Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile
Qual è il fondamento normativo per applicare dazi antidumping provvisori sulle importazioni di acciai cromati per elettrolisi dalla Cina e dal Brasile, e come viene determinato il valore normale quando esistono?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/802 istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica Popolare Cinese e del Brasile, sulla base del Regolamento UE 2016/1036. La normativa si applica agli importatori e ai produttori dell'Unione che commerciano questi prodotti, utilizzati principalmente negli imballaggi alimentari e industriali. Quando la Commissione europea accerta l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore (come nel caso della Cina, dove il governo controlla sostanzialmente l'economia attraverso imprese statali, interventi nei mercati finanziari e pianificazione centrale), non può utilizzare i prezzi interni di quel paese per calcolare il valore normale. In questi casi, applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento di base, calcolando il valore normale utilizzando i costi di produzione di un paese rappresentativo appropriato (in questo caso il Brasile), selezionato in base a criteri di sviluppo economico analogo, disponibilità di dati e protezione sociale. Questo meccanismo protegge l'industria dell'Unione dal dumping artificialmente favorito da distorsioni di mercato, garantendo una concorrenza leale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/802 of 20 May 2022 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of electrolytic chromium coated steel products originating in the People’s Republic of China and Brazil
Testo normativo
23.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 143/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/802 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 24 settembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acciai cromati per elettrolisi («ECCS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina») e del Brasile (congiuntamente «i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«l’avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 agosto 2021 dalla European Steel Association («EUROFER») («il denunciante»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)
La denuncia è stata presentata per conto dei seguenti produttori dell’Unione: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Francia), ArcelorMittal Etxebarri S.A. (Spagna) e ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germania), che asseritamente rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta la Commissione è stata informata dell’esistenza di un ulteriore produttore di ECCS dell’Unione, ossia Acciaierie d’Italia. Poiché i denuncianti rappresentavano comunque l’[85-95] % della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione, si è ritenuto che la denuncia sia stata presentata dall’industria dell’Unione stessa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.2.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre notificato l’apertura dell’inchiesta in maniera specifica al denunciante, ai produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC e del Brasile, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, agli operatori commercial, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
1.3.
Osservazioni in merito all’apertura
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(6)
La China Iron and Steel Association («CISA») ha presentato osservazioni in seguito all’apertura il 5 novembre 2021. Inoltre la CISA, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., China e GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Hanno presentato tali richieste entro i termini stabiliti e l’audizione si è svolta il 24 gennaio 2022.
(7)
Nelle loro osservazioni e durante l’audizione hanno affermato, tra l’altro, che la denuncia si basava eccessivamente su informazioni riservate, in particolare per quanto riguarda i costi presi in considerazione, e che la versione non riservata non era quindi sufficiente a consentire una corretta comprensione degli elementi di prova alla base della denuncia.
(8)
La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della denuncia, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare correttamente i loro diritti di difesa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
1.4.
Campionamento
(9)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.4.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. Tuttavia, dato il numero esiguo di produttori dell’Unione, la Commissione ha deciso di inviare questionari a tutti i produttori dell’UE noti in quel momento.
(11)
I seguenti produttori dell’Unione sono stati invitati a compilare il questionario a loro destinato e hanno partecipato all’inchiesta:
—
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, Francia
—
ArcelorMittal Etxebarri S.A., Spagna
—
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, Germania.
(12)
Come illustrato al considerando 3, nel corso dell’inchiesta la Commissione è stata informata dell’esistenza di un terzo produttore dell’Unione. Poiché nel periodo dell’inchiesta i produttori dell’Unione che hanno collaborato rappresentavano il [85-95] % della produzione e delle vendite totali del prodotto oggetto dell’inchiesta, il 16 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo per informare le parti interessate della propria decisione di limitare l’inchiesta a tali produttori a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base e ha invitato le parti a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
1.4.2.
Campionamento degli importatori
(13)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.
(14)
Solo un importatore indipendente ha fornito tali informazioni. Pertanto non si è reso necessario alcun campionamento degli importatori indipendenti. Tuttavia questo importatore indipendente ha deciso di non fornire una risposta al questionario. Di conseguenza, nessun importatore indipendente ha collaborato alla presente inchiesta.
1.4.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC e del Brasile
(15)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC e del Brasile a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della RPC presso l’Unione europea e la Missione del Brasile presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.
(16)
Per quanto riguarda la RPC, quattro produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campione.
(17)
Per quanto riguarda il Brasile, solo un produttore esportatore, che rappresenta praticamente tutte le importazioni dal Brasile, ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.
1.5.
Esame individuale
(18)
Un produttore esportatore della Cina (GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.) ha chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e ha presentato un questionario entro il termine stabilito. La Commissione ha ritenuto che l’esame di tale richiesta durante la fase provvisoria dell’inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso, soprattutto perché occorreva organizzare controlli incrociati a distanza per due paesi e uno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva diverse filiali ubicate nell’Unione europea. La Commissione deciderà se concedere o meno un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(19)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(20)
Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo un questionario supplementare al governo della Cina.
(21)
La Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell’Unione, al denunciante, a un importatore indipendente, agli utilizzatori noti e a tre produttori esportatori dei paesi interessati. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
3
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(22)
In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni
(
4
)
.
(23)
La Commissione ha condotto controlli incrociati a distanza in relazione alle società/parti seguenti:
a)
produttori dell’Unione
—
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, Francia
—
ArcelorMittal Etxebarri S.A., Spagna
—
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, Germania
b)
produttori esportatori
della RPC:
—
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Cina («Baosteel»)
—
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd, Cina («Jintai»)
del Brasile:
—
Companhia Siderúrgica Nacional, Brasile («CSN»).
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(24)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell’inchiesta» o «il PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(25)
Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo originari della RPC e del Brasile, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 («il prodotto in esame»).
(26)
Gli ECCS sono utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni, in genere per gli imballaggi industriali e di consumo. Si usano più frequentemente per gli imballaggi alimentari, ad esempio in coperchi e fondi di lattine, coperchi a vite e con alette, linguette ecc. Altri tipi di impiego comprendono le parti esterne degli elettrodomestici, le custodie per le pellicole fotografiche, i materiali di protezione per le fibre ottiche o altri componenti elettrici ed elettronici.
2.2.
Prodotto simile
(27)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e del Brasile; nonché
—
il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(28)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.3.
Registrazione
(29)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.
(30)
Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Come si può osservare nella tabella 1, le importazioni di ECCS originari dei paesi interessati hanno registrato un calo dell’8 % nei quattro mesi successivi all’apertura rispetto al periodo dell’inchiesta («PI»), compreso tra il 1
o
luglio 2020 e il 30 giugno 2021.
(31)
Tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori per proteggere i dati riservati forniti dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, due dei quali appartengono allo stesso gruppo.
Tabella 1
Periodo dell’inchiesta
Media mensile nel periodo dell’inchiesta
Ottobre 2021 - gennaio 2022
Media mensile del periodo ottobre 2021 - gennaio 2022
Importazioni dal Brasile nell’UE
[13 000 -16 000 ]
[1 200 -1 300 ]
[8 000 -9 000 ]
[2 000 -3 000 ]
Importazioni dalla Cina nell’UE
[64 000 -75 000 ]
[5 500 -6 500 ]
[15 000 -18 000 ]
[4 000 -5 000 ]
Importazioni dai paesi interessati nell’UE
[77 000 -91 000 ]
[6 500 -7 500 ]
[23 000 -27 000 ]
[6 000 -7 000 ]
Fonte
: Eurostat e banca dati Surveillance.
(32)
Poiché il fascicolo non conteneva indicazioni sul fatto che le importazioni di prodotti ECCS, come definiti al considerando 25, sono soggette a fluttuazioni stagionali, la Commissione non ha ritenuto necessario confrontare anche il livello delle importazioni nel periodo ottobre 2021-gennaio 2022 con il livello delle importazioni negli stessi mesi dell’anno precedente. I dati relativi alle importazioni successivi all’apertura dell’inchiesta sono stati confrontati con le importazioni medie mensili dai paesi interessati per quattro mesi durante il periodo dell’inchiesta.
(33)
Per i motivi esposti al considerando 140, la Commissione ha deciso di cumulare le importazioni dai paesi interessati ai fini dell’analisi descritta ai considerando precedenti. Come indicato nella tabella precedente, dopo il PI le importazioni cumulative dai paesi interessati non hanno registrato un ulteriore e sostanziale aumento.
(34)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base non erano soddisfatti.
3.
DUMPING
3.1.
Repubblica popolare cinese
3.1.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(35)
In considerazione degli elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda la RPC la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(36)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione degli ECCS. Due produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(37)
La Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(38)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(39)
Il 12 novembre 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota al fascicolo (in appresso «la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione degli ECCS. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato il Brasile, la Colombia, il Messico, la Thailandia e la Turchia come potenziali paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dalla CISA e da Baosteel. Tali osservazioni hanno confermato il Brasile o la Turchia quali possibili paesi rappresentativi appropriati.
(40)
Il 6 gennaio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota al fascicolo (in appresso «la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni prontamente disponibili per la società CSN, l’unico produttore brasiliano di ECCS noto.
(41)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota dalla CISA e da Baosteel. Entrambe hanno espresso disaccordo sul fatto che i prezzi praticati sul mercato interno brasiliano per gli acciai laminati a caldo e a freddo potessero essere scelti come prezzi rappresentativi, poiché erano insolitamente elevati. Questa questione è trattata ai considerando 91 e 92.
3.1.2.
Valore normale
(42)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base,
«il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(43)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base,
«qualora sia accertato, [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni»
e
«comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti»
(le
«spese generali, amministrative e di vendita»
in appresso sono denominate «SGAV»).
(44)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso, nella presente inchiesta, che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.1.3.
Esistenza di distorsioni significative
(45)
In recenti inchieste concernenti il settore dell’acciaio nella RPC
(
5
)
– essendo l’acciaio il principale fattore produttivo per gli ECCS – la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse anche opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(46)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che falsa l’efficiente allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato
(
6
)
. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di controllo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
7
)
, ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
8
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
9
)
. La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC
(
10
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
11
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
12
)
.
(47)
In questo caso la denuncia faceva riferimento alla relazione, in particolare alle risultanze relative al settore siderurgico in generale, all’elevato numero di imprese di proprietà dello Stato nel settore siderurgico, all’orientamento impresso dallo Stato allo sviluppo dell’industria (ad esempio la decisione della Cina di consolidare l’industria siderurgica entro il 2025), alla presenza di cellule del PCC nelle imprese produttrici di acciaio e a vari documenti di pianificazione e orientamento riguardanti il settore siderurgico. Inoltre la denuncia elencava distorsioni specifiche nelle materie prime utilizzate per produrre gli ECCS: acciaio piatto laminato a caldo («HRFS»), cromo, minerali di ferro e coke. Tra i riferimenti figuravano, per quanto riguarda l’HRFS, le risultanze di una recente inchiesta antisovvenzioni relativa al settore
(
13
)
e le risultanze della relazione ministeriale del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio sotto l’egida del G20. Per quanto riguarda il cromo, la denuncia specificava che il tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) per le risorse minerarie disciplina il cromo, che figura tra gli elementi «strategici». La denuncia spiega inoltre che il Repertorio delle merci soggette a licenze di esportazione pubblicato dal ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese («MOFCOM») elenca, tra i prodotti soggetti a tali licenze, il ferro-cromo, il cromo grezzo, la polvere di cromo, i rottami di cromo, altri tipi di cromo e i relativi prodotti. La denuncia conteneva anche informazioni sui dazi all’esportazione sul cromo, sui minerali di ferro e sul coke che hanno un effetto distorsivo sui prezzi.
