Regolamento di esecuzione (UE) 2023/711 della Commissione del 30 marzo 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/711 della Commissione del 30 marzo 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/711 of 30 March 2023 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198
Testo normativo
31.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 93/84
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/711 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2023
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
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2
)
, in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («regolamento iniziale»)
(
3
)
, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.
(2)
Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(3)
Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione
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4
)
.
(4)
Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
(5)
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Questi ultimi produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica provenienti dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.
(6)
Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora il nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame,
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
B.
RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(7)
Il 12 agosto 2020 la società Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. («Linyi Hongshun» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(8)
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.
(9)
Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.
(10)
La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, ha consultato vari siti web fra cui quello del richiedente e di Qichacha
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5
)
e ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni della società con informazioni trasmesse in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.
(11)
Il 28 settembre 2022 il richiedente è stato informato dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione aveva inizialmente proposto di respingere la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
(12)
Il 17 ottobre 2022 il richiedente ha fornito ulteriori informazioni in merito alla condizione di cui all’articolo 2, lettera b). Ciò ha portato a un’ulteriore analisi volta a stabilire se il richiedente soddisfacesse o meno questa condizione, come illustrato ai considerando da 14 a 17.
C.
ANALISI DELLA RICHIESTA
(13)
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente ha soddisfatto tale condizione. La società Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. è stata costituita nel 2004. Durante il periodo dell’inchiesta iniziale il richiedente produceva il prodotto in esame e lo vendeva sul mercato interno e a paesi terzi. Il richiedente ha fornito un registro delle vendite per il periodo dell’inchiesta iniziale da cui si evince che durante tale periodo vi sono state solo vendite sul mercato interno e a paesi terzi.
(14)
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente era collegato a un esportatore cinese, Linyi Goldfuture. È stato inoltre appurato che Linyi Goldfuture ha esportato nell’UE il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
(15)
Tuttavia in seguito alle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle informazioni, dall’inchiesta è emerso che la società Linyi Goldfuture era un operatore commerciale e non era collegata ad alcun produttore o produttore esportatore diverso dal richiedente. Il prodotto in esame esportato nell’UE da Linyi Goldfuture è stato fabbricato da un produttore cinese indipendente. Linyi Goldfuture è stata inoltre costituita nell’agosto 2012, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Su tale base la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto al dazio e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.
(16)
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente aveva effettuato esportazioni nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato scambi di posta elettronica con un cliente dell’UE, fatture proforma e commerciali, bolle di accompagnamento merci, polizze di carico, un modulo di dichiarazione doganale e ricevute di pagamento per diversi ordini effettuati tra il 2017 e il 2020 da società situate nell’UE. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione.
(17)
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
D.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(18)
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
(19)
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni il 28 settembre 2022. Il richiedente ha presentato osservazioni come indicato al considerando 12, sostenendo che, poiché Linyi Goldfuture è un esportatore e non un produttore, che era stato costituito dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, la relazione tra Linyi Goldfuture e il richiedente non aveva influito sulle risultanze relative alla seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Alla luce del cambiamento delle risultanze, la Commissione ha concesso alle parti la possibilità di presentare osservazioni su un documento generale di divulgazione delle informazioni riveduto. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(20)
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è aggiunta all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:
Società
Codice addizionale TARIC
«Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd.
899C».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139
).
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5
)
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