Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0926/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/926 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/926 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/926 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/16 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/926 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo con dimensioni approssimative di 160 × 54 × 38 cm e del peso di circa 1,5 kg, costituito da due strati di tessuto assemblati e da un'imbottitura di materia plastica alveolare all'interno. La parte interna del tessuto è rivestita di materia plastica. L'articolo è dotato di uno schienale costituito da un telaio pieghevole di aste metalliche parzialmente integrato nell'articolo. Una sacca di custodia è cucita all'estremità dello schienale. Lo schienale può essere regolato in altezza mediante una cinghia munita di una fibbia di plastica. L'articolo può essere piegato per essere trasportato o riposto. È munito di una cinghia per il trasporto cucita attorno agli angoli superiori dello schienale e varie strisce di tipo «velcro» consentono di fissare lo schienale alla superficie orizzontale quando l'articolo è trasportato o riposto. È presentato come un materassino da campeggio o da spiaggia. Cfr. immagine ( *1 ) . 6306 90 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00 . Poiché il materiale tessile costituisce la parte principale della superficie, esso conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b). In base alle sue caratteristiche oggettive (leggero, protetto da un rivestimento in plastica, rapido da montare e riporre e facile da trasportare), l'articolo è destinato ad essere utilizzato all'esterno, ad esempio in campeggio, in spiaggia ecc., e ad esservi utilizzato temporaneamente (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 6306 90 00 ). La classificazione dell'articolo alla voce 9404 tra gli oggetti letterecci ed oggetti simili, come un materasso, è esclusa poiché l'articolo non è concepito come un accessorio da letto e non è simile a un materasso o a un prodotto analogo. L'articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altro articolo da campeggio». ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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