Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0912/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 28/05/2019 In vigore dal: 28/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/912 of 28 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 650/2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

5.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/912 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( 1 ) , in particolare l'articolo 143, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione ( 2 ) precisa il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi dell'articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni che le autorità competenti devono pubblicare a norma di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere aggiornate per garantire la coerenza con le modifiche apportate al quadro per la vigilanza prudenziale degli enti. (2) È importante che le informazioni pubblicate dalle autorità competenti siano di elevata qualità e facilmente comparabili. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per chiarire che le autorità competenti devono compilare solo i dati statistici aggregati degli enti che sono soggetti alla loro vigilanza, e per chiarire per quale periodo dovrebbero essere comunicati i dati. (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 stabilisce i modelli per la pubblicazione di informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e sugli orientamenti generali adottati in ciascuno Stato membro. Tale allegato dovrebbe essere modificato per fornire informazioni più utili e pertinenti sul modo in cui le autorità competenti svolgono la vigilanza nelle rispettive giurisdizioni. (4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 stabilisce i modelli per la pubblicazione di informazioni sulle opzioni e le facoltà previste dal diritto dell'Unione. Tale allegato dovrebbe essere modificato per includere le opzioni e facoltà aggiuntive derivanti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ( 3 ) e per consentire la distinzione tra la natura transitoria o permanente di tali opzioni e facoltà e tra l'applicazione di tali opzioni e facoltà agli enti creditizi o alle imprese di investimento. (5) L'attuazione degli orientamenti dell'ABE sul processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) ( 4 ) dovrebbe essere più trasparente. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per includere una descrizione del metodo di vigilanza relativo al processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP). (6) È opportuno evitare le sovrapposizioni e migliorare la comparabilità dei dati statistici aggregati pubblicati dalle autorità competenti. L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del livello di consolidamento prudenziale applicato dagli enti in conformità alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (7) Al fine di migliorare la qualità delle informazioni pubblicate e di consentire un confronto più significativo di tali informazioni, i modelli degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 dovrebbero contenere orientamenti e istruzioni dettagliati. (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. (9) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 è così modificato: (1) all'articolo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le autorità competenti aggiornano entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Tali informazioni riguardano l'anno di calendario precedente. Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della suddetta direttiva per gli enti soggetti alla loro vigilanza prudenziale, a meno che non vi sia nessuna modifica rispetto all'ultima pubblicazione di tali informazioni.»; (2) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; (3) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento; (4) l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento; (5) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi ( GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1 ). ( 4 ) Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) del 19 dicembre 2014, ABE/GL/2014/13. ( 5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 ). ALLEGATO I NORME E ORIENTAMENTI Elenco dei modelli Parte 1 Recepimento della direttiva 2013/36/UE Parte 2 Approvazione dei modelli Parte 3 Esposizioni da finanziamenti specializzati Parte 4 Attenuazione del rischio di credito Parte 5 Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti Parte 6 Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali Parte 7 Partecipazioni qualificate in un ente creditizio Parte 8 Segnalazioni regolamentari e finanziarie Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato I Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti. PARTE 1 Recepimento della direttiva 2013/36/UE Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE Disposizioni della direttiva 2013/36/UE Link al testo nazionale ( 1 ) Riferimento/i alle disposizioni nazionali ( 2 ) Disponibile in EN (Sì/No) 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Articoli da 1 a 3 030 II. Autorità competenti Articoli da 4 a 7 040 III. Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi Articoli da 8 a 27 050 1. Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi Articoli da 8 a 21 060 2. Partecipazione qualificata in un ente creditizio Articoli da 22 a 27 070 IV. Capitale iniziale delle imprese di investimento Articoli da 28 a 32 080 V. Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi Articoli da 33 a 46 090 1. Principi generali Articoli da 33 a 34 100 2. Il diritto di stabilimento degli enti creditizi Articoli da 35 a 38 110 3. Esercizio della libera prestazione di servizi Articolo 39 120 4. Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante Articoli da 40 a 46 130 VI. Relazioni con paesi terzi Articoli da 47 a 48 140 VII. Vigilanza prudenziale Articoli da 49 a 142 150 1. Principi di vigilanza prudenziale Articoli da 49 a 72 160 1.1 Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante Articoli da 49 a 52 170 1.2 Scambio di informazioni e segreto professionale Articoli da 53 a 62 180 1.3 Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati Articolo 63 190 1.4 Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso Articoli da 64 a 72 200 2. Processi di revisione Articoli da 73 a 110 210 2.1 Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno Articolo 73 220 2.2 Dispositivi, processi e meccanismi degli enti Articoli da 74 a 96 230 2.3 Processo di revisione e valutazione prudenziale Articoli da 97 a 101 240 2.4 Misure e poteri di vigilanza Articoli da 102 a 107 250 2.5 Livello di applicazione Articoli da 108 a 110 260 3. Vigilanza su base consolidata Articoli da 111 a 127 270 3.1 Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata Articoli da 111 a 118 280 3.2 Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista Articoli da 119 a 127 290 4. Riserve di capitale Articoli da 128 a 142 300 4.1 Riserve Articoli da 128 a 134 310 4.2 Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica Articoli da 135 a 140 320 4.3 Misure di conservazione del capitale Articoli da 141 a 142 330 VIII. Informativa da parte delle autorità competenti Articoli da 143 a 144 340 IX. Modifiche della direttiva 2002/87/CE Articolo 150 350 X. Disposizioni transitorie e finali Articoli da 151 a 165 360 1. Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi Articoli da 151 a 159 370 2. Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale Articolo 160 380 3. Disposizioni finali Articoli da 161 a 165 PARTE 2 Approvazione dei modelli 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) Descrizione del metodo Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito 020 Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB [testo libero] 030 Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione [testo libero] 040 Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente [testo libero] Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato 050 Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMA [testo libero] 060 Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione [testo libero] 070 Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente [testo libero] Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte 080 Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMM [testo libero] 090 Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione [testo libero] 100 Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente [testo libero] Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo 110 Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA [testo libero] 120 Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione [testo libero] 130 Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente [testo libero] PARTE 3 Esposizioni da finanziamenti specializzati Regolamento (UE) n. 575/2013 Disposizioni Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 153, paragrafo 5 L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati? [Sì/No] 030 In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali [riferimento al testo nazionale] 040 Gli orientamenti sono disponibili in inglese? [Sì/No] PARTE 4 Attenuazione del rischio di credito Regolamento (UE) n. 575/2013 Disposizioni Descrizione Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 201, paragrafo 2 Pubblicazione dell'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o dei criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l'identificazione di tali fornitori ammissibili Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione [testo libero - si può indicare il collegamento ipertestuale all'elenco o ai criteri guida sul sito web dell'autorità competente] 030 Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all'elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità competente [testo libero] 040 Articolo 227, paragrafo 2, lettera e) Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l'operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni. Descrizione dettagliata del perché l'autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato [testo libero] 050 Articolo 227, paragrafo 2, lettera f) Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata [testo libero] 060 Articolo 229, paragrafo 1 Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale [testo libero] PARTE 5 Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti Direttiva 2013/36/UE Regolamento (UE) n. 575/2013 Disposizione Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 106, paragrafo 1, lettera a) Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti [testo libero] 030 Articolo 106, paragrafo 1, lettera b) Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni che non siano il bilancio Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare [testo libero] 040 Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Le filiazioni più importanti e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o subconsolidata. Criteri applicati dall'autorità competente per valutare l'importanza di una filiazione [testo libero] PARTE 6 Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali Regolamento (UE) n. 575/2013 Disposizioni Descrizione Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (Deroghe su base individuale per le filiazioni) Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 La deroga può essere concessa alle filiazioni purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività [testo libero] 030 Articolo 7, paragrafo 3 (Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri) Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 La deroga può essere concessa agli enti imprese madri purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività [testo libero] 040 Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni) Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 La deroga può essere concessa agli enti in un sottogruppo a condizione che gli enti abbiano concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Criteri applicati dalle autorità competenti per valutare se i contratti prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti in un sottogruppo di liquidità [testo libero] 050 Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale) Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività [testo libero] 060 Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale) Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga [riferimento al testo nazionale] PARTE 7 Partecipazioni qualificate in un ente creditizio Direttiva 2013/36/UE Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Requisiti di onorabilità del candidato acquirente Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta l'integrità del candidato acquirente [testo libero] 030 Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente [testo libero] 040 Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE [testo libero] 050 Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza [testo libero] 060 Articolo 23, paragrafo 1, lettera c) Solidità finanziaria del candidato acquirente Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente [testo libero] 070 Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE [testo libero] 080 Articolo 23, paragrafo 1, lettera d) Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la capacità dell'ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali [testo libero] 090 Articolo 23, paragrafo 1, lettera e) Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecite o il finanziamento del terrorismo. [testo libero] 100 Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE [testo libero] 110 Articolo 23, paragrafo 4 Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all'atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione [testo libero] PARTE 8 Segnalazioni regolamentari e finanziarie 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 030 L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002? [Sì/No] 040 In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti? [testo libero] 050 In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata) [testo libero] 060 L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento? [Sì/No] 070 In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione? [testo libero] 080 In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)? [testo libero] 090 Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL? [Sì/No] 100 Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 110 L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento? [Sì/No] 120 In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti soggetti finanziari? [testo libero] 130 In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione? [testo libero] 140 In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)? [testo libero] 150 Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL? [Sì/No] ( 1 ) Link al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione. ( 2 ) Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc. ALLEGATO II OPZIONI E FACOLTÀ Elenco dei modelli Parte 1 Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) Parte 2 Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 Parte 3 Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE) Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti. PARTE 1 Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) Direttiva 2013/36/UE Regolamento (UE) n. 575/2013 Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) Destinatari Ambito di applicazione Denominazione Descrizione dell'opzione o facoltà Esercitata (S/N/NA) ( 1 ) Testo nazionale ( 2 ) Riferimenti ( 3 ) Disponibile in EN (Sì/No) Dettagli/Osservazioni 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 9, paragrafo 2 Stati membri Enti creditizi Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 030 Articolo 12, paragrafo 3 Stati membri Enti creditizi Capitale iniziale Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 040 Articolo 12, paragrafo 3 Stati membri Enti creditizi Capitale iniziale Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 050 Articolo 12, paragrafo 4 Stati membri Enti creditizi Capitale iniziale Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta opzione. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 060 Articolo 21, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 070 Articolo 29, paragrafo 3 Stati membri Imprese di investimento Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 080 Articolo 32, paragrafo 1 Stati membri Imprese di investimento Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1 o 3, o all'articolo 30 della stessa direttiva. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 090 Articolo 40 Autorità competenti Enti creditizi Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 100 Articolo 129, paragrafo 2 Stati membri Imprese di investimento Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale In deroga all'articolo 129, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 110 Articolo 130, paragrafo 2 Stati membri Imprese di investimento Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 120 Articolo 133, paragrafo 18 Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 130 Articolo 134, paragrafo 1 Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 140 Articolo 152, primo comma Stati membri Enti creditizi Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 150 Articolo 152, secondo comma Stati membri Enti creditizi Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 160 Articolo 160, paragrafo 6 Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 170 Articolo 4, paragrafo 2 Stati membri o autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 180 Articolo 6, paragrafo 4 Autorità competenti Imprese di investimento Applicazione dei requisiti su base individuale In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei (liquidità), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 190 Articolo 24, paragrafo 2 Segnalazioni e uso obbligatorio degli IFRS Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 200 Articolo 89, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente; (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 201 Articolo 89, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: le autorità competenti vietano agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 210 Articolo 95, paragrafo 2 Autorità competenti Imprese di investimento Requisiti per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 220 Articolo 99, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 230 Articolo 124, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 240 Articolo 129, paragrafo 1 Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 250 Articolo 164, paragrafo 5 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 260 Articolo 178, paragrafo 1, lettera b) Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Default di un debitore Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 270 Articolo 284, paragrafo 4 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Valore dell'esposizione Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità all'articolo 284, paragrafo 9. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 280 Articolo 284, paragrafo 9 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Valore dell'esposizione Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di alfa. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 290 Articolo 327, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 300 Articolo 395, paragrafo 1 Autorità competenti Autorità competenti Limiti delle grandi esposizioni verso enti Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 310 Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 320 Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 330 Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 340 Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 350 Articolo 400, paragrafo 2, lettera e), e articolo 493, paragrafo 3, lettera e) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 360 Articolo 400, paragrafo 2, lettera f), e articolo 493, paragrafo 3, lettera f) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 370 Articolo 400, paragrafo 2, lettera g), e articolo 493, paragrafo 3, lettera g) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 380 Articolo 400, paragrafo 2, lettera h), e articolo 493, paragrafo 3, lettera h) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade). (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 390 Articolo 400, paragrafo 2, lettera i), e articolo 493, paragrafo 3, lettera i) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 400 Articolo 400, paragrafo 2, lettera j), e articolo 493, paragrafo 3, lettera j) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 410 Articolo 400, paragrafo 2, lettera k), e articolo 493, paragrafo 3, lettera k) Autorità competenti Autorità competenti Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 420 Articolo 412, paragrafo 5 Stati membri Enti creditizi Requisito in materia di copertura della liquidità Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 430 Articolo 412, paragrafo 5 Stati membri o autorità competenti Enti creditizi Requisito in materia di copertura della liquidità Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 440 Articolo 413, paragrafo 3 Stati membri Enti creditizi Requisito di finanziamento stabile Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 450 Articolo 415, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi Obblighi di segnalazione della liquidità Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 460 Articolo 420, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi Tasso di deflusso della liquidità Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 470 Articolo 467, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1 o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 480 Articolo 467, paragrafo 3, secondo comma Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d). (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 490 Articolo 468, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 500 Articolo 468, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 510 Articolo 471, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 520 Articolo 473, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Introduzioni di modifiche allo IAS 19 In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 530 Articolo 478, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni: a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48; c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d); d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d). (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 540 Articolo 479, paragrafo 4 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 550 Articolo 480, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 560 Articolo 481, paragrafo 5 