Regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 della Commissione, del 26 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
Qual è il fondamento normativo per applicare dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati di poliammide dalla Cina, e come si determina il valore normale quando nel paese esportatore esistono distorsioni?
Spiegato da FiscoAI
Questo regolamento di esecuzione UE 2026/734 applica dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica Popolare Cinese, sulla base del Regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base sulla difesa antidumping). La Commissione europea ha aperto un'inchiesta nel luglio 2025 a seguito di una denuncia dei produttori europei, riscontrando elementi di prova sufficienti di dumping e pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Aspetto cruciale è che la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6bis del regolamento di base: intervento pubblico sostanziale, controllo statale diffuso, influenza del Partito Comunista Cinese nelle imprese (sia pubbliche che private), politiche governative che favoriscono settori strategici come la chimica e i poliammidi, distorsioni nei costi delle materie prime, dell'energia, del lavoro e dell'accesso al capitale. Di conseguenza, non è stato opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno cinese per determinare il valore normale. La Commissione ha invece calcolato il valore normale utilizzando costi di produzione e vendita basati su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, selezionando la Turchia come paese rappresentativo appropriato con livello di sviluppo economico analogo e dati disponibili, integrando con valori di riferimento internazionali quando necessario.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 della Commissione, del 26 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/734 of 26 March 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of yarns of polyamide originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/734
27.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/734 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2026
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 29 luglio 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 16 giugno 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori europei di filati di poliammide («denuncianti» o «la coalizione»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di filati di poliammide ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all’apertura da due parti interessate: uno degli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta (Spitfil) e l’associazione che rappresenta i produttori europei di fibre e filati fabbricati a partire da polimeri organici (CIRFS).
(7)
Nelle sue osservazioni in merito all’apertura
(
4
)
, Spitfil ha espresso una posizione generale secondo cui alcuni tipi di filati di poliammide importati dalla Cina, utilizzati esclusivamente nei processi di orditura sezionale per tessuti a maglia in ordito, non sono prodotti nell’Unione. La società ha successivamente presentato una richiesta formale di esclusione dalla definizione del prodotto, come descritto al punto 2.4.
(8)
Nelle sue osservazioni sull’apertura
(
5
)
, la CIRFS ha sostenuto gli elementi di prova presentati nella denuncia per quanto riguarda il pregiudizio notevole, che minaccia l’esistenza stessa del settore della fabbricazione di filati di poliammide dell’Unione, causato dalle importazioni a basso prezzo e asseritamente oggetto di dumping dalla Cina. L’associazione ha esortato la Commissione a garantire che il livello delle potenziali misure antidumping sia sufficiente a neutralizzare completamente le pratiche di dumping e a ripristinare condizioni di parità.
1.5.
Campionamento
(9)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della produzione e delle vendite. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione e rappresentava il 44,4 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 37,4 % dei quantitativi totali stimati di vendita nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
(11)
In seguito alla selezione provvisoria del campione, il denunciante ha proposto di ridurlo a due soli produttori, che sarebbero comunque sufficientemente rappresentativi in termini di produzione e volume delle vendite. La Commissione ha però deciso di confermare la sua selezione provvisoria, tenendo conto anche della distribuzione geografica delle società inserite nel campione e di una più ampia copertura dei tipi di prodotto fabbricati. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.5.2.
Campionamento degli importatori indipendenti
(12)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(13)
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste o ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione non ha pertanto selezionato alcun campione di importatori.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori
(14)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre, ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(15)
Diciotto produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori cinesi sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state trasmesse osservazioni in merito alla selezione del campione.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(16)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(17)
Inoltre, il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Di conseguenza, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC.
(18)
La Commissione ha inviato questionari anche a produttori dell’Unione e a produttori esportatori cinesi. Gli stessi questionari, nonché questionari destinati agli importatori dell’Unione e agli utilizzatori dell’Unione, sono stati resi disponibili online
(
6
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(19)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.
Produttori dell’Unione:
—
Aquafil SLO d.o.o. — Lubiana, Slovenia; e due operatori commerciali collegati: Aquafil S.p.A e Tessilquattro S.p.A. — (entrambi) Arco, Italia;
—
Radici Yarn SpA — Villa d’Ogna, Italia;
—
Yarnea S.R.L. — Savinesti, Romania.
Produttori esportatori della RPC:
—
Eversun Holding (gruppo Eversun):
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd;
—
Fujian Jingfeng Technology Co,. Ltd;
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd;
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd;
—
due operatori commerciali collegati: Fujian INylon E-commerce Co., Ltd, Hong Kong Jinjiang Group Co. Ltd; città di Fuzhou, provincia di Fujian, RPC;
—
Highsun Holding (gruppo Highsun):
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd, Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd, Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd; città di Fuzhou, provincia di Fujian, RPC;
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd; città di Jiangmen, provincia di Guandong, RPC;
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd, Nanchong, RPC;
—
operatore commerciale collegato: Xinhui Meida Nylon Co., Ltd; Hong Kong.
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(20)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(21)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex. Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), torti o non torti («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(22)
I filati ad alta tenacità di poliammide di cui al codice NC 5402 19 00 non rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(23)
I filati di poliammide sono ampiamente utilizzati in vari settori industriali per la loro versatilità e le loro proprietà ad alte prestazioni. Gli utilizzi comprendono:
—
vari tipi di indumenti, tra cui abbigliamento outdoor, abbigliamento sportivo, leggings, costumi da bagno, biancheria intima, calzini e accessori per abbigliamento quali fasce elastiche, nastri;
—
complementi d’arredo, tra cui tende, tendaggi, biancheria da letto e tessuti decorativi;
—
applicazioni mediche quali fasciature, calze ortopediche e calze medicali compressive;
—
alcune applicazioni tecniche come funi e cinture automobilistiche/nastri trasportatori.
2.2.
Prodotto in esame
(24)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(25)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(26)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(27)
Spitfil, uno degli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto dei cosiddetti «filati madre di poliammide», utilizzati per la produzione di filati monofilamento, affermando che tali filati non sono prodotti nell’Unione. L’utilizzatore ha ribadito la sua richiesta in un’ulteriore comunicazione inviata ben oltre il termine per la presentazione delle osservazioni, come indicato al punto 2 dell’avviso di apertura.
(28)
La Commissione ha stabilito che il filato madre non è un prodotto finito, bensì un filato intermedio da trasformare ulteriormente per produrre filati monofilamento di poliammide. I filati monofilamento prodotti a partire da filati madre presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche dei filati monofilamento prodotti dall’industria dell’Unione, anche se sono ottenuti con un metodo di produzione diverso. Entrambi i tipi di prodotto sono intercambiabili e utilizzati nelle stesse applicazioni a valle, ossia l’industria della lavorazione a maglia in ordito. La Commissione ha pertanto respinto in via provvisoria la richiesta di cui sopra riguardante l’esclusione dalla definizione del prodotto. La seconda comunicazione tardiva della società sarà esaminata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(29)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(30)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di filati di poliammide. Undici produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(31)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della Cina («governo della RPC»). Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione, da nessuna delle parti, in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(32)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(33)
Il 10 ottobre 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco dei fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione dei filati di poliammide. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come possibile paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla prima nota come indicato ai punti 3.2.4 e 3.2.5.
(34)
Il 13 gennaio 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per SASA Polyester Sanayi S.A, un produttore di filati di poliestere della Turchia. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla seconda nota come indicato ai punti 3.2.4 e 3.2.5.
(35)
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. Quando non erano disponibili prezzi all’importazione rappresentativi per un determinato fattore produttivo, la Commissione ha fatto ricorso a un valore di riferimento internazionale adeguato. I motivi alla base di tale approccio della Commissione sono analizzati in dettaglio al punto 3.2.4.
3.2.
Valore normale
(36)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(37)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
(38)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(39)
In recenti inchieste concernenti il settore chimico nella RPC
(
7
)
la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(40)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
8
)
. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
9
)
, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
10
)
. La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
11
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti di uso dei terreni nella RPC
(
12
)
. Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
13
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
14
)
.
(41)
Come in precedenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
15
)
(«relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito.
(42)
Nella denuncia si sosteneva l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese dei filati di poliammide. Si faceva riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico della RPC è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato nella RPC
(
16
)
.
(43)
Più specificamente, nella denuncia è stato evidenziato quanto segue:
—
il mercato cinese dei filati di poliammide è servito da imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi. I maggiori produttori di filati di poliammide, quali Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd, Guangdong Hengshen Meida New Materials Co., Ltd, e Yiwu Huading Nylon Co., Ltd rispettano gli obiettivi strategici stabiliti dal governo cinese. Inoltre, diversi produttori cinesi di filati di poliammide, tra cui Shenma Industrial Co., Ltd (Shenma Corporation), Sinopec Baling Petrochemical Company e Hubei Sanning Chemical Industry Co., Ltd sono imprese di proprietà dello Stato
(
17
)
;
—
l’intervento pubblico nell’industria chimica, e in particolare nel settore dei filati di poliammide, è esercitato attraverso la China Chemical Fibers Association (Associazione cinese per le fibre chimiche) («CCFA»), che attua i piani delineati dal governo cinese, mentre le autorità cinesi controllano e guidano il settore dei filati di poliammide secondo gli obiettivi della CCFA
(
18
)
;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. I maggiori produttori privati cinesi di filati di poliammide hanno legami significativi con le amministrazioni locali in Cina e con il PCC. Ad esempio, diversi funzionari chiave di Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd sono membri del PCC. Il presidente della holding Hengshen è membro del PCC. Diversi membri di alto livello della società Yiwu Huading Nylon Co., Ltd risultano essere membri del PCC
(
19
)
;
—
in Cina le politiche o le misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali, in quanto le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del libero mercato, sono destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti. L’industria dei filati di poliammide è intrinsecamente legata all’industria chimica, considerata un settore chiave dal governo cinese. Gli strumenti giuridici e normativi seguenti disciplinano la strategia del governo della RPC per quanto riguarda l’industria chimica, compreso il settore dei filati di poliammide
(
20
)
:
—
i pareri orientativi del 2022 sullo sviluppo di alta qualità dell’industria delle fibre chimiche, pubblicati dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione;
—
il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica;
—
il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera, che fa riferimento in particolare alla catena industriale dei poliammidi;
—
inoltre, diverse materie prime necessarie per la produzione di filati di poliammide sono soggette a distorsioni del mercato in Cina. I produttori cinesi di caprolattame («CPL»), una delle principali materie prime utilizzate per produrre la poliammide 6, beneficiano di ampi incentivi pubblici, il che comporta costi di produzione ingiustamente bassi per i produttori di filati di poliammide
(
21
)
. I polimeri di poliammide (come la poliammide 6) sono le principali materie prime per la produzione di filati di poliammide. Diversi importanti documenti di pianificazione del governo cinese hanno designato il settore della poliammide come industria incentivata: il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale del 2024, il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alta gamma dell’industria chimica, il quattordicesimo piano quinquennale di Fujian sullo sviluppo di un’industria manifatturiera di alta qualità
(
22
)
. Infine, il solfato di ammonio, che è un sottoprodotto della produzione di CPL, a sua volta utilizzato per la produzione di poliammide 6. I produttori cinesi di solfato di ammonio beneficiano di vari programmi di sovvenzione
(
23
)
;
—
si registra una mancanza, un’applicazione discriminatoria o un’attuazione inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale in Cina e i costi salariali sono distorti. Il governo cinese svolge un ruolo importante nelle procedure di insolvenza, con conseguenti distorsioni del sistema finanziario in Cina. Inoltre, tutti i terreni in Cina sono di proprietà del governo cinese, che ne ha deciso unilateralmente l’assegnazione
(
24
)
;
—
i produttori di filati di poliammide in Cina hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(
25
)
.
