Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/921 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
6.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 148/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/921 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Prodotto sotto forma di compresse contenente 400 mg di S-Adenosil-L-Metionina disolfato p-toluenesulfonato, di cui «S-Adenosil-L-Metionina» («SAMe») costituisce il principio attivo.
Il prodotto contiene anche piccole quantità di cellulosa microcristallina, idrossido di magnesio, acido stearico, stearato di magnesio, silice colloidale anidra, ossido di calcio e componenti di rivestimento.
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come integratore alimentare che facilita la normale funzione epatica, favorisce il processo di disintossicazione dell'organismo e in generale sostiene una buona salute emotiva.
La dose giornaliera raccomandata è una compressa. Il prodotto è presentato sfuso.
2106 90 92
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 .
Il contenuto del principio attivo, «SAMe», per compressa non è adatto per la prevenzione e la cura di malattie o affezioni. La classificazione alla voce 3004 è quindi esclusa.
Il prodotto è pertanto una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 , secondo paragrafo, punto 16)].
Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.
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