Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/613 of 9 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
16.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 105/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/613 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna. Esso ha la forma di un dado munito di una flangia a un'estremità.
L'articolo è progettato per essere usato nell'assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo.
L'articolo, una volta serrato, fa sì che i componenti del giunto di collegamento si collochino nella posizione corretta, garantendo in tal modo la tenuta idraulica.
Cfr. immagini
(
*1
)
.
7318 16 39
La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318 , 7318 16 e 7318 16 39 .
L'articolo possiede le caratteristiche obiettive degli «articoli filettati» della voce 7318 .
La classificazione dell'articolo alla voce 7307 («accessori per tubi») è esclusa in quanto l'articolo si limita a comprimere i componenti che formano il giunto di collegamento e non viene a contatto con il liquido trasmesso nella condotta. La filettatura interna dell'articolo non è progettata per creare o mantenere la tenuta idraulica.
L'articolo non può essere classificato come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in quanto non possiede il carattere essenziale dell'accessorio/raccordo non finito.
Viti, bulloni, dadi ecc. idonei all'uso nell'assemblaggio di accessori per tubi sono esclusi dalla voce 7307 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7307 , esclusioni, lettera b)].
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 16 39 come «altro dado di acciaio inossidabile».
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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