Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
Quali sono i dazi compensativi definitivi istituiti dall'UE sulle attrezzature di accesso mobili importate dalla Cina e quali sono i criteri utilizzati per determinarli?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili (MAE) originarie della Repubblica Popolare Cinese, in risposta a una denuncia presentata dalla Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di sovvenzioni pubbliche cinesi a favore dei produttori di MAE, ritenute lesive dell'industria dell'Unione. I dazi variano in base ai singoli produttori esportatori inseriti nel campione (Dingli, JLG, Sinoboom e Zoomlion) e sono stati calcolati sulla base dell'analisi dei regimi di sovvenzione identificati, inclusi finanziamenti agevolati, riduzioni fiscali per imprese ad alta tecnologia e altri benefici pubblici. La Commissione ha applicato il principio dei "dati disponibili" quando il governo cinese non ha fornito informazioni complete, utilizzando fonti alternative per quantificare l'entità delle sovvenzioni. I dazi sono stati riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate a partire da ottobre 2024, secondo le disposizioni del regolamento di registrazione precedentemente adottato.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/796 of 24 April 2025 imposing a definitive countervailing duty on imports of mobile access equipment originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2025/45 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of mobile access equipment originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/796
25.4.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/796 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2025
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 27 marzo 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili (mobile access equipment, «MAE») originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») a norma dell’articolo 10 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 13 febbraio 2024 dalla «Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector» («CMAE» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione delle MAE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)
Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («governo della RPC»)
(
3
)
di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 25 marzo 2024. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
(4)
Il 13 novembre 2024 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («inchiesta antidumping distinta»). Il 9 gennaio 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi e ha riscosso in via definitiva dazi provvisori imposti sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC («regolamento antidumping definitivo»)
(
4
)
. I dazi variano dal 20,6 % al 54,9 %. L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione di cui al presente regolamento è identica, mutatis mutandis, alle risultanze di cui all’inchiesta antidumping distinta, dato che la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inseriti nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.
1.2.
Registrazione
(5)
Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione, del 24 ottobre 2024, quest’ultima ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili («regolamento di registrazione»)
(
5
)
.
1.3.
Parti interessate
(6)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(7)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(8)
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito all’apertura o alla richiesta di audizione.
1.4.
Campionamento
(9)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.
1.4.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(11)
Il campione era composto da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano il 55 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 52 % delle vendite di tutti i produttori dell’Unione del prodotto simile sul mercato dell’Unione. Selezionando i tre maggiori produttori e venditori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, situati in due diversi Stati membri, la Commissione ha coperto il massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha concluso che il campione di produttori dell’Unione era pertanto rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.4.2.
Campionamento degli importatori
(12)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’allegato I dell’avviso di apertura entro sette giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Nessun importatore ha fornito le informazioni e ha collaborato all’inchiesta.
1.4.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(13)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(14)
Sono 16 i produttori esportatori del paese interessato che hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro (gruppi di) società che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La selezione del campione è stata basata sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite e delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione ha inoltre esaminato la potenziale ammissibilità dei gruppi di produttori esportatori ai regimi di sovvenzione inclusi nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova
(
6
)
e ha pertanto esaminato, oltre alle vendite all’esportazione, anche la produzione e le vendite sul mercato interno, sulla base delle risposte ai questionari per il campionamento.
(15)
Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione ha ricevuto osservazioni a tale proposito dal denunciante.
(16)
Il denunciante ha sostenuto che: i) il campione non dovrebbe includere alcuna società di proprietà statunitense in quanto tali società probabilmente non sarebbero ammissibili a beneficiare della maggior parte dei regimi di sovvenzione e avrebbero presumibilmente un accesso molto limitato al mercato interno cinese; ii) il campione presentava un eccesso di rappresentanza di società cinesi private e una rappresentanza insufficiente di società cinesi di proprietà pubblica, che sarebbero presumibilmente più integrate, più presenti sul mercato interno e più ammissibili a finanziamenti e sussidi.
(17)
La Commissione, dopo aver analizzato attentamente le osservazioni, ha ritenuto che il campione rappresentasse adeguatamente i produttori esportatori di MAE attivi in Cina e che fosse coerente con il diritto dell’UE e con quello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In via preliminare la Commissione ha ricordato che l’articolo 27 del regolamento di base prevede un ampio margine di discrezionalità nella scelta del campione in base ai criteri pertinenti ivi elencati. In particolare, l’articolo 27, paragrafo 2, stabilisce chiaramente che «la selezione definitiva di parti [...] spetta alla Commissione».
(18)
Per quanto concerne le argomentazioni specifiche sollevate dal denunciante, la Commissione ha osservato che la selezione del campione è stata basata sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite e delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione ha pertanto deciso, tra l’altro, di includere nel campione una società di proprietà statunitense trattandosi del maggiore produttore esportatore e di includere il maggiore produttore cinese in termini di produzione e vendite sul mercato interno in Cina, sebbene tale società non fosse tra i maggiori esportatori verso l’Unione.
(19)
Come indicato al considerando 16, l’ammissibilità ai regimi di sovvenzione è stato uno degli elementi considerati dalla Commissione ai fini della selezione del campione. Tuttavia la Commissione non ha reso tale criterio decisivo al fine di garantire che la selezione del campione non fosse soggetta a distorsioni.
(20)
Per lo stesso motivo di cui sopra, la Commissione non ha utilizzato la forma societaria della società come criterio per il campionamento. Sono pertanto rappresentati tutti i tipi di società: società di proprietà straniera, società di proprietà privata cinese e società di proprietà pubblica cinese. Inoltre, sulla base delle risposte relative al campionamento, la Commissione non ha rilevato motivi per affermare che le società cinesi di proprietà pubblica siano in generale più integrate, più presenti sul mercato interno e più ammissibili a finanziamenti e sussidi rispetto a quelle private.
(21)
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di confermare il proprio campione provvisorio, che rappresentava (in termini di numero di unità) il 54 % della produzione, il 47 % delle vendite sul mercato interno e il 59 % del volume totale stimato delle esportazioni nell’Unione dalla RPC nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha ritenuto tale campione rappresentativo a norma dell’articolo 27 del regolamento di base.
1.4.4.
Risposte al questionario e visite di verifica
(22)
La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC, ai quattro gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione, ai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, al denunciante, agli importatori noti e agli utilizzatori. I questionari rivolti alle società sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(23)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dal governo della RPC, dai quattro gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione, da un gruppo di produttori esportatori che ha richiesto un esame individuale, dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e dal denunciante.
(24)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle parti seguenti.
Produttori dell’Unione e rispettiva associazione:
—
Haulotte Arges (Romania)
—
Gruppo Haulotte (Francia)
—
Manitou (Francia)
—
Coalition to Restore a Level Playing Field in the EU Mobile Access Equipment Sector
Produttori esportatori della RPC:
—
Gruppo Dingli
—
Shanghai Dingce Financial Leasing Co., Ltd., Shanghai, Cina
—
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd., Hangzhou, Cina
—
Gruppo JLG
—
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Co., Ltd., Tianjin, Cina
—
Gruppo Sinoboom
—
Hunan Sinoboom Intelligent Machinery Co., Ltd., Changsha, Cina
—
Hunan Sinoboom Machinery Equipment Co., Ltd., Changsha, Cina
—
Hunan Xiaobang Machinery Equipment Co., Ltd., Changsha, Cina
—
Gruppo Zoomlion
—
Changde Zoomlion Hydraulic Co., Ltd., Changde, Cina
—
Hunan Teli Hydraulic Co., Ltd., Changde, Cina
—
Hunan Zoomlion Intelligent Technology Co., Ltd., Changsha, Cina
—
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., Changsha, Cina
—
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd., Changsha, Cina
1.4.5.
Esame individuale
(25)
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd., un produttore esportatore della RPC, ha presentato una domanda di esame individuale a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. Successivamente ha altresì risposto al questionario, insieme alle sue società collegate nella RPC.
(26)
Tenendo conto del numero di società collegate del gruppo Terex, che dovrebbero anch’esse essere verificate, e del numero di società già inserite nel campione, la Commissione ha concluso che sarebbe indebitamente oneroso ai fini della tempestiva conclusione del procedimento accogliere la richiesta di esame individuale. Di conseguenza tale richiesta è stata respinta.
(27)
Il gruppo Terex ha contestato la decisione della Commissione a tale proposito durante l’audizione richiesta in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Tuttavia il gruppo Terex non ha presentato alcun elemento che giustificasse l’esame della sua domanda di esame individuale senza contestare la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Inoltre non sono poi state presentate osservazioni né comunicazioni scritte successive all’audizione. La conclusione della Commissione sul numero di società del gruppo Terex potenzialmente coinvolte nella procedura d’esame individuale, che rendono l’analisi della domanda indebitamente gravosa per una tempestiva conclusione dell’inchiesta, è stata pertanto confermata.
1.5.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(28)
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
1.6.
Mancata istituzione di misure provvisorie
(29)
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine per l’istituzione di misure provvisorie era il 26 dicembre 2024. Il 2 dicembre 2024, a norma dell’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie.
1.7.
Fase successiva della procedura
(30)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
(31)
Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate.
(32)
Il 4 marzo 2025 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della RPC («divulgazione definitiva delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni.
(33)
In seguito alle osservazioni ricevute dal gruppo Zoomlion sulla divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha adeguato il calcolo del tasso di sovvenzione per tale gruppo. I calcoli aggiornati sono stati comunicati al gruppo Zoomlion («ulteriore divulgazione delle informazioni»), cui è stato concesso il tempo di presentare osservazioni.
1.7.1.
Osservazioni relative a questioni procedurali
(34)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni sono pervenute osservazioni dal governo della RPC, dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME» –
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products
), dal gruppo Zoomlion e da CMAE. La Commissione ha tenuto audizioni con la CCCME, CMAE e Terex (Changzou) Machinery Co., Ltd. Nessuna parte interessata ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore.
(35)
Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sollevato alcune questioni procedurali relative alla mancata divulgazione da parte della Commissione dei calcoli dei valori di riferimento esterni alle parti interessate. La CCCME ha inoltre sostenuto che le sue osservazioni preliminari presentate il 2 dicembre 2024 non sono state prese in considerazione nella divulgazione definitiva delle informazioni.
(36)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. I valori di riferimento esterni e i calcoli dettagliati degli importi delle sovvenzioni sono stati comunicati ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, che sono anche membri della CCCME. Per motivi di chiarezza, il 17 marzo 2025 tali parametri di riferimento sono stati aggiunti altresì al fascicolo pubblico.
(37)
Le osservazioni presentate dalla CCCME il 2 dicembre sono pervenute dopo il termine indicato nell’avviso di apertura. La CCCME è stata informata che avrebbe potuto ancora presentare nuovamente le sue osservazioni dopo la divulgazione definitiva delle informazioni, cosa che ha fatto. Tali osservazioni sono state esaminate nel presente regolamento.
1.7.2.
Osservazioni relative alla definizione del prodotto e all’analisi del pregiudizio
(38)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha presentato osservazioni analoghe a quelle già formulate in relazione alle risultanze finali stabilite dalla Commissione nell’inchiesta antidumping distinta, riguardanti la definizione del prodotto, la valutazione del pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione.
(39)
Come indicato alla sezione 1.1., l’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione di cui al presente regolamento è identica, mutatis mutandis, alle risultanze di cui all’inchiesta antidumping distinta, dato che la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inseriti nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Inoltre l’analisi della definizione del prodotto, del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione è rimasta invariata. Per tali osservazioni della CCCME la Commissione ha pertanto fatto riferimento alle sezioni 2.4 e 5.2.3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
(
7
)
, e alle sezioni 2.4, 4.1, 4.5 e 5 del regolamento antidumping definitivo, in cui tali osservazioni sono state trattate in dettaglio.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(40)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da attrezzature di accesso mobili («MAE») costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato («prodotto oggetto dell’inchiesta»), attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10).
(41)
Nella definizione del prodotto rientrano le macchine utilizzate per il sollevamento di persone in un’ampia gamma di diverse applicazioni, tra cui i sollevatori a braccio articolato, i sollevatori a braccio telescopico, i sollevatori a forbice e le piattaforme a colonna verticale.
(42)
Le sezioni, preassemblate o pronte per l’assemblaggio, comprendono in particolare quattro categorie: 1) telaio, 2) torretta o piattaforma girevole, 3) piattaforma o cesti, 4) meccanismo di sollevamento per MAE. Il meccanismo di sollevamento comprende bracci (telescopici e/o articolati, orientabili o meno) per il sollevatore a braccio telescopico, il sollevatore a braccio articolato o la piattaforma a colonna verticale e bracci a forbice per il sollevatore a forbice. Non sono comprese le singole componenti se presentate separatamente.
2.2.
Prodotto in esame
(43)
Il prodotto in esame è costituito dalle attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(44)
Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base.
3.
SOVVENZIONE
3.1.
Introduzione: presentazione di piani e progetti del governo e altri documenti
(45)
Prima di analizzare il presunto sovvenzionamento sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani e i progetti del governo e altri documenti pertinenti all’analisi dei programmi di sovvenzione esaminati.
(46)
In via preliminare, la Commissione ha sottolineato che l’assetto economico generale della Cina è caratterizzato da un ruolo particolarmente forte dello Stato, e che le autorità statali sono a loro volta controllate dal partito comunista cinese («PCC»), l’entità politica alla guida del paese. Di conseguenza le imprese cinesi operano in un contesto specifico che, a differenza delle economie occidentali, in cui le forze di mercato rappresentano il principio organizzativo dominante, presenta numerosi meccanismi che conferiscono al governo della RPC un notevole controllo su qualsiasi aspetto dell’attività economica del paese. Questo rigoroso controllo impedisce agli operatori economici di agire come operatori di mercato razionali, che si adoperano per massimizzare i profitti, costringendoli di fatto ad agire come strumento a disposizione del governo per l’attuazione delle sue politiche e dei suoi piani.
(47)
Gli elementi più significativi attraverso i quali le decisioni politiche del governo della RPC si riflettono nella condotta commerciale quotidiana degli operatori economici sono i seguenti:
i)
dottrina dell’economia di mercato socialista,
ii)
leadership del PCC,
iii)
sistema di pianificazione industriale,
iv)
sistema finanziario.
(48)
La dottrina dell’economia di mercato socialista, sancita dalla costituzione cinese
(
8
)
, conferisce allo Stato un controllo intrinseco e globale sull’economia, che va oltre le tradizionali prassi di definizione di un quadro normativo entro il quale gli operatori del mercato sono liberi di operare. In particolare, ai sensi dell’articolo 6 della costituzione: «
La base del sistema economico socialista della Repubblica popolare cinese è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione
[…]
. Nella fase iniziale del socialismo, lo Stato sostiene il sistema economico di base nell’ambito del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante e le diverse forme di proprietà si sviluppano parallelamente e mantiene il sistema di distribuzione nell’ambito del quale la distribuzione in funzione del lavoro ha un ruolo dominante e coesistono diverse modalità di distribuzione
». Inoltre a norma dell’articolo 15 della costituzione: «
Lo Stato pratica un’economia di mercato socialista. Lo Stato rafforza la legislazione economica, migliora la macroregolamentazione e il controllo. A norma di legge lo Stato vieta a qualsiasi organizzazione o individuo di turbare l’ordine socio-economico
». Inoltre l’articolo 11 della costituzione attribuisce allo Stato un ruolo interventista che va oltre la tutela dei diritti e degli interessi dei settori non pubblici, per cui lo Stato
«incoraggia, sostiene e guida lo sviluppo dei settori non pubblici ed esercita, a norma di legge, la vigilanza e il controllo sui settori non pubblici dell’economia»
.
(49)
Questi principi costituzionali fondamentali si riflettono in tutti gli atti legislativi pertinenti
(
9
)
che mettono in evidenza l’economia di mercato socialista quale principio guida su cui si basa l’economia cinese. Inoltre lo Stato, sotto la guida del PCC, fa effettivamente ampio uso di una serie di strumenti, che assumono la forma sia di incentivi che di limitazioni, per orientare l’economia verso la modernizzazione socialista, ossia verso obiettivi (compresi gli obiettivi di politica industriale) stabiliti dal governo della RPC.
(50)
La leadership del PCC, sebbene formalmente sancita dalla costituzione del paese
(
10
)
, nonché nel pertinente diritto derivato e nella costituzione del partito
(
11
)
stesso, nella pratica assume varie forme; in particolare, dato che la separazione dei poteri non esiste in Cina, il partito esercita il pieno controllo sul ramo legislativo
(
12
)
, esecutivo
(
13
)
e giudiziario
(
14
)
dell’apparato statale; inoltre, il partito supervisiona settori fondamentali dell’economia, tra cui il settore finanziario e i settori industriali ritenuti strategici, in particolare attraverso l’assetto proprietario e/o la nomina e la rotazione del personale chiave; la creazione di cellule del partito è altresì obbligatoria in tutte le imprese in cui sono presenti più di tre membri del partito
(
15
)
, sia statali che private, e le strutture di partito all’interno delle imprese rivendicano spesso il diritto di partecipare al processo decisionale operativo delle società. Tutti questi meccanismi di controllo garantiscono al PCC un rigoroso controllo sull’economia del paese e consentono alla parte di formulare e attuare le proprie politiche economiche in linea con le sue considerazioni e priorità strategiche.
(51)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
16
)
.
(52)
Per assegnare risorse in linea con le priorità politiche del governo della RPC, la strumentalizzazione del settore finanziario è essenziale per le autorità cinesi. Il sistema finanziario cinese continua a essere dominato dal settore bancario che lo Stato controlla (cfr. anche la sezione 3.6.1) attraverso l’assetto proprietario (cfr. i considerando da 134 a 136) e attraverso legami personali. Di conseguenza il governo della RPC, in quanto azionista di maggioranza/di controllo, ha il potere di nominare le cariche gestionali più importanti all’interno delle banche statali demandate all’attuazione delle politiche (cfr. il considerando 144), nonché delle banche parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di soggetti giuridici detenuti dallo Stato.
(53)
Inoltre gli statuti delle principali banche cinesi contengono abitualmente un capitolo dedicato alla creazione di un comitato di partito
(
17
)
. Ad esempio, secondo lo statuto dell’Industrial and Commercial Bank of China («
ICBC
»), «
il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della banca e di segretario del comitato di partito sono svolti dalla stessa persona
»
(
18
)
. L’articolo 53 elenca i doveri del comitato di partito, compreso il monitoraggio dell’attuazione pratica delle decisioni del partito e dello Stato all’interno della banca. Il comitato di partito partecipa inoltre alla selezione e alla valutazione del personale, insieme al consiglio di amministrazione. Infine, il comitato di partito deve essere coinvolto nella discussione sulle «
principali questioni operative e gestionali e sulle principali questioni riguardanti gli interessi dei dipendenti nonché esporre osservazioni e suggerimenti
»
(
19
)
. Inoltre, conformemente alle disposizioni relative al consiglio di amministrazione, il comitato di partito deve essere consultato prima di decidere in merito a questioni sostanziali
(
20
)
. Lo statuto dell’Agricultural Bank of China contiene una formulazione identica relativa all’istituzione del comitato di partito, all’articolo 58, e alla partecipazione del comitato alla discussione sulle questioni principali, all’articolo 161
(
21
)
.
(54)
Oltre alla capacità del governo della RPC di controllare il settore bancario attraverso l’assetto organizzativo e proprietario, il governo della RPC esercita il controllo sul settore anche in considerazione della normativa cinese applicabile (cfr. la sezione 3.6.1.4 per l’analisi dei pertinenti documenti normativi), che impone alle banche di allinearsi agli obiettivi di politica industriale del paese quando adottano decisioni finanziarie.
(55)
In conclusione, tutti questi elementi dimostrano che la struttura del sistema giuridico e politico della RPC si basa su un rigido controllo da parte del governo su tutti gli aspetti dell’economia e del commercio, in quanto sono gestiti e monitorati a livello centrale dal governo della RPC. Gli operatori economici sono parte integrante di questo sistema non in quanto attori del libero mercato, che puntano ad adottare decisioni commerciali basate esclusivamente sulla logica economica e sulla massimizzazione dei profitti, bensì come attori integrati nell’attuazione delle politiche generali e degli obiettivi specifici stabiliti dal governo della RPC a livello centrale.
3.2.
Politiche e piani pubblici a sostegno dell’industria delle MAE
(56)
In tale contesto la Commissione ha analizzato una serie di documenti di politica industriale che sono stati successivamente messi in atto almeno dal 2010 e che sono elencati in appresso, al fine di stabilire se le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione oggetto di valutazione rientrino nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC volta a incoraggiare l’industria delle MAE.
Introduzione: Le MAE nel contesto del settore dei macchinari per l’edilizia
(57)
Le MAE sono parte integrante del settore dei macchinari per l’edilizia, insieme ad altri tipi di attrezzature utilizzate principalmente per lavori edili e infrastrutturali, quali autocarri per il movimento terra, gru, ecc. In Cina il settore dei macchinari per l’edilizia è coordinato dalla China Construction Machinery Association («CCMA», Associazione cinese per i macchinari per l’edilizia) e le attività afferenti alle MAE rientrano nel ramo delle CCMA «Decoration and Aerial Work Platform» (piattaforme per decorazioni e di lavoro aereo). Il settore dei macchinari per l’edilizia è noto anche come settore dei macchinari per l’ingegneria
(
22
)
.
(58)
Inoltre il 14
o
piano quinquennale per l’industria dei macchinari per l’edilizia
(
23
)
fa riferimento alle MAE nel contesto dei macchinari per l’ingegneria. Lo stesso vale per i piani a livello provinciale e comunale (cfr. i considerando da 74 a 77). Su tale base, la Commissione ha concluso che le MAE rientrano nel settore dei macchinari per l’edilizia/l’ingegneria.
Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale».
(59)
La decisione n. 40 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese è un documento giuridico pubblicato nel 2005 volto a promuovere gli adeguamenti dell’infrastruttura industriale in Cina incoraggiando lo sviluppo di industrie ad alta tecnologia e l’eliminazione della capacità produttiva obsoleta. Il
«
repertorio di riferimento per l’adeguamento dell’infrastruttura industriale
»
(«repertorio»)
(
24
)
, una misura di esecuzione della decisione n. 40, getta le basi per orientare gli investimenti designando i settori industriali che dovrebbero beneficiare di un accesso privilegiato al credito. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d’investimento e nell’elaborazione e nell’applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni. La commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») ha pubblicato, e successivamente modificato, un repertorio di riferimento per l’adeguamento dell’infrastruttura industriale nel febbraio 2013 e nel 2019. Il denunciante e la Commissione hanno individuato nel repertorio un riferimento al «settore dei grandi macchinari per l’edilizia», al quale appartengono le MAE.
Made in Cina 2025
(60)
Nel 2015 il governo della RPC ha pubblicato la sua strategia industriale globale a lungo termine nota come «Made in China 2025»
(
25
)
. Tale strategia ha fissato tappe fondamentali per l’ammodernamento di settori manifatturieri selezionati del paese entro il 2020 e il 2025, ribadendo l’intenzione del governo della RPC di utilizzare a tale proposito politiche di sostegno finanziario migliorate, tra cui l’orientamento di finanziamenti, attraverso banche statali, a favore dell’espansione all’estero dell’industria manifatturiera, nonché l’ampliamento della portata delle misure di sostegno al bilancio e fiscale di altro tipo. Fondamentalmente, gli orientamenti sul «Made in China» affermano che «
i finanziamenti [saranno] assegnati a progetti che non possono ottenere finanziamenti dal mercato e necessitano di un sostegno a livello centrale
». Pertanto vi è un notevole sostegno pubblico volto a far progredire lo sviluppo di determinati settori dell’economia attraverso l’orientamento delle risorse a sostegno dell’attuazione di obiettivi strategici
(
26
)
.
(61)
La pubblicazione «Made in China 2025» individua in modo specifico anche il settore dei macchinari per l’edilizia e afferma che il governo della RPC intende «
accelerare i miglioramenti della qualità dei prodotti, attuare un piano d’azione volto a migliorare la qualità dei prodotti industriali, rivolto a settori chiave quali quello [...] dei macchinari per l’edilizia
»
(
27
)
. Tale pubblicazione specifica altresì che il governo della RPC prevede di «
promuovere la ricerca e lo sviluppo nonché l’industrializzazione di prodotti quali [...] macchinari per l’edilizia intelligenti
»
(
28
)
e di incoraggiare «
lo sviluppo di fascia alta della catena del valore di settori quali [...] i macchinari per l’edilizia [...]
»
(
29
)
.
(62)
A tale proposito, attraverso il programma «Made in China 2025», il governo della RPC sostiene il rapido sviluppo dell’industria dei macchinari per l’edilizia, promuovendo nel contempo anche la ricerca e lo sviluppo e l’industrializzazione del settore.
Il 14
o
piano quinquennale nazionale cinese
(63)
Data la natura del sistema di pianificazione cinese, tutte le autorità competenti devono dare seguito ai piani ad alto livello, come il 12
o
, il 13
o
o il 14
o
piano quinquennale nazionale, e attuarli. I piani nazionali stabiliscono obblighi espliciti al riguardo, come l’articolo LXV del 14
o
piano quinquennale nazionale
(
30
)
, secondo cui il governo della RPC «
rafforzerà l’organizzazione, il coordinamento e la supervisione dell’attuazione del piano e istituirà e migliorerà meccanismi di monitoraggio e valutazione della pianificazione e dell’attuazione, di garanzia delle politiche, nonché di valutazione e supervisione
». Di conseguenza le autorità di livello inferiore «
devono creare un contesto politico, istituzionale e giuridico favorevole. I piani annuali attuano gli obiettivi di sviluppo e i compiti chiave proposti nel piano
»
(
31
)
.
(64)
È fondamentale che il governo della RPC si impegni inequivocabilmente a fornire sostegno finanziario, nonché sostegno sotto forma di altri fattori produttivi, come ad esempio terreni, ai progetti e ai settori individuati nel piano: «
aderirà al principio secondo cui il piano stabilisce la direzione, con la spesa di bilancio come garanzia, il finanziamento a titolo di sostegno, e il coordinamento con altre politiche.
[...]
Continueremo a far sì che la spesa pubblica di bilancio rispetti e sostenga le politiche pubbliche, accresceremo il sostegno finanziario ai principali compiti strategici nazionali, rafforzeremo il coordinamento dei piani finanziari a medio termine e dei bilanci annuali, i piani di investimento pubblici e l’attuazione del piano, e attribuiremo priorità ai fondi di bilancio centrali per i principali compiti e i grandi progetti di ingegneria individuati nel piano. Insisteremo affinché i progetti seguano il piano e i fondi e i fattori di produzione seguano i progetti, elaboreremo un elenco di grandi progetti di ingegneria sulla base di tale piano, semplificheremo le procedure di approvazione dei progetti inclusi nell’elenco, e garantiremo che sia data la priorità alla pianificazione della selezione del sito, dell’approvvigionamento di terreni e del fabbisogno di capitale. Lo Stato garantisce la copertura del fabbisogno di terreni di ciascun grande progetto di ingegneria in modo unificato
»
(
32
)
.
(65)
Per quanto concerne le MAE e il settore cui appartengono, il piano fa riferimento ai macchinari per l’edilizia o ai macchinari per l’ingegneria di cui alla parte III «
Accelerazione dello sviluppo di un sistema industriale moderno e consolidamento e rafforzamento delle fondamenta dell’economia reale
», capitolo VIII «
Attuazione approfondita della strategia di produzione di un paese forte
», sezione 3 «
Promozione dell’ottimizzazione e dell’ammodernamento dell’industria manifatturiera
».
Il 14
o
piano quinquennale di sviluppo per l’industria dei macchinari per l’edilizia
(66)
La RPC ha inoltre pubblicato un piano quinquennale specifico per i macchinari per l’edilizia. La stessa CCMA ha riferito che «[l’]
8 luglio 2021, su incarico del dipartimento dell’industria delle attrezzature del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, la China Construction Machinery Industry Association ha pubblicato ufficialmente il 14
o
piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei macchinari per l’edilizia
»
(
33
)
. Tale piano categorizza il settore dei macchinari per l’edilizia come «
una delle industrie pilastro importanti per la costruzione dell’economia nazionale
». L’industria «
attuerà con impegno le decisioni e le disposizioni del comitato centrale di partito durante il periodo del 13
o
piano quinquennale
» e «
promuoverà e attuerà in maniera vigorosa riforme strutturali sul lato dell’offerta
». Tale piano quinquennale conferma gli obiettivi del settore dei macchinari per l’edilizia nel quadro dell’economia cinese nel suo complesso. L’orientamento dall’alto verso il basso delle istruzioni impartite dallo Stato cinese risulta evidente quando il piano prevede, ad esempio, che «
[...] il grado di internazionalizzazione, le capacità tecnologiche e di innovazione, la portata e il volume totale, la qualità, le capacità globali della catena del valore e numerosi altri aspetti sono stati notevolmente migliorati, apportando contributi notevoli alla costruzione dell’economia nazionale
». Il piano non lascia spazio allo sviluppo del libero mercato, fissando chiari obiettivi ambientali e tecnici per l’industria: «[s]
ono stati compiuti progressi notevoli nell’adeguamento della struttura industriale. Nel settore dovrebbero essere sviluppati importanti risultati in materia di innovazione e sviluppo, rapido sviluppo di macchinari per l’edilizia intelligenti, grandi attrezzature tecniche [...], un ulteriore miglioramento della qualità, delle prestazioni, dell’affidabilità e della durabilità, un’ampia applicazione dell’internet delle cose industriale, risultati eccellenti nello sviluppo verde, solidi progressi in materia di normazione e norme di gruppo
».
(67)
Il piano presta particolare attenzione all’innovazione. Il 14
o
piano quinquennale per i macchinari per l’edilizia sottolinea che, durante il 13
o
piano quinquennale (2016-2020), il settore dei macchinari per l’edilizia ha attuato profondamente la strategia di sviluppo orientata all’innovazione. L’industria dei macchinari per l’edilizia «[c]
ompie continuamente progressi in materia di ricerca e sviluppo e nella promozione delle applicazioni di tecnologie fondamentali per prodotti intelligenti e di fascia alta. Risponde pienamente alle esigenze di progetti importanti di costruzione economica nazionale e ha fatto emergere un gran numero di risultati della ricerca scientifica. Di conseguenza tale industria è diventata un’importante forza trainante per la crescita continua dell’industria
(
34
)
».
(68)
Infine il piano è sbilanciato verso i prodotti di fascia alta, un tema ricorrente nel contesto delle sovvenzioni a sostegno delle MAE. Nella sezione
«
Progetto pilota per l’innovazione di nuovi macchinari per l’edilizia ad alta tecnologia
»
, il piano quinquennale sottolinea che il governo della RPC «
incoraggia le imprese a concentrarsi sui prodotti di fascia alta
». Esso mira inoltre alle tecnologie di base e alle tecnologie comuni fondamentali nel segmento dei macchinari intelligenti nel contesto dei macchinari per l’edilizia di fascia alta
(
35
)
. Più specificamente, il piano fa riferimento ai «
veicoli per lavori aerei
» e alle
«piattaforme di lavoro elevabili»
quando tratta il punto «
3. Attenzione incentrata sul sostegno e incoraggiamento dello sviluppo di prodotti di macchinari per l’edilizia e di componenti chiave
»
(
36
)
.
