Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0927/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione del 15 giugno 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 15/06/2022 In vigore dal: 15/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione del 15 giugno 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/927 of 15 June 2022 imposing a definitive countervailing duty on imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) originating in India following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

16.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 161/28 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/927 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (UE) 2016/387 ( 2 ) («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». (2) Il dazio compensativo istituito era compreso tra l’8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società». (3) Con il regolamento (UE) 2016/388 ( 3 ) , la Commissione ha istituito anche un dazio antidumping definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società». (4) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 ( 4 ) , la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti (UE) 2020/526 ( 5 ) e (UE) 2020/527 ( 6 ) , la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all’aliquota del 6 % e del 3 %. (5) I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società». I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal e il 14,1 % per «tutte le altre società». 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 7 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. (7) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (8) In conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell’apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l’India a partecipare a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 10 marzo 2021. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (9) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India («il paese interessato») a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 9 ) («l’avviso di apertura»). (10) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto ( 10 ) . 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (11) L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori dell’Unione, i produttori noti dell’India e le autorità indiane, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione. a) Campionamento (14) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (15) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell’Unione. Tali produttori dell’Unione appartengono allo stesso gruppo di società. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia tra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il campione definitivo dei produttori dell’Unione rappresentava il [70-85] % della produzione totale stimata dell’Unione e il [70-85] % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione e garantiva anche una buona distribuzione geografica. (16) In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Il campione provvisorio è stato quindi confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. Campionamento degli importatori (17) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Non essendosi però manifestato nessun importatore indipendente il campionamento non è stato necessario. Campionamento dei produttori dell’India (18) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell’India di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta. (19) Poiché solo tre produttori hanno risposto al modulo per il campionamento entro il termine stabilito, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. b) Questionari (20) La Commissione ha inviato questionari al governo dell’India, al gruppo di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai tre produttori esportatori che avevano risposto al modulo per il campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ( 11 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (21) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione, dal governo dell’India e da un solo produttore dell’India, Tata Metaliks Limited («TML»). Pur avendo risposto al modulo per il campionamento, gli altri due produttori dell’India in seguito non hanno fornito una risposta al questionario e pertanto non hanno collaborato all’inchiesta. c) Verifica (22) In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del produttore esportatore e del governo dell’India. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ( 12 ) . La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore: — Tata Metaliks Limited (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti produttori dell’Unione e di un’entità di vendita collegato in Italia: — Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, Francia — Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania — Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milano, Italia d) Fase successiva della procedura (24) Il 18 marzo 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (25) Solo Tata Metaliks Limited ha presentato osservazioni entro il termine. La Commissione ha esaminato le osservazioni di Tata Metaliks Limited e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Anche il governo dell’India ha presentato osservazioni, che tuttavia sono pervenute oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni. (26) Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, il punto 7 dell’avviso di apertura stabilisce che la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione pertanto non ha potuto tenere conto delle osservazioni del governo dell’India. Essa ha rilevato tuttavia che tale comunicazione non aggiungeva nuovi elementi che la Commissione non aveva considerato nel corso dell’inchiesta. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione. 1.6. Osservazioni in merito all’apertura (27) Un utilizzatore, ossia Hydro Mat Benelux, e un produttore esportatore, ossia Tata Metaliks Limited, hanno presentato osservazioni in merito all’apertura. (28) La Commissione ha rilevato che Tata Metaliks Limited ha presentato le sue osservazioni in merito all’apertura il 17 febbraio 2022, oltre nove mesi dopo il termine di 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura indicato al punto 5.2 dell’avviso di apertura. La Commissione non ha quindi preso in considerazione tali osservazioni. (29) La Commissione ha rilevato che, pur avendo presentato osservazioni in merito all’apertura, Hydro Mat Benelux non ha collaborato pienamente all’inchiesta. In particolare la società non ha compilato il questionario stabilito per gli utilizzatori che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di un controllo incrociato di alcune delle affermazioni elencate di seguito, ad esempio concernenti i prezzi di vendita dei produttori esportatori o i documenti relativi agli appalti pubblici. (30) In primo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il procedimento dovrebbe essere chiuso poiché la domanda non è stata presentata entro tre mesi prima della data di scadenza indicata nell’avviso di imminente scadenza ( 13 ) . (31) La Commissione ha chiarito che la data indicata nell’avviso di apertura non corrispondeva alla data di presentazione della domanda. Come si evince dalla versione consultabile della domanda di riesame, disponibile nel fascicolo non riservato dal 17 marzo 2021 e accessibile a tutte le parti interessate, la domanda è stata debitamente presentata il 18 dicembre 2020, ossia entro il termine previsto dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (32) In secondo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che nella domanda si fa un uso eccessivo della riservatezza. L’industria dell’Unione in particolare ha indicizzato tutti gli indicatori concernenti i suoi risultati economici. La parte ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 ( 14 ) , nel quale la Commissione ha divulgato i dati microeconomici di un unico produttore dell’Unione. (33) La Commissione ha osservato che nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 tutti gli indicatori microeconomici (prezzi e volumi di vendita, costo unitario di produzione, costo del lavoro, scorte finali, redditività ecc.), erano indicati in intervalli di valori o in forma indicizzata. (34) La Commissione ha ritenuto inoltre che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza nel fascicolo consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati classificati come riservati per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso di tutto il procedimento. (35) A tale proposito, la Commissione ha ricordato altresì che l’articolo 29 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (36) In terzo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il primo semestre del 2020 non rifletteva circostanze economiche normali e ha ritenuto che il periodo non fosse rappresentativo ai fini di una valutazione in prospettiva delle conseguenze della scadenza delle misure oggetto di discussione. La parte ha affermato che i risultati negativi dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020 erano causati dagli impatti negativi sull’economia dovuti alla COVID-19 e dall’aumento del costo delle materie prime sui mercati mondiali che non poteva essere trasferito sui consumatori a valle. La parte ha affermato inoltre che per il periodo 2017-2019 gli indicatori principali non evidenziavano una situazione di vulnerabilità, ma piuttosto un’industria dell’Unione in buona salute, in particolare analizzando la produzione, la capacità produttiva, le scorte, gli investimenti, i prezzi di vendita e la redditività. (37) La Commissione ha rammentato che a norma dell’articolo 18 del regolamento di base la domanda di riesame in previsione della scadenza deve contenere elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio nella domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva elementi di prova che indicavano una notevole penetrazione nel mercato dell’Unione di esportazioni indiane a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenesse sufficienti elementi di prova della persistenza del pregiudizio e ha respinto l’argomentazione. (38) In quarto luogo, Hydro Mat Benelux ha analizzato il periodo 2017-2020 e ha affermato che i dati disponibili sulle importazioni non corroboravano l’asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. Hydro Mat Benelux ha affermato inoltre che i prezzi delle esportazioni indiane e i margini di undercutting e underselling calcolati dal richiedente non erano affidabili, in quanto i prezzi delle esportazioni rispecchiavano il prezzo di trasferimento tra parti collegate, ossia i produttori indiani e le loro filiali collegate. Hydro Mat Benelux ha affermato infine che i produttori indiani hanno aumentato la capacità produttiva per far fronte alla crescita del mercato interno indiano e che i principali produttori esportatori indiani non pianificavano di ampliare la loro capacità produttiva. (39) La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta di riesame antisovvenzioni. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni sovvenzionate avevano un impatto gravemente pregiudizievole sullo stato dell’industria dell’Unione. In particolare i richiedenti non hanno fornito solo calcoli dell’undercutting alla frontiera dell’Unione, ma anche alla consegna presso la sede del cliente, evidenziando un undercutting pari almeno al 14,9 %. Dall’analisi del pregiudizio specifica della domanda di riesame in previsione della scadenza è emerso un aumento della penetrazione del mercato dell’Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dall’India a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tale circostanza sembra aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione, dimostrato ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato e da un deterioramento dei risultati finanziari. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (40) Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’aumento della produzione indiana sarà destinato solo al mercato indiano, Hydro Mat Benelux non ha fornito elementi di prova. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (41) In quinto luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che questioni generali di competitività non dovrebbero giustificare una constatazione di persistenza o reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari elementi quali il fatto che il consumo dell’Unione sia calato dalla crisi dell’Eurozona con una riduzione della spesa pubblica, esercitando così un impatto negativo sulla competitività dell’industria dell’Unione, la concorrenza dei tubi di plastica, la difficoltà di attirare occupazione, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzo inferiore nelle procedure di appalto. (42) Questa argomentazione è trattata al considerando 256. (43) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che i dati indicati nella domanda di riesame relativi all’industria dell’Unione e alle importazioni riguardavano il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. Il periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura tuttavia è compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Secondo il parere della società, i richiedenti avrebbero dovuto aggiornare la domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base del periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura e tali dati avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti. A suo parere, non diffondendo alle parti tale domanda di riesame aggiornata, la Commissione ha violato l’articolo 12.1.2 e l’articolo 12.1.3 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative»). (44) In primo luogo, è prassi comune della Commissione basare le proprie risultanze sui dati disponibili più recenti. Tali dati non corrispondono necessariamente al periodo definito nella domanda di riesame, poiché può darsi che non fossero disponibili nel momento in cui è stata presentata la domanda di riesame. L’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non contiene disposizioni che impongano alla Commissione di basare le proprie risultanze sullo stesso periodo definito nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, durante l’inchiesta tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze e sugli elementi di prova relativi al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere violato diritti procedurali, né l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, e ha respinto l’argomentazione. (45) Tata Metaliks Limited ha fatto riferimento anche al fatto che la Commissione ha respinto le sue osservazioni in merito all’apertura perché sono pervenute dopo il termine indicato nell’avviso di apertura (cfr. il considerando 28). A suo parere, il termine si applicherebbe solo dopo il ricevimento dei dati rivisti dai richiedenti, riferiti al periodo dell’inchiesta di riesame definito nell’avviso di apertura. Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che secondo «un principio consolidato di giustizia naturale» e «una posizione giuridica consolidata in tutte le giurisdizioni» le comunicazioni concernenti questioni di diritto possono essere presentate oltre i termini. (46) Come spiegato al considerando 44, il periodo dell’inchiesta di riesame si riferiva al periodo più recente per il quale erano disponibili dati, e tale periodo non corrisponde sempre alla valutazione preliminare della domanda di riesame. Il termine indicato nell’avviso di apertura inoltre si riferiva esplicitamente alla data di pubblicazione dell’avviso e non ad altre date quali la comunicazione di informazioni di una parte. Il termine indicato nell’avviso di apertura non fa distinzione tra questioni di diritto e di fatto e si applica ugualmente a entrambe. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame (47) Il prodotto in esame è lo stesso dall’inchiesta iniziale, ossia tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) («il prodotto in esame»). (48) I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l’approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l’irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell’acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all’interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici. 2.2. Prodotto simile (49) Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame; — il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (50) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI (51) Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come affermato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implicasse il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. 3.1. Evoluzione delle importazioni dopo l’istituzione delle misure (52) Nel periodo dell’inchiesta iniziale ( 15 ) l’India ha esportato nell’Unione [80 000-100 000] tonnellate del prodotto in esame (base UE-27) ( 16 ) . Tra il 2016 e il 2018, dopo l’istituzione delle misure definitive nel marzo 2016, le importazioni sono calate, oscillando tra 38 000 e 55 000 tonnellate annue. Nel 2019 le importazioni dall’India sono aumentate nuovamente a [64 000-75 000] tonnellate. (53) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono scese a [44 000-52 000] tonnellate. Nel 2021, dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni sono risalite al livello del 2019. (54) Nel complesso le importazioni dall’India del prodotto in esame si sono mantenute a livelli significativi nel periodo dell’inchiesta di riesame e rappresentavano circa il [10-14] % del mercato dell’Unione, mentre nel periodo dell’inchiesta iniziale la quota di mercato coperta dalle importazioni indiane corrispondeva a circa il [15-20] %. 3.2. Base per le conclusioni (55) Solo una società, Tata Metaliks Limited, ha collaborato all’inchiesta (cfr. la sezione 1.5). La società ha beneficiato dei tre regimi di esportazione compensati nell’inchiesta iniziale, principalmente per le esportazioni verso paesi terzi. Nel periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia la società ha venduto la maggior parte della sua produzione sul mercato interno ( 17 ) . I produttori esportatori indiani che hanno esportato nell’Unione quantitativi significativi non hanno collaborato. La Commissione ha pertanto deciso di non limitarsi a utilizzare le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited per determinare il livello delle sovvenzioni a favore dei produttori esportatori di tubi di ghisa duttile in India, e di basarsi invece sui dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. (56) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha utilizzato per la sua analisi tutti i dati a sua disposizione, e in particolare: — la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 28 del regolamento di base; — le risultanze dell’inchiesta iniziale; — le informazioni fornite dal governo dell’India; — le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited; — le risultanze di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione ( 18 ) . 3.3. Regimi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta (57) La Commissione ha esaminato se vi fosse una persistenza delle sovvenzioni, analizzando se le sovvenzioni compensate nel contesto dell’inchiesta iniziale continuassero a conferire vantaggi all’industria indiana dei tubi di ghisa duttile. Nel caso dei regimi di sovvenzione terminati, la Commissione ha esaminato anche se tali regimi fossero stati sostituiti da altri regimi analoghi e se fossero stati creati nuovi regimi. (58) La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze di cui alla presente sezione, che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione alle sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale, non era necessario prendere in esame tutte le altre sovvenzioni di cui il richiedente asseriva l’esistenza. Una volta che la Commissione stabilisce che esistono elementi di prova della persistenza di sovvenzioni superiori al minimo a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, non è necessario stabilire l’importo esatto delle sovvenzioni in un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. (59) Nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha compensato i regimi seguenti: 1) rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute: — regimi di esenzione dai dazi e di remissione dei dazi: a) regime del prodotto mirato, sostituito da un meccanismo denominato «regime per le esportazioni di merci dall’India» (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS») nel periodo 2015-2020; b) regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»); c) regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme, «DDS»); 2) fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato: — fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. 3.3.1. Regime del prodotto mirato («FPS») sostituito dal regime per le esportazioni di merci dall’India («MEIS») nel 2015-2020 3.3.1.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale (60) Nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che il regime del prodotto mirato in vigore durante il periodo dell’inchiesta iniziale accordava sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tale regime si basava sul piano per la politica del commercio estero («FTP») per il 2009-2014. (61) I tassi di sovvenzione accertati nell’inchiesta iniziale per il regime FPS variavano dal 3,11 % al 4,35 %. (62) Dopo il periodo dell’inchiesta iniziale il regime è stato tuttavia soppresso e sostituito con un nuovo regime denominato «regime per le esportazioni di merci dall’India» («MEIS»). Il MEIS ha sostituito diversi regimi preesistenti, tra cui l’FPS. Il MEIS prevedeva condizioni analoghe all’FPS compensato nell’inchiesta iniziale. Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze relative al regime FPS si applicassero anche al MEIS. 3.3.1.2.   Persistenza del regime di sovvenzione (63) Il MEIS è rimasto in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’esistenza del regime è stata confermata anche dal governo dell’India nella risposta al questionario e dal produttore esportatore che ha collaborato Tata Metaliks Limited, che ha anche beneficiato del regime. a) Base giuridica (64) Il MEIS si fonda sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. (65) Il MEIS è descritto nel piano quinquennale per la politica del commercio estero per il 2015-2020 («FTP 2015-2020»). Le procedure che disciplinano l’FTP 2015-2020 sono esposte in maggior dettaglio in un manuale di procedure 2015-2020 (Handbook of Procedures 2015-2020, «HOP 2015-2020»). (66) La descrizione dettagliata del MEIS è contenuta nel capitolo 3 dell’FTP 2015-2020 e nel capitolo 3 del manuale HOP 2015-2020. b) Ammissibilità (67) Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. c) Attuazione pratica (68) Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l’elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono elencati nell’appendice 3B del manuale HOP aggiornato. (69) Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. L’aliquota del MEIS durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava al 3 %. (70) A norma del punto 3.06 dell’FTP 2015-2020 sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come ad esempio l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. (71) I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio, mentre i crediti sul dazio rilasciati a decorrere dal 1 o gennaio 2016 sono validi per un periodo di 24 mesi dalla data del rilascio conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato. (72) Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali; ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali; iii) il pagamento dell’imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi. Le cedole possono anche essere vendute sul mercato. (73) Per beneficiare dei vantaggi a titolo del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l’autorità regionale competente del governo dell’India concede il credito sul dazio. Nella misura in cui l’esportatore fornisce la documentazione pertinente, l’autorità regionale non ha alcun potere discrezionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio. d) Contributo finanziario e vantaggio (74) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione viene eseguita nel quadro di tale regime. Contestualmente, il governo dell’India concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del MEIS corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell’ambito di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. e) Specificità (75) Il regime MEIS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base. f) Conclusioni sul regime MEIS (76) La Commissione ha concluso che il regime MEIS ha erogato sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il credito sul dazio a titolo del MEIS costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, dato che il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione. Il regime prevede un contributo finanziario diretto per le società che vendono le cedole del MEIS sul mercato. (77) La Commissione ha osservato che il MEIS è scaduto dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, il 1 o gennaio 2021. Fino alla fine del 2021 però le società possono ancora richiedere le cedole del MEIS per le operazioni di esportazione effettuate nel 2020. Inoltre le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all’importazione dovuti fino al 15 settembre 2023. I vantaggi derivanti da questo regime sono stati pertanto ricevuti durante il periodo dell’inchiesta di riesame e continueranno anche dopo l’istituzione delle misure. (78) La Commissione ha osservato inoltre che nell’agosto 2021 il governo dell’India ha pubblicato orientamenti relativi a un nuovo regime denominato regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme, «RoDTEP»), che sostituisce il MEIS. Il regime RoDTEP è indicato come un meccanismo di rimborso di imposte/dazi/prelievi a livello centrale, statale e locale, che attualmente non sono rimborsati a titolo di altri meccanismi, ma che sono applicati nel processo di fabbricazione e distribuzione dei prodotti esportati ( 19 ) . Il governo dell’India ha annunciato aliquote di rimborso per i diversi settori. Tali aliquote sono soggette a revisione in qualsiasi momento. Benché le aliquote per l’industria del ferro e il prodotto in esame non fossero annunciate all’epoca dell’inchiesta, il settore ha chiesto di essere inserito nel regime, come confermato anche dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, e la relativa aliquota era ancora in fase di discussione ( 20 ) . 3.3.1.3.   Conclusioni (79) Poiché la situazione giuridica non è cambiata in misura sostanziale, la Commissione ha ritenuto che nel periodo dell’inchiesta di riesame il MEIS abbia continuato a conferire vantaggi all’industria dei tubi di ghisa duttile. La Commissione è giunta alle stesse conclusioni nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/433. (80) A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. Il tasso di sovvenzione nel periodo dell’inchiesta iniziale per quanto riguarda l’FPS compensato nell’inchiesta iniziale e sostituito dal MEIS (che secondo quanto accertato conferisce vantaggi analoghi) variava tra il 3,11 % e il 4,35 % (cfr. il considerando 61). (81) Poiché l’aliquota del MEIS ammontava al 3 % fob, contro il 5 % fob del regime FPS nel periodo dell’inchiesta iniziale, il vantaggio ricevuto dall’industria dei tubi di ghisa duttile a titolo del MEIS è diminuito di conseguenza nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione i vantaggi riscontrati per i produttori di acciaio inossidabile laminato a freddo erano pari all’1,87 % e all’1,92 % per un’aliquota MEIS del 2 %. La Commissione ha ritenuto che i vantaggi per i produttori di tubi di ghisa duttile a titolo del MEIS ammonterebbero quindi a un analogo importo leggermente inferiore al 3 % e pertanto non sarebbero trascurabili. (82) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha comunicato che il MEIS prevedeva il rimborso di a) imposte indirette connesse alla fabbricazione e alla distribuzione dei prodotti esportati; e b) imposte indirette a cascata sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati. La società ha sostenuto che, a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la restituzione di queste categorie di imposte non è compensabile. Essa ha affermato inoltre che anche se il MEIS era risultato compensabile, il programma è terminato il 31 dicembre 2020. (83) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come spiegato ai considerando da 60 a 81, alle società in India è rimborsata una percentuale fissa del valore fob delle esportazioni sotto forma di credito sul dazio. Le condizioni del regime non impongono una corrispondenza tra il valore del credito sul dazio e l’importo delle imposte versate dalle società, né vengono verificati tali importi. Per quanto riguarda il rischio della persistenza del regime di sovvenzione, come indicato al considerando 77, fino al 15 settembre 2023 le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all’importazione dovuti. I vantaggi derivanti da questo regime quindi continueranno ben oltre il periodo dell’inchiesta di riesame. (84) Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che il regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (RoDTEP) non forniva vantaggi al momento della sua comunicazione (al 31 marzo 2022) e pertanto la Commissione non può considerare il fatto che il vantaggio fosse in fase di discussione come una probabile sovvenzione (futura) del prodotto in esame. (85) In relazione al regime RoDTEP, la Commissione ha osservato che la stessa Tata Metaliks Limited ha ritenuto durante il controllo incrociato a distanza che si debba negoziare una nuova aliquota per l’industria dei tubi di ghisa duttile. Il fatto che l’aliquota non fosse decisa al momento della comunicazione non ha messo in discussione la forte probabilità che la nuova aliquota sarà stabilita e la sovvenzione nell’ambito di questo nuovo regime continuerà oltre il 2023. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 3.3.2. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme») 3.3.2.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale (86) Nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha accertato che il regime denominato regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («EPCGS») forniva una sovvenzione compensabile e costituiva un contributo finanziario accordato dal governo dell’India. Tale regime era ancora applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame. a) Base giuridica (87) La descrizione dettagliata dell’EPCGS è contenuta nel capitolo 5 dell’FTP 2015-2020 e nel capitolo 5 del manuale HOP 2015-2020. b) Ammissibilità (88) Sono ammissibili a tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi. c) Attuazione pratica (89) A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell’India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del regime. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all’esportazione nel corso di un certo periodo. A norma dell’FTP 2015-2020 i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L’obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni. (90) Il titolare della licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato locale. In tal caso il produttore locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore locale può beneficiare del vantaggio connesso alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS. d) Conclusioni sul regime EPCGS (91) Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, dato che tale concessione riduce le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore poiché i dazi risparmiati all’importazione migliorano la liquidità della società. (92) Il regime EPCGS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare. Tale regime è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. (93) Il regime EPCGS non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali regimi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. (94) Nell’inchiesta iniziale, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo così calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale praticato in India durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalle società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall’importo totale della sovvenzione, laddove richiesto. (95) A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito in base all’adeguato fatturato delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta iniziale, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (96) I tassi di sovvenzione accertati nel periodo dell’inchiesta iniziale con riguardo a questo regime variavano tra lo 0,03 % e lo 0,38 %. 3.3.2.2.   Persistenza del regime di sovvenzione (97) Nella domanda di riesame e nei relativi allegati, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori di tubi di ghisa duttile in India hanno continuato a beneficiare del regime. L’esistenza del regime è stata confermata anche dal governo dell’India nella risposta al questionario. La Commissione ha accertato inoltre che Tata Metaliks Limited si è avvalsa del regime per importare beni strumentali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in esame. I vantaggi del regime hanno potuto essere accordati al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (98) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni a titolo del regime EPCGS. (99) A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. I tassi di sovvenzione accertati nel periodo dell’inchiesta iniziale con riguardo a questo regime variavano tra lo 0,03 % e lo 0,38 % (cfr. il considerando 96). (100) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che il livello delle sovvenzioni a titolo di questo regime nel periodo dell’inchiesta di riesame non è stato trascurabile e comunque non inferiore ai livelli riscontrati nell’inchiesta iniziale. (101) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il regime EPCGS costituiva una sovvenzione ammissibile poiché prevedeva l’esenzione dalle imposte dei prodotti esportati destinati al consumo interno, e pertanto non poteva essere compensata. (102) Come rammentato al considerando 93, tali regimi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 3.3.3. Regime di restituzione dei dazi («Duty Drawback Scheme») 3.3.3.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale (103) Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori del prodotto in esame beneficiavano di un regime di restituzione dei dazi che prevedeva un rimborso di una certa percentuale del valore fob delle esportazioni («aliquota DDS»). L’aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale ammontava all’1,9 % del valore fob. Tale regime era ancora applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame. a) Base giuridica (104) La base giuridica applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame era costituita dalle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 e in seguito sostituite dalle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali del 2017 («norme del 2017»), entrate in vigore il 1 o ottobre 2017. Il metodo di calcolo del regime di restituzione dei dazi è descritto all’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni DDS del 1995. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni DDS disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali disposizioni sono rimaste invariate nelle disposizioni DDS del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii). (105) La circolare n. 24/2001 inoltre contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii). (106) L’articolo 4 delle disposizioni DDS del 1995 stabilisce che il governo centrale può rivedere l’importo o le aliquote fissate a norma dell’articolo 3. Il governo dell’India ha apportato una serie di modifiche, da ultimo con le revisioni delle aliquote nella notifica n. 95/2018–CUSTOMS e nella notifica n. 07/2020–CUSTOMS. (107) L’aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale ammontava all’1,9 % del valore fob. b) Ammissibilità (108) Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. c) Attuazione pratica (109) In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. L’articolo 3, paragrafo 2, delle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali indica le modalità di calcolo dell’importo della sovvenzione. L’importo rimborsabile è basato sui valori medi, per l’intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull’indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili (il cosiddetto «tasso applicabile a tutte le industrie» o «AIR»). Il governo dell’India successivamente esprime l’importo rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili. (110) Il governo dell’India utilizza tale percentuale per calcolare l’importo della restituzione dei dazi a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L’aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell’India prodotto per prodotto. (111) Secondo il governo dell’India, la restituzione dei dazi può anche essere stabilita in base all’effettiva incidenza del dazio nel caso di prodotti che non sono ammissibili all’AIR o nel caso di società alle quali risulta che l’AIR rimborsa meno dell’80 % dell’effettiva incidenza del dazio/imposta. (112) Per essere ammissibile ai vantaggi di tale regime, una società deve esportare. Nel momento di inserire i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l’esportazione avviene nell’ambito del regime DDS e l’importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo la spedizione e dopo che la società ha consegnato la nota di carico per l’esportazione (Export General Manifest, «EGM») e che l’ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell’esportatore oppure a mezzo tratta. (113) L’esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell’esportazione mediante un certificato bancario che attesti l’avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate, «BRC»). Tale documento può essere fornito dopo il pagamento dell’importo della restituzione. Il governo dell’India recupera l’importo erogato qualora l’esportatore non presenti il BRC entro un dato termine. (114) L’importo della restituzione dei dazi può essere utilizzato per qualsiasi finalità e, conformemente alle norme di contabilità dell’India, l’importo può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l’obbligo di esportazione. d) Conclusioni sul regime DDS (115) Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell’India. Non esistono restrizioni in merito all’impiego di questi fondi. L’importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore poiché ne migliora la liquidità. (116) Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell’India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita come una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è neppure conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all’esportatore non è necessariamente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all’importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all’importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità. Il governo dell’India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). (117) Il pagamento da parte del governo dell’India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all’andamento delle esportazioni e pertanto tale regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. (118) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il regime DDS è compensabile. e) Calcolo dell’importo della sovvenzione (119) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario (ossia l’importo ricevuto a titolo di restituzione del dazio) di cui si è accertata l’esistenza durante il periodo dell’inchiesta iniziale. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione è effettuata nel quadro del regime in questione. Da quel momento il governo dell’India è tenuto al pagamento dell’importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell’India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione. (120) In considerazione dell’omessa collaborazione dei principali produttori esportatori, come indicato al considerando 55, la Commissione non è stata in grado di verificare l’effettivo pagamento dei dazi all’importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Se fosse stata presentata e confermata tale argomentazione, malgrado l’assenza di sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in quali quantità, la Commissione avrebbe effettuato una verifica dei dazi doganali pagati per calcolare l’importo della remissione in eccesso in conformità dell’allegato II, punto 5, del regolamento di base. (121) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell’inchiesta iniziale. (122) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi delle sovvenzioni in base al fatturato totale delle esportazioni della società durante il periodo dell’inchiesta iniziale, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (123) I tassi di sovvenzione accertati per tale regime durante il periodo dell’inchiesta iniziale erano compresi tra l’1,37 % e l’1,66 %. 3.3.3.2.   Persistenza del regime di sovvenzione (124) Nella domanda di riesame e nei relativi allegati, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l’industria dei tubi di ghisa duttile ha continuato a beneficiare del DDS durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche il governo dell’India ha confermato la persistenza del regime DDS nella risposta al questionario. Inoltre il produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, ha anch’esso beneficiato del regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame, principalmente per le sue esportazioni verso paesi terzi. (125) Nelle rispettive risposte al questionario, Tata Metaliks Limited e il governo dell’India hanno affermato che il regime DDS non configurava una sovvenzione compensabile. Il governo dell’India ha sostenuto inoltre che, per configurare una sovvenzione, la restituzione di imposte indirette o di oneri all’importazione deve superare l’ammontare di tali imposte o oneri effettivamente prelevati sui fattori produttivi utilizzati nella realizzazione del prodotto esportato. Anche in questi casi, secondo il parere del governo dell’India potrebbe essere compensata solo la restituzione in eccesso. A sostegno di tale argomentazione, il governo dell’India ha fatto riferimento alla relazione del panel «European Union — Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephthalate from Pakistan», WT/DS486/R. (126) Il governo dell’India ha affermato che l’ammissibilità al regime non era condizionata all’andamento delle esportazioni né limitata a qualche settore, industria e/o regione. A suo parere, la restituzione neutralizza il pagamento di dazi doganali e accise centrali calcolati su quantitativi medi di fattori produttivi pertinenti (importati e nazionali), che risultano utilizzati normalmente nella fabbricazione della classe di beni esportati. Le diverse modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi da parte dei singoli esportatori sono considerate e uniformate nelle medie. Il governo dell’India ha pertanto ritenuto che il regime DDS fosse un abbuono di imposte/dazi e non una sovvenzione. (127) Come specificato ai considerando da 115 a 118, la Commissione ha ritenuto nell’inchiesta iniziale che il DDS non presentasse tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Contrariamente a quanto affermato dal governo dell’India, i vantaggi ricevuti dalle società a titolo del DDS non hanno alcun legame diretto con i dazi dovuti sulle importazioni di materie prime utilizzate dalla società nei prodotti esportati. Una società esportatrice riceve pagamenti in contanti, che sono collegati unicamente al valore fob delle sue esportazioni. Le società non sono tenute a importare alcuna materia prima. (128) Di conseguenza, e poiché il meccanismo del regime non prevede una valutazione società per società dell’importo di imposte/oneri versati per i fattori produttivi utilizzati, la Commissione non può considerare l’intero importo della restituzione dei dazi a titolo del DDS come una semplice compensazione per dazi/oneri versati dalle società sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Infine, in ragione dell’omessa collaborazione dei principali produttori esportatori, la Commissione non è stata in grado di verificare i collegamenti specifici tra il vantaggio a titolo del DDS e i potenziali dazi pagati sull’importazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. (129) La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il DDS ha continuato a fornire vantaggi ai produttori esportatori di tubi di ghisa duttile in India. In mancanza della collaborazione di un produttore esportatore con un volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione inoltre non disponeva di informazioni specifiche per società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione accordata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per la constatazione della persistenza della sovvenzione nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha comunque ritenuto necessario calcolare tali importi. Inoltre, benché dal periodo dell’inchiesta iniziale l’aliquota della restituzione dei dazi per il prodotto in esame sia leggermente diminuita (dall’1,9 % all’1,8 % e successivamente all’1,6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame) le disposizioni DDS sono rimaste invariate. Anche se la riduzione (del 16 %) dell’aliquota DDS si è tradotta in un calo proporzionale dei livelli delle sovvenzioni rispetto ai livelli riscontrati nell’inchiesta iniziale (tra l’1,37 % e l’1,66 %), la Commissione ha ritenuto che tale livello di sovvenzioni nell’ambito del regime fosse comunque non trascurabile. (130) La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il regime DDS ha continuato a fornire sovvenzioni ai produttori di tubi di ghisa duttile. (131) In seguito alla divulgazione delle informazioni Tata Metaliks Limited ha sostenuto che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sui materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in esame. La parte ha affermato in particolare che, per ricevere la restituzione del dazio, gli esportatori devono presentare la bolla di spedizione, recante la richiesta di restituzione del dazio applicabile al prodotto. Le autorità doganali indiane preparano una bolla di spedizione recante l’importo della restituzione del dazio solo in seguito a una verifica. A suo parere quindi la restituzione del dazio non configurava una remissione in eccesso. (132) Come già spiegato in dettaglio al considerando 109, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di restituzione del dazio si riferisca a una percentuale fissa di un importo da rimborsare. La Commissione ha osservato che tale importo non corrispondeva necessariamente all’ammontare dei dazi dovuti da una società per i fattori produttivi utilizzati per la produzione. Come rilevato inoltre al considerando 128, l’omessa collaborazione dei produttori esportatori ha reso impossibile verificare l’effettivo pagamento dei dazi all’importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 3.3.4. Fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato 3.3.4.