Regolamento di esecuzione (UE) 2026/709 della Commissione, del 24 marzo 2026, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono le condizioni per estendere i dazi antidumping a prodotti semilavorati importati nell'Unione e successivamente completati, secondo il Regolamento UE 2026/709?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/709 estende i dazi antidumping sugli accessori fusi per tubi filettati cinesi anche ai prodotti non filettati importati dalla Cina, quando questi vengono filettati nell'Unione per eludere le misure in vigore. L'estensione si applica quando ricorrono quattro condizioni cumulative: modificazione della configurazione degli scambi (diminuzione dei prodotti soggetti a dazio e aumento di quelli non filettati), pratiche senza giustificazione economica oltre all'elusione del dazio, indebolimento dell'effetto protettivo delle misure in termini di quantità e prezzi, e prova di dumping. Per le operazioni di completamento (come la filettatura), il regolamento prevede soglie specifiche: il valore dei pezzi importati deve essere almeno il 60% del valore totale, e il valore aggiunto nell'operazione di completamento non deve superare il 25% dei costi di produzione. Tuttavia, sono previste esenzioni per importatori che dimostrino di non essere coinvolti nell'elusione, ad esempio se il valore aggiunto supera il 25% oppure se i pezzi importati dal paese soggetto a misure non raggiungono il 60% del valore totale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/709 della Commissione, del 24 marzo 2026, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/709 of 24 March 2026 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2025/1890 on imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron originating in the People’s Republic of China to imports of unthreaded tube or pipe cast fittings of malleable cast iron originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/709
25.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/709 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2026
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013
(
2
)
il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e della Thailandia («inchiesta iniziale»).
(2)
Il dazio, basato sul livello di eliminazione del dumping, era compreso tra il 14,9 % e il 57,8 %.
(3)
Il 12 giugno 2013 il produttore esportatore cinese Jinan Meide Castings Co., Ltd («Jinan Meide») ha presentato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento del regolamento (UE) n. 430/2013 nella parte in cui si applicava al ricorrente. Il 30 giugno 2016 nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che i diritti di difesa di Jinan Meide erano stati violati e ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide.
(4)
A seguito della sentenza di cui sopra, mediante notifica del 28 ottobre 2016
(
3
)
la Commissione europea («Commissione») ha riaperto l’inchiesta antidumping riguardante gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide.
(5)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146
(
4
)
, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo del 39,2 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina, fabbricati da Jinan Meide.
(6)
Il 25 novembre 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Metpro Limited, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia al fine di determinare se essi rientrassero nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. La Commissione ha chiuso tale riesame intermedio parziale il 18 luglio 2016, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1176
(
5
)
, in seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente.
(7)
Il 23 maggio 2017 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Hebei Yulong Casting Co., Ltd, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia al fine di determinare se essi rientrassero nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. In seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente, la Commissione ha chiuso tale riesame intermedio parziale con la decisione di esecuzione (UE) 2018/52
(
6
)
.
(8)
Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea
(
7
)
ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di «ghisa malleabile», come definito nella sottovoce della NC 7307 19 10 . La Corte ha concluso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 7307 19 90 (come altri articoli di altri tipi di ferro).
(9)
Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) 2019/262
(
8
)
che ha modificato i riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcuna incidenza sulla definizione del prodotto delle misure attuali.
(10)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione
(
9
)
, la Commissione ha istituito nuovamente misure antidumping definitive sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza.
(11)
Jinan Meide ha impugnato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 dinanzi al Tribunale. Il 20 settembre 2019 il Tribunale ha emesso la propria sentenza nella causa T-650/17
(
10
)
relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146.
(12)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione
(
11
)
, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo del 36,0 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide.
(13)
Il 19 gennaio 2023
(
12
)
la Commissione ha creato codici addizionali TARIC per gli accessori per tubi non filettati di ghisa malleabile al fine di monitorare i flussi commerciali successivamente all’acquisizione del produttore polacco Odlewnia Zawiercie («OZ») da parte di Jinan Meide.
(14)
Il 18 novembre 2022 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale
(
13
)
su richiesta dell’importatore dell’Unione KWTools BV, che ha chiesto che alcuni prodotti filettati in ghisa duttile fossero esclusi dalla definizione del prodotto.
(15)
Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202
(
14
)
la Commissione ha accettato di escludere dall’ambito di applicazione delle misure antidumping i prodotti seguenti:
—
raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita;
—
tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un’uscita filettata;
—
riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un’estremità filettata;
—
raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un’estremità filettata; e
—
collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo.
(16)
Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890
(
15
)
, la Commissione ha istituito nuovamente misure antidumping definitive sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («ultimo riesame in previsione della scadenza»).
(17)
I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Cina sono compresi tra il 24,6 % e il 57,8 % e sulle importazioni dalla Thailandia tra il 14,9 % e il 15,5 %.
1.2.
Domanda
(18)
La Commissione ha ricevuto, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina.
(19)
La domanda è stata presentata il 2 giugno 2025 dal comitato ad hoc di difesa dell’industria degli accessori fusi per tubi di ghisa malleabile dell’Unione europea («richiedenti»).
(20)
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina nell’Unione iniziata in seguito all’istituzione delle misure iniziali. Nella domanda sono stati forniti elementi di prova del fatto che le esportazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dalla Cina sono state sostituite in una certa misura da esportazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile.
(21)
In base alla domanda, questa modificazione sembrava derivare da una pratica per la quale non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire un’operazione di assemblaggio e/o completamento, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, dei pezzi cinesi nell’Unione e la successiva vendita sul mercato dell’Unione del prodotto simile completato. L’operazione di completamento consiste nella filettatura dei pezzi non filettati importati. Gli elementi di prova dimostravano che tali operazioni sono sostanzialmente aumentate dopo l’istituzione delle misure antidumping.
(22)
La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della Cina era superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finito e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione.
(23)
Gli elementi di prova dimostravano inoltre che esistevano pratiche di dumping e che gli effetti riparatori delle misure antidumping iniziali si erano indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi.
1.3.
Apertura
(24)
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448 della Commissione
(
16
)
(«regolamento di apertura»), e ha disposto la registrazione delle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile.
