Regolamento di esecuzione (UE) 2023/700 della Commissione del 29 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Plăcintă dobrogeană (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/700 della Commissione del 29 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/700 of 29 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Plăcintă dobrogeană’ (PGI))
Testo normativo
30.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 92/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/700 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta presentata dalla Romania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Il 27 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Bulgaria la notifica di opposizione. Il 29 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione alla Romania. Il 23 giugno 2021 la Bulgaria ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.
(3)
Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, conformemente dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 20 luglio 2021 la Commissione ha invitato la Romania e la Bulgaria ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.
(4)
Le consultazioni tra la Romania e la Bulgaria si sono concluse senza che sia stato raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.
(5)
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Bulgaria ha sostenuto che la registrazione della «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta costituirebbe una minaccia per l'esistenza del prodotto denominato «Plăcintă dobrogeană», dolce tradizionale della pasticceria bulgara da secoli che fa parte del patrimonio gastronomico e culturale bulgaro.
In bulgaro, infatti, «Plăcintă dobrogeană» ha lo stesso significato di «Plăcintă dobrogeană». La Bulgaria ha inoltre sostenuto che tale denominazione designa prodotti con ingredienti, fasi di preparazione e caratteristiche finali simili e che pertanto gli elementi essenziali della «Plăcintă dobrogeană» e della «Plăcintă dobrogeană» potrebbero essere considerati identici. Si tratta di analogie derivate da ragioni storiche se si tiene presente che la regione storica e geografica della Dobrudzha si estende in entrambi i paesi, ad esempio la Dobrudzha settentrionale, situata in Romania, e la Dobrudzha meridionale, situata in Bulgaria. Entrambe le regioni, pertanto, anche se ubicate in due paesi diversi, condividono tradizioni e abitudini culinarie simili.
Di conseguenza la Bulgaria ha messo in dubbio il legame tra il prodotto e la zona geografica.
(6)
Infine la Bulgaria ha richiamato l'attenzione sull'effetto negativo per gli interessi economici dei produttori della «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria se la «Plăcintă dobrogeană» venisse registrata come indicazione geografica protetta, sostenendo che potrebbe indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.
(7)
La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nella dichiarazione di opposizione motivata della Bulgaria alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l'opponente.
(8)
Il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» in Romania presenta somiglianze con il prodotto utilizzato legittimamente in Bulgaria e denominato come «Plăcintă dobrogeană». Tuttavia, nonostante le tradizioni e le abitudini culinarie comuni legate alla regione geografica e storica della Dobrugea/Dobrudzha, tali tradizioni e abitudini si sono evolute in modo distintivo in Romania e Bulgaria, con conseguenti differenze nella preparazione, nella reputazione e nell'uso delle denominazioni che designano i prodotti.
In primo luogo, il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» presenta caratteristiche specifiche che lo contraddistinguono rispetto al prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană». In Romania il ripieno è costituito soltanto da formaggio, yogurt e uova, mentre per la produzione di «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria possono essere utilizzati anche carne e/o verdura e latte fresco. Altre differenze riguardano l'uso del caglio, obbligatorio in Romania ma facoltativo in Bulgaria, e le sfoglie di pasta, che sono arrotolate e arricciate in Romania, mentre in Bulgaria sono piegate a fisarmonica.
La Romania ha inoltre dimostrato che la denominazione «Plăcintă dobrogeană» gode di una reputazione consolidata in relazione al dolce prodotto nella zona geografica, che secondo il documento unico è costituita dalle contee di Tulcea e Costanza ed è nota anche come «Dobrugea». In Bulgaria non è stata invocata né sufficientemente dimostrata una reputazione parallela della denominazione «Plăcintă dobrogeană».
A differenza della «Plăcintă dobrogeană», infine, il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» è destinato principalmente alla produzione locale e interna.
(9)
La denominazione «Plăcintă dobrogeană» è incontestabilmente associata al prodotto di pasticceria costituito da sfoglie di pasta ripiene di formaggio molle salato (telemea) mescolato con caglio e uova prodotti nella zona geografica. Le qualità e la reputazione del prodotto sono quindi attribuibili alla sua origine geografica. Alla luce di quanto precede, il legame tra il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» e la zona geografica non può essere messo in discussione.
(10)
Il termine «Plăcintă dobrogeană» è traduzione in bulgaro del nome «Plăcintă dobrogeană». Poiché le denominazioni sono identiche in traduzione, la protezione della denominazione registrata «Plăcintă dobrogeană», come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, avrebbe il risultato di impedire ai produttori bulgari l'impego del termine «Plăcintă dobrogeană» per commercializzare prodotti comparabili.
(11)
L'uso del termine «Plăcintă dobrogeană» non era inteso a sfruttare la reputazione della denominazione «Plăcintă dobrogeană». Tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine dei prodotti. La situazione sui due mercati era infatti diversa per i due prodotti. Per «Plăcintă dobrogeană» si intende un prodotto che si rivolge a un suo mercato distinto, nel quale gode di reputazione per le proprie qualità e caratteristiche legate all'origine geografica. Per «Plăcintă dobrogeană» si intende un prodotto consumato principalmente come produzione locale o anche domestica.
(12)
Il prodotto «Plăcintă dobrogeană» è solitamente preparato e consumato direttamente nello stesso giorno. Questo prodotto non è stato commercializzato in un altro paese, in quanto non viene offerto congelato e, pertanto, i consumatori non sono stati e non avrebbero potuto essere indotti in errore quanto alla vera origine del prodotto. In particolare, la «Plăcintă dobrogeană» non è, né è mai stata, destinata all'esportazione.
(13)
Per tali motivi e poiché è stato dimostrato che la denominazione «Plăcintă dobrogeană» è stata legalmente utilizzata in base ad usi leali e costanti durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione della «Plăcintă dobrogeană» alla Commissione, nell'interesse dell'equità e dell'uso tradizionale e visto l'accordo raggiunto tra il richiedente e l'opponente al riguardo, è opportuno concedere il periodo transitorio massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2012.
(14)
Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Plăcintă dobrogeană» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(15)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Plăcintă dobrogeană» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il termine «Plăcintă dobrogeană» («Добруджанска баница») può essere utilizzato per designare un prodotto di pasticceria non conforme al disciplinare dell'IGP «Plăcintă dobrogeană» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 38 del 3.2.2021, pag. 4
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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