(69)
Inoltre, per quanto riguarda i fattori produttivi per i macchinari per l’edilizia, il 14
o
piano quinquennale per i macchinari per l’edilizia osserva che
«
[s]
i registra ancora un certo divario, anche in relazione ai componenti essenziali dei macchinari per l’edilizia quali i componenti idraulici, i componenti della trasmissione e i motori di fascia alta»
. Tale piano mira a migliorare il settore dei macchinari per l’edilizia creando «
un sistema di innovazione industriale collaborativa che comprenda le principali attrezzature per motori e i componenti chiave, accelerando l’innovazione e l’industrializzazione dei componenti di base e delle tecnologie chiave comuni e costruendo un distretto industriale avanzato dei macchinari per l’edilizia di livello mondiale
»
(
37
)
.
3.3.
Le MAE come industria incentivata
(70)
Il governo della RPC ha sostenuto che le MAE non sono un’industria incentivata in quanto il prodotto non figura nel «Repertorio», nel 14
o
piano quinquennale per i macchinari per l’edilizia o nel documento «Made in China 2025».
(71)
Per questi motivi il governo della RPC ha ritenuto che i regimi relativi al trattamento preferenziale non dovessero essere oggetto di inchiesta in ragione della mancanza di specificità. Il governo della RPC ha inoltre rilevato che il fatto che talune delle industrie a monte e a valle appartengano a industrie incentivate non incide sullo status dell’industria delle MAE e che nemmeno i regimi relativi alla fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato dovrebbero essere oggetto dell’inchiesta.
(72)
Dall’inchiesta è tuttavia emerso che le MAE fanno parte del settore dei macchinari per l’edilizia, che è di per sé un’industria incentivata, come indicato nella decisione n. 40 (cfr. il considerando 59), nel documento «Made in China 2025» (cfr. il considerando 61) e nel 14
o
piano quinquennale (cfr. il considerando 65). Il 14
o
piano quinquennale per i macchinari per l’edilizia (cfr. il considerando 69) individua nelle MAE una parte del settore con sezioni relative ai «veicoli per lavori aerei» e alle «piattaforme di lavoro elevabili».
(73)
Vi sono inoltre riferimenti al fatto che le MAE sono un settore incentivato in diversi documenti a livello provinciale e comunale.
(74)
Il 14
o
piano quinquennale della provincia di Zhejiang sullo sviluppo della fabbricazione di attrezzature di fascia alta individua nelle «
piattaforme intelligenti di lavoro aereo
» una parte dei macchinari per l’ingegneria
(
38
)
.
(75)
Il piano di costruzione per la trasformazione industriale e il potenziamento della zona dimostrativa a Xuzhou, Jiangsu 2019-2025
(
39
)
, prevede la costruzione di «
un centro industriale per la fabbricazione di attrezzature di livello mondiale
» e «
si concentra sullo sviluppo dell’industria dei macchinari per l’ingegneria con sollevamento
». Lo sviluppo del distretto di Xuzhou è confermato anche da comunicati stampa
(
40
)
. Secondo l’articolo, il distretto dei macchinari per l’ingegneria di Xuzhou è uno dei sei distretti manufatturieri avanzati internazionali che la provincia di Jiangsu si è concentrata a costruire nel corso del 14
o
piano quinquennale, mentre il comitato comunale del partito di Xuzhou e l’amministrazione municipale di Xuzhou hanno istituito quella dei macchinari per l’edilizia come l’«industria n. 1» della città e hanno successivamente elaborato il «piano di sviluppo dell’industria dei macchinari per l’edilizia di Xuzhou (2021-2030)» e il «piano d’azione per lo sviluppo dell’innovazione del distretto dei macchinari per l’edilizia di Xuzhou (2022-2025)» al fine di «
promuovere lo sviluppo innovativo dell’industria dei macchinari per l’edilizia della città, continuare ad espanderne le dimensioni, rafforzare globalmente la competitività e l’influenza di tale industria nonché fissare un nuovo obiettivo consistente nel creare il distretto industriale dei macchinari per l’edilizia di Xuzhou trasformandolo in un distretto manufatturiero avanzato di livello mondiale
».
(76)
Per quanto riguarda la provincia di Hunan, la relazione di lavoro 2024 del comune di Changsha
(
41
)
prevede l’attuazione dell’azione di promozione del cluster del distretto industriale dei macchinari per l’edilizia e la promozione della costruzione di progetti quali Zoomlion Smart Industrial City, Sunny Science and Technology City e Xingbang Intelligent International Smart Manufacturing City. Il sostegno della provincia di Hunan all’industria delle MAE è confermato altresì da comunicati stampa: «
[i]l miglioramento della stabilità e della fluidità rappresenta un microcosmo della trasformazione e dell’ammodernamento sistematici dei fabbricanti di piattaforme di lavoro aereo a Hunan. Attualmente, Hunan si sta concentrando su tale industria vantaggiosa, rafforzando la ricostruzione della base industriale e la ricerca e sviluppo di attrezzature tecniche importanti. Numerose aziende produttrici di piattaforme di lavoro aereo stanno orientando lo sviluppo verso prodotti leggeri, ad elevata capacità di carico, a basso consumo energetico e dotati di sistemi di controllo precisi e intelligenti, e hanno compiuto determinati progressi
»
(
42
)
.
(77)
Zoomlion ha inoltre firmato un accordo di cooperazione strategica con il governo municipale di Xiangtan, facendo affidamento sui vantaggi offerti da quest’ultima città in termini di acciaio speciale, nuovi materiali e altri campi, al fine di costruire congiuntamente il parco industriale a sostegno di Zoomlion
(
43
)
. Il secondo produttore di MAE di Hunan ha beneficiato del sostegno finanziario dell’impresa di proprietà dello Stato Hunan Chasing Financial Holding
(
44
)
. Entrambi i gruppi, Zoomlion e Sinoboom, sono produttori esportatori inseriti nel campione nella presente inchiesta.
(78)
Dall’inchiesta è emerso che la RPC fornisce un sostegno fondamentale alle imprese di nuova e alta tecnologia, un settore che comprende le MAE. Come spiegato ulteriormente nelle sezioni 3.10.1 e 3.10.2, tutti i produttori esportatori inseriti nel campione disponevano di un certificato rilasciato alle imprese di nuova e alta tecnologia a conferma del fatto che i produttori esportatori di MAE appartengono a un’industria incentivata.
(79)
Infine, come indicato al considerando 57, nella sua struttura la CCMA dispone di un ramo distinto dedicato alle MAE.
(80)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le MAE, che fanno parte del settore dei macchinari per l’edilizia, costituiscono un’industria incentivata.
(81)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che i documenti strategici e i piani descritti dalla Commissione nelle sezioni 3.2. e 3.3 erano eccessivamente ampi e si riferivano al settore dei macchinari per l’edilizia ed erano
«
...
pertanto privi della necessaria specificità atta a dimostrare un intervento concreto da parte dello Stato nel settore delle MAE»
.
(82)
Inoltre il governo della RPC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui il fatto che le MAE facciano parte del settore dei macchinari per l’edilizia non implica automaticamente che i prodotti MAE siano incentivati, anche se tale settore figura tra i settori incentivati.
(83)
La Commissione ha espresso disaccordo. È stato dimostrato che le MAE fanno parte del settore dei macchinari per l’edilizia e pertanto rientrano nel contesto dell’industria incentivata. Inoltre diversi documenti a livello provinciale e comunale citati nei considerando da 74 a 77 contengono riferimenti diretti a «
piattaforme di lavoro aereo
» o a «macchinari per l’ingegneria con sollevamento». I piani provinciali e comunali sono considerati estensioni dei piani nazionali che ne orientano l’attuazione a livello subcentrale. I produttori di MAE beneficiano inoltre della riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese («EIT») per le imprese a nuova e alta tecnologia, come descritto nella sezione 3.3.1. Se tali società sono idonee a beneficiare di tale riduzione, sono considerate attive nei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato.
3.4.
Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
3.4.1.
Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo della RPC
(84)
Sebbene il governo della RPC abbia risposto ad alcune richieste di informazioni della Commissione durante l’inchiesta, si sono verificati casi significativi di scarsa collaborazione. Nello specifico, nella sua risposta al questionario governativo, il governo della RPC non ha fornito informazioni essenziali relative alla preparazione, al monitoraggio e all’attuazione di vari regimi. Tutti questi elementi fondamentali sono stati documentati scrupolosamente nella lettera relativa all’articolo 28 inviata al governo della RPC. Il governo della RPC ha risposto presentando osservazioni, che la Commissione ha esaminato nelle sezioni seguenti.
3.4.2.
Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati
(85)
Al fine di ottenere le informazioni necessarie dagli istituti finanziari cinesi in modo efficace e per comodità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere questionari specifici a qualsiasi istituto finanziario che avesse concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società inserite nel campione.
(86)
Il governo della RPC ha ritenuto che la richiesta avanzata dalla Commissione nei suoi confronti di trasmettere il questionario specifico violasse gli articoli 12.1 e 12.9 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Ha ritenuto che l’obbligo di condurre l’inchiesta e raccogliere informazioni presso gli istituti finanziari incombesse all’autorità incaricata dell’inchiesta e che non fosse possibile chiedere al governo della RPC di trasmettere i questionari agli istituti finanziari partendo dal presupposto che tali enti siano enti pubblici. Ha sostenuto che tale approccio presuntivo è incompatibile con l’articolo 1.1, lettera a), punto 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione aveva già accesso all’elenco delle banche commerciali dei produttori esportatori inseriti nel campione e che avrebbe potuto inviare i questionari direttamente agli istituti finanziari in questione.
(87)
Il governo della RPC ha inoltre affermato che agli istituti finanziari non è stata data adeguata notifica delle informazioni loro richieste, non hanno avuto a disposizione 30 giorni per fornire dette informazioni e non hanno avuto neppure ampia possibilità di presentare in forma scritta le informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 12.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che i membri del personale di tali banche commerciali non siano autorizzati a rivelare segreti di Stato o segreti commerciali di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività lavorativa ai sensi dell’articolo 53 della legge sulle banche commerciali e che pertanto non possano rispondere al questionario.
(88)
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. In primo luogo essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Inoltre, sebbene non abbia presupposto in alcun modo che si tratti di enti pubblici, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC goda altresì dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando non sono di proprietà dello Stato, in quanto sono tutti soggetti alla giurisdizione dell’amministrazione nazionale di regolamentazione finanziaria («NFRA»), che nel 2023 ha sostituito la China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC»)
(
45
)
. A tal riguardo, il fatto che la Commissione avrebbe potuto contattare direttamente gli istituti finanziari interessati non è pertinente. La forma e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie restano a discrezione dell’autorità incaricata dell’inchiesta
(
46
)
. La Commissione ha inoltre osservato che il governo della RPC aveva trasmesso il questionario ad alcune banche in inchieste precedenti
(
47
)
senza mettere in discussione l’approccio adottato dalla Commissione. Inoltre, per quanto riguarda le informazioni richieste e il termine per la presentazione di una risposta al questionario, la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di chiarimenti o di proroga del termine da parte di alcun istituto finanziario.
(89)
La Commissione non ha inviato il suo questionario al personale degli istituti finanziari, bensì alle istituzioni stesse. In ogni caso, il fatto che determinate informazioni possano essere considerate segreti di Stato o commerciali non è pertinente nel quadro di un procedimento antisovvenzioni, dato il trattamento riservato concesso a qualsiasi informazione presentata che è ritenuta riservata. I produttori inseriti nel campione sono stati inoltre invitati a fornire un’autorizzazione bancaria che autorizzasse esplicitamente i rappresentanti della Commissione a esaminare tutti i documenti
(
48
)
relativi ai prestiti concessi dai singoli istituti finanziari. Alcuni dei gruppi inseriti nel campione hanno fornito l’autorizzazione richiesta per alcuni tipi di prestiti.
(90)
In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti a questo aspetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse mediante finanziamenti agevolati. Nello specifico, la Commissione ha informato il governo della RPC di non aver ricevuto alcuna risposta da nessuna delle banche cinesi che avevano concesso prestiti agevolati ai produttori inseriti nel campione. Su tale base la Commissione non ha potuto confermare le argomentazioni del governo della RPC relative, tra l’altro, all’affidabilità creditizia e alla concessione di prestiti o di altri strumenti di finanziamento di cui i produttori inseriti nel campione avevano beneficiato. Inoltre il governo della RPC non ha fornito informazioni sulla partecipazione azionaria delle banche comunicate dai produttori inseriti nel campione, né ha dimostrato e comprovato il meccanismo di formazione del tasso d’interesse di base, come spiegato nella sua risposta al questionario.
(91)
Il 21 gennaio 2025 il governo della RPC ha presentato osservazioni in merito alla lettera del 15 gennaio 2025 in cui la Commissione comunicava la propria intenzione di applicare i dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base («lettera relativa all’articolo 28»).
(92)
In risposta alla richiesta di trasmettere l’appendice A agli istituti finanziari, il governo della RPC ha asserito che la Commissione dovrebbe rivolgere le proprie richieste di informazioni direttamente alle entità pertinenti. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che gli istituti finanziari sono entità economiche indipendenti e non affiliate al governo della RPC. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato che l’appendice A richiede informazioni riservate e commercialmente sensibili.
(93)
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. In primo luogo, essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Infatti, ai sensi della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese
(
49
)
, le agenzie di gestione e supervisione delle proprietà dello Stato, istituite dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato, e le amministrazioni locali esercitano le funzioni e le responsabilità dell’apportatore di capitale di un’impresa partecipata dallo Stato a nome del governo. Tali agenzie hanno pertanto il diritto di percepire rendimenti sulle attività, di partecipare a processi decisionali importanti e di selezionare il personale dirigente delle imprese partecipate dallo Stato. Inoltre, a norma dell’articolo 17 della summenzionata legge sui beni di proprietà dello Stato, le imprese partecipate dallo Stato accettano la supervisione e la gestione dei governi, delle agenzie e dei dipartimenti statali, oltre ad accettare la supervisione pubblica e ad essere responsabili nei confronti degli apportatori di capitale.
(94)
Inoltre il governo della RPC dispone dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell’autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC). Ad esempio, a norma degli articoli 33 e 36 della legge sulla vigilanza bancaria
(
50
)
, la NFRA ha il potere di imporre a tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC di presentare informazioni quali bilanci, relazioni statistiche e dati concernenti operazioni commerciali e di gestione. La NFRA può anche incaricare gli istituti finanziari di rendere pubbliche le informazioni.
(95)
La Commissione ha inoltre chiesto al governo della RPC semplicemente di trasmettere i questionari specifici (appendice A) agli istituti finanziari pertinenti e di fornire alla Commissione evidenza del trasferimento da parte del governo della RPC stesso dei questionari specifici di cui sopra. Le appendici contenevano informazioni per gli istituti finanziari in questione in merito ai termini di presentazione e alle modalità di presentazione, nonché al trattamento dei dati non riservati. Il governo della RPC ha semplicemente omesso di trasmettere tali questionari.
(96)
Parallelamente, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di dimostrare il sistema e il meccanismo applicabile che avevano portato alla formazione del tasso d’interesse di base al fine di valutare la qualità e la trasparenza del tasso utilizzato dagli istituti finanziari cinesi per concedere prestiti al settore delle MAE. Il governo della RPC si è rifiutato di dimostrare tale meccanismo. Il medesimo governo ha asserito di aver spiegato il meccanismo di formazione del tasso d’interesse di base.
(97)
La Commissione ha ritenuto che le osservazioni fossero infondate. La Commissione ha ripetutamente presentato richieste specifiche, chiare e pertinenti, in relazione alle quali il governo della RPC si è rifiutato di fornire informazioni pertinenti. Il governo della RPC non ha fornito elementi di prova o dimostrativi del meccanismo di formazione del tasso d’interesse di base né nella propria risposta al questionario né durante la verifica in loco, una circostanza questa che ha impedito di confermare le modalità di definizione di tale tasso.
(98)
In mancanza delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti a questo aspetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che doveva basarsi sui dati disponibili per le sue risultanze relative ai finanziamenti agevolati.
(99)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha ribadito la posizione del governo della RPC secondo cui l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base non deve derivare dal rifiuto del governo della RPC di raccogliere le informazioni richieste dalla Commissione, che quest’ultima deve chiedere autonomamente ad altre parti coinvolte nell’inchiesta. Tuttavia tale affermazione generale non ha contestato le osservazioni specifiche della Commissione di cui ai considerando da 93 a 95. È stata pertanto confermata la decisione di basarsi sui dati disponibili per quanto riguarda i finanziamenti agevolati.
3.4.3.
Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione a sussidi/assicurazione dei crediti all’esportazione/diritti di uso dei terreni/energia elettrica/sostegno al reddito/fattori produttivi
(100)
Nella lettera relativa all’articolo 28, la Commissione ha informato il governo della RPC di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a determinati regimi di sovvenzione oggetto dell’inchiesta, quali sussidi, assicurazione dei crediti all’esportazione e fornitura dell’uso del suolo. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso i regimi di cui sopra.
(101)
Per quanto concerne i sussidi, il governo della RPC non ha fornito elementi di prova del fatto di aver contattato le amministrazioni subcentrali per chiedere informazioni in merito ai sussidi concessi ai produttori inseriti nel campione. Di conseguenza non ha comunicato alcun sussidio ricevuto dai produttori di MAE inseriti nel campione né ha fornito informazioni sui criteri di ammissibilità o sulla base giuridica di cui essi hanno beneficiato.
(102)
Per quanto concerne l’assicurazione del credito all’esportazione, la Commissione ha rilevato che Sinosure era in realtà l’unico istituto finanziario che aveva fornito una risposta al questionario di cui all’appendice A. Tuttavia tale risposta era risultata carente in relazione a numerosi aspetti cruciali:
—
Sinosure non aveva fornito informazioni sui redditi da investimento riferiti nella sua relazione annuale;
—
Sinosure non aveva fornito elementi di prova in merito a questioni relative al proprio bilancio, quali spese di esercizio, entrate, redditi da investimento, importo complessivo assicurato, somma assicurata del settore dei macchinari;
—
Sinosure non aveva fornito informazioni in merito al proprio statuto;
—
Sinosure non aveva fornito informazioni in merito ai produttori inseriti nel campione nonostante l’esistenza di autorizzazioni societarie pertinenti;
—
Sinosure non aveva fornito informazioni a sostegno dell’indipendenza del proprio sistema di valutazione del rischio di credito.
(103)
Inoltre tutti questi documenti e tutte queste informazioni non sono stati forniti dal governo della RPC, sebbene siano stati richiesti dalla Commissione durante la visita di verifica.
(104)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato che le informazioni non fornite erano necessarie e ha contestato l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1. A tale riguardo ha fatto riferimento alle relazioni del panel e dell’organo d’appello nella causa
US – Supercalendered paper
(
51
)
, in cui è stato concluso che l’autorità inquirente «
doveva innanzitutto stabilire che le informazioni scoperte erano necessarie ai fini del completamento della determinazione relativa alle sovvenzioni del prodotto oggetto dell’inchiesta
» e che «
non si può semplicemente dedurre, senza ulteriori chiarimenti, che le informazioni mancanti sono ’necessarie’ ai sensi dell’articolo 12.7
». Il governo della RPC ha inoltre sostenuto di aver fornito numerosi materiali relativi al programma di assicurazione dei crediti all’esportazione e che le informazioni disponibili nel fascicolo erano sufficienti ai fini dell’inchiesta.
(105)
La Commissione rileva che le informazioni devono essere considerate «necessarie» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base se sono tali da consentire alla Commissione di stabilire risultanze adeguate nel contesto di un’inchiesta antisovvenzioni. A tale proposito, la Commissione ritiene che le informazioni richieste fossero necessarie a tale riguardo, in particolare al fine di valutare se Sinosure agisse in qualità di ente pubblico, fosse soggetta a controllo da parte del governo, agisse secondo i principi di mercato o realizzasse profitti. La Commissione ha inoltre ritenuto che le limitate informazioni fornite dal governo della RPC e le argomentazioni contenute nel questionario non potessero essere verificate sulla base di validi elementi di prova dopo che il governo della RPC si è rifiutato di fornire i documenti o gli elementi di prova sottostanti richiesti, il che ha portato all’applicazione giustificata dei dati disponibili a tale proposito. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.
(106)
Per quanto concerne i diritti di uso dei terreni, il governo della RPC non ha fornito informazioni in merito all’acquisto di terreni da parte dei produttori/degli esportatori di MAE. Il governo della RPC non è stato in grado di spiegare in che modo in alcune circostanze le società fossero in grado di ricevere terreni a titolo gratuito. Lo stesso non ha fornito dati relativi a possibili parametri di riferimento per quanto concerne la concessione di diritti di uso dei terreni.
(107)
In relazione all’energia elettrica, il sostegno al reddito e i fattori produttivi, la Commissione non ha ricevuto diversi documenti e informazioni richiesti. Tali documenti sono elencati nella lettera relativa all’articolo 28 inviata al governo della RPC
(
52
)
. Tuttavia, come indicato nella sezione 3.11, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni sulla compensabilità di tali regimi.
(108)
Nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 28 della Commissione, il governo della RPC ha contestato l’applicazione dei dati disponibili.
(109)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni in merito alle mancate presentazioni dei documenti e delle informazioni richiesti in merito ai sussidi e all’assicurazione dei crediti all’esportazione.
(110)
Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha chiesto documenti e informazioni che non esistevano.
(111)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Durante la visita di verifica presso il governo della RPC la Commissione ha potuto accertare che detto governo era pienamente a conoscenza delle transazioni relative ai diritti d’uso dei terreni e ha potuto dimostrare il prezzo pagato per i diritti d’uso dei terreni acquisiti da un produttore esportatore inserito nel campione. Contrariamente a quanto asserito dal governo della RPC, dall’inchiesta è emerso che tali documenti esistono ed erano a disposizione del governo della RPC. In particolare, la Commissione ha potuto dedurre tale circostanza dal fatto che il governo della RPC ha potuto accedere ai dettagli delle transazioni relative ai diritti d’uso dei terreni (compresi la pubblicazione dell’annuncio e il prezzo delle transazioni) attraverso una piattaforma web
(
53
)
durante la visita di verifica, mentre tali informazioni non erano state fornite nell’ambito della sua risposta al questionario. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC non abbia agito al meglio delle proprie capacità nel rispondere alle richieste di informazioni e documenti della Commissione.
(112)
Non avendo ricevuto informazioni dal governo della RPC in merito agli elementi summenzionati, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni necessarie pertinenti ai fini dell’inchiesta e di doversi basare sui dati disponibili per le proprie risultanze relative ai sussidi, all’assicurazione dei crediti all’esportazione e alla concessione di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.
3.5.
Sovvenzioni e programmi di sovvenzione per i quali la Commissione elabora risultanze nella presente inchiesta
(113)
Sulla base delle informazioni contenute nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, nell’avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, sono state esaminate le sovvenzioni erogate dal governo della RPC indicate di seguito.
—
Erogazione di finanziamenti agevolati e crediti diretti da parte di banche statali demandate all’attuazione delle politiche e di banche commerciali statali (ad esempio prestiti agevolati, linee di credito, finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni, cambiali di accettazione bancaria, finanziamenti all’esportazione agevolati e assicurazione)
—
Programmi di sussidi
—
Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
—
Concessione da parte della pubblica amministrazione di diritti di uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
—
fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
—
fornitura da parte della pubblica amministrazione di fattori produttivi (in particolare motori, batterie, componenti idraulici e sistemi di sollevamento, pneumatici, fattori produttivi per l’acciaio) per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
—
fornitura di servizi di spedizione e logistica da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
—
Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di riduzione delle imposte
—
Riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese (EIT) per le imprese a nuova e alta tecnologia
—
Detrazioni agevolate al lordo delle imposte delle spese per ricerca e sviluppo
—
Ammortamento accelerato di strumenti e apparecchiature utilizzati dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia
—
Esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate
—
Sostegno al reddito
3.6.
Finanziamenti agevolati
3.6.1.
Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati
(114)
In base alle informazioni fornite dai quattro gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione, 24 istituti finanziari con sede all’interno della RPC avevano concesso loro finanziamenti. Di questi 24 istituti finanziari, 20 erano statali. Gli altri istituti finanziari erano di proprietà privata oppure la Commissione non era stata in grado di determinare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata. Nessuno degli istituti finanziari, interamente o parzialmente di proprietà dello Stato, ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società inserite nel campione.
(115)
Come indicato al considerando 86, il governo della RPC non ha trasmesso il questionario agli istituti finanziari e non ha fornito informazioni sull’assetto proprietario degli istituti finanziari che hanno concesso prestiti alle società inserite nel campione. La Commissione non è stata pertanto in grado di stabilire se i restanti quattro istituti finanziari fossero di proprietà dello Stato o privata.
3.6.1.1.
Istituti finanziari statali che agiscono in qualità di enti pubblici
Criterio giuridico
(116)
La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Secondo la pertinente giurisprudenza dell’OMC
(
54
)
, un ente pubblico è un ente che «possiede, esercita o è investito di poteri pubblici». Un’indagine su un ente pubblico va condotta caso per caso, tenendo debitamente conto «delle caratteristiche e delle funzioni essenziali dell’entità pertinente», del «rapporto di tale entità con il governo» e del «contesto giuridico ed economico esistente nel paese in cui opera l’entità oggetto di inchiesta». A seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso, gli elementi di prova pertinenti possono comprendere: i) l’attestazione che «un’entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche», in particolare nel caso in cui tale elemento di prova «indichi una prassi costante e sistematica»; ii) elementi di prova riguardanti «la portata e il contenuto delle politiche governative relative al settore in cui opera l’entità oggetto di inchiesta»; e iii) elementi di prova che un governo eserciti «un controllo significativo su un’entità e sulla sua condotta». Quando conduce un’indagine su un ente pubblico, l’autorità incaricata di un’inchiesta deve «valutare e tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche pertinenti dell’entità» ed esaminare tutti i tipi di elementi di prova che possono essere pertinenti per tale valutazione; in tal modo, essa dovrebbe evitare di «concentrarsi esclusivamente o indebitamente su qualsiasi singola caratteristica senza prestare la dovuta considerazione ad altre che possano essere pertinenti.
(117)
In particolare, nella giurisprudenza dell’OMC si specifica quanto segue
(
55
)
: «
quello che conta è sapere se un’entità è investita dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinate entità. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a una particolare entità. L’attestazione che un’entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un’entità e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che l’entità in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un’entità e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di una determinata entità non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che l’entità in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi di prova è possibile dedurre che l’entità interessata esercita poteri pubblici
».
(118)
Al fine di qualificare correttamente un’entità come un ente pubblico in un caso specifico, può essere rilevante esaminare «
se le funzioni o la condotta [dell’entità] siano normalmente classificate come pubbliche nell’ordinamento giuridico del membro pertinente
»
(
56
)
, nonché la classificazione e le funzioni delle entità in seno ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio in generale. Pertanto la questione se le funzioni o la condotta siano normalmente classificati come pubbliche nell’ordinamento giuridico del membro pertinente può costituire una considerazione rilevante per determinare se una specifica entità sia o meno un ente pubblico.
(119)
Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinate entità. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a una particolare entità. L’attestazione che un’entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica.
(120)
Il fatto che un governo eserciti un controllo significativo su un’entità e sulla sua condotta può servire a provare, in determinate circostanze, che l’entità è investita di poteri pubblici e che li esercita svolgendo funzioni pubbliche. Infatti la proprietà di un’entità da parte di amministrazioni pubbliche, pur non essendo un criterio decisivo, può fungere da elemento di prova, unitamente ad altri elementi. Tuttavia è improbabile che l’esistenza di meri legami formali tra un’entità e il governo in senso stretto sia sufficiente a constatare l’esercizio di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di una determinata entità non dimostra di per sé che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che l’entità in questione sia stata investita di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi di prova è possibile dedurre che l’entità interessata esercita poteri pubblici.
(121)
L’interesse principale di un’indagine su un ente pubblico non è se la condotta che si presume dia luogo a un contributo finanziario sia logicamente connessa a una «funzione pubblica» individuata. A tale riguardo, il criterio giuridico ai fini della determinazione della qualifica come ente pubblico ai sensi dell’articolo 1.1, lettera a), punto 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prescrive la necessità di constatare un nesso di grado o natura particolare tra una determinata funzione pubblica e lo specifico contributo finanziario in questione. L’indagine pertinente è incentrata piuttosto sull’entità che intraprende tale condotta, sulle sue caratteristiche essenziali e sul suo rapporto con il governo. L’attenzione posta sull’entità, a differenza della condotta che si presume dia luogo a un contributo finanziario, corrisponde al fatto che un «governo» (in senso stretto) e un «ente pubblico» condividono un «grado di comunanza o sovrapposizione nelle loro caratteristiche essenziali», ossia hanno entrambi natura «pubblica».
(122)
La natura della condotta o della prassi di un’entità può certamente costituire un elemento di prova pertinente ai fini di un’indagine su un ente pubblico. In effetti la condotta di un’entità, in particolare quando suggerisce l’esistenza di una «prassi costante e sistematica», è una dei vari tipi di elementi di prova che, a seconda delle circostanze di ciascuna inchiesta, possono far luce sulle caratteristiche essenziali di un’entità e sui suoi rapporti con il governo in senso stretto. Tuttavia la valutazione di tali elementi di prova mira a rispondere alla domanda centrale se l’entità stessa possieda le caratteristiche e le funzioni essenziali che la qualificherebbero come un ente pubblico. Ad esempio, nella controversia DS379 tra gli elementi pertinenti per valutare se un’entità fosse un ente pubblico nel contesto delle banche commerciali di Stato cinesi vi erano informazioni a dimostrazione che: i) «[i] dirigenti delle sedi centrali delle banche commerciali di Stato cinesi sono nominati dal governo e il [PCC] conserva un’influenza notevole nella loro scelta»; e ii) le banche commerciali di Stato cinesi «non dispongono comunque di competenze adeguate in materia di gestione dei rischi e di analisi». Tali elementi di prova non si limitavano all’attività di prestito in sé delle banche commerciali di Stato cinesi, ma riguardavano piuttosto le loro caratteristiche organizzative, le catene dell’autorità responsabile del processo decisionale e il rapporto generale con il governo della RPC. Pertanto, nella controversia DS379 l’organo d’appello dell’OMC ha osservato che, sebbene il Dipartimento del commercio statunitense («USDOC») abbia preso in considerazione elementi di prova relativi alla condotta delle banche commerciali di Stato cinesi [«erogazione di prestiti»], lo aveva fatto nel quadro della sua indagine sulle caratteristiche essenziali di tali entità e sul loro rapporto con il governo della RPC. Tali banche commerciali di Stato cinesi esercitavano funzioni pubbliche per conto del governo cinese.
(123)
L’organo d’appello ha inoltre attribuito importanza al fatto che il governo in questione non aveva collaborato durante l’inchiesta. In effetti, nella controversia DS379, l’organo d’appello ha confermato la decisione dell’USDOC secondo cui le banche commerciali di Stato cinesi nell’inchiesta sui fogli di carta patinata costituivano «enti pubblici» sulla base delle considerazioni seguenti: i) proprietà dello Stato pressoché completa del settore bancario in Cina; ii) articolo 34 della legge sul settore bancario commerciale che afferma che le banche sono tenute a «
esercitare la propria attività di concessione di credito in funzione delle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e secondo gli orientamenti delle politiche industriali statali
»; iii) elementi di prova registrati indicanti che le banche commerciali di Stato cinesi non dispongono comunque di adeguate capacità di gestione dei rischi e di analisi; e iv) il fatto che
«nel corso di [tale] inchiesta l’[USDOC] non abbia ricevuto gli elementi di prova necessari per documentare in modo esauriente il processo attraverso il quale i prestiti sono stati richiesti, concessi e valutati in relazione all’industria della carta»
(
57
)
.
