Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0646/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/646 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/04/2019 In vigore dal: 15/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/646 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/646 of 15 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/646 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Assemblaggio di cingolature (cosiddetto «cingolo a catena») di acciaio colato, composto da maglie per cingoli collegate con perni/giunti. I cingoli sono muniti di fori per il fissaggio di piastre di forma rettangolare (cosiddette «suole»), non accluse alla presentazione. La progettazione dell'articolo, principalmente la presenza dei fori attraverso i quali vanno fissate le suole, identifica l'articolo come traino a cinghie (che imprime la propulsione e sostiene il macchinario nel movimento) esclusivamente o principalmente idoneo all'uso su macchine per movimento terra di cui alla voce 8429 . Cfr. immagine ( *1 ) 8431 49 20 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera f), della sezione XV, della nota 2, lettera b), della sezione XVI nonché del testo dei codici NC 8431 , 8431 49 e 8431 49 20 . In base alle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è identificabile come parte esclusivamente o principalmente idonea all'uso su macchine per movimento terra di cui alla voce 8429 (cfr. il parere di classificazione del sistema armonizzato 8431.49/1). Le caratteristiche oggettive dell'articolo (dimensione e forma) sono quelle di un traino a cinghie destinato all'uso su macchine della voce 8429 . È pertanto esclusa la classificazione alla voce 7315 come catena, catenella e sua parte, di ghisa, ferro o acciaio. L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8431 49 20 come altra parte idonea esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio. ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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