(48)
Nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(49)
In particolare nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, persiste un livello elevato di controllo del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Ad esempio, il produttore esportatore incluso nel campione Baosteel è un’importante impresa cinese di proprietà dello Stato che opera nel settore della produzione dell’acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel, interamente controllata, in ultima istanza, della commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC»)
(
14
)
. Baowu detiene attualmente anche il 62,7 % delle azioni dell’altra grande impresa siderurgica di proprietà dello Stato, Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco»), per cui la SASAC centrale è il suo azionista di controllo, a seguito del trasferimento gratuito a Baowu del 51 % della partecipazione in Tisco da parte della SASAC della provincia di Shanxi nell’agosto 2020
(
15
)
. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi, che si classificano tra i primi dieci maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato
(
16
)
. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025
(
17
)
. Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica
(
18
)
. Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative
(
19
)
.
(50)
Inoltre nel settore dell’acciaio molti dei maggiori produttori sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016- 2020». Ad esempio, Tisco dichiara sul suo sito web di essere un «
super gigante del ferro e dell’acciaio»
che «
si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato da attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio
»
(
20
)
.
(51)
Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, dall’inchiesta è emersa l’esistenza di legami personali tra i fabbricanti del prodotto in esame e il PCC, come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione dei principali produttori di ECCS, ossia Baosteel e Jintai. L’esistenza di legami personali con il PCC tra i dirigenti potrebbe essere accertata anche per la CISA (il direttore esecutivo è al tempo stesso segretario del partito). A titolo di esempio concreto, il presidente del consiglio di amministrazione di Baowu funge anche da segretario del comitato di partito e il direttore generale è il vice segretario del comitato di partito
(
21
)
. Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Baosteel occupa la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vice segretario del comitato di partito
(
22
)
. Questa tendenza si applica anche alle imprese private. Il presidente del consiglio di amministrazione di Jintai è al tempo stesso membro dell’Assemblea del popolo della provincia di Hebei. Più in generale, data l’applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, si può concludere senza alcun dubbio che la capacità del governo della RPC di interferire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese è significativa nel settore siderurgico in generale nonché specificamente per i produttori esportatori oggetto della presente inchiesta.
(52)
Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore degli ECCS sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza a un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore degli ECCS. I fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso Baosteel. Il sito web ufficiale indica che il China Baowu Group
(
23
)
(la holding di Baosteel) conta 301 comitati del PCC e 85 437 membri del PCC. Inoltre, per quanto riguarda l’edificazione del PCC nell’impresa, il gruppo annuncia quanto segue: «
Rafforzare l’integrazione della leadership di partito tramite il miglioramento del governo societario e migliorare il sistema d’impresa moderno. China Baowu attua pienamente i requisiti dei “Pareri sul rafforzamento della leadership di partito nel miglioramento del governo societario delle imprese centrali
”, [...]
Il sistema decisionale riveduto e migliorato nelle questioni principali ha ulteriormente potenziato il potere decisionale del comitato di partito, del consiglio di amministrazione, dei dirigenti e degli altri organi direttivi, le questioni e le forme decisionali autorizzate dal consiglio di amministrazione
[...]. [...]
Baowu osserva e attua la pianificazione contestuale dell’edificazione del partito e della riforma delle imprese, l’istituzione contestuale di organizzazioni e di entità operative di partito, l’assegnazione contestuale di responsabili delle organizzazioni di partito e di personale addetto agli affari interni del partito
»
(
24
)
. La società Baosteel descrive come segue le attività di edificazione del PCC: «
Assolvere il compito principale di amministrare il partito con rigore e a tutto campo; guidare l’attività ideologica e politica dell’impresa, il lavoro del Fronte unito, la costruzione di una civiltà spirituale, la creazione di una cultura d’impresa e del lavoro di massa, ad esempio le organizzazioni sindacali e la Lega della gioventù comunista; guidare la costruzione di un governo onesto e improntato al partito, sostenere i comitati per la disciplina affinché espletino efficacemente i loro compiti di supervisione
(
25
)
».
(53)
Inoltre nel settore degli ECCS sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.
(54)
L’industria dell’acciaio, che è il principale componente per la produzione di ECCS, è considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
26
)
. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016- 2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è
«un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale»
(
27
)
. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore
(
28
)
.
(55)
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale
(
29
)
prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta
(
30
)
. Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità
(
31
)
.
(56)
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019)»
(
32
)
, approvato con decreto n. 29, del 27 agosto 2019, della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese ed entrato in vigore il 1
o
gennaio 2020 («il Repertorio»), annovera il settore dell’acciaio tra le industrie incentivate.
(57)
Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro, la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore
(
33
)
. L’attuale problema dell’eccesso di capacità costituisce probabilmente l’esempio più chiaro delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.
(58)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione degli ECCS. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(59)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore degli ECCS, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 46, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(60)
Il settore degli ECCS subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. Tale distorsione incide sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC)
(
34
)
.
(61)
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore degli ECCS non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 46. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. Dall’inchiesta è inoltre emerso che, durante il periodo dell’inchiesta, entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione presentavano un ammontare significativo di prestiti in essere da istituti cinesi.
(62)
In effetti, nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori di ECCS beneficiano di un sostegno supplementare da parte del governo. Ad esempio, una delle società incluse nel campione, Jintai, figura nell’elenco del 2020 delle imprese ad alta tecnologia della provincia di Hebei (secondo lotto). Nello specifico, questa società figura nell’elenco al numero 4
(
35
)
, il che significa che il governo le concede un trattamento e un sostegno speciali. Inoltre il tredicesimo piano quinquennale 2016- 2020 per la provincia di Hebei prevedeva una serie di disposizioni a sostegno del settore siderurgico:
«Promuovere i pilastri dello sviluppo e dell’innovazione: [Hebei dovrà] creare una serie di imprese di punta innovative nel settore industriale, [Hebei dovrà] concentrarsi su un centinaio di imprese leader e sfruttare al meglio la loro forza trainante innovativa nelle industrie competitive, sostenere i loro sforzi per aumentare l’apporto di R&S, [...]. [Hebei dovrà] sostenere le imprese leader in settori quali l’acciaio, le attrezzature, i materiali da costruzione, i prodotti farmaceutici, chimici e alimentari».
Il quattordicesimo piano quinquennale 2021-2025 (Jintai Packaging è ubicata a Hebei) dispone quanto segue:
«Rafforzare la posizione leader delle industrie competitive: industria siderurgica: [...] promuovere la trasformazione e l’ammodernamento degli impianti siderurgici nell’area urbana principale. [...] rafforzare la cooperazione internazionale in materia di capacità di produzione, concentrare l’attenzione sulla costruzione di poli siderurgici di alta qualità a Tangshan e Handan.»
Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale sulle industrie strategiche ed emergenti per il periodo 2021-2025 comprende anch’esso disposizioni a sostegno dell’acciaio:
«Sviluppare con vigore materiali avanzati in acciaio per prodotti di alta qualità, come l’acciaio per componenti di base, utensili e stampi, l’acciaio marino ad alte prestazioni, l’acciaio per cuscinetti, l’acciaio di pipeline a grado elevato e la polvere di metallo per la produzione additiva».
(63)
La Commissione ha infine rammentato che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, oltre all’acciaio è necessaria una serie di altri fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano o appaltano tali fattori produttivi, acciaio compreso, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi dei produttori) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta alle summenzionate distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(64)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma la formazione dei prezzi per quanto riguarda tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risulta essere analogamente influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(65)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, la CISA ha presentato una serie di osservazioni, anch’esse sostenute e avallate da un’argomentazione di Baosteel. In primo luogo, la CISA ha asserito che l’accordo antidumping dell’OMC («l’accordo antidumping») non riconosce, all’articolo 2.2 di tale accordo, il concetto di distorsioni significative, il che permette di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La CISA ha osservato che, nell’articolo in questione, non sono presenti riferimenti a distorsioni significative che permetterebbero il calcolo del valore normale. In secondo luogo, la CISA ha sostenuto che il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e all’interpretazione fornita dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia
UE – Biodiesel
nonché a quella fornita dal panel nella controversia
UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia)
(DS494), che non menzionano il concetto di distorsioni significative né la possibilità di ignorare i dati dell’azienda esportatrice.
(66)
La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CISA. In primo luogo, non è necessario che i membri dell’OMC utilizzino i termini esatti degli accordi OMC nella loro legislazione di attuazione. Pertanto il fatto che il concetto di «distorsioni significative» in quanto tale non sia presente nell’accordo antidumping dell’OMC non limita l’uso di questo termine da parte dell’Unione. La Commissione ritiene altresì che, conformemente alla decisione del panel dell’OMC e dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia
UE – Biodiesel
(DS473), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, come l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, prevede che i costi di produzione e di vendita siano costruiti sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, tra cui quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(67)
Per quanto riguarda la controversia
UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia)
(DS 494), la Commissione ha rammentato che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate dall’organo di conciliazione mediante una decisione dei suoi membri. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(68)
In secondo luogo, la CISA ha affermato che mancano elementi di prova delle presunte «distorsioni significative» in relazione all’industria cinese degli ECCS. Secondo la CISA, la relazione sulla Cina su cui si è basata la Commissione non rispettava i requisiti in materia di elementi di prova imparziali, oggettivi e dotati di valore probatorio sufficiente. Inoltre la CISA ha sostenuto che la relazione sulla Cina, essendo stata pubblicata nel 2017, non poteva essere applicabile al periodo dell’inchiesta, compreso tra luglio 2020 e giugno 2021. Infine la CISA ha osservato che la relazione sulla Cina non riguarda l’industria cinese degli ECCS in quanto tale, ma solo l’industria siderurgica cinese in generale.
(69)
La Commissione ha rilevato che la relazione sulla Cina è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un’ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione sulla Cina. Analogamente, in merito all’argomentazione secondo cui la relazione era obsoleta, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto dell’inchiesta, erano perlopiù ancora pertinenti durante il PI e che né la Camera di commercio cinese per i metalli, i minerali e le sostanze chimiche («CCCMC») né altre parti hanno dimostrato il contrario. La Cina ha iniziato a pubblicare nuovi piani quinquennali solo nel corso del 2021 e molti di questi sono stati resi pubblici solo nella seconda metà dell’anno, quindi dopo il periodo dell’inchiesta. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla ricerca specifica condotta dalla Commissione, come sopra sintetizzato.
(70)
Per quanto concerne l’asserzione secondo cui la relazione sulla Cina non comprende un capitolo specifico sugli ECCS, la Commissione ha osservato che l’esistenza delle distorsioni significative che hanno dato luogo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale riguardante il prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto in esame. Inoltre la relazione non costituisce l’unica fonte di elementi di prova utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, dato che questa sezione del presente regolamento tratta di ulteriori prove recenti di distorsioni riguardanti il settore siderurgico, tra cui la produzione di ECCS, le materie prime utilizzate per produrre gli ECCS e i produttori esportatori di ECCS oggetto della presente inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(71)
In terzo luogo, la CISA ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, la valutazione riguardante l’esistenza di distorsioni significative dovrebbe essere effettuata separatamente per ciascun produttore esportatore. La Commissione aveva pertanto l’obbligo di esaminare la situazione di tutti i produttori cinesi inclusi nel campione e di stabilire, per ciascuno di essi, l’eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita. La CISA ha sostenuto che non dovrebbero essere consentite risultanze «a livello nazionale» o «settoriale» e, dato che in questo caso è stato effettuato il campionamento, era quantomeno necessario accertare separatamente le distorsioni per ciascun produttore incluso nel campione e per ciascun fattore produttivo utilizzato.