(124)
Al fine di determinare se le banche statali possiedono, esercitano o sono investite di poteri pubblici, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche e delle funzioni essenziali delle banche, del loro rapporto con il governo e del contesto giuridico ed economico prevalente nel paese in cui opera l’entità oggetto dell’inchiesta. A tale riguardo, la Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Ha inoltre analizzato se il controllo fosse stato esercitato in modo significativo alla luce del quadro normativo in vigore. A tal fine la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC di trasmettere i questionari pertinenti agli istituti finanziari interessati e di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati, come illustrato nella sezione 3.4.2.
3.6.1.2.
Caratteristiche e funzioni essenziali delle banche statali
(125)
Il settore bancario cinese è dominato da banche statali, che sulla base delle loro funzioni primarie specifiche sono generalmente denominate banche commerciali di Stato o banche statali demandate all’attuazione delle politiche (cfr. i considerando 52 e 113).
(126)
Mantenendo il controllo sulle banche statali attraverso molteplici canali – oltre alla partecipazione azionaria lo Stato garantisce anche la presenza delle strutture di partito, e la relativa influenza, all’interno degli istituti finanziari e impone alle banche determinate condotte commerciali mediante misure normative (cfr. sezione 3.6.1.4) — lo Stato è in grado di utilizzare le risorse del settore finanziario per perseguire i suoi obiettivi strategici (cfr. anche i considerando da 142 a 144), compreso l’obiettivo generale di «
promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista
», come sancito all’articolo 1 del codice bancario (cfr. sezione 3.6.1.4 per un’analisi più dettagliata del codice bancario).
(127)
Di conseguenza le funzioni essenziali degli istituti bancari, in particolare le loro politiche di prestito, sono concepite per perseguire finalità politiche, i risultati economici delle banche sono subordinati ai requisiti delle politiche industriali del governo della RPC. Il quadro giuridico applicabile e l’assetto istituzionale garantiscono a tale riguardo che ogniqualvolta il governo della RPC individua priorità economiche, ad esempio lo sviluppo del settore delle MAE, i fondi necessari siano convogliati in via prioritaria verso progetti corrispondenti attraverso il settore finanziario. Di conseguenza le banche statali svolgono effettivamente funzioni pubbliche, nella misura in cui i loro dirigenti con responsabilità strategiche devono essere affiliati al PCC, ed essere quindi innanzitutto leali nei confronti del partito, e le loro attività principali devono essere svolte tenendo debitamente conto degli obiettivi strategici stabiliti dalle autorità pubbliche.
3.6.1.3.
Assetto proprietario, indizi formali ed esercizio del controllo da parte del governo della RPC
(128)
Come indicato al considerando 86, il governo della RPC si è rifiutato di trasmettere i questionari alle banche adducendo come motivazione il fatto che tale richiesta violava l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative richiedendo indebitamente informazioni agli istituti finanziari cinesi, classificandoli erroneamente come enti pubblici, omettendo di notificarli correttamente e ignorando le preoccupazioni in materia di riservatezza ai sensi del diritto cinese.
(129)
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha chiarito il proprio diritto di chiedere dati agli istituti finanziari cinesi, compresi i soggetti di proprietà dello Stato, sotto la supervisione delle autorità cinesi, e ha confermato che eventuali informazioni riservate saranno gestite conformemente ai pertinenti protocolli di riservatezza. Vi è stata inoltre una rinuncia all’obbligo di riservatezza, come dimostrato dall’autorizzazione scritta ottenuta dalle società inserite nel campione, che hanno rinunciato esplicitamente ai loro privilegi in materia di riservatezza.
(130)
Di conseguenza, come indicato al considerando 128, nessuno degli istituti finanziari statali che hanno erogato prestiti alle società inserite nel campione ha risposto al questionario specifico. L’elenco delle banche comprende: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing
(
58
)
, Bank of China, Bank of Communications Co. Ltd, Bank of Ningbo, China Construction Bank Corporation, China Industrial Bank Co. Ltd, China Merchants Bank, China Minsheng Bank
(
59
)
, Export-Import Bank of China (banca EXIM), Industrial and Commercial Bank (ICBC), Ping An Bank
(
60
)
, Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd, China Postal Savings Bank Co. Ltd., Bank of Changsha, Bank of Hunan, China Bohai Bank, China Development Bank, China Guangfa Bank, Commercial Bank of China, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Huxia Bank, City Bank (Cina).
(131)
Il governo della RPC non ha fornito informazioni né sull’assetto proprietario delle banche né sulla loro struttura di governance, sulla loro valutazione del rischio o su esempi relativi a prestiti specifici all’industria delle MAE.
(132)
La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali istituti finanziari statali possano essere considerati enti pubblici.
(133)
In una precedente inchiesta antisovvenzioni
(
61
)
la Commissione ha stabilito che le banche che avevano erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione nell’ambito dell’inchiesta erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali. Poiché le banche non hanno risposto al questionario specifico, la Commissione ha utilizzato informazioni pubblicamente disponibili, quali il sito web della banca, relazioni annuali e informazioni riportate in annuari bancari o su internet. In linea con le risultanze di queste inchieste precedenti, il documento di lavoro dei servizi della Commissione
(
62
)
ha confermato che lo Stato domina il settore bancario
(
63
)
mantenendo partecipazioni di controllo in tutte le banche commerciali di proprietà statale e svolgendo il ruolo di azionista di maggioranza in una serie di banche commerciali per azioni, sia attraverso investimenti diretti da parte di Central Huijin sia indirettamente attraverso altre entità giuridiche statali. Al considerando 130 è riportato un elenco delle entità bancarie, segnalate dai produttori esportatori, in cui lo Stato detiene una partecipazione di maggioranza. Poiché non sono intervenuti cambiamenti a seguito di recenti inchieste analoghe
(
64
)
, si è ritenuto che tutti gli istituti finanziari statali che hanno erogato finanziamenti ai produttori esportatori inseriti nel campione siano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali.
(134)
Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali, la Commissione ha definito tali banche «importanti istituti finanziari statali». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato»
(
65
)
dispone nello specifico: «
nel presente regolamento per ’importanti istituti finanziari statali’ si intendono le banche statali demandate all’attuazione delle politiche, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione e altre (in appresso ’istituti finanziari statali’) a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti
».
(135)
Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale che ha collaborato.
(136)
Per quanto riguarda le banche commerciali di Stato cinesi, la Commissione ha osservato che le sei maggiori banche rappresentavano oltre il 40 % delle attività totali del settore finanziario cinese alla fine del 2022
(
66
)
. Almeno due di queste sei banche, ossia l’ICBC e l’ABC, rientrano tra gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione nell’ambito della presente inchiesta (cfr. il considerando 130). Lo Stato detiene una quota di maggioranza sia dell’ICBC
(
67
)
che dell’ABC
(
68
)
. Oltre a controllare le sei maggiori banche commerciali di Stato cinesi, lo Stato detiene quote significative di numerose altre banche di questo tipo, in cui il suo coinvolgimento è perlopiù indiretto, ad esempio attraverso imprese di proprietà dello Stato. Rappresentando circa il 20 % delle attività totali del settore bancario cinese nel 2021, diverse di queste banche commerciali di Stato cinesi, come Shanghai Pudong Development Bank, China Everbright Bank, Ping An Bank, China Minsheng Bank, figurano tra gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione nell’ambito della presente inchiesta (cfr. il considerando 130 per un elenco completo), con un diverso grado di partecipazione azionaria statale, che va dal 3 % circa nel caso della China Minsheng Bank
(
69
)
a oltre l’80 % per la China Everbright Bank
(
70
)
.
(137)
La Commissione ha inoltre constatato che nel 2017 gli istituti finanziari statali hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del PCC al massimo livello del processo decisionale delle banche
(
71
)
.
(138)
In base a questi nuovi statuti:
—
il presidente del consiglio di amministrazione coincide con il segretario del comitato del partito;
—
il compito del PCC è garantire e monitorare l’attuazione, da parte della banca, delle politiche e degli orientamenti del PCC e dello Stato, nonché svolgere un ruolo di leadership e di controllo nella nomina del personale (alta dirigenza compresa); e
—
i pareri del comitato del partito vengono sentiti dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta si debbano prendere decisioni importanti.
(139)
Il considerando 53 riporta esempi specifici di tali modifiche degli statuti per quanto riguarda l’ICBC e l’ABC.
3.6.1.4.
Controllo significativo da parte del governo della RPC
(140)
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta degli istituti finanziari statali per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nel caso in cui abbiano concesso prestiti all’industria delle MAE. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:
(1)
l’articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);
(2)
l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People’s Bank of China);
(3)
la decisione n. 40;
(4)
le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina [ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC];
(5)
le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC);
(6)
le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3);
(7)
il piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022) (CBIRC, 28 agosto 2020);
(8)
la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali (CBIRC, 15 dicembre 2020);
(9)
la comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi (CBIRC, [2021] n. 43).
(141)
Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha rilevato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico che impone loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC che comprendono lo sviluppo del settore delle MAE. Riconosciute come parte dell’industria dei macchinari per l’edilizia, le MAE sono evidenziate nei principali piani nazionali e regionali, tra cui «Made in China 2025», il 14
o
piano quinquennale per i macchinari per l’edilizia e varie strategie di sviluppo provinciali e comunali a Zhejiang, Jiangsu e Hunan. Tali politiche promuovono il sostegno finanziario, gli incentivi in materia di ricerca e sviluppo e la creazione di distretti industriali, incoraggiando gli istituti finanziari a dare priorità ai finanziamenti a favore delle società appartenenti a tale settore.
(142)
A titolo generale l’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, stabilisce che «
le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato
»
. Sebbene l’articolo 4 del codice bancario affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica»
, dall’inchiesta è emerso che l’articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.
(143)
Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue:
«Conformemente alla
politica
dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone»
.
(144)
Analogamente la decisione n. 40 ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incentivati». Come già spiegato nella sezione 3.3, e più specificamente ai considerando 72 e 80, i progetti dell’industria delle MAE rientrano nella categoria dei progetti «incentivati». La decisione n. 40 conferma pertanto la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. La Commissione ha rilevato inoltre che la NFRA dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali
(
72
)
:
—
l’approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede sia a livello di filiali. L’approvazione della NFRA è richiesta per l’assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili di funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e
—
un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l’apertura di filiali, l’avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede, le modifiche dell’assetto organizzativo ecc.
(145)
Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L’obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella sezione 3.6.1.4. L’obbligatorietà dei testi normativi della NFRA deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L’obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione.
(146)
La decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti di investimento rientranti nella categoria dei progetti incentivati e promette l’attuazione di «
altri regimi agevolati per i progetti che rientrano nella categoria dei settori incentivati
». Su tale base, le banche hanno l’obbligo di fornire un sostegno creditizio all’industria delle MAE in quanto industria incentivata.
(147)
Inoltre persino le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. In effetti uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e gestionali nelle società. A tale proposito il piano d’azione triennale della CBIRC per il periodo 2020-2022 indica la necessità di «
mettere ulteriormente in pratica lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma del governo societario del settore finanziario
». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria:
«renderemo l’integrazione della leadership del partito nel governo societario più sistematica, standardizzata e basata su procedure [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza»
.
(148)
Di recente il governo della RPC ha altresì stabilito che anche gli azionisti degli istituti finanziari devono facilitare l’esercizio del suo controllo attraverso il quadro di governo societario dell’istituto come segue: «
I grandi azionisti degli istituti bancari e assicurativi sostengono tali istituti creando una struttura solida e indipendente di governo societario con un effettivo bilanciamento dei poteri e incoraggiano e sostengono banche e istituti assicurativi al fine di garantire l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario
»
(
73
)
.
(149)
Infine i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali stabiliti dalla NFRA, in particolare, prendono ora in considerazione come gli istituti finanziari
«rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale»
e soprattutto come «
sono al servizio delle industrie strategiche ed emergenti
»
(
74
)
.
(150)
La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui dovevano attenersi i dirigenti e i revisori dei conti della banca statale che ha collaborato, i quali sono nominati dal governo della RPC e rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa erogava prestiti all’industria delle MAE. Le funzioni di base della banca statale sono collegate ai compiti specifici assegnati dal governo della RPC in virtù di tale quadro normativo, con il risultato che essa diventa lo strumento del governo della RPC per l’esercizio di funzioni pubbliche.
(151)
Nel corso dell’indagine il governo della RPC ha fatto riferimento all’interpretazione del codice bancario e dell’articolo 4 del codice bancario da parte della NPC, sostenendo che le banche commerciali in Cina operavano come entità giuridiche indipendenti che «
prendono le proprie decisioni
»
, «senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli»
e che
«nessuna entità né singolo individuo può costringere una banca commerciale a concedere prestiti o fornire garanzie»
.
(152)
Come spiegato al considerando 145, la Commissione ha ritenuto che il codice bancario cinese e la decisione n. 40 siano di natura obbligatoria. Inoltre le risultanze della presente inchiesta (nonché quelle formulate dalla Commissione in inchieste precedenti relative allo stesso programma di sovvenzione
(
75
)
) non hanno suffragato l’argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell’adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio la Commissione ha riscontrato che i quattro gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione beneficiavano di prestiti agevolati a tassi d’interesse inferiori a quelli di mercato.
(153)
Nell’ambito dell’inchiesta la Commissione ha stabilito altresì che l’articolo 4 si applica soltanto nella misura in cui è in linea con l’articolo 33. Ciò significa che, se da un lato le banche possono operare nell’ambito del loro quadro giuridico generale, dall’altro devono rispettare le politiche statali quando sono istruite a procedere in tal senso. In effetti mentre l’articolo 4 del codice bancario fa parte del capo I, che stabilisce le disposizioni generali, l’articolo 33 figura al capo IV, che stabilisce le norme di base che disciplinano i prestiti. L’articolo 33 dispone quanto segue:
«le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze dell’economia nazionale
e
dello sviluppo sociale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato».
È evidente che tale disposizione non ha carattere orientativo ma ha piuttosto carattere obbligatorio e fornisce alle banche la chiara istruzione di tenere conto delle politiche industriali dello Stato nell’esercizio della loro attività creditizia. La Commissione ha osservato altresì che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati e promette l’attuazione di
«altri regimi agevolati per i progetti che rientrano nella categoria dei settori incentivati»
. Benché l’articolo 17 della medesima decisione prescriva alle banche di rispettare i principi di concessione del credito, durante l’inchiesta la Commissione ha constatato che le banche non rispettavano detti principi. La Commissione ha chiesto documenti giustificativi atti a dimostrare il rispetto di tali principi da parte degli istituti finanziari. Il governo della RPC e gli istituti finanziari non hanno tuttavia fornito tali informazioni. Di conseguenza la Commissione ha dovuto effettuare tale valutazione sulla base dei dati disponibili. Da tali dati è emerso che sono stati concessi prestiti ai produttori esportatori indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e solvibilità. Tale risultanza non è nuova ed è già stata formulata in inchieste precedenti
(
76
)
nel contesto delle quali la Commissione ha precedentemente dimostrato che l’articolo 17 non si traduce in effetti in un principio di concessione del credito per le industrie incentivate. Nel corso della presente inchiesta, la Commissione non ha potuto constatare la conformità a causa della mancanza di cooperazione, una circostanza questa che rafforza ulteriormente le preoccupazioni in materia di trasparenza e rispetto di adeguate procedure di valutazione del merito di credito.
(154)
Infine, come indicato ai considerando 137 e 138, anche il fatto che tutte le principali questioni operative e gestionali della banca siano esaminate dal partito, che è profondamente integrato nella struttura di governo societario delle banche, e che la performance delle banche sia valutata in base all’impegno da queste profuso nel mettersi al servizio delle imprese strategiche ed emergenti come l’industria delle MAE dimostra la natura rigorosa e vincolante del quadro normativo che regola le attività degli istituti finanziari.
(155)
In assenza di collaborazione e di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai considerando da 142 a 150, congiuntamente alla condotta della banca statale che ha collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società inserite nel campione. Tale condotta era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che in pratica le banche statali non operavano sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato.
(156)
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione sono stati concessi prestiti a tassi d’interesse inferiori o prossimi al tasso d’interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center (NIFC). Il tasso d’interesse di base è stato introdotto il 20 agosto 2019 e sostituisce il precedente tasso di riferimento della banca centrale, ossia della People’s Bank of China (PBoC)
(
77
)
. L’erogazione di finanziamenti a tassi d’interesse prossimi o inferiori al tasso d’interesse privo di rischio del paese sul mercato interbancario dimostra chiaramente che il rischio non è stato adeguatamente preso in considerazione. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e degli istituti finanziari, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili e ha pertanto concluso che i prestiti sono stati concessi a prescindere dalla reale situazione finanziaria e del rischio di credito delle società, come stabilito nella sezione 3.6.3. Pertanto i prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei produttori esportatori inseriti nel campione.
(157)
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo in materia di prestiti alle industrie incentivate a cui dovevano attenersi gli amministratori e i revisori dei conti della banca, che sono nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest’ultimo. Questo quadro normativo non ha lasciato alcun margine di manovra agli amministratori e ai revisori dei conti della banca, che non hanno potuto scegliere se attenersi a tale quadro nei confronti dei produttori esportatori inseriti nel campione, ponendo in tal modo la dirigenza della banca in una posizione di dipendenza.
(158)
Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa erogava prestiti all’industria delle MAE.
(159)
In assenza di elementi di prova concreti di valutazioni del rischio di credito, la Commissione ha esaminato il quadro normativo generale applicabile all’erogazione di prestiti a favore delle industrie incentivate, come ad esempio l’industria delle MAE, assieme alla condotta della banca statale che ha collaborato e ha concluso che tale banca non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio di credito basate sul mercato.
(160)
Inoltre, come spiegato al considerando 152, ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione sono stati concessi prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base, a prescindere dalla situazione finanziaria e dal rischio di credito degli stessi. Pertanto, considerando il profilo di rischio dei produttori esportatori inseriti nel campione di cui alla sezione 3.6.4.3 e dal momento che, secondo l’analisi dei rischi effettuata dalla Commissione, alcuni produttori esportatori avrebbero dovuto ottenere un rating del credito pari a BB e altri a B e quindi avrebbero dovuto pagare interessi a un tasso notevolmente superiore al tasso privo di rischio, la Commissione ha concluso che i prestiti in questione sono stati erogati a tassi inferiori a quelli di mercato.
(161)
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e la valutazione del rischio in relazione all’industria delle MAE.
(162)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito che l’articolo 4 della legge sulle banche commerciali non è subordinato all’articolo 34 e che quest’ultimo articolo non deve contraddire la disposizione di cui all’articolo 4 relativa all’indipendenza delle banche. Ha inoltre sostenuto che il codice bancario non impone alcuna conseguenza punitiva alle banche che non rispettano l’articolo 34. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti non poteva fungere da base per sostenere che il governo della RPC impone alle banche commerciali di concedere prestiti agevolati, il che indicherebbe un riesame delle norme generali sui prestiti. Il governo della RPC ha inoltre aggiunto che la decisione n. 40 non si applica all’industria delle MAE, in quanto solo i progetti incentivati, come specificato nel catalogo, possono essere considerati incentivati.
(163)
La Commissione ha fatto nuovamente riferimento alla relazione di AB di cui al considerando 123, che ha confermato che le banche sono tenute a
«svolgere le loro attività di prestito in base alle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la guida delle politiche industriali dello Stato»
e ha rilevato che la presunta assenza di conseguenze punitive era irrilevante considerando che il settore bancario cinese è per lo più di proprietà dello Stato, che le decisioni in materia di banche commerciali devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali, questioni non contestate da nessuna parte interessata. Per quanto concerne l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, la Commissione ha rilevato che il governo della RPC non ha fornito elementi di prova di tale riesame e che la legge stessa non era stata modificata o abrogata per cui tale articolo continuava ad applicarsi, come indicato nella sua osservazione sulla divulgazione definitiva delle informazioni da parte dello stesso governo della RPC. La Commissione ha inoltre fatto riferimento al considerando 59 nel quale aveva concluso che il settore delle MAE faceva parte del settore dei «grandi macchinari per l’edilizia» che figurava nel catalogo, il che confermava che le MAE erano un settore incentivato. Stante quanto precede, queste asserzioni sono state respinte.
3.6.1.5.
Conclusione su tutti gli istituti finanziari statali
(164)
La Commissione ha appurato che le banche statali hanno applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti MAE. La banca agiva pertanto come ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC.
(165)
Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito sulla base delle medesime informazioni che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui alla sezione 3.6.2. Pertanto la loro condotta sarebbe in ogni caso attribuita al governo della RPC.
3.6.2.
Istituti finanziari privati che agiscono su incarico o per ordine del governo della RPC
(166)
Nel caso di specie la Commissione ha stabilito che le seguenti banche e i seguenti istituti finanziari privati operanti in Cina avevano concesso prestiti ai gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione nell’inchiesta in oggetto: Citibank (China) Co., Ltd., China Bohai bank, China Mingsheng bank e HSBS bank.
(167)
Come constatato nelle inchieste precedenti
(
78
)
, in linea con la corrispondente analisi di cui ai considerando da 140 a 161, la Commissione ha ritenuto che tali banche e istituti finanziari privati abbiano operato sotto la supervisione della NFRA (che sostituisce la CBRC,
China Banking and Regulatory Commission
) e abbiano ricevuto incarichi o ordini dal governo della RPC. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta.
(168)
La Commissione ha verificato se tutti questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della RPC l’incarico o l’ordine di concedere sovvenzioni al settore delle MAE ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base.
(169)
Secondo l’organo d’appello dell’OMC si è in presenza di un «incarico» quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato, mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita i suoi poteri su un organismo privato
(
79
)
. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo»
(
80
)
. Al contempo l’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv) non consente ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali»
(
81
)
o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato»
(
82
)
. L’incarico o l’ordine implica invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento»
(
83
)
.
(170)
La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all’industria summenzionata, richiamato ai considerando da 142 a 147, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi quelli privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della NFRA (ex CBIRC) riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell’ambito della gestione della NFRA.
(171)
Inoltre la maggior parte dei contratti di prestito stipulati con istituti finanziari privati presentava condizioni analoghe ai contratti conclusi con le banche statali e i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili a quelli concessi dagli istituti finanziari statali. Ciò dimostra che tali banche concedono di fatto condizioni di prestito preferenziali in linea con il controllo del governo della RPC sul settore bancario.
(172)
In assenza di informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l’industria delle MAE, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la vigilanza della NFRA agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche ed erogano all’industria delle MAE prestiti a tasso agevolato
(
84
)
, funzioni che quindi non differiscono dalla prassi della pubblica amministrazione.
3.6.3.
Rating del credito
(173)
In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating del credito interni assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale
(
85
)
, che ha rivelato una discrepanza tra i rating del credito internazionali e quelli cinesi. Infatti, secondo l’FMI, le agenzie di rating locali valutano oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi da AA ad AAA, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l’UE o gli Stati Uniti d’America («USA»). Ad esempio le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un’unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente diversi
(
86
)
. Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg
(
87
)
cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario, ossia China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance e Golden Credit Rating, e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA dalle agenzie di rating locali. Molti degli emittenti hanno tuttavia ricevuto da S&P un rating globale dell’emittente più basso, ossia A e BBB
(
88
)
.
(174)
Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor’s e Moody’s applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica dell’azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero
(
89
)
.
(175)
A integrazione di tale analisi, casi precedenti hanno dimostrato che il governo della RPC può anche esercitare la propria influenza sul mercato del rating del credito
(
90
)
.
(176)
Secondo le informazioni fornite dal governo della RPC in casi precedenti, sul mercato obbligazionario cinese erano attive 14 agenzie di rating del credito, tra cui 12 agenzie di rating nazionali. In secondo luogo non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, in quanto le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC») o dalla PBoC prima di potere iniziare l’attività
(
91
)
. A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate a effettuare valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. Tuttavia tali agenzie di rating del credito seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali, come spiegato al considerando 174.
(177)
Una ricerca condotta nel 2021 da Allianz Global Investors conferma le risultanze della Commissione, affermando che «
[i]l sistema di assegnazione dei rating delle obbligazioni di credito cinesi onshore è diverso da quelli internazionali
.
Ad esempio, in base a questi ultimi, le obbligazioni onshore con rating AA+ apparterrebbero solitamente alla categoria “high yield”
»
(
92
)
.
(178)
Infine nel 2022 l’OCSE ha sottolineato che
«[l]
e carenze nel mercato del rating del credito, tra cui l’assegnazione di rating “gonfiati” e la debolezza dei sistemi di allarme, ostacolano il sano sviluppo del mercato obbligazionario»
(
93
)
.
(179)
La Commissione ha inoltre stabilito
(
94
)
che il sistema cinese di rating del credito non può ritenersi determinato unicamente dalle forze di mercato e opera in maniera distorta.
(180)
Alla luce della situazione descritta ai considerando da 173 a 178, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici volti a incentivare industrie strategiche fondamentali, come l’industria delle MAE.
(181)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che il sistema cinese di rating del credito è affidabile e che i rating del credito delle società dovrebbero essere rivalutati. Ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva valutato arbitrariamente le società inserite nel campione senza disporre delle conoscenze e dei certificati richiesti e senza un’esaustiva comprensione del funzionamento delle società inserite nel campione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la proprietà delle agenzie di rating che operano sul mercato cinese è più variegata, con una crescente presenza di agenzie internazionali di rating del credito quali S&P o Moody’s China Limited, una circostanza questa che ha portato all’ottimizzazione dei metodi di rating.
(182)
La Commissione ha ritenuto di non aver valutato in modo arbitrario il rating del credito delle società inserite nel campione. Al contrario, la Commissione ha agito in piena trasparenza e si è basata su una serie di indicatori finanziari ai fini della determinazione del rating del credito delle società inserite nel campione. La Commissione ha inoltre ritenuto che l’evoluzione della struttura del mercato nella RPC non abbia avuto un impatto sulle carenze relative al mercato cinese del rating del credito di cui ai considerando da 173 a 180. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.
(183)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha asserito che l’esistenza di 14 agenzie di rating del credito, tra cui due agenzie straniere, ha reso il mercato cinese dei rating del credito solido e indipendente. La stessa ha aggiunto che il ricorso a diverse categorie di rating da parte delle agenzie di rating locali cinesi non mette in discussione l’indipendenza di tali agenzie e l’autenticità dei risultati del rating. Ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione secondo cui il mercato del rating del credito cinese è «chiuso» si basa su elementi di prova obsoleti e non correttamente interpretati, in particolare la CCCME ha ritenuto che il ruolo della CSRC e della PBoC nella regolamentazione della qualificazione degli istituti di rating del credito fosse necessario per garantire che tali agenzie di rating del credito dispongano delle competenze necessarie e ha fatto riferimento ai miglioramenti normativi riconosciuti nella relazione dell’OCSE di cui al considerando 178.
(184)
La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Pur non contestando il fatto che alcune agenzie straniere operino sul mercato cinese, la Commissione ha ritenuto che tali agenzie straniere rappresentino soltanto «
una minima parte dei rating effettuati sul mercato cinese dei rating del credito
» e «
seguano le stesse scale di rating delle agenzie cinesi e applichino un aumento del loro rating in considerazione dell’importanza strategica delle società per il governo della RPC e di garanzie statali implicite
»
(
95
)
, di conseguenza tali agenzie non possono essere considerate indipendenti. Inoltre, per quanto riguarda la natura asseritamente obsoleta degli elementi di prova forniti dalla Commissione, la Commissione ha osservato che la CCCME ha scelto in modo selettivo gli elementi di prova più datati presentati dalla Commissione, e ha ignorato diversi riferimenti risalenti agli anni 2021-2022 di cui ai considerando 177 e 178, nonché il riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China, pubblicato nell’aprile 2024 (cfr. considerando 179), decisamente dopo che le società di credito straniere sono diventate attive nella RPC. Tali riferimenti dimostrano chiaramente che la situazione del mercato cinese del rating del credito non è cambiata in modo significativo durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda il ruolo della CSRC e della PBoC, la Commissione non ha contestato la relazione dell’OCSE e il ruolo di tali soggetti comprende la valutazione delle qualifiche delle agenzie di rating del credito. Tuttavia è emerso che il ruolo della PBoC non si limitava a tale valutazione, ma includeva anche «la vigilanza e la gestione dei rating del credito a livello nazionale» ai sensi dell’articolo 3 delle misure provvisorie per l’amministrazione dell’industria di rating del credito pubblicate congiuntamente dalla People’s Bank of China, dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, dal ministero delle Finanze e dalla CSRC (ordinanza [2019] n. 5). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
3.6.4.
Finanziamenti agevolati: prestiti
3.6.4.1.
Tipi di prestiti
Prestiti a breve e lungo termine
(185)
La Commissione ha stabilito che le società di tutti e quattro i gruppi inseriti nel campione hanno utilizzato prestiti a breve e lungo termine per finanziare le loro attività. Tali prestiti sono stati utilizzati principalmente per l’operatività quotidiana, il fabbisogno relativo al capitale di esercizio, progetti speciali e investimenti. Uno dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione si è avvalso anche di crediti all’esportazione a lungo termine.
3.6.4.2.
Specificità
(186)
Come dimostrato nei considerando da 142 a 147, vari testi normativi specificamente destinati a società del settore delle MAE danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati a tale industria. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano finanziamenti agevolati solo a un numero limitato di imprese o settori che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. La Commissione ha ritenuto che il riferimento all’industria delle MAE sia sufficientemente chiaro dal momento che tale industria è identificata o dal suo nome o da un riferimento al prodotto che fabbrica o al comparto industriale cui appartiene. Inoltre uno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha beneficiato di prestiti forniti dalla China Development Bank, che sostiene «progetti in settori chiave riconosciuti dallo Stato». Il fatto che il governo della RPC sostenga un gruppo limitato di industrie incentivate, tra cui quella delle MAE, rende pertanto la sovvenzione specifica.
3.6.4.3.
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(187)
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile sulla base del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari corrisponde alla differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato.
(188)
Come esposto nelle sezioni 3.6.1 e 3.6.2, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un intervento pubblico sostanziale e non riflettono i tassi che sarebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante.
(189)
I gruppi di società inseriti nel campione presentavano situazioni finanziarie generali diverse. Nel periodo dell’inchiesta ciascun gruppo ha beneficiato di vari tipi di prestiti con differenze nelle scadenze, nelle garanzie, nelle garanzie reali e in altre condizioni. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso d’interesse medio basato sull’insieme dei prestiti ricevuti.
(190)
La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori inserito nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A tale proposito la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i finanziamenti agevolati tramite prestiti stabilito nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni sui fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della RPC, dell’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, nonché nelle inchieste antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC, su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC, sui cavi di fibre ottiche originari della RPC e sui veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone
(
96
)
, come spiegato nei considerando che seguono. La Commissione ha quindi calcolato, per ciascun gruppo di produttori esportatori inserito nel campione, il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell’erogazione di finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti e ha attribuito tale vantaggio al prodotto oggetto dell’inchiesta.
(1) Gruppo Sinoboom
(191)
Come indicato al considerando 90, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito risposte al questionario in grado di chiarire la valutazione della solvibilità effettuata. Per determinare il vantaggio la Commissione ha dunque dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Sinoboom fossero a livello di mercato.
