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Regolamento UE 0612/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/04/2019 In vigore dal: 09/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/612 of 9 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/612 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) 1. Articolo in tessuto (cotone) a forma di torre, retto da un telaio metallico, da collocare accanto a un letto a castello, in corrispondenza di una delle aperture, al quale va fissato per mezzo di viti. Non è autoportante e non può essere spostato. L'articolo presenta aperture che somigliano a porte o finestre ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino. Cfr. immagine ( *1 ) . 6304 92 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00 . L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché non può essere spostato e non è una tenda da gioco [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9503 , lettera D), primo paragrafo, punto xxiii]. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (instabilità, struttura, finestre alte, necessità di fissaggio mediante viti), l'articolo ha funzioni decorative e non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503 . Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304 ). Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404 , di cotone, diverso da quelli a maglia. 2. Articolo in tessuto (cotone) destinato ad essere appeso a un letto a castello in modo da raggiungere il pavimento e creare uno spazio coperto sotto al letto. Esso presenta un'apertura verticale o a forma di porta ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino. Cfr. immagine ( *1 ) . 6304 92 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00 . L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché copre lo spazio sotto il letto [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9503 , lettera D), primo paragrafo]. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503 . Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304 ). Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404 , di cotone, diverso da quelli a maglia. Articolo 1 Articolo 2 Questi articoli non sono presenti ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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