(72)
La Commissione ha osservato che l’esistenza delle distorsioni significative determinanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base è stata stabilita a livello nazionale. Tuttavia, come evidenziato in questa sezione, la Commissione ha analizzato anche la situazione specifica dei produttori esportatori e ha riscontrato che ciascuno dei produttori inclusi nel campione era effettivamente influenzato da tali distorsioni significative. Inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, è possibile utilizzare i costi sul mercato interno di ciascun produttore, se è stato accertato che sono esenti da distorsioni significative; tuttavia ciò non è avvenuto nella presente inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
(73)
In risposta alla seconda nota sui fattori produttivi, la CISA ha ribadito le osservazioni formulate in reazione alla pubblicazione della prima nota sui fattori produttivi. Ha inoltre aggiunto che il concetto di distorsioni significative non dovrebbe essere predeterminato in un’inchiesta. La CISA ha asserito che la Commissione non dovrebbe avviare la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base prima di aver positivamente accertato a tutti gli effetti l’esistenza di distorsioni significative. Pertanto, secondo la CISA, la Commissione non dovrebbe intraprendere azioni quali l’invio dei questionari di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, né avviare la ricerca di dati sul valore normale da fonti alternative fino a quando non sia stata positivamente accertata l’esistenza di distorsioni significative. Le asserzioni della CISA erano sostenute anche dall’argomentazione di Baosteel in risposta alla seconda nota sui fattori produttivi.
(74)
La Commissione ha chiarito che, sebbene la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni e della successiva adozione del pertinente atto giuridico, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione del suddetto metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tale base. In questo caso, per avviare l’inchiesta su tale base, la Commissione ha ritenuto ampiamente sufficienti gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative. L’avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente a tale obbligo di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta. Questa procedura prevede l’invio di questionari ai produttori esportatori e al governo della RPC e la ricerca di eventuali paesi rappresentativi appropriati. Inoltre l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), secondo comma, impone alla Commissione un ulteriore obbligo di informare le parti immediatamente dopo l’apertura in merito alle fonti pertinenti che intende utilizzare a tale riguardo. Ciò costituisce la base giuridica per le informazioni richieste nei questionari in merito alle note sui fattori produttivi, come illustrato sopra in dettaglio. Sulla base di tutti questi elementi, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
(75)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.1.4.
Paese rappresentativo
3.1.4.1.
Osservazioni generali
(76)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC, secondo la banca dati della Banca mondiale
(
36
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
la disponibilità di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo.
—
nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(77)
Come indicato ai considerando 39 e 40, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono inoltre in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
3.1.4.2.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(78)
Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Brasile, Colombia, Messico, Thailandia e Turchia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto», in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(79)
Le osservazioni ricevute in merito alla prima nota hanno confermato il Brasile o la Turchia quali possibili paesi rappresentativi appropriati.
3.1.4.3.
La disponibilità di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(80)
Nella prima nota, per i paesi individuati come paesi in cui viene fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Brasile, Colombia, Messico, Thailandia e Turchia, la Commissione ha verificato la disponibilità dei dati necessari, con particolare riguardo ai dati finanziari pubblici dei fabbricanti del prodotto simile.
(81)
La Commissione ha individuato due società che sembravano essere fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta e che risultavano redditizie nel 2020 (periodo in parte coincidente con il PI): Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) del Brasile ed Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) della Turchia. La Commissione ha constatato che per queste due società erano prontamente disponibili al pubblico dati finanziari consolidati a livello di gruppo relativi al 2020.
(82)
Nelle loro osservazioni in merito alla prima nota, le parti interessate hanno sottolineato che, per la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), i dati finanziari erano disponibili non solo a livello di gruppo, ma anche specificamente per il settore della «siderurgia». Al contrario, per il produttore turco di ECCS Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) non è stato possibile reperire dati finanziari a livello settoriale. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che i dati finanziari prontamente disponibili del Brasile costituissero i dati più pertinenti per quanto riguarda le SGAV e i profitti.
(83)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e la società CSN, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(84)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di CSN come produttore nel paese rappresentativo.
(85)
Dalle parti interessate non sono pervenute osservazioni che confutassero l’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di CSN come produttore nel paese rappresentativo.
3.1.4.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(86)
Avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.1.4.5.
Conclusioni
(87)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.1.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(88)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(89)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha reso noto alle parti interessate che si sarebbe avvalsa della banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni per la maggior parte dei fattori produttivi. Tuttavia, per quanto riguarda l’acciaio laminato a caldo e l’acciaio laminato a freddo, la Cina era all’origine di oltre il 90 % delle importazioni di tali prodotti in Brasile. La Commissione ha esaminato la questione e ha osservato che i quantitativi di questi prodotti importati da altri paesi terzi in Brasile erano esigui e non sarebbero sufficientemente rappresentativi. La Commissione ha pertanto esaminato un altro possibile parametro di riferimento per il prezzo di tali materie prime in Brasile e ha utilizzato in via provvisoria le valutazioni dei prezzi dell’acciaio sul mercato interno brasiliano del Metal Bulletin (prezzi Fastmarkets).
(90)
Inoltre la Commissione ha dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni
(
37
)
, i prezzi della società EDP Brasil, uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, per stabilire i costi dell’energia elettrica esenti da distorsioni
(
38
)
, i prezzi del gas naturale praticati dal maggiore distributore di gas del Brasile, la società Comgas, per stabilire i costi del gas esenti da distorsioni
(
39
)
, i prezzi della società Sabesp, responsabile della fornitura di acqua, della raccolta e del trattamento delle acque reflue nello Stato di San Paolo, per stabilire i costi dell’acqua esenti da distorsioni
(
40
)
.
(91)
A seguito della seconda nota, la CISA ha sostenuto che i prezzi dei prodotti piatti di acciaio che vengono praticati sul mercato interno brasiliano non dovrebbero essere utilizzati come riferimento poiché erano molto più elevati dei prezzi praticati in altri mercati come l’Europa, l’India o la Turchia. La Commissione dovrebbe invece utilizzare i prezzi all’importazione della banca dati GTA o un valore di riferimento internazionale indicato in SSB/S&P Platts.
(92)
La Commissione ha ribadito che, come indicato nella seconda nota sui fattori produttivi (cfr. considerando 89), non era possibile utilizzare i prezzi all’importazione GTA. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi del Metal Bulletin utilizzati erano simili ai dati di SBB/S&P Platts (variazione inferiore al 5 %). Alla luce di quanto precede, essa ha deciso di respingere l’argomentazione della CISA e di confermare l’utilizzo dei prezzi dell’acciaio praticati sul mercato interno brasiliano come riportati nel Metal Bulletin.
3.1.6.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.1.6.1.
Fattori produttivi
(93)
Considerate tutte le informazioni a disposizione della Commissione, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti:
Tabella 2
Fattori produttivi degli ECCS
Fattore produttivo
(«FOP»)
Nomenclatura comune Mercosur («NCM»)
Valore esente da distorsioni in yuan cinesi («CNY»)
Unità di misura
Fonte di informazione
Polvere di minerali di ferro per sinterizzazione
260111
1,112
kg
GTA
Ossido di cromo
281910
18,319
kg
GTA
Acciaio laminato a caldo
720827
5,774
kg
Metal Bulletin
Pellet di minerali di ferro
26011210
1,209
kg
GTA
Carbone per la produzione di gas
270112
1,230
kg
Metal Bulletin
Rottami di acciaio/sottoprodotti/prodotti secondari
720449
2,392
kg
GTA
Carbone polverizzato
270111
0,706
kg
GTA
Ferro-molibdeno
720270
113,684
kg
GTA
Manganese
81110010 , 81110020 , 81110090
13,210
kg
GTA
Coke
27040011 , 27040012
2,027
kg
GTA
Carbone da coke
270112
1,230
kg
Metal Bulletin
Polvere di minerali di ferro
260111
1,112
kg
GTA
Carbone per la produzione di gas di testa
270112
1,230
kg
Metal Bulletin
Carbone grasso
270112
1,230
kg
Metal Bulletin
Carbone bituminoso
270111
0,706
kg
GTA
Rottami di acciaio misti
720449
2,392
kg
GTA
Rottami di acciaio pesanti
720449
2,392
kg
GTA
Calce viva
252210
0,850
kg
GTA
Bramma di colata continua
720719
3,126
kg
GTA
Coils laminati a freddo in ricottura continua
720918
6,597
kg
Metal Bulletin
Blocco di ferro pressato a caldo
732690 , 73269010 , 73269090
94,693
kg
GTA
Sottovagli
27040011 , 27040012 , 27040090
2,030
kg
GTA
Pellet di minerali di ferro
26011210
1,209
kg
GTA
Minerali in pezzatura grossa
260111
1,112
kg
GTA
Polvere di minerali di ferro
260111
1,112
kg
GTA
Scorie di ghisa di elevata purezza
261900
0,747
kg
GTA
Rottami di acciaio al silicio
720449
2,392
kg
GTA
Spessori angolari per rottami
720449
2,392
kg
GTA
Scarti
720449
2,392
kg
GTA
Estrusi in alluminio
760429
51,287
kg
GTA
Polvere di ferro riciclata
260111
0,961
kg
GTA
Scaglie di laminazione riciclate
261900
0,750
kg
GTA
Scorie granulate ad acqua riciclate
261800
0,785
kg
GTA
Scorie di ghisa di elevata purezza riciclate
261900
0,750
kg
GTA
Rottami di acciaio pesanti riciclati
720449
2,392
kg
GTA
Rottami di acciaio misti riciclati
720449
2,392
kg
GTA
Gas
2,257
m
3
Boletim Mensal de Acompanhamento da Industria de Gas Natural (Brasile)
Energia elettrica
5,034
kWh
EDP Brasil
Manodopera
51 600
27,112
anno
ora
Statistiche ILO
3.1.6.2.
Materie prime
(94)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
41
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso le importazioni nel paese rappresentativo dalla Cina e da paesi non retti da un’economia di mercato, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.
(95)
La Commissione si è discostata dal metodo sopra descritto per un numero limitato di materie prime.
(96)
Per quanto riguarda i minerali di ferro, la Commissione si è basata sui prezzi all’esportazione dal Brasile indicati nella banca dati GTA. Essa ha osservato che i prezzi all’importazione GTA dei minerali di ferro erano nettamente inferiori ai prezzi generalmente riscontrati per i minerali di ferro utilizzati per la fabbricazione dell’acciaio. Per tale motivo la Commissione ha analizzato questi prezzi sulla base dei prezzi all’esportazione analogamente reperiti nella banca dati GTA per il Brasile (che è uno dei maggiori produttori al mondo di minerali di ferro). L’analisi ha confermato che i prezzi all’importazione non erano in linea con quelli osservati per le esportazioni, essendo anormalmente bassi per essere rappresentativi dei prezzi in Brasile. La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all’importazione con i prezzi pagati dai produttori esportatori inclusi nel campione e con i prezzi riportati nel Metal Bulletin, pervenendo alla stessa conclusione. Essa ha pertanto constatato che i prezzi all’importazione in Brasile di minerali di ferro non potevano essere considerati un valore di riferimento rappresentativo.