1.4.
Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento
(25)
Il periodo dell’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1
o
gennaio 2022 al 30 giugno 2025 («periodo dell’inchiesta»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure iniziali, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.
(26)
Per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e di accertare l’esistenza di pratiche di dumping.
1.5.
Inchiesta
(27)
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta tutti gli esportatori, importatori e utilizzatori noti e la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea.
(28)
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione un modulo di richiesta di esenzione per gli importatori dell’Unione e un questionario per i produttori/esportatori della Cina.
(29)
Sei importatori hanno presentato moduli di richiesta affermando di non aver eluso le misure in vigore. Tre società della Cina hanno fatto pervenire questionari per gli esportatori.
(30)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA
(31)
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, esclusi
—
componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13;
—
cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio;
—
raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita;
—
tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un’uscita filettata;
—
riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un’estremità filettata;
—
raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un’estremità filettata; e
—
collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo.
(32)
Il prodotto in esame è classificato con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) ed è originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («prodotto in esame» o «MTF»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(33)
I prodotti filettati esclusi dalla definizione del prodotto di cui al considerando 31 sono attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 03 e 7307 19 10 05 per la ghisa malleabile e codici TARIC 7307 19 10 13 e 7307 19 10 15 per la ghisa a grafite sferoidale).
(34)
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha osservato che le cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio erano classificate con i codici TARIC 7307 19 10 05 e 7307 19 10 15. La Commissione desidera chiarire che tutte le cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio dovrebbero essere classificate con il codice TARIC 7307 19 10 05.
(35)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 («prodotto oggetto dell’inchiesta», «MTF non filettati» o «UMTF») e originari della Cina.
(36)
Gli accessori fusi per tubi non filettati di ghisa a grafite sferoidale, attualmente classificati con il codice TARIC 7307 19 10 40, non sono oggetto dell’inchiesta.
(37)
Dall’inchiesta è risultato che gli MTF prodotti nell’Unione a partire dagli UMTF cinesi hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi degli MTF originari della RPC. Essi sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
3.
RISULTATI DELL’INCHIESTA
3.1.
Considerazioni generali
(38)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione i quattro criteri seguenti:
a)
se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina e l’Unione;
b)
se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio;
c)
se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e
d)
se vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.
(39)
Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l’esistenza di un’operazione di completamento nell’Unione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi analizzato se fossero soddisfatti i tre criteri stabiliti in tale disposizione:
a)
se le operazioni di completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e
b)
se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto completato e se il valore aggiunto dei pezzi originato nell’operazione di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione; e
c)
se gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore fossero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.
3.2.
Livello di cooperazione
(40)
Tutti e cinque i moduli di richiesta relativi alle importazioni di UMTF dalla Cina nell’Unione di cui al considerando 29 indicavano importazioni con il codice TARIC 7307 19 10 35 (UMTF di ghisa malleabile). Nessuno di questi moduli mostrava importazioni con il codice TARIC 7307 19 10 45 (altri UMTF).
(41)
Le cinque richieste di esenzione coprivano solo il 30 % delle importazioni con i due codici oggetto dell’inchiesta per elusione (codici 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45).
(42)
La Commissione ha di conseguenza ritenuto che la collaborazione fosse scarsa e pertanto, laddove i dati non erano altrimenti disponibili, sono state utilizzate a norma dell’articolo 18 del regolamento di base le informazioni contenute nella domanda.
3.3.
Modificazione della configurazione degli scambi
(43)
Come osservato al considerando 13, la Commissione ha iniziato a monitorare le importazioni di UMTF solo nel 2023. Utilizzando i dati del periodo di monitoraggio, la Commissione è stata tuttavia in grado di stimare la quantità delle importazioni di UMTF nel 2022.
Tabella 1
Importazioni di MTF e UMTF
Importazioni dalla Cina (tonnellate)
2022
2023
2024
Periodo di riferimento
(da luglio 2024 a giugno 2025)
MTF
6 907
5 336
5 315
5 017
Indice
(2022 = 100)
100
77
77
73
UMTF
17 834
15 686
17 917
18 566
Indice
(2022 = 100)
100
88
100
104
(44)
Tra il 2022 e la fine del periodo di riferimento i dati sulle importazioni hanno evidenziato una diminuzione della quantità di MTF entrati nell’Unione dalla Cina per cui sono stati versati i dazi in vigore. Allo stesso tempo è tuttavia aumentata la quantità di UMTF entrati nell’Unione dalla Cina.
(45)
Il calo delle importazioni di MTF nell’Unione e l’aumento delle importazioni di UMTF nello stesso periodo hanno costituito una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
(46)
La Commissione ha inoltre verificato le importazioni di UMTF da altri paesi per verificare se la tendenza all’aumento si applicasse a paesi non soggetti a misure.
Tabella 2
Importazioni di UMTF da altri paesi
Importazioni (in tonnellate)
2023
2024
Periodo di riferimento
Cina
15 686
17 917
18 566
Brasile
2 841
2 527
1 881
Tutte le altre importazioni
2 555
1 837
2 034
Totale escluso Cina
5 396
4 364
3 916
(47)
Sulla base dei dati di Eurostat, la Commissione ha osservato che le importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 sono in calo nel periodo e rappresentano quantità molto inferiori rispetto a quelle provenienti dalla Cina.
3.4.
Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio
(48)
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.
(49)
Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono l’assemblaggio di pezzi o le operazioni di completamento a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(50)
La Commissione ha ritenuto che la filettatura degli UMTF per ottenere MTF (la pratica di cui al considerando 19) costituisca un’operazione di completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(51)
Dai dati sulle importazioni è emerso che la maggior parte degli UMTF entrati nell’Unione e che quindi si può presumere rientrassero nell’operazione di completamento, proviene dalla Cina. La Commissione ha pertanto potuto presumere, sulla base di tali dati e delle richieste di esenzione ricevute, che i pezzi per la maggior parte delle operazioni di filettatura provenivano per oltre il 60 % in valore dal paese soggetto alle misure.
