Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0788/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano

Pubblicato: 30/05/2018 In vigore dal: 30/05/2018 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per ottenere l'esenzione dal dazio antidumping sui tessuti in fibra di vetro secondo il Regolamento UE 2018/788?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/788 modifica le misure antidumping sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, concedendo esenzioni a specifici produttori esportatori indiani che soddisfano determinati requisiti. L'esenzione si applica ai produttori che non erano collegati a esportatori cinesi soggetti a dazi, che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta antielusione originaria (aprile 2012-marzo 2013), e che non hanno acquistato il prodotto finito dalla Cina per rivenderlo. Il richiedente deve essere un produttore effettivo e integrato, non coinvolto in pratiche di elusione, e deve disporre di contratti vincolanti per l'esportazione verso l'Unione. In pratica, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata da un responsabile aziendale che certifichi l'origine e la fabbricazione del prodotto secondo i requisiti dell'Allegato II. L'esenzione rimane condizionata al permanere dei fatti che l'hanno giustificata e può essere revocata se emergono nuovi elementi di prova contrari.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/788 of 30 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People's Republic of China as extended to imports of certain

Testo normativo

31.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/788 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2018 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Con il regolamento (UE) n. 791/2011 ( 2 ) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping residuo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, queste misure sono state successivamente estese a importazioni spedite dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio ( 3 ) («le misure estese»). Con lo stesso regolamento è stato esentato da tali misure estese un produttore esportatore indiano. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione ( 4 ) , è stato esentato dalle misure estese un altro produttore esportatore indiano. (2) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, le misure antidumping sono state estese anche alla Malaysia ( 5 ) , a Taiwan e alla Thailandia ( 6 ) . (3) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione ( 7 ) a seguito di un riesame in previsione della scadenza che ha confermato la proroga delle misure. 2. DOMANDA DI RIESAME (4) La Commissione europea («la Commissione») ha successivamente ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. (5) La domanda è stata presentata il 26 gennaio 2017 dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame dell'India («il paese interessato»). La domanda si limitava alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese per quanto concerne il richiedente. (6) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha quindi avviato un'inchiesta il 1 o settembre 2017 con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 8 ) . (7) In conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dall'India e fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. 3. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME (8) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. 4. INCHIESTA a) Periodo dell'inchiesta (9) Il periodo di riferimento va dal 1 o luglio 2016 al 30 giugno 2017. Sono stati raccolti dati per il periodo dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure (dal 1 o aprile 2012 al 31 marzo 2013) fino alla fine del periodo di riferimento («periodo dell'inchiesta di riesame»). (10) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e il governo dell'India. Le parti interessate sono state invitate a comunicare osservazioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non sono pervenute osservazioni e le parti interessate non hanno chiesto un'audizione con la Commissione. (11) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato sul posto tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame. Una visita di verifica è stata effettuata presso le sedi del richiedente a Mumbai e Umbergaon, in India. b) Richiedente (12) Il richiedente è la società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd, un produttore esportatore indiano del prodotto oggetto del riesame. c) Risultati dell'inchiesta (13) La Commissione ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base. (14) L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire nel periodo compreso tra il 1 o aprile 2012 e il 31 marzo 2013. (15) L'inchiesta ha confermato che il richiedente non era collegato ad alcun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping. (16) L'inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, non coinvolto in pratiche di elusione. Il richiedente è un produttore integrato che acquista sfere di vetro fabbricate sul mercato nazionale per la produzione di fibre di vetro e le utilizza come materia prima per i tessuti a maglia aperta. Il prodotto finito è stato poi venduto sul mercato nazionale in modo continuativo. Di recente, dato che il richiedente intende esportare le sue merci, hanno avuto luogo alcune operazioni di esportazione verso paesi al di fuori dell'Unione europea. (17) L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha acquistato il prodotto finito oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese al fine di rivenderlo o trasbordarlo verso l'Unione. (18) Il richiedente è stato anche in grado di presentare prove scritte di natura contrattualmente vincolante che prevedono un obbligo di spedizione del prodotto oggetto del riesame a un acquirente nell'Unione. Le effettive spedizioni non hanno ancora avuto luogo, dato che è stato concordato di attendere l'esito del presente procedimento prima di effettuarle. (19) I risultati sopraindicati sono stati comunicati al richiedente e all'industria dell'Unione, ai quali è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Il richiedente ha dichiarato di essere d'accordo con i risultati della Commissione. (20) Sono pervenute osservazioni da parte dell'industria dell'Unione, che ha sollevato obiezioni riguardo all'esenzione. Essa ha espresso dubbi in particolare sulla natura integrata della produzione della società SPG e sulla conclusione che le materie prime non erano di origine cinese. Ha inoltre contestato che il fatto che la SPG tenti di produrre essa stessa le fibre di vetro, poiché ciò comporterebbe un processo di fusione superato, con costi energetici proibitivi. Ha anche obiettato che il fascicolo pubblico non consentiva di dare una risposta a queste preoccupazioni, in particolare in relazione ai dati disponibili meno recenti. (21) La Commissione ha aggiunto al fascicolo pubblico una nota esplicativa che conferma che la fornitura di filati e stoppini in fibra di vetro di tipo C dalla Cina alla SPG è stata sostituita dalla produzione propria di fibre di vetro della SPG con sfere di vetro fornite dall'India a partire dal 2016, quando sono stati acquistati macchinari adeguati che hanno fatto della SPG un produttore integrato del prodotto in esame. Questi fatti e il conseguente aumento dei costi energetici sono stati confermati durante la verifica effettuata sul posto. I risultati non consentono tuttavia di giudicare l'adeguatezza del processo di produzione. Le argomentazioni dell'industria dell'Unione sono state pertanto respinte. d) Conclusioni (22) In base ai risultati descritti nei considerando da (13) a (18), la Commissione conclude che il richiedente soddisfa le condizioni per l'esenzione stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e dovrebbe essere inserito nell'elenco delle società esentate dal dazio antidumping istituito dal regolamento (UE) 2017/1993. (23) L'esenzione dalle misure estese concessa in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente resta in vigore a condizione che i fatti, così come definitivamente accertati, la giustifichino. Qualora nuovi elementi di prova dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se sia giustificata la revoca dell'esenzione. (24) L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente è decisa in base ai risultati del presente riesame. Tale esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dall'India e fabbricato dal soggetto giuridico summenzionato. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da società non espressamente menzionate con il proprio nome all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, compresi i soggetti giuridici collegati a quelli espressamente menzionati, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio residuo istituita da detto regolamento. (25) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 inserendo la società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. nell'articolo 1, paragrafo 3. (26) Per poter beneficiare dell'esenzione, dovrà essere presentata alla autorità doganali una fattura conforme a determinati requisiti. Va notato che lo stesso requisito si applica alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd., che hanno già ottenuto un'esenzione dalle misure in vigore. Dato che tale condizione non è stata riportata nel regolamento (UE) 2017/1993, l'omissione viene rettificata con il presente regolamento. 5. PROCEDURA DI COMITATOLOGIA (27) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo15, paragrafo1, del regolamento (UE) 2016/1036. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è così modificato: 1. L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942), dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051) e dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019510011 e 7019590011) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013). L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.» 2. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi ( GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese ( GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese ( GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi ( GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione, del 31 agosto 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 226 dell'1.9.2017, pag. 1 ). ALLEGATO «ALLEGATO II La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1 deve contenere una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, redatta secondo il seguente modello: 1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; 2. la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”; 3. data e firma. »

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