(192)
Il gruppo Sinoboom ha riferito di essere in condizioni finanziarie redditizie, con un margine di profitto del 12 % secondo la sua stessa contabilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2023.
(193)
Per finanziare le sue attività, il gruppo Sinoboom si è avvalso di debiti a breve e lungo termine. La Commissione ha valutato la liquidità a breve termine e la situazione di solvibilità a lungo termine del gruppo.
(194)
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, durante il periodo dell’inchiesta il gruppo presentava un indice di disponibilità medio pari a 1,44. Le attività correnti della società, pur rientrando in un intervallo accettabile, evidenziano una posizione della società non particolarmente solida. Ciò indica che, sebbene la società sia tecnicamente in grado di adempiere i propri obblighi a breve termine, la sua posizione di tesoreria è soltanto marginalmente adeguata. In caso di pressioni finanziarie impreviste, la società potrebbe avere difficoltà a mantenere le operazioni senza liquidare gli attivi o assumere ulteriori debiti. Sarebbe necessaria una posizione di tesoreria più solida al fine di garantire la stabilità finanziaria in caso di volatilità dei mercati o eventi imprevisti.
(195)
In termini di solvibilità, il rapporto debito/capitale proprio della società pari a 1,98 evidenzia una marcata dipendenza dal debito. La società dipende quasi il doppio da fondi presi a prestito rispetto al capitale proprio, il che indica un rischio finanziario significativo. Una leva finanziaria così elevata rende la società vulnerabile all’aumento dei tassi di interesse o alle recessioni economiche, in quanto la sua capacità di onorare il proprio debito può essere messa a dura prova. La dipendenza dal finanziamento tramite debito aumenta il rischio di insolvenza, in particolare se la crescita delle entrate o la redditività rallentano. Tale leva finanziaria costituisce una grave preoccupazione che potrebbe compromettere la solidità finanziaria della società.
(196)
La Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo corrisponda a un rating BB. Secondo le definizioni del rating del credito di Standard &Poor’s, un debitore con un rating «BB» ha ancora la capacità di onorare i suoi impegni finanziari in condizioni stabili. Nondimeno condizioni commerciali, finanziarie o economiche sfavorevoli potrebbero nuocere alla sua capacità o volontà di onorare tali impegni. Tale parametro di riferimento è pertanto considerato adeguato per rispecchiare gli elevati livelli di indebitamento e la notevole dipendenza dalla leva finanziaria del gruppo.
(197)
Il premio previsto per le obbligazioni emesse da imprese con rating BB è stato quindi applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, per stabilire il tasso di mercato.
(198)
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi aggiunto al tasso di riferimento dei prestiti della PBoC, o dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base annunciato dal NIFC, alla data di concessione del prestito e per la stessa durata del prestito in questione. Tale operazione è stata ripetuta singolarmente per ogni prestito e per ogni leasing finanziario concesso alla società.
(2) Gruppo Zoomlion
(199)
La Commissione ha rilevato che nel 2021 il gruppo Zoomlion ha ricevuto un rating B dall’agenzia di rating del credito Fitch. La Commissione ha concordato con tale rating in quanto è in linea con il profilo finanziario della società valutato sulla base dei bilanci relativi al periodo dell’inchiesta.
(200)
Dato che gli istituti creditizi non hanno fornito alcuna risposta al questionario che spiegasse la valutazione della solvibilità, ai fini della determinazione del vantaggio la Commissione ha dovuto valutare se i tassi di interesse per i prestiti concessi al gruppo Zoomlion fossero a livello di mercato.
(201)
Il gruppo Zoomlion si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie, con un margine di profitto attorno all’8 % secondo la sua stessa contabilità finanziaria per l’anno 2023. La redditività di Zoomlion è ragionevole ma piuttosto modesta rispetto alla media delle società del settore e può limitarne la capacità di reinvestire e gestire le fluttuazioni economiche.
(202)
Per finanziare le sue attività, il gruppo si è avvalso di debiti a breve e lungo termine. La Commissione ha valutato la liquidità a breve termine e la situazione di solvibilità a lungo termine della società.
(203)
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato l’indice di disponibilità. Tale indice misura la capacità della società di onorare i propri obblighi a breve termine, compreso il debito a breve termine.
(204)
L’indice di disponibilità della società era pari all’1,17 nel periodo dell’inchiesta. Ciò suggerisce che la sua liquidità sia adeguata ma precaria, in quanto tale indice si attesta soltanto leggermente al di sopra della soglia accettabile. Ciò dimostra anche che, mentre la società è in grado di far fronte alle proprie passività a breve termine con le proprie attività correnti, qualsiasi aumento imprevisto delle passività o un rallentamento della conversione delle attività potrebbe comportare delle criticità. Considerando tale indicatore di liquidità a breve termine, la Commissione ha concluso che la società in questione presentava una posizione di tesoreria a breve termine fragile.
(205)
La Commissione ha basato la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine sul rapporto di indebitamento. Questo rapporto misura la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. È utilizzato da prestatori e investitori obbligazionari per valutare la solvibilità di una società.
(206)
Il rapporto di indebitamento misura l’entità delle passività, in particolare il debito a lungo termine. Dal rapporto della società pari all’1,93 emerge una notevole dipendenza dal debito per il finanziamento, il che aumenta notevolmente il rischio finanziario. Un effetto leva elevato significa che la società è esposta a difficoltà nel far fronte agli obblighi di debito, in particolare nei periodi di riduzione delle entrate o di aumento dei tassi di interesse. Tale dipendenza dal debito sottolinea la necessità di una struttura patrimoniale più equilibrata.
(207)
L’efficienza della società nell’utilizzo delle proprie attività non giustifica un rating del credito elevato. Un indice di rotazione delle attività pari allo 0,3 indica che la società genera soltanto 0,30 CNY in termini di entrate a fronte di ogni 1 CNY di attività, il che si rispecchia in risultati insufficienti in termini di leva finanziaria. Analogamente, il rendimento delle attività totali pari al 2,77 % è basso, il che suggerisce che la società non ricava un valore significativo dai suoi investimenti. Da tali parametri emergono inefficienze nella gestione patrimoniale che ostacolano la capacità della società di generare entrate e profitti.
(208)
Pertanto, tenendo conto dei problemi di liquidità, solvibilità ed efficienza di cui ai considerando da 202 a 207, la Commissione ha ritenuto che la società non si trovasse in una situazione finanziaria solida e che presentasse un profilo ad alto rischio per potenziali prestatori e investitori.
(209)
La Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo corrisponda a un rating B, che non rientra tra gli «investment grade».
(210)
Sulla base dei dati pubblicamente disponibili forniti da Bloomberg, per stabilire il tasso di mercato la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il premio previsto per le obbligazioni emesse da imprese con rating B, che è stato applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base annunciato dal NIFC
(
97
)
.
(211)
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating B in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, alla data di concessione del prestito
(
98
)
e per la stessa durata del prestito in questione. Tale operazione è stata ripetuta singolarmente per ogni prestito concesso al gruppo di società.
(212)
Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l’assenza di rating del credito attendibili, giacché tali prestiti sono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse nel periodo dell’inchiesta da società con rating B con denominazioni pertinenti.
(213)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha sostenuto che l’analisi degli indici finanziari non giustificava un rating del credito più basso rispetto a società quali il gruppo Dingli e il gruppo Sinoboom. In seguito a un’attenta analisi comparativa della situazione delle diverse società inserite nel campione, la Commissione ha confermato la propria valutazione sulla base del fatto che il gruppo Zoomlion presentava risultati per lo più inferiori a quelli delle altre società inserite nel campione.
(3) Gruppo Dingli
(214)
Come illustrato al considerando 90, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha dunque dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Dingli fossero a livello di mercato.
(215)
Il gruppo Dingli ha riferito una redditività elevata e una solida crescita della situazione finanziaria con un elevato margine di profitto (8 %-13 %) secondo la sua stessa contabilità finanziaria per l’esercizio 2023.
(216)
Per finanziare le proprie attività, il gruppo Dingli si è avvalso di debiti a breve e lungo termine. La Commissione ha valutato la liquidità a breve termine e la situazione di solvibilità a lungo termine del gruppo.
(217)
Per quanto concerne la liquidità a breve termine, se si considera la situazione combinata di varie entità di Dingli, la società trarrebbe probabilmente vantaggio da una posizione di tesoreria mista. Dingli Machinery gode di un forte indice di disponibilità superiore a 2, che rispecchia una solida capacità di far fronte alle passività a breve termine. Tuttavia l’attuale indice di disponibilità di Dingli Leasing inferiore all’1,2 indica soltanto una situazione modesta per far fronte a obblighi a breve termine. È probabile che la media degli indici di disponibilità delle due società si collochi tra i due dati indicati, il che suggerisce che, sebbene la stabilità finanziaria a breve termine sia generalmente accettabile, l’entità consolidata dovrebbe gestire attentamente la liquidità al fine di evitare potenziali tensioni finanziarie.
(218)
Per quanto riguarda il debito a lungo termine, il gruppo si troverebbe ad affrontare un livello elevato di leva finanziaria in ragione dell’elevato rapporto debito/capitale proprio di Dingli Leasing, pari a oltre 2,8, mentre il rapporto prudente di Dingli Machinery inferiore a 0,7 riduce il rischio finanziario complessivo. Il rapporto debito/capitale proprio combinato sarebbe probabilmente moderato, ma comunque tendente verso l’estremo superiore, rispecchiando una significativa dipendenza dal debito. Ciò comporta potenziali rischi, in particolare in condizioni economiche incerte.
(219)
Dal punto di vista dell’efficienza, l’indice di rotazione delle attività di Dingli Machinery inferiore allo 0,5 è basso, il che suggerisce alcune inefficienze, mentre l’indice di rotazione delle attività di Dingli Leasing inferiore allo 0,15 è estremamente basso, una circostanza questa che dimostra che la società genera entrate molto modeste per unità di attività. Ciò evidenzia un’inefficienza combinata nell’utilizzo delle attività in seno a entrambe le imprese. La società dovrà concentrarsi sull’ottimizzazione delle operazioni, sulla liquidazione delle attività inutilizzate o sul miglioramento delle strategie operative al fine di migliorare i rendimenti.
(220)
La Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo corrisponda a un rating BB. Secondo le definizioni del rating del credito di Standard &Poor’s, un debitore con un rating «BB» ha ancora la capacità di onorare i suoi impegni finanziari in condizioni stabili. Nondimeno condizioni commerciali, finanziarie o economiche sfavorevoli potrebbero nuocere alla sua capacità o volontà di onorare tali impegni. Tale parametro di riferimento è pertanto considerato adeguato per rispecchiare gli elevati livelli di indebitamento e la notevole dipendenza dalla leva finanziaria del gruppo.
(221)
Il premio previsto per le obbligazioni emesse da imprese con rating BB è stato quindi applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, per stabilire il tasso di mercato.
(222)
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi aggiunto al tasso di riferimento dei prestiti della PBoC, o dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base annunciato dal NIFC, alla data di concessione del prestito e per la stessa durata del prestito in questione. Tale operazione è stata ripetuta singolarmente per ogni prestito e per ogni leasing finanziario concesso alla società.
(223)
Anche per i prestiti denominati in valuta estera nella RPC si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l’assenza di rating del credito attendibili, in quanto tali prestiti sono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse nel periodo dell’inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti.
(4) JLG
(224)
Come illustrato al considerando 90, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha dunque dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo JLG fossero agevolati.
(225)
JLG ha riferito una bassa redditività (inferiore al 3 %) e un basso rendimento delle attività secondo la sua stessa contabilità finanziaria per l’esercizio 2023.
(226)
Per finanziare le proprie attività, il JLG si è avvalsa di debiti a breve e lungo termine. La Commissione ha valutato la liquidità a breve termine e la situazione di solvibilità a lungo termine del gruppo.
(227)
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, durante il periodo dell’inchiesta il gruppo presentava un indice di disponibilità medio pari a 1,40. Le attività correnti della società, pur rientrando in un intervallo accettabile, evidenziano una posizione della società non particolarmente solida. Ciò indica che, sebbene la società sia tecnicamente in grado di adempiere i propri obblighi a breve termine, la sua posizione di tesoreria è soltanto marginalmente adeguata. In caso di pressioni finanziarie impreviste, la società potrebbe avere difficoltà a mantenere le operazioni senza liquidare gli attivi o assumere ulteriori debiti. Sarebbe necessaria una posizione di tesoreria più solida al fine di garantire la stabilità finanziaria in caso di volatilità dei mercati o eventi imprevisti.
(228)
In termini di solvibilità, il rapporto debito/capitale proprio della società pari a 2,19 suggerisce una marcata dipendenza dal debito. La società utilizza il doppio del debito rispetto al capitale proprio per finanziare le proprie operazioni, il che la espone a un rischio finanziario significativo. Una leva finanziaria così elevata rende la società vulnerabile all’aumento dei tassi di interesse o alle recessioni economiche, in quanto la sua capacità di onorare il proprio debito può essere messa a dura prova. La dipendenza dal finanziamento tramite debito aumenta il rischio di insolvenza, in particolare se la crescita delle entrate o la redditività rallentano. Tale leva finanziaria costituisce una grave preoccupazione che potrebbe compromettere la solidità finanziaria della società.
(229)
La Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo corrisponda a un rating B. Un debitore con un rating «BB» ha ancora la capacità di onorare i suoi impegni finanziari in condizioni stabili. Nondimeno condizioni commerciali, finanziarie o economiche sfavorevoli potrebbero nuocere alla sua capacità o volontà di onorare tali impegni. Tale parametro di riferimento è pertanto considerato adeguato per rispecchiare gli elevati livelli di indebitamento e la notevole dipendenza dalla leva finanziaria del gruppo, così come la sua debolezza in termini di liquidità e redditività.
(230)
Il premio previsto per le obbligazioni emesse da imprese con rating B è stato quindi applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, per stabilire il tasso di mercato.
(231)
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating B in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi aggiunto al tasso di riferimento dei prestiti della PBoC, o dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base annunciato dal NIFC, alla data di concessione del prestito e per la stessa durata del prestito in questione. Tale operazione è stata ripetuta singolarmente per ogni prestito e per ogni leasing finanziario concesso alla società.
3.6.4.4.
Conclusione sui finanziamenti agevolati: prestiti
(232)
La Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno ottenuto finanziamenti agevolati sotto di forma di prestiti. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti come una sovvenzione compensabile.
(233)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che il valore di riferimento utilizzato dalla Commissione per calcolare il vantaggio e l’importo della sovvenzione era errato. La CCCME ha sostenuto innanzitutto che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere a un valore di riferimento esterno al paese in quanto quest’ultima non avrebbe dimostrato l’assenza di termini e condizioni di mercato vigenti, come previsto dall’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva spiegato in che modo ha garantito che il differenziale degli indici delle obbligazioni societarie statunitensi riflettesse sufficientemente le condizioni di mercato prevalenti in Cina, dove i produttori di MAE inseriti nel campione hanno ottenuto il finanziamento. In secondo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto applicare il differenziale assoluto piuttosto che quello relativo sulla base del fatto che il differenziale assoluto teneva sufficientemente in considerazione le esposizioni ai rischi tra le obbligazioni societarie che presentano rating del credito diversi. La CCCME ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui l’applicazione del differenziale relativo fosse più appropriata rispetto a quello assoluto e in che modo il tasso d’interesse di base fosse equivalente a un tasso di interesse con rating AA.
(234)
La Commissione ha ritenuto di aver dimostrato che nella RPC non erano prevalenti termini e condizioni di mercato motivo per cui non era possibile calcolare un valore di riferimento adeguato sulla base delle condizioni applicabili nella RPC. A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento alle conclusioni di cui alle sezioni 3.6.1.4, 3.6.1.5 e 3.6.2, le quali hanno dimostrato che il governo della RPC si era basato su un quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulle banche commerciali statali e private che attuano la politica pubblica nel fornire finanziamenti agli operatori economici della RPC. Si ricorda inoltre che nessuna delle banche commerciali che hanno fornito finanziamenti ai produttori inseriti nel campione ha collaborato all’inchiesta, motivo per cui la Commissione non ha potuto accedere alle informazioni relative ai produttori di MAE o ad altri settori, non incentivati dalle autorità della RPC.
(235)
In assenza di collaborazione da parte di istituti finanziari cinesi, la Commissione ha dovuto ricorrere a un parametro di riferimento esterno al paese. La Commissione ha ritenuto che il mercato statunitense presentasse dimensioni equivalenti e offrisse statistiche rappresentative disponibili per quanto riguarda le obbligazioni con vari rating del credito. La Commissione ha inoltre osservato che nessuna parte interessata ha proposto un valido parametro di riferimento esterno al paese alternativo a tale riguardo.
(236)
Per quanto concerne l’utilizzo del differenziale relativo, la Commissione ha riconosciuto innanzitutto che le banche commerciali utilizzano solitamente un margine espresso in termini assoluti e che tale prassi sembrava basata principalmente su considerazioni pratiche, in quanto il tasso di interesse è in ultima analisi un numero assoluto. Il numero assoluto traduceva tuttavia una valutazione del rischio che si basava su una valutazione relativa. Come stabilito nel contesto di inchieste precedenti, la valutazione relativa ha fatto sì che il rischio di insolvenza di una società con rating BB sia più probabile di X % rispetto al rischio di insolvenza del governo o di una società priva di rischio. Il differenziale relativo coglie le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti che non vengono espresse nel seguire un differenziale assoluto
(
99
)
. In secondo luogo i tassi di interesse rispecchiano non soltanto i profili di rischio specifici di una società, ma anche i rischi specifici in termini di paese e di cambio. Il differenziale relativo coglie dunque le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel caso di specie, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Tali differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l’entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso di interesse di base. In terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse.
(237)
Per quanto riguarda l’uso del tasso d’interesse di base come punto di partenza, come previsto al considerando 156 e riconosciuto dal governo della RPC, il tasso d’interesse di base corrispondeva al tasso di prestito più agevolato offerto da una banca commerciale ai suoi clienti principali
(
100
)
. Su tale base le suddette argomentazioni sono state respinte.
(238)
In seguito alla divulgazione definitiva e all’ulteriore divulgazione di informazioni, il gruppo Zoomlion ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente calcolato l’importo del vantaggio relativo agli interessi sui prestiti e sulle cambiali di accettazione bancaria su una base di 360 giorni anziché di 365 giorni. La Commissione non ha accolto tale argomentazione in quanto la base di 360 giorni è una prassi di calcolo standard per quanto riguarda gli istituti finanziari
(
101
)
. Per questi motivi l’argomentazione è stata respinta.
(239)
I tassi di sovvenzione determinati per quanto concerne i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontavano a:
Finanziamenti agevolati: prestiti
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Dingli
0,62 %
Gruppo JLG
0,01 %
Gruppo Hunan Sinoboom
0,28 %
Gruppo Zoomlion
1,71 %
3.6.5.
Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
3.6.5.1.
Linee di credito
(240)
Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Gli accordi sulle linee di credito concesse ai gruppi inseriti nel campione si riferiscono a varie forme di finanziamento disponibili per le società che li hanno sottoscritti; sono compresi tutti i tipi di finanziamento a breve termine quali prestiti a breve termine, accettazioni bancarie, lettere di credito ecc. Inoltre, secondo la letteratura finanziaria, nella maggior parte dei casi le linee di credito sono prevalenti anche nelle economie di mercato. Ad esempio rappresentano oltre l’80 % dei finanziamenti bancari concessi alle imprese pubbliche statunitensi
(
102
)
. Inoltre in Canada, dove le accettazioni bancarie sono una responsabilità diretta e incondizionata della banca trattaria (come avviene in Cina), di norma le banche accettano cambiali di accettazione bancaria unicamente da imprese mutuatarie che dispongono di una linea di credito consolidata presso le banche stesse
(
103
)
. Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società inserite nel campione, quali prestiti a breve termine, cambiali di accettazione bancaria ecc., dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito.
(
104
)
(241)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che l’esistenza di una linea di credito non costituiva un prerequisito per l’assunzione di prestiti a breve termine. Nelle sue osservazioni la Commissione ha fatto riferimento al tasso di finanziamento bancario inferiore applicabile alle imprese spagnole.
(242)
La Commissione ha ritenuto che la situazione applicabile sul mercato spagnolo non fosse rappresentativa e che le statistiche relative al mercato statunitense, che presenta dimensioni maggiori ed è più comparabile al mercato cinese, fossero più adeguate. In ogni caso, le indagini passate e attuali hanno dimostrato che gli operatori economici cinesi si affidano a tali linee di credito per ottenere finanziamenti.
(a) Risultanze dell’inchiesta
(243)
La Commissione ha appurato che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a ciascuno dei gruppi inseriti nel campione in abbinamento all’erogazione di finanziamenti. Si trattava di accordi quadro in base ai quali la banca consentiva alle società inserite nel campione di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale circolante, cambiali di accettazione bancaria e altre forme di finanziamento al commercio entro un determinato massimale.
(244)
Come indicato al considerando 240, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l’importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato nel periodo dell’inchiesta con l’importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso nello stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l’importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l’importo della linea di credito esistente in una misura pari all’importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori oltre tale massimale.
(b) Vantaggio
(245)
In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «di impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l’apertura di una linea di credito, oltre a una «commissione di rinnovo» addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito
(
105
)
. Tali commissioni coprono i costi amministrativi, ad esempio il costo legato all’espletamento della pratica e l’esecuzione di controlli di sicurezza, ma anche i costi derivanti dai requisiti prudenziali imposti alle banche, in quanto il capitale impegnato nell’ambito di una linea di credito riduce i coefficienti patrimoniali della banca, che essa deve mantenere per cautelarsi contro i rischi sistemici. Tuttavia la Commissione ha accertato che tutti i gruppi di società inseriti nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. Pertanto ai gruppi di società oggetto dell’inchiesta è stato conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base.
(246)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che le commissioni di accordo e di rinnovo non si applicano sempre alle grandi società, quali i produttori di MAE, che intrattengono relazioni commerciali con grandi banche. Più specificamente, tale soggetto ha sostenuto che dette commissioni tendono a essere negoziate bilateralmente. A questo proposito, la CCCME ha fatto riferimento ad alcuni siti web di banche che menzionano un «accordo» o a una «discussione» della commissione da corrispondere. La CCCME ha tuttavia riconosciuto di non essere in grado di fornire elementi di prova sul tasso di tali commissioni negoziate in ragione della riservatezza degli accordi sulle linee di credito. La Commissione non ha pertanto potuto considerare tale argomentazione suffragata da elementi di prova e l’ha respinta.
(c) Specificità
(247)
Come indicato al considerando 144, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio alle industrie incentivate.
(248)
La Commissione ha ritenuto che le linee di credito, essendo intrinsecamente collegate a tutti i tipi di finanziamento a breve termine forniti alle società inserite nel campione, dovrebbero essere considerate una forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari alle industrie incentivate, come il settore delle MAE. Come esposto nella sezione 3.3, il settore delle MAE rientra tra i settori incentivati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario.
(249)
La CCCME ha asserito che nessun operatore economico cinese ha corrisposto alcuna commissione di accordo o di rinnovo e ha pertanto ritenuto che tale regime non fosse specifico per il settore delle MAE.
(250)
Innanzitutto la Commissione ha rilevato che il sito web della Bank of China indica l’imposizione di commissioni per l’esistenza di linee di credito
(
106
)
. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che la CCCME non è riuscita a dimostrare che anche le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l’industria degli MAE. Inoltre, poiché le linee di credito sono intrinsecamente collegate ad altre tipologie di credito agevolato, quali i prestiti, e dal momento che rientrano nel sostegno creditizio offerto nello specifico alle industrie incentivate, l’analisi sulla specificità sviluppata per i prestiti nella sezione 3.6.4.2 è stata applicabile anche alle linee di credito. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.
(d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(251)
A norma dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l’importo da essi pagato a titolo di commissione per l’apertura o il rinnovo delle linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l’importo che avrebbero pagato per una linea di credito commerciale analoga ottenuta a un tasso di mercato esente da distorsioni.
(252)
Nessuna delle società inserite nel campione ha pagato una commissione per la propria linea di credito. Analogamente nell’ambito di inchieste precedenti la Commissione non ha riscontrato commissioni per le linee di credito a livello nazionale. Dalle informazioni pubblicamente disponibili sembrerebbe emergere che, in alcuni casi, le società in Cina sono soggette ad oneri legati alle linee di credito
(
107
)
, ma non è stato possibile accertare l’entità di tali commissioni. Pertanto la Commissione ha cercato una commissione di riferimento adeguata al di fuori della Cina. Le percentuali delle commissioni di accordo e di rinnovo sono state quindi fissate rispettivamente all’1,75 % e all’1,25 % sulla base di dati pubblicamente disponibili
(
108
)
.
(253)
In linea di principio, la commissione di accordo e quella di rinnovo sono somme forfettarie dovute rispettivamente al momento dell’apertura di una nuova linea di credito e del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito aperte o rinnovate prima del periodo dell’inchiesta ma a disposizione dei gruppi inseriti nel campione in tale periodo, nonché delle linee di credito aperte durante il periodo dell’inchiesta.
(254)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che le commissioni di accordo o di rinnovo dovrebbero applicarsi al saldo medio della linea di credito non utilizzato o al saldo in essere del limite di credito su base pro rata temporis. A tale proposito, la CCCME ha fatto riferimento a un sito web di una banca che chiede il pagamento di una commissione di accordo o di rinnovo sull’importo non versato.
(255)
La Commissione ha espresso disaccordo. La commissione da corrispondere non è equivalente a un tasso d’interesse e pertanto il suo calcolo non dovrebbe tenere conto della durata del periodo. La Commissione ha inoltre ritenuto che gli elementi di prova addotti dalla CCCME derivassero da fonti diverse che non indicavano un comportamento standard comune da parte delle banche, di conseguenza l’argomentazione della CCCME non era sufficientemente suffragata da elementi di prova ed è quindi stata considerata non conclusiva.
(256)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha rilevato che il calcolo dell’importo della sovvenzione per il regime in questione in relazione al produttore esportatore di MAE era diverso rispetto allo stesso calcolo effettuato per la società madre. In particolare, nel primo caso la Commissione non ha ripartito la commissione totale dovuta imputabile al periodo dell’inchiesta, in base ai giorni in cui ciascuna linea di credito è rientrata in detto periodo.
(257)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. La Commissione ha ritenuto che la commissione di accordo e quella di rinnovo sono somme forfettarie dovute rispettivamente come una commissione al momento dell’apertura di una nuova linea di credito e del rinnovo di una linea di credito esistente, indipendentemente dalla durata della linea di credito. La Commissione ha rilevato altresì, che la metodologia per il calcolo dell’importo della sovvenzione per la società madre non era conforme a tale principio. Questo aspetto è stato corretto di conseguenza in modo da fare sì che il metodo sopra descritto sia stato applicato a tutte le linee di credito e a tutte le società. Il 21 marzo 2025 i calcoli corretti sono stati divulgati nuovamente al gruppo Zoomlion.
(258)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha ribadito la propria argomentazione secondo cui la durata della linea di credito dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo del vantaggio. Tale soggetto ha fatto riferimento al considerando 245 e alla natura delle commissioni (costi amministrativi) e alla letteratura in materia di finanza aziendale
(
109
)
secondo cui «
una commissione di impegno è una commissione addebitata da un prestatore a un mutuatario per compensare il prestatore del mantenimento di una linea di credito aperta. Tale commissione garantisce inoltre la promessa del prestatore di fornire la linea di credito alle condizioni concordate a determinate date, indipendentemente dalle condizioni dei mercati finanziari. La commissione compensa il prestatore per i rischi associati a una linea di credito aperta nonostante le future condizioni di mercato incerte e l’attuale incapacità del prestatore di addebitare interessi sul capitale
», sostenendo che la durata della linea di credito e il suo importo hanno avuto un impatto sul rischio sostenuto dall’istituto finanziario. Il gruppo Zoomlion ha inoltre fatto riferimento al fatto che, nel calcolo delle sovvenzioni, la Commissione aveva preso in considerazione linee di credito aperte prima e durante il periodo dell’inchiesta e ha sostenuto che l’esistenza di tali linee di credito «parallele» richiedeva l’uso della durata delle linee di credito ai fini del calcolo dell’importo della sovvenzione. Il gruppo Zoomlion ha inoltre ritenuto che le linee di credito fossero uno strumento finanziario simile ai prestiti a termine e alle cambiali di accettazione bancaria e di conseguenza il vantaggio poteva essere calcolato tenendo conto della durata.
(259)
Sebbene il gruppo Zoomlion abbia presentato tali osservazioni aggiuntive oltre il termine previsto a tale proposito, dato che detto gruppo non è stato invitato a presentare osservazioni su questioni non attinenti all’ulteriore divulgazione delle informazioni, la Commissione ha esaminato tali osservazioni. Secondo il considerando 245 e la letteratura citata dal gruppo Zoomlion, il motivo principale per cui gli istituti finanziari possono addebitare una commissione consiste nei costi amministrativi, per aprire o mantenere aperta una linea di credito indipendentemente dalle condizioni finanziarie di un mercato. Tali operazioni comportano un rischio per gli istituti finanziari, ma sono slegate dalla durata della linea di credito che mette a disposizione di un operatore economico fondi sui quali normalmente verserà interessi quando prende in prestito fondi per una determinata durata attraverso vari strumenti di credito, quali prestiti, lettere di credito o cambiali di accettazione bancaria. Per quanto concerne l’importo oggetto della linea di credito, la Commissione ha effettivamente preso in considerazione tale importo nei suoi calcoli. Per quanto riguarda le linee di credito «parallele», dall’analisi della Commissione è emerso che non esistevano linee di credito parallele o consecutive presso il medesimo istituto finanziario, motivo per cui tutte le linee di credito per le quali è stato calcolato un vantaggio potevano essere considerate linee di credito autonome che hanno conferito un vantaggio al gruppo Zoomlion in periodi distinti durante il periodo dell’inchiesta, indipendentemente dal momento in cui sono state concesse. La Commissione ha inoltre ritenuto che gli esempi estremi descritti dal gruppo Zoomlion non fossero rappresentativi della sua situazione effettiva. La Commissione ha ritenuto altresì che le linee di credito siano uno strumento finanziario distinto dai prestiti a termine o dalle cambiali di accettazione bancaria. Quando le linee di credito costituiscono un prerequisito o un accordo quadro per ottenere finanziamenti, i prestiti a termine o le cambiali di accettazione bancaria sono gli strumenti di finanziamento effettivi. Per questi motivi tali argomentazioni sono state respinte.
(260)
Il gruppo Zoomlion ha inoltre sostenuto che le commissioni pagate per la concessione di linee di credito dovrebbero essere detratte dal calcolo dell’importo della sovvenzione. La Commissione ha osservato che l’accettazione di tale richiesta non modificherebbe il tasso di sovvenzione in quanto le commissioni pagate erano trascurabili e non si applicavano a tutte le linee di credito concesse.
3.6.5.2.
Cambiale di accettazione bancaria
(261)
Le cambiali di accettazione bancaria sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. Si tratta di una forma di finanziamento a breve termine che può «ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l’efficienza del capitale» del traente
(
110
)
. Inoltre, come si legge sul sito web della PBoC, «
la cambiale di accettazione bancaria può garantire la stipula e l’esecuzione del contratto tra l’acquirente e il venditore, nonché promuovere la redditività del capitale mediante l’intervento del credito della Bank of China
»
(
111
)
. Inoltre sul suo sito web DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «
accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti
»
(
112
)
. Le condizioni generali per l’emissione e l’uso delle accettazioni bancarie sono stabilite nella legge sugli strumenti negoziabili della Repubblica popolare cinese
(
113
)
.
