Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0913/2018

Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Pubblicato: 25/06/2018 In vigore dal: 25/06/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali EN: Council Regulation (EU) 2018/913 of 25 June 2018 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

Testo normativo

27.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162/3 REGOLAMENTO (UE) 2018/913 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ( 1 ) . I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. (2) Per tali motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1 o luglio 2018, contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato per sette nuovi prodotti. (3) Nel caso di altri otto prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti, poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione. (4) Nel caso di tre prodotti, si dovrebbe modificare la designazione. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. (6) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ( 2 ) , le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 la tabella è modificata come segue: 1) nella tabella, tutti gli asterischi sono soppressi dall'ordine numerico nella prima colonna; 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 e 09.2736 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna; 3) nella tabella, le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09. 2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018 Per il Consiglio Il presidente N. DIMOV ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319 ). ( 2 ) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6 . ALLEGATO I Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella: Numero d'ordine Codice NC TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale Dazio contingentale (%) «09.2726 ex 2906 11 00 10 Levomentolo (INN) (CAS RN 2216-51-5) 1.7. - 31.12 185 tonnellate 0 % 09.2728 ex 2915 90 70 85 Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) 1.7. - 31.12 200 tonnellate 0 % 09.2684 ex 2916 39 90 28 Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) 1.7. - 31.12 125 tonnellate 0 % 09.2730 ex 2921 59 90 80 4,4′-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri ( 2 ) 1.7. - 31.12 100 tonnellate 0 % 09.2732 ex 2933 39 99 66 Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avente una purezza, in peso, pari o superiore al 98,5 % 1.7. - 31.12 100 tonnellate 0 % 09.2734 ex 7409 19 00 20 Lastre o fogli costituiti di — uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 mm (± 0,1 mm), — ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e — parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento 1.7. - 31.12 3 500 000 pezzi 0 % 09.2736 ex 7607 11 90 83 Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: — in una lega che rispetti le norme 5182-H19 o 5052-H19, — in rotoli di diametro esterno non superiore a 1 350 mm, — di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm, — larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, — tolleranza di centinatura non superiore a 0,5 mm/750 mm, — misurazione di planarità pari a ± 5 unità I, — resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365MPa o (5052-H19) 320MPa, e — un allungamento a rottura superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %, destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle ( 2 ) 1.7. - 31.12.2018 300 tonnellate 0 % ( 2 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).» ALLEGATO II Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle seguenti: Numero d'ordine Codice NC TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale Dazio contingentale (%) «09.2700 ex 2905 12 00 10 Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) 1.1. - 31.12 15 000 tonnellate 0 % 09.2624 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) 1.1. - 31.12 1 950 tonnellate 0 % 09.2647 ex 2918 29 00 80 Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con — frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri ( 2 ) 1.1. - 31.12 140 tonnellate 0 % 09.2648 ex 2920 90 10 70 Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1) 1.1. - 31.12 18 000 tonnellate 0 % 09.2682 ex 2921 41 00 10 Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3) 1.1. - 31.12 150 000 tonnellate 0 % 09.2696 ex 2932 20 90 25 Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) 1.1. - 31.12 6 000 kg 0 % 09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) 1.1. - 31.12 6 000 kg 0 % 09.2676 ex 3204 17 00 14 Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante 1.1. - 31.12 50 tonnellate 0 % 09.2876 ex 3811 29 00 55 Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina — in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4′-dinonildifenilammina — in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 % destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti ( 2 ) 1.1. - 31.12 900 tonnellate 0 % 09.2721 ex 5906 99 90 20 Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — uno strato esterno di tessuto acrilico, — uno strato esterno di tessuto di poliestere, — lo strato intermedio di gomma di clorobutile, — lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m 2 e non superiore a 569 g/m 2 , — il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m 2 e non superiore a 1 159 g/m 2 , — il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm, usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore ( 2 ) 1.1. - 31.12 375 000 m 2 0 % 09.2643 ex 8504 40 82 30 Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 ( 2 ) 1.1. - 31.12 15 000 000 pezzi 0 % ( 2 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).»

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