo dell’inchiesta (passando dal 15 %-25 % del 2020 al 30 %-40 % nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 68 %). Inoltre, i prezzi cinesi delle esportazioni destinate all’Unione durante il periodo dell’inchiesta sono rimasti a un livello estremamente basso al confronto sia con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sia con i suoi costi di produzione. Come indicato alle tabelle 4 e 8 del regolamento provvisorio, il prezzo medio all’importazione dalla Cina era di 1 720 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio dell’industria dell’Unione si situava in una forchetta compresa tra [2 150-2 250] EUR/tonnellata e il costo di produzione unitario in una forchetta compresa tra [2 280-2 330] EUR/tonnellata. Oltre a ciò, come indicato al considerando 166 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato un undercutting significativo sia nel caso del produttore esportatore che ha collaborato che di tutte le altre importazioni dalla Cina, oltre a una significativa contrazione dei prezzi, come evidenziato al considerando 198 del regolamento provvisorio. Solo grazie a tali prezzi bassi la Cina ha mantenuto la propria quota di mercato nel contesto di una domanda in calo, mentre l’industria dell’Unione non poteva coprire i propri costi a causa delle importazioni cinesi a basso prezzo. Sullo sfondo di costi di produzione in aumento per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta era già inferiore ai prezzi e ai costi di produzione dell’industria dell’Unione nel 2022, quando questa riusciva ancora a conseguire un profitto. Si tratta di un ulteriore esempio del pregiudizio riguardante i prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta. (58) Alla luce di quanto precede e in assenza di osservazioni, i considerando da 201 a 204 del regolamento provvisorio sono stati confermati. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (59) In assenza di osservazioni, i considerando da 205 a 209 del regolamento provvisorio sono stati confermati. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (60) In assenza di osservazioni, i considerando da 210 a 211 del regolamento provvisorio sono stati confermati. 5.2.3. Consumo (61) In assenza di osservazioni, i considerando da 212 a 213 del regolamento provvisorio sono stati confermati. 5.2.4. Uso vincolato (62) In assenza di osservazioni, il considerando 214 del regolamento provvisorio è stato confermato. 5.2.5. Consumo (63) In assenza di osservazioni, i considerando da 215 a 225 del regolamento provvisorio sono stati confermati. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (64) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 226 a 227 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (65) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 229 a 242 del regolamento provvisorio. (66) A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non ha disposto la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3, al fine di tenere presente il conseguente pregiudizio aggiuntivo nella determinazione del margine di pregiudizio. (67) In base ai dati della banca dati Surveillance 3, nel periodo di quattro settimane di comunicazione preventiva i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori del 2 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva. La Commissione non ha pertanto adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio in relazione a tale aspetto. 6.2. Conclusioni sul livello delle misure (68) In base alla valutazione di cui sopra, è opportuno fissare i dazi antidumping definitivi come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping definitivo Henan Guangyuan New Material Co., Ltd 26,3  % Tutte le altre importazioni originarie della Cina 56,1  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE (69) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, si sono manifestate diverse nuove parti interessate. Come indicato nel considerando 6, sono pervenute osservazioni da cinque utilizzatori e da un importatore indipendente. Sono state tenute audizioni con due di tali utilizzatori. Il denunciante ha presentato un documento integrativo in risposta alle argomentazioni avanzate dalle altre parti interessate. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (70) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 245 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (71) Nelle osservazioni in merito alle risultanze provvisorie l’importatore e distributore indipendente di filati in fibra di vetro FIBKO ha sostenuto che i produttori dell’Unione non disponevano della capacità produttiva necessaria per soddisfare la domanda di filati in fibra di vetro espressa dai produttori indipendenti di stoffe, i quali pertanto compravano tali filati da importatori e distributori. FIBKO ha sostenuto che l’industria dell’Unione, che produceva anche stoffe e prodotti a base di filati in fibra di vetro, offriva volumi di produzione insufficienti e non aveva né la capacità né l’intenzione di fornire a utilizzatori indipendenti le quantità necessarie di filati in fibra di vetro. FIBKO ha inoltre espresso preoccupazione in merito alla concorrenza leale, ipotizzando la potenziale apparizione di pratiche monopolistiche da parte dei produttori dell’Unione integrati. (72) FIBKO non ha corroborato le proprie affermazioni di carenze di approvvigionamento sul mercato dell’Unione né fornito elementi di prova al riguardo. Di fatto, nella fase provvisoria la Commissione ha riscontrato che la capacità produttiva dei produttori dell’Unione, compresa tra [130 000-150 000] tonnellate nel periodo dell’inchiesta, era superiore al consumo dell’Unione, che era pari a [98 000-118 000] tonnellate nello stesso periodo ( 4 ) . In ogni