Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0844/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione, del 13 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 13/03/2024 In vigore dal: 13/03/2024 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Regolamento UE 2024/844 e quali dazi antidumping applica sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici dalla Cina?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione, adottato il 13 marzo 2024, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (EMD) originari della Repubblica Popolare Cinese. Il regolamento conclude un'inchiesta antidumping avviata il 16 febbraio 2023 a seguito di una denuncia presentata da Autlan EMD SL, sostenuta da Tosoh Hellas, rappresentanti dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di dumping, ossia la pratica di vendere il prodotto a prezzi inferiori al valore normale, causando pregiudizio notevole ai produttori europei. Il regolamento applica dazi definitivi e riscuote definitivamente i dazi provvisori precedentemente imposti con il Regolamento (UE) 2023/2120 del 13 ottobre 2023. L'inchiesta ha inoltre esaminato le distorsioni relative alle materie prime nel mercato cinese, in particolare l'assenza di rimborsi dell'IVA sulle esportazioni di minerale di manganese, al fine di valutare se dazi inferiori al margine di dumping fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione, del 13 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/844 of 13 March 2024 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of electrolytic manganese dioxides originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/844 14.3.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/844 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 16 febbraio 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di diossidi di manganese elettrolitici («EMD») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2023 da Autlan EMD SL («denunciante» o «Autlan»). La denuncia è stata sostenuta da Tosoh Hellas Single Member S.A. («Tosoh»). La Commissione ha constatato che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di EMD a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. 1.2. Distorsioni relative alle materie prime (3) Il 7 settembre 2023 il denunciante ha presentato una domanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base volta a includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti in merito al fatto che non si effettuano rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. La riduzione o la revoca del rimborso dell'IVA sono espressamente menzionate all'articolo 7, paragrafo 2 bis , secondo comma, come distorsioni relative alle materie prime. (4) Al fine di esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nella fase definitiva, la Commissione ha modificato l'avviso di apertura del 16 febbraio 2023 in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base per esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare, laddove pertinente, se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. L'avviso che modifica l'avviso di apertura è stato pubblicato il 13 settembre 2023 ( 3 ) («avviso di modifica»). (5) In seguito alla modifica, la Commissione ha invitato le parti interessate e, ove pertinente, ha inviato loro questionari, chiedendo loro di fornire informazioni sulle capacità inutilizzate nel paese interessato, sulla concorrenza per le materie prime e sugli effetti sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione. La Commissione ha anche inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della Cina») un questionario concernente le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. (6) Due utilizzatori che hanno collaborato (Duracell International Operations Sàrl («Duracell») e VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA («Varta»)) hanno risposto alle parti pertinenti del questionario. I due produttori dell'Unione (Tosoh e Autlan), i produttori esportatori inseriti nel campione (Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd («Guiliu»), Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd («Xiangtan») e Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd («Daxin»)) e le associazioni Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») e Associazione delle industrie di manganese di Guangxi («GMIA») hanno presentato le loro osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle informazioni e osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie, come illustrato nelle sezioni pertinenti che seguono. 1.3. Registrazione (7) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 3 e 4 del regolamento provvisorio. 1.4. Misure provvisorie (8) In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 15 settembre 2023 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Le osservazioni di uno dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei due produttori dell'Unione sono pervenute il 20 settembre 2023. (9) Il produttore esportatore Daxin ha sostenuto che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato utilizzando i prezzi di vendita all'esportazione e il valore normale al netto dell'IVA. Tosoh, un produttore dell'Unione, ha sollevato un problema per quanto riguarda il calcolo del profitto di riferimento. Autlan, il denunciante, ha chiesto di riesaminare e di confermare l'accuratezza del calcolo del margine di dumping di Daxin, nonché la divulgazione delle informazioni relative ai dati dei tre esportatori contrassegnati come sensibili nella divulgazione delle informazioni. Poiché le osservazioni non riguardavano l'accuratezza dei calcoli, la Commissione ha concluso che le avrebbe esaminate unitamente a tutte le altre osservazioni presentate dopo la pubblicazione delle misure provvisorie. (10) Il 13 ottobre 2023 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di EMD originari della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione ( 4 ) («il regolamento provvisorio»). 1.5. Fase successiva della procedura (11) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), i tre produttori esportatori inseriti nel campione, CCCMC e GMIA, i due produttori dell'Unione e uno degli utilizzatori (Duracell) hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. (12) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Hanno avuto luogo le audizioni seguenti: con Duracell il 23 giugno e il 28 novembre 2023; con Autlan il 30 giugno 2023; con Varta il 4 luglio 2023; con Xiangtan il 25 ottobre 2023; con CCCMC il 16 novembre 2023; oltre a un'audizione congiunta con Autlan e Tosoh tenutasi il 15 novembre 2023. (13) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (14) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di EMD della Cina («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Autlan, Tosoh, CCCMC e GMIA (congiuntamente), Xiangtan e Daxin hanno presentato le loro osservazioni entro i termini previsti. 1.6. Argomentazioni relative all'apertura (15) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 1 e 2 del regolamento provvisorio. 1.7. Argomentazioni concernenti le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis (16) CCCMC e GMIA hanno contestato il termine di quindici giorni previsto per la presentazione di osservazioni ad opera di tutte le parti sulla valutazione dell'interesse dell'Unione di cui all'avviso di modifica ( 5 ) , poiché le questioni economiche e relative alla catena di approvvigionamento sollevate dalle nuove inchieste sono complesse e richiedono ricerche e scambi di informazioni con le società interessate. Entrambi questi soggetti hanno chiesto alla Commissione di modificare nuovamente l'avviso di apertura e di concedere alle parti interessate almeno trenta giorni per presentare osservazioni. (17) La Commissione ha osservato che tutte le parti che hanno richiesto una proroga dei termini, fornendo motivi specifici a sostegno della stessa, hanno ottenuto la proroga in questione. Ha inoltre sottolineato che l'avviso di apertura ( 6 ) del 16 febbraio 2023 dava comunque alle parti la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, per cui tutte le parti potevano avvalersi di tale possibilità, se necessario. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto che il tempo concesso alle parti interessate per formulare osservazioni e fornire il loro punto di vista sulla questione fosse adeguato. (18) Guiliu ha sostenuto che una nuova asserzione presentata dal denunciante sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta (e non «all'apertura») derogava al diritto di difesa delle parti interessate. Guiliu ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe seguire la sua prassi passata ( 7 ) , nel contesto della quale l'argomentazione del denunciante che richiedeva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base era stata respinta, perché la denuncia non aveva fornito elementi di prova dell'esistenza di alcuna delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis , secondo comma, del regolamento di base al momento dell'apertura, e nemmeno la Commissione aveva riscontrato l'esistenza di tali elementi di prova nella fase di apertura. Inoltre Guiliu ha asserito che il denunciante aveva ostacolato l'inchiesta presentando le nuove asserzioni in ritardo nel procedimento. (19) La Commissione ha osservato innanzitutto che nel caso citato da Guiliu la richiesta era stata presentata in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Nel caso di specie, la richiesta contenente elementi di prova sufficienti sulle presunte distorsioni relative alle materie prime è stata presentata tempestivamente, prima dell'istituzione di misure provvisorie, consentendo così alla Commissione di avere tempo sufficiente per indagare in maniera efficace sulla questione nel corso dell'inchiesta. Inoltre la Commissione ha ritenuto che i diritti di difesa delle parti siano stati rispettati. In effetti, la sezione 5.5.1 dell'avviso di apertura, come modificata dall'avviso di modifica, informava tutti gli operatori economici interessati dei loro diritti e obblighi procedurali e descriveva il processo che la Commissione intendeva seguire per raccogliere le informazioni necessarie per trarre le sue risultanze in merito alla questione delle presunte distorsioni relative alle materie prime e giungere alle sue conclusioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito agli elementi di prova forniti nella richiesta presentata dal denunciante per quanto riguarda la presunta esistenza di distorsioni relative alle materie prime e a qualsiasi altro aspetto relativo all'inchiesta sulle presunte distorsioni relative alle materie prime. Le argomentazioni di Guiliu sono state pertanto respinte. Infine, in considerazione di quanto precede, non è chiaro in che modo l'inchiesta sarebbe stata presumibilmente ostacolata dalla denuncia. Guiliu non ha fornito delucidazioni in merito. La Commissione ha ritenuto che la richiesta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, di includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime fosse tempestiva e non impedisse alla Commissione di condurre un esame adeguato di tale questione. (20) Duracell ha sostenuto che la Commissione non può introdurre una nuova base giuridica nel quadro di un'inchiesta in corso e modificare l'ambito metodologico di tale inchiesta, dato che nulla nel regolamento di base la autorizza a prendere in considerazione elementi di prova supplementari che non esistevano al momento dell'apertura. Detta parte ha fatto riferimento per analogia alla sentenza della Corte nella causa T-126/21, Azot/Commissione ( 8 ) , nella quale la Corte ha ritenuto che la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata da produttori dell'Unione o da loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, è soddisfatta qualora tali elementi siano presentati non oltre il termine. Inoltre Duracell ha sostenuto che la Commissione aveva respinto richieste analoghe nella sua prassi e che il medesimo ragionamento dovrebbe essere applicato per analogia ( 9 ) . (21) La Commissione ha avviato l'inchiesta conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, al fine di includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime conformemente al criterio giuridico applicabile alla richiesta presentata da produttori dell'Unione o da loro rappresentanti, sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti, ai sensi dell'articolo 5, dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base e pertanto la Commissione ha modificato l'avviso di apertura iniziale affinché, come previsto dal regolamento di base, l'inchiesta riguardasse anche tali distorsioni relative alle materie prime. Di conseguenza la Commissione non ha violato alcun criterio giuridico individuato al momento dell'apertura dell'inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda il riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-126/21 citata da Duracell, la Commissione ha osservato che tale sentenza non è definitiva in quanto era in fase di appello. In ogni caso tale sentenza fa riferimento a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e alle informazioni necessarie per aprire un tale procedimento. La sentenza non tratta il ricorso all'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, che riguarda un elemento di un'inchiesta piuttosto che la sua ragione d'essere. Inoltre, anche seguendo il ragionamento di cui alla sentenza T-126/21, a differenza dell'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 5 non contiene alcuna limitazione particolare riguardo al momento in cui i produttori dell'Unione possono chiedere l'apertura di un'inchiesta. Di conseguenza l'analogia sollevata da Duracell non sussiste. Le argomentazioni di Duracell sono state pertanto respinte. 1.8. Campionamento (22) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 8 a 15 del regolamento provvisorio. 1.9. Esame individuale (23) Come previsto dal considerando 16 del regolamento provvisorio, la Commissione ha preso in considerazione la richiesta di concedere un esame individuale per un produttore esportatore cinese. La richiesta di esame individuale presentava notevoli carenze. Ne consegue che il richiedente non ha «present[ato] le informazioni necessarie entro i termini fissati dal [regolamento di base]» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento. In ogni caso, dalle informazioni fornite è emerso che diverse altre società avrebbero dovuto essere oggetto di inchiesta, il che sarebbe stato indebitamente gravoso e, tenuto conto della complessità del caso di specie, avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta ( 10 ) . Di conseguenza tale richiesta è stata respinta. 1.10. Risposte al questionario e visite di verifica (24) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 17 e 21 del regolamento provvisorio. 1.11. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (25) In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 22 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (26) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 23 e 36 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING (27) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CCCMC, i produttori esportatori che hanno collaborato e i produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping. 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (28) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 37 e 43 del regolamento provvisorio. 3.2. Valore normale 3.2.1. Sussistenza di distorsioni significative (29) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Daxin, Xiangtan, CCCMC e GMIA hanno presentato numerose osservazioni in merito all'esistenza di distorsioni significative. (30) Innanzitutto Daxin, CCCMC e GMIA hanno affermato che la relazione non è più aggiornata, in particolare considerando gli sviluppi economici sostanziali registrati nell'UE e in Cina dalla sua pubblicazione, tra cui l'erogazione di sovvenzioni alle industrie dell'UE per promuovere la loro adesione ai nuovi obiettivi di politica industriale dell'UE o gli interventi negli investimenti e nel processo decisionale delle imprese. Inoltre Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la Commissione sostituisce le inchieste con relazioni e che, basandosi sulla relazione, la Commissione ha continuato ad asserire in modo reiterato e sterile che gli esportatori devono confutare le asserzioni contenute nella relazione. Daxin, CCCMC e GMIA hanno quindi ricordato che l'onere della prova spetta all'autorità inquirente. (31) L'argomentazione concernente il presunto carattere obsoleto della relazione è stata respinta. La Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti attendibili. Benché la relazione sia stata resa pubblicamente disponibile nel dicembre 2017, le sue risultanze restano ampiamente valide e in ogni caso sono state integrate da ulteriori elementi di prova raccolti nel corso della presente inchiesta, come illustrato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. Inoltre qualsiasi parte interessata ha avuto ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti e le informazioni incluse nella relazione. Per quanto riguarda le argomentazioni concernenti le politiche industriali dell'UE e le sovvenzioni, la Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come l'UE, non hanno alcuna rilevanza nel contesto della determinazione del valore normale. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta. (32) Riguardo all'argomentazione secondo cui la pubblicazione di una relazione per paese avrebbe sostituito l'inchiesta vera e propria, la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera e), del regolamento di base, qualora la Commissione rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative siano sufficienti, può avviare l'inchiesta su tali basi. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. Nella presente inchiesta, la relazione, inclusi gli elementi di prova contenuti al suo interno, rientra tra gli elementi di prova nel fascicolo che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. La Commissione ha ricordato che la sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio contiene la valutazione completa della Commissione in merito all'esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha utilizzato i sostanziali elementi di prova aggiuntivi specifici dell'inchiesta e le argomentazioni addotte dalle parti non incluse nella relazione. Ciò che conta ai fini dell'applicazione del metodo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base sono le risultanze attestanti che le distorsioni significative sono pertinenti nel caso di specie, come avviene nella presente inchiesta ( 11 ) . Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (33) In secondo luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno affermato che la Commissione ha interpretato erroneamente la natura della dottrina cinese dell'economia di mercato socialista, omettendo anche di effettuare un'analisi generale della struttura dell'economia cinese e del rapporto tra libero mercato e leadership del partito comunista cinese (PCC). Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto le proprie argomentazioni affermando che il parere formulato a maggio 2020 dal comitato centrale del PCC e dal consiglio di Stato sull'accelerazione del miglioramento del sistema dell'economia di mercato socialista nella nuova era ribadiva, tra l'altro, che la riforma dell'economia di mercato socialista dovrebbe mostrare grande rispetto per le regole generali dell'economia di mercato, ridurre al minimo l'assegnazione diretta delle risorse di mercato da parte del governo e l'intervento diretto nelle attività microeconomiche, sfruttare appieno il ruolo decisivo del mercato nell'assegnazione delle risorse e rafforzare il ruolo del governo nell'affrontare con efficacia il fallimento del mercato. (34) Tale argomentazione ha dovuto essere respinta. Il concetto di economia di mercato socialista permea l'intera struttura legislativa ed economica della Cina e conferisce di fatto al PCC la leadership in tutte le questioni economiche materiali, compreso il controllo del sistema finanziario e delle risorse di capitale, la designazione dei settori dell'economia in funzione della loro importanza strategica, il controllo delle questioni relative al personale, comprese tutte le nomine essenziali, il coordinamento delle politiche economiche attraverso una rete formale di soggetti/comitati del partito in tutte le autorità statali e nell'economia, ecc. Le citazioni fuori contesto di documenti strategici selezionati non possono modificare la conclusione secondo cui il partito/lo Stato domina pienamente l'economia del paese, come risulta non soltanto dagli elementi di prova di cui alla sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio, ma anche dagli stessi documenti strategici che fanno riferimento al rispetto delle forze di mercato subordinandole agli obiettivi strategici del PCC ( 12 ) . (35) In terzo luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno contestato la risultanza della Commissione secondo cui l'economia cinese sarebbe soggetta a un controllo amministrativo generale attraverso un sistema di pianificazione industriale. I produttori esportatori hanno osservato che i piani sono solo degli orientamenti privi di effetti vincolanti sulle società cinesi. In questo contesto, Daxin, CCCMC e GMIA hanno aggiunto che anche all'interno dell'UE e degli Stati membri esistono iniziative di sviluppo analoghe ai piani quinquennali cinesi, quali le nuove alleanze industriali intra-UE e gli enormi programmi di sovvenzioni statali. (36) In risposta all'argomentazione concernente la natura dei documenti di pianificazione della Cina, la Commissione ha rilevato che l'economia cinese di fatto è governata da una complessa rete di piani quinquennali che guidano le decisioni delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori, la Commissione considera i piani quinquennali come documenti vincolanti. Questo risulta evidente dalla legislazione applicabile, di cui alla sezione 4.3 della relazione, nonché dagli stessi documenti di pianificazione. Il quattordicesimo piano quinquennale nazionale ad esempio contiene una sezione dedicata sul miglioramento del meccanismo di attuazione della pianificazione che afferma quanto segue: «[p]er quanto riguarda gli indicatori vincolanti, gli importanti progetti di ingegneria e i compiti in materia di servizi pubblici, protezione dell'ambiente, sicurezza e altri campi stabiliti nel presente piano, è necessario chiarire le responsabilità delle parti e le prescrizioni in materia di calendario, al fine di allocare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento secondo le previsioni. Per quanto concerne gli indicatori e i compiti attesi nei settori dello sviluppo industriale e dell'adeguamento strutturale previsti dal presente piano, è necessario affidarsi principalmente al ruolo degli operatori del mercato per realizzarli. I governi a tutti i livelli devono creare un ambiente politico, istituzionale e giuridico favorevole» ( 13 ) . (37) Per quanto riguarda il riferimento fatto da Daxin, CCCMC e GMIA a regimi di sostegno analoghi presumibilmente esistenti nell'UE e negli Stati membri, la Commissione ha osservato, come già indicato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio ai considerando 47 e 121, che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, l'impatto potenziale di uno o più degli elementi distorsivi elencati in tale disposizione è analizzato in relazione ai prezzi e ai costi nel paese esportatore, mentre la struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati non sono pertinenti nel contesto del presente procedimento ( 14 ) . Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (38) In quarto luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che non tutti i produttori di EMD sono imprese di proprietà dello Stato e che, anche se vi sono alcune società di proprietà dello Stato o a partecipazione statale, ciò non prova l'intervento del governo nelle operazioni di tali società. I produttori esportatori hanno aggiunto inoltre, facendo riferimento all'articolo 11 della legge sulle società (diritto societario) cinese, che i collegamenti tra il PCC e le società interessate non sono necessariamente un'indicazione del controllo del governo sul funzionamento di una società. (39) La Commissione ha ricordato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, il fatto che il mercato in questione sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione è uno degli elementi di cui occorre considerare l'impatto nel valutare la sussistenza di distorsioni significative. Nel contempo, anche se in un determinato settore non esiste una predominanza di imprese di proprietà dello Stato, la proprietà statale è solo uno degli indicatori di distorsioni significative. L'intervento pubblico può assumere altre forme, in linea con gli indicatori elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, che sono state descritte nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. Benché la pertinenza dell'articolo 11 della legge sulle società (diritto societario) cinese non sia completamente chiara nel presente contesto, la Commissione ha rilevato che anche l'articolo 1 di detta legge sulle società fa riferimento all'obiettivo di salvaguardare l'ordine sociale ed economico e promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato socialista. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (40) In quinto luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare eventuali risultanze circa l'inadeguatezza dell'attuazione delle leggi in materia societaria, immobiliare e fallimentare in Cina. I produttori esportatori hanno affermato in particolare che la Cina ha condotto una regolare supervisione dell'applicazione del diritto fallimentare, compresi i processi nei casi di fallimento e suggerimenti su modifiche, per cui non ha omesso di applicare correttamente e far rispettare la legge. Inoltre Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che non sono stati citati casi che dimostrino un accesso al capitale e agli investimenti soggetto a distorsioni. Analogamente, Daxin, CCCMC e GMIA hanno contestato la conclusione della Commissione in merito alle distorsioni significative relative ai salari. Tali soggetti hanno sostenuto che a questo proposito la Commissione non ha condotto un'analisi specifica per settore che dimostrasse che i lavoratori del settore degli EMD sarebbero stati messi in una posizione occupazionale vulnerabile e avrebbero ricevuto salari soggetti a distorsioni. (41) Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda l'applicazione del diritto fallimentare, la Commissione ha rilevato che, anche se la Cina ha intrapreso alcune riforme delle procedure d'insolvenza, le informazioni disponibili suggeriscono un persistente intervento statale e altre questioni che indicano un'applicazione inadeguata del diritto fallimentare. Il numero relativamente basso di casi di insolvenza di per sé è indicativo del fatto che alle forze del mercato non è consentito di eliminare gli operatori economici non solvibili, mentre l'intervento pubblico è esemplificato con particolare evidenza da varie azioni interpretative del tribunale supremo del popolo, che sottolineano la continuità economica e la stabilità sociale quali priorità di cui i tribunali di livello inferiore dovrebbero tenere conto nel contesto delle procedure fallimentari. (42) Per quanto concerne le distorsioni relative ai salari la Commissione ha ricordato che, come indicato alla sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio, al considerando 105, i salari in Cina sono distorti, tra l'altro, dalle restrizioni alla mobilità dovute al sistema di registrazione dei nuclei familiari ( hukou ), nonché a causa dell'assenza di sindacati indipendenti e della contrattazione collettiva. Non vi sono elementi nel fascicolo che consentano di accertare positivamente che i costi salariali interni dei produttori di EMD, quali Daxin e i produttori rappresentati da CCCMC o GMIA, non siano stati influenzati da tali distorsioni; inoltre Daxin e i produttori rappresentati da CCCMC o GMIA non hanno fornito alcun elemento di prova capace di dimostrare che le distorsioni di cui alla sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio non avrebbero inciso sui loro costi del lavoro. (43) Osservazioni analoghe valgono anche per il sistema finanziario cinese. Come indicato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio al considerando 108, le banche cinesi sono guidate da politiche pubbliche quando concedono l'accesso ai finanziamenti, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio dei mutuatari. Poiché né Daxin né CCCMC/GMIA hanno fornito ulteriori informazioni che dimostrino che le distorsioni descritte nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio non inciderebbero sull'accesso al capitale per i produttori di EMD, questa argomentazione è stata respinta. (44) In sesto luogo, Daxin, CCCMC GMIA hanno affermato che il metodo d'inchiesta e il ragionamento della Commissione devono soddisfare le norme stabilite dai principi e dalle pratiche cristallizzati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I produttori esportatori hanno sostenuto che l'onere della prova a carico della Commissione deve essere maggiore in relazione alla determinazione di un mercato distorsivo, in particolare quando si tratta di spiegare in che modo i poteri o il mandato governativo si traducono in distorsioni effettive e dimostrabili del costo di produzione. (45) Le argomentazioni addotte da Daxin, CCCMC e GMIA sono state respinte. La Commissione ritiene che il metodo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base sia pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC e osserva che i produttori esportatori non hanno dimostrato quali principi e pratiche non sono stati asseritamente rispettati dalla Commissione. In ogni caso, la sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio contiene una spiegazione dettagliata di come vari tipi di distorsioni, trasversali e quindi pertinenti per l'intera economia cinese o presenti specificamente nel settore degli EMD, incidano sul funzionamento del mercato e pertanto anche sui costi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. (46) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Daxin, CCCMC e GMIA. (47) Xiangtan ha sostenuto innanzitutto che ancora una volta la Commissione non aveva fornito spiegazioni più articolate riguardo all'esatta base giuridica né aveva addotto argomenti a sostegno del suo ragionamento in relazione alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base con il protocollo di adesione all'OMC e con l'accordo antidumping della Cina dell'OMC, nonché con le decisioni dell'organo di conciliazione, in particolare nella controversia DS473. Secondo Xiangtan il fatto che la Commissione si sia limitata a ribadire che l'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell'UE ai sensi della legislazione dell'OMC non ha fornito ulteriore chiarezza in merito a tale questione. Inoltre, facendo riferimento alla controversia DS473, Xiangtan ha affermato che la Commissione non aveva il diritto di scartare i suoi costi o prezzi sulla base della presunta esistenza di distorsioni significative, dato che l'esistenza di tali distorsioni in ogni caso non è sufficiente per concludere che i documenti contabili del produttore non esprimano adeguatamente i costi della materia prima per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Infine Xiangtan ha asserito che la Commissione non aveva giustificato in misura sufficiente l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base nella presente inchiesta. (48) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda le argomentazioni di Xiangtan circa la presunta incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, in particolare con le disposizioni di cui agli articoli 2.2 e 2.2.1.1, dell'accordo antidumping, nonché con le risultanze nella controversia DS473, la Commissione ha ribadito il parere espresso nella prima nota, secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base è pienamente in linea con gli obblighi dell'UE ai sensi della legislazione dell'OMC, in particolare con le disposizioni di cui all'accordo antidumping. Inoltre, per quanto concerne la controversia DS473, la Commissione ha ricordato che tale caso non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Per quanto riguarda l'argomentazione di Xiangtan secondo cui l'onere della prova è a carico della Commissione, essa è fuori luogo. La Commissione ha ricordato che la legislazione dell'OMC, interpretata dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS473, permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha osservato che l'esistenza di distorsioni significative che danno luogo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e, laddove accertata, rende i costi e i prezzi nel paese esportatore inadeguati per la costruzione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Inoltre la stessa disposizione del regolamento di base prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Nel contesto della presente inchiesta, la Commissione ha dimostrato l'esistenza di distorsioni nell'industria degli EMD nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio, mentre nel caso di Xiangtan non è stata accertata l'assenza di distorsioni dei costi interni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. (49) In secondo luogo Xiangtan ha affermato che nel settore degli EMD in Cina non esistono distorsioni significative, in quanto: i) anche se Xiangtan è una società di proprietà dello Stato al 40 %, la partecipazione pubblica non implica necessariamente l'intervento pubblico nelle operazioni aziendali della società; né ciò può essere dedotto dal fatto che il presidente della società e il segretario del consiglio di amministrazione detengono contemporaneamente incarichi in seno al PCC; ii) la società è quotata in borsa e quindi soggetta a norme di governo societario moderne e orientate al mercato e al rispetto delle prescrizioni per la quotazione in borsa; iii) la Commissione non ha dimostrato che i presunti interventi trasversali del governo cinese determinino distorsioni significative dei fattori produttivi e, di conseguenza, incidano sui costi e sui prezzi delle operazioni di Xiangtan. (50) Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Innanzitutto, per quanto concerne l'intervento del governo, la Commissione ha ricordato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, il fatto che il mercato in questione sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione è uno degli elementi di cui occorre considerare l'impatto nel valutare la sussistenza di distorsioni significative. Nel contempo, anche se in un determinato settore non esiste una predominanza di imprese di proprietà dello Stato, la proprietà statale è solo uno degli indicatori di distorsioni significative. Gli interventi pubblici possono assumere altre forme, in linea con gli indicatori elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, che sono state descritte nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. In particolare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, uno degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza di distorsioni significative in un paese è la presenza statale nelle imprese che consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. Il coinvolgimento di membri del partito nelle strutture dirigenziali di Xiangtan costituisce un chiaro indicatore del fatto che la società non è indipendente dallo Stato ed è tenuta ad agire secondo la politica del PCC piuttosto che secondo le forze di mercato, indipendentemente dal fatto che lo Stato fissi direttamente i prezzi dei beni venduti o dall'eventualità che i legami tra la società e il PCC possano incidere sui suoi costi e prezzi in modo più indiretto, ad esempio attraverso un trattamento più favorevole e il sostegno da parte delle autorità. (51) In secondo luogo, per quanto concerne la presunta assenza di distorsioni significative malgrado la presenza di interventi pubblici, le argomentazioni di Xiangtan non hanno potuto essere accolte. Xiangtan non ha fornito alcuna informazione che metterebbe in discussione le osservazioni della Commissione (cfr. considerando da 87 a 100 del regolamento provvisorio) in merito al fatto che quello degli EMD sia considerato un settore incoraggiato e quindi soggetto a un sostegno distorsivo da parte del governo. Lo stesso vale per le distorsioni riguardanti i fattori produttivi necessari per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. in particolare i considerando 83, 85 e 106 del regolamento provvisorio). In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione di Xiangtan di essere una società privata con un governo societario moderno, la Commissione ha descritto nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio gli interventi pubblici sostanziali in Cina che falsano l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura proprietaria o dall'assetto manageriale. (52) In considerazione di quanto sopra, tali argomentazioni di Xiangtan sono state respinte. 3.2.2. Paese rappresentativo (53) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato la Colombia come paese rappresentativo e ha utilizzato i dati finanziari della società Quimpac de Colombia per stabilire il valore normale costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota, messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico rispettivamente il 12 giugno 2023 e il 4 luglio 2023 («prima nota» e «seconda nota»). (54) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Xiangtan ha ribadito che la Colombia non era un paese rappresentativo appropriato, basandosi sulle stesse argomentazioni già presentate ai considerando 144 e 145 del regolamento provvisorio. (55) La Commissione aveva già esaminato queste osservazioni ai considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio. Inoltre Xiangtan non ha fornito nuove informazioni né ha proposto un paese rappresentativo alternativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (56) Daxin, CCCMC e GMIA hanno ribadito nuovamente che il prezzo dell'energia in Colombia era influenzato da diversi fattori e variava notevolmente anche tra paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. In alternativa, CCCMC, GMIA e Daxin hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i dati degli esportatori cinesi. Tale argomentazione era già stata esaminata e respinta ai considerando 151 e 152 del regolamento provvisorio. 