(44)
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, ivi compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.
(45)
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame.
(46)
A tale riguardo la Commissione ha innanzitutto valutato se il settore dei filati di poliammide nella RPC sia servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Il settore del prodotto in esame è servito sia da società private, come Fujian Eversun Jinjiang Co. Ltd
(
26
)
., il gruppo Highsun Holding
(
27
)
, Yiwu Huading Nylon Co. Ltd
(
28
)
, sia da imprese di proprietà dello Stato, come Shenma Industrial Co. Ltd
(
29
)
, Hubei Sanning Chemical Co. Ltd
(
30
)
. o Sinopec
(
31
)
. Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato dei filati di poliammide. La Commissione ha tuttavia constatato che diversi produttori sono direttamente controllati dallo Stato. Tra gli esempi figurano Shenma Industrial Co. Ltd
(
32
)
, un’impresa di proprietà dello Stato che è controllata in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo provinciale di Henan
(
33
)
ed è il maggiore produttore cinese di nylon 66
(
34
)
, un polimero utilizzato per produrre filati di poliammide. Un altro esempio è Hubei Sanning Chemical Industry Co. Ltd, controllata in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato della provincia di Shanxi
(
35
)
. Anche Sinopec è un’impresa di proprietà dello Stato controllata dalla commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC»)
(
36
)
.
(47)
Inoltre, gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private
(
37
)
e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(48)
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di categoria che comprende il settore chimico è la CPCIF (China Petroleum and Chemical Industry Federation). La CPCIF aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito
(
38
)
. Inoltre, «l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili»
(
39
)
e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano «l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche»
(
40
)
.
(49)
Eversun Holding Group Co. Ltd, società madre di Fujian Eversun Jinjiang Co. Ltd, è membro della CPCIF
(
41
)
e uno dei suoi amministratori. Inoltre, alcune entità controllate da Sinopec sono anche membri della CPCIF
(
42
)
.
(50)
Più specificamente, dall’inchiesta è emerso che l’associazione di categoria nazionale che rappresenta i produttori di filati di poliammide è la CCFA. La CCFA aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito
(
43
)
. Inoltre, «l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili»
(
44
)
e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CCFA figurano «l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche»
(
45
)
.
(51)
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd, Fujian Highsun Synthetic Fiber (di proprietà del gruppo Highsun Holding), Yiwu Huading Nylon Co., Ltd, Sinopec e Shenma Industrial Co., Ltd sono tutti membri della CCFA
(
46
)
.
(52)
Tanto le società pubbliche quanto quelle private nel settore chimico sono soggette a supervisione strategica e a orientamento. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Tale intenzione è esemplificata dal repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, in cui le poliammidi sono indicate come settore industriale incentivato dal governo della RPC
(
47
)
. Anche l’acido adipico, un fattore produttivo utilizzato per produrre filati di poliammide, è elencato come settore incentivato sia nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale
(
48
)
sia nel repertorio delle industrie incentivate nelle regioni occidentali
(
49
)
. Per quanto riguarda il caprolattame, un altro fattore produttivo per la fabbricazione di filati di poliammide, il governo della RPC applica una politica restrittiva nei confronti delle unità di produzione con una capacità produttiva inferiore a 100 000 tonnellate all’anno
(
50
)
.
(53)
Inoltre, secondo il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, il governo della RPC intende «accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave come i prodotti chimici»
(
51
)
.
(54)
In aggiunta, il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale
(
52
)
(«parere orientativo») stabilisce altresì che il governo della RPC «accelererà la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali, svilupperà vigorosamente nuovi materiali chimici e prodotti della chimica fine […] e promuoverà la transizione della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a forte potenza petrolchimica e chimica. Tale parere prevede altresì che entro il 2025 [...] la concentrazione della produzione di prodotti chimici di base sarà ulteriormente migliorata, il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 %, e la sicurezza dell’approvvigionamento di nuovi materiali chimici supererà il 75 %»
(
53
)
. Inoltre, il governo della RPC «[a]ccelererà lo sviluppo di poliolefine di alta gamma, prodotti chimici elettronici, gas speciali industriali, gomma e plastica ad alte prestazioni, fibre ad alte prestazioni» mentre, per quanto concerne le industrie a valle dei filati di poliammide, il governo della RPC intende «ampliare la varietà e le specifiche di materiali quali […], i poliuretani e i poliammidi»
(
54
)
. Il governo della RPC intende altresì «promuovere l’adeguamento della struttura industriale, ossia rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria»
(
55
)
.
(55)
Più specificamente, il parere orientativo sullo sviluppo di qualità elevata dell’industria delle fibre chimiche
(
56
)
stabilisce che il governo della RPC intende «[p]romuovere lo sviluppo di una piattaforma per l’innovazione nell’ambito delle fibre ad alte prestazioni e dei materiali compositi […] volta a istituire una catena industriale globale che comprenda le materie prime chimiche di base, le fibre ad alte prestazioni/i polimeri ad alte prestazioni, i materiali compositi e lo stampaggio e la trasformazione di prodotti, il collaudo e la valutazione del prodotto nonché l’applicazione del prodotto»
(
57
)
.
(56)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dei filati di poliammide sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica
(
58
)
, volto a «[p]romuovere a tutto tondo il potenziamento delle fondazioni industriali e la modernizzazione della catena industriale, accelerare l’eliminazione della capacità produttiva arretrata e inefficiente e promuovere lo sviluppo dei prodotti chimici verso la funzionalizzazione, il perfezionamento e la differenziazione [e a] orientare le imprese verso fusioni e riorganizzazioni, ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale e migliorare l’efficienza e la redditività della produzione». Tale piano intende inoltre «orientare le imprese a fondere, riorganizzare e ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale, nonché a migliorare l’efficienza e la redditività della produzione»
(
59
)
.
(57)
Questo quattordicesimo piano quinquennale di Shandong riguarda specificamente i settori dei filati di poliammide a monte e a valle e impone di «porre in evidenza il ruolo guida dei parchi chimici e delle imprese leader e accelerare lo sviluppo dell’intera catena industriale, dalle materie prime chimiche di base ai nuovi materiali chimici di alta gamma, nonché di concentrarsi sullo sviluppo di poliuretani, poliammidi e poliolefine di alta gamma, nonché di nuovi materiali ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto»
(
60
)
.
(58)
Un altro esempio dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dei filati di poliammide a livello provinciale si riscontra nel quattordicesimo piano quinquennale di Henan sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti e delle industrie del futuro
(
61
)
, il quale mira ad «[a]ccelerare lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali di nylon. Tale piano intende inoltre, sulla base di una valutazione globale delle risorse e della capacità ambientale, espandere in modo razionale la produzione di materie prime a monte quali l’acido adipico, il caprolattame e il polimero di nylon 66»
(
62
)
.
(59)
Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera mira, «sulla base dei vantaggi in termini di capacità produttiva locale di acido adipico, [a] rafforzare la pianificazione e la costruzione di prodotti quali [...] sale di nylon 66 (sale di acido adipico ed esametilendiammina) e nylon 66 (poliesametilene adipamide) e ad attrarre e far crescere attivamente imprese nei settori del nylon a catena lunga e del nylon resistente alle alte temperature per costruire una catena industriale della poliammide»
(
63
)
.
(60)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale in seno alle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che Eversun Corp., holding di Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd, «sin dalla sua istituzione ha conferito grande importanza all’edificazione del partito. Fin dall’inizio, il comitato di partito della società ha svolto un ruolo guida e ha costantemente promosso lo sviluppo della società»
(
64
)
. Inoltre, il presidente di Eversun Corp. è anche membro del PCC
(
65
)
.
(61)
Anche il gruppo Highsun Holding «promuove la profonda integrazione del lavoro di edificazione del partito con lo sviluppo del gruppo»
(
66
)
.
Inoltre, il direttore generale del gruppo Highsun Holding è membro del PCC
(
67
)
.
(62)
Il presidente di Shenma Industrial Co., Ltd funge anche da segretario del comitato di partito
(
68
)
.
(63)
Nel 2020 Hubei Sanning Chemical Co., Ltd ha elaborato un piano per rafforzare ulteriormente il lavoro di edificazione del partito e adoperarsi per diventare una delle principali imprese dimostrative del partito [...] a livello provinciale. La società inoltre ha «inserito il lavoro di edificazione del partito nello statuto, insistendo sulla necessità di considerare l’edificazione di qualità del partito come la “radice” e l’“anima” che guidano lo sviluppo dell’impresa»
(
69
)
.
Il vicedirettore generale della società funge anche da segretario del comitato di partito della società
(
70
)
.
(64)
Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio operano in qualità di vicesegretari del comitato di partito
(
71
)
. Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende «concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l’edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese»
(
72
)
.
(65)
Non è stato possibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori cinesi di filati di poliammide e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 40, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(66)
Nel settore dei filati di poliammide inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti da cui si evince che l’industria dei filati di poliammide beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che tale settore rappresenta un sottosettore del settore chimico. La Commissione ha inoltre reperito documenti riguardanti nello specifico detto settore.
(67)
L’industria chimica è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
73
)
. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti i prodotti chimici, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l’industria chimica interventi di ottimizzazione e ammodernamento
(
74
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC «ottimizzerà la struttura organizzativa, ossia renderà le principali imprese più grandi e più forti; [i]ncentiverà le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione, e in altri settori, svilupperà inoltre un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base»
(
75
)
.
(68)
Più specificamente, il distretto di Changle, situato nel comune di Fuzhou (Fujian), ha sviluppato un cluster dell’industria delle fibre chimiche: «Di fronte al panorama competitivo dell’industria nazionale del nylon, il distretto di Changle ha pienamente attuato la strategia di sviluppo “chain leader + chain cluster”. Con imprese leader quali il gruppo Highsun Holding, Eversun Holding Group Co. Ltd e Jinlun High Fiber che guidano lo sviluppo coordinato delle catene industriali a monte e a valle, il distretto ha costantemente consolidato i suoi vantaggi nell’industria tessile e ha costituito la catena industriale tessile più completa del paese, dalle materie prime petrolchimiche alle fibre chimiche»
(
76
)
.
(69)
Questa strategia di sviluppo inoltre deriva da vari regimi di sostegno, quale il «forte incentivo di Changle allo sviluppo cluster di catene industriali manifatturiere tradizionali: negli ultimi anni il distretto di Changle ha attuato [progetti] che incoraggiano le imprese leader [...] ad accelerare l’estensione delle loro catene industriali a monte e a valle. Attualmente il distretto comprende 282 imprese tessili di dimensioni superiori a quelle indicate, con una catena industriale relativamente completa. La produzione a monte riguarda le materie prime petrolchimiche, mentre la produzione a valle copre l’industria della lavorazione a maglia in ordito (pizzi), formando un sistema dell’industria tessile che integra le materie prime delle fibre chimiche, le fibre chimiche, la filatura, la lavorazione a maglia, la tintura e il finissaggio nonché l’abbigliamento. Quest’anno il distretto di Changle si concentra sul «sostegno alle imprese leader, sullo sviluppo di grandi cluster e di grandi industrie», ricorrendo ad [...] azioni speciali come le iniziative chiave per aiutare il gruppo Highsun Holding, il gruppo Eversun Holding, [...] a raggiungere un valore della produzione di 100 miliardi di CNY»
(
77
)
.