(a) Risultanze dell’inchiesta
(262)
Nell’ambito di inchieste precedenti la Commissione aveva già stabilito che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente
(
114
)
.
(263)
In effetti, le cambiali di accettazione bancaria possono essere utilizzate soltanto per regolare operazioni commerciali effettive e il traente deve fornire elementi di prova sufficienti al riguardo, ad esempio mediante un accordo di compravendita, una fattura e un ordine di consegna, ecc. Le cambiali di accettazione bancaria possono essere utilizzate come mezzo di pagamento standard nel contesto di accordi di acquisto insieme ad altri mezzi, quali rimesse o ordini di pagamento.
(264)
La cambiale di accettazione bancaria è tratta dal richiedente (il traente, che è anche l’acquirente nell’operazione commerciale sottostante) a fronte dell’accettazione da parte di una banca. Accettando la cambiale, la banca accetta di erogare un pagamento incondizionato di importo pari a quello specificato nella cambiale a favore del beneficiario/portatore alla data designata (la data di scadenza).
(265)
In generale i contratti delle accettazioni bancarie riportano l’elenco delle operazioni coperte dall’importo della cambiale e indicano il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento al fornitore e la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria.
(266)
La Commissione ha inoltre appurato che in Cina le cambiali di accettazione bancaria sono emesse nel contesto di un accordo di cambiale di accettazione bancaria che specifica l’identità della banca, dei fornitori e dell’acquirente e gli obblighi della banca e dell’acquirente e che precisa il valore per singolo fornitore, il termine di pagamento concordato con il fornitore e la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria.
(267)
La Commissione ha altresì appurato che gli accordi sulle linee di credito prevedono la possibilità di utilizzare le cambiali di accettazione bancaria entro il massimale del finanziamento unitamente ad altri strumenti finanziari a breve termine, quali i prestiti per capitale di esercizio.
(268)
Il traente, a seconda delle condizioni stabilite da ogni banca, può essere tenuto a versare un piccolo deposito in un apposito conto, assumersi un impegno e pagare una commissione di accettazione. In ogni caso il traente è tenuto a trasferire l’intero importo della cambiale di accettazione bancaria all’apposito conto entro e non oltre la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria.
(269)
Il traente appone la sua firma sulla cambiale di accettazione bancaria, una volta che questa è accettata dalla banca, e la trasferisce al beneficiario, che è anche il fornitore nell’operazione commerciale sottostante, a titolo di pagamento della fattura. Di conseguenza l’obbligo di pagamento che l’acquirente (traente) ha nei confronti del fornitore (beneficiario) decade. L’acquirente viene assoggettato a un nuovo obbligo di pagamento, di pari importo, nei confronti della banca trattaria (prima della scadenza della cambiale di accettazione bancaria il traente è tenuto a versare alla banca la somma dovuta). Nel corso della visita di verifica effettuata nell’ambito di un’inchiesta precedente
(
115
)
il governo della RPC ha ulteriormente confermato quanto sopra esposto, ossia il fatto che una volta effettuato il pagamento a favore del fornitore mediante la cambiale di accettazione bancaria la società non ha più alcun obbligo in relazione al fornitore bensì ha un obbligo nei confronti della banca, in quanto il soggetto che ha richiesto l’emissione della cambiale di accettazione bancaria dovrà pagare la banca in toto alla data di scadenza. Pertanto l’emissione di una cambiale di accettazione bancaria ha l’effetto di sostituire l’obbligo che il traente ha nei confronti del suo fornitore con un obbligo nei confronti della banca.
(270)
La scadenza delle cambiali di accettazione bancaria varia in funzione delle condizioni imposte da ogni banca e può arrivare fino a 1 anno.
(271)
Il beneficiario (o portatore) della cambiale di accettazione bancaria ha tre opzioni prima che sopraggiunga la scadenza:
—
attendere fino alla scadenza per ricevere dalla banca trattaria l’intero importo del valore nominale della cambiale;
—
apporre la propria firma alla cambiale di accettazione bancaria, ossia utilizzarla come strumento di pagamento per le passività maturate nei confronti di altre parti; oppure
—
riscuotere la cambiale di accettazione bancaria dietro l’applicazione di uno sconto presso la banca trattaria o un’altra banca.
(272)
Di norma la data di emissione della cambiale di accettazione bancaria corrisponde al termine di pagamento concordato con il fornitore, ma può anche essere una data precedente o successiva a tale termine. Dall’inchiesta è emerso che, per quanto concerne le società inserite nel campione, la data di emissione solitamente corrispondeva o era precedente al termine di pagamento stabilito con il fornitore e, in alcuni casi, era addirittura successiva a tale termine. La Commissione ha accertato che nella maggior parte dei casi le cambiali di accettazione bancaria delle società inserite nel campione hanno una scadenza fissata a 1-12 mesi dal termine di pagamento della fattura.
(273)
Quanto al trattamento contabile, le cambiali di accettazione bancaria sono riconosciute come passività verso la banca nei conti dei traenti, vale a dire dei produttori esportatori inseriti nel campione. Il centro di riferimento del credito della People’s Bank of China («CRCP») riconosce le cambiali di accettazione bancaria come «credito insoluto» erogato dalle banche allo stesso livello di prestiti, lettere di credito o finanziamenti al commercio. Occorre altresì sottolineare che il CRCP è alimentato dagli istituti finanziari, che concedono vari tipi di prestiti, e che tali istituti finanziari hanno quindi riconosciuto le cambiali di accettazione bancaria come passività nei loro confronti. Inoltre gli accordi di accettazione bancaria raccolti durante l’inchiesta prevedono che, qualora l’acquirente non effettui il pagamento completo alla data di scadenza delle cambiali di accettazione bancaria, la banca tratti l’importo non pagato come un prestito scaduto nei confronti della banca.
(274)
Dal punto di vista della liquidità, di fatto lo strumento permette dunque al traente di posticipare il termine di pagamento, dato che il pagamento in denaro per l’operazione avviene alla scadenza della cambiale di accettazione bancaria e non nel momento in cui il traente deve pagare il suo fornitore. In assenza di un simile strumento finanziario, il traente dovrebbe ricorrere al proprio capitale di esercizio, il che comporta dei costi, oppure contrarre presso la banca un prestito per capitale di esercizio a breve termine per pagare i suoi fornitori, il che a sua volta comporta dei costi. Di fatto, pagando con le cambiali di accettazione bancaria, per un periodo compreso fra un mese e un anno il traente utilizza i beni o i servizi a lui forniti senza però effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo.
(275)
Per dimostrare il ricorso alle cambiali di accettazione bancaria come alternativa ai prestiti a breve termine, la Commissione ha appurato che alcune società inserite nel campione non avevano praticamente contratto prestiti, ossia il gruppo Dingli. Tuttavia le cambiali di accettazione bancaria emesse da queste società durante il periodo dell’inchiesta rappresentavano una quota rilevante delle loro passività.
(276)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria non costituiscano una forma di finanziamento a breve termine in quanto i produttori di MAE dovevano rimborsare le banche alla data di scadenza convenuta dell’accettazione bancaria.
(277)
La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle asserzioni di CCCME per i motivi di cui ai considerando da 269 a 274. Il ricorso a una cambiale di accettazione bancaria trasferisce l’obbligo di pagare il fornitore alla banca, mentre il produttore di MAE ha un obbligo di pagamento nei confronti della banca come riconosciuto nei suoi libri contabili e dal CRCP. Inoltre, a seconda dei termini dell’accordo d cambiale di accettazione bancaria, il termine di pagamento originario al fornitore è per lo più prorogato di diversi mesi dalla banca. Infine, fatta eccezione per una commissione minima, tale prestito a breve e medio termine è concesso gratuitamente ai produttori di MAE. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.
(b) Vantaggio
(278)
In condizioni normali di mercato
(
116
)
le cambiali di accettazione bancaria, in quanto strumento finanziario, implicherebbero un costo di finanziamento per il traente. Dall’inchiesta è emerso che tutte le società inserite nel campione hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell’inchiesta e hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore nominale della cambiale
(
117
)
. Tuttavia, posticipando il pagamento in contanti dei beni e dei servizi forniti, nessuna delle società inserite nel campione ha dovuto sostenere costi per il finanziamento mediante cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha quindi ritenuto che le società oggetto dell’inchiesta abbiano beneficiato di un finanziamento, erogato sotto forma di cambiali di accettazione bancaria, per il quale non hanno sostenuto alcun costo.
(279)
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il sistema di accettazioni bancarie messo in atto nella RPC ha garantito a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione un finanziamento gratuito delle loro operazioni correnti, conferendo un vantaggio compensabile, secondo quanto descritto ai considerando da 287 a 291, ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e punto 2), del regolamento di base.
(280)
Ciò è in linea con inchieste precedenti, nelle quali la Commissione ha stabilito
(
118
)
che le cambiali di accettazione bancaria hanno di fatto la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine poiché sono utilizzati dalle società per finanziare le loro operazioni correnti anziché ricorrere ai prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine.
(c) Specificità
(281)
Per quanto riguarda la specificità, come indicato al considerando 144, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio alle industrie incentivate.
(282)
La Commissione ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria siano un’altra forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incentivati come ad esempio quello delle MAE. Come esposto nella sezione 3.3, il settore delle MAE rientra infatti tra i settori incentivati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Inoltre, analogamente alle linee di credito, le cambiali di accettazione bancaria sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti e, poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, sono ugualmente applicabili l’analisi degli enti pubblici e l’analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.6.1.1 a 3.6.1.5 e alla sezione 3.6.2.2.
(283)
Inoltre nel 2020 la CBIRC ha pubblicato una nota in cui afferma che, al fine di rafforzare il sostegno creditizio a favore delle imprese a valle in settori fondamentali, gli istituti finanziari del settore bancario possono fornire un sostegno creditizio per permettere alle imprese di acquistare e pagare i beni mediante cambiali di accettazione bancaria, lettere di credito nazionali, finanziamenti anticipati ecc. Le cambiali di accettazione bancaria, come forma di finanziamento, sono dunque parte integrante del sistema di concessione di un sostegno creditizio agevolato da parte degli istituti finanziari a favore di industrie incentivate, come l’industria delle MAE.
(284)
Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incentivati) possano beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria alle stesse condizioni agevolate.
(285)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria erano utilizzate da quasi tutti gli operatori commerciali in Cina e quindi non erano specifiche. La stessa ha aggiunto che la Commissione non aveva dimostrato la specificità.
(286)
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione in questione fosse priva di fondamento. Più precisamente non è stato presentato alcun elemento di prova atto a dimostrare che qualsiasi impresa della RPC (diversa da quelle rientranti nei settori incentivati) possa beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria alle stesse condizioni agevolate rilevate per quanto concerne il settore delle MAE. Per questi motivi l’argomentazione è stata respinta.
(d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(287)
Per il calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta.
(288)
Come indicato al considerando 275, la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori inseriti nel campione hanno utilizzato le cambiali di accettazione bancaria per far fronte alle loro esigenze di finanziamento a breve termine senza pagare alcun corrispettivo.
(289)
La Commissione ha pertanto concluso che i traenti delle accettazioni bancarie dovrebbero pagare un corrispettivo per il periodo del finanziamento. La Commissione ha ritenuto che il periodo di finanziamento sia iniziato alla data di emissione della cambiale di accettazione bancaria e sia terminato alla data di scadenza della stessa. Per quanto riguarda le cambiali di accettazione bancaria emesse prima del periodo dell’inchiesta e quelle con una data di scadenza posteriore al termine di tale periodo, la Commissione ha calcolato il vantaggio solo per il periodo di finanziamento compreso nel periodo dell’inchiesta.
(290)
A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, considerando che le cambiali di accettazione bancaria costituiscono una forma di finanziamento a breve termine e che hanno di fatto la stessa finalità dei prestiti di esercizio a breve termine, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo effettivamente pagato dalla società a titolo di corrispettivo del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria e l’importo dovuto in virtù del tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine.
(291)
La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine. Avendo ritenuto, come stabilito in inchieste precedenti
(
119
)
, che le cambiali di accettazione bancaria dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito a breve termine, la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in CNY, di cui alla sezione 3.6.4.
(292)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha asserito che le cambiali di accettazione bancaria non dovrebbero essere considerate un prestito per il quale dovrebbe essere utilizzato un parametro di riferimento per il tasso di interesse, quanto piuttosto una garanzia di pagamento in cambio di una commissione/un onere. A tale proposito, ha fatto riferimento al sito web della Federal Reserve Bank di New York
(
120
)
, che formula un’analogia tra le cambiali di accettazione bancaria e le garanzie bancarie.
(293)
La Commissione ha espresso disaccordo. Data la natura delle cambiali di accettazione bancaria che prevedono una proroga del termine di pagamento mediante un prestito a breve termine senza interessi, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio dovrebbe essere calcolato sulla base di un parametro di riferimento per il tasso di interesse esente da distorsioni. Per quanto concerne il riferimento al sito web della Federal Reserve Bank di New York, la Commissione ha rilevato innanzitutto che il documento in questione è obsoleto (1981). Inoltre il sistema cinese delle cambiali di accettazione bancaria differisce da quello ivi descritto, nel senso che i termini di pagamento sono estesi mediante il ricorso a cambiali di accettazione bancaria. Per questi motivi l’argomentazione è stata respinta.
(294)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha rilevato che la Commissione aveva calcolato erroneamente l’importo della sovvenzione per le cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha accolto tale argomentazione. i calcoli corretti sono stati divulgati nuovamente al gruppo Zoomlion.
(295)
Inoltre, nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva e all’ulteriore divulgazione di informazioni, Zoomlion ha sostenuto che il vantaggio relativo alle cambiali di accettazione bancaria dovrebbe essere basato sull’importo della cambiale al netto delle garanzie fornite dal gruppo Zoomlion, in quanto l’importo netto rispecchia l’importo effettivo del finanziamento. Ha inoltre ribadito che la commissione pagata dal gruppo Zoomlion sulle cambiali di accettazione bancaria dovrebbe essere dedotta dal calcolo dell’importo del vantaggio.
(296)
La Commissione ha osservato che la costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di altra forma di garanzia è prassi comune e che gli istituti finanziari non calcolano gli interessi da addebitare sulla base del valore del prestito al netto del deposito in contanti o di altra garanzia fornita dal prestatore. La Commissione ha inoltre rilevato che la commissione pagata dal gruppo Zoomlion non si qualificava come un onere per interessi. Si tratta piuttosto di una commissione amministrativa relativa all’emissione della cambiale di accettazione bancaria. Per questi motivi tali argomentazioni sono state respinte.
3.6.5.3.
Obbligazioni
(297)
Un gruppo inserito nel campione, Zoomlion, ha beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni.
(a) Base giuridica/quadro normativo
—
Legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (versione del 2014) («legge sugli strumenti finanziari»)
(
121
)
;
—
misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission del 15 gennaio 2015;
—
regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011;
—
misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People’s Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People’s Bank of China, 9 aprile 2008.
(298)
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L’emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre, in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l’emissione di questi titoli.
(299)
In aggiunta, ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari applicabile durante il PI, l’offerta pubblica di obbligazioni societarie dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «la finalità d’uso dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato [...]» e «i proventi di un’offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate». L’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. L’emissione di obbligazioni in tali condizioni si rivolge a un’industria incentivata, quale l’industria delle MAE, e corrisponde alla pratica degli istituti finanziari di sostenere tali industrie
(
122
)
.
(300)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, «la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato». Inoltre l’articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie fornisce ulteriori particolari stabilendo che «il tasso d’interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d’interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza».
(301)
Inoltre l’articolo 18 delle misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie stabilisce che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali ad esempio un rating del credito pari ad AAA, possono essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati, unicamente a discrezione dell’emittente. Le obbligazioni societarie che non soddisfano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati. Ne consegue che la maggior parte delle obbligazioni societarie viene emessa per investitori qualificati che sono stati approvati dalla CSRC e che sono investitori istituzionali cinesi.
(302)
Sebbene il quadro giuridico e normativo di questa fonte alternativa di fondi sia stato chiaramente individuato, il governo della RPC si è rifiutato di fornire informazioni a tale riguardo. Le conclusioni si sono quindi basate sui dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.
(303)
Inoltre, essendo un’industria incentivata secondo il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», in base alla decisione n. 40 l’industria delle MAE ha diritto al sostegno creditizio da parte degli istituti finanziari. Il fatto che le obbligazioni emesse dalle società inserite nel campione abbiano un tasso d’interesse basso, vale a dire un tasso d’interesse inferiore o prossimo al tasso d’interesse di base, indica chiaramente che gli istituti finanziari, che sono i principali investitori in tali obbligazioni, sono tenuti a fornire un «sostegno creditizio» a dette società e, al momento di prendere la decisione di investimento o finanziamento, devono tenere conto di aspetti diversi da quelli di natura commerciale, come ad esempio gli obiettivi di politica pubblica. Di fatto un investitore che operi alle condizioni di mercato sarebbe più sensibile alla redditività dell’investimento e molto probabilmente non investirebbe in obbligazioni societarie con tassi d’interesse molto bassi. Ciò vale in particolare per gli istituti finanziari, in quanto il rendimento di tali obbligazioni è inferiore o prossimo al tasso al quale essi stessi possono ottenere fondi da altri istituti finanziari.
(304)
Inoltre le conclusioni tratte dalla Commissione sulla situazione finanziaria dei quattro gruppi di produttori esportatori nella sezione 3.6.4 in termini di profili di liquidità e solvibilità indicano ulteriormente che gli investitori operanti alle condizioni di mercato non investirebbero in strumenti finanziari quali le obbligazioni di detti gruppi, che offrono una bassa redditività mentre l’emittente presenta elevati rischi di liquidità e solvibilità. Pertanto la Commissione è del parere che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell’investimento, come l’adempimento dell’obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società operanti in settori incentivati, realizzerebbero un tale investimento.
(b) Istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici
(305)
Secondo il «China Bond Market Insight 2022» di Bloomberg, le obbligazioni quotate sul mercato obbligazionario interbancario rappresentano l’88 % del volume totale delle negoziazioni dei titoli obbligazionari
(
123
)
. Dallo stesso studio emerge che la maggior parte degli investitori è di carattere istituzionale, categoria che comprende gli istituti finanziari. In particolare le banche commerciali rappresentano il 57 % degli investitori, mentre le banche demandate all’attuazione delle politiche del governo rappresentano il 3 %
(
124
)
. Pertanto gli investitori che acquistano obbligazioni sono principalmente banche cinesi, tra cui anche le banche statali.
(306)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni societarie emesse dalle società inserite nel campione è rappresentata da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di MAE.
(307)
Come descritto al considerando 299, l’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari e l’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie prevedono che l’offerta pubblica di tali obbligazioni sia conforme alle politiche industriali dello Stato. Ne consegue che le obbligazioni possono essere emesse solo per finalità che sono in linea con gli obiettivi della pianificazione del governo della RPC per quanto riguarda le industrie incentivate. Gli investitori istituzionali che, come indicato al considerando 305, sono in larga misura banche commerciali e banche demandate all’attuazione delle politiche del governo, devono seguire gli orientamenti strategici enunciati nella decisione n. 40, la quale, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per taluni progetti che rientrano in determinati settori incentivati, come l’industria delle MAE. Il trattamento preferenziale riservato a tutti i gruppi inseriti nel campione ha comportato la decisione di investire in obbligazioni emesse a un tasso d’interesse che non riflette i criteri di mercato.
(308)
Inoltre, come descritto nella sezione 3.6.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un’influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti finanziari è applicabile anche alle obbligazioni.
(309)
Al considerando 164 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base. Alla sezione 3.6.2 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo.
(310)
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di titoli obbligazionari. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto al considerando 298, congiuntamente alle risultanze concrete dell’inchiesta.
(c) Risultanze dell’inchiesta
(311)
La Commissione ha rilevato che le obbligazioni sono state emesse a un tasso d’interesse inferiore al livello che si sarebbe dovuto attendere data la situazione finanziaria e il rischio di credito delle società, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 316.
(312)
In pratica i tassi d’interesse sulle obbligazioni sono influenzati dal rating del credito della società, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Tuttavia al considerando 180 la Commissione ha concluso che il mercato locale dei rating del credito è distorto e i rating sono inattendibili.
(313)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi hanno seguito le istruzioni strategiche esposte nella decisione n. 40 e negli orientamenti pertinenti per le obbligazioni, erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incentivato, e pertanto hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), dello stesso regolamento.
(d) Vantaggio
(314)
Inoltre gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori inseriti nel campione, in quanto hanno organizzato l’emissione di obbligazioni a un tasso d’interesse inferiore al tasso di mercato corrispondente al profilo di rischio effettivo dell’emittente, come stabilito al considerando 180, e hanno accettato di investire in tali obbligazioni.
(e) Specificità
(315)
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l’approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari stabilisce che l’emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come già indicato al considerando 80, l’industria delle MAE è considerata un’industria incentivata nel contesto del 14
o
piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria edile, pubblicato dalla China Construction Machinery Association (CCMA) nel 2021.
(f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(316)
Poiché le obbligazioni sono in sostanza un altro tipo di strumento di debito, in via di principio analogo ai prestiti, e poiché il metodo di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di seguire il metodo di calcolo per i prestiti descritto nella sezione 3.6.4. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B della stessa durata si applica al tasso d’interesse di base della PBoC per stabilire un tasso d’interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso d’interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio.
(317)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha osservato che la Commissione aveva incluso più volte la medesima obbligazione nel calcolo dell’importo della sovvenzione per la società madre.
(318)
La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha eliminato i vantaggi in termini di interessi conteggiati più volte per le stesse obbligazioni. i calcoli corretti sono stati divulgati nuovamente al gruppo Zoomlion.
(319)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha presentato ulteriori osservazioni in merito al calcolo dei vantaggi. Tali argomentazioni sono state accolte e il calcolo è stato adeguato di conseguenza.
3.6.5.4.
Conclusione su altri tipi di finanziamenti agevolati
(320)
La Commissione ha stabilito che tutti i gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile.
(321)
A seguito delle rettifiche nel calcolo degli importi delle sovvenzioni relative alle linee di credito, alle cambiali di accettazione bancaria e alle obbligazioni societarie, illustrate rispettivamente ai considerando da 256 a 260, da 294 a 296 e da 317 a 360, il tasso di sovvenzione totale per altri tipi di finanziamenti agevolati è aumentato per il gruppo Zoomlion, passando dal 4,96 % al 5,46 %.
(322)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per i produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Dingli
3,08 %
Gruppo JLG
0,35 %
35 %
Gruppo Sinoboom
0,96 %
Gruppo Zoomlion
5,46 %
3.7.
Assicurazione agevolata: assicurazione dei crediti all’esportazione
(323)
Il denunciante ha asserito che Sinosure ha fornito un’assicurazione agevolata dei crediti all’esportazione a favore di industrie incentivate, come quella delle MAE. Nel suo sito web generale Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di beni e in particolare l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l’industria delle MAE, ha ricevuto il 21 % dell’assicurazione del credito all’esportazione totale fornita da Sinosure
(
125
)
. Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell’iniziativa «Made in China 2025», in quanto guida le imprese nell’utilizzo delle risorse nazionali di credito, promuove l’innovazione scientifica e tecnologica, migliora la qualità tecnologica e assiste le imprese che si «internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale
(
126
)
.
(a)
Base giuridica
(b)
Risultanze dell’inchiesta
(324)
Durante il periodo dell’inchiesta i gruppi di società inseriti nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure.
(325)
Come menzionato al considerando 102, Sinosure non ha fornito informazioni in merito al reddito da investimento riferito nella sua relazione annuale; elementi di prova in merito a questioni relative al proprio bilancio, quali spese di esercizio, entrate, redditi da investimento, importo complessivo assicurato, somma assicurata del settore dei macchinari; informazioni sullo statuto; informazioni relative ai produttori inseriti nel campione nonostante l’esistenza di pertinenti autorizzazioni societarie; nonché informazioni a sostegno dell’indipendenza del suo sistema di valutazione del rischio di credito.
(326)
La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili.
(327)
Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni
(
129
)
e in base al suo sito web
(
130
)
, Sinosure è una compagnia assicurativa statale orientata alle politiche istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all’estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo.
(328)
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all’industria delle MAE.
(329)
In base alla comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina «
i prodotti inclusi nell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione possono beneficiare di politiche preferenziali concesse dallo Stato per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia
». Tale repertorio cita specificamente i macchinari per l’edilizia
(
131
)
.
(330)
Nel 14
o
piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria edile, pubblicato dalla China Construction Machinery Association (CCMA) nel 2021, nell’allegato di tale piano, figurano esplicitamente le MAE elencate come categoria incentivata di prodotti industriali. In particolare, i macchinari per il lavoro aereo e le attrezzature di emergenza sono menzionati in tale classificazione a pagina 3 dell’allegato. Tale inclusione sottolinea l’accento strategico posto sulla promozione dei macchinari per l’edilizia avanzati ed evidenzia la crescente importanza delle MAE all’interno del settore.
(331)
Inoltre, in base alla comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione
(
132
)
, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all’esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia, tra cui i prodotti di «informazione e comunicazione». Dovrebbe trattare industrie ad alta e nuova tecnologia, come l’industria delle MAE, elencate nel repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina, poiché la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. Inoltre nella relazione annuale di Sinosure per il 2022
(
133
)
si afferma che «[s]ono state formulate misure speciali di sostegno per i [...] settori dei macchinari per l’ingegneria». Nella relazione annuale di Sinosure per il 2023
(
134
)
si afferma altresì che: «[i]l consiglio delle autorità di vigilanza ha svolto un ruolo di consulenza svolgendo ricerche specifiche [...] sulla domanda delle imprese del settore dei macchinari per l’ingegneria».
(332)
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC, e che rispondono a quest’ultimo, devono attenersi. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
(333)
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Durante la visita di verifica il governo della RPC ha sostenuto che, in pratica, i premi di Sinosure erano orientati al mercato e si basavano su principi di valutazione del rischio. Tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda l’industria delle MAE o le società inserite nel campione, anche se i gruppi inseriti nel campione avevano fornito autorizzazioni pertinenti che consentivano l’accesso alla documentazione pertinente.
(334)
In assenza di elementi di prova concreti, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all’assicurazione fornita alle società inserite nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che non operava secondo i principi di mercato.
(335)
Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2023
(
135
)
di Sinosure la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,29 % dell’importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali).
(336)
Inoltre la Commissione ha rilevato che Sinosure aveva registrato una perdita netta derivante dalle sue attività operative nel 2022 e nel 2023; ossia la fornitura di un’assicurazione dei crediti all’esportazione, che sarebbe complessivamente in perdita se non contabilizzasse entrate significative derivanti da redditi da investimenti. Come indicato al considerando 102, Sinosure non ha fornito informazioni in merito a tali redditi da investimenti.
(337)
La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ha attuato il quadro giuridico indicato sopra relativamente al settore delle MAE. Sinosure agisce come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Inoltre i produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l’assicurazione è stata prestata a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi.
(338)
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione sono specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
(c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(339)
Poiché durante il periodo dell’inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano prontamente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d’America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE.
(340)
La Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo effettivamente pagato dalla società a titolo di premio assicurativo e l’importo che avrebbe dovuto pagare in virtù del tasso di premio esterno di riferimento di cui al considerando 291.
(341)
Sinoboom e Zoomlion hanno beneficiato di questo regime e, sebbene il loro vantaggio sia stato trascurabile, è stato preso in considerazione nel calcolo del loro margine di sovvenzione globale. Tuttavia, a un livello più granulare, il margine di sovvenzione stabilito è stato fissato allo 0,00 % in ragione dell’arrotondamento.
(342)
Il tasso di sovvenzione determinato in relazione al regime in questione durante il periodo dell’inchiesta per i gruppi seguenti inseriti nel campione è ammontato a:
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Dingli
0,05 %
Sinoboom
0,00 %
Zoomlion
0,00 %
3.8.
Programmi di sussidi
(a)
Base giuridica
(343)
I sussidi sono stati concessi da autorità governative nazionali, provinciali, cittadine o distrettuali. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali vantaggi, ammesso che vi fosse una base giuridica, non sono stati comunicati alla Commissione. Come indicato al considerando 101, il governo della RPC non ha fornito tali informazioni.
(b)
Risultanze dell’inchiesta
(344)
La Commissione ha riscontrato che i quattro gruppi di società inseriti nel campione hanno beneficiato di svariati programmi di sussidi. In considerazione dell’elevato numero di sussidi riscontrati dalla Commissione nei libri contabili dei gruppi di società inseriti nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell’esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da vari livelli del governo della RPC sono stati inizialmente forniti dai gruppi inseriti nel campione e confermati dai loro bilanci e durante le visite di verifica. Nei rispettivi documenti specifici di divulgazione delle informazioni sono state fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi.
(c)
Vantaggio
(345)
Tali sussidi costituivano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai gruppi di società inseriti nel campione che ha conferito un vantaggio di importo pari all’ammontare dei sussidi.
(d)
Specificità
(346)
La Commissione ha valutato tutti i sussidi ricevuti dalle società inserite nel campione e ha riscontrato che non tutti riguardavano specificamente la produzione di MAE. Tuttavia si è ritenuto che i sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo, l’acquisto di attività immobilizzate, il sostegno e la promozione dell’industria fossero specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto tali sussidi risultano limitati a determinate società, a determinate industrie o a progetti specifici in regioni specifiche.
(347)
Inoltre tali sussidi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione per l’ammissibilità delle imprese non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.
(e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(348)
Il vantaggio è stato calcolato come l’importo ricevuto durante il periodo dell’inchiesta o attribuito a tale periodo se l’importo è stato ammortizzato nel corso della vita utile dell’attività immobilizzata alla quale era collegato il sussidio ricevuto durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, sulla base degli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi
(
136
)
, le sovvenzioni non ricorrenti ricevute durante il periodo dell’inchiesta, che erano inferiori all’1 % ad valorem, sono state spese, anche quando erano collegate all’acquisto di attività immobilizzate. Questo metodo di attribuzione è pienamente in linea con la relazione dell’OMC redatta dal gruppo informale di esperti, secondo la quale sarebbe opportuno attribuire i sussidi destinati all’acquisto di attività immobilizzate, mentre «
si è ritenuto opportuno, principalmente dal punto di vista della convenienza amministrativa, che le sovvenzioni di entità molto ridotta fossero imputate indipendentemente dal tipo o da altre considerazioni
.
Per questa soglia si raccomanda un livello inferiore allo 0,5 % delle vendite per ogni singola sovvenzione
»
(
137
)
.
(f)
Conclusioni
(349)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i programmi di sussidi di cui sopra per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Sussidi
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Dingli
3,59 %
Gruppo JLG
0,14 %
Gruppo Sinoboom
1,37 %
Gruppo Zoomlion
0,77 %
3.9.
Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
Concessione da parte della pubblica amministrazione di diritti di uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
(350)
Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo, costituito da villaggi o città, prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbanizzate appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei villaggi o delle città.
(351)
A norma della costituzione della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per i terreni industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.
(352)
Il governo della RPC ha indicato che i diritti d’uso dei terreni non sono né beni (beni personali materiali o immateriali diversi dal denaro
(
138
)
) né servizi; di conseguenza, il presunto regime non costituisce «fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.