(52)
Dato lo scarso livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili, quali indicati nella domanda, dimostrassero che il valore aggiunto dell’operazione di completamento non sarebbe superiore al 25 % dei costi.
(53)
L’inchiesta ha confermato sulla base delle richieste di esenzione pervenute che la pratica in questione, vale a dire l’importazione di UMTF non filettati dalla Cina, la filettatura e la successiva vendita di MTF filettati nell’Unione, può essere effettuata senza che il valore aggiunto ai pezzi superi il 25 % dei costi.
(54)
Nella domanda si affermava che il motivo dell’importazione di UMTF dalla Cina nell’Unione per la filettatura e la rivendita come MTF era quello di evitare il pagamento dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di MTF dalla Cina. Il livello di investimenti necessario per avviare un’attività di filettatura nell’Unione è molto inferiore rispetto all’avvio della produzione completa di MTF nell’Unione o al pagamento dei dazi antidumping sulle importazioni di MTF dalla Cina.
(55)
Dall’inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’operazione di completamento, vale a dire la filettatura degli UMTF per ottenere MTF, avesse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio nel caso in cui gli MTF fossero poi venduti per l’immissione in libera pratica nell’Unione.
(56)
La Commissione ha pertanto ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base erano soddisfatte.
3.5.
Indebolimento degli effetti riparatori del dazio
(57)
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini sia di quantitativi che di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.
(58)
Dai dati Eurostat è emerso che durante il periodo di riferimento sono state importate nell’Unione 18 566 tonnellate di UMTF. Dall’ultimo riesame in previsione della scadenza è emerso che il consumo dell’Unione di MTF era pari a 28 000 tonnellate all’anno. Le importazioni di UMTF che potevano essere filettati per ottenere MTF rappresentavano pertanto il 66 % del consumo totale dell’Unione.
(59)
La Commissione ha ritenuto che tale livello delle importazioni fosse significativo.
(60)
I dati Eurostat hanno inoltre fornito informazioni sul prezzo degli UMTF entrati nell’Unione, con un prezzo medio di 2 224 EUR per tonnellata nel periodo di riferimento. Il prezzo medio degli MTF dalla Cina sui quali sarebbero stati pagati dazi per lo stesso periodo di riferimento è stato di 3 027 EUR per tonnellata, con una differenza del 36 %.
(61)
La Commissione ha inoltre analizzato gli acquisti delle quattro società che hanno chiesto l’esenzione per le loro importazioni di UMTF dalla Cina e ha riscontrato un prezzo medio di acquisto di 1 512 EUR per tonnellata.
(62)
La Commissione è stata anche in grado di confrontare i prezzi di vendita degli MTF delle società che hanno chiesto l’esenzione con i prezzi di vendita degli MTF dell’industria dell’Unione nell’ultimo riesame in previsione della scadenza.
(63)
Le società che hanno chiesto l’esenzione hanno venduto MTF fabbricati filettando gli UMTF importati dalla Cina a 4 390 EUR la tonnellata durante il periodo di riferimento. Nel periodo dell’inchiesta di riesame dell’ultimo riesame in previsione della scadenza
(
17
)
, l’industria dell’Unione aveva un prezzo di vendita medio di 5 700 EUR la tonnellata. Il prezzo (compreso tra 4 900 e 5 600 EUR la tonnellata) è stato confermato nella domanda. Ciò dimostra chiaramente che il basso prezzo degli UMTF dalla Cina è trasferito sul cliente dopo la filettatura.
(64)
La Commissione ha quindi concluso che l’effetto riparatore delle misure in vigore risultava indebolito in termini sia di quantitativi che di prezzi.
3.6.
Elementi di prova dell’esistenza del dumping
(65)
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richiede elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per gli MTF.
(66)
L’ultimo riesame in previsione della scadenza ha costruito un valore normale per gli MTF in Cina utilizzando il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(
18
)
per il periodo dell’inchiesta compreso tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024.
(67)
Utilizzando i dati contenuti nelle richieste di esenzione, la Commissione ha potuto confrontare il prezzo degli MTF filettati nell’Unione ottenuti da importazioni cinesi con tale valore normale. Il prezzo di vendita nell’Unione era inferiore al valore normale e pertanto tali MTF erano chiaramente oggetto di dumping, con un margine di dumping pari almeno all’8 %.
4.
MISURE
(68)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di MTF originari della Cina era oggetto di elusione mediante l’importazione di UMTF.
(69)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni dalla Cina nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(70)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 per «tutte le altre importazioni originarie della Cina», ossia un dazio antidumping definitivo del 57,8 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto.
(71)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità delle risultanze della presente inchiesta.
5.
RICHIESTE DI ESENZIONE
(72)
La Commissione ha ricevuto richieste di esenzione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, dall’eventuale estensione delle misure in vigore sulle importazioni di MTF dalla Cina dalle seguenti società:
—
Saint-Gobain PAM Canalisation, Francia
—
Erata Impex srl, Romania
—
AGAflex sp zoo, Polonia
—
Jianzhi Technology srl, Romania
—
S. C. Poarta Alba Fittings Industry srl, Romania
—
Odlewnia Zawiercie SA, Polonia
(73)
Ciascuna richiesta di esenzione è stata analizzata per verificare se la società fosse coinvolta nelle pratiche di elusione constatate dalla Commissione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di tutti i richiedenti, ad eccezione di Saint-Gobain PAM Canalisation. Si è accertato che tale società non importava il prodotto oggetto dell’inchiesta e pertanto la richiesta di esenzione non era necessaria.
(74)
La Commissione ha accolto le richieste di esenzione delle società seguenti: Erata Impex srl, AGAflex sp zoo, SC Poarta Alba Fittings Industry e Odlewnia Zawiercie SA. Tali società non sono risultate coinvolte nelle pratiche di elusione di cui al considerando 21.
(75)
Il valore aggiunto da Erata Impex srl e SC Poarta Alba ai loro MTF non filettati di origine cinese era superiore al 25 % dei costi. Anche SC Poarta Alba aveva iniziato a filettare MTF non filettati di origine cinese prima dell’istituzione delle misure in vigore.
(76)
Odlewnia Zawiercie SA filettava MTF non filettati sia di propria produzione che di origine cinese e le importazioni di origine cinese non superavano il 60 % in valore degli MTF non filettati.