(70)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.
(71)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(72)
Per di più, nei casi in cui viene applicato il diritto fallimentare i procedimenti mancano di trasparenza e comportano pratiche discriminatorie
(
78
)
.
(73)
Inoltre, il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 40. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).
(74)
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre forniti elementi di prova attestanti che il settore dei filati di poliammide non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di «migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione (...) e le politiche industriali [al fine di] rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e [di] promuovere il collegamento tra imprese e banche»
(
79
)
, esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo.
(75)
Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati
(
80
)
, il governo della RPC intende «aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida». Il governo della RPC intende anche «fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici [e] sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave»
(
81
)
.
(76)
Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(77)
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(78)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo di per sé prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(79)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
3.2.2.
Argomentazioni presentate dalle parti interessate
(80)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(81)
Nella fase provvisoria, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori cinesi in merito alle distorsioni significative che incidono sull’industria dei filati di poliammide.
3.2.3.
Conclusioni
(82)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.2.4.
Paese rappresentativo
3.2.4.1.
Osservazioni generali
(83)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC; A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
82
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo.
—
Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(84)
Come illustrato ai considerando 33 e 34, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota il 10 ottobre 2025 e la seconda nota il 13 gennaio 2026. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di ricorrere alla Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
3.2.4.2.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(85)
Nella prima nota la Commissione ha individuato l’Argentina, il Brasile, la Colombia, l’Indonesia, il Messico, la Thailandia e la Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(86)
Nel contesto di tale criterio, il gruppo Eversun ha presentato osservazioni sull’individuazione della Turchia come paese rappresentativo potenzialmente idoneo da parte della Commissione. Il gruppo Eversun ha asserito che la Turchia non era un paese rappresentativo appropriato a causa dei suoi elevati livelli di inflazione rispetto all’Indonesia, la cui economia era più ampia e con un tasso di inflazione più stabile. Inoltre, il gruppo Eversun ha individuato la società indonesiana PT. Ever Shine Tex Tbk, che fabbricava il prodotto oggetto dell’inchiesta e i cui rendiconti finanziari erano prontamente disponibili. Il gruppo Eversun ha chiesto alla Commissione di considerare l’Indonesia come paese rappresentativo idoneo.
(87)
Per individuare caso per caso quali fossero i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, la Commissione ha utilizzato i paesi classificati nella stessa categoria di reddito dalla Banca mondiale. Tale banca dati ha permesso alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di paesi potenzialmente idonei con un livello di sviluppo analogo per scegliere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha osservato che il regolamento di base non indica la presenza di inflazione come criterio pertinente per la scelta del paese rappresentativo. Inoltre, secondo quanto rilevato dalla Commissione, il fatto che l’economia dell’Indonesia fosse più ampia dell’economia turca e quindi più vicina all’economia cinese non costituiva un fattore utile per la selezione del paese rappresentativo appropriato secondo l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. La categoria pertinente della Banca mondiale è quella dei paesi a reddito medio-alto, in cui è classificata la Cina. Per quanto riguarda l’argomentazione sul tasso di inflazione in Turchia, la Commissione ha osservato che Eversun non ha presentato alcun elemento di prova del fatto che l’inflazione rendesse inattendibile la determinazione dei valori di riferimento. La Commissione ha osservato altresì che i prezzi all’importazione, che hanno costituito la base per la determinazione dei valori di riferimento per la maggior parte dei fattori produttivi, si basavano su operazioni transfrontaliere che erano solitamente effettuate in valute diverse da quella del paese importatore e non erano quindi influenzate dall’inflazione. Inoltre, i valori di riferimento sarebbero convertiti nella valuta del paese interessato, motivo per cui l’incidenza dell’inflazione, spesso legata a una svalutazione valutaria, non sarebbe significativa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.4.3.
Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
a) La prima nota
(88)
Nella prima nota la Commissione ha fornito un elenco dei fattori produttivi, quali materie prime, energia e lavoro (manodopera), impiegati nella fabbricazione di filati di poliammide. La Commissione ha anche osservato che, per quanto riguarda le principali materie prime, i trucioli di nylon 6 erano la principale materia prima utilizzata nella produzione di filati di poliammide. Il loro consumo variava tra il [55 %-70 %] del totale dei materiali consumati, rispetto al consumo di caprolattame del [20 %-35 %].
(89)
La Commissione ha successivamente analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi nei sette potenziali paesi rappresentativi, ossia Argentina, Brasile, Colombia, Indonesia, Messico, Thailandia e Turchia. Per quanto riguarda l’Argentina, la Commissione ha stabilito che il livello delle importazioni di caprolattame, trucioli di nylon 6 e filati POY/FDY/HOY
(
83
)
e DTY/ACY/ATY/TDY/TTY
(
84
)
era basso. Per quanto riguarda Brasile, Messico e Thailandia, la Commissione ha osservato che il livello delle importazioni di caprolattame era basso. Per quanto riguarda la Colombia, la Commissione ha osservato che i volumi delle importazioni in Colombia di trucioli di nylon 6 e di filati POY e DTY erano insufficienti e che il prezzo medio delle importazioni di caprolattame era influenzato dalle importazioni cinesi. Per quanto riguarda l’Indonesia, la Commissione ha stabilito che il prezzo all’importazione dei trucioli di nylon 6, la principale materia prima, era influenzato dalle importazioni cinesi.
(90)
La Commissione ha inoltre esaminato quali dati finanziari fossero prontamente disponibili per i sette paesi individuati, ossia Argentina, Brasile, Colombia, Indonesia, Messico, Thailandia e Turchia, e ha osservato che, sebbene in ciascuno dei potenziali paesi rappresentativi fossero presenti produttori di filati di poliammide, non era possibile individuare una società di questo tipo con dati finanziari prontamente disponibili per la determinazione delle spese generali di produzione, delle SGAV e dei profitti.
(91)
La Commissione ha però individuato SASA Polyester Sanayi A.Ş, un produttore di filati di poliesteri, un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiesta, quale società idonea ai fini del calcolo delle SGAV e dei profitti. Alla Commissione sono pervenute osservazioni dal gruppo Eversun e dal denunciante.
(92)
In risposta alla prima nota, il gruppo Eversun ha fornito informazioni finanziarie prontamente disponibili relative a un produttore indonesiano di filati di poliammide, PT Ever Shine Tex
(
85
)
. La Commissione ha osservato che PT Ever Shine Tex era un produttore di filati di filamenti di nylon 6, di filati di nylon 6 testurizzati e non testurizzati e di tessuti di poliestere.
(93)
I denuncianti hanno espresso il loro sostegno alla scelta dei rendiconti finanziari di SASA Polyester Sanayi A.Ş., ritenendola un’approssimazione ragionevole in quanto tale produttore turco produceva filati di poliestere non testurizzati e testurizzati, utilizzati per il settore tessile. I denuncianti hanno asserito che il processo di fabbricazione era simile a quello dei filati di poliammide.
b) La seconda nota
(94)
Nella seconda nota la Commissione ha analizzato i dati finanziari di PT Ever Shine Tex e ha constatato che in linea di principio la società era idonea per il calcolo delle SGAV e dei profitti. Per quanto riguarda tuttavia l’adeguatezza dell’Indonesia come paese rappresentativo, la Commissione ha individuato importanti elementi contrari, di cui al considerando 95, che hanno escluso l’Indonesia dalla selezione come paese rappresentativo idoneo.
(95)
Riguardo ai trucioli di nylon 6, la Commissione ha osservato che in Indonesia erano importati quantitativi sufficienti, originari per il 48 % della Cina. La Commissione ha osservato che il prezzo medio delle importazioni cinesi era del 16 % inferiore rispetto al prezzo medio delle importazioni dal resto del mondo. La Commissione ha concluso che il prezzo all’importazione dei trucioli di nylon 6 dal «resto del mondo» era probabilmente influenzato dalle importazioni dalla Cina e non era pertanto idoneo ad essere applicato come valore di riferimento conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha inoltre analizzato i prezzi all’importazione in Indonesia dei nuovi fattori produttivi aggiunti (di cui al considerando 126) e ha osservato che l’87 % del PTA era importato in Indonesia dalla Cina. Il prezzo medio delle importazioni cinesi era del 9 % inferiore rispetto al prezzo medio delle importazioni dal «resto del mondo». La Commissione ha successivamente stabilito che il prezzo all’importazione del PTA dal «resto del mondo» in Indonesia era probabilmente influenzato dalle importazioni dalla Cina. L’adeguatezza dell’Indonesia come paese rappresentativo è stata respinta nella seconda nota.
(96)
Per quanto riguarda la Turchia, nonostante la presenza di diversi produttori di filati di poliammide nel paese, nessuno di essi disponeva di informazioni finanziarie prontamente disponibili o era redditizio nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto fatto ricorso all’analisi delle società turche con informazioni finanziarie prontamente disponibili nell’intera categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta, al fine di calcolare la media di tutte le società redditizie del settore con un congruo importo di profitti e SGAV. La Commissione ha stabilito che i produttori di filamenti sintetici o artificiali, quali filati di poliammide, filati di poliestere o filati acrilici, erano elencati nel codice NACE 1310 «Preparazione e filatura di fibre tessili». La Commissione ha osservato che la principale differenza tra il processo di produzione di filati di poliestere, di poliammide e acrilici era rappresentata dal polimero utilizzato nel processo di produzione, mentre le fasi di produzione essenziali rimanevano comparabili. Nell’ambito del codice NACE 1310, la Commissione ha individuato ventisei società turche redditizie nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia, solo una società rientrante nel codice NACE 1310, SASA Polyester Sanayi A.Ş, disponeva di informazioni finanziarie prontamente disponibili. Al fine di considerare l’intera categoria generale più ampia e pertinente del prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione ha inoltre esaminato se vi fossero società turche con informazioni finanziarie prontamente disponibili nell’ambito dei codici NACE 1399 «Fabbricazione di altri prodotti tessili» e 2016 «Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie», ma ha escluso tali codici poiché non esistevano società turche redditizie o tali società fabbricavano prodotti non comparabili, quali tessili, indumenti o tessuti.
(97)
Nella seconda nota la Commissione ha confermato che SASA Polyester Sanayi A.Ş rimaneva un produttore appropriato nell’intera categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta ai fini del calcolo delle SGAV e dei profitti.
(98)
Il gruppo Eversun ha sostenuto che il processo di produzione e le strutture di costo dei filati di poliammide e dei filati di poliestere erano settori distinti, in quanto la produzione di filati di poliammide si basava sui trucioli di nylon (che rappresentavano il 55 % - 70 % del consumo totale di materiali), mentre la principale materia prima dei filati di poliestere era il PTA. Il gruppo Eversun ha affermato che i costi di approvvigionamento, la complessità della trasformazione e il consumo energetico delle due materie prime differivano notevolmente, il che a sua volta incideva sui margini di profitto.