3.2.3. Fonti per stabilire i costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi Minerale di manganese (57) Xiangtan ha asserito che la Commissione dovrebbe utilizzare il costo effettivo del minerale di manganese, tanto di produzione propria quanto di importazione, anziché applicare i prezzi di riferimento. Xiangtan ha sostenuto tale argomentazione adducendo un tenore inferiore di manganese dei minerali estratti a livello locale, una circostanza questa che avrebbe fatto sì che tali minerali locali non fossero interessati dalle distorsioni. Per quanto concerne i minerali importati, Xiangtan ha asserito che, essendo disponibili la concentrazione di manganese, i rapporti di ispezione e le informazioni sull'origine, non si sarebbe dovuto applicare il valore di riferimento. (58) La Commissione ha respinto entrambe le argomentazioni. Xiangtan non ha spiegato in che modo le distorsioni non si applicherebbero anche ai minerali di manganese nazionali con concentrazioni inferiori, utilizzati insieme ai minerali importati con concentrazioni più elevate nel processo di produzione degli EMD. (59) Il motivo per cui la Commissione ha applicato i valori di riferimento per i minerali importati risiede nel fatto che nessuno dei produttori ha fornito elementi di prova precisi e adeguati capaci di dimostrare l'assenza di distorsioni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tutti gli acquisti di minerale sono stati effettuati attraverso un intermediario cinese, situato in Cina o altrove. (60) Xiangtan ha ribadito l'argomentazione secondo cui la metodologia utilizzata dalla Commissione per il calcolo del valore di riferimento del minerale di manganese non era appropriata e ha suggerito di utilizzare nuovamente una delle due metodologie alternative presentate nelle sue osservazioni relative alla seconda nota in merito ai fattori produttivi. La Commissione aveva già esaminato questa contestazione ai considerando 170 e 171 del regolamento provvisorio. Xiangtan non ha presentato alcun fatto o ragionamento nuovo né alcuna metodologia alternativa valida per stabilire in modo affidabile una differenza di prezzo derivante dalla diversa concentrazione del manganese presente nel minerale. (61) Anche Daxin, CCCMC e GMIA hanno contestato nuovamente il fatto che il valore di riferimento adottato dalla Commissione si riferisse a un minerale con una concentrazione di manganese significativamente più elevata rispetto al minerale di manganese di origine locale e hanno asserito che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il valore di riferimento al fine di rispecchiare i costi degli esportatori cinesi. (62) La Commissione ha analizzato in modo approfondito tutte le fonti fornite dalle parti interessate, compresi i dati delle piattaforme cinesi Asian Metal e ferroalloynet.com. Da tale analisi è emerso che non è possibile stabilire una differenza di prezzo coerente in base al tenore di manganese. Al contrario, dai dati di fastmarkets.com è emerso che due concentrazioni di minerale pari al 37 % e al 44 % hanno fatto registrare differenze di prezzo incoerenti, in quanto in alcuni mesi il prezzo unitario per tonnellata per la concentrazione più elevata era addirittura inferiore a quello per la concentrazione inferiore. Lo stesso vale per i dati di Asian Metal, dai quali è emerso che il prezzo unitario per tonnellata di un minerale con una concentrazione pari al 13 % era più elevato in determinati mesi rispetto a quello di un minerale con una concentrazione pari al 37 %. Da tali risultanze si deduce chiaramente l'assenza di una correlazione coerente tra il tenore di manganese e la fissazione dei prezzi. Di conseguenza il valore di riferimento provvisorio per il minerale di manganese è stato confermato e l'argomentazione è stata respinta. (63) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha ribadito le sue due argomentazioni in merito al minerale di manganese. Innanzitutto ha sostenuto che si sarebbe dovuto utilizzare il costo effettivo del minerale di manganese estratto autonomamente anziché il prezzo di riferimento. In secondo luogo, tale società ha ribadito che la Commissione aveva calcolato in modo errato i prezzi di riferimento del minerale di manganese. (64) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha già spiegato nel regolamento provvisorio i motivi per cui ha sostituito il costo effettivo del minerale di manganese di origine cinese con i valori di riferimento. In assenza di nuovi elementi, tale argomentazione è stata quindi respinta. (65) Nella seconda argomentazione concernente il valore di riferimento per il minerale di manganese, Xiangtan ha sostenuto che esiste un modello coerente di differenza di prezzo unitario per tonnellata metrica tra i valori di riferimento per il minerale con la concentrazione più elevata e quello con la concentrazione inferiore, senza fornire alcun dettaglio o elemento di prova riguardo a quale sarebbe questa presunta differenza di prezzo coerente, né in merito al modo in cui tale differenza di prezzo sarebbe applicabile agli altri minerali di manganese (di concentrazione inferiore) utilizzati dai produttori cinesi. La Commissione ha respinto tale argomentazione. (66) Xiangtan ha suggerito inoltre che la presentazione da parte della Commissione del fatto che, in alcuni casi, il prezzo unitario per tonnellata per il minerale con concentrazione più elevata era inferiore a quello per il minerale con concentrazione inferiore era di fatto errata. La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione, in quanto, ad esempio, in quasi tutto il periodo di maggio 2020 il prezzo unitario in USD per tonnellata metrica di MB-MNO-0003 al 37 % CIF Tianjin era più elevato rispetto a quello di MB-MNO-0001 al 44 % CIF Tianjin ( 15 ) . Come già illustrato al considerando 62, non esiste una differenza di prezzo coerente tra il prezzo del minerale di manganese e la rispettiva concentrazione di manganese. In ogni caso, anche nel caso in cui si riscontrasse una differenza coerente, la differenza tra le concentrazioni del 37 % e del 44 % non potrebbe essere applicata ai minerali locali cinesi aventi concentrazioni significativamente inferiori e per i quali non è disponibile alcun valore di riferimento. La Commissione ha quindi confermato l'approccio al calcolo del valore di riferimento per il manganese e ha respinto questa argomentazione. Xiangtan ha individuato un errore materiale nella formula utilizzata per il calcolo del prezzo di uno dei minerali di manganese utilizzati. Al prezzo di riferimento è stata applicata una concentrazione errata di manganese del minerale. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto detto errore. (67) Xiangtan ha sostenuto che il fattore di adeguamento utilizzato dalla Commissione in relazione al tenore di manganese con valenza 2+ è stato applicato in modo errato. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto detto adeguamento. (68) Xiangtan ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione a un tipo di polvere di manganese. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto il valore dell'adeguamento. Altre materie prime e materiali di consumo (69) Tosoh ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la Malaysia piuttosto che la Turchia come fonte dei prezzi all'importazione per i cinque fattori produttivi diversi dal minerale di manganese, dato che i prezzi all'importazione in Turchia dei prodotti carboniferi erano anormalmente bassi durante il periodo dell'inchiesta, a causa delle consistenti importazioni dalla Russia. La Commissione ha già affrontato questa argomentazione nel considerando 143 del regolamento provvisorio e ha scelto il Brasile per stabilire il costo non soggetto a distorsioni per il carbone bituminoso e il carbone di antracite. (70) Autlan ha chiesto alla Commissione di utilizzare i dati sui prezzi all'importazione della Malaysia per calcolare i valori di riferimento non distorti per i cinque fattori produttivi. La Commissione ha osservato che soltanto per uno dei cinque fattori produttivi, ossia la lignite, i volumi medi aggregati delle importazioni erano superiori a quelli della Turchia o del Brasile, pertanto la scelta della Malaysia non era giustificabile. Questa argomentazione è stata respinta. (71) Xiangtan ha contestato il metodo utilizzato per determinare i prezzi di due tipi di carbone. Ha invitato la Commissione a utilizzare le statistiche colombiane sulle esportazioni per il carbone bituminoso. Nello sviluppare la sua argomentazione, Xiangtan ha ipotizzato che il motivo alla base delle esigue basse importazioni in Colombia potrebbe essere dato da un'offerta abbondante nel paese. Ha inoltre esortato la Commissione a utilizzare le statistiche sulle importazioni in Turchia senza escludere le importazioni dalla Russia, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato a sufficienza l'esistenza di distorsioni in Russia che avrebbero causato prezzi anormalmente bassi e ha addotto altresì esempi di prodotti che da alcuni paesi sono stati importati a prezzi inferiori rispetto a quelli importati dalla Russia. (72) La Commissione ha esaminato l'approccio adottato ai considerando 142 e 143 del regolamento provvisorio. Nello stabilire i valori di riferimento, la Commissione non si basa sui prezzi all'esportazione, in quanto sono per definizione meno affidabili delle statistiche sulle importazioni. Si tratta di un'opinione generalmente accettata, basata su vari motivi, quali il fatto che le autorità doganali dispongono in genere di maggiori risorse e metodi per valutare e controllare i dati sulle importazioni rispetto a quelli sulle esportazioni. La documentazione richiesta per l'importazione è generalmente più completa e le merci all'importazione sono soggette a controlli e verifiche doganali. Inoltre i dati sulle esportazioni sono in genere comunicati come «franco a bordo» ( Free On Board - FOB) (rispetto ai dati comunicati come «costo, assicurazione e nolo» ( Cost, Insurance and Freight - CIF) in relazione alle importazioni), che la Commissione utilizza come livello rappresentativo da utilizzare come valore di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (73) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha ribadito l'argomentazione formulata nella fase provvisoria, secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare le statistiche sulle esportazioni colombiane per stabilire il prezzo di riferimento del carbone bituminoso. Non sono state addotte argomentazioni nuove. La Commissione ha già spiegato il motivo per cui riteneva i prezzi all'importazione più affidabili rispetto a quelli all'esportazione nel considerando precedente e ha quindi respinto l'argomentazione. (74) Per quanto concerne le distorsioni in Russia, la Commissione ha osservato che gli elementi di prova che documentano il fatto che i produttori di carbone russi vendevano con forti sconti a seguito delle sanzioni dell'Unione sulle importazioni entrate in vigore nell'agosto del 2022 erano ampiamente disponibili nel fascicolo pubblico e Xiangtan non li aveva contestati. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione e ha confermato il proprio metodo di determinazione dei prezzi del carbone. (75) Guiliu ha chiesto alla Commissione di modificare il codice SA per uno dei suoi fattori produttivi, dal codice SA 2701 12 (carbone bituminoso) al codice SA 2702 10 (lignite) e di modificare di conseguenza il valore di riferimento. Guiliu ha sostenuto che, secondo la nomenclatura del sistema armonizzato, il codice SA 2701 12 si riferisce al carbone bituminoso, che deve avere un potere calorifico pari o superiore a 5 833 kcal/kg, mentre il carbone utilizzato dalla stessa presentava un valore inferiore a tale limite. A sostegno di tale richiesta, Guiliu ha fornito i risultati delle prove condotte per lotti di carbone dai quali risultava un potere calorifico inferiore al limite di cui sopra. La classificazione nel codice SA 2701 12 è stata fornita da Guiliu nelle risposte al questionario e non è stata messa in discussione durante il processo di verifica. La Commissione ha ritenuto che la richiesta non fosse accoglibile essendo giunta soltanto in seguito all'adozione delle misure provvisorie e in considerazione del fatto che la stessa non era in grado di verificare i nuovi elementi di prova presentati in relazione al valore calorifico del carbone presumibilmente utilizzato da Guiliu. (76) Nella prima e nella seconda nota e nel regolamento provvisorio, uno dei fattori produttivi, la pirite di ferro, era indicato con il codice SA 2601 11. In seguito a ulteriori verifiche, la Commissione ha accertato che la pirite di ferro utilizzata dai produttori esportatori era pirite di ferro non arrostita e doveva essere classificata con un codice diverso, ossia il codice SA 2502 00. La Commissione ha ricevuto conferma dai produttori esportatori in merito al tipo di materia prima utilizzata, ossia all'eventualità che si trattasse di pirite di ferro arrostita o non arrostita, così come in merito al codice di classificazione da utilizzare. La Commissione ha quindi modificato il valore di riferimento al fine di stabilire il prezzo non soggetto a distorsioni della pirite di ferro. Dato che nessuno dei paesi utilizzati per altri fattori nel caso di specie (Colombia, Turchia e Brasile) presentava quantitativi rappresentativi di importazioni di pirite (le importazioni totali in tali paesi variano dallo 0 % al 3 % del consumo di pirite dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione), la Commissione ha cercato un paese alternativo nell'elenco dei paesi aventi un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e ha concluso che la Thailandia costituiva una fonte alternativa appropriata per prezzi all'importazione per la pirite non arrostita, in considerazione del fatto che i quantitativi importati erano significativamente più elevati (rappresentavano il 23 % del consumo totale di pirite dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione). (77) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi sul prezzo all'esportazione turco della pirite non arrostita per stabilire il valore di riferimento, essendo la Turchia il principale paese esportatore di questa materia prima. La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi illustrati al considerando 72 del presente regolamento. (78) Daxin ha sostenuto che stabilire il valore di riferimento per il vapore utilizzando gli altri produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe stato incoerente con la prassi precedente e che la Commissione avrebbe dovuto piuttosto utilizzare il valore di riferimento per l'acqua. La Commissione ha ritenuto che non sarebbe stato appropriato utilizzare il valore di riferimento per l'acqua, dato che per la produzione di vapore sono necessari altri fattori che incidono in misura significativamente maggiore sul prezzo finale, quali i costi per l'energia e del lavoro. La Commissione ha calcolato una media dei consumi dei fattori produttivi utilizzati dagli altri produttori esportatori inseriti nel campione che producono vapore internamente e, ai fini della determinazione del prezzo del valore, ha applicato i valori di riferimento al consumo medio di ciascun fattore produttivo. Daxin non ha presentato alcuna metodologia alternativa per il calcolo del prezzo del vapore e l'argomentazione è stata pertanto respinta. (79) Daxin ha contestato anche il fatto che la decisione della Commissione di utilizzare il costo di macinazione/molatura di altri produttori esportatori inseriti nel campione per adeguare il valore di riferimento per il minerale di manganese non fosse giustificata, in quanto il costo era irragionevolmente elevato. Daxin non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione né ha proposto un'opzione alternativa. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Energia elettrica (80) Xiangtan ha contestato la decisione della Commissione di cambiare la fonte dei dati per la determinazione del valore di riferimento per l'energia elettrica passando da ENEL S.A., originariamente proposta nella prima e nella seconda nota, a EMCALI, il fornitore di energia della regione di Cali, dove ha sede la società Quimpac. Innanzitutto, detto soggetto ha sostenuto che, non essendo Quimpac un produttore di EMD, la sua ubicazione era irrilevante. In secondo luogo, detta società ha sostenuto che le tariffe di EMCALI non includevano una tariffa applicabile per l'uso industriale. La Commissione ha respinto entrambe queste argomentazioni. Quimpac è stata scelta come società di riferimento in quanto utilizza il medesimo processo di elettrolisi di un produttore di EMD, una circostanza questa che la rende un rappresentante adatto per comprendere la struttura dei costi di un produttore di EMD in termini di approvvigionamento energetico. Per quanto concerne le tariffe energetiche applicate, i prezzi pubblicati nel listino prezzi di EMCALI, accessibile a tutte le parti interessate, sono applicabili tanto agli utilizzatori commerciali quanto a quelli industriali. Questo approccio è ulteriormente sostenuto dall'utilizzo di livelli di tensione molto elevati (categoria 3), che esulano dalla portata delle tipiche attività residenziali o commerciali generali e sono indicativi di un consistente consumo industriale di energia elettrica. La decisione della Commissione di applicare la categoria del livello di tensione più elevata disponibile si basa sulla logica che essa serve a rappresentare in modo accurato un'utenza industriale che consuma ampie quantità di energia elettrica nei suoi processi produttivi. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (81) Xiangtan ha contestato l'uso delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e dei profitti di Quimpac de Colombia nella costruzione del valore normale per tre motivi. Detto soggetto ha sostenuto innanzitutto che il risultato finanziario di Quimpac non offriva una buona approssimazione per la produzione di EMD. In secondo luogo, ha sostenuto che il livello di profitto era superiore a quello normalmente conseguibile da un produttore di EMD e ha proposto di utilizzare i profitti dei produttori dell'Unione o di Tosoh Japan. In terzo luogo, ha sostenuto che non erano disponibili dati finanziari dettagliati per la società e che quindi non era possibile verificare voci quali le spese di nolo, le spese di imballaggio, altri costi o le spese di ricerca e sviluppo e quindi non è possibile garantire che non vi sia una doppia contabilizzazione nel momento in cui si effettua un confronto tra i prezzi. (82) La Commissione ha respinto le argomentazioni formulate per i motivi che seguono. Innanzitutto Xiangtan non ha dimostrato il motivo per cui i prodotti fabbricati da Quimpac (prodotti a base di cloro e soda) non renderebbero tale impresa una buona approssimazione per i produttori di EMD. Xiangtan non contesta il fatto che Quimpac utilizzi immobilizzazioni comparabili (impianto di elettrolisi) e presenti un consumo elevato di energia elettrica. In secondo luogo, il ragionamento alla base della scelta di Quimpac e la descrizione del processo sono stati debitamente illustrati nel regolamento provvisorio (sezione 3.2.2.4). La Commissione non può quindi utilizzare i risultati finanziari dell'industria dell'Unione e della società giapponese né per calcolare il valore normale, né per confrontarlo con i risultati finanziari delle società selezionate. In terzo luogo, nonostante le limitazioni dei dati disponibili per Quimpac, la Commissione ritiene che, in assenza di bilanci più dettagliati, tali dati forniscano una rappresentazione ragionevolmente accurata delle SGAV e dei profitti della società. Infine Xiangtan non ha fornito alcuna alternativa. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 3.2.4. Altre osservazioni (83) Xiangtan, Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato utilizzando il prezzo di vendita all'esportazione e il valore normale al netto dell'IVA. Nel contesto dell'inchiesta è stato dimostrato che, in base alla politica cinese di rimborso dell'IVA all'esportazione, i produttori esportatori che esportavano EMD non potevano beneficiare del rimborso dell'IVA. Ciò significava che i produttori di EMD dovevano sostenere un costo supplementare all'atto dell'esportazione. La Commissione ha quindi apportato un adeguamento al valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, al fine di rispecchiare il costo totale sostenuto in ragione del sistema di IVA adottato. (84) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Daxin ha ribadito l'argomentazione formulata nella fase provvisoria, secondo cui non era necessario effettuare alcun adeguamento dell'IVA al valore normale poiché Daxin effettuava le vendite all'esportazione verso l'Unione tramite operatori commerciali nazionali e quindi non sosteneva alcun costo aggiuntivo all'atto dell'esportazione. La Commissione ha rilevato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), il fatto che Daxin avesse esportato direttamente nell'Unione o tramite un operatore commerciale situato in Cina non aveva rilevanza. L'adeguamento al valore normale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), rimaneva giustificato dalla non applicabilità del rimborso dell'IVA sulle vendite all'esportazione di EMD. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Xiangtan ha contestato la metodologia applicata dalla Commissione per estrapolare il costo dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione come percentuale rispettivamente del costo delle materie prime e dei costi diretti. La medesima osservazione è stata formulata per quanto concerne l'estrapolazione del costo dei trasporti come percentuale del costo delle materie prime. Xiangtan ha sostenuto che si trattava di voci di costo a sé stanti, in nessun modo collegate al valore dei fattori produttivi, e che la Commissione avrebbe dovuto individuare valori di riferimento adeguati separatamente dagli altri fattori produttivi oppure utilizzare il costo effettivo dei produttori esportatori. (85) La Commissione ha inoltre osservato che, una volta accertata l'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, non sarebbe appropriato utilizzare i costi effettivi, a meno che non si sia accertato che sono esenti da distorsioni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Tale circostanza non si è verificata in quanto non sono stati presentati elementi di prova di questo tipo. Dato che la Commissione ha ritenuto che tali vendite fossero distorte, è stato necessario trovare dei valori di riferimento adeguati. In linea di principio, qualora non sia possibile riscontrare valori di riferimento adeguati per un costo, la Commissione li stabilirà sotto forma di rapporto rispetto al gruppo di costi cui essi si riferiscono (che si tratti del costo di tutte le materie prime o dei costi di produzione). Una volta stabiliti i costi esenti da distorsioni delle materie prime o i costi di produzione, la Commissione applicherà il valore di riferimento per stimare il costo esente da distorsioni in questione, preservando in tal modo la struttura dei costi del produttore esportatore. Xiangtan non ha fornito un'alternativa più ragionevole a questo metodo. (86) Xiangtan ha contestato il fatto che la Commissione abbia utilizzato per il calcolo del margine di dumping una tabella COM PCN basata su una media annuale, anziché ricorrere alla tabella COM PCN originariamente presentata e basata sui documenti contabili relativi ai costi mensili, senza spiegare il motivo della sua decisione. Xiangtan ritiene che ciò non sia conforme all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo il quale i costi dovrebbero di norma essere calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta. Poiché la Commissione utilizza un valore normale medio annuo nelle sue inchieste, ha ritenuto opportuno utilizzare i costi generati annualmente, consentendo una verifica diretta rispetto ai bilanci annuali certificati della società, una circostanza questa che aumenta l'affidabilità e la trasparenza dei dati utilizzati. Inoltre il valore medio annuale è stato calcolato sulla base delle registrazioni tenute da Xiangtan e quindi l'articolo 2, paragrafo 5, non è stato violato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (87) Autlan ha chiesto alla Commissione di adottare nella sua determinazione finale azioni appropriate nei confronti di un produttore di EMD di proprietà del gruppo South Manganese, il medesimo gruppo a cui apparteneva Daxin, al fine di evitare potenziali canalizzazioni aziendali. La Commissione ha sottolineato che soltanto i produttori che hanno esportato durante il periodo dell'inchiesta figurano nel dispositivo del regolamento, qualora si siano manifestati durante l'inchiesta. La società in questione non ha esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e non può pertanto essere elencata nel regolamento. La richiesta è stata quindi respinta. 3.3. Prezzo all'esportazione (88) Xiangtan ha espresso disaccordo circa il metodo utilizzato dalla Commissione per correggere il costo del nolo marittimo impiegato per costruire il valore CIF. La Commissione ha utilizzato le tariffe dei cinque mesi in cui Xiangtan ha effettivamente sostenuto il costo del nolo per le vendite CIF e «rese al luogo di destinazione» ( Delivered At Place - DAP) e quotazioni di altri esportatori inseriti nel campione per i restanti sette mesi. Successivamente la Commissione ha calcolato una tariffa media annua per costruire il valore CIF delle vendite per le quali non è stato effettuato il nolo marittimo. Xiangtan ha sostenuto che non era appropriato utilizzare la media annuale delle tariffe per il nolo marittimo, in quanto ciò non teneva conto della significativa fluttuazione dei noli marittimi verificatasi nel 2022, che hanno inciso in maniera sostanziale sul valore CIF da un mese all'altro. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha applicato tariffe mensili per il nolo marittimo al fine di costruire il valore CIF. (89) Xiangtan ha inoltre sostenuto che la Commissione ha calcolato l'assicurazione marittima in base a una percentuale sul valore della fattura, mentre avrebbe dovuto calcolarla in base al costo di assicurazione effettivamente pagato dalla società durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rettificato il calcolo di conseguenza. (90) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha rilevato che la Commissione, pur accettando di calcolare il premio per l'assicurazione marittima sulla base del costo assicurativo effettivamente pagato dalla società, ha applicato una formula errata nel calcolo, in quanto non ha incorporato il differenziale abituale dell'1,1 utilizzato dalle compagnie assicurative per determinare le spese assicurative per il nolo marittimo. La Commissione ha concluso che l'applicazione di tale correzione non significativa non avrebbe inciso né sul margine di pregiudizio né su quello di dumping. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (91) In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, Daxin ha presentato ulteriori informazioni in merito ai prezzi all'esportazione dell'operatore commerciale indipendente che vendeva EMD al suo cliente dell'Unione e ha chiesto alla Commissione di utilizzare tali dati sulle esportazioni ai fini del calcolo del prezzo CIF alla frontiera dell'Unione. (92) Autlan ha reagito alla presentazione del questionario da parte dell'operatore commerciale indipendente di Daxin sostenendo che era stato ricevuto diversi mesi dopo il termine stabilito nella sezione 5.3 dell'avviso di apertura. (93) Daxin ha ribattuto che, secondo l'avviso di apertura, le parti interessate avevano la facoltà di presentare nuove informazioni fattuali prima della scadenza del termine fissato per presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle risultanze provvisorie e che pertanto riteneva accettabili tali nuovi elementi di prova. (94) La Commissione ha rilevato che l'operatore commerciale indipendente non aveva collaborato all'inchiesta e la Commissione non era quindi in grado di verificare i suoi dati entro il termine previsto per l'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (95) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Daxin ha ribadito la propria argomentazione, avanzata nella fase provvisoria, secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare il prezzo all'esportazione dell'operatore commerciale indipendente per calcolare il margine di pregiudizio, senza la presentazione di ulteriori argomentazioni. Questa argomentazione è stata respinta per i motivi illustrati al considerando 94. 3.4. Confronto (96) Autlan ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi stanno praticando un dumping mirato e ha chiesto alla Commissione di affrontare la questione. La Commissione ha analizzato la situazione e ha concluso che non vi sono elementi di prova di dumping mirato nel fascicolo. La variazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta è stata in linea con l'andamento del mercato e con le variazioni dei prezzi delle materie prime e dei prezzi in generale. Anche dall'analisi delle vendite di determinati produttori esportatori nelle diverse regioni non sono emerse differenze di prezzo significative e di conseguenza non sono state evidenziate pratiche di dumping mirate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.5. Margini di dumping (97) In seguito alle argomentazioni delle parti interessate, come illustrato sopra, la Commissione ha riveduto i margini di dumping. (98) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Xiangtan 47,2  % Guiliu 62,9  % Daxin 18,3  % Altre società che hanno collaborato 47,4  % Tutte le altre società 100,9  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (99) In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 204 a 206 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo dell'Unione (100) In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 207 a 209 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dal paese interessato (101) In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 214 del regolamento provvisorio. 4.3.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting e contrazione dei prezzi (102) In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo delle importazioni dal paese interessato, l'undercutting e la contrazione dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 215 a 221 del regolamento provvisorio. 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.4.1. Osservazioni generali (103) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 222 a 225 del regolamento provvisorio. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (104) In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 226 a 228 del regolamento provvisorio. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (105) In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 229 a 231 del regolamento provvisorio. 4.4.2.3.   Crescita (106) In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 232 del regolamento provvisorio. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (107) In assenza di osservazioni riguardanti l'occupazione e la produttività, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 233 a 235 del regolamento provvisorio. 4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (108) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (109) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 238 a 241 del regolamento provvisorio. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (110) In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 242 e 243 del regolamento provvisorio. 4.4.3.3.   Scorte (111) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 244 e 245 del regolamento provvisorio. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (112) In assenza di osservazioni riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 246 a 251 del regolamento provvisorio. 4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio (113) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione così come CCCMC e GMIA hanno contestato il pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione di cui alle conclusioni, dimostrato dalla contrazione dei prezzi causata dai notevoli quantitativi di importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina, soprattutto nella seconda metà del periodo in esame (dal 2021 al periodo dell'inchiesta), per i motivi seguenti: — nel periodo dell'inchiesta il prezzo medio cinese è aumentato più di quello dell'industria dell'Unione; — la differenza di prezzo tra quello delle importazioni provenienti dalla Cina e quello praticato dall'industria dell'Unione è stata minore durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2019 ( 16 ) , quando la redditività dell'industria dell'Unione era sana ( 17 ) ; — gli aumenti del costo di produzione affrontati dai produttori dell'Unione sono stati causati dalla crisi energetica del 2021 e dalle perturbazioni della catena di approvvigionamento e della produzione derivanti dalle misure restrittive messe in atto dai governi di tutta Europa a causa della pandemia di COVID-19 (dal 2020 fino alla metà del 2022), con un impatto sui risultati finanziari delle società della maggior parte delle industrie europee. (114) Dall'inchiesta è emerso che le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di [7-8,5] milioni di kg dal 2019 al periodo dell'inchiesta. Tali volumi di vendita persi, associati alla contrazione dei prezzi, sono stati penalizzanti per l'industria degli EMD ad alta intensità di capitale, che ha costi fissi elevati. La differenza tra il prezzo medio all'importazione dalla Cina e il prezzo praticato dall'industria dell'Unione, pur essendo più elevata nel 2019, ha avuto un effetto decisamente minore sulla redditività, dato che l'industria dell'Unione ha venduto [7-8,5] milioni di kg di EMD in più nel 2019 rispetto al periodo dell'inchiesta. (115) Come previsto dal regolamento provvisorio, la diminuzione dei volumi di vendita ai prezzi soggetti a contrazione ha comportato un deterioramento di tutti gli indicatori di prestazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Il modesto livello di profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta è stato ottenuto a costo di un flusso di cassa negativo e pertanto non è stato sostenibile. (116) Come ulteriormente riconosciuto nelle risultanze provvisorie, l'aumento del costo di produzione è stato dovuto a un marcato aumento dei prezzi dell'energia e di talune materie prime nella seconda metà del periodo in esame. Tuttavia l'incapacità dei produttori dell'Unione di aumentare i prezzi di vendita, associata alla significativa perdita di volumi di vendita in linea con l'aumento dei costi, è stata il risultato della contrazione dei prezzi esercitata dal picco di importazioni cinesi. Inoltre la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è stata più evidente nella seconda parte del periodo in esame ( 18 ) . (117) Infine le restrizioni dovute alla COVID-19 non hanno inciso sui livelli di produzione dell'industria dell'Unione, dato che la produzione dell'Unione è aumentata nel 2020 e nel 2021 e gli impianti di produzione non hanno subito chiusure temporanee. I risultati finanziari dell'industria dell'Unione non avrebbero quindi potuto essere influenzati da tali restrizioni. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte. (118) Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che il considerando 220 del regolamento provvisorio, nel quale si afferma che «[t]uttavia, malgrado non sia stato riscontrato alcun undercutting sulle singole operazioni per due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, il prezzo medio delle importazioni cinesi totali nel mercato dell'Unione era del [5 %-9 %] circa inferiore al prezzo medio dell'industria dell'Unione per l'intero periodo in esame» , non sarebbe sostenuto da elementi fattuali. Tali parti hanno sottolineato che i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione rappresentavano quasi il 99 % del volume totale delle esportazioni cinesi di EMD verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta, compresi tutti gli esportatori che hanno collaborato e altri produttori esportatori. Di conseguenza quasi il 99 % del totale degli EMD esportati dalla Cina nel periodo dell'inchiesta non presentava prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione o presentava prezzi leggermente inferiori a questi ultimi. (119) La Commissione sottolinea la conclusione di cui al considerando 202 del regolamento provvisorio secondo la quale le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 65 % circa delle esportazioni totali cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Si rileva pertanto che l'assenza di undercutting riscontrata a livello di singola transazione per due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione rappresentava meno della metà delle importazioni cinesi totali. Come affermato al considerando 215 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni sono stati stimati in base ai dati Eurostat, dividendo i valori totali delle importazioni cinesi per il volume totale di tali importazioni. Di conseguenza il prezzo medio delle importazioni cinesi totali nel mercato dell'Unione è risultato essere del [5 %-9 %] circa inferiore al prezzo medio dell'industria dell'Unione per l'intero periodo in esame. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte. (120) Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto altresì che la Commissione non ha valutato adeguatamente le differenze di prezzo tra i diversi tipi di EMD, in particolare il fatto che l'analisi del pregiudizio provvisoria si fosse basata sulla presunta contrazione dei prezzi dell'Unione causata dalle importazioni a prezzi inferiori provenienti dalla Cina, legate principalmente alle esportazioni cinesi di tipi di EMD di qualità inferiore, che quindi presentano di norma prezzi inferiori. (121) Come indicato al considerando 221 del regolamento provvisorio, la contrazione dei prezzi è stata accertata sulla base del prezzo medio delle importazioni totali dalla Cina, di conseguenza sono stati presi in considerazione tutti i tipi di EMD. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (122) In assenza di altre osservazioni riguardanti gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 257 a 263 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (123) In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni da paesi terzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 264 a 266 del regolamento provvisorio. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione (124) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 267 a 269 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Altri fattori (125) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che la perdita di vendite e di quota di mercato da parte dell'industria dell'Unione è stata causata da altri fattori, in particolare dall'incapacità di quest'ultima di fornire agli utilizzatori dell'Unione EMD di elevata qualità ( 19 ) in volumi sufficienti, in particolare nella seconda metà del periodo in esame, e di conseguenza gli utilizzatori hanno dovuto ricorrere alle importazioni cinesi. Dette parti hanno sostenuto che uno dei due produttori dell'Unione (Autlan) non produceva EMD di elevata qualità e non mostrava l'intenzione di fabbricarne in futuro. Di conseguenza la mancanza di certificazione è stata la ragione per cui l'industria dell'Unione ha perso le vendite di EMD di elevata qualità e/o per motivi di capacità non ha potuto beneficiare appieno della nuova e crescente domanda di EMD di elevata qualità. (126) I due utilizzatori che hanno collaborato (Duracell e Varta) hanno sostenuto l'argomentazione di cui sopra, aggiungendo che l'industria dell'Unione non era in grado di soddisfare la domanda di EMD dell'Unione, mentre le importazioni da altri paesi terzi erano estremamente limitate e non costituivano una valida alternativa. Gli utilizzatori a valle non avevano quindi altra scelta se non quella di affidarsi alle importazioni provenienti dalla Cina. (127) L'inchiesta ha confermato che gli utilizzatori dell'Unione (produttori di batterie) necessitavano di una qualità variata di EMD ( 20 ) per la loro produzione di batterie a secco, in base a parametri specifici per ciascun utilizzatore. Come stabilito al considerando 316 del regolamento provvisorio, tutti i tipi di EMD seguono il medesimo processo di produzione, mentre, come stabilito al considerando 25 del regolamento provvisorio, tanto gli EMD del tipo zinco-carbonio quanto quelli alcalini presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per le medesime finalità (produzione di batterie a secco). Lo stesso vale per gli EMD alcalini, indipendentemente dalla qualità asserita. Inoltre nessuno dei produttori cinesi o dell'Unione inseriti nel campione ha riferito o dimostrato differenze tra i tassi di consumo dei fattori di produzione tra quelli che vengono definiti tipi diversi di qualità di EMD nel periodo dell'inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto stabilire una linea di demarcazione universale tra gli EMD alcalini di qualità «elevata» e «standard», ma tale distinzione è piuttosto specifica per ciascun utilizzatore. Nella sua analisi, la Commissione fa quindi riferimento agli EMD «di qualità standard» e «di elevata qualità» quando uno degli utilizzatori che hanno collaborato ritiene che gli EMD acquistati siano di elevata qualità o meno. (128) Tramite l'inchiesta è stato confermato che l'industria dell'Unione ha fornito agli utilizzatori tutte e tre le diverse qualità di EMD durante il periodo in esame. Nella loro produzione i due utilizzatori che hanno collaborato hanno utilizzato soltanto EMD alcalini, di qualità standard ed elevata. Nel periodo dell'inchiesta la quota di EMD che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato dall'industria dell'Unione (nel suo complesso) ha rappresentato circa il [55 %-65 %] del totale degli EMD acquistati in tale periodo, tra cui EMD di tipo alcalino di elevata qualità per circa il [25 %-35 %] dei loro acquisti totali dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Autlan ha fornito a due dei tre principali utilizzatori dell'Unione EMD di qualità standard durante il periodo in esame ( 21 ) e disponeva di una certificazione rimasta in vigore per la fornitura del terzo utilizzatore. Nel medesimo periodo il secondo produttore dell'Unione (Tosoh) ha fornito ai tre principali utilizzatori dell'Unione (compresi i due che hanno collaborato) EMD di qualità standard e a due di essi EMD di elevata qualità. Tosoh disponeva di una certificazione rimasta in vigore per la fornitura di EMD di elevata qualità al terzo utilizzatore. (129) L'industria dell'Unione ha aumentato il livello di EMD di tipo alcalino di elevata qualità di [0,8-1,8] milioni di kg rispetto al 2019, ma ha perso l'[11 %-16 %] dei suoi volumi di EMD di tipo alcalino di elevata qualità dal 2021 al periodo dell'inchiesta a vantaggio delle importazioni dalla Cina, una circostanza questa che conferma che né la certificazione né i motivi relativi alla capacità hanno ostacolato l'industria dell'Unione nel fornire EMD di elevata qualità. Si osserva inoltre che l'industria dell'Unione ha dimezzato il livello dei propri investimenti, con un calo del 45 % durante il periodo in esame, rendendo impossibile qualsiasi investimento potenziale per aumentare la qualità o la capacità. L'istituzione di misure antidumping definitive in relazione agli EMD provenienti dalla Cina consentirebbe all'industria dell'Unione di investire in EMD di elevata qualità, investimenti attualmente ostacolati dalle importazioni oggetto di dumping, dalla perdita di quote di mercato e dalla scarsa redditività. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte. (130) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CCCMC e GMIA hanno espresso il loro disaccordo con la Commissione, ribadendo che il presunto pregiudizio non è stato causato dalle importazioni di EMD dalla Cina, quanto piuttosto dall'incapacità dell'industria dell'Unione di fornirli o di fornire quantitativi sufficienti di EMD di tipo alcalino di elevata qualità. Tali soggetti hanno asserito altresì che la valutazione della Commissione era incompleta, come illustrato di seguito. (131) CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la Commissione non ha distinto correttamente quali produttori di EMD sono in grado di produrre EMD di elevata qualità, definiti nelle loro osservazioni «EMD ad alto assorbimento di energia», sostenendo che sono gli utilizzatori a determinare il tipo di qualità e non i produttori. A questo proposito, la Commissione ha ribadito la propria spiegazione di cui al considerando 127, chiarendo che la distinzione è stata effettuata proprio secondo la definizione di qualità degli EMD data dagli utilizzatori e non su quella data dai produttori. In particolare la Commissione ha considerato come EMD di «elevata qualità» soltanto gli EMD alcalini qualificati come ad alto assorbimento di energia da parte di uno dei due utilizzatori. Per semplicità, tutti gli altri EMD alcalini sono stati considerati e indicati come EMD di qualità «standard». (132) CCCMC e GMIA hanno inoltre richiesto l'identificazione delle caratteristiche chimiche, tecniche, fisiche e di trasformabilità degli EMD di qualità elevata e standard, nonché l'identificazione delle caratteristiche critiche per la produzione delle batterie, osservando che tali caratteristiche non sono le stesse e che il mercato distingue chiaramente le batterie alcaline etichettate come premium (a lunga durata). La Commissione ha chiarito che, come indicato al considerando 127, gli EMD di tipo zinco-carbonio e di tipo alcalino di diverse qualità «condividevano» le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ed erano utilizzati per le medesime finalità (produzione di batterie a secco). Ciò non implicava che i parametri di ciascuna caratteristica fisica, chimica e tecnica fossero identici, piuttosto, come indicato nello stesso considerando, tali parametri erano specifici per ciascun utilizzatore. Le specifiche relative a tali parametri erano pertanto riservate e specifiche di una data società. Tali informazioni non potevano quindi essere divulgate. La Commissione ha inoltre rilevato che se alcune delle batterie alcaline presenti sul mercato erano etichettate come «premium» (a lunga durata), ciò non implicava che per la loro produzione venissero utilizzati soltanto EMD di elevata qualità, mentre le parti non hanno fornito alcun elemento di prova del contrario. (133) CCCMC e GMIA hanno criticato la Commissione per non aver riconosciuto che Autlan non era riuscita a soddisfare in modo persistente la certificazione degli utilizzatori per gli EMD di elevata qualità. La Commissione ha fatto riferimento al considerando 127 nel quale aveva rilevato che Autlan aveva fornito a due dei tre principali utilizzatori dell'Unione EMD di qualità standard durante il periodo in esame ( 22 ) e disponeva di una certificazione rimasta in vigore per la fornitura del terzo utilizzatore. Tale affermazione ha riconosciuto in realtà che Autlan non aveva fornito EMD di elevata qualità nel periodo in esame, mentre, come rilevato all'ulteriore considerando 128, l'industria dell'Unione (nel suo complesso) aveva fornito agli utilizzatori tutte e tre le diverse qualità di EMD durante il periodo in esame. (134) CCCMC e GMIA hanno infine aggiunto di non aver ricevuto alcuna adeguata divulgazione delle informazioni che consentisse loro di verificare i dati sugli EMD di tipo alcalino di elevata qualità dell'industria dell'Unione. La Commissione ha rilevato che i dati concernenti i tipi di prodotto fabbricati e venduti erano riservati e specifici per le singole società, in quanto contenevano volumi e valori individuali dei produttori dell'Unione (o dei produttori esportatori cinesi). Di conseguenza tali dati non potevano essere divulgati. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte. 5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità (135) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati nella fase provvisoria né nella fase definitiva era in grado di incidere in maniera rilevante sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Di conseguenza nessun fattore, analizzato individualmente o collettivamente, ha ridotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da compromettere la genuinità e la sostanzialità di tale nesso, e ciò conferma la conclusione di cui ai considerando da 277 a 279 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE (136) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha pertanto esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. (137) Il denunciante ha sostenuto l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di effettuare una valutazione del livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione, la cui principale materia prima è risultata soggetta a distorsioni, fosse superiore al loro margine di underselling. 6.1. Calcolo del margine di underselling (138) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, essa ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se si era verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva e per riflettere quindi il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di underselling. (139) In base ai dati della banca dati Surveillance 3 ( 23 ) , nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori del 45 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva. (140) La Commissione pertanto non ha adeguato il margine di underselling a tale riguardo. Profitto di riferimento (141) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori dell'Unione hanno contestato il livello del profitto di base [6 %-8 %] utilizzato per il calcolo del prezzo non pregiudizievole ( 24 ) , sostenendo che: — era insufficiente per un'industria ad alta intensità di capitale e non consentiva continui investimenti in ricerca e sviluppo; — le importazioni cinesi a basso prezzo avevano avuto ripercussioni sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame, in quanto hanno abbassato i prezzi e la redditività dei produttori dell'Unione per tutto il periodo in esame; — Tosoh ha ribadito che gli anni 1997-2001 non sono stati interessati da pratiche di dumping e sono indicativi del profitto di riferimento che l'industria dell'Unione potrebbe conseguire; — Tosoh ha asserito che, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, a ciascun produttore facente parte dell'industria dell'Unione deve essere applicato un margine di profitto non inferiore al 6 %; — Tosoh ha sostenuto che Tosoh Japan ha dimostrato il livello di profitto [11 %-20 %] applicabile all'industria degli EMD nell'inchiesta antidumping in corso in Giappone; — Autlan ha asserito che la redditività effettiva di Tosoh non aveva conseguito i livelli abituali per questo settore nel periodo 2018-2020 a causa dell'esiguo utilizzo degli impianti; di contro, Tosoh non ha affrontato la questione della sua capacità produttiva, ma ha affermato che le sue attività hanno subito ripercussioni negative nel 2020 dovute a circostanze specifiche interne alla società. (142) Innanzitutto la Commissione ha rilevato che le argomentazioni ribadite dall'industria dell'Unione, concernenti l'utilizzo del livello di profitto del 15 % applicabile all'industria chimica, nonché i livelli di profitto conseguiti nel periodo 1997-2001 (prima dell'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di EMD dal Sudafrica ( 25 ) ), erano già state respinte nel regolamento provvisorio e non erano state messe ulteriormente in discussione da nuovi elementi di prova. In secondo luogo, i produttori dell'Unione non hanno dimostrato che i livelli di profitto conseguibili da Tosoh Japan sul mercato giapponese fossero raggiungibili dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che le circostanze comunicate da Tosoh nel 2020 fossero decisioni commerciali e non mettessero in discussione il livello di profitto conseguito in quell'anno. (143) La Commissione ha confermato che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, essa ha stabilito il profitto di base tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha ritenuto che il profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2019 fosse più adeguato rispetto a quello realizzato nel 2020, stabilito nella fase provvisoria. In effetti, nel 2019, il prezzo delle importazioni cinesi era più elevato rispetto a quello applicato nel 2020 e i corrispondenti volumi erano ancora significativamente inferiori a quelli del periodo dell'inchiesta e l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti decisamente più elevati rispetto agli anni successivi, quando tanto il livello degli investimenti quanto il livello di redditività dell'industria dell'Unione hanno iniziato a diminuire. La Commissione ritiene pertanto che il profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2019 rispecchi il livello di redditività che ci si può attendere in condizioni di concorrenza normali e ha quindi utilizzato tale livello di profitto di base [7 %-9 %] per il calcolo del prezzo non pregiudizievole, mentre le argomentazioni delle parti sono state respinte. (144) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, entrambi i produttori dell'Unione hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito al profitto di base utilizzato per calcolare il margine di underselling, sostenendo che fosse inadeguato per l'industria degli EMD. Autlan e Tosoh hanno sostenuto che la Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti per concludere che Tosoh era stata influenzata da circostanze eccezionali nel periodo 2018-2020 e che il suo profitto non avrebbe dovuto essere utilizzato ai fini del calcolo del profitto di base ( 26 ) . Autlan ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe potuto stabilire un profitto di base del [7 %-9 %] per l'industria dell'Unione se avesse tenuto adeguatamente conto del livello di redditività necessario per coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo, facendo riferimento ai propri indicatori finanziari a tale riguardo. Tosoh ha inoltre aggiunto che la Commissione dovrebbe piuttosto utilizzare la redditività del periodo 1997-2001, essendo rappresentativa dell'ultimo periodo non soggetto a ripercussioni dovute alle pratiche di dumping, dal momento che dal 2002 al 2019 le importazioni oggetto di dumping di EMD dal Sudafrica hanno ridotto la redditività dell'industria dell'Unione degli EMD, sostituite poi dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Infine Autlan ha espresso disaccordo in merito alla risultanza della Commissione secondo cui i produttori dell'Unione non avevano dimostrato che i livelli di profitto conseguibili da Tosoh Japan sul mercato giapponese fossero raggiungibili dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. (145) Innanzitutto la Commissione ha ricordato che il livello del profitto di base è stabilito a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso, ossia tenendo conto dei livelli di profitto di tutti i produttori dell'Unione, fatto salvo il caso in cui si possano dimostrare circostanze eccezionali che abbiano influito sul margine di profitto di un determinato produttore. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati da Tosoh e ha concluso che le circostanze divulgate da Tosoh che hanno inciso sulle operazioni della società nel periodo 2018-2020 erano imputabili a decisioni aziendali e hanno portato al livello di profitto conseguito in ciascun anno. La Commissione ha pertanto proceduto a stabilire un livello di profitto di base per l'industria dell'Unione nel suo complesso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Dato che il profitto di base è stato stabilito per l'industria dell'Unione nel suo complesso, il livello di profitto di Autlan è stato quindi adeguatamente preso in considerazione. Inoltre, come indicato ai considerando 154 e 155, le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, come stabilito nel regolamento provvisorio (considerando 289), sono state aggiunte al profitto di base, portando a un profitto di riferimento pari all'[8 %-11 %]. (146) Come si legge nella giurisprudenza evidenziata da Autlan nelle sue osservazioni, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito alla scelta del metodo di calcolo del margine di pregiudizio, a condizione che tale potere discrezionale sia esercitato rispettando le garanzie conferite dall'ordinamento giuridico dell'Unione nei procedimenti amministrativi e assicurandosi che la sua scelta conduca a risultati plausibili ( 27 ) . La Corte di giustizia precisa altresì che «la Commissione dispone altresì di un potere discrezionale per determinare [il] margine [di profitto di riferimento]» ( 28 ) . È proprio nell'ambito di tale discrezionalità che la Commissione ha già concluso che i livelli di profitto conseguiti nel periodo 1997-2001 non potevano essere considerati rappresentativi della situazione odierna dell'industria dell'Unione, a più di vent'anni di distanza, e quindi non erano considerati adeguati. Questa conclusione non è stata messa in discussione da nuovi elementi di prova e le argomentazioni sono state pertanto respinte. (147) Analogamente, né Autlan né Tosoh hanno presentato nuove argomentazioni in grado di modificare la conclusione della Commissione secondo cui i produttori dell'Unione non avevano dimostrato che i livelli di profitto conseguibili da Tosoh Japan sul mercato giapponese fossero raggiungibili anche dall'industria dell'Unione, nel suo complesso, sul mercato dell'Unione. (148) Infine la Commissione ha espresso disaccordo in merito all'asserzione secondo cui il periodo 1997-2001 sarebbe stato l'ultimo non interessato da pratiche di dumping, dato che le misure antidumping contro le importazioni di EMD dal Sudafrica sono rimaste in vigore ininterrottamente tra il 2002 e il 2019, ripristinando la parità di condizioni sul mercato dell'Unione. Ciò nonostante, sulla base degli elementi di prova presentati dai denuncianti, l'industria dell'Unione ha conseguito comunque il livello più alto di redditività nel 2019. (149) Di contro, Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il 2020 come anno più appropriato per stabilire il profitto di base, dato che diversi indicatori finanziari erano migliori in quell'anno, in particolare in considerazione dell'assenza di pressioni sui volumi e sui prezzi delle importazioni. La Commissione ha già riconosciuto tali fattori al considerando 143. Ciò non pregiudica tuttavia il fatto che l'industria dell'Unione abbia conseguito una redditività più elevata nel 2019 rispetto al 2020, ancora prima che le condizioni di mercato subissero una brusca svolta negativa. Poiché si trattava di un livello di redditività effettivamente conseguito, è stato considerato come un «livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali». (150) La Commissione ha quindi ribadito la propria conclusione secondo cui il livello di profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2019 fosse il più appropriato da utilizzare come profitto di riferimento. Spese per investimenti, ricerca e sviluppo («R&S») e innovazione (151) Xiangtan ha contestato il calcolo della differenza tra spese per investimenti, R&S e innovazione, dato che secondo le dichiarazioni rilasciate da Autlan a livello di gruppo ( 29 ) , durante l'anno in questione è stato completato un numero record di 93 progetti di investimento e la società ha soddisfatto in modo efficiente tutti gli impegni finanziari e le esigenze operative e di investimento. Xiangtan ha anche aggiunto che nel febbraio 2020 Autlan ha acquisito Cegasa Portable Energy e il suo stabilimento per la fabbricazione di diossidi di manganese elettrolitici, che la società è diventata Autlan EMD, e che un investimento di capitale così ingente ha inciso sulla capacità del gruppo di effettuare investimenti in R&S. Analogamente Xiangtan ha asserito che i bilanci di Tosoh ( 30 ) hanno registrato un aumento su base annuale delle spese di R&S dal 31 marzo 2021 al 31 marzo 2023. Pertanto Tosoh è in grado altresì di effettuare investimenti a sostegno del cambiamento delle attrezzature e delle attività di R&S. (152) Autlan ha risposto all'osservazione asserendo che la stessa relazione annuale indicava che la società disponeva di quattro rami aziendali: Autlan Manganese, Autlan EMD, Autlan Energy e Autlan Metallorum. Di conseguenza i 93 progetti di investimento non si riferivano al ramo aziendale degli EMD, bensì ad Autlan Manganese, come indicato nella relazione stessa. Inoltre il ramo aziendale degli EMD aveva rappresentato il 3,63 % del fatturato totale delle vendite del gruppo. (153) In effetti, come affermato al considerando 289 del regolamento provvisorio, la Commissione ha verificato i piani di investimento, i progetti respinti e rinviati, gli ordini di acquisto dei due produttori dell'Unione infine non eseguiti, che dimostravano la reale pianificazione degli investimenti. Le informazioni verificate facevano riferimento esclusivamente ad Autlan EMD, S.L. con sede a Oñati (Guipuzcoa), Spagna e a Tosoh Hellas Single Member S.A. con sede a Sindos, Grecia. L'argomentazione di tale parte è risultata essere infondata in quanto non sostenuta da elementi di prova concreti ed è stata pertanto respinta. (154) La Commissione ha pertanto ribadito la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, come stabilito nel regolamento provvisorio (considerando 289). Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari all'[1 %-2 %]. (155) Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del [7 %-9 %] indicato al considerando 143, il che ha portato a un profitto di riferimento dell'[8 %-11 %]. Costi ambientali futuri (156) Xiangtan, CCCMC e GMIA hanno asserito che i futuri costi ambientali non dovrebbero essere aggiunti al calcolo del prezzo indicativo per i motivi che seguono: — i produttori dell'Unione hanno ricevuto quote gratuite del sistema di scambio delle quote di emissioni («ETS») per il periodo in esame. Di conseguenza il profitto di base del [7 %-9 %] comprendeva già il beneficio di tali quote; — la Cina aveva un proprio meccanismo di scambio di emissioni di carbonio, pertanto i costi futuri cinesi dovrebbero essere soggetti a un raffronto adeguato; — il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) dell'UE imporrebbe i medesimi costi ai produttori esportatori cinesi, quindi tali costi dovrebbero compensare i costi di conformità al sistema ETS per l'industria dell'Unione. (157) Come indicato nella nota al fascicolo in merito al calcolo dei costi ambientali futuri ( 31 ) , nel caso di specie non sono stati stabiliti costi futuri diretti legati all'ETS connessi al costo di acquisto di autorizzazioni per le emissioni. Gli unici costi futuri indiretti accertati legati all'ETS sono stati quelli legati al costo di acquisto dell'energia elettrica. Di conseguenza le quote ETS ricevute direttamente dai produttori dell'Unione non hanno contribuito all'ulteriore calcolo del prezzo indicativo. Per quanto riguarda i costi del carbonio cinesi, tali costi sono stati irrilevanti in quanto per il calcolo del margine di pregiudizio la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli dell'industria dell'Unione. Infine non vi erano elementi di prova secondo cui il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere si applicherebbe alle importazioni di EMD. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte. (158) Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che la nota della Commissione al fascicolo ( 32 ) riguardante i costi di conformità futuri indiretti non ha fornito una spiegazione ed elementi di prova essenziali ai fini dell'adeguamento (ad esempio, non ha specificato se i produttori dell'Unione hanno beneficiato di quote di emissioni gratuite o a pagamento nel periodo dell'inchiesta, o se questa situazione cambierà nel prossimo periodo 2024-2028), né ha fornito i calcoli effettivi pertinenti (ad esempio, il calcolo del fattore di CO 2 per l'energia elettrica). Le parti interessate non disponevano quindi alcuna base per controllare e verificare i calcoli/le conclusioni di cui alla sezione 2.2 della nota al fascicolo. Tutte queste informazioni devono essere divulgate. (159) La Commissione ha osservato che, come spiegato nella nota al fascicolo di cui sopra, i costi di conformità futuri indiretti legati al sistema ETS erano legati al costo di acquisto dell'energia elettrica, quindi non si riferivano a quote di emissioni gratuite o pagate. Il metodo di calcolo dei costi di conformità futuri indiretti, comprese le sue tre fasi, è stato spiegato nella nota al fascicolo e il risultato di ogni fase è stato fornito esprimendolo come un intervallo di valori. I dati dei produttori dell'Unione erano riservati e specifici delle singole società, in quanto contenevano i tassi e i costi individuali di consumo dell'energia elettrica. Di conseguenza tali dati non potevano essere divulgati e l'argomentazione delle parti è stata respinta. (160) Daxin, CCCMC e GMIA hanno chiesto alla Commissione di giustificare il suo uso dei dati di Bloomberg per il prezzo di proiezione delle quote in EUR/tCO 2 utilizzato per il calcolo dei costi ambientali futuri e hanno suggerito un'altra fonte (Statista) senza addurre i motivi per cui i dati di Bloomberg sarebbero meno affidabili. (161) La Commissione ha osservato che la fonte suggerita dalle parti basava le previsioni relative al prezzo medio del carbonio sulla relazione « GHG Market Sentiment Survey » preparata per l'International Emissions Trading Association («IETA») da PwC. Tale relazione conteneva informazioni derivate da una varietà di fonti e PwC e IETA non hanno cercato di stabilire l'affidabilità di tali fonti o verificato le informazioni così fornite, come indicato nella relazione stessa ( 33 ) . La fonte utilizzata dalla Commissione si basa su Bloomberg (Bloomberg New Energy Finance) e include le proiezioni medie di diversi soggetti ( 34 ) , verificate e continuamente aggiornate dal servizio di Bloomberg. Per questo motivo, il prezzo medio ricavato da diverse fonti è stato considerato più affidabile rispetto a quello ricavato dalla fonte suggerita dalle parti. La Commissione ha quindi mantenuto la fonte stabilita e ha aggiornato il calcolo con i dati più recenti disponibili. (162) Tosoh ha sostenuto che il costo futuro dell'acquisto di quote di emissioni di CO 2 non era rispecchiato nei calcoli provvisori, in quanto nel periodo in esame la società aveva effettuato investimenti per ridurre il fabbisogno futuro di quote ETS. (163) La Commissione ha confermato che, come comunicato a Tosoh nella sua divulgazione delle informazioni individuale e nella nota al fascicolo ( 35 ) sui calcoli dei costi ambientali futuri, la Commissione ha esaminato i costi ETS sostenuti durante il periodo dell'inchiesta, nonché l'ammontare delle quote ETS che dovranno essere acquistate nel periodo 2024-2028 e comunicate dai due produttori dell'Unione, se del caso. La Commissione ha tenuto conto, tra l'altro, delle quote ETS ricevute gratuitamente per il periodo dell'inchiesta e delle quote ETS riportate dagli anni precedenti, nonché del fabbisogno previsto di quote ETS. La Commissione ha calcolato i costi futuri diretti legati al sistema ETS (quote da acquistare moltiplicate per il loro prezzo). Dopo aver stabilito i prezzi delle quote ETS previste, la Commissione ha confrontato un costo medio per il periodo 2024-2028 con i costi rilevati durante il periodo dell'inchiesta. Poiché non è stata riscontrata alcuna differenza positiva tra i due valori, non sono stati stabiliti costi futuri diretti. La Commissione ha osservato inoltre che gli investimenti sostenuti nel periodo in esame per ridurre il fabbisogno di quote ETS sono stati presi in considerazione per stabilire il costo di produzione durante il periodo dell'inchiesta e tale costo di produzione è stato utilizzato per determinare il prezzo indicativo. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. Comparabilità dei prodotti (164) Daxin ha chiesto un adeguamento tra il tipo di prodotto A (alcalino) e il tipo di prodotto C (zinco-carbonio) ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, dato che il tipo A richiedeva più energia elettrica, vapore, agente di risciacquo e manodopera. Tuttavia, come indicato al considerando 127, né Daxin né altri produttori cinesi inseriti nel campione hanno segnalato alcuna differenza tra i tassi di consumo dei fattori di produzione per questi due tipi di prodotto. L'adeguamento non era quindi giustificato. (165) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Daxin ha sostenuto che il rifiuto dell'adeguamento tra i tipi di prodotto A e C non era giustificato e che i produttori cinesi non avevano l'obbligo di dimostrare che i due tipi di prodotto erano diversi. Daxin ha ribadito che il margine di pregiudizio dovrebbe essere valutato e calcolato sulla base dello stesso tipo di prodotti e che pertanto non è equo utilizzare il tipo di prodotto A per confrontare il tipo di prodotto C nel contesto del calcolo del margine di pregiudizio. (166) La Commissione ha ritenuto che, poiché nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato ha fornito dati relativi alle differenze in termini di produzione dei due tipi di prodotti, la Commissione non potesse applicare tale adeguamento. Per questo motivo, e in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che non era giustificato alcun adeguamento. (167) Alla luce delle suddette modifiche dei calcoli dell'underselling e delle modifiche dei margini di dumping di cui alla precedente sezione 3.5, la tabella di cui al considerando 297 del regolamento provvisorio è aggiornata come segue: Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di underselling (in %) Repubblica popolare cinese Xiangtan 47,2 8,6 Guiliu 62,9 0 Daxin 18,3 17,1 Altre società che hanno collaborato 47,4 10,1 Tutte le altre società 100,9 35,0 6.2. Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione in relazione alla Cina (168) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che era necessario valutare se esistessero distorsioni per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, secondo cui un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto dell'inchiesta. (169) Come spiegato nell'avviso di modifica, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, la Commissione ha esaminato le distorsioni asserite al fine di stabilire se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (170) L'inchiesta ha portato a confermare che non si effettuano rimborsi dell'IVA sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. Tale circostanza è stata accertata durante le visite di verifica in Cina e mediante controllo incrociato operando un confronto con l'elenco ufficiale delle tasse imposte dal governo. La riduzione o la revoca del rimborso dell'IVA rientrano tra le distorsioni relative alle materie prime elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis , secondo comma, del regolamento di base. (171) Grazie all'inchiesta è stato altresì accertato che il minerale di manganese rappresentava più del 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta nel paese interessato, soglia indicata all'articolo 7, paragrafo 2 bis , quinto comma, del regolamento di base, tanto a livello di paese quanto di singola società inserita nel campione. (172) Dall'analisi dei minerali di provenienza nazionale è emerso che i prezzi dei produttori esportatori che hanno collaborato erano inferiori rispetto al valore di riferimento, con sconti comprese tra il 10 % e il 63 %. (173) Di conseguenza la Commissione ha concluso che il minerale di manganese era soggetto a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. (174) Xiangtan, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la distorsione causata dal mancato rimborso dell'IVA sull'esportazione di minerale di manganese era infondata, in quanto tale circostanza è in vigore dal 2004 e pertanto i mercati si sarebbero riequilibrati negli ultimi vent'anni. La Commissione ha ritenuto che gli effetti della distorsione non fossero compromessi dalla loro durata. Dato che esistevano elementi di prova oggettivi dell'esistenza di tale distorsione, l'argomentazione è stata respinta. (175) Xiangtan ha asserito inoltre che la Cina era un importatore netto di minerale di manganese dato che il minerale locale era di scarsa qualità e quindi non vi era un valore di riferimento internazionale per detto minerale. Xiangtan ha sostenuto altresì che il minerale a bassa concentrazione estratto in Cina presentava una concentrazione di manganese inferiore al 20 % e non rientrava quindi nello stesso codice SA 2602 00 del minerale di manganese utilizzato per il valore di riferimento. La Commissione ha rilevato che Xiangtan non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri l'assenza di un mercato per il minerale con concentrazione inferiore al di fuori della Cina. Poiché il minerale estratto a livello nazionale, pur non rientrando nello stesso codice NC, era stato utilizzato dai produttori cinesi di EMD unitamente a minerali importati aventi concentrazioni più elevate, la Commissione ha ritenuto che l'impatto della distorsione riguardasse il mercato cinese di tutti i tipi di minerali di manganese e pertanto l'argomentazione di Xiangtan è stata respinta. (176) Xiangtan, CCCMC, GMIA e Guiliu hanno sostenuto che la soglia del 17 % stabilita nel regolamento di base non fosse stata raggiunta per il minerale di manganese, asserendo che i diversi tipi di minerale di manganese dovrebbero essere valutati separatamente. La Commissione ha tuttavia respinto tale argomentazione. Essa ha stabilito che, data la sostanziale variabilità in termini di tenore, il fattore principale è il tenore di manganese nel minerale. Pertanto ha concluso che tutti i minerali di manganese dovrebbero essere trattati come un'unica materia prima. (177) Guiliu ha sostenuto che, poiché importava la maggior parte dei suoi minerali, l'utilizzo di un prezzo medio ponderato sarebbe stato più appropriato per confrontare i prezzi con quelli internazionali. La Commissione ha ritenuto che Guiliu beneficiasse comunque di una distorsione legata alla fissazione dei prezzi dovuta al minerale di provenienza nazionale, ottenuto a prezzi inferiori al valore di riferimento, e tale circostanza rendeva quindi inadatto l'approccio della media ponderata. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (178) Autlan e Tosoh hanno sostenuto che le distorsioni relative alle materie prime non riguardavano soltanto il minerale di manganese, ma anche i fattori produttivi energetici utilizzati dai produttori esportatori cinesi e hanno chiesto alla Commissione di estendere l'ambito della sua inchiesta. Come illustrato al considerando 170, la Commissione ha stabilito distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base in relazione al minerale di manganese, applicabili a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. Di conseguenza non ha ritenuto necessario indagare ulteriormente sull'esistenza di altre distorsioni relative alle materie prime. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 6.2.1. Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (179) Avendo constatato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina, quali definite all'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere che era nell'interesse dell'Unione adottare determinare l'ammontare dei dazi definitivi in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprendendo le capacità inutilizzate in Cina, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha aggiunto domande specifiche nei questionari inviati a tutte le parti interessate. I due produttori dell'Unione e i due utilizzatori che hanno collaborato hanno risposto a tali domande. 6.2.1.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore (180) Sulla base delle informazioni fornite da Tosoh ( 36 ) , la capacità produttiva di EMD inutilizzata in Cina è stata stimata ammontare a circa [190 000 000-205 000 000 kg] ( 37 ) . Il mercato dell'Unione aveva invece una dimensione pari a [36 000 000-38 000 000] kg. In termini relativi, le capacità inutilizzate in Cina sono quindi estremamente elevate. (181) La Commissione ha pertanto concluso che in Cina esisteva una notevole capacità inutilizzata e che, se utilizzata, tale capacità aveva il potenziale di aumentare l'offerta globale del prodotto oggetto dell'inchiesta, di abbassare i prezzi e, di conseguenza, di compromettere l'efficacia della misura, se non era stabilita al livello di dumping. 6.2.1.2.   Concorrenza per le materie prime (182) Per quanto riguarda la concorrenza per le materie prime, la Commissione ha stabilito che nel paese interessato non vi è alcun rimborso dell'imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni di minerale di manganese e che il prezzo di tale minerale in Cina è significativamente inferiore al suo prezzo nei mercati internazionali rappresentativi (cfr. considerando 169 e 171). Come illustrato al considerando 172, il mercato cinese delle materie prime di minerale di manganese è stato considerato essere soggetto a distorsioni. (183) Di conseguenza la revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni di minerale di manganese in Cina limita le esportazioni di tale minerale estratto in Cina. Aumentando artificiosamente il livello dell'offerta di materie prime, il governo della Cina esercita una pressione al ribasso sui prezzi del minerale di manganese nazionale. I produttori cinesi di EMD corrispondono per il minerale di manganese nazionale un prezzo inferiore a quello che avrebbero dovuto corrispondere in assenza di tale restrizione all'esportazione. Per l'industria dell'Unione ne risulta uno svantaggio comparativo rispetto ai produttori esportatori cinesi. (184) Inoltre, secondo la fonte fornita da Autlan ( 38 ) , la Cina dispone della quarta maggiore produzione mineraria di minerale di manganese al mondo dopo Sudafrica, Gabon e Australia e può ancora contare su vaste riserve di tale minerale; due dei produttori esportatori cinesi di EMD inseriti nel campione possiedono miniere di minerale di manganese, ossia sono integrati verticalmente ( 39 ) ,, e utilizzano i minerali di manganese nazionali per produrre il prodotto oggetto dell'inchiesta. Allo stesso tempo, i produttori di EMD dell'Unione dipendono dalle forniture di minerale di manganese provenienti da mercati terzi. La Commissione ha pertanto concluso che il minerale di manganese, pur essendo disponibile per l'industria dell'Unione, ha un prezzo superiore a quello dei suoi concorrenti cinesi. L'industria dell'Unione si trova quindi in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori esportatori cinesi. (185) Guiliu ha asserito che, secondo la fonte fornita ( 40 ) , il mercato cinese del minerale di manganese comprende oltre l'80 %-95 % di importazioni, quindi il mercato del minerale di manganese in Cina non è soggetto a distorsioni. Inoltre la produzione e l'estrazione interne di minerali di manganese in Cina riguardano principalmente minerali di manganese di basso livello, mentre la maggior parte del consumo e della domanda riguarda minerali di manganese di qualità elevata. (186) Come indicato al considerando 183, i produttori cinesi di EMD, compresi due dei produttori inseriti nel campione, utilizzano minerali di manganese nazionali per produrre il prodotto oggetto dell'inchiesta, nonostante l'asserito basso tenore di manganese. I produttori esportatori cinesi godono di un vantaggio sleale in quanto hanno accesso a prezzi artificiosamente bassi del minerale di manganese nazionale in ragione delle normative interne illustrate nei considerando da 170 a 173. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. 6.2.1.