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 570 Articolo 486, paragrafo 6 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2 Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 580 Articolo 495, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 590 Articolo 496, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b). (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 600 Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii) Autorità competenti Enti creditizi Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di livello 1 a condizione che possa essere ritirata in periodi di stress. Gli scopi per cui le riserve della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente articolo devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 610 Articolo 10, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Fatto salvo quanto specificato in relazione alle azioni e alle quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), non è applicato alcun coefficiente di scarto sul valore delle attività restanti di livello 1. I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di scarto nel regolamento delegato LCR) (ad esempio a tutte le obbligazioni garantite di livello 1, ecc.). (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 620 Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i) Autorità competenti Enti creditizi Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B Le azioni possono costituire attività di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'AC di uno Stato membro o dall'autorità pubblica pertinente in un paese terzo. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 630 Articolo 12, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 640 Articolo 24, paragrafo 6 Autorità competenti Enti creditizi Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — deflussi dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3 % L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo. (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S PARTE 2 Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 Direttiva 2013/36/UE Regolamento (UE) n. 575/2013 Destinatari Ambito di applicazione Denominazione Descrizione dell'opzione o facoltà Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile) Esercitata (S/N/NA) Testo nazionale Riferimenti Disponibile in EN (Sì/No) Dettagli/Osservazioni 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 011 Articolo 160, paragrafo 6 Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 012 Articolo 493, paragrafo 3, lettera a) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 013 Articolo 493, paragrafo 3, lettera b) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 014 Articolo 493, paragrafo 3, lettera c) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 015 Articolo 493, paragrafo 3, lettera d) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 016 Articolo 493, paragrafo 3, lettera e) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 017 Articolo 493, paragrafo 3, lettera f) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 018 Articolo 493, paragrafo 3, lettera g) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 019 Articolo 493, paragrafo 3, lettera h) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade). [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 020 Articolo 493, paragrafo 3, lettera i) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 021 Articolo 493, paragrafo 3, lettera j) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 022 Articolo 493, paragrafo 3, lettera k) Stati membri Enti creditizi e imprese di investimento Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 023 Articolo 412, paragrafo 5 Stati membri Enti creditizi Requisito in materia di copertura della liquidità Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 024 Articolo 412, paragrafo 5 Stati membri o autorità competenti Enti creditizi Requisito in materia di copertura della liquidità Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 025 Articolo 413, paragrafo 3 Stati membri Enti creditizi Requisito di finanziamento stabile Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 026 Articolo 415, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi Obblighi di segnalazione della liquidità Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 027 Articolo 467, paragrafo 2 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1 o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 028 Articolo 467, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo) 2014 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 029 2015 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 030 2016 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 031 2017 (tra 80 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 032 Articolo 468, paragrafo 2, secondo comma Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 033 Articolo 468, paragrafo 3 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1. 2015 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 034 2016 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 035 2017 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 036 Articolo 471, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 037 Articolo 473, paragrafo 1 Autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Introduzioni di modifiche allo IAS 19 In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 038 Articolo 478, paragrafo 2 Enti creditizi e imprese di investimento Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1 o gennaio 2014 Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2) 2014 (tra 0 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 039 2015 (tra 10 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 040 2016 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 041 2017 (tra 30 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 042 2018 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 043 2019 (tra 50 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 044 2020 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 045 2021 (tra 70 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 046 2022 (tra 80 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 047 2023 (tra 90 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 048 Articolo 478, paragrafo 3, lettera a) Enti creditizi e imprese di investimento Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; 2014 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 049 2015 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 050 2016 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 051 2017 (tra 80 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 052 Articolo 478, paragrafo 3, lettera b) Enti creditizi e imprese di investimento Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48; 2014 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 053 2015 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 054 2016 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 055 2017 (tra 80 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 056 Articolo 478, paragrafo 3, lettera c) Enti creditizi e imprese di investimento Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d); 2014 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 057 2015 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 058 2016 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 059 2017 (tra 80 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 060 Articolo 478, paragrafo 3, lettera d) Enti creditizi e imprese di investimento Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d). 