(99)
Per quanto riguarda l’inadeguatezza dei valori di riferimento in Indonesia, il gruppo Eversun ha asserito che l’impatto della fluttuazione dei prezzi delle materie prime era trascurabile rispetto alle differenze fondamentali nei margini di profitto tra le industrie dei filati di poliammide e dei filati di poliestere. Il gruppo Eversun ha chiesto alla Commissione di applicare i dati finanziari dell’indonesiana PT Ever Shine Tex, anziché quelli di SASA Polyester Sanayi A.Ş, come base valida per il calcolo del margine di profitto del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(100)
In aggiunta alle argomentazioni di cui al considerando 95, la Commissione ha ribadito che il prezzo all’importazione in Indonesia dei trucioli di nylon 6, la principale materia prima, era distorto e tale fatto non è stato contestato dalle parti interessate. Poiché l’Indonesia è risultata inadeguata come paese rappresentativo, la Commissione non ha potuto applicare le informazioni finanziarie disponibili di PT Ever Shine Tex. La Commissione ha affermato che i processi di produzione dei filati di poliestere e di poliammide sono simili, come dimostrato dai produttori dell’Unione, e che SASA Polyester Sanayi A.Ş restava un produttore appropriato nell’intera categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta ai fini del calcolo di SGAV e profitti. L’argomentazione è stata respinta.
3.2.4.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(101)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.4.5.
Conclusioni
(102)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(103)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(104)
Alla Commissione sono pervenute osservazioni dal gruppo Eversun, dal gruppo Highsun e dal denunciante.
3.2.5.1.
Caprolattame
(105)
Per quanto riguarda il valore di riferimento per il caprolattame, la Commissione ha osservato che le importazioni russe di caprolattame nell’Unione sono cessate nel 2023 a causa del regime di sanzioni di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
(
86
)
, mentre nel contempo le importazioni di caprolattame russo in Turchia sono aumentate notevolmente a partire dal 2023. Nella prima nota la Commissione ha comunicato che il 52 % delle importazioni di caprolattame in Turchia era originario della Russia e che il prezzo medio delle importazioni russe era inferiore solo del 4 % rispetto al prezzo medio dal «resto del mondo». La Commissione ha concluso che il prezzo all’importazione del caprolattame dal «resto del mondo» era probabilmente influenzato dalle importazioni dalla Russia.
(106)
I denuncianti hanno espresso accordo con il metodo della Commissione e hanno presentato ulteriori elementi di prova a dimostrazione del fatto che le importazioni russe di caprolattame in Turchia erano aumentate notevolmente dal 2022 e che i prezzi all’importazione si erano mantenuti a livelli bassi, mentre le importazioni dell’Unione dalla Russia si sono completamente interrotte a partire dal 2023.
(107)
Per stabilire un valore di riferimento adeguato ed esente da distorsioni per il caprolattame, la Commissione ha fatto ricorso al prezzo medio all’importazione da tutti i paesi verso tutti i paesi, esclusi la Cina e i paesi non OMC, estratto dal GTA. La Commissione ha osservato che alcune operazioni contenevano valori in CNY con zero quantitativi comunicati. La Commissione non ha tenuto conto di tali operazioni, in quanto aumenterebbero artificialmente il valore. La Commissione ha stabilito il prezzo medio all’importazione da tutti i paesi verso tutti i paesi (esclusi la Cina e i paesi non OMC) e ha aggiunto la media ponderata dei dazi all’importazione riscossi dai dodici principali paesi importatori che assorbono il 95,49 % delle importazioni mondiali, pari al 4,69 %.
(108)
Il gruppo Eversun ha contestato la base su cui si è fondata la conclusione della Commissione, vale a dire che il prezzo all’importazione del caprolattame dal «resto del mondo» era probabilmente influenzato dalle importazioni dalla Russia. Secondo quanto asserito dal gruppo Eversun, la Commissione ha ipotizzato che, poiché non vi erano differenze significative tra il prezzo all’importazione dalla Russia e dal resto del mondo (4 %), il prezzo del resto del mondo fosse del tutto inattendibile. Il gruppo Eversun ha chiesto alla Commissione di fornire elementi di prova a sostegno della risultanza secondo cui il prezzo all’importazione del caprolattame non era attendibile.
(109)
Nella seconda nota la Commissione ha pubblicato le statistiche sulle importazioni di caprolattame dalla Russia in Turchia, estratte dal GTA, e ha osservato che nel 2020 e nel 2021 la Turchia non ha effettuato importazioni di caprolattame russo. Tra il 2022 e il 2023 le importazioni sono aumentate da 5 678 tonnellate a 12 779 tonnellate, mentre il prezzo unitario medio è sceso da 2,09 EUR/kg a 1,52 EUR/kg. Nel periodo dell’inchiesta le importazioni sono scese a 9 775 tonnellate e anche il prezzo medio unitario è sceso a 1,48 EUR/kg. La Commissione ha inoltre osservato che il prezzo unitario del caprolattame russo ha continuato a diminuire dopo il periodo dell’inchiesta, con un prezzo unitario pari a 1,28 EUR/kg nel 2025. Nel contempo, il prezzo medio all’importazione da altri paesi è aumentato. Sulla scorta di un’analisi dinamica basata sul volume e sui prezzi nel tempo e della quota dominante delle importazioni russe, pari al 52 %, la Commissione ha pertanto concluso che i prezzi delle importazioni in Turchia da altri paesi erano influenzati dalle importazioni russe. L’argomentazione del gruppo Eversun è stata pertanto respinta.
3.2.5.2.
Trucioli di nylon (tipo 6, 6,6, 5,6, 5,10)
(110)
I denuncianti hanno ricordato che il prodotto oggetto dell’inchiesta era fabbricato a partire da nylon 6,6, nylon 5,6, nylon 5,10 o nylon 11. I denuncianti hanno affermato che i diversi tipi di poliammidi presentavano strutture molecolari leggermente diverse e costi diversi. I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe elencare altri tipi di polimeri di poliammide utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, includendo individualmente altri tipi di polimeri di poliammide nell’elenco dei fattori produttivi o prendendo in considerazione una categoria più ampia di «polimeri di poliammide», che comprenda il nylon 6, il nylon 6,6 e altri tipi pertinenti (ad esempio il nylon 5,6).
(111)
La Commissione ha osservato che la struttura del SA in Turchia non distingueva tra diversi tipi di trucioli di nylon. Il codice più dettagliato della nomenclatura turca era «39.08 Poliammidi in forme primarie: 3908.10 - Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12»
(
87
)
. Pertanto, tutti i tipi di trucioli di poliammide erano già compresi nel valore di riferimento. La Commissione ha aggiornato il titolo del valore di riferimento per tenere conto di tutti i tipi di trucioli di nylon ivi contenuti.
(112)
Il gruppo Highsun ha affermato che i valori di riferimento per i trucioli di nylon nei sette potenziali paesi rappresentativi erano superiori al prezzo di mercato ragionevole applicato in Cina per i trucioli di nylon 6 utilizzati dal gruppo Highsun per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta esportato nell’UE. Il gruppo Highsun ha inoltre asserito che i dati grezzi dei trucioli di nylon 6 pubblicati nella prima nota comprendevano dati relativi a fattori produttivi non collegati ai trucioli di nylon 6, quali i trucioli di nylon PA-9, PA-10, PA-11, PA-12 ecc. Il gruppo Highsun ha chiesto di escludere i dati sulle importazioni di tali fattori produttivi.
(113)
La Commissione ha concluso al considerando 82 che nel presente caso non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno cinese per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. L’argomentazione relativa alla ragionevolezza del prezzo praticato sul mercato interno cinese è stata pertanto respinta. La Commissione ha inoltre osservato che i codici SA a 6 o 8 cifre non presentavano un livello di dettaglio sufficiente per distinguere tra i trucioli di nylon 6, nylon 6,6 e altri tipi di trucioli di nylon. La Commissione ha stabilito che tutti i tipi di trucioli di poliammide erano già compresi nel valore di riferimento stabilito al punto 3.2.5.5 e non sono stati presentati elementi di prova attestanti le modalità secondo cui l’uso dei dati a 6 o 8 cifre sia stato influenzato da altri fattori produttivi a un punto tale da rendere inadeguato il valore di riferimento. L’argomentazione è stata respinta.
(114)
Nelle loro osservazioni sulla seconda nota, i denuncianti hanno affermato che le importazioni russe di trucioli di nylon classificati con il codice SA 3908 10 rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014 e che, con l’aumento dei volumi delle importazioni tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, a prezzi medi unitari in calo, le importazioni russe di trucioli di nylon in Turchia hanno inciso negativamente sul prezzo medio all’importazione dei trucioli di nylon in Turchia dal «resto del mondo». La coalizione ha chiesto che le importazioni russe fossero rimosse dal valore di riferimento per i trucioli di nylon.
(115)
Nella prima nota la Commissione ha stabilito che una quota del 18 % delle importazioni di trucioli di nylon 6 in Turchia era originaria della Russia e che il prezzo medio delle importazioni russe a 11,83 CNY/kg era notevolmente inferiore al prezzo medio delle importazioni dal resto del mondo (20,61 CNY/kg), esclusa la Cina. La Commissione ha pertanto concluso che, considerando la quota delle importazioni russe e la differenza di prezzo tra le importazioni russe e altre importazioni, era improbabile che il prezzo medio all’importazione dei trucioli di nylon 6 dal «resto del mondo» fosse influenzato dalle importazioni dalla Russia e non le ha escluse dalle statistiche. L’argomentazione è stata respinta.
3.2.5.3.
Filati POY/FDY/HOY e DTY/ACY/ATY/TDY/TTY
(116)
Per quanto riguarda i filati POY/FDY/HOY
(
88
)
e DTY/ACY/ATY/TDY/TTY
(
89
)
, i denuncianti hanno asserito che i POY e i DTY, i fattori produttivi pubblicati nella prima nota, avrebbero dovuto essere scomposti nelle loro materie prime costitutive, in quanto sia i POY che i DTY non erano materie prime, bensì prodotti finiti o semilavorati inseriti in fasi di finissaggio facoltative, entrambi rientranti nella definizione del prodotto dell’inchiesta. I denuncianti hanno asserito che trattandoli come singoli fattori produttivi si rischierebbe di conteggiare due volte le fasi di trasformazione a monte e a valle e di falsare la struttura dei costi effettivi della produzione di filati di poliammide. I denuncianti hanno chiesto alla Commissione di scomporre i POY e i DTY nei loro fattori produttivi costitutivi, ossia trucioli di polimeri di poliammide, costo dell’energia e del lavoro e altri costi di fabbricazione.
(117)
La Commissione ha comunicato che, ove possibile, il costo di fabbricazione dei filati POY/FDY/HOY e DTY/ACY/ATY/TDY/TTY è stato scomposto nei fattori produttivi costitutivi. Laddove non è stato possibile, a causa della mancanza di informazioni sulla produzione di entità non oggetto della presente inchiesta, la Commissione ha applicato il valore di riferimento per i POY/FDY/HOY e i DTY/ACY/ATY/TDY/TTY. L’argomentazione era pertanto irrilevante per parte dei fattori produttivi ed è stata respinta per i restanti fattori produttivi.
(118)
Il gruppo Eversun ha inoltre obiettato che, poiché il gruppo produceva principalmente in proprio le quattro principali materie prime (caprolattame, trucioli di nylon 6, POY e DTY), il costo di fabbricazione avrebbe dovuto essere basato sui costi effettivi registrati nel suo sistema di contabilità dei costi per questi quattro fattori produttivi.