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale (133) Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che in virtù di una serie di misure il governo dell’India avesse incaricato le società di estrazione di minerale di ferro di fornire tale materia prima per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Tale fornitura di beni costituiva un vantaggio finanziario per i beneficiari ed è risultata specifica, quindi compensabile ( 21 ) . (134) In primo luogo, dal marzo 2007 il governo dell’India ha istituito tasse all’esportazione di minerale di ferro, inizialmente a un’aliquota di 300 INR/tonnellata (corrispondente a una percentuale tra il 12 % e il 15 %). Nel marzo 2011 l’aliquota è stata portata al 20 % e nel dicembre 2011 è stata ulteriormente aumentata al 30 %. Tali restrizioni all’esportazione tramite tasse all’esportazione erano mirate a tutelare e promuovere le industrie a valle fornendo alle industrie a valle nazionali materie prime e fattori produttivi a prezzi contenuti. (135) In secondo luogo, nel maggio 2008 il ministero delle Ferrovie ha introdotto una «politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci», ossia tariffe diverse per il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all’esportazione. Considerando che il trasporto ferroviario di merci rappresenta una parte assai rilevante del costo totale del minerale di ferro, la differenza media tra il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all’esportazione era pari al triplo. (136) Queste due misure, intese a scoraggiare le esportazioni di minerale di ferro, hanno determinato la creazione di un sistema di «restrizioni mirate all’esportazione» sostanzialmente istituito nel 2007-2008 e ulteriormente ampliato nel marzo e nel dicembre 2011 con l’aumento dell’aliquota della tassa all’esportazione di minerale di ferro. (137) Al fine di verificare il rispetto del primo elemento, ossia se il governo dell’India avesse dato un incarico o un ordine alle società di estrazione di minerale di ferro, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il sostegno del governo dell’India all’industria dei tubi di ghisa duttile (in particolare tramite le distorsioni dei prezzi riscontrate per il minerale di ferro) fosse effettivamente un «obiettivo» di una politica di governo (e non semplicemente un «effetto secondario» dell’esercizio di poteri normativi generali). La Commissione ha rilevato che diversi documenti corroboravano la sua conclusione che il governo dell’India perseguiva esplicitamente l’obiettivo strategico di sostenere l’industria dei tubi di ghisa duttile. In particolare, la relazione Dang del 2005 conteneva l’esplicito obiettivo strategico di favorire i produttori siderurgici indiani (« accesso garantito alle forniture locali di minerale di ferro a prezzi scontati rispetto ai prezzi mondiali ») e l’indicazione che tale vantaggio andasse mantenuto e incentivato. La Commissione ha osservato che, per conseguire gli obiettivi strategici indicati in tale relazione, il governo dell’India ha adottato determinate misure per sostenere nello specifico l’industria nazionale dei tubi di ghisa duttile. (138) Vari documenti ufficiali hanno dimostrato il collegamento tra gli obiettivi strategici di sostenere l’industria dei tubi di ghisa duttile e le relative misure adottate con successo dal governo dell’India per conseguire tali obiettivi, come in particolare la relazione del gruppo di lavoro sull’industria siderurgica per il dodicesimo piano quinquennale pubblicata nel novembre 2011. (139) La Commissione ha pertanto constatato che, istituendo tali restrizioni mirate all’esportazione (in particolare attraverso le tasse all’esportazione e la politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci) il governo dell’India ha messo le società di estrazione di minerale di ferro in una situazione economicamente irrazionale, che le ha indotte a vendere i loro prodotti a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tale politica. Le misure adottate dal governo dell’India effettivamente hanno ridotto la libertà d’azione delle società di estrazione di minerale di ferro, limitando in pratica le loro decisioni commerciali in merito a dove vendere il loro prodotto e a quale prezzo, e obbligandole quindi a fornire minerale di ferro sul mercato interno per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. (140) La Commissione ha constatato inoltre che il governo dell’India «si aspettava» che le società di estrazione di minerale di ferro non riducessero drasticamente la produzione interna (in considerazione delle restrizioni all’esportazione in vigore) ma mantenessero stabile la fornitura di minerale di ferro estratto localmente. La Commissione ha osservato in effetti che era facile prevedere a priori che le società di estrazione di minerale di ferro non avrebbero vanificato importanti investimenti iniziali e costi fissi elevati riducendo la produzione al solo fine di evitare un eccesso di offerta e la conseguente pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato interno dovuti alle misure istituite dal governo dell’India. In altri termini, nell’applicare le restrizioni mirate all’esportazione, il governo dell’India sapeva come i produttori di minerale di ferro avrebbero reagito alle misure e quali sarebbero state le conseguenze. In considerazione delle loro attività commerciali e strutture di costo, anche se per rispondere alla restrizione all’esportazione tali produttori avrebbero potuto ridurre leggermente la produzione interna, non l’avrebbero tuttavia sospesa, né l’avrebbero ridimensionata a un livello estremamente ridotto, e di fatto i dati hanno dimostrato tali effetti attesi. Nel periodo 2012-2013 le vendite all’esportazione sono diminuite di oltre il 60 % rispetto al 2011-2012 e hanno continuato a diminuire in misura rilevante, fino a un calo dell’84 % nel 2014-2015 rispetto al 2011-2012. Nel contempo la produzione è diminuita solo del 24 % tra il 2011-2012 e il 2014-2015. In questo senso la Commissione ha riscontrato che i produttori di fattori produttivi erano stati incaricati o avevano ricevuto l’ordine dalla pubblica amministrazione di fornire beni agli utilizzatori nazionali di minerale di ferro, vale a dire ai produttori del settore siderurgico, compresi i produttori di tubi di ghisa duttile, per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Alle società di estrazione di minerale di ferro è stata conferita la responsabilità di creare in India un mercato interno artificioso, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi e, a tale proposito, hanno agito come tramite del governo nel condurre la sua politica intesa a fornire all’industria dei tubi di ghisa duttile minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. (141) La Commissione infine ha riscontrato anche elementi di prova del fatto che lo stesso governo dell’India abbia riconosciuto il successo della sua politica di restrizioni mirate all’esportazione, dimostrando che il risultato era voluto e non un mero effetto collaterale di misure normative. (142) In conclusione la Commissione ha constatato che il governo dell’India aveva incaricato le società di estrazione di condurre la sua politica intesa a creare un mercato interno frammentato e a fornire all’industria siderurgica nazionale minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Lungi dall’essere misure intese semplicemente ad aumentare le entrate, la tassa all’esportazione e la doppia tariffazione per il trasporto delle merci configuravano chiaramente azioni positive adottate dal governo dell’India per indurre le società di estrazione di minerale di ferro a perseguire gli obiettivi strategici dichiarati per sostenere le industrie siderurgiche e in particolare l’industria dei tubi di ghisa duttile. (143) La Commissione ha quindi valutato il secondo elemento, ossia se le società indiane di estrazione di minerale di ferro siano «organismi privati» incaricati dal governo dell’India ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base antisovvenzioni. A tale proposito, la Commissione ha riscontrato che i due produttori esportatori indiani acquistavano la stragrande maggioranza del minerale di ferro da imprese private, ad eccezione di una quantità modesta di minerale di ferro acquistata dalla società nazionale per lo sviluppo dei minerali (National Mineral Development Corporation «NMDC»), di proprietà dello Stato. A prescindere dalla proprietà pubblica dell’NMDC (e dalla sua potenziale caratterizzazione quale «organismo pubblico»), la Commissione ha considerato tutti i fornitori come «organismi privati» che hanno ricevuto l’incarico o l’ordine dal governo dell’India, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base antisovvenzioni, di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. (144) Nella fase successiva la Commissione ha verificato il terzo elemento, ossia se le società di estrazione di minerale di ferro avessero effettivamente condotto la suddetta politica di governo intesa a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. A tale proposito, la Commissione ha notato che le restrizioni mirate all’esportazione hanno raggiunto l’obiettivo perseguito dal governo dell’India di disincentivare le esportazioni e tenere il minerale di ferro a disposizione dell’industria nazionale a valle a prezzi più bassi. Nonostante una riduzione della produzione di minerale di ferro dovuta alla chiusura di alcune miniere per motivi ambientali, il mercato indiano presentava una sovraccapacità costante e irrazionale rispetto alla somma del consumo interno e delle esportazioni meno le importazioni. Tale situazione ha determinato un eccesso di offerta di minerale di ferro sul mercato interno, come riconosciuto e auspicato dal governo dell’India, in considerazione dell’effettiva impossibilità per le società minerarie di adeguare rapidamente la loro produzione alle restrizioni all’esportazione. (145) La Commissione ha inoltre analizzato l’incidenza sul prezzo del minerale di ferro praticato sul mercato interno indiano dell’eccesso di offerta di minerale di ferro derivante dalle restrizioni all’esportazione istituite dal governo dell’India. Assumendo il prezzo all’importazione di minerale di ferro in Cina (essendo la Cina il maggior importatore di minerale di ferro) e un prezzo fob australiano adeguato (per eliminare i costi del trasporto internazionale di merci) come indicatori indiretti il più precisi possibili di un prezzo non distorto praticato sul mercato interno indiano, la Commissione ha riscontrato che gli interventi del governo dell’India sul minerale di ferro (che hanno determinato una drastica riduzione delle esportazioni di minerale di ferro e un eccesso di offerta in India) hanno anche inciso sui prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno. In primo luogo, dal 2008 i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano sono stati costantemente inferiori ai prezzi internazionali, e in secondo luogo, mentre i prezzi internazionali hanno evidenziato un aumento significativo negli anni dal 2008 al 2011, corrispondenti ai due momenti in cui sono state introdotte (2007-2008) e rafforzate (2011) le restrizioni all’esportazione, l’andamento dei prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano è stato piuttosto stagnante, come se questo fosse scisso e non influenzato dalla situazione nel resto del mondo. Secondo la Commissione le restrizioni mirate all’esportazione del governo dell’India hanno quindi raggiunto l’obiettivo di rendere il minerale di ferro disponibile per le industrie nazionali a prezzi più bassi, mantenendo stabili i prezzi praticati sul mercato interno indiano, sebbene sul mercato mondiale i prezzi di tale materia prima stessero registrando un aumento rilevante. La Commissione ha concluso che non vi era alcun motivo per cui i prezzi indiani non avrebbero dovuto seguire l’andamento dei prezzi internazionali, se non per il sistema di restrizioni mirate all’esportazione istituito dal governo dell’India. In assenza delle restrizioni mirate all’esportazione, i produttori indiani di minerale di ferro avrebbero beneficiato di vendite più redditizie effettuate ai prezzi internazionali più elevati. Essi sono stati invece spinti a continuare a produrre e a fornire minerale di ferro sul mercato interno a prezzi più bassi al fine di attuare gli obiettivi strategici del governo dell’India. (146) La Commissione infine ha esaminato gli ultimi due elementi, ossia se la funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato spettasse di norma al governo dell’India e se l’attività svolta non differisse in sostanza dalla normale prassi adottata dal governo dell’India. La Commissione ha constatato che la fornitura di minerale di ferro presente nel suolo indiano all’industria siderurgica indiana era una funzione spettante di norma al governo dell’India, che decideva mediante le proprie disposizioni regolamentari come fornire materie prime presenti in India nell’esercizio della sua sovranità sulle risorse naturali. Per quanto riguarda il criterio relativo all’assenza di differenza in sostanza, la Commissione ha rilevato che questo criterio richiede la constatazione che la fornitura di beni da parte degli enti privati incaricati non differisce in sostanza dall’ipotesi secondo cui tali beni siano stati forniti dalla pubblica amministrazione stessa. A tale proposito, la Commissione ha constatato che non vi è in sostanza alcuna differenza tra intervenire direttamente sul mercato, fornendo minerale di ferro nel quadro di un sistema di prezzi governativi in costante evoluzione, o conferire alle società di estrazione la responsabilità di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. (147) In sintesi, la Commissione ha concluso che con le restrizioni mirate all’esportazione il governo dell’India ha spinto le società nazionali di estrazione di minerale di ferro a vendere tale materia prima sul mercato interno e ha dato loro l’incarico o l’ordine di fornirla in India per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Le misure in questione hanno ottenuto l’effetto auspicato di distorcere il mercato interno indiano del minerale di ferro e di portare il prezzo a un livello artificiosamente basso, a vantaggio dell’industria a valle. La funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato di norma spetta alla pubblica amministrazione e l’attività svolta non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell’India ha fornito un contributo finanziario indiretto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell’OMC di cui all’articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 3.3.4.2.   