2014 (tra 20 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 061 2015 (tra 40 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 062 2016 (tra 60 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 063 2017 (tra 80 % e 100 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 064 Articolo 479, paragrafo 4 Enti creditizi e imprese di investimento Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3. 2014 (tra 0 % e 80 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 065 2015 (tra 0 % e 60 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 066 2016 (tra 0 % e 40 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 067 2017 (tra 0 % e 20 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 068 Articolo 480, paragrafo 3 Enti creditizi e imprese di investimento Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2. 2014 (tra 0,2 e 1,0) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 069 2015 (tra 0,4 e 1,0) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 070 2016 (tra 0,6 e 1,0) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 071 2017 (tra 0,8 e 1,0) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 072 Articolo 481, paragrafo 1 Enti creditizi e imprese di investimento Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3) 2014 (tra 0 % e 80 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 073 2015 (tra 0 % e 60 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 074 2016 (tra 0 % e 40 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 075 2017 (tra 0 % e 20 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 076 Articolo 481, paragrafo 5 Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. 2014 (tra 0 % e 80 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 077 2015 (tra 0 % e 60 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 078 2016 (tra 0 % e 40 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 079 2017 (tra 0 % e 20 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 080 Articolo 486, paragrafo 6 Enti creditizi e imprese di investimento Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2 Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) 2014 (tra 60 % e 80 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 081 2015 (tra 40 % e 70 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 082 2016 (tra 20 % e 60 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 083 2017 (tra 0 % e 50 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 084 2018 (tra 0 % e 40 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 085 2019 (tra 0 % e 30 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 086 2020 (tra 0 % e 20 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 087 2021 (tra 0 % e 10 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 088 Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) 2014 (tra 60 % e 80 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 089 2015 (tra 40 % e 70 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 090 2016 (tra 20 % e 60 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 091 2017 (tra 0 % e 50 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 092 2018 (tra 0 % e 40 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 093 2019 (tra 0 % e 30 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 094 2020 (tra 0 % e 20 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 095 2021 (tra 0 % e 10 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 096 Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) 2014 (tra 60 % e 80 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 097 2015 (tra 40 % e 70 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 098 2016 (tra 20 % e 60 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 099 2017 (tra 0 % e 50 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 100 2018 (tra 0 % e 40 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 101 2019 (tra 0 % e 30 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 102 2020 (tra 0 % e 20 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 103 2021 (tra 0 % e 10 %) (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 104 Articolo 495, paragrafo 1 Enti creditizi e imprese di investimento Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007. [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S 105 Articolo 496, paragrafo 1 Enti creditizi e imprese di investimento Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b). [Anno] (S/N/NA) Obbligatorio se S Obbligatorio se S Obbligatorio se S PARTE 3 Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE) Direttiva 2013/36/UE Destinatari Ambito di applicazione Disposizioni Informazioni da comunicare Esercitata (S/N/NA) Riferimenti Disponibile in EN (Sì/No) Dettagli/Osservazioni 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i) Stati membri o autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione) [Valore in %] (S/N) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 030 Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii) Stati membri o autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione) [Valore in %] (S/N) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 040 Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii) Stati membri o autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva) [Valore in %] (S/N) Obbligatorio se S Obbligatorio se S 050 Articolo 94, paragrafo 1, lettera l) Stati membri o autorità competenti Enti creditizi e imprese di investimento Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile [Testo libero/valore] (S/N) Obbligatorio se S Obbligatorio se S ( 1 ) «S» (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata. «N» (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata. «NA» (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste. ( 2 ) Il testo della disposizione nella legislazione nazionale. ( 3 ) Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione. ALLEGATO III Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) ( 1 ) 010 Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (gg/mm/aaaa) 020 Ambito di applicazione dello SREP (Articoli da 108 a 110 della CRD) Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui: — quali tipi di enti sono inclusi nello SREP o sono da esso esclusi, in particolare se l'ambito di applicazione è diverso da quelli specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP ( 2 ) . [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] 030 Valutazione degli elementi dello SREP (Articoli da 74 a 96 della CRD) Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP (come indicato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP - ABE/GL/2014/13), tra cui: — quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: (1) analisi del modello di business; (2) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di ente; (3) valutazione dei rischi per il capitale; (4) valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP, in particolare il modo in cui gli enti sono stati classificati ( 3 ) . [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] 040 Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 73, 86, 97, 98 e 103 della CRD) Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione alla revisione e alla valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli del capitale e della liquidità nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP ai fini della determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri e dei requisiti quantitativi in materia di liquidità, tra cui ( 4 ) : — quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP degli enti; — informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate; — informazioni indicanti se l'ente impone una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP. [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] 050 Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza (Articoli 102 e 104 della CRD) Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP ( 5 ) . Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva ( 6 ) . [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] ( 1 ) Le autorità competenti comunicano i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva. Il tipo di informazioni da comunicare sotto forma di nota esplicativa è descritto nella seconda colonna. ( 2 ) L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'ente che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultimo. L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare gli enti in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza. L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di enti. ( 3 ) In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Si raccomanda di fornire collegamenti ipertestuali a eventuali orientamenti sul sito web. ( 4 ) Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti. ( 5 ) Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla agli enti. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'ente che l'autorità competente può ottenere. ( 6 ) Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi degli articoli 102 e 104 della CRD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualvolta dalla loro valutazione dell'ente emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singoli enti. Inoltre, le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'ente, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso). ALLEGATO IV DATI STATISTICI AGGREGATI Elenco dei modelli Parte 1 Dati consolidati per autorità competente Parte 2 Dati sul rischio di credito Parte 3 Dati sul rischio di mercato Parte 4 Dati sul rischio operativo Parte 5 Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative Parte 6 Dati sulle deroghe Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV — Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti. — Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni. — Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»). — Le percentuali sono comunicate con due decimali. — Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato). — I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione dei singoli enti creditizi o imprese di investimento. — I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili. — Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte. — I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta dei dati efficiente, le informazioni relative agli enti creditizi e quelle relative alle imprese di investimento sono segnalate separatamente, ma applicando a entrambe lo stesso livello di consolidamento. — Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE. — I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla CRD. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime della CRD sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati. PARTE 1 Dati consolidati per autorità competente (anno XXXX) Riferimento al modello COREP Dati Numero e dimensioni degli enti creditizi 010 Numero di enti creditizi [Valore] 020 Attività totali della giurisdizione (in MEUR) ( 1 ) [Valore] 030 Attività totali della giurisdizione ( 1 ) in % del PIL ( 2 ) [Valore] Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri ( 3 ) 040 Paesi terzi Numero di succursali ( 4 ) [Valore] 050 Attività complessive delle succursali (in MEUR) [Valore] 060 Numero di filiazioni ( 5 ) [Valore] 070 Attività complessive delle filiazioni (in MEUR) [Valore] Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi 080 Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ( 6 ) CA1 (riga 020/riga 010) [Valore] 090 Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ( 7 ) CA1 (riga 530/riga 010) [Valore] 100 Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ( 8 ) CA1 (riga 750/riga 010) [Valore] 110 Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ( 9 ) CA2 (riga 010) * 8 % [Valore] 120 Coefficiente di capitale totale (in %) ( 10 ) CA3 (riga 050) [Valore] Numero e dimensioni delle imprese di investimento 130 Numero di imprese di investimento [Valore] 140 Attività complessive (in MEUR) ( 1 ) [Valore] 150 Attività complessive in % del PIL [Valore] Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento 160 Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ( 6 ) CA1 (riga 020/riga 010) [Valore] 170 Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ( 7 ) CA1 (riga 530/riga 010) [Valore] 180 Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ( 8 ) CA1 (riga 750/riga 010) [Valore] 190 Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ( 9 ) CA2 (riga 010) * 8 % [Valore] 200 Coefficiente di capitale totale (in %) ( 10 ) CA3 (riga 050) [Valore] PARTE 2 Dati sul rischio di credito (anno XXXX) Dati sul rischio di credito Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito 010 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito % dei requisiti di fondi propri totali ( 11 ) CA2 (riga 040)/(riga 010) [Valore] 020 Enti creditizi: disaggregazione per metodo % in base al numero totale degli enti creditizi ( 12 ) Metodo standardizzato (SA) [Valore] 030 Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione [Valore] 040 Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione [Valore] 050 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito SA CA2 (riga 050)/(riga 040) [Valore] 060 Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione CR IRB, IRB di base (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040) [Valore] 070 Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione CR IRB, IRB avanzato (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040) [Valore] 080 Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB % in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione CA2 (riga 250/riga 240) [Valore] 090 Amministrazioni centrali e banche centrali CA2 (riga 260/riga 240) [Valore] 100 Enti CA2 (riga 270/riga 240) [Valore] 110 Imprese - PMI CA2 (riga 280/riga 240) [Valore] 120 Imprese - Finanziamenti specializzati CA2 (riga 290/riga 240) [Valore] 130 Imprese - Altro CA2 (riga 300/riga 240) [Valore] 140 Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione CA2 (riga 310/riga 240) [Valore] 150 Amministrazioni centrali e banche centrali CA2 (riga 320/riga 240) [Valore] 160 Enti CA2 (riga 330/riga 240) [Valore] 170 Imprese - PMI CA2 (riga 340/riga 240) [Valore] 180 Imprese - Finanziamenti specializzati CA2 (riga 350/riga 240) [Valore] 190 Imprese - Altro CA2 (riga 360/riga 240) [Valore] 200 Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili CA2 (riga 370/riga 240) [Valore] 210 Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili CA2 (riga 380/riga 240) [Valore] 220 Al dettaglio - Rotative qualificate CA2 (riga 390/riga 240) [Valore] 230 Al dettaglio - Altre PMI CA2 (riga 400/riga 240) [Valore] 240 Al dettaglio - Altre non PMI CA2 (riga 410/riga 240) [Valore] 250 Strumenti di capitale IRB CA2 (riga 420/riga 240) [Valore] 260 Posizioni verso la cartolarizzazione IRB CA2 (riga 430/riga 240) [Valore] 270 Altre attività diverse da crediti CA2 (riga 450/riga 240) [Valore] Dati sul rischio di credito Riferimento al modello COREP Dati 280 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito 290 Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA* % in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio Amministrazioni centrali o banche centrali CA2 (riga 070/riga 050) [Valore] 300 Amministrazioni regionali o