(119)
Con riguardo all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, e come descritto al punto 3.2.1, la Commissione ha concluso che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno del paese esportatore in ragione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha comunicato che, ove possibile, intendeva ripartire la fabbricazione dei materiali nel consumo delle materie prime utilizzate come fattori produttivi. L’argomentazione relativa all’utilizzo dei costi effettivi registrati nel sistema di contabilità dei costi è stata respinta.
3.2.5.4.
Altre materie prime
(120)
Per quanto riguarda i tubetti di carta, i denuncianti hanno affermato che l’unità di misura avrebbe dovuto essere modificata in numero di tubetti richiesti per tonnellata di filato prodotto, anziché in kg utilizzati nella produzione di filati di poliammide.
(121)
La Commissione ha comunicato che i valori di riferimento a livello di 6 cifre estratti dal GTA con i codici SA 4822 10 e 4822 90 erano misurati in kg. I denuncianti non hanno dimostrato che la misurazione del valore di riferimento per i tubetti di carta non era appropriata. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione.
(122)
Nelle loro osservazioni sulla prima e sulla seconda nota, il gruppo Eversun e il gruppo Highsun hanno affermato che l’agente oleoso utilizzato per produrre i filati di poliammide era parzialmente importato da paesi terzi e rifletteva i prezzi internazionali. Il gruppo Eversun e il gruppo Highsun hanno fornito elementi di prova dei quantitativi di tale materia prima acquistati sui mercati internazionali.
(123)
Per quanto riguarda il prezzo all’importazione dell’agente oleoso da paesi terzi a prezzi internazionali, la Commissione ha analizzato gli elementi di prova presentati dal gruppo Eversun e dal gruppo Highsun durante le verifiche in loco. La Commissione ha concluso che i prezzi internazionali dei quantitativi di agente oleoso importati da paesi terzi potevano essere presi in considerazione nella costruzione del valore normale. L’argomentazione è stata accolta.
(124)
Per quanto riguarda l’acqua refrigerata e l’aria compressa, fattori produttivi pubblicati nella prima nota, i denuncianti hanno sostenuto che le unità di misura avrebbero dovuto essere riviste. In merito all’acqua refrigerata, la coalizione ha asserito che sarebbe più appropriato considerare l’apporto di energia elettrica necessario per produrre acqua refrigerata, piuttosto che la massa dell’acqua stessa. Riguardo all’aria compressa, i denuncianti hanno asserito che, poiché i compressori d’aria erano completamente elettrici, tale fattore avrebbe potuto essere integrato nel consumo di energia elettrica.
(125)
A seguito delle osservazioni dei denuncianti, la Commissione ha aggiornato il proprio metodo, ha introdotto il valore di riferimento per l’acqua nella seconda nota e ha aggiornato i valori del consumo di energia elettrica per riflettere la produzione di acqua refrigerata e aria compressa. L’individuazione del valore di riferimento per l’acqua è descritta al considerando 143. Sono stati inoltre rimossi i valori di riferimento per l’aria compressa e l’acqua refrigerata. L’argomentazione è stata accolta.
(126)
A seguito di verifiche in loco, la Commissione ha individuato quattro fattori produttivi aggiuntivi, utilizzati in quantità limitate ma direttamente nel processo di fabbricazione. Tali materiali aggiuntivi erano preparazioni tessili (SA 3809 91 ), filati di spandex (SA 5402 44 ), PTA (SA 2917 36 ) e diossido di titanio (SA 2823 00 ).
(127)
Nelle loro osservazioni sulla seconda nota, i denuncianti hanno chiesto di apportare adeguamenti al valore di riferimento di preparazioni tessili e masterbatch. Per quanto riguarda le preparazioni tessili, i denuncianti hanno suggerito di limitarle al codice tariffario 380991001011, in quanto gli altri tre codici 380991001012, 380991009011 e 380991009019 non erano pertinenti per la produzione di poliammide. Per quanto riguarda il masterbatch, i denuncianti hanno asserito che il codice tariffario 320419000011 della nomenclatura tariffaria turca faceva riferimento ai coloranti allo zolfo, che non erano utilizzati nella produzione di filati di poliammide. La coalizione ha chiesto di eliminare tali codici dai valori di riferimento relativi a preparazioni tessili e masterbatch. I denuncianti hanno inoltre asserito che il PTA era utilizzato in quantità molto limitate nella produzione di filati di poliammide e hanno contestato il fatto che l’inclusione del PTA nell’elenco dei fattori produttivi riflettesse l’effettiva struttura dei costi delle società cinesi inserite nel campione.
(128)
Per quanto riguarda le preparazioni tessili e i masterbatch, la Commissione ha analizzato le argomentazioni presentate dai denuncianti e ha concluso che era effettivamente più opportuno restringere ulteriormente i codici SA al codice SA 380991001011 per le preparazioni tessili e ai codici SA 320419000012 e 320419000019, in quanto tali materiali sono utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione è stata accolta.
(129)
Per quanto riguarda il PTA, poiché tale materia prima era effettivamente utilizzata nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, la Commissione ha mantenuto il PTA nell’elenco dei fattori produttivi. L’argomentazione è stata respinta.
(130)
Nella seconda nota, la Commissione ha inoltre dichiarato che, al fine di costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe fatto ricorso all’Istituto di statistica turco
(
90
)
per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tabelle delle tariffe dell’energia elettrica basate sulle bollette dell’energia elettrica pubblicate dall’Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA)
(
91
)
, nonché il prezzo del gas per gli utenti industriali in Turchia pubblicato dall’Istituto di statistica turco
(
92
)
.
(131)
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato alle parti interessate che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.2.5.5.
Fattori produttivi
(132)
Considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi dei filati di poliammide
Fattore produttivo
Codice della merce
Valore esente da distorsioni (CNY)
Unità di misura
Materie prime
Trucioli di poliammide 6
3908 10
19,04
KG
Caprolattame
2933 71
13,10
KG
POY/FDY/HOY
5402 45
28,64
KG
DTY/ACY/ATY/
TDY/TTY
5402 31
60,51
KG
Masterbatch
3204 19
73,29
KG
Agente oleoso per il trattamento delle materie tessili
3403 91
20,98
KG
Tubetti di carta: altri
4822 90
18,74
KG
Tubetti di carta per avvolgere filati tessili
4822 10
11,71
KG
Acido tereftalico purificato (PTA)
ex 2917 36
5,68
KG
Diossido di titanio
2823 00
25,57
KG
Preparazioni tessili
3809 91
41,48
KG
Filati di spandex
5402 44
45,52
kg
Materiali di consumo
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
Istituto di statistica turco
77,06
CNY per ora di lavoro
Energia
Carbone bituminoso
2701 12
813,4
tonnellate
Energia elettrica
Istituto di statistica turco
0,82
kWh
Gas naturale
Istituto di statistica turco
4,38
m
3
Acqua
Presidenza della Repubblica di Turchia, Ufficio Investimenti e finanza
2,73
m
3
Sottoprodotto/scarto
Cascami di filati di poliammide
5505 10
5,80
KG
Cascami di trucioli di poliammide
3915 90
2,96
KG
(133)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo la Commissione ha espresso le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, in percentuale del costo effettivo delle materie prime utilizzate, e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime al fine di ottenere le spese generali di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e le spese generali segnalate potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare le spese generali di produzione esenti da distorsioni al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
3.2.5.6.
Materie prime
(134)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
93
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.
(135)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni.
(136)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
3.2.5.7.
Sottoprodotti
(137)
La Commissione ha esaminato le pratiche contabili dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione relative ai sottoprodotti e ai prodotti di scarto. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i quantitativi di prodotti di scarto venduti e ha ridotto il costo di produzione, ricorrendo ai prezzi turchi dei codici SA applicabili per i cascami di filati di nylon e di trucioli di nylon.
3.2.5.8.
Lavoro (manodopera)
(138)
L’Ufficio di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti disponibili relative al 2022 per il costo medio del lavoro per l’attività economica di cui al codice NACE 1310 «Preparazione e filatura di fibre tessili» secondo la classificazione NACE Rev. 2. Il valore medio mensile del 2022 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi al consumo sul mercato interno pubblicato dall’Istituto di statistica turco
(
94
)
, adattato al periodo dell’inchiesta (1
o
luglio 2024 - 30 giugno 2025) e debitamente adeguato alla classe dimensionale della società in termini di numero di dipendenti. Gli adeguamenti hanno determinato valori di riferimento di 77,06 CNY/ora per le società con più di 1 000 dipendenti.
(139)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, il gruppo Highsun ha asserito che il gruppo comprendeva diversi dipartimenti e che i salari variavano da dipartimento a dipartimento, a seconda delle dimensioni e della posizione lavorativa. Il gruppo Highsun ha chiesto che il valore di riferimento per il costo del lavoro fosse applicato esclusivamente al personale addetto alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(140)
La Commissione ha comunicato di aver tenuto conto del numero totale di dipendenti per società nei settori della produzione, delle vendite e dell’amministrazione in relazione ai filati di poliammide. La Commissione ha osservato che tutti i quattro i produttori di filati di poliammide del gruppo Highsun costituiscono un’entità economica unica e che il numero verificato di dipendenti addetti alla produzione, alle vendite e all’amministrazione in relazione ai filati di poliammide era superiore a 1 000. La Commissione ha sostenuto che il valore di riferimento era corretto. L’argomentazione è stata respinta.
3.2.5.9.
Energia elettrica
(141)
La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dall’Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale espressi in kWh per il settore industriale durante il PI (dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025)
(
95
)
.
3.2.5.10.
Gas naturale
(142)
La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia quale pubblicato dall’Ufficio di statistica turco
(
96
)
nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati dei prezzi del gas nella fascia di consumo corrispondente, espressi in TL/m
3
, debitamente adeguati per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi dei produttori pubblicato dall’Istituto di statistica turco, adattati al periodo dell’inchiesta (luglio 2024 – giugno 2025), vale a dire 4,38 CNY/m
3
. Il prezzo è stato adeguato per tenere conto dell’IVA al 18 %, in quanto il prezzo indicato era comprensivo di IVA.
3.2.5.11.
Acqua
(143)
La Commissione ha utilizzato la tariffa dell’acqua applicata dall’Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia sulla base delle fonti delle autorità per la gestione delle risorse idriche e fognarie di Istanbul, Eskișehir e Antalya
(
97
)
. La Commissione si è avvalsa delle più recenti statistiche disponibili pubblicate da tale organizzazione. Il valore di riferimento è basato sul costo dell’acqua e delle acque reflue per m
3
.
3.2.5.12.
Spese generali di produzione, SGAV, costi e profitti
(144)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(145)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(146)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 di SASA Polyester Sanayi A.Ş, disponibili nella banca dati ORBIS, corroborati dai rendiconti finanziari sottoposti a revisione disponibili sul sito web della società, entrambi per il 2024.
(147)
Su tale base, le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,15 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,35 %.
3.2.6.
Calcolo
(148)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(149)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.1.
(150)
Al fine di stabilire costi di produzione esenti da distorsioni, come illustrato al considerando 145, la Commissione ha innanzitutto aggiunto le spese generali di produzione al costo di fabbricazione esente da distorsioni, sulla base del rapporto tra le spese generali di produzione e i costi del materiale, come indicato da ciascun produttore esportatore inserito nel campione.