Persistenza del regime di sovvenzione (148) Tata Metaliks Limited e il governo dell’India hanno entrambi affermato che una delle due restrizioni mirate all’esportazione individuate dalla Commissione nell’inchiesta iniziale, ossia la doppia tariffazione per il trasporto delle merci, è stata sospesa il 10 maggio 2016. Le due parti hanno affermato che, a partire da quella data, il trasporto di minerale di ferro destinato al consumo interno e quello destinato all’esportazione sono soggetti alle stesse condizioni e tariffe. (149) La Commissione ha valutato tutti gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame e nei relativi allegati in merito alla persistenza della misura, nonché gli elementi di prova riscontrati nel corso dell’inchiesta. Dall’inchiesta è emerso che, malgrado la cessazione della doppia tariffazione per il trasporto delle merci nel maggio 2016, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il governo dell’India ha continuato a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato ai produttori indiani del prodotto in esame, incaricandone le società di estrazione di minerale di ferro. (150) In primo luogo, nel periodo dell’inchiesta di riesame la tassa all’esportazione del 30 % sul minerale di ferro a elevato grado di purezza era ancora in vigore. Il governo dell’India ha confermato che l’ultima modifica delle tasse all’esportazione è stata effettuata tramite la notifica n. 15/2016-Customs del 1 o marzo 2016 che ha previsto l’esenzione del minerale di ferro a basso grado di purezza (con un tenore di ferro inferiore al 58 %) dal dazio all’esportazione (il minerale di ferro a basso grado di purezza non è utilizzato dalle società produttrici di tubi di ghisa duttile). (151) In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che il 15 gennaio 2021 il governo dell’India ha adottato una nuova politica sul trasporto di minerale di ferro ( 22 ) . Tale politica (denominata «politica per il minerale di ferro 2021») stabilisce un ordine di priorità relativo al carico e allo scarico del minerale di ferro in base alle diverse categorie di clienti, dove il trasporto interno del minerale di ferro ha la priorità rispetto al trasporto per l’esportazione. Come esplicitamente indicato, la nuova politica ha lo scopo di « promuovere la produzione interna di acciaio ». Pertanto, come il precedente sistema di doppia tariffazione per il trasporto delle merci, anche questa nuova politica costituisce chiaramente una misura aggiuntiva a favore dell’industria siderurgica nazionale attuata dal governo dell’India, che dimostra il suo obiettivo deliberato di abbassare il prezzo del minerale di ferro a suo vantaggio. (152) In terzo luogo, in aggiunta a questa nuova politica per il minerale di ferro 2021, secondo il parere della Commissione una serie di altri documenti strategici dimostravano che il governo dell’India ha continuato ad adoperarsi per fornire all’industria nazionale materie prime a prezzi più bassi dopo l’inchiesta iniziale e nel periodo dell’inchiesta di riesame. (153) Ad esempio l’obiettivo strategico di sostenere l’industria siderurgica nazionale è stato confermato dalla politica siderurgica nazionale del 2017, che si applica tuttora ( 23 ) . Questa politica sottolinea l’importanza della disponibilità interna di minerale di ferro a prezzi competitivi: «La disponibilità di materie prime a prezzi competitivi è fondamentale per la crescita dell’industria siderurgica» ( 24 ) . «Il vantaggio competitivo dell’India nella produzione di acciaio è determinato in larga misura dalla disponibilità locale di minerale di ferro a elevato grado di purezza e di carbone non cokeficabile, i due fattori produttivi fondamentali per la produzione di acciaio » ( 25 ) . «Missione: […] produzione efficiente in termini di costo e disponibilità nazionale di minerale di ferro, carbone cokeficabile e gas naturale » ( 26 ) . «[…] La disponibilità di materie prime sarà garantita agevolando la messa all’asta di carbone non cokeficabile esclusivamente per il settore siderurgico/dell’acciaio spugnoso e aumentando la disponibilità di minerale di ferro sul mercato interno » ( 27 ) . (154) La dichiarazione sulla politica del commercio estero 2015-2020 conferma la politica dell’India di garantire minerale di ferro a basso costo sul mercato a valle a livello nazionale al fine di esportare prodotti a monte a prezzi contenuti: « La recente revoca del divieto di estrazione di minerale di ferro in alcuni Stati toglierà qualsiasi vincolo all’attività estrattiva di minerale di ferro. Nel contempo l’India sta intraprendendo un programma di produzione che necessiterà del minerale di ferro a livello nazionale » ( 28 ) . (155) La politica mineraria nazionale del 2019 riconosce inoltre l’importanza di disporre di minerali a basso costo per le industrie a valle: « La garanzia di un accesso a forniture di minerali sufficienti, affidabili, convenienti e sostenibili diventa un fattore sempre più importante per il funzionamento delle industrie a valle e dell’economia nel suo complesso » ( 29 ) . (156) I dati disponibili alla Commissione e i nuovi elementi nel fascicolo hanno dimostrato pertanto che le risultanze dell’inchiesta iniziale sono tuttora valide e che, con una serie di misure, tra cui un sistema di restrizioni all’esportazione, il governo dell’India ha continuato anche nel periodo dell’inchiesta di riesame a incaricare le società di estrazione di minerale di ferro di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il governo dell’India ha continuato a fornire un contributo finanziario indiretto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell’OMC di cui all’articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. (157) A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame e la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base, in particolare la domanda di riesame contenente elementi di prova del fatto che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi del minerale di ferro in India si sono mantenuti inferiori ai prezzi internazionali. (158) Su questa base la Commissione ha concluso che il livello delle sovvenzioni a titolo di questo regime nel periodo dell’inchiesta di riesame non è stato trascurabile e comunque non inferiore ai livelli riscontrati nell’inchiesta iniziale. (159) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che a norma della legislazione dell’OMC le tasse all’esportazione non possono essere compensate. La società ha ritenuto inoltre che l’obiettivo della nuova politica per il minerale di ferro 2020 fosse solo quello di agevolare il trasporto rapido ed efficiente del minerale di ferro nel paese, e che tale politica non fornisse vantaggi finanziari. A suo parere quindi le conclusioni della Commissione in merito al regime non erano corrette. (160) La Commissione ha ribadito che, come indicato al considerando 151, la nuova politica per il minerale di ferro aveva l’obiettivo di promuovere la produzione interna di acciaio. A suo parere, la nuova politica costituiva chiaramente una misura aggiuntiva a favore dell’industria siderurgica nazionale attuata dal governo dell’India. Benché la misura non fornisse una sovvenzione finanziaria diretta, il fatto che il trasporto interno del minerale di ferro avesse la priorità rispetto al trasporto destinato all’esportazione dimostrava chiaramente l’esistenza di un obiettivo deliberato di favorire l’industria indiana dei tubi di ghisa duttile. (161) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 148 a 158, la Commissione ha stabilito che malgrado la cessazione della doppia tariffazione per il trasporto delle merci nel maggio 2016, le tasse all’esportazione combinate con la nuova politica per il minerale di ferro configuravano un sistema di «restrizioni mirate all’esportazione» che ha consentito al governo dell’India di continuare a fornire un contributo finanziario indiretto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell’OMC di cui all’articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 3.4. Conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni (162) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori dell’industria dei tubi di ghisa duttile in India hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nonostante il calo delle aliquote di MEIS e DDS, dall’inchiesta non sono emerse indicazioni del fatto che il livello di sovvenzioni sia diminuito in misura sostanziale rispetto all’inchiesta iniziale. Gli elementi di prova nella domanda di riesame e forniti dal produttore indiano che ha collaborato hanno confermato piuttosto che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni sarebbero ancora significativi, in ogni caso notevolmente superiori al livello minimo. (163) La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori indiani hanno continuato a esportare nell’Unione il prodotto in esame a prezzi sovvenzionati. 3.5. Rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure (164) Dopo aver constatato la persistenza delle sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, il rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. (165) Come indicato al considerando 162, è stato appurato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dalle autorità indiane. (166) I programmi di sovvenzioni forniscono vantaggi ricorrenti e non vi sono indicazioni del fatto che tali vantaggi saranno gradualmente eliminati nel prossimo futuro, anche in caso di leggera modifica degli stessi regimi. Ogni esportatore inoltre è ammissibile a più sovvenzioni. (167) La Commissione ha anche valutato l’ipotesi di un eventuale volume significativo di esportazioni verso l’Unione in caso di revoca delle misure. La Commissione ha analizzato in particolare gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, i prezzi applicati dall’India a paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensione del mercato e prezzi. 3.5.1. Capacità produttiva, capacità inutilizzata in India e prezzi applicati dall’India a paesi terzi (168) Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la produzione totale stimata dei produttori indiani del prodotto in esame era pari a circa 2 milioni di tonnellate annue. La capacità produttiva stimata ammontava a circa 2,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata ammontava pertanto a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. (169) Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e confermati dalle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, diversi produttori indiani, tra cui Tata Metaliks Limited ( 30 ) , prevedono di investire in ulteriori aumenti di capacità ( 31 ) . Il totale delle capacità aggiuntive da installare nei prossimi anni è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate. (170) La crescita attesa della capacità corrisponde alla crescita stimata della domanda sul mercato indiano. I principali produttori noti tuttavia prevedono anche di concentrarsi sui mercati di esportazione ( 32 ) . Ad esempio la società ESL Steel Limited (appartenente al gruppo Vedanta) ha affermato espressamente in uno studio di fattibilità che il suo nuovo impianto era ubicato nei pressi di un porto per aumentare le possibilità di esportazione. La relazione citava in particolare un grande potenziale di esportazione verso l’Europa orientale ( 33 ) . Piani di espansione futura sul mercato dell’Unione sono stati indicati anche dalla società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza della sua risposta al questionario. (171) Secondo uno dei principali operatori, la società Srikalahasthi Pipes Limited, nel medio-lungo termine (da sette a dieci anni) inoltre l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano, a causa del completamento dei progetti per i sistemi idrici e fognari. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione. (172) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori indiani dispongono di notevole capacità inutilizzata, che potrebbero utilizzare per la fabbricazione del prodotto in esame ai fini dell’esportazione nel mercato dell’Unione, in caso di scadenza delle misure, e che questa capacità inutilizzata dovrebbe crescere ulteriormente. (173) Per quanto riguarda i prezzi applicati dall’India a paesi terzi, la Commissione li ha esaminati sulla base delle statistiche sull’esportazione del Global Trade Atlas («GTA») al livello del codice NC, ossia 7303 00 30. In base a queste statistiche, la Commissione ha stabilito che il mercato dell’Unione resta attraente in termini di dimensioni e prezzi, in quanto è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile e assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni verso l’Unione sono inoltre 25 volte superiori alle esportazioni dell’India verso il suo secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar. Quest’ultimo assorbe solo il 2 % del totale delle esportazioni indiane. I prezzi all’importazione dei produttori esportatori indiani nel mercato dell’Unione infine erano leggermente superiori a quelli applicati ad altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In caso di scadenza delle misure i produttori esportatori sarebbero quindi incentivati ad aumentare ulteriormente le loro esportazioni verso l’Unione. 3.5.2. Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi sul mercato dell’Unione (174) Il mercato dei tubi di ghisa duttile nell’Unione è importante, [388 000-454 000] tonnellate, cfr. il considerando 168. I richiedenti prevedono che il mercato registrerà un’ulteriore crescita nei prossimi cinque anni ( 34 ) . (175) Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio per tonnellata sul mercato dell’Unione era di [1 020-1 200] EUR. Nello stesso periodo, il prezzo sul mercato interno indiano era di 595 EUR/tonnellata (franco fabbrica). I prezzi sul mercato dell’Unione quindi erano circa il doppio rispetto ai prezzi delle importazioni dall’India. (176) Il mercato dell’Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori esportatori indiani, in termini di dimensioni e di prezzi. Questa constatazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è rimasta importante (cfr. la tabella 2) e che, come spiegato al considerando 173, il mercato dell’Unione assorbiva il 40 % delle esportazioni totali dall’India del prodotto in esame. 3.6. Conclusioni generali sul rischio di persistenza delle sovvenzioni (177) Dall’inchiesta è emerso che le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi sovvenzionati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (178) La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell’India è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure compensative, esisteva un forte rischio che le importazioni sovvenzionate del prodotto in esame fossero reindirizzate verso il mercato dell’Unione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza delle sovvenzioni. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (179) All’interno dell’Unione cinque società fabbricano il prodotto in esame. Tre di queste società appartengono allo stesso gruppo. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell’Unione non sono presenti altri produttori del prodotto in esame. Tali società costituiscono pertanto «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. (180) Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dallo stesso gruppo di produttori, come indicato al considerando 15, le cifre per l’analisi del pregiudizio sono fornite come intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza. (181) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stabilita a [372 000-436 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali i dati macroeconomici forniti dai richiedenti e i dati raccolti durante l’inchiesta presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione. 4.2. Consumo dell’Unione (182) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sul volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, sulla produzione vincolata secondo i dati raccolti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e sulle stime per i rimanenti produttori dell’Unione fornite dai richiedenti, con l’aggiunta del totale delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi rilevato da Eurostat (banca dati Comext). (183) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in migliaia di tonnellate) 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale dell’Unione [376 - 440 ] [389 - 455 ] [420 - 492 ] [388 - 454 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 103 111 103 Mercato vincolato [15 - 17 ] [13 - 16 ] [10 - 12 ] [2 - 3 ] Valore indicizzato 100 91 68 18 Libero mercato [361 - 423 ] [375 - 439 ] [410 - 479 ] [385 - 450 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 103 113 106 Fonte: Comext di Eurostat. (184) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato delle oscillazioni. Nel complesso è aumentato leggermente del 3 % nel 2018, è aumentato dell’8 % nel 2019 ed è calato dell’8 % nel 2020. Il consumo è pertanto aumentato del 3 % durante il periodo in esame. (185) L’utilizzo di tubi di ghisa duttile è per sua natura collegato a investimenti in infrastrutture per il trattamento delle acque, e le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di proprietà pubblica o privata, rappresentano la maggior parte della domanda di tubi di ghisa duttile nell’Unione. I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente in grandi progetti infrastrutturali. La pandemia di COVID-19 inoltre non ha esercitato un impatto rilevante sull’andamento del consumo dell’Unione, poiché il miglioramento delle reti idriche rappresenta una priorità costante per le autorità pubbliche. L’andamento del consumo dell’Unione quindi rispecchia l’evoluzione degli investimenti infrastrutturali. (186) L’industria dell’Unione ha segnalato l’uso vincolato del prodotto in esame, che rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell’Unione nel 2017 ed è calato nel periodo in esame fino a rappresentare meno dell’1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’uso vincolato non avesse un impatto significativo sull’analisi del pregiudizio. 4.3. Importazioni dall’India 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India (187) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione, come indicato al considerando 182. (188) Le importazioni del prodotto interessato nell’Unione dall’India hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate) e quota di mercato 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dall’India [45 - 52 ] [38 - 45 ] [64 - 75 ] [44 - 52 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 86 143 98 Quota di mercato (in %) [11 - 15 ] [9 - 13 ] [14 - 18 ] [10 - 14 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 83 128 95 Fonte: Comext di Eurostat. (189) Durante il periodo in esame, i volumi delle importazioni indiane e la relativa quota di mercato hanno evidenziato oscillazioni significative: nel 2018 il volume delle importazioni è diminuito del 14 %, nel 2019 è aumentato del 68 % e infine è calato del 31 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dall’India (190) La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni in base ai dati Comext di Eurostat. (191) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dall’India ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata) 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame India 553 562 586 585 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 101 105 105 Fonte: Comext di Eurostat. (192) Nel periodo 2017-2018, i prezzi delle importazioni sono stati piuttosto stabili. A partire dal 2019 i prezzi delle importazioni sono aumentati del 5 % e si sono mantenuti stabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.3.3. Undercutting dei prezzi (193) Come indicato al considerando 55, solo un produttore indiano ha collaborato all’inchiesta. Questo produttore ha dichiarato un quantitativo trascurabile di esportazioni nell’Unione, pari a meno dell’1 % dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall’India nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale volume di esportazioni non fosse rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione e ha deciso di stabilire l’undercutting dei prezzi sulla base dei dati disponibili. (194) La Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dall’India, adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione, con la media ponderata dei prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi delle importazioni dall’India sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione all’incirca del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.3.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall’India (195) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il volume e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dall’India sono ammontati rispettivamente a [8 700-20 200] tonnellate e al [2-4] % del consumo dell’Unione. Nel periodo in esame, la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era di livello comparabile ai prezzi praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2017-2018, e inferiore del 25 % circa per il periodo 2019-2020 (cfr. la tabella 8). Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è leggermente aumentato, del 2 %, ma l’origine dei tubi di ghisa duttile importati era variabile. Ad esempio nel 2017 le principali importazioni da paesi terzi provenivano da Cina, Russia e Svizzera, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame i principali importatori erano Turchia e gli Emirati Arabi Uniti. (196) Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di tubi di ghisa duttile da altri paesi terzi, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi Paese 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Cina Volume (in tonnellate) [2 900 - 3 400 ] [1 400 - 1 700 ] [3 900 - 4 600 ] [200 - 400 ] Valore indicizzato 100 50 133 10 Quota di mercato (in %) [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 2 ] [0 - 1 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 48 119 9 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 701 933 738 833 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 133 105 118 Russia Volume (in tonnellate) [2 000 - 2 500 ] [1 400 - 1 600 ] [2 900 - 3 600 ] [1 200 - 1 600 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 67 147 63 Quota di mercato (in %) [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 65 132 61 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 568 697 735 698 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 122 129 122 Svizzera Volume (in tonnellate) [3 400 - 4 400 ] [1 800 - 2 200 ] [1 600 - 2 000 ] [800 - 1 000 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 52 47 23 Quota di mercato (in %) [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 51 42 23 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 1 604 1 656 1 714 1 817 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 103 106 113 Turchia Volume (in tonnellate) [10 - 20 ] [10 - 20 ] [3 100 - 3 650 ] [4 200 - 5 000 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 115 25 750 35 070 Quota di mercato (in %) [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] [1 - 2 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 111 23 065 34 035 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 1 136 1 750 838 1 007 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 153 73 88 EAU Volume (in tonnellate) [460 - 590 ] [3 700 - 4 400 ] [4 800 - 5 600 ] [6 400 - 7 600 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 766 988 1 322 Quota di mercato (in %) [0 - 1 ] [0 - 1 ] [1 - 2 ] [1 - 2 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 741 884 1 282 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 712 786 722 705 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 110 101 99 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) [10 -20 ] [150 - 200 ] [10 -50 ] [150 - 300 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 994 200 1 457 Quota di mercato (in %) [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] [0 - 1 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 962 179 1 414 Prezzo medio 508 1 422 1 980 897 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 279 389 176 Totale di tutti i paesi terzi eccetto l’India Volume (in tonnellate) [8 700 - 11 200 ] [8 800 - 10 500 ] [16 000 - 19 600 ] [13 500 - 15 800 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 94 180 145 Quota di mercato (in %) [1 - 3 ] [1 - 3 ] [3 - 5 ] [3 - 5 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 91 161 141 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 1 033 1 004 856 879 Valore indicizzato (2017 = 100) 100 97 82 85 Fonte: banca dati Comext di Eurostat. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (197) La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (198) Come indicato al considerando 15, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (199) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione, contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (200) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni. (201) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (202) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in migliaia di tonnellate) [408 - 478 ] [452 - 530 ] [436 - 510 ] [372 - 436 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 110 106 91 Capacità produttiva (in migliaia di tonnellate) [824 - 965 ] [824 - 965 ] [824 - 965 ] [743 - 870 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 100 100 90 Utilizzo degli impianti (in %) [47 - 51 ] [52 - 56 ] [50 - 54 ] [48 - 51 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 110 106 101 Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (203) La produzione dell’Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame, dopo un aumento del 10 % nel 2018. (204) La capacità produttiva ha seguito un andamento analogo, con una diminuzione del 10 % nel periodo in esame. (205) L’utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile, poiché il calo della capacità produttiva ha fatto seguito al calo della produzione dell’Unione. (206) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il motivo della riduzione della capacità produttiva dell’industria dell’Unione non potevano essere le importazioni originarie dell’India, ma piuttosto il calo della domanda rispetto al 2019. (207) La decisione dell’industria dell’Unione di ridurre la propria capacità produttiva è stata presa prima della crisi COVID-19 e quindi non presentava alcun nesso con il calo del consumo tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (208) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in migliaia di tonnellate) [321 -376 ] [341 - 399 ] [338 - 396 ] [329 - 386 ] Valore indicizzato 100 106 105 102 Quota di mercato (in %) [82 - 88 ] [84 - 90 ] [77 - 83 ] [81 - 87 ] Valore indicizzato 100 102 94 99 Vendite sul mercato vincolato (in migliaia di tonnellate) [15 - 17 ] [13 - 16 ] [10 - 12 ] [2 - 3 ] Valore indicizzato 100 91 68 18 Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (in %) [3 - 4 ] [3 - 4 ] [2 - 3 ] [0 - 1 ] Valore indicizzato 100 88 61 18 Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (209) Nel periodo in esame il volume delle vendite del prodotto simile dell’industria dell’Unione e la quota di mercato non hanno seguito l’aumento del consumo dell’Unione. In particolare nel 2019 l’industria dell’Unione non ha beneficiato dell’aumento del consumo, contrariamente alle importazioni dall’India. (210) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è rimasta elevata, all’85 % circa, ed è aumentata nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto agli anni precedenti. Anche il volume delle vendite dell’Unione era notevolmente superiore al 2017. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume avrebbe potuto essere superiore in assenza dell’impatto della crisi COVID-19. La parte ha ritenuto che la conclusione della Commissione non rispecchiasse la situazione di fatto. (211) La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non beneficiava di una quota di mercato elevata. Come spiegato al considerando 234, i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati in perdita durante l’intero periodo in esame, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane (cfr. il considerando 245). Come spiegato inoltre al considerando 209, la quota di mercato dell’Unione non ha seguito l’aumento del consumo dell’Unione e, diversamente dalle importazioni dall’India, le vendite dell’Unione non hanno beneficiato dell’aumento del consumo nel 2019. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.2.3.   Crescita (212) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 2 %. Di conseguenza, nonostante l’aumento del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è leggermente diminuita nel periodo in esame. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (213) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di addetti [1 820 - 2 540 ] [1 820 - 2 540 ] [1 810 - 2 530 ] [1 700 - 2 390 ] Valore indicizzato 100 100 99 93 Produttività (t/addetto) [162 - 226 ] [179 - 250 ] [173 - 242 ] [157 - 220 ] Valore indicizzato 100 110 107 97 Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (214) Il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto in esame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2018 ed è diminuito del 6 % circa durante il periodo 2019-2020. (215) La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (tonnellate) per addetto, è aumentata del 10 % nel periodo 2017-2018 ed è diminuita del 13 % nel periodo 2018-2020. Questo può essere spiegato come l’effetto combinato dei seguenti fattori: — un’interruzione della produzione presso lo stabilimento di un produttore principale dell’Unione, che ha comportato la riduzione della produzione da dicembre 2019 a febbraio 2020; e — il calo di produzione dei produttori dell’Unione nel secondo trimestre del 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, che non è stato accompagnato dal licenziamento di un numero corrispondente di addetti. 