caso, l’imposizione di dazi antidumping non impedisce a un importatore indipendente di continuare a importare a condizioni di mercato eque filati in fibra di vetro dalla Cina, né da altri paesi terzi, né di continuare a fornire agli utilizzatori i quantitativi di filati in fibra di vetro necessari per le loro produzioni. (73) L’argomentazione della potenziale apparizione di pratiche monopolistiche è trattata nel punto 7.3.1. (74) In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 246 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli utilizzatori (75) In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori hanno osservato che le misure avrebbero creato una posizione dominante sul mercato dell’Unione in capo a due produttori dell’Unione e avrebbero comportato carenze di approvvigionamento. Hanno sostenuto che l’istituzione di misure sui filati in fibra di vetro sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. Hanno anche chiesto che le misure, qualora imposte, comprendano i prodotti a valle a base di filati in fibra di vetro, originari di altri paesi terzi, che utilizzano filati in fibra di vetro cinesi a basso costo come materia prima, in modo da proteggere gli utilizzatori sul loro mercato dalla competizione sleale proveniente da paesi terzi. 7.3.1. Posizione dominante sul mercato dei produttori dell’Unione (76) Gli utilizzatori hanno affermato che il mercato dell’Unione dei filati in fibra di vetro è caratterizzato da un’alta concentrazione della produzione in un numero limitato di produttori integrati. Hanno sostenuto che tali società integrate detenevano un controllo significativo sia sulla produzione che sulla determinazione dei prezzi dei filati in fibra di vetro. Hanno affermato inoltre che l’integrazione verticale dei produttori dell’Unione permetterebbe loro di manipolare a proprio vantaggio le dinamiche del mercato. (77) Nella risposta alle osservazioni degli utilizzatori, il denunciante ha sostenuto che i due produttori dell’Unione non detenevano una posizione dominante sul mercato ai sensi dell’articolo 102 TFUE, in quanto le loro quote di mercato aggregate non superavano il 50 % durante il periodo in esame. In realtà la quota di mercato aggregata dell’industria dell’Unione si è addirittura ridotta di 12 punti percentuali tra il 2020 e il 2023. Il denunciante ha inoltre affermato che, a parte gli esportatori cinesi, sono presenti sul mercato dell’Unione anche produttori di filati in fibra di vetro di Taiwan, del Messico e di altri paesi terzi. (78) La Commissione ha notato anzitutto che nel contesto della presente inchiesta essa non può formulare valutazioni o conclusioni sull’ipotesi che l’industria dell’Unione detenga una posizione dominante sul mercato ai sensi dell’articolo 102 TFUE. In ogni caso la Commissione, nella fase provvisoria, ha riscontrato che le importazioni da paesi terzi rappresentavano una quota di mercato aggregata del 28 %; tale elemento indica che gli utilizzatori hanno fonti di approvvigionamento alternative, diverse dai produttori cinesi o dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione degli utilizzatori di cui al considerando 76. (79) In un’audizione, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Rymatex ha sostenuto che i prezzi bassi delle esportazioni cinesi si basano su una concorrenza interna molto elevata, costi energetici bassi, elevata efficienza produttiva e in misura minore sul sostegno pubblico. (80) Rymatex non ha dimostrato il rapporto tra la presunta concorrenza interna elevata e il livello dei prezzi all’esportazione. Nel determinare il valore normale si è tenuto conto dell’efficienza del produttore esportatore che ha collaborato, in quanto nel calcolo sono stati utilizzati i tassi di consumo effettivi. È stato infine riscontrato che i prezzi dei fattori produttivi, compresa l’energia, erano influenzati dalle distorsioni significative riscontrate nella RPC. Nessuna parte interessata ha fornito prove precise e adeguate, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, che dimostrassero positivamente che nessuno dei costi (compresa l’energia) era soggetto a distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 7.3.2. Carenze di approvvigionamento (81) Diversi utilizzatori hanno sostenuto che, poiché alcuni produttori dell’Unione sono integrati e in concorrenza con i propri utilizzatori, si sarebbero create carenze di approvvigionamento. Alcuni utilizzatori hanno anche aggiunto che l’industria dell’Unione non produceva tutti i tipi di filati in fibra di vetro necessari a tali utilizzatori e che con l’applicazione dei dazi antidumping anche a tali tipi di filati in fibra di vetro gli utilizzatori sarebbero stati fortemente svantaggiati. Altri utilizzatori hanno affermato inoltre di aver incontrato difficoltà nel reperire filati in fibra di vetro dai produttori dell’Unione, i quali utilizzano i filati in fibra di vetro soprattutto per produrre prodotti a valle in forma di stoffe, in diretta concorrenza con i prodotti degli utilizzatori. (82) Se da un lato il fatto che entrambi i produttori dell’Unione siano integrati e in concorrenza con i propri utilizzatori per diversi prodotti può in potenza creare situazioni in cui i produttori dell’Unione favoriscono i consumi vincolati a discapito delle forniture al mercato dell’Unione, dall’altro gli utilizzatori non hanno fornito sufficienti elementi di prova a sostegno dell’affermazione che tale stato di cose sia strutturale e non limitato a circostanze passeggere. Anche se i produttori dell’Unione possono non offrire attualmente tutti i tipi di filati in fibra di vetro, non è stato affermato che solo specifici importatori cinesi hanno la tecnologia per produrre i tipi di filati