Regolamento di esecuzione (UE) 2019/925 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/925 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/925 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
6.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 148/13
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/925 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo tubolare (cosiddetto «cintura da sport»), in tessuto a maglia, composto per l'88 % di poliestere e per il 12 % di elastan, con una circonferenza di 66 cm. L'articolo è costituito da due pezze di stoffa a maglia delle stesse dimensioni, di forma rettangolare, sovrapposte e cucite insieme su tre lati per formare una cintura da sport elastica reversibile.
L'articolo è munito di catadiottri, di una tasca piatta con cerniera e di due piccole aperture, una delle quali ha un nastro con un elastico. Non è dotato di ganci.
L'articolo è destinato ad essere indossato attorno alla vita durante, ad esempio, attività sportive. Le tasche/aperture permettono di riporre oggetti di piccole dimensioni, quali chiavi, carte di credito e simili.
Cfr. le immagini
(
*1
)
6307 90 10
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 10 .
La cintura da sport presenta le caratteristiche oggettive di un manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307 e in virtù della nota 7 f) della sezione XI.
L'articolo non è destinato a contenere oggetti specifici. Non presenta una forma particolare né finiture interne. Non è simile ai contenitori classificati alla voce 4202 (cfr. anche il primo e il quarto paragrafo e la lettera c) delle esclusioni delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 ). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 4202 .
L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti tessili confezionati».
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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