Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0644/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/04/2019 In vigore dal: 15/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/644 of 15 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/644 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide (cosiddetta «stazione di manipolazione di liquidi») avente dimensioni approssimative di 540 × 680 × 930 mm e un peso di circa 128 kg. L'apparecchio è costituito da due dispositivi per l'accoglimento di micropiastre (piastra di origine e piastra di destinazione), due barre di deionizzazione e un trasduttore a ultrasuoni in un alloggiamento compatto con un controllo LED, un piccolo schermo e un pulsante di emergenza. L'apparecchio utilizza il metodo ADE (Acoustic Droplet Ejection), che impiega l'energia sonora (impulsi ultrasonici mirati) per spostare volumi bassissimi di goccioline di liquido, con un grado di precisione e di accuratezza elevatissimi, da una piastra di origine a una piastra di destinazione invertita. Il sistema trasferisce goccioline di 2,5 nanolitri per espulsione consentendo il trasferimento di un maggiore volume di liquido. Dalla piastra di origine sono espulse più goccioline fino a 500 volte al secondo. L'apparecchio è utilizzato nella preparazione di campioni nei laboratori per trasferire volumi specifici di reagenti da una micropiastra all'altra. 8479 89 97 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8479 , 8479 89 e 8479 89 97 . L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della regola generale 3 b) e deve essere classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Sebbene la misurazione e l'analisi siano necessarie per garantire un dosaggio preciso del volume di liquido, la funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale è il dosaggio esatto, mediante gli ultrasuoni, delle goccioline espulse. La classificazione alla voce 9026 come strumento o apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché la misurazione e l'analisi sono funzioni accessorie dell'apparecchio. L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8479 89 97 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove.

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