(97)
Per diversi prodotti a base di carbone segnalati dal produttore esportatore cinese (carbone da gas, carbone da coke, carbone per la produzione di gas di testa, carbone grasso) la Commissione ha ritenuto che, in analogia alle sue risultanze di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione
(
42
)
, i prezzi all’importazione in Brasile riportati dalla banca dati GTA non fossero rappresentativi. In effetti, tali prezzi all’importazione non rientravano nella gamma dei prezzi osservati per tali prodotti nelle relazioni sui prezzi delle materie prime, come quelle di Bloomberg o Metal Bulletin e i prezzi pagati dal produttore esportatore cinese. La Commissione ha ritenuto che il prezzo del carbone da coke duro superiore, come riportato da Metal Bulletin, fosse un prezzo di riferimento appropriato. Corrisponde al tipo di carbone metallurgico utilizzato per la produzione di ferro e acciaio. Questo parametro di riferimento è stato utilizzato in inchieste precedenti relative a prodotti siderurgici, come quella di cui sopra.
(98)
Per un gran numero di fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano individualmente una quota trascurabile del costo totale di fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso, nella fase provvisoria, di considerare questi fattori, che in forma aggregata rappresentavano meno del 4 % del costo di produzione, come materiali di consumo.
(99)
I fattori produttivi prodotti in proprio, che avevano solo un peso trascurabile nel costo totale di produzione dei produttori esportatori nonché a livello di tipo di prodotto, sono stati raggruppati sotto la categoria dei materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni.
3.1.6.3.
Manodopera
(100)
L’ILO pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Brasile
(
43
)
. La Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO che forniscono informazioni sui salari mensili dei dipendenti del settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Brasile nel 2020. Sono stati aggiunti costi supplementari relativi al lavoro
(
44
)
(contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro). Su tale base è stata calcolata una tariffa oraria.
3.1.6.4.
Energia elettrica
(101)
In Brasile il prezzo dell’energia elettrica per le imprese (utilizzatori industriali) è pubblicato, per gli anni 2020 e 2021, da EDP Brasil. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica industriale nella fascia di consumo corrispondente in CNY/kWh pubblicati dal luglio 2020 al giugno 2021.
3.1.6.5.
Gas naturale
(102)
Per stabilire il valore di riferimento per i costi del gas, la Commissione si è avvalsa delle statistiche del ministero brasiliano dell’Energia, basandosi sul prezzo medio unitario del gas per gli utilizzatori industriali, fornito dai bollettini mensili del ministero dell’Energia. Tali bollettini riportavano i dati storici dal 2018 all’aprile 2021. La Commissione ha utilizzato la media riferita al periodo compreso tra luglio 2020 e aprile 2021.
3.1.6.6.
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(103)
È necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.
(104)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, per CSN la Commissione si è basata sui dati finanziari del 2020, contenuti nella relazione integrata 2020 di CSN
(
45
)
.
3.1.6.7.
Calcolo
(105)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(106)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati verificati a tavolino e mediante controlli incrociati a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo (tabella 2).
(107)
Come illustrato al considerando 103, la Commissione ha poi aggiunto al costo di fabbricazione esente da distorsioni le spese generali di produzione, che complessivamente rappresentavano meno del 10 % dei costi di fabbricazione, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni.
(108)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di CSN come osservato al considerando 104. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 6,51 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,65 %.
(109)
Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.1.6.8.
Prezzo all’esportazione
(110)
Jintai, un produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato, ha esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Per queste vendite, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(111)
L’altro produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato, Baosteel, ha esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta tramite società collegate nell’Unione operanti come importatori e filiali di vendita. Per queste vendite, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Gli adeguamenti applicati si riferivano a tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e ai profitti realizzati.
3.1.6.9.
Confronto
(112)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.
(113)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, costi del credito e altri adeguamenti (assicurazione del credito all’esportazione).
3.1.6.10.
Margini di dumping
(114)
Per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(115)
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.
43,3 %
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd
53,9 %
(116)
Per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata dei margini di dumping dei due produttori esportatori inclusi nel campione. Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base ai dati commerciali Comext e alle risposte verificate al questionario compilato dai produttori esportatori che hanno collaborato.
(117)
Il livello di collaborazione in questo caso è basso, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano solo circa la metà delle esportazioni totali verso l’Unione durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso che era appropriato stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato accertato per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dal produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.
(118)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.
43,3 %
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd
53,9 %
Altre società che hanno collaborato
45,1 %
Tutte le altre società
77,9 %
3.2.
Brasile
3.2.1.
Valore normale
(119)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di CSN sul mercato interno fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentava, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali di CSN sul mercato interno erano rappresentative.
(120)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno, che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione, con le vendite rappresentative sul mercato interno.
(121)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da CSN per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che, per un ristretto numero di tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, le vendite sul mercato interno erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume e pertanto non rappresentative.
(122)
La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(123)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; nonché
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(124)
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.
(125)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o
b)
la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(126)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il 91 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione.
(127)
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, al costo di fabbricazione è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per tali tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, al costo di fabbricazione è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(128)
Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta direttamente ad acquirenti indipendenti. Pertanto il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.2.3.
Confronto
(129)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.
(130)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, costi del credito, spese bancarie, sconti e altri adeguamenti.
3.2.4.
Margine di dumping
(131)
Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(132)
Nel presente caso il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano quasi il 100 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato.
(133)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Companhia Siderúrgica Nacional
66,8 %
Tutte le altre società
66,8 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(134)
Il prodotto simile è stato fabbricato da quattro produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(135)
Come illustrato al considerando 31, poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, due dei quali appartengono allo stesso gruppo, tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori per proteggere la riservatezza dei dati forniti.
(136)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata stabilita a [439 000-513 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte ai questionari macroeconomici. Come indicato al considerando 12, i tre produttori dell’Unione che hanno collaborato rappresentavano [85-95] % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell’Unione
(137)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, con l’aggiunta delle importazioni nell’Unione da paesi terzi. La Commissione ha stabilito le vendite totali dell’industria dell’Unione sulla base dei dati raccolti presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite da Eurofer per il produttore non incluso nel campione. I volumi delle importazioni sono stati ricavati da dati Eurostat.
(138)
Il consumo dell’Unione ha registrato l’andamento indicato di seguito.
Tabella 3
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
[522 000 -611 000 ]
[508 000 -595 000 ]
[506 000 -593 000 ]
[505 000 -591 000 ]
Indice
100
97
97
97
Fonte
: Eurostat, FEPF e risposte al questionario verificate.
(139)
Il consumo dell’Unione ha registrato un calo del 3 % tra il 2018 e il 2019, dopodiché è rimasto stabile fino alla fine del PI. Nel periodo in esame la domanda nel mercato dell’Unione ha subito fluttuazioni marginali e poteva essere considerata complessivamente stabile.
4.3.
Importazioni dai paesi interessati
4.3.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(140)
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di ECCS originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(141)
Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dalla RPC e dal Brasile era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato erano rispettivamente del [12-13] % e del [2-3] %.
(142)
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dal Brasile e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con gli ECCS fabbricati nell’Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili.
(143)
Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla RPC e dal Brasile sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.
4.3.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(144)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota rappresentata da tali importazioni sul consumo totale dell’Unione.
(145)
Le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato (in %)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC
[56 000 -66 000 ]
[66 000 -77 000 ]
[80 000 -94 000 ]
[64 000 -75 000 ]
Indice
100
118
143
114
Volume delle importazioni dal Brasile
[12 000 -14 000 ]
[3 000 -4 600 ]
[8 000 -10 000 ]
[14 000 -16 000 ]
Indice
100
32
70
113
Volume delle importazioni dai paesi interessati
[68 000 -80 000 ]
[69 000 -82 000 ]
[88 000 -104 000 ]
[78 000 -91 000 ]
Indice
100
102
129
113
Quota di mercato della RPC (in %)
[10 -11 ]
[12,5 -13,5 ]
[15 -16 ]
[12 -13 ]
Indice
100
121
147
117
Quota di mercato del Brasile (in %)
[2 -3 ]
[0,5 -1,5 ]
[1 -2 ]
[2 -3 ]
Indice
100
33
72
117
Quota di mercato dei paesi interessati (in %)
[12 -14 ]
[13 -15 ]
[16 -18 ]
[14 -16 ]
Indice
100
105
133
117
Fonte:
Eurostat.
(146)
Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 13 % tra il 2018 e il PI e nello stesso periodo la loro quota di mercato è aumentata del 17 %. Il volume delle importazioni è aumentato costantemente fino al 2020 per poi diminuire nel PI a motivo delle problematiche di trasporto e logistica connesse alle importazioni dalla Cina nella seconda metà del PI. In ogni caso, il volume delle importazioni dai paesi interessati nel PI era maggiore rispetto agli anni 2018 e 2019.
4.3.3.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(147)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dai produttori dell’Unione che hanno collaborato.
(148)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Prezzo all’importazione - RPC
771
761
701
721
Indice
100
99
91
93
Prezzo all’importazione - Brasile
701
654
619
690
Indice
100
93
88
98
Prezzo all’importazione - paesi interessati
759
755
693
715
Indice
100
99
91
94
Fonte:
Eurostat.
(149)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 6 %, sebbene nello stesso periodo il prezzo delle principali materie prime (minerali di ferro e nastri laminati a caldo) sia aumentato. Come indicato nella tabella 9, i prezzi all’importazione erano inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione.
(150)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’UE ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; nonché
2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni da parte di produttori della RPC inclusi nel campione che hanno collaborato e del produttore brasiliano che ha collaborato, praticati al primo acquirente indipendente nel mercato dell’Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(151)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra l’1,9 % e il 13,7 % per la Cina e del 21,8 % per il Brasile.
(152)
L’utilizzatore Eviosys ha affermato che i prezzi del prodotto in esame dalla RPC non erano direttamente comparabili a quelli dell’industria dell’Unione a causa di problemi di qualità. Tuttavia tale argomentazione non è stata corroborata da elementi di prova. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(153)
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(154)
Come indicato al considerando 12, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(155)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario macroeconomico. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(156)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(157)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(158)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
[480 000 -562 000 ]
[464 000 -544 000 ]
[428 000 -501 000 ]
[439 000 -513 000 ]
Indice
100
97
89
91
Capacità produttiva (in tonnellate)
[581 000 -680 000 ]
[581 000 -680 000 ]
[581 000 -680 000 ]
[581 000 -680 000 ]
Indice
100
100
100
100
Utilizzo degli impianti (in %)
[82 -89 ]
[80 -86 ]
[73 -79 ]
[75 -81 ]
Indice
100
97
89
91
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(159)
Il volume della produzione realizzata dall’industria dell’Unione è diminuito nel periodo in esame.
(160)
Mentre nel periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, l’utilizzo degli impianti ha manifestato la stessa tendenza negativa della produzione ed è diminuito del 9 % tra il 2018 e il PI.
4.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(161)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
[336 000 -394 000 ]
[336 000 -394 000 ]
[317 000 -371 000 ]
[337 000 -394 000 ]
Indice
100
100
94
100
Quota di mercato (in %)
[61 -66 ]
[63 -68 ]
[60 -64 ]
[64 -68 ]
Indice
100
103
97
104
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(162)
Nel periodo in esame il volume delle vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è rimasto complessivamente stabile, con un calo del 6 % registrato nel 2020. In tale periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è leggermente aumentata del 4 %.
4.4.2.3.
