Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
EN: Council Regulation (EU) 2018/913 of 25 June 2018 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Testo normativo
27.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 162/3
REGOLAMENTO (UE) 2018/913 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio
(
1
)
. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)
Per tali motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1
o
luglio 2018, contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato per sette nuovi prodotti.
(3)
Nel caso di altri otto prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti, poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.
(4)
Nel caso di tre prodotti, si dovrebbe modificare la designazione.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
(6)
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi
(
2
)
, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1
o
luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 la tabella è modificata come segue:
1)
nella tabella, tutti gli asterischi sono soppressi dall'ordine numerico nella prima colonna;
2)
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 e 09.2736 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;
3)
nella tabella, le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09. 2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319
).
(
2
)
GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6
.
ALLEGATO I
Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:
Numero d'ordine
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume contingentale
Dazio contingentale (%)
«09.2726
ex 2906 11 00
10
Levomentolo (INN) (CAS RN 2216-51-5)
1.7. - 31.12
185 tonnellate
0 %
09.2728
ex 2915 90 70
85
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)
1.7. - 31.12
200 tonnellate
0 %
09.2684
ex 2916 39 90
28
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)
1.7. - 31.12
125 tonnellate
0 %
09.2730
ex 2921 59 90
80
4,4′-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri
(
2
)
1.7. - 31.12
100 tonnellate
0 %
09.2732
ex 2933 39 99
66
Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avente una purezza, in peso, pari o superiore al 98,5 %
1.7. - 31.12
100 tonnellate
0 %
09.2734
ex 7409 19 00
20
Lastre o fogli costituiti di
—
uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 mm (± 0,1 mm),
—
ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e
—
parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento
1.7. - 31.12
3 500 000 pezzi
0 %
09.2736
ex 7607 11 90
83
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
—
in una lega che rispetti le norme 5182-H19 o 5052-H19,
—
in rotoli di diametro esterno non superiore a 1 350 mm,
—
di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,
—
larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,
—
tolleranza di centinatura non superiore a 0,5 mm/750 mm,
—
misurazione di planarità pari a ± 5 unità I,
—
resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365MPa o (5052-H19) 320MPa, e
—
un allungamento a rottura superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %,
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle
(
2
)
1.7. - 31.12.2018
300 tonnellate
0 %
(
2
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).»
ALLEGATO II
Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle seguenti:
Numero d'ordine
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume contingentale
Dazio contingentale (%)
«09.2700
ex 2905 12 00
10
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)
1.1. - 31.12
15 000 tonnellate
0 %
09.2624
2912 42 00
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)
1.1. - 31.12
1 950 tonnellate
0 %
09.2647
ex 2918 29 00
80
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
—
frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e
—
punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri
(
2
)
1.1. - 31.12
140 tonnellate
0 %
09.2648
ex 2920 90 10
70
Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)
1.1. - 31.12
18 000 tonnellate
0 %
09.2682
ex 2921 41 00
10
Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)
1.1. - 31.12
150 000 tonnellate
0 %
09.2696
ex 2932 20 90
25
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)
1.1. - 31.12
6 000 kg
0 %
09.2697
ex 2932 20 90
30
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)
1.1. - 31.12
6 000 kg
0 %
09.2676
ex 3204 17 00
14
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante
1.1. - 31.12
50 tonnellate
0 %
09.2876
ex 3811 29 00
55
Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:
—
in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina
—
in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4′-dinonildifenilammina
—
in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 %
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti
(
2
)
1.1. - 31.12
900 tonnellate
0 %
09.2721
ex 5906 99 90
20
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
—
tre strati,
—
uno strato esterno di tessuto acrilico,
—
uno strato esterno di tessuto di poliestere,
—
lo strato intermedio di gomma di clorobutile,
—
lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m
2
e non superiore a 569 g/m
2
,
—
il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m
2
e non superiore a 1 159 g/m
2
,
—
il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore
(
2
)
1.1. - 31.12
375 000 m
2
0 %
09.2643
ex 8504 40 82
30
Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528
(
2
)
1.1. - 31.12
15 000 000 pezzi
0 %
(
2
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).»
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