Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0924/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/924 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/924 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo (cosiddetta «cassetta a fibra ottica con connettori») di forma cilindrica avente un diametro di circa 140 mm e un'altezza di 400 mm. Il peso dell'articolo è di circa 2,5 kg. L'articolo è fabbricato principalmente in plastica con alcuni piccoli elementi (staffe e viti) di metallo. La base dell'articolo è munita di quattro punti entrata per cavi. Quando l'articolo è interamente assemblato, la base è fissata all'involucro cilindrico di plastica mediante un elemento di fissaggio amovibile di forma rotonda. All'interno si trova un vassoio portagiunti di plastica, fissato alla base dell'articolo. Il vassoio è munito di scanalature specifiche per allineare le fibre ottiche/i cavi ottici ed è munito di connettori. L'articolo nel suo complesso è destinato a proteggere le fibre ottiche/i cavi ottici e può essere usato in diversi tipi di reti. ( *1 ) Cfr. immagini 8536 70 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8536 e 8536 70 00 . La classificazione nel codice NC 8536 90 10 è esclusa in quanto il codice riguarda «connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi», ossia apparecchiature elettriche per realizzare connessioni elettriche. L'articolo in questione è una cassetta con connettori per fibre ottiche, fasci di fibre ottiche o cavi ottici e non possiede connessioni elettriche. L'articolo possiede le caratteristiche di connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche che si limita ad allineare meccanicamente le fibre ottiche punto a punto in un sistema a linea digitale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536 , parte IV). Considerate le sue caratteristiche, l'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8536 70 00 come «connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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