Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0731/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/731 della Commissione del 12 maggio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America

Pubblicato: 12/05/2022 In vigore dal: 12/05/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per ottenere l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi sul biodiesel canadese secondo il Regolamento UE 2022/731?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/731 modifica le norme sui dazi antidumping e compensativi applicati al biodiesel importato dal Canada, introducendo la possibilità di esenzione per i nuovi produttori esportatori che soddisfano specifici criteri. L'esenzione si applica alle società che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° aprile 2009 - 30 giugno 2010), hanno iniziato effettivamente a esportare verso l'Unione dopo tale periodo, e non sono coinvolte in pratiche di elusione delle misure commerciali. Nel caso specifico, la Commissione europea ha riconosciuto Verbio Diesel Canada Corporation come nuovo produttore idoneo all'esenzione, aggiungendola all'elenco delle società esentate insieme a BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc e Rothsay Biodiesel. Per le aziende che importano biodiesel dal Canada, questa modifica rappresenta un'opportunità di accesso al mercato europeo a condizioni più favorevoli per i fornitori che rispettano i criteri di novità e assenza di comportamenti elusivi. Le autorità doganali hanno cessato la registrazione delle importazioni precedentemente sospese e non riscuotono retroattivamente dazi sulle importazioni già registrate.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/731 della Commissione del 12 maggio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/731 of 12 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1266 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America and Implementing Regulation (EU) 2021/1267 imposing definitive countervailing duties on imports of biodiesel originating in the United States of America

Testo normativo

13.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 136/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/731 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 6, visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, ( 4 ) considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE 1.1. Dazi antidumping (1) Con il regolamento (CE) n. 599/2009 ( 5 ) , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile originari degli Stati Uniti d’America («USA»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure antidumping iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta antidumping iniziale». (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 ( 6 ) il Consiglio ha esteso, a seguito di un’inchiesta antielusione, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. (3) Le misure attualmente in vigore sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 a seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping iniziali. I dazi in vigore sono importi fissi compresi tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, di 115,6 EUR per tonnellata sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di 172,2 EUR per tonnellata sulle importazioni di tutte le altre società. (4) L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 dispone quanto segue: «A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’articolo 1.» 1.2. Dazi compensativi (5) Con il regolamento (CE) n. 598/2009 ( 7 ) , il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile originari degli Stati Uniti d’America. Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure compensative iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure compensative iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta antisovvenzioni iniziale». (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 ( 8 ) il Consiglio ha esteso, a seguito di un’inchiesta antielusione, il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA. (7) Le misure attualmente in vigore sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267, a seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative iniziali. I dazi compensativi attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni dei produttori esportatori. (8) L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 dispone quanto segue: «A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dall’articolo 1.» 2. PROCEDURA 2.1. Domanda di esenzione (9) Il 7 settembre 2021 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. La domanda è stata presentata dalla società Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»). (10) Essa conteneva elementi di prova che Verbio è un nuovo produttore esportatore e soddisfa i criteri per beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento antidumping di base») e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare: a) non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta su cui si basavano le misure; b) ha effettivamente esportato nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure può dimostrare di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità rilevanti nell’Unione; c) non è stato coinvolto in pratiche di elusione. (11) La Commissione ha concluso che la domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese. 2.2. Apertura (12) Il 7 dicembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157 della Commissione ( 9 ) , la Commissione ha avviato il riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 al fine di determinare la possibilità di concedere al richiedente un’esenzione dalle misure estese. Con lo stesso regolamento la Commissione ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 per quanto riguarda le importazioni di biodiesel effettuate dal richiedente e ha invitato le autorità doganali ad adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. (13) La Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta di riesame. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’avvio dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, o con entrambi, entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157. Non sono pervenute osservazioni o richieste di audizione. 2.3. Prodotto oggetto del riesame (14) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011). 2.4. Periodo dell’inchiesta di riesame (15) L’inchiesta di riesame riguardava il periodo compreso tra il 1 o aprile 2009 e il 30 settembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). 2.5. Inchiesta (16) Il 7 dicembre 2021 la Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta. Il richiedente ha risposto al questionario il 6 gennaio 2022. 3. RISULTANZE (17) Per quanto riguarda il criterio di cui al considerando 10, lettera a), gli elementi di prova hanno confermato che il richiedente è un vero produttore di biodiesel in Canada. La società è stata costituita nel 2019 a seguito di un accordo di acquisizione degli attivi con il quale ha acquistato un impianto di produzione di biodiesel esistente. L’inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente ha iniziato la produzione di biodiesel solo nell’agosto 2019. Di conseguenza, il richiedente non esisteva al momento del periodo dell’inchiesta iniziale e non avrebbe potuto esportare biodiesel nell’Unione durante tale periodo (dal 1 o aprile 2009 al 30 giugno 2010). Il richiedente rispetta quindi il criterio di cui alla lettera a). (18) Per quanto riguarda il criterio di cui al considerando 10, lettera b), la Commissione ha stabilito, sulla base dei documenti presentati dal richiedente, che quest’ultimo ha esportato biodiesel nell’Unione nel luglio 2021, vale a dire dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha quindi soddisfatto anche il criterio di cui alla lettera b). (19) Per quanto riguarda il criterio di cui al considerando 10, lettera c), la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova che dimostrasse che il richiedente aveva acquistato biodiesel dagli USA sin dal suo stabilimento nel 2019 e/o era coinvolto in pratiche di elusione. Al contrario, la Commissione ha potuto stabilire, sulla base dei documenti presentati, che il richiedente è un vero produttore di biodiesel in Canada. (20) Infine, la Commissione ha anche stabilito, sulla base dei documenti presentati dal richiedente, che quest’ultimo non è collegato ad alcun produttore esportatore statunitense soggetto alle misure antidumping o compensative. (21) La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. Il richiedente dovrebbe pertanto essere esentato dai dazi antidumping e compensativi in vigore in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267. (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267. 4. MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN’ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE (23) Alla luce delle risultanze di cui sopra e a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267, rispettivamente, la Commissione ha concluso che il richiedente dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle società esentate dalle misure antidumping e compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267. (24) Le parti interessate sono state informate dell’intenzione della Commissione di esentare Verbio dai dazi antidumping e compensativi imposti sul biodiesel spedito dal Canada e sono state invitate a presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione. (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è sostituita dalla seguente: Paese Società Codice addizionale TARIC Canada BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B107 Canada DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada C114 Canada Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B108 Canada Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada C600 Articolo 2 La tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 è sostituita dalla seguente: Paese Società Codice addizionale TARIC Canada BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B107 Canada DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada C114 Canada Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B108 Canada Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada C600 Articolo 3 1)   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157. 2)   Non sono riscossi retroattivamente dazi definitivi sulle importazioni registrate. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 3 ) GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34 . ( 4 ) GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62 . ( 5 ) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ( GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore ( GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ( GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore ( GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157 della Commissione, del 6 dicembre 2021, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 che estendono rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 436 del 7.12.2021, pag. 28 ).

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