Occupazione e produttività
(163)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
[680 -790 ]
[820 -960 ]
[840 -980 ]
[770 -900 ]
Indice
100
122
124
113
Produttività (in tonnellate/dipendente)
[658 -770 ]
[523 -612 ]
[473 -553 ]
[530 -621 ]
Indice
100
79
72
81
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(164)
Tra il 2018 e il PI il numero di occupati è aumentato del 13 %, mentre la produttività è diminuita del 19 %. Nel periodo in esame il calo di produttività è principalmente dovuto alla diminuzione del volume della produzione. Una minore produttività indica un aumento del costo del lavoro per tonnellata di ECCS prodotti.
4.4.2.4.
Crescita
(165)
Come illustrato nelle sezioni da 4.4.2.1 a 4.4.2.3, nel periodo in esame il volume di produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 9 %, il che ha comportato un aumento dei costi fissi per unità di produzione e una minore produttività. Come indicato al considerando 139, tale diminuzione ha superato il calo del consumo dell’Unione.
(166)
Sebbene tra il 2018 e il PI il volume delle vendite sul mercato dell’UE sia rimasto stabile e la quota di mercato abbia registrato un aumento del 4 %, l’industria dell’Unione ha subito un deterioramento dei risultati economici. Come illustrato nella sezione 4.4.3, essa ha dovuto affrontare costi di produzione più elevati senza poter adeguare corrispondentemente i prezzi di vendita.
(167)
Pertanto le prospettive di crescita dell’industria dell’Unione sono state compromesse.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(168)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
(169)
Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto oggetto dell’inchiesta. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(170)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo
[780 -910 ]
[800 -930 ]
[760 -890 ]
[780 -910 ]
Indice
100
102
97
100
Costo unitario di produzione
[770 -900 ]
[810 -950 ]
[810 -940 ]
[840 -980 ]
Indice
100
106
105
109
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(171)
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono rimasti complessivamente stabili, mentre tra il 2018 e il PI il costo medio di produzione è aumentato del 9 %. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire l’aumento del costo di produzione.
(172)
Le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile nel mercato dell’UE si basavano su contratti annuali con acquirenti che fissavano i quantitativi e i prezzi per l’anno successivo. Sebbene nel corso dell’applicazione del contratto annuale l’industria dell’Unione disponga di un margine minimo per aumentare i prezzi di vendita in caso di aumento dei prezzi delle materie prime, in linea di principio dovrebbe essere in grado di aumentare i prezzi di vendita in fase di negoziazione dei contratti per l’anno successivo. Tuttavia l’industria dell’Unione non è riuscita a farlo nel periodo in esame a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni. Come illustrato nella sezione 4.4.3.4, ciò ha comportato un calo di redditività dell’industria dell’Unione.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(173)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente
[71 000 -83 000 ]
[72 000 -85 000 ]
[68 000 -80 000 ]
[71 000 -83 000 ]
Indice
100
102
96
100
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(174)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente dell’industria dell’Unione è rimasto complessivamente stabile, registrando un lieve aumento nel 2019 e una diminuzione del 4 % nel 2020, principalmente a causa dei fermi di produzione dovuti alla pandemia di COVID-19. Durante il PI il costo medio del lavoro è tornato ai livelli del 2018.
4.4.3.3.
Scorte
(175)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
[37 900 -44 400 ]
[41 800 -48 900 ]
[22 700 -26 600 ]
[33 700 -39 500 ]
Indice
100
110
60
89
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)
[7 -9 ]
[9 -11 ]
[5 -7 ]
[7 -9 ]
Indice
100
115
68
98
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(176)
Le scorte sono dapprima aumentate del 10 % nel 2019 per poi scendere drasticamente nel 2020. Tra il 2018 e il PI sono complessivamente diminuite dell’11 %. Come illustrato al considerando 172, l’industria degli ECCS nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro annuali tra produttori e acquirenti che fissano i quantitativi e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze dell’acquirente. Di conseguenza l’industria dell’Unione può pianificare la produzione e le scorte. Pertanto le scorte non costituiscono un indicatore principale per la valutazione dei risultati dell’industria dell’Unione.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(177)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[1 -3 ]
[(-1 )-(-3 )]
[(-7 )-(-9 )]
[(-8 )-(-10 )]
Indice
100
- 137
- 414
- 505
Flusso di cassa (in EUR)
[10 000 000 - 11 700 000 ]
[1 000 000 - 2 000 000 ]
[(-5 400 000 ) -(-6 300 000 )]
[(-9 500 000 ) -(-11 150 000 )]
Indice
100
9
-54
-95
Investimenti (in EUR)
[16 820 000 - 19 690 000 ]
[22 750 000 - 26 630 000 ]
[28 400 000 - 33 250 000 ]
[30 000 000 - 35 130 000 ]
Indice
100
135
169
178
Utile sul capitale investito (in %)
[1 -2 ]
[(-1 )-(-2 )]
[(-3 )-(-4 )]
[(-4 )-(-5 )]
Indice
100
- 137
- 373
- 461
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(178)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.
(179)
A partire dal 2019 la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita e ha comportato perdite, ulteriormente aumentate durante il PI. In effetti l’industria dell’Unione, pur mantenendo i volumi di produzione per coprire gli elevati costi fissi, non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita per coprire l’aumento del costo di produzione, e pertanto ha iniziato a registrare perdite.
(180)
Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, ha registrato una tendenza al ribasso, con un calo di circa il 200 % nel periodo in esame e un andamento negativo durante il PI. L’industria dell’Unione ha pertanto incontrato difficoltà di autofinanziamento delle proprie attività, il che costituisce un’ulteriore indicazione del deterioramento della propria situazione finanziaria.
(181)
L’utile sul capitale investito, che rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha manifestato una tendenza negativa analoga a quella della redditività e del flusso di cassa netto. Tra il 2018 e il PI l’utile sul capitale investito ha registrato un notevole calo e durante il PI ha assunto segno negativo. Pertanto l’industria dell’Unione non è riuscita a generare abbastanza profitti per coprire i suoi investimenti. In effetti, l’industria dell’Unione nel periodo in esame ha progressivamente aumentato i propri investimenti, principalmente a causa della necessità di rispettare i requisiti di legge, e non è stata in grado di conseguire un utile sul capitale investito. Nel periodo in esame l’andamento negativo dell’utile sul capitale investito ha inoltre indicato che la situazione finanziaria generale dell’industria dell’Unione è peggiorata in misura significativa.
(182)
La capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di ottenere capitale è stata influenzata dal deterioramento della loro situazione finanziaria. Il notevole calo della redditività e del flusso di cassa netto ha evidenziato gravi preoccupazioni in merito alla situazione di liquidità dell’industria dell’Unione e alla sua capacità di ottenere capitale per finanziare la sua attività operativa e gli investimenti necessari.
4.4.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(183)
Nel periodo in esame gli indicatori economici a livello macro e micro sono peggiorati.
(184)
Mentre la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 9 % tra il 2018 e il PI, il che ha comportato un costo fisso più elevato per tonnellata di ECCS. Sebbene nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sia rimasto complessivamente stabile e abbia conquistato una certa quota di mercato, principalmente grazie al calo delle importazioni da altri paesi terzi (del 21 % in termini di quota di mercato), nello stesso periodo il volume di produzione è diminuito del 9 %.
(185)
Nonostante il fatto che nel periodo in esame l’industria dell’Unione abbia mantenuto nel complesso la propria posizione di mercato, la sua situazione finanziaria si è deteriorata principalmente a causa dell’aumento dei costi di produzione, che non ha potuto essere coperto da un corrispondente aumento dei prezzi di vendita.
(186)
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono rimasti stabili, sebbene nello stesso periodo il costo medio di produzione sia aumentato del 9 %. La significativa contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha determinato, a partire dal 2019, perdite che sono ulteriormente aumentate nel PI. La redditività dell’industria dell’Unione ha registrato una tendenza negativa, passando da [1-3] % nel 2018 a [(-8)-(-10)] % nel PI, il che significa che è diminuita di sei volte. Mentre gli investimenti netti sono aumentati del 78 %, nel periodo in esame l’utile sul capitale investito è risultato negativo, passando da [1-2] % nel 2018 a [(-4)-(-5)] % durante il PI, il che significa che è diminuito di cinque volte. È risultato negativo anche il flusso di cassa, il che ha inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nello stesso periodo il numero di occupati è aumentato del 13 %; tuttavia la produttività è diminuita del 19 %, con un conseguente aumento del costo del lavoro per tonnellata di ECCS.
(187)
Come sopra illustrato, nel periodo in esame gli indicatori economici quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito si sono deteriorati notevolmente, con conseguenti effetti negativi sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitale, ostacolandone la crescita e minacciandone persino la sopravvivenza.
(188)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(189)
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, la pandemia di COVID-19, l’evoluzione del costo di produzione, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’effetto dei contratti annuali.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
5.1.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati
(190)
Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’evoluzione del volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati e il loro impatto sull’industria dell’Unione.
(191)
Nel periodo in esame i quantitativi importati dai paesi interessati hanno continuato ad aumentare, sebbene nel periodo dell’inchiesta si sia osservato un calo, principalmente dovuto all’interruzione dei trasporti internazionali e, di conseguenza, dell’approvvigionamento di ECCS nel 2021. I volumi cumulativi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati da [68 000-80 000] tonnellate nel 2018 a [78 000-91 000] tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 13,5 %.
(192)
La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal 13,1 % nel 2018 al 15,4 % durante il PI: un aumento pari al 17,5 %. Di conseguenza le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.
5.1.2.
Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati ed effetti sui prezzi
(193)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 6 %, sebbene nello stesso periodo il prezzo della principale materia prima (minerali di ferro o nastri laminati a caldo) sia aumentato. I prezzi medi all’importazione erano nettamente inferiori ai prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione nel mercato dell’UE (715 EUR/tonnellata contro 780-910 EUR/tonnellata durante il PI). Come illustrato al considerando 151, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, dell’1,9 % – 13,7 % per la Cina e del 21,8 % per il Brasile. A prescindere dall’undercutting dei prezzi, i considerevoli volumi delle importazioni a basso prezzo hanno determinato una depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione che, non potendo coprire i costi di produzione, ha subito perdite.
5.1.3.
Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione
(194)
L’aumento dei quantitativi importati dai paesi interessati, unito ai relativi bassi prezzi medi di vendita, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da trasferire agli acquirenti l’aumento del costo delle materie prime, poiché ha dovuto affrontare la concorrenza sleale delle importazioni del prodotto in esame. La strategia dell’industria dell’Unione consisteva nel mantenere i volumi di produzione e la quota di mercato per coprire gli elevati costi fissi a scapito della sua redditività. Pertanto le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e hanno quindi determinato una contrazione dei prezzi.
(195)
Facendo riferimento a una decisione della Commissione sulle concentrazioni
(
46
)
, l’utilizzatore Eviosys ha affermato che le importazioni esercitano una pressione concorrenziale molto limitata sull’industria dell’Unione, se non addirittura nulla. Sulla base della stessa decisione, l’utilizzatore e la CISA hanno affermato che le importazioni, in particolare dalla Cina, erano utilizzate principalmente per applicazioni di fascia bassa, a causa della loro qualità inferiore, e che gli acquirenti dell’Unione preferivano approvvigionarsi localmente poiché le importazioni avevano tempi di commercializzazione più lunghi, costi di trasporto più elevati nonché livelli qualitativi inferiori e tempi di consegna più lunghi.