(77)
AGAflex sp zoo non filettava le sue importazioni di MTF non filettati, ma li vendeva come prodotto finale rientrante in un sistema di accessori non filettati.
5.1.
Jianzhi Technology
(78)
Jianzhi Technology ha chiesto l’esenzione dall’estensione delle misure, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, asserendo che il valore aggiunto alle sue importazioni di MTF non filettati dalla Cina attraverso il processo di filettatura era superiore al 25 % dei costi.
(79)
Tutti i loro MTF non filettati erano importati dalla Cina e pertanto la società non soddisfaceva il criterio del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. L’operazione di filettatura è iniziata solo dopo l’entrata in vigore delle misure.
(80)
Dato che la società è collegata al produttore esportatore cinese dal quale otteneva gli MTF non filettati, considerando la natura non di libera concorrenza di tale transazione, il valore delle importazioni è stato adeguato a un livello di libera concorrenza utilizzando i dati di vendita indipendenti forniti dall’esportatore collegato.
(81)
La Commissione ha constatato che il valore aggiunto alle importazioni di MTF non filettati dalla società non superava il 25 % dei costi e pertanto questa eludeva i dazi in vigore a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
(82)
I quantitativi prodotti dalla società erano anche significativi e pertanto la Commissione ha ritenuto che indebolissero l’effetto riparatore del dazio a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.
(83)
La Commissione ha inoltre constatato che gli MTF filettati da Jianzhi Technology erano oggetto di dumping, utilizzando il metodo di cui ai considerando da 65 a 67.
(84)
Si è pertanto constatato che Jianzhi Technology ha partecipato alla pratica di elusione accertata nel presente caso.
5.2.
Conclusioni
(85)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che dovrebbero essere concesse esenzioni alle società Erata Impex, AGAflex, Poarta Alba e OZ in quanto non sono risultate coinvolte in pratiche di elusione.
(86)
Si è tuttavia accertato che la società Jianzhi Technology ha eluso le misure in vigore e non è stato possibile concedere alcuna esenzione.
(87)
Gli UMTF importati dalle società esentate dovrebbero essere utilizzati solo nelle rispettive operazioni di completamento, riesportati o distrutti e, in caso di violazione della presente disposizione, la Commissione revoca l’esenzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(88)
La Commissione monitorerà le importazioni di MTF non filettati da parte delle società esentate e, qualora dal monitoraggio emerga un aumento sostanziale delle importazioni di UMTF dalla Cina dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, riesaminerà la situazione di conseguenza.
(89)
Per garantire l’efficacia del monitoraggio, la Commissione sottoporrà a sorveglianza tutte le importazioni con i codici 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45.
(90)
Se giustificato, tale valutazione può dar luogo a un riesame a norma dell’articolo 11 del regolamento di base.
6.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(91)
Il 30 gennaio 2026 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni.
(92)
Si sono svolte audizioni con gli importatori Metpro UK e Jianzhi Technology srl e con il richiedente.
(93)
L’importatore Metpro UK ha inviato osservazioni in merito all’estensione dei dazi a tutte le importazioni di accessori per tubi non filettati di ghisa malleabile classificati con il codice 7307 19 10 35 e ha chiesto un’esclusione per le sue importazioni nell’Unione di cassette di giunzione circolari non filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio, asserendo che non sono filettate una volta importate.
(94)
Il prodotto filettato non è soggetto a dazi all’importazione in virtù di un’esclusione specifica (in vigore dall’inchiesta iniziale) per le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio
(
19
)
.
(95)
L’importatore Metpro UK ha inoltre chiesto un’esclusione per le sue importazioni nell’Unione di accessori per tubi di ghisa malleabile dotati di un meccanismo brevettato di fissaggio rapido a spinta con una piccola vite senza testa come elemento di collegamento. Tali articoli sono importati con il codice 7307 19 10 35 e venduti come prodotto finito.
(96)
La Commissione ha convenuto di escludere dall’estensione del dazio le importazioni di cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio, in quanto lo scopo dell’estensione è coprire il prodotto oggetto dell’inchiesta ai fini dell’elusione (UMTF) per impedire che pratiche, processi o lavorazioni (filettatura nell’Unione) eludano i dazi in vigore sulle importazioni del prodotto in esame (MTF).
(97)
Poiché le cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio sono escluse dalla definizione del prodotto in esame, le importazioni dello stesso prodotto non filettato non potevano eludere le misure in vigore.
(98)
La Commissione ha pertanto accettato di escludere le cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio dal prodotto oggetto dell’inchiesta.
(99)
Poiché però Metpro UK ha inviato tale richiesta dopo il termine indicato nel regolamento di apertura, la Commissione non può escludere gli accessori per tubi di ghisa malleabile dall’estensione del dazio, in quanto si tratta di prodotti importati con i codici 7307 19 10 35 o 7307 19 10 45 per i quali non esiste già un’esenzione per il prodotto filettato. Qualsiasi richiesta di esenzione per l’importazione di tali prodotti nell’Unione avrebbe dovuto essere presentata dall’importatore in tempo utile all’inizio dell’inchiesta.
(100)
Poiché le cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio sono ora escluse dalla definizione del prodotto, gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni registrate di tale prodotto dovrebbero essere svincolati.
(101)
Nelle sue osservazioni, l’importatore Saint-Gobain Canalisation ha affermato che, pur non importando il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione, aveva continuato a dichiarare tali importazioni con il codice 7307 19 10 45 e non con il codice 7307 19 10 40. Secondo quanto richiesto da tale importatore, le sue importazioni registrate non dovrebbero essere soggette alla riscossione dei dazi.
(102)
La Commissione ha confermato che le importazioni di accessori non filettati di ghisa a grafite sferoidale, che avrebbero dovuto essere dichiarate con il codice 7307 19 10 40, non dovrebbero essere soggette alla riscossione di alcun dazio.
(103)
L’importatore Jianzhi Technology ha inviato osservazioni concernenti sia la constatazione generale di pratiche di elusione sia il rifiuto specifico della sua richiesta di esenzione.