(151)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti come indicato ai considerando 146 e 147.
(152)
Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,15 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,35 %.
(153)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(154)
I produttori esportatori inseriti nel campione esportavano nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, attraverso produttori esportatori collegati nell’ambito delle società cinesi inserite nel campione, oppure tramite società collegate che agiscono in qualità di operatori commerciali.
(155)
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, tramite produttori esportatori collegati nell’ambito delle società cinesi inserite nel campione, o tramite operatori commerciali collegati, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto
(156)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(157)
Come spiegato al considerando 148, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione unitamente agli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(158)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione.
3.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(159)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(160)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie, spese per la dichiarazione di esportazione e commissioni.
(161)
È stato inoltre effettuato un adeguamento per le commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per INylon E-commerce Co., Ltd, Hong Kong Jinjiang Group Co. Ltd, gli operatori commerciali collegati del gruppo Eversun, e Xinhui Meida Nylon Co., Ltd (HK), e l’operatore commerciale collegato del gruppo Highsun. L’inchiesta ha stabilito che le funzioni degli operatori commerciali collegati erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In effetti, le società in questione hanno ottenuto un profitto per i loro servizi e hanno commercializzato un’ampia gamma di merci diverse dal prodotto in esame. Inoltre, collaboravano con il produttore esportatore collegato in questione sulla base di un contratto che includeva una clausola compromissoria. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse giustificato effettuare un adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto della maggiorazione ricevuta dagli operatori commerciali collegati.
(162)
L’adeguamento per la commissione costruita comprendeva le SGAV sostenute dagli operatori commerciali collegati e, dato il rapporto tra il produttore esportatore e l’operatore commerciale, un profitto teorico. Riguardo a quest’ultimo, in assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nella presente inchiesta, la Commissione ha utilizzato il profitto degli importatori indipendenti, pari al 6,89 %, riscontrato in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di alcoli polivinilici («PVA») originari della Cina
(
98
)
. L’alcole polivinilico è un polimero petrolchimico utilizzato, tra l’altro, nel dimensionamento dell’ordito tessile. I filati di poliammide sono prodotti a partire da polimeri petrolchimici, come il caprolattame, e sono utilizzati nell’industria tessile. Il livello di profitto riscontrato nell’inchiesta relativa agli alcoli polivinilici è stato pertanto considerato ragionevole da utilizzare in via provvisoria nel caso di specie, in quanto è stato realizzato da importatori indipendenti coinvolti anche nel commercio di prodotti petrolchimici.
3.5.
Margini di dumping
(163)
Per i due gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(164)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 57,7 % per il gruppo Eversun e al 90,1 % per il gruppo Highsun. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(165)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 67,1 %.
(166)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat.
(167)
Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, poiché i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano l’87,5 % circa delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.
(168)
Il margine di dumping residuo è stato pertanto fissato al 90,1 %.
(169)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (in %)
Gruppo Eversun:
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd;
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd;
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd;
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
57,7
Gruppo Highsun:
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd;
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd;
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd;
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.
90,1
Altre società che hanno collaborato
67,1
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
90,1
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(170)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da dieci produttori dell’Unione
(
99
)
. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(171)
Poiché i dati relativi al totale dell’industria dell’Unione sono stati stimati sulla base di relazioni sensibili
(
100
)
, i dati relativi al consumo e ai macroindicatori per l’analisi del pregiudizio sono forniti sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza. Nel caso dei microindicatori, sono utilizzati intervalli di valori, anche perché tre produttori europei inseriti nel campione appartengono solo a due gruppi.
(172)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata quantificata in un intervallo di [66 000-74 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte al questionario dei produttori inseriti nel campione e le risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici fornite dal denunciante, che contenevano dati forniti da membri della coalizione non inseriti nel campione e stime basate sulle relazioni di cui sopra. Come indicato al considerando 10, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 44,4 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
(173)
La Commissione ha constatato che una parte trascurabile della produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato. In considerazione di tali quantitativi trascurabili [0,1-0,6 % della produzione], si è ritenuto improbabile che potessero incidere sul quadro del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto, la Commissione non ha effettuato un’analisi separata del mercato vincolato per i diversi indicatori di pregiudizio.
(174)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa.
(175)
Per quanto concerne altri indicatori economici, è stato tuttavia possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Si tratta di: produzione; capacità produttiva e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato.
4.2.
Consumo dell’Unione
(176)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base i) dei dati Eurostat e ii) delle vendite verificate dell’industria dell’Unione.
(177)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2022
2023
2024
PI
Consumo totale dell’Unione
[85 000 -96 000 ]
[75 000 -85 000 ]
[69 000 -78 000 ]
[72 000 -81 000 ]
Indice
100
89
82
85
Fonte:
Eurostat (banca dati Comext), risposte al questionario dei produttori dell’Unione, relazione sensibile di cui al punto 4.1.
(178)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito, con un calo del 15 % nel periodo dell’inchiesta rispetto all’anno iniziale, il 2022. Il calo maggiore si è verificato tra il 2022 e il 2023; successivamente la tendenza al ribasso è proseguita, con un leggero aumento nella seconda metà del periodo dell’inchiesta.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(179)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell’Unione sul libero mercato, come stabilito al punto 4.2.
(180)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Quantitativo delle importazioni e quota di mercato
2022
2023
2024
PI
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
18 563
20 482
19 121
21 183
Indice
100
110
103
114
Quota di mercato (in %) sul libero mercato
[19 -21 ]
[23 -26 ]
[24 -27 ]
[25 -29 ]
Indice
100
124
126
134
Fonte:
Eurostat (banca dati Comext).
(181)
In un mercato in contrazione, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 14 % in termini assoluti, con un conseguente aumento della quota di mercato cinese sul mercato dell’Unione dal [19-21] % al [25-29] % durante il periodo in esame, o di circa un terzo.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(182)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate fornite dai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(183)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2022
2023
2024
PI
Prezzo delle importazioni dalla RPC
4 132
3 204
3 407
3 300
Indice
100
78
82
80
Fonte:
Eurostat (banca dati Comext).
(184)
Nel periodo in esame i prezzi all’importazione cinesi sono diminuiti del 20 %.
(185)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori di [nome del paese] che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(186)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso, e dopo aver detratto riduzioni, sconti e commissioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 42,4 % e il 48,2 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(187)
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(188)
Come indicato al considerando 10, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(189)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al relativo questionario. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(190)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(191)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(192)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2022
2023
2024
PI
Quantitativo di produzione (in tonnellate)
[88 000 -99 000 ]
[64 000 -72 000 ]
[65 000 -73 000 ]
[66 000 -74 000 ]
Indice
100
73
74
75
Capacità produttiva (in tonnellate)
[141 400 -159 700 ]
[129 300 -146 000 ]
[130 200 -147 000 ]
[129 200 -145 800 ]
Indice
100
91
92
91
Utilizzo degli impianti (in %)
[58 -65 ]
[46 -52 ]
[46 -52 ]
[47 -54 ]
Indice
100
80
80
82
Fonte:
risposte dei produttori dell’Unione al questionario, relazione sensibile di cui al punto 4.1.
(193)
Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito del 25 %. Il calo maggiore si è verificato tra il 2022 e il 2023. Negli anni successivi la produzione è leggermente aumentata, pur rimanendo molto inferiore rispetto all’inizio del periodo in esame. Il notevole calo della produzione ha inciso anche sulla capacità produttiva, che nello stesso periodo si è ridotta del 9 %. Anche l’utilizzo degli impianti è diminuito del 18 %, persino in una situazione di capacità ridotta.
4.4.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(194)
Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Quantitativi di vendita e quota di mercato
2022
2023
2024
PI
Quantitativi totali di vendita sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
[61 000 -69 000 ]
[49 000 -55 000 ]
[46 000 - 52 000 ]
[47 000 -54 000 ]
Indice
100
80
75
78
Quota di mercato (in %)
[61 -68 ]
[57 -64 ]
[57 -64 ]
[57 -64 ]
Indice
100
93
94
93
Fonte:
risposte dei produttori dell’Unione al questionario, relazione sensibile di cui al punto 4.1.
(195)
Analogamente all’evoluzione dei volumi di produzione, il forte calo dei volumi delle vendite si è verificato nel 2022 e 2023. Tale tendenza negativa è proseguita nel 2024, seguita da un lieve miglioramento nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso, tuttavia, l’industria dell’Unione ha perso il 22 % delle vendite nel periodo dell’inchiesta rispetto all’inizio del periodo in esame. Tale calo è stato più marcato rispetto al calo del consumo (– 15 %).
(196)
Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 4 punti percentuali, passando dal [61-68] % nel 2022 al [57-64] % nel periodo dell’inchiesta.
4.4.2.3.
Crescita
(197)
L’industria dell’Unione ha subito una contrazione nel periodo in esame, in particolare nel 2023 e nel 2024, rispetto al 2022. L’industria dell’Unione ha mostrato una debole resilienza nel periodo dell’inchiesta, quando, al costo di diminuzioni dei prezzi, è stata in grado di aumentare leggermente i volumi delle vendite rispetto agli anni precedenti.
4.4.2.4.
Occupazione e produttività
(198)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2022
2023
2024
PI
Numero di dipendenti (in ETP)
[2 276 -2 570 ]
[2 290 -2 585 ]
[2 047 -2 311 ]
[2 040 -2 304 ]
Indice
100
101
90
90
Produttività (in tonnellate/ETP)
[36 -40 ]
[26 -29 ]
[29 -33 ]
[30 -34 ]
Indice
100
73
82
84
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione.
(199)
Nel periodo in esame l’occupazione nell’industria dell’Unione è calata del 10 %. L’industria dell’Unione ha cercato di mantenere occupato il personale altamente formato e qualificato, nell’aspettativa che la situazione del mercato si sarebbe normalizzata e che si sarebbero potuti ripristinare volumi di produzione più elevati.
(200)
Ciononostante, risulta dal considerando che precede e dal considerando 193 che nel periodo in esame la produttività è calata.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(201)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(202)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(203)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2022
2023
2024
PI
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)
[6 212 -7 014 ]
[6 279 -7 089 ]
[5 671 -6 402 ]
[5 628 -6 354 ]
Indice
100
101
91
91
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[6 150 -6 944 ]
[6 522 -7 363 ]
[5 850 -6 605 ]
[5 874 -6 632 ]
Indice
100
106
95
96
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione.
(204)
I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione hanno subito una contrazione a causa della concorrenza delle importazioni cinesi. I prezzi sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame.
(205)
Dopo il 2023 l’industria dell’Unione è comunque riuscita a ristrutturarsi e a ridurre i costi. I costi medi di produzione sono diminuiti del 10 % tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta e del 4 % durante l’intero periodo in esame.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(206)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2022
2023
2024
PI
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[32 365 -36 541 ]
[34 672 -39 146 ]
[34 399 -38 838 ]
[36 792 -41 539 ]
Indice
100
107
106
114
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione.
(207)
Il costo del lavoro è aumentato del 14 % nel periodo in esame. Solo nel 2023 e nel 2024 i produttori dell’Unione sono riusciti a mantenere stabile il costo del lavoro.
4.4.3.3.
Scorte
(208)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2022
2023
2024
PI
Scorte finali (in tonnellate)
[9 054 -10 223 ]
[7 170 -8 096 ]
[7 542 -8 515 ]
[7 889 -8 907 ]
Indice
100
79
83
87
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)
(
101
)
21
28
25
27
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione.