autorità locali CA2 (riga 080/riga 050) [Valore] 310 Organismi del settore pubblico CA2 (riga 090/riga 050) [Valore] 320 Banche multilaterali di sviluppo CA2 (riga 100/riga 050) [Valore] 330 Organizzazioni internazionali CA2 (riga 110/riga 050) [Valore] 340 Enti CA2 (riga 120/riga 050) [Valore] 350 Imprese CA2 (riga 130/riga 050) [Valore] 360 Al dettaglio CA2 (riga 140/riga 050) [Valore] 370 Garantite da ipoteche su beni immobili CA2 (riga 150/riga 050) [Valore] 380 Esposizioni in stato di default CA2 (riga 160/riga 050) [Valore] 390 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato CA2 (riga 170/riga 050) [Valore] 400 Obbligazioni garantite CA2 (riga 180/riga 050) [Valore] 410 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine CA2 (riga 190/riga 050) [Valore] 420 Organismi di investimento collettivo CA2 (riga 200/riga 050) [Valore] 430 Strumenti di capitale CA2 (riga 210/riga 050) [Valore] 440 Altri elementi CA2 (riga 211/riga 050) [Valore] 450 Posizioni verso la cartolarizzazione SA CA2 (riga 220/riga 050) [Valore] 460 Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM) % in base al numero totale degli enti creditizi ( 13 ) Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie [Valore] 470 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie [Valore] Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito 480 Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito % dei requisiti di fondi propri totali ( 14 ) CA2 (riga 040)/(riga 010) [Valore] 490 Imprese di investimento: disaggregazione per metodo % in base al numero totale delle imprese di investimento ( 12 ) SA [Valore] 500 IRB [Valore] 510 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito ( 15 ) SA CA2 (riga 050)/(riga 040) [Valore] 520 IRB CA2 (riga 240)/(riga 040) [Valore] Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione (in MEUR) Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: cedente 530 Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010) [Valore] 540 Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050) [Valore] Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) ( 16 ) Riferimento al modello COREP Dati 550 Uso di immobili residenziali come garanzia reale Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali ( 17 ) CR IP Losses (riga 010, col. 050) [Valore] 560 Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ( 18 ) CR IP Losses (riga 010, col. 010) [Valore] 570 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ( 19 ) CR IP Losses (riga 010, col. 020) [Valore] 580 Somma delle perdite complessive ( 20 ) CR IP Losses (riga 010, col. 030) [Valore] 590 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ( 19 ) CR IP Losses (riga 010, col. 040) [Valore] 600 Uso di immobili non residenziali come garanzia reale Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali ( 17 ) CR IP Losses (riga 020, col. 050) [Valore] 610 Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ( 18 ) CR IP Losses (riga 020, col. 010) [Valore] 620 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ( 19 ) CR IP Losses (riga 020, col. 020) [Valore] 630 Somma delle perdite complessive ( 20 ) CR IP Losses (riga 020, col. 030) [Valore] 640 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ( 19 ) CR IP Losses (riga 020, col. 040) [Valore] PARTE 3 Dati sul rischio di mercato ( 21 ) (anno XXXX) Dati sul rischio di mercato Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato 010 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato % dei requisiti di fondi propri totali ( 22 ) CA2 (riga 520)/(riga 010) [Valore] 020 Enti creditizi: disaggregazione per metodo % in base al numero totale degli enti creditizi ( 23 ) Metodo standardizzato [Valore] 030 Modelli interni [Valore] 040 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato Metodo standardizzato CA2 (riga 530)/(riga 520) [Valore] 050 Modelli interni CA2 (riga 580)/(riga 520) [Valore] Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato 060 Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato % dei requisiti di fondi propri totali ( 22 ) CA2 (riga 520)/(riga 010) [Valore] 070 Imprese di investimento: disaggregazione per metodo % in base al numero totale delle imprese di investimento ( 23 ) Metodo standardizzato [Valore] 080 Modelli interni [Valore] 090 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato Metodo standardizzato CA2 (riga 530)/(riga 520) [Valore] 100 Modelli interni CA2 (riga 580)/(riga 520) [Valore] PARTE 4 Dati sul rischio operativo (anno XXXX) Dati sul rischio operativo Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo 010 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo % dei requisiti di fondi propri totali ( 24 ) CA2 (riga 590)/(riga 010) [Valore] 020 Enti creditizi: disaggregazione per metodo % in base al numero totale degli enti creditizi ( 25 ) Metodo base (BIA) [Valore] 030 Metodo standardizzato (TSA) / Metodo standardizzato alternativo (ASA) [Valore] 040 Metodo avanzato di misurazione (AMA) [Valore] 050 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo BIA CA2 (riga 600)/(riga 590) [Valore] 060 TSA/ASA CA2 (riga 610)/(riga 590) [Valore] 070 AMA CA2 (riga 620)/(riga 590) [Valore] Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo 080 Enti creditizi: perdita lorda totale Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ( 26 ) OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) [Valore] Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo 090 Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo % dei requisiti di fondi propri totali ( 24 ) CA2 (riga 590)/(riga 010) [Valore] 100 Imprese di investimento: disaggregazione per metodo % in base al numero totale delle imprese di investimento ( 25 ) BIA [Valore] 110 TSA/ASA [Valore] 120 AMA [Valore] 130 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo BIA CA2 (riga 600)/(riga 590) [Valore] 140 TSA/ASA CA2 (riga 610)/(riga 590) [Valore] 150 AMA CA2 (riga 620)/(riga 590) [Valore] Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo 160 Imprese di investimento: perdita lorda totale Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ( 26 ) OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) [Valore] PARTE 5 Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative ( 27 ) (anno XXXX) Misure di vigilanza Dati Enti creditizi 010 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a) Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 011 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 012 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 013 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 014 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 015 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 016 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 017 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 018 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 019 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 020 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 021 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 022 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 023 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] 024 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 025 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 026 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 027 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 028 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 029 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 030 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 031 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 032 