4.4.2.5.   Entità dell’importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni (216) Come spiegato al considerando 193, la collaborazione dei produttori esportatori dell’India è stata limitata. (217) Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antisovvenzioni in vigore dal 2016, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni. (218) L’importo delle sovvenzioni è stato notevolmente superiore al livello minimo. L’entità dell’importo effettivo delle sovvenzioni ha inciso in modo sostanziale sull’industria dell’Unione, considerati i volumi e i prezzi delle importazioni dall’India. (219) A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori indiani inoltre l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. (220) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il volume delle importazioni dall’India non è aumentato in termini assoluti e che la quota di mercato di tali importazioni era solo del 15 % circa. La parte interessata ha rilevato inoltre che i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali e in seguito sono peggiorati. Le importazioni dall’India quindi non hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione. (221) La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i risultati economici dell’industria dell’Unione sono migliorati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Come indicato al considerando 234, la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata negativa durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (222) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione e costo unitario 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata) [950 - 1 110 ] [960 - 1 130 ] [1 020 - 1 190 ] [1 020 - 1 200 ] Valore indicizzato 100 101 107 107 Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) [1 000 - 1 100 ] [900 - 1 100 ] [1 000 - 1 100 ] [1 000 - 1 200 ] Valore indicizzato 100 97 101 105 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (223) Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, rispecchiando l’aumento del costo unitario di produzione (5 %). (224) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la presunta diminuzione dei prezzi allo sbarco dimostrava che le importazioni non provocano alcuna contrazione o depressione dei prezzi. (225) La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i prezzi allo sbarco, inferiori ai prezzi dell’Unione all’incirca del 40 %, durante il periodo in esame non hanno provocato alcuna contrazione o depressione dei prezzi per i produttori dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (226) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto (EUR/addetto) 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per addetto [56 000 - 66 000 ] [57 000 - 66 000 ] [57 000 - 67 000 ] [53 000 - 62 000 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 100 101 94 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (227) Il costo medio del lavoro per addetto si è mantenuto stabile fino al 2019 ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è diminuito perché lo Stato francese ha finanziato la disoccupazione dovuta alle chiusure per l’emergenza COVID-19. (228) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha rilevato l’assenza di un pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione con riferimento a questo parametro. (229) La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 227, il calo del costo medio del lavoro per addetto era dovuto ai finanziamenti straordinari erogati dallo Stato francese nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.3.3.   Scorte (230) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in migliaia di tonnellate) [87 - 102 ] [77 - 90 ] [84 - 98 ] [68 - 79 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 88 95 77 Scorte finali in percentuale della produzione (%) [20 - 25 ] [15 - 17 ] [18 - 20 ] [18 - 20 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 79 89 85 (231) Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione. (232) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che le scorte sono diminuite in misura significativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione era concentrata sulla riduzione della sua produzione. La parte interessata ha affermato che le scorte avrebbero dovuto aumentare nel caso di un impatto delle importazioni dall’India. (233) Come indicato al considerando 203, la diminuzione delle scorte osservata dalla parte durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata accompagnata dal calo della produzione dell’Unione. La Commissione inoltre non ha riscontrato alcuna correlazione tra la diminuzione delle scorte osservata principalmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame e le importazioni dall’India, poiché l’impatto delle importazioni dall’India non è stato osservato solo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, bensì durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (234) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite) [–5 - –9 ] [–1 - –5 ] [–1 - –5 ] [–3 - –7 ] Valore indicizzato (2017 = 100) – 100 –33 –36 –69 Flusso di cassa (in milioni di EUR) [–31 - –37 ] [–46 - –54 ] [–73 - –85 ] [–43 - –51 ] Valore indicizzato (2017 = 100) – 100 – 145 – 231 – 138 Investimenti (in milioni di EUR) [20 - 24 ] [30 - 36 ] [33 - 39 ] [15 - 18 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 149 161 73 Utile sul capitale investito (in %) [–6 - –8 ] [–7 - –9 ] [–10 - –12 ] [–5 - –7 ] Valore indicizzato (2017 = 100) – 100 – 131 – 194 – 106 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (235) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata negativa durante il periodo in esame, passando da circa [– 5-– 9] % nel 2017 a [– 3-– 7] % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (236) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è rimasto negativo per l’intero periodo in esame, ad eccezione del 2018. (237) Gli investimenti (mirati per lo più a miglioramenti delle attrezzature di produzione, aumento della qualità, produttività e flessibilità nel processo produttivo) sono aumentati nel periodo 2017-2019 e diminuiti fino al minimo storico nel 2020. (238) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, con una brusca riduzione nel 2019 e un miglioramento marginale nel 2020. Nel periodo in esame si è mantenuto negativo ed è peggiorato del 53 %. 4.5. Conclusioni relative al pregiudizio (239) Nonostante le misure compensative in vigore, le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili, attorno al [9-18] % durante il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato è stata del [10-14] %. Nel contempo, i prezzi all’importazione hanno evidenziato una tendenza al ribasso, risultando inferiori ai prezzi dell’Unione del [30-45] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado l’esistenza di misure compensative e antidumping. (240) L’andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l’occupazione e la produttività, ha registrato tendenze stabili o leggermente decrescenti. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello analogo a quello del 2017. L’aumento della quota di mercato nel 2018, nonostante volumi di vendite relativamente stabili, è dovuto al calo del consumo nello stesso periodo. Sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita in larga misura a mantenere il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come spiegato nel considerando seguente. (241) Benché il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell’Unione sia aumentato del 7 % durante il periodo in esame, superando l’aumento del 5 % del costo di produzione, l’industria dell’Unione non è comunque riuscita a conseguire margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall’India, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire il costo medio di produzione e pertanto è stata in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, quando si è avvicinata al pareggio). Le importazioni indiane hanno quindi provocato una notevole contrazione dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività, registrando valori negativi o bassi durante il periodo in esame. Anche gli investimenti, pur evidenziando qualche aumento nel 2017 e nel 2018, si sono mantenuti a livelli generalmente bassi. (242) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (243) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie dell’India del prodotto interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti possano nel contempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha assicurato che eventuali pregiudizi dovuti a fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’India del prodotto interessato non sono attribuiti alle importazioni sovvenzionate. 5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate (244) In primo luogo la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (245) Le importazioni dall’India di tubi di ghisa duttile sono rimaste sostanziali, con quote di mercato al di sopra del 10 % durante tutto il periodo in esame e a livelli di prezzo bassi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, malgrado le misure compensative e antidumping in vigore. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire sui clienti i costi di produzione, con conseguenti perdite durante l’intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell’inchiesta hanno causato un pregiudizio notevole. (246) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la flessione dei risultati finanziari dell’industria dell’Unione era dovuta a fattori diversi dalle importazioni asseritamente sovvenzionate. (247) La Commissione ha osservato che la parte non ha addotto nuovi elementi che potrebbero invertire le sue conclusioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (248) Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che l’andamento delle importazioni e il livello delle perdite subite dall’industria dell’Unione non erano correlati e pertanto non esisteva un nesso di causalità tra le importazioni e i risultati finanziari dell’industria dell’Unione. (249) Come indicato al considerando 194, la Commissione ha riscontrato che i prezzi delle importazioni dall’India erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato altresì che la parte non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell’impatto esercitato da altri fattori sull’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (250) Tata Metaliks Limited ha affermato di non aver potuto esaminare la correlazione tra l’undercutting dei prezzi e i risultati economici dell’industria dell’Unione poiché la Commissione non ha divulgato i calcoli dell’undercutting dei prezzi per il periodo in esame. (251) La Commissione ha rilevato che alla parte sono state fornite le informazioni necessarie per accertare l’esistenza di un undercutting dei prezzi. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, le risultanze relative all’undercutting dei prezzi sono esposte ai considerando 193 e 194. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al considerando 191 sono indicati i prezzi unitari per le importazioni indiane e al considerando 222 la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti. La parte disponeva pertanto di tutte le informazioni in base alle quali la Commissione ha stabilito l’esistenza dell’undercutting. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (252) La parte ha affermato infine che i volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La parte ha pertanto concluso che non sussisteva un effetto sui volumi. (253) La Commissione ha osservato che le importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tornate ai livelli del 2017. L’impatto principale delle importazioni dall’India inoltre è stato esercitato dai prezzi bassi, che hanno comportato una pressione significativa sui prezzi di mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5.2. Effetti di altri fattori (254) I volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato solo tra il 2 % e il 4 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi superava del 50 % il prezzo medio delle importazioni dall’India. (255) Come indicato al considerando 42, una parte ha affermato che questioni generali di competitività dovrebbero giustificare una constatazione di cessazione o mancata reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari fattori, quali il calo del consumo dell’Unione di tubi di ghisa duttile a partire dalla crisi dell’euro sfociata in una flessione della spesa pubblica, le difficoltà nell’attirare personale, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzi più bassi sulle offerte nelle procedure di appalto pubblico. La parte ha affermato inoltre che i tubi di plastica sono il primo concorrente dell’industria dell’Unione, poiché sono meno costosi e quindi attraggono una parte significativa delle gare d’appalto pubbliche. (256) Contrariamente a quanto affermato dalla parte, il consumo dell’Unione e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono aumentati, mentre l’occupazione si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Non esistono inoltre elementi di prova del fatto che durante il periodo in esame i tubi di plastica abbiano acquisito quote di mercato a scapito dei tubi di ghisa duttile. Va notato altresì che i tubi di plastica non sono in concorrenza per quanto riguarda i tubi di grande diametro. Questi fattori quindi non hanno contribuito al pregiudizio riscontrato. Le importazioni cinesi inoltre erano effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelle indiane e a volumi molto inferiori. La parte infine ha omesso di specificare in che modo l’eventuale posizione dominante avrebbe potuto causare pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (257) Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria dell’Unione, nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione 2017 2018 2019 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate) [119 - 140 ] [147 - 172 ] [102 - 119 ] [66 - 77 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 122 85 55 Prezzo medio (EUR/tonnellata) [760 - 890 ] [750 - 880 ] [840 - 980 ] [890 - 1 040 ] Valore indicizzato (2017 = 100) 100 99 110 117 Fonte: il richiedente per il volume e risposte verificate al questionario per i valori. (258) Durante il periodo in esame, i volumi si sono dimezzati. Benché i prezzi delle esportazioni siano aumentati del 17 %, ciò non è stato sufficiente a coprire i costi di produzione nell’intero periodo in esame, come illustrato nella tabella 8. Le esportazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio constatato. (259) Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, come la crisi COVID-19, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. (260) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione nel primo semestre del 2020. La parte ha dichiarato che le misure iniziali di confinamento istituite per motivi di salute pubblica hanno imposto il blocco forzato di molti progetti di costruzione. (261) Come descritto sopra, il mercato dell’Unione dei tubi di ghisa duttile durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha risentito in misura significativa delle misure di confinamento dovute alla crisi COVID-19. Il consumo totale dell’Unione di quell’anno è stato analogo a quello del 2018. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (262) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell’andamento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell’utile sul capitale investito. 6. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE (263) La Commissione ha concluso al considerando 242 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’India in caso di scadenza delle misure. (264) A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, rapporto tra i prezzi nell’Unione e i prezzi indiani; attrattiva del mercato dell’Unione e impatto di potenziali importazioni dall’India sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India e attrattiva del mercato dell’Unione (265) Come già descritto ai considerando da 168 a 172, la capacità inutilizzata disponibile in India ammontava a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. I produttori indiani inoltre prevedevano di investire in nuova capacità produttiva. Nei prossimi anni quindi l’offerta supererà la domanda sul mercato indiano. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione. (266) La capacità inutilizzata disponibile e futura dei produttori esportatori indiani potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto in esame destinandolo all’esportazione nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. (267) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che la presunta capacità produttiva inutilizzata in India sarà utilizzata necessariamente per la produzione di tubi di ghisa duttile destinati all’esportazione in conseguenza dell’eccesso di offerta rispetto alla domanda in India. La Commissione inoltre non ha esaminato l’attrattiva di altri mercati di esportazione, né ha analizzato dati relativi al periodo successivo all’inchiesta di riesame. La parte ha affermato infine che l’accertamento del rischio di persistenza della sovvenzione e del pregiudizio deve basarsi su prove positive ( 35 ) . La parte ha pertanto concluso che la conclusione sul rischio non era corretta. (268) La Commissione ha osservato che la parte ha confermato l’esistenza di capacità inutilizzata in India. Come spiegato inoltre ai considerando da 168 a 172, la Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata in questione specificamente per il prodotto in esame. Come spiegato negli stessi considerando, la Commissione ha anche stabilito che nel lungo termine la domanda sul mercato indiano si ridurrà, mentre la parte stessa ha riconosciuto di stare pianificando l’espansione delle vendite sul mercato dell’Unione. Come descritto nella sezione 6.2, il mercato dell’Unione inoltre era considerato attraente per i produttori indiani e si poteva pertanto concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero state destinate, almeno parzialmente, ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (269) Per quanto riguarda le prove positive necessarie a norma della giurisprudenza citata, la Commissione ha ritenuto di aver rispettato tutti i requisiti della giurisprudenza esistente e che la sua valutazione e le sue conclusioni in merito al rischio di persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio fossero basate su prove positive raccolte nel corso dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (270) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’India a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La redditività dell’industria dell’Unione sarebbe quindi seriamente a rischio. 6.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (271) Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. Come indicato al considerando 176, è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile, che assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni nell’Unione inoltre sono 25 volte superiori alle esportazioni verso il secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar, che assorbe il 2 % delle esportazioni indiane di tubi di ghisa duttile. I prezzi delle importazioni dall’India nel mercato dell’Unione inoltre erano leggermente superiori a quelli applicati in altri paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (272) Malgrado le misure in vigore, i produttori esportatori indiani hanno venduto nell’Unione un ingente volume di tubi di ghisa duttile durante il periodo in esame e detenevano ancora una quota di mercato considerevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame ([10-14] %). Le vendite avvenivano a un prezzo che, anche con i dazi compensativi, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. (273) Il mercato dell’Unione è quindi considerato attraente per i produttori indiani e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero destinate almeno in parte ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni indiane si attestava su livelli elevati pari al [17-19] % nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia prima dell’istituzione dei dazi compensativi. 6.3. Conclusione sul rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio (274) Su questa base, e considerando la situazione pregiudizievole precedente e attuale dell’industria dell’Unione, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’India del prodotto interessato a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’India a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della persistenza di un pregiudizio notevole. 7. INTERESSE DELL’UNIONE (275) Conformemente all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto in esame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l’esigenza di proteggere l’industria dagli effetti negativi delle sovvenzioni pregiudizievoli. (276) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (277) L’industria dell’Unione è ubicata in tre Stati membri (Francia, Germania e Spagna) e impiega direttamente più di 2 200 addetti in relazione al prodotto in esame. (278) Le misure antisovvenzioni in vigore non hanno impedito alle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India di entrare nel mercato dell’Unione e l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (279) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni da tale paese. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni sovvenzionate dall’India arrecherebbe ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (280) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che l’industria dell’Unione è stata protetta per oltre sei anni pur disponendo di una quota di mercato dell’85 %. È pertanto improbabile che l’industria dell’Unione subisca delle ripercussioni in caso di abrogazione delle misure esistenti. Tuttavia, se si dovessero verificare, può comunque chiedere alla Commissione di aprire una nuova inchiesta. (281) Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione sta ancora subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’India, sulla base dell’analisi di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio, compreso l’andamento della quota di mercato dell’industria dell’Unione. La Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio della persistenza e del peggioramento del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (282) La Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure antisovvenzioni nei confronti dell’India è nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori (283) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di essi ha risposto al questionario della Commissione. (284) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiori all’effetto positivo delle misure per l’industria dell’Unione. 7.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (285) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India. 8. MISURE ANTISOVVENZIONI (286) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni, sulla persistenza del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antisovvenzioni sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India. (287) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il mantenimento delle misure dovrebbe essere considerato l’eccezione e non la norma. La parte ha fatto riferimento in particolare all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e all’articolo 21.3 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che stabiliscono che le misure restano in vigore solo per il tempo necessario e scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione. Poiché i dazi sono stati estesi in attesa del presente riesame, la parte ha affermato che al momento della probabile conclusione del riesame i dazi sarebbero già in vigore da più di sette anni. Per questo motivo ha chiesto alla Commissione di chiudere l’inchiesta. (288) La Commissione ha ricordato che la decisione di mantenere le misure si è basata su una valutazione approfondita di tutti i fatti riscontrati durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Il mantenimento delle misure quindi non è stato automatico, né ha costituito la «norma». La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le misure dovrebbero essere revocate. (289) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da detta fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società». (290) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale. (291) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. (292) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’India e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo. (293) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha chiesto alla Commissione di assegnarle un margine compensativo individuale. In alternativa, a suo parere la Commissione dovrebbe almeno valutare di assegnarle le aliquote individuali del dazio compensativo applicate agli altri produttori del prodotto in esame originario dell’India che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, alla luce della sua collaborazione con la Commissione nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. (294) La Commissione ha ricordato che l’obiettivo di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base è esclusivamente quello di stabilire se le misure esistenti sono ancora necessarie e non di prevedere aliquote individuali del dazio per le società che non hanno collaborato nell’inchiesta iniziale. Tali richieste possono essere affrontate solo nell’ambito di inchieste di riesame a norma dell’articolo 19, paragrafi 3 o 4, del regolamento di base. La richiesta è stata pertanto respinta. (295) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo nel caso di una successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ( 37 ) . La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (296) In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ) , qualora un importo debba essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi dovrebbero essere corrisposti al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (297) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) e originari dell'India. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società Dazio compensativo Codice addizionale TARIC Jindal Saw Limited 6,0  % C054 Electrosteel Casting Ltd 9,0  % C055 Tutte le altre società 9,0  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India ( GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India ( GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53 ). ( 4 ) Sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234 e T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235. ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 ( GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 ( GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14 ). ( 7 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni ( GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ). ( 9 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India ( GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8 ). ( 10 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India ( GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19 ). ( 11 ) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down. ( 12 ) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ( GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6 ). ( 13 ) GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28 . ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1 ), considerando 442 e da 460 a 471. ( 15 ) Dal 1 o ottobre 2013 al 30 settembre 2014. ( 16 ) Le cifre nell’inchiesta iniziale sono state indicate in intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza. ( 17 ) I quantitativi esportati nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano meno dello 0,1 % in termini di fatturato del prodotto in esame. ( 18 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia ( GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24 ), considerando da 190 a 205. ( 19 ) Orientamenti sul regime RoDtep:https://fieo.org/uploads/files/file/Notification%20No_%2019%20English.pdf e https://commerce.gov.in/press-releases/centre-notifies-rodtep-scheme-guidelines-and-rates/. ( 20 ) https://www.livemint.com/industry/govt-should-include-iron-and-steel-in-rodtep-to-make-exports-competitive-eepc-11640938763351.html. ( 21 ) Regolamento iniziale, considerando da 131 a 278. ( 22 ) Sito web delle ferrovie indiane, https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_tran/downloads/2021/Policy-Iron-Ore-Traffic-220121.pdf. ( 23 ) Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame. ( 24 ) Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 24. ( 25 ) Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 20. ( 26 ) Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 22. ( 27 ) Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 29. ( 28 ) Cfr. politica del commercio estero 2015-2020, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 43. ( 29 ) Cfr. politica mineraria nazionale 2019, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 9. ( 30 ) La circolare pertinente è pubblicata sul sito web delle ferrovie indiane,https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2016/RC_16_16.pdf. https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text=Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1%20FY%202022%2D23. ( 31 ) L’intenzione di investire in un aumento di capacità è stata resa pubblica dai principali produttori del prodotto in esame in India, come ad esempio Vedanda. ( 32 ) Domanda di riesame, allegato 17. ( 33 ) Domanda di riesame, allegato 17. ( 34 ) Domanda di riesame, sezione 5.1.6. ( 35 ) United States – Sunset reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina (WT/DS/268/AB/R). ( 36 ) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia ( GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10 ). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1 o luglio 2015, e la fase 2 il 1 o luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell’arco di un periodo di tempo così breve dall’entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio. ( 37 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 38 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

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