Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Regulation (EU) 2019/543 of 3 April 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Annexes I, III and IV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards updating the references to and including certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
4.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 95/1
REGOLAMENTO (UE) 2019/543 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2019
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(
1
)
, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati
(
2
)
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
(1)
Nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sono riportati i requisiti per l'omologazione CE dei veicoli a motore, i quali comprendono la legislazione dell'Unione e alcuni regolamenti UNECE adottati nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che si applicano in via obbligatoria o alternativa alle prescrizioni dell'Unione.
(2)
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono indicati i regolamenti UNECE da applicarsi in via obbligatoria nell'ottica della sicurezza generale dei veicoli.
(3)
Gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono aggiornati frequentemente per tenere conto dell'applicazione, a livello di Unione, di nuove prescrizioni nell'ambito dei rispettivi regolamenti UNECE.
(4)
Il regolamento UNECE n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli
(
3
)
è stato adottato recentemente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di ridurre gli ostacoli commerciali tra le parti contraenti che applicano tale regolamento UNECE, tra cui figurano l'Unione europea e i suoi Stati membri, e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti.
(5)
È opportuno aggiornare gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento UNECE n. 0.
(6)
La tabella di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE non è più aggiornata. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco dei regolamenti UNECE le cui prescrizioni, ai fini dell'omologazione CE, sono considerate equivalenti a quelle dell'Unione.
(7)
Occorre altresì aggiornare l'elenco delle informazioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato I e la scheda informativa di cui all'allegato III, parte I, sezione A, della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i riferimenti al sistema di allarme acustico dei veicoli per l'omologazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
o del regolamento UNECE n. 138
(
5
)
.
(8)
Dal 1
o
settembre 2018 sono applicabili i nuovi regolamenti UNECE n. 140
(
6
)
e n. 141
(
7
)
. Per permettere ai costruttori di adeguare i loro veicoli alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo. Occorre pertanto chiarire che, ai fini dell'omologazione CE, tali prescrizioni si applicano esclusivamente ai nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
1. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 140.
2. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di controllo della pressione degli pneumatici gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 141.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1
.
(
2
)
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
.
(
3
)
GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1
.
(
4
)
Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (
GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131
).
(
5
)
GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33
.
(
6
)
GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17
.
(
7
)
GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36
.
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:
1)
la tabella è così modificata:
a)
la voce relativa al regolamento n. 10 è sostituita dalla seguente:
«10
Compatibilità elettromagnetica
Supplemento 1 alla serie di modifiche 05
GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1
.
M, N, O»;
b)
la voce relativa al regolamento n. 16 è sostituita dalla seguente:
«16
Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini
Supplemento 2 alla serie di modifiche 07
GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1
.
M, N (
d
)»;
c)
la voce relativa al regolamento n. 34 è sostituita dalla seguente:
«34
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)
Supplemento 1 alla serie di modifiche 03
GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41
.
M, N, O (
e
)»;
d)
la voce relativa al regolamento n. 39 è sostituita dalla seguente:
«39
Tachimetro e sua installazione
Supplemento 1 alla serie di modifiche 01
GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106
M, N»;
e)
la voce relativa al regolamento n. 44 è sostituita dalla seguente:
«44
Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)
Supplemento 10 alla serie di modifiche 04
GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1
.
M, N (
h
)»;
f)
la voce relativa al regolamento n. 48 è sostituita dalla seguente:
«48
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore
Supplemento 10 alla serie di modifiche 06
GU L 14 del 16.1.2019, pag. 42
M, N, O»;
g)
la voce relativa al regolamento n. 58 è sostituita dalla seguente:
«58
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)
Serie di modifiche 03
GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1
.
M, N, O»;
h)
la voce relativa al regolamento n. 67 è sostituita dalla seguente:
«67
Veicoli a motore che utilizzano GPL
Supplemento 14 alla serie di modifiche 01
GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1
.
M, N»;
i)
la voce relativa al regolamento n. 79 è sostituita dalla seguente:
«79
Sterzo
Serie di modifiche 03
GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1
.
M, N, O»;
j)
la voce relativa al regolamento n. 94 è sostituita dalla seguente:
«94
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
Serie di modifiche 03
GU L 35 dell'8.2.2018, pag. 1
.
M
1
»;
k)
la voce relativa al regolamento n. 100 è sostituita dalla seguente:
«100
Sicurezza elettrica
Supplemento 3 alla serie di modifiche 02
GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114
.