(104)
Jianzhi Technology ha sostenuto in primo luogo che la Commissione non poteva concludere che si era verificata una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, in quanto l’analisi deve includere anche i dati relativi al periodo compreso tra l’entrata in vigore delle misure nel 2013 e la suddivisione dei dati sulle importazioni in accessori filettati e non filettati nel 2023.
(105)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale ragionamento. La modificazione della configurazione degli scambi indicata nella domanda di riesame si basa sull’aumento delle importazioni di UMTF nell’Unione negli ultimi anni ed è legata al cambiamento di proprietà della società polacca OZ ad opera della società cinese Jinan Meide nel 2022 e alla costituzione della società rumena Jianzhi Technology da parte della società cinese Hebei Jianzhi, sempre nel 2022.
(106)
Le statistiche a disposizione della Commissione indicano un aumento significativo delle importazioni di UMTF nell’Unione dal 2022, destinate principalmente a queste due società.
(107)
Jianzhi Technology ha ulteriormente ampliato la sua argomentazione, sostenendo che la Commissione non poteva constatare che le pratiche, i processi o le lavorazioni non avevano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, a causa dell’assenza di dati sulle importazioni tra il 2013 e il 2022.
(108)
La Commissione ha espresso disaccordo anche con tale argomentazione, in quanto le pratiche, i processi o le lavorazioni consistono nell’importazione di UMTF da filettare nell’Unione, iniziata dopo l’istituzione dei dazi. Nessuna parte ha affermato che prima dell’entrata in vigore delle misure nell’Unione era presente una solida industria della filettatura che dipendeva dalle importazioni di UMTF dalla Cina.
(109)
Jianzhi Technology ha poi sostenuto che la Commissione non ha riscontrato elementi di prova dell’indebolimento dell’effetto riparatore del dazio in termini di prezzi del prodotto simile, poiché l’analisi si è basata sui prezzi di vendita nell’Unione durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza.
(110)
La Commissione ha osservato che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione rilevati nell’ultimo riesame in previsione della scadenza e come indicati nella domanda di riesame sono ben al di sopra del prezzo degli MTF fabbricati mediante la filettatura delle importazioni di UMTF dalla Cina, come descritto al considerando 63. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto accurato il confronto tra il valore normale precedentemente stabilito e il prezzo di vendita degli MTF filettati nell’Unione ottenuti da importazioni cinesi.
(111)
Jianzhi Technology ha sostenuto altresì che la Commissione non aveva fornito elementi di prova dell’esistenza del dumping.
(112)
Come indicato ai considerando da 65 a 67, la Commissione ha effettuato un calcolo del dumping sulla base del valore normale precedentemente stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, pari a 4 625 EUR per tonnellata, che è stato confrontato con il prezzo di vendita degli MTF filettati nell’Unione ottenuti da importazioni cinesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(113)
Jianzhi Technology ha inoltre formulato osservazioni specifiche sul calcolo volto a stabilire se il valore aggiunto ai pezzi importati fosse superiore al 25 % dei costi a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
(114)
Jianzhi Technology ha chiesto alla Commissione di non adeguare il valore dei pezzi secondo un prezzo di libera concorrenza, basato sui dati relativi alle vendite agli acquirenti indipendenti forniti dalla sua società madre Hebei Jianzhi, poiché i quantitativi di vendite indipendenti sono inferiori ai quantitativi forniti a Jianzhi Technology.
(115)
La Commissione ha respinto tale richiesta, poiché Jianzhi Technology non ha fornito alcun elemento di prova sostanziale del motivo per cui il prezzo di vendita indipendente di Hebei Jianzhi non era corretto per stabilire un prezzo di libera concorrenza degli UMTF, né ha fornito altri elementi di prova per consentire il calcolo di un altro adeguamento.
(116)
La Commissione ha respinto anche l’argomentazione di Jianzhi Technology secondo cui nel calcolo dei costi del valore aggiunto avrebbe dovuto considerare i canoni di affitto tra Jianzhi Technology e una società collegata. La Commissione ha ritenuto che il costo di mercato dell’affitto dei locali sia di fatto il prezzo pagato al proprietario indipendente dalla società collegata e ha pertanto adeguato di conseguenza il relativo costo dell’affitto al prezzo di mercato nel calcolo dei costi del valore aggiunto.
(117)
Jianzhi Technology ha anche affermato che i costi di imballaggio dovrebbero essere considerati parte del costo di fabbricazione, in quanto gli accessori filettati sono venduti con imballaggio, inscatolati ed etichettati.
(118)
La Commissione ha convenuto che gli accessori sono venduti con imballaggio, ma ha ritenuto che il costo dell’imballaggio (compreso il costo del lavoro connesso all’imballaggio) sia un costo di vendita e non incida sul costo di produzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
(119)
Jianzhi Technology ha anche affermato che la Commissione non dovrebbe operare una detrazione per le entrate derivanti dalla vendita di rottami.
(120)
La Commissione ha constatato che, anche se è vero che le entrate potevano essere utilizzate per ridurre il costo del valore aggiunto o il valore dei pezzi destinati a essere filettati, il valore dei rottami non era abbastanza elevato da modificare la risultanza secondo cui il valore aggiunto fornito dalla società non raggiungeva la soglia del 25 % dei costi a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base e ha pertanto ritenuto che tale argomentazione non modificasse le risultanze della Commissione.
(121)
La società ha infine osservato che la Commissione non ha fornito elementi di prova del fatto che Jianzhi Technology avesse indebolito gli effetti riparatori del dazio in termini di quantitativi e dell’esistenza del dumping.
(122)
Oltre alla risultanza di cui al considerando 82, secondo cui le quantità prodotte e vendute da Jianzhi Technology erano significative, la Commissione ha anche stabilito che Jianzhi Technology ha venduto MTF finali a prezzi di dumping. Il calcolo del dumping rientrava nelle ulteriori informazioni inviate alla società il 12 gennaio 2026 per osservazioni.
(123)
I richiedenti hanno inviato osservazioni in merito alla base giuridica su cui si fondava la presentazione della domanda e alla base giuridica su cui si fondava la decisione della Commissione di concedere esenzioni alle società sopra elencate. In particolare, secondo i richiedenti le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, consistevano nell’elusione dei dazi, e le soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, non dovrebbero essere utilizzate per concedere esenzioni.