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione (187) Come spiegato al considerando 306 del regolamento provvisorio, gli EMD vengono utilizzati principalmente per la produzione di batterie a secco di tipo carbonio-zinco e alcaline, che rappresentano oltre il 90 % del loro utilizzo. I principali (ma non gli unici) utilizzatori sono i tre maggiori produttori di batterie dell'Unione. Due di questi produttori di batterie, Varta e Duracell, che rappresentano il [67 %-73 %] del consumo dell'Unione di EMD, hanno collaborato all'inchiesta. Come rilevato al considerando 179, entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno risposto alle domande sull'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. (188) Entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato si sono dichiarati contrari alle misure più elevate, sostenendo che queste ultime inciderebbero in maniera sproporzionata sulla loro produzione di batterie a secco destinate ai consumatori, altamente dipendente dalle importazioni dal paese interessato, in particolare per quanto riguarda gli EMD di elevata qualità, come descritto al considerando 127; tali soggetti hanno asserito altresì che non disponevano di un'alternativa valida. Duracell ha sostenuto che la capacità degli utilizzatori di cambiare fornitore e di diversificare le loro fonti di approvvigionamento è una considerazione essenziale per valutare se le misure antidumping possono essere istituite con un margine di dumping più elevato: ribadendo che i) l'industria dell'Unione non era attualmente in grado di offrire agli utilizzatori dell'Unione un'alternativa valida; ii) le forniture di EMD da paesi terzi erano molto limitate in termini di quantitativi disponibili, erano costose e non erano ancora certificate presso i due utilizzatori che hanno collaborato. Si ricorda che, in ragione delle prescrizioni in materia di trasformabilità per l'utilizzo degli EMD da parte degli utilizzatori dell'Unione nella produzione di batterie, gli EMD devono passare attraverso prove rigorose e procedure di approvazione interna, prima di ottenere la certificazione per l'uso industriale. La certificazione di una nuova fonte di approvvigionamento di EMD costituisce quindi un processo lungo, senza alcuna garanzia di successo. (189) Entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno sostenuto che qualora vengano istituite misure antidumping con un margine di dumping più elevato gli utilizzatori dell'Unione andrebbero in perdita. Tali soggetti hanno aggiunto che l'industria manifatturiera delle batterie dell'Unione nel suo complesso stava già affrontando una crescente pressione per rimanere redditizia in ragione dell'aumento dei costi di altre materie prime utilizzate nella produzione dei loro prodotti, quali l'aumento dei costi dell'energia, e che disponevano di una capacità molto limitata di trasferire l'importante aumento dei costi ai loro clienti finali, dal momento che il mercato delle batterie era fortemente guidato dai prezzi e l'uso di batterie di marche diverse era intercambiabile, nonostante il riconoscimento del marchio. La pressione sulla redditività dovuta all'aumento dei costi di produzione è stata ulteriormente intensificata dal contemporaneo aumento della concorrenza sui mercati delle batterie dell'UE e globali, da parte di concorrenti extra-UE e in particolare cinesi. Infine, gli impatti estremamente negativi sugli utilizzatori causati dalla mancata applicazione della regola del dazio inferiore sono stati più gravi dei potenziali effetti negativi di dazi antidumping inferiori sull'intera industria dell'Unione. Inoltre non vi sarebbe alcuna indicazione del fatto che le misure antidumping incentiverebbero l'industria dell'Unione a effettuare i necessari investimenti per migliorare la qualità, ma rafforzerebbero piuttosto l'attuale duopolio dei produttori di EMD dell'Unione, consentendo loro di fissare i prezzi senza investire nell'innovazione. (190) Innanzitutto la Commissione ha effettuato simulazioni sulla redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping e di pregiudizio definitivi, ipotizzando che le fonti e i volumi degli acquisti di EMD e il fatturato realizzato sui prodotti a valle rimangano uguali a quelli del periodo dell'inchiesta. I costi delle materie prime, dell'energia elettrica e della manodopera sono stati adeguati, ove disponibili, al fine di rispecchiare i cambiamenti occorsi nel periodo successivo a quello dell'inchiesta. In considerazione dei risultati delle simulazioni è stato accertato che il profitto annuo complessivo di un utilizzatore in particolare sarebbe seriamente influenzato in modo negativo (l'utilizzatore sarebbe in perdita) se venissero istituiti dazi sulle importazioni dalla Cina a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Tale utilizzatore non sarebbe in grado di assorbire il costo di un dazio antidumping di livello superiore all'interno delle sue altre attività a livello di gruppo. Anche il profitto annuo complessivo dell'altro utilizzatore ne risentirebbe, ma in misura minore. Allo stesso tempo, anche se si prevede che grazie al sollievo offerto dalle misure più elevate l'industria dell'Unione sarà in grado di vendere volumi maggiori agli utilizzatori a prezzi competitivi, qualora uno degli utilizzatori dovesse cessare le proprie attività nell'Unione, i produttori di EMD dell'Unione perderebbero a loro volta direttamente più di un terzo del loro volume di vendite. Ciò andrebbe a scapito dell'industria dell'Unione, data l'importanza dei volumi venduti agli utilizzatori in questione che, come illustrato al considerando 306 del regolamento provvisorio, sono i suoi clienti principali. (191) In secondo luogo, la Commissione ha effettuato una simulazione dinamica della redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping definitivi, ipotizzando che gli utilizzatori aumentino il prezzo di vendita delle pile alcaline del 3 % ( 41 ) . Dal risultato di tale simulazione è emerso che un utilizzatore sarebbe comunque in perdita. Il profitto annuo complessivo dell'altro utilizzatore continuerebbe a essere influenzato negativamente, ma in misura decisamente minore. Tuttavia Duracell ha sostenuto che gli utilizzatori non erano stati in grado di trasferire completamente gli aumenti dei costi ai loro clienti finali in ragione dell'intensa concorrenza. Ogni precedente aumento di prezzo era sostenuto da miglioramenti delle prestazioni delle batterie. Inoltre gli utilizzatori non hanno mai potuto trasferire completamente i loro costi delle materie prime, in marcato aumento, in ragione delle crescenti importazioni di batterie cinesi di qualità comparabile. L'istituzione di misure antidumping al livello del margine di dumping più elevato renderebbe ancora più difficile la concorrenza sui prezzi tra l'Unione e i produttori cinesi di batterie destinate ai consumatori, considerando lo svantaggio che ciò arrecherebbe agli utilizzatori dell'Unione nei confronti dei loro concorrenti cinesi che si riforniscono di fattori produttivi per gli EMD da fornitori non soggetti a dazi. (192) In terzo luogo la Commissione ha altresì effettuato una simulazione dinamica sulla redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping definitivi, ipotizzando che l'utilizzatore potenzialmente in perdita trasferisca tutte le sue forniture di EMD cinesi al suo produttore esportatore certificato e inserito nel campione, per il quale era stato stabilito un dazio antidumping inferiore. In considerazione dell'esito di tale simulazione è stato constatato che tale utilizzatore sarebbe comunque in perdita. (193) In quarto luogo, la Commissione ha preso in considerazione una simulazione ipotetica in cui gli utilizzatori sostituirebbero tutte le loro importazioni di EMD dalla Cina con importazioni dalla Colombia e dal Giappone, ai prezzi medi delle importazioni da tali paesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In realtà Tosoh ha asserito che anche il Giappone, la Corea del Sud e la Russia erano importanti paesi esportatori e Autlan ha sostenuto che uno degli stabilimenti all'estero degli utilizzatori stava già importando EMD dalla Colombia. Come stabilito nelle sezioni 4.3.1 e 5.2.1 del regolamento provvisorio, tra i paesi citati soltanto la Colombia e il Giappone esportavano EMD nell'UE e per questo motivo sono stati gli unici paesi presi in considerazione nella simulazione in questione. Ciò nonostante la Commissione ha ritenuto che questo scenario nel quale gli utilizzatori passerebbero a importare EMD da qualsiasi paese terzo sarebbe molto improbabile, dato che: i) non ci sono capacità inutilizzate in tali paesi terzi che storicamente servono i loro mercati o quelli limitrofi; ii) non è mai stato conveniente in termini di costi per gli utilizzatori dell'Unione importare da mercati terzi diversi dalla Colombia, mentre dalle statistiche emerge che queste ultime importazioni sono state storicamente molto esigue; iii) i due utilizzatori dell'Unione che hanno collaborato non hanno certificato la qualità degli EMD provenienti da tali fonti, il che rende questa soluzione nel migliore dei casi una soluzione a lungo termine, se in qualche misura plausibile. (194) In quinto luogo, la Commissione ha preso in considerazione una simulazione ipotetica in cui i produttori di EMD dell'Unione avrebbero aumentato le loro capacità produttive in seguito all'istituzione delle misure antidumping. Tuttavia l'effetto immediato del dazio al livello del margine di dumping su un particolare utilizzatore renderebbe impossibile tale ipotesi, in quanto l'industria dell'Unione degli EMD potrebbe perdere più di un terzo delle proprie vendite, nel caso in cui tale utilizzatore diventasse in perdita e cessasse la propria attività. Pertanto, in caso di istituzione del dazio secondo il livello del margine di dumping, non sarebbe possibile un aumento delle capacità produttive da parte dell'industria dell'Unione degli EMD. (195) Infine l'industria a valle degli utilizzatori (produttori di batterie destinate ai consumatori) aveva circa 1 850 dipendenti nel periodo dell'inchiesta, un dato che superava in ampia misura il numero di [130-142] dipendenti dell'industria dell'Unione degli EMD. Di conseguenza, qualora venisse istituito un dazio antidumping al livello dei margini di dumping, un numero significativo di posti di lavoro verrebbe messo a rischio dai potenziali risultati finanziari negativi degli utilizzatori a valle. 6.2.1.4.   Altri fattori (196) Tosoh ha asserito che qualora le misure antidumping venissero istituite in relazione al pregiudizio, data la natura dell'economia cinese e la capacità del governo cinese di dirigere e indirizzare le esportazioni attraverso particolari operatori di mercato, esiste un rischio significativo che le esportazioni possano essere incanalate attraverso l'esportatore soggetto a un dazio pari a zero. Di contro, i dazi istituiti sarebbero molto più uniformi se non si tenesse conto del margine di pregiudizio, una circostanza questa che diminuirebbe il rischio di elusione. (197) La Commissione ha rilevato che un'aliquota del dazio pari a zero può difficilmente comportare un rischio di canalizzazione delle esportazioni, dato il numero decisamente esiguo di operatori sul mercato e la necessità degli utilizzatori di disporre di materiale certificato. In ogni caso, come illustrato al considerando 228, la Commissione ha previsto altresì misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi individuali. In questo modo, eventuali cambiamenti in relazione ai modelli commerciali potrebbero individuati e affrontati facilmente dai servizi pertinenti della Commissione. (198) Tosoh ha rilevato altresì che le importazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta beneficerebbero di un vantaggio competitivo in ragione della diversa regolamentazione in materia di emissioni di gas a effetto serra tra la Cina e l'Unione, dal momento che il prodotto oggetto dell'inchiesta non è stato incluso nell'elenco preliminare del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Al contrario, l'istituzione di misure sul prodotto oggetto dell'inchiesta promuoverebbe un trattamento equo e condizioni commerciali paritarie. (199) La Commissione ha rilevato che l'obiettivo delle misure antidumping era quello di ripristinare un commercio equo tra l'Unione e i suoi partner commerciali, mentre gli effetti del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere non rientravano nell'ambito della presente inchiesta. (200) Il medesimo produttore dell'Unione ha inoltre affermato che dazi antidumping istituiti al livello del margine di dumping salvaguarderebbero l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione degli EMD, la sicurezza dell'approvvigionamento di EMD e, di conseguenza, la produzione di batterie a secco nell'Unione. Un dazio antidumping sulle importazioni dalla Cina, compreso tra il 18 % e il 50 %, inciderebbe sul costo di produzione dei produttori di batterie a secco dell'Unione soltanto per una percentuale compresa tra meno del 3 % e il 7,5 %. Inoltre, dati i livelli di pregiudizio e la pressione concorrenziale derivante da altre fonti di approvvigionamento di EMD, sarebbe sbagliato ipotizzare che i prezzi degli EMD di origine UE aumenterebbero in misura prossima all'intero valore equivalente ai dazi di dumping istituiti. (201) In seguito al ricalcolo dei dazi antidumping definitivi (considerando 98) e all'analisi degli effetti sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione (considerando da 190 a 195), dazi antidumping istituiti al livello di margine di dumping più elevato minaccerebbero direttamente l'industria dell'Unione degli EMD con una perdita potenziale del [35 %-40 %] dei suoi volumi di vendita. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. 6.2.1.5.   Osservazioni delle parti successive alla divulgazione finale delle informazioni (202) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Autlan e Tosoh hanno contestato l'analisi della Commissione di cui alla sezione 6.2.1.3. (203) Tosoh ha sottolineato che uno dei tre principali utilizzatori, Advanced Power Solutions NV («APS»), non aveva collaborato all'inchiesta. Tosoh ha quindi citato l'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, il quale stabilisce che « [i]n assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo », sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto dedurre da tale omessa collaborazione che l'istituzione di dazi al livello più elevato (margine di dumping) non sarebbe stata contraria al suo interesse o quanto meno, nella sua analisi, avrebbe dovuto analizzare le relazioni finanziarie pubblicamente disponibili di APS. (204) La Commissione osserva che la conclusione di cui al considerando 214, relativa al probabile effetto sproporzionatamente negativo del dazio pari al livello più elevato di dumping sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione, si è basata sulle informazioni disponibili sui due utilizzatori che hanno collaborato e che rappresentano il [67 %-73 %] del consumo dell'Unione di EMD, nonché sulla stessa industria dell'Unione degli EMD. La rilevanza dell'utilizzatore che non ha collaborato rispetto al consumo dell'Unione era inferiore a un terzo e nel fascicolo non vi erano informazioni comprovate capaci di ribaltare la conclusione della Commissione di cui al considerando 214. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. (205) Tosoh e Autlan hanno inoltre sostenuto che le simulazioni delle redditività effettuate dalla Commissione erano errate in quanto tenevano conto degli effetti degli elevati aumenti dei costi nel periodo successivo a quello dell'inchiesta in relazione ai costi di produzione (o ad alcuni di essi) delle batterie, mentre non rispecchiavano aumenti realistici dei prezzi delle batterie, in particolare alla luce degli aumenti dei prezzi al consumo nell'Unione. Tosoh ha sostenuto altresì che la Commissione non aveva fornito informazioni concrete sul motivo per cui aveva limitato la sua simulazione «dinamica» ad aumenti del 3 % nel 2022. Inoltre Tosoh ha asserito che la Commissione non aveva specificato in che modo i dati relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta renderebbero tale conclusione «manifestamente [ sic ] infondat[a]», né se tali dati utilizzati siano «palesi, incontrovertibili, duraturi e non passibili di manipolazioni, né [siano] la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate», citando le conclusioni della Commissione in casi precedenti ( 42 ) . (206) A questo proposito la Commissione ha rilevato che, al fine di rendere le simulazioni di redditività il più possibile pertinenti alle attuali realtà di mercato, ha in effetti adeguato soltanto i costi riferiti delle materie prime ( 43 ) , dell'energia elettrica ( 44 ) e del costo del lavoro ( 45 ) degli utilizzatori dell'Unione, poiché tali adeguamenti potevano essere effettuati sulla base delle informazioni verificate presentate dalle parti o dei dati pubblicamente disponibili, proprio al fine di garantire l'affidabilità dei dati utilizzati. La Commissione ha inoltre osservato che le parti non avevano dimostrato il motivo per cui l'aumento del prezzo delle batterie del 3 % incluso nella simulazione di cui al considerando 191 non fosse realistico. Come osservato al considerando 191, tale aumento è avvenuto anche in passato, era basato sui dati verificati degli utilizzatori che hanno collaborato ed era specifico per le batterie destinate ai consumatori, contrariamente all'indice dei prezzi al consumo che comprende un paniere di mercato di vari beni e servizi di consumo. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta. (207) Tanto Autlan quanto Tosoh hanno affermato che la conclusione della Commissione di cui al considerando 194 significa che l'effetto immediato dei dazi istituiti al livello del margine di dumping comporterebbe la cessazione della produzione di uno degli utilizzatori. La Commissione ha chiarito che questa non era l'interpretazione corretta della conclusione presentata in tale considerando. L'effetto immediato che tali dazi più elevati avrebbero sull'utilizzatore è che porterebbero a un aumento del suo costo di produzione, una circostanza questa che a sua volta, come recita il considerando 194, «potrebbe» comportare la cessazione di questa attività in ragione delle perdite. (208) Tosoh ha inoltre contestato la conclusione della Commissione secondo cui l'aumento dei costi di produzione degli utilizzatori, se i dazi fossero istituiti al livello del margine di dumping, non potrebbe essere trasferito ai consumatori, soprattutto perché la Commissione ha rilevato al considerando 311 del regolamento provvisorio che esiste la possibilità di «trasferire parte di questo aumento dei costi sui consumatori». La Commissione ha rilevato a questo proposito che si trattava di un delicato esercizio di bilanciamento al fine di determinare quale livello di aumento dei costi potesse essere trasferito sui consumatori e, quindi, quale livello di aumento dei costi fosse fattibile per gli utilizzatori che hanno collaborato. Come già stabilito al considerando 311 del regolamento provvisorio, soltanto una parte degli aumenti dei costi causati dall'istituzione di dazi al livello dei margini di underselling (che sono più bassi) può essere trasferita sui consumatori. Qualora i dazi venissero istituiti al livello dei margini di dumping (che sono più elevati) i costi aumenterebbero ulteriormente, rendendo naturalmente ancora più difficile trasferire tale aumento dei costi sui consumatori. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. (209) Autlan ha inoltre illustrato come le dichiarazioni formulate da Varta nel suo comunicato stampa del 14 novembre 2023, in cui quest'ultima sostiene di aver migliorato la propria attività ( 46 ) , contraddicono le conclusioni della Commissione sulla redditività negativa degli utilizzatori. La Commissione ha osservato a questo proposito che, sebbene tali dichiarazioni presentino un quadro positivo, non mostrano una situazione finanziaria quantificabile rilevante ai fini della valutazione della redditività dell'utilizzatore. Nei suoi scenari ipotetici, invece, la Commissione si è basata sui dati granulari verificati forniti nel corso dell'inchiesta dagli utilizzatori che hanno collaborato. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta in quanto non motivata. (210) Autlan ha inoltre sostenuto che la causa principale della precaria situazione degli utilizzatori dell'Unione sono le importazioni oggetto di dumping di batterie a secco destinate ai consumatori provenienti dalla Cina, piuttosto che il costo di approvvigionamento degli EMD. Tosoh, al contrario, ha sostenuto che prendere in considerazione le importazioni di batterie a secco destinate ai consumatori cinesi come fattore nell'analisi di cui al considerando 191 equivale a sollevare la questione di potenziali pratiche di dumping in prodotti (batterie a secco destinate ai consumatori) che non sono correlati alla presente inchiesta. La Commissione ha osservato che in effetti non rientrava nell'ambito della presente procedura stimare le presunte pratiche di dumping concernenti le batterie a secco destinate ai consumatori. Tale osservazione formulata da Autlan ha quindi dovuto essere respinta. Allo stesso tempo, contrariamente a quanto asserito da Tosoh, la Commissione non ha sollevato una questione in merito a pratiche di dumping relative alle importazioni di batterie a secco destinate ai consumatori provenienti dalla Cina, ma ha semplicemente riconosciuto la realtà che tali importazioni sono presenti sul mercato dell'Unione in concorrenza rispetto alle batterie prodotte dagli utilizzatori dell'Unione. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. (211) Autlan ha sostenuto che la Commissione non aveva analizzato a sufficienza gli effetti sulle catene di approvvigionamento degli utilizzatori asserendo, in sostanza, che se i dazi fossero stati istituiti al livello del margine di underselling, l'industria dell'Unione non sarebbe stata sufficientemente protetta e non avrebbe potuto riprendersi dal dumping pregiudizievole. Ciò sarebbe inoltre contrario all'interesse dell'Unione alla luce dell'iniziativa della Commissione sulle materie prime critiche ( 47 ) , che annovera il manganese del tipo per batterie tra le materie prime strategiche. La Commissione ha ricordato che le misure antidumping servivano a ripristinare un commercio equo e a valutare quale livello di dazi sia sufficiente per eliminare il pregiudizio cagionato all'industria dell'Unione, come indicato nel considerando 282 e concluso nei considerando da 295 a 297 del regolamento provvisorio. Allo stesso tempo, come indicato al considerando 179, l'analisi dell'effetto che i diversi dazi avrebbero sull'Unione nel suo complesso viene effettuata nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, in cui si tiene conto degli effetti sull'industria dell'Unione e sugli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta. (212) Tosoh e Autlan hanno poi contestato le simulazioni ipotetiche presentate dalla Commissione ai considerando 192 e 193, sostenendo che gli utilizzatori diversificherebbero realisticamente il più possibile le loro fonti di approvvigionamento, anche aumentando gli acquisti dall'industria dell'Unione. A questo proposito, la Commissione ha rilevato che in entrambe le simulazioni ha preso in considerazione gli scenari più ottimistici, in cui la totalità delle forniture interessate dai margini di dumping più elevati era sostituita dalle alternative più competitive in termini di costi (all'interno della Cina al considerando 192 o interamente da altri mercati terzi al considerando 193). Tali scenari consideravano quindi già i migliori esiti che gli utilizzatori potevano teoricamente conseguire. A questo riguardo, la Commissione ha aggiunto altresì che, attraverso le cinque simulazioni di cui ai considerando da 190 a 194, ha valutato, sulla base dei dati a sua disposizione, la probabilità che gli utilizzatori che hanno collaborato possano far fronte ai costi più elevati degli EMD attualmente acquistati dai loro fornitori in Cina, così come i probabili effetti che tali costi avrebbero sulla loro redditività. L'analisi di tali simulazioni dovrebbe quindi essere considerata nel suo complesso, piuttosto che considerare le simulazioni singolarmente. Dato che pressoché da nessuna delle simulazioni sono emersi risultati positivi per gli utilizzatori che hanno collaborato, la Commissione ha concluso che, nel complesso, gli utilizzatori avrebbero molto probabilmente subito ripercussioni negative dall'istituzione di dazi al livello dei margini di dumping e il loro margine di manovra era limitato. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte. (213) Infine Tosoh ha sostenuto di essere stata privata dei suoi diritti procedurali a causa della mancata divulgazione delle informazioni nel corso dell'inchiesta, con conseguenti limitazioni nella verifica delle origini dei dati e delle metodologie impiegati nella valutazione della Commissione dell'effetto dei dazi di dumping sull'industria utilizzatrice. La Commissione ha osservato che le informazioni presentate dagli utilizzatori che hanno collaborato, sulle quali ha basato le proprie conclusioni dopo averle verificate, sono state disponibili nel fascicolo dell'inchiesta per tutta la durata dell'inchiesta. Tale argomento è stato quindi respinto. 6.2.1.6.   Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (214) Su questa base, la Commissione ha valutato attentamente tutti gli elementi e non ha potuto concludere che sia nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis , in particolare non è nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping in considerazione dell'effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione. La Commissione ha quindi confermato che le misure dovrebbero essere fissate in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sulla base dei margini di underselling. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (215) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping definitivo (in %) Repubblica popolare cinese Xiangtan 8,6 Guiliu 0 Daxin 17,1 Altre società che hanno collaborato 10,1 Tutte le altre società 35,0 7. INTERESSE DELL'UNIONE 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (216) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che il mercato dell'Unione degli EMD prima del 2020 non era competitivo (duopolio), essendovi soltanto due produttori le cui capacità potevano storicamente soddisfare la domanda dell'Unione che erano redditizi in quanto potevano trasferire tutti gli aumenti dei costi ai loro clienti. Pertanto non si possono giustificare né i prezzi in eccesso del produttore dell'Unione, né i dati relativi al profitto di riferimento/margine di pregiudizio, né il calo dei prezzi del produttore dell'Unione, una volta ripristinata l'effettiva concorrenza sul mercato dell'Unione degli EMD nella seconda metà del periodo in esame attraverso le importazioni dalla Cina. Se le misure antidumping ripristinassero il duopolio, ciò danneggerebbe la concorrenza sul mercato dell'Unione e, a lungo termine, inciderebbe negativamente sui produttori a valle. (217) Come osservato dalla Commissione al considerando 286 del regolamento provvisorio, soltanto un numero limitato di produttori di sostanze chimiche al mondo era coinvolto nel processo di produzione degli EMD. Il fatto che soltanto due produttori dell'Unione siano riusciti a conseguire profitti nella prima metà del periodo in esame non costituisce una situazione di non concorrenza sul mercato dell'Unione, dato che il consumo sul mercato dell'Unione è stato rifornito dai produttori dell'Unione e da tutti i paesi importatori disponibili che producono EMD, compresa la Cina. Inoltre i dazi antidumping non creano una situazione di non concorrenza sul mercato dell'Unione, ma garantiscono una concorrenza leale tra l'Unione e i produttori esportatori del paese interessato. L'argomentazione della parte è stata pertanto respinta. (218) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 301 a 303 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti (219) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 304 e 305 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli utilizzatori (220) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Duracell ha affermato che l'impatto dei costi delle misure antidumping sugli utilizzatori dell'Unione è stato sottostimato nelle risultanze provvisorie, mentre la redditività degli utilizzatori dell'Unione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Infine entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno asserito che in caso di non applicazione della regola del dazio inferiore, gli utilizzatori dell'Unione diventerebbero non redditizi, una circostanza questa che metterebbe a rischio la sopravvivenza delle loro attività nell'Unione. (221) Come indicato nelle risultanze provvisorie, l'analisi dei dati degli utilizzatori si è basata sulle risposte verificate al questionario fornite da questi ultimi, tenendo conto dei dati relativi alle fonti, ai volumi e ai prezzi prima dell'applicazione dei dazi sugli acquisti e al fatturato conseguito sui prodotti a valle, compreso il livello di redditività raggiunto nel periodo 2021-2022. In effetti in tali anni è stata registrata una tendenza al ribasso della redditività degli utilizzatori. Tuttavia la Commissione ha stimato che se le misure antidumping definitive fossero rimaste al livello del margine di pregiudizio, gli utilizzatori avrebbero mantenuto comunque una redditività positiva anche tenendo conto del livello dei dazi antidumping e ipotizzando che l'aumento dei costi non verrebbe trasferito ai rispettivi clienti. (222) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 319 del regolamento provvisorio. Le osservazioni che riguardano l'interesse degli utilizzatori nel contesto dell'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, sono state trattate alla sezione 6.2.1.3 del presente regolamento. 7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione (223) In base alle considerazioni esposte, le conclusioni di cui al considerando 320 del regolamento provvisorio vengono confermate. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (224) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. (225) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Dazio antidumping definitivo (in %) Repubblica popolare cinese Xiangtan 47,2 8,6 8,6 Guiliu 62,9 0 0 Daxin 18,3 17,1 17,1 Altre società che hanno collaborato 47,4 10,1 10,1 Tutte le altre società 100,9 35,0 35,0 (226) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». (227) Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ( 48 ) . La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (228) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (229) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (230) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere la/e aliquota/e individuale/i dei dazi e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (231) Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. (232) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell'inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione. (233) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (234) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio. 9. DISPOSIZIONI FINALI (235) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 49 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (236) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd 8,6 899N Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD 0 899O Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd 17,1 899P Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 10,1 Tutte le altre società 35,0 C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 50 ) , l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1 o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese ( GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11 ). ( 3 ) GU C 323 del 13.9.2023, pag. 10 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2023/2120, 13.10.2023? ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj ). ( 5 ) Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese pubblicato il 16 febbraio 2023 ( GU C 323 del 13.9.2023, pag. 10 ). ( 6 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese ( GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59 ). ( 8 ) Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, Azot/Commissione , T-126/21, ECLI:EU:T:2023:376. ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto ( GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1 ). ( 10 ) Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. ( 11 ) Cfr. sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione , T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, punto 104. ( 12 ) Cfr. ad esempio i capitoli 2-3, 8-9, 58-60 del quattordicesimo piano quinquennale nazionale. ( 13 ) Cfr. capitolo 65 del quattordicesimo piano quinquennale nazionale. ( 14 ) Cfr. sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione , T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, punto 107. ( 15 ) Conformemente alle condizioni di utilizzo della banca dati fastmarkets.com la Commissione non è autorizzata a mostrare alle parti interessate estratti di dati mensili o settimanali in cui fosse visibile tale differenza di prezzi. Le parti hanno inoltre la possibilità di verificare l'accuratezza dei dati della Commissione acquistando esse stesse l'accesso a tale banca dati. ( 16 ) Differenza di prezzo pari a circa il [5 %-7 %] nella seconda parte del periodo in esame e pari a circa l'[8 %-12 %] nel 2019. ( 17 ) La redditività è stata pari al [2 %-3 %] nel periodo dell'inchiesta e al [7 %-8 %] nel 2019. ( 18 ) I prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori di circa il [10 %-15 %] rispetto al costo di produzione medio dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, rispetto a una differenza di circa l'[1 %-2 %] nel 2019. ( 19 ) La produzione di batterie ad alte prestazioni (circa 1/2 dell'attività delle imprese produttrici di batterie) necessita di un tipo di EMD ad alto assorbimento di energia. ( 20 ) EMD di bassa qualità (tipo zinco-carbonio), di tipo alcalino standard e di tipo alcalino di elevata qualità. ( 21 ) Nel periodo dell'inchiesta tali due utilizzatori hanno rappresentato il 70 % circa del consumo dell'Unione e uno di essi ha collaborato con l'inchiesta. ( 22 ) Nel periodo dell'inchiesta tali due utilizzatori hanno rappresentato il 70 % circa del consumo dell'Unione e uno di essi ha collaborato con l'inchiesta. ( 23 ) Banca dati istituita a norma dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/surveillance-system_en?prefLang=it. ( 24 ) La Commissione ha considerato i profitti conseguiti dai due produttori dell'Unione prima dell'aumento delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame, in particolare l'effettivo profitto ottenuto nel 2020, quando le importazioni oggetto di dumping avevano l'incidenza più bassa. Nel 2020 le importazioni cinesi hanno rappresentato la quota di mercato più esigua ([10 %-20 %]) durante il periodo in esame, mentre nell'anno in questione gli altri indicatori finanziari dell'industria dell'Unione avevano registrato l'andamento più positivo (l'importo più elevato per quanto riguarda il flusso di cassa e l'utile conseguito sul capitale investito). ( 25 ) Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica ( GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1 ). ( 26 ) Autlan ha fatto riferimento alle risultanze cui è giunta la Corte di giustizia nella sua sentenza dell'8 giugno 2023, Severstal/Commissione, C-747/21 P (cause riunite C-747/21 P, C-748/21 P), ECLI:EU:C:2023:459, punti 76 e 79, e alle conclusioni dell'avvocato generale in tale causa (punti 33, 56 e 57). ( 27 ) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2023, Severstal/Commissione, C-747/21 P (cause riunite C-747/21 P, C-748/21 P), ECLI:EU:C:2023:459, punto 76. ( 28 ) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2023, Severstal/Commissione, C-747/21 P (cause riunite C-747/21 P, C-748/21 P), ECLI:EU:C:2023:459, punto 78. ( 29 ) Relazione annuale 2022 di Autlan, https://www.autlan.com.mx/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Anual_2022-ING.pdf. ( 30 ) https://www.tosoh.com/investors/audited-financial-statements. ( 31 ) Nota al fascicolo sul calcolo dei costi ambientali futuri t23.004660 dell'11.10.2023. ( 32 ) Nota al fascicolo sul calcolo dei costi ambientali futuri t23.004660 dell'11.10.2023. ( 33 ) https://www.ieta.org/resources/ghg-sentiment-survey/2023-survey/ (ultima consultazione: 31 gennaio 2024). ( 34 ) Bloomberg NEF, Commerzbank AG, Banco Santander SA, Intesa Sanpaolo SpA, MUFG Bank. ( 35 ) Nota al fascicolo sul calcolo dei costi ambientali futuri t23.004660 dell'11.10.2023. ( 36 ) Fonte: International Manganese Institute. ( 37 ) Capacità totale di [470 000 000-490 000 000 kg] e produzione pari a [260 000 000-280 000 000 kg]. ( 38 ) Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries , gennaio 2022, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-manganese.pdf. ( 39 ) Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd e Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co. Ltd (fonte: allegato 2, t23.004362, 28.9.2023). ( 40 ) https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772377473207861712&wfr=spider&for=pc. ( 41 ) Un aumento analogo dei prezzi delle batterie era stato registrato dal 2021 al periodo dell'inchiesta nell'Unione. ( 42 ) Cfr. rispettivamente regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1 ), considerando 14, e regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer ( GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 23 ), considerando 26. ( 43 ) Variazione del prezzo del minerale di manganese dal periodo dell'inchiesta al 2023 in base ai dati di fastmarkets.com. ( 44 ) Prezzi dell'energia elettrica per uso non domestico nell'UE-27 nella prima metà del 2023 rispetto al periodo dell'inchiesta (fonte: Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en, pagina consultata il 22 dicembre 2023). ( 45 ) Le retribuzioni di Duracell sono state adeguate secondo il tasso di indicizzazione dei salari per il 2023 stabilito dal comitato paritetico industriale ( Joint Industrial Committee - JIC 200) in Belgio. I costi del lavoro di Varta sono stati adeguati sulla base degli elementi di prova presentati da Varta sulle retribuzioni rinegoziate. ( 46 ) Disponibile all'indirizzo: https://www.varta-ag.com/en/about-varta/news/details/varta-ag-achieves-best-quarter-of-the-current-financial-year-to-date (ultima consultazione: 31 gennaio 2024). ( 47 ) Cfr. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, articolo 1, disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0160 (ultima consultazione: 31 gennaio 2024). ( 48 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 49 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 50 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ALLEGATO Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Guizhou Redstar Developing Dalong Manganese Industry Co., Ltd. 899Q Guizhou Manganese Mineral Group Co., Ltd. 899R Prince Minerals China Ltd 899S Hunan Qingchong New Materials Co., Ltd. 899T ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/844/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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