M, N»;
l)
la voce relativa al regolamento n. 107 è sostituita dalla seguente:
«107
Veicoli delle categorie M
2
e M
3
Supplemento 1 alla serie di modifiche 07
GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1
.
M
2
, M
3
»;
m)
la voce relativa al regolamento n. 117 è sostituita dalla seguente:
«117
Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)
Supplemento 8 alla serie di modifiche 02
GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1
.
M, N, O»;
n)
la voce relativa al regolamento n. 119 è sostituita dalla seguente:
«119
Luci di svolta
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01
GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101
.
M, N (
h
)»;
o)
la voce relativa al regolamento n. 123 è sostituita dalla seguente:
«123
Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS)
Supplemento 9 alla serie di modifiche 01
GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24
.
M, N (
h
)»;
p)
la voce relativa al regolamento n. 125 è sostituita dalla seguente:
«125
Campo di visibilità anteriore
Supplemento 1 alla serie di modifiche 01
GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16
.
M
1
»;
q)
la voce relativa al regolamento n. 128 è sostituita dalla seguente:
«128
Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)
Supplemento 6 alla versione originale del regolamento
GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63
.
M, N, O»;
r)
sono aggiunte le nuove voci 140 e 141:
«140
Sistemi elettronici di controllo della stabilità
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento
GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17
.
M
1
, N
1
141
Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici
Versione originale del regolamento
GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36
.
M
1,
N
1
(
i
)»;
2)
la nota b) della tabella è sostituita dalla seguente:
«(
b
)
Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.»;
3)
la nota c) della tabella è sostituita dalla seguente:
«(
c
)
Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.»;
4)
la nota f) della tabella è sostituita dalla seguente:
«(
f
)
Se il costruttore del veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5, della direttiva 2007/46/CE) e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:
—
le istruzioni del veicolo a motore (ad esempio il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
—
le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
—
in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore.»
5)
alla tabella è aggiunta la seguente nota h):
«(
h
)
Un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (
GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1
), comprendente l'omologazione ai sensi dei rispettivi regolamenti UNECE della tabella facenti riferimento alla presente nota, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi del presente regolamento.»;
6)
alla tabella è aggiunta la seguente nota i):
«(
i
)
Per i veicoli di categoria M1, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Per l'omologazione dei veicoli di categoria M1 fino alla massa massima di 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141. Per l'omologazione dei veicoli di categoria N1 che non posseggono un asse con ruote gemellate, il regolamento UNECE n. 141 è applicabile su base volontaria.».
ALLEGATO II
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1)
nell'allegato I sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:
«12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)
12.9.1.
Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (
GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33
).
12.9.2.
Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
.
(
*1
)
Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (
GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131
).»;"
2)
nell'allegato III, parte I, sezione A, sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:
«12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)
12.9.1.
Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138.
12.9.2.
Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.»;
3)
nell'allegato IV, la parte II è così modificata:
a)
il primo comma successivo al titolo è sostituito dal seguente:
«Laddove nella tabella della parte I si faccia riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0
(
*2
)
comprendente un'omologazione rilasciata ai sensi del regolamento pertinente fra i regolamenti UNECE seguenti oppure un'omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UNECE cui l'Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell'«accordo del 1958 riveduto» della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio
(
*3
)
o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolare.
(
*2
)
GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1
."
(
*3
)
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78
.»;"
b)
la tabella è sostituita dalla seguente:
«Elemento
Regolamenti UNECE
Serie di modifiche
1
(
1
)
Livello sonoro ammissibile
51
59
02
01
1a
Livello sonoro ammissibile (non comprendente l'AVAS e i silenziatori di ricambio)
51
03
Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)
138
01
Silenziatori di ricambio
59
02
58
Protezione dei pedoni (non comprendente i sistemi di assistenza alla frenata e di protezione frontale)
127
00
Sistema di assistenza alla frenata
139
00
59
(
2
)
Riciclabilità
133
00
62
(
3
)
Sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno
134
00
65
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza
131
01
66
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia
130
00
N.B.:
Le prescrizioni di montaggio contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati in conformità ai regolamenti UNECE.
(
*1
)
Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (
GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131
).»;
(
*2
)
GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1
.
(
*3
)
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78
.»;»
(
1
)
La numerazione delle voci di questa tabella si riferisce alla numerazione utilizzata per la tabella della parte I.
(
2
)
Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.
(
3
)
L'omologazione dei sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno e di tutti i dispositivi di chiusura (di ogni componente specifico) è obbligatoria e non riguarda le qualificazioni dei componenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
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