(353)
La Commissione non concorda con tale asserzione. Innanzitutto il manuale sulle statistiche degli scambi internazionali di servizi («manuale»), su cui si basa il governo della RPC per sostenere che i diritti d’uso dei terreni non sono servizi, contiene una categoria relativa a «
[...] servizi pubblici non inclusi altrove
», che sono individuati come componenti principali dei servizi standard. Inoltre, indipendentemente dai mezzi giuridici tramite i quali il terreno viene acquisito, resta il fatto che la concessione di diritti d’uso dei terreni equivale in definitiva alla messa a disposizione di terreni. A questo proposito, l’organo di conciliazione dell’OMC ha già confermato che i terreni sono considerati beni «immobili» e che può applicarsi l’articolo 1.1, lettera a), punto 1), sottopunto iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
(
139
)
. Di conseguenza la concessione di diritti d’uso dei terreni costituisce una fornitura di beni o di servizi.
(354)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha indicato che la definizione più specifica di «servizi pubblici non inclusi altrove» di cui al manuale ha dimostrato che tale categoria non può includere i diritti d’uso dei terreni. Su tale base il governo della RPC ha chiesto la chiusura dell’inchiesta in relazione a tale regime.
(355)
La Commissione ha rilevato che, indipendentemente dal punto di cui sopra, la seconda argomentazione presentata nel considerando 353 è rimasta valida: «
la concessione di diritti d’uso dei terreni equivale in definitiva alla messa a disposizione di terreni
». La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione secondo cui la fornitura di diritti d’uso dei terreni era una fornitura di «beni e servizi» e ha respinto la richiesta di cessazione.
(a)
Base giuridica/quadro normativo
(356)
In Cina le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese
(
140
)
. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
(1)
articoli 205-462 del codice civile entrato in vigore nel gennaio 2021, in particolare gli articoli 246, 260-261 e 330-361;
(2)
legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese)
(
141
)
come modificata da ultimo nel 2019 con ordinanza n. 32 del presidente della Repubblica popolare cinese;
(3)
legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 29 del presidente della Repubblica popolare cinese)
(
142
)
, modificata nel 2019 e pubblicata nel contesto dell’ordinanza n. 32 del presidente della Repubblica popolare cinese;
(4)
regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e sul trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese)
(
143
)
, modificato il 29 novembre 2020 nel decreto n.°732 del Consiglio di Stato;
(5)
regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014] n. 653)
(
144
)
, modificato nel 2021 con ordinanza n.°743 del Consiglio di Stato);
(6)
disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta (avviso n. 39 della CSRC)
(
145
)
; e
(7)
avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario (Guo Fa (2006) n. 31)
(
146
)
.
(b)
Risultanze dell’inchiesta
(357)
Secondo l’articolo 10 delle disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta, le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.
(358)
Nel corso di inchieste precedenti
(
147
)
la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica, ed è stato rilevato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale tali autorità, nel fissare il prezzo dei terreni industriali, devono tenere conto di vari parametri, compresa la politica industriale.
(359)
I suddetti elementi di prova contraddicono le asserzioni del governo della RPC secondo cui i prezzi pagati per i diritti di uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell’offerta.
(360)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito la propria argomentazione secondo cui il meccanismo di formazione dei prezzi e il mercato dei diritti di uso dei terreni in Cina erano chiari, trasparenti e funzionali. Il governo della RPC ha inoltre asserito di aver spiegato in modo approfondito durante il processo di verifica il sistema di vendita all’asta e il sistema di valutazione dei prezzi. Il governo della RPC sostiene che la Commissione dovrebbe aggiornare e rivedere la propria posizione in relazione al mercato dei diritti d’uso dei terreni anziché basarsi su risultanze obsolete di inchieste precedenti.
(361)
La Commissione ha tuttavia osservato che le risultanze delle inchieste antisovvenzioni precedenti e recenti erano adeguatamente motivate e si riferivano agli stessi programmi di sovvenzione menzionati nella presente inchiesta. In ciascuna di queste inchieste preliminari la Commissione si è basata su un quadro giuridico analogo, che disciplina i diritti di uso dei terreni nella RPC, e in particolare sul fatto che le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani e alla politica industriale del governo. La presente inchiesta non ha evidenziato alcun cambiamento significativo al riguardo e il governo della RPC non ha fornito elementi di prova a dimostrazione di un’interruzione di tale politica.
(362)
La Commissione ha ricordato altresì che il governo della RPC non ha fornito informazioni in merito all’acquisto di terreni da parte dei produttori/degli esportatori di MAE. Il governo della RPC non è stato in grado di spiegare in che modo in alcune circostanze le società fossero in grado di ricevere terreni a titolo gratuito. Come illustrato al considerando 106, tali carenze figuravano tra i punti sollevati nella lettera relativa all’articolo 28.
(363)
Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili nella presente inchiesta, la Commissione ha respinto tali argomentazioni.
(c)
Vantaggio
(364)
Dalle risultanze della presente inchiesta emerge che la situazione riguardo all’acquisizione dei diritti di uso dei terreni nella RPC non è trasparente e che le autorità hanno fissato arbitrariamente i prezzi.
(365)
Di conseguenza la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iii), e punto 2), del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato ai considerando 350 e 351, e da 357 a 359, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l’uso di un parametro di riferimento esterno (cfr. il considerando 369) dimostra che l’importo pagato per i diritti di uso dei terreni dai produttori esportatori inseriti nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.
(d)
Specificità
(366)
Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 358. Nell’ambito di tale politica industriale, le MAE, facenti parte dell’industria edile, figurano tra le industrie incentivate. Inoltre, a norma della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, le autorità pubbliche devono tenere conto del «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» e delle politiche industriali al momento del conferimento di terreni. L’articolo XVIII della decisione n. 40 chiarisce che le industrie «soggette a restrizioni» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore delle MAE, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo settore sono poco chiare e non trasparenti.
(e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(367)
Come rilevato in inchieste precedenti
(
148
)
e in conformità dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («Taipei cinese»)
(
149
)
. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato prendendo in considerazione la differenza tra l’importo effettivamente pagato da ciascuno dei produttori esportatori inseriti nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato come indicato nel contratto e, se del caso, il prezzo indicato nel contratto ridotto dell’importo dei rimborsi/sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti di uso dei terreni e l’importo che di norma avrebbe dovuto essere pagato sulla base del parametro di riferimento del Taipei cinese.
(368)
La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
—
il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e della struttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inseriti nel campione;
—
la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese;
—
l’elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC;
—
i solidi legami economici e gli intensi scambi transfrontalieri tra il Taipei cinese e la RPC;
—
l’elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese;
—
le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente parametro di riferimento nel Taipei cinese e quelli della RPC; e
—
le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l’aspetto demografico, linguistico e culturale.
(369)
Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti
(
150
)
, la Commissione ha utilizzato il prezzo medio del terreno al metro quadro fissato nel Taipei cinese, rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti relativi ai diritti di uso dei terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali nel 2015 sono state ricavate dal sito Internet dell’ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan
(
151
)
. I prezzi relativi agli anni precedenti sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d’inflazione e dell’andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per il Taipei cinese, pubblicati dall’FMI per il 2015.
(370)
Il governo della RPC ha sostenuto che il valore di riferimento di cui sopra non è corretto in quanto la Commissione sta confrontando il prezzo della proprietà fondiaria nel Taipei cinese con il prezzo dei diritti di uso dei terreni per una durata limitata nella RPC.
(371)
A tale riguardo la Commissione ha constatato che la scelta del Taipei cinese quale parametro di riferimento si è basata sull’esame di diversi fattori elencati al considerando 314. A parere della Commissione, tuttavia, anche se vi fossero alcune differenze nelle condizioni di mercato tra i diritti di uso dei terreni nella Cina continentale e la vendita di terreni nel Taipei cinese, tali differenze non sarebbero di natura tale da invalidare la scelta del Taipei cinese come parametro di riferimento valido. Nel corso dell’inchiesta la Commissione non ha potuto individuare altri parametri di riferimento o metodi di adeguamento, tali da riflettere in maniera appropriata queste differenze nelle condizioni di mercato.
(372)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito la propria posizione secondo cui il prezzo della proprietà fondiaria non può costituire un valore di riferimento per i diritti di uso dei terreni. Tuttavia non sono state presentate argomentazioni nuove tali da invalidare la posizione della Commissione espressa nei considerando 368 e 371. La Commissione ha rilevato inoltre che il governo della RPC non è stato in grado di presentare un parametro di riferimento affidabile che rispecchiasse la differenza tra i diritti di uso dei terreni e i diritti di proprietà. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(373)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la scelta della Commissione dei prezzi dei terreni nel Taipei cinese come valore di riferimento era inadeguata in considerazione della sostanziale differenza del livello di sviluppo economico e del PIL pro capite tra il Taipei cinese e la RPC (che è superiore persino se, ai fini del raffronto, si prende in considerazione soltanto la provincia di Hunan, in cui si trova principalmente la produzione di MAE). Tale differenza era ancora più sostanziale in passato, quando i produttori di MAE avevano effettivamente ottenuto i diritti di uso dei terreni. La CCCME ha rilevato inoltre che gli adeguamenti effettuati al parametro di riferimento sulla base dell’inflazione e dell’evoluzione del PIL non erano appropriati, in quanto gli indici di correzione riflettono variazioni nel Taipei cinese, che non è comparabile ai rispettivi sviluppi nella RPC. Infine la CCCME ha asserito che la Commissione non ha divulgato i dettagli del calcolo del valore di riferimento e ha pertanto privato la CCCME e le società che rappresentava del diritto di comprendere le modalità di calcolo dell’importo della sovvenzione.
(374)
Come illustrato al considerando 371, la Commissione si è basata sul parametro di riferimento ritenuto più appropriato, anche considerando le differenze tra le condizioni di mercato. Nel corso dell’inchiesta la Commissione non ha potuto individuare altri parametri di riferimento o metodi di adeguamento, tali da riflettere in maniera appropriata queste differenze nelle condizioni di mercato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(375)
Per quanto concerne l’argomentazione relativa all’insufficiente divulgazione delle informazioni, la Commissione ha osservato che i calcoli dell’importo della sovvenzione sono stati comunicati ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, che sono membri della CCCME. Per motivi di chiarezza, tali parametri di riferimento sono stati aggiunti altresì al fascicolo pubblico.
(376)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha sostenuto che l’importo della sovvenzione nel contesto di tale regime dovrebbe essere ricalcolato tenendo conto del presunto andamento anomalo dei prezzi dei terreni industriali nel Taipei cinese nel 2021 e nel 2022. La società ha sostenuto che la Commissione dovrebbe ignorare i livelli dei prezzi di tali due anni e sostituirli indicizzandoli a partire dal livello dei prezzi degli anni precedenti.
(377)
La Commissione ha espresso disaccordo. Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione nell’ambito di tale regime e i rispettivi parametri di riferimento sono stati considerati accurati, pertanto la Commissione non ha ravvisato alcun motivo o alcuna base fattuale o giuridica per un adeguamento soltanto perché taluni produttori di MAE hanno ottenuto i loro diritti d’uso dei diritti d’uso in determinati anni. La Commissione ha tuttavia rilevato che il gruppo Zoomlion non ha fornito dati o elementi di prova a sostegno della sua asserzione relativa all’«andamento anomalo dei prezzi dei terreni industriali nel Taipei cinese».
(f)
Conclusioni
(378)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inseriti nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a:
Diritti di uso dei terreni a un costo inferiore al valore adeguato
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Dingli
2,09 %
Gruppo JLG
0,19 %
Gruppo Sinoboom
1,86 %
Gruppo Zoomlion
1,53 %
3.10.
Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di riduzione delle imposte
3.10.1.
Riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese (EIT) per le imprese a nuova e alta tecnologia
(379)
In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»), le imprese ad alta e nuova tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un’aliquota di imposta sul reddito ridotta, pari al 15 %, invece dell’aliquota ordinaria del 25 %.
(a)
Base giuridica
(380)
La base giuridica di questo regime comprende l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese
(
152
)
, nonché:
—
circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia (n. 32 del 2016);
—
circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione degli orientamenti per la gestione dell’accreditamento delle imprese ad alta tecnologia (n. 195 del 2016);
—
comunicazione dell’amministrazione tributaria dello Stato sull’applicazione di regimi agevolati in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia (comunicazione n. 24 del 2017);
—
repertorio 2016 dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato
(
153
)
.
(381)
Il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV, stabilisce che «
[l]o Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato
». L’articolo 28 della legge EIT stabilisce che
«
l’
aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 %»
.
(382)
L’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che:
«l’espressione “le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato” di cui all’articolo 28, clausola 2, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese si riferisce alle imprese che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:
1.
rientrano nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato;
2.
la percentuale di spese per ricerca e sviluppo in rapporto ai proventi dalle vendite non è inferiore alla quota prestabili
3.
la percentuale di ricavi provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alta tecnologia in rapporto al fatturato totale dell’impresa non è inferiore alla quota prestabilita;
4.
la percentuale di personale tecnico in rapporto al totale dei lavoratori dipendenti dell’impresa non è inferiore alla quota prestabilita;
5.
altre condizioni di cui alle misure per l’amministrazione dell’identificazione delle imprese ad alta tecnologia.
Le misure per l’amministrazione dell’identificazione delle imprese ad alta tecnologia e dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato sono formulate congiuntamente dai dipartimenti della tecnologia, delle finanze e delle imposte sotto la supervisione del Consiglio di Stato ed entrano in vigore dopo l’approvazione da parte di quest’ultimo».
(383)
Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è riservata alle
«imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato»
e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, come quella di
«rientrare nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato»
.
(384)
A norma dell’articolo 11 delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, per essere riconosciuta come tale un’impresa deve soddisfare contemporaneamente determinate condizioni tra cui:
«ha ottenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, elemento che riveste un ruolo centrale nel sostenere tecnicamente i suoi principali prodotti (servizi), attraverso la ricerca indipendente, il trasferimento, la concessione, le fusioni e le acquisizioni ecc.»
e
«la tecnologia che ha un ruolo centrale nel supportare tecnicamente i suoi principali prodotti (servizi) rientra nella gamma predeterminata nei “settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato”
»
.
(385)
Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L’importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.
(b)
Risultanze dell’inchiesta
(386)
La Commissione ha rilevato che nel periodo dell’inchiesta le società rientranti nei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione erano considerate imprese ad alta tecnologia e hanno quindi beneficiato di un’aliquota ridotta sul reddito delle imprese pari al 15 %. Tuttavia soltanto in seno a tre dei gruppi inseriti nel campione le società hanno effettivamente beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta.
(c)
Vantaggio
(387)
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(d)
Specificità
(388)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime soltanto alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato. L’industria delle MAE è una di queste industrie prioritarie ad alto contenuto tecnologico.
(389)
Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e società.
(390)
Il governo della RPC ha sostenuto che il programma di sovvenzione in questione non era specifico in quanto la legislazione in base alla quale opera l’autorità concedente stabilisce criteri o condizioni oggettivi che disciplinano l’ammissibilità e l’importo della riduzione fiscale, che l’ammissibilità è automatica e che i criteri e le condizioni di qualifica sono rigorosamente rispettati.
(391)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base prevede che:
«ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica
». Di fatto, il regime di sovvenzione in questione trova la sua base giuridica nel capitolo IV della legge EIT, intitolato
«
Agevolazioni fiscali
»
. Il nome e il contenuto del capitolo indicano esplicitamente un trattamento agevolato specifico che «limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione». Più specificamente, l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che: «[a]
ffinché siano sostenute dallo Stato, le imprese importanti di alta e nuova tecnologia [devono] soddisfare [determinate] condizioni
», quali »1. rientrare nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato. Come risulta da quanto precede, non tutte le imprese o le industrie possono beneficiare degli stessi trattamenti fiscali agevolati. Di conseguenza le sovvenzioni erogate nell’ambito di tale esenzione fiscale sono state considerate specifiche a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
(e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(392)
L’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta con l’aliquota ridotta.
(f)
Conclusioni
(393)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inseriti nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a:
Riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese per le imprese di nuova e alta tecnologia
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Dingli
3,77 %
Gruppo Sinoboom
1,87 %
Gruppo Zoomlion
1,29 %
3.10.2.
Detrazioni agevolate al lordo delle imposte delle spese per ricerca e sviluppo
(394)
Il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.
(395)
Più specificamente, le spese per R&S sostenute da un’impresa quando svolge attività di R&S; un ulteriore 100 % dell’importo delle spese per R&S effettivamente sostenute è detratto prima del pagamento delle imposte, oltre alla detrazione delle spese effettive, come previsto, al 1
o
gennaio 2023, a condizione che tali spese non siano convertite in attività immateriali e incluse negli utili e nelle perdite correnti.
(396)
Se sono state convertite in attività immateriali, tali spese possono essere ammortizzate al tasso del 200 % dei costi delle attività immateriali prima del pagamento delle imposte al 1
o
gennaio 2023.
(a)
Base giuridica
(397)
La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e dall’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
—
comunicazione dell’amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative all’ambito di applicazione della detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese per R&S (comunicazione n. 40 del 2017);
—
comunicazione del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sull’ulteriore miglioramento delle politiche in materia di detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese per R&S (comunicazione n. 7 del 2023).
(b)
Risultanze dell’inchiesta
(398)
La Commissione ha constatato che le società appartenenti ai gruppi inseriti nel campione hanno beneficiato di un’ulteriore detrazione delle spese per ricerca e sviluppo sostenute per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche.
(c)
Vantaggio
(399)
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(d)
Specificità
(400)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore delle MAE. Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e imprese.
(401)
Il governo della RPC ha sostenuto che le «super-detrazioni per la ricerca e lo sviluppo» non sono specifiche, in quanto si tratta di una politica fiscale universale che mira a incoraggiare le imprese ad aumentare i loro investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Secondo il governo della RPC, vi sono criteri e condizioni oggettivi per l’applicazione del regime, che si applica automaticamente quando sono soddisfatte le condizioni corrispondenti.
(402)
La Commissione non ha condiviso l’interpretazione data dal governo della RPC delle leggi e delle misure di attuazione, da cui si evince che il regime è circoscritto a determinati settori e imprese sostenuti dal governo in base a criteri che non sembrano oggettivi né imparziali, come il criterio che essi rientrino nella definizione dei «settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato». La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto si applica soltanto alle imprese che operano in determinati settori ad alta tecnologia, quali l’industria delle MAE. Inoltre l’articolo 30 della legge sull’imposta sul reddito delle imprese stabilisce che le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese nel settore dello sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche possono essere ulteriormente detratte al momento del calcolo del reddito imponibile; l’articolo 95 delle norme di attuazione di tale legge spiega in che cosa consiste la detrazione, mentre l’articolo 4 della comunicazione sul miglioramento della riduzione delle spese per le attività di ricerca e sviluppo elenca le industrie per le quali la detrazione al lordo delle imposte non è applicabile (con un certo margine di discrezionalità, in quanto l’elenco termina con la formulazione «
... e qualsiasi altra industria stabilita dal ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato
»).
(403)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l’affermazione della Commissione secondo cui «
il regime è circoscritto a determinati settori e imprese sostenuti dal governo della RPC [...], [in quanto] rientr[ano] nella definizione dei “settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato”
», è viziata.
(404)
Il governo della RPC ha tuttavia ammesso che l’ammissibilità a beneficiare di tale programma è limitata alle imprese che hanno sostenuto spese connesse alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie nuove, prodotti nuovi e processi nuovi. Non è stata fornita alcuna spiegazione sulle modalità di definizione del concetto di «nuovo» in questo contesto. Il governo della RPC non ha neppure presentato osservazioni sulla possibilità palesemente discrezionale delle autorità di escludere talune industrie dall’applicazione della detrazione fiscale in esame. La Commissione ha pertanto contestato l’affermazione del governo della RPC secondo cui l’ammissibilità a beneficiare di tale regime era «
prevista in maniera evidente e oggettiva dalla legge
». Questa argomentazione è stata quindi respinta.
(e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(405)
L’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta al netto dell’ulteriore detrazione del 100 % delle spese effettive imputabili alle attività di R&S.
(f)
Conclusioni
(406)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inseriti nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a:
Detrazione al lordo delle imposte per la ricerca e lo sviluppo
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Dingli
1,09 %
Gruppo JLG
0,08 %
Gruppo Sinoboom
0,93 %
Gruppo Zoomlion
0,87 %
3.10.3.
Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate
(407)
La legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in industrie o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili.
(a)
Base giuridica
(408)
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito societario.
(409)
L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV «Regimi fiscali agevolati» stabilisce che «
Lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in industrie o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e
incentivato
dallo Stato
». L’articolo 26, comma 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra
«imprese residenti ammissibili»,
il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti.
(b)
Risultanze dell’inchiesta
(410)
La Commissione ha riscontrato che una società dei gruppi inseriti nel campione ha ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate.
(c)
Vantaggio
(411)
La Commissione ha ritenuto che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(412)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che tale regime mirava ad evitare la doppia imposizione e non concedeva pertanto ulteriori agevolazioni fiscali alle imprese rinunciando a entrate altrimenti dovute o non riscuotendo tali entrate.
(413)
Sebbene la Commissione abbia convenuto che l’eliminazione della doppia imposizione sia una pratica fiscale riconosciuta a livello internazionale, essa non si applica allo stesso modo in tutti i paesi. Il governo della RPC non ha dimostrato in che modo la deduzione in questione eviti specificamente la doppia imposizione (in particolare dimostrando che i dividendi cui si applica l’esenzione sono oggetto di imposizione fiscale in altra sede e che la norma contempla solo le situazioni in cui si verifica una doppia imposizione). L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(d)
Specificità
(414)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo sostegno dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo. Pertanto la normativa in base alla quale opera l’autorità concedente limita esplicitamente l’accesso a una sovvenzione a determinati settori e imprese.
(415)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che le conclusioni della Commissione in merito alla limitazione dell’ammissibilità a beneficiare del regime in questione soltanto ad alcune imprese sono errate, in quanto la Commissione ha interpretato erroneamente il termine
«
qualificate
»
di cui all’articolo 26 della legge EIT. Secondo il governo della RPC, il termine «qualificate» è stato ivi utilizzato nel contesto dei «redditi da investimenti qualificati» piuttosto che nel contesto delle «imprese residenti qualificate».
(416)
La Commissione ha espresso disaccordo. L’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT fa parte del capo IV «Agevolazioni fiscali», in cui si prevede una serie di trattamenti fiscali preferenziali che si configurano come esenzioni dalle norme generali di imposizione. Inoltre l’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV «Regimi fiscali preferenziali» stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato». L’articolo 26, comma 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale regime fiscale agevolato sia limitato a talune industrie, specificamente sostenute e incentivate dallo Stato, come l’industria delle MAE, e sia quindi specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Ciò è stato confermato anche dalla copia in lingua inglese della dichiarazione dei redditi (modulo A107010, riga 3) presentata da diversi gruppi inseriti nel campione, la quale a questo proposito recita «(II) Dividendi, bonus e altri redditi provenienti da investimenti azionari tra imprese residenti qualificate sono esenti dall’imposta sul reddito delle imprese (4 + 5 + 6 + 7 + 8)» nella versione cinese della dichiarazione dei redditi.
(e)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(417)
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione applicando l’aliquota fiscale normale ai ricavi da dividendi detratti dal reddito imponibile.
(f)
Conclusioni
(418)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inseriti nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a:
Esenzione dei dividendi dell’imposta sul reddito delle imprese
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo Sinoboom
0,04 %
3.11.
Altri regimi
(419)
La nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova elencava altri regimi per i quali esistevano nella denuncia elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili disponibili per i produttori esportatori di MAE. L’elenco di tali programmi comprende, tra l’altro:
—
fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato;
—
fornitura di fattori produttivi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato;
—
fornitura di servizi di spedizione e logistica da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato;
—
rinuncia a entrate altrimenti dovute sotto forma di ammortamento accelerato di strumenti e apparecchiature utilizzati dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia;
—
Sostegno al reddito.
(420)
Nel contesto della presente inchiesta, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni circa la compensabilità di tali programmi. Ciò non pregiudica l’esame di tali misure da parte della Commissione in occasione di futuri riesami, compresi i riesami a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.
(421)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CMAE ha indicato che, per i regimi di cui sopra, la nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova dimostrava che il denunciante aveva fornito informazioni per stabilire il livello di sovvenzione disponibile nell’ambito delle inchieste relative a paesi terzi. La CMAE ha inoltre osservato che per la maggior parte di tali regimi la Commissione aveva informato il governo della RPC in merito alla propria intenzione di utilizzare i dati disponibili in seguito all’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base. La CMAE ha pertanto chiesto alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per giungere a una conclusione in merito alla compensabilità di tali regimi.
(422)
La Commissione ha rilevato che, sebbene vi fossero elementi di prova sufficienti per avviare l’inchiesta sui regimi in questione, la stessa non aveva potuto completare la valutazione dei suddetti regimi a causa di una serie di fattori quali il numero di regimi da esaminare, la loro complessità intrinseca e il termine di 13 mesi previsto per le inchieste antisovvenzioni. Tuttavia, come indicato al considerando 420, ciò non pregiudica la possibilità di giungere a risultanze in merito a tali regimi in futuro, anche nel quadro dei riesami.
3.12.
Conclusione sulle sovvenzioni
(423)
La Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili per i gruppi di società che hanno collaborato in conformità alle disposizioni del regolamento di base, esaminando ciascuna sovvenzione o regime di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per ciascuno dei produttori esportatori durante il periodo dell’inchiesta. Per calcolare la sovvenzione complessiva la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzione: importo della sovvenzione in percentuale rispetto al fatturato della società o al fatturato della società del periodo oggetto dell’inchiesta. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare l’ammontare della sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’importo della sovvenzione è stato successivamente espresso in percentuale rispetto al valore CIF («costo, assicurazione e nolo») della stessa esportazione.
(424)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha contestato il criterio di ripartizione utilizzato dalla Commissione per ripartire le sovvenzioni ricevute dalla società madre al produttore di MAE. Tale soggetto ha asserito che il fatturato relativo alle transazioni di un determinato fattore di produzione tra le società in questione, espresso in percentuale del fatturato del gruppo, avrebbe dovuto essere utilizzato come criterio di ripartizione. Il gruppo Zoomlion ha contestato altresì il calcolo del fatturato consolidato utilizzato come denominatore nel calcolo del tasso di sovvenzione, sostenendo che avrebbe dovuto essere utilizzato il fatturato del gruppo anziché il fatturato consolidato della società madre.
(425)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Innanzitutto, la Commissione ha ritenuto che una ripartizione basata sul fatturato fosse prudente per quanto riguarda una società madre, in assenza di un metodo di ripartizione più appropriato. Ha inoltre rilavato che le transazioni relative ai fattori produttivi non erano le uniche transazioni tra le società collegate, in quanto anche la società madre era coinvolta nelle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che il fatturato consolidato fosse stato calcolato correttamente, sulla base di informazioni verificate presentate dal gruppo Zoomlion. Di contro, il fatturato del gruppo suggerito dal gruppo Zoomlion non è stato presentato, né verificato nel corso dell’inchiesta. È stato presentato soltanto come approssimazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che i dati della società madre fossero più pertinenti di quelli del gruppo, in quanto la società madre aveva transazioni bidirezionali (tanto vendita di fattori produttivi quanto acquisto del prodotto oggetto dell’inchiesta) con il soggetto che produce e vende il prodotto oggetto dell’inchiesta, il che dimostra la loro interconnessione e giustifica il consolidamento al suo livello. Di conseguenza una ripartizione basata sul fatturato consolidato è stata considerata la più appropriata.
(426)
In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni, il gruppo Zoomlion ha ribadito la propria argomentazione secondo cui la Commissione aveva erroneamente utilizzato il fatturato della società madre piuttosto che il fatturato totale del gruppo. Tale soggetto ha inoltre aggiunto che, qualora la Commissione utilizzi tale fatturato come criterio di ripartizione, essa dovrebbe utilizzare al numeratore esclusivamente il fatturato di società non collegate nell’ambito dell’esercizio di ripartizione e non dovrebbe includere quello verso società collegate.
(427)
Per i motivi di cui al considerando 425 e considerando la forte relazione tra la società madre e il produttore di MAE, sotto forma di partecipazione di maggioranza della società madre nel produttore di MAE e la disponibilità di un fatturato consolidato verificato per il periodo dell’inchiesta per la società madre, come indicato dal gruppo Zoomlion, la Commissione ha ritenuto che l’utilizzo di tale fatturato per la ripartizione dei vantaggi fosse più appropriato rispetto a un’approssimazione del fatturato consolidato del gruppo per il periodo dell’inchiesta che non è stato né presentato né verificato prima della divulgazione definitiva delle informazioni. Per quanto riguarda l’uso di (una piccola quota di) vendite al numeratore verso società collegate, la Commissione ha ritenuto che tale approccio fosse a vantaggio del gruppo Zoomlion, in quanto presumeva che le vendite ad acquirenti indipendenti sarebbero state normalmente effettuate a un prezzo più elevato rispetto a quello praticato tra parti collegate, per cui il numeratore era leggermente sottostimato, il che ha portato a un’assegnazione leggermente inferiore al prodotto oggetto dell’inchiesta e a un importo della sovvenzione inferiore. Per questi motivi le argomentazioni del gruppo Zoomlion sono state respinte.
(428)
A seguito delle rettifiche nel calcolo dell’importo della sovvenzione per il gruppo Zoomlion, sommate nel considerando 321, il tasso di sovvenzione complessivo per il gruppo è aumentato passando dall’11,14 % all’11,65 %. Il gruppo Zoomlion ha ricevuto una nuova divulgazione completa dei calcoli con la descrizione esplicativa delle modifiche apportate, compresi errori tecnici e materiali minori nei calcoli originali.
(429)
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è stato calcolato sulla base della media ponderata degli importi totali delle sovvenzioni compensabili stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili. In effetti la Commissione ritiene che i dati disponibili utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’applicazione di tale approccio.
(430)
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e di rappresentatività del campione anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l’importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società inserite nel campione. L’importo per «tutte le altre società» è stato applicato a quelle che non hanno collaborato all’inchiesta.
(431)
Su tale base, gli importi delle sovvenzioni compensabili in percentuale rispetto al prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Nome della società
Tasso di sovvenzione complessivo
Gruppo Dingli
14,28 %
Gruppo JLG
0,00 %
Gruppo Sinoboom
7,31 %
Gruppo Zoomlion
11,65 %
Società che hanno collaborato non inserite nel campione
12,12 %
Tutte le altre società
14,28 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Esclusione delle importazioni del gruppo JLG dall’analisi delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(432)
Fatta eccezione per il gruppo JLG, i tassi di sovvenzione stabiliti per le importazioni dalla RPC risultavano superiori alla soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base. Le importazioni del gruppo JLG si attestavano sulla soglia minima e non hanno pertanto potuto essere prese in considerazione nell’analisi del pregiudizio riportata in appresso, ma sono state prese in considerazione nell’analisi degli effetti di altri fattori sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.