(196)
Le decisioni della Commissione nei casi di concentrazione hanno obiettivi diversi e si basano su diversi tipi di valutazioni. In ogni caso, la definizione dei prodotti di cui alla decisione citata dall’utilizzatore era molto più ampia rispetto a quella degli ECCS e comprendeva altri prodotti di acciaio, alcuni già soggetti a dazi antidumping. Inoltre, negli elementi della decisione sulle concentrazioni menzionata dall’utilizzatore, la Commissione ha effettuato un’analisi di mercato congiunta sulla banda stagnata e sugli ECCS. L’analisi delle importazioni effettuata in tale decisione riguardava altresì un periodo precedente a quello in esame. Infine, l’argomentazione relativa ai tempi di commercializzazione più lunghi, ai livelli di qualità inferiori e ai costi di trasporto più elevati non era suffragata da elementi di prova. Pertanto la Commissione ha respinto l’argomentazione in via provvisoria.
(197)
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(198)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Importazioni da paesi terzi
Paese
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
[67 000 -78 000 ]
[68 000 -78 000 ]
[73 000 -80 000 ]
[60 000 -85 000 ]
Indice
100
102
109
91
Quota di mercato (in %)
[11 -14 ]
[12 -15 ]
[13 -16 ]
[11 -14 ]
Indice
100
105
112
94
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
850
854
837
839
Indice
100
100
98
98
Giappone
Volume (in tonnellate)
[8 900 -10 500 ]
[11 800 -13 900 ]
[14 400 -17 000 ]
[13 400 -15 800 ]
Indice
100
132
161
150
Quota di mercato (in %)
[1 -2 ]
[2 -3 ]
[2,5 -3,5 ]
[2 -3 ]
Indice
100
135
166
155
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
850
848
777
776
Indice
100
100
91
91
Corea del Sud
Volume (in tonnellate)
[11 600 -13 600 ]
[4 300 -5 100 ]
[3 900 -4 500 ]
[4 700 -5 500 ]
Indice
100
36
33
40
Quota di mercato (in %)
[2 -, ]
[0,5 -1,5 ]
[0,5 -1,5 ]
[0,5 -1,5 ]
Indice
100
38
34
42
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
802
855
771
763
Indice
100
107
96
95
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
[29 000 -34 000 ]
[17 000 -20 000 ]
[8 000 -9 000 ]
[11 000 -13 000 ]
Indice
100
59
29
37
Quota di mercato (in %)
[5 -7 ]
[3 -5 ]
[1 -3 ]
[2 -4 ]
Indice
100
60
29
38
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
869
805
732
812
Indice
100
93
84
93
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati
Volume (in tonnellate)
[117 000 - 137 000 ]
[101 000 - 119 000 ]
[100 000 - 117 000 ]
[90 000 -105 000 ]
Indice
100
87
85
77
Quota di mercato (in %)
[21 -24 ]
[18 -21 ]
[18 -21 ]
[16 -19 ]
Indice
100
89
88
79
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
850
845
817
822
Indice
100
99
96
97
Fonte:
Eurostat.
(199)
I volumi delle importazioni da altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 22,4 % nel 2018 e del 17,8 % durante il PI. Nel periodo in esame il volume di tali importazioni è diminuito del 23 % e la loro quota di mercato ha registrato lo stesso andamento, con un calo del 21 %. Nel periodo in esame il prezzo medio di tali importazioni è lievemente diminuito del 3 %. Tuttavia i livelli di prezzo sono rimasti simili rispetto al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione (822 EUR/tonnellata contro 780-910 EUR/tonnellata durante il PI) e hanno considerevolmente superato il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati (822 EUR/tonnellata contro 715 EUR/tonnellata durante il PI). L’unico paese che ha aumentato le sue importazioni nell’Unione nel periodo in esame è stato il Giappone. Tuttavia le sue importazioni sono diminuite nel PI rispetto al 2020 e i suoi livelli di prezzo sono rimasti notevolmente superiori rispetto ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
(200)
La CISA ha sostenuto che le importazioni dal Regno Unito interrompono il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio riscontrato, dati i quantitativi importati da tale paese. Tuttavia le importazioni dal Regno Unito avevano prezzi molto più elevati di quelle dalla RPC o dal Brasile e nel periodo in esame sono diminuite del 6 %. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione in via definitiva.
(201)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
La pandemia di COVID-19
(202)
Gli utilizzatori Eviosys e CISA hanno affermato che la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, che ha determinato un naturale aumento dei costi unitamente alla contrazione della domanda, è stata la causa dello squilibrio tra l’evoluzione dei costi e quella dei prezzi in tale periodo. La CISA ha altresì sostenuto che la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere considerata un fattore
«che ha interrotto il nesso di causalità»
.
(203)
A tale riguardo, infatti, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione, in particolare nel 2020, quando i siti di produzione della stessa hanno dovuto chiudere temporaneamente. Pertanto è possibile che la pandemia di COVID-19 possa aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(204)
Tuttavia il deterioramento della sua situazione era iniziato ancora prima della pandemia ed è proseguito dopo la ripresa della produzione dell’industria dell’Unione durante il PI. Di fatto, durante il PI la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è ulteriormente deteriorata. Nel 2020 la redditività era pari a [(-7)-(-9)] %, mentre durante il PI è scesa a [(-8)-(-10)] %. Il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito hanno seguito lo stesso andamento.
(205)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che la pandemia di COVID-19 non è stata sufficiente ad attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.2.3.
L’evoluzione del costo di produzione
(206)
Come illustrato nella sezione 4.4.3.1, tra il 2018 e il PI il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 9 %, mentre il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è rimasto stabile.
(207)
Eviosys e la CISA hanno affermato che l’aumento del costo delle materie prime e delle spese di trasporto ha contribuito al deterioramento dei risultati dell’industria dell’Unione. Eviosys ha segnalato gli
«effetti di prezzo e di costo»
negativi caratteristici dell’industria siderurgica e dovuti al lasso di tempo intercorso tra l’aumento dei costi delle materie prime e quello dei prezzi di vendita.
(208)
A tale riguardo, come illustrato ai considerando 172 e 194, nell’intero periodo in esame l’industria dell’Unione non è riuscita ad adeguare i suoi prezzi di vendita. Tale andamento è stato osservato per un lungo periodo e pertanto non poteva essere riconducibile soltanto all’aumento del costo delle materie prime. L’impossibilità di adeguare i prezzi di vendita è concomitante all’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, a livelli di undercutting significativi, il che ha determinato una contrazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e un calo di redditività.
(209)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’evoluzione dei costi di per sé non poteva essere una causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.4.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(210)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
[105 000 -123 000 ]
[110 000 -128 000 ]
[109 000 -127 000 ]
[98 000 -115 000 ]
Indice
100
104
103
93
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
[750 -880 ]
[760 -890 ]
[710 -840 ]
[720 -840 ]
Indice
100
101
95
94
Fonte:
Eurofer per i volumi delle esportazioni e il prezzo medio praticato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(211)
Durante il PI le vendite all’esportazione ad acquirenti indipendenti rappresentavano il 22,5 % della produzione totale dell’industria dell’Unione. Nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato oscillazioni, passando da un aumento del 4 % tra il 2018 e il 2019 a una diminuzione nel 2020 e nuovamente durante il PI. Nel complesso, nel periodo in esame le vendite all’esportazione sono diminuite del 7 %.
(212)
Secondo l’industria dell’Unione, le vendite all’esportazione rappresentano i volumi che non avrebbero potuto essere venduti sul mercato dell’UE. In effetti, come indicato al considerando 194, l’industria dell’Unione deve mantenere alti e stabili i volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti per coprire gli elevati costi fissi.
(213)
Durante il PI l’industria dell’Unione ha venduto oltre il 75 % della sua produzione nel mercato dell’UE. Sebbene il peggior andamento delle esportazioni possa aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, considerata l’alta quota di vendite dell’Unione rispetto alle vendite all’esportazione, ciò non è sufficiente ad attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.5.
Effetto dei contratti annuali
(214)
Le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile nel mercato dell’UE si basavano su contratti annuali con acquirenti che fissano i quantitativi e i prezzi per l’anno successivo. Nel corso dell’applicazione del contratto annuale l’industria dell’Unione dispone di un margine minimo per aumentare i prezzi di vendita in caso di aumento dei prezzi delle materie prime. In linea di principio, essa dovrebbe essere in grado di aumentare i prezzi di vendita in sede di negoziazione dei contratti per l’anno successivo. Tuttavia, come illustrato al considerando 208, nell’intero periodo in esame l’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i suoi prezzi di vendita. Tale andamento è stato osservato per un lungo periodo e pertanto non poteva essere riconducibile soltanto all’aumento del costo delle materie prime.
(215)
Pertanto non sembra che il lasso di tempo intercorso tra l’aumento del costo delle materie prime e quello dei prezzi di vendita dovuto ai contratti annuali abbia impedito all’industria dell’Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita all’aumento dei costi di produzione nel periodo in esame. Di conseguenza, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la fissazione dei prezzi di vendita nei contratti annuali non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio riscontrato.
5.2.6.
Consumo
(216)
Eviosys e la CISA hanno affermato che la contrazione del mercato dell’Unione per gli ECCS ha arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione.
(217)
Come indicato al considerando 139, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è sceso di [17 000 – 20 000] tonnellate, vale a dire del 3 %, Tuttavia i dati relativi alle vendite nell’Unione sono rimasti costanti. La causa del pregiudizio all’industria dell’Unione è stata quindi la contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, piuttosto che una perdita di volumi dovuta al calo del consumo.
(218)
Pertanto la Commissione ha concluso in via provvisoria che la contrazione del 3 % della domanda di mercato non poteva essere considerata una causa di pregiudizio che attenuava il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio riscontrato. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte in via provvisoria.
5.2.7.
Conclusioni sul nesso di causalità
(219)
Il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era concomitante all’aumento dei volumi delle importazioni di ECCS dai paesi interessati, effettuate a prezzi di dumping che nel periodo in esame sono addirittura diminuiti, come indicato nella sezione 5.1.
(220)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto delle importazioni da altri paesi terzi, la pandemia di COVID-19, l’evoluzione del costo di produzione, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’effetto dei contratti pluriennali sugli sviluppi negativi dell’industria dell’Unione in termini di volumi di produzione, prezzi di vendita e redditività sono stati solo limitati.
(221)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, singolarmente o collettivamente, non sono stati sufficienti per attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(222)
Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping all’industria dell’Unione.
(223)
Il denunciante ha affermato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Al fine di effettuare una valutazione del livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping del produttore esportatore incluso nel campione, la cui principale materia prima è risultata soggetta a distorsioni, fosse superiore al suo margine di underselling (cfr. sezione 6.2).
6.1.
Calcolo del margine di underselling
(224)
La Commissione ha stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Nel caso di specie, il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I
bis
, e di conseguire un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).
(225)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta e il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(226)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. A tale riguardo, la Commissione ha tenuto conto del profitto conseguito dall’industria dell’Unione prima dell’aumento delle importazioni dai paesi interessati, pari a [1-3] %. Poiché tale profitto era inferiore al 6 %, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria il profitto del 6 % ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.
(227)
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è [850-990] EUR/tonnellata, calcolato applicando il suddetto margine di profitto del 6 % al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PI.
(228)
In una seconda fase, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I
bis
del regolamento di base, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un costo aggiuntivo futuro di [10-20] EUR/tonnellata, che è stato sommato al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 227.