(124)
L’articolo 13, paragrafo 2, è stato aggiunto al regolamento di base allo scopo specifico di contrastare l’elusione causata dall’avvio di un’operazione di assemblaggio o di completamento nell’Unione e nei paesi terzi dopo l’entrata in vigore delle misure.
(125)
Nel caso in esame, le pratiche, i processi o le lavorazioni erano un’operazione di completamento in cui una caratteristica essenziale del prodotto finale, ossia la filettatura, senza la quale gli accessori non possono essere utilizzati, era aggiunta a seguito di un’ulteriore fase di fabbricazione nell’Unione.
(126)
La Commissione ha pertanto ritenuto che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base fosse la base giuridica più appropriata per descrivere le pratiche, i processi o le lavorazioni nel caso di specie.
(127)
Nella loro domanda presentata il 2 giugno 2025, i richiedenti avevano chiaramente identificato le pratiche, i processi o le lavorazioni come un’operazione di completamento. In effetti la principale argomentazione di cui al punto 82 della domanda era che «l’operazione di filettatura che ha luogo nell’Unione per evitare il pagamento dei dazi antidumping in vigore è un’operazione di completamento che rientra nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base».
(128)
Sulla base di tale affermazione e degli elementi di prova sufficienti forniti al punto 16 della domanda, i richiedenti hanno «chiesto alla Commissione di avviare un’inchiesta antielusione per valutare se le misure antidumping sulle importazioni di MTF filettati dalla Cina siano state eluse mediante un’operazione di completamento nell’Unione».
(129)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, i richiedenti non hanno individuato alcun elemento di prova di cui non disponevano al momento della domanda e divenuto disponibile durante l’inchiesta che giustificherebbe una completa riclassificazione della pratica in questione.
(130)
I richiedenti non hanno spiegato il motivo per cui le pratiche, i processi o le lavorazioni che essi stessi hanno identificato come un’operazione di completamento nella domanda e che sono risultati costituire un’operazione di completamento durante l’inchiesta non dovrebbero più essere trattati come tali.
(131)
Il fatto che si sia accertato che alcuni importatori che hanno chiesto l’esenzione non raggiungessero le soglie pertinenti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base e non siano pertanto risultati coinvolti nelle pratiche di elusione asserite dai richiedenti e accertate dalla Commissione non costituisce un motivo sufficiente per riclassificare la pratica in questione.
(132)
Se tale tesi fosse accolta, le soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base diventerebbero prive di significato. Ciò sarebbe in contrasto con l’intenzione dei legislatori nell’introdurre tali soglie nella disposizione, ossia trovare un giusto equilibrio tra la prevenzione dell’elusione delle misure antidumping e la garanzia che i legittimi investimenti esteri diretti nell’Unione non siano scoraggiati.
(133)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, ed essenzialmente non tenendo conto delle ragioni alla base della loro stessa domanda e dell’apertura dell’inchiesta, i richiedenti hanno asserito che la creazione di Jianzhi Technology e la vendita di OZ a Jinan Meide costituivano di per sé un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto tali atti erano concepiti per soddisfare artificiosamente le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 2.
(134)
La Commissione ha espresso disaccordo. Le soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, consentono a una società di avviare l’importazione di un prodotto semilavorato nell’Unione per trasformarlo nell’Unione. In effetti la finalità e il contesto dell’articolo 13, paragrafo 2, compresa la genesi legislativa della disposizione, indicano che le soglie – che sono fisse e non specifiche del caso – sono concepite per consentire tali investimenti in entrata nell’Unione entro limiti rigorosi.
(135)
I richiedenti hanno quindi chiesto alla Commissione di applicare per analogia l’articolo 33 dell’atto delegato del codice doganale dell’Unione
(
20
)
. Tale disposizione stabilisce che un’operazione di trasformazione o lavorazione in un altro paese non è considerata economicamente giustificata se è dimostrato che l’obiettivo principale dell’operazione è quello di evitare misure commerciali. A tale proposito i richiedenti hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa
Harley Davidson
(
21
)
. Di conseguenza, e conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento di base, i richiedenti hanno invitato la Commissione a dichiarare che l’operazione di completamento non è economicamente giustificata e pertanto a negare tutte le esenzioni.
(136)
La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione addotta dai richiedenti. Il codice doganale dell’Unione fa riferimento all’origine delle merci, diversamente dalle norme sull’elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base. Di conseguenza, in passato gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno messo in guardia contro l’interpretazione dei termini dell’articolo 13 del regolamento di base alla luce del diritto doganale
(
22
)
.
(137)
L’articolo 13, paragrafo 5, serve a consentire indagini simultanee sull’elusione e sulla verifica dell’origine, condotte dalle autorità doganali nazionali.
(138)
Tale interpretazione è confermata dalla sentenza su cui si sono basati i richiedenti, nella quale la Corte ha confermato il carattere autonomo dell’articolo 13 del regolamento di base rispetto all’articolo 33 dell’atto delegato del codice doganale dell’Unione
(
23
)
.
(139)
I richiedenti hanno anche asserito che la Commissione ha analizzato le richieste di esenzione unicamente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, senza tenere conto dell’articolo 13, paragrafo 1. Secondo quanto asserito dai richiedenti, anche se una società soddisfa il criterio del valore aggiunto superiore al 25 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, l’esenzione può comunque essere negata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
(140)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale interpretazione, in quanto l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), afferma specificamente che «l’elusione è tuttavia esclusa» se è soddisfatto il criterio del valore aggiunto superiore al 25 %.
(141)
L’articolo 13, paragrafo 4, stabilisce che «possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo». Come osservato al considerando 127 i richiedenti hanno asserito l’esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, e pertanto l’analisi si è concentrata su pratiche, processi o lavorazioni per i quali i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono replicati nell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c).
(142)
I richiedenti hanno osservato di avere fornito elementi di prova del fatto che un’operazione di filettatura nell’Unione non fornirebbe un valore aggiunto superiore al 25 % del costo e che la Commissione lo aveva rilevato al considerando 52. Non era pertanto comprensibile in che modo fossero state concesse esenzioni basate sul valore aggiunto superiore al 25 %.