(209)
Poiché l’industria dell’Unione ha reagito al calo del volume delle vendite riducendo il volume di produzione, la quota delle scorte finali sul volume di produzione è rimasta piuttosto stabile (circa il 25 %) durante l’intero periodo in esame.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(210)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2022
2023
2024
PI
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[0,9 -1 ]
– [3,6 -4,1 ]
– [2,9 -3,3 ]
– [4,1 -4,6 ]
Flusso di cassa (in EUR)
– [5 563 880 - 6 281 801 ]
[9 254 637 - 10 448 784 ]
[4 328 635 - 4 887 169 ]
– [2 324 218 - 2 624 117 ]
Indice
– 100
166
78
–42
Investimenti (in EUR)
[9 000 988 - 10 162 406 ]
[10 220 609 - 11 539 397 ]
[14 256 949 - 16 096 556 ]
[6 625 263 - 7 480 135 ]
Indice
100
114
158
74
Utile sul capitale investito (in %)
[1,2 -1,4 ]
– [4,1 -4,7 ]
– [1,8 -2,1 ]
– [2,5 -2,8 ]
Indice
100
– 344
– 154
– 206
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione.
(211)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Ad eccezione del 2022, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato perdite.
(212)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. In linea con l’andamento della redditività, anche il flusso di cassa è diminuito, in particolare nel periodo dell’inchiesta. Il flusso di cassa negativo registrato nell’anno iniziale, il 2022, era dovuto alle circostanze particolari legate alla rivalutazione delle scorte in una delle società inserite nel campione.
(213)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito era positivo nel 2022, ma è diminuito notevolmente negli anni successivi del periodo in esame.
(214)
Da quanto precede ne consegue che la capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitali è stata influenzata negativamente dal calo della redditività e del flusso di cassa netto.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(215)
L’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi e 4 punti percentuali di quota di mercato in un mercato dell’Unione in fase di contrazione. Nel periodo in esame, inoltre, l’industria dell’Unione è andata in perdita, dopo essere stata ancora redditizia all’inizio del periodo, nel 2022. Questo andamento negativo è proseguito malgrado gli sforzi dell’industria dell’Unione per ristrutturare e ridurre i costi. La situazione in perdita ha inciso negativamente anche su altri indicatori finanziari quali il flusso di cassa, gli investimenti netti e l’utile sul capitale investito. Il calo di tali indicatori si è aggravato nel periodo dell’inchiesta. La riduzione delle vendite inoltre ha comportato un calo della produzione e una riduzione forzata della capacità produttiva e dell’occupazione.
(216)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(217)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e contrazione della domanda.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(218)
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi sul mercato dell’Unione, in quanto i volumi delle sue vendite sono diminuiti del 22 %. Mentre il consumo è calato del 15 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal [61-68] % nel 2022 al [57-64] % nel periodo dell’inchiesta.
(219)
La diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione ha potuto essere attribuita a un aumento parallelo delle importazioni dal paese interessato, in quanto non esistevano altre fonti di importazioni significative che hanno guadagnato quote di mercato nel periodo in esame. In effetti, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata dal [19-21] % al [25-29] %. Le importazioni dalla Cina hanno continuato a crescere e a guadagnare quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione.
(220)
Allo stesso tempo, i prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori di oltre il 40 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. I prezzi delle importazioni cinesi hanno provocato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, incidendo negativamente sui suoi indicatori finanziari, nonostante gli sforzi compiuti dai produttori dell’Unione per ridurre i costi.
(221)
A causa del calo dei volumi di vendita, l’industria dell’Unione ha anche registrato una riduzione significativa dei quantitativi di produzione. Per rimanere competitiva, l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita (del 9 % nel periodo in esame), con ripercussioni negative sulla redditività che, a parte nel 2022, è sempre stata negativa nel periodo in esame e ha raggiunto il livello più basso nel periodo dell’inchiesta.
(222)
Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping di filati di poliammide dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(223)
Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2022
2023
2024
PI
Israele
Quantitativo (in tonnellate)
5 025
3 988
2 952
3 212
Indice
100
79
59
64
Quota di mercato (in %)
[5,1 -5,8 ]
[4,6 -5,2 ]
[3,7 -4,2 ]
[3,9 -4,4 ]
Prezzo medio (in EUR)
7 181
7 096
6 019
5 734
Indice
100
99
84
80
Vietnam
Quantitativo (in tonnellate)
924
732
1 349
1 286
Indice
100
79
146
139
Quota di mercato (in %)
[0 -1,5 ]
[0 -1,5 ]
[0 -1,9 ]
[0 -1,9 ]
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 895
2 966
2 893
2 878
Indice
100
76
74
74
Turchia
Quantitativo (in tonnellate)
936
1 068
897
1 118
Indice
100
114
96
120
Quota di mercato (in %)
[0 -1,5 ]
[0 -1,5 ]
[0 -1,5 ]
[0 -1,5 ]
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
5 946
5 703
5 401
5 214
Indice
100
96
91
88
Altri paesi terzi
Quantitativo
(in tonnellate)
6 224
5 454
1 036
3 425
Indice
100
88
17
55
Quota di mercato (in %)
[6,4 -7,2 ]
[6,3 -7,1 ]
[5,7 -6,4 ]
[4,1 -4,7 ]
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
9 733
10 869
12 755
17 334
Indice
100
112
131
178
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato
Quantitativo (in tonnellate)
13 109
11 242
6 234
9 042
Indice
100
86
48
69
Quota di mercato (in %)
[13,4 -15,1 ]
[12,9 -14,6 ]
[12,2 -13,7 ]
[10,9 -12,3 ]
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
8 073
8 526
8 681
9 658
Indice
100
106
108
120
Fonte:
Eurostat (banca dati Comext).
(224)
La Commissione ha analizzato l’andamento delle importazioni dai principali paesi diversi dalla Cina presenti sul mercato europeo dei filati di poliammide, vale a dire Israele, Vietnam e Turchia.
(225)
Solo Israele ha detenuto nell’intero periodo in esame una quota di mercato superiore al 2 %. I prezzi delle importazioni da Israele, tuttavia, erano costantemente superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Inoltre, le importazioni da Israele hanno evidenziato una tendenza al ribasso nel periodo in esame.
(226)
Nonostante i loro prezzi bassi, le importazioni dal Vietnam non hanno mai raggiunto una quota di mercato superiore al 2 % nel periodo in esame e pertanto non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(227)
Durante tutto il periodo in esame le importazioni dalla Turchia sono rimaste stabili, costantemente al di sotto della quota di mercato dell’1,5 %, e i prezzi erano comparabili a quelli dei produttori dell’Unione.
(228)
Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi, con prezzi complessivamente superiori rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione, sono diminuite nel periodo in esame.
(229)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi non hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(230)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2022
2023
2024
PI
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
[4 391 -4 968 ]
[2 282 -2 577 ]
[2 578 -2 911 ]
[2 104 -2 375 ]
Indice
100
52
59
48
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
[6 212 -7 014 ]
[6 278 -7 089 ]
[5 671 -6 403 ]
[5 628 -6 355 ]
Indice
100
101
91
91
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione.
(231)
I volumi delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 52 % durante il periodo in esame (con il calo maggiore nel 2022 e nel 2023), ma tali volumi non erano sostanziali rispetto ai volumi totali delle vendite dell’industria dell’Unione. Il calo dei volumi di esportazione in termini relativi ha comportato un calo della percentuale delle vendite all’esportazione, sul totale delle vendite dei produttori dell’Unione, dal 7 % al 4 %. Inoltre, i prezzi medi di vendita all’esportazione erano simili ai prezzi di vendita nell’Unione durante tutto il periodo in esame.
(232)
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che il calo dei volumi di esportazione non ha contribuito al pregiudizio.
5.2.3.
Calo del consumo
(233)
Come illustrato al punto 4.2, il mercato dell’UE ha subito fluttuazioni nel periodo in esame, con una contrazione del 15 % nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022. Indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato, la quota delle importazioni cinesi ha continuato ad aumentare anche nei periodi di contrazione e inoltre l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere la quota di mercato. Un calo dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione proporzionato alla flessione della domanda sarebbe stato dell’ordine di 8 000-10 000 tonnellate, mentre in realtà, a causa dell’aumento delle importazioni cinesi, tale calo è sostanzialmente raddoppiato e ammontava a 16 000-20 000 tonnellate. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che la contrazione della domanda nel mercato non ha attenuato il nesso di causalità.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(234)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha constatato che le importazioni da paesi terzi (diversi dalla Cina) e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
(235)
Il calo del consumo potrebbe aver contribuito al pregiudizio, ma non in misura tale da annullare il nesso di causalità, in quanto i volumi di vendita persi a causa delle importazioni dalla Cina superavano il calo del consumo.
(236)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente, in particolare per quanto concerne il volume di produzione e quello di vendita, la quota di mercato, la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(237)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(238)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(239)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei fattori seguenti: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(240)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Poiché l’industria dell’Unione ha subito perdite nella maggior parte del periodo in esame e i profitti realizzati nel 2022 sono stati molto bassi, i dati dell’industria dell’Unione non hanno potuto essere utilizzati e la Commissione ha stabilito un equo margine di profitto minimo del 6 %. Tale profitto di riferimento inoltre era in linea con il profitto di riferimento indicato nella denuncia.
(241)
Un produttore dell’Unione inserito nel campione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni e ha concluso che la documentazione e le comunicazioni interne fornite dimostravano che la società non aveva effettuato determinati investimenti a causa della situazione presente sul mercato dell’Unione. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dal produttore dell’Unione inserito nel campione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari a [1,8-3,0] %.
(242)
Detta percentuale è stata aggiunta al profitto di base di cui al considerando 240, con il risultato di un profitto di riferimento pari al [7,2-9,0] % per i tipi di prodotto fabbricati da tale produttore dell’Unione inserito nel campione.
(243)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I
bis
, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Due dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno fornito elementi di prova del fatto di aver sostenuto costi di conformità, quali i dati interni e la relazione di audit sui costi di conformità. Sulla base degli elementi di prova disponibili, suffragati dagli strumenti di comunicazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di [42-60] EUR/tonnellata, che si è rispecchiato nel prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 244 per i tipi di prodotto fabbricati dai due produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(244)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [5 500 - 6 200] EUR/tonnellata in media per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. il considerando 242) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo.
(245)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.
(246)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. il punto 3.5).
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd,
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd,
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd,
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
57,7
113,6
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd,
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
90,1
132,8
Altre società che hanno collaborato
67,1
119,3
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
90,1
132,8
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(247)
Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.
(248)
Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale problematica.
6.3.
Conclusioni sul livello delle misure
(249)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd,
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd,
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd,
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
57,7
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd,
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
90,1
Altre società che hanno collaborato
67,1
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
90,1
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(250)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(251)
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, provocato dall’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Il pregiudizio si è concretizzato, in particolare, in un notevole calo dei volumi di produzione e di vendita e in una continua erosione del suo margine di profitto, dovuta alla depressione dei prezzi causata da tali importazioni. Se le misure antidumping non fossero istituite, l’industria dell’Unione continuerebbe a subire perdite che ne comprometterebbero ulteriormente la redditività. Al contrario, l’istituzione delle misure contribuirà a ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione e consentirà così all’industria dell’Unione di riprendersi.
(252)
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(253)
Solo un importatore ha risposto parzialmente a un questionario per gli importatori nell’ambito del presente procedimento antidumping. Tale risposta, tuttavia, non conteneva alcuna parte descrittiva né un parere. La società ha comunque fornito dati attestanti che le sue importazioni dalla Cina erano minime e che la sua situazione finanziaria era molto buona.
(254)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le misure non avranno effetti sproporzionatamente negativi sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(255)
Nessuno degli utilizzatori registrati come parte interessata ha compilato un questionario per gli utilizzatori o ha presentato osservazioni in merito alla possibile istituzione di misure antidumping o alla stessa procedura, ad eccezione della richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto di cui al considerando 27. Inoltre, due utilizzatori, non registrati come parti interessate, hanno inviato lettere spiegando che le potenziali misure avrebbero arrecato pregiudizio a loro e/o all’industria a valle, ma non hanno presentato argomentazioni né dati.
(256)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le misure non avranno effetti sproporzionatamente negativi sugli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(257)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di filati di poliammide originari della RPC.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(258)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(259)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 249 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.
(260)
Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd,
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd,
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd,
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
57,7
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd,
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
90,1
Altre società che hanno collaborato
67,1
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
90,1
(261)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo e nell’allegato del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(262)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(263)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(264)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(265)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(266)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta.
(267)
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(268)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. Sono pervenute osservazioni dal gruppo Eversun e dal gruppo Highsun.
(269)
Il gruppo Eversun ha affermato che, nel caso di un operatore commerciale collegato, nel calcolo di determinati costi del credito, limitati a un piccolo numero di operazioni, la Commissione non aveva tenuto conto di adeguate condizioni di pagamento. A tale riguardo, la Commissione ha corretto l’adeguamento per i costi del credito, il che tuttavia non ha inciso sul livello del margine di dumping del gruppo Eversun.
(270)
Il gruppo Highsun ha affermato che il produttore Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd era stato omesso dall’elenco delle società soggette ai dazi proposti e aveva formulato alcune altre osservazioni in merito all’analisi comparativa del lavoro.
(271)
Per quanto riguarda la comunicazione del gruppo Highsun, la Commissione ha corretto l’elenco delle società, includendo la società di cui sopra nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento. Le altre osservazioni presentate dal gruppo Highsun non riguardavano l’esattezza dei calcoli, quanto piuttosto i metodi utilizzati dalla Commissione per determinare il rispettivo margine di dumping. Dette osservazioni saranno quindi prese in esame, unitamente a tutte le altre osservazioni, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(272)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(273)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, comprese tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (o loro varianti), torti o non torti, attualmente classificati con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
(in %)
Codice addizionale TARIC
—
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd,
—
Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd,
—
Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd,
—
Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.
57,7
88BB
—
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd,
—
Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd,
—
Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd,
—
Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.
90,1
88BC
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
67,1
Cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
90,1
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/4120, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4120/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 della Commissione, del 3 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1984, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1984/oj
).
(
4
)
Save N. t25.008288.
(
5
)
Save N. t25.008473.
(
6
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2805
.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 100 del 13.4.2023, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 85 del 21.3.2021, pag. 154
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 56 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65.
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 72 e 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66.
(
15
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024 [SWD(2024) 91 final], disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it
, compresa la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, [SWD(2017) 483 final/2], disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it
.
(
16
)
Denuncia (versione consultabile), punti 59-60 e punti da 69 a 77.
(
17
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 61 a 64.
(
18
)
Denuncia (versione consultabile), punti 65 e 66.
(
19
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 74 a 77.
(
20
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 78 a 81.
(
21
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 82 a 85.
(
22
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 86 a 89.
(
23
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 90 a 94.
(
24
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 96 a 105.
(
25
)
Denuncia (versione consultabile), punti da 106 a 108.
(
26
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.eversun-jinjiang.com/about/company-profile.htm
(consultazione: 27 novembre 2025).
(
27
)
Cfr. al seguente indirizzo
https://www.hscc.com/profile.html
(consultazione: 27 novembre 2025).
(
28
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.hdnylon.com/aboutus
(consultazione: 4 dicembre 2025).
(
29
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.shenma.com/
(consultazione: 4 dicembre 2025).
(
30
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.zjsnny.com/wap/content.aspx?channel_id=13&category_id=138#:~:text=%E4%B8%89%E5%AE%81%E5%8C%96%E5%B7%A5%E5%A7%8B%E5%BB%BA,%E6%B0%91%E8%90%A5%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%AC%AC12%E4%BD%8D%E3%80%82
(consultazione: 4 dicembre 2025).
(
31
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2024-12/11/content_7113538.html
(consultazione: 4 dicembre 2025).
(
32
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.shenma.com/
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
33
)
Cfr. la relazione annuale 2024 di Shenma Industrial Co. Ltd, pag. 132, disponibile al seguente indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-26/10806904.PDF
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
34
)
Cfr. la relazione di Central China Securities: «Nylon industry chain analysis and industry overview in Henan Province», pag. 12, disponibile al seguente indirizzo:
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405211634051550_1.pdf
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
35
)
Cfr.:
http://qxb-pdf-osscache.qixin.com/AnBaseinfo/55e309b976671b808bf4c9e04a6c0177.pdf
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
36
)
Cfr.:
http://www.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/index.html
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
37
)
Cfr. l’articolo 33 della costituzione del PCC e l’articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche la relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
38
)
Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
39
)
Ibidem.
(
40
)
Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 36, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
41
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661fd28501661fd4ed380000?e=1
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
42
)
Ibidem.
(
43
)
Cfr. lo statuto della CCFA, articolo 3, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
44
)
Ibidem.
(
45
)
Cfr. lo statuto della CCFA, articolo 36, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/3/202109/2260.html
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
46
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.ccfa.com.cn/11/202404/4264.html
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
47
)
Cfr. il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (edizione 2024), pag. 24, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
48
)
Ibidem, pag. 49.
(
49
)
Cfr. il repertorio delle industrie incentivate nelle regioni occidentali, pag. 36, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202411/P020241129575948108198.pdf
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
50
)
Cfr. il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (edizione 2024), pag. 87, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
51
)
Cfr. la sezione III.8.3 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
52
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
53
)
Ibidem, sezione I.3.
(
54
)
Ibidem, sezione II.3.
(
55
)
Ibidem, sezione III.4.
(
56
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=93802
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
57
)
Ibidem, tabella 2.4.
(
58
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml
(consultazione: 9 dicembre 2025).
(
59
)
Ibidem, sezione II.2.4.
(
60
)
Ibidem, cfr. la sezione III.1.2.
(
61
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://fgw.henan.gov.cn/2023/04-12/2723836.html
(consultazione: 15 agosto 2025).
(
62
)
Ibidem, sezione II.3.
(
63
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202108/t20210803_9538603.html
(consultazione: 14 agosto 2025).
(
64
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.yongrongjinjiang.com/news/comnews-detail-3785.htm
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
65
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://tzb2.fjut.edu.cn/2020/0529/c1232a123691/page.psp
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
66
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.hscc.com/news/655.html
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
67
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.hscc.com/news/1008.html
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
68
)
Cfr. la relazione annuale 2024 di Shenma Industrial Co. Ltd, pag. 58, disponibile al seguente indirizzo:
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222865317.pdf
(consultazione: 14 agosto 2025).
(
69
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.hbwmw.gov.cn/wmywtj/202012/t20201229_169655.shtml
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
70
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://chemeng.dlut.edu.cn/info/1146/12702.htm
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
71
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
72
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
73
)
Relazione, parte III, capitolo 16.
(
74
)
Ibidem, sezione 16.3.
(
75
)
Cfr. la sezione IV.1.3, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
76
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.fujian.gov.cn/zwgk/ztzl/sxzygwzxsgzx/sdjj/szjj/202501/t20250120_6704543.htm
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
77
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://fj.people.com.cn/n2/2021/1021/c181466-34967542.html
(consultazione: 10 dicembre 2025).
(
78
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.reuters.com/world/china/chinas-murky-bankruptcies-expose-hazards-foreign-investors-2025-04-15/
(consultazione: 12 dicembre 2025).
(
79
)
Cfr. la sezione VIII.16, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultazione: 18 aprile 2025).
(
80
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm
(consultazione: 12 dicembre 2025).
(
81
)
Ibidem, sezione 11.
(
82
)
Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
83
)
POY (filati parzialmente orientati), FDY (filati completamente stirati), HOY (filati altamente orientati).
(
84
)
DTY (filati testurizzati stirati), ACY (filati ricoperti ad aria), ATY (filati testurizzati ad aria), TDY (filati ritorti), TTY (filati testurizzati ritorti).
(
85
)
https://evershinetex.com/
.
(
86
)
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj
).
(
87
)
Turkish 12 Digit Hs Codes Under Chapter 39 -TurkExim
.
(
88
)
POY (filati parzialmente orientati), FDY (filati completamente stirati), HOY (filati altamente orientati).
(
89
)
DTY (filati testurizzati stirati), ACY (filati ricoperti ad aria), ATY (filati testurizzati ad aria), TDY (filati ritorti), TTY (filati testurizzati ritorti).
(
90
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2
.
(
91
)
https://www.epdk.gov.tr/Home/En
.
(
92
)
https://www.tuik.gov.tr/Home/Index
.
(
93
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
94
)
https://data.tuik.gov.tr
.
(
95
)
epdk.gov.tr => Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions».
(
96
)
EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) => Press releases => selezionare «Electricity market board decisions».
(
97
)
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx#
.
(
98
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj
.
(
99
)
Nel 2022 le società erano undici, ma quest’anno uno dei produttori europei ha cessato la produzione di filati di poliammide.
(
100
)
Wood Mackenzie Global Production YP, Wood Mackenzie PA Global Market Overview.
(
101
)
Dei produttori inseriti nel campione.
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
Prutex Nylon Co., Ltd
88BD
Fujian Jiayi Chemical Fiber Co., Ltd
88BE
Nantong Zhongli Nylon Technology Co., Ltd
88BF
Fujian Xinsen Synthetic Fiber Technology Co., Ltd
Fujian Fengdi Polyamide Co., Ltd
88BG
Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd
88BH
Fujian Wanhong Textile Co., Ltd
88BI
Nilit (Suzhou) Engineering Plastic Technologies Co., Ltd
88BJ
Zhejiang Jinqi New Material Tech. Co., Ltd
88BK
Yiwu Huading Nylon Co., Ltd
88BL
Zhejiang Huayou Color Spinning Technology Co., Ltd
88BM
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/734/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2016/1036 è lo strumento principale per le inchieste antidumping dell'Unione europea, applicabile quando si riscontrano dumping, pregiudizio notevole e interesse dell'Unione. L'articolo 2, paragrafo 6bis introduce il meccanismo delle distorsioni significative, rilevante per paesi come la Cina dove l'intervento pubblico sostanziale, la proprietà statale, il controllo del Partito Comunista, le politiche industriali strategiche e le distorsioni nei fattori produttivi (materie prime, energia, lavoro, capitale) impediscono il libero funzionamento del mercato. Commercialisti, consulenti di commercio internazionale e aziende esportatrici devono comprendere che quando la Commissione applica questo articolo, il valore normale non si basa sui costi cinesi effettivi ma su un paese rappresentativo, modificando significativamente il calcolo dei dazi e l'impatto competitivo delle importazioni.
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