Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0613/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/04/2019 In vigore dal: 09/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/613 of 9 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/613 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna. Esso ha la forma di un dado munito di una flangia a un'estremità. L'articolo è progettato per essere usato nell'assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo. L'articolo, una volta serrato, fa sì che i componenti del giunto di collegamento si collochino nella posizione corretta, garantendo in tal modo la tenuta idraulica. Cfr. immagini ( *1 ) . 7318 16 39 La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318 , 7318 16 e 7318 16 39 . L'articolo possiede le caratteristiche obiettive degli «articoli filettati» della voce 7318 . La classificazione dell'articolo alla voce 7307 («accessori per tubi») è esclusa in quanto l'articolo si limita a comprimere i componenti che formano il giunto di collegamento e non viene a contatto con il liquido trasmesso nella condotta. La filettatura interna dell'articolo non è progettata per creare o mantenere la tenuta idraulica. L'articolo non può essere classificato come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in quanto non possiede il carattere essenziale dell'accessorio/raccordo non finito. Viti, bulloni, dadi ecc. idonei all'uso nell'assemblaggio di accessori per tubi sono esclusi dalla voce 7307 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7307 , esclusioni, lettera b)]. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 16 39 come «altro dado di acciaio inossidabile». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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