(143)
La Commissione ha osservato che la soglia è stata calcolata caso per caso e che pertanto erano possibili eccezioni alla conclusione generale secondo cui il valore aggiunto era limitato.
(144)
I richiedenti hanno osservato che la Commissione aveva esentato OZ dall’estensione delle misure sulla base del criterio del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, quando l’operazione di completamento è basata su un processo «one in, one out» piuttosto che sull’assemblaggio di un prodotto finito ottenuto da molti pezzi di origini diverse. I richiedenti hanno chiesto alla Commissione di respingere il criterio del 60 % per OZ e di calcolare il valore aggiunto del 25 % sulla base dei soli pezzi provenienti dalla Cina.
(145)
La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione dei richiedenti. La Commissione ha osservato che è corretto applicare la soglia del 60 % al livello di società, in quanto è la società che ha chiesto l’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, non parte di essa. Come osservato ai considerando 129 e 134, è evidente l’intenzione dei legislatori di non considerare motivo di elusione l’utilizzo di alcuni pezzi provenienti dal paese oggetto delle misure nelle operazioni di assemblaggio/completamento in un altro paese o nell’Unione.
(146)
Per tale ragione, quando le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base rientrano nella nozione di operazione di assemblaggio/completamento, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), prevede una soglia del 60 % da applicare a tale operazione.
(147)
I richiedenti hanno poi sostenuto che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivare le proprie azioni, in particolare la base su cui erano state concesse le esenzioni e il modo in cui le disposizioni dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base sono state utilizzate per decidere se concedere o negare un’esenzione.
(148)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale interpretazione delle risultanze della Commissione. Secondo la Corte di giustizia nella causa
Maxcom
emerge, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 13 del regolamento di base che, per poter stabilire l’esistenza di un’elusione, la Commissione deve procedere ad un’analisi globale, che riguardi il paese terzo oggetto dell’inchiesta relativa all’elusione nel suo insieme.
(149)
La Commissione non è però tenuta a procedere ad un’analisi della situazione di ogni singolo importatore al fine di dimostrare l’elusione. Tale analisi spetta al singolo importatore ed è condotta nell’ambito delle richieste di esenzione presentate a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base
(
24
)
.
(150)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, le operazioni di assemblaggio in un paese terzo o nell’Unione sono considerate elusive delle misure in vigore se soddisfano tutte le prescrizioni di cui a tale disposizione
(
25
)
.
(151)
Una di tali prescrizioni prevede che il valore dei pezzi utilizzati nell’operazione di assemblaggio/completamento «è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione».
(152)
Infine, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è compito della Commissione accertare l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping in relazione al paese terzo nella sua interezza. Spetta però a ogni singolo importatore dimostrare che la sua situazione specifica giustifica la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento
(
26
)
.
(153)
Seguendo questa sequenza e ripartizione degli oneri, come indicato ai considerando da 38 a 71, la Commissione ha dapprima esaminato se fossero in corso pratiche di elusione tra la Cina e l’Unione, per cui i dazi in vigore sugli MTF risultavano indeboliti dalle importazioni nell’Unione a fini di filettatura e rivendita. L’analisi ha confermato che era così.
(154)
La Commissione ha quindi esaminato ciascuna richiesta di esenzione da tale risultanza generale e ha spiegato ai considerando da 72 a 84 come è giunta a concludere se l’operazione di completamento nell’Unione effettuata dagli importatori richiedenti l’esenzione costituisse un’elusione.
(155)
Le esenzioni sono concesse a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e si basano sul fatto che tali società non erano coinvolte nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2. Le richieste sono state valutate a seguito di una verifica in loco delle società e di un esame approfondito dei loro documenti contabili.
(156)
Questi ampi sforzi investigativi sono stati sintetizzati nei considerando da 74 a 77 per le società cui è stata concessa l’esenzione e nei considerando da 78 a 84 per la società cui è stata negata l’esenzione.
(157)
I richiedenti hanno sostenuto che la Commissione non aveva articolato il ragionamento giuridico che collega il mancato soddisfacimento di una parte dell’articolo 13, paragrafo 2, alla conclusione affermativa che una società «non è coinvolta in pratiche di elusione», nonostante la constatazione di pratiche di elusione a livello nazionale effettuata dalla Commissione sulla base della stessa operazione di completamento.
(158)
In primo luogo, per quanto riguarda il ragionamento giuridico, la Commissione ha ricordato la sequenza e la ripartizione degli oneri spiegate dalla Corte di giustizia e sintetizzate nei considerando da 148 a 152. In secondo luogo, la Commissione ha ricordato che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), stabilisce che «l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione» e ha ritenuto che le società che rispettavano tale soglia non eludessero le misure in vigore.
(159)
L’importatore GEBO Armaturen GmbH ha chiesto alla Commissione di chiarire se fosse stata concessa un’esenzione a un importatore di UMTF, laddove la successiva filettatura non fosse effettuata dall’importatore stesso, bensì apportata da un fornitore terzo di servizi anch’esso stabilito nel mercato dell’Unione, prima che il prodotto fosse venduto dall’importatore esentato.
(160)
La Commissione ha confermato che non è stata concessa alcuna esenzione a una tale società.
(161)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, l’importatore SC Poarta Alba Fittings Industry ha concordato con le risultanze della Commissione.
(162)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno contestato il fatto che la Commissione abbia accolto la richiesta di Metpro UK di escludere le sue importazioni nell’Unione di cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio.
(163)
Secondo i richiedenti Metpro UK non avrebbe potuto essere considerata una parte interessata nella presente inchiesta, in quanto non si è registrata formalmente come parte interessata e non ha dimostrato di essere un importatore del prodotto in esame nell’Unione, né un produttore di tale prodotto all’interno dell’Unione. I richiedenti hanno inoltre asserito che Metpro UK ha presentato troppo tardi la sua richiesta di registrazione come parte interessata.