in fibra di vetro necessari a tale utilizzatore. Poiché esistono volumi consistenti di importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha pertanto concluso che la necessità temporanea di importare un tipo specifico di filati in fibra di vetro con dazi superiori, fino a quando sia completato il passaggio ad un altro fornitore, non costituisce un fondato motivo per non adottare tali misure. (83) Considerati inoltre gli esportatori appartenenti a paesi terzi, situazioni di carenze di approvvigionamento dovute al comportamento dei produttori dell’Unione non dovrebbero presentarsi con frequenza particolare. (84) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni degli utilizzatori a tale riguardo. (85) In un’audizione, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Rymatex ha sostenuto che l’approvvigionamento disponibile presso i produttori dell’Unione non creerebbe una situazione di approvvigionamento stabile per gli utilizzatori e che i dazi sui filati in fibra di vetro cinesi comprometterebbero gravemente la capacità dell’utilizzatore di competere sul mercato dell’Unione. (86) La Commissione ha concluso che il fascicolo non conteneva sufficienti prove documentali di una situazione strutturale di instabilità dell’approvvigionamento, tenendo conto anche dell’approvvigionamento alternativo, come descritto al considerando 78; era pertanto impossibile concludere che la situazione dell’approvvigionamento costituisse un fondato motivo per non istituire misure definitive. 7.3.3. Pressione sui prezzi dei prodotti degli utilizzatori esercitata da concorrenti di paesi terzi (87) Gli utilizzatori hanno sostenuto che l’imposizione di dazi antidumping sui filati in fibra di vetro originari della Cina rafforzerebbe la posizione concorrenziale dei produttori dei prodotti a valle a base di fibra di vetro esterni all’UE, nello specifico della regione dei Balcani, che non pagano dazi antidumping sulle proprie materie prime. (88) Durante l’inchiesta non sono stati presentati dati tali da indicare che i produttori dei prodotti a valle in fibra di vetro siano esposti a una forte concorrenza dall’estero. La Commissione ha inoltre osservato che nessuno degli utilizzatori ha presentato calcoli volti a sverlare i meccanismi della pressione sui prezzi e dell’effetto dei dazi antidumping sugli utilizzatori. (89) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni degli utilizzatori a tale riguardo. 7.4. Altri fattori (90) Un utilizzatore ha sostenuto di non aver ricevuto informazioni in merito alla presente inchiesta dalla propria associazione di categoria. Tale società ha sostenuto che tale fatto suscita preoccupazioni per quanto riguarda la governance, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità dell’organizzazione in questione. (91) La Commissione ha preso atto delle osservazioni e ha svolto un’analisi accurata. La Commissione può confermare in proposito, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, che i due produttori dell’Unione sono effettivamente soci di Tech-Fab ( 5 ) . La Commissione ha confermato che l’associazione di utilizzatori Tech-Fab non era stata menzionata dal denunciante nell’elenco delle associazioni rappresentative allegato alla denuncia. I rapporti tra l’utilizzatore, la sua associazione e la rappresentanza legale esulano dall’ambito della presente inchiesta. La Commissione ha osservato che l’apertura dell’inchiesta era stata resa nota tramite la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito della Commissione e che l’utilizzatore in questione si era registrato come parte interessata diversi mesi prima della divulgazione provvisoria delle informazioni e della pubblicazione del regolamento provvisorio. 7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (92) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 70 a 91 del presente regolamento, non vi sono fondati motivi per non istituire misure definitive e di conseguenza la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 250 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (93) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (94) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Henan Guangyuan New Material Co., Ltd 26,3 129,9 26,3 Tutte le altre importazioni originarie della Cina 56,1 182,2 56,1 (95) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (96) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 6 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (97) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (98) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (99) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (100) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (101) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 9. DISPOSIZIONI FINALI (102) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (103) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Henan Guangyuan New Material Co., Ltd 26,3  % 89FV Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 56,1  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/1484, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1484/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2673, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj ). ( 4 ) Tabelle 2 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2673, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj ). ( 5 ) https://tech-fab-europe.eu/members/ , consultato da ultimo il 13.1.2025. ( 6 ) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu ; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. ( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/501/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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