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 033 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 034 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 035 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 036 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 037 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] Misure di vigilanza Dati Imprese di investimento 037 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a) Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 038 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 039 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 040 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 041 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 042 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 043 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 044 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 045 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 046 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 047 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 048 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 049 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 050 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] 051 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 052 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 053 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 054 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 055 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 056 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 057 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 058 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 059 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 060 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 061 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 062 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 063 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 064 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] Sanzioni amministrative ( 28 ) Dati Enti creditizi 065 Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 066 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 067 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 068 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)] [Valore] 069 sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)] [Valore] 070 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [testo libero] 071 Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 072 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 073 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 074 revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)] [Valore] 075 interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)] [Valore] 076 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)] [Valore] 077 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [testo libero] Imprese di investimento 078 Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 079 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 080 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 081 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)] [Valore] 082 sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)] [Valore] 083 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] 084 Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 085 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 086 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 087 revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)] [Valore] 088 interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)] [Valore] 089 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)] [Valore] 090 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [testo libero] Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti. PARTE 6 Dati sulle deroghe ( 29 ) (anno XXXX) Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni) ( 30 ) Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri) 010 Numero totale di deroghe concesse [Valore] [Valore] 011 Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni N/D [Valore] 012 Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) N/D [Valore] 013 Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) N/D [Valore] 014 Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) N/D [Valore] Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale) 015 Numero totale di autorizzazioni concesse [Valore] 016 Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito [Valore] 017 Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) [Valore] 018 Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) [Valore] 019 Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) [Valore] Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni) 020 Numero totale di deroghe concesse [Valore] 021 Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro [Valore] 022 Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri [Valore] 023 Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale [Valore] Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale) 024 Numero totale di deroghe concesse [Valore] 025 Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale [Valore] 026 Numero di deroghe concesse a organismi centrali [Valore] ( 1 ) Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico. ( 2 ) PIL a prezzi di mercato; fonte proposta — Eurostat/BCE. ( 3 ) I paesi del SEE non sono inclusi. ( 4 ) Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica. ( 5 ) Numero di filiazioni come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese. ( 6 ) Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%). ( 7 ) Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%). ( 8 ) Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%). ( 9 ) L'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR. ( 10 ) Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR, espresso in percentuale (%). ( 11 ) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR. ( 12 ) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %. ( 13 ) In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %. ( 14 ) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR. ( 15 ) La percentuale dei requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che applicano il metodo SA e il metodo IRB rispettivamente in relazione ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR. ( 16 ) L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni. ( 17 ) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR. ( 18 ) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76. ( 19 ) Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario. ( 20 ) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76. ( 21 ) Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato. ( 22 ) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %). ( 23 ) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato. ( 24 ) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %). ( 25 ) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto le imprese di investimento non sono obbligate a contabilizzare il requisito patrimoniale per il rischio operativo. ( 26 ) Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %). ( 27 ) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione. A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante. ( 28 ) Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto. ( 29 ) Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come «n.d.». ( 30 ) Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe.

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