(229)
Tali costi comprendevano i seguenti elementi:
a)
i costi aggiuntivi futuri volti a garantire il rispetto del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea («ETS») in termini sia di costo di acquisto dei diritti di emissione sia di futuri costi indiretti connessi all’ETS e relativi all’acquisto di energia elettrica
(230)
La politica dell’ETS è una pietra angolare della politica dell’Unione volta a ottemperare agli obblighi ambientali dell’accordo di Parigi
(
47
)
e uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I costi aggiuntivi relativi all’acquisto di diritti sono stati calcolati sulla base delle quote di emissioni supplementari medie dell’UE stimate che dovranno essere acquistate nel periodo di validità delle misure. Le quote di emissione dell’UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e, come tutti i costi di produzione, sono state verificate per garantire che fossero state correttamente assegnate al prodotto oggetto dell’inchiesta. I costi delle quote di emissione dell’UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista nel periodo di applicazione delle misure. La Commissione ha stabilito i prezzi previsti per le quote di emissione dell’UE in base a un estratto da «Bloomberg New Energy Finance» del 10 febbraio 2022. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell’UE per questo periodo è pari a 71,3 EUR/tonnellata di CO
2
emessa.
(231)
In merito ai costi futuri relativi all’acquisto di energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto della futura evoluzione dei costi delle emissioni di CO
2
connessi al consumo di energia elettrica. Nel calcolare il costo futuro la Commissione ha tenuto debitamente conto di eventuali compensazioni ricevute dai produttori dell’Unione. Per determinare il futuro costo della CO
2
, la Commissione si è avvalsa dei prezzi previsti nell’estratto da «Bloomberg New Energy Finance» di cui al considerando 231.
b)
i costi futuri derivanti dagli investimenti volti a ridurre le emissioni di CO
2
(232)
La politica dell’Unione volta a ridurre le emissioni di CO
2
è altresì in linea con gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi. Al fine di calcolare i costi futuri, la Commissione ha tenuto conto dei costi aggiuntivi futuri in termini di ammortamento di tali investimenti.
(233)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo. La Commissione sta ancora analizzando le informazioni contenute nel fascicolo in relazione agli investimenti che potrebbero essere pertinenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, e/o dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base.
(234)
La Commissione ha quindi determinato il margine di underselling sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato dei paesi interessati, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto nel mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. Per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha calcolato la media ponderata dei margini dei due produttori esportatori inclusi nel campione.
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio
Margine di underselling provvisorio
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd
43,3 %
33,2 %
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.
53,9 %
23,7 %
Altre società che hanno collaborato
45,1 %
31,6 %
Brasile
Companhia Siderúrgica Nacional
66,8 %
52,0 %
6.2.
Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione in relazione alla RPC
(235)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che era necessario valutare se esistessero distorsioni per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, secondo cui un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(236)
Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti della possibile esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato le distorsioni asserite al fine di stabilire se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.
(237)
Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, in Cina l’acciaio laminato a caldo, che rappresenta una parte significativa del costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, era soggetto alla revoca del rimborso dell’IVA.
(238)
Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’impatto delle asserite distorsioni relative alle materie prime sulla produzione di ECCS in Cina.
(239)
La Commissione ha osservato che uno dei produttori cinesi inclusi nel campione, Jintai, ha acquistato rotoli (coils) laminati a caldo («HRC»), mentre l’altro, Baosteel, non ha effettuato tali acquisti. Nella fase provvisoria la Commissione ha incentrato la sua valutazione sugli HRC, in linea con le distorsioni relative alle materie prime indicate nella denuncia, ma proseguirà l’inchiesta, anche per quanto riguarda altre possibili distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
(240)
La Commissione ha confermato che gli HRC rappresentavano per Jintai oltre il 17 % del costo di produzione. Nella fase provvisoria, ai fini di tale calcolo, si è fatto ricorso a un prezzo non distorto della materia prima stabilito in Brasile.
(241)
La Commissione ha quindi esaminato se il prezzo degli HRC fosse distorto da una delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è avvalsa delle banche dati sull’IVA all’esportazione e sulle tariffe di rimborso della Repubblica popolare cinese e del relativo annuncio del ministero delle Finanze cinese e dell’amministrazione tributaria dello Stato. La Commissione ha stabilito che gli HRC sono soggetti alla revoca del rimborso dell’IVA almeno dal 2019.
(242)
Successivamente essa ha confrontato il prezzo degli HRC in Cina con i prezzi nei mercati internazionali rappresentativi. Nella fase provvisoria, la Commissione ha confrontato i prezzi pagati dalla società Jintai con i prezzi del Metal Bulletin per gli HRC in diversi mercati, anche franco fabbrica in Brasile, in quanto sono stati provvisoriamente considerati in linea con i prezzi praticati nei mercati internazionali rappresentativi. Su tale base la Commissione ha constatato che i prezzi nei mercati internazionali rappresentativi erano superiori del [10-30] – [30-50] % rispetto a quelli del paese interessato, il che è stato considerato significativo.
(243)
Essa ha pertanto concluso in via provvisoria che gli HRC erano soggetti a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(244)
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che era nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base unicamente per quanto riguarda Jintai. La determinazione dell’interesse dell’Unione si basava sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell’UE.
7.1.1.
Capacità inutilizzate nel paese esportatore
(245)
I denuncianti hanno stimato la capacità produttiva interna cinese per gli ECCS a circa 990 000 tonnellate e la quantità prodotta di ECCS a circa 650 000 tonnellate nel 2018
(
48
)
. Ciò significa un utilizzo degli impianti stimato al 66 %. Inoltre, per i due produttori esportatori inclusi nel campione, l’utilizzo degli impianti è stato in media del [70-90]%, il che supera la stima dei denuncianti per l’intero paese. Anche se la capacità inutilizzata media delle due società incluse nel campione (vale a dire il [10-30] %) fosse estrapolata dal paese interessato, la capacità inutilizzata in Cina ammonterebbe a circa [100 000-300 000] tonnellate, che rappresentano una quota significativa del consumo dell’Unione durante il PI.
(246)
La Commissione ha pertanto concluso che in Cina esiste una notevole capacità inutilizzata e che, se utilizzata, tale capacità aveva il potenziale di aumentare l’offerta globale del prodotto oggetto dell’inchiesta, di abbassare i prezzi e, di conseguenza, di compromettere l’efficacia della misura, se non era stabilita al livello di dumping.
7.1.2.
Concorrenza per le materie prime
(247)
In generale, il settore siderurgico mondiale presenta un notevole eccesso di capacità produttiva, dovuto in gran parte alla politica industriale della Cina. I prodotti di acciaio sono ampiamente disponibili sul mercato sia nell’UE che in Cina.
(248)
La Commissione ha stabilito che il prezzo degli HRC in Cina era notevolmente inferiore a quello degli HRC in un mercato internazionale rappresentativo (cfr. considerando 242). Per l’industria dell’Unione ne risulta uno svantaggio comparativo rispetto ai produttori esportatori cinesi. La Commissione ha pertanto concluso che gli HRC, pur essendo disponibili per l’industria dell’Unione, hanno un prezzo superiore a quello dei suoi concorrenti cinesi. L’industria dell’Unione si trova quindi in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori esportatori cinesi.
7.1.3.
Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione
(249)
Come illustrato ai considerando 262 e 263, l’industria dell’Unione dispone di sufficiente capacità per soddisfare il fabbisogno totale dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(250)
Infine, gli utilizzatori dell’Unione potevano rifornirsi del prodotto oggetto dell’inchiesta da altri paesi terzi. Nel periodo in esame il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 23 %, a fronte di una diminuzione della quota di mercato pari al 21 %. In particolare le vendite dalla Corea del Sud sono diminuite del 60 %, passando da [11 600-13 600] tonnellate nel 2018 a [4 700-5 500] tonnellate durante il PI. In assenza di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, le importazioni da altri paesi terzi aumenterebbero, poiché i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sarebbero più interessanti.
(251)
Pertanto gli utilizzatori avrebbero sufficiente accesso agli ECCS anche nel caso in cui le importazioni dalla Cina diminuissero a causa del dazio più elevato. Di conseguenza, non si prevedono interruzioni delle catene del valore degli utilizzatori dell’Unione.
7.1.4.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(252)
Dopo aver valutato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori in relazione a Handan Jintai Packing Material Co., Ltd a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(253)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, è nell’interesse dell’Unione fissare il livello dei dazi provvisori sulla base del livello di dumping, fatte salve le ulteriori considerazioni nel contesto dell’articolo 21 di cui alla sezione 7.2.
7.2.
Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base
(254)
Dopo aver valutato l’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.2.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(255)
L’effetto delle misure anti-dumping sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure permetteranno all’industria dell’Unione di adeguare i prezzi di vendita per coprire l’aumento del costo di produzione. Pertanto l’industria dell’Unione tornerebbe in una situazione sostenibile, consentendole di operare investimenti futuri, in particolare per attenersi alle norme ambientali e sociali.
(256)
In assenza di misure, l’industria dell’Unione continuerà a subire un pregiudizio notevole e si prevede che la sua situazione finanziaria, in particolare in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa, peggiorerà ulteriormente, mettendo così a repentaglio la sua redditività.
7.2.2.
Interesse di utilizzatori, importatori indipendenti e operatori commerciali
(257)
Gli ECCS sono utilizzati principalmente nella produzione di imballaggi alimentari, come le lattine.
(258)
Solo un utilizzatore, Eviosys, ha risposto al questionario. Si tratta del maggiore produttore di imballaggi alimentari nell’Unione e quindi del più importante utilizzatore del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(259)
Inoltre un consorzio, composto da sei operatori commerciali e utilizzatori e da altri due utilizzatori, non ha risposto al questionario, ma ha presentato osservazioni sul pregiudizio e sull’interesse dell’Unione e si è opposto all’adozione di misure antidumping.
(260)
Gli utilizzatori e gli operatori commerciali hanno addotto le argomentazioni di seguito esposte.
(261)
In primo luogo, hanno affermato che i produttori dell’Unione hanno difficoltà a garantire quantitativi sufficienti di ECCS, soprattutto dopo la Brexit, che ha escluso Tata Steel dall’industria dell’Unione. Essi hanno inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione tende a esportare la maggior parte della sua produzione (circa il 50 %) verso paesi terzi, asserendo che le vendite all’esportazione sono più redditizie di quelle nell’Unione. Pertanto l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni dai paesi interessati, che rappresentano la metà delle importazioni totali, perturberebbe la catena di approvvigionamento degli utilizzatori dell’Unione e le nuove fonti di approvvigionamento potrebbero non essere affidabili.
(262)
Durante il PI il consumo totale di ECCS da parte dell’Unione ammontava a [505 000-591 000] tonnellate. La capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione era pari a [581 000-680 000] tonnellate. Durante il PI la produzione totale dell’industria dell’Unione ammontava a [439 000-513 000] tonnellate e le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione erano pari a [98 000-115 000] tonnellate, mentre il volume delle importazioni dai paesi interessati si aggirava su [78 000-91 000] tonnellate. Questi dati mostrano che l’industria dell’Unione dispone di una capacità produttiva sufficiente per coprire la domanda totale di ECCS da parte dell’UE.
(263)
Di conseguenza, le affermazioni degli utilizzatori dell’Unione in merito alla carenza di ECCS sul mercato unionale, dovuta alla capacità insufficiente dell’industria dell’Unione o al fatto che la metà della produzione dell’Unione è stata esportata, non sono apparse ben fondate.
(264)
In secondo luogo, alcuni utilizzatori hanno sostenuto che l’istituzione di dazi aumenterebbe considerevolmente i loro costi di produzione e che tali aumenti di prezzo non potrebbero essere trasferiti ai loro acquirenti. Essi hanno argomentato che il prezzo è un fattore predominante sul mercato a valle e che le misure avrebbero quindi un grave impatto sulla loro posizione concorrenziale. La concorrenza da parte di utilizzatori situati in paesi terzi che potrebbero approvvigionarsi di ECCS più economici non soggetti a dazi antidumping colpirebbe ulteriormente gli utilizzatori dell’Unione. Inoltre, secondo Eviosys, l’aumento dei prezzi degli imballaggi alimentari si tradurrebbe in un ulteriore aumento dei prezzi dei generi alimentari, colpendo in particolare le famiglie a basso reddito che dipendono maggiormente dalle conserve appertizzate.
(265)
Gli utilizzatori e gli operatori commerciali dell’UE già si approvvigionano di ECCS dall’industria dell’Unione per circa il 70 % del loro fabbisogno. Durante il PI le importazioni dai paesi interessati rappresentavano una quota del [14-16] % sul mercato dell’UE e le importazioni da altri paesi terzi hanno un prezzo molto simile al prezzo di vendita praticato dall’industria dell’Unione. Sulla base dei dati forniti da Eviosys, l’unico utilizzatore che ha risposto al questionario, è emerso che sarebbe in grado di assorbire un eventuale aumento dei costi, tenuto conto della sua attuale redditività derivante dalle vendite di prodotti che utilizzano gli ECCS e della quota di importazioni dai paesi interessati nel suo portafoglio di approvvigionamento. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta.
(266)
Per quanto riguarda i possibili effetti sui prezzi dei prodotti alimentari, Eviosys non ha dimostrato che un rincaro degli ECCS si tradurrebbe in un aumento dei prezzi degli imballaggi alimentari e, in ultima analisi, in un rincaro dei generi alimentari, o che tale potenziale aumento sarebbe della stessa entità del rincaro degli ECCS. Inoltre gli ECCS sono utilizzati solo per le estremità delle lattine per alimenti, mentre la banda stagnata, più costosa, è utilizzata per il corpo delle lattine. Infine, come illustrato al considerando 265, l’utilizzatore sarà in grado di assorbire l’eventuale aumento dei costi dovuto alle misure. Pertanto un potenziale aumento dei prezzi degli ECCS non dovrebbe di per sé incidere sui prezzi degli imballaggi alimentari o, in caso affermativo, solo in misura minima. La Commissione ha pertanto respinto in via provvisoria tale argomentazione.
(267)
In terzo luogo, Eviosys e la CISA hanno affermato che il mercato dell’Unione degli ECCS era caratterizzato da un duopolio in cui la scelta del prodotto e il potere contrattuale degli utilizzatori a valle sarebbero minacciati dall’istituzione di misure antidumping e hanno citato la decisione della Commissione sulle concentrazioni di cui al considerando 195.
(268)
A tale riguardo, come illustrato al considerando 196, nelle operazioni di concentrazione la valutazione della Commissione persegue obiettivi diversi. In ogni caso, nella decisione citata la definizione dei prodotti era molto più ampia rispetto a quella degli ECCS e comprendeva altri prodotti di acciaio, come la banda stagnata; inoltre l’analisi delle importazioni effettuata in tale decisione riguardava un periodo precedente a quello in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(269)
Infine, altri due utilizzatori e la CISA hanno sottolineato che le misure di salvaguardia in vigore sulle importazioni di prodotti di acciaio, tra cui gli ECCS, tutelano già sufficientemente l’industria dell’Unione e che i contingenti per le importazioni dalla Cina non sono stati completamente utilizzati. Essi hanno inoltre affermato che nel 2020 e nel 2021 i prezzi delle importazioni cinesi erano molto simili a quelli dei produttori dell’Unione, a seguito dell’aumento dovuto ai maggiori costi di trasporto e all’abolizione della riduzione IVA del 13 % sulle esportazioni di ECCS in Cina.
(270)
Sotto questo punto di vista le misure di salvaguardia non possono offrire alcuna tutela dalle importazioni oggetto di dumping, né hanno tale scopo. Sebbene durante il PI i prezzi all’importazione dalla Cina siano aumentati del 2,8 % rispetto al 2020, essi erano ancora inferiori del [7,5-20,7] % rispetto ai prezzi di vendita dell’Unione sul mercato dell’UE nel PI. L’aumento dei costi di trasporto e l’abolizione della riduzione IVA del 13 % sulle esportazioni di ECCS in Cina, secondo quanto affermato dagli utilizzatori, non sembravano quindi aver eliminato il dumping. Pertanto le argomentazioni sono state respinte in via provvisoria.
(271)
La CISA ha inoltre chiesto alla Commissione di esaminare gli sviluppi successivi al PI. A tale proposito, il 31 marzo 2022 la CISA ha presentato osservazioni sugli sviluppi successivi al PI e sulle conseguenze di eventuali misure per le industrie a valle dell’UE.
(272)
Le osservazioni sono pervenute dopo la scadenza del termine fissato nell’avviso di apertura e saranno trattate nella fase definitiva.
7.2.3.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione
(273)
Gli effetti delle misure sui produttori dell’Unione sarebbero positivi. I rischi di un potenziale impatto negativo sugli utilizzatori e sugli importatori/operatori commerciali indipendenti, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento, sarebbero attenuati dalle capacità che si renderebbero disponibili nell’industria dell’Unione e dalle importazioni da altri paesi. Il ripristino della concorrenza leale e delle condizioni di parità, in assenza di importazioni oggetto di dumping, favorirebbe il sano sviluppo del mercato nel suo complesso e consentirà all’industria dell’Unione di far fronte ai costi derivanti dagli obblighi dell’Unione e degli Stati membri assunti nel quadro di accordi internazionali.
(274)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione, in questa fase dell’inchiesta, l’istituzione di misure sulle importazioni di ECCS originari dei paesi interessati.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(275)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(276)
In base alla valutazione di cui sopra, per Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. e la Companhia Siderúrgica Nacional i dazi antidumping provvisori sono fissati al livello del margine di pregiudizio, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(277)
Per quanto riguarda Handan Jintai Packing Material Co., Ltd, la Commissione ha valutato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. Dopo aver rilevato distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2bis, del regolamento di base, segnatamente sotto forma di revoche al rimborso dell’IVA per gli HRC, la Commissione ha concluso che sarebbe nell’interesse dell’Unione, come previsto all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, fissare l’importo del dazio al livello del margine di dumping, poiché un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a far fronte al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(278)
Il dazio provvisorio per le altre società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione si basa sulla media ponderata del margine di pregiudizio di cui sopra per le due società incluse nel campione della RPC, che è inferiore alla media ponderata dei margini di dumping per le due società incluse nel campione della RPC.
(279)
Dati lo scarso livello di collaborazione da parte dei produttori della RPC e il fatto che il livello del dazio per Jintai si basava sul margine di dumping accertato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, il livello del dazio applicabile su scala nazionale era basato sui margini di dumping più elevati accertati per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative da Jintai. La Commissione non ha dovuto calcolare il margine di underselling o di pregiudizio per quanto riguarda le società che non hanno collaborato, a causa delle risultanze relative alle distorsioni significative a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis.
(280)
In Brasile la collaborazione è stata ragguardevole e, di conseguenza, il dazio residuo è fissato allo stesso livello di quello applicabile alla Companhia Siderúrgica Nacional.
(281)
I dettagli si rilevano dalla tabella che segue. Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio (elencate nell’ultima colonna), espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio
Margine di pregiudizio provvisorio
Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd
43,3 %
33,2 %
33,2 %
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.
53,9 %
53,9 %
53,9 %
Altre società che hanno collaborato
45,1 %
36,7 %
36,7 %
Tutte le altre società
77,9 %
77,9 %
77,9 %
Brasile
Companhia Siderúrgica Nacional
66,8 %
52,0 %
52,0 %
Tutte le altre società
66,8 %
52,0 %
52,0 %
(282)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(283)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(284)
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(285)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(286)
Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
9.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(287)
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 25 aprile 2022 la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. A seguito delle osservazioni ricevute, la Commissione ha apportato rettifiche ai calcoli, ove giustificato.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(288)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione entro un termine prestabilito. Le parti interessate possono inoltre chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(289)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd
33,2 %
C039
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.
53,9 %
C862
Altre società che hanno collaborato:
GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.
36,7 %
C137
Tutte le altre società
77,9 %
C999
Brasile
Companhia Siderúrgica Nacional
52,0 %
C212
Tutte le altre società
52,0 %
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (
GU C 387 del 24.9.2021, pag. 2
).
(
3
)
Disponibili all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2549
(
4
)
GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6
.
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
(
6
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 206 a 208, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando 135, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 158 e 159.
(
7
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando da 58 a 61, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 122 a 127.
(
8
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 194, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando da 62 a 66, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 119 a 122, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 128 a 132. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di vergelle e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
9
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 133 a 138.
(
10
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando 75, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 139 a 142.
(
11
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando 76, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
(
12
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, considerando 76, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 136 e 145, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 145 a 154.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
14
)
Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
15
)
Cfr. 202041312652.pdf (sohu.com) (ultima consultazione: 7 aprile 2022).
(
16
)
Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(
17
)
Consultabile agli indirizzi:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021);
https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e
www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
18
)
Consultabile agli indirizzi http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
19
)
Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
20
)
TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(
21
)
Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultato il 28 marzo 2022).
(
22
)
Cfr. il sito internet della società, disponibile all'indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 28 marzo 2022).
(
23
)
http://www.baowugroup.com/party_building/overview.
(
24
)
Ibidem
.
(
25
)
Cfr. lo statuto di Baosteel, articolo 133.4:
http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600019_20210108_8.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
26
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.
(
27
)
Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(
28
)
Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(
29
)
“Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (2016- 2020)”, disponibile all'indirizzo:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
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30
)
Relazione, capitolo 14, pag. 349.
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31
)
Relazione, capitolo 14, pag. 352.
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32
)
"Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019)", approvato con decreto n. 29, del 27 agosto 2019, della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (ultima consultazione: 11 aprile 2022).
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33
)
Relazione, capitolo 14, pagg. 375-376.
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34
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
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35
)
L'elenco completo è disponibile al seguente indirizzo:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkjt.hebei.gov.cn%2Fwww%2Fxwzx15%2Ftzgg35%2Fsttz15%2F227382%2F2020102009523655218.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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36
)
Dati aperti della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
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37
)
https://ilostat.ilo.org/
(
38
)
http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)
(
39
)
https://www.comgas.com.br/tarifas/historico-de-tarifas/
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40
)
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183
(
41
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.
(
42
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17
).
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43
)
https://ilostat.ilo.org/
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44
)
Disponibile all'indirizzo: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 8 aprile 2022).
(
45
)
https://www.csn.com.br/wp-content/uploads/sites/452/2021/07/Relato-Integrado-2020-EN.pdf
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46
)
Decisione della Commissione nella controversia M.8713 –
Tata steel/ThyssenKrupp/JV
, 11 giugno 2019, considerando 384, 388 e 390.
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47
)
L'accordo di Parigi è un accordo stipulato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
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48
)
Denuncia antidumping del 12 agosto 2021, punto 32.
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Il Regolamento UE 2022/802 applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento antidumping UE 2016/1036 per determinare il valore normale in presenza di distorsioni significative. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere come funzionano i dazi antidumping provvisori, la selezione del paese rappresentativo, il calcolo dei costi esenti da distorsioni e l'impatto sulle importazioni di prodotti siderurgici. La procedura riguarda anche questioni di dumping, pregiudizio all'industria dell'Unione, campionamento dei produttori e controlli incrociati a distanza.
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