Regolamento di esecuzione (UE) 2019/647 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/647 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/647 of 15 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
25.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 110/13
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/647 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Un apparecchio audio (detto «soundbar») per la riproduzione di file audio di diversi formati da varie interfacce. Le sue dimensioni complessive sono circa 110 × 14 × 7 cm.
L'apparecchio è dotato di:
—
interfaccia Ethernet;
—
connettività di rete Bluetooth e WiFi;
—
entrata digitale ottica e entrate e uscite RCA;
—
due porte USB, una delle quali è una mini USB destinata alla manutenzione del prodotto.
L'apparecchio può essere utilizzato con un altro apparecchio per la riproduzione del suono o con un televisore. Inoltre può riprodurre file audio memorizzati sulla memoria flash USB o su una radio Internet. L'apparecchio è inteso a creare effetti surround e stereo.
8519 81 45
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8519 , 8519 81 e 8519 81 45 .
L'apparecchio ha una duplice funzione di altoparlante della voce 8518 (se collegato a un altro apparecchio per la riproduzione del suono o ad un apparecchio televisivo) e di apparecchio per la riproduzione del suono della voce 8519 (se riproduce file audio provenienti da una memoria flash USB o da una radio Internet).
Poiché l'apparecchio svolge anche una funzione di riproduzione del suono, è esclusa la classificazione alla voce 8518 .
Essendo munito di una connessione USB, l'apparecchio utilizza un supporto a semiconduttore. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8519 81 45 come «altro apparecchio per la riproduzione del suono che utilizza un supporto a semiconduttore».
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