(164)
La Commissione ha constatato che Metpro UK si qualificava come importatore ed è stata pertanto accettata come parte interessata, ottenendo l’accesso al fascicolo pubblico dell’inchiesta, compreso il documento generale di divulgazione delle informazioni. Non è richiesto alcun modulo di registrazione ufficiale per essere considerati parti interessate. Metpro UK ha sostenuto di essersi manifestata non appena è venuta a conoscenza dell’inchiesta. Nonostante il termine indicato all’articolo 3 del regolamento di apertura, la società dovrebbe quindi poter esercitare il proprio diritto di difesa, anche formulando osservazioni sui documenti di divulgazione delle informazioni.
(165)
La Commissione ha informato Metpro UK che il termine per la presentazione di una richiesta di esenzione era scaduto quando si è manifestata. La Commissione ha tuttavia constatato che l’esclusione del prodotto che era l’unico oggetto delle osservazioni di Metpro UK non ostacolava l’inchiesta e poteva pertanto essere valutata.
(166)
In ogni caso, come spiegato al considerando 97, l’esclusione del prodotto importato da Metpro UK non è stata dettata da una situazione particolare di Metpro UK, ma si è basata su ciò che rientra o non rientra nell’ambito di applicazione delle misure iniziali. Poiché le cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio non rientravano nelle misure iniziali, le cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio non possono rientrare nella loro estensione.
(167)
I richiedenti hanno inoltre sostenuto che Metpro UK è coinvolta in pratiche di elusione, ma non hanno fornito alcun elemento di prova e pertanto la Commissione ha respinto tale argomentazione.
(168)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, è esteso alle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’estensione di cui al paragrafo 1 non comprende le importazioni di cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio.
3. L’estensione di cui al paragrafo 1 non comprende le importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 e originari della Repubblica popolare cinese, importati dalle società elencate di seguito:
Società
Codice addizionale TARIC
Erata Impex srl
88AT
AGAflex sp zoo
88AU
S. C. Poarta Alba Fittings Industry srl
88AV
Odlewnia Zawiercie SA
88AW
4. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 57,8 % applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina» (codice addizionale TARIC B999).
5. Il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448, eccettuate le importazioni effettuate dalle società elencate al paragrafo 1 e quelle di cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448, che è abrogato.
Articolo 3
La richiesta di esenzione presentata da Jianzhi Technology srl è respinta.
Articolo 4
Le importazioni avvenute in esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono destinate all’uso in operazioni di completamento effettuate dal soggetto esentato, alla distruzione o alla riesportazione. La violazione della presente disposizione comporta la revoca dell’esenzione secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Articolo 5
1. Le importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 o con eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese, sono soggette a misure di sorveglianza a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
27
)
, per consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni, in modo da assicurare il pieno monitoraggio delle esenzioni concesse a norma dell’articolo 1, paragrafo 1.
2. Qualora le società che beneficiano dell’esenzione aumentino notevolmente le loro importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45, o con eventuali codici futuri corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese, e sia dimostrato in misura sufficiente che tale aumento è legato all’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione avvia un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.
3. Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese.
Articolo 6
Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/39
1049 Bruxelles
BELGIO
trade-defence-complaints@ec.europa.eu
Articolo 7
La descrizione del codice TARIC 7307 19 10 15 è modificata al fine di eliminare le parole «cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio» in quanto tali prodotti sono già classificati nell’ambito del codice TARIC 7307 19 10 05.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (
GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/430/oj
).
(
3
)
GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57
.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (
GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1146/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 della Commissione, del 18 luglio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (
GU L 193 del 19.7.2016, pag. 115
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1176/oj
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/52 della Commissione, dell’11 gennaio 2018, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (
GU L 7 del 12.1.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/52/oj
).
(
7
)
Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018,
Profit Europe NV/Belgische Staat
, C-397/17 e C-398/17, EU:C:2018:564.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (
GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/262/oj
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 197 del 25.7.2019, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1259/oj
).
(
10
)
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione del 19 agosto 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 (
GU L 274 del 21.8.2020, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1210/oj
).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/131 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 17 del 19.1.2023, pag. 84
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/131/oj
).
(
13
)
GU C 438 del 18.11.2022, pag. 7
.
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (
GU L, 2023/2202, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2202/oj
).
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 della Commissione, del 18 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2025/1890, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1890/oj
).
(
16
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448 della Commissione, del 15 luglio 2025, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia mediante importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (
GU L, 2025/1448, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1448/oj
).
(
17
)
Cfr. il considerando 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890.
(
18
)
Cfr. i considerando da 105 al 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890.
(
19
)
Cfr. considerando 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013.
(
20
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj
).
(
21
)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2024, Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International/Commissione europea, C-297/23 P, ECLI:EU:C:2024:971.
(
22
)
Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019,
Commissione/Kolachi Raj Industrial
, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punti da 89 a 110.
(
23
)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2024, Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International/Commissione europea, C-297/23 P, ECLI:EU:C:2024:971, punto 58, in cui si afferma che «da quest’ultima disposizione (articolo 13 del regolamento 2016/1036) non si può trarre alcun insegnamento ai fini dell’interpretazione dell’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, dal momento che essa verte su un’altra materia ed è redatta in termini molto diversi da quelli di tale articolo 33, il quale non contiene né il termine “elusione” né la definizione dettagliata che l’articolo 13 del regolamento 2016/1036 fornisce di tale termine».
(
24
)
Sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C-247/15 P, ECLI:EU:C:2017:61, punto 57.
(
25
)
Sentenza del 10 ottobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commissione, T-435/15 P, ECLI:EU:C:2017:712, punto 76.
(
26
)
Cfr. sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C-247/15 P, ECLI:EU:C:2017:61, punto 59, e sentenza del 10 ottobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commissione, T-435/15, ECLI:EU:T:2017:712, punto 75.
(
27
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/709/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/709 disciplina l'elusione dei dazi antidumping attraverso operazioni di completamento e assemblaggio, applicando soglie del 60% e del 25% per distinguere investimenti legittimi da pratiche elusive. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per valutare se importazioni di semilavorati, successivamente trasformati nell'Unione, rientrano nelle misure commerciali, considerando anche le esenzioni per importatori che aggiungono valore significativo e non dipendono prevalentemente da fornitori soggetti a dazio.
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