(433)
Al fine di valutare se le risultanze relative all’assenza di sovvenzioni relative al gruppo JLG potessero essere estese ai produttori esportatori non inseriti nel campione, la Commissione ha valutato il volume e i prezzi delle importazioni del gruppo JLG rispetto a tutte le altre importazioni dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(434)
Durante il periodo dell’inchiesta, il volume delle importazioni non sovvenzionate effettuate dal gruppo JLG ammontava al [20 %-25 %] delle importazioni totali dalla RPC e rappresentava circa il [40 %-45 %] delle importazioni inserite nel campione. La Commissione ha quindi confrontato il prezzo medio CIF all’esportazione del gruppo JLG con la media dei prezzi all’esportazione CIF degli altri tre produttori esportatori inseriti nel campione sulla base dei dati verificati e del prezzo medio di tutte le importazioni cinesi nell’Unione, sulla scorta delle risposte al campionamento presentate
(
154
)
. La Commissione ha constatato che durante il periodo dell’inchiesta il prezzo medio CIF all’esportazione del gruppo JLG è stato del [25 %-30 %] superiore rispetto al prezzo medio all’esportazione degli altri produttori esportatori inseriti nel campione. Nello stesso periodo il prezzo medio CIF all’esportazione del gruppo JLG è stato del [40 %-45 %] superiore al prezzo all’esportazione di tutti gli altri produttori esportatori sulla base delle risposte al campionamento. Dato che tali esportazioni totali di tutti i produttori esportatori (escluse le esportazioni del gruppo JLG) rappresentavano il [75 %-80 %] delle importazioni totali dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto di non poter estendere le risultanze relative all’assenza di sovvenzioni relative al gruppo JLG ai produttori esportatori non inseriti nel campione e a tutte le importazioni dalla RPC verso l’Unione in generale.
4.2.
Unità e sezioni delle unità
(435)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta definito nella sezione 2 comprende sia unità (macchine complete) sia sezioni delle unità. La presente analisi dei diversi indicatori di pregiudizio si concentra tuttavia solo sulle unità e non sulle singole sezioni. Sebbene durante il periodo in esame l’industria dell’Unione abbia prodotto sia unità che sezioni, non ha venduto né acquistato separatamente sezioni. Le sezioni prodotte sono sempre utilizzate per un tipo specifico di macchina, normalmente prodotta su ordinazione. L’analisi del pregiudizio è stata basata solo sulle unità.
4.3.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(436)
Secondo il denunciante, durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(437)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in circa 35 000 unità (macchine complete). La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, segnatamente le risposte verificate del denunciante al questionario che, ove possibile, sono state sottoposta a controllo incrociato con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(438)
Come indicato alla sezione 1.4.1, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell’Unione che rappresentano il 56 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.4.
Consumo dell’Unione
(439)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi:
—
sui dati relativi alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, forniti dalla CMAE, sottoposti a controllo incrociato con i dati verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione;
—
sui quantitativi di vendita forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato per le importazioni dalla RPC
(
155
)
; e
—
sulle importazioni da tutti gli altri paesi terzi, registrate nella banca dati Comext di Eurostat
(
156
)
.
(440)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione (in unità)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
28 481
45 725
58 226
63 086
Indice
100
161
204
222
Fonte
:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat.
(441)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 122 %.
4.5.
Importazioni dal paese interessato
4.5.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(442)
Le importazioni dalla RPC erano basate sui dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati considerati rappresentativi del 100 % delle importazioni nell’Unione
(
157
)
.
(443)
La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 2.
(444)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni (in unità) e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (unità)
(
158
)
5 000 - 15 000
15 000 - 25 000
20 000 - 30 000
20 000 - 30 000
Indice
100
236
299
314
Quota di mercato
29 %
42 %
42 %
41 %
Indice
100
147
146
142
Fonte
:
dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.
(445)
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 214 % e la loro quota di mercato è salita dal 29 % nel 2020 al 41 % nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 42 %.
4.5.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(446)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati considerati rappresentativi di quasi il 100 % delle importazioni nell’Unione
(
159
)
.
(447)
Il prezzo medio ponderato delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzo all’importazione (EUR/unità)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo delle importazioni dalla RPC (per unità)
11 040
11 883
16 377
17 008
Indice
100
108
148
154
Fonte
:
dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.
(448)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni cinesi è aumentato del 54 %, raggiungendo un livello di 17 008 EUR/unità nel periodo dell’inchiesta.
(449)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(450)
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per lo stesso tipo di prodotto, per operazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Sulla base di quanto precede, è stata stabilita una media ponderata del margine di undercutting pari al 21 % per le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni sul mercato dell’Unione.
(451)
Indipendentemente dall’esistenza di un undercutting dei prezzi, la Commissione ha anche stabilito che le importazioni cinesi hanno provocato una forte contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, che durante il periodo dell’inchiesta ha dovuto vendere a prezzi inferiori ai costi.
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(452)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(453)
Come indicato nella sezione 1.4.1, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(454)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e della risposta del denunciante a un questionario specifico. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(455)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di sovvenzione.
(456)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(457)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (in unità)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in unità)
17 743
26 427
32 349
35 402
Indice
100
149
182
200
Capacità produttiva
70 732
70 762
73 152
75 111
Indice
100
100
103
106
Utilizzo degli impianti
25 %
37 %
44 %
47 %
Indice
100
149
176
188
Fonte
:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(458)
Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 100 %, raggiungendo oltre 35 000 unità nel periodo dell’inchiesta. L’aumento della produzione ha avuto un impatto positivo sull’utilizzo degli impianti, che è aumentato dell’88 % nel periodo in esame.
4.6.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(459)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in unità)
14 675
18 214
22 048
23 794
Indice
100
124
150
162
Quota di mercato
52 %
40 %
38 %
38 %
Indice
100
77
73
73
Fonte
:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(460)
Nel periodo in esame i volumi delle vendite dei produttori dell’Unione del prodotto in esame sono aumentati del 62 %. Tuttavia, poiché non sono stati in grado di trarre appieno vantaggio dal consumo dell’Unione del 122 % (cfr. tabella 2), la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita del 27 %.
4.6.2.3.
Crescita
(461)
Nel periodo in esame il consumo del prodotto in esame è aumentato del 122 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di circa il 27 % e la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentata del 47 %. Sebbene la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione siano aumentate in termini assoluti, questa non è stata in grado di beneficiare dell’aumento del consumo dell’Unione in termini di quota di mercato. Al contrario, l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato e pertanto non è stata nemmeno in grado di mantenere la propria posizione.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(462)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
2 215
2 624
3 027
3 099
Indice
100
118
137
140
Produttività (unità/ETP)
8
10
11
11
Indice
100
126
133
143
Fonte
:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(463)
Nel periodo in esame l’occupazione nell’Unione ha registrato un aumento del 40 %. In combinazione con l’aumento della produttività (del 43 %), nello stesso periodo la produzione è aumentata del 100 % (cfr. tabella 5).
4.6.2.5.
Entità del margine di sovvenzione
(464)
Fatta eccezione per il gruppo JLG, tutti i margini di sovvenzione stabiliti (cfr. sezione 3.6.4) sono stati notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’effetto dell’entità della sovvenzione ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
(465)
Due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione facevano parte dello stesso gruppo. Il campione era pertanto costituito solo da due diversi operatori economici. La Commissione ha quindi accettato la richiesta dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di fornire le informazioni sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza.
4.6.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(466)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio nell’Unione in intervalli di valori (EUR/unità)
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
(35 000 - 40 000 )
Indice
100
102
105
116
Costo di produzione in intervalli di valori
(EUR/unità)
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
(35 000 - 40 000 )
(35 000 - 40 000 )
Indice
100
101
114
114
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(467)
La tabella che precede mostra l’evoluzione del prezzo unitario di vendita nel mercato dell’Unione rispetto al corrispondente costo di produzione durante il periodo in esame.
(468)
Nel periodo in esame i prezzi dei fattori produttivi sono notevolmente aumentati. L’aumento dei costi di oltre il 30 % ha riguardato principalmente i prezzi dell’acciaio, dei semiconduttori e dell’energia. Poiché l’utilizzo della produzione è aumentato, passando da un livello molto basso nel 2020 (25 %) al 47 % nel periodo dell’inchiesta, e poiché i costi fissi sono rimasti invariati, i costi complessivi sono aumentati in misura minore.
(469)
Parallelamente, il volume delle importazioni di MAE dalla Cina è aumentato del 199 % tra il 2020 e il 2022 (cfr. tabella 2), a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabella 3). Tale pressione sui prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi per riflettere l’aumento dei costi. Di conseguenza, l’industria dell’Unione è stata costretta, per contenere la perdita di quota di mercato, a fissare i propri prezzi a un livello insostenibilmente basso. Pertanto, pur non essendo direttamente visibili dalla tabella 7 perché riportati in intervalli di valori, i costi di produzione sono stati in media superiori ai prezzi di vendita per tutto il periodo. Di conseguenza, sebbene in un contesto di forte espansione del mercato e di aumento delle vendite, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha continuato a operare in perdita (cfr. tabella 10). In normali condizioni di mercato, vale a dire in assenza di un forte aumento delle importazioni a prezzi eccessivamente bassi, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di trarre vantaggio e tornare a una situazione redditizia.
(470)
I prezzi medi unitari di vendita praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione sono aumentati del 16 % e il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 14 % nel periodo in esame. Il fattore principale che ha influenzato l’incremento del costo di produzione è stato l’aumento del prezzo delle materie prime nel periodo in esame. In media, i costi di produzione sono stati superiori ai prezzi di vendita nel periodo in esame.
4.6.3.2.
Costo del lavoro
(471)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
(50 000 – 60 000 )
(50 000 – 60 000 )
(60 000 – 70 000 )
(60 000 – 70 000 )
Indice
100
98
102
107
Fonte
:
risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(472)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 7 % nel periodo in esame.
4.6.3.3.
Scorte
(473)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
(1 000 – 1 500 )
(1 000 – 1 500 )
1 000 – 1 500
1 500 – 2 000
Indice
100
78
102
130
Scorte finali in percentuale della produzione
5 -10
0 -5
0 -5
5 -10
Indice
100
52
56
65
Fonte
:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(474)
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è variato. Nel PI era superiore del 30 % rispetto al 2020. Le scorte finali in percentuale della produzione sono diminuite del 35 % nel periodo in esame.
(475)
La maggior parte dei tipi del prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio significativo per questa industria.
4.6.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(476)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
[(-5 %) -0 %]
[(-5 %) -0 %]
[(-15 %) - (-10 %)]
[(-5 %) -0 %]
Indice
100
127
-85
141
Flusso di cassa (1 000 )
[40 000 – 50 000 ]
[20 000 – 30 000 ]
[(-30 000 ) - (-20 000 )]
[-30 000 – (-20 000 )]
Indice
100
53
-49
-46
Investimenti (1 000 )
[30 000 – 40 000 ]
[10 000 – 20 000 ]
[10 000 – 20 000 ]
[10 000 – 20 000 ]
Indice
100
43
42
36
Utile sul capitale investito
[5 % -10 %]
[35 % -40 %]
[(-45 %) – (-40 %)]
[(-35 %) – (-30 %)]
Indice
100
408
- 424
- 330
Fonte
:
risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(477)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
(478)
Nel 2020 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era già influenzata dall’aumento delle importazioni cinesi iniziato nel 2018. Come spiegato nella sezione 4.6.3.1, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sleali sul mercato dell’Unione ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi. Di conseguenza, l’industria dell’Unione è stata costretta a fissare i propri prezzi a un livello insostenibilmente basso per mantenere un volume sufficiente. Poiché l’industria dell’Unione, sotto la pressione delle importazioni cinesi a basso prezzo, non ha potuto aumentare la produzione, ciò si è tradotto in un basso utilizzo degli impianti, che è passato dal 25 % nel 2020 al 47 % nel periodo dell’inchiesta, restando comunque inferiore al 50 %, rispetto all’utilizzo degli impianti dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che, a seconda della società e dell’anno, era compreso tra il 53 % e il 99 %.
(479)
Sebbene nel 2021 la redditività sia migliorata del 27 %, l’industria dell’Unione ha continuato a registrare perdite. Nel 2022 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è peggiorata, registrando un calo della redditività del 185 %. Il calo della redditività nel 2022 è stato causato dall’aumento anomalo dei costi di produzione dovuto all’incremento dei prezzi delle materie prime e al fatto che i prezzi di vendita erano stati fissati per un determinato periodo di tempo. I prezzi di vendita non hanno pertanto potuto essere aumentati di conseguenza, il che si è tradotto in ingenti perdite. Pertanto, nonostante l’espansione del mercato e il massiccio aumento del consumo, l’industria dell’Unione non è stata in grado di tenere il passo con il continuo aumento dei costi. Nel 2022 la situazione è peggiorata. Di conseguenza durante il periodo in esame la redditività complessiva è aumentata, ma è rimasta negativa nel periodo dell’inchiesta, tra [(-5 %) - 0 %]. Il flusso di cassa è diminuito considerevolmente (del 146 %) e, parallelamente, il livello degli investimenti annuali è diminuito del 64 % nel periodo in esame. L’utile sul capitale investito ha seguito la stessa tendenza al ribasso, diminuendo del 440 % durante il periodo in esame.
4.6.3.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(480)
Secondo il denunciante, l’anno 2020, preso come punto di riferimento per l’analisi delle tendenze, ha risentito fortemente della situazione pandemica e l’industria dell’Unione ha registrato le attività più ridotte dell’ultimo decennio. Pertanto, l’aumento degli indicatori rispetto al 2020 non è indice di un’industria in crescita, ma piuttosto di una ripresa al livello di attività precedente.
(481)
In effetti, i dati presentati per il 2019 dal denunciante confermavano che nel 2020 la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione erano eccezionalmente basse: nel 2019 il volume di produzione dei produttori dell’Unione era simile al livello della produzione durante il periodo dell’inchiesta e le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta sono diminuite del 14 %. Tuttavia, poiché l’anno di riferimento 2020 ha risentito della situazione pandemica, una serie di indicatori ha mostrato un aumento nel periodo in esame. In particolare, la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 100 % e le sue vendite sul mercato dell’Unione sono aumentate del 62 %.
(482)
Nonostante il consistente aumento del consumo dell’Unione del prodotto in esame durante il periodo in esame (del 122 %), l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare proporzionalmente le sue vendite in modo da mantenere almeno la propria quota di mercato. Al contrario, a causa delle importazioni cinesi a prezzi oggetto di sovvenzioni notevoli durante il periodo in esame, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 52 % al 38 %. Parallelamente, il volume delle importazioni cinesi è aumentato in misura sostanziale, del 214 %, nello stesso periodo e la rispettiva quota di mercato è aumentata dal 29 % al 41 %. Oltre alle perdite subite dall’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, anche altri indicatori di pregiudizio quali il flusso di cassa, il livello degli investimenti e l’utile sul capitale investito hanno registrato un andamento negativo.
(483)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(484)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni l’eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. La Commissione ha esaminato le importazioni da paesi terzi, le importazioni non sovvenzionate provenienti dalla RPC e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Non sono stati riscontrati altri fattori che avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni sovvenzionate
(485)
Come indicato nella sezione 4.5.1, i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono notevolmente aumentati nel periodo in esame. Anche i prezzi delle importazioni erano inferiori in media del 21 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata pertanto in grado di mantenere o aumentare la propria quota di mercato e di beneficiare dell’aumento del consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame. Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è stata negativa durante l’intero periodo in esame.
(486)
La Commissione ha concluso pertanto che tali importazioni sovvenzionate hanno inciso negativamente sulla situazione dell’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
(487)
La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti, individualmente o collettivamente, fossero in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate al punto da rendere tale nesso non autentico e reale.
5.2.1.
Importazioni da altri paesi e importazioni non sovvenzionate
5.2.1.1.
Importazioni da altri paesi
(488)
La Commissione ha stabilito le importazioni da altri paesi terzi sulla base dei dati Eurostat. Poiché i dati relativi a tali importazioni classificate con alcuni codici NC sono stati comunicati solo in tonnellate (e non in unità), la Commissione non ha potuto stabilire volumi e prezzi unitari, come è stato fatto per l’industria dell’Unione e per le importazioni dalla Cina, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione. Pertanto i volumi e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi non hanno potuto essere direttamente confrontati con quelli dell’industria dell’Unione e delle importazioni dalla Cina e sono pertanto solo indicativi, anche se le tendenze basate su tali volumi e prezzi nel periodo in esame erano esatte. Per stabilire le quote di mercato la Commissione ha tuttavia utilizzato un fattore di conversione da tonnellate a unità sulla base dei dati dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato
(
160
)
. Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione non ha ritenuto tale approccio preciso, in quanto, alla luce delle differenze presenti nel mix di prodotti, l’uso di un fattore di conversione non porterebbe a prezzi unitari precisi.
(489)
Oltre alla RPC, il prodotto in esame è stato importato nell’Unione da diversi altri paesi, che insieme rappresentavano l’8 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta:
Tabella 11
Importazioni da altri paesi (in tonnellate)
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
0
5 291
6 827
8 497
Indice
-
100
129
161
Quota di mercato
0 %
2 %
2 %
3 %
Prezzo medio
0
5,90
5,22
5,76
Indice
-
100
89
98
Stati Uniti
Volume (in tonnellate)
9 104
8 164
7 985
8 052
Indice
100
90
88
88
Quota di mercato
7 %
4 %
3 %
3 %
Prezzo medio
2,41
2,18
2,94
2,35
Indice
100
122
122
98
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
7 540
7 986
9 362
9 586
Indice
100
106
124
127
Quota di mercato
5 %
4 %
3 %
3 %
Prezzo medio
5,76
5,67
5,88
6,01
Indice
100
102
102
104
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC
Volume (in tonnellate)
16 643
21 442
24 174
26 135
Indice
100
129
145
157
Quota di mercato
12 %
10 %
8 %
8 %
Prezzo medio
3,93
4,40
4,72
4,80
Indice
100
120
120
122
Fonte
:
Eurostat.
(490)
Oltre alla Cina, i due principali paesi importatori nell’Unione successivi erano gli Stati Uniti e il Regno Unito, ciascuno dei quali deteneva nel PI una quota di mercato del 3 %. Gli altri paesi (esclusa la Cina) rappresentavano insieme nel PI una quota di mercato del 3 % circa. I prezzi delle importazioni da questi paesi sono aumentati del 22 % durante il periodo in esame.
(491)
In termini assoluti, il livello delle importazioni dal totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC è aumentato del 57 %; tuttavia, a causa dell’aumento del consumo sul mercato dell’Unione, la quota di mercato di tutti questi paesi è diminuita di 4 punti percentuali durante il periodo in esame, ed è stata di gran lunga inferiore alla quota di mercato delle importazioni cinesi.
(492)
La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.1.2.
Importazioni non oggetto di sovvenzioni dalla RPC
(493)
Come indicato nella sezione 4.1, il tasso di sovvenzione del gruppo JLG è risultato essere inferiore alla soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e pertanto la Commissione ha considerato tali importazioni tra gli altri fattori al fine di valutare se tali importazioni potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Tabella 12
Importazioni non oggetto di sovvenzioni (in unità)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Importazioni non oggetto di sovvenzioni
2 000 – 3 000
3 000 – 4 000
(6 000 - 7 000 )
8 000 – 9 000
Indice
100
171
306
372
Prezzo medio
5 000 – 10 000
10 000 – 15 000
15 000 – 20 000
15 000 – 20 000
Indice
100
142
237
237
Quota di mercato
(5 - 10 %)
(5 - 10 %)
(10 - 15 %)
(10 - 15 %)
Indice
100
106
150
168
(494)
Nel periodo in esame le importazioni non soggette a sovvenzioni sono aumentate del 272 %, passando da [2 000-3 000] unità nel 2020 a [8 000-9 000] unità nel periodo dell’inchiesta. La loro quota di mercato è aumentata del 68 %, passando dal [5 %-10 %] del 2020 al [10 %-15 %] del periodo dell’inchiesta. Come indicato nella sezione 4.1, durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio CIF all’esportazione del gruppo JLG è stato del [25 %-30 %] superiore rispetto al prezzo medio all’esportazione degli altri produttori esportatori inseriti nel campione. Nello stesso periodo il prezzo medio CIF all’esportazione del gruppo JLG è stato del [40 %-45 %] superiore al prezzo all’esportazione di tutti gli altri produttori esportatori sulla base delle risposte al campionamento. Tuttavia durante il periodo in esame i prezzi del gruppo JLG sono rimasti decisamente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione e pertanto si è ritenuto che tali importazioni a basso prezzo e il loro aumento in termini di volume abbiano avuto un impatto negativo sui risultati dell’industria dell’Unione e possano quindi aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Dato che i loro prezzi medi sono superiori a quelli delle importazioni sovvenzionate e i volumi sono inferiori e data la quota di mercato limitata rappresentata da tali importazioni non oggetto di sovvenzioni, la Commissione ha ritenuto tuttavia che tali importazioni non abbiano attenuato il nesso di causalità stabilito tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni sovvenzionate originarie della RPC.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(495)
La Commissione ha valutato il volume delle esportazioni sulla base delle informazioni presentate dalla CMAE. I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(496)
Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in unità)
4 037
8 303
10 127
11 658
Indice
100
206
251
288
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
(30 000 - 35 000 )
(35 000 - 40 000 )
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
Indice
100
106
103
93
Fonte
:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(497)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è aumentato del 188 %. Tuttavia, come indicato nella sezione 4.6.3.5, nel 2020 l’industria dell’Unione ha risentito fortemente della situazione pandemica, che ha inciso sul suo livello di esportazioni. Prima della pandemia il suo livello di esportazioni era simile a quello raggiunto nel 2021.
(498)
I prezzi medi all’esportazione sono diminuiti, nel periodo in esame, del 7 % e, durante il periodo dell’inchiesta erano inferiori al costo medio di produzione. Tuttavia tali prezzi unitari all’esportazione variavano da circa 13 000 EUR/unità a 49 000 EUR/unità.
(499)
Nel complesso, dall’inchiesta è emerso che la maggior parte delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione era redditizia. Si è pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato positivo e non ha contribuito al pregiudizio subito dalla stessa.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(500)
La Commissione ha distinto e separato l’effetto di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. L’eventuale effetto di questi altri fattori sui risultati dell’industria dell’Unione è stato tuttavia limitato.
(501)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina, che non è stato attenuato dai fattori summenzionati.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
(502)
Malgrado l’accertamento di sovvenzioni pregiudizievoli, la Commissione ha esaminato la domanda se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, dei fornitori a monte, degli utilizzatori, dei distributori e degli importatori indipendenti.
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(503)
Secondo il denunciante, l’industria dell’Unione che produce piattaforme aeree mobili è composta da 22 società e, in base alle sue informazioni, impiega più di 3 000 dipendenti. Nessuno dei produttori si è opposto all’apertura dell’inchiesta.
(504)
Come concluso nella sezione 4.6.3.5, le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie della RPC hanno inciso negativamente sulla situazione dei produttori dell’Unione del prodotto in esame: nonostante l’aumento del consumo sul mercato dell’Unione, la quota di mercato dei produttori dell’Unione non è aumentata e la loro redditività è diminuita.
(505)
Secondo le previsioni, l’istituzione di dazi compensativi dovrebbe ristabilire nel mercato dell’Unione condizioni di equa concorrenza e consentirà all’industria dell’Unione di migliorare la propria redditività e di riprendersi.
(506)
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
6.2.
Interesse dei fornitori a monte
(507)
Oltre all’occupazione diretta, l’industria delle MAE si è avvalsa anche di una rete globale di fornitori a monte delle diverse componenti delle MAE che vengono poi assemblate nelle linee di produzione dell’industria dell’Unione. Secondo le loro informazioni, solo i denuncianti si sono basati su almeno 280 fornitori, di cui circa 260 operano nell’Unione. Ciò si tradurrebbe, secondo le stime dell’industria dell’Unione, in circa 32 000 posti di lavoro nell’UE in almeno 14 diversi Stati membri: Italia, Polonia, Francia, Germania, Belgio, Ungheria, Slovenia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Romania. Secondo il denunciante, molti di questi fornitori erano PMI situate in regioni remote o vulnerabili dell’Unione. A suo parere, alcune PMI dipendevano fortemente dalla domanda dell’industria delle MAE dell’Unione.
(508)
In mancanza di ulteriori informazioni disponibili, sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che, oltre all’effetto positivo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, l’istituzione di dazi compensativi potrebbe avere un impatto positivo sui fornitori di MAE, situati in numerosi Stati membri.
6.3.
Interesse degli utilizzatori, dei distributori e degli importatori indipendenti
6.3.1.
Società di noleggio
(509)
Secondo il denunciante, la stragrande maggioranza degli utilizzatori (tra il 75 % e il 90 %) è costituita da società di noleggio. Nessun utilizzatore ha partecipato all’inchiesta.
(510)
Secondo il denunciante, la durata di vita delle macchine era lunga e poiché ogni macchina era noleggiata e utilizzata più volte, la fluttuazione dei prezzi era diluita. Inoltre, con un prezzo medio per macchina di circa [35 000 EUR-40 000], le eventuali fluttuazioni dei prezzi erano divise su diversi anni e varie utilizzazioni, nonché su clienti diversi. A suo avviso, anche le dimensioni della flotta delle grandi società di noleggio erano relativamente grandi rispetto al consumo annuo dell’Unione. Nel complesso, le dimensioni di tali flotte e il tasso di sostituzione relativamente lento rendono gli utilizzatori molto meno vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi. A suo parere, le società di noleggio erano protette anche da potenziali aumenti di prezzo derivanti da misure, grazie alla loro capacità di trasferire tali effetti ai loro clienti, che consentiva loro di mantenere i rispettivi margini.
(511)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che le macchine erano comunemente rivendute anche da società di noleggio o da altri acquirenti. Tali rivendite, anche dopo diversi anni di utilizzo, potrebbero essere effettuate a una quota considerevole del prezzo di acquisto. Pertanto, qualsiasi aumento di prezzo derivante dalla misura farebbe aumentare a sua volta anche il prezzo di rivendita delle macchine usate.
(512)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’impatto sulle società di noleggio fosse effettivamente meno significativo di quanto non sarebbe stato se avessero «trasformato» ulteriormente il prodotto in esame. Poiché le macchine rimanevano in generale di proprietà delle società di noleggio, qualsiasi aumento del loro prezzo si tradurrebbe direttamente in un aumento delle attività di queste ultime. Il fatto che le macchine fossero utilizzate per un periodo più lungo riduceva, secondo la Commissione, anche l’effetto negativo di un potenziale aumento dei prezzi.
(513)
La Commissione ha pertanto concluso che le misure non avrebbero un effetto sproporzionato sulle società di noleggio.
6.3.2.
Altri utilizzatori
(514)
Gli altri utilizzatori di MAE sono principalmente società di costruzione, società industriali e agricole o società che necessitano regolarmente di utilizzare tali macchine, come i centri logistici e gli aeroporti. Nella maggior parte dei casi si tratta di società di grandi dimensioni.
(515)
Secondo il denunciante, l’impatto degli aumenti dei prezzi su tali società è limitato, in quanto le piattaforme aeree mobili rappresentano solo una parte marginale delle loro attrezzature e dei loro costi. Questi utilizzatori finali sono società con un volume sufficiente di attività che rendono gli investimenti nelle piattaforme una parte limitata dei loro costi.
(516)
La Commissione ha ritenuto che le attività principali delle società che acquistano MAE siano diverse e che il costo delle MAE sarebbe in generale marginale rispetto ai costi totali di tali società. Un eventuale aumento dei prezzi delle MAE farebbe aumentare i loro costi, ma non in misura tale da avere gravi ripercussioni finanziarie sul loro funzionamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’impatto delle misure su questi altri utilizzatori era limitato.
6.3.3.
Importatori e operatori commerciali indipendenti
(517)
In assenza di collaborazione da parte di importatori e operatori commerciali, la Commissione ha ritenuto che gli importatori e gli operatori commerciali indipendenti potessero continuare a rifornirsi di attrezzature mobili di accesso da più fonti e potessero rivenderle a prezzi che consentissero loro di mantenere i propri margini. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di istituzione delle misure compensative, l’impatto sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti fosse limitato.
6.4.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(518)
Sebbene si preveda un aumento del livello generale dei prezzi delle MAE, alla luce di quanto precede la Commissione ha constatato che i vantaggi complessivi delle misure superano il potenziale impatto negativo per gli importatori e gli utilizzatori. La Commissione ha ritenuto che fosse importante anche per i principali utilizzatori, ossia le società di noleggio, che la produzione di MAE continui ad avvenire sul mercato dell’Unione, al fine di diversificare le loro flotte. Nel caso in cui dipendessero totalmente dalle importazioni, le società di noleggio potrebbero dover affrontare tempi di consegna prolungati, interruzioni dell’approvvigionamento e aumenti dei prezzi a più lungo termine.
7.
MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
(519)
Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi per eliminare il pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame originarie della RPC.
7.1.
Livello delle misure compensative definitive
(520)
L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato.
(521)
L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma poi che: «
Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
».
(522)
Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.
(523)
Dato che nel caso di specie le misure definitive si baseranno sull’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite, il margine di pregiudizio non è stato definito.
(524)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
7,31 %
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
11,65 %
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
14,28 %
Altre società che hanno collaborato
12,15 %
Tutte le altre società
14,28 %
(525)
L’inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo ad un’inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario della RPC, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di dumping per Sinoboom e Dingli e al livello del margine di pregiudizio per Zoomlion. La società Zoomlion non faceva parte dei produttori esportatori inseriti nel campione nel contesto dell’inchiesta antidumping e il suo margine di dumping era basato sul margine di pregiudizio di tutte le altre società che avevano collaborato.
(526)
Nel contesto dell’inchiesta antidumping, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
161
)
, facendo riferimento a costi e profitti esenti da distorsioni in un paese terzo rappresentativo appropriato. Di conseguenza in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione e, successivamente, ha istituito il dazio antidumping definitivo rimanente, che corrisponde al pertinente margine di dumping detratto l’importo del dazio compensativo in modo che raggiunga il pertinente livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l’intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.
(527)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che vi era comunque una questione di doppia contabilizzazione, anche in una situazione in cui i dazi antidumping definitivi erano stati istituiti al livello di eliminazione del pregiudizio, per due motivi. Innanzitutto, i dazi antidumping definitivi fissati al livello di eliminazione del pregiudizio avrebbero l’effetto di compensare già le sovvenzioni incorporate nel prezzo all’esportazione cinese inferiore. In secondo luogo, alle società non inserite nel campione nel procedimento antidumping è stato assegnato un margine di dumping pari alla media ponderata dei produttori inseriti nel campione. I margini di dumping di due delle quattro società inserite nel campione erano estremamente elevati a seguito dell’applicazione parziale dei dati disponibili. Secondo la CCCME, ciò ha determinato un livello di margine di dumping medio ponderato irragionevole che ha limitato ingiustamente la fissazione del dazio definitivo per le società non inserite nel campione.
(528)
La Commissione non ha accolto tali argomentazioni. Innanzitutto, come già spiegato al considerando 526, dato che la Commissione ha ridotto il margine di dumping riscontrato con l’intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, è stato eliminato qualsiasi rischio di doppia contabilizzazione. La finalità della definizione del livello di eliminazione del pregiudizio è diversa, ossia valutare se un margine inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. Di conseguenza il livello di eliminazione del pregiudizio non ha alcun nesso con la questione della doppia contabilizzazione, che riguarda la valutazione dell’eventualità che il margine di dumping (o parte di esso) sia causato da sovvenzioni e non quale livello di dazio sia adeguato per eliminare il pregiudizio. Le cosiddette regole del dazio inferiore si applicano soltanto nei procedimenti antidumping e non in quelli antisovvenzioni. Limitare il livello combinato dei dazi antidumping e antisovvenzioni al livello di eliminazione del pregiudizio, come suggerito dalla CCCME, comporterebbe di fatto l’applicazione della regola del dazio inferiore in un procedimento antisovvenzioni, il che non è consentito dal regolamento antisovvenzioni di base.
(529)
In secondo luogo, per quanto concerne la situazione dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, la Commissione ha ritenuto che il loro dazio antidumping fosse basato sul livello medio di eliminazione del pregiudizio (inferiore) considerato nel campione, di conseguenza il dazio compensativo medio per i produttori inseriti nel campione poteva essere aggiunto al dazio corrispondente. L’argomentazione della CCCME secondo cui il margine di dumping medio delle società inserite nel campione era artificiosamente elevato, non era né di fatto corretta né suffragata da elementi di prova. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CCCME, i migliori dati disponibili non sono stati applicati a due società inserite nel campione, ma soltanto a una società e soltanto in misura limitata. L’applicazione dei migliori dati disponibili ha avuto soltanto un impatto minore sui margini di dumping. In ogni caso, la CCCME non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’applicazione parziale dei migliori dati disponibili a una società abbia determinato un margine di dumping medio del campione artificiosamente elevato.
(530)
La CMAE ha sostenuto di contro che la Commissione non avrebbe dovuto ridurre il margine di dumping accertato considerando l’intero importo della sovvenzione, in quanto almeno una parte delle sovvenzioni non era coperta dal margine di dumping. Secondo la CMAE, per una serie di sovvenzioni quali sussidi, finanziamenti agevolati, esenzioni e riduzioni fiscali individuate dalla Commissione non si verificherebbero doppie misure correttive, data la specificità dei dati utilizzati nell’inchiesta antidumping parallela per costruire il valore normale. Secondo il denunciante, nell’inchiesta antidumping parallela la Commissione ha costruito il valore normale sostituendo il valore dei fattori produttivi e dei fattori di produzione. Tuttavia nell’inchiesta antisovvenzioni non ha valutato l’esistenza di sovvenzioni in relazione ad alcuno dei fattori produttivi o all’energia elettrica. Ciò significa che non vi è il rischio di una doppia misura correttiva tra le sovvenzioni e il margine di dumping che deriverebbe dalla sostituzione del valore dei fattori produttivi o dell’energia elettrica nel contesto del metodo di determinazione del dumping utilizzato dalla Commissione. Di conseguenza la CMAE sostiene che il cumulo delle misure compensative con i dazi antidumping è possibile fino al 14,25 % per Dingli e al 7,31 % per Sinoboom.
(531)
La Commissione ha rilevato che il suo approccio di detrarre integralmente l’importo delle sovvenzioni dal margine di dumping, in quanto ha applicato il metodo basato sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base nel costruire il valore normale, era pienamente in linea con il regolamento antidumping e antisovvenzioni di base nonché con i pertinenti testi dell’OMC. La Commissione ha riconosciuto l’argomentazione del denunciante secondo cui, anche nel contesto del metodo per costruire il valore normale sulla base di prezzi e costi esenti da distorsioni, sarebbe in linea di principio possibile cumulare dazi compensativi e dazi antidumping, fatta eccezione per le sovvenzioni all’esportazione. Ciò è stato esplicitamente riconosciuto dalla pertinente giurisprudenza dell’OMC
(
162
)
in materia, nel rispetto di determinate condizioni pertinenti. Tuttavia, per quanto riguarda le sovvenzioni che incidono sui risultati finanziari dei produttori esportatori, quali sovvenzioni, finanziamenti agevolati e regimi fiscali agevolati, la Commissione ha riconosciuto le argomentazioni e gli elementi di prova del denunciante secondo cui i risultati finanziari della società utilizzata nel paese rappresentativo potrebbero essere inferiori a quelli che avrebbe potuto ottenere se la società avesse ricevuto tali sovvenzioni in Brasile. Tuttavia, dato che tali argomentazioni e gli elementi di prova pertinenti sono stati presentati in una fase molto avanzata dell’inchiesta, la Commissione non è stata in grado di raccogliere informazioni supplementari e di trattare adeguatamente le informazioni presentate e non è stata quindi in grado di giungere a una conclusione sul merito di tale argomentazione. Pertanto, in una situazione in cui non è chiaro se l’approccio adottato nell’inchiesta antidumping per costruire il valore normale farebbe sì che talune sovvenzioni riscontrate nella presente inchiesta siano state completamente neutralizzate, la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha deciso di mantenere il proprio approccio come già comunicato alle parti interessate nel caso di specie. Tale conclusione non pregiudica la possibilità di riesaminare la questione in futuro.
(532)
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori nella RPC, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società inserite nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta.
(533)
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è stato calcolato sulla base della media ponderata degli importi totali delle sovvenzioni compensabili stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato.
(534)
Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono stabilite come segue:
Società
Margine di dumping
Tasso di sovvenzione
Livello di eliminazione del pregiudizio
Aliquota del dazio compensativo
Aliquota del dazio antidumping
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
49,30 %
7,3 %
54,90 %
7,3 %
42,0 %
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
48,10 %
11,6 %
30,10 %
11,6 %
30,1 %
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
20,60 %
14,2 %
47,60 %
14,2 %
6,4 %
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
48,69 %
12,1 %
22,90 %
12,1 %
22,9 %
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I, fatta eccezione per Terex (Changzhou) Machinery Co. Ltd.
48,10 %
12,1 %
30,10 %
12,1 %
30,1 %
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
48,10 %
14,2 %
30,10 %
14,2 %
30,1 %
Altre società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato III
66,70 %
12,1 %
54,90 %
12,1 %
54,6 %
Tutte le altre società
66,70 %
14,2 %
54,90 %
14,2 %
52,5 %
(535)
Le aliquote individuali del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società e specificate nel presente regolamento sono state istituite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(536)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali in caso di successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento che informa della modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
7.2.
Clausola di monitoraggio specifica
(537)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».
(538)
La presentazione di tale fattura, anche se necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(539)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e la conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(540)
Le statistiche relative alle MAE sono spesso espresse in unità. Tale unità statistica supplementare non esiste però per le MAE nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
(
163
)
. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche i pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici TARIC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10).
8.
REGISTRAZIONE
(541)
Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di MAE. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.
(542)
Poiché non sono stati istituiti dazi provvisori, non è stato possibile procedere a una riscossione retroattiva. La registrazione delle importazioni dovrebbe pertanto cessare.
9.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(543)
Le parti interessate sono state informate dei principali dati e considerazioni in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
(544)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
164
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(545)
Come illustrato nel considerando 526, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell’importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un’abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(546)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, composte da 1) telaio, 2) torretta o piattaforma girevole, 3) piattaforma o cesti, 4) meccanismo di sollevamento per attrezzature di accesso mobili (compresi bracci (telescopici e o articolati, orientabili o meno) per sollevatori a braccio telescopico, sollevatori a braccio articolato o piattaforme a colonna verticale e bracci a forbice per sollevatori a forbice), escluse le singole componenti delle sezioni se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo
Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
7,3 %
89DL
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
11,6 %
89DQ
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
14,2 %
89DO
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
12,1 %
Cfr. allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
14,2 %
Cfr. allegato II
Altre società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato III
12,1 %
Cfr. allegato III
Tutte le altre società
14,2 %
8999
3. I dazi compensativi non sono applicabili a Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89DM).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume nell’unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.
» Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC.
5. Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il numero di unità dei prodotti importate deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione della massa netta e del numero di unità immesse in libera pratica con i codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per il produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 è così modificato:
1.
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
42,0 %
89DL
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
22,5 %
89DM
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
30,1 %
89DQ
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. (elencata nell’allegato I)
22,9 %
89DN
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
6,4 %
89DO
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
30,1 %
Cfr. allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
30,1 %
Cfr. allegato II
Altre società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato III
54,6 %
Cfr. allegato III
Tutte le altre società
52,5 %
8999»;
2.
nell’articolo 1, è inserito un nuovo paragrafo 6:
«6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione
(
*1
)
, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj
).»;"
3.
nell’articolo 1, è inserito un nuovo paragrafo 7:
«7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per il produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.»
.
4.
L’allegato è sostituito dagli allegati I, II e III.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione.
2. Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate.
3. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione non saranno più conservati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili («MAE») originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/2362, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2362/oj
).
(
3
)
Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 della Commissione, dell’8 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/45, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/45/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
OJ L, 2024/2725, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2725/oj
).
(
6
)
Cfr. t24.002997.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1915, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1915/oj
).
(
8
)
Costituzione della RPC, adottata il 4 dicembre 1982, e successive modifiche; disponibile all’indirizzo:
http://en.moj.gov.cn/2021-06/22/c_634901.htm
.
(
9
)
Cfr. ad esempio gli articoli 1 e 206 del codice civile della RPC, in virtù dei quali:
«La presente legge è formulata
[...]
al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti di diritto civile, disciplinare i rapporti di diritto civile, mantenere l’ordine sociale ed economico, soddisfare le necessità legate allo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi e promuovere i valori socialisti fondamentali»
e «
lo Stato sostiene e migliora i sistemi economici socialisti fondamentali, come il sistema di proprietà nell’ambito del quale si sviluppano congiuntamente diverse forme di proprietà laddove la proprietà pubblica rappresenta il caposaldo, il sistema di distribuzione nell’ambito del quale coesistono molteplici forme di distribuzione laddove la distribuzione in funzione del lavoro è il caposaldo, nonché il sistema dell’economia di mercato socialista. Lo Stato consolida e sviluppa il settore pubblico dell’economia e incoraggia, sostiene e guida lo sviluppo del settore non pubblico dell’economia. Lo Stato attua un’economia di mercato socialista
[…]»; disponibile all’indirizzo:
https://www.trans-lex.org/601705/_/civil-code-of-the-peoples-republic-of-china-/
. Analogamente, a norma dell’articolo 1 del diritto societario della RPC:
«Il diritto societario della Repubblica popolare cinese
[...]
è stato adottato per uniformare l’organizzazione e le attività delle società, tutelare i diritti e gli interessi legittimi delle società, degli azionisti e dei creditori, salvaguardare l’ordine sociale ed economico e promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista
»; disponibile all’indirizzo:
http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201910/20191002905610.shtml
.
(
10
)
Cfr. l’articolo 1 della costituzione: «
Il sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese. La leadership del partito comunista cinese è l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi. È vietato a qualsiasi organizzazione o individuo danneggiare il sistema socialista.
»
(
11
)
Cfr. il programma generale della costituzione del PCC, in virtù del quale: «
La leadership del partito comunista cinese è l’attributo basilare del socialismo con caratteristiche cinesi e il principale punto di forza di questo sistema. Il partito è la massima forza di leadership politica. Il partito esercita la leadership generale in tutti i settori di intervento in ogni parte del paese
»; disponibile all’indirizzo:
https://english.news.cn/20221026/d7fff914d44f4100b6e586372d4060a4/c.html
(consultazione: 3 giugno 2024).
(
12
)
Per quanto riguarda la composizione dell’Assemblea nazionale del popolo e le sue relazioni con il partito comunista cinese, cfr. ad esempio:
https://npcobserver.com/about-npc/
.
(
13
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/
.
(
14
)
Cfr. l’articolo 12 della legge sui giudici della RPC, a norma del quale i giudici devono «
difendere
[...]
la costituzione della Repubblica popolare cinese, la leadership del partito comunista cinese e il sistema socialista
»; disponibile all’indirizzo:
www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202012/9c82d5dbefbc4ffa98f3dd815af62dfb.shtml#:~:text=Article%201%3A%20This%20Law%20is,in%20accordance%20with%20the%20law
.
(
15
)
Cfr. l’articolo 30 della costituzione del PCC: «
Un’organizzazione di partito di primo livello è costituita in qualsiasi impresa,
[...],
organo governativo,
[...]
e in qualsiasi altra
[organizzazione dove lavorano persone]
di primo livello in cui siano presenti tre o più membri a pieno titolo del partito
».
(
16
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione,
Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations
, del 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2) («relazione sulla Cina del 2017»), capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83. Cfr. anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione aggiornato,
Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations
del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final) («relazione sulla Cina»), capitolo 4, pagg. da 57 a 59 e 99.
(
17
)
Statuto dell’ICBC, capo 6, articoli 52 e 53; disponibile all’indirizzo:
http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBCLTD/download/2017/gszc_en.pdf
(ultima verifica: 29.1.2025).
(
18
)
Ibidem, articolo 52.
(
19
)
Ibidem, articolo 53, punto 3.
(
20
)
Ibidem, articolo 144.
(
21
)
Statuto dell’ABC; disponibile all’indirizzo:
https://www.abchina.com/en/investor-relations/corporate-announcements/announcements/201811/W020181126632885896610.pdf
(ultima verifica: 29.1.2025).
(
22
)
www.cncma.org/upfile/file/20210713/1626143544661031384.pdf
.
(
23
)
Seetao,
Construction Machinery 14th Five-Year Development Plan Released
, 19 luglio 2021,
https://www.seetao.com/details/97137.html
.
(
24
)
https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf
.
(
25
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
; Una traduzione in inglese è disponibile all’indirizzo:
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0432_made_in_china_2025_EN.pdf
.
(
26
)
ISDP,
Made in China 2025
, giugno 2018,
https://isdp.eu/publication/made-china-2025/
.
(
27
)
Notice of the State Council on the Publication of Made in China 2025
(tradotto in inglese), pagina 16 (disponibile all’indirizzo:
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0432_made_in_china_2025_EN.pdf
).
(
28
)
Idem, pag. 12.
(
29
)
Idem, pag. 23.
(
30
)
Cfr.
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
. Una traduzione in inglese è disponibile al seguente indirizzo:
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf
.
(
31
)
Cfr. l’articolo LXV, sezione 1, del piano.
(
32
)
Cfr. l’articolo LXV, sezione 3, del piano.
(
33
)
www.cncma.org/article/10579
(ultima verifica: 24.2.2025).
(
34
)
Il 14
o
piano quinquennale per l’industria dei macchinari per l’edilizia, pagina 16.
(
35
)
Idem, pagine 139-140.
(
36
)
Cfr. l’appendice del 14
o
piano quinquennale per i macchinari per l’edilizia.
(
37
)
Idem, pagine 139-140.
(
38
)
https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web1585/site/attach/0/157823f5651e42ea85038c86b74becca.pdf
.
(
39
)
https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/zxs/sjdt/202004/P020200401627898788135.pdf
.
(
40
)
Distretto dei macchinari per l’ingegneria di Xuzhou: consolidamento dell’«industria n. 1» e rivendicazione del titolo di «capitale cinese per i macchinari per l’ingegneria» (
https://www.js.gov.cn/art/2022/11/14/art_63909_10663820.html
).
(
41
)
https://hnfzyjy.hnu.edu.cn/info/1109/6191.htm
.
(
42
)
http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0529/c64387-40245669.html
.
(
43
)
http://www.yuelu.gov.cn/rdzt/1757360/qsh/plzl/202203/t20220323_10509367.html
.
(
44
)
https://stock.hnchasing.com/main/aboutUs/jtyw/detail/1600404406236819458.html
.
(
45
)
Nel 2023 la NFRA ha sostituito la China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC»).
(
46
)
Relazione del panel,
China – Broiler Products (Article 21.5 – US)
, punti da 7.229 a 7.231. WT/DS427.
(
47
)
Cfr.
GU L 325 del 5.12.2013, pag. 88
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1239/oj
, considerando 139 (caso concernente panelli solari) e
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1690/oj
, considerando 48 (caso sugli pneumatici).
(
48
)
Quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accordi di prestito, domande di prestito, valutazione interna della banca sulla domanda di prestito e documenti di approvazione del prestito.
(
49
)
Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, decreto n. 5 del presidente della Repubblica popolare cinese, 28 ottobre 2008, articoli 11 e 12.
(
50
)
Legge della Repubblica popolare cinese sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario, decreto n. 58 del presidente della Repubblica popolare cinese, 31 ottobre 2006.
(
51
)
Relazione del panel,
US – Supercalendered Paper
, punto 7.175. Relazione dell’organo d’appello,
US – Supercalendered Paper
, punto 5.81.
(
52
)
T25.000833 del 15.1.2025.
(
53
)
www.landchina.com
.
(
54
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (
US — Carbon Steel (India)
), relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10 e 4.17-4.20, nonché WT/DS437/AB/R (
US – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China
), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(
55
)
WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (
US — Carbon Steel (India)
), relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (
United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China
), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(
56
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 297.
(
57
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 349.
(
58
)
Cfr. la relazione annuale per l’anno 2022 di Bank of Beijing (aprile 2023)
https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https://oss.valueonline.cn/cloud-irh-bucket/public/formal/0/167278f7-743a-4dca-be0f-bb065e3f8748.pdf
.
(
59
)
Cfr. China Minsheng Bank, Relazione annuale 2022; disponibile all’indirizzo:
https://ir.cmbc.com.cn/media/mc3d2wm2/.
%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%94%9F%E9%93%B6%E8%A1%8C2022%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%
BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf,
pag. 94.
(
60
)
Cfr. Ping An Bank, Homepage – Relazioni con gli investitori – Principali azionisti; disponibile all’indirizzo:
https://group.pingan.com/investor_relations/major_shareholders.html
.
(
61
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1
(considerando 210 e 211)).
(
62
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione aggiornato,
Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations
, 10 aprile 2024, (SWD(2024) 91 final) («relazione sulla Cina») – capitolo 6.3 settore bancario, pagg. 137-144.
(
63
)
Cfr. anche Chorzempa, M. e Véron, N., Will China’s impending overhaul of its financial regulatory system make a difference?, PIIE, marzo 2023, pag. 2; disponibile all’indirizzo:
https://www.piie.com/sites/default/files/2023-03/pb23-1.pdf
.
(
64
)
Ibidem nota 56.
(
65
)
Decreto del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (n. 283).
(
66
)
Cfr. per esempio:
https://www.statista.com/statistics/434566/leading-banks-in-china-assets/
.
(
67
)
Cfr. ICBC, relazione annuale 2021; disponibile all’indirizzo:
file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-3/2022-03-31/7943541.PDF
.
(
68
)
Cfr. ABC, relazione annuale 2021; disponibile all’indirizzo:
https://www.abchina.com/en/investor-relations/performance-reports/annual- reports/202204/P020220427580795705015.pdf
.
(
69
)
Cfr. China Minsheng Bank, relazione annuale 2022; disponibile all’indirizzo:
https://ir.cmbc.com.cn/media/mc3d2wm2/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%94%9F%E9%93%B6%E8%A1%8C2022%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf
, pag. 94.
(
70
)
Cfr. China Everbright Bank, relazione semestrale 2021; disponibile all’indirizzo:
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=601818&id=7512500
.
(
71
)
https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN
.
(
72
)
In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3). Dopo la sostituzione della CBIRC con la NFRA, le misure di attuazione non sono state modificate.
(
73
)
Articolo 13 della comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi (CBIRC, [2021] n. 43).
(
74
)
Cfr. la comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali, emessa il 15 dicembre 2020,
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
.
(
75
)
Cfr. ad esempio i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche.
(
76
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) 2018/163 (
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1
) («caso sugli pneumatici»), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344
) («caso sui fogli e nastri sottili di alluminio»), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33
) («caso sui prodotti in fibra di vetro»), il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34
) («caso sui cavi di fibre ottiche») e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («caso sui veicoli elettrici a batteria»).
(
77
)
http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html
.
(
78
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) 2018/163 (
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1
) («caso sugli pneumatici»), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344
) («caso sui fogli e nastri sottili di alluminio»), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33
) («caso sui prodotti in fibra di vetro»), il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34
) («caso sui cavi di fibre ottiche») e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («caso sui veicoli elettrici a batteria»).
(
79
)
WT/DS/296 (DS296 United States – Countervailing duty investigation on Dynamic Random Access Memory (DRAMS) from Korea), relazione dell’organo d’appello del 21 febbraio 2005, punto 116.
(
80
)
Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 116.
(
81
)
Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(
82
)
Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 114, che concorda sul punto con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.
(
83
)
Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(
84
)
Cfr. i casi citati alla nota 80.
(
85
)
Documento di lavoro dell’FMI, «Resolving China’s Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(
86
)
Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017),
Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry
, in: Journal of Banking & Finance, pag. 24.
(
87
)
China bond market insight 2021
,
https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf.
(
88
)
China bond market insight 2021
, nota 59, pag. 31.
(
89
)
Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. and Neelakantan, U. (2017), China’s broken promises: why it is not a market-economy, Wiley Rein LLP, pag. 68.
(
90
)
GU L 458 del 22.12.2021
, considerando da 210 a 214 («caso sui fogli e nastri sottili di alluminio»);
GU L 146 del 9.6.2017
, considerando da 159 a 161, («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»);
GU L 283 del 12.11.2018
, considerando da 239 a 241 («caso sugli pneumatici»);
GU L 189 del 15.6.2020
, considerando da 279 a 284 («caso sui prodotti in fibra di vetro»);
GU L 12 del 19.1.2022
, considerando dal 274 al 279 («caso sui cavi di fibre ottiche»); e
GU L 208 del 4.7.2024
, considerando da 474 a 478 («caso sui veicoli elettrici a batteria»).
(
91
)
Cfr. la nota 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.
(
92
)
Disponibile all’indirizzo:
https://ch.allianzgi.com/-/media/allianzgi/globalagi/china-microsite/9-things-to-know/9-things-to-know-about-chinas-
bond-markets.pdf
.
(
93
)
Cfr. OECD Economic Surveys: China, marzo 2022, pagg. 34-35; disponibile all’indirizzo:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b0e499cf-en.pdf.
(
94
)
Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final) («relazione sulla Cina»), capitolo 6, pagg. da 156 a 160.
(
95
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2754, 29.10.2024
), considerando 218.
(
96
)
GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344
(considerando 237) («caso sui fogli e nastri sottili di alluminio»),
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
, considerando da 152 a 244 («caso sui prodotti piatti laminati a caldo»),
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1
, considerando 236 («caso sugli pneumatici»),
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33
, considerando 300 («caso sui prodotti in fibra di vetro»),
GU L 12 del 19.1.2022
, pag. 75, considerando 294 («caso sui cavi di fibre ottiche») e
GU L 208 del 4.7.2024
, pag. 81, considerando 490 («caso sui veicoli elettrici a batteria»).
(
97
)
Cfr. il considerando 453.
(
98
)
In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente durante il PI.
(
99
)
Caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, considerando 175.
(
100
)
https://www.icbc.com.cn/en/column/1438058389078163465.html
.
(
101
)
https://www.vorys.com/publication-365-360-Interest-Calculation-Latest-Developments-in-Ohio-Case-Law-Provide-Guidance-in-Interest-Calculation-Methods#:~:text=Banks%20most%20commonly%20use%20the,on%20a%2030%2Dday%20month.&text=To%20calculate%20the%20interest%20payment,365%2C%20then%20divide%20by%20360
.
(
102
)
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/08/Fic/dt0821e.pdf
.
(
103
)
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/SDP-2018-6.pdf
.
(
104
)
Cfr. il considerando 346 del caso sui prodotti in fibra di vetro e il considerando 530 del caso sui veicoli elettrici a batteria (regolamento provvisorio).
(
105
)
Cfr. ad esempio:
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_of_credit
,
https://users.ssc.wisc.edu/~jchoi266/Choi_Jason_JMP.pdf
,
https://pages.stern.nyu.edu/~sternfin/vacharya/public_html/pdfs/working-papers/ARFE_ContingentCredit_AJS.pdfARFE_ContingentCredit_AJS.pdf (nyu.edu)
,
https://www.business.hsbc.uk/-/media/library/business-uk/pdfs/156-business-banking-price-list.pdf
.
(
106
)
https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/202403/P020240328682010029214.pdf
, pag. 266.
(
107
)
Cfr. ad esempio Bank of China:
Credit Line
https://www.bankofchina.com/en/cbservice/cb2/cb22/200806/t20080630_1324055.html
(bankofchina.com)
.
(
108
)
https://www.metrobankonline.co.uk/business/borrowing/products/business-overdrafts/
(consultato il: 24.2.2025).
(
109
)
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-lending/commitment-fee/
;
https://content.next.westlaw.com/Glossary/PracticalLaw/I03f4dae6eee311e28578f7ccc38dcbee?transitionType=Default&contextData=
(sc.Default),
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_of_credit
.
(
110
)
Cfr. il sito web della People’s Bank of China:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html
.
(
111
)
Ibidem.
(
112
)
Cfr. il sito web di DBS Bank:
https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance
.
(
113
)
https://english.www.gov.cn/services/doingbusiness/202102/24/content_WS6035f46ec6d0719374af97ba.html
.
(
114
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro (considerando da 359 a 370), il caso sui fogli e nastri sottili di alluminio (considerando da 334 a 356) e il caso sui cavi di fibre ottiche (considerando da 358 a 370).
(
115
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro, considerando 381.
(
116
)
Cfr. ad esempio il caso del Canada:
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/SDP-2018-6.pdfm
.
(
117
)
In linea con il tasso stabilito nelle «misure amministrative per il pagamento e la liquidazione 393/1997», emanate dalla PBoC.
(
118
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro (considerando 385), il caso sui fogli e nastri sottili di alluminio (considerando 353) e il caso sui cavi di fibre ottiche (considerando 373).
(
119
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro (considerando 399) e il caso sui fogli e nastri sottili di alluminio (considerando 356).
(
120
)
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/quarterly_review/1981v6/v6n2article6.pdf
.
(
121
)
Da ultimo modificata il 28 dicembre 2019 con decreto presidenziale n. 37 con efficacia a decorrere dal 1° marzo 2020.
(
122
)
Cfr. il caso relativo ai cavi di fibre ottiche, considerando 400 e 401.
(
123
)
https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet-2022.pdf
, pag. 15.
(
124
)
Ibidem, pag. 33.
(
125
)
Studio dell’OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all’esportazione, pag. 7, punto 32, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.oecd.org/
. officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
126
)
Cfr. sito web di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China»,
https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, ultima consultazione:
17 agosto 2021 .
(
127
)
Cfr. nota 30, 14
o
piano quinquennale sui macchinari per l’edilizia – EN, pag. 179, punti 4 e 5.
(
128
)
https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01
a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web1585/site/attach/0/157823f5651e42ea85038c86b74becca.pdf, sezione IV.1 Compiti chiave.
(
129
)
Cfr. il caso sugli pneumatici, citato alla nota 5, considerando 429.
(
130
)
https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml
, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
131
)
Repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l’esportazione, ad es. n. 775, 780, 781, 1035, 1098, 1100, 1104, 1107 e 1109.
(
132
)
http://www.mMAEom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html
, ultima consultazione: 12 agosto 2021.
(
133
)
Relazione annuale 2022 di Sinosure, pag. 10
,
www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2022/07/01/614A436D74F31027D0FF4290DBC964F8.pdf
.
(
134
)
Relazione annuale 2023 di Sinosure, pag. 19,
www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2024/07/09/961D4764432B71CF10660C000F29D9F9.pdf
.
(
135
)
Relazione annuale 2023 di Sinosure, pag. 3,
www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2024/07/09/961D4764432B71CF10660C000F29D9F9.pdf
.
(
136
)
98/C 394/04 (
GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6
).
(
137
)
G/SCM/W/Rev.2*.
(
138
)
Relazione del panel,
Softwood Lumber IV
, punti 7.23-7.24.
(
139
)
Relazione del panel dell’OMC,
United States — Preliminary Determinations With Respect To Certain Softwood Lumber From Canada
, WT/DS236/R, punti 5.4 e seguenti (adottata il 1
o
novembre 2002).
(
140
)
Cfr. la legge fondiaria della RPC del 25 giugno 1986, modificata, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC003560
.
(
141
)
Cfr. il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della RPC del 27 dicembre 1998, modificato, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC170451
.
(
142
)
Cfr.
https://law.pkulaw.com/chinalaw/d8db5e659bc282b9bdfb.html
.
(
143
)
Cfr.
https://law.pkulaw.com/chinalaw/66cde758ad66f43bbdfb.html
.
(
144
)
Cfr.
https://law.pkulaw.com/chinalaw/6ef282863f024c04bdfb.html
.
(
145
)
Cfr.
https://law.pkulaw.com/chinalaw/58891db210496a5fbdfb.html?keyword=%E5%9B%BD%E6%9C%89%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%94%A8%E5%9C%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9D%83
.
(
146
)
Cfr.
https://www.gov.cn/zwgk/2006-09/05/content_378186.htm
.
(
147
)
Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 295 a 299), il caso sugli pneumatici (considerando da 488 a 490), il caso sui prodotti in fibra di vetro (considerando da 500 a 502), il caso sui cavi di fibre ottiche (considerando da 541 a 543), il caso sui fogli e nastri sottili di alluminio (considerando da 540 a 548) e il caso sui veicoli elettrici a batteria (considerando da 681 a 683).
(
148
)
Cfr. il caso sugli pneumatici, il caso sui prodotti in fibra di vetro, il caso sui cavi di fibre ottiche e il caso sui fogli e nastri sottili di alluminio.
(
149
)
Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, sentenza dell’11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.
(
150
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro, il caso sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico, il caso sui pannelli solari, il caso sui cavi di fibre ottiche e il caso sui veicoli elettrici a batteria.
(
151
)
https://lvr.land.moi.gov.tw
.
(
152
)
Disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (rivista nel 2019) - ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese.
(
153
)
http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm
.
(
154
)
Si ritiene che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentino quasi il 100 % delle importazioni nell’Unione dalla RPC.
(
155
)
Le statistiche sulle importazioni di Comext sono state riportate in tonnellate. La Commissione ha convertito le tonnellate in unità secondo un rapporto di conversione stabilito sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(
156
)
Le statistiche sulle importazioni di Comext sono state riportate in tonnellate. La Commissione ha convertito le tonnellate in unità secondo un rapporto di conversione stabilito sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(
157
)
Come illustrato nella sezione 4.1, le importazioni del gruppo JLG nell’Unione non sono state considerate sovvenzionate e sono state pertanto trattate come «altre importazioni».
(
158
)
I dati sui volumi delle importazioni sono presentati secondo intervalli di valori in modo da non consentire la divulgazione di informazioni sensibili sui prezzi all’importazione di JLG.
(
159
)
Come illustrato nella sezione 4.1, le importazioni del gruppo JLG nell’Unione non sono state considerate sovvenzionate e sono state pertanto trattate come «altre importazioni».
(
160
)
La Commissione ha utilizzato un fattore di conversione di 4 888 kg per unità.
(
161
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
).
(
162
)
Cfr. WT/DS379/AB/R, punti 541-542, 543, 599 e 602. Cfr. anche il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (considerando 1135 e seguenti) (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/776/oj
).
(
163
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
(
164
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO I
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (RPC) che hanno collaborato non inseriti nel campione:
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
RPC
Lingong Heavy Machinery Co., Ltd.
89DP
RPC
Terex (Changzhou) Machinery Co.
89DN
RPC
XCMG Fire Fighting Safety Equipment Co., Ltd.
89DR
RPC
Haulotte Access Equipment Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd.
89DT
RPC
Fronteq (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
89DU
RPC
Jiangsu Liugong Machinery Co., Ltd.
89DV
RPC
Hangcha Group Co., Ltd.
89DW
RPC
Shandong Chufeng Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
89DX
RPC
Mantall Heavy Industry Co., Ltd
89DZ
RPC
Jinan Juxin Machinery Co., Ltd
89EB
RPC
Shandong Yuntian Intelligent Machinery Equipment Co., Ltd.
89EC
ALLEGATO II
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (RPC) che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
RPC
Reeslift Ltd.
89DY
RPC
Shandong Qiyun Group Co., Ltd.
89EA
RPC
Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.
89DS
ALLEGATO III
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (RPC) che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni ma non all'inchiesta